Dispensa n. 6 L'Avviso Di Chiusura Delle Indagini Preliminari (Art. 415-Bis) e i Diritti Della...

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415 bis c

Lumsa Palermo Scuola di specializzazione per le professioni legali

A.a. 2012/2013

I anno

Materiale didattico

Rassegna ragionata di giurisprudenza sulle pi importanti questioni di procedura penale

a cura di

Antonino Pulvirenti

Dispensa n. 6Tema

LAVVISO DI CHIUSURA DELLE INDAGINI PRELIMINARI (ART. 415-BIS C.P.P.) E I DIRITTI DELLA DIFESA La norma sotto obiettivo

Articolo 415 Bis

(1) Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.1. Prima della scadenza del termine previsto dal comma 2 dell'articolo 405, anche se prorogato, il pubblico ministero, se non deve formulare richiesta di archiviazione ai sensi degli articoli 408 e 411, fa notificare alla persona sottoposta alle indagini e al difensore avviso della conclusione delle indagini preliminari.

2. L'avviso contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumomo violate, della data e del luogo del fatto, con l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini espletate depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato e il suo difensore hanno facolt di prenderne visione ed estrarne copia.

3. L'avviso contiene altres l'avvertimento che l'indagato ha facolt, entro il termine di venti giorni, di presentare memorie, produrre documenti, depositare documentazione relativa ad investigazioni del difensore, chiedere al pubblico ministero il compimento di atti di indagine, nonch di presentarsi per rilasciare dichiarazioni ovvero chiedere di essere sottoposto ad interrogatorio. Se l'indagato chiede di essere sottoposto ad interrogatorio il pubblico ministero deve procedervi.

4. Quando il pubblico ministero, a seguito delle richieste dell'indagato, dispone nuove indagini, queste devono essere compiute entro trenta giorni dalla presentazione della richiesta. Il termine pu essere prorogato dal giudice per le indagini preliminari, su richiesta del pubblico ministero, per una sola volta e per non pi di sessanta giorni.

5. Le dichiarazioni rilasciate dall'indagato, l'interrogatorio del medesimo ed i nuovi atti di indagine del pubblico ministero, previsti dai commi 3 e 4, sono utilizzabili se compiuti entro il termine stabilito dal comma 4, ancorch sia decorso il termine stabilito dalla legge o prorogato dal giudice per l'esercizio dell'azione penale o per la richiesta di archiviazione.

Massime LE IPOTESI DI INAPPLICABILITA DELLAVVISO DI CHIUSURA: UNINTERPRETAZIONE FUNZIONALE:

A) ALCUNI PROCEDIMENTI SPECIALICorte costituzionale, 16 maggio 2002, n. 203 manifestamente infondata la q.l.c. dell'art. 453 c.p.p., sollevata, in riferimento agli art. 3 e 24 comma 2 cost., nella parte in cui non prevede che la richiesta di giudizio immediato debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. (la Corte ha in particolare osservato che le garanzie di difesa che scaturiscono dall'interrogatorio sui fatti - che costituisce uno dei presupposti del giudizio immediato - sono sostanzialmente analoghe a quelle derivanti dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari, mentre l'estensione al giudizio immediato di tutte le modalit di esercizio del diritto di difesa previste dall'art. 415 bis c.p.p., si porrebbe in contrasto con i criteri di massima celerit e semplificazione che caratterizzano tale rito).

Cassazione penale, sez. IV, 14 febbraio 2007, n. 11983Nel giudizio immediato, l'articolo 453 cod.proc.pen. non prevede che la richiesta debba essere preceduta dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari ex art. 415 bis cod. proc. pen.. (Nella fattispecie, la Corte ha annullato, ritenendolo abnorme, il provvedimento con il quale, invece, il tribunale aveva erroneamente dichiarata la nullit del decreto di giudizio immediato non preceduto dall'avviso ex articolo 415 bis).Corte costituzionale, 04 febbraio 2003, n. 32 manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 cost., la q.l.c. dell'art. 459 c.p.p., nella parte in cui non prevede che, prima di chiedere al g.i.p. l'emissione del decreto penale di condanna, il p.m. debba fare notificare all'indagato l'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., in quanto, premesso che, con riferimento al principio di eguaglianza e al diritto di difesa, questioni analoghe sono gi state dichiarate manifestamente infondate in considerazione della specificit del procedimento monitorio, l'innesto della disciplina dell'avviso delle indagini, di cui all'art. 415 bis c.p.p., ne snaturerebbe la struttura e le finalit, inserendovi una garanzia costituzionalmente non imposta e del tutto incongrua rispetto ai caratteri del rito. Non sussiste poi la dedotta violazione dell'art. 111 comma 3 cost., sotto il profilo della compressione del diritto dell'indagato di essere informato nel pi breve tempo possibile delle ragioni dell'accusa mossa nei suoi confronti, giacch il decreto penale di condanna costituisce una sorta di decisione preliminare destinata ad essere posta nel nulla ove sia proposta l'opposizione, svolgendo quindi in tal caso la funzione di mera informazione dei motivi dell'accusa, e neanche la denunciata violazione dell'art. 111 commi 4 e 5 cost., dal momento che, se con l'atto di opposizione l'imputato chiede il giudizio immediato, la prova si former in dibattimento nel contraddittorio tra le parti, mentre se egli chiede il giudizio abbreviato o l'applicazione della pena, ovvero non propone affatto opposizione, prestando acquiescenza al decreto penale di condanna, egli esprime in tal modo anche il consenso alla utilizzazione degli atti di indagine raccolti dal p.m., non rilevandosi, in tale ipotesi, diversit rispetto alla scelta di ammissione ai riti alternativi proposta dall'indagato dopo essere venuto a conoscenza del procedimento a suo carico.

Attenzione, per linapplicabilit non riguarda il giudizio immediato (illegittimamente) instaurato dal PM nei procedimenti relativi a reati per i quali prevista la citazione diretta a giudizio Cassazione penale sez. II, 5 luglio 2012, n. 30445, A.S. e altro

L'instaurazione del giudizio immediato per reati per i quali l'esercizio dell'azione penale deve avvenire con citazione diretta, precludendo all'imputato il diritto a ricevere la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p., determina una nullit di ordine generale a regime intermedio che non pu, per, essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante delle nullit, ai sensi dell'art. 183 c.p.p..

ESTRATTO

Il giudizio immediato concerne i soli reati per i quali prevista l'udienza preliminare: esso non rappresenta quindi un'alternativa per le fattispecie per le quali prevista, come modo ordinario di esercizio dell'azione penale, la citazione diretta a giudizio. Nel caso in esame, il G.I.P., anzich respingere, come avrebbe dovuto, la richiesta di giudizio immediato in quanto avente ad oggetto reati "da citazione diretta", ha invece emesso il relativo decreto, celebrando quindi il giudizio con il rito abbreviato richiesto dagli imputati, respingendo poi l'eccezione di incompetenza (funzionale) sollevata dalla difesa. Le conseguenze di questa catena di errori sono immediatamente percepibili: da un lato, il P.M. ha, cos procedendo, evitato di far notificare all'imputato ed al suo difensore l'avviso di conclusione delle indagini preliminari (che deve precedere, a pena di nullit, il decreto di citazione diretta a giudizio e che non invece richiesto nel procedimento per giudizio immediato); dall'altro, il G.I.P. ha determinato il mutamento del giudice naturale del rito abbreviato: non pi il giudice del dibattimento, come sarebbe stato se l'azione penale fosse stata correttamente esercitata, ma il G.I.P.. E se, come gi dianzi accennato, la violazione dell'art. 415 bis c.p.p., integra una nullit a regime intermedio che resta sanata dalla scelta del rito abbreviato - ovviamente se celebrato dinanzi ad un giudice funzionalmente competente - il mutamento del giudice naturale integra una (assorbente) nullit assoluta, insanabile e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo. Del tema dell'incompetenza funzionale del GIP hanno gi avuto modo di occuparsi le Sezioni Unite di questa Corte, in relazione ad un caso in cui il GIP aveva definito il giudizio con l'applicazione della pena a richiesta delle parti, a seguito di decreto di giudizio immediato, cos sostituendosi al giudice del dibattimento; nella circostanza le Sezioni Unite hanno ravvisato un'ipotesi di incompetenza funzionale, ma hanno ritenuto di non poter rilevare la conseguente nullit eccepita con il ricorso dall'imputato ricorrente (pur assoluta e rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo) in quanto preclusa dalla inammissibilit (originaria) del ricorso riconducibile alla evidente mancanza di un concreto interesse al gravame, posto che, trattandosi di applicazione di pena su richiesta, la pronuncia corrispondeva esattamente all'accordo delle parti e quindi all'interesse che le parti stesse avevano ritenuto di potere soddisfare con la richiesta di patteggiamento: "Integra una particolare ipotesi di competenza funzionale quella del giudice investito dell'applicazione della pena su richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e segg., dopo l'emissione del decreto che dispone il giudizio immediato, e la violazione della relativa disciplina determina ai sensi dell'art. 178 c.p.p., comma 1, lett. a), e art. 179 c.p.p., comma 1 una nullit assoluta e insanabile, rilevabile di ufficio in ogni stato e grado del processo, e, quindi, anche nel giudizio di cassazione" (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005 Cc. - dep. 08/02/2005 - Gioia ed altro, Rv. 229981); "In tema di applicazione della pena a richiesta delle parti ai sensi dell'art. 444 c.p.p. e ss., poich la decisione del giudice che ratifica l'accordo corrisponde all'interesse che le parti hanno ritenuto di soddisfare con la richiesta di patteggiamento, l'ammissibilit del ricorso per cassazione avverso detta decisione, con cui si lamenti unicamente l'incompetenza del giudice ad emetterla, subordinata alla specifica indicazione di un'utilit concreta perseguita con il mezzo di gravame, a nulla rilevando la natura funzionale dell'incompetenza dedotta e la sua conseguente rilevabilit di ufficio. Fattispecie nella quale l'imputato, dopo l'emissione del decreto di giudizio immediato, aveva tempestivamente chiesto al g.i.p. - e ottenuto dopo la prestazione del consenso del P.M. - l'applicazione della pena a norma dell'art. 444 c.p.p., censurandone poi la decisione sull'unico rilievo che competente a pronunciarsi sarebbe stato il giudice dei dibattimento; la Corte, nell'enunciare il principio di cui sopra, ha ritenuto la declaratoria di nullit preclusa dalla inammissibilit dell'impugnazione dovuta a carenza di interesse (Sez. U, n. 4419 del 25/01/2005 Cc. - dep. 08/02/2005 - Gioia ed altro, Rv. 229982).

Nel caso in esame la questione stata presa in considerazione e correttamente risolta dalla Corte territoriale, la quale a norma dell'art. 604 c.p.p., comma 4, ha dichiarato la nullit del decreto di citazione (ed in conseguenza della sentenza di primo grado) limitatamente al reato contravvenzionale di cui al capo B, dopo aver osservato che non sussistevano i presupposti della necessit della trattazione unitaria.

Corte costituzionale, 28 giugno 2004, n. 201Sono manifestamente infondate, in riferimento agli art. 3, 24 e 111 comma 3 cost., le q.l.c. dell'art. 15 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, nella parte in cui non prevede che nel procedimento dinanzi al giudice di pace sia dato avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari ai sensi dell'art. 415 bis c.p.p. L'affermazione secondo cui, nel giudizio immediato e nel procedimento per decreto, l'omessa previsione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non costituzionalmente illegittima, in quanto le forme di esercizio del diritto di difesa possono essere modulate in relazione alle caratteristiche dei singoli riti speciali ed ai criteri di massima celerit e semplificazione che li ispirano, vale anche con riferimento al procedimento davanti al giudice di pace, caratterizzato da forme particolarmente snelle, connotato, nella fase precedente al dibattimento, dal ruolo marginale assegnato alle indagini preliminari, e costituendo l'udienza di comparizione la sede idonea per promuovere la conciliazione e per verificare la praticabilit di altre possibili alternative al giudizio, mentre deve escludersi la dedotta violazione dell'art. 111 comma 3 cost., giacch nel procedimento davanti al giudice di pace le esigenze di informazione dell'imputato prima dell'udienza di comparizione sono comunque assicurate dall'avviso, contenuto nella citazione a giudizio disposta dalla polizia giudiziaria, che il fascicolo relativo alle indagini preliminari depositato presso la segreteria del p.m. e che le parti e i loro difensori hanno facolt di prenderne visione e di estrarne copia, e l'innesto della disciplina dell'avviso di conclusione delle indagini snaturerebbe la struttura del medesimo procedimento, introducendo una procedura incidentale incompatibile con i caratteri di particolare snellezza e rapidit del rito e una garanzia incongrua con le finalit di questa particolare forma di giurisdizione penale.

Cassazione penale , sez. IV, 12 dicembre 2005, n. 9316 abnorme, perch determina una stasi del processo non rimediabile altrimenti e provoca altres una regressione non consentita del processo alla fase delle indagini preliminari, l'ordinanza con la quale il giudice di pace dichiari la nullit del decreto di citazione a giudizio per non essere stato notificato all'imputato l'avviso di conclusioni delle indagini preliminari previsto dall'art. 415 bis c.p.p., disponendo quindi la trasmissione degli atti al p.m. Infatti, nel procedimento penale davanti al giudice di pace, deve escludersi l'applicabilit dell'art. 415 bis c.p.p., trattandosi di adempimento che non espressamente previsto dal d.lg. 28 agosto 2000, n. 274, ed anzi, ai sensi dell'art. 2 del citato decreto, che dispone l'osservanza delle norme contenute nel c.p.p. "in quanto applicabili", inapplicabile anche in via di interpretazione sistematica, in quanto inconciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore.Cassazione penale , sez. IV, 08 febbraio 2007, n. 15214Nel procedimento penale davanti al giudice di pace, deve escludersi l'applicabilit dell'art. 415 bis c.p.p., trattandosi di adempimento non espressamente previsto dall'art. 20 d.lg. 28 agosto 2000 n. 274, e comunque di istituto non conciliabile con la speditezza del procedimento voluta dal legislatore.

B) TRASMISSIONE DEGLI ATTI AL GIIUDICE COMPETENTE

Cassazione penale , sez. III, 21 gennaio 2004, n. 13954In tema di indagini preliminari, ove, dopo la avvenuta notificazione da parte del p.m. procedente dell'avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari, gli atti risultino trasmessi ad un diverso ufficio del p.m., esercitante le funzioni dinanzi al giudice ritenuto competente, non necessaria la rinnovazione dell'avviso previsto dall'art. 415 bis c.p.p., atteso che la funzione garantista dell'avviso gi notificato all'indagato conserva il proprio valore. (Nell'occasione la Corte ha precisato come ove il diverso p.m. svolga ulteriori indagini si render ovviamente necessario un successivo avviso alla conclusione delle stesse).

Cassazione penale , sez. VI, 30 gennaio 2008, n. 6879 abnorme la declaratoria di nullit della richiesta di rinvio a giudizio deliberata dal giudice dell'udienza preliminare sol perch non era stato rinnovato l'avviso previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. da parte del pubblico ministero al quale gli atti erano stati trasmessi per competenza da un diverso ufficio.Cassazione penale , sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 8998Quando sia stato ritualmente notificato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari e sia stata successivamente accolta dal tribunale in composizione monocratica l'eccezione di incompetenza per territorio con restituzione degli atti al pubblico ministero, l'emissione, da parte di quest'ultimo, del nuovo decreto di citazione a giudizio dinanzi alla competente sezione distaccata del medesimo tribunale non richiede la previa notificazione di analogo avviso, a nulla rilevando la formale diversit, dovuta ad errore della segreteria della Procura della Repubblica, del numero di iscrizione del fascicolo nel registro generale. Ne consegue che illegittima la declaratoria di nullit del decreto di citazione diretta a giudizio deliberata sull'esclusivo rilievo della citata diversit di numerazione.C) LIMPUTAZIONE COATTA

Cassazione penale , sez. IV, 22 aprile 2004, n. 24672

abnorme, perch determina una regressione del procedimento indebita e lesiva del principio costituzionale di ragionevole durata del processo, il provvedimento del tribunale, in composizione monocratica, che dichiari la nullit dell'atto con il quale il pubblico ministero promuove l'azione penale ai sensi dell'art. 409 comma 5 c.p.p. (cosiddetta imputazione coatta), sull'erroneo presupposto che tale atto debba essere preceduto, in applicazione dell'art. 415-bis c.p.p., dall'avviso di conclusione delle indagini preliminari.Corte costituzionale, 29 dicembre 2004, n. 441 manifestamente infondata, in riferimento agli art. 3 e 24 cost., la q.l.c. dell'art. 409 comma 5 c.p.p., nella parte in cui non prevede che - nel caso di formulazione dell'imputazione su ordine del giudice, a seguito di rigetto della richiesta di archiviazione - il p.m., prima di provvedere a tale adempimento, debba notificare all'indagato l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, di cui all'art. 415 bis del medesimo codice. Premesso che, come gi affermato dalla Corte, la funzione dell'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 415 bis c.p.p, chiaramente quella di consentire una "fase di contraddittorio" tra l'indagato ed il p.m., in ordine alla completezza delle indagini, con conseguente espressa limitazione dell'obbligo di notificazione dell'avviso ai casi in cui il p.m. non debba formulare richiesta di archiviazione, allorquando l'esercizio dell'azione penale consegua all'ordine del giudice di formulare l'imputazione, previsto dall'art. 409 comma 5 c.p.p. nel caso di mancato accoglimento dell'anzidetta richiesta, il contraddittorio sulla eventuale incompletezza delle indagini si esplica necessariamente nell'udienza in camera di consiglio che, ai sensi del comma 2 dello stesso articolo, il giudice tenuto a fissare ove non accolga la richiesta di archiviazione del p.m., sicch deve escludersi la prospettata violazione degli art. 3 e 24 cost.

Cassazione penale , sez. IV, 08 marzo 2007, n. 20215L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis c.p.p. non dovuto nel caso di imputazione "coatta" essendo preordinato alla possibilit di consentire all'indagato di rappresentare elementi a sua difesa quando sia resa manifesta l'intenzione del p.m. di chiedere o disporre il suo rinvio a giudizio. Pertanto, qualora sia il giudice a imporre l'esercizio dell'azione penale il diritto al contraddittorio viene invece salvaguardato con la procedura di cui all'art. 409 c.p.p., laddove prevista la previa fissazione dell'udienza in camera di consiglio, con avviso alle parti interessate. (Da queste premesse, la Corte, accogliendo il ricorso del p.m., ha annullato senza rinvio, ordinando la restituzione degli atti al g.i.p., il provvedimento con il quale quest'ultimo, a fronte della richiesta di archiviazione del p.m., senza fissare l'udienza in camera di consiglio, aveva disposto che il p.m., previo avviso agli indagati ex art. 415 bis c.p.p, formulasse l'imputazione nei confronti dei medesimi).

RAPPORTI CON LINFORMAZIONE DI GARANZIA

Cassazione penale , sez. IV, 04 maggio 2007, n. 22528L'informazione della persona sottoposta alle indagini sul diritto di difesa, ex art. 369 bis c.p.p., non deve precedere a pena di nullit l'avviso di conclusione delle indagini, di cui all'art. 415 bis c.p.p., nell'ipotesi in cui nel corso delle predette indagini non sia stata espletata alcuna attivit alla quale il difensore avrebbe avuto diritto di assistere. - LA NOTIFICA DELLAVVISO AL DIFENSORE DELLINDAGATO

Cassazione penale , sez. III, 21 gennaio 2004, n. 6806L'avviso di conclusione delle indagini preliminari deve essere notificato, in applicazione del comma 1 dell'art. 415 bis c.p.p. tanto alla persona sottoposta alle indagini che al suo difensore, di talch, quando detto difensore non risulti in precedenza nominato, il p.m. deve allo scopo designarne uno d'ufficio, cui l'avviso va spedito pena la determinazione di nullit a mente dell'art. 178 lett. c) del codice di rito. Da ci consegue che non abnorme, ed anzi legittima, l'ordinanza con la quale il giudice dibattimentale, rilevata l'omessa notifica dell'avviso ad un difensore dell'imputato, dichiara la nullit del successivo decreto di citazione a giudizio ai sensi dell'art. 552 comma 2 c.p.p., ed ordina la restituzione degli atti al p.m.

Cassazione penale , sez. I, 02 dicembre 2004, n. 1616L'inosservanza della norma di cui al comma 5 dell'art. 97 c.p.p., secondo cui il difensore di ufficio pu essere sostituito solo per giustificato motivo, determina nullit solo in presenza di una concreta lesione del diritto di difesa. Ne consegue che legittima la designazione di un difensore diverso da quello originariamente nominato allorquando quest'ultimo non abbia svolto alcuna attivit defensionale, anche se non ricorrono le condizioni per la sua sostituzione ai sensi dell'art. 97 commi 4 e 5 c.p.p. (In applicazione di tale principio, la Corte ha annullato con rinvio l'ordinanza con la quale il giudice di merito aveva dichiarato la nullit del decreto di citazione a giudizio perch l'avviso ex art. 415 bis c.p.p. era stato notificato a difensore diverso da quello nominato nella fase delle indagini preliminari). Cassazione penale , sez. V, 27 settembre 2007, n. 46416Qualora, provvedutosi alla notifica dell'avviso di chiusura delle indagini preliminari al difensore d'ufficio dell'indagato, detta notifica non venga rinnovata al difensore di fiducia che sia stato successivamente nominato, da ritenersi abnorme il provvedimento con il quale, per tale ragione, venga dichiarata la nullit del decreto di citazione a giudizioCassazione penale , sez. V, 25 gennaio 2008, n. 9752Non abnorme, ma legittimo, il provvedimento con cui il Tribunale dichiari la nullit della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, ex art. 415 bis cod. proc. pen., effettuata al difensore, ancorch l'imputato avesse eletto domicilio con dichiarazione a verbale non sottoscritto, considerato che lungi dal porsi al di fuori del sistema organico della legge processuale, detto provvedimento si uniforma ad una parte della giurisprudenza di legittimit per la quale la mancata sottoscrizione dell'indagato, nel verbale relativo all'elezione di domicilio, non inficia la validit e l'efficacia dell'elezione, avuto riguardo al fatto che tale verbale espressione dell'attivit fidefaciente del pubblico ufficiale e non richiede, pertanto, la sottoscrizione del dichiarante.- A MEZZO FAX

Cassazione penale , sez. V, 06 ottobre 2006, n. 16512In base al chiaro disposto di cui all'art. 148, comma 2-bis, c.p.p. (secondo cui l'autorit giudiziaria pu sempre disporre, senza necessit di apposito decreto motivato, che le notificazioni e gli avvisi ai difensori siano eseguiti con mezzi tecnici idonei), non pu non ritenersi valida la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini effettuata al difensore dell'imputato a mezzo telefax, e deve quindi qualificarsi come abnorme il provvedimento del giudice del dibattimento con il quale, ritenuta invece la nullit di detta notificazione e del successivo decreto di citazione a giudizio, sia stata disposta la restituzione degli atti al pubblico ministero.- ALLIMPUTATO STRANIERO: LOMESSA TRADUZIONE DELLAVVISO

Cassazione penale , sez. un., 26 settembre 2006, n. 39298L'omessa traduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, in una lingua nota all'indagato alloglotta, ne determina la nullit ex artt. 178 lett. c) e 180 c.p.p., che si riverbera sulla richiesta di rinvio a giudizio ma che non deducibile ai sensi dell'art. 182 c.p.p., ed comunque sanata ai sensi dell'art. 183 c.p.p., nel caso in cui l'interessato faccia richiesta di giudizio abbreviato, dimostrando cos di non avere interesse all'osservanza della disposizione violata e di accettare gli effetti dell'atto nullo. ALLIRREPERIBILE Cassazione penale sez. un., 24 maggio 2012, n. 24527, N.

Il decreto di irreperibilit emesso dal p.m. ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari efficace anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il p.m. effettui ulteriori indagini dopo la notifica di detto avviso.

ESTRATTO

La questione rimessa alle Sezioni Unite comporta l'esame delle conseguenze della modifica al codice di procedura penale vigente, apportata dalla L. 16 dicembre 1999, n. 79, art. 17, che ha introdotto l'art. 415 bis c.p.p..

Tale art. 415 bis c.p.p. si colloca nel Libro Quinto denominato:

"Indagini preliminari e udienza preliminare" ed in tale ambito nel Titolo Ottavo intitolato: "Chiusura delle indagini preliminari".

L'art. 415 bis c.p.p. reca la rubrica: "Avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari".

L'avviso di conclusione delle indagini, che contiene la sommaria enunciazione del fatto per il quale si procede, delle norme di legge che si assumono violate, della data e del luogo del fatto, deve essere inviato dal pubblico ministero, prima della scadenza del termine previsto dall'art. 405 c.p.p., comma 2, anche se prorogato, se non deve essere formulata richiesta di archiviazione ai sensi degli artt. 408 e 411 c.p.p..

L'avviso contiene altres l'avvertimento che la documentazione relativa alle indagini depositata presso la segreteria del pubblico ministero e che l'indagato ed il suo difensore possono prenderne visione ed estrarne copia.

Si tratta dunque di un atto preordinato, in base agli elementi fino a quel momento noti al pubblico ministero, alla richiesta di rinvio a giudizio o all'emissione del decreto di citazione a giudizio, dal momento che subordinato alla condizione negativa che non debba essere richiesta archiviazione.

Con il compimento di tale atto il pubblico ministero rende inoltre noti all'indagato ed al suo difensore gli atti di indagine compiuti, eloquente segno, al di l della collocazione e della rubrica, che l'organo inquirente ritiene concluse le indagini preliminari.

Con riferimento al momento dell'introduzione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non prevista alcuna norma di coordinamento con l'art. 160 c.p.p..

Tale articolo, nel comma 1, stabilisce che il decreto di irreperibilit emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari cessa di avere efficacia con il provvedimento che definisce l'udienza preliminare ovvero, quando questa manchi, con la chiusura delle indagini preliminari.

Come efficacemente hanno precisato le Sezioni Unite di questa Corte con sentenza n. 21833 del 22/02/2007, Iordache, Rv. 236372, "il deposito degli atti segnala soltanto la fine della attivit investigativa del pubblico ministero" (pag. 21 sentenza citata) e quindi In conseguenza di tale atto le ordinarie indagini preliminari hanno termine, salvo il solo eventuale compimento di ulteriore attivit, d'iniziativa o a richiesta della persona sottoposta ad indagini o del suo difensore.

5. La tesi secondo la quale, ai fini della emissione di decreto di citazione a giudizio, il decreto di irreperibilit emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari non ha efficacia, muove dall'assunto che, al momento dell'emissione e della notifica di tale avviso la fase delle indagini preliminari non si sia ancora conclusa, poich le stesse si concludono solo con l'esercizio dell'azione penale.

Questo argomento la base sulla quale gli indirizzi di giurisprudenza e dottrina, orientati alla necessit di emissione di un nuovo decreto di irreperibilit, fondano l'affermazione che il precedente decreto emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini sia inidoneo a consentire la notifica del decreto di citazione a giudizio.

Infatti, affermano tali indirizzi, solo con l'emissione di tale decreto possono considerarsi concluse le indagini preliminari, perch con esso viene esercitata l'azione penale.

6. L'assunto richiamato sembra per riposare su un equivoco interpretativo. L'art. 160 c.p.p., comma 1, non pone come discrimine per la efficacia del decreto di irreperibilit l'esercizio dell'azione penale, tant' vero che, nell'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio, la stessa sar validamente notificata, insieme all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare, sulla base del decreto emesso dal giudice o dal pubblico ministero nel corso delle indagini preliminari.

Quindi l'atto di esercizio dell'azione penale (la richiesta di rinvio a giudizio) ed un atto successivo a tale esercizio (l'avviso di fissazione dell'udienza preliminare) sono notificati sulla scorta del decreto di irreperibilit emesso ai fini dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., per espressa disposizione di legge (il citato art. 160 c.p.p., comma 1).

Quando invece l'udienza preliminare manchi, il limite di efficacia posto dalla stessa norma nella chiusura delle indagini preliminari, ma non nell'esercizio dell'azione penale.

La fase delle indagini preliminari sembra, dopo l'introduzione dell'art. 415 bis c.p.p., essere stata scissa in due distinti periodi, quello delle indagini del pubblico ministero e quello, successivo all'avviso all'indagato della conclusione delle indagini, relativo alla possibilit per la persona sottoposta ad indagini di chiedere ulteriori attivit investigative, di depositare memorie, documenti, documentazione relativa ad investigazioni difensive o di chiedere di essere interrogato.

E' possibile che vengano, dopo la notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, compiute ulteriori indagini sia su richiesta dell'indagato che d'iniziativa del pubblico ministero, ma ci non potr che aver luogo a discovery avvenuta.

7. Irrilevante il richiamo effettuato all'art. 160 c.p.p., comma 2, operato nelle pronunzie che sostengono la non efficacia del decreto di irreperibilit emesso ai fini della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., anche ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, dal momento che tale disposizione si limita ad affermare che "Il decreto di irreperibilit emesso dal giudice per la notificazione degli atti introduttivi dell'udienza preliminare nonch il decreto di irreperibilit emesso dal giudice o dal pubblico ministero per la notificazione del provvedimento che dispone il giudizio cessano di avere efficacia con la pronuncia della sentenza di primo grado", ma nulla dice circa l'efficacia dei decreto di irreperibilit emesso al fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, n potrebbe dire alcunch di ulteriore, posto che tale norma anteriore all'introduzione dell'art. 415 bis c.p.p..

8. In definitiva non sembrano sussistere ragioni ostative a ritenere che il decreto di irreperibilit, emesso dal pubblico ministero ai fini della notificazione dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, dispieghi efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio.

Siffatta soluzione presenta altres il pregio di assimilare l'efficacia del menzionato decreto di irreperibilit sia ai fini della notifica della richiesta di rinvio a giudizio (unitamente all'avviso di fissazione dell'udienza preliminare) sia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, rendendolo prodromico all'esercizio dell'azione penate.

9. Non sembrano avere fondamento neppure gli argomenti che tendono a limitare la efficacia del decreto di irreperibilit alla sola notifica dell'avviso di conclusione delle indagini richiamando la tutela del diritto al contraddittorio.

Bench sia apprezzabile l'intenzione del legislatore di far compiere ogni sforzo per instaurare un reale contraddittorio addivenendo al rintraccio dell'irreperibile attraverso la reiterazione delle ricerche, non sembra, salva l'ipotesi di cui si dir di ulteriori Indagini effettuate dal pubblico ministero, che la effettuazione di nuove ricerche ad un intervallo brevissimo di tempo dalle precedenti, possa essere di qualche concreta utilit al fine di addivenire al rintraccio dell'irreperibile.

La Corte Europea del Diritti Umani, con sentenza 11 novembre 2004, Sejdovic ha affermato che onere dell'Autorit giudiziaria "compiere ogni sforzo per procurare all'accusato la conoscenza reale del procedimento, condizione essenziale di una rinuncia consapevole e non equivoca a comparire".

Tale onere implica per il compimento di sforzi che siano idonei al fine perseguito, cio che abbiano una qualche utilit concreta sotto il profilo della possibilit di addivenire al rintraccio della persona irreperibile e che non si risolvano nella mera formale reiterazione di atti da poco compiuti, che nulla possono aggiungere per individuare il luogo dove la persona sottoposta ad indagini si possa trovare, al fine di renderla edotta dell'accusa mossa suo carico.

Il procedimento a carico di irreperibili rimane una anomalia rispetto al diritto di difesa sancito tanto dalla Costituzione quanto dalle Convenzioni internazionali, ma tale anomalia non pu certo essere elisa da adempimenti di carattere solo formale senza nessuna concreta idoneit a rendere possibile una reale conoscenza in capo all'accusato del procedimento.

La necessit di assicurare nel processo penale un vero contraddittorio, anche ai fini dell'allineamento alla normativa convenzionale, dovr ragionevolmente essere ricercata dal legislatore in soluzioni del tutto diverse, che eliminino il processo a carico di persone irreperibili, salvo che la irreperibilit sia stata volontariamente determinata dalla persona sottoposta alle indagini che si sia resa irreperibile per sottrarsi al procedimento.

10. Diversa soluzione deve essere adottata invece nell'ipotesi in cui il pubblico ministero, dopo la notifica dell'avviso di conclusone delle indagini preliminari, svolga ulteriore attivit di indagini.

Va premesso che irrilevante, in proposito, l'interrogatorio della persona sottoposta ad indagini, poich, laddove l'interrogatorio avvenisse, cesserebbe la situazione di irreperibilit dell'interrogato.

Invece quando il pubblico ministero, su sollecitazione del difensore o autonomamente, svolga ulteriori indagini, si deve ritenere che il decreto di irreperibilit emesso ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini cessi di avere efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, e ci per un duplice ordine di ragioni.

In primo luogo perch in tale ipotesi le indagini non sarebbero state in concreto concluse.

In secondo luogo perch verrebbe meno l'arco temporale ristretto che rende in concreto superflua l'effettuazione di nuove ricerche e l'emissione di un nuovo decreto di irreperibilit.

In tale ipotesi diventerebbe pertanto utile la reiterazione delle ricerche e la emissione di un nuovo decreto di irreperibilit, giacch il decorso del tempo pu comportare nuovi accadimenti rilevabili con le nuove ricerche effettuate.

11. Si deve pertanto affermare che "il decreto di irreperibilit emesso dal pubblico ministero ai fini della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p., conserva efficacia ai fini della notifica del decreto di citazione a giudizio, salvo che il pubblico ministero effettui ulteriori indagini dopo la notifica del menzionato avviso di conclusione delle indagini preliminari".

IL DEPOSITO DEGLI ATTI

Cassazione penale , sez. III, 17 febbraio 2005, n. 13713Il deposito degli atti delle indagini preliminari ex art. 415 bis c.p.p. e la facolt per il difensore di prenderne visione ed estrarne copia costituiscono il presupposto per esercitare efficacemente le attivit difensive previste nel comma 3 della medesima disposizione, in particolare la facolt di chiedere nuove indagini. Peraltro, poich il termine di venti giorni previsto per tali attivit difensive non stabilito a pena di decadenza, qualora esse non siano state espletate per mancanza di una condizione essenziale, quale la facolt di estrarre copia degli atti depositati, l'indagato ed il suo difensore hanno diritto ad esercitare le citate facolt sino a che il p.m. non eserciti l'azione penale con la richiesta di rinvio a giudizio.Cassazione penale , sez. I, 06 febbraio 2008, n. 19174Poich la restituzione nel termine prevista solo con riguardo ai termini stabiliti a pena di decadenza, essa non pu essere concessa in relazione al termine di venti giorni previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. per la presentazione delle memorie e delle richieste difensive dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, che non perentorio ma solo ordinatorio.Cassazione penale , sez. I, 15 gennaio 2008, n. 5580Qualora il deposito degli atti dell'indagine preliminare avvenga, in tutto o in parte, successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen., il termine di venti giorni indicato al comma terzo di detta disposizione inizia a decorrere dal momento del deposito.Cassazione penale sez. I, 11 luglio 2011, n. 37052, C.

D luogo ad una mera irregolarit il tardivo rilascio al difensore di copia degli atti depositati in segreteria in conclusione delle indagini preliminari, non essendo prevista dalla legge alcuna nullit o altra sanzione processuale ed essendo comunque la parte sempre in condizione di potere esercitare il diritto di difesa, prendendo conoscenza diretta e personale in cancelleria degli atti ivi depositati.Cassazione penale sez. VI, 3 maggio 2011, n. 21063, A. e altroNon nulla la richiesta di rinvio a giudizio - e conseguentemente l'udienza preliminare - qualora il p.m., successivamente alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, non dia corso alla richiesta della difesa di ottenere copia di tutte le registrazioni delle conversazioni intercettate, quando detta richiesta sia stata proposta dopo l'attivazione da parte dello stesso p.m. dello speciale procedimento di cui all'art. 268, commi sesto, settimo e ottavo c.p.p., nel corso del quale i difensori sono stati messi nelle condizioni di procedere all'ascolto delle suddette registrazioni prima dello stralcio di quelle ritenute non rilevanti a fini probatori.LOMESSO DEPOSITO: CONSEGUENZE

Cassazione penale , sez. IV, 08 giugno 2006, n. 26867 abnorme il provvedimento con il quale il tribunale dichiari la nullit del decreto che dispone il giudizio, sul presupposto dell'omesso deposito di alcuni atti delle indagini preliminari, da parte del pubblico ministero, in occasione dell'avviso di conclusione delle indagini stesse, posto che detta omissione comporta solo l'inutilizzabilit degli atti interessati, mentre il provvedimento dichiarativo della nullit comporta l'indebita regressione del procedimento.Cassazione penale , sez. III, 11 gennaio 2007, n. 8049L'omissione del deposito di atti dell'indagine preliminare, contestualmente alla notifica dell'avviso di conclusione prescritto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., comporta l'inutilizzabilit degli atti stessi, ma non la nullit della successiva richiesta di rinvio a giudizio e del conseguente decreto che dispone il giudizio: peraltro, non sussiste neppure l'inutilizzabilit quando si tratti di attivit integrativa di indagine, a mente dell'art. 430 cod. proc. pen. - ancorch espletata prima della emissione del decreto che dispone il giudizio - se la documentazione relativa sia depositata e posta immediatamente a disposizione degli indagati, non essendo ravvisabile, in tal caso, alcuna violazione dei diritti di difesa.

LA RICHIESTA DI NUOVE INDAGINI

- LINERZIA DEL PM

Cassazione penale , sez. V, 25 marzo 2005, n. 17690Non prevista alcuna sanzione di nullit per il caso in cui il p.m. non disponga le indagini richieste dall'indagato ex art. 415 bis comma 3 c.p.p. Tali indagini sono, infatti, rimesse alla discrezionalit del p.m., come si desume anche dall'art. 415 bis comma 4, mentre la sanzione di nullit della richiesta di rinvio a giudizio, prevista dall'art. 416 comma 1, connessa esclusivamente all'omesso avviso all'indagato della conclusione delle indagini preliminari.Corte costituzionale, 30 luglio 2003, n. 287Sono manifestamente infondate le q.l.c., in relazione agli art. 3 e 24 cost., degli art. 415 bis comma 3 e 552 comma 2 c.p.p., nella parte in cui non prevedono alcun obbligo del p.m. di compiere gli atti di indagine richiesti dall'indagato, alcun obbligo del p.m. di provvedere con atto motivato in caso di rigetto della richiesta, alcun rimedio contro l'inerzia del p.m., e l'art. 552 comma 2, in particolare, non prevede la nullit del decreto di citazione a giudizio che sia nondimeno emesso, in quanto, da un lato, la previsione di una ulteriore garanzia per l'indagato, attraverso l'art. 415 bis c.p.p., risulta modulata secondo scelte legislative che non incontrano alcun limite in soluzioni costituzionalmente obbligate e l'interrogatorio non ha possibilit di comparazione alcuna con qualsivoglia atto di indagine richiesto dall'indagato; dall'altro, il diritto di difesa conformato diversamente dal legislatore nelle varie fasi del processo, in ragione della differenza strutturale esistente tra la raccolta degli elementi necessari per la determinazione dell'esercizio dell'azione penale e l'attivit di formazione della prova, quest'ultima propria della fase dibattimentale. - RILEVA ANCHE LISTANZA IMPLICITA

Cassazione penale , sez. III, 14 gennaio 2004, n. 8131Ai fini dell'utilizzabilit del contenuto delle nuove indagini disposte dal p.m. in seguito a richiesta dell'indagato formulata a norma dell'art. 415 bis comma 4 c.p.p., non necessario che l'istanza sia esplicita, ma sufficiente che essa emerga implicitamente dal contesto delle altre difese dispiegate dallo stesso indagato in esito alla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari. (Nella specie, essendo stata contestata dall'indagato, anche mediante la produzione di documentazione, la natura demaniale dei beni sequestrati, la Corte ha ritenuto che correttamente il p.m. avesse disposto consulenza tecnica per verificare la fondatezza della tesi difensiva, anche in assenza dell'esplicita richiesta di tale accertamento).

- LA PROROGA DEI TERMINI DI DURATA MASSIMA DELLE INDAGINI PRELIMINARI

Cassazione penale , sez. un., 11 luglio 2001, n. 33541- Gli accertamenti particolarmente complessi ovvero le nuove indagini da compiersi a seguito delle richieste dell'indagato (art. 415 bis comma 4 c.p.p.) che, ai sensi dell'art. 305 c.p.p., legittimano, in una con la sussistenza delle esigenze cautelari, il provvedimento di proroga dei termini della custodia cautelare, devono riguardare specificamente la posizione dell'indagato nei cui confronti la proroga viene richiesta in relazione all'imputazione contestata ovvero, se relativi ad altri, devono essere tali da incidere direttamente su di essa sotto il profilo acquisitivo e probatorio.

- In tema di proroga dei termini massimi della custodia cautelare, presupposto del provvedimento del g.i.p., nei casi in cui ricorra la necessit - non ascrivibile ad inerzia colpevole del p.m. - di compiere accertamenti particolarmente complessi ovvero nuove indagini a seguito delle richieste dell'indagato ai sensi dell'art. 415 bis comma 4 c.p.p., la sussistenza di una qualsiasi delle esigenze cautelari fra quelle indicate dall'art. 274 dello stesso codice, la quale deve essere tuttavia connotata da una rilevanza ed un'intensit maggiori rispetto a quelle ordinariamente sufficienti per l'applicazione della misura custodiale, con esclusione, comunque, dell'operativit della presunzione di cui all'art. 275 c.p.p.Cassazione penale sez. III, 4 maggio 2011, n. 28719, Z.

La proroga della custodia cautelare, nel caso in cui siano state disposte indagini integrative a seguito della richiesta dell'indagato (art. 415 bis, comma 4, c.p.p.), pu essere concessa dal giudice ove ricorrano i seguenti requisiti: 1) esigenze cautelari la cui gravit renda indispensabile il protrarsi della cautela; 2) prossimit del termine di scadenza della misura cautelare detentiva; 3) impossibilit di compimento delle indagini richieste prima della scadenza dei termini di fase.

Cassazione penale , sez. II, 02 marzo 2006, n. 12990Pu la richiesta ex art. 415 bis, comma 4, c. p. p. avanzata da un coindagato provocare la proroga dei termini massimi di custodia cautelare anche nei confronti di altro soggetto nel medesimo procedimento che alcuna richiesta ha avanzato e la cui piattaforma probatoria sia gi ormai cristallizzata? Tale effetto estensivo ammissibile solo per quei indagati o coimputati che si trovano in stretta connessione funzionale probatoria con la sussistenza del reato attribuito a chi ha richiesto l'espletamento delle nuove indagini. LA RICHIESTA DI INTERROGATORIO

Cassazione penale , sez. VI, 03 marzo 2004, n. 17702La richiesta dell'indagato di rendere l'interrogatorio al p.m. ai sensi dell'art. 375 c.p.p., eventualmente presentata nel corso delle indagini preliminari, non ha valore equipollente alla richiesta di interrogatorio prevista dal comma 3 dell'art. 415 bis c.p.p., che obbliga l'organo dell'accusa ad assumere l'atto di indagine preliminare; pertanto non nullo il decreto di citazione a giudizio emesso senza procedere all'interrogatorio dell'indagato che non ne abbia avanzato espressa richiesta nel termine di venti giorni dalla notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari, anche se in precedenza lo stesso aveva reiteratamente espresso la volont di essere sentito dal p.m..Cassazione penale , sez. VI, 31 gennaio 2007, n. 8369 abnorme sul piano funzionale, in quanto determina un'indebita regressione del procedimento, l'ordinanza con la quale il tribunale dichiara la nullit del decreto di citazione diretta emesso dal p.m. e ordina la restituzione degli atti allo stesso p.m. per la presunta violazione dell'art. 415 bis c.p.p. in relazione all'omesso interrogatorio richiesto dall'indagato dopo l'avviso di conclusione delle indagini preliminari, trascurando di considerare che l'intempestivit della richiesta la rende non vincolante per il p.m.

Cassazione penale, sez. VI, 22 aprile 2008, n. 19308Non abnorme l'ordinanza con cui il G.u.p. dichiari la nullit della richiesta di rinvio a giudizio con la conseguente restituzione degli atti al P.M. a causa dell'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato ex art. 415 - bis cod. proc. pen., a seguito della rinnovazione della notifica dell'avviso di conclusione delle indagini, resasi necessaria per la contestazione di un nuovo reato in precedenza non ipotizzato. (Fattispecie in cui l'indagato, in sede di interrogatorio ex art. 415-bis cod. proc. pen., che faceva seguito ad un precedente avviso di conclusione delle indagini in cui la nuova contestazione non era contemplata, aveva avanzato espressa riserva di controdedurre in ordine alla nuova contestazione e di esercitare le facolt previste dalla legge all'esito della rinnovazione dell'avviso ex art. 415-bis cod. proc. pen.).LA DESCRIZIONE DEL FATTO

Cassazione penale , sez. I, 30 gennaio 2004, n. 11405 abnorme il provvedimento con il quale il g.i.p. dichiari la nullit della richiesta di rinvio a giudizio e disponga la restituzione degli atti al p.m., per essere stato enunciato il fatto addebitato all'imputato in termini parzialmente diversi da quelli contenuti nell'avviso di conclusione delle indagini preliminari di cui all'art. 415 bis c.p.p., in quanto il differente tenore testuale dell'art. 417 c.p.p. rispetto a quello della suddetta norma, rende evidente la non sovrapponibilit del contenuto dei due atti, in ragione della loro diversa funzione e specifica finalit.

Cassazione penale , sez. V, 14 giugno 2007, n. 28548 abnorme il provvedimento con cui il Tribunale annulla il decreto di citazione a giudizio sull'assunto che il fatto contestato appare diverso da quello indicato nell'avviso di deposito degli atti ex art. 415 bis cod.proc.pen., posto che la declaratoria di nullit della citazione a giudizio prevista soltanto nell'ipotesi in cui manchi la notifica dell'avviso ex art. 415 bis e non quando la enunciazione del fatto sia ritenuta insufficiente, considerata la diversa funzione assolta dal citato art. 415 bis cod.proc.pen., rispetto a quella di cui all'art. 552 cod.proc. pen..- LA DATA DEL REATO

Cassazione penale , sez. I, 10 ottobre 2007, n. 42751Non affetto da nullit l'avviso di conclusione delle indagini non contenente l'indicazione della data di commissione del reato comunque desumibile da atti del procedimento di cui l'indagato ha avuto piena contezza. (Nel caso di specie, l'avviso di conclusione delle indagini conteneva l'indicazione del fatto addebitato e del luogo di consumazione dei reati, in relazione ai quali gli imputati erano stati arrestati in flagranza, avendo avuto cos piena contezza dell'epoca di consumazione degli stessi, compiutamente contestati anche in sede di udienza di convalida).

CED Cass. pen. 2008, 237865

LESERCIZIO DELLAZIONE PENALE PRIMA DEI VENTI GIORNI

Corte costituzionale, 15 dicembre 2005, n. 452E manifestamente inammissibile la q.l.c. del combinato disposto degli art. 415 bis e 416 comma 1 c.p.p., censurato, in riferimento agli art. 3, 24 comma 2 e 111 comma 2 cost., nella parte in cui non esplicitano, rispettivamente, l'obbligo, a carico del p.m., di non esercitare l'azione penale mediante deposito della richiesta di rinvio a giudizio prima del compiuto decorso del termine di venti giorni di effettivo ed integrale deposito degli atti di indagine espletati (ivi compresi quelli acquisiti da altro procedimento) e la sanzione di nullit (a regime intermedio) per la inadempienza. La questione risulta infatti sollevata sulla base di una premessa quella secondo cui esisterebbe un diritto vivente, in forza del quale non risulterebbe configurabile alcuna nullit per l'ipotesi di richiesta di rinvio a giudizio inoltrata dall'organo dell'accusa prima del compimento effettivo del citato termine di deposito degli atti erronea, alla luce tanto delle contrarie soluzioni della giurisprudenza di merito, quanto dei princip generali affermati dalla giurisprudenza di legittimit in ordine agli effetti della violazione del termine minimo di comparizione dell'imputato: termine da ritenersi al pari di quello stabilito nel comma 3 dell'art. 415 bis c.p.p. preordinato all'esercizio del diritto di difesa, il che si risolve nella omessa indispensabile verifica, da parte del giudice a quo, della possibilit di uninterpretazione costituzionalmente orientata, con rinuncia al doveroso esercizio di tutti i poteri interpretativi che la legge riconosce al giudice.Cassazione penale sez. I, 8 novembre 2011, n. 949, P.

La proposizione della richiesta di rinvio a giudizio prima del decorso del termine di 20 giorni, previsto dall'art. 415-bis cod. proc. pen., determina una nullit di ordine generale a regime intermedio, che non pu essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante, ai sensi dell'art. 183 cod. proc. pen.

Cassazione penale sez. II, 13 maggio 2011, n. 21416, P. e altro

Costituisce causa di nullit della richiesta di rinvio a giudizio il fatto che la stessa sia stata avanzata prima della scadenza del termine entro il quale la persona sottoposta a indagini, a seguito della notifica dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., avrebbe potuto chiedere (come, nella specie, aveva fatto) di essere sottoposta ad interrogatorio, nulla rilevando in contrario che la stessa avesse gi reso interrogatorio in sede cautelare.LA NULLITA PER LOMESSO AVVISO TIPOLOGIA

Cassazione penale , sez. V, 07 marzo 2007, n. 18799 abnorme il provvedimento con cui il tribunale, nel dichiarare la nullit dell'avviso di conclusione delle indagini di cui all'art. 415 bis c.p.p., disponga altres la restituzione degli atti al p.m., in quanto esso determina un'indebita regressione del procedimento, considerato che si tratta di nullit generale a regime intermedio suscettibile di essere sanata, anche (come nella specie) in virt della presenza del difensore all'udienza preliminare che nulla eccepisca.Cassazione penale , sez. VI, 01 ottobre 2007, n. 44844L'omesso espletamento dell'interrogatorio sugli addebiti a seguito dell'avviso di cui all'art. 415 bis c.p.p., bench sollecitato dall'imputato, determina una nullit di ordine generale a regime intermedio che non pu essere dedotta a seguito della scelta del giudizio abbreviato, in quanto la richiesta del rito speciale opera un effetto sanante della nullit ai sensi dell'art. 183 c.p.p.Cassazione penale , sez. II, 09 maggio 2007, n. 32901L'omesso espletamento dell'interrogatorio richiesto dall'indagato dopo la notifica dell'avviso di conclusione delle indagini preliminari causa di una nullit di ordine generale ex art. 178, comma primo, lett. c), cod.proc.pen., che non pu essere eccepita dall'imputato o dal suo difensore dopo la conclusione dell'udienza preliminare. (La Corte chiarisce che la preclusione opera nei confronti del difensore pur se agli atti non sia inserita la richiesta di interrogatorio, e dunque si possa ipotizzare che di essa non abbia conoscenza, perch imputato e difensore costituiscono, per il profilo processuale, un unico centro di imputazione di situazioni giuridiche).Cassazione penale , sez. II, 06 marzo 2008, n. 13477La nullit conseguente all'omessa notifica all'imputato dell'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415 bis cod. proc. pen. non integra una nullit assoluta ed insanabile, in quanto non riguarda la citazione dell'imputato stesso, le cui facolt difensive non risultano limitate nel corso dell'intero dibattimento, bens una nullit a regime intermedio, con la conseguenza che essa deve essere eccepita o rilevata d'ufficio fino alla deliberazione della sentenza di primo grado.Cassazione penale , sez. III, 17 aprile 2008, n. 25223La nullit del decreto di citazione a giudizio per l'omesso avviso di conclusione delle indagini preliminari - previsto dall'art. 415 bis cod. proc. pen. - di natura relativa e, pertanto, deve essere eccepita a pena di decadenza entro il termine di cui all'art. 491 cod. proc. pen. subito dopo compiuto per la prima volta l'accertamento della costituzione delle parti.AVVISO E PRESCRIZIONE DEL REATO

Cassazione penale , sez. un., 22 febbraio 2007, n. 21833L'avviso di conclusione delle indagini ex art. 415-bis c.p.p. non ha efficacia interruttiva della prescrizione, poich esso non compreso nell'elenco degli atti espressamente previsti dall'art. 160, comma 2, c.p., i quali costituiscono un numerus clausus e sono insuscettibili di ampliamento per via interpretativa, stante il divieto di analogia in malam partem in materia penale.