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DOCUMENTO INFORMATIVO DI GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A. Società di Gestione del Risparmio Il presente Documento Informativo (di seguito ‘’Documento’’), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (di seguito la GIP SGR S.p.A.o ‘’Società’’ o la SGR”) è redatto ai sensi della normativa comunitaria di riferimento. Scopo del Documento è di fornire informazioni finalizzate ad una chiara e corretta rappresentazione della Società, della natura dei servizi di investimento prestati, dei fondi comuni di investimento promossi, del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché dei rischi ad essi connessi al fine di consentire al Cliente di assumere decisioni in materia di investimenti in modo consapevole. Le successive modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente Documento verranno comunicate in tempo utile al Cliente. A) Informazioni sulla Società e sui servizi di investimento da essa offerti Dati Societari sulla Società La Società con sede legale in Italia, in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e sedi secondarie in Milano 20159, Corso Italia n. 6, in Francia Rue Pillet-Will 75309 Paris Cedex 09 e in Germania 50667 Colonia, Tunisstraße 19-23 e con uffici operativi in Italia siti in Trieste 34132, Via Trento n. 8 e in Roma 00145, Via Silvio D’Amico n. 40, appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., Codice Fiscale, P.IVA e N. discrizione al registro delle Imprese della Venezia Giulia 01306320324, [tel. 040671111 fax 040 671400] è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata con provvedimento della Banca dItalia in data 24 luglio 2018 ed iscritta allAlbo delle società di gestione del risparmio nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165. Modalità di comunicazione tra il Cliente e la Società Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la Società concernenti la prestazione dei servizi di investimento, compreso l’invio di eventuali ordini (istruzioni particolari) alla Società da parte del Cliente, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate: - per la corrispondenza al Cliente: allindirizzo indicato nel contratto di gestione di portafogli conferito dal Cliente alla Società, nel contratto di consulenza in materia di investimenti (consulenza) o nel modulo di sottoscrizione dei fondi comuni di investimento promossi dalla Società (i Fondi”), ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto; - per la corrispondenza alla Società: in Italia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio Via Trento n. 8 34132 Trieste oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto; in Francia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch Rue Pillet- Will 2, 75309 Paris Cedex 09, oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto; in Germania a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, German Branch - 50667 Colonia, Tunisstraße 19-23 oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto.

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DOCUMENTO INFORMATIVO DI GENERALI INVESTMENTS PARTNERS S.p.A.

Società di Gestione del Risparmio

Il presente Documento Informativo (di seguito ‘’Documento’’), rivolto ai Clienti ed ai potenziali Clienti di Generali Investments Partners S.p.A. Società di Gestione del Risparmio (di seguito la

“GIP SGR S.p.A.” o ‘’Società’’ o “la SGR”) è redatto ai sensi della normativa comunitaria di

riferimento.

Scopo del Documento è di fornire informazioni finalizzate ad una chiara e corretta

rappresentazione della Società, della natura dei servizi di investimento prestati, dei fondi comuni

di investimento promossi, del tipo specifico di strumenti finanziari interessati nonché dei rischi ad

essi connessi al fine di consentire al Cliente di assumere decisioni in materia di investimenti in

modo consapevole.

Le successive modifiche rilevanti delle informazioni contenute nel presente Documento verranno

comunicate in tempo utile al Cliente.

A) Informazioni sulla Società e sui servizi di investimento da essa offerti

Dati Societari sulla Società

La Società con sede legale in Italia, in Trieste, Via Machiavelli n. 4 e sedi secondarie in Milano

20159, Corso Italia n. 6, in Francia – Rue Pillet-Will 75309 Paris Cedex 09 e in Germania 50667

Colonia, Tunisstraße 19-23 e con uffici operativi in Italia siti in Trieste 34132, Via Trento n. 8 e

in Roma 00145, Via Silvio D’Amico n. 40, appartenente al Gruppo Assicurazioni Generali, soggetta alla direzione e al coordinamento di Generali Investments Holding S.p.A., Codice Fiscale,

P.IVA e N. d’iscrizione al registro delle Imprese della Venezia Giulia 01306320324, [tel. 040671111

– fax 040 671400] è una Società di Gestione del Risparmio autorizzata con provvedimento della

Banca d’Italia in data 24 luglio 2018 ed iscritta all’Albo delle società di gestione del risparmio

nella Sezione OICVM al n. 55 e nella Sezione FIA al n. 165.

Modalità di comunicazione tra il Cliente e la Società

Le comunicazioni di qualsiasi genere tra il Cliente e la Società concernenti la prestazione dei

servizi di investimento, compreso l’invio di eventuali ordini (istruzioni particolari) alla Società da

parte del Cliente, devono avere forma scritta e devono essere inoltrate:

- per la corrispondenza al Cliente: all’indirizzo indicato nel contratto di gestione di portafogli

conferito dal Cliente alla Società, nel contratto di consulenza in materia di investimenti

(“consulenza”) o nel modulo di sottoscrizione dei fondi comuni di investimento promossi dalla

Società (i “Fondi”), ovvero ad altro indirizzo comunicato successivamente per iscritto; - per la corrispondenza alla Società:

• in Italia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Via Trento n. 8 – 34132 Trieste oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto;

• in Francia, a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch – Rue Pillet- Will 2, 75309 Paris Cedex 09, oppure al diverso indirizzo e con le diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo contratto;

• in Germania a Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio,

German Branch - 50667 Colonia, Tunisstraße 19-23 oppure al diverso indirizzo e con le

diverse modalità eventualmente concordati con il Cliente ed indicati nel relativo

contratto.

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Lingua utilizzata

Il contratto di gestione di portafogli o di consulenza nonché tutta la documentazione afferente i Fondi sono redatti nella lingua di riferimento del Cliente o di domiciliazione del Fondo; la

medesima lingua dovrà essere utilizzata anche in tutte le successive comunicazioni verbali o

scritte che interverranno tra il Cliente e la Società.

Trattazione dei Reclami

La Società ha adottato procedure idonee ad assicurare una sollecita trattazione dei reclami

presentati per iscritto dagli investitori e comunicati secondo le modalità individuate nella sezione

“Comunicazione con la Clientela”. Le procedure adottate prevedono, la conservazione delle

registrazioni degli elementi essenziali di ogni reclamo pervenuto e delle misure poste in essere

per risolvere il problema sollevato. La struttura organizzativa preposta alla trattazione dei reclami è la Funzione Compliance.

I reclami devono contenere:

i) gli estremi del ricorrente;

ii) i motivi del reclamo;

iii) la sottoscrizione o analogo riferimento che consenta l’identificazione certa del

Cliente;

Tutti i reclami devono essere inoltrati per iscritto in Italia a:

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio – Funzione Compliance, Via Trento, 8 – 34132 Trieste;

in Francia a:

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, French Branch - Rue Pillet-

Will 2, 75309 Paris Cedex 09 – Compliance Department; in Germania a:

Generali Investments Partners S.p.A. Società di gestione del risparmio, 50667, German Branch -

Colonia, Tunisstraße 19-23 - Compliance Department;

L’esito finale del reclamo, contenente le determinazioni della Società, è comunicato per iscritto al

Cliente, di regola, entro il termine di 60 giorni dal ricevimento.

Risoluzione stragiudiziale delle controversie

La SGR aderisce all’Arbitro per le Controversie Finanziarie (di seguito l’”Arbitro”), previsto dal D. Lgs. 6 agosto 2015, n. 130 in attuazione della direttiva 2013/11/UE sulla risoluzione alternativa delle controversie dei consumatori, istituito dalla CONSOB con delibera del 4 maggio 2016 n. 19602 e operativo dal 9 gennaio 2017.

Se il Cliente al dettaglio non è soddisfatto dell’esito del reclamo di cui sopra, oppure non ha ricevuto risposta entro i 60 giorni, prima di ricorrere al giudice, può proporre ricorso dall’Arbitro.

Potranno essere sottoposte all’Arbitro le controversie in merito all'osservanza da parte dell’intermediario degli obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza previsti a tutela dell’investitore nella prestazione dei servizi di investimento.

Restano escluse: (i) le controversie di valore superiore a Euro 500.000; (ii) le controversie che hanno ad oggetto danni che non sono conseguenza diretta e immediata dell’inadempimento o della violazione da parte dell’intermediario dei predetti obblighi di diligenza, informazione, correttezza e trasparenza e (iii) le controversie che hanno ad oggetto danni di natura non patrimoniale.

Il diritto di ricorrere all’Arbitro non può formare oggetto di rinuncia da parte dell’investitore e sarà sempre esercitabile, anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale contenute nel contratto relativo al servizio prestato. Per tutte le informazioni inerenti il ricorso all’Arbitro nonché l’organizzazione e il funzionamento dello stesso si rinvia al sito internet di quest’ultimo https://www.acf.consob.it/.

Per poter esercitare in giudizio un’azione relativa ad una controversia riferita al contratto sottoscritto,

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il Cliente ha l’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione ai sensi del D.lgs. n. 28/2010 così come modificato dall’art. 84 del D.L. 69/2013 convertito in legge, con modificazioni, dalla L. 9 agosto 2013, n. 98. A tale scopo, la SGR e il Cliente possono ricorrere ad uno degli organismi iscritti nel registro degli organismi di conciliazione tenuto dal Ministero della Giustizia, disponibile sul sito internet: www.giustizia.it, purché specializzato in controversie bancarie e finanziarie.

L’esperimento della procedura presso l’Arbitro richiamata sopra, esonera il Cliente dall’obbligo di esperire in via preliminare il procedimento di mediazione previsto dal paragrafo che precede.

Servizi di investimento ed attività esercitabili

La Società è autorizzata dalla Banca d’Italia allo svolgimento dei seguenti servizi di investimento

ed attività:

- gestione di portafogli,

- consulenza in materia di investimenti,

- servizi accessori, - servizio di gestione collettiva del risparmio,

- istituzione e gestione di fondi pensione,

- attività connesse o strumentali, - commercializzazione di quote o azioni di OICR propri o di terzi, in conformità alle regole di

condotta stabilite dalle Autorità di Vigilanza;

Documentazione fornita all’investitore a rendiconto dell’attività svolta

In relazione allo specifico servizio di investimento di gestione di portafogli, la Società invia

mensilmente al Cliente una rendicontazione sull’attività svolta alla fine del periodo oggetto del

rendiconto secondo le modalità e con i contenuti previsti dalla normativa vigente. In aggiunta, la

Società invia annualmente al Cliente una rendicontazione su tutti i costi e oneri aggregati relativi sia

al servizio si gestione di portafogli sia al servizio di consulenza in materia di investimenti. La

rendicontazione richiamata è inviata al domicilio del Cliente, così come risultante dal contratto di

gestione o ad altro indirizzo successivamente comunicato.

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Ulteriori informative, possono essere concordate nel contratto di gestione conferito dal Cliente.

Nella prestazione del servizio di gestione portafogli, la Società informa il Cliente quando il valore

complessivo del portafoglio, valutato all’inizio di qualsiasi periodo di riferimento oggetto di

comunicazione, subisce un deprezzamento del 10% e successivamente di multipli del 10%. Tale

comunicazione viene effettuata entro la fine del giorno nel quale la soglia è superata (o del giorno

successivo, se il superamento avviene in un giorno non lavorativo).

In relazione al servizio di gestione collettiva, la Società rende disponibile - in occasione di ciascun

ordine (sottoscrizione, switch, rimborso) impartito dal Cliente sul Fondo/Fondi al/ai quale/i

partecipa – un avviso su supporto durevole che ne conferma l’esecuzione da parte della Società.

Tale avviso viene trasmesso al Cliente entro i termini previsti dalla normativa vigente.

I rendiconti dei Fondi sono pubblicati sul sito internet della Società e possono essere acquisiti dal

Cliente su supporto duraturo. È inoltre facoltà del Cliente richiederne l’invio al proprio indirizzo di

corrispondenza.

Informazioni sui sistemi di indennizzo o di garanzia

La Società aderisce al Fondo Nazionale di Garanzia, istituito a tutela degli investitori (sito internet http://fondonazionaledigaranzia.it/).

Il Fondo Nazionale di Garanzia indennizza gli investitori, entro i limiti di importo previsti dall’art. 5

del Decreto del Ministro del tesoro 14 novembre 1997 n. 485 per i crediti derivanti dalla

prestazione dei servizi di investimento e del servizio accessorio di custodia e amministrazione

degli strumenti finanziari nei confronti degli Intermediari nei casi di liquidazione coatta

amministrativa, di fallimento o di concordato preventivo degli Intermediari medesimi.

Nei termini e con le modalità meglio specificate nel Regolamento operativo approvato con i

decreti del Ministero del tesoro, del Bilancio e della programmazione economica del 30 giugno

1998 e del 29 marzo 2001 e del Ministero dell’economia e delle finanze del 19 giugno 2007,

l’investitore che ne abbia i requisiti potrà presentare istanza di indennizzo, a mezzo raccomandata con avviso di ricevimento indirizzata al Fondo stesso.

La copertura finanziaria delle spese di funzionamento e degli interventi istituzionali del Fondo è a

carico degli Intermediari aderenti.

Politica di gestione dei conflitti di interesse

La Società ha identificato le tipologie di conflitti di interesse che nella prestazione di servizi o

attività di investimento e servizi accessori nonché del servizio di gestione collettiva del risparmio

potrebbero sorgere tra la Società stessa (ivi inclusi dirigenti, i dipendenti e gli agenti collegati o le

persone direttamente o indirettamente connesse alla Società) ed il Cliente, ovvero tra i Clienti

stessi. Ai sensi della vigente normativa, la Società ha elaborato un’efficace politica di gestione dei

conflitti di interesse, diretta ad evitare che detti conflitti incidano negativamente sugli interessi

del Cliente, tenendo altresì conto della struttura e delle attività dei soggetti appartenenti al Gruppo

Assicurazioni Generali (di seguito, il “Gruppo”).

La politica di gestione dei conflitti di interesse adottata dalla Società è illustrata nel documento

‘’Estratto della politica per la gestione delle situazioni di conflitto di interesse” che costituisce

allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente allo stesso formandone

parte integrante.

Politica di esecuzione/trasmissione ordini e sedi di negoziazione

La Società adotta tutte le misure sufficienti e i meccanismi efficaci per ottenere il miglior risultato

possibile per gli OICR e i portafogli Gestiti quando esegue ordini su strumenti finanziari, nonché

quando trasmette ordini a terze parti per la loro esecuzione.

La Società ha definito una strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini allo scopo di definire

le misure ed i criteri volti ad ottenere il miglior risultato possibile per il Cliente nell’esecuzione degli

ordini per conto degli OCIR e dei portafogli gestiti.

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La strategia di esecuzione e trasmissione degli ordini è definita nel documento “Execution Policy”

che costituisce allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente allo stesso

formandone parte integrante.

Ogniqualvolta esistano istruzioni specifiche date dal cliente, la Società è tenuta ad eseguire l’ordine seguendo tali istruzioni. Le istruzioni specifiche del Cliente possono, tuttavia, impedire alla Società di adottare le misure previste nella strategia di esecuzione, al fine di ottenere il miglior risultato possibile, per quanto riguarda gli elementi oggetto di tali istruzioni.

Registrazione di conversazioni telefoniche e comunicazioni elettroniche

La Società applica una politica di registrazione delle conversazioni telefoniche e comunicazioni

elettroniche redatta in conformità alla normativa applicabile. A tal riguardo, il Cliente prende atto e

autorizza che conversazioni e comunicazioni siano registrate e che copia delle registrazioni delle

conversazioni e comunicazioni con il Cliente rimane disponibile, su richiesta, per un periodo di 5

anni.

B) Informazioni concernenti la salvaguardia degli strumenti finanziari e della liquidità della

Clientela

Modalità di deposito di strumenti finanziari e liquidità presso depositari

Le disponibilità liquide e gli strumenti finanziari conferiti in gestione, nonché le disponibilità liquide e

gli strumenti finanziari di volta in volta derivanti dal servizio di gestione di portafogli svolto dalla

Società per conto del Cliente, sono depositati su conti e depositi intestati alla Società medesima,

esplicitamente rubricati come conti di terzi.

I depositari (o sub-depositari) sono scelti dalla Società sulla base delle competenze e della

reputazione di mercato degli stessi, tenendo anche conto delle disposizioni legislative o

regolamentari ovvero di prassi esistenti nei mercati in cui gli stessi operano.

I conti intestati alla Società per conto terzi sono tenuti distinti da quelli della Società stessa.

Per tali conti non operano le compensazioni legale e giudiziale e non può essere pattuita la

compensazione convenzionale rispetto ai crediti vantati dai depositari o sub-depositari nei

confronti della Società.

La Società monitora periodicamente l’attività svolta dai depositari al fine di riesaminare l’efficienza e l’affidabilità del servizio da questi prestato.

La specifica individuazione dei depositari nonché le condizioni e modalità di tenuta del deposito

sono dettagliate nello specifico contratto di gestione tenendo anche conto delle specifiche

esigenze del Cliente derivanti dalle norme applicabili al Cliente stesso.

La custodia degli strumenti finanziari e delle disponibilità liquide dei Fondi gestiti dalla Società è

affidata ad un Depositario che agisce in modo indipendente dalla Società e nell’interesse dei

partecipanti a ciascun Fondo. Il Depositario, responsabile nei confronti della Società e dei partecipanti a ciascun Fondo

di ogni pregiudizio da essi subito in conseguenza dell’inadempimento dei propri obblighi:

a) accerta la legittimità delle operazioni di emissione e rimborso delle quote del Fondo;

b) provvede al calcolo del valore delle quote del Fondo;

c) esegue le istruzioni della Società se non sono contrarie alla legge, al Regolamento o alle

prescrizioni degli Organi di vigilanza.

Ciascun Fondo costituisce patrimonio autonomo, distinto a tutti gli effetti dal patrimonio della

Società e da quello di ciascun partecipante, nonché da ogni altro patrimonio gestito dalla Società

medesima. Su tale patrimonio non sono ammesse azioni dei creditori della Società o

nell’interesse della stessa, né quelle dei creditori del depositario o nell’interesse dello stesso. Le azioni dei creditori dei singoli partecipanti sono ammesse limitatamente alle quote di

partecipazione dei medesimi.

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La responsabilità della Società nei confronti della clientela rimane ferma anche qualora gli

strumenti finanziari o la liquidità dei clienti siano depositati presso terzi.

Insolvenza del depositario

Ferma restando la responsabilità della Società come evidenziato nel precedente paragrafo, in

caso di insolvenza del terzo detentore, la possibilità, per il Cliente, di rientrare in possesso del

proprio denaro e dei valori depositati potrebbe essere condizionata da particolari disposizioni

normative vigenti nei luoghi in cui ha sede il depositario nonché dagli orientamenti degli organi ai

quali, nei casi di insolvenza, vengono attribuiti i poteri di regolare i rapporti patrimoniali del soggetto dissestato.

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Deposito presso organismi extracomunitari

Poiché in caso di deposito presso organismi extracomunitari, il regime legale, le disposizioni di

vigilanza nonché le norme di regolamento (settlement) possono differire anche sostanzialmente

rispetto a quelli vigenti negli ordinamenti comunitari (soprattutto per quanto concerne le regole

per l’identificazione separata dei beni della clientela), prima di depositare gli strumenti finanziari o

somme di denaro appartenenti al Cliente in uno stato extracomunitario, la Società si informa sulle

norme ivi vigenti e sui potenziali effetti che l’applicazione delle disposizioni dell’ordinamento

giuridico extracomunitario può comportare sui diritti dei Clienti e considera che, in tali casi, l’autorità

di controllo sarà impossibilitata ad assicurare il rispetto delle norme vigenti.

In particolare, la Società non deposita i beni della clientela presso soggetti insediati in paesi i cui

ordinamenti non prevedono una regolamentazione e forme di vigilanza per i soggetti che

svolgono attività di custodia e amministrazione di strumenti finanziari, salvo sussista una delle

seguenti condizioni:

a) gli strumenti finanziari sono detenuti per conto di investitori professionali e questi chiedano

per iscritto alla Società di depositarli presso quel soggetto;

b) la natura degli strumenti finanziari ovvero dei servizi o attività di investimento connessi agli

stessi impone che essi siano depositati presso un determinato soggetto.

Quando il diritto nazionale non consente che gli strumenti finanziari del Cliente detenuti da un

terzo siano individuati separatamente dagli strumenti finanziari di proprietà di tale terzo o della

Società, la Società ne informa il Cliente e gli dà un avviso evidente circa i rischi che ne derivano.

Evidenze contabili presso la Società

La Società predispone presso la propria sede specifiche evidenze contabili degli strumenti

finanziari e del denaro dei Clienti.

Tali evidenze sono relative a ciascun Cliente e suddivise per tipologia di servizio e attività prestati

e indicano il depositario dei beni medesimi.

Le evidenze sono aggiornate in via continuativa e con tempestività, in modo tale da poter

ricostruire, in qualsiasi momento, con certezza la posizione di ciascun Cliente. Esse sono inoltre

regolarmente riconciliate – anche tenendo conto della frequenza e del volume delle transazioni

concluse nel periodo – con gli estratti conto (liquidità e strumenti finanziari) prodotti dai depositari.

Nelle evidenze della Società sono indicate, con riferimento alle singole operazioni relative a beni

di pertinenza della clientela, la data dell’operazione, la data del regolamento previsto dal contratto

e la data dell’effettivo regolamento.

La Società si astiene da effettuare compensazioni tra le posizioni (sia in denaro che in titoli) dei

singoli clienti. Nelle ipotesi in cui le operazioni effettuate per conto della clientela prevedano la

costituzione e il regolamento di margini presso terze parti, la Società presterà particolare cura

affinché le posizioni di ciascun Cliente relative a tali margini siano mantenute costantemente

distinte in modo da evitare compensazioni tra i margini incassati e dovuti relative ad operazioni

poste in essere per conto di differenti clienti o per proprio conto. Infine, per l’operatività in strumenti

derivati quotati su mercati regolamentati è possibile che vengano costituiti, sulla base delle

prassi contrattuali adottate dai relativi broker, diritti di garanzia o privilegio sulle liquidità

/strumenti finanziari in essere nel portafoglio, a copertura degli impegni rivenienti dalla suddetta

operatività.

C) Informazioni riguardanti la Clientela

Informazioni sulle categorie di classificazione e sul conseguente livello di protezione

Al momento della sottoscrizione del contratto la Società, anche per il tramite del soggetto

incaricato della commercializzazione del servizio o dei Fondi, comunica al Cliente la

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classificazione assegnata - Cliente al dettaglio o Cliente professionale - ai sensi della normativa

vigente con riferimento ai servizi e alle attività di investimento offerte dalla Società.

I Clienti al dettaglio sono tutti i Clienti che non sono classificati come Clienti professionali ovvero i Clienti

professionali che richiedono di essere classificati come Clienti al dettaglio al fine di ottenere un livello

più elevato di protezione. Ai Clienti al dettaglio, infatti, la normativa riconosce il massimo grado di tutela,

mentre per i Clienti professionali il grado di tutela è ridotto in funzione della loro capacità di valutare

autonomamente e consapevolmente le proprie decisioni in materia di investimenti. Un Cliente

professionale è un cliente che possiede l’esperienza, le conoscenze e la competenza necessarie per

prendere decisioni in materia di investimenti e valutarne correttamente i rischi che assume. In

particolare, i Clienti professionali si distinguono tra Clienti professionali “di diritto” e Clienti professionali

“su richiesta”. I primi sono tali per effetto dell’attività svolta e/o per la propria natura giuridica ovvero in

quanto imprese di grandi dimensioni. I secondi sono invece rappresentati da coloro che, non avendo i

requisiti per rientrare tra i primi, richiedono espressamente tale profilo. Con riferimento a quest’ultimi, la

Società effettua una valutazione sostanziale delle caratteristiche di tali Clienti al fine di determinarne

l’idoneità ad essere classificati come Clienti professionali.

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È onere del Cliente comunicare alla Società eventuali variazioni di stato tali da incidere sulla

propria classificazione, fermo restando il diritto della Società di modificare la classificazione del

Cliente che non soddisfi più i requisiti necessari per l’attribuzione della classificazione

precedentemente assegnata.

Al Cliente al dettaglio è riconosciuto il diritto di chiedere per iscritto una diversa classificazione (a

titolo generale o rispetto ad una particolare categoria di operazioni). A seguito di tale richiesta, la Società comunica al Cliente su supporto duraturo quali sono le conseguenze che in tema di

norme di protezione e diritti di indennizzo, tale cambiamento comporta.

Il Cliente, al fine di rendere operativa la propria scelta, è tenuto a sottoscrivere una dichiarazione

con la quale conferma di aver compreso le conseguenze della scelta operata.

Nel caso in cui il Cliente renda tale conferma, la Società valuta le caratteristiche e l’idoneità dello

stesso ad essere trattato come Cliente professionale e gli comunica l’accettazione o la non

accettazione della richiesta.

Qualora il Cliente classificato come Cliente professionale richieda, in via generale o per una determinata operazione o classe di operazioni, di essere considerato come Cliente al dettaglio, la

Società si riserva il diritto di sospendere con effetto immediato la gestione del portafoglio del

Cliente e di recedere dal contratto. La Società può di propria iniziativa trattare un Cliente, classificato come Cliente professionale,

come Cliente al dettaglio.

D) Informazioni riguardanti la valutazione di adeguatezza

La Società quando presta i servizi di consulenza in materia di investimenti o di gestione di portafogli

ottiene dal Cliente tutte le informazioni necessarie al fine di assicurare che i servizi di investimento

e/o gli strumenti finanziari siano adeguati al Cliente stesso.

In particolare, la gamma informazioni che la Società raccoglie presso i Clienti al fine di valutare se

la specifica operazione da raccomandare o da realizzare nell’ambito della prestazione del servizio

di gestione di portafogli risponde agli interessi del Cliente, hanno ad oggetto:

conoscenze ed esperienze riguardo al tipo specifico di prodotto o sevizio;

situazione finanziaria, inclusa la capacità di sopportare le perdite;

obiettivi di investimento, inclusa la tolleranza al rischio.

In particolare, in relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti, la Società fornisce al

Cliente al dettaglio una relazione sulla valutazione di adeguatezza che comprende una descrizione

del modo in cui l’operazione raccomandata sia idonea per il Cliente stesso e di come risponda ai

suoi obiettivi di investimento, alle sue conoscenze ed esperienze e alla sua propensione al rischio

e capacità di sostenere le perdite.

In relazione al servizio di gestione di portafogli, la predetta valutazione di adeguatezza è effettuata

sull’intera linea di gestione, e non sulla singola operazione da realizzare nell’ambito del mandato,

ed è fornita al Cliente all’atto della sottoscrizione del mandato stesso. Tuttavia, qualora esistano

istruzioni specifiche date dal Cliente, la singola istruzione è valutata nell’ambito dei limiti indicati

nel mandato.

E) Informazioni sui termini essenziali del contratto di gestione di portafogli e sui Fondi

Termini essenziali del contratto di gestione di portafogli

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Il Contratto di gestione di portafogli ha per oggetto la prestazione da parte della Società del

servizio di gestione di portafogli, secondo i criteri di investimento e le linee di gestione scelte dal

Cliente.

Le caratteristiche della gestione sono rappresentate da:

a) le tipologie di strumenti finanziari, che possono costituire oggetto di investimento, nonché i

rischi ad essi associati;

b) i tipi di operazioni che possono essere realizzate sui suddetti strumenti e beni;

c) l’eventuale utilizzo della leva finanziaria;

d) il parametro di riferimento al quale verrà raffrontato il rendimento del portafoglio del

cliente;

e) gli obiettivi della gestione.

Di seguito si illustrano gli elementi di cui alle precedenti lettere da a) a d). Per l’illustrazione degli

obiettivi della gestione si rinvia al Contratto.

Tipologie di strumenti finanziari

Fermo restando quanto previsto nel contratto e nella relativa linea di gestione scelta dal Cliente,

gli strumenti finanziari che possono essere inclusi nel portafoglio del Cliente o costituire

l’investimento dei Fondi sono classificati, come segue:

a) le azioni di società e altri titoli equivalenti ad azioni di società, di partnership o di altri

soggetti e ricevute di deposito azionario;

b) obbligazioni e altri titoli di debito, comprese le ricevute di deposito relativi a tale titoli;

c) qualsiasi altro valore mobiliare normalmente negoziato che permetta di acquisire o di

vendere i valori mobiliari indicati alle precedenti lettere;

d) qualsiasi altro valore mobiliare che comporti un regolamento a pronti determinato con riferimento ai valori mobiliari indicati alle precedenti lettere, a valute, a tassi di interesse, a rendimenti, a merci, a indici o a misure;

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e) “strumenti del mercato monetario”: categorie di strumenti normalmente negoziati nel

mercato monetario quali, ad esempio, i buoni del tesoro, i certificati di deposito e le carte

commerciali;

f) quote di un organismo di investimento collettivo del risparmio;

g) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi

per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a valori mobiliari,

valute, tassi di interesse o rendimenti, o ad altri strumenti derivati, indici finanziari o misure

finanziarie che possono essere regolati con consegna fisica del sottostante o attraverso il

pagamento di differenziali in contanti;

h) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», accordi

per scambi futuri di tassi di interesse e altri contratti derivati connessi a merci il cui

regolamento avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal

modo a discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a

inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto;

i) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap» e altri

contratti derivati connessi a merci che possono essere regolati con consegna fisica purchè

negoziati su un mercato regolamentato, un sistema multilaterale di negoziazione o un sistema

organizzato di negoziazione, eccettuati i prodotti energetici all’ingrosso negoziati in un sistema

organizzato di negoziazione che devono essere regolati con consegna fisica;

l) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap», contratti

a termine («forward») e altri contratti derivati connessi a merci il cui regolamento può avvenire

attraverso la consegna fisica del sottostante, diversi da quelli indicati alla lettera i), che non

hanno scopi commerciali, e aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,

considerando, tra l’altro, se sono compensati ed eseguiti attraverso stanze di compensazione riconosciute o se sono soggetti a regolari richiami di margini; m) strumenti derivati per il trasferimento del rischio di credito;

n) contratti finanziari differenziali;

o) contratti di opzione, contratti finanziari a termine standardizzati («future»), «swap»,

contratti a termine sui tassi d’interesse e altri contratti derivati connessi a variabili climatiche,

tariffe di trasporto, tassi di inflazione o altre statistiche economiche ufficiali, il cui regolamento

avviene attraverso il pagamento di differenziali in contanti o può avvenire in tal modo a

discrezione di una delle parti, con esclusione dei casi in cui tale facoltà consegue a inadempimento o ad altro evento che determina la risoluzione del contratto, nonché altri

contratti derivati connessi a beni, diritti, obblighi, indici e misure, diversi da quelli indicati alle

lettere precedenti, aventi le caratteristiche di altri strumenti finanziari derivati,

considerando, tra l’altro, se sono negoziati su un mercato regolamentato, un sistema

multilaterale di negoziazione o un sistema multilaterale di negoziazione.

Valutazione del rischio di un investimento in strumenti finanziari

La Società, per valutare il rischio derivante dall’investimento in strumenti finanziari tiene in

considerazione i seguenti fattori di rischio:

a) rischio connesso alla variazione del prezzo: il prezzo di ciascun strumento finanziario dipende dalle caratteristiche peculiari della società emittente (solidità patrimoniale della stessa

e prospettive economiche dei settori in cui la medesima opera) e dall’andamento dei mercati

di riferimento e dei settori di investimento e può variare in modo più o meno accentuato a seconda della sua natura. Infatti, in linea generale, la variazione del prezzo delle azioni è

connessa alle prospettive reddituali delle società emittenti e può essere tale da comportare la riduzione o addirittura la perdita del capitale investito, mentre il valore delle obbligazioni è

influenzato dall’andamento dei tassi di interesse e di mercato e dalle valutazioni della

capacità del soggetto emittente di far fronte al pagamento degli interessi dovuti ed al

rimborso del capitale di debito a scadenza; b) rischio connesso alla liquidità: la liquidità degli strumenti finanziari ossia la loro attitudine a

trasformarsi prontamente in moneta, senza perdita di valore, dipende dalle caratteristiche del

mercato in cui gli stessi sono trattati. In genere gli strumenti finanziari trattati su mercati

regolamentati sono più liquidi e, quindi, meno rischiosi, in quanto più facilmente smobilizzabili

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di quelli non trattati su detti mercati. L’assenza di una quotazione ufficiale rende inoltre

complesso l’apprezzamento del valore effettivo dello strumento finanziario la cui

determinazione è rimessa a valutazioni discrezionali; c) rischio connesso alla valuta di denominazione: per l’investimento - diretto o indiretto - in

strumenti finanziari denominati in una valuta diversa da quella in cui è denominata la linea di

gestione o il Fondo, occorre tenere presente la variabilità del rapporto di cambio tra la valuta

di riferimento della linea di gestione o del Fondo e la valuta estera in cui sono denominati gli

investimenti;

d) rischio connesso all’utilizzo di strumenti derivati: l’utilizzo di strumenti derivati consente di assumere posizioni di rischio su strumenti finanziari superiori agli esborsi inizialmente

sostenuti per aprire tali posizioni (effetto leva). Di conseguenza una variazione dei prezzi di

mercato, anche lieve, ha un impatto amplificato in termini di guadagno o di perdita sul

portafoglio gestito o sul Fondo rispetto al caso in cui non si faccia uso della leva.

e) altri fattori di rischio: le operazioni sui mercati emergenti potrebbero esporre l’investitore a

rischi aggiuntivi connessi al fatto che tali mercati potrebbero essere regolati in modo da offrire

ridotti livelli di garanzia e protezione agli investitori. Sono poi da considerarsi i rischi connessi

alla situazione politico – finanziaria del paese di appartenenza degli enti emittenti.

L’investimento in strumenti finanziari o la partecipazione ad operazioni che combinano tra

loro due o più strumenti o servizi finanziari diversi possono comportare rischi superiori ai rischi connessi alle singole componenti.

Tipologia di operazioni

La Società potrà compiere le seguenti tipologie di operazioni su strumenti finanziari, fatto salvo quanto previsto nel contratto con il Cliente:

compravendite a pronti

compravendite a termine

operazioni di prestito titoli e di riporto

pronti contro termine

oltre che, a titolo esemplificativo e non esaustivo:

sottoscrizione di aumenti di capitale sociale

sottoscrizione e conversione di titoli obbligazionari e richiesta di rimborso dei medesimi

acquisto, esercizio o alienazione di diritti inerenti strumenti finanziari.

La Società può trattare le operazioni svolte per conto del Cliente/Fondo in aggregazione con

quelle svolte per conto proprio o per conto di altri clienti/Fondi.

In tale circostanza la Società si impegna a minimizzare il rischio che ciò vada a discapito del Cliente/Fondo.

Il Cliente è informato e prende atto che l’effetto dell’aggregazione potrebbe andare a suo

discapito in relazione a tali particolari ordini.

Nel caso di aggregazione di operazioni svolte per conto del Cliente/Fondo in aggregazione con

quelle svolte per conto proprio, la Società, altresì, non assegna le negoziazioni in modo pregiudizievole per il Cliente e, in ogni caso, assegnerà tali negoziazioni in via preliminare al

Cliente, salvo che dimostri che senza l’aggregazione non sarebbe stata in grado di eseguire

l’ordine a condizioni altrettanto vantaggiose o non sarebbe stata di eseguirla affatto, in tal caso

la Società potrà assegnare l’operazione proporzionalmente.

Leva finanziaria

Per leva finanziaria si intende il rapporto tra il controvalore di mercato delle posizioni nette in

strumenti finanziari ed il controvalore affidato dal Cliente nell’ambito del servizio di gestione di

portafogli. Nel contratto che disciplina il servizio di gestione di portafogli deve essere stabilita la

misura massima della leva finanziaria, rappresentata da un numero uguale o superiore all’unità,

per ogni linea di gestione. L’utilizzo di una leva finanziaria superiore all’unità comporta un

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aumento della rischiosità della linea di gestione da cui possono derivare, in caso di risultati

negativi, perdite anche eccedenti il patrimonio gestito con la possibilità che il Cliente si trovi in

una situazione di debito nei confronti della Società.

Parametro di riferimento

Il parametro di riferimento costituisce un mero elemento indicativo del profilo

rischio/rendimento del portafoglio in gestione, utile per il raffronto dei risultati ottenuti

nell’attività di gestione. In nessun caso il parametro di riferimento può essere ritenuto garanzia

di un rendimento minimo, o comunque potenziale, della linea di gestione. Nessuna

responsabilità può pertanto essere imputata alla Società qualora il risultato conseguito dalla

linea di gestione si discosti, anche in misura rilevante, dal quello ottenuto dal parametro di

riferimento.

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Esso non costituisce un indicatore di futuri risultati dell’attività di gestione e la Società non ha

alcun obbligo di raggiungerlo o superarlo.

Inoltre, la Società non si propone di replicare il parametro di riferimento, ma esercita una gestione attiva e pertanto il risultato della gestione stessa potrà discostarsi dall’andamento del parametro di riferimento, che comunque non tiene conto degli oneri diretti e/o indiretti che gravano sul portafoglio in gestione, quali, a titolo di esempio: oneri fiscali, commissioni e spese, costi di transazione, etc.

Termini essenziali del servizio di gestione collettiva

La Società svolge il servizio di gestione collettiva attraverso la gestione di Fondi comuni di

investimento mobiliare aperti offerti al pubblico ex art. 98-ter e ss. del T.U.F. i cui criteri e

politiche di investimento sono puntualmente individuati nel Prospetto dei Fondi offerti. Ove il Cliente intendesse ricevere copia dei Prospetti gli stessi sono disponibili su supporto durevole

sul sito internet della SGR o ne potrà essere richiesto l’invio per corrispondenza. La Società svolge

il servizio di gestione collettiva anche attraverso la gestione di FIA aperti e chiusi mobiliari riservati.

F) Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari dei Fondi Gestiti

La Società ha predisposto la strategia per l’esercizio dei diritti di voto nelle assemblee delle

società nel cui capitale i Fondi hanno investito. Le linee guida di tale strategia sono contenute nel

Documento Sintetico della Strategia per l’esercizio dei diritti inerenti agli strumenti finanziari degli

OICR gestiti che costituisce allegato al presente Documento e che viene consegnato unitamente

allo stesso, formandone parte integrante.

Il Documento di sintesi della Strategia per l’esercizio dei diritti di voto ed i loro eventuali aggiornamenti è altresì disponibile sul sito della Società.

G) Ulteriori informazioni sul contratto di gestione di portafogli

Informazioni sulle deleghe di gestione

La Società può avvalersi della facoltà di delega della gestione. Nel caso in cui la Società si

avvalga di tale facoltà, fornirà ai Clienti dettagli sulle eventuali deleghe conferite specificando

l’ampiezza delle stesse.

Valutazione degli strumenti finanziari in gestione

La valutazione di tutti gli strumenti finanziari avviene con frequenza prevalentemente giornaliera

utilizzando i prezzi forniti da diverse tipologie di fonti, in funzione della qualità e secondo le

seguenti priorità:

mercati di riferimento (per i solo quotati);

circuiti di scambio alternativi che per trasparenza e liquidità abbiano caratteristiche analoghe ai mercati regolamentati;

controparti;

modelli interni di calcolo del “fair price”.

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Modalità attraverso le quali il Cliente può impartire istruzioni

Il Cliente ha facoltà di impartire alla Società istruzioni specifiche per l’esecuzione di particolari operazioni (“Istruzioni”).

Le Istruzioni devono essere impartite per iscritto e dovranno contenere un’esatta indicazione

della tipologia e della quantità degli strumenti finanziari che il Cliente intende acquistare o vendere

precisando altresì le modalità di effettuazione dell’operazione. Ulteriori modalità di trasmissione

delle Istruzioni sono riportate nel contratto di gestione. Ove la Società, sulla base delle informazioni in suo possesso, reputi che le Istruzioni ricevute dal

Cliente si riferiscano a un’operazione non adeguata, provvede a informare il Cliente di tale circostanza e della circostanza che non potrà procedere alla sua esecuzione.

Periodo d’efficacia e modalità di rinnovo del Contratto

Il Contratto è, di norma, a tempo indeterminato. Il Cliente può recedere dal Contratto in ogni

momento, senza alcun preavviso e senza alcuna penalità, mediante comunicazione scritta, inviata

alla Società secondo le modalità specificate nel Contratto.

Dal momento del recesso, di norma la Società non potrà compiere atti di gestione sul Patrimonio

gestito, salvo che detti atti si rendano necessari al fine di assicurare la conservazione del suddetto

Patrimonio. La Società può, inoltre, eseguire le operazioni già disposte dal Cliente e non ancora

eseguite, salvo che le stesse non siano già state revocate.

Modalità di modificazione del Contratto e Recesso

Il Contratto può essere modificato in ogni momento sulla base del consenso delle parti. Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento dal Contratto ovvero di disporre, in tutto o in

parte, il trasferimento o il ritiro dei propri valori, senza che sia addebitata allo stesso alcuna

penalità.

H) Informazioni su costi e oneri connessi alla prestazione dei servizi

I costi e gli oneri applicati dalla Società al Cliente in relazione al servizio di gestione di portafogli,

nonché le modalità per l’effettuazione dei pagamenti alla Società o tramite la stessa, sono

specificati nel contratto di gestione.

Informazioni su costi e oneri ex ante

La SGR, comunica al Cliente prima di prestare il servizio, le informazioni in forma aggregata in

merito ai costi e oneri del servizio di investimento e, se del caso, degli strumenti finanziari oggetto

delle operazioni eseguite, nonché all’effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli strumenti

finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. È facoltà del Cliente

chiedere ulteriori dettagli. Il dettaglio dei costi relativi allo specifico servizio di investimento è

comunicato al Cliente prima della prestazione dello stesso, mediante apposita informativa.

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Informazioni su costi e oneri ex post

La SGR fornirà al Cliente, su base annuale, informazioni ex post su tutti i costi e gli oneri relativi al

servizio prestato ed eventualmente ai servizi accessori e allo strumento finanziario o strumenti

finanziari, nonché un’illustrazione che mostri l’effetto dei costi sulla redditività del servizio/degli

strumenti finanziari, nei casi e secondo quanto previsto dalla normativa applicabile. Tali

informazioni si basano sui costi sostenuti e sono fornite in forma personalizzata su base aggregata.

È facoltà del Cliente chiedere ulteriori dettagli.

In particolare, la struttura commissionale applicata dalla Società ed indicata sul contratto di

gestione è articolata come segue:

a) commissioni di gestione, che possono essere rappresentate da una componente fissa, e/o

da una componente variabile espressa come percentuale calcolata sulla base della

consistenza media del portafoglio. b) commissioni di incentivo/performance determinate sulla base dell’andamento della

gestione rispetto al benchmark di riferimento.

Possono essere concordate diverse modalità di determinazione e regolamento delle suddette

commissioni con il Cliente all’atto del conferimento del contratto di gestione.

Sono inoltre a carico del Cliente:

a) commissioni di negoziazione, addebitate da terzi intermediari per singola operazione ed il

cui importo viene determinato applicando una percentuale commissionale (diversa per tipo di

strumento finanziario negoziato e/o per mercato di negoziazione) al controvalore dell’operazione;

;

b) spese per amministrazione e custodia del patrimonio presso i depositari (es: spese per

il regolamento delle operazioni, invio del rendiconto, emissione biglietti per partecipazione

assembleare, diritti di custodia su titoli domestici ed esteri quotati e non); L’importo delle spese di custodia del patrimonio non rientra tra i costi connessi al servizio di gestione di portafogli in quanto negoziate con la banca/he depositaria/e; c) oneri fiscali (es.: ritenute su interessi e dividendi, tassa sui contratti di borsa ed imposta di

bollo sui conti di deposito titoli e liquidità come indicato dalla normativa vigente). Il regime

fiscale applicato al servizio di gestione prestato dipende dalla specifica classificazione del

Cliente ai fini tributari e sarà indicato nel contratto.

Gli importi relativi alle commissioni e spese di cui ai punti sopra indicati, di norma, sono prelevate

dalle disponibilità liquide del patrimonio in gestione, dandone evidenza al Cliente nella

rendicontazione.

I costi e gli oneri applicati dalla Società al Cliente in relazione al servizio di gestione collettiva,

nonché le modalità per l’effettuazione dei pagamenti alla Società o tramite la stessa, sono

specificati nei Prospetti dei Fondi e/ dei Regolamenti di gestione ai quali si rinvia.

I) Disciplina degli Incentivi

Incentivi corrisposti

Nel rispetto della normativa vigente, la SGR può pagare un onorario o una commissione o fornire

benefici non monetari in relazione alla prestazione dei servizi di consulenza in materia di

investimenti e di gestione di portafogli a un soggetto diverso dal Cliente, purché i pagamenti o i

benefici:

abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, e

non pregiudichino il rispetto del dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e

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Documento Informativo - Gennaio 2018

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professionale nel miglior interesse del Cliente.

La SGR comunica al Cliente prima della prestazione dei citati servizi di investimento l’esistenza, la

natura e l’importo dei pagamenti o benefici corrisposti. Qualora l’importo dei pagamenti o benefici

non possa essere accertato e sia comunicato solo il metodo di calcolo, la SGR rende noto ex-post

l’esatto ammontare dei pagamenti o benefici pagati e, nel caso di incentivi continuativi, comunica

singolarmente ai Clienti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici pagati

nel periodo di riferimento (fermo restando che i benefici monetari di minore entità possono essere

descritti in modo generico).

Pagamenti a terzi

La Società, a fronte dell’attività di commercializzazione dei servizi d’investimento e dei Fondi

svolta da alcuni distributori, riconosce ai medesimi distributori una quota parte delle

commissioni di gestione applicate al relativo servizio, quando tali compensi abbiano lo scopo di

accrescere la qualità del servizio e non pregiudichino l’adempimento dell’obbligo di agire in modo

onesto, equo e professionale.

Al riguardo, la SGR ritiene che i pagamenti a terzi sono considerati migliorare la qualità del servizio

quando sono giustificati dalla prestazione al Cliente di un servizio aggiuntivo o di livello superiore,

proporzionale agli incentivi ricevuti, quale:

a) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti unitamente

all’accesso ad una vasta gamma di strumenti finanziari adeguati che includa un numero appropriato

di strumenti di soggetti terzi che non abbiano stretti legami con l'intermediario; b) la prestazione del servizio di consulenza non indipendente in materia di investimenti

congiuntamente alla valutazione, almeno su base annuale, dell’adeguatezza continuativa degli

strumenti finanziari in cui il cliente ha investito, ovvero alla fornitura di un altro servizio continuativo

che può risultare di valore per il cliente come la consulenza sull'asset allocation ottimale; o

c) l'accesso, a un prezzo competitivo, ad una vasta gamma di strumenti finanziari in grado di

soddisfare le esigenze dei clienti, ivi incluso un numero appropriato di strumenti di soggetti terzi che

non hanno stretti legami con l'intermediario, unitamente alla fornitura di:

i) strumenti a valore aggiunto, quali strumenti di informazione oggettivi che assistono il cliente

nell'adozione delle decisioni di investimento o consentono al medesimo di monitorare, modellare e

regolare la gamma di strumenti finanziari in cui ha investito; o

ii) rendiconti periodici sulla performance, nonché su costi e oneri connessi agli strumenti finanziari.

Per quanto riguarda il servizio di gestione di portafogli offerti in Italia tale riconoscimento avviene,

in misura pari, in media, a circa il 66% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla

Società.

Per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva svolto in Italia viene riconosciuta ai distributori

italiani, in media, l’80% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla Società.

Per quanto riguarda il servizio di gestione collettiva svolto in Francia viene riconosciuta ai

distributori francesi, in media, il 55% del totale delle commissioni di gestione percepite dalla

Società.

La Società può corrispondere incentivi ai soggetti gestori di portafogli, su base individuale o

collettiva, che investono nei Fondi da essa promossi. Tali incentivi si sostanziano nella

retrocessione di commissioni di gestione periodicamente maturate sui patrimoni dei Fondi

oggetto di investimento da parte di tali soggetti gestori e vengono corrisposti ai suddetti soggetti

dietro loro formale impegno a riaccreditare tali retrocessioni a beneficio dei patrimoni (e quindi dei

clienti) dagli stessi gestiti.

Ai clienti professionali di cui all’Allegato n. 3 della delibera Consob n. 16190/2007, nonché ai

clienti professionali pubblici, ai sensi dell’art.6, comma 2 sexies del D.lgs. n. 58/98, (“investitori

professionali”), che effettuino ingenti sottoscrizioni nei fondi della SGR in nome proprio, la Società

può concedere la retrocessione parziale della provvigione di gestione fino al 99% della stessa,

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riferita al valore del patrimonio del Fondo rappresentato dalle quote sottoscritte dall’investitore

professionale.

Incentivi percepiti In relazione al servizio di consulenza in materia di investimenti su base non indipendente, nel rispetto della normativa vigente, la SGR può percepire un onorario o una commissione o ricevere benefici non monetari da parte di un soggetto diverso dal Cliente o da una persona operante per suo conto, purché i pagamenti o benefici:

abbiano lo scopo di accrescere la qualità del servizio fornito al Cliente, e

non pregiudichino il rispetto del dovere della SGR di agire in modo onesto, equo e professionale nel miglior interesse del Cliente.

La SGR comunica la Cliente prima della prestazione dei citati servizi di investimento l’esistenza, la

natura e l’importo dei pagamenti o benefici percepiti. Qualora l’importo dei pagamenti o benefici non

possa essere accertato e sia comunicato solo il metodo di calcolo, la SGR rende noto ex-post l’esatto

ammontare dei pagamenti o benefici pagati e, nel caso di incentivi continuativi, comunica

singolarmente ai clienti, almeno una volta l’anno, l’importo effettivo dei pagamenti o benefici pagati nel periodo di riferimento (fermo restando che i benefici monetari di minore entità possono essere

descritti in modo generico).

In relazione al servizio di gestione di portafogli, in conformità al divieto di percepire e trattenere

incentivi, di cui all’art. 24, comma 1-bis del TUF, la SGR non percepisce onorari, commissioni o altri

benefici monetari o non monetari pagati o forniti da terzi o da una persona che agisce per conto di terzi, ad eccezione dei benefici non monetari di entità minima che possono migliorare la qualità del

servizio offerto ai clienti e che, per la loro portata e natura, non possono essere considerati tali da

pregiudicare il rispetto del dovere di agire nel migliore interesse dei clienti.

Si comunica che la Società, in relazione al servizio di gestione di portafogli, può percepire i seguenti

benefici non monetari di minore entità:

informazioni o documentazione relativa a uno strumento finanziario o a un servizio di investimento di natura generica o personalizzata in funzione del relativo Cliente;

materiale scritto da terzi, commissionato e pagato da un emittente societario o da un emittente potenziale per promuovere una nuova emissione da parte della Società, o quando

l’intermediario è contrattualmente impegnato e pagato dall’emittente per produrre tale

materiale in via continuativa, purché il rapporto sia chiaramente documentato nel materiale e

quest’ultimo sia messo a disposizione di qualsiasi intermediario che desideri riceverlo o del

pubblico in generale nello stesso momento;

partecipazione a convegni, seminari e altri eventi formativi sui vantaggi e sulle caratteristiche di un determinato strumento finanziario o servizio di investimento;

ospitalità di un valore de minimis ragionevole, come cibi e bevande nel corso di un incontro

di lavoro o di una conferenza o di altri eventi di formazione.

I) Informativa “Privacy”

Le informazioni da rilasciare al Cliente, in materia di trattamenti dei suoi dati personali ed il

modulo per la manifestazione del relativo consenso, sono riportati nelle Informative Privacy fornite

nei Paesi in cui la Società è presente, in conformità della normativa di riferimento applicabile.