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N. 2204 DISEGNO DI LEGGE d’iniziativa dei senatori PASQUINI, BASSO, BATTAFARANO, BATTAGLIA Giovanni, BRUNALE, CADDEO, CHIUSOLI, FLAMMIA, GRUOSSO, GUERZONI, MACONI, MASCIONI, MODICA, MURINEDDU, NIEDDU, PASCARELLA, PIATTI, PILONI, PIZZINATO, ROTONDO, SALVI, VICINI e VISERTA COSTANTINI COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2003 Riforma delle professioni intellettuali SENATO DELLA REPUBBLIC A XIV LEGISLATURA TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

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N. 2204

D I SEGNO D I LEGGE

d’iniziativa dei senatori PASQUINI, BASSO, BATTAFARANO,BATTAGLIA Giovanni, BRUNALE, CADDEO, CHIUSOLI,FLAMMIA, GRUOSSO, GUERZONI, MACONI, MASCIONI,MODICA, MURINEDDU, NIEDDU, PASCARELLA, PIATTI,PILONI, PIZZINATO, ROTONDO, SALVI, VICINI e VISERTA

COSTANTINI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 15 APRILE 2003

Riforma delle professioni intellettuali

S E N A T O D E L L A R E P U B B L I C AX I V L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1300)

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 2 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

I N D I C E

Relazione . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . Pag. 3

Disegno di legge . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15

Capo VI – Disposizioni generali . . . . . . . . . . . . . . . . . . . » 15

Capo III – Professioni regolamentate . . . . . . . . . . . . . . . . » 18

Capo III – Nuove professioni non regolamentate . . . . . . » 32

Capo IV – Societa tra professionisti . . . . . . . . . . . . . . . . » 36

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 3 –

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Onorevoli Senatori. – Il disegno di legge

di riforma delle professioni intellettuali per-

segue la finalita di aggiornare l’ordinamento

delle libere professioni in Italia, tenendo da

un lato conto degli esistenti istituti, come si

sono conformati nella tradizione, e muo-

vendo dall’altro nella direzione dell’ammo-

dernamento del sistema stesso, nella prospet-tiva delineata dal Trattato di Roma istitutivo

della Comunita europea, come modificato

dal Trattato di Amsterdam di cui alla legge

16 giugno 1998, n. 209.

Diverse sono le sollecitazioni a tale inter-

vento legislativo. La disciplina degli ordini

professionali e delle tariffe delle prestazioni

dei liberi professionisti risale in gran parte

agli anni Venti-Quaranta del secolo scorso

e, quindi, rispecchia una realta sociale ed

economica ben diversa dall’attuale. L’evolu-

zione interna e internazionale di tale realta si

cumula con l’evoluzione dell’ordinamento

giuridico, caratterizzata dall’appartenenza

dell’Italia alla Comunita europea e dall’affer-

marsi dei princıpi nuovi della tutela della

concorrenza e del mercato (legge 10 ottobre1990, n. 287).

Va ricordato, in particolare, che l’articolo

50 del citato Trattato di Roma, nel testo con-

solidato con il Trattato di Amsterdam del 20

ottobre 1997, sancisce la libera circolazione

dei servizi, comprendendo in questi ultimi

le attivita delle libere professioni. L’Autorita

garante della concorrenza e del mercato ha

soffermato la propria attenzione sul settore

delle libere professioni in Italia, sia in occa-

sione di studi organici della materia sia in re-

lazione a singoli provvedimenti (Indagine co-

noscitiva sul settore degli ordini e collegi

professionali, 1º dicembre 1994 – 9 ottobre

1997, deliberazione n. 5.400 in Bollettino

dell’Autorita n. 42 del 1997).

A seguito di tali sollecitazioni, gia i Go-

verni della precedente legislatura avevano af-

frontato il tema della riforma di questo rile-

vante settore della societa italiana con l’ap-

provazione di alcuni disegni di legge (atti

Camera nn. 5092 e 7452), che intendevano

porre rimedio ai limiti del vigente ordina-

mento delle professioni liberali. Non e infattidubbio che la competitivita dei professionisti

italiani consegua, in misura notevole, anche

ad un profondo rinnovamento ordinamentale,

che assicuri qualificazione professionale,

piena concorrenza, controllo di deontologia.

Il futuro delle professioni nel mercato glo-

bale e dunque fortemente condizionato dal-

l’esigenza di fornire alla societa ed agli stessi

liberi professionisti modelli aggiornati di ac-

cesso alle libere professioni e di governo

delle stesse, quale strumento per eliminare

barriere alla competitivita dei professionisti

italiani nel contesto socio-economico. Tale

esigenza permane tuttora e si fa, anzi, sem-

pre piu pressante, anche per effetto dell’uti-

lizzazione della comunicazione telematica

che consente di «mettere in rete» le presta-

zioni professionali.

Peraltro, detti disegni di legge governativi

suscitarono a suo tempo un ampio dibattito e

lo stesso intervento dell’Autorita garante

della concorrenza e del mercato, che rese

in proposito il parere in data 5 febbraio

1999.

Nell’ambito dell’Unione europea dopo la

risoluzione del Parlamento europeo del 9

febbraio 1999 sulla XXVII relazione della

Commissione su «La politica di concorrenza

della Comunita europea – 1997», pubblicata

nella Gazzetta Ufficiale delle Comunita Eu-

ropee n. C150 del 28 maggio 1999, va ricor-

data la direttiva 2000/31/CE del Parlamento

europeo e del Consiglio, dell’8 giugno

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 4 –

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2000, che ha fornito una definizione dell’in-teresse pubblico per quanto riguarda il com-mercio elettronico dei servizi, mentre laCommissione giuridica e per il mercato in-terno sta lavorando alla proposta di direttivagenerale che dovrebbe unificare le direttive89/48/CEE del Consiglio, del 21 dicembre1988 e 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giu-gno 1992. Nella materia tariffaria vanno, poi,richiamati i precedenti giurisprudenziali na-zionali che hanno sollevato, tra l’altro, laquestione della legittimita comunitaria delledisposizioni sulle tariffe minime degli avvo-cati, questione sulla quale la decisione dellaCorte di giustizia delle Comunita europeesi e orientata nel senso di consentirne la ob-bligatorieta, condizionata pero dall’approva-zione dello Stato, tenuto conto dell’interessegenerale.

Da questi precedenti e dalla consultazionedegli ordini professionali e delle associazioniavvenuta nella Commissione giustizia del Se-nato della Repubblica, nasce la consapevo-lezza che e necessario procedere ad una revi-sione della normativa in materia per fornireai professionisti tutti gli strumenti per affron-tare la competizione. La riforma si proponedi svolgere una funzione adeguatrice dellestesse attivita professionali alle nuove realtaeconomiche che si sono sopra richiamateed al quadro normativo europeo che inogni caso si va affermando, sicche sarebbemiope ed anzi irresponsabile non tenerneconto, pregiudicando le capacita nazionalidi sviluppo del settore.

Le soluzioni prospettate costituiscono uncontributo alla ricerca di equilibrio tra i di-versi interessi pubblici in gioco e tra le di-verse filosofie di disciplina delle libere pro-fessioni. Il testo presentato si muove alla ri-cerca di soluzioni che comunque assicurino,pur nella continuita con un passato che nonpuo essere smantellato con un solo tratto dipenna, l’indispensabile adeguamento alle va-rie istanze sopra richiamate.

Tra i tratti caratterizzanti del disegno dilegge delega vi e l’adozione di un sistema

«duale» di regolamentazione delle attivita

professionali. Da una parte, le professioni re-

golamentate, come definite dal Capo II (dal-

l’articolo 4 all’articolo 22), cioe le profes-

sioni esercitate dal professionista che ha su-

perato l’esame di Stato ai sensi dell’articolo

33 della Costituzione e che e iscritto ad un

albo o elenco nonche sottoposto al controllo

di un ordine o collegio professionale. Inoltre

dall’articolo 4, comma 1, lettera a), emerge

che la qualificazione di una professione

come regolamentata non implica di per se ri-

serva. Ne consegue, quindi, che l’attivita puo

essere esercitata anche da soggetti che non

sono iscritti all’albo ed all’ordine e che, in

tale ultimo caso, l’attivita professionale

stessa non deve considerarsi regolamentata

ai fini definitori che interessano nell’applica-

zione della legge.

Dall’altra parte, si prevede che per le pro-

fessioni non regolamentate, per le quali l’ac-

cesso e assolutamente libero (articolo 25),

l’esercizio della professione puo essere

svolto in qualunque modo, anche nella forma

societaria di puro capitale (articolo 29,

comma 4) e sono consentite libere associa-

zioni di professionisti che svolgono, sia

pure nell’ambito del diritto privato ed in

piena concorrenza tra loro, stante l’assoluta

liberta di iscrizione alle stesse, un ruolo di

verifica dei requisiti professionali dei propri

iscritti e di rilascio di un attestato di compe-

tenza. Quest’ultimo assume anch’esso carat-

tere di facoltativita e non costituisce requi-

sito necessario dell’esercizio dell’attivita,

che puo essere quindi svolta liberamente an-

che da chi ne e sprovvisto. Tale configura-

zione duale della disciplina tende ad un ap-

proccio che coniuga il mantenimento di al-

cuni tratti tradizionali dell’organizzazione

delle professioni in Italia con le esigenze so-

pra richiamate della modernizzazione compe-

titiva del nostro sistema professionale. Essa

tende, in sintesi, a rendere piu articolata e

pluralistica e, quindi, piu flessibile rispetto

alle diverse soluzioni di mercato e alle loro

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dinamiche evolutive l’offerta di regolamenta-zione da parte dello Stato.

Inoltre, attraverso la presa d’atto e la valo-rizzazione del fenomeno delle cosiddette«professioni emergenti» e la rivisitazione,in ottica comunitaria, delle vigenti disposi-zioni relative alle professioni regolamentate,si fornisce una possibile risposta alle nume-rose istanze di istituzione di nuovi ordiniprofessionali, che fino ad ora rappresentanola sola forma istituzionale di riconoscimentogiuridico ai fini dell’emersione legale e dellavisibilita sociale delle libere professioni.

Tale sistema, altresı, da finalmente rispo-sta ad una esigenza da tempo rappresentatadalle professioni emergenti e che non hannoun albo o elenco professionale, ovvero quelladi dare un attestato di competenza utile adassicurare di fatto la libera circolazione an-che dei nostri professionisti non esercenti at-tivita protette in ambito comunitario. Nonsempre il libero mercato fornisce strumenticognitivi sufficienti per la determinazionedei livelli di qualita nella prestazione deiprofessionisti attualmente non regolamentati.

Si passa ora all’esame delle singole dispo-sizioni. Gli articoli 1, 2 e 3 individuano iprincıpi generali di disciplina delle profes-sioni intellettuali prevedendo nel rispettodella legislazione concorrente prevista dal-l’articolo 117 della Costituzione, le compe-tenze delle regioni. Si tratta di una serie diprincıpi e criteri generali comuni che atten-gono alla generalita delle libere professioniintellettuali, distinguendo le previsioni traprofessioni regolamentate e professioni nonregolamentate. Le prime sono soggette a spe-cifica disciplina, sostanziale (articoli 4, 5, 6,7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14) e di tipo organiz-zativo (articoli 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21,22), per ragioni di tutela dei rilevanti inte-ressi pubblici che vi sono connessi e pergli aspetti di asimmetria informativa che visi ricollegano in modo particolare. Le se-conde per la loro natura sono soggette alladisciplina sostanziale degli articoli 23, 24,25, 26, 27, 28 che, ai sensi della normativa

comunitaria, introducono nel nostro ordina-

mento le libere associazioni di professionisti.

Piu in particolare, nell’articolo 3 vengono ri-

baditi i tratti essenziali che connotano l’eser-

cizio della professione intellettuale tout

court: il diritto di scelta del professionista

da parte del cliente e la diretta responsabilita

del singolo professionista. La lettera b) del

comma 2 prevede l’accesso libero, in confor-

mita al diritto comunitario, senza vincoli di

predeterminazione numerica se non per le

professioni aventi quale oggetto caratteriz-

zante l’esercizio di funzioni pubbliche. La

deroga e limitata ai casi di stretta attinenza

della professione all’esercizio di pubblica

funzione, per tenere conto delle disposizioni

del Trattato istitutivo della Comunita euro-

pea e dell’interpretazione giurisprudenziale

in materia (Corte di giustizia, 21 giugno

1974, in causa 2/74).

Relativamente alla distinzione tra attivita

professionale e attivita d’impresa, e stato ri-

preso, ma riformulato, il criterio di distin-

zione gia presente nel disegno di legge go-

vernativo (atto Camera n. 5092 della XIII le-

gislatura), che tuttavia aveva destato perples-

sita sulla compatibilita con il diritto comuni-

tario e della concorrenza.

Viene ora chiarito che l’attivita svolta dai

professionisti intellettuali resta ontologica-

mente distinta da quella d’impresa, in ra-

gione della sua peculiarita, della prevalenza

della figura del professionista e della sua ca-

pacita nel relativo rapporto contrattuale, della

natura stessa degli interessi coinvolti, a

fronte dell’attivita di impresa in cui prevale

il riferimento all’elemento oggettivo dell’or-

ganizzazione degli strumenti della produ-

zione nella quale la persona del prestatore di-

viene meno significativa ed e comunque fun-

gibile. Va tuttavia segnalato che la tradizio-

nale qualificazione dell’obbligo del profes-

sionista come obbligazione di mezzi, invece

che di risultato come per l’impresa, trova ec-

cezioni (Cassazione 25 novembre 1994, n.

10014; 28 gennaio 1995, n. 1040).

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Ma si ribadisce che l’attivita svolta dalprofessionista resta pur sempre attivita eco-nomica e come tale necessariamente soggettaalla disciplina della liberta di concorrenza edi scelta del cliente, secondo le disposizionidi matrice comunitaria. Disposizioni che vie-tano le pratiche anticoncorrenziali tra profes-sionisti, come i cartelli e gli abusi di posi-zione dominante, a tutela sia degli altri pro-fessionisti sia dei clienti; in particolare, si efatto espresso richiamo all’articolo 81 e se-guenti del Trattato istitutivo della Comunitaeuropea per richiamarne l’applicabilita a pre-scindere dalla qualificazione dell’attivita pro-fessionale come attivita di impresa sotto unprofilo di carattere piu generale riguardanteil diritto nazionale.

Le lettere d) ed e) del medesimo comma 2contengono la piena ammissione della pub-blicita e la previsione della determinazioneconsensuale del corrispettivo. L’articolo 4contiene i princıpi specifici che si applicanoalle sole professioni regolamentate e che de-rogano, in quanto dalle stesse previsto, alledisposizioni di carattere generale dell’arti-colo 3.

Va innanzitutto sottolineato che sono pro-fessioni regolamentate le professioni per lequali l’ordinamento prevede un percorso for-mativo ed abilitativo specifico. Tale percorsogeneralmente si snoda attraverso le fasi del-l’acquisizione del titolo di studio, dell’esamedi abilitazione, dell’iscrizione all’albo oelenco, della iscrizione all’ordine o collegioche detengono l’albo o l’elenco.

La giustificazione di un tale sistema va in-dividuata nella particolare tutela che l’ordi-namento intende ricollegare all’eserciziodella professione e che si giustifica, secondol’orientamento dell’Autorita garante dellaconcorrenza e del mercato, nella presenzadi elementi significativi quali: l’incidenzadell’attivita su diritti costituzionalmente ga-rantiti, la rilevanza sociale dei costi di even-tuale cattiva prestazione, l’asimmetria infor-mativa, che non consente al cliente di valu-tare prima e dopo la qualita della prestazione

fornitagli. La prescrizione della contestualesussistenza di tali elementi significativi aifini della istituzione di nuovi ordini e sancitadall’art. 6 del testo in esame. La lettera b)

del comma 1 dell’articolo 4 dispone, percio,la conferma dell’ambito dell’attivita riservataa determinati professionisti, sancendo lacoincidenza di tale riserva con quella attual-mente esistente: solo se la riserva e previstada disposizioni di legge (vigenti alla data dientrata in vigore della legge) l’attivita stessapotra essere esercitata dagli iscritti agli or-dini in via esclusiva; mentre tale iscrizionenon sara necessaria per esercitare attivita diconsulenza legale (attivita non riservata).

La lettera c) dell’articolo 4, comma 1 riba-disce, per l’accesso alle professioni regola-mentate, l’obbligo costituzionale dell’esamedi Stato (articolo 33 della Costituzione),che non si pone come vero e proprio limiteall’accesso, ma come verifica oggettiva delpossesso delle competenze tecniche necessa-rie. Proprio per corrispondere a questa fina-lita ed allo scopo di evitare che tale esameappaia come una cooptazione da parte deiprofessionisti esistenti o come una leva pergraduare l’accesso al mercato delle profes-sioni in funzione anticoncorrenziale e di tu-tela corporativa, la riforma muove nell’otticadi assicurare garanzie di oggettivita all’e-same stesso. La riforma pone, d’altra parte,le premesse perche l’esame di Stato non siapiu, come e per diverse libere professioni,del tutto inadatto a saggiare le specifiche ca-pacita nel settore specifico di intervento delprofessionista, stante l’attuale genericitadella prova che non assicura affatto la qualitadella prestazione, smentendo cosı lo stessoassunto della necessita della prova selettiva.Il disegno di legge prevede che l’esame diStato si possa articolare in funzione dellaspecifica attivita professionale che il profes-sionista esercitera in concreto. Infine, allalettera g), e stato introdotto l’obbligo per ilprofessionista che entra in contatto con ilcliente, di specificare quale sia la situazioneaggiornata rispetto al proprio ordine di ap-

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partenenza o, qualora ne faccia parte, rispettoalle associazioni di cui all’articolo 25. Taleprevisione e volta ad evitare che l’iscrizioneall’ordine professionale, che legittima, unavolta ottenuta, l’uso del titolo che vi si con-nette, anche successivamente alla cancella-zione dall’albo, possa costituire sviamentoper il cliente, per la ragionevole convinzionedi quest’ultimo che al titolo si ricolleghi lasupervisione di un ordine professionale, cheinvece non veda piu tra i propri iscritti ilprofessionista in questione.

A fronte di questi princıpi, il disegno dilegge limita l’ambito delle professioni rego-lamentate a quelle che attualmente l’ordina-mento configura come tali e per le quali eprevisto l’esame di Stato, propedeutico all’i-scrizione in ordini o collegi i cui profili or-ganizzatori sono definiti all’articolo 5 del te-sto in esame.

L’articolo 5 detta i princıpi in materia diordini e collegi professionali, ai quali sonoespressamente riconosciute natura pubblicaed autonomia finanziaria,patrimoniale, entrocerti limiti, di autorganizzazione.

A detta previsione si ricollega quella del-l’articolo 6 sui requisiti richiesti per la istitu-zione di nuovi ordini professionali. Cio nellaconsiderazione che, laddove l’ordinamentoha storicamente compiuto questa previsione,gia e stato fatto un apprezzamento di tale ge-nere e che un repentino mutamento del si-stema di regolazione avrebbe inconvenientisignificativi in mancanza del previo decollodel sistema delle associazioni di liberi pro-fessionisti, di nuovo impianto.

Attivita regolamentata non significa atti-vita riservata, ma solo predisposizione diun sistema di accertamento della capacitadel professionista e soggezione del professio-nista medesimo al controllo di un ordine pro-fessionale. L’attivita resta nondimeno apertaanche a chi non ha seguito il richiamato per-corso. L’attivita di quest’ultimo, come giadetto, e attivita non regolamentata di cui al-l’articolo 23 del presente disegno di legge.Le attivita riservate nell’ordinamento italiano

sono poche e il disegno di legge mira adescludere ampliamenti di quelle che sono at-tualmente previste da disposizioni di legge(esemplificativamente, l’attivita di rappresen-tanza e difesa in giudizio da parte dell’avvo-cato; l’attivita del medico; la redazione diprogetti da parte di ingegneri e architetti).

Rimane prioritario l’obiettivo, dell’esamedi Stato, di assicurare la verifica della prepa-razione dei candidati, anche tenendo contodella specificita delle singole professioni: inparticolare, e stata segnalata l’esigenza dimodularlo in relazione alle diverse possibiliattivita che l’iscrizione all’ordine consente.L’articolo 7 regola, infatti, le modalita di ac-cesso alla professione ed affronta, anche peri numerosi segnali di interesse sociale altema in questione, le condizioni di necessariaimparzialita delle commissioni esaminatrici.A tale obiettivo sono rivolte le disposizioniche prevedono in tali commissioni la pre-senza dei commissari designati dagli ordiniprofessionali in misura non superiore allameta dei componenti e che richiedono, incaso di esami in sede locale, che i professio-nisti designati come componenti siano iscrittiad albi o elenchi territoriali diversi da quellidi riferimento dell’esame di Stato.

L’articolo 8 tende a rendere piu elasticol’espletamento del tirocinio, che puo costi-tuire un insopportabile allontanamento delmomento di ingresso nel mondo del lavoro.Si prevede che esso possa in parte coinciderecon gli studi necessari all’acquisizione del ti-tolo di studio richiesto per l’esame di abilita-zione e che vi siano diverse opportunita,dalla pratica professionale al corso speciali-stico riconosciuto dal Ministero competente.

Importanti novita sono la previsione di unequo compenso per il tirocinante e il ricono-scimento di forme di tirocinio svolte all’e-stero.

Gli articoli 9, 10, 11 e 12 si occupano diaspetti specifici dell’attivita professionale re-golamentata; quelli della formazione conti-nua obbligatoria, dei codici deontologici,

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dei corrispettivi e della pubblicita informa-tiva.

Sulle regole di comportamento (articolo10) e parso che la peculiare disciplina dellelibere professioni, che non sono sottopostealle mere leggi di mercato, richiedesse uncontrollo forte di deontologia.

Sui corrispettivi professionali (articolo 11)e sulla fissazione di limiti massimi e, soprat-tutto, minimi di tali corrispettivi e noto chemassima e la sensibilita della Commissioneeuropea e della Autorita garante della con-correnza e del mercato, posto che i limiti ta-riffari, specie se affidati alla determinazionedegli stessi professionisti, costituiscono limitialla liberta di concorrenza. Limiti non sem-pre giustificabili con la ricerca della qualitadella prestazione, a fronte dell’esperienzaconcreta e della stessa comparazione tra si-stemi giuridici europei di impostazione di-versa, ai quali non necessariamente deve as-segnarsi una caratteristica di minore sensibi-lita verso questi profili qualitativi. Peraltro iltesto registra una situazione che sembra solorecentemente definitiva. La Corte di giustiziadelle Comunita europee ha gia affermato l’il-legittimita delle tariffe riguardanti gli spedi-zionieri doganali (Corte di giustizia, 18 giu-gno 1998, in causa C-35/96). La stessa Cortesi e pronunciata recentemente sulle tariffedegli avvocati, riconoscendo la possibilitache possano essere anche obbligatorie purchefissate dallo Stato tenendo conto dell’inte-resse generale. Il disegno di legge contiene,in proposito, una previsione flessibile: innan-zitutto si afferma anche per le professioni re-golamentate il principio della libera e con-sensuale determinazione del corrispettivo (ar-ticolo 11, comma 2).

Si prevede, inoltre, la possibilita che i cor-rispettivi minimi, qualora vengano fissati,siano proposti dai Consigli nazionali degliordini al Ministro competente che, primadella emanazione del relativo decreto, sentele organizzazioni dei consumatori maggior-mente rappresentative. Dal punto di vista so-stanziale, l’individuazione dei corrispettivi

viene, con questa procedura, ancorata alla tu-tela della qualita della prestazione ed all’esi-genza di impedire che possibili pratiche didumping producano un abbassamento dellaqualita dei servizi per il cliente, senza peroignorare l’interesse dell’utente. Con il ri-chiamo alle citate disposizioni e decisionisi ottiene un adeguamento della misura dideterminazione delle tariffe alle pronuncecomunitarie, evitando cosı di esporre il Paesead una immediata procedura di infrazionecon riferimento al presente disegno di legge,se l’orientamento degli organi comunitari siaffermasse in senso contrario alla fissazionedi corrispettivi con queste modalita.

A parte la previsione del dovere delle partidi applicare le tariffe cosı determinate, nonviene espressamente ricollegata a tale dovereuna previsione di nullita delle pattuizionicontrarie. Tale nullita non risulta, infatti, sta-bilita attualmente dal codice civile come re-gola di carattere generale ed inoltre le conse-guenze della violazione della tariffa sono at-tualmente diversamente definite dalla giuri-sprudenza con riferimento alle varie profes-sioni ed alle disposizioni specifiche che le ri-guardano.

La nullita e ricollegata dalla giurispru-denza alla violazione delle tariffe soloquando essa e espressamente sancita dallalegge. Negli altri casi la violazione delle ta-riffe da luogo ad eventuale responsabilita di-sciplinare nei confronti dell’ordine o collegioprofessionale. Si e, cosı, evitata nel testo unascelta che avrebbe comportato un passo in-dietro rispetto all’attuale situazione, anchetenendo conto dei rilievi dell’Autorita nazio-nale antitrust e della posizione assunta dallaCorte europea di giustizia, in particolare conla sentenza del 18 giugno 1998, nella causaC-35/96, relativa alle tariffe applicate daglispedizionieri.

L’articolo 12 detta princıpi in materia dipubblicita ed e improntato alla previsioneche la stessa pubblicita abbia carattere infor-mativo, mentre i criteri, le modalita e leforme della pubblicita informativa vengono

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 9 –

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disciplinati dal codice deontologico di cia-scuna professione. La differenza rispettoalla disciplina delle professioni non regola-mentate sta nella difficolta di fornire unacorretta informazione pubblicitaria anche sualtri aspetti piu concreti della prestazione,cio che, in un contesto di asimmetria infor-mativa, potrebbe essere lesivo della correttainformazione del cliente. L’articolo 13 intro-duce la responsabilita civile del professioni-sta e l’obbligo dell’assicurazione tale da ga-rantire l’effettivo risarcimento del danno.

I regolamenti di cui all’articolo 39 defini-scono il limite del risarcimento ad un multi-plo del compenso percepito dal professioni-sta. L’articolo 14 dispone che le attivita pro-fessionali possano usufruire dei provvedi-menti pubblici di incentivazione od agevola-zione in relazione agli investimenti, per for-mazione ed affinamento professionale, per ri-cerca scientifica e tecnologica, per assun-zione di personale, per investimenti produt-tivi.

Gli articoli 15 (Consigli nazionali), 16(Federazioni regionali), 17 (ordini territo-riali) non richiedono un particolare com-mento in quanto si tratta di definizione dellesoluzioni organizzative nelle quali si possonoarticolare gli ordini: Consigli nazionali, or-dini territoriali, eventuali Federazioni regio-nali tra questi ultimi.

L’articolo 18 sancisce il sistema elettoraleper l’elezione dei Consigli nazionali e deiConsigli locali degli ordini territoriali e ladurata in carica di tali organismi; l’articolo19 le regole relative all’esercizio della fun-zione disciplinare; gli articoli 20, 21 e 22le norme relative allo scioglimento dei Con-sigli nazionali delle Federazioni regionali edei Consigli locali degli ordini territoriali.

Gli articoli dal 23 al 28 introducono nel-l’ordinamento le associazioni di professioni-sti esercenti nuove professioni non regola-mentate di natura privatistica, fondate subase volontaria, senza vincolo di esclusivae nel rispetto della libera concorrenza.

La legge riconosce loro un principio di ri-conoscimento giuridico consentendo loro ilrilascio di attestati di competenza (articolo24), e l’esercizio della funzione disciplinarenel rispetto dei codici deontologici di cui al-l’articolo 25, comma 3. L’articolo 29 disci-plina l’attivita professionale svolta in formasocietaria. Il comma 6 introduce un nuovomodello di societa. Si tratta della societa pro-fessionale riservata ai professionisti che eser-citano le attivita regolamentate di cui alCapo II del presente disegno di legge. Euno degli aspetti piu delicati della riforma.Il comma 6, infatti, ne definisce le caratteri-stiche autonome e distinte da quelle previstedall’articolo 2249 del codice civile.

I professionisti, le cui attivita non regola-mentate sono disciplinate al Capo III del di-segno di legge, possono costituire societa traprofessionisti anche secondo i tipi di cui al-l’articolo 2249 del codice civile. E comun-que consentita ai professionisti che eserci-tano attivita professionali regolamentate, dicui al Capo II del presente disegno di legge,la costituzione di societa, ai sensi dell’arti-colo 2249 del codice civile, anche con sociche conferiscono mero capitale unicamenteper l’esercizio dei servizi (direttiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18 giugno 1992). Ildisegno di legge distingue tra attivita im-prenditoriale di prestazione di servizi, l’unicaimputabile ad una societa nella quale prendeparte il capitale, e attivita di libera presta-zione professionale, imputabile solo al sin-golo professionista o allo studio associatodi professionisti o ad una forma nuova di so-cieta, nella quale i soci possono essere soloprofessionisti nella loro qualita di esercentila libera professione.

Va osservato, in proposito, che il contrattoavente ad oggetto la prestazione di opera in-tellettuale, nel vigente ordinamento italiano(articolo 2229 del codice civile) costituisceuna species del piu ampio genus del con-tratto d’opera (articolo 2222 del codice ci-vile), che e il contratto con cui «(...) una per-sona si obbliga a compiere verso un corri-

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

spettivo un’opera o un servizio, con lavoro

prevalentemente proprio (...)».

Quest’ultima caratteristica distingue l’eser-

cizio della professione intellettuale dall’eser-

cizio d’impresa (articolo 2082 del codice ci-

vile) nella quale e, invece, elemento essen-

ziale l’organizzazione dei fattori della produ-

zione; peraltro, l’articolo 2238 del codice ci-vile implicitamente riconosce che l’attivita

professionale puo costituire elemento d’im-

presa («Se l’esercizio della professione costi-

tuisce elemento di un’attivita organizzata in

forma di impresa (...)»). E anche vero, tutta-via, che il richiamo al genus, nel sistema del

codice civile del 1942, e effettuato con ri-

guardo al caso in cui la prestazione e oggetto

di un contratto con un professionista. Lo

stesso codice civile ammette che l’esercizio

della professione possa costituire elementodi un’attivita organizzata in forma d’impresa

e richiama, in tale ipotesi, la disciplina civi-

listica dell’impresa.

D’altra parte, non v’e dubbio che, pur con

tale connotazione, le libere professioni costi-tuiscono attivita economica, rilevante ai fini

della crescita complessiva del sistema econo-

mico nonche ai fini della creazione di oppor-

tunita di occupazione. Ancora piu marcata e

tale qualificazione nel diritto comunitario. Intale ordinamento le professioni sono prese in

considerazione nella prospettiva di assicurare

la liberta di circolazione e di stabilimento,

nonche di garantire la concorrenza (articoli

81 e seguenti del Trattato di Roma, nel testo

consolidato).

L’intervento di riforma non puo non muo-

versi nella prospettiva della salvaguardia dei

richiamati princıpi del diritto comunitario,

senza peraltro che debba con cio stravolgersi

l’assetto del diritto interno, specie per quantoattiene alla diversita dei presupposti e della

disciplina dei contratti di impresa, primo

fra tutti l’appalto (articolo 1655 del codice

civile, «L’appalto e il contratto col quale

una parte assume, con organizzazione deimezzi necessari e con gestione a proprio ri-

schio, il compimento di una opera o di unservizio (...)»).

Il punto di equilibrio e stato raggiunto nel-l’apertura del mercato delle attivita profes-sionali, o comunque alle stesse assimilabili,a tutti i soggetti, liberi professionisti o im-prenditori, anche societari, salva la connota-zione del contratto d’opera professionalecome contratto del libero professionista esalve le eccezioni proprie delle attivita riser-vate a determinate categorie di professionisti,che devono essere espresse e giustificatedalle ragioni che si diranno in seguito.

Peraltro non e priva di significato la con-statazione che la Corte di giustizia delle co-munita europee, quando e stata chiamata averificare la compatibilita comunitaria di di-sposizioni nazionali che prescrivevano chedeterminati servizi turistici fossero svoltinella forma del lavoro subordinato e non dilibera prestazione di servizi, ha negato lasussistenza di una ragione giustificatrice deldivieto ed ha affermato la contrarieta dellaprevisione al principio della libera circola-zione dei servizi (Corte di giustizia, 5 giugno1997, in causa C-398/95).

La stessa Corte ha affermato la contrarietaal diritto comunitario della normativa italianache stabiliva il monopolio pubblico nell’atti-vita di collocamento di manodopera, impe-dendo l’attivita di collocamento da parte disocieta di consulenza e ricerca del personale(Corte di giustizia, 23 aprile 1991, in causaC-41/90; 11 dicembre 1997, in causa C-55/96).

Il problema e che, anche ad escludere leattivita riservate (a titolo esemplificativo, ladifesa in giudizio per gli avvocati, la proget-tazione e l’esecuzione di cemento armato pergli ingegneri, architetti, geometri o periti in-dustriali ai sensi della legge 5 novembre1971, n. 1086), in Italia esistono numeroseprofessioni per le quali e previsto un per-corso formativo ed un esame di abilitazione,cui consegue l’iscrizione all’ordine profes-sionale. Percorso che conferisce, quindi, undeterminato titolo professionale. Si parla a

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XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

questo proposito di professioni regolamentate(Capo II, articolo 5). Per tali professioni l’at-tivita del professionista iscritto non costitui-sce oggetto di esclusiva, potendo esseresvolta anche da soggetti diversi dai profes-sionisti iscritti al relativo ordine professio-nale, ed anche come esercizio di lavoro su-bordinato o autonomo o d’impresa.

Ai sensi dell’articolo 1 della legge 23 no-vembre 1939, n. 1815, gli iscritti all’ordinenon potevano esercitare l’attivita medesimase non nelle forme della libera professionein forma individuale o associata.

Il principio secondo cui «E vietato costi-tuire, esercire o dirigere, sotto qualsiasiforma diversa da quella di cui al precedentearticolo, societa, istituti, uffici, agenzie odenti, i quali abbiano lo scopo di dare, anchegratuitamente, ai propri consociati od aiterzi, prestazioni di assistenza o consulenzain materia tecnica, legale, commerciale, am-ministrativa, contabile o tributaria» (articolo2 della legge 23 novembre 1939, n. 1815),e stato ormai superato a livello legislativo,in forza dell’abrogazione disposta recente-mente dall’articolo 24 della legge 7 agosto1997, n. 266.

La predetta abrogazione esclude che siavietato organizzare in forma di societa laprestazione di attivita professionale regola-mentata.

Si sarebbe, dunque, potuto procedere oltrecon il presente disegno di legge. Si sarebbe,cioe, potuto stabilire che l’attivita professio-nale puo essere esercitata anche da soggettodiverso dalla persona fisica libero professio-nista, ed in particolare da un ente o da unasocieta. Questi ultimi tramite, naturalmente,una persona fisica operante in veste di lavo-ratore subordinato, ancorche professionistaiscritto all’ordine di competenza.

E chiaro infatti che, di per se, la dipen-denza da un ente, e cosı e stato per i dipen-denti degli enti pubblici (ad esempio sanitari,avvocati di enti pubblici), o da una societapuo mutare il titolo della prestazione non lasua natura sostanziale.

Ma e altrettanto chiaro che una soluzionein questi termini cosı estesi verrebbe a porrein crisi un disegno tipico del nostro ordina-mento, in cui il prestatore di opera professio-nale e soggetto, in caso di iscrizione ad alboo elenco, al potere di vigilanza ed alle regoledettate dall’ordine o collegio di apparte-nenza, con possibile conflitto tra regole ordi-nistiche e doveri di subordinazione. E inquesto – eventuale – conflitto, piu che nelcondizionamento della professione da partedel capitale, che risiede la difficolta di am-mettere la figura del professionista dipen-dente da un datore di lavoro non professioni-sta.

Ed infatti e stata prospettata proprio dagliordini professionali una netta contrarieta al-l’apertura dell’esercizio della professione inse ad un qualsiasi soggetto imprenditoriale,se per tale soggetto si intenda quello cui iprofessionisti partecipano in forza della lorocompetenza ed attivita professionale e cheeroga direttamente la prestazione professio-nale. In tale prospettiva si e sostenuto chepotesse introdursi a questo fine solo il nuovotipo della societa professionale, costituitasolo da professionisti, iscritta all’albo e sog-getta al potere disciplinare dell’ordine; quasila configurazione in chiave di persona giuri-dica del professionista intellettuale com’eoggi conosciuto dal nostro ordinamento.

In tale problematico contesto, il disegno dilegge persegue, da un lato, l’obiettivo di for-nire alle professioni strumenti adeguati dicorretta e competitiva prestazione dell’atti-vita professionale, mantenendo aperto lo spa-zio per l’intervento di societa, anche di capi-tali, nel campo delle attivita professionali perl’apporto che tali societa possono dare al set-tore in termini finanziari e strutturali; dall’al-tro assicura la salvaguardia della «indipen-denza» del professionista, tenuto a prestarel’attivita secondo le regole, anche deontolo-giche, della professione, vigilate dagli ordinio collegi, secondo la propria coscienza.

Tale obiettivo e perseguito innanzitutto di-stinguendo le professioni regolamentate da

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quelle non regolamentate, secondo quanto sie gia detto in premessa. Relativamente aqueste ultime, come in generale per l’eserci-zio di attivita professionale da parte di pro-fessionisti non iscritti ad albi o elenchi, nonv’e contrasto che si possa delineare tra «re-gole ordinistiche» e appartenenza del profes-sionista ad un’organizzazione imprendito-riale. La professione puo, qui, essere svolta,oltre che in forma individuale o di studio as-sociato, anche in forma societaria, sia que-st’ultima la societa professionale di nuovaistituzione, sia quella delle societa tipizzatedal codice civile, e quindi anche di capitale.

In questi casi, infatti, non v’e ragione diescludere alcuno dei moduli organizzativiche le professioni stesse vorranno darsi edoltre tutto gia esistenti e legittimi. Il fattoche l’attivita svolta sia sostanzialmente li-bero-professionale non impone che il con-tratto di prestazione sia un contratto di operaprofessionale come sopra richiamato e nonesclude percio che sia esercitata sulla basedi un contratto di appalto di servizi.

Per le professioni regolamentate, invece, ildisegno di legge (articolo 29, comma 2) si efatto carico delle preoccupazioni sopra ri-chiamate, circa modalita di svolgimento dellaprofessione da parte dei professionisti iscrittiin albi o elenchi secondo moduli che possanocostituire attenuazione delle garanzie ricolle-gate dall’ordinamento alla sussistenza del-l’albo o dell’elenco e del relativo potere di-sciplinare di ordini e collegi.

I professionisti iscritti ad albi o elenchipossono svolgere l’attivita professionalesolo in forma individuale o associata o conuna societa di nuovo conio, la «societa pro-fessionale», che e quasi la trasposizione informa di persona giuridica del libero profes-sionista e nella quale quest’ultimo e coin-volto nella sua qualita specifica, con i conse-guenti vincoli contrattuali che ne derivano. Ilnuovo tipo di societa professionale ha carat-teristiche stringenti. Ne possono essere sociovvero amministratori solo professionistiche esercitano in tale societa la loro attivita,

con la possibilita anche di societa multipro-fessionali, salvo il limite – per questa ipotesidella multiprofessionalita – dei vincoli deri-vanti dalle attivita riservate, per evitare il ri-schio di aggiramento, attraverso la multipro-fessionalita, delle prescrizioni in tema di ri-serva di attivita a determinati professionisti.

E consentito l’apporto di capitale, anchesotto forma di presentazione di clientela,solo da parte di professionisti unitamentealla prestazione professionale e non, quindi,da terzi. Si sancisce, inoltre, l’esclusioneespressa dalla procedura fallimentare e l’ob-bligo di iscrizione all’albo con soggezioneal potere disciplinare dell’ordine di apparte-nenza.

Tale nuovo tipo societario da essenzial-mente il vantaggio di consentire una riparti-zione di quote tra professionisti soci, quoteche si accrescono con l’attivita della societae consentono, quindi, piu agevolmente il tra-sferimento ad altri soggetti, siano altri pro-fessionisti o gli eredi.

Peraltro, proprio con riferimento alle pro-fessioni regolamentate ed all’esigenza di as-sicurare anche a queste ultime, ove necessa-rio, il supporto di un adeguato finanziamentoche si riflette in nuove occasioni di inter-vento per il libero professionista, con incre-mento della relativa quota di mercato, il di-segno di legge (articolo 29, comma 5)muove dalla constatazione che la prestazioneprofessionale gia oggi puo costituire ele-mento di un’attivita organizzata in forma diimpresa (articolo 2238 del codice civile). Amaggior ragione tale possibilita va mante-nuta alla luce del diritto comunitario che,come si e gia detto, configura le prestazioniprofessionali come servizi per i quali va ga-rantita la liberta di stabilimento e di circola-zione. La partecipazione al capitale socialedi una tale societa non trova limiti: potra av-venire da parte di puri capitalisti o da partedi professionisti, che interverranno, pero,non in quanto tali e nell’esercizio della loroprofessione, bensı come normali investitori.In questo caso la societa fornisce un servizio

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professionale, assicurando un professionistache svolgera la prestazione al cliente perconto della societa, rimanendo tuttavia sog-getto ai vincoli e ai doveri della propria pro-fessione ed essendo vincolato da un ordinariocontratto di libera prestazione professionale.

Sulla necessita che le restrizioni all’ac-cesso al mercato delle libere professionisiano non solo compatibili con il principiodella libera circolazione nell’ambito comuni-tario, ma piu specificamente proporzionatiall’interesse pubblico salvaguardato dalla re-golamentazione, comunque essa si esprima(esigenza di autorizzazioni preventive, stru-menti organizzativi come gli albi) si eespressa la Corte di giustizia delle Comunitaeuropee con la sentenza 25 luglio 1991, nellacausa C-76/90. Tale decisione ha sancito lacontrarieta, alla liberta di circolazione deiservizi, dell’obbligo di autorizzazione – equindi di un obbligo di regolamentazione –ad una societa di consulenza legale inglesein materia di brevetti per l’attivita svolta inGermania, a causa della mancanza di propor-zionalita dell’obbligo con la finalita dellaprotezione dell’utente.

La previsione dell’articolo 29, comma 5,non comporta esercizio della professione daparte della societa, ma riconoscimento cheben puo una societa di diritto commercialecomune svolgere un servizio professionale,e cioe un’attivita che implica lo svolgimentodi un’attivita professionale regolamentata,salvi gli specifici limiti derivanti dalla disci-plina delle attivita riservate e salvo il princi-pio, di cui al comma 8, secondo cui deve co-munque essere salvaguardata la diretta impu-tazione della prestazione ad un profes-sionista.

L’attivita professionale resta direttamenteimputabile al professionista, sulla base deltradizionale contratto di opera professionalee con soggezione del professionista alla vigi-lanza dell’ordinamento settoriale ordinistico,ancorche il professionista ne risponda, inquesto caso, in solido con la societa che«fornisce» il professionista medesimo e che

assume correlativi obblighi sia pure a diversotitolo. Se si fosse seguita una strada piu re-strittiva a questo proposito, si sarebbe portato

un vulnus significativo a quanto gia oggi eammesso: che cioe esiste un’attivita profes-sionale non riservata che puo essere eserci-

tata da qualsiasi soggetto, anche non iscrittoad albi, e quindi anche da un soggetto socie-tario, laddove non esistono limiti specifici.

Ammetterlo per tutti gli altri soggetti, menoche per le societa commerciali, sarebbeun’irrazionalita del sistema. Non si e giunti,per converso, all’equiparazione tra societa

commerciale e professionista per le ragionigia dette, ancorche nel diritto comunitarionon vi sia alcuna distinzione tra attivita del

professionista e servizio professionale: diret-tiva 92/51/CE del Consiglio, del 18 giugno1992, sugli appalti pubblici di servizi, specie

negli allegati, e Trattato istitutivo della Co-munita europea, sopra citato. Si veda in pro-posito la sentenza 17 dicembre 1981, incausa C-279/80. Il disegno di legge ha, dun-

que, operato nel senso di rendere compatibilela realta italiana con il disegno comunitarioanche per quanto concerne le professioni re-

golamentate. In conclusione su questo punto,il disegno di legge consolida gli effetti delcitato articolo 24 della legge n. 266 del1997. Cio che resta escluso e che i professio-

nisti delle professioni regolamentate, cioeiscritti ad albi o elenchi, possano esercitarein comune un’attivita professionale regola-

mentata in forma diversa da quella di cui al-l’articolo 1 della legge 23 novembre 1939, n.1815, e della societa professionale predetta.

La loro prestazione professionale puo, in-vece, essere prestata come servizio da unasocieta commerciale, senza peraltro perdereontologicamente le sue caratteristiche e

senza diminuire le garanzie derivanti dallapersonalita della prestazione (articolo 29,comma 8). Sono altresı fatte salve le societa

di ingegneria previste dalla recente cosid-detta legge Merloni (legge 11 febbraio1994, n. 109) e quelle tra avvocati di cui aldecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96.

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Cio in considerazione, da un lato, dellaspecificita delle professioni in questione e,dall’altro, della peculiarita delle societa diingegneria, che ha indotto il legislatore aprevedere una speciale disciplina con leggirecenti, il cui cambiamento, al di la di limi-tati interventi di coordinamento di cui alcomma 11, determinerebbe confusione nelsettore, alterando le previsioni di coloro chesulla legge Merloni hanno fatto affidamentoe frustrando il decollo di un sistema da lungotempo atteso. Per tale ragione il comma 11dell’articolo 29 prevede la possibilita diadottare norme di coordinamento tra le citatedisposizioni previgenti e quelle che sarannoemanate ai sensi dell’articolo 29 medesimo.

All’articolo 39 e stata prevista la delega alGoverno per l’emanazione di testi unici delleleggi esistenti in materia di ordini professio-nali. Inoltre, dal momento che a livello co-munitario si vanno delineando nuovi profilidi professionalita che attingono a piu profes-sioni, anche se sono riconducibili ad aree co-muni si e ritenuto opportuno prevedere lapossibilita di riordinare le specifiche attivitadelle singole professioni, con eventuali ac-corpamenti degli ordini interessati in mododa assicurare una maggiore rispondenza allenecessita di una societa sempre piu com-plessa e che non sopporta piu barriere o vin-coli nel passaggio da un’attivita all’altra,purche sia assicurata la necessaria compe-tenza professionale. Questo obiettivo dovraanche confrontarsi con la riforma in atto con-nessa alle esigenze di circolazione dei titoli

di studio presupposti all’esercizio delle pro-fessioni nell’ambito dell’Unione europea.

Quanto alle libere associazioni di profes-sionisti, come gia anticipato, nell’articolo23 si e cercato di definire meglio il lororuolo, nell’ovvio rispetto del principio costi-tuzionale di liberta e precisando quando, tra-mite la registrazione al Ministero delle atti-vita produttive, sentito il CNEL, il possessodi requisiti minimi di rappresentativita e dipotenzialita operativa, le ponga in grado disvolgere, per le professioni non regolamen-tate, una funzione di rilascio di attestati dicompetenza professionale, previsti dall’arti-colo 24 fondati su accertamenti effettuatidalle stesse associazioni e su certificazionidi qualita rilasciati da soggetti necessaria-mente terzi. Il termine e stato mutuato dalladirettiva 92/51/CEE del Consiglio, del 18giugno 1992, relativa «ad un secondo si-stema generale di riconoscimento della for-mazione professionale», che – insieme alladirettiva 89/48/CEE del Consiglio, del 21 di-cembre 1988 – viene citata come normativadi riferimento e di indirizzo. Attestato che,peraltro, non condiziona la legittimazione al-l’esercizio della professione che puo esseresvolto anche da chi non lo possiede.

In relazione alle professioni regolamentatenon e stato ritenuto opportuno ripetere taleschema, anche in considerazione della fun-zione affidata agli ordini nei confronti degliiscritti.

Il disegno di legge non comporta nuovi omaggiori oneri per il bilancio dello Stato.

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DISEGNO DI LEGGE

Capo I

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1.

(Princıpi generali di disciplina delleprofessioni intellettuali)

1. La presente legge disciplina l’eserciziodelle professioni intellettuali in attuazionedell’articolo 35 della Costituzione.

2. Alle professioni intellettuali che svol-gono funzioni ed attivita riconosciute di inte-resse generale e che siano in possesso dei re-quisiti di cui all’articolo 6, si accede tramitel’esame di Stato di cui all’articolo 33 dellaCostituzione e si applicano le disposizionirelative alle professioni regolamentate dicui al Capo II della presente legge. Alle re-stanti professioni intellettuali, disciplinatedagli articoli 2222 e seguenti del codice ci-vile, si applicano le disposizioni di cui alCapo III della presente legge, relative alleprofessioni non regolamentate.

3. L’attivita professionale si svolge informa individuale, associata o societaria.Essa assicura l’adeguata tutela del cliente edegli interessi pubblici connessi al correttoe legale esercizio della professione mede-sima, la correttezza e la qualita delle presta-zioni, il rispetto delle regole deontologiche,la salvaguardia dell’autonomia del professio-nista nelle scelte inerenti lo svolgimentodella propria attivita, la diretta e personaleresponsabilita del professionista incaricatoper l’adempimento della prestazione profes-

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sionale, nonche per il danno ingiusto deri-vante dalla prestazione medesima;

4. Le organizzazioni delle professioni in-tellettuali regolamentate per il cui accesso erichiesto un esame di Stato abilitante all’e-sercizio professionale sono denominate «or-dini».

5. Le organizzazioni delle professioni in-tellettuali non regolamentate sono denomi-nate «associazioni professionali».

Art. 2.

(Legislazione concorrente)

1. Ai sensi dell’articolo 117 della Costitu-zione, spetta alla legge determinare le pro-fessioni.

2. Per la disciplina dell’esercizio delle pro-fessioni da parte delle regioni, anche a sta-tuto speciale e delle province autonome diTrento e di Bolzano, le disposizioni dellapresente legge costituiscono norme generalidi riforma economico-sociale e princıpi fon-damentali della materia, ad eccezione degliarticoli 8, 9, 16, 17, 18, 21 e 22.

Art. 3.

(Ambito di applicazione. Princıpi e criterigenerali comuni)

1. Le disposizioni della presente legge co-stituiscono princıpi generali dell’ordinamentoin materia di professioni, tranne quanto di-sposto dall’articolo 2, comma 2.

2. Le modalita generali di esercizio delleprofessioni intellettuali sono determinate nelrispetto dei seguenti princıpi e criteri diret-tivi:

a) rispettare i princıpi nazionali e comu-nitari a tutela della concorrenza;

b) prevedere che l’accesso sia libero,in conformita al diritto comunitario, senza

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vincoli di predeterminazione numerica se

non per le professioni aventi quale oggetto

caratterizzante l’esercizio di funzioni pub-

bliche;

c) dare attuazione ai princıpi del plura-

lismo e della liberta di scelta del cliente, di-

stinguendo la disciplina dell’esercizio della

professione da quella dell’attivita di impresa,

comunque nel rispetto dei princıpi nazionali

e comunitari a tutela della concorrenza, se-

condo quanto previsto dagli articoli 81 e se-

guenti del Trattato istitutivo della Comunita

europea, come modificato dal Trattato di

Amsterdam ratificato ai sensi della 16 giu-

gno 1998, n. 209;

d) consentire la pubblicita informativa;

e) prevedere che il corrispettivo della

prestazione professionale sia fissato con de-

terminazione consensuale delle parti, garan-

tendo il diritto del cliente alla preventiva in-

dicazione dei criteri di determinazione;

f) prevedere l’introduzione dell’assicu-

razione obbligatoria per la responsabilita ci-

vile del singolo professionista ovvero della

societa professionale, conseguente ai danni

causati nell’esercizio dell’attivita professio-

nale, tale da assicurare l’effettivo risarci-

mento del danno, anche in caso di attivita

professionale svolta da dipendenti professio-

nisti;

g) introdurre, al fine di assicurare la

corretta informazione del cliente e tutelarne

la buona fede, l’obbligo per il professionista

di specificare la situazione aggiornata dal

proprio stato con riferimento all’apparte-

nenza ad ordini o collegi ovvero ad associa-

zioni di cui all’articolo 25;

h) riconoscere titoli professionali omo-

genei per il libero esercizio della professione

nei paesi membri dell’Unione europea.

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Capo II

PROFESSIONI REGOLAMENTATE

Art. 4.

(Princıpi e criteri generali speciali perl’accesso alle professioni intellettuali

regolamentate)

1. Costituiscono princıpi e i criteri generalispeciali per l’accesso alle professioni intel-lettuali attualmente regolamentate:

a) prevedere l’esame di Stato per l’abi-litazione professionale, l’iscrizione in albi oelenchi, la vigilanza su questi ultimi di ordinio collegi professionali, nei limiti e nella mi-sura in cui tali requisiti sono previsti dalledisposizioni vigenti alla data di entrata in vi-gore della presente legge, senza che dalla na-tura di professione regolamentata derivi unariserva di attivita professionale a favore degliiscritti agli ordini o collegi, se non nei casidi cui alla lettera b);

b) nell’ambito delle professioni regola-mentate limitare le attivita professionali ri-servate a determinati professionisti ai solicasi in cui tale riserva e prevista dalla nor-mativa vigente;

c) disciplinare l’esame di Stato per l’a-bilitazione professionale in modo da garan-tire l’uniforme valutazione dei candidati subase nazionale e la verifica oggettiva delpossesso delle competenze tecniche necessa-rie, tenendo conto della specificita delle sin-gole professioni; prevedere che le commis-sioni giudicatrici siano composte secondo ca-noni di imparzialita e di adeguata qualifica-zione tecnica, limitando la presenza di mem-bri designati dagli ordini e collegi professio-nali a non oltre la meta dei componenti e ga-rantendo, in caso di esami in sede locale, chetali membri, se iscritti allo stesso ordine ocollegio, siano iscritti ad albi o elenchi terri-toriali diversi da quelli di riferimento dell’e-same di Stato;

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d) disciplinare il tirocinio professionale,ove previsto, secondo modalita che garanti-scano effettivita e flessibilita dell’attivita for-mativa, un equo compenso commisurato al-l’effettivo apporto del tirocinante all’attivitadello studio professionale, forme alternativedi tirocinio, di carattere pratico o con la fre-quenza a corsi specialistici riconosciuti dalMinistero competente, assicurandone una du-rata omogenea; possibilita di effettuare il ti-rocinio, anche in parte, all’estero e nelleeventuali forme alternative, contemporanea-mente agli studi necessari per il consegui-mento del titolo professionale, garantendoin ogni caso lo studio dei fondamenti teoricie deontologici della professione.

Art. 5.

(Ordini professionali)

1. L’ordine professionale e costituito datutti gli iscritti negli albi tenuti dagli ordiniterritoriali e nell’albo eventualmente tenutodal consiglio nazionale dell’ordine, secondole norme dei rispettivi ordinamenti, adottatecon i regolamenti di cui all’articolo 39.

2. L’ordine professionale si articola nelconsiglio nazionale e negli ordini territoriali.Gli ordini territoriali della stessa regionepossono costituire federazioni regionali, se-condo le norme previste dai rispettivi ordina-menti professionali e nel rispetto delle normeintrodotte dagli articoli 2, comma 2, e 16della presente legge.

3. I consigli nazionali, le federazioni re-gionali, qualora costituite, nonche gli ordiniterritoriali sono enti pubblici associativi noneconomici istituiti per garantire il rispettodei princıpi previsti dall’articolo 1. Ad essinon si applicano la legge 21 marzo 1958,n. 259, e successive modificazioni, la legge14 gennaio 1994, n. 20, e successive modifi-cazioni, e l’articolo 1, comma 2, del decretolegislativo 30 marzo 2001, n. 165.

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4. Gli ordini hanno autonomia patrimo-niale e finanziaria, e svolgono le funzionidi tenuta ed affidamento degli albi, di pro-mozione della formazione e dell’aggiorna-mento professionale, di accreditamento deipercorsi formativi, di monitoraggio del mer-cato delle prestazioni e dei contenuti tipicidelle prestazioni, di controllo della qualitae della correttezza delle prestazioni, in rela-zione alle norme di deontologia professionalenonche di informazione del pubblico sui con-tenuti minimi delle singole prestazioni pro-fessionali anche mediante la direzione dellerelative norme tecniche. Nelle materie dicompetenza possono esprimere pareri allepubbliche amministrazioni.

5. La presente legge disciplina l’attivita dicontrollo dei Ministeri competenti sugli attiamministrativi degli ordini, in coerenza coni princıpi di semplificazione e snellimentodelle procedure di cui alla legge 15 marzo1997, n. 59, e successive modificazioni, edalla legge 15 marzo 1997, n. 127, e succes-sive modificazioni, ed indica in quali casigli atti e le deliberazioni degli ordini sonosoggetti ad approvazione del Ministro com-petente che, salvo che la legge disponga di-versamente, puo negarla solo per motivi dilegittimita. In ogni caso, salvo espressa con-traria previsione di legge, le deliberazionitrasmesse dai consigli nazionali ai Ministericompetenti si intendono approvate se, de-corsi due mesi dal ricevimento, non sono re-spinte ovvero non vengono chiesti chiari-menti, nel quale caso il termine decorre dalricevimento dei chiarimenti richiesti.

Art. 6.

(Istituzione di nuovi ordini professionali)

1. Fatti salvi gli ordini attualmente esi-stenti, l’istituzione di nuovi ordini e subordi-nata alla sussistenza dei seguenti requisiti:

a) necessita di tutelare interessi costitu-zionalmente rilevanti;

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b) svolgimento di attivita professionaliper le quali il cittadino utente non sia ingrado di valutare la qualita della prestazioneneppure «ex post»;

c) possibilita che dalla inadeguatezzadella prestazione professionale derivinodanni sociali.

Art. 7.

(Accesso alla professione)

1. L’accesso all’esercizio delle professioniintellettuali e libero, senza vincoli di prede-terminazione numerica sulla base dell’esamedi Stato per l’abilitazione professionale, aisensi dell’articolo 33 della Costituzione.

2. La disciplina dell’esame di Stato devegarantire l’uniforme valutazione dei candi-dati su tutto il territorio nazionale e la veri-fica oggettiva del possesso delle conoscenzee delle abilita tecniche necessarie allo svolgi-mento dell’attivita professionale.

3. I regolamenti di cui all’articolo 39, te-nuto conto delle gia acquisite specificita diciascuna professione, disciplinano la compo-sizione delle commissioni giudicatrici nel ri-spetto dei canoni di imparzialita e di ade-guata qualificazione tecnica, prevedendoche non oltre la meta dei commissari sia de-signata dai consigli nazionali.

4. I medesimi regolamenti di cui all’arti-colo 39, disciplinano, altresı, le modalita disvolgimento dell’esame che possono preve-dere valutazioni articolate in piu fasi colle-gate all’effettivo esercizio del tirocinio che,nelle forme previste dall’articolo 8, puoavere valore parzialmente sostitutivo dell’e-same di Stato.

Art. 8.

(Tirocinio)

1. La disciplina del tirocinio, ove richiestodai singoli ordinamenti professionali, ri-

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sponde ai requisiti di effettivita e di flessibi-lita dell’attivita formativa e contiene la pre-visione di possibili forme alternative di du-rata omogenea. Il tirocinio, svolto di normapresso un professionista iscritto all’albo daalmeno tre anni, puo essere svolto anche:

a) nel corso degli studi necessari per ilconseguimento del titolo professionale, se-condo linee condivise dai consigli nazionali;

b) nei Paesi membri dell’Unione euro-pea e negli altri Paesi esteri presso professio-nisti iscritti ad associazioni professionali ri-conosciute dai consigli nazionali;

c) tramite la partecipazione a corsi diformazione per la preparazione agli esamidi Stato riconosciuti dai consigli nazionali;

d) presso studi e strutture professionalidi aziende.

2. Lo svolgimento del tirocinio non deveessere superiore a due anni e deve in ognicaso garantire l’acquisizione dei fondamentiteorici, pratici e deontologici della profes-sione; restano valide le eventuali modalita al-ternative di svolgimento del tirocinio gia pre-viste dalle rispettive leggi professionali.

3. Al tirocinante deve essere riconosciutoun equo compenso commisurato all’effettivoapporto del tirocinante stesso all’attivita pro-fessionale. I compensi corrisposti al tiroci-nante non sono soggetti ad imposte e contri-buti, e sono detraibili dal reddito del profes-sionista presso il quale e svolto il tirocinio.

4. Al tirocinante si applica, salve le di-verse condizioni di miglior favore libera-mente pattuite, il contratto di lavoro per di-pendenti di studi professionali con la quali-fica di apprendista. Non sussiste obbligo diautorizzazione della direzione regionale dellavoro ne alcun obbligo di comunicazionealla sezione circoscrizionale per l’impiego.La durata del rapporto e rinnovabile per unmassimo non superiore a sessanta mesi. Laretribuzione economica non puo comunqueessere inferiore al 20 per cento del tratta-mento contrattuale piu favorevole previstoper gli apprendisti negli studi professionali,

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anche se erogata con riferimento alle vigentitariffe professionali.

5. Le modalita di svolgimento del tirociniononche la tenuta dei relativi registri sono di-sciplinate con direttive emanate dai consiglinazionali, nel rispetto dei princıpi di cui alpresente articolo.

Art. 9.

(Formazione continua obbligatoria)

1. Gli ordini curano l’aggiornamento pe-riodico obbligatorio degli iscritti promuo-vendo l’organizzazione di appositi corsi, an-che di intesa con le amministrazioni pubbli-che, le universita, gli istituti di istruzione, icentri di formazione professionale e le istitu-zioni scientifiche e culturali.

2. Per l’organizzazione dei corsi di forma-zione e di aggiornamento, gli ordini possonopromuovere la costituzione di idonee strut-ture, anche con la partecipazione di soggettipubblici e privati, nonche la stipula di con-venzioni con organismi collettivi pubblici eprivati. In ogni caso la diretta organizzazionedei corsi non costituisce esercizio di attivitacommerciale.

3. I regolamenti di attuazione di cui all’ar-ticolo 39 stabiliscono per ciascuna profes-sione il monte ore di formazione e di aggior-namento obbligatori, su base triennale, ai finidel mantenimento dell’iscrizione all’alboprofessionale.

Art. 10.

(Codici deontologici e poteri disciplinari)

1. I consigli nazionali emanano, entro seimesi dalla data di entrata in vigore dei regola-menti di cui all’articolo 39, per le rispettiveprofessioni, il codice deontologico professio-nale al fine di tutelare gli interessi pubblicidel corretto esercizio della professione stessa,nonche di indirizzare quest’ultima a fini so-

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ciali, di tutelare l’affidamento e la libera scelta

del cliente, di assicurare la qualita della presta-zione professionale, nonche l’adeguata infor-

mazione sui contenuti e le modalita di eserci-zio della prestazione professionale.

2. Il Ministero competente adotta le dispo-

sizioni relative ai poteri disciplinari degli or-dini e dei collegi professionali con regola-mento da emanare ai sensi della legge 23

agosto 1988, n. 400, e successive modifica-zioni. Tale regolamento:

a) prevede che il potere disciplinare sugliiscritti agli ordini e collegi professionali sia

esercitato da organi nazionali e locali concompetenza distrettuale, che mantengono na-

tura giurisdizionale ove attualmente prevista,distinti dagli organi gestionali degli ordini e

collegi medesimi e composti da professionisticon modalita idonee ad assicurare adeguata

rappresentativita, imparzialita e indipendenza;prevede in particolare che in sede locale i

componenti delle commissioni disciplinariiscritti all’ordine o collegio professionale non

appartengano allo stesso ordine o collegio lo-cale cui appartiene l’incolpato, eventualmente

con lo spostamento della competenza a cono-scere del procedimento disciplinare;

b) prevede regole procedurali per l’effi-cace esercizio dell’azione disciplinare e per fa-

vorire la celere conclusione del procedimento,nonche la coerenza con i princıpi del contrad-

dittorio e del giusto procedimento;

c) consente l’impugnazione avanti gli

organi nazionali dei provvedimenti degli or-gani locali e l’esperibilita del ricorso per cas-

sazione avverso i provvedimenti degli ordinie collegi nazionali;

d) prevede l’intervento nel procedimento

disciplinare del pubblico ministero o del Mini-stro competente alla vigilanza, rispettivamente

ove si tratti di procedimento giurisdizionale omeno, nonche l’esercizio, in via sostitutiva,

dell’azione disciplinare da parte del predettoMinistro nei casi in cui vi sia inerzia dell’or-dine o collegio competente;

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e) prevede, in casi di particolare gravitao di reiterata violazione di legge, il poteredel Ministro competente di sciogliere, sentitigli ordini nazionali, i consigli degli ordini edei collegi territoriali, nonche di proporre alConsiglio dei ministri lo scioglimento deiconsigli degli ordini o dei collegi nazionali;

f) prevede, l’adozione di norme proce-durali idonee a garantire il corretto svolgi-mento delle funzioni attribuite agli ordini ecollegi, nella loro articolazione sia nazionalesia locale.

Art. 11.

(Tariffe)

1. Il professionista e tenuto a rendere notala complessita dell’incarico fornendo le in-formazioni utili circa gli oneri ipotizzabilial momento del conferimento dell’incaricostesso.

2. In caso di mancata determinazione con-sensuale del compenso di applicano le tariffeprofessionali stabilite con decreto del Mini-stro competente su proposta dei consigli na-zionali degli ordini e sentite le tre organizza-zioni di consumatori maggiormente rappre-sentative.

3. In caso di controversie nell’applicazionedelle tariffe, fatti salvi i previsti rimedi giu-risprudenziali, il consiglio dell’ordine com-petente e integrato, su richiesta del clienteche ha comunque diritto di essere ascoltato,dai rappresentanti delle tre organizzazionidi tutela dei consumatori piu rappresentative.

Art. 12.

(Pubblicita informativa)

1. E consentito al professionista fornire in-formazioni sulla propria attivita professio-nale, secondo correttezza e verita, nel ri-spetto del prestigio della professione e degliobblighi di segretezza e di riservatezza.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 26 –

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2. I criteri, le modalita e le forme dellapubblicita informativa sono disciplinati dalcodice deontologico di ciascuna professione.

Art. 13.

(Responsabilita civile eassicurazione obbligatoria)

1. Il professionista, ovvero la societa tra pro-fessionisti di cui all’articolo 29, e obbligato astipulare idonea assicurazione per la responsa-bilita civile conseguente ai danni causati nel-l’esercizio dell’attivita professionale, tale daassicurare l’effettivo risarcimento del danno,anche in caso di attivita professionale svoltada dipendenti e da collaboratori.

2. Il risarcimento del danno connesso allaresponsabilita professionale e limitato ad unmultiplo del compenso percepito dal profes-sionista, definito dai regolamenti di cui al-l’articolo 39.

Art. 14.

(Agevolazioni ed incentivi)

1. I soggetti che esercitano le attivita pro-fessionali di cui alla presente legge usufrui-scono del provvedimenti che introduconoagevolazioni o incentivi, volti a favorire laformazione e l’aggiornamento professionale,lo sviluppo dell’occupazione, gli investi-menti produttivi, la ricerca scientifica e tec-nologica.

Art. 15.

(Consigli nazionali)

1. I consigli nazionali degli ordini, anchetramite l’adozione di specifici provvedimentie regolamenti:

a) garantiscono il rispetto dei princıpidella presente legge ed esercitano la funzionedi rappresentanza istituzionale degli iscritti;

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b) giudicano dei ricorsi avverso i prov-vedimenti adottati dalle commissioni disci-plinari locali, secondo le norme dei rispettiviordinamenti;

c) esercitano funzioni di vigilanza, indi-rizzo e coordinamento dei consigli locali del-l’ordine e adottano atti sostitutivi in caso diinerzia degli stessi consigli locali;

d) esercitano la potesta regolamentare inmateria di organizzazione, di tenuta e di ag-giornamento periodico degli albi, di verificae di vigilanza della sussistenza dei requisitiper l’iscrizione, di procedimento disciplinare,di attestazione della qualificazione professio-nale;

e) adottano il codice deontologico;

f) promuovono la formazione continua el’aggiornamento professionale obbligatori eprocedono all’accreditamento dei percorsiformativi;

g) promuovono i rapporti con i Mini-steri competenti e con altre istituzioni nazio-nali dell’Unione europea;

h) designano i rappresentanti dell’ordinepresso commissioni ed organi di carattere na-zionale ed internazionale;

i) formulano pareri e proposte nei con-fronti delle pubbliche amministrazioni;

l) partecipano ad organismi internazio-nali di rappresentanza delle professioni intel-lettuali;

m) compilano e propongono, ai fini del-l’approvazione ai sensi dell’articolo 11,comma 2, le tariffe professionali che devonoessere aggiornate ogni due anni;

n) costituiscono commissioni di studio,compiono indagini ed altre attivita, anchesu incarico delle pubbliche amministrazioni;

o) adottano i regolamenti relativi al pro-prio funzionamento ed a quello delle federa-zioni regionali e degli ordini territoriali, dicui agli articoli 16 e 17;

p) determinano e provvedono alla ri-scossione del contributo annuale degli iscrittiall’ordine per la copertura delle spese stretta-mente necessarie all’esercizio delle funzionipreviste dal presente articolo.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 28 –

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Art. 16.

(Federazioni regionali)

1. Le federazioni regionali degli ordini ter-ritoriali ove costituite:

a) rappresentano i consigli locali del-l’ordine nei rapporti con gli organi politicie amministrativi della regione;

b) formulano pareri non vincolanti a fa-vore dei consigli locali e dei consigli nazionali;

c) assumono iniziative, con funzione dirappresentanza degli ordini territoriali, pressoqualsiasi organismo a livello regionale suquestioni che interessano l’esercizio dellaprofessione;

d) costituiscono commissioni di studio,compiono indagini ed altre attivita, anchesu incarico delle pubbliche amministrazioni,in ambito regionale;

e) raccolgono informazioni, notizie edati di interesse regionale e li diffondonotra gli iscritti all’ordine;

f) coordinano sul piano regionale le atti-vita di aggiornamento e di formazione fra gliiscritti all’ordine, secondo le indicazioni delconsiglio nazionale;

g) determinano il contributo annuale perla copertura delle spese strettamente necessa-rie al loro funzionamento;

h) formulano pareri e proposte nei con-fronti delle amministrazioni regionali.

2. Qualora gli ordini territoriali siano orga-nizzati su base regionale, le competenze dicui al comma 1 sono attribuite ai medesimiordini.

Art. 17.

(Ordini territoriali)

1. Ai consigli locali degli ordini territorialisono attribuite le seguenti funzioni:

a) la tenuta e l’aggiornamento dell’alboe la verifica periodica della sussistenza deirequisiti per l’iscrizione;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 29 –

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b) la formulazione di proposte o parerinon vincolanti nei confronti del consiglio na-zionale e della federazione regionale ove co-stituita;

c) le deliberazioni in materia di liquida-zione dei compensi ai professionisti, da assu-mere nella composizione integrata di cui al-l’articolo 11, comma 3;

d) la vigilanza sul corretto eserciziodella professione da parte degli iscritti e lapromozione dell’azione disciplinare;

e) ogni altra funzione non espressa-mente attribuita al Consiglio nazionale ealla federazione regionale, ove costituita;

f) la determinazione e la riscossione delcontributo annuale degli iscritti per la coper-tura delle spese strettamente necessarie alloro funzionamento;

g) la promozione della formazione con-tinua e dell’aggiornamento professionali ob-bligatori secondo le indicazioni del Consiglionazionale;

h) la formulazione di pareri e di propo-ste nei confronti delle amministrazioni locali.

2. I consigli locali degli ordini territorialisono tenuti a comunicare periodicamente alconsiglio nazionale i dati di cui al comma1, lettera a).

Art. 18.

(Sistemi elettorali)

1. Con regolamento ministeriale da ema-nare ai sensi della legge 23 agosto 1988, n.400, e successive modificazioni, sono deter-minate le procedure elettorali per l’elezionedei consigli nazionali, dei consigli locali de-gli ordini territoriali, nonche delle commis-sioni disciplinari di cui all’articolo 19. Taliprocedure garantiscono: la trasparenza dellemodalita, la tutela delle minoranze, nonchel’individuazione dei casi di ineleggibilita, in-compatibilita e decadenza, il diritto di voto el’elettorato attivo e passivo degli iscritti, ladurata temporanea della carica ed i limiti di

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 30 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rinnovo delle stesse. Il versamento da parte

degli iscritti dei contributi necessari alla

vita degli ordini e collegi professionali, na-

zionali e locali, e obbligatorio. La misura

di tali contributi e fissata dagli ordini e dai

collegi nella misura necessaria all’espleta-

mento delle funzioni ad essi specificatamente

demandate.

2. Ai fini della determinazione della du-

rata in carica dei consigli nazionali e dei

consigli locali degli ordini territoriali, i re-

golamenti di cui all’articolo 39 tengono

conto delle specificita di ciascuna profes-

sione.

Art. 19.

(Commissioni disciplinari)

1. La funzione disciplinare e attribuita a

commissioni locali composte da professioni-

sti con modalita idonee ad assicurare la ne-

cessaria imparzialita ed indipendenza.

2. I componenti delle commissioni disci-

plinari sono eletti contestualmente ma se-

paratamente dai consigli locali degli ordini

territoriali secondo procedure stabilite ai

sensi dell’articolo 18. Le commissioni

hanno sede presso il consiglio locale del-

l’ordine territoriale che provvede ai mezzi

ed al personale necessari per il funziona-

mento.

3. Le norme in materia di composizione e

durata in carica delle commissioni discipli-

nari nonche di procedimento disciplinare

sono definite dai regolamenti emanati ai

sensi dell’articolo 39; tali norme garanti-

scono lo svolgimento di un giusto procedi-

mento con specifico riferimento al principio

del contraddittorio e prevedono l’impugnabi-

lita dei provvedimenti delle commissioni di-

sciplinari locali davanti ai consigli nazionali.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 31 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 20.

(Scioglimento dei consigli nazionali)

1. Il consiglio nazionale dell’ordine puoessere sciolto, od un suo componente sosti-tuito, con decreto del Ministro competente,quando compia atti di grave e persistenteviolazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1,quando lo scioglimento riguardi l’intero or-gano, e nominato un commissario che eser-cita le attribuzioni conferitegli dal decretomedesimo.

Art. 21.

(Scioglimento delle federazioni regionali)

1. Le federazioni regionali dell’ordine, ovecostituite, possono essere sciolte con decretodel Ministro competente, previo parere delconsiglio nazionale dell’ordine, quando com-piano atti di grave e persistente violazionedella legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 e no-minato un commissario, scelto fra una ternadi professionisti indicati dal consiglio nazio-nale, che esercita le attribuzioni conferiteglidal decreto medesimo.

Art. 22.

(Scioglimento dei consigli locali degliordini territoriali)

1. I consigli locali degli ordini territorialipossono essere sciolti con decreto del Mini-stro competente, previo parere del consiglionazionale dell’ordine, quando compiano attidi grave e persistente violazione della legge.

2. Con il decreto di cui al comma 1 e no-minato un commissario che esercita le attri-buzioni conferitegli dal decreto medesimo.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 32 –

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Capo III

NUOVE PROFESSIONI NON

REGOLAMENTATE

Art. 23.

(Definizione e princıpi generali)

1. Si intendono nuove professioni non re-

golamentate tutte le attivita professionali, in-

tellettuali e non intellettuali, che non sono ri-

comprese nelle professioni di cui all’articolo

2229 del codice civile.

2. La legge garantisce la liberta di costitu-

zione di associazioni di professionisti, di na-

tura privatistica, fondate su base volontaria,

senza vincolo di esclusiva e nel rispetto della

libera concorrenza.

3. Le associazioni professionali non rego-

lamentate possono ottenere l’iscrizione

presso il Ministero delle attivita produttive,

sentito il Consiglio nazionale dell’economia

e del lavoro (CNEL), in apposito registro.

Gli statuti e le clausole associative delle me-

desime associazioni debbono garantire la tra-

sparenza delle attivita e degli assetti associa-

tivi, la dialettica democratica tra gli asso-

ciati, l’osservanza di principi deontologici,

nonche una struttura organizzativa e tec-

nico-scientifica adeguata all’effettivo ed og-

gettivo raggiungimento delle finalita dell’as-

sociazione.

4. Il Ministero delle attivita produttive,

con apposito regolamento da adottare ai

sensi della legge 23 agosto 1988, n. 400, e

successive modificazioni, disciplina la mate-

ria e cura il rispetto ed il mantenimento dei

requisiti di cui al presente articolo, sottopo-

nendo le associazioni ad apposita vigilanza.

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Art. 24.

(Attestato di competenza)

1. In attuazione della direttiva 92/51/CEEdel Consiglio, del 18 giugno 1992, recepitacon decreto legislativo 2 maggio 1994, n.319, e istituito l’attestato di competenza,con il quale le associazioni professionali dicui all’articolo 25 della presente legge, atte-stano il possesso dei requisiti professionali,l’esercizio abituale della professione, il co-stante aggiornamento del professionista edun comportamento conforme alle norme delcorretto svolgimento della professione.

2. L’attestato di cui al comma 1 non e re-quisito vincolante per l’esercizio delle atti-vita professionali di cui alla presente leggeed e rilasciato a tutti i professionisti iscrittialle associazioni professionali di cui all’arti-colo 25 che ne facciano richiesta e che dimo-strino di essere in possesso dei requisiti dicui al comma 1 del presente articolo. Il pro-fessionista, ai fini del rilascio dell’attestatodi competenza, deve altresı essere in pos-sesso di una polizza assicurativa per la co-pertura dei rischi derivanti dall’esercizio del-l’attivita professionale a garanzia degli utentiai sensi dell’articolo 13.

3. Le eventuali validazioni richieste dalleassociazioni professionali per tutti o partedegli associati per il rilascio degli attestatidi competenza hanno carattere oggettivo edebbono provenire da soggetti terzi profes-sionalmente qualificati.

4. Il mancato rinnovo dell’adesione all’as-sociazione professionale che ha rilasciatol’attestato di competenza comporta la perditadella validita dell’attestazione stessa.

Art. 25.

(Associazioni professionali)

1. Presso il Ministero delle attivita produt-tive e istituito il registro delle associazioni

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 34 –

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professionali. A detto registro possono chie-dere l’iscrizione le libere associazioni di pro-fessionisti, di natura privatistica, fondate subase volontaria, senza vincolo di esclusivae nel rispetto della libera concorrenza, inpossesso dei requisiti stabiliti dal decreto dicui all’articolo 26, comma 1.

2. Le associazioni professionali autorizzatea rilasciare l’attestato di competenza di cuiall’articolo 24, definiscono i requisiti chedeve possedere il professionista ai fini del ri-lascio stesso, tra i quali rientrano, in partico-lare:

a) l’individuazione di livelli di qualifi-cazione professionale, dimostrabili tramite ilconseguimento di titoli di studio o di per-corsi formativi alternativi;

b) la definizione dell’oggetto dell’atti-vita professionale e dei relativi profili profes-sionali;

c) la determinazione di standard quali-tativi da rispettare nell’esercizio dell’attivitaprofessionale.

3. Le associazioni professionali di cui alcomma 1 adottano un codice deontologicoe definiscono eventuali sanzioni disciplinarinei confronti degli associati per le violazionidel medesimo codice.

4. I codici deontologici di cui al comma 3e i requisiti stabiliti dalle associazioni profes-sionali ai sensi del comma 2 sono sottopostialla valutazione da parte del Dipartimento aifini dell’iscrizione delle medesime associa-zioni nel registro di cui al comma 1.

Art. 26.

(Norme di attuazione)

1. Con decreto del Ministro delle attivitaproduttive, da adottare entro il termine disei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, sono fissati i requisiti che de-vono possedere le medesime associazioniprofessionali per essere iscritte nel registrodi cui al medesimo articolo 25, comma 1,

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 35 –

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nonche per essere autorizzate a rilasciare gliattestati di competenza di cui all’articolo 24,sulla base dei seguenti princıpi:

a) gli statuti delle associazioni profes-sionali devono garantire la trasparenza delleattivita e degli assetti associativi, la dialetticademocratica tra gli associati ed escludere ilfine di lucro;

b) le associazioni professionali di cui al-l’articolo 25 devono avere una struttura orga-nizzativa e tecnico-scientifica consolidata edevono prevedere procedure operative ade-guate all’effettivo ed oggettivo raggiungi-mento delle finalita della associazione stessa,nonche adottare un codice deontologico chegarantisca il corretto comportamento dei pro-pri iscritti nei confronti degli utenti;

c) deve essere previsto un limite tempo-rale per la validita dell’attestato di compe-tenza e devono essere stabilite le modalitaper il suo rinnovo, determinati sulla base dielementi oggettivi che garantiscano la per-manenza dei requisiti in capo all’esercentel’attivita professionale.

Art. 27.

(Obblighi dell’iscritto)

1. L’iscritto all’associazione professionaleha l’obbligo di informare l’utenza, qualorarichiesto, del proprio numero di iscrizione al-l’associazione e degli estremi dell’iscrizionedell’associazione stessa nel registro di cui al-l’articolo 25, comma 1.

Art. 28.

(Vigilanza)

1. Il Ministero delle attivita produttive vi-gila sull’operato delle associazioni professio-nali e ne dispone la cancellazione dal regi-stro di cui all’articolo 25, comma 1, con laconseguente revoca dell’autorizzazione a ri-lasciare gli attestati di competenza di cui al-

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 36 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’articolo 24, nel caso ravvisi irregolarita nel-l’operato delle predette associazioni, perditadei requisiti stabiliti dal decreto di cui all’ar-ticolo 26, comma 1, o prolungata inattivita.

Capo IV

SOCIETA TRA PROFESSIONISTI

Art. 29.

(Societa tra professionisti)

1. Le professioni intellettuali possono es-sere esercitate individualmente, ovvero in as-sociazione, ovvero in societa aventi per og-getto l’esercizio in comune di attivita profes-sionali.

2. I professionisti le cui attivita sono rego-lamentate dal Capo II della presente leggepossono costituire societa tra professionisti(STP) esclusivamente secondo il tipo di so-cieta previsto dal presente articolo.

3. I professionisti iscritti anche ad ordinidiversi, nonche i professionisti cittadini del-l’Unione europea che conservano il titoloprofessionale di origine, con i limiti derivantidalle attivita riservate, possono costituire so-cieta aventi per oggetto l’esercizio in co-mune di attivita professionali, come previstoal comma 2.

4. I professionisti le cui attivita sono rego-late dal Capo III della presente legge pos-sono costituire anche STP secondo i tipi dicui all’articolo 2249 del codice civile.

5. E comunque consentita la costituzionedi societa ai sensi dell’articolo 2249 del co-dice civile, anche con soci che conferisconomero capitale, per l’esercizio di servizi,come definiti dalla direttiva 92/51/CEE delConsiglio, del 18 giugno 1992, implicantiprestazioni professionali regolamentate dicui all’articolo 3 della presente legge, salvii limiti derivanti dalla disciplina delle attivita

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 37 –

XIV LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

riservate e salvo il disposto del comma 8 delpresente articolo.

6. La STP e disciplinata, come tipo auto-nomo e distinto da quelli previsti dall’arti-colo 2249 del codice civile, nel rispetto deiprincıpi della presente legge. Gli statuti deb-bono uniformarsi ai seguenti criteri:

a) prevedere l’obbligo dell’uso della de-nominazione «societa professionale», con laprecisazione in essa dell’attivita professio-nale esercitata;

b) limitare l’oggetto sociale all’eserciziodi attivita professionale o multiprofessionale,con i limiti derivanti dalle attivita riservate, eriservare la partecipazione societaria, nonchele cariche sociali, a soci professionisti;

c) prevedere che il conferimento deisoci professionisti possa consistere nella pre-stazione professionale ovvero in tale presta-zione unitamente a capitale, anche sottoforma di apporto di clientela;

d) prevedere che la quota sociale possaessere rappresentata, quando sussistano spe-cifiche esigenze in tale senso, anche da titolipartecipativi;

e) prevedere che delle prestazioni con-tratte dalla STP risponda illimitatamente ilsocio professionista che ha eseguito la pre-stazione professionale o che ha agito innome della societa, nonche, in solido, laSTP medesima;

f) prevedere la sottoposizione della STP,nei casi di societa aperta a soci esercenti pro-fessioni intellettuali diverse, alle disposizioniriguardanti le diverse professioni rilevanti,con modalita tali da coordinare le norme so-stanziali e procedimentali che regolano i di-versi profili di responsabilita, anche discipli-nare;

g) prevedere limitazioni alla partecipa-zione alle STP ove tale partecipazione portia situazioni di conflitto di interessi o di elu-sione delle incompatibilita fissate dallalegge;

h) prevedere l’iscrizione, con gli oppor-tuni adattamenti e a pena di scioglimento,

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 38 –

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delle STP, in apposite sezioni degli albi pro-fessionali relativi alle professioni intellettualiesercitate e prevedere, altresı, una specificaresponsabilita disciplinare delle societa stesseper i profili loro ascrivibili, ferme restandol’iscrizione e la responsabilita disciplinare,anche concorrente, dei singoli professionisti;

i) prevedere il diritto di prelazione a fa-vore dei soci professionisti e di gradimentoda parte di una maggioranza qualificata diquesti ultimi nei confronti del nuovo socioin caso di cessione di partecipazioni nellaSTP, nonche del diritto di riscatto a favoredegli altri soci della partecipazione societariadel socio escluso o deceduto;

l) disciplinare l’attivita della STP inmodo che, in caso di affidamento dell’inca-rico a quest’ultima, siano garantiti il dirittodel cliente di scegliere il professionista inca-ricato della prestazione professionale e la re-sponsabilita diretta di quest’ultimo; preve-dere che, in caso di mancata scelta del pro-fessionista, sia comunicato al cliente, primadell’esecuzione della prestazione, il nomina-tivo del professionista incaricato, con conse-guente responsabilita disciplinare della so-cieta, in difetto di idonea comunicazione; as-sicurare comunque l’individuazione certa delprofessionista autore della prestazione;

m) individuare le informazioni che ilprofessionista, anche in deroga alla norma-tiva sul segreto professionale, e tenuto a for-nire alla societa alla quale partecipa sullosvolgimento dei propri incarichi.

7. Sono fatte salve le disposizioni vigentiin materia di societa di ingegneria di cuialla legge 11 febbraio 1994, n. 109, e succes-sive modificazioni, le disposizioni riguar-danti le societa tra avvocati disciplinate daldecreto legislativo 2 febbraio 2001, n. 96, ele disposizioni emanate in attuazione delledirettive comunitarie ed in particolare del-l’articolo 19 della legge 21 dicembre 1999,n. 526.

8. Il professionista che a qualunque titolosvolge attivita professionale intellettuale per

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conto delle societa di cui al presente articoloe soggetto alla disciplina propria dell’attivitaprofessionale medesima. Questa ultima e gliatti in cui essa si estrinseca sono diretta-mente imputabili al professionista che ne eautore e ne risponde in solido con la societa.

9. E fatto salvo quanto disposto dallalegge 23 novembre 1939, n. 1815, e succes-sive modificazioni, per la costituzione di as-sociazioni tra professionisti.

10. Alle STP di cui al comma 6 non si ap-plicano le norme vigenti in materia di falli-mento.

11. Eventuali disposizioni necessarie aifini del coordinamento tra le norme emanatee la normativa vigente, sono adottate ai sensidell’articolo 17, comma 2, della legge 23agosto 1988, n. 400, su proposta del Ministrodella giustizia.

Art. 30.

(Costituzione della societa e oggetto sociale)

1. La costituzione della STP deve avve-nire, sotto pena di nullita, per scrittura pri-vata con sottoscrizione autenticata o peratto pubblico.

2. Con regolamenti da emanare ai sensidell’articolo 39 sono determinate le condi-zioni per la costituzione della societa nonpreviste al comma 1 del presente articolo eper la loro iscrizione nella sezione di cui al-l’articolo 29, comma 6, lettera h), valide pertutte le professioni nonche, ove necessario,condizioni particolari in relazione alla speci-ficita delle singole professioni.

3. La STP ha per oggetto esclusivo l’eser-cizio in comune della professione dei proprisoci.

4. La STP puo rendersi acquirente di benie diritti di qualsiasi natura che siano stru-mentali all’esercizio professionale e com-piere qualsiasi attivita diretta a tale scopo.

5. Gli atti compiuti in violazione del pre-sente articolo sono inefficaci nei confronti

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 40 –

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della societa e spiegano i loro effetti nei con-fronti coloro che li hanno compiuti in nomedella societa e a coloro che comunque lihanno autorizzati.

Art. 31.

(Denominazione sociale)

1. La ragione sociale puo contenere ilnome di uno o piu soci e deve contenerel’indicazione di STP; deve essere inoltre in-dicata l’attivita o le attivita professionalisvolte.

2. Non e consentita l’indicazione del nomedi un socio dopo la cessazione della sua appar-tenenza alla societa, salvo diverso accordo trala societa ed il socio cessato o i suoi eredi.In tale caso l’utilizzazione del nome e consen-tita con l’indicazione «ex socio» o «socio fon-datore» accanto al nominativo utilizzato, pur-che non sia mutata l’intera compagine deisoci professionisti presenti al momento dellacessazione della qualita di socio.

Art. 32.

(Limitazioni all’esercizio dell’attivita

professionale in forma societaria)

1. Ogni professionista puo partecipare aduna sola STP, ferma restando la facolta diesercitare la medesima attivita professionalea titolo individuale.

2. La limitazione di cui al comma 1 si ap-plica fino alla comunicazione della dichiara-zione di recesso del professionista dalla so-cieta.

Art. 33.

(Esclusione dalla societa)

1. Non puo mantenere la qualita di sociodella STP colui che e cancellato o radiatodall’albo professionale. La sospensione di

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 41 –

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un socio dall’albo e causa legittima di auto-

matica esclusione dalla societa.

2. L’esclusione del socio e deliberata ed

accertata da almeno i due terzi degli altri

soci; ove i soci siano soltanto due, i provve-

dimenti di cui al presente comma sono presi

dal restante socio.

Art. 34.

(Responsabilita disciplinare)

1. La STP risponde delle violazioni delle

norme professionali e deontologiche applica-

bili all’esercizio in forma individuale della

professione.

2. Qualora l’infrazione disciplinare com-

messa dal professionista sia ricollegabile a

direttive imposte dalla societa, la societa

stessa risponde disciplinarmente nello

stesso modo in cui risponde il professioni-

sta.

3. La STP risponde altresı disciplinar-

mente delle infrazioni a norme legislative,

regolamentari e deontologiche ad essa diret-

tamente imputabili.

4. La responsabilita disciplinare della

STP si estende anche agli amministratori

ed ai soci che, nell’esercizio dei loro poteri

deliberativi e di direzione, hanno determi-

nato il comportamento illecito della societa

stessa.

5. Nel caso previsto dal comma 2, il con-

siglio locale dell’ordine presso il quale e

iscritta la societa e competente anche per il

procedimento disciplinare nei confronti del

socio, benche iscritto presso altro consiglio

locale dell’ordine, salvo che l’illecito disci-

plinare contestato al professionista riguardi

un’attivita non svolta nell’interesse della so-

cieta.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 42 –

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Art. 35.

(Organi della societa)

1. L’amministrazione della STP di cui al-l’articolo 29, comma 2, spetta ai soci e nonpuo essere affidata a terzi.

2. I soci determinano nell’atto costitutivoo nello statuto le modalita di amministra-zione della societa.

Art. 36.

(Modifiche statutarie)

1. Le modifiche all’atto costitutivo ed allostatuto sociale della societa possono essereadottate solo con il consenso di tutti i soci,o con deliberazione della maggioranza diessi qualora l’atto costitutivo lo preveda ene stabilisca le modalita.

2. In caso di cessione delle partecipazionidella STP ai soci e riconosciuto il diritto diprelazione, ovvero la facolta di esprimere ilgradimento all’ingresso di un nuovo socio.

3. In caso di decesso, ovvero di esclusionedi un socio, ai restanti soci e riconosciuto ildiritto di riscatto.

Art. 37.

(Compensi, norme previdenziali e fiscali)

1. I compensi derivanti dall’attivita profes-sionale dei soci costituiscono crediti della so-cieta.

2. Se la prestazione e svolta da piu sociiscritti allo stesso albo professionale, si ap-plica il compenso spettante ad un solo pro-fessionista, salva espressa deroga pattuitacon clausola approvata per iscritto dalcliente; quando la prestazione richiesta deveessere svolta da professionisti iscritti adalbi diversi, ad ognuno di essi spetta il com-penso professionale previsto dal proprio ta-riffario.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 43 –

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3. L’attivita professionale svolta in formasocietaria da luogo agli obblighi ed ai dirittiprevisti dalle norme previdenziali vigenti perl’attivita individuale; i contributi di carattereintegrativo sono dovuti nella stessa misurache si applica agli atti compiuti dal singoloprofessionista.

4. Ai fini fiscali il reddito della societa edeterminato ai sensi dell’articolo 50 del testounico delle imposte sui redditi, di cui al de-creto del Presidente della Repubblica 22 di-cembre 1986, n. 917, e successive modifica-zioni, ed e imputato a ciascun socio, indipen-dentemente dalla percezione degli utili, pro-porzionalmente alla sua quota di partecipa-zione agli stessi.

5. I compensi percepiti per l’attivita pre-stata negli organi di amministrazione dellasocieta si considerano derivanti dall’eserciziodi arti e professioni.

6. I redditi a qualunque titolo percepiti de-rivanti dall’attivita di amministratore, revi-sore e sindaco di societa ed enti, svolta dasoggetti iscritti agli albi professionali, costi-tuiscono redditi equiparati a tutti gli effettia quelli previsti dall’articolo 49, comma 1,del citato testo unico di cui al decreto delPresidente della Repubblica 22 dicembre1986, n. 917, e sono assoggettati a contribu-zione a favore delle casse di previdenza diappartenenza.

7. I redditi spettanti ai soci a fronte di loroconferimenti sono considerati, ai fini fiscali,redditi di capitale.

Art. 38.

(Rinvio)

1. Per quanto non diversamente dispostodalla presente legge, dai regolamenti di cuiall’articolo 39 e dagli statuti sociali, si appli-cano alle STP, in quanto compatibili, le di-sposizioni contenute nel capo III del titoloV dei libro V del codice civile.

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 44 –

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Art. 39.

(Regolamenti di attuazione e testi unici diriordino delle professioni regolamentate

esistenti)

1. Entro dodici mesi dalla data di entratain vigore della presente legge, con uno opiu regolamenti specifici per ciascuna profes-sione, da emanare ai sensi dell’articolo 17,comma 2, della legge 23 agosto 1988, n.400, il Governo adotta misure per l’attua-zione delle disposizioni contenute nella pre-sente legge.

2. Il Governo inoltre e delegato ad ema-nare testi unici di riordino delle disposizionivigenti in materia di professioni regolamen-tate, attenendosi ai princıpi e criteri direttividella presente legge, nonche ai seguenti:

a) riordinare le attivita delle singoleprofessioni, con eventuali accorpamenti degliordini e collegi interessati, tenendo conto inparticolare della compatibilita con le esi-genze di circolazione dei titoli di studio pre-supposti all’esercizio delle professioni nel-l’ambito dell’Unione europea, nonche delledisposizioni comunitarie in materia di libereprofessioni;

b) perseguire una tendenziale unifor-mita, ove non incompatibile con il rispettodelle specificita delle singole professioni,delle disposizioni applicabili a ciascuna pro-fessione a seguito della adozione dei testiunici stessi;

c) effettuare la puntuale individuazionedel testo vigente delle norme;

d) esplicitare le norme abrogate, ancheimplicitamente, da successive disposizioni;

e) procedere al coordinamento formaledel testo delle disposizioni vigenti, appor-tando, nei limiti di tale coordinamento, lemodificazioni necessarie per garantire la coe-renza logica e sistematica della normativa,anche al fine di adeguare e semplificare illinguaggio normativo;

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 2204– 45 –

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f) esplicitare quali disposizioni non inse-rite nel testo unico restano comunque in vi-gore;

g) dichiarare l’abrogazione delle rima-nenti disposizioni, non richiamate, che rego-lano la materia oggetto di delegificazione,con espressa indicazione delle stesse in ap-posito allegato annesso al testo unico.

3. Al fine di consentire una contestualecomplilazione delle disposizioni legislativee regolamentari riguardanti una medesimaprofessione, il Governo e autorizzato, nell’a-dozione dei testi unici di cui al comma 2, adinserire nel medesimo testo unico, con ade-guata evidenziazione, le norme sia legislativesia regolamentari vigenti per ciascuna profes-sione.

4. Gli schemi dei regolamenti di cui alcomma 1 sono trasmessi, dopo l’acquisizionedel parere del Consiglio di Stato e previo pa-rere dei consigli nazionali, al Parlamento aifini dell’espressione del parere da parte dellecompetenti Commissioni parlamentari che sipronunciano entro due mesi dalla data di tra-smissione; decorso tale termine i regolamentisono emanati anche in mancanza del parere.Il Governo, nell’emanare i regolamenti, e te-nuto a motivare l’adozione di disposizioniche non tengano conto del parere delle Com-missioni parlamentari.