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N. 71-355-399-1119-1283-B DISEGNO DI LEGGE approvato dal Senato della Repubblica il 26 gennaio 2011, in un testo risultante dall’unificazione dei disegni di legge (V. Stampati nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283) d’iniziativa dei senatori LEGNINI, BARBOLINI, CASSON, MARINARO, MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, PAPANIA, PEGORER e SBARBATI (71); PASTORE, SARO, AMATO, GHIGO, COSTA, LUSI, VICARI, NESSA, CARRARA, BETTAMIO, BATTAGLIA, IZZO, TANCREDI e FLERES (355); MUGNAI (399); CARRARA, CASTRO, LICASTRO SCARDINO, CONTINI, BETTAMIO, PICCONE, SCIASCIA, RIZZOTTI, ASCIUTTI, VALDITARA, DE ECCHER, DI STEFANO, SCOTTI e AMATO (1119); VALENTINO (1283) (V. Stampato Camera n. 4041) modificato dalla Camera dei deputati il 27 settembre 2012 Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenza il 28 settembre 2012 Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici Senato della Repubblica XVI LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

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N. 71-355-399-1119-1283-B

DISEGNO DI LEGGE

approvato dal Senato della Repubblica il 26 gennaio 2011, in un testorisultante dall’unificazione dei disegni di legge

(V. Stampati nn. 71, 355, 399, 1119 e 1283)

d’iniziativa dei senatori LEGNINI, BARBOLINI, CASSON, MARINARO,MARITATI, MICHELONI, MONGIELLO, PAPANIA, PEGORERe SBARBATI (71); PASTORE, SARO, AMATO, GHIGO, COSTA, LUSI,VICARI, NESSA, CARRARA, BETTAMIO, BATTAGLIA, IZZO, TANCREDIe FLERES (355); MUGNAI (399); CARRARA, CASTRO, LICASTRO SCARDINO,CONTINI, BETTAMIO, PICCONE, SCIASCIA, RIZZOTTI, ASCIUTTI,VALDITARA, DE ECCHER, DI STEFANO, SCOTTI e AMATO (1119);VALENTINO (1283)

(V. Stampato Camera n. 4041)

modificato dalla Camera dei deputati il 27 settembre 2012

Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 28 settembre 2012

Modifiche alla disciplina del condominio negli edifici

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (135)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGE

Approvato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputati

—— ——

Art. 1. Art. 1.

1. L’articolo 1117 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio).– Sono oggetto di proprieta comune dei pro-prietari delle singole unita immobiliari del-l’edificio, se non risulta il contrario dal titolo,che a pena di nullita deve indicarne l’ul-teriore destinazione d’uso, anche se aventidiritto a godimento periodico:

«Art. 1117. – (Parti comuni dell’edificio).– Sono oggetto di proprieta comune dei pro-prietari delle singole unita immobiliari del-l’edificio, anche se aventi diritto a godi-mento periodico e se non risulta il contrariodal titolo:

1) tutte le parti dell’edificio necessarieall’uso comune, come il suolo su cui sorgel’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i tettie i lastrici solari, le scale, i portoni di in-gresso, i vestiboli, gli anditi, i portici, i cortilie le facciate;

1) tutte le parti dell’edificio necessarieall’uso comune, come il suolo su cui sorgel’edificio, le fondazioni, i muri maestri, i pi-lastri e le travi portanti, i tetti e i lastricisolari, le scale, i portoni di ingresso, i ve-stiboli, gli anditi, i portici, i cortili e le fac-ciate;

2) le aree destinate a parcheggio nonchei locali per i servizi in comune, come laportineria, incluso l’alloggio del portiere, lalavanderia e gli stenditoi;

2) le aree destinate a parcheggio nonchei locali per i servizi in comune, come laportineria, incluso l’alloggio del portiere, lalavanderia, gli stenditoi e i sottotetti de-stinati, per le caratteristiche strutturali efunzionali, all’uso comune;

3) le opere, le installazioni, i manufattidi qualunque genere destinati all’uso comune,come gli ascensori, i pozzi, le cisterne, gliimpianti idrici e fognari, i sistemi cen-tralizzati di distribuzione e di trasmissioneper il gas, per l’energia elettrica, per il ri-scaldamento ed il condizionamento dell’aria,per la ricezione radiotelevisiva e per l’accessoa qualunque altro genere di flusso informati-vo, anche da satellite o via cavo, e i relativicollegamenti fino al punto di diramazione ailocali di proprieta individuale dei singolicondomini, ovvero, in caso di impianti uni-tari, fino al punto di utenza, salvo quanto

3) identico».

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disposto dalle normative di settore in materiadi reti pubbliche».

Art. 2. Art. 2.

1. Dopo l’articolo 1117 del codice civilesono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita).

– Le disposizioni del presente capo si ap-plicano, in quanto compatibili, in tutti i casiin cui piu unita immobiliari o piu edifici ov-vero piu condominii di unita immobiliari o diedifici abbiano parti comuni ai sensi del-l’articolo 1117.

«Art. 1117-bis. – (Ambito di applicabilita).

– Identico.

Le disposizioni sulle distanze di cui allesezioni VI e VII del capo II del titolo II delpresente libro non si applicano ai condo-minii, salvo che la condizione dei luoghi lorichieda, tenuto conto dell’amenita, dellacomodita o di altre qualita dei beni che ivisi trovano.

Soppresso

Il godimento individuale di parti comunisi intende tollerato dagli altri condomini aisensi dell’articolo 1144. La cessazione dellatolleranza puo essere provata soltanto me-diante atto scritto comunicato all’ammini-stratore o, in mancanza di amministratore,a tutti i condomini.

Soppresso

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle de-

stinazioni d’uso e sostituzioni delle parti co-muni). – La sostituzione delle parti comuni,ovvero la modificazione della loro de-stinazione d’uso, se ne e cessata l’utilita ov-vero e altrimenti realizzabile l’interesse co-mune, e approvata dall’assemblea con lamaggioranza prevista dall’articolo 1136,quinto comma.

Art. 1117-ter. – (Modificazioni delle de-

stinazioni d’uso). – Per soddisfare esigenzedi interesse condominiale, l’assemblea, conun numero di voti che rappresenti i quattroquinti dei partecipanti al condominio e iquattro quinti del valore dell’edificio, puomodificare la destinazione d’uso delle particomuni.

La convocazione dell’assemblea deve es-sere affissa per non meno di trenta giorniconsecutivi nei locali di maggior uso comuneo negli spazi a tal fine destinati e deve ef-

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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fettuarsi mediante lettera raccomandata o

equipollenti mezzi telematici, in modo da

pervenire almeno venti giorni prima della

data di convocazione.

La convocazione dell’assemblea, a pena di

nullita, deve contenere l’indicazione del-

l’oggetto della deliberazione, l’individua-

zione delle parti comuni oggetto della modi-

ficazione o sostituzione e la descrizione

specifica delle modalita di esecuzione degli

interventi proposti.

La convocazione dell’assemblea, a pena di

nullita, deve indicare le parti comuni oggetto

della modificazione e la nuova destinazione

d’uso.

La deliberazione, redatta con atto pub-

blico a pena di nullita, non deve determi-

nare danno ai diritti dei singoli condomini

in forza dei rispettivi titoli di proprieta e

deve contenere la dichiarazione espressa di

avere effettuato gli adempimenti di cui ai

precedenti commi.

La deliberazione deve contenere la di-

chiarazione espressa che sono stati effettuati

gli adempimenti di cui ai precedenti commi.

Sono vietate le modificazioni delle de-

stinazioni d’uso che possono recare pre-

giudizio alla stabilita o alla cirurezza del

fabbricato o che ne alterano il decoro ar-

chitettonico.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle de-

stinazioni d’uso). – In caso di attivita con-

trarie alle destinazioni d’uso delle parti co-

muni o delle unita immobiliari di proprieta

individuale, ogni condomino ed ogni con-

duttore puo chiedere all’amministratore di

intervenire mediante diffida e, in caso di

mancata cessazione delle violazioni nono-

stante la diffida, chiedere all’amministratore

di convocare l’assemblea, inserendo al-

l’ordine del giorno la richiesta di tutela della

destinazione d’uso.

Art. 1117-quater. – (Tutela delle de-

stinazioni d’uso). – In caso di attivita che

incidono negativamente e in modo so-

stanziale sulle destinazioni d’uso delle parti

comuni, l’amministratore o i condomini,

anche singolarmente, possono diffidare

l’esecutore e possono chiedere la convoca-

zione dell’assemblea per far cessare la vio-

lazione, anche mediante azioni giudiziarie.

L’assemblea delibera in merito alla cessa-

zione di tali attivita con la maggioranza

prevista dal secondo comma dell’articolo

1136».

L’amministratore e tenuto a convocare

senza indugio l’assemblea. Decorso il ter-

mine di trenta giorni dalla richiesta senza

che sia stata convocata l’assemblea, e am-

messo il ricorso all’autorita giudiziaria che

provvede in via di urgenza.

Soppresso

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Nel caso in cui accerti la violazione delladestinazione d’uso delle parti comuni odelle unita immobiliari di proprieta indi-viduale, l’autorita giudiziaria ordina lacessazione dell’attivita e la rimessione dellecose in pristino e, salvo il risarcimento deldanno, puo condannare il responsabile alpagamento di una ulteriore somma di de-naro in favore del condominio da de-terminare tenendo conto della gravita dellaviolazione e dei benefıci ricavati».

Soppresso

Art. 3. Art. 3.

1. L’articolo 1118 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle

parti comuni). – Il diritto di ciascun condo-mino sulle parti comuni, salvo che il titolonon disponga altrimenti, e proporzionale alvalore dell’unita immobiliare che gli appar-tiene, tenendo conto delle destinazionid’uso strutturali e funzionali.

«Art. 1118. – (Diritti dei partecipanti sulle

parti comuni). – Il diritto di ciascun condo-mino sulle parti comuni, salvo che il titolonon disponga altrimenti, e proporzionale alvalore dell’unita immobiliare che gli appar-tiene.

Il condomino non puo rinunziare al suodiritto sulle parti comuni, ne essere liberatodal vincolo di solidarieta nei confronti deiterzi.

Il condomino non puo rinunziare al suodiritto sulle parti comuni.

Il condomino non puo sottrarsi all’obbligodi contribuire alle spese per la conservazionedelle parti comuni, neanche modificando ladestinazione d’uso della propria unita immo-biliare, salvo quanto disposto da leggi spe-ciali.

Identico.

Il condomino puo rinunciare all’utilizzodell’impianto centralizzato di riscaldamento odi condizionamento, se dal suo distacco nonderivano notevoli squilibri di funzionamentoo aggravi di spesa per gli altri condomini. Intal caso il rinunziante resta tenuto a concor-rere al pagamento delle sole spese di manu-tenzione straordinaria dell’impianto e per lasua conservazione e messa a norma».

Il condomino puo rinunciare all’utilizzodell’impianto centralizzato di riscaldamento odi condizionamento, se dal suo distacco nonderivano notevoli squilibri di funzionamentoo aggravi di spesa per gli altri condomini. Intal caso il rinunziante resta tenuto a concor-rere al pagamento delle sole spese per lamanutenzione straordinaria dell’impianto eper la sua conservazione e messa a norma».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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Art. 4. Art. 4.

1. L’articolo 1119 del codice civile e so-stituito dal seguente:

«Art. 1119. – (Indivisibilita). – Le particomuni dell’edificio non sono soggette a di-visione, a meno che le stesse siano state sot-tratte all’uso comune per effetto di una deli-berazione ai sensi dell’articolo 1117-ter se ladivisione puo avvenire in parti corrispondentiai diritti di ciascuno, rispettando la de-stinazione e senza pregiudicare il valore delleunita immobiliari. Si applicano le di-sposizioni degli articoli 1111 e seguenti».

1. Al primo comma dell’articolo 1119 delcodice civile sono aggiunte, in fine, le se-guenti parole: «e con il consenso di tutti ipartecipanti al condominio».

Art. 5. Art. 5.

1. All’articolo 1120 del codice civile, ilprimo comma e sostituito dai seguenti:

1. Dopo il primo comma dell’articolo1120 del codice civile sono inseriti i se-guenti:

«Salvo che sia altrimenti stabilito dallalegge, i condomini, con la maggioranzaindicata dal quarto comma dell’articolo1136, possono disporre tutte le innovazionidirette al miglioramento o all’uso piu co-modo o al maggior rendimento delle cosecomuni.

Soppresso

Sono valide, se approvate dall’assemblea amaggioranza degli intervenuti con un numerodi voti che rappresenti almeno un terzo delvalore dell’edificio nel rispetto, se del caso,delle disposizioni di cui al secondo, terzo equarto comma dell’articolo 1117-ter, le deli-berazioni che, nel rispetto della normativa disettore, hanno ad oggetto:

«I condomini, con la maggioranza indi-cata dal secondo comma dell’articolo 1136,possono disporre le innovazioni che, nelrispetto della normativa di settore, hanno adoggetto:

1) le opere e gli interventi volti a mi-gliorare la sicurezza e la salubrita degli edificie degli impianti;

1) identico;

2) le opere e gli interventi previsti pereliminare le barriere architettoniche, per ilcontenimento del consumo energetico degliedifici e per realizzare parcheggi destinati aservizio delle unita immobiliari o del-l’edificio;

2) le opere e gli interventi previsti pereliminare le barriere architettoniche, per ilcontenimento del consumo energetico degliedifici e per realizzare parcheggi destinati aservizio delle unita immobiliari o del-l’edificio, nonche per la produzione di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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energia mediante l’utilizzo di impianti dicogenerazione, fonti eoliche, solari o co-munque rinnovabili da parte del condo-minio o di terzi che conseguano a titolooneroso un diritto reale o personale di go-dimento del lastrico solare o di altra idoneasuperficie comune;

3) l’installazione di impianti cen-tralizzati per la ricezione radiotelevisiva e perl’accesso a qualunque altro genere di flussoinformativo, anche da satellite o via cavo, e irelativi collegamenti fino alla diramazioneper le singole utenze.

3) l’installazione di impianti cen-tralizzati per la ricezione radiotelevisiva e perl’accesso a qualunque altro genere di flussoinformativo, anche da satellite o via cavo, e irelativi collegamenti fino alla diramazioneper le singole utenze, ad esclusione degliimpianti che non comportano modifiche ingrado di alterare la destinazione della cosacomune e di impedire agli altri condominidi farne uso secondo il loro diritto.

L’amministratore e tenuto a convocarel’assemblea entro trenta giorni dalla richiestaanche di un solo condomino interessato al-l’adozione delle deliberazioni di cui al pre-cedente comma. La richiesta deve contenerel’indicazione del contenuto specifico e dellemodalita di esecuzione degli interventi pro-posti. In mancanza, l’amministratore deveinvitare senza indugio il condomino propo-nente a fornire le necessarie integrazioni».

Identico».

Art. 6. Art. 6.

1. L’articolo 1122 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1122. – (Opere su parti di proprieta o

uso individuale). – Nell’unita immobiliare disua proprieta ovvero nelle parti comuni di cuisi sia riservata la proprieta o l’uso indivi-duale, ciascun condomino non puo eseguireopere o modifiche ovvero variare la de-stinazione d’uso indicata dal titolo, bencheconsentite dalle norme di edilizia, se nederivi danno alle parti comuni o individuali onotevole diminuzione di godimento o valo-

«Art. 1122. – (Opere su parti di proprieta o

uso individuale). – Nell’unita immobiliare disua proprieta ovvero nelle parti normalmentedestinate all’uso comune, che siano stateattribuite in proprieta esclusiva o destinateall’uso individuale, il condomino non puoeseguire opere che rechino danno alle particomuni ovvero determinino pregiudizio allastabilita, alla sicurezza o al decoro ar-chitettonico dell’edificio.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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re di esse, ovvero pregiudizio alla stabilita,alla sicurezza o al decoro architettonico del-l’edificio.

In ogni caso e data preventiva notizia al-l’amministratore che ne riferisce all’assem-blea.

Identico».

In mancanza di dettagliate informazionisul contenuto specifico e sulle modalita diesecuzione, l’amministratore puo, previadiffida, rivolgersi all’autorita giudiziariache provvede in via d’urgenza ai sensidell’articolo 1171».

Soppresso

Art. 7. Art. 7.

1. Dopo l’articolo 1122 del codice civilesono inseriti i seguenti:

1. Identico:

«Art. 1122-bis. – (Interventi urgenti atutela della sicurezza negli edifici). – Nelleparti comuni e nelle unita immobiliari diproprieta individuale non possono essererealizzati o mantenuti impianti od opereche non rispettino la normativa sulla sicu-rezza degli edifici. Il mancato rispetto didetta normativa si considera situazione dipericolo immanente per l’integrita delleparti comuni e delle unita immobiliari diproprieta individuale, nonche per l’inte-grita fisica delle persone che stabilmenteoccupano il condominio o che abitualmentevi accedono.

Soppresso

L’amministratore, su richiesta anche diun solo condomino o conduttore, nel casoin cui sussista il ragionevole sospetto chedifettino le condizioni di sicurezza di cui alprimo comma, accede alle parti comunidell’edificio ovvero richiede l’accesso alleparti di proprieta o uso individuale alcondomino o al conduttore delle stesse.

La semplice esibizione della documenta-zione amministrativa relativa al-l’osservanza delle normative di sicurezzanon e di ostacolo all’accesso.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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L’amministratore esegue l’accesso alleparti comuni con un tecnico nominatod’accordo con il richiedente ed eseguel’accesso alle unita immobiliari di pro-prieta individuale con un tecnico nominatodi comune accordo tra il richiedente el’interpellato. Il tecnico nominato, al ter-mine dell’accesso, consegna una sinteticarelazione al richiedente ed all’ammini-stratore, il quale la tiene a disposizione dichiunque vi abbia interesse.

A seguito dell’accesso, qualora risulti lasituazione di pericolo di cui al primocomma, l’amministratore convoca senzaindugio l’assemblea per gli opportuniprovvedimenti, salvo il ricorso di chiunquevi abbia interesse al tribunale per gli op-portuni provvedimenti anche cautelari.

Nel caso in cui l’interpellato non con-senta l’accesso o non si raggiunga l’accordosulla nomina del tecnico, previa, ove pos-sibile, convocazione dell’assemblea, posso-no essere richiesti al tribunale gli oppor-tuni provvedimenti anche in via di urgen-za. Il tribunale, valutata ogni circostanza eprevio accertamento delle condizioni deiluoghi, puo, anche in via provvisoria, porrele spese a carico di chi abbia immotivata-mente negato il proprio consenso al-l’accesso.

Le spese delle operazioni di cui al pre-sente articolo, qualora i sospetti si rivelinomanifestamente infondati, sono a carico dichi ha richiesto l’intervento all’ammini-stratore. In tal caso, se vi e stato accesso aproprieta individuali, il medesimo ri-chiedente e tenuto, oltre che al risarci-mento del danno, a versare al proprietarioche ha subıto l’accesso un’indennita diammontare pari al 50 per cento della quotacondominiale ordinaria dovuta dallo stessoproprietario in base all’ultimo rendicontoapprovato dall’assemblea.

Art. 1122-ter. – (Impianti non centralizzatidi ricezione radiotelevisiva). – Le instal-

«Art. 1122-bis. – (Impianti non cen-tralizzati di ricezione radiotelevisiva e di

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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lazioni di impianti non centralizzati per laricezione radiotelevisiva e per l’accesso aqualunque altro genere di flusso informativo,anche da satellite o via cavo, e i relativicollegamenti fino al punto di diramazione perle singole utenze sono realizzati in modo darecare il minor pregiudizio alle parti comuni ealle unita immobiliari di proprieta individua-le, salvo quanto previsto in materia di retipubbliche.

produzione di energia da fonti rinnovabili).– Le installazioni di impianti non centralizzatiper la ricezione radiotelevisiva e per l’accessoa qualunque altro genere di flusso informati-vo, anche da satellite o via cavo, e i relativicollegamenti fino al punto di diramazione perle singole utenze sono realizzati in modo darecare il minor pregiudizio alle parti comuni ealle unita immobiliari di proprieta individua-le, preservando in ogni caso il decoro ar-chitettonico dell’edificio, salvo quanto pre-visto in materia di reti pubbliche.

E consentita l’installazione di impiantiper la produzione di energia da fonti rin-novabili destinati al servizio di singoleunita del condominio sul lastrico solare, suogni altra idonea superficie comune e sulleparti di proprieta individuale del-l’interessato.

Qualora si rendano necessarie modifica-zioni delle parti comuni, l’interessato ne dacomunicazione all’amministratore indicandoil contenuto specifico e le modalita di ese-cuzione degli interventi. L’assemblea puoprescrivere, con la maggioranza di cui al-l’articolo 1136, quinto comma, adeguatemodalita alternative di esecuzione o imporrecautele a salvaguardia della stabilita, dellasicurezza o del decoro architettonico del-l’edificio. L’assemblea, con la medesimamaggioranza, puo altresı subordinare l’ese-cuzione alla prestazione, da parte del-l’interessato, di idonea garanzia per i dannieventuali.

Qualora si rendano necessarie modifica-zioni delle parti comuni, l’interessato ne dacomunicazione all’amministratore indicandoil contenuto specifico e le modalita di ese-cuzione degli interventi. L’assemblea puoprescrivere, con la maggioranza di cui alquinto comma dell’articolo 1136, adeguatemodalita alternative di esecuzione o imporrecautele a salvaguardia della stabilita, dellasicurezza o del decoro architettonico del-l’edificio e, ai fini dell’installazione degliimpianti di cui al secondo comma, prov-vede, a richiesta degli interessati, a ri-partire l’uso del lastrico solare e delle altresuperfici comuni, salvaguardando le di-verse forme di utilizzo previste dal rego-lamento di condominio o comunque in atto.L’assemblea, con la medesima maggioranza,puo altresı subordinare l’esecuzione alla pre-stazione, da parte dell’interessato, di idoneagaranzia per i danni eventuali.

L’accesso alle unita immobiliari di pro-prieta individuale deve essere consentito ovenecessario per la progettazione e per l’ese-cuzione delle opere. In caso di impedimento

L’accesso alle unita immobiliari di pro-prieta individuale deve essere consentito ovenecessario per la progettazione e per l’ese-cuzione delle opere. Non sono soggetti ad

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

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all’accesso o di richiesta di garanzia ec-cessivamente onerosa, l’autorita giudizia-ria provvede anche in via di urgenza.

autorizzazione gli impianti destinati allesingole unita abitative.

L’interessato ed i suoi aventi causa sop-portano le spese di ripristino delle cosealtrui o comuni nel caso di sopravvenutaimpossibilita di uso dell’impianto ed anchenel caso di rimozione».

Soppresso

Art. 1122-ter. – (Impianti di video-sorveglianza sulle parti comuni). – Le deli-berazioni concernenti l’installazione sulleparti comuni dell’edificio di impianti voltia consentire la videosorveglianza su di essesono approvate dall’assemblea con lamaggioranza di cui al secondo commadell’articolo 1136».

Art. 8. Art. 8.

1. All’articolo 1124 del codice civile sonoapportate le seguenti modificazioni:

1. Identico:

a) il primo comma e sostituito dal se-guente:

a) identico:

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti ericostruiti dai proprietari delle unita immobi-liari a cui servono. La spesa relativa e ri-partita tra essi, per meta in ragione del valoredelle singole unita immobiliari e per l’altrameta in misura proporzionale all’altezza diciascun piano dal suolo»;

«Le scale e gli ascensori sono mantenuti esostituiti dai proprietari delle unita immobi-liari a cui servono. La spesa relativa e ri-partita tra essi, per meta in ragione del valoredelle singole unita immobiliari e per l’altrameta esclusivamente in misura proporzionaleall’altezza di ciascun piano dal suolo»;

b) la rubrica e sostituita dalla seguente:«Manutenzione e ricostruzione delle scale edegli ascensori».

b) la rubrica e sostituita dalla seguente:«Manutenzione e sostituzione delle scale edegli ascensori».

2. L’articolo 1126 del codice civile e so-stituito dal seguente:

Soppresso

«Art. 1126. – (Lastrici solari di usoesclusivo). – Quando l’uso dei lastrici solario di una parte di essi non sia comune a tuttii condomini, quelli che ne hanno l’usoesclusivo sono tenuti a contribuire per unterzo nella spesa delle riparazioni o rico-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 12 –

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struzioni del lastrico: gli altri due terzisono a carico di tutti i condomini, in pro-porzione al valore dell’unita immobiliaredi ciascuno».

Art. 9. Art. 9.

1. L’articolo 1129 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi

dell’amministratore). – Quando i condominisono piu di quattro, se l’assemblea non viprovvede, la nomina di un amministratore efatta dall’autorita giudiziaria su ricorso di unoo piu condomini.

«Art. 1129. – (Nomina, revoca ed obblighi

dell’amministratore). – Quando i condominisono piu di otto, se l’assemblea non viprovvede, la nomina di un amministratore efatta dall’autorita giudiziaria su ricorso di unoo piu condomini o dell’amministratore di-missionario.

Contestualmente all’accettazione della no-mina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’am-ministratore dichiara all’assemblea di averassolto agli oneri di cui all’articolo 71 delledisposizioni per l’attuazione del presentecodice e comunica i propri dati anagrafici eprofessionali, il codice fiscale, o, se si trattadi societa, anche la sede legale e la denomi-nazione, nonche l’ubicazione, la denomi-nazione e il codice fiscale degli altri con-dominii eventualmente amministrati, il lo-cale ove si trovano i registri di cui ai numeri6) e 7) dell’articolo 1130, nonche i giorni e leore in cui ogni interessato, previa richiestaall’amministratore, puo prenderne gratuita-mente visione e ottenere, previo rimborsodella spesa, copia da lui firmata. L’ammini-stratore, entro dieci giorni dall’accet-tazione, provvede altresı all’aggiornamentodei dati del registro di cui all’articolo 71delle disposizioni per l’attuazione del pre-sente codice.

Contestualmente all’accettazione della no-mina e ad ogni rinnovo dell’incarico, l’am-ministratore comunica i propri dati anagraficie professionali, il codice fiscale, o, se si trattadi societa, anche la sede legale e la denomi-nazione, il locale ove si trovano i registri dicui ai numeri 6) e 7) dell’articolo 1130,nonche i giorni e le ore in cui ogni inte-ressato, previa richiesta all’amministratore,puo prenderne gratuitamente visione e otte-nere, previo rimborso della spesa, copia da luifirmata.

L’amministratore, all’atto dell’accettazionedella nomina, ove richiesto, deve presentareai condomini, sotto pena di nullita della no-mina stessa, una polizza di assicurazione agaranzia degli atti compiuti nell’espletamento

L’assemblea puo subordinare la nominadell’amministratore alla presentazione aicondomini di una polizza individuale di as-sicurazione per la responsabilita civile pergli atti compiuti nell’esercizio del mandato.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 13 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

del mandato. I massimali della polizza diassicurazione non possono essere inferioriall’ammontare dell’importo dell’ultimobilancio consuntivo approvato dall’assem-blea.

L’amministratore e tenuto altresı ad ade-guare i massimali della polizza di assicura-zione se nel periodo del suo incarico l’as-semblea deliberi lavori straordinari. Taleadeguamento non deve essere inferiore al-l’importo di spesa deliberato e deve essereeffettuato contestualmente all’inizio dei la-vori.

L’amministratore e tenuto altresı ad ade-guare i massimali della polizza se nel periododel suo incarico l’assemblea deliberi lavoristraordinari. Tale adeguamento non deve es-sere inferiore all’importo di spesa deliberato edeve essere effettuato contestualmente al-l’inizio dei lavori. Nel caso in cui l’ammi-nistratore sia coperto da una polizza diassicurazione per la responsabilita civileprofessionale generale per l’intera attivitada lui svolta, tale polizza deve essere inte-grata con una dichiarazione dell’impresadi assicurazione che garantisca le condi-zioni previste dal periodo precedente per lospecifico condominio.

Sul luogo di accesso al condominio o dimaggior uso comune, accessibile anche aiterzi, e affissa l’indicazione delle generalita,del domicilio e dei recapiti, anche telefonici,dell’amministratore.

Identico.

In mancanza dell’amministratore, sul luogodi accesso al condominio o di maggior usocomune, accessibile anche ai terzi, e affissal’indicazione delle generalita e dei recapiti,anche telefonici, della persona che svolgefunzioni analoghe a quelle dell’ammini-stratore.

Identico.

L’amministratore e obbligato a far transi-tare le somme ricevute a qualunque titolo daicondomini o da terzi, nonche quelle a qual-siasi titolo erogate per conto del condominio,su uno specifico conto corrente, postale obancario, intestato al condominio; ciascuncondomino puo accedervi per prendere vi-sione ed estrarre copia, a proprie spese, dellarendicontazione periodica.

L’amministratore e obbligato a far transi-tare le somme ricevute a qualunque titolo daicondomini o da terzi, nonche quelle a qual-siasi titolo erogate per conto del condominio,su uno specifico conto corrente, postale obancario, intestato al condominio; ciascuncondomino, per il tramite dell’ammini-stratore, puo chiedere di prendere visione edestrarre copia, a proprie spese, della rendi-contazione periodica.

Alla cessazione dell’incarico l’ammini-stratore e tenuto alla consegna di tutta la

Identico.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 14 –

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documentazione in suo possesso afferente alcondominio e ai singoli condomini e ad ese-guire le attivita urgenti al fine di evitarepregiudizi agli interessi comuni senza dirittoad ulteriori compensi.

Salvo che sia stato espressamente di-spensato dall’assemblea, l’amministratore etenuto ad agire per la riscossione forzosadelle somme dovute dagli obbligati entroquattro mesi dal momento in cui il credito edivenuto esigibile, anche ai sensi dell’articolo63, primo comma, delle disposizioni perl’attuazione del presente codice. L’ammini-stratore risponde dei danni a lui imputabiliper il ritardo.

Salvo che sia stato espressamente di-spensato dall’assemblea, l’amministratore etenuto ad agire per la riscossione forzosadelle somme dovute dagli obbligati entro seimesi dalla chiusura dell’esercizio nel qualeil credito esigibile e compreso, anche ai sensidell’articolo 63, primo comma, delle di-sposizioni per l’attuazione del presente codi-ce.

L’incarico di amministratore ha durata didue anni, salvo diversa espressa delibera-zione dell’assemblea, e si intende rinnovatoper eguale durata. L’assemblea convocata perla revoca o le dimissioni delibera in ordinealla nomina del nuovo amministratore.

L’incarico di amministratore ha durata diun anno e si intende rinnovato per egualedurata. L’assemblea convocata per la revocao le dimissioni delibera in ordine alla nominadel nuovo amministratore.

La revoca dell’amministratore puo esseredeliberata in ogni tempo dall’assemblea. Puoaltresı essere disposta dall’autorita giudizia-ria, su ricorso di ciascun condomino, nel casoprevisto dal quarto comma dell’articolo 1131,se non rende il conto della gestione, ovvero sevi sono fondati sospetti di gravi irregolarita.

La revoca dell’amministratore puo esseredeliberata in ogni tempo dall’assemblea, conla maggioranza prevista per la sua nominaoppure con le modalita previste dal rego-lamento di condominio. Puo altresı esseredisposta dall’autorita giudiziaria, su ricorso diciascun condomino, nel caso previsto dalquarto comma dell’articolo 1131, se nonrende il conto della gestione, ovvero in casodi gravi irregolarita. Nei casi in cui sianoemerse gravi irregolarita fiscali o di nonottemperanza a quanto disposto dal nu-mero 3) del dodicesimo comma del pre-sente articolo, i condomini, anche singo-larmente, possono chiedere la convocazionedell’assemblea per far cessare la violazionee revocare il mandato all’amministratore.In caso di mancata revoca da parte del-l’assemblea, ciascun condomino puo ri-volgersi all’autorita giudiziaria; in caso diaccoglimento della domanda, il ricorrente,per le spese legali, ha titolo alla rivalsa neiconfronti del condominio, che a sua volta

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 15 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

puo rivalersi nei confronti dell’ammini-stratore revocato.

Costituiscono, tra le altre, gravi irregolari-ta:

Identico:

1) l’omessa convocazione dell’assem-blea per l’approvazione del rendiconto con-dominiale, il ripetuto rifiuto di convocarel’assemblea per la nomina del nuovo ammi-nistratore o negli altri casi previsti dalla leg-ge;

1) l’omessa convocazione dell’assem-blea per l’approvazione del rendiconto con-dominiale, il ripetuto rifiuto di convocarel’assemblea per la revoca e per la nomina delnuovo amministratore o negli altri casi pre-visti dalla legge;

2) la mancata esecuzione di provvedi-menti giudiziari e amministrativi, nonche dideliberazioni dell’assemblea;

2) identico;

3) la mancata apertura ed utilizzazionedel conto di cui al settimo comma;

3) identico;

4) la gestione secondo modalita chepossono generare possibilita di confusione trail patrimonio del condominio e il patrimoniopersonale dell’amministratore o di altri con-domini;

4) identico;

5) l’aver acconsentito, con dolo o colpa,alla cancellazione delle formalita eseguite neiregistri immobiliari a tutela dei diritti delcondominio;

5) l’aver acconsentito, per un creditoinsoddisfatto, alla cancellazione delle for-malita eseguite nei registri immobiliari a tu-tela dei diritti del condominio;

6) l’aver omesso di agire ai sensi delnono comma per la riscossione forzosa dellesomme dovute al condominio entro il ter-mine ivi indicato e l’aver omesso di curarediligentemente l’azione e la conseguenteesecuzione coattiva;

6) qualora sia stata promossa azionegiudiziaria per la riscossione delle sommedovute al condominio, l’aver omesso di cu-rare diligentemente l’azione e la conseguenteesecuzione coattiva;

7) l’inottemperanza agli obblighi di cuiagli articoli 1117-quater, 1122-bis e 1130,numeri 6), 7), 9) e 10);

7) l’inottemperanza agli obblighi di cuiall’articolo 1130, numeri 6), 7) e 9);

8) l’omessa, incompleta o inesatta co-municazione dei dati di cui al secondo com-ma del presente articolo;

8) identico.

9) l’inerzia di fronte a situazioni cherichiedono il suo intervento per la sicu-rezza ai sensi dell’articolo 1122-bis.

soppresso

In caso di revoca da parte dell’autoritagiudiziaria, l’assemblea non puo nominarenuovamente l’amministratore revocato.

L’amministratore, all’atto dell’accet-tazione della nomina e del suo rinnovo,

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 16 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

deve specificare analiticamente, a pena dinullita della nomina stessa, l’importo do-vuto a titolo di compenso per l’attivitasvolta.

Per quanto non disciplinato dal presentearticolo si applicano le disposizioni di cui allasezione I del capo IX del titolo III del libroIV».

Identico.

Il presente articolo si applica anche agliedifici di alloggi di edilizia popolare edeconomica, realizzati o recuperati da entipubblici a totale partecipazione pubblica ocon il concorso dello Stato, delle regioni,delle province o dei comuni, nonche aquelli realizzati da enti pubblici non eco-nomici o societa private senza scopo di lu-cro con finalita sociali proprie dell’ediliziaresidenziale pubblica».

Art. 10. Art. 10.

1. L’articolo 1130 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’ammini-

stratore). L’amministratore, oltre a quantoprevisto dall’articolo 1129 e dalle vigenti di-sposizioni di legge, deve:

«Art. 1130. – (Attribuzioni dell’ammini-

stratore). – Identico:

1) eseguire le deliberazioni dell’assem-blea, convocarla annualmente per l’ap-provazione del rendiconto condominiale dicui all’articolo 1130-bis e curare l’osservanzadel regolamento di condominio;

1) identico;

2) disciplinare l’uso delle cose comuni ela fruizione dei servizi nell’interesse comune,in modo che ne sia assicurato il miglior go-dimento a ciascuno dei condomini;

2) identico;

3) riscuotere i contributi ed erogare lespese occorrenti per la manutenzione ordina-ria delle parti comuni dell’edificio e per l’e-sercizio dei servizi comuni;

3) identico;

4) compiere gli atti conservativi relativialle parti comuni dell’edificio;

4) identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 17 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

5) eseguire gli adempimenti fiscali; 5) identico;

6) curare la tenuta del registro di ana-grafe condominiale contenente le generalitadei singoli proprietari e dei titolari di dirittireali e di diritti personali di godimento,comprensive del codice fiscale e della resi-denza o domicilio, i dati catastali di ciascunaunita immobiliare, nonche ogni dato relativoalle condizioni di sicurezza. Ogni variazionedei dati deve essere comunicata all’ammini-stratore in forma scritta entro sessanta giorni.L’amministratore, in caso di inerzia, man-canza o incompletezza delle comunicazioni,richiede con lettera raccomandata le infor-mazioni necessarie alla tenuta del registro dianagrafe. Decorsi trenta giorni, in caso diomessa o incompleta risposta, l’ammini-stratore acquisisce le informazioni necessarie,addebitandone il costo ai responsabili;

6) identico;

7) curare la tenuta del registro dei ver-bali delle assemblee, del registro di nomina erevoca dell’amministratore e del registro dicontabilita. Nel registro dei verbali delle as-semblee sono altresı annotate: le eventualimancate costituzioni dell’assemblea, le deli-berazioni nonche le brevi dichiarazioni resedai condomini che ne hanno fatto richiesta;allo stesso registro e allegato il regolamentodi condominio, ove adottato. Nel registro dinomina e revoca dell’amministratore sonoannotate, in ordine cronologico, le date dellanomina e della revoca di ciascun ammini-stratore del condominio, nonche gli estremidel decreto in caso di provvedimento giudi-ziale. Nel registro di contabilita sono annotatiin ordine cronologico, entro sette giorni daquello dell’effettuazione, i singoli movimentiin entrata ed in uscita. Tale registro puo te-nersi anche con modalita informatizzate;

7) curare la tenuta del registro dei ver-bali delle assemblee, del registro di nomina erevoca dell’amministratore e del registro dicontabilita. Nel registro dei verbali delle as-semblee sono altresı annotate: le eventualimancate costituzioni dell’assemblea, le deli-berazioni nonche le brevi dichiarazioni resedai condomini che ne hanno fatto richiesta;allo stesso registro e allegato il regolamentodi condominio, ove adottato. Nel registro dinomina e revoca dell’amministratore sonoannotate, in ordine cronologico, le date dellanomina e della revoca di ciascun ammini-stratore del condominio, nonche gli estremidel decreto in caso di provvedimento giudi-ziale. Nel registro di contabilita sono annotatiin ordine cronologico, entro trenta giorni daquello dell’effettuazione, i singoli movimentiin entrata ed in uscita. Tale registro puo te-nersi anche con modalita informatizzate;

8) conservare tutta la documentazioneinerente alla propria gestione riferibile sia alrapporto con i condomini sia allo stato tec-nico-amministrativo dell’edificio e del con-dominio;

8) identico;

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 18 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

9) provvedere all’affissione degli attidi cui all’articolo 1117-ter;

soppresso

10) fornire al condomino che ne facciarichiesta attestazione relativa allo stato deipagamenti degli oneri condominiali e delleeventuali liti in corso;

9) identico;

11) redigere il rendiconto condominialeannuale della gestione e convocare l’assem-blea per la relativa approvazione entro cen-tottanta giorni».

10) identico».

Art. 11. Art. 11.

1. Dopo l’articolo 1130 del codice civile einserito il seguente:

1. Identico:

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condomi-niale). – Il rendiconto condominiale e redattocon criteri di competenza; le voci di entratae di uscita ed ogni altro dato inerente allasituazione patrimoniale del condominio, aifondi disponibili ed alle eventuali riservedevono essere espressi in modo da consentirel’immediata verifica. Si compone di un regi-stro di contabilita, di un riepilogo finanziario,nonche di una nota esplicativa della gestionecon l’indicazione anche dei rapporti in corsoe delle questioni pendenti. L’assemblea con-dominiale puo, in qualsiasi momento o perpiu annualita specificamente identificate, no-minare un revisore che verifichi la contabilitadel condominio. La deliberazione e assuntacon la maggioranza prevista per la nominadell’amministratore e la relativa spesa e ri-partita fra tutti i condomini sulla base deimillesimi di proprieta. I condomini e i titolaridi diritti di godimento sulle unita immobiliaripossono prendere visione dei documenti giu-stificativi di spesa in ogni tempo e estrarnecopia a proprie spese. Le scritture e i docu-menti giustificativi devono essere conservatiper dieci anni dalla data della relativa regi-strazione.

«Art. 1130-bis. – (Rendiconto condomi-niale). – Il rendiconto condominiale contienele voci di entrata e di uscita ed ogni altro datoinerente alla situazione patrimoniale delcondominio, ai fondi disponibili ed alleeventuali riserve, che devono essere espressiin modo da consentire l’immediata verifica.Si compone di un registro di contabilita, di unriepilogo finanziario, nonche di una notasintetica esplicativa della gestione con l’in-dicazione anche dei rapporti in corso e dellequestioni pendenti. L’assemblea condomi-niale puo, in qualsiasi momento o per piuannualita specificamente identificate, nomi-nare un revisore che verifichi la contabilitadel condominio. La deliberazione e assuntacon la maggioranza prevista per la nominadell’amministratore e la relativa spesa e ri-partita fra tutti i condomini sulla base deimillesimi di proprieta. I condomini e i titolaridi diritti reali o di godimento sulle unitaimmobiliari possono prendere visione deidocumenti giustificativi di spesa in ognitempo ed estrarne copia a proprie spese. Lescritture e i documenti giustificativi devonoessere conservati per dieci anni dalla datadella relativa registrazione.

L’assemblea puo anche nominare, oltreall’amministratore, un consiglio di condomi-

Identico».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 19 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nio composto da almeno tre condomini negliedifici di almeno dodici unita immobiliari. Ilconsiglio ha funzioni consultive e di con-trollo».

Art. 12. Art. 12.

1. All’articolo 1131 del codice civile sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, le parole: «dal-l’articolo precedente» sono sostituite dalleseguenti: «dall’articolo 1130» ed e aggiunto,in fine, il seguente periodo: «Nel-l’attuazione delle deliberazioni di cui al-l’articolo 1117-ter e nell’esecuzione degliatti ad esse relativi, ogni limite o condi-zione ai poteri di rappresentanza si consi-dera non apposto»;

1. Al primo comma dell’articolo 1131 delcodice civile, le parole: «dall’articolo prece-dente» sono sostituite dalle seguenti: «dal-l’articolo 1130».

b) dopo il quarto comma e aggiunto ilseguente:

soppressa

«L’amministratore, previa auto-rizzazione dell’assemblea, e legittimato aconsentire la cancellazione delle formalitaeseguite nei registri immobiliari a tuteladei diritti del condominio».

2. All’articolo 1133 del codice civile eaggiunto, in fine, il seguente comma:

Soppresso

«Ove non si prendano provvedimenti perl’amministrazione delle parti comuni, cia-scuno dei condomini, previa diffida al-l’amministratore o in mancanza a tutti glialtri condomini, puo ricorrere al tribunaleche provvede in camera di consiglio. Iltribunale puo anche autorizzare l’esecu-zione degli interventi opportuni e la ri-partizione delle spese».

Art. 13. Art. 13.

1. L’articolo 1134 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa indi-viduale). – Il condomino che ha assunto la

«Art. 1134. – (Gestione di iniziativa indi-viduale). – Identico».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 20 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

gestione delle parti comuni senza auto-

rizzazione dell’amministratore o dell’assem-

blea non ha diritto al rimborso, salvo che si

tratti di spesa urgente.

Se una deliberazione adottata dal-l’assemblea non viene eseguita, ciascuncondomino puo diffidare l’amministratoreo, in mancanza, il condomino eventual-mente incaricato. Decorsi inutilmentetrenta giorni dalla diffida, egli puo intra-prendere l’esecuzione della deliberazioneineseguita. Se entro tale termine l’ammi-nistratore si oppone per iscritto al-l’iniziativa del condomino, questi puochiedere l’autorizzazione del tribunale che,sentite le parti, provvede in via d’urgenza,disponendo anche in ordine alle modalitadi esecuzione ed alle relative spese».

Soppresso

2. All’articolo 1135 del codice civile e

aggiunto, in fine, il seguente comma:

2. All’articolo 1135 del codice civile sono

apportate le seguenti modificazioni:

a) al primo comma, il numero 4) esostituito dal seguente:

«4) alle opere di manutenzione straor-dinaria e alle innovazioni, costituendo ob-bligatoriamente un fondo speciale di im-porto pari all’ammontare dei lavori»;

b) e aggiunto, in fine, il seguente com-

ma:

«L’assemblea puo autorizzare l’ammini-

stratore a collaborare a progetti territoriali

promossi dalle istituzioni locali per mi-

gliorare la qualita della vita e la sicurezza

della zona in cui il condominio e ubicato

anche mediante la preventiva raccolta di dati

relativi ai bisogni e alle esigenze di lavoro di

residenti e abitanti».

«L’assemblea puo autorizzare l’ammini-

stratore a partecipare e collaborare a pro-

getti, programmi e iniziative territoriali

promossi dalle istituzioni locali o da soggettiprivati qualificati, anche mediante opere dirisanamento di parti comuni degli immo-bili nonche di demolizione, ricostruzione emessa in sicurezza statica, al fine di favo-rire il recupero del patrimonio edilizioesistente, la vivibilita urbana, la sicurezza ela sostenibilita ambientale della zona in cui

il condominio e ubicato».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 21 –

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Art. 14. Art. 14.

1. L’articolo 1136 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assembleae validita delle deliberazioni). – L’assembleain prima convocazione e regolarmente co-stituita con l’intervento di tanti condominiche rappresentino i due terzi del valore del-l’intero edificio e la maggioranza dei parte-cipanti al condominio.

«Art. 1136. – (Costituzione dell’assembleae validita delle deliberazioni). – Identico.

Sono valide le deliberazioni approvate conun numero di voti che rappresenti la mag-gioranza degli intervenuti e almeno la metadel valore dell’edificio.

Identico.

Se l’assemblea in prima convocazione nonpuo deliberare per mancanza di numero le-gale, l’assemblea in seconda convocazionedelibera in un giorno successivo a quellodella prima e, in ogni caso, non oltre diecigiorni dalla medesima. La deliberazione evalida se approvata dalla maggioranza degliintervenuti con un numero di voti che rap-presenti almeno un terzo del valore del-l’edificio.

Se l’assemblea in prima convocazione nonpuo deliberare per mancanza di numero le-gale, l’assemblea in seconda convocazionedelibera in un giorno successivo a quellodella prima e, in ogni caso, non oltre diecigiorni dalla medesima. L’assemblea in se-conda convocazione e regolarmente co-stituita con l’intervento di tanti condominiche rappresentino almeno un terzo del va-lore dell’intero edificio e un terzo dei par-tecipanti al condominio. La deliberazione evalida se approvata dalla maggioranza degliintervenuti con un numero di voti che rap-presenti almeno un terzo del valore del-l’edificio.

Le deliberazioni che hanno per oggetto lanomina e la revoca dell’amministratore, le litiattive e passive relative a materie che esor-bitano dalle attribuzioni dell’amministratoremedesimo, le innovazioni previste dal pri-mo comma dell’articolo 1120 e quelle chehanno per oggetto la ricostruzione del-l’edificio o interventi straordinari di notevolevalore devono essere approvate con la mag-gioranza stabilita dal secondo comma.

Le deliberazioni che concernono la nomi-na e la revoca dell’amministratore o le litiattive e passive relative a materie che esor-bitano dalle attribuzioni dell’amministratoremedesimo, le deliberazioni che concernonola ricostruzione dell’edificio o riparazionistraordinarie di notevole entita e le delibe-razioni di cui agli articoli 1117-quater,1120, secondo comma, 1122-ter nonche1135, terzo comma, devono essere sempreapprovate con la maggioranza stabilita dalsecondo comma del presente articolo.

Le deliberazioni di cui all’articolo 1117-tere all’articolo 1122-ter, secondo comma, de-

Le deliberazioni di cui all’articolo 1120,primo comma, e all’articolo 1122-bis, terzo

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 22 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

vono essere approvate dall’assemblea con unnumero di voti che rappresenti la maggio-ranza degli intervenuti ed almeno i due terzidel valore dell’edificio.

comma, devono essere approvate dal-l’assemblea con un numero di voti che rap-presenti la maggioranza degli intervenuti edalmeno i due terzi del valore dell’edificio.

L’assemblea non puo deliberare, se nonconsta che tutti gli aventi diritto sono statiregolarmente convocati.

Identico.

Delle riunioni dell’assemblea si redigeprocesso verbale da trascrivere nel registrotenuto dall’amministratore».

Identico».

Art. 15. Art. 15.

1. L’articolo 1137 del codice civile e so-stituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 1137. – (Impugnazione delle delibe-

razioni dell’assemblea). – Le deliberazioniprese dall’assemblea a norma degli articoliprecedenti sono obbligatorie per tutti i con-domini.

«Art. 1137. – (Impugnazione delle delibe-

razioni dell’assemblea). – Identico.

Contro le deliberazioni contrarie alla leggeo al regolamento di condominio ogni condo-mino assente, dissenziente o astenuto puoadire l’autorita giudiziaria con atto di cita-zione chiedendone l’annullamento nel termi-ne perentorio di trenta giorni, che decorredalla data della deliberazione per i dissen-zienti o astenuti e dalla data di comunicazionedella deliberazione per gli assenti.

Contro le deliberazioni contrarie alla leggeo al regolamento di condominio ogni condo-mino assente, dissenziente o astenuto puoadire l’autorita giudiziaria chiedendone l’an-nullamento nel termine perentorio di trentagiorni, che decorre dalla data della delibera-zione per i dissenzienti o astenuti e dalla datadi comunicazione della deliberazione per gliassenti.

L’azione di annullamento non sospendel’esecuzione della deliberazione, salvo che lasospensione sia ordinata dall’autorita giudi-ziaria.

Identico.

L’istanza per ottenere la sospensione pro-posta prima dell’inizio della causa di meritonon sospende ne interrompe il termine per laproposizione dell’impugnazione della delibe-razione. Per quanto non espressamente pre-visto, la sospensione e disciplinata dallenorme di cui al libro IV, titolo I, capo III,sezione I, con l’esclusione dell’articolo 669-octies, sesto comma, del codice di proceduracivile».

Identico».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 23 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 16. Art. 16.

1. All’articolo 1138 del codice civile, ilterzo comma e sostituito dal seguente:

1. All’articolo 1138 del codice civile sonoapportate le seguenti modificazioni:

a) il terzo comma e sostituito dal se-guente:

«Il regolamento deve essere approvatodall’assemblea con la maggioranza stabilitadal secondo comma dell’articolo 1136 ed al-legato al registro indicato dal numero 7)dell’articolo 1130. Esso puo essere impugnatoa norma dell’articolo 1107».

«Identico»;

b) e aggiunto, in fine, il seguentecomma:

«Le norme del regolamento non possonovietare di possedere o detenere animalidomestici».

Art. 17. Soppresso

1. All’articolo 2643 del codice civile eaggiunto, in fine, il seguente numero:

«14-bis) gli atti, incluse le deliberazionidi cui all’articolo 1117-ter, e le sentenze chehanno per oggetto modificazioni dellaproprieta ovvero determinazioni o modifi-cazioni delle destinazioni d’uso dei beni chesi trovano nell’edificio».

2. All’articolo 2644 del codice civile,dopo il secondo comma e aggiunto il se-guente:

«La trascrizione degli atti di cui al nu-mero 14-bis) dell’articolo 2643, eseguita afavore e contro i condominii, si consideraeseguita a favore e contro tutti i singoliproprietari delle unita immobiliari. Dettiatti devono essere trascritti anche a favoree contro i condominii interessati».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 24 –

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Art. 18. Art. 17.

1. Al numero 1) del primo comma del-l’articolo 2659 del codice civile sono ag-giunte, in fine, le seguenti parole: «. Per icondominii devono essere indicati l’eventualedenominazione, l’ubicazione e il codice fi-scale».

Identico

Art. 19. Art. 18.

1. L’articolo 63 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie, di cui al regio decreto 30 marzo1942, n. 318, e sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributiin base allo stato di ripartizione approvatodall’assemblea e per la riscossione dellesanzioni irrogate a norma dell’articolo 70,l’amministratore, senza bisogno di auto-rizzazione di questa, puo ottenere un decretodi ingiunzione immediatamente esecutivo,nonostante opposizione, ed e tenuto a comu-nicare ai creditori del condominio non ancorasoddisfatti che lo interpellino i dati dei con-domini morosi e l’eventuale ricorso a stru-menti coattivi di riscossione ai sensi del-l’articolo 1129, nono comma, del codice.

«Art. 63. – Per la riscossione dei contributiin base allo stato di ripartizione approvatodall’assemblea, l’amministratore, senza biso-gno di autorizzazione di questa, puo ottenereun decreto di ingiunzione immediatamenteesecutivo, nonostante opposizione, ed e te-nuto a comunicare ai creditori non ancorasoddisfatti che lo interpellino i dati dei con-domini morosi.

I creditori del condominio non possonoagire nei confronti degli obbligati in regolacon i pagamenti, se non dopo l’escussionedegli altri condomini.

I creditori non possono agire nei confrontidegli obbligati in regola con i pagamenti, senon dopo l’escussione degli altri condomini.

In caso di mora nel pagamento dei con-tributi che si sia protratta per un quadrimestre,l’amministratore puo sospendere il condomi-no moroso dalla fruizione dei servizi comunisuscettibili di godimento separato, salvo chel’autorita giudiziaria, adita anche in viad’urgenza, riconosca l’essenzialita del ser-vizio per la realizzazione di diritti fonda-mentali della persona e l’impossibilita og-gettiva del ricorso a mezzi alternativi.

In caso di mora nel pagamento dei con-tributi che si sia protratta per un semestre,l’amministratore puo sospendere il condomi-no moroso dalla fruizione dei servizi comunisuscettibili di godimento separato.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 25 –

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Chi subentra nei diritti di un condomino eobbligato solidalmente con questo al paga-mento dei contributi relativi all’anno in corsoe a quello precedente.

Identico.

Chi cede diritti su unita immobiliari restaobbligato solidalmente con l’avente causa peri contributi maturati fino al momento in cui etrasmessa all’amministratore copia autenticadel titolo che determina il trasferimento deldiritto».

Identico».

Art. 20. Art. 19.

1. All’articolo 64 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie, il primo comma e sostituito dalseguente:

1. L’articolo 64 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie e sostituito dal seguente:

«Sulla revoca dell’amministratore, nei casiindicati dall’undicesimo comma dell’articolo1129 e dal quarto comma dell’articolo 1131del codice, il tribunale provvede in camera diconsiglio, con decreto motivato, sentitol’amministratore in contraddittorio con il ri-corrente».

«Art. 64. – Identico.

Contro il provvedimento del tribunalepuo essere proposto reclamo alla corted’appello nel termine di dieci giorni dallanotificazione o dalla comunicazione».

Art. 21. Art. 20.

1. All’articolo 66 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie, il terzo comma e sostituito daiseguenti:

1. Identico:

«L’avviso di convocazione, contenentespecifica indicazione dell’ordine del giorno,deve essere comunicato almeno cinque giorniprima della data fissata per l’adunanza inprima convocazione, e deve contenere l’in-dicazione del luogo e dell’ora della riunione.

«L’avviso di convocazione, contenentespecifica indicazione dell’ordine del giorno,deve essere comunicato almeno cinque giorniprima della data fissata per l’adunanza inprima convocazione, a mezzo di posta rac-comandata, posta elettronica certificata,

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 26 –

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In caso di omessa, tardiva o incompletaconvocazione degli aventi diritto, la delibe-razione assembleare e annullabile ai sensidell’articolo 1137 del codice su istanza deidissenzienti o assenti perche non ritualmenteconvocati.

fax o tramite consegna a mano, e devecontenere l’indicazione del luogo e dell’oradella riunione. In caso di omessa, tardiva oincompleta convocazione degli aventi diritto,la deliberazione assembleare e annullabile aisensi dell’articolo 1137 del codice su istanzadei dissenzienti o assenti perche non ri-tualmente convocati.

L’assemblea in seconda convocazione nonpuo tenersi nel medesimo giorno solare dellaprima.

Identico.

L’amministratore ha facolta di fissare piuriunioni consecutive in modo da assicurare losvolgimento dell’assemblea in termini brevi,convocando gli aventi diritto con un unicoavviso nel quale sono indicate le ulteriori dateed ore di eventuale prosecuzione dell’assem-blea validamente costituitasi».

Identico».

Art. 22. Art. 21.

1. L’articolo 67 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie e sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 67. – Ogni condomino puo interve-nire all’assemblea anche a mezzo di rap-presentante, munito di delega scritta. Se icondomini sono piu di venti, il delegato nonpuo rappresentare piu di un quinto dei con-domini e del valore proporzionale.

«Art. 67. – Identico.

Qualora un’unita immobiliare appartengain proprieta indivisa a piu persone, questehanno diritto a un solo rappresentante nel-l’assemblea, che e designato dai compro-prietari interessati; in mancanza provvedeper sorteggio il presidente.

Qualora un’unita immobiliare appartengain proprieta indivisa a piu persone, questehanno diritto a un solo rappresentante nel-l’assemblea, che e designato dai compro-prietari interessati a norma dell’articolo1106 del codice.

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis delcodice, quando i partecipanti sono com-plessivamente piu di sessanta, ciascun con-dominio deve designare, con la maggioranzadi cui all’articolo 1136, quinto comma, delcodice, il proprio rappresentante all’assem-blea per la gestione delle parti comuni a piu

Nei casi di cui all’articolo 1117-bis delcodice, quando i partecipanti sono com-plessivamente piu di sessanta, ciascun con-dominio deve designare, con la maggioranzadi cui all’articolo 1136, quinto comma, delcodice, il proprio rappresentante all’assem-blea per la gestione ordinaria delle parti

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 27 –

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condominii e per la nomina dell’ammini-stratore. In mancanza, ciascun partecipantepuo chiedere che l’autorita giudiziaria nominiil rappresentante del proprio condominio.Qualora alcuni dei condominii interessati nonabbiano nominato il proprio rappresentante,l’autorita giudiziaria provvede alla nomina suricorso anche di uno solo dei rappresentantigia nominati, previa diffida a provvedervientro un congruo termine. La diffida ed ilricorso all’autorita giudiziaria sono notificatial condominio cui si riferiscono in personadell’amministratore o, in mancanza, a tutti icondomini.

comuni a piu condominii e per la nominadell’amministratore. In mancanza, ciascunpartecipante puo chiedere che l’autorita giu-diziaria nomini il rappresentante del propriocondominio. Qualora alcuni dei condominiiinteressati non abbiano nominato il propriorappresentante, l’autorita giudiziaria provve-de alla nomina su ricorso anche di uno solodei rappresentanti gia nominati, previa diffidaa provvedervi entro un congruo termine. Ladiffida ed il ricorso all’autorita giudiziariasono notificati al condominio cui si riferi-scono in persona dell’amministratore o, inmancanza, a tutti i condomini.

Ogni limite o condizione al potere di rap-presentanza si considera non apposto. Il rap-presentante risponde con le regole del man-dato e comunica tempestivamente al-l’amministratore di ciascun condominiol’ordine del giorno e le decisioni assuntedall’assemblea dei rappresentanti dei condo-minii. L’amministratore riferisce in assem-blea.

Identico.

All’amministratore non possono essereconferite deleghe per la partecipazione al-l’assemblea.

All’amministratore non possono essereconferite deleghe per la partecipazione aqualunque assemblea.

Salvo patto contrario, gli usufruttuari e, inloro vece ove sussistano, i conduttori eserci-tano il diritto di voto nelle deliberazioni cheattengono all’ordinaria amministrazione e algodimento delle cose e dei servizi comuni.Essi sono direttamente obbligati a concor-rere nelle relative spese in solido con iproprietari.

L’usufruttuario di un piano o porzionedi piano dell’edificio esercita il diritto divoto negli affari che attengono all’ordinariaamministrazione e al semplice godimentodelle cose e dei servizi comuni.

Nelle altre deliberazioni, il diritto di votospetta ai proprietari, salvi i casi in cui l’usu-fruttario intenda avvalersi del diritto di cuiall’articolo 1006 del codice ovvero si tratti dilavori od opere ai sensi degli articoli 985 e986 del codice. In tutti questi casi l’avviso diconvocazione deve essere comunicato sia al-l’usufruttuario sia al nudo proprietario».

Identico.

Il nudo proprietario e l’usufruttuariorispondono solidalmente per il pagamento

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 28 –

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dei contributi dovuti all’amministrazionecondominiale».

Art. 23. Art. 22.

1. L’articolo 68 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie e sostituito dal seguente:

Identico

«Art. 68. – Ove non precisato dal titolo aisensi dell’articolo 1118, per gli effetti indicatidagli articoli 1123, 1124, 1126 e 1136 delcodice, il valore proporzionale di ciascunaunita immobiliare e espresso in millesimi inapposita tabella allegata al regolamento dicondominio.

Nell’accertamento dei valori di cui al pri-mo comma non si tiene conto del canonelocatizio, dei miglioramenti e dello stato dimanutenzione di ciascuna unita immobiliare».

Art. 24. Art. 23.

1. L’articolo 69 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie e sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 69. – I valori proporzionali dellesingole unita immobiliari espressi nella ta-bella millesimale di cui all’articolo 68 pos-sono essere riveduti o modificati, al-l’unanimita. Tali valori, anche nell’interessedi un solo condomino, possono essere rivedutio modificati, con la maggioranza previstadall’articolo 1136, terzo comma, del codice,nei seguenti casi:

«Art. 69. – I valori proporzionali dellesingole unita immobiliari espressi nella ta-bella millesimale di cui all’articolo 68 pos-sono essere rettificati o modificati al-l’unanimita. Tali valori possono essere ret-tificati o modificati, anche nell’interesse diun solo condomino, con la maggioranza pre-vista dall’articolo 1136, secondo comma, delcodice, nei seguenti casi:

1) quando risulta che sono conseguenzadi un errore di calcolo materiale;

1) quando risulta che sono conseguenzadi un errore;

2) quando, per le mutate condizioni diuna parte dell’edificio, in conseguenza disopraelevazione, di incremento di superfici,di modificazione delle destinazioni d’uso odi incremento o diminuzione delle unita im-mobiliari, e alterato per piu di un quinto il

2) quando, per le mutate condizioni diuna parte dell’edificio, in conseguenza disopraelevazione, di incremento di superfici odi incremento o diminuzione delle unita im-mobiliari, e alterato per piu di un quinto ilvalore proporzionale dell’unita immobiliare

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 29 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

valore proporzionale dell’unita immobiliareanche di un solo condomino.

anche di un solo condomino. In tal caso ilrelativo costo e sostenuto da chi ha datoluogo alla variazione.

Ai soli fini della revisione dei valori pro-porzionali espressi nella tabella millesimaleallegata al regolamento di condominio aisensi dell’articolo 68, puo essere convenutoin giudizio unicamente il condominio in per-sona dell’amministratore. Questi e tenuto adarne senza indugio notizia all’assemblea deicondomini. L’amministratore che non adem-pie a quest’obbligo puo essere revocato ed etenuto al risarcimento degli eventuali danni».

Identico.

Le norme di cui al presente articolo siapplicano per la rettifica o la revisionedelle tabelle per la ripartizione delle speseredatte in applicazione dei criteri legali oconvenzionali».

Art. 25. Art. 24.

1. L’articolo 70 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie e sostituito dal seguente:

1. Identico:

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamentodi condominio puo essere stabilito, a titolo disanzione, il pagamento di una somma fino adeuro 100 e, in caso di recidiva, fino ad euro1.000. La somma e devoluta al fondo di cuil’amministratore dispone per le spese ordi-narie».

«Art. 70. – Per le infrazioni al regolamentodi condominio puo essere stabilito, a titolo disanzione, il pagamento di una somma fino adeuro 200 e, in caso di recidiva, fino ad euro800. La somma e devoluta al fondo di cuil’amministratore dispone per le spese ordi-narie».

Art. 26. Soppresso

1. L’articolo 71 delle disposizioni perl’attuazione del codice civile e disposizionitransitorie e sostituito dal seguente:

«Art. 71. – E tenuto presso le Camere dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura il registro pubblico degli ammini-stratori di condominio.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 30 –

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L’iscrizione nel registro di cui al primocomma, da effettuare presso la Camera dicommercio, industria, artigianato e agri-coltura della provincia nella quale il con-dominio si trova, e obbligatoria per chiintenda svolgere le funzioni di ammini-stratore, deve precedere l’esercizio dellarelativa attivita e deve essere comunicata alcondominio amministrato.

Per essere iscritti nel registro gli inte-ressati devono indicare i propri dati ana-grafici e il codice fiscale, o se si tratta disocieta la sede legale e la denominazione,nonche l’ubicazione e il codice fiscale ditutti i condominii amministrati. Ai finidell’iscrizione e dei successivi aggiorna-menti del registro, gli interessati devonoaltresı dichiarare che non sussistono, nesono sopravvenute, le condizioni ostativeall’iscrizione indicate nell’ottavo comma.Se si tratta di societa, la predetta di-chiarazione deve essere rilasciata da coloroche, nell’ambito della stessa, svolgonofunzioni di direzione e amministrazione.

Nel registro sono indicati, oltre ai dati dicui al terzo comma, la data di iscrizione nelregistro, i dati relativi alle nomine e allacessazione degli incarichi, nonche tutte leulteriori variazioni.

L’esercizio dell’attivita di ammini-stratore in mancanza di iscrizione o in casodi omessa o inesatta comunicazione dei datidi cui al terzo e al quarto comma non dadiritto a compenso per tutte le attivitasvolte a decorrere dal momento in cui l’i-scrizione risulta irregolare e comporta lasanzione amministrativa da euro 200 aeuro 1.000, ovvero da euro 2.000 a euro10.000 in caso di esercizio dell’attivita informa societaria. Le sanzioni sono irrogatedalla Camera di commercio, industria, ar-tigianato e agricoltura competente perterritorio. La reiterazione della violazionecomporta altresı la perdita della capacita

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 31 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

di essere iscritti nel registro per i cinqueanni successivi.

I dati contenuti nel registro sono gestiticon modalita informatizzate e consentonola ricerca sia per nome dell’ammini-stratore, sia per denominazione e indirizzodel condominio, sia per codice fiscale.Chiunque puo accedere ai predetti dati edottenerne copia conforme previo rimborsodelle spese.

Non si applicano le disposizioni deicommi precedenti nei confronti dei soggettiindicati nell’articolo 1129, sesto comma,del codice, che svolgono la funzione diamministratore solo del proprio condomi-nio, se i condomini non sono piu di venti el’amministratore e un condomino. In talcaso tuttavia l’interessato comunica la de-nominazione e l’ubicazione del condomi-nio, i propri dati anagrafici e il codice fi-scale, l’insussistenza delle condizioni osta-tive di cui all’ottavo comma, nonche ladata di inizio e di cessazione dell’incarico,affinche tali dati siano separatamente ri-portati nel registro. Gli effetti della nominadecorrono dalla data dell’avvenuta comu-nicazione. In mancanza, sono applicabili lesanzioni di cui al quinto comma.

Non possono essere iscritti nel registrocoloro che, salvi gli effetti della riabilita-zione, siano stati condannati con sentenzairrevocabile:

1) alla pena della reclusione non infe-riore a due anni per un delitto non colposocontro la pubblica amministrazione, controla fede pubblica o contro il patrimonio;

2) alla pena della reclusione per undelitto non colposo contro il patrimoniocommesso nell’esercizio dell’attivita diamministratore di condominio.

I diritti annuali di segreteria per l’i-scrizione al registro sono determinati dalleCamere di commercio, industria, artigia-

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 32 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nato e agricoltura sulla base di procedureindicate con decreto del Ministro dellosviluppo economico, sentito il Ministrodell’economia e delle finanze, con cadenzabiennale, al fine di garantire l’equilibriofinanziario relativo alla tenuta del registro.La tenuta del registro non deve compor-tare oneri a carico della finanza pubblica».

Art. 25.

1. Dopo l’articolo 71 delle disposizioniper l’attuazione del codice civile e di-sposizioni transitorie sono inseriti i se-guenti:

«Art. 71-bis. – Possono svolgere l’inca-rico di amministratore di condominio co-loro:

a) che hanno il godimento dei diritticivili;

b) che non sono stati condannati perdelitti contro la pubblica amministrazione,l’amministrazione della giustizia, la fedepubblica, il patrimonio o per ogni altrodelitto non colposo per il quale la leggecommina la pena della reclusione non in-feriore, nel minimo, a due anni e, nelmassimo, a cinque anni;

c) che non sono stati sottoposti a mi-sure di prevenzione divenute definitive,salvo che non sia intervenuta la riabilita-zione;

d) che non sono interdetti o inabilitati;e) il cui nome non risulta annotato

nell’elenco dei protesti cambiari;f) che hanno conseguito il diploma di

scuola secondaria di secondo grado;g) che hanno frequentato un corso di

formazione iniziale e svolgono attivita diformazione periodica in materia di ammi-nistrazione condominiale.

I requisiti di cui alle lettere f) e g) delprimo comma non sono necessari qualora

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 33 –

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l’amministratore sia nominato tra i con-domini dello stabile.

Possono svolgere l’incarico di ammini-stratore di condominio anche societa di cuial titolo V del libro V del codice. In talcaso, i requisiti devono essere posseduti daisoci illimitatamente responsabili, dagliamministratori e dai dipendenti incaricatidi svolgere le funzioni di amministrazionedei condomini a favore dei quali la societapresta i servizi.

La perdita dei requisiti di cui alle letterea), b), c), d) ed e) del primo comma com-porta la cessazione dall’incarico. In taleevenienza ciascun condomino puo convo-care senza formalita l’assemblea per lanomina del nuovo amministratore.

A quanti hanno svolto attivita di ammi-nistrazione di condominio per almeno unanno, nell’arco dei tre anni precedenti alladata di entrata in vigore della presentedisposizione, e consentito lo svolgimentodell’attivita di amministratore anche inmancanza dei requisiti di cui alle lettere f)e g) del primo comma. Resta salvo l’ob-bligo di formazione periodica.

Art. 71-ter. – Su richiesta dell’assemblea,che delibera con la maggioranza di cui alsecondo comma dell’articolo 1136 del co-dice, l’amministratore e tenuto ad attivareun sito internet del condominio che con-senta agli aventi diritto di consultare edestrarre copia in formato digitale dei do-cumenti previsti dalla delibera assem-bleare. Le spese per l’attivazione e la ge-stione del sito internet sono poste a caricodei condomini.

Art. 71-quater. – Per controversie inmateria di condominio, ai sensi del-l’articolo 5, comma 1, del decreto legi-slativo 4 marzo 2010, n. 28, si intendonoquelle derivanti dalla violazione o dal-l’errata applicazione delle disposizioni del

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 34 –

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libro III, titolo VII, capo II, del codice edegli articoli da 61 a 72 delle presenti di-sposizioni per l’attuazione del codice.

La domanda di mediazione deve esserepresentata, a pena di inammissibilita,presso un organismo di mediazione ubicatonella circoscrizione del tribunale nellaquale il condominio e situato.

Al procedimento e legittimato a parteci-pare l’amministratore, previa delibera as-sembleare da assumere con la maggioranzadi cui all’articolo 1136, secondo comma,del codice.

Se i termini di comparizione davanti almediatore non consentono di assumere ladelibera di cui al terzo comma, il media-tore dispone, su istanza del condominio,idonea proroga della prima comparizione.

La proposta di mediazione deve essereapprovata dall’assemblea con la maggio-ranza di cui all’articolo 1136, secondocomma, del codice. Se non si raggiunge lapredetta maggioranza, la proposta si deveintendere non accettata.

Il mediatore fissa il termine per la pro-posta di conciliazione di cui all’articolo 11del decreto legislativo 4 marzo 2010, n. 28,tenendo conto della necessita per l’ammi-nistratore di munirsi della delibera as-sembleare».

Art. 26.

1. Dopo l’articolo 155 delle disposizioniper l’attuazione del codice civile e di-sposizioni transitorie e inserito il seguente:

«Art. 155-bis. – L’assemblea, ai fini del-l’adeguamento degli impianti non cen-tralizzati di cui all’articolo 1122-bis, primocomma, del codice, gia esistenti alla data dientrata in vigore del predetto articolo,adotta le necessarie prescrizioni con lemaggioranze di cui all’articolo 1136, com-mi primo, secondo e terzo, del codice».

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 35 –

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Art. 27. Soppresso

1. Il Ministro dello sviluppo economico,di concerto con il Ministro dell’economia edelle finanze, sentite le associazioni degliamministratori condominiali, emana conproprio decreto, entro sessanta giorni dalladata di entrata in vigore della presentelegge, il regolamento di attuazione del re-gistro di cui all’articolo 71 delle di-sposizioni per l’attuazione del codice civilee disposizioni transitorie, come sostituitodall’articolo 26 della presente legge, assi-curandone l’unitarieta sul territorio na-zionale con le opportune modalita tecnichedi confluenza in rete dei dati. Il decretodetermina altresı i diritti di segreteria, acarico di quanti accedono ai dati del regi-stro, sull’attivita certificativa svolta dalleCamere di commercio, industria, artigia-nato e agricoltura, in misura non superioreal rimborso delle spese della copia richie-sta. L’importo dei diritti di segreteria dicui al secondo periodo e aggiornato condecreto del Ministro dello sviluppo econo-mico, di concerto con il Ministro del-l’economia e delle finanze.

2. Le disposizioni di cui all’articolo 71delle disposizioni per l’attuazione del co-dice civile e disposizioni transitorie, comesostituito dall’articolo 26 della presentelegge, entrano in vigore contestualmenteall’entrata in vigore del decreto di cui alcomma 1. I soggetti che, alla data di en-trata in vigore delle predette disposizioni,gia esercitino l’attivita di amministratoredi condominio provvedono entro i novantagiorni successivi agli adempimenti previstidalle medesime disposizioni.

Art. 28. Art. 27.

1. All’articolo 2, comma 1, della legge 9gennaio 1989, n. 13, le parole: «con le mag-

Identico

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 36 –

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gioranze previste dall’articolo 1136, secondoe terzo comma, del codice civile» sono so-stituite dalle seguenti: «con le maggioranzepreviste dal secondo comma dell’articolo1120 del codice civile».

Art. 29. Art. 28.

1. All’articolo 26, comma 2, della legge 9gennaio 1991, n. 10, le parole: «semplicedelle quote millesimali rappresentate dagliintervenuti in assemblea» sono sostituite dalleseguenti: «degli intervenuti, con un numero divoti che rappresenti almeno un terzo del va-lore dell’edificio».

Identico

2. All’articolo 26, comma 5, della legge 9gennaio 1991, n. 10, le parole: «l’assembleadi condominio decide a maggioranza, in de-roga agli articoli 1120 e 1136 del codice ci-vile» sono sostituite dalle seguenti: «l’as-semblea di condominio delibera con le mag-gioranze previste dal secondo commadell’articolo 1120 del codice civile».

Art. 30. Art. 29.

1. All’articolo 2-bis, comma 13, del de-creto-legge 23 gennaio 2001, n. 5, convertito,con modificazioni, dalla legge 20 marzo2001, n. 66, le parole: «l’articolo 1136, terzocomma, dello stesso codice» sono sostituitedalle seguenti: «l’articolo 1120, secondocomma, dello stesso codice».

Identico

Art. 31. Art. 30.

1. I contributi per le spese di manutenzioneordinaria e straordinaria nonche per le inno-vazioni sono prededucibili ai sensi del-l’articolo 111 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e successive modificazioni, sedivenute esigibili ai sensi dell’articolo 63,

1. I contributi per le spese di manutenzioneordinaria e straordinaria nonche per le inno-vazioni sono prededucibili ai sensi del-l’articolo 111 del regio decreto 16 marzo1942, n. 267, e successive modificazioni, sedivenute esigibili ai sensi dell’articolo 63,

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

Atti parlamentari N. 71-355-399-1119-1283-B– 37 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

primo comma, delle disposizioni per l’attua-zione del codice civile e disposizioni transi-torie, come sostituito dall’articolo 19 dellapresente legge, durante le procedure concor-suali.

primo comma, delle disposizioni per l’attua-zione del codice civile e disposizioni transi-torie, come sostituito dall’articolo 18 dellapresente legge, durante le procedure concor-suali.

Art. 32. Art. 31.

1. All’articolo 23, primo comma, del co-dice di procedura civile, dopo le parole: «perle cause tra condomini» sono inserite le se-guenti: «, ovvero tra condomini e condomi-nio,».

Identico

Art. 32.

1. Le disposizioni di cui alla presentelegge entrano in vigore dopo sei mesi dalladata di pubblicazione della medesima nellaGazzetta Ufficiale.

(Segue: Testo approvato dal Senato dellaRepubblica)

(Segue: Testo approvato dalla Camera deideputati)

E 4,00