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Senato della Repubblica XVII LEGISLATURA N. 1065 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2013 Istituzione delle classi-ponte per l’alfabetizzazione nella lingua italiana e l’integrazione sociale degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana TIPOGRAFIA DEL SENATO

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Senato della Repubblica X V I I L E G I S L A T U R A

N. 1065

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori CENTINAIO, BITONCI, ARRIGONI, BELLOT, BISINELLA, CALDEROLI, CANDIANI, COMAROLI, CONSIGLIO, CROSIO, DAVICO, DIVINA, MUNERATO, STEFANI, STUCCHI e VOLPI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 SETTEMBRE 2013

Istituzione delle classi-ponte per l’alfabetizzazione nella lingua italiana e l’integrazione sociale degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana

TIPOGRAFIA DEL SENATO

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Atti parlamentari – 2 – Senato della Repubblica – N. 1065

XVII LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

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ONOREVOLI SENATORI. – Il crescente feno-meno dell’immigrazione ha modificato sen-sibilmente la fotografia del sistema scola-stico italiano, che oggi denota una presenza elevata di alunni stranieri nelle singole classi scolastiche della scuola dell’obbligo.

I dati forniti dal Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca mostrano una crescita degli alunni stranieri pari a circa 500.000 unità, con un incidenza del 5 per cento rispetto alla popolazione scolastica complessiva. Rispetto alle nazionalità di pro-venienza di questi studenti, si confermano ai primi posti i gruppi provenienti dai Paesi dell’Est europeo, per esempio la Romania che, nell’arco di soli due anni, è passata dal 9,7 per cento al 12,4 per cento, ma an-che l’Ucraina e la Moldavia. L’Albania e il Marocco, pur avendo avuto una leggera flessione, continuano ad attestarsi ai primi posti nella classifica delle cittadinanze stra-niere presenti, rispettivamente con circa 70.000 e 60.000 presenze; la disomogenea distribuzione territoriale di alunni con citta-dinanza non italiana, molto concentrata al Centro-Nord e scarsa al Sud e nelle Isole, interessa circa 37.000 punti di erogazione del servizio scolastico, rispetto ai 57.000 presenti in ambito nazionale.

L’area del Paese con l’incidenza più ele-vata di presenze si conferma il Nord-Est che, rispetto agli anni scolastici precedenti, è in crescita, raggiungendo l’8,4 per cento, mentre il Nord-Ovest è al 7,8 per cento, il Centro al 6,4 per cento, il Sud all’1,2 per cento e infine le Isole si attestano all’1,0 per cento. La maggiore concentrazione a li-vello regionale si registra in Emilia-Roma-gna con una percentuale del 9,5 per cento.

In molti casi si tratta di alunni cittadini stranieri nati in Italia e che conoscono per-

tanto la lingua italiana perché sono approdati alla scuola dell’obbligo dopo aver regolar-mente frequentato la scuola dell’infanzia e le cui famiglie sono portatrici di un positivo vissuto di integrazione. Molto critica invece è la situazione di quella fetta di alunni stra-nieri che entra in Italia già in età scolare senza conoscere la nostra lingua e che si somma al numero di alunni stranieri che, nella stessa situazione, era stato inserito nella scuola dell’obbligo negli anni prece-denti.

Attraverso l’applicazione dell’articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presi-dente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, che prevede:

a) l’iscrizione degli alunni stranieri in qualunque periodo dell’anno scolastico in ogni ordine di scuola nella classe corrispon-dente all’età anagrafica, fatta salva la deli-bera del collegio dei docenti che può, in base all’accertamento di competenze, abilità e livelli di preparazione dell’alunno, in base al corso di studi seguito dallo studente nel Paese di origine, iscrivere l’alunno in una classe immediatamente inferiore o supe-riore rispetto a quella corrispondente all’età anagrafica;

b) l’adattamento dei programmi di inse-gnamento per gli alunni stranieri anche attra-verso interventi per gruppi di alunni allo scopo di facilitare l’apprendimento della lin-gua italiana ma utilizzando le risorse profes-sionali già in essere nella singola scuola;

c) la promozione di intese con le asso-ciazioni straniere, le rappresentanze diplo-matiche consolari dei Paesi di provenienza, le organizzazioni di volontariato allo scopo tra l’altro, di promuovere lo studio delle lin-gue d’origine e l’educazione multiculturale estendendola anche agli alunni italiani;

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di fatto dal 1999 tutti gli alunni stra-nieri di nuova immigrazione sono inseriti, pur non conoscendo affatto la lingua ita-liana, nelle classi corrispondenti all’età ana-grafica, utilizzando per l’apprendimento della stessa le risorse professionali già in es-sere nella scuola, cioè nella migliore delle ipotesi offrendo loro interventi saltuari di in-segnamento della lingua italiana utilizzando le cosiddette ore di compresenza tra docenti (solo dalle due alle quattro ore settimanali), e inserendo nella programmazione didattica della classe intera l’educazione multicultu-rale a discapito dell’insegnamento della cul-tura e delle tradizioni locali.

Il diverso grado di alfabetizzazione lin-guistica che si presenta in ciascuna classe si rivela quindi un ostacolo per gli studenti stranieri che devono affrontare le materie di studio e gli insegnamenti previsti nei pro-grammi scolastici nazionali, e per gli alunni italiani che assistono a una «penalizzante ri-duzione dell’offerta didattica», a causa del rallentamento dello sviluppo della program-mazione operato dagli insegnanti che devono far fronte anche alle specifiche esigenze cul-turali e di apprendimento degli studenti stra-nieri spesso provenienti da Paesi diversi. Tutto ciò porta gli insegnanti ad essere meno rigorosi e più tolleranti in merito alla valutazione volta a stabilire i livelli di competenza acquisiti, sia dagli alunni italiani che stranieri, relativi alle singole discipline.

È evidente il disagio esistente per gli alunni italiani e stranieri, determinato dalla necessità per i primi di vedersi subordinare gli aspetti organizzativi e i contenuti didat-tici all’attività di integrazione con i secondi; e per i secondi determinato dalla mancanza di reali pari opportunità all’apprendimento e all’autentico successo scolastico con con-seguente discriminazione rispetto alla possi-bilità di conclusione dell’intero percorso scolastico italiano.

La scuola dell’obbligo si trova ad affron-tare molte sfide: dall’insegnamento a sin-

ghiozzo della lingua italiana ai bambini stra-nieri di nuova immigrazione anche a per-corso scolastico già iniziato, alla concentra-zione di alunni stranieri in un’unica scuola o in talune classi o sedi della medesima isti-tuzione scolastica. Situazioni che favori-scono la fuga dei bambini italiani, per la preoccupazione dei genitori di un abbassa-mento del livello di istruzione.

Le scuole affrontano in maniera discrezio-nale tali problemi, applicando, con gradi di-versi di incisività, una didattica improntata alla pedagogia multiculturale, così come pre-visto dal citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999 e dalle successive circolari ministeriali e linee guida, e non disponendo risorse pro-fessionali aggiuntive per attuare interventi strutturali per l’insegnamento della lingua italiana. Il deficit di insegnamento della lin-gua italiana agli stranieri non consente la realizzazione di un autentico arricchimento culturale e della tanto proclamata integra-zione che, a mio parere, devono essere ac-compagnati dalla presenza del mediatore lin-guistico-culturale e devono essere basati sul fondamentale studio della cultura italiana e, a completamento, anche delle tradizioni po-polari della comunità di nuova appartenenza del bambino straniero.

La mancanza delle suddette condizioni elude uno dei principi fondamentali della «corretta accoglienza» che aprirebbe la via ad un autentico inserimento dello studente straniero nei «canali dell’integrazione».

Al riguardo è sufficiente citare l’allarme lanciato da alcune scuole del quartiere San Salvario di Torino, che hanno denunciato la «fuga degli scolari italiani dalle classi multietniche», con la conseguenza di dover formare classi prime con solo alunni stra-nieri o addirittura di averne persa qualcuna in organico, a vantaggio del numero di iscri-zioni alle scuole paritarie.

Nei quartieri caratterizzati da un’alta con-centrazione abitativa di famiglie straniere, l’utenza italiana nella scuola dell’obbligo si

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è assottigliata, rendendo le scuole «omoge-neamente non italiane» vista la «fuga silen-ziosa» dei bambini italiani, a causa di un’oggettiva e palese carenza didattica e a causa di una multiculturalità imposta da de-creti, ma evidentemente non condivisa dalle famiglie. Secondo un sondaggio svolto dal-l’istituto Demos, il 27 per cento di Veneti e Friulani chiede aule separate per gli stu-denti stranieri, la cui presenza media territo-riale è del 18,3 per cento.

In alcune città, quali Mantova, Vicenza e Treviso, la percentuale di alunni stranieri su-pera, in alcuni istituti scolastici, il 40 per cento di presenza.

Il documento dell’Osservatorio nazionale presso il Ministero della pubblica istruzione dell’ottobre 2007 «La via italiana per la scuola interculturale e l’integrazione degli alunni stranieri» ha indirizzato le istituzioni scolastiche verso la legittimazione di «un in-segnamento interculturale che assuma la di-versità come paradigma dell’identità stessa della scuola» e ancora che «in tutti i casi, anche nelle scuole primarie, gli insegnanti possono valorizzare il plurilinguismo dando visibilità alle altre lingue e ai vari alfabeti scoprendo i prestiti linguistici tra le lingue». Infine vi si segnala «la necessità di superare le proposte marcatamente identitarie ed eu-rocentriche, nel campo dell’insegnamento della storia, concettualizzando il nesso sto-ria-cittadinanza; di considerare la geografia un’occasione quanto mai privilegiata per la formazione di una coscienza mondialistica; o l’opportunità di allargare lo sguardo degli alunni stessi in chiave multi religiosa».

Appare quindi evidente il perché le fami-glie del Veneto e del Friuli, ma in futuro an-che di altre regioni, chiedono classi separate per gli stranieri: non si può da un lato elu-dere uno dei principi fondamentali dell’acco-glienza, che presuppone l’inserimento dello studente straniero nei canali dell’integra-zione nella società italiana riconoscendogli pari opportunità di accesso all’intero per-corso scolastico e formativo italiano, e dal-

l’altro negare ai cittadini italiani il diritto ad una scuola di qualità fondata sulla cultura nazionale e sulle culture locali. Non si può ottenere autentica integrazione delle ragazze e dei ragazzi stranieri senza che convinta-mente riconosciamo che siamo portatori di valori e principi conquistati e condivisi attra-verso la nostra storia europea, nazionale e territoriale.

Il presente disegno di legge prevede, nel-l’ambito degli interventi volti a modificare l’organizzazione delle classi nella scuola dell’obbligo, anche in deroga ai parametri previsti dal decreto del Presidente della Re-pubblica 20 marzo 2009, n. 81, di rivedere il sistema di accesso degli studenti stranieri che non conoscono la lingua italiana, siano essi comunitari che extracomunitari, alla scuola dell’obbligo, provvedendo all’istitu-zione di classi-ponte (composta ciascuna da un numero minimo di cinque e da un nu-mero massimo di venti studenti, suddivisi secondo l’ordine di scuola a cui sono iscritti), che consentano agli studenti stra-nieri con uno scarso o inesistente livello di alfabetizzazione della lingua italiana, di fre-quentare corsi di apprendimento della stessa in full immersion, quali corsi di base prepa-ratori e propedeutici all’ingresso nelle classi definitive, prevedendo anche attività didatti-che di maggiore integrazione interculturale con la comunità territoriale di «nuova appar-tenenza» dello studente straniero.

In particolare, l’articolo 1 stabilisce il principio generale in base al quale l’integra-zione scolastica ha come obiettivo lo svi-luppo delle potenzialità degli studenti nel-l’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socializzazione.

L’articolo 2, comma 1, prevede che siano istituite presso le singole istituzioni scolasti-che (laddove si registrino importanti pre-senze di nuova immigrazione) o in rete tra istituti limitrofi, classi-ponte sia per la scuola primaria che per la secondaria di primo grado.

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L’articolo 2, comma 2, prevede le se-guenti misure:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica di «italiano lingua 2». Dove per «italiano lin-gua 2» si intende che la lingua italiana rap-presenta per gli alunni stranieri la lingua straniera dopo quella materna. Evidente-mente la metodologia e la didattica di inse-gnamento dell’italiano, che per l’alunno della classe-ponte è la lingua straniera, ri-chiedono modalità differenti di attuazione ri-spetto all’insegnamento della lingua italiana ad alunni italiani;

b) il costante monitoraggio delle classi- ponte da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale. La gestione e la va-lutazione delle attività della classe-ponte non possono essere lasciate al libero arbitrio del-l’insegnante titolare della stessa, ma devono esserne responsabili le autonomie scolastiche e territoriali;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici per-sonalizzati, in relazione alle diverse situa-zioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di valoriz-zazione della cultura del Paese di acco-glienza;

e) l’allestimento di un archivio di mate-riali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la fa-miglia dello studente immigrato e le istitu-zioni locali;

g) l’educazione alla cittadinanza; h) l’educazione alla legalità.

Riguardo al contenuto dell’articolo 3 re-cante «Composizione e svolgimento delle at-tività della classe-ponte» gli studenti stra-nieri iscritti alla scuola primaria frequente-ranno la classe-ponte per un intero anno sco-lastico con un monte settimanale di venti o ventiquattro ore di lezione nel rispetto della scelta del tempo-scuola da parte delle fami-glie. Di contro gli studenti stranieri iscritti alla scuola secondaria di primo grado, fre-

quenteranno la classe-ponte sempre per un anno scolastico, ma per diciotto ore settima-nali.

Tutti gli studenti stranieri frequentanti le classi-ponte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, segui-ranno un programma scolastico suddiviso in tre macro-unità di apprendimento:

a) corso intensivo di lingua italiana, orale e scritta;

b) percorsi monodisciplinari o interdi-sciplinari, per arricchire la comprensione e l’uso del lessico italiano relativo agli indica-tori disciplinari di base, con un’attenzione particolare rivolta alla matematica;

c) percorsi didattici di educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla convivenza civile.

Il comma 7 dell’articolo 3 prevede che per il restante monte ore scolastico obbliga-torio, contemporaneamente alla frequenza nella classe-ponte, gli alunni stranieri deb-bano condividere con la comunità scolastica (inserendoli provvisoriamente in gruppi classe coerenti all’età anagrafica degli stessi) momenti educativi e didattici consoni all’ap-prendimento della lingua italiana orale della socialità, quali le attività sportive, le attività ludiche, le attività espressive del disegno, del canto e della recitazione, dell’insegna-mento della lingua inglese, dell’informatica e della religione cattolica. La partecipazione ad attività educative comuni comprende an-che la frequenza alla mensa nelle scuole in cui essa è presente. Attraverso la lingua della socialità gli alunni stranieri potranno misurarsi con il mondo delle relazioni facili-tando il nascere del senso di appartenenza alla comunità scolastica più in generale. Fondamentale questo passaggio al fine di of-frire l’autentico senso dell’esperienza della classe-ponte: essere consapevoli che essa è un primo passaggio importante verso la ga-ranzia di possedere pari opportunità rispetto alla capacità di affrontare tutto il percorso scolastico con maggior successo.

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Al comma 9 dell’articolo 3 si prevede che per ogni alunno straniero debbano essere valutate, da parte dell’insegnante titolare della classe-ponte le conoscenze acquisite della lingua italiana e la conoscenza-condivi-sione delle regole della convivenza civile. Come già anticipato tutte le operazioni quali la programmazione delle macro-unità di ap-prendimento, le prove di valutazione finale delle stesse ed i criteri della valutazione stessa non possono essere demandate al sin-golo insegnante, ma responsabilmente de-vono essere predisposte dall’autonomia sco-lastica (o dagli istituti in rete) al fine di ga-rantire la massima oggettività della valuta-zione in uscita degli alunni stranieri oltre che il monitoraggio delle attività effettiva-mente svolte.

Al termine del corso annuale presso la classe-ponte, a seguito di una valutazione fi-nale positiva, l’istituto scolastico iscriverà gli studenti nella scuola e nel gruppo classe definitivi secondo i criteri stabiliti dall’arti-colo 45 del citato regolamento di cui al de-creto del Presidente della Repubblica n. 394 del 1999.

L’articolo 4 chiede alle istituzioni scola-stiche di favorire l’organizzazione e l’attua-zione di piani di studio personalizzati al-meno per i due anni scolastici successivi al-l’inserimento nel gruppo classe definitivo. L’istituzione scolastica avrà responsabil-mente cura di predisporre progetti di com-pito che prevedano il potenziamento della conoscenza e dell’uso della lingua italiana, delle conoscenze specifiche disciplinari e dell’insegnamento di un metodo di studio. Tutto ciò sarà possibile utilizzando le risorse organiche e finanziarie in dotazione agli isti-tuti stessi e organizzando, in modo flessibile e mirato, sia il monte ore dedicato all’inse-gnamento delle attività alternative alla reli-gione cattolica, sia quello riferibile ad atti-vità opzionali o extra-curricolari.

Questo secondo ed ultimo step, che du-rerà per due anni scolastici interi, permetterà agli alunni stranieri di potenziare l’uso e la

conoscenza della lingua italiana, ma soprat-tutto di imparare le conoscenze specifiche delle singole discipline quali la storia, la geografia, le scienze, la matematica e la geometria. Tutto il monte ore curricolare ob-bligatorio dovrà essere frequentato all’in-terno del gruppo classe definitivo, fatto salvo ovviamente che per l’insegnamento della religione cattolica che è facoltativo per tutti gli alunni.

Per quanto attiene alla destinazione delle risorse da impiegare nell’ambito dell’inse-gnamento linguistico-culturale nelle classi- ponte (articolo 5), una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse annualmente as-segnate agli interventi promossi a livello na-zionale è assegnata nell’ambito della riparti-zione delle risorse complessivamente dispo-nibili per la formazione del personale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dalla legge 18 dicembre 1997, n. 440, recante disposizioni per l’istituzione del «fondo per l’arricchimento e l’amplia-mento dell’offerta formativa e per gli inter-venti perequativi».

L’articolo 6 prevede la determinazione delle dotazioni organiche aggiuntive, su base provinciale, effettuata dal dirigente del-l’ufficio scolastico provinciale, e organizzata in rete tra scuole limitrofe, coinvolgendo, ove fosse possibile, anche il personale EDA (Educazione degli adulti), che da anni opera nel settore dell’integrazione cul-turale e nella didattica di alfabetizzazione nell’«italiano lingua 2».

L’articolo 7 indica alle istituzioni scolasti-che primarie e secondarie di primo grado quali sono gli insegnamenti da garantire agli alunni stranieri fruitori della classe- ponte in merito all’educazione alla legalità ed alla cittadinanza.

L’articolo 8 prevede che le classi-ponte siano istituite sul territorio provinciale, in re-lazione all’effettivo numero di alunni stra-nieri che non conoscono la lingua italiana presenti sul territorio.

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DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Princìpi generali)

1. L’integrazione scolastica degli studenti stranieri che non conoscono la lingua ita-liana ha come obiettivo lo sviluppo delle loro potenzialità nell’apprendimento, nella comunicazione, nelle relazioni e nella socia-lizzazione.

Art. 2.

(Accoglienza e alfabetizzazione degli stu-denti stranieri che non conoscono la lingua

italiana)

1. Ai fini della realizzazione del diritto- dovere all’istruzione degli stranieri di cui al-l’articolo 38 del testo unico delle disposi-zioni concernenti la disciplina dell’immigra-zione e norme sulla condizione dello stra-niero, di cui al decreto legislativo 25 luglio 1998, n. 286, garantito per almeno dieci anni ai sensi dell’articolo 1, comma 622, della legge 27 dicembre 2006, n. 296, e suc-cessive modificazioni, il Ministro dell’istru-zione, dell’università e della ricerca dispone che le istituzioni scolastiche primarie e se-condarie di primo grado istituiscano classi- ponte per gli studenti stranieri che non cono-scono la lingua italiana, presso ciascuna isti-tuzione ovvero in rete tra istituti, con prio-rità nei comuni a forte immigrazione, nel numero stabilito ai sensi dell’articolo 8 della presente legge. La finalità delle classi-ponte è quella di fornire un percorso intensivo di alfabetizzazione nella lingua e nella cultura italiane.

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2. Le istituzioni scolastiche, in conformità a quanto previsto dal comma 1, attuano piani di studio personalizzati che prevedono:

a) la dotazione aggiuntiva di insegnanti opportunamente formati nella didattica della lingua italiana come seconda lingua;

b) il costante monitoraggio delle classi- ponte da parte degli organi collegiali, con cadenza quadrimestrale;

c) il reperimento di strumenti, anche tecnologici, per attuare percorsi didattici per-sonalizzati, in relazione alle diverse situa-zioni soggettive degli studenti;

d) la promozione di percorsi di valoriz-zazione della cultura italiana;

e) l’allestimento di un archivio di mate-riali didattici a disposizione degli insegnanti;

f) la collaborazione tra la scuola, la fa-miglia dello studente immigrato e le istitu-zioni locali;

g) l’educazione alla cittadinanza; h) l’educazione alla legalità.

Art. 3.

(Composizione e svolgimento delle attività della classe-ponte)

1. In deroga a quanto previsto dalle norme vigenti in materia di criteri per la for-mazione delle classi, la classe-ponte è com-posta da un numero minimo di cinque e da un numero massimo di venti studenti.

2. Gli studenti stranieri che non cono-scono l’italiano e sono iscritti alla scuola primaria frequentano la classe-ponte per al-meno un anno scolastico intero e per almeno venti ore settimanali ovvero ventiquattro ore settimanali se la famiglia opta per l’iscri-zione al tempo pieno.

3. L’insegnante titolare della classe-ponte della scuola primaria effettua ventiquattro ore di insegnamento alla settimana.

4. Gli studenti stranieri che non cono-scono la lingua italiana e sono iscritti alla scuola secondaria di primo grado frequen-

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tano la classe-ponte per almeno un anno scolastico intero e per almeno diciotto ore settimanali.

5. L’insegnante titolare della classe-ponte della scuola secondaria di primo grado effet-tua diciotto ore di insegnamento alla setti-mana.

6. Gli studenti stranieri che frequentano le classi-ponte della scuola primaria e della scuola secondaria di primo grado, di cui ai commi 2 e 4, seguono un programma scola-stico suddiviso in tre macro-unità di appren-dimento:

a) corso intensivo di lingua italiana, orale e scritta;

b) percorsi monodisciplinari o interdi-sciplinari, per arricchire la comprensione e l’uso del lessico italiano relativo agli indica-tori disciplinari di base, con un’attenzione particolare rivolta alla matematica;

c) percorsi didattici di educazione alla legalità, alla cittadinanza e alla convivenza civile.

7. Al fine di completare il monte ore set-timanale obbligatorio di lezione della scuola primaria e di quella secondaria di primo grado, gli studenti stranieri sono altresì inse-riti provvisoriamente in gruppi classe pre-senti nella scuola e impegnati in attività lu-dico-didattiche-espressive-motorie-tecniche- informatiche, al fine di favorirne un positivo inserimento sociale anche attraverso l’ap-prendimento della lingua italiana della socia-lità. Gli studenti stranieri sono altresì tenuti a partecipare, sempre nei gruppi classe prov-visori, all’insegnamento della lingua inglese, nonché della religione cattolica, se espressa-mente scelta, e all’attività educativa della mensa scolastica, se richiesta.

8. Le autonomie scolastiche che usufrui-scono della classe-ponte organizzata in rete, coordinate dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale e supportate dagli enti locali coinvolti, provvedono ad organiz-zare l’inserimento provvisorio degli studenti

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stranieri, che frequentano la classe-ponte, nei gruppi classe per le attività di cui al comma 7 e a supportare tale inserimento con i ne-cessari servizi, secondo i princìpi dell’effi-cienza, dell’efficacia e della flessibilità.

9. Al termine dell’anno scolastico, per ogni studente straniero sono valutate, da parte dell’insegnante titolare della classe- ponte, le conoscenze e le competenze acqui-site rispetto alle tre macro-unità di apprendi-mento di cui al comma 6. L’istituzione sco-lastica o le autonomie organizzate in rete provvedono a formulare la programmazione delle tre macro-unità di apprendimento, le relative prove di valutazione delle compe-tenze e delle conoscenze acquisite e i criteri della valutazione stessa.

10. Al termine del corso annuale presso la classe-ponte, a seguito di una valutazione fi-nale positiva, le singole istituzioni scolasti-che, secondo il dettato dell’articolo 45 del regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica 31 agosto 1999, n. 394, provvedono ad iscrivere gli studenti stranieri presso la scuola definitiva e nel gruppo classe definitivo.

Art. 4.

(Piani di studio personalizzati biennali post classe-ponte)

1. Al fine di garantire agli studenti stra-nieri il diritto-dovere all’apprendimento e le pari opportunità alla partecipazione attiva al percorso scolastico italiano con successo, almeno per i due anni scolastici successivi all’inserimento nel gruppo classe definitivo, l’istituzione scolastica predispone piani di studio personalizzati che prevedono il poten-ziamento della conoscenza e dell’uso della lingua italiana, delle conoscenze specifiche disciplinari e dell’insegnamento di un me-todo di studio. Per tali piani di studio perso-nalizzati dell’offerta formativa sono utiliz-zate le risorse organiche e finanziarie in do-

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tazione e il monte ore curricolare sia delle attività alternative alla religione cattolica, sia delle attività extra-curricolari o opzionali.

Art. 5.

(Risorse destinate all’insegnamento lingui-stico-culturale nelle classi-ponte)

1. Il Ministero dell’istruzione, dell’univer-sità e della ricerca destina all’aggiornamento del personale docente delle scuole statali sulle tematiche di cui alla presente legge, con particolare riguardo all’insegnamento della lingua italiana agli studenti stranieri, una quota non inferiore al 30 per cento delle risorse annualmente assegnate agli interventi promossi a livello nazionale, nell’ambito della ripartizione delle risorse complessiva-mente disponibili per la formazione del per-sonale della scuola, ivi comprese quelle eventualmente derivanti dal fondo di cui alla legge 18 dicembre 1997, n. 440.

Art. 6.

(Dotazioni organiche dei docenti)

1. Le dotazioni organiche aggiuntive rela-tive agli insegnanti, di cui all’articolo 2, comma 2, lettera a), sono determinate, su base provinciale, dal dirigente dell’ufficio scolastico provinciale, che le organizza an-che in rete tra scuole limitrofe e coinvolge, ove fosse possibile, anche il personale per l’educazione degli adulti (EDA). Le attività di cui al primo periodo si svolgono secondo modalità e criteri che, nel rispetto delle norme recate dalla presente legge, sono sta-biliti dal Ministro dell’istruzione, dell’uni-versità e della ricerca, di concerto con il Mi-nistro dell’economia e delle finanze, nel-l’ambito del decreto annualmente predispo-sto relativo alle dotazioni organiche del per-sonale delle scuole primarie, secondarie di primo grado e centri EDA.

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Atti parlamentari – 12 – Senato della Repubblica – N. 1065

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2. Gli enti locali, ove siano organizzati in rete ed ove necessario, predispongono l’ac-cesso degli studenti alla classe-ponte me-diante il servizio di trasporto scolastico sul territorio.

Art. 7.

(Educazione alla legalità e alla cittadi-nanza)

1. Nell’ambito dell’elaborazione del curri-colo di cui all’articolo 3, comma 6, lettera c), le istituzioni scolastiche primarie e se-condarie di primo grado garantiscono i se-guenti insegnamenti per gli studenti stra-nieri:

a) l’educazione alla legalità e alla re-sponsabilità, attraverso un percorso all’in-terno di attività didattiche progettuali che prevedano anche la conoscenza diretta delle realtà fondamentali che presiedono alle atti-vità locali sociali, culturali, sanitarie delle istituzioni, anche militari, italiane;

b) la comprensione dei diritti e doveri rispetto agli altri, della tolleranza, della lealtà, del rispetto della legge italiana;

c) il sostegno alla vita democratica; d) il rispetto di tradizioni territoriali e

regionali italiane, senza etnocentrismi; e) il rispetto per la diversità morale e

della cultura religiosa italiana.

Art. 8.

(Criteri per l’istituzione delle classi-ponte)

1. La determinazione del numero delle classi-ponte di cui alla presente legge deve tenere conto, per ciascuna provincia, del nu-mero degli studenti stranieri che non cono-scono l’italiano e aventi diritto all’accesso alla scuola dell’obbligo, della loro distribu-zione sul territorio provinciale e delle preve-dibili variazioni in relazione all’evoluzione

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demografica in atto nell’ambito territoriale considerato.

Art. 9.

(Copertura finanziaria)

1. Agli oneri derivanti dall’attuazione della presente legge, valutati in 50 milioni di euro annui, si provvede mediante corri-spondente riduzione dello stanziamento del fondo speciale di parte corrente iscritto, ai fini del bilancio triennale 2013-2015, nel-l’ambito del programma «Fondi di riserva e speciali» della missione «Fondi da ripar-tire» dello stato di previsione del Ministero dell’economia e delle finanze per l’anno 2013, allo scopo parzialmente utilizzando l’accantonamento relativo al Ministero del-l’istruzione, dell’università e della ricerca.

2. Il Ministro dell’economia e delle fi-nanze è autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio.

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