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N. 31 - 7 ottobre 2010 DIVIDENDI delle SOCIETÀ 1. Distribuzione di dividendi; 2. Tassazione dei dividendi in capo alla società; 3. Tassazione dei dividendi in capo ai soci. IN QUESTA CIRCOLARE: Di seguito verranno analizzate la disciplina civilistica e la disciplina fiscale inerenti alla distri- buzione di dividendi. Verrà esaminata sia la tassazione in capo alle società e quindi l’eventuale applicazione di ritenute alla fonte, sia la tassazione in capo ai soci. 1. DISTRIBUZIONE di DIVIDENDI Aspetti civilistici Utile distribuibile L’utile realizzato attraverso la gestione, nelle società di capitali, può essere distribuito ai soci; la legge precisa che può essere diviso tra i soci soltanto l’utile risultante dal bilancio di esercizio approvato e realmente conseguito (artt. 2303; 2433, co. 2; 2478-bis, co. 4, c.c.). È importante sottolineare come la disciplina delle società di capitali si differenzi notevolmente da quella delle società di persone. Nelle società di persone ciascun socio ha diritto di percepire una parte degli utili effettivamente conseguiti dalla società e questo diritto matura per effetto dell’approvazione del bilancio di esercizio (del rendiconto nella società semplice). Quindi, la mera approvazione dello stesso co- stituisce, nelle società di persone, condizione suf- ficiente per legittimare ciascun socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile. Anche nelle società di capitali l’approvazione del bilancio di esercizio, dal quale emerge un utile distribuibile, rappresenta il presupposto necessario per far sorgere, in capo al singolo socio, un diritto di credito nei confronti della società. Tuttavia, a dif- ferenza delle società di persone, tale adempimento non è sufficiente.

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N. 31 - 7 ottobre 2010

DIVIDENDI delle SOCIETÀ

1. Distribuzione di dividendi;

2. Tassazione dei dividendi in capo alla società;

3. Tassazione dei dividendi in capo ai soci.

IN QUESTA CIRCOLARE:

Di seguito verranno analizzate la disciplina civilistica e la disciplina fiscale inerenti alla distri-buzione di dividendi.

Verrà esaminata sia la tassazione in capo alle società e quindi l’eventuale applicazione di ritenute alla fonte, sia la tassazione in capo ai soci.

1. DISTRIBUZIONE di DIVIDENDI

Aspetti civilistici

Utile distribuibile

L’utile realizzato attraverso la gestione, nelle società di capitali, può essere distribuito ai soci; la legge precisa che può essere diviso tra i soci soltanto l’utile risultante dal bilancio di esercizio approvato e realmente conseguito (artt. 2303; 2433,

co. 2; 2478-bis, co. 4, c.c.).È importante sottolineare come la disciplina

delle società di capitali si differenzi notevolmente da quella delle società di persone.

Nelle società di persone ciascun socio ha diritto di percepire una parte degli utili effettivamente conseguiti dalla società e questo diritto matura per effetto dell’approvazione del bilancio di esercizio (del rendiconto nella società semplice).

Quindi, la mera approvazione dello stesso co-stituisce, nelle società di persone, condizione suf-ficiente per legittimare ciascun socio a pretendere la distribuzione della sua parte di utile.

Anche nelle società di capitali l’approvazione del bilancio di esercizio, dal quale emerge un utile distribuibile, rappresenta il presupposto necessario per far sorgere, in capo al singolo socio, un diritto di credito nei confronti della società. Tuttavia, a dif-ferenza delle società di persone, tale adempimento non è sufficiente.

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Si richiede, infatti, un’ulteriore decisione della collettività dei soci (art. 2433, co. 1, c.c. per le S.p.a. e art. 2478-bis, co. 3, c.c. per le S.r.l.) con la quale l’Assemblea dispone la distribuzione degli utili.

Come detto, condizione affinché gli utili pos-sano essere distribuiti è il reale conseguimento degli stessi.

Nelle società di persone gli utili distribuiti, che risultano dal bilancio ma non sono stati realmente conseguiti, devono essere restituiti dai soci.

Nelle società di capitali, invece, è escluso che la società possa ripetere dai soci gli utili riscossi in buona fede che, pur non essendo realmente conseguiti, risultino da un bilancio regolarmente ap-provato (artt. 2433, co. 4 e 2478-bis, co. 6, c.c.).

La stessa norma è prevista anche per i soci accomandanti di società in accomandita semplice (art. 2321 c.c.).

Dividendi

I dividendi sono, quindi, gli utili dei quali i soci hanno disposto la distribuzione.

Di conseguenza, i dividendi sono solamente gli utili distribuiti dalle società di capitali; gli utili distribuiti dalle società di persone si possono de-finire «prelevamenti».

Nelle società di capitali la pretesa del singolo socio si configura, quindi, non in relazione all’utile distribuibile ma esclusivamente in ordine al divi-dendo.

Nelle società di persone, come precedentemente affermato, il diritto del singolo socio ad ottenere la sua parte di utile distribuibile sorge, in mancanza di un patto contrario (art. 2262 c.c.) fin dal mo-mento dell’approvazione del bilancio di esercizio. Di conseguenza, in assenza di patti contrari, non

Alfa S.r.l.Sede in Castelfranco Veneto, Piazza Giorgione

Capitale sociale Euro 10.000,00 i.v. Codice fiscale: 12345678910

Verbale di Assemblea dei soci

Il giorno 30 settembre 2010 alle ore 10 presso la sede sociale, si è riunita, regolarmente convocata, l’Assemblea ordinaria dei soci della società Alfa S.r.l., per discutere e deliberare sul seguente

Ordine del giornodistribuzione di dividendi ai soci;●●

varie ed eventuali.●●

Constatata la regolarità della convocazione e la presenza dei soci Signori: Rossi Mario recante una quota pari a nominali 7.000 euro pari al 70% del capitale sociale;●●

Bianchi Giuseppe recante una quota pari a 3.000 euro pari al 30% del capitale sociale●●

che rappresentano l’intero capitale sociale e constatata la presenza dell’intero Consiglio di Ammi-nistrazione, il Presidente del Consiglio di Amministrazione signor Rossi Mario dichiara validamente costituita l’Assemblea a norma di legge ed atta a deliberare su quanto posto all’ordine del giorno, ne assume la presidenza a norma di statuto e chiama il signor Bianchi Giuseppe a svolgere le fun-zioni di Segretario.Vista la disponibilità, anche finanziaria, il Presidente propone una distribuzione di dividendi per un importo pari a 100.000 euro (centomila,00 euro) da attribuire ai soci in proporzione alle quote pos-sedute e da mettere immediatamente in pagamento.Si precisa che gli utili distribuiti sono stati prodotti nell’esercizio chiuso in data 31 dicembre 2007.Dopo breve discussione, valutato che la distribuzione è compatibile con l’attuale situazione finanziaria della società, l’Assemblea all’unanimità

deliberadi distribuire ai soci, proporzionalmente alle quote possedute da ciascuno, la somma di 100.000 euro (centomila,00 euro).Null’altro essendovi da deliberare e nessuno chiedendo la parola la seduta è tolta alle ore 11.

Il Presidente Il Segretario ............................................ ............................................

ESEMPIO di VERBALE

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è possibile accantonare utili a riserva.Si ricorda, tuttavia, come l’utile conseguito deb-

ba essere destinato, preliminarmente, a copertura delle perdite pregresse (art. 2303, co. 2, c.c.).

Se si verifica una perdita del capitale, nelle socie-tà di capitali, non è possibile distribuire i dividendi fino a quando il capitale non sia stato reintegrato o ridotto in misura corrispondente.

Acconti sui dividendiLe società per azioni il cui bilancio è assog-

gettato per legge a controllo da parte di società di revisione iscritte ad un albo speciale, possono prevedere nello statuto la possibilità di distribuire, nel corso dell’esercizio, acconti sui dividendi (art. 2433-bis c.c.).

L’ammontare degli acconti non può superare la minor somma tra l’importo degli utili conseguiti dalla chiusura dell’esercizio precedente, diminuito delle quote che dovranno essere destinate a riser-va per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili.

Gli acconti possono essere distribuiti a condi-zione che:

dal ●● bilancio dell’esercizio precedente non emergano perdite di esercizio e il capitale non risulti ridotto a causa di perdite di esercizi precedenti;tale bilancio sia stato ●● approvato;su di esso la ●● società di revisione abbia rilasciato un giudizio positivo.La distribuzione è decisa dagli amministratori e

non dai soci sulla base di un prospetto contabile e di una relazione dalla quale risulti che la situazione patrimoniale, economica e finanziaria della società consente la distribuzione.

Sui documenti in questione deve essere acqui-sito il parere del soggetto incaricato del controllo contabile; gli stessi, inoltre, devono restare depo-sitati presso la società fino all’approvazione del bilancio in corso affinché i soci possano prenderne visione.

Nel caso in cui, successivamente, sia accertata l’inesistenza degli stessi, gli acconti non sono co-munque ripetibili purché distribuiti in conformità alla norme di legge e riscossi in buona fede.

Imposta di registroL’art. 4, lett. d), n. 1, Tariffa, D.P.R. 131/1986

prevede che le assegnazione ai soci, associati o partecipanti se soggette all’imposta sul valore ag-giunto, o aventi per oggetto utili in denaro, siano soggette ad imposta di registro in misura fissa pari a 168 euro.

La R.M. 174/E/2000 interviene sul tema e affer-ma che la distribuzione degli utili rientra fra gli atti disciplinati dall’art. 4 della Tariffa allegata al D.P.R. 131/1986 e non fra gli atti societari diversi

da quelli individuati nell’art. 4 e perciò disciplinati dall’art. 9.

Quindi, la delibera di approvazione del bilancio che dispone anche la distribuzione di utili, è sog-getta all’obbligo di registrazione e sconta l’imposta di registro nella misura fissa di 168 euro.

Esempio di verbaleA pag. prec. è riportato un esempio di verbale

di Assemblea di distribuzione di dividendi.

Rinuncia ai dividendiIl punto 3.20 della C.M. 27.5.1994, n. 73 ha

chiarito che la rinuncia ai crediti correlati a redditi che vanno acquisiti a tassazione per cassa (quali, ad esempio, i compensi spettanti agli amministra-tori e gli interessi relativi a finanziamenti dei soci) presuppone l’avvenuto incasso giuridico del credito e quindi l’obbligo di sottoporre a tassazione il loro ammontare, anche mediante applicazione della ritenuta di imposta.

In sostanza, secondo l’Amministrazione Finan-ziaria, la rinuncia ad una erogazione da parte della società che costituisce reddito imponibile per cassa in capo al socio equivale a tassazione. L’esempio proposto è quello dei compensi amministratori e degli interessi ma è evidente come le medesime conclusioni valgano anche per i dividendi.

2. TASSAZIONE dei DIVIDENDI in CAPO alla SOCIETÀ

Applicazione di ritenuteIn alcuni casi la società è tenuta ad applicare

una ritenuta alla fonte a titolo di imposta sui dividendi pagati. Se il socio è residente in Italia ciò accade solamente se si tratta di una persona fisica che detiene una partecipazione non qualifi-cata. Approfondiremo la questione nel successivo paragrafo destinato alla tassazione dei dividendi in capo ai soci.

Quando il percettore è un soggetto non resi-dente, generalmente l’applicazione della ritenuta è dovuta a prescindere dalla natura del percettore.

In prima battuta, i dividendi corrisposti a soggetti non residenti nel territorio dello Stato in relazione a partecipazioni non relative a stabili organizzazioni subiscono una ritenuta a titolo di imposta del 27%, ai sensi dell’art. 27, co. 3, D.P.R. 600/1973.

Se il beneficiario effettivo dei dividendi è resi-dente di uno Stato con il quale è stata conclusa una Convenzione contro le doppie imposizioni, la ritenuta in uscita si applica, di regola, nella misura prevista dalla Convenzione, che è normalmente più favorevole di quella prevista dall’art. 27 (tra il 5% e il 15%, in base all’art. 10 del Modello OCSE).

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È, inoltre, stabilito che i soggetti non residenti diversi dagli azionisti di risparmio hanno diritto al rimborso dell’imposta pagata all’estero in via de-finitiva sugli utili ricevuti da società italiane, fino a concorrenza dei 4/9 della ritenuta applicata in Italia (e, dunque, fino al 12% dei dividendi).

Direttiva madre-figliaIn ambito comunitario, tuttavia, esiste una di-

sciplina di maggior favore.L’art. 27-bis, D.P.R. 600/1973, infatti, stabilisce

che i soggetti in possesso dei requisiti richiesti dalla Direttiva madre-figlia hanno diritto di chie-dere all’Amministrazione il rimborso della ritenuta eventualmente operata dalla società che effettua la distribuzione (co. 1), o, in alternativa, possono chiedere direttamente alla società figlia la non applicazione della ritenuta alla fonte sugli utili distribuiti (co. 3).

Per poter omettere la ritenuta devono essere soddisfatte le seguenti condizioni:

le società rivestono una delle forme previste ●●

nell’allegato della Direttiva n. 435/90/CEE del Consiglio del 23.7.1990 (si tratta in sostanza di società di capitali); le società risiedono, ai fini fiscali, in uno Stato ●●

Ue, senza essere considerati, ai sensi di una Convenzione in materia di doppia imposizione sui redditi con uno Stato terzo, residenti al di fuori dell’Unione europea. Ad esempio le holding del 29 lussemburghesi non sono considerate residenti in Lussemburgo;le società sono ●● soggette, nello Stato di residen-za, senza fruire di regimi di opzione o di esonero che non siano territorialmente o temporalmente limitati, ad una delle imposte indicate nella

predetta Direttiva;

la ●● partecipazione è detenuta ininterrottamente per almeno un anno;

è detenuta una ●● partecipazione di almeno il 10%. Il punto 1 della C.M. 26.5.2009, n. 26/E chiarisce, in linea con la Direttiva 2003/123/CE che dall’1.1.2009 la percentuale è del 10%. L’art. 27-bis, al contrario, riporta ancora la vecchia soglia del 20%.

Ritenuta ridotta dell’1,375%

REQUISITI: per rendere compatibile il regime ita-liano delle ritenute sui dividendi in uscita con i principi relativi alla libertà di stabilimento e alla libera circolazione dei capitali garantite tanto dal Trattato CEE, quanto dal Trattato sullo Spazio economico europeo (SEE), il Legislatore nazionale, conformandosi alle indicazioni delle istituzioni comunitarie, ha modificato la misura della ritenuta sui dividendi in uscita: l’art. 1, co. 67, L. 244/2007 (Finanziaria 2008) afferma espres-samente che le modifiche alle disposizioni che contengono la disciplina dei dividendi in uscita sono apportate «in attuazione del parere moti-vato della Commissione delle Comunità europee n. C(2006)2544 del 28 giugno 2006».

Lo scopo delle modifiche introdotte dalla suddetta legge, dunque, è essenzialmente quel-lo di livellare il carico impositivo gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti nella Ue e nello SEE a quello gravante sui dividendi corrisposti a soggetti residenti, conformemente al principio di non discriminazione e alle libertà fondamentali di stabilimento e di circolazione dei capitali.

APPLICAZIONE di RITENUTE sui DIVIDENDI

Soggetti destinatari dei dividendi Ritenuta

Residenti

Persone fisiche in relazione a partecipazioni non qua-lificate detenute al di fuori del regime di impresa 12,5%

Altre Nessuna

Non residenti

Ue con condizioni Direttiva madre-figlia Nessuna

Società di capitali Ue e Norvegia senza condizioni Direttiva madre-figlia (*) 1,375%

Altri 27% o minore ritenuta convenzionale

(*) La società deve essere soggetto passivo ai fini della locale imposta sul reddito delle società

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In pratica, il co. 3-ter, dell’art. 27, D.P.R. 600/1973 prevede l’applicazione di un’aliquota ridotta dell’1,375% ai dividendi distribuiti a de-terminati soggetti residenti nell’Unione europea e nei Paesi dello Spazio economico europeo, purché si tratti di Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni.

Sono esclusi i soggetti non residenti persone fisiche e gli enti non residenti che non scontano le imposte societarie (e cioè, in linea di prin-cipio e salvo quanto diversamente previsto da specifiche normative locali, società di persone, associazioni, trust).

In questi casi si applica la ritenuta ordinaria del 27% o, a seconda dei casi, la minore ritenuta convenzionale.

La ritenuta ridotta, invece, trova applicazio-ne per le società di capitali. Sono previste, in particolare, due condizioni:

essere ●● residenti in uno Stato Ue o in uno Stato aderente allo Spazio economico eu-ropeo (SEE), quindi inclusi nella lista dei Paesi che consentono un adeguato scambio di informazioni (cd. white list) di cui al D.M. emanato ai sensi dell’art. 168-bis, co. 1, D.P.R. 917/1986;essere ●● soggetto passivo ai fini della imposta locale sul reddito delle società.In relazione al primo requisito, si ricorda che

nelle more dell’emanazione del citato decreto, si fa riferimento alla lista di cui al D.M. 4.9.1996 e successive modificazioni che contiene l’elenco degli Stati con i quali è attuabile lo scambio di informazioni ai sensi delle Convenzioni per evi-tare le doppie imposizioni sul reddito in vigore con la Repubblica italiana.

Questa white list è stata, peraltro, recente-mente integrata ad opera del D.M. 27.7.2010 che ha inserito Cipro e la Lettonia. Attualmente l’unico Stato SEE incluso nella predetta lista è la Norvegia. L’Islanda e il Liechtenstein, anch’essi facenti parte del SEE, non possono beneficiare della ritenuta ridotta dell’1,375% prevista dal co. 3-ter, in quanto non inclusi nella white list.

Il secondo requisito relativo alla tassazione non esclude che il soggetto estero possa godere, di fatto, di agevolazioni comunque compatibili con la normativa comunitaria.

RICHIESTA: per applicare la ritenuta ridotta o non applicare la ritenuta in ragione della Direttiva madre-figlia, i soggetti residenti dovranno ricevere una richiesta dei beneficiari non re-sidenti. La richiesta deve essere corredata di idonea certificazione di residenza e di status fiscale rilasciata dalle autorità fiscali del Paese di appartenenza.

DECORRENZA: la ritenuta ridotta si applica a de-correre dall’1.1.2008. L’art. 1, co. 68, L. 244/2007 stabilisce espressamente che la ritenuta ridotta si applica agli utili «formatisi» a partire dall’eserci-zio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

In questi casi, inoltre, non si applica la pre-sunzione stabilita dal D.M. 2.4.2008 secondo cui, «a partire dalle delibere di distribuzione successive a quella avente ad oggetto l’utile dell’esercizio in corso al 31 dicembre 2007, agli effetti della tassazione del soggetto partecipante, i dividendi distribuiti si considerano prioritaria-mente formati con utili prodotti dalla società o ente partecipato fino a tale esercizio».

3. TASSAZIONE dei DIVIDENDI in CAPO ai SOCI

Soci persone fisiche

Partecipazioni qualificate

La tassazione dei dividendi percepiti da persone fisiche che non agiscono come imprenditori è dif-ferenziato a seconda che gli utili siano relativi ad una partecipazione qualificata o non qualificata.

Si considerano qualificate le partecipazioni che rappresentano, complessivamente, una percentuale di diritti di voto esercitabili nell’Assemblea ordinaria superiore al 2% o al 20% ovvero una partecipazione al capitale od al patrimonio superiore al 5% o al 25%, a seconda che si tratti di titoli negoziati in mercati regolamentati o di altre partecipazioni.

L’art. 47, co. 1, D.P.R. 917/1986 stabilisce che i dividendi concorrono alla base imponibile limitata-mente al 40% del loro ammontare. Tale percentuale, tuttavia, è stata innalzata al 49,72% in quanto l’art.

TASSAZIONE dei DIVIDENDI NAZIONALI in CAPO a PERSONE FISICHE

Utili relativi ad esercizi anteriori al 2008

Utili relativi all’esercizio 2008 e successivi

Partecipazioni qualificate Irpef sul 40% del dividendo Irpef sul 49,72% del dividendo

Partecipazioni non qualificate Ritenuta alla fonte a titolo di imposta del 12,5%

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1, co. 33, L. 244/2007 ha ridotto l’aliquota Ires dal 33% al 27,5% ed il successivo co. 38, ha stabilito che, per garantire l’invarianza del livello di tassa-zione dei dividendi, in capo alle persone fisiche, un decreto del Ministro dell’economia e delle finanze dovrà rideterminare la percentuale indicata nell’art. 47, co. 1.

L’art. 1, co. 39, L. 244/2007 ha disposto che il decreto di cui al co. 38 deve altresì individuare la normativa transitoria e le relative decorrenze.

Il D.M. 2.4.2008 ha stabilito che la quota imponi-bile dei dividendi è del 49,72%, ma solo per i redditi formati con utili prodotti a partire dall’esercizio successivo a quello in corso al 31.12.2007.

L’art. 1, co. 2, D.M. 2.4.2008 prevede che, a partire dalle delibere di distribuzione successive a quelle che riguardano l’utile dell’esercizio in corso

al 31.12.2007, si considera prioritariamente distri-buito l’utile prodotto fino al 2007 e quindi tassato in capo ai soci al 40%.

Partecipazioni non qualificateL’art. 27, co. 1, D.P.R. 600/1973 stabilisce che,

in relazione alle partecipazioni non qualificate de-tenute da persone fisiche al di fuori del regime di impresa, le società di capitali operano una ritenuta a titolo di imposta con obbligo di rivalsa nella misura del 12,5%.

Dividendi da partecipazioni estereAnche in questo caso è necessario distinguere

le partecipazioni qualificate da quelle non quali-

ESEMPIO n. 1 – TASSAZIONE di DIVIDENDI ESTERI con RITENUTA INTERNA

Paese estero

Dividendo deliberato 100.000

Ritenuta convenzionale 15% 15.000

Ritenuta effettiva 30% 30.000

Dividendo in uscita 70.000

Italia Partecipazioni qualificate Partecipazioni non qualificate

Dividendo in entrata 70.000

Quota imponibile (*) 49,72% 100%

Imponibile 49.720 70.000

Ritenuta 12,5% 12,5%

A titolo di acconto 6.215

A titolo di imposta 8.750

Irpef lorda 43% 21.380

Credito di imposta 7.458

Irpef netta 13.922

Dividendo netto 41.078 61.250

(*) Nel caso delle partecipazioni qualificate la quota imponibile è calcolata sul dividendo distribuito al lordo della ritenuta estera. Diversamente, nel caso delle partecipazioni non qualificate, la ritenuta a titolo di imposta del 12,5% si applica sul netto frontiera.

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ficate.L’art. 27, co. 4, D.P.R. 600/1973 prevede che i

dividendi provenienti da partecipazioni non qualifi-cate in soggetti non residenti sono soggetti ad una ritenuta a titolo di imposta nella misura del 12,5%, che viene operata dall’intermediario che interviene nella riscossione sull’importo al netto della ritenuta operata dal soggetto non residente.

Se non interviene un intermediario nella ri-scossione, l’art. 18, D.P.R. 917/1986 stabilisce che i redditi di capitale corrisposti da non residenti sono soggetti ad un’imposta sostitutiva che si applica con la stessa aliquota prevista per la ritenuta a titolo di imposta. In questi casi non è possibile optare per la tassazione ordinaria e scomputare un credito a fronte delle imposte pagate all’estero.

Il contribuente dovrà versare un’imposta sosti-tutiva pari al 12,5% e compilare un apposito rigo

della dichiarazione dei redditi. Ad esempio nel Modello Unico 2010 PF va compilata la Sez. V del Quadro RM.

Diversamente, nel caso di partecipazioni qualifi-cate, l’art. 27, co. 4 lett. a), D.P.R. 600/1973 stabilisce che gli intermediari che intervengono nella riscos-sione dei dividendi devono operare una ritenuta alla fonte del 12,5% che, tuttavia, è a titolo d’acconto e non a titolo di imposta ed è operata sulla quota imponibile degli utili corrisposti (attualmente è pari al 40% se si tratta di utili maturati fino al 2007, e al 49,72% per gli utili maturati successivamente).

Il contribuente dovrà dichiarare gli utili percepiti nel Modello Unico PF ma avrà titolo per scomputare il credito per le imposte pagate all’estero. Gli utili relativi a partecipazioni qualificate concorrono alla formazione del reddito imponibile al lordo di tutte le imposte estere eventualmente applicate.

ESEMPIO n. 2 – TASSAZIONE di DIVIDENDI ESTERI con RITENUTA CONVENZIONALE

Paese estero

Dividendo deliberato 100.000

Ritenuta convenzionale 15% 15.000

Ritenuta effettiva 15% 15.000

Dividendo in uscita 85.000

Italia Partecipazioni qualificate Partecipazioni non qualificate

Dividendo in entrata 85.000

Quota imponibile (*) 49,72% 100%

Imponibile 49.720 85.000

Ritenuta 12,5% 12,5%

A titolo di acconto 6.215

A titolo di imposta 10.625

Irpef lorda 43% 21.380

Credito di imposta 7.458

Irpef netta 13.922

Dividendo netto 56.078 74.375

(*) Si veda nota a pag. prec.

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Ennio Vial

La R.M. 3.7.2001, n. 104/E ha chiarito che se la ritenuta è stata effettuata in misura eccedente all’aliquota convenzionale, la maggiore imposta su-bita non può essere recuperata attraverso il credito d’imposta, bensì mediante un’istanza di rimborso da presentare nello Stato estero.

L’art. 27, co. 4, D.P.R. 600/1973 prevede che la ritenuta debba essere operata sul netto frontiera, ossia l’importo effettivamente corrisposto al bene-ficiario finale.

Come si evince nell’esempio n. 1 a pag. 6, in caso di applicazione della ritenuta interna del Paese estero l’Italia concederà solamente un cre-dito in relazione al 49,72% della ritenuta prevista convenzionalmente.

Nell’esempio n. 2 a pag. prec., invece, si af-fronta il caso in cui venga applicata la ritenuta convenzionale.

Dividendi da paradisi fiscali

L’art. 47, co. 4, D.P.R. 917/1986 stabilisce che sono tassabili integralmente gli utili provenienti da società residenti in Stati o territori diversi da quelli indicati nella white list di cui al D.M. da emanarsi ai sensi dell’art. 168-bis.

Per evitare la tassazione integrale il contribuente deve presentare istanza secondo le modalità dell’art. 167, co. 5, lett. b), D.P.R. 917/1986 dimostrando che dalle partecipazioni non sia stato conseguito, sin dall’inizio del periodo di possesso, l’effetto di localizzare i redditi nel paradiso fiscale.

L’art. 47, co. 4, è stato modificato dall’art. 36, co. 3, D.L. 4.7.2006, n. 223, conv. con modif. dalla L. 4.8.2006, n. 248 che ha sostituito il termine «cor-risposti» con «provenienti» in modo che il regime

di tassazione integrale riguardi non solo gli utili e i proventi equiparati distribuiti direttamente dai soggetti residenti nel paradiso fiscale, ma anche quelli da essi generati che fluiscono tramite società intermedie.

L’art. 27, co. 4, lett. b), D.P.R. 600/1973 prevede che il sostituto di imposta debba applicare sui di-videndi provenienti da paradisi fiscali una ritenuta alla fonte a titolo di acconto del 12,5%.

La ritenuta è operata a titolo di imposta se viene ottenuta una risposta positiva all’interpello descritto in precedenza, o se i titoli della società che li distribuisce sono negoziati in mercati rego-lamentati.

Dividendi percepiti da imprenditori

In caso di dividendi percepiti da persone fi-siche imprenditori o società di persone si rinvia alle previsioni dell’art. 47 previste per i privati. In sostanza, viene meno la distinzione tra parteci-pazioni qualificate e non qualificate in quanto la ritenuta del 12,5% a titolo di imposta non trova mai applicazione.

Soci società di capitali

Se il socio è una società di capitali trova ap-plicazione l’art. 89, D.P.R. 917/1986 che prevede la tassazione del 5% dei dividendi stessi. La tassazione integrale sul 100% del loro ammontare interviene solo in caso di dividendi provenienti da paradisi fiscali. Vale, anche in questo caso, la possibilità di evitare la tassazione integrale presentando inter-pello all’Agenzia delle Entrate come nel caso delle persone fisiche.

DIVIDENDI da PARADISI FISCALI

Interpello favorevole Interpello sfavorevole

Partecipazioni qualificate

Tassazione come per i Paesi white list (si veda l’esempio n. 1)

Tassazione integrale con ri-tenuta del 12,5% a titolo di acconto

Partecipazioni non qualificate

Società quotate Ritenuta del 12,5% a titolo di imposta (come nell’esempio n. 1)

Società non quotate

Ritenuta del 12,5% a titolo di im-posta (come nell’esempio n. 1)

Tassazione integrale con ri-tenuta del 12,5% a titolo di acconto

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