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D.LGS D.LGS . 14 settembre 2009 n. 142 . 14 settembre 2009 n. 142 LE SANZIONI NAZIONALI LE SANZIONI NAZIONALI IN VIOLAZIONE IN VIOLAZIONE AL AL REG. REG. CE N. 183/2005 CE N. 183/2005 PROF. PROF. GIANCARLO RUFFO GIANCARLO RUFFO Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria Sezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Dipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie Facolt Facolt à à di Medicina Veterinaria di Medicina Veterinaria Universit Universit à à degli Studi di Milano degli Studi di Milano

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D.LGSD.LGS. 14 settembre 2009 n. 142. 14 settembre 2009 n. 142

LE SANZIONI NAZIONALILE SANZIONI NAZIONALI

IN VIOLAZIONEIN VIOLAZIONE

AL AL REG.REG. CE N. 183/2005CE N. 183/2005

PROF.PROF. GIANCARLO RUFFOGIANCARLO RUFFO

Sezione di Medicina Legale e Legislazione VeterinariaSezione di Medicina Legale e Legislazione Veterinaria

Dipartimento di Scienze Cliniche VeterinarieDipartimento di Scienze Cliniche Veterinarie

FacoltFacoltàà di Medicina Veterinaria di Medicina Veterinaria

UniversitUniversitàà degli Studi di Milanodegli Studi di Milano

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ANALISI NORMATIVAANALISI NORMATIVA

REG.REG. CE n. 178/2002, del 28 gennaio 2002CE n. 178/2002, del 28 gennaio 2002, che stabilisce i principi e i requisiti , che stabilisce i principi e i requisiti generali della legislazione alimentare, istituisce lgenerali della legislazione alimentare, istituisce l’’AutoritAutoritàà europea per la sicurezza europea per la sicurezza alimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentaralimentare e fissa procedure nel campo della sicurezza alimentare.e.

REG.REG. CE n. 1831/2003CE n. 1831/2003, sugli additivi destinati all, sugli additivi destinati all’’alimentazione animalealimentazione animale

REG.REG. CE n. 183/2005CE n. 183/2005, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l, del 12 gennaio 2005, che stabilisce requisiti per l’’igiene dei igiene dei mangimi.mangimi.

REG.REG. CE n. 767/2009, del 13 luglio 2009CE n. 767/2009, del 13 luglio 2009, sull'immissione sul mercato e sull'uso , sull'immissione sul mercato e sull'uso dei mangimi, che modifica il dei mangimi, che modifica il RegReg CE n. 1831/2003 e che abroga le Direttive CE n. 1831/2003 e che abroga le Direttive 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 79/373/CEE, 80/511/CEE, 82/471/CEE, 83/228/CEE, 93/74/CEE, 93/113/CE, 96/25/CE e la 93/113/CE, 96/25/CE e la DecDec. 2004/217/CE.. 2004/217/CE.

D.LGSD.LGS. 14 settembre 2009 , n. 142. 14 settembre 2009 , n. 142, Disciplina , Disciplina sanzionatoriasanzionatoria per la violazione delle per la violazione delle disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i rdisposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per equisiti per l'igiene dei mangimi.l'igiene dei mangimi.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005, CE n. 183/2005, Art.Art. 30. Sanzioni30. Sanzioni

Gli Stati membriGli Stati membri--stabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violstabiliscono le norme sulle sanzioni applicabili in caso di violazione del presente azione del presente

regolamento eregolamento e--adottano le misure necessarie per assicurare la loro attuazione.adottano le misure necessarie per assicurare la loro attuazione.

Le sanzioni previste devono essereLe sanzioni previste devono essere--EFFETTIVE,EFFETTIVE,--PROPORZIONATEPROPORZIONATE--DISSUASIVEDISSUASIVE

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 142 DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 142 Disciplina Disciplina sanzionatoriasanzionatoria per la violazione delle per la violazione delle

disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che disposizioni del regolamento (CE) n. 183/2005 che stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.stabilisce i requisiti per l'igiene dei mangimi.

Gazzetta Ufficiale N. 239 del 14 Ottobre 2009Gazzetta Ufficiale N. 239 del 14 Ottobre 2009

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DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 142DECRETO LEGISLATIVO 14 settembre 2009 , n. 142

►► Art.Art. 1.1. Campo di applicazioneCampo di applicazione

►► Art.Art. 2.2. AutoritAutoritàà competentecompetente

►► Art.Art. 3.3. Violazioni relative alla registrazioneViolazioni relative alla registrazione

►► Art.Art. 4.4. Violazioni relative al riconoscimentoViolazioni relative al riconoscimento

►► Art.Art. 5.5. Violazioni relative ad obblighi specificiViolazioni relative ad obblighi specifici

►► Art.Art. 6.6. Violazioni relative alle importazioniViolazioni relative alle importazioni

►► Art.Art. 7.7. Sanzioni accessorieSanzioni accessorie

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Art.Art. 1.1. Campo di applicazioneCampo di applicazione

►► 1.1. Il presente decreto reca la disciplina Il presente decreto reca la disciplina sanzionatoriasanzionatoria per la per la violazione delle disposizioni di cui al violazione delle disposizioni di cui al Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 del del Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che Parlamento europeo e del Consiglio, del 12 gennaio 2005, che stabilisce stabilisce REQUISITI PER L'IGIENE DEI MANGIMIREQUISITI PER L'IGIENE DEI MANGIMI di di seguito denominato: seguito denominato: ««regolamentoregolamento»»..

►► 2.2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cuiAi fini del presente decreto si applicano le definizioni di cuiall'articolo 3 del regolamento.all'articolo 3 del regolamento.

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Art.Art. 1. richiama il 1. richiama il Reg.CEReg.CE n. 183/2005:n. 183/2005:Art.Art. 3 Definizioni3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al cui al Reg.Reg. CE n. CE n. 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche: 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche:

►► a) "igiene dei mangimi", le misure e le condizioni necessarie pea) "igiene dei mangimi", le misure e le condizioni necessarie per r controllare i pericoli e controllare i pericoli e assicurare l'idoneitassicurare l'idoneitàà al consumo animaleal consumo animale di un di un mangime, tenuto conto del suo uso previsto;mangime, tenuto conto del suo uso previsto;

►► b) "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giurb) "operatore del settore dei mangimi", la persona fisica o giuridica responsabile idica responsabile di garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamdi garantire il rispetto delle disposizioni del presente regolamento nell'impresa di ento nell'impresa di mangimi posta sotto il suo controllo; mangimi posta sotto il suo controllo;

►► c) "additivi di mangimi", le sostanze o i microrganismi autorizzc) "additivi di mangimi", le sostanze o i microrganismi autorizzati ai sensi del ati ai sensi del Reg.Reg. CE n. 1831/2003, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinatCE n. 1831/2003, del 22 settembre 2003, sugli additivi destinati i all'alimentazione animale;all'alimentazione animale;

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Art.Art. 1. richiama il 1. richiama il Reg.CEReg.CE n. 183/2005:n. 183/2005:Art.Art. 3 Definizioni3 Definizioni

Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di Ai fini del presente regolamento si applicano le definizioni di cui al cui al Reg.Reg. CE n. CE n. 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche: 178/2002, fatte salve le seguenti definizioni specifiche:

►► d) "stabilimento", un'unita di un'impresa nel settore dei mangimd) "stabilimento", un'unita di un'impresa nel settore dei mangimi; i;

►► e) e) "autorit"autoritàà competente", l'autoritcompetente", l'autoritàà di uno Stato membro o di un paese di uno Stato membro o di un paese terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;terzo designata per effettuare i controlli ufficiali;

►► f) "produzione primaria di mangimi", la produzione di prodotti af) "produzione primaria di mangimi", la produzione di prodotti agricoli, compresi gricoli, compresi in particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'alin particolare la coltivazione, il raccolto, la mungitura e l'allevamento di animali levamento di animali (prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivam(prima della macellazione) o la pesca da cui derivano esclusivamente prodotti ente prodotti che, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad alche, dopo la raccolta o la cattura, non vengono sottoposti ad altre operazioni, ad tre operazioni, ad eccezione di un semplice trattamento fisico. eccezione di un semplice trattamento fisico.

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Art.Art. 1.1. Campo di applicazioneCampo di applicazione

2.2. Ai fini del presente decreto si applicano le definizioni di cuiAi fini del presente decreto si applicano le definizioni di cui all'articolo 3 del all'articolo 3 del regolamento.regolamento.

"IGIENE DEI MANGIMI", le misure e le condizioni necessarie per "IGIENE DEI MANGIMI", le misure e le condizioni necessarie per controllare i pericoli e assicurare l'idoneitcontrollare i pericoli e assicurare l'idoneitàà al consumo animale di un al consumo animale di un mangime, mangime, tenuto conto del suo uso previstotenuto conto del suo uso previsto;;

►► CONTROLLARE I PERICOLICONTROLLARE I PERICOLI►► ASSICURARE L'IDONEITASSICURARE L'IDONEITÀÀ AL CONSUMO ANIMALEAL CONSUMO ANIMALE

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Art.Art. 2.2. AutoritAutoritàà competentecompetente

1.1. Le AutoritLe Autoritàà competenti di cui al presente decreto sono:competenti di cui al presente decreto sono:

--il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali,

--le regioni, le province autonomele regioni, le province autonome

--le le Aziende unitAziende unitàà sanitarie localisanitarie locali,,

negli ambiti di rispettiva competenza.negli ambiti di rispettiva competenza.

Sono esclusi i Sindaci e i PrefettiSono esclusi i Sindaci e i Prefetti

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Art.Art. 9.9. Disposizioni finaliDisposizioni finali

►► 1.1. Il Ministero del lavoro, della salute e delle politiche socialiIl Ministero del lavoro, della salute e delle politiche sociali, , --oggi oggi MINISTERO DELLA SALUTEMINISTERO DELLA SALUTE-- le regioni, le province autonome di Trento e le regioni, le province autonome di Trento e di Bolzano e le Aziende unitdi Bolzano e le Aziende unitàà sanitarie locali, provvedono, sanitarie locali, provvedono, nell'ambito delle nell'ambito delle proprie competenzeproprie competenze,,

►► all'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogaziall'accertamento delle violazioni amministrative e alla irrogazione delle one delle relative sanzioni.relative sanzioni.

►► 2.2. Sono fatte salve le competenze delle regioni a statuto specialeSono fatte salve le competenze delle regioni a statuto speciale e delle province e delle province autonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomiaautonome di Trento e di Bolzano secondo gli statuti di autonomia e le relative e le relative norme di attuazione.norme di attuazione.

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Art.Art. 3.3. Violazioni relative alla registrazioneViolazioni relative alla registrazione

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore deSalvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi chei mangimi che

►► 1.1. non effettuanon effettua la notifica all'autoritla notifica all'autoritàà competente ai fini della registrazione di cui competente ai fini della registrazione di cui all'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento, all'articolo 9, comma 2, lettera a), del regolamento, èè soggetto al pagamento di soggetto al pagamento di unauna

►► sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000; sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.500 a euro 9.000;

►► 2. 2. non forniscenon fornisce all'autoritall'autoritàà competente le informazioni di cui all'articolo 9, competente le informazioni di cui all'articolo 9, comma 2, lettera b), del regolamento entro 30 giorni dalla variacomma 2, lettera b), del regolamento entro 30 giorni dalla variazione, zione, èè soggetto soggetto al pagamento di unaal pagamento di una

►► sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000sanzione amministrativa pecuniaria da euro 500 a euro 3.000..

►► 3.3. continua la propria attivitcontinua la propria attivitàà anche in caso di anche in caso di sospensione o revoca della sospensione o revoca della registrazioneregistrazione da parte dell'autoritda parte dell'autoritàà competente di cui agli articoli 14 e 15 del competente di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento regolamento èè soggetto al pagamento di unasoggetto al pagamento di una

►► sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000sanzione amministrativa pecuniaria da euro 3.000 a euro 18.000..

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[[RegReg. CE n. 183/2005]. CE n. 183/2005]

Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica e registrazione.Articolo 9 Controlli ufficiali, notifica e registrazione.

►► 1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le auto1. Gli operatori del settore dei mangimi collaborano con le autoritritàà competenti competenti conformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislconformemente agli strumenti comunitari pertinenti e alla legislazione nazionale azione nazionale compatibile. compatibile.

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi: 2. Gli operatori del settore dei mangimi: ►► a) notificano all'appropriata autorita) notificano all'appropriata autoritàà competente qualsiasi stabilimento competente qualsiasi stabilimento

che si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiache si trovi sotto il loro controllo e sia attivo in una qualsiasi delle fasi di si delle fasi di produzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzionproduzione, trasformazione, stoccaggio, trasporto o distribuzione di e di mangimi, nella forma richiesta dall'autoritmangimi, nella forma richiesta dall'autoritàà competente ai fini della competente ai fini della registrazione; registrazione;

►► b) forniscono all'autoritb) forniscono all'autoritàà competente informazioni aggiornate su tutti gli competente informazioni aggiornate su tutti gli stabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dallastabilimenti che si trovano sotto il loro controllo di cui dalla lettera a), compresa lettera a), compresa la notifica all'autoritla notifica all'autoritàà competente di ogni cambiamento significativo intervenuto competente di ogni cambiamento significativo intervenuto nelle attivitnelle attivitàà e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente. e dell'eventuale chiusura di uno stabilimento esistente.

►► 3. L'autorit3. L'autoritàà competente tiene uno o picompetente tiene uno o piùù registri degli stabilimenti. registri degli stabilimenti.

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Art.Art. 4.4. Violazioni relative al riconoscimentoViolazioni relative al riconoscimento

Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore deSalvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi chei mangimi che

►► 11--esercita una o piesercita una o piùù attivitattivitàà di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b), c), del regolamento, lettere a), b), c), del regolamento, senzasenza il prescritto riconoscimento da parte il prescritto riconoscimento da parte dell'autoritdell'autoritàà competente, competente, èè soggetto al pagamento di unasoggetto al pagamento di una

►► sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000..

►► 22--non comunicanon comunica all'autoritall'autoritàà competente qualsiasi competente qualsiasi cambiamento significativocambiamento significativointervenuto nelle attivitintervenuto nelle attivitàà, di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), , di cui all'articolo 10, primo comma, numero 1), lettere a), b) e c), del regolamento, compresa l'eventuale chiuslettere a), b) e c), del regolamento, compresa l'eventuale chiusura, entro trenta ura, entro trenta giorni dalla variazione, giorni dalla variazione, èè soggetto al pagamento di unasoggetto al pagamento di una

►► sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.700 a euro 10.000..

►► 33--continua la propria attivitcontinua la propria attivitàà anche in caso di sospensione o revoca del anche in caso di sospensione o revoca del riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento riconoscimento di cui agli articoli 14 e 15 del regolamento èè soggetto al soggetto al pagamento di unapagamento di una

►► sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000sanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro 60.000..

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[[RegReg. CE n. 183/2005]. CE n. 183/2005]

Articolo 10 Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei maArticolo 10 Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi. ngimi.

►► Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabiliGli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro menti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano ricontrollo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti conosciuti dall'autoritdall'autoritàà competente qualora: competente qualora:

►► 1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attivit1) tali stabilimenti espletino una delle seguenti attivitàà: : ►► a) fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi a) fabbricazione e/o commercializzazione di additivi di mangimi cui si applica il cui si applica il

regolamento (CE) n. 1831/2003regolamento (CE) n. 1831/2003 ((abrogatoabrogato) o di prodotti cui si applica la ) o di prodotti cui si applica la direttiva 82/471/CEEdirettiva 82/471/CEE e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente e di cui al capo 1 dell'allegato IV del presente regolamento; regolamento;

►► b) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparateb) fabbricazione e/o commercializzazione di premiscele preparate utilizzando utilizzando additivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presenadditivi di mangimi di cui al capo 2 dell'allegato IV del presente regolamento; te regolamento;

►► c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione c) fabbricazione ai fini della commercializzazione o produzione per il fabbisogno per il fabbisogno esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando esclusivo della propria azienda di mangimi composti utilizzando additivi di additivi di mangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al camangimi o premiscele contenenti additivi di mangimi di cui al capo 3 dell'allegato po 3 dell'allegato IV del presente regolamento; IV del presente regolamento;

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[[RegReg. CE n. 183/2005]. CE n. 183/2005]

Articolo 10 Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei maArticolo 10 Riconoscimento degli stabilimenti nel settore dei mangimi. ngimi.

►► Gli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabiliGli operatori del settore dei mangimi assicurano che gli stabilimenti sotto il loro menti sotto il loro controllo e ai quali si applica il presente regolamento siano ricontrollo e ai quali si applica il presente regolamento siano riconosciuti conosciuti dall'autoritdall'autoritàà competente qualora: competente qualora:

►► 2) il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto naziona2) il riconoscimento sia prescritto ai sensi del diritto nazionale dello Stato le dello Stato membro in cui lo stabilimento membro in cui lo stabilimento èè ubicato; ubicato;

►► oppure oppure ►► 3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato s3) il riconoscimento sia prescritto da un regolamento adottato secondo la econdo la

procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

►► Articolo 11 Requisiti. Articolo 11 Requisiti. ►► Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare: Gli operatori del settore dei mangimi non possono operare: ►► a) senza la registrazione di cui all'articolo 9; a) senza la registrazione di cui all'articolo 9; ►► oppure oppure ►► b) senza il riconoscimento prescritto a norma dell'articolo 10. b) senza il riconoscimento prescritto a norma dell'articolo 10.

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Art.Art. 5.5. Violazioni relative ad Violazioni relative ad obblighi specificiobblighi specifici

1.1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dSalvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi ei mangimi attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate attivo a livello di produzione primaria ed operazioni correlate cheche

non rispetta i requisiti generalinon rispetta i requisiti generali

di cui all'Allegato di cui all'Allegato -- Parte A, Allegato I, del regolamento Parte A, Allegato I, del regolamento èè

soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro da euro 250 a euro 1.500.250 a euro 1.500.

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Allegato Allegato -- Parte A, Allegato I,Parte A, Allegato I,del del Reg.Reg. CE n. 183/2005CE n. 183/2005

Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello Requisiti per le imprese nel settore dei mangimi al livello della della produzione primaria di mangimiproduzione primaria di mangimi

I.I. Disposizioni in materia di igiene Disposizioni in materia di igiene

►► 1. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della prod1. Gli operatori del settore dei mangimi responsabili della produzione primaria di uzione primaria di mangimi mangimi assicuranoassicurano che le che le operazioni siano gestite e condotteoperazioni siano gestite e condotte in modo tale da in modo tale da prevenire, eliminare o ridurre al minimo prevenire, eliminare o ridurre al minimo i pericoli in grado di compromettere i pericoli in grado di compromettere la sicurezza dei mangimi.la sicurezza dei mangimi.

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi assicurano, 2. Gli operatori del settore dei mangimi assicurano, nei limiti del possibilenei limiti del possibile, che , che i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, i prodotti primari fabbricati, preparati, puliti, confezionati, immagazzinati e immagazzinati e trasportati sotto la loro responsabilittrasportati sotto la loro responsabilitàà siano siano protetti da contaminazioni e protetti da contaminazioni e deterioramenti. deterioramenti.

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Allegato Allegato -- Parte A, Allegato I, Parte A, Allegato I, Reg.Reg. CE n. 183/2005CE n. 183/2005

I.I. Disposizioni in materia di igieneDisposizioni in materia di igiene

►► 3. Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi3. Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai punti 1 e di cui ai punti 1 e 2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitari2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali e e nazionali relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui:relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui:

►► i) misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quei) misure di controllo delle contaminazioni pericolose quali quelle derivanti:lle derivanti:►► --dall'dall'aria, aria, ►► --dal terreno, dal terreno, ►► --dall'dall'acqua, acqua, ►► --dai fertilizzanti, dai fertilizzanti, ►► --dai prodotti dai prodotti fitosanitarifitosanitari, , ►► --dai biocidi,dai biocidi,►► --dai prodotti veterinaridai prodotti veterinari►► --dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti dalla manipolazione ed eliminazione dei rifiuti

e e

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Allegato Allegato -- Parte A, Allegato I, Parte A, Allegato I, Reg.Reg. CE n. 183/2005CE n. 183/2005

I.I. Disposizioni in materia di igieneDisposizioni in materia di igiene

►► 3. Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi3. Gli operatori del settore dei mangimi soddisfano gli obblighi di cui ai punti 1 e di cui ai punti 1 e 2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitari2 attenendosi ad appropriate disposizioni legislative comunitarie e nazionali e e nazionali relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui:relative al controllo degli elementi di pericolo, tra cui:

►► iiii) misure correlate:) misure correlate:

►► --alla salute delle piante,alla salute delle piante,

►► --alla salute degli animali e alla salute degli animali e

►► --all'all'ambiente ambiente

►► che hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimiche hanno implicazioni per la sicurezza dei mangimi,,

►► --compresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zooncompresi programmi per il monitoraggio e il controllo delle zoonosi e degli osi e degli

agenti agenti zoonoticizoonotici..

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Allegato Allegato -- Parte A, Allegato I, Parte A, Allegato I, Reg.Reg. CE n. 183/2005CE n. 183/2005

I.I. Disposizioni in materia di igieneDisposizioni in materia di igiene

►► 4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano 4. Se del caso, gli operatori del settore dei mangimi adottano misure appropriatemisure appropriate, in , in particolare: particolare:

►► a) per mantenere puliti e, a) per mantenere puliti e, ove necessarioove necessario dopo la pulitura, disinfettare in modo dopo la pulitura, disinfettare in modo appropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse eappropriato i locali, le attrezzature, i contenitori, le casse e i veicoli usati per la produzione, i veicoli usati per la produzione, la preparazione, il vaglio, il la preparazione, il vaglio, il confezionamentoconfezionamento, lo stoccaggio e il trasporto di mangimi; , lo stoccaggio e il trasporto di mangimi;

►► b) per assicurare, b) per assicurare, ove necessarioove necessario, condizioni igieniche di produzione, trasporto e , condizioni igieniche di produzione, trasporto e stoccaggio dei mangimi e la loro stoccaggio dei mangimi e la loro igienicitigienicitàà; ;

►► c) per l'uso di acqua pulita c) per l'uso di acqua pulita ove necessarioove necessario al fine di prevenire contaminazioni pericolose; al fine di prevenire contaminazioni pericolose; ►► d) per prevenire, d) per prevenire, nei limiti del possibilenei limiti del possibile, che animali e parassiti causino contaminazioni , che animali e parassiti causino contaminazioni

pericolose; pericolose; ►► e) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericoe) per immagazzinare e manipolare i rifiuti e le sostanze pericolose separatamente e in lose separatamente e in

modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose; modo sicuro in modo da prevenire contaminazioni pericolose; ►► f) per assicurare che i materiali di imballaggio non siano fontef) per assicurare che i materiali di imballaggio non siano fonte di contaminazione di contaminazione

pericolosa dei mangimi; pericolosa dei mangimi; ►► g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti g) per tener conto dei risultati di tutte le analisi pertinenti effettuate su campioni prelevati effettuate su campioni prelevati

da prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezzada prodotti primari o altri campioni pertinenti per la sicurezza dei mangimi. dei mangimi.

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Allegato Allegato -- Parte A, Allegato I, Parte A, Allegato I, Reg.Reg. CE n. 183/2005CE n. 183/2005

II. Tenuta di registri II. Tenuta di registri

►► 1. Gli operatori del settore dei mangimi 1. Gli operatori del settore dei mangimi conservano registrazioni delle misure conservano registrazioni delle misure poste in atto per controllare gli elementi di pericoloposte in atto per controllare gli elementi di pericolo in modo appropriato e in modo appropriato e per un periodo appropriato commisuratamente alla natura e alla gper un periodo appropriato commisuratamente alla natura e alla grandezza randezza dell'impresa nel settore dei mangimi.dell'impresa nel settore dei mangimi.

►► Gli operatori del settore dei mangimi mettono a disposizione delGli operatori del settore dei mangimi mettono a disposizione dell'autoritl'autoritààcompetente le informazioni pertinenti contenute in tali registricompetente le informazioni pertinenti contenute in tali registri. .

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono in particolare tenere tenere registrazioniregistrazioni di: di:

►► a) ogni uso di prodotti a) ogni uso di prodotti fitosanitarifitosanitari e di biocidi; e di biocidi; ►► b) l'uso di sementi geneticamente modificate; b) l'uso di sementi geneticamente modificate; ►► c) ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicc) ogni insorgenza di parassiti o malattie in grado di pregiudicare la sicurezza dei are la sicurezza dei

prodotti primari; prodotti primari; ►► d) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevd) i risultati di tutte le analisi effettuate su campioni prelevati da prodotti primari ati da prodotti primari

o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza o altri campioni prelevati a fini diagnostici aventi importanza per la sicurezza dei per la sicurezza dei mangimi; mangimi;

►► e) la fonte e la quantite) la fonte e la quantitàà di ogni mangime in entrata nonchdi ogni mangime in entrata nonchéé la destinazione e la la destinazione e la quantitquantitàà di ogni mangime in uscita.di ogni mangime in uscita.

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Art.Art. 5.5. Violazioni relative ad Violazioni relative ad obblighi specificiobblighi specifici

2.2. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dSalvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a ei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazionlivello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlatei correlate,,che che non rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regnon rispetta i requisiti generali di cui all'Allegato II del regolamentoolamento

èè soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniariasoggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 500 a euro 3.000.euro 500 a euro 3.000.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

►► IMPIANTI E ATTREZZATURA IMPIANTI E ATTREZZATURA

►► 1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio dei mangim1. Gli impianti per la trasformazione e lo stoccaggio dei mangimi, le attrezzature, i, le attrezzature, i contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanzei contenitori, le casse, i veicoli e le loro immediate vicinanze vanno tenuti puliti e vanno tenuti puliti e si devono attuare efficaci programmi di controllo dei parassiti.si devono attuare efficaci programmi di controllo dei parassiti.

►► 2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensio2. La concezione, la progettazione, la costruzione e le dimensioni degli impianti e ni degli impianti e delle attrezzature devono: delle attrezzature devono:

►► a) consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione; a) consentire un'adeguata pulizia e/o disinfezione; ►► b) essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore nonchb) essere tali da ridurre al minimo il rischio di errore nonchéé da evitare la da evitare la

contaminazione, la contaminazione incrociata e in generale tutticontaminazione, la contaminazione incrociata e in generale tutti gli effetti che gli effetti che possono pregiudicare la sicurezza e la qualitpossono pregiudicare la sicurezza e la qualitàà dei prodotti. Le macchine che dei prodotti. Le macchine che vengono in contatto con i mangimi devono essere asciugate ogni vvengono in contatto con i mangimi devono essere asciugate ogni volta che siano olta che siano state sottoposte a una pulitura a umido. state sottoposte a una pulitura a umido.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

►► IMPIANTI E ATTREZZATURAIMPIANTI E ATTREZZATURA►► 3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di misc3. Gli impianti e le attrezzature destinati a operazioni di miscelazione e/o elazione e/o

produzione devono formare oggetto di una produzione devono formare oggetto di una verifica adeguata e periodica verifica adeguata e periodica conformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante pconformemente alle procedure scritte stabilite dal fabbricante per i er i prodottiprodotti. .

►► a) Tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella pa) Tutte le bilance e gli strumenti di misurazione usati nella produzione di roduzione di mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi mangimi devono essere appropriati per la gamma di pesi o volumi da misurarsi e da misurarsi e devono essere sottoposti regolarmente a verifiche della loro accdevono essere sottoposti regolarmente a verifiche della loro accuratezza; uratezza;

►► b) tutti i miscelatori usati nella produzione di mangimi devono b) tutti i miscelatori usati nella produzione di mangimi devono essere appropriati essere appropriati per la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e devono essere in gper la gamma di pesi e volumi da miscelarsi e devono essere in grado di produrre rado di produrre opportune miscele omogenee e diluizioni omogenee.opportune miscele omogenee e diluizioni omogenee.

►► Gli operatori dimostrano l'efficacia dei miscelatori per quanto Gli operatori dimostrano l'efficacia dei miscelatori per quanto concerne concerne l'omogeneitl'omogeneitàà. .

►► 4. I locali devono essere dotati di 4. I locali devono essere dotati di un'adeguata illuminazioneun'adeguata illuminazione naturale e/o naturale e/o artificiale. artificiale.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

►► IMPIANTI E ATTREZZATURA IMPIANTI E ATTREZZATURA

►► 5. Gli impianti di scarico devono essere 5. Gli impianti di scarico devono essere adatti allo scopoadatti allo scopo; devono essere ; devono essere concepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dconcepiti e costruiti per evitare il rischio di contaminazione dei mangimi. ei mangimi.

►► 6. L'acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di 6. L'acqua usata nella produzione dei mangimi deve essere di qualitqualitàà adatta per adatta per gli animaligli animali; le condutture dell'acqua devono essere inerti. ; le condutture dell'acqua devono essere inerti.

►► 7. Le acque luride, le acque reflue e l'acqua piovana devono ess7. Le acque luride, le acque reflue e l'acqua piovana devono essere smaltite in ere smaltite in modo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e quamodo tale da assicurare che le attrezzature e la sicurezza e qualitlitàà dei mangimi dei mangimi non ne risentano.non ne risentano.

►► Si deve assicurare il controllo degli scarti e delle polveri perSi deve assicurare il controllo degli scarti e delle polveri per prevenire prevenire invasioni di parassitiinvasioni di parassiti. .

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

►► IMPIANTI E ATTREZZATURA IMPIANTI E ATTREZZATURA

►► 8. Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, 8. Le finestre e le altre aperture devono essere predisposte, ove necessarioove necessario, , contro i parassiti.contro i parassiti.

►► Le porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, predLe porte devono avere una buona tenuta e, una volta chiuse, predisposte contro i isposte contro i parassiti. parassiti.

►► 9. 9. Se necessarioSe necessario, i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, , i soffitti e le strutture sospese devono essere concepiti, costruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di spocostruiti e rifiniti in modo tale da prevenire l'accumulo di sporco e da ridurre la rco e da ridurre la condensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersicondensazione, la crescita di muffe indesiderabili e la dispersione di particelle che one di particelle che possano pregiudicare la sicurezza e la qualitpossano pregiudicare la sicurezza e la qualitàà dei mangimi. dei mangimi.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

PERSONALEPERSONALE

►► Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di personale Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di personale --numericamente sufficiente enumericamente sufficiente e--in possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per lin possesso delle competenze e delle qualifiche prescritte per la fabbricazione a fabbricazione dei prodotti in questione.dei prodotti in questione.Esse devono predisporre, per metterlo a disposizione delle compeEsse devono predisporre, per metterlo a disposizione delle competenti autorittenti autoritààincaricate del controllo, un incaricate del controllo, un organigramma organigramma in cui siano definite le qualifiche (ad in cui siano definite le qualifiche (ad esempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilitesempio, diplomi, esperienze professionali) e le responsabilitàà del personale di del personale di inquadramento.inquadramento.Tutto il personale deve essere informato chiaramente per iscrittTutto il personale deve essere informato chiaramente per iscritto dei suoi o dei suoi compiti, delle sue responsabilitcompiti, delle sue responsabilitàà e competenze, specialmente in caso di modifica, e competenze, specialmente in caso di modifica, in modo da ottenere la qualitin modo da ottenere la qualitàà ricercata dei prodotti in questione. ricercata dei prodotti in questione.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

PRODUZIONE PRODUZIONE

►► 1. Deve essere designata una persona qualificata e responsabile 1. Deve essere designata una persona qualificata e responsabile della produzione.della produzione.

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che l2. Gli operatori del settore dei mangimi devono assicurare che le diverse fasi della e diverse fasi della produzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte pproduzione siano svolte secondo procedure e istruzioni scritte prestabilite volte a restabilite volte a definire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critidefinire, convalidare e assicurare la padronanza dei punti critici nel ci nel processo di fabbricazioni. processo di fabbricazioni.

►► 3. Vanno adottate 3. Vanno adottate misure tecniche o organizzative per evitare o ridurre al misure tecniche o organizzative per evitare o ridurre al minimominimo, , a seconda delle necessitaa seconda delle necessita, le contaminazioni incrociate e gli errori. , le contaminazioni incrociate e gli errori. Devono essere Devono essere disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i disponibili mezzi sufficienti e idonei per effettuare i controlli durante la fabbricazione. controlli durante la fabbricazione.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

PRODUZIONE PRODUZIONE

►► 4. La presenza di 4. La presenza di mangimi proibitimangimi proibiti, di , di sostanze indesiderabilisostanze indesiderabili e e di altridi altricontaminanti contaminanti in relazione alla salute umana o alla salute degli animali va in relazione alla salute umana o alla salute degli animali va verificata e devono essere poste in atto appropriate strategie dverificata e devono essere poste in atto appropriate strategie di controllo per i controllo per ridurre al minimo il rischio. ridurre al minimo il rischio.

►► 5. I residui e i materiali non adatti come mangimi vanno isolati5. I residui e i materiali non adatti come mangimi vanno isolati e identificati.e identificati.►► I materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di farmaI materiali di tal genere contenenti livelli pericolosi di farmaci veterinari, ci veterinari,

contaminanti o altri elementi di pericolo sono smaltiti in modo contaminanti o altri elementi di pericolo sono smaltiti in modo appropriato e appropriato e non vengono usati quale mangime. non vengono usati quale mangime.

►► 6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano le misure adeg6. Gli operatori del settore dei mangimi adottano le misure adeguate per garantire uate per garantire l'efficace rintracciamento dei prodotti. l'efficace rintracciamento dei prodotti.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO IIRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelRequisiti per le imprese nel settore dei mangimi diverse da quelle al le al

livello della produzione primaria di mangimi di cui all'articololivello della produzione primaria di mangimi di cui all'articolo 5, 5, paragrafo 1paragrafo 1

►► CONTROLLO DI QUALITCONTROLLO DI QUALITÀÀ►► 1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata e 1. Se del caso, deve essere designata una persona qualificata e responsabile del responsabile del

controllo di qualitcontrollo di qualitàà. .

►► 2. Le imprese nel settore dei mangimi devono, quale parte del lo2. Le imprese nel settore dei mangimi devono, quale parte del loro sistema di ro sistema di controllo, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e controllo, avere accesso a un laboratorio dotato di personale e attrezzature attrezzature adeguati. adeguati.

►► 3. Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano rela3. Deve essere predisposto per iscritto ed attuato un piano relativo al controllo di tivo al controllo di qualitqualitàà che preveda, in particolare, il controllo dei punti critici delche preveda, in particolare, il controllo dei punti critici del processo di processo di fabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, ifabbricazione, i procedimenti e le frequenze di campionamento, i metodi di metodi di analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche analisi e la loro frequenza, il rispetto delle specifiche -- e la destinazione in caso di e la destinazione in caso di non conformitnon conformitàà -- dalle materie prime ai prodotti finali. dalle materie prime ai prodotti finali.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO II

CONTROLLO DI QUALITCONTROLLO DI QUALITÀÀ

4. Per garantire la rintracciabilit4. Per garantire la rintracciabilitàà, il produttore deve provvedere a una , il produttore deve provvedere a una documentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finaldocumentazione sulle materie prime utilizzate nel prodotto finale. Tale e. Tale documentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autoritdocumentazione deve essere tenuta a disposizione dell'autoritàà competente, competente, almeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodottalmeno per un periodo commisurato all'uso per il quale i prodotti sono immessi i sono immessi sul mercato. Inoltre, campioni degli ingredienti e di ciascuna psul mercato. Inoltre, campioni degli ingredienti e di ciascuna partita di prodotto artita di prodotto fabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specificfabbricato e immesso sul mercato o di ciascuna porzione specifica di produzione a di produzione (in caso di produzione continua) vanno prelevati in quantit(in caso di produzione continua) vanno prelevati in quantitàà sufficiente secondo sufficiente secondo una procedura predeterminata dal fabbricante e sono conservati puna procedura predeterminata dal fabbricante e sono conservati per assicurare la er assicurare la rintracciabilitrintracciabilitàà (su base regolare in caso di fabbricazione esclusivamente per (su base regolare in caso di fabbricazione esclusivamente per sopperire al fabbisogno proprio del produttore). I campioni sonosopperire al fabbisogno proprio del produttore). I campioni sono sigillati ed sigillati ed etichettati per agevolarne l'identificazione; essi devono essereetichettati per agevolarne l'identificazione; essi devono essere conservati in conservati in condizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composcondizioni tali da escludere un cambiamento anomalo nella composizione del izione del campione o una sua adulterazione. I campioni devono essere tenutcampione o una sua adulterazione. I campioni devono essere tenuti a i a disposizione delle autoritdisposizione delle autoritàà competenti almeno per un periodo appropriato a competenti almeno per un periodo appropriato a seconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercatoseconda dell'uso per il quale i mangimi sono immessi sul mercato. Nel caso dei . Nel caso dei mangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, ilmangimi per animali non destinati alla produzione alimentare, il fabbricante del fabbricante del mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito. mangime deve conservare soltanto campioni del prodotto finito.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO II

STOCCAGGIO E TRASPORTOSTOCCAGGIO E TRASPORTO

►► 1. I mangimi trasformati sono tenuti separati dai componenti di 1. I mangimi trasformati sono tenuti separati dai componenti di mangimi non mangimi non trasformati e dagli additivi per evitare una contaminazione incrtrasformati e dagli additivi per evitare una contaminazione incrociata del ociata del mangime trasformato; si devono usare adeguati materiali di imbalmangime trasformato; si devono usare adeguati materiali di imballaggio. laggio.

►► 2. I mangimi vanno conservati e trasportati in appositi contenit2. I mangimi vanno conservati e trasportati in appositi contenitori. Essi sono ori. Essi sono immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti immagazzinati in posti all'uopo designati, adattati e mantenuti in ordine per in ordine per assicurare buone condizioni di stoccaggio e solo le persone autoassicurare buone condizioni di stoccaggio e solo le persone autorizzate dagli rizzate dagli operatori del settore dei mangimi vi hanno accesso. operatori del settore dei mangimi vi hanno accesso.

►► 3. I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da es3. I mangimi sono immagazzinati e trasportati in modo tale da essere facilmente sere facilmente identificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociatidentificabili per evitare confusioni o contaminazioni incrociate e prevenirne il e e prevenirne il deterioramento. deterioramento.

►► 4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo st4. I contenitori e le attrezzature usate per il trasporto, lo stoccaggio, la occaggio, la movimentazione, la manipolazione e la pesatura dei mangimi sono movimentazione, la manipolazione e la pesatura dei mangimi sono tenuti puliti. tenuti puliti. Vengono introdotti programmi di pulitura e si riducono al minimoVengono introdotti programmi di pulitura e si riducono al minimo le tracce di le tracce di detergenti e disinfettanti. detergenti e disinfettanti.

►► 5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo gli scar5. Si devono ridurre al minimo e tenere sotto controllo gli scarti per contenere ti per contenere l'invasione di parassiti. l'invasione di parassiti.

►► 6. Se del caso le temperature devono essere mantenute quanto pi6. Se del caso le temperature devono essere mantenute quanto piùù basse possibile basse possibile per evitare la condensa e il deterioramento. per evitare la condensa e il deterioramento.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO II

TENUTA DEI REGISTRITENUTA DEI REGISTRI

►► 1. Tutti gli operatori del settore dei mangimi, compresi coloro 1. Tutti gli operatori del settore dei mangimi, compresi coloro che fungono che fungono esclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere ilesclusivamente da intermediari commerciali senza mai detenere il prodotto nei prodotto nei loro locali, loro locali, riportano in un registro i dati pertinenti compresi quelli relatriportano in un registro i dati pertinenti compresi quelli relativi ivi all'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rall'acquisto, alla produzione e alla vendita, per un'effettiva rintracciabilitintracciabilitààdal momento della ricezione alla consegna, compresa l'esportaziodal momento della ricezione alla consegna, compresa l'esportazione fino ne fino alla destinazione finale. alla destinazione finale.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005 CE n. 183/2005 -- ALLEGATO IIALLEGATO II

TENUTA DEI REGISTRITENUTA DEI REGISTRI

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto neesclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, i loro locali, tengono in un registro: tengono in un registro:

►► a) Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlla) Documenti relativi al processo di fabbricazione e ai controlli.i.

►► Le imprese nel settore dei mangimi devono disporre di un sistemaLe imprese nel settore dei mangimi devono disporre di un sistema di di documentazione volto a definire e assicurare il controllo dei pudocumentazione volto a definire e assicurare il controllo dei punti critici nel nti critici nel processo di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di contrprocesso di fabbricazione e a stabilire e attuare piani di controllo della qualitollo della qualitàà. . Esse devono conservare i risultati dei controlli pertinenti. TalEsse devono conservare i risultati dei controlli pertinenti. Tale documentazione e documentazione deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia deve essere conservata per consentire di rintracciare la storia della fabbricazione della fabbricazione di ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di stabidi ciascuna partita di prodotto messa in circolazione e di stabilire le responsabilitlire le responsabilitààin caso di reclamo. in caso di reclamo.

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TENUTA DEI REGISTRITENUTA DEI REGISTRI

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto neesclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, i loro locali, tengono in un registro: tengono in un registro:

►► b) Documenti relativi alla rintracciabilitb) Documenti relativi alla rintracciabilitàà, in particolare: , in particolare:

►► i) per additivi di mangimi: i) per additivi di mangimi: ►► -- natura e quantitnatura e quantitàà degli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, sedegli additivi prodotti, rispettive date di fabbricazione e, se del del

caso, numero della partita o della porzione specifica di produzicaso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di one, in caso di fabbricazione continua; fabbricazione continua;

►► -- nome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono statinome e indirizzo dello stabilimento cui gli additivi sono stati consegnati, natura consegnati, natura e quantite quantitàà degli additivi consegnati e, se del caso, numero della partita degli additivi consegnati e, se del caso, numero della partita o della o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione contiporzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua; nua;

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TENUTA DEI REGISTRITENUTA DEI REGISTRI

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto neesclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, i loro locali, tengono in un registro: tengono in un registro:

►► b) Documenti relativi alla rintracciabilitb) Documenti relativi alla rintracciabilitàà, in particolare: , in particolare:

►► iiii) per prodotti coperti dalla ) per prodotti coperti dalla direttiva 82/471/CEEdirettiva 82/471/CEE: : ►► -- natura dei prodotti e quantitnatura dei prodotti e quantitàà prodotta, date rispettive di fabbricazione e, se del prodotta, date rispettive di fabbricazione e, se del

caso, numero della partita o della porzione specifica di produzicaso, numero della partita o della porzione specifica di produzione, in caso di one, in caso di fabbricazione continua; fabbricazione continua;

►► -- nome e indirizzo degli stabilimenti o degli utilizzatori (stabinome e indirizzo degli stabilimenti o degli utilizzatori (stabilimenti o agricoltori) limenti o agricoltori) cui tali prodotti sono stati consegnati, unitamente a dettagli scui tali prodotti sono stati consegnati, unitamente a dettagli sulla natura e ulla natura e quantitquantitàà dei prodotti consegnati e, se del caso, al numero della partitadei prodotti consegnati e, se del caso, al numero della partita o della o della porzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione contiporzione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua; nua;

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TENUTA DEI REGISTRITENUTA DEI REGISTRI

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto neesclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, i loro locali, tengono in un registro: tengono in un registro:

►► b) Documenti relativi alla rintracciabilitb) Documenti relativi alla rintracciabilitàà, in particolare: , in particolare:

►► iiiiii) per premiscele: ) per premiscele: ►► -- nome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori di additivi, naturnome e indirizzo dei fabbricanti o fornitori di additivi, natura e quantita e quantitàà degli degli

additivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzadditivi usati e, se del caso, numero della partita o della porzione specifica di ione specifica di produzione, in caso di fabbricazione continua; produzione, in caso di fabbricazione continua;

►► -- data di fabbricazione della data di fabbricazione della premiscelapremiscela, e numero della partita se del caso; , e numero della partita se del caso; ►► -- nome e indirizzo dello stabilimento cui la nome e indirizzo dello stabilimento cui la premiscelapremiscela e consegnata, data di e consegnata, data di

consegna, natura e quantitconsegna, natura e quantitàà della della premiscelapremiscela consegnata, e numero della partita se consegnata, e numero della partita se del caso; del caso;

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TENUTA DEI REGISTRITENUTA DEI REGISTRI

►► 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli 2. Gli operatori del settore dei mangimi, a eccezione di quelli che fungono che fungono esclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto neesclusivamente da commercianti senza mai detenere il prodotto nei loro locali, i loro locali, tengono in un registro: tengono in un registro:

►► b) Documenti relativi alla rintracciabilitb) Documenti relativi alla rintracciabilitàà, in particolare: , in particolare:

►► iviv) per mangimi composti/materie prime per mangimi: ) per mangimi composti/materie prime per mangimi: ►► -- nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/nome e indirizzo dei fabbricanti o dei fornitori dell'additivo/della della premiscelapremiscela, ,

natura e quantitnatura e quantitàà della della premiscelapremiscela usata, con numero di partita se del caso; usata, con numero di partita se del caso; ►► -- nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi nome e indirizzo dei fornitori delle materie prime per mangimi e dei mangimi e dei mangimi

complementari e data di consegna; complementari e data di consegna; ►► -- tipo, quantittipo, quantitàà e formulazione del mangime composto; e formulazione del mangime composto; ►► -- natura e quantitnatura e quantitàà delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti delle materie prime per mangimi o dei mangimi composti

fabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e infabbricati, unitamente alla data di fabbricazione e al nome e indirizzo dirizzo dell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel setdell'acquirente (ad esempio agricoltore, altri operatori nel settore dei mangimi). tore dei mangimi).

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RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI RECLAMI E RITIRO DEI PRODOTTI

►► 1. Gli operatori del settore dei mangimi mettono in atto un sist1. Gli operatori del settore dei mangimi mettono in atto un sistema di ema di registrazione e trattamento dei reclami.registrazione e trattamento dei reclami.

►► 2. Essi introducono, ove ciò risulti necessario, un sistema per 2. Essi introducono, ove ciò risulti necessario, un sistema per il rapido ritiro dei il rapido ritiro dei prodotti immessi nel circuito di distribuzione.prodotti immessi nel circuito di distribuzione.

►► Essi definiscono con procedure scritte la destinazione dei prodoEssi definiscono con procedure scritte la destinazione dei prodotti ritirati che, tti ritirati che, prima di essere rimessi in circolazione, devono essere sottopostprima di essere rimessi in circolazione, devono essere sottoposti a un nuovo i a un nuovo controllo di qualitcontrollo di qualitàà. .

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Art.Art. 5.5. Violazioni relative ad Violazioni relative ad obblighi specificiobblighi specifici

3.3. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dSalvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi attivo a ei mangimi attivo a livello diverso da quello della produzione primaria ed operazionlivello diverso da quello della produzione primaria ed operazioni correlate,i correlate,

--che omette di predisporre le procedure di autocontrollo oche omette di predisporre le procedure di autocontrollo o

--che non fornisce prova all'autoritche non fornisce prova all'autoritàà competente della loro predisposizione competente della loro predisposizione ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento,ai sensi degli articoli 6 e 7 del regolamento,

[[Art. 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllArt. 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP)o (HACCP)]]

[[Art. 7 Documenti concernenti il sistema HACCP.Art. 7 Documenti concernenti il sistema HACCP.]]

èè soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniariasoggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 1.000 a euro 6.000.euro 1.000 a euro 6.000.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005,CE n. 183/2005,Articolo 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di contArticolo 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).rollo (HACCP).

►► 1. Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazio1. Gli operatori del settore dei mangimi che effettuano operazioni diverse da ni diverse da quelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gestquelle di cui all'articolo 5, paragrafo 1, pongono in atto, gestiscono e iscono e mantengono una procedura scritta permanente o procedure basate smantengono una procedura scritta permanente o procedure basate sui principi ui principi HACCP. HACCP.

►► 2. I principi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: 2. I principi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: ►► a) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminaa) identificare ogni pericolo che deve essere prevenuto, eliminato o ridotto a to o ridotto a

livelli accettabili; livelli accettabili; ►► b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle b) identificare i punti critici di controllo nella fase o nelle fasi in cui il controllo fasi in cui il controllo

stesso stesso èè essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo essenziale per prevenire o eliminare un pericolo o per ridurlo a livelli a livelli accettabili; accettabili;

►► c) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici cc) stabilire, nei punti critici di controllo, i limiti critici che discriminano he discriminano l'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, elimil'accettabile e l'inaccettabile ai fini della prevenzione, eliminazione o riduzione dei nazione o riduzione dei pericoli identificati; pericoli identificati;

►► d) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedud) stabilire ed applicare nei punti critici di controllo procedure di monitoraggio re di monitoraggio efficaci; efficaci;

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Reg.Reg. CE n. 183/2005,CE n. 183/2005,Articolo 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di contArticolo 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).rollo (HACCP).

►► 2. I principi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: 2. I principi di cui al paragrafo 1 sono i seguenti: ►► e) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in ce) stabilire le azioni correttive da intraprendere nel caso in cui risulti dal ui risulti dal

monitoraggio che un determinato punto critico non monitoraggio che un determinato punto critico non èè sottoposto a controllo; sottoposto a controllo; ►► f) stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciaf) stabilire procedure per verificare se i provvedimenti enunciati alle lettere da a) ti alle lettere da a)

a e) sono completi e funzionano in modo efficace; le procedure da e) sono completi e funzionano in modo efficace; le procedure di verifica i verifica devono essere svolte regolarmente; devono essere svolte regolarmente;

►► g) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natug) stabilire una documentazione e registri commisurati alla natura e alle ra e alle dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare dimensioni dell'impresa nel settore dei mangimi onde dimostrare l'effettiva l'effettiva applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f). applicazione delle misure di cui alle lettere da a) a f).

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Reg.Reg. CE n. 183/2005,CE n. 183/2005,Articolo 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di contArticolo 6 Sistema di analisi di rischio e punti critici di controllo (HACCP).rollo (HACCP).

3. Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel proce3. Ogniqualvolta si apporti una modifica nel prodotto, nel processo o in una sso o in una qualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoqualsiasi fase della produzione, della trasformazione, dello stoccaggio e della ccaggio e della distribuzione, gli operatori del settore dei mangimi sottopongondistribuzione, gli operatori del settore dei mangimi sottopongono a revisione la o a revisione la loro procedura e apportano i necessari cambiamenti. loro procedura e apportano i necessari cambiamenti.

4. Nell'ambito del sistema di procedure di cui al paragrafo 1, g4. Nell'ambito del sistema di procedure di cui al paragrafo 1, gli operatori del li operatori del settore dei mangimi possono utilizzare manuali di corretta prasssettore dei mangimi possono utilizzare manuali di corretta prassi unitamente a i unitamente a manuali sull'applicazione dell'HACCP, elaborati a norma dell'artmanuali sull'applicazione dell'HACCP, elaborati a norma dell'articolo 20. icolo 20.

5. Secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, pos5. Secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2, possono essere sono essere adottate misure per agevolare l'attuazione del presente articoloadottate misure per agevolare l'attuazione del presente articolo, anche per le , anche per le piccole imprese. piccole imprese.

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Reg.Reg. CE n. 183/2005, Articolo 7 Documenti concernenti il sistema HACCE n. 183/2005, Articolo 7 Documenti concernenti il sistema HACCPCP

►► 1. Gli operatori del settore dei mangimi: 1. Gli operatori del settore dei mangimi: ►► a) forniscono all'autorita) forniscono all'autoritàà competente prove della loro conformitcompetente prove della loro conformitàà all'articolo 6 all'articolo 6

nella forma richiesta dall'autoritnella forma richiesta dall'autoritàà competente; competente; ►► b) assicurano che la documentazione in cui si descrivono le procb) assicurano che la documentazione in cui si descrivono le procedure sviluppate edure sviluppate

a norma dell'articolo 6 sia sempre aggiornata.a norma dell'articolo 6 sia sempre aggiornata.

►► 2. L'autorit2. L'autoritàà competente tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impcompetente tiene conto della natura e delle dimensioni dell'impresa resa nel settore dei mangimi allorchnel settore dei mangimi allorchéé stabilisce requisiti quanto alla forma di cui al stabilisce requisiti quanto alla forma di cui al paragrafo 1, lettera a). paragrafo 1, lettera a).

►► 3. Disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente artico3. Disposizioni dettagliate per l'attuazione del presente articolo possono essere lo possono essere adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo adottate secondo la procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. Tali disposizioni 2. Tali disposizioni possono aiutare certi operatori del settore dei mangimi ad attuapossono aiutare certi operatori del settore dei mangimi ad attuare i principi re i principi HACCP sviluppati a norma del capo III, al fine di ottemperare aiHACCP sviluppati a norma del capo III, al fine di ottemperare ai requisiti requisiti dell'articolo 6, paragrafo 1. dell'articolo 6, paragrafo 1.

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Art.Art. 5.5. Violazioni relative ad Violazioni relative ad obblighi specificiobblighi specifici

4.4. Salvo che il fatto costituisca reato, Salvo che il fatto costituisca reato, l'allevatore che non si conforma alle l'allevatore che non si conforma alle disposizioni di cui all'allegato III del regolamentodisposizioni di cui all'allegato III del regolamento,,per l'alimentazione di animali produttori di alimentiper l'alimentazione di animali produttori di alimenti

èè soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniariasoggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 250 a euro 1.500.euro 250 a euro 1.500.

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Reg.CEReg.CE n. 183/2005 n. 183/2005 -- Allegato III Allegato III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALIBUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

►► PASCOLO PASCOLO

►► La pratica del pascolo su terreni adibiti a pascolo e su coltiviLa pratica del pascolo su terreni adibiti a pascolo e su coltivi èè gestita in modo da gestita in modo da ridurre al minimo la contaminazione degli alimenti di origine anridurre al minimo la contaminazione degli alimenti di origine animale da parte di imale da parte di fonti di pericolo fisico, biologico o chimico. fonti di pericolo fisico, biologico o chimico.

►► Se del casoSe del caso, viene osservato un adeguato periodo di riposo prima di consent, viene osservato un adeguato periodo di riposo prima di consentire al ire al bestiame di pascolare su terreni adibiti a pascolo, coltivi e rebestiame di pascolare su terreni adibiti a pascolo, coltivi e residui del raccolto e sidui del raccolto e tra turni di rotazione del pascolo per ridurre al minimo la conttra turni di rotazione del pascolo per ridurre al minimo la contaminazione aminazione incrociata di tipo biologico derivante dagli escrementi, incrociata di tipo biologico derivante dagli escrementi, laddove sussista tale laddove sussista tale problema potenzialeproblema potenziale, e assicurare che siano rispettati i periodi di sospensione per, e assicurare che siano rispettati i periodi di sospensione perle applicazioni di prodotti le applicazioni di prodotti agrochimiciagrochimici. .

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Reg.CEReg.CE n. 183/2005 n. 183/2005 -- Allegato III Allegato III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALIBUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

►► PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DA STALLA E PRESCRIZIONI RELATIVE ALLE ATTREZZATURE DA STALLA E PER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMIPER LA SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

►► L'unitL'unitàà di produzione animale di produzione animale èè concepita in modo da poter essere concepita in modo da poter essere adeguatamente pulita. L'unitadeguatamente pulita. L'unitàà di produzione animale e l'attrezzatura per la di produzione animale e l'attrezzatura per la somministrazione dei mangimi sono pulite a fondo e regolarmente somministrazione dei mangimi sono pulite a fondo e regolarmente per prevenire per prevenire l'eventuale insorgere di fonti di pericolo. I prodotti chimici ul'eventuale insorgere di fonti di pericolo. I prodotti chimici usati per la pulitura e sati per la pulitura e l'l'igienizzazioneigienizzazione sono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dsono usati conformemente alle istruzioni e conservati lontano dai ai mangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimangimi e dagli spazi previsti per la somministrazione degli alimenti agli animali. menti agli animali.

►► ÈÈ posto in atto un posto in atto un sistema di controllo dei parassitisistema di controllo dei parassiti per impedirne l'accesso per impedirne l'accesso all'unita di produzione animale al fine di ridurre al minimo la all'unita di produzione animale al fine di ridurre al minimo la possibilitpossibilitàà di di contaminazione dei mangimi e delle lettiere o delle unitcontaminazione dei mangimi e delle lettiere o delle unitàà di bestiame. di bestiame.

►► Gli edifici e le attrezzature di somministrazione dei mangimi soGli edifici e le attrezzature di somministrazione dei mangimi sono tenuti puliti. no tenuti puliti. Sono posti in atto sistemi per rimuovere regolarmente il letame,Sono posti in atto sistemi per rimuovere regolarmente il letame, gli scarti e altre gli scarti e altre possibili fonti di contaminazione dei mangimi. possibili fonti di contaminazione dei mangimi.

►► I mangimi e il materiale delle lettiere usati nell'unita di prodI mangimi e il materiale delle lettiere usati nell'unita di produzione animale sono uzione animale sono cambiati con frequenza e non sono lasciati ammuffire. cambiati con frequenza e non sono lasciati ammuffire.

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►► SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMISOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

►► 1. Stoccaggio 1. Stoccaggio ►► I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici I mangimi sono immagazzinati separatamente dai prodotti chimici e da altri e da altri

prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.prodotti vietati nell'alimentazione degli animali.►► Le aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asLe aree di stoccaggio e i contenitori sono mantenuti puliti e asciutti e, ciutti e, se del casose del caso, ,

sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti.sono attuate opportune misure di controllo dei parassiti.►► Le aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente pLe aree di stoccaggio e i contenitori sono puliti regolarmente per evitare er evitare

un'inutile contaminazione incrociata. un'inutile contaminazione incrociata. ►► Le sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da noLe sementi sono immagazzinate adeguatamente e in modo tale da non essere n essere

accessibili agli animali. accessibili agli animali. ►► I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse I mangimi medicati e i mangimi non medicati destinati a diverse categorie o categorie o

specie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischspecie di animali sono immagazzinati in modo da ridurre il rischio di io di somministrazione ad animali cui non sono destinati. somministrazione ad animali cui non sono destinati.

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►► SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI SOMMINISTRAZIONE DEI MANGIMI

►► 2. Distribuzione 2. Distribuzione ►► Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che Il sistema di distribuzione dei mangimi in azienda assicura che il mangime giusto il mangime giusto

sia inviato alla destinazione giusta.sia inviato alla destinazione giusta.►► Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime Nel corso della distribuzione e somministrazione il mangime èè manipolato in manipolato in

modo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in prmodo da assicurare che non si verifichi una contaminazione in provenienza da ovenienza da aree di stoccaggio e attrezzature contaminate.aree di stoccaggio e attrezzature contaminate.

►► I mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimiI mangimi non medicati sono manipolati separatamente dai mangimi medicati medicati per evitare contaminazioni. per evitare contaminazioni.

►► I veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di sommiI veicoli per il trasporto di mangimi e le attrezzature di somministrazione in nistrazione in azienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usaazienda sono puliti regolarmente, in particolare quando sono usati per ti per convogliare e distribuire i mangimi medicati. convogliare e distribuire i mangimi medicati.

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Reg.CEReg.CE n. 183/2005 n. 183/2005 -- Allegato III Allegato III BUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALIBUONA PRATICA DI ALIMENTAZIONE DEGLI ANIMALI

►► MANGIMI E ACQUA MANGIMI E ACQUA ►► L'acqua da bere o destinata all'L'acqua da bere o destinata all'acquacolturaacquacoltura e di qualite di qualitàà adeguata agli animali adeguata agli animali

allevati.allevati.►► Quando vi Quando vi èè motivo di temeremotivo di temere una contaminazione di animali o di prodotti una contaminazione di animali o di prodotti

animali derivante dall'acqua, sono adottate le misure necessarieanimali derivante dall'acqua, sono adottate le misure necessarie a valutare e a valutare e ridurre al minimo i rischi. ridurre al minimo i rischi.

►► Gli impianti di somministrazione dei mangimi e dell'acqua devonoGli impianti di somministrazione dei mangimi e dell'acqua devono essere essere concepiti, costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo la cconcepiti, costruiti e ubicati in modo da ridurre al minimo la contaminazione dei ontaminazione dei mangimi e dell'acqua. mangimi e dell'acqua.

►► I sistemi di erogazione dell'acqua sono sottoposti a pulitura e I sistemi di erogazione dell'acqua sono sottoposti a pulitura e manutenzione manutenzione regolare, regolare, ove possibileove possibile. .

►► PERSONALE PERSONALE ►► La persona responsabile della somministrazione di alimenti agli La persona responsabile della somministrazione di alimenti agli animali e della animali e della

loro manipolazione possiede le necessarie abilitazioni, conoscenloro manipolazione possiede le necessarie abilitazioni, conoscenze e competenza. ze e competenza.

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Art.Art. 5.5. Violazioni relative ad Violazioni relative ad obblighi specificiobblighi specifici

5.5. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dSalvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che ei mangimi che viola le prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del regolamentoviola le prescrizioni dell'articolo 5, comma 6, del regolamento,,

èè soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniariasoggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da da euro 250 a euro 1.500.euro 250 a euro 1.500.

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Reg.CEReg.CE n. 183/2005, Articolo 5 Obblighi specifici, comma 6n. 183/2005, Articolo 5 Obblighi specifici, comma 6

►► 6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si pr6. Gli operatori del settore dei mangimi e gli agricoltori si procurano e utilizzano ocurano e utilizzano soltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconsoltanto i mangimi prodotti da stabilimenti registrati e/o riconosciuti a norma del osciuti a norma del presente regolamento. presente regolamento.

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Art.Art. 5.5. Violazioni relative ad Violazioni relative ad obblighi specificiobblighi specifici

6.6. Ferma restando l'applicazione delle sanzioni amministrativeFerma restando l'applicazione delle sanzioni amministrative previste dal previste dal presente articolo,presente articolo,quando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui aiquando accerta la violazione di una delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 3 e 4, commi 1, 2, 3 e 4, l'autoritl'autoritàà competente per i controllicompetente per i controllifissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangfissa un termine entro il quale l'operatore del settore dei mangimi deve imi deve adeguarsi alle prescrizioni del regolamentoadeguarsi alle prescrizioni del regolamento..

In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore In caso di mancato adeguamento nel termine fissato, l'operatore del settore dei del settore dei mangimi mangimi èè soggetto al pagamento di unasoggetto al pagamento di una

sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.sanzione amministrativa pecuniaria da euro 1.000 ad euro 6.000.

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Art.Art. 6.6. Violazioni relative alle importazioniViolazioni relative alle importazioni

1.1. Salvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dSalvo che il fatto costituisca reato, l'operatore del settore dei mangimi che ei mangimi che importa mangimi da Paesi terzi in importa mangimi da Paesi terzi in violazione delle disposizioni di cui agli violazione delle disposizioni di cui agli articoli 23 e 24 del regolamentoarticoli 23 e 24 del regolamento,,

èè soggetto al pagamento di una soggetto al pagamento di una sanzione amministrativa pecuniaria da euro sanzione amministrativa pecuniaria da euro 5.000 a euro 30.000.5.000 a euro 30.000.

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Reg.CeReg.Ce n. 183/2005, n. 183/2005, Art.Art. 23. Importazioni23. Importazioni

1. Gli operatori del settore dei mangimi che importano mangimi d1. Gli operatori del settore dei mangimi che importano mangimi da paesi terzi a paesi terzi assicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle segassicurano che vengano effettuate importazioni soltanto alle seguenti condizioni: uenti condizioni:

►► a) il paese terzo di invio figura in un elenco, redatto ai sensia) il paese terzo di invio figura in un elenco, redatto ai sensi dell'articolo 48 del dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 882/2004regolamento (CE) n. 882/2004, di paesi terzi dai quali sono autorizzate le , di paesi terzi dai quali sono autorizzate le importazioni di mangimi; importazioni di mangimi;

►► b) lo stabilimento di invio figura in un elenco, redatto e tenutb) lo stabilimento di invio figura in un elenco, redatto e tenuto aggiornato dal o aggiornato dal paese terzo ai sensi dell'articolo 48 del paese terzo ai sensi dell'articolo 48 del regolamento (CE) n. 882/2004regolamento (CE) n. 882/2004, di , di stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;stabilimenti da cui sono autorizzate le importazioni di mangimi;

►► c) il mangime c) il mangime èè stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stato prodotto dallo stabilimento di invio o da un altro stabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nellstabilimento figurante nell'elenco di cui alla lettera b) o nella Comunita Comunitàà; e ; e

►► d) il mangime soddisfa: d) il mangime soddisfa: ►► i) i requisiti stabiliti nel presente regolamento e in qualsiasii) i requisiti stabiliti nel presente regolamento e in qualsiasi altro strumento altro strumento

normativo comunitario che fissi regole per i mangimi, o normativo comunitario che fissi regole per i mangimi, o ►► iiii) le condizioni che la Comunit) le condizioni che la Comunitàà riconosce come almeno equivalenti a ciò, o riconosce come almeno equivalenti a ciò, o ►► iiiiii) se esiste un accordo specifico tra la Comunit) se esiste un accordo specifico tra la Comunitàà e il paese di esportazione, i e il paese di esportazione, i

requisiti in esso contenuti. requisiti in esso contenuti. ►► 2. Un modello di certificato di importazione può essere adottato2. Un modello di certificato di importazione può essere adottato secondo la secondo la

procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2. procedura di cui all'articolo 31, paragrafo 2.

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Reg.CeReg.Ce n. 183/2005, n. 183/2005, Art.Art. 24. Provvedimenti provvisori24. Provvedimenti provvisori

►► In deroga all'articolo 33 e in attesa della redazione degli elenIn deroga all'articolo 33 e in attesa della redazione degli elenchi di cui all'articolo chi di cui all'articolo 23, paragrafo 1, lettere a) e b), le importazioni continuano ad 23, paragrafo 1, lettere a) e b), le importazioni continuano ad essere autorizzate essere autorizzate alle condizioni previste dall'articolo 6 della alle condizioni previste dall'articolo 6 della direttiva 98/51/CEdirettiva 98/51/CE. .

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Art.Art. 7.7. Sanzioni accessorieSanzioni accessorie

1.1. Per le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decrePer le violazioni di cui agli articoli 5 e 6 del presente decreto, to, gli organi gli organi preposti al controllo possono proporre all'autoritpreposti al controllo possono proporre all'autoritàà competente per la competente per la registrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento dregistrazione o il riconoscimento l'adozione del provvedimento di i immediata sospensione della registrazione o del riconoscimentoimmediata sospensione della registrazione o del riconoscimento di cui di cui all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato.all'articolo 14 del regolamento, da comunicare all'interessato.

►► 2.2. La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno La sospensione della registrazione o del riconoscimento di uno stabilimento stabilimento termina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti pretermina con l'avvenuto adeguamento dello stesso ai requisiti previsti dal visti dal regolamento e non può comunque eccedere i dodici mesi a decorrerregolamento e non può comunque eccedere i dodici mesi a decorrere dalla data e dalla data di adozione del relativo provvedimento.di adozione del relativo provvedimento.

►► 3.3. In presenza di In presenza di gravi e reiterate violazionigravi e reiterate violazioni di cui al comma 1di cui al comma 1 e nei casi e nei casi previsti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o ilprevisti dall'articolo 15 del regolamento, la registrazione o il riconoscimento riconoscimento effettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono reffettuati ai sensi degli articoli 5 e 10 del regolamento sono revocati.evocati.

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CONCLUSIONICONCLUSIONI

Legge n. 283/1961Legge n. 283/1961

??

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