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    I COMMISSIONE PERMANENTE

    (Affari costituzionali, della Presidenza del Consiglio e interni)

    S O M M A R I O

    SEDE REFERENTE:

    Sulla pubblicità dei lavori . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

    Disposizioni di attuazione dell’articolo 49 della Costituzione. C. 2839 Marco Meloni, C. 3004Fontanelli, C. 3006 Formisano, C. 3147 Lorenzo Guerini, C. 3172 Palese, C. 3438 RobertaAgostini, C. 3494 Zampa, C. 3610 D’Alia, C. 3663 Roccella, C. 3693 Centemero, C. 3694Carloni, C. 3708 Gigli, C. 3724 Quaranta, C. 3731 Mazziotti Di Celso, C. 3732 Toninelli,C. 3733 D’Attorre, C. 3735 Mucci, C. 3740 Vargiu e C. 3790 Misuraca   (Seguito dell’esamee rinvio – Adozione del testo base)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 4

     ALLEGATO (Testo unificato del Relatore adottato come base)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 26

    Istituzione di una commissione di inchiesta monocamerale sullo stato della sicurezza e deldegrado delle città italiane e delle loro periferie. Doc. XII, n. 65 Lupi   (Seguito dell’esamee rinvio)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Istituzione di una Commissione parlamentare di inchiesta sul livello di digitalizzazione e

    innovazione delle pubbliche amministrazioni statali e locali e sugli investimenti complessiviriguardanti il settore delle tecnologie dell’informazione e della comunicazione. Doc. XXII,n. 42 Coppola   (Seguito dell’esame e rinvio)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Norme in materia di videosorveglianza negli asili nido e nelle scuole dell’infanzia nonchépresso le strutture socio-assistenziali per anziani, disabili e minori in situazione di disagio.C. 1037 Giammanco e C. 2705 Vezzali   (Esame e rinvio)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 8

    Disposizioni per il coordinamento in materia di politiche integrate per la sicurezza e di polizialocale. C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895 Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C.2020 Guidesi, C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco   (Esame e rinvio)   . . . 13

    Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai,in attuazione dell’articolo 8, terzo comma, della Costituzione. C. 3773 Governo, approvatodal Senato   (Esame e rinvio)   . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . 21

    UFFICIO DI PRESIDENZA INTEGRATO DAI RAPPRESENTANTI DEI GRUPPI . . . . . . . . . . . 25

    AUDIZIONI INFORMALI:

    In relazione alle proposte di legge C. 1093 Grimoldi e abb., recanti disposizioni in materiadi vitalizi e nuova disciplina dei trattamenti pensionistici dei componenti delle Camere edei consiglieri regionali.

    Audizione del Presidente dell’Istituto Nazionale della Previdenza Sociale (INPS), Tito Boeri . . . 25

    SEDE REFERENTE

    Giovedì 5 maggio 2016. — Presidenza del

     presidente Andrea MAZZIOTTI DI CELSO.— Intervengono la sottosegretaria di Stato per le riforme costituzionali e i rapporti con

    il Parlamento, Sesa Amici, il sottosegretario di Stato per l’interno, Domenico Manzionee il sottosegretario di Stato per la sempli- ficazione e la pubblica amministrazione,

     Angelo Rughetti.

    La seduta comincia alle 10.35.

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    scuole o negli asili nido a fronte delconcreto sospetto di episodi di maltratta-mento. Ribadisce, infatti, che è necessario

    evitare un ulteriore colpo alla credibilitàdegli amministratori locali e degli inse-gnanti.

    Emanuele FIANO (PD), pur condivi-dendo le finalità del provvedimento, nutreperplessità su taluni suoi aspetti, che ri-tiene possano, in alcuni casi, presentarepersino delicati profili di legittimità costi-tuzionale. Nutre dubbi, ad esempio, sullapossibilità di derogare allo statuto deilavoratori, a prescindere dall’applicazionedelle procedure previste dalla normativa

     vigente. Oltre a condividere quanto testéaffermato dalla deputata Gasparini, noncomprende quali siano i soggetti respon-sabili chiamati ad assumere le decisioni inmateria.

    Elena CENTEMERO (FI-PdL), nel rin-graziare la relatrice per l’introduzionesvolta, ritiene necessario un approfondi-mento sulle norme in esame. La prima

    questione che sottolinea, anche in ragionedella sua esperienza di dirigente scolastico,riguarda la sostenibilità finanziaria delleproposte in discussione. Osserva, inoltre,che le disposizioni in esame intervengonosugli asili nido e sulle scuole dell’infanziache verosimilmente saranno oggetto di unaampia riforma, da parte del Governo, inattuazione della delega per riformare ilsistema scolastico da zero a sei anniprevista dalla cosiddetta legge sulla buonascuola. Ritiene necessario un approfondi-

    mento con il Garante per la protezione deidati personali circa il rispetto della nor-mativa sulla   privacy. Sarebbe a suo avvisoopportuno prevedere norme che suppor-tino il dirigente scolastico nella sua attivitàdi vigilanza ed individuazione delle criti-cità negli istituti. Auspica lo svolgimento diaudizioni finalizzate a studiare possibilimiglioramenti alle proposte in discussionein un’ottica di tutela delle famiglie e deiminori.

    Gabriella GIAMMANCO (FI-PdL),   rela-trice, nel dichiarare di essere disponibile a

     valutare i contributi che i gruppi intende-ranno proporre, in risposta a talune os-servazioni svolte nel dibattito, fa notare

    che i provvedimenti in esame consentonoagli asili nido, alle scuole dell’infanzia e adaltre strutture socio assistenziali di dotarsidi strumenti tecnologicamente avanzati –peraltro già utilizzati in altri ambiti – voltia tutelare la sicurezza degli stessi opera-tori del settore, nel pieno rispetto della

     privacy, considerato il ricorso a sistemi dicriptatura all’avanguardia. Dopo aver os-servato che un chiarimento più esaurientesugli aspetti più delicati del provvedimentopotrà derivare dal contributo dei soggettiinteressati, che auspica possano essereascoltati in audizione in Commissione,ribadisce che il provvedimento non recaalcuna forma di sorveglianza a distanzadei lavoratori, giacché prevede semplice-mente la possibilità di attivare immedia-tamente, solo a seguito della presentazionedi una denuncia, uno strumento utile perle indagini, a tutela delle persone coin-

     volte. Ritiene, pertanto, che i provvedi-menti, seppur suscettibili di miglioramenti,

    rechino già un equilibrato compromessotra il diritto alla   privacy   e le esigenze disalvaguardia della sicurezza degli opera-tori del settore.

    Andrea MAZZIOTTI DI CELSO,   presi- dente, nessun altro chiedendo di interve-nire, rinvia il seguito dell’esame ad altraseduta.

    Disposizioni per il coordinamento in materia di

    politiche integrate per la sicurezza e di polizia

    locale.

    C. 1529 Rampelli, C. 1825 Naccarato, C. 1895

    Polverini, C. 1935 Sandra Savino, C. 2020 Guidesi,

    C. 2406 Lombardi, C. 3164 Cirielli e C. 3396 Greco.

    (Esame e rinvio).

    La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

    Alessandro NACCARATO (PD),  relatore,fa presente che le proposte di legge C.1825, 1895, 1935, 2020, 2406 e 3164 hanno

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    ad oggetto il coordinamento tra Stato eregioni in materia di ordine pubblico esicurezza (di competenza legislativa esclu-

    siva dello Stato ai sensi dell’articolo 117,secondo comma, lettera   h) della Costitu-zione) e la disciplina della polizia locale(anch’essa di competenza legislativa sta-tale, ai sensi dell’articolo 117, secondocomma, lettera   p), della Costituzione inquanto funzione fondamentale degli entilocali). Obiettivo dell’intervento legislativoconsiste nella realizzazione di una politicaintegrata per la sicurezza, in cui tutti isoggetti istituzionali, comuni, province,

    città metropolitane, regioni (anche quelle astatuto speciale in conformità con gli sta-tuti) e lo Stato concorrono alla realizza-zione di tale politica, ciascuno nell’ambitodelle rispettive competenze e sulla base dispecifici accordi regolati dalla legge.

    Le proposte provvedono poi a definirel’oggetto dell’intervento legislativo. Da ri-levare, la definizione delle politiche localiper la sicurezza, intese come l’insiemedelle azioni per promuovere la sicurezzanelle città e nel territorio regionale, attra-

     verso le competenze delle autonomie ter-ritoriali (enti locali e regioni), e dellepolitiche integrate per la sicurezza, intesecome le attività finalizzate a integrare lepolitiche locali con le competenze delloStato in materia di ordine pubblico esicurezza. Le proposte C. 1825 e C. 1895,definiscono anche il concetto di sicurezzaurbana consistente nel complesso dei benigiuridici, economici e sociali che concor-rono a costituire la comunità locale. An-che la proposta C. 2020 fornisce una

    definizione di sicurezza urbana, intesacome il complesso degli interventi finaliz-zati a promuovere un ordinato svolgi-mento ed un miglioramento della vita dellecomunità territoriali.

    Quanto al coordinamento delle politi-che integrate della sicurezza e, ai poteri diordinanza del sindaco e regolamenti dipolizia urbana, le proposte di legge C.1825, 1895 e 2406, dispongono, in manierasostanzialmente analoga, in ordine ai com-piti in materia di sicurezza del sindaco edel consiglio comunale. Per quanto ri-guarda il sindaco, le tre proposte inter-

     vengono sui poteri di ordinanza discipli-nati attualmente dall’articolo 54 del testounico in materia di enti locali di cui al

    decreto legislativo n. 267 del 2000), comemodificato dal decreto-legge n. 92 del2008 (articolo 6). Tale disposizione pre-

     vede la possibilità del sindaco di adottareprovvedimenti anche contingibili e urgentiper prevenire ed eliminare gravi pericoliche minacciano la sicurezza urbana, pre-

     via comunicazione al prefetto. L’ambito diapplicazione del potere di ordinanza èdemandato ad un decreto del Ministrodell’interno (articolo 54, comma 4-bis

    TUEL), adottato l’8 agosto 2008.Le citate proposte di legge provvedonoad individuare direttamente per leggel’ambito di applicazione del potere diordinanza, riproducendo all’articolo 54,comma 4-bis  del TUEL, pressoché testual-mente, il testo dell’articolo 2 del citatodecreto ministeriale dell’8 agosto 2008.

    Le violazioni alle ordinanze sono pu-nite con la sanzione amministrativa da100 a 500 euro da applicare ai sensidella legge n. 689 del 1981 recante mo-

    difica al sistema penale (C. 1825 eC. 2406) ovvero (C. 1895) ai sensi dell’ar-ticolo 650 del codice penale. La propostadi legge C. 2020 interviene in materiaanaloga, sopprimendo il riferimento allasicurezza urbana nell’articolo 54 del TUELe prevedendo una disposizione ad hoc chedisciplina il potere di ordinanza del sin-daco (articolo 4, comma 2). Inoltre, laproposta C. 2020 prevede che i comuniindividuino gli ambiti territoriali nei qualiè ammessa la localizzazione dei   call-cen-ter, degli esercizi commerciali e dei servizipubblici (articolo 5).

    Le proposte di legge C. 1825, 1895 e2406 stabiliscono che i consigli comunaliadottino specifici regolamenti comunali dipolizia urbana per prevenire e contrastarei fenomeni di degrado urbano. Anche inquesto caso le proposte di legge differi-scono in quanto ai profili sanzionatorirelativi alle violazioni del regolamento.

    Quanto alle politiche integrate per lasicurezza, i soggetti coinvolti sono gli entilocali, le regioni, le autorità provinciali dipubblica sicurezza (prefetto e questore) e

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    il Ministro dell’interno. Le autorità localihanno essenzialmente due funzioni: pro-muovere accordi con le autorità provin-

    ciali di pubblica sicurezza; concordare(secondo le proposte C. 1825 e 1895) odisporre (secondo le proposte C. 1935,2406 e 3164) su richiesta delle autorità dipubblica sicurezza modalità di collabora-zione tra polizia locale e forze di poliziastatali su specifici progetti o in seguito agliaccordi di cui sopra. Per quanto riguardale regioni, la sola proposta C. 3164 affidaal presidente della regione gli stessi com-piti dei sindaci (in questo caso non si fa

    riferimento a provincia e a città metro-politana), oltre a compiti di promozionedegli accordi e del loro coordinamento nelterritorio regionale. Le altre proposte dilegge prevedono la facoltà delle regioni (enon l’obbligo) di stipulare gli accordi, chein ogni caso sono concordati con il Mini-stro dell’interno e non con le autorità dipubblica sicurezza. Inoltre, il Ministro del-l’interno d’intesa con i presidenti delleregioni può promuovere la conclusione diaccordi quadro per il coordinamento nel

    territorio regionale delle politiche inte-grate per la sicurezza. Il nucleo centraledelle politiche integrate per la sicurezza ècostituito dagli accordi di sicurezza ur-bana tra i diversi livelli di governo che leproposte in esame disciplinano in detta-glio. Si tratta di una evoluzione dei pattiper la sicurezza stipulati fin dal 1997 e chehanno trovato una base normativa annidopo con la legge finanziaria 2007 che haautorizzato i prefetti a stipulare conven-zioni con le regioni e gli enti locali per

    realizzare programmi straordinari per in-crementare i servizi di polizia, di soccorsotecnico urgente e per la tutela della sicu-rezza dei cittadini, accedendo alle risorselogistiche, strumentali o finanziarie chele regioni e gli enti locali intendono de-stinare nel loro territorio per questi scopi(comma 439 dell’articolo 1 della leggen. 296 del 2006). Le proposte in esameindividuano dettagliatamente i contenutidi tali accordi.

    Un primo gruppo di contenuti riguardale forme di collaborazione a livello terri-toriale tra le forze di polizia locale e le

    Forze di polizia statali (ossia principal-mente Polizia di Stato, Carabinieri, Guar-dia di finanza) presenti nel territorio.

    Le proposte di legge individuano, ac-canto agli accordi, ulteriori strumenti perl’attuazione delle politiche integrate di si-curezza, quali: la verifica semestrale dellostato di attuazione degli accordi, anche insede di Comitato provinciale per l’ordine ela sicurezza pubblica, da parte dei soggettiche li hanno sottoscritti; la verifica com-plessiva degli accordi da parte della Con-ferenza unificata, che istituisce un appo-sito comitato tecnico di monitoraggio com-

    posto da tre rappresentanti del Ministerodell’interno e da tre rappresentanti delleautonomie territoriali (regioni, province,comuni); l’attività di scambio di informa-zioni tra i diversi livelli di governo presentinel territorio anche al di fuori degli ac-cordi; la conferenza regionale in materiadi sicurezza integrata; alcune proposteprevedono che debba tenersi in ogni re-gione annualmente, che sia convocata apresieduta dal Ministro dell’interno e che

     veda la partecipazione dei soggetti indivi-

    duati dal Ministro stesso e dal presidentedella regione interessata. La sola propostaC. 3164 si concentra su due di questistrumenti: la conferenza regionale, di cuidemanda la disciplina alla legge regionale(come anche la proposta C. 2020), e l’at-tività di informazione territoriale (articoli5 e 6). Inoltre, la medesima proposta dilegge (articolo 7) prevede che, ai finidell’attività delle conferenze regionali edella stipula degli accordi, il Ministerodell’interno, provvede a: identificare le

    risorse di personale della Polizia di Statoe dei Carabinieri destinate alla sicurezzadella singola regione (ad esclusione diquelle destinate a funzioni nazionali); acomunicare ai sindaci dei comuni capo-luogo e ai presidenti di regione le risorsedestinate alle regioni per le medesimefinalità. La proposta di legge C. 3164prevede inoltre una forma di cooperazionetra le forze di polizia locali e statali conl’istituzione di periodici incontri di lavoro,convocati dal prefetto, tra comandanti deicorpi di polizia locale e i comandanti delleForze di polizia statali (articolo 16).

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    Le proposte di legge C. 1825, 1895,1935, 2020, 2406 e 3164, oltre a regola-mentare le politiche integrate per la sicu-

    rezza recano una disciplina organica dellapolizia locale in sostituzione di quellacontenuta nella legge quadro del 1986. Lasola C. 2020 (articolo 7) prevede disposi-zioni specifiche in materia di polizia pro-

     vinciale. Le proposte di legge individuanodettagliatamente le funzioni di polizia lo-cale intese come l’insieme delle attività diprevenzione e di contrasto delle situazionie dei comportamenti che violano le leggistatali o regionali, o i regolamenti locali.

    Inoltre, alcune proposte prevedono chele funzioni di polizia locale spettano aicomuni, alle province e alle città metro-politane secondo i principi di sussidiarietà,differenziazione ed adeguatezza che so-

     vrintendono all’esercizio delle funzioniproprie degli enti locali (in base a quantoprevisto dall’articolo 118, primo comma,della Costituzione). Infine, lo Stato e leregioni, secondo le rispettive competenze,possono, con legge, conferire ulteriori fun-zioni in materia di sicurezza (come pre-

     visto dal citato articolo 118, secondocomma, della Costituzione).

    Le proposte di legge individuano inoltrele qualifiche del personale di polizia localearticolate in ruoli. In generale le proposteprevedono i seguenti ruoli, conferiti dalsindaco, dal presidente della provincia edal presidente della città metropolitana:agente; sottufficiale; ufficiale; comandante.La proposta C. 1895 prevede anche i ruolidi ufficiale superiore e ufficiale dirigente.La proposta C. 2020 prevede una diversa

    articolazione: agente, sovrintendente,ispettore, funzionario e comandante. Iruoli di cui sopra sono comprensivi anchedelle qualifiche di: agente di polizia giu-diziaria; agente di pubblica sicurezza;agente di polizia tributaria La proposta C.1895 prevede anche la qualifica di agentepolizia stradale, mentre la proposta C.2406 solo la qualifica di agente di pubblicasicurezza.

    Quattro delle proposte di legge – C.1825, 1895, 1935 e 2406 – prevedono chela qualità di agente di pubblica sicurezzasia conferita dal prefetto su indicazione

    del sindaco, presidente di provincia opresidente di città metropolitana, previa

     verifica del possesso di determinati requi-

    siti, quali il godimento dei diritti civili epolitici e l’assenza di: condanne definitiveper delitto non colposo; sottoposizione amisure di prevenzione; dichiarazione diobiezione di coscienza; espulsione delleForze armate licenziamento da pubbliciuffici. La proposta C. 3164 prevede chel’attribuzione della qualifica di agente dipolizia locale sia sottoposta alla verifica dideterminati requisiti: sostanzialmentequelli di cui sopra e quelli ulteriori psico-

    attitudinali eventualmente definiti con de-creto del Presidene del Consiglio dei mi-nistri, previa intesa in sede di Conferenzaunificata. Le proposte stabiliscono inoltrele modalità di perdita della qualità diagente di pubblica sicurezza; la forma-zione uniforme del personale di polizialocale; la responsabilità del comandantedel corpo di polizia locale della disciplina,della formazione e dell’impiego del perso-nale; la limitazione dei distacchi e deicomandi. Il comandante del corpo può

    essere scelto tra coloro in possesso dicomprovata esperienza inseriti in appositielenchi regionali.

    La proposta C. 3164 prevede ulterioridisposizioni, tra cui l’obbligo di conferirel’incarico di comandante di polizia localeesclusivamente al personale facente partedelle forze di polizia locale. Inoltre, siprevede una dotazione organica minima diciascun corpo di polizia locale che deveessere composto da almeno 10 operatorioltre il comandante.

    Le proposte di legge C. 1825, 1895,1935, 2020, 2406 e 3164 prevedono che icomuni, singoli o associati, le province e lecittà metropolitane costituiscono necessa-riamente corpi di polizia locale. Nell’otticadell’integrazione delle politiche di sicu-rezza, le proposte individuano specificicompiti e funzioni dei diversi livelli digoverno in materia di corpi di polizialocale: gli enti locali impartiscono direttivee vigilano sul funzionamento del corpo edefiniscono con regolamento l’organizza-zione della polizia locale; le autorità dipubblica sicurezza (prefetti e questori)

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    dirigono il personale della polizia localeper le attività derivanti dagli accordi per lasicurezza di cui sopra e (i prefetti) rice-

     vono i regolamenti dei corpi che trasmet-tono al ministero dell’interno; l’autoritàgiudiziaria può avvalersi di personale dipolizia locale anche in ottemperanza diappositi accordi con gli enti locali; leregioni, nell’ambito della potestà legislativaesclusiva in materia di polizia amministra-tiva locale, definiscono requisiti unitariper l’istituzione e per l’organizzazione,anche in forma associata, dei corpi dipolizia locale; in particolare definiscono

    l’ordinamento della polizia locale e moda-lità e tempi di istituzione dei corpi (chedevono avere almeno 15 operatori); defi-niscono le caratteristiche dei mezzi, deglistrumenti operativi, delle uniformi e deidistintivi (distinguibili da quelli delle Forzedi polizia statali), le modalità di forma-zione; istituiscono e aggiornano gli elenchiregionali dei comandanti dei corpi di po-lizia locale e degli idonei allo svolgimentodi tale funzione; istituiscono corsi di for-mazione per i comandanti.

    La proposta C. 3164 prevede l’istitu-zione da parte delle regioni di accademieregionali di polizia locale per la forma-zione professionale del personale (articolo22). Inoltre, per promuovere l’esercizioassociato delle funzioni di polizia locale, leregioni disciplinano l’istituzione di corpi dipolizia locale intercomunale che per di-

     verse delle proposte in esame sono obbli-gatori nei comuni con popolazione soprauna certa soglia, da 5.000 a 15.000 abitantia seconda delle diverse proposte. La pro-

    posta C. 3164 (articolo 13) disciplina indettaglio l’esercizio associato delle fun-zioni di polizia, che è reso obbligatorio peri comuni con meno di 10 dipendenti,prevedendo il potere sostitutivo delle re-gioni in caso di inottemperanza. Si ricordache a legislazione vigente l’esercizio asso-ciato di tutte le funzioni fondamentali(compresa la polizia locale) è obbligatorioper i comuni fino a 5.000 abitanti (3.000se appartenenti a comunità montane). Laproposta C. 2020 al riguardo rinvia alladisciplina vigente e prevede l’istituzione diun fondo incentivante di 4 milioni annui.

    Le proposte C. 1825, 1895 e 1935contengono un’interpretazione autenticadel comma 133 dell’articolo 17 della legge

    n. 127 del 1997 che estende al personaleispettivo delle aziende del servizio pub-blico locale il potere di prevenire e disanzionare le violazioni dei divieti di sostae di fermata previsti dal codice dellastrada, di disporre la rimozione di veicoli(qualora ostacolino la circolazione su cor-sie riservate al trasporto pubblico) nonchéle violazioni delle norme relative alla cir-colazione su corsie riservate e sulla sostain aree riservate. Si precisa altresì l’ambito

    nel quale le potestà sanzionatorie relativealle violazioni dei divieti di sosta e fermatapossano essere contestate dai dipendentidi società di gestione dei parcheggi, e lemodalità secondo le quali devono essereeffettuate le contestazioni. Inoltre, le pro-poste C. 1825, 1895 e 2406 introduconoalcune novelle al codice della strada voltea consentire lo svolgimento di funzioni dipolizia stradale, nell’ambito di gare cicli-stiche, al personale abilitato a svolgereservizi di scorta nelle competizioni cicli-

    stiche e podistiche prevedendo altresì chealcune funzioni di polizia stradale possanoessere svolte, in determinati casi (lavori,depositi, fiere, spettacoli, ecc.) da perso-nale abilitato (dipendenti da società auto-rizzate dal prefetto), definendo altresì lemodalità e i requisiti dell’abilitazione. Siprevede infine che alcune sanzioni nel-l’ambito delle autostrade e delle relativepertinenze possano essere contestate dadipendenti delle società concessionarie,anch’esse abilitate secondo le modalità

    sopra indicate.Le proposte di legge C. 1825, 1895,

    1935, 2020, 2406 e 3164 prevedono inoltrediverse altre disposizioni, tra cui si segna-lano le seguenti: permesso di porto d’armianche senza licenza per il personale dellapolizia locale con modalità da definirsicon regolamento del Ministero dell’Interno(per la proposta C. 1935 il permesso èlimitato al personale con la qualifica diagente di pubblica sicurezza); patente diservizio obbligatoria per i condurre i vei-coli in dotazione della polizia locale chedevono essere dotati di speciali targhe di

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    identificazione; esenzione dal pagamentodel canone per le radio della polizia locale(C. 1935 e 3165); istituzione di un numero

    telefonico unico per l’accesso alle saleoperative dei corpi di polizia locale disci-plinato con decreto del Ministero dellosviluppo economico; applicazione dei con-tratti di collettivi nazionali di lavoro alrapporto di lavoro del personale di polizialocale, integrati con apposite misure di

     valorizzazione della specificità professio-nale e una quota di salario accessorio,anche utilizzando fonti di finanziamentoaggiuntive derivanti da entrate a specifica

    destinazione; le proposte C. 1935 e 2406prevedono una delega al Governo per ladisciplina dei contenuti del rapporto diimpiego del personale di polizia locale;previsione di apposite misure di tutela,previdenziali e assicurative, tra cui l’esten-sione al personale della polizia locale delladisciplina vigente per le Forze di polizia inmateria di benefici per le vittime deldovere e la creazione di una specificaclasse di rischio contro gli infortuni dellavoro; accesso della polizia locale a ban-

    che dati pubbliche, tra cui quelle delpubblico registro automobilistico.

    Le proposte C. 2020 e 3164 prevedonola partecipazione dei privati alla sicurezzaurbana: la prima attraverso la collabora-zione di associazioni di cittadini non ar-mati per la segnalazione di eventi chepossano recare danno alla sicurezza ur-bana; la seconda mediante l’utilizzo diforme di volontariato, volto a realizzareuna « presenza attiva » nel territorio, inaggiunta alla polizia locale, anche attra-

     verso convenzioni con le associazioni di volontariato. La proposta C. 2020 prevedeinoltre l’utilizzo dei sistemi di videosorve-glianza da parte dei comuni, mentre laproposta C. 3164 coinvolge gli istituti di

     vigilanza privata che possono essere uti-lizzati dagli enti locali ad integrazionedella polizia locale, per funzioni di mera

     vigilanza. Chiudono le proposte di legge inesame una serie di disposizioni transitoriee finali, tra cui si richiama la previsionedell’adeguamento, entro sei mesi dalla en-trata in vigore del provvedimento, dellanormativa regionale. Si prevede poi che al

    personale della polizia locale già in servi-zio alla data di entrata in vigore dellalegge mantenga le funzioni e le qualifiche

    possedute in presenza dei requisiti pre-scritti e che ad esso spetti la patente diservizi.

    Le proposte di legge C. 1935 e 3164recano una norma di copertura per ilfinanziamento degli accordi di sicurezzaurbana il cui onere è calcolato, rispetti-

     vamente, in 3 milioni e 1 milione all’annoper 3 anni. Infine, quasi tutte le proposteabrogano interamente la legge quadrosulla polizia locale (legge n. 65 del 1986) e

    modificano diverse disposizioni vigenti, trale quali si ricordano: articolo 57 c.p.p., alfine di comprendere tra gli ufficiali dipolizia giudiziaria, i comandanti, i respon-sabili di area, gli addetti al coordinamentoe controllo e gli addetti al controllo ap-partenenti alla polizia locale e per preve-dere il mantenimento da parte degli agentidi polizia locale della qualità di agenti dipolizia giudiziaria anche quando non sonoin servizio; articolo 636, comma 1, delcodice militare (decreto legislativo n. 66

    del 2010), al fine di estendere anche allapolizia locale il divieto per gli obiettori dicoscienza che sono stati ammessi a pre-stare servizio civile a partecipare a qual-siasi procedura per l’arruolamento nelleForze armate e nelle Forze di polizia aordinamento militare o per l’assunzionenelle Forze di polizia a ordinamento civile;articolo 3, comma 2, del decreto legislativon. 81 del 2008, al fine di estendere ancheal corpo di polizia, la disposizione cheprevede l’applicazione delle norme in ma-

    teria di tutela della salute e della sicurezzanei luoghi di lavoro tenendo conto delleeffettive particolari esigenze connesse alservizio espletato o alle peculiarità orga-nizzative; articolo 24, comma 6, lettera   c)della legge n. 241 del 1990, al fine diprevedere la possibilità, con regolamentogovernativo, di escludere dal diritto diaccesso anche gli atti relativi all’adozionee attuazione delle ordinanze sindacali inmateria di sicurezza urbana; articolo 20,2o

    comma, della legge n. 121 del 1981,prevedendo la partecipazione di diritto delcomandante del corpo di polizia locale del

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    comune capoluogo al comitato provincialeper l’ordine e la sicurezza pubblica, che, siricorda, attualmente è presieduto dal pre-

    fetto ed è composto dal questore, dalsindaco del comune capoluogo e dal pre-sidente della provincia, dai comandantiprovinciali dell’Arma dei carabinieri e delCorpo della guardia di finanza, e delCorpo forestale dello Stato, nonché daisindaci degli altri comuni interessati,quando devono trattarsi questioni riferibiliai rispettivi ambiti territoriali.

    Passando alla proposta di legge C. 1529Rampelli, essa reca disposizioni volte a

    disciplinare l’esercizio delle funzioni dipolizia locale attribuite ai comuni e alleprovince, da attuare in forma singola oassociata. La proposta prevede, in parti-colare, che i comuni che dispongono di unnumero inferiore a 5 addetti al servizio dipolizia locale provvedono a istituire strut-ture di gestione associativa del serviziostesso, che assumono la forma giuridicadei consorzi. La proposta disciplina poi lefunzioni del sindaco e il presidente dellaprovincia quali garanti dell’autonomia e

    del buon funzionamento dei corpi e deiservizi di polizia locale nell’ambito dellerispettive competenze. Sono disciplinate lefunzioni del comandante del corpo dipolizia locale – responsabile della gestionedelle risorse umane, strumentali e finan-ziarie di cui alla proposta di legge nonchédell’addestramento, della disciplina e del-l’impiego tecnico-operativo degli apparte-nenti al corpo, rispondendone al sindaco oal presidente della provincia – e del re-sponsabile del servizio di polizia locale, nel

    caso in cui sia istituito un servizio dipolizia locale, ovvero nel caso di un con-sorzio intercomunale. Detta altresì dispo-sizioni sui compiti e sulle attività che icorpi e i servizi di polizia locale svolgononell’ambito delle proprie competenze.

    Sono altresì disciplinate dalla propostadi legge – in relazione agli appartenentiai corpi e ai servizi di polizia locale –le funzioni di polizia giudiziaria, di pub-blica sicurezza, di polizia stradale e iservizi specialistici, ovvero specializzati,di prevenzione, di repressione e di vigi-lanza in materia di violazioni alla disci-

    plina del commercio, stanziale e ambu-lante, della sanità, della tutela ambientalee dei tributi locali, fatte salve le com-

    petenze di accertamento e di esazioneriservate agli organi statali. Sono quindiattribuiti alla legislazione regionale com-piti e funzioni nell’ambito delle relativeattribuzioni e competenze di polizia am-ministrativa regionale e locale ai sensidell’articolo 117, secondo comma, letterah), della Costituzione. Per la realizzazionedei relativi compiti è previsto che leregioni istituiscano il dipartimento dellapolizia locale attribuendo ad esso le re-

    lative funzioni e il consiglio regionale dipolizia locale, formato dai rappresentantidei corpi e dei servizi di polizia locale,comunali e provinciali, presenti nel ter-ritorio di pertinenza, determinandone conregolamento la composizione, il funzio-namento, i compiti e i poteri.

    Ai regolamenti di polizia locale adottatidai comuni e dalle province, nell’ambitodelle loro attribuzioni e nel rispetto dellalegislazione ordinaria e regionale, è attri-buita la disciplina dell’ordinamento del

    rispettivo corpo o servizio di polizia locale,le procedure di accesso e gli ulterioriprofili connessi. Con regolamento del co-mune e della provincia, sono altresì sta-biliti: il contingente numerico degli addettiai rispettivi corpi e ai servizi di polizialocale, in rapporto al numero degli abi-tanti, ai flussi di popolazione, all’esten-sione e alla morfologia del territorio, non-ché ai tassi d’incidenza dei fenomeni cri-minali e di criticità della sicurezza; il tipodi organizzazione del corpo o del servizio

    di polizia locale, compreso quello a ge-stione consortile obbligatoria. La propostadi legge detta poi criteri generali ai finidell’organizzazione dei corpi e i servizi dipolizia locale e disposizioni sull’arma-mento del personale che espleta funzionidi polizia.

    La proposta disciplina inoltre lo statogiuridico degli appartenenti ai corpi e aiservizi di polizia locale, il loro rapporto dilavoro, le qualifiche gerarchiche e funzio-nali, i diritti sindacali e di rappresentanza,la contrattazione collettiva, nonché leforme e le modalità di tutela dell’autono-

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    mia, dell’identità e della dignità professio-nali inerenti l’espletamento dei compitid’istituto. È stabilito che al personale della

    polizia locale competa il trattamento eco-nomico spettante agli appartenenti allaPolizia di Stato e organi equiparati e chesia sottoposto al regime del contratto col-lettivo nazionale di lavoro di diritto pub-blico previsto per il personale delle Forzedi polizia ad ordinamento civile. A tal fine,è istituito l’Ente nazionale di assistenza epromozione sociale per il personale dellapolizia locale in servizio e in quiescenza,alle dipendenze della Presidenza del Con-

    siglio e sono dettate norme transitorie. Alfine di garantire la formazione e l’aggior-namento del personale della polizia locale,la proposta prevede che ogni regione isti-tuisca le scuole regionali di polizia localedotate di idonee attrezzature tecniche elogistiche nonché di corpi docenti alta-mente qualificati. Sono quindi dettatenorme sui doveri e il comportamento degliappartenenti ai corpi e ai servizi di polizialocale e le relative procedure e sanzionidisciplinari. La proposta di legge disciplina

    infine le forme e le modalità dei rapportidi reciproca collaborazione tra gli organidella polizia locale e quelli delle Forze dipolizia dello Stato. È quindi disposta l’i-stituzione del Consiglio nazionale dellapolizia locale, quale organismo consultivodel Ministero dell’interno, della Confe-renza dei presidenti delle regioni e delleprovince autonome, dei presidenti delleregioni e dei consigli regionali, dei presi-denti delle province e dei consigli provin-ciali, dei sindaci e dei consigli comunali,

    nonché dei comitati provinciali per l’or-dine e la sicurezza pubblica. Sono infinedettate le disposizioni modificative e abro-gative della normativa vigente per ade-guarle alle previsioni della proposta dilegge.

    La proposta di legge C. 3396 Greco recauna delega al Governo per l’adozione,entro sei mesi della data di entrata in

     vigore della legge, di uno o più decretilegislativi finalizzati a rendere più effi-cienti le politiche integrate in materia disicurezza tra lo Stato, le regioni e gli entilocali e a valorizzare il ruolo svolto dagli

    operatori dei corpi di polizia locale. Iprincìpi e i criteri direttivi previsti ai finidell’attuazione della delega riguardano in

    particolare: – l’armonizzazione e l’adegua-mento dei compiti e delle funzioni dellapolizia locale con quelli delle Forze dipolizia dello Stato, anche prevedendonel’inserimento nel comparto sicurezza, di-fesa e soccorso pubblico; – l’adeguamentodelle strutture e degli strumenti propridegli agenti di polizia locale e degli stru-menti in dotazione alle Forze di poliziadello Stato; – l’equiparazione – per ilpersonale appartenente ai corpi di polizia

    locale rispetto alle Forze di polizia delloStato – dei livelli e delle qualifiche occu-pazionali (sotto il profilo giuridico e deitrattamenti economici), dei trattamentiprevidenziali, assistenziali e infortunistici.

    Quanto al rispetto delle competenzelegislative costituzionalmente definite, aseguito della riforma costituzionale deltitolo V del 2001, la materia polizia am-ministrativa locale è stata attribuita allacompetenza residuale delle regioni (arti-colo 117, secondo comma, lettera   h), e

    quarto comma, della Costituzione). Sultema, la Corte costituzionale ha in ognimodo affermato che le « auspicabili formedi collaborazione tra apparati statali, re-gionali e degli enti locali volti a migliorarele condizioni di sicurezza dei cittadini edel territorio non possono essere discipli-nate unilateralmente e autoritativamentedalle regioni, nemmeno nell’esercizio dellaloro potestà legislativa » (sentenza n. 134del 2004; sentenze n. 10 del 2008, n. 322del 2006, n. 429 del 2004). Quanto alla

    necessità di una collaborazione fra forzedi polizia municipale e forze di polizia diStato, l’articolo 118, comma 3, della Co-stituzione, ha provveduto espressamente ademandare alla legge statale il compito didisciplinare eventuali forme di coordina-mento nella materia dell’ordine pubblico edella sicurezza. Le previsioni delle propo-ste di legge devono essere dunque inqua-drate nell’ambito della citata previsionecostituzionale e della relativa giurispru-denza costituzionale.

    Quanto all’incidenza delle proposte sul-l’ordinamento giuridico, giova ricordare

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    che la legge di riforma della PA (leggen. 124 del 2015) delega il Governo –all’articolo 8 – all’adozione di uno o più

    decreti legislativi, entro il 28 agosto 2016,per la razionalizzazione delle funzioni dipolizia, intervenendo altresì sul riordinodei corpi di polizia provinciale in linea conla definizione dell’assetto delle funzionidisposto dalla cosiddetta legge Delrio(legge n. 56 del 2014), escludendo in ognicaso la confluenza presso le forze dipolizia. Ai fini delle proposte di legge incommento, occorre altresì tenere conto delquadro di riforma in atto relativamente alriordino delle province e delle funzioniprovinciali, avviato con la legge n. 56 del2014, con specifico riguardo alle previsionidelle proposte di legge che attengono ai« corpi di polizia provinciale ». In partico-lare, come già ricordato, con il decretolegge n. 78 del 2015, recante disposizioniin materia di enti territoriali, è statodisposto (articolo 5) il transito del perso-nale appartenente al Corpo ed ai servizi dipolizia provinciale, nei ruoli degli entilocali per funzioni di polizia municipale.

    Andrea MAZZIOTTI DI CELSO,   presi- dente, nessuno chiedendo di intervenire,rinvia il seguito dell’esame ad altra seduta.

    Norme per la regolazione dei rapporti tra lo Stato

    e l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai, in attua-

    zione dell’articolo 8, terzo comma, della Costitu-

    zione.

    C. 3773 Governo, approvato dal Senato.

    (Esame e rinvio).

    La Commissione inizia l’esame delprovvedimento in oggetto.

    Andrea MAZZIOTTI DI CELSO,   presi- dente e relatore,  fa presente che il disegnodi legge in esame, approvato dal Senato,intende regolare i rapporti tra lo StatoItaliano e l’Istituto Buddista Italiano SokaGakkai, in attuazione dell’articolo 8, terzocomma, della Costituzione, sulla base del-l’intesa stipulata il 27 giugno 2015, sotto-scritta dal Presidente del Consiglio dei

    ministri, Matteo Renzi, e dal Presidentel’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai,Tamptsu Nakajima.

    L’articolo 8, terzo comma, della Costi-tuzione stabilisce che i rapporti tra loStato e le confessioni religiose diversedalla cattolica sono regolati per legge, sullabase di intese con le relative rappresen-tanze. In base a tale disposizione sonostate approvate intese tra lo Stato e leChiese rappresentate dalla Tavola Valdese,le Assemblee di Dio in Italia, la ChiesaCristiana Avventista del 7o giorno, l’Unionedelle Comunità Ebraiche Italiane, l’Unione

    Cristiana Evangelica Battista d’Italia, laChiesa Evangelica Luterana in Italia, laSacra Arcidiocesi Ortodossa d’Italia edEsarcato per l’Europa Meridionale, laChiesa di Gesù Cristo dei Santi degli ultimigiorni, la Chiesa Apostolica in Italia, l’U-nione Buddhista italiana e l’Unione Indui-sta Italiana.

    Il testo dell’intesa è stato elaboratodalla Commissione interministeriale per leintese con le confessioni religiose, istituitapresso la Presidenza del Consiglio dei

    ministri, integrata dai rappresentanti del-l’Istituto Buddista Italiano Soka Gakkai.Dopo aver ottenuto il riconoscimento dellapersonalità giuridica con decreto del Pre-sidente della Repubblica del 20 novembre2000, nel 2001 l’Istituto chiese l’avvio delletrattative per l’intesa. L’iter, iniziato nel2002, fu poi sospeso in attesa di conoscerel’esito del procedimento relativo alla mo-difica statutaria richiesta dalla confessionereligiosa al Ministero dell’interno. A se-guito dell’approvazione di tale modifica,

    intervenuta nel 2009, l’Istituto ha chiestola ripresa delle trattative inviando unanuova bozza di intesa. La Commissioneinterministeriale per le intese e i rappre-sentanti della confessione religiosa hannoportato a termine i lavori nell’aprile 2011,ma non si è potuto procedere alle succes-sive fasi a causa della mancata individua-zione della necessaria copertura finanzia-ria. I lavori sono ripresi nel mese dimaggio 2014 e hanno portato, il 1o ottobre

    2014, alla sigla di una bozza d’intesa daparte del Sottosegretario di Stato protempore e del presidente dell’Istituto, ap-

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