DISEGNO DI LEGGE - · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari...

16

Click here to load reader

Transcript of DISEGNO DI LEGGE - · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari...

Page 1: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

N. 1576

DISEGNO DI LEGGE

d’iniziativa dei senatori FLERES e ALICATA

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 20 MAGGIO 2009

Disposizioni in materia di istituzione e disciplina della professione di

erborista e dell’attivita commerciale di erboristeria

Senato della Repubblica X V I L E G I S L A T U R A

TIPOGRAFIA DEL SENATO (490)

Page 2: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 2 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Onorevoli Senatori. – L’evoluzione delconcetto di salute da assenza di malattie acompleto benessere fisico, emotivo e men-tale, apre uno spazio nuovo a tutti quegli ap-procci olistici che da terapie di nicchia, insenso lato, stanno facendosi largo in Europa.

Quelle medicine o tecniche dapprima defi-nite «alternative» si stanno diffondendo instrati sempre piu ampi della popolazione esi stanno inserendo allo scopo di integrarela medicina ufficiale.

Questo segno dei tempi che l’Organizza-zione mondiale della sanita aveva gia saputorecepire nell’ormai lontano 1978, a sua voltae uno dei frutti degli stimoli del decennioprecedente.

C’e stato quindi un vero e proprio muta-mento interpretativo: la cura non e piu, ridut-tivamente, il trattamento della malattia e deisuoi sintomi, ma l’approccio alla totalitadella persona nella sua complessita. Un recu-pero del concetto di persona intera ereditatodal passato, dalla medicina ippocratica se ilriferimento e al nostro continente.

In un quadro culturale di tal genere, l’er-boristeria si trova in una posizione del tuttoparticolare proprio per la materia che usa ecioe la pianta officinale.

In Italia l’erboristeria e l’erborista, l’unaintesa come disciplina autonoma, relativa alriconoscimento, coltivazione, raccolta, tra-sformazione, preparazione di erbe e piantemedicinali ed aromatiche, l’altra quale figuraprofessionale tecnica di riferimento, sonostati riconosciuti ufficialmente con la legge6 gennaio 1931, n. 99. Con questa norma econ il suo regolamento applicativo (regio de-creto 19 novembre 1931, n. 1793) si rispon-deva alle esigenze socio-economiche di al-lora, regolamentando un settore di cui si ri-conosceva l’importanza e si auspicava lo svi-luppo.

Tuttavia tale normativa risulta evidente-mente insufficiente a definire una profes-sione e a regolamentare un settore che hannovisto negli ultimi trent’anni una significativaespansione dovuta all’intreccio di una molte-plicita di fattori sociali, culturali, ed econo-mici.

La citata legge n. 99 del 1931, e succes-siva giurisprudenza, pur con tutti i limitiche negli anni ha sempre piu evidenziato, es-sendo nel frattempo mutato completamentelo scenario socio-economico e culturale, estata quella che ha mantenuto aperto lo spa-zio affinche potesse esistere e svilupparsil’erboristeria professionale italiana. Si puoquindi affermare che l’erboristeria italiana efortemente radicata nel tessuto sociale, e ca-pillarmente presente su tutto il territorio na-zionale, e una realta consolidata anche sulpiano economico, nella produzione, trasfor-mazione e commercializzazione. Gli erboristiitaliani hanno saputo coniugare la tradizione,la medicina popolare e le moderne acquisi-zioni scientifiche.

Non a caso e stata proprio la categoriastessa a rivendicare con forza l’istituzionedel corso di laurea in tecniche erboristiche,la professionalizzazione del settore ed un rin-novo legislativo adeguato ai tempi e alle pro-spettive europee, in modo da salvaguardarela propria specificita e permettere alla pro-fessione un nuovo sviluppo.

Attualmente ci troviamo di fronte ad unarealta che vede di fatto l’erborista referenteeffettivo per chi intende rivolgersi alle pianteofficinali per il mantenimento del proprio be-nessere psico-fisico. L’erborista e sempre piupreparato scientificamente grazie all’istitu-zione dei corsi di laurea triennali in tecnicheerboristiche e al continuo e puntuale aggior-namento professionale promosso dalle asso-ciazioni di categoria, ma non vede riscontroadeguato dal punto di vista normativo.

Page 3: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 3 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gli erboristi, in Italia, svolgono di fatto unlavoro capillare di informazione sulle pianteofficinali e sull’uso delle stesse ed una con-sulenza all’automedicazione responsabile conle piante officinali. Un lavoro sicuramenteimportante per la salute della popolazioneche si trova sempre piu in balıa di stimoli,suggestioni e messaggi pubblicitari a voltefuorvianti e che necessita di un orientamentoqualificato e professionale.

Contrariamente a quanto molti credono,l’erboristeria italiana non si e sviluppata inquesti anni in regime di anarchia e di abusi-vismo, ma nel rispetto di normative che, sep-pur ormai obsolete e disarticolate tra loro, nehanno determinato la dimensione attuale.

Da oltre venti anni gli erboristi auspicanol’approvazione di una legge moderna e piuattinente ai tempi. Troppe volte gli operatoridel settore, loro malgrado, hanno dovuto su-bire eventi restrittivi o punitivi da parte delleautorita preposte alla vigilanza a causa dell’i-nadeguatezza di una normativa disomogeneae penalizzante, salvo poi essere assolti dal-l’autorita giudiziaria.

E quindi evidente che una normativa chevede la luce nel lontano 1931 con il suo re-golamento applicativo, non sia piu in gradodi rappresentare le esigenze di professionistisempre piu qualificati e di un settore ingrande e costante espansione.

La maggiore attenzione e consapevolezzadei consumatori rispetto al concetto di salutee all’autogestione della stessa impongonodelle scelte legislative coerenti.

Purtroppo a causa dell’obsolescenza dellanormativa del 1931 e a seguito della libera-lizzazione delle attivita commerciali, semprepiu persone poco qualificate, inadeguate eimprovvisate si sono inserite nel tessuto er-boristico italiano, deteriorando pesantementel’immagine dell’erborista diplomato e, piuin generale, dell’erboristeria.

Appare quindi necessario intervenire radi-calmente con un atto normativo modernoche collochi, al pari di altre figure professio-nali, l’erborista nell’ambito delle figure pro-

fessionalmente riconosciute e che regola-menti l’attivita commerciale di erboristeriaesaltandone tutte le peculiarita.

Il perdurare dell’attuale situazione po-trebbe determinare la perdita di una centena-ria tradizione culturale propria del nostroPaese, determinando sicuri problemi di so-pravvivenza alle migliaia di attivita commer-ciali che vi operano, vanificando gli onerosisforzi di quanti hanno creduto nel settore er-boristico intraprendendo gli studi universi-tari, fiduciosi di trovarvi uno sbocco profes-sionale ed economico.

L’uso che l’erborista fa delle piante co-niuga la conoscenza tradizionale alla ricercascientifica, e trae combinazioni che miranosempre, oltre all’eliminazione del sintomo,anche al riequilibrio dell’intero organismo.Proprio per questa sua peculiarita, l’erboristaha un proprio ruolo storico ed uno spazioproprio che non invade quello di altre figuresanitarie. Non quello del medico, visto chenon fa ne diagnosi ne terapia, ne quello delfarmacista che, nella societa attuale, non ene puo essere il referente specifico ed esclu-sivo per le piante officinali visto che il suoruolo, la sua mentalita, il suo back-ground

culturale, la sua esperienza lavorativa ed ilsuo curriculum di studi sono altri.

La maggiore sensibilita della popolazioneall’autogestione della salute ed il ricorsosempre in aumento a tutte quelle pratiche ge-nericamente definite «dolci» hanno portato,per quanto riguarda l’ambito delle piante of-ficinali, ad un maggior ricorso all’erboristaquale figura professionale tecnica di riferi-mento per il consiglio e la consulenza inquesto campo. Nel contempo vi e stata unariqualificazione della preparazione tecnico-scientifica dell’erborista con l’istituzionedella laurea in scienze e tecnologie erboristi-che ai sensi del regolamento di cui al decretodel Ministro dell’universita e della ricercascientifica e tecnologica 3 novembre 1999,n. 509, ora sostituito dal regolamento di cuial decreto del Ministro dell’istruzione, del-l’universita e della ricerca 22 ottobre 2004,

Page 4: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 4 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

n. 270. Detto iter formativo sostituisce, di

fatto, quello previsto con il decreto del Mini-

stro dell’universita e della ricerca scientificae tecnologica 6 giugno 1995, pubblicato

nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio

1996, relativo all’istituzione del corso di di-

ploma universitario in tecniche erboristiche

che aveva a sua volta sostituito quello indi-cato nella citata legge n. 99 del 1931. E or-

mai indispensabile ed improcrastinabile che

al mutamento di condizioni socio-culturali

ed economiche, in aggiunta a quello del cur-

riculum formativo dell’erborista, faccia se-

guito un adeguato rinnovamento legislativoche, partendo dalla realta fattuale, la ricono-

sca in modo da garantire il consolidamento e

lo sviluppo di un intero settore ed il diritto al

riconoscimento di una professione che ha un

ruolo sociale ormai consolidato.

Mentre nei Paesi in via di sviluppo il ri-

corso alla medicina erboristica e una neces-

sita, sia per ragioni culturali che di costi,

nel mondo industrializzato il problema e dif-

ferente. Le patologie croniche, ampiamentediffuse, unite all’invecchiamento progressivo

della popolazione, portano alla ricerca co-

stante di supporti per una «migliore qualita

della vita» e permettono, nel contempo, di

mantenere una vita di relazione soddisfa-

cente. L’erboristeria offre utili risposte neiconfronti di questi problemi.

A Copenhagen nel settembre 1998 e stato

definito il programma European Health in

cui si auspica che dal 2010 tutti gli Stati

membri europei possano garantire che le pro-fessionalita sanitarie e quelle ad esse colle-

gate in altri settori abbiano acquisito ade-

guate conoscenze, procedure, competenze

per promuovere la salute nelle rispettive po-

polazioni.

L’Italia ha la ricchezza di avere gia a di-

sposizione, nel campo delle piante medici-

nali, una categoria qualificata che lavora da

sempre con un approccio olistico agli squili-

bri funzionali dell’organismo. Occorre che aquesta categoria venga riconosciuto questo

merito e quindi sia valorizzata per il lavoroche concretamente svolge.

Sviluppo possibile questo, che metterebbeal servizio della collettivita risorse prezioseche, oggi, non si possono esplicare in pieno.

Sarebbe ovviamente auspicabile che ve-nisse reso possibile un collegamento stabilecon gli organismi professionali europei deglierboristi, in modo da poter lavorare ad uncurriculum formativo il piu possibile omoge-neo, pur tenendo conto delle peculiarita na-zionali, in vista di quella libera circolazionedelle professioni che prima o poi dovra tra-sformarsi da enunciato in realta. Nella pro-spettiva che l’erborista possa divenire refe-rente oltre che nell’automedicazione, ancheper il medico che intenda operare con lepiante medicinali.

A tal proposito e importante citare l’inno-vativo esperimento effettuato presso alcuniospedali della regione Toscana relativamenteall’impiego dell’erborista quale consulentepresso i pazienti sul corretto utilizzo e sullasomministrazione di miscele di erbe infusio-nali di conforto e supporto alle terapie me-diche.

Il presente disegno di legge mira ad asse-gnare un ruolo e uno spazio proprio all’erbo-rista anche e soprattutto al fine di evitareconflitti con altre figure professionali, alpari di altri Paesi, quali la Gran Bretagna,dove, nella riconosciuta professione dell’her-bal practitioners, troverebbe il suo omologo.

E necessario che la futura legge sia ingrado di entrare nel merito dell’operativitaprofessionale dell’erborista. In particolare,deve essere garantita la liberta di miscela-zione anche estemporanea delle piante offici-nali e dei loro derivati, giustificata dalla for-mazione tecnico-scientifica degli erboristi emotivata dalla necessita di soddisfare le ri-chieste dei consumatori. Dalla pratica dellamiscelazione vanno ovviamente escluse solole piante tossiche e velenose la cui utilizza-zione rimane in ambito strettamente me-dico-farmaceutico.

Page 5: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 5 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

All’erborista spettera quindi il compito diconsigliare opportunamente i consumatorisul corretto utilizzo delle piante officinali,dei loro derivati e dei prodotti naturali in ge-nere, consiglio dovuto quando essi vengonoutilizzati per finalita salutistiche e per l’otti-mizzazione dello stato di benessere della per-sona.

Sulla base di quanto esposto si ritiene cheuna nuova normativa non dovrebbe prescin-dere dal garantire una giusta collocazionealla figura professionale dell’erborista, dal-l’individuare competenze specifiche e ruoloderivanti dal percorso formativo universitariodella laurea che deve divenire abilitante allaprofessione, dal definire il controllo dei re-quisiti delle piante vendibili, il confeziona-mento e l’etichettatura dei prodotti, in armo-nia con le normative nazionali e comunitarie,infine dall’individuare l’erboristeria come di-sciplina autonoma, quale di fatto e storica-mente divenuta.

E pertanto indispensabile definire precisa-mente l’ambito di competenza e di operati-vita specifica dell’erborista, anche rispettoalle tecniche analitiche e di trasformazionedel materiale vegetale. E altresı indispensa-bile definire l’attivita professionale e com-merciale di erboristeria e indicare la laureain scienze e tecnologie erboristiche comeabilitante alla professione di erborista.

La futura legge dovra prevedere l’istitu-zione di appositi registri degli erboristi ge-stiti a livello regionale a specifica tutela delcittadino, anche con l’ausilio delle associa-zioni di categoria di riferimento quali sog-getti garanti di un percorso formativo profes-sionale e di aggiornamento per i professioni-sti in attivita.

Altrettanto necessaria e una precisa defini-zione dei titoli e requisiti professionali cheidentificano correttamente la figura dell’er-borista, anche al fine di una maggiore tuteladel consumatore.

Inoltre, a tutela di coloro che gia operanoda anni nel settore si dovra pensare ad unaparificazione del «vecchio» titolo con quello

indicato nel presente disegno di legge, comee accaduto gia per altre professioni. Si do-vranno definire le modalita di adeguamentoper coloro che all’entrata in vigore dellalegge, pur essendo titolari di erboristeria,non siano in possesso dei titoli per conti-nuare ad esercitare.

Inoltre, alle regioni e demandato il com-pito di individuare le piante officinali che,per la loro elevata tossicita, anche a livelliminimi, sono da impiegarsi a scopo medici-nale ed il cui uso e riservato alle officine far-maceutiche e al farmacista su ricetta medicaobbligatoria non ripetibile.

Altresı deve essere data chiara definizionedi «laboratorio annesso all’esercizio di ven-dita», in cui l’erborista in regola con le pre-scritte autorizzazioni provvede alla prepara-zione dei derivati erboristici secondo le suespecifiche competenze.

E auspicabile inoltre che la coltivazionedelle piante officinali non sia consideratapratica agronomica generica ma speciale,con la necessita di una formazione specificadel coltivatore e della consulenza come re-sponsabile di un erborista titolato.

In definitiva possono essere tracciate le li-nee guida del disegno di legge in oggetto:

– una proposta di rinnovo legislativodeve tener conto dei mutamenti socio-econo-mici e culturali avvenuti dal 1931 ad oggi edel quadro complessivo reale su cui va adoperare;

– la realta e quella dell’esistenza conso-lidata di una disciplina autonoma definibilecome erboristeria che si basa principalmentesull’uso di preparati erboristici caratterizzatidalla presenza del fitocomplesso, quale ap-proccio olistico agli squilibri funzionali del-l’organismo ed al mantenimento della salutee dello stato di benessere. La materia vege-tale e lo strumento primario di detta praticatradizionale;

– la figura professionale di riferimentonell’orientamento della scelta dell’utente e

Page 6: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 6 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

l’erborista, quale tecnico esperto nella cono-scenza delle piante officinali e del loro uso;

– con l’istituzione della laurea in tecni-che erboristiche, l’operatore erboristico con-temporaneo ha conseguito una piu adeguatapreparazione tecnico-scientifica nella cono-scenza e nella gestione razionale delle pianteofficinali ed e in grado di operare a 360gradi nel settore delle piante officinali, dallacoltivazione al prodotto finito, passando at-traverso tutte le fasi intermedie, dal controllodi qualita alla formulazione di nuovi pro-dotti.

Pertanto, la figura dell’erborista quale con-sulente nel campo delle piante officinali, edei prodotti naturali in genere, in grado di

assolvere coscientemente l’importante fun-

zione di filtro nei confronti del consumatore

che in lui ripone fiducia, si integra perfetta-

mente con le altre figure sanitarie, sia della

medicina allopatica che delle varie medicine

cosiddette complementari. E l’integrazione di

tutti questi saperi che puo far davvero com-

piere il salto di qualita necessario affinche

venga di nuovo rivalutata la centralita della

persona, finalmente libera di scegliere i pro-

pri riferimenti nel campo della salute e tran-

quillizzata dal fatto che le molte opportunita

possono integrarsi tra loro al fine di raggiun-

gere al meglio l’obiettivo salute/benessere

completo.

Page 7: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 7 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

Art. 1.

(Oggetto)

1. La presente legge disciplina:

a) i requisiti professionali dell’opera-tore denominato «erborista» ai fini dell’eser-cizio dell’attivita di preparazione e commer-cializzazione dei prodotti a base di piante of-ficinali, o parti di esse, fresche o essiccate,singole o in miscela, o loro derivati, intesia favorire le normali funzioni fisiologiche elo stato di benessere dell’organismo umanoo animale, all’interno di esercizi commercialidenominati «erboristeria»;

b) le condizioni per l’impiego della de-nominazione «erboristeria» nelle insegne de-gli esercizi commerciali, nell’informazione enella comunicazione pubblicitaria nei con-fronti del consumatore, nonche nella comuni-cazione commerciale tra imprese.

Art. 2.

(Istituzione della professione dell’erborista)

1. L’erborista e l’operatore professionaleche, in possesso del titolo universitario abili-tante, esegue la selezione delle piante offici-nali e delle forme di preparazione derivate el’eventuale miscelazione delle stesse e la mi-scelazione dei derivati, rispondendo alle esi-genze e alle richieste dell’utente che, nel-l’ambito della propria liberta di scelta, vogliaessere orientato sull’uso delle piante offici-nali per la tutela della propria salute.

2. L’erborista e il consulente dell’autome-dicazione nel campo delle piante officinali.

3. Sono di competenza dell’erborista: lacoltivazione, la raccolta, la lavorazione, la

Page 8: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 8 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

trasformazione, la manipolazione, la miscela-zione, il confezionamento e la commercializ-zazione al dettaglio e all’ingrosso dellepiante officinali, delle droghe, dei loro deri-vati e dei preparati erboristici.

Art. 3.

(Ambiti operativi)

1. Nell’ambito delle competenze di cui al-l’articolo 2, l’erborista prepara i derivati er-boristici seguendo i processi tecnologici attia preservare l’integrita del fitocomplessodella pianta o delle piante officinali.

2. L’erborista fornisce informazioni all’u-tente sulle piante officinali, sui loro benefıci,sul loro uso e sulle loro eventuali controindi-cazioni.

3. L’erborista esercita la sua attivita pro-fessionale in regime autonomo o di dipen-denza sia in strutture sanitarie pubbliche oprivate che all’interno di strutture imprendi-toriali.

4. E definita «attivita di erboristeria»esclusivamente l’attivita professionale im-prenditoriale esercitata dall’erborista, com-prendente l’attivita di commercio al dettagliodi erbe officinali e dei loro derivati preparatisecondo le competenze professionali dellostesso erborista.

5. L’erborista che esercita l’attivita di cuial comma 4 puo allestire un locale, separatodall’area della vendita al dettaglio e daquella destinata a magazzino delle scorte,quale laboratorio annesso all’esercizio divendita, per svolgere le operazioni di trasfor-mazione e di preparazione erboristiche pro-prie della professione, atte a produrre erbo-rati destinati ad essere ceduti al consumatorefinale, anche in forma preincartata e non pre-confezionata, nell’ambito dello stesso eserci-zio. Tale attivita di trasformazione e di pre-parazione di prodotti erboristici non com-porta l’obbligo di notifica dei prodotti al Mi-

Page 9: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 9 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

nistero del lavoro, della salute e delle politi-che sociali, ne gli oneri economici connessi.

6. L’esercizio delle attivita di trasforma-zione e di preparazione svolte nel laboratoriodi cui al comma 5 e soggetto ad autorizza-zione rilasciata dalla azienda sanitaria localecompetente per territorio, previa verificadella sussistenza dei requisiti igienico-sani-tari ai sensi della legge 30 aprile 1962,n. 283. Tali attivita sono effettuate utiliz-zando materie prime che devono soddisfarei requisiti di qualita previsti dalla legisla-zione vigente in materia di igiene degli ali-menti.

7. La miscelazione di piante officinalisfuse essiccate o parti di esse puo esserecompiuta dall’erborista direttamente al bancodel punto di vendita.

8. Le piante officinali, utilizzate a finiprofessionali dall’erborista in erboristeria,non possono provenire da coltivazioni gene-ticamente modificate.

Art. 4.

(Impiego della denominazionedi erboristeria)

1. Possono utilizzare la denominazione«erboristeria», nelle insegne di esercizio, nel-l’informazione e nella comunicazione pubbli-citaria nei confronti del consumatore, nonchenella comunicazione commerciale tra im-prese, esclusivamente gli esercizi commer-ciali il cui titolare, in possesso dei requisitirichiesti per l’esercizio dell’attivita commer-ciale, ai sensi del decreto legislativo 31marzo 1998, n. 114, e delle normative regio-nali di settore, sia altresı in possesso di unodei seguenti titoli di studio:

a) diploma di erborista di cui all’arti-colo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) diploma universitario in tecniche er-boristiche di cui al decreto del Ministro del-l’universita e della ricerca scientifica e tec-nologica 6 giugno 1995, pubblicato nella

Page 10: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 10 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19 febbraio1996;

c) diploma di laurea in scienze e tecno-logie erboristiche, ai sensi del regolamento dicui al decreto del Ministro dell’universita edella ricerca scientifica e tecnologica 3 no-vembre 1999, n. 509, e del regolamento delMinistro dell’istruzione, dell’universita edella ricerca 22 ottobre 2004, n. 270;

d) diploma di laurea in farmacia o inchimica e tecnologie farmaceutiche;

e) diploma di specializzazione inscienza e tecnica delle piante officinali o infarmacognosia.

2. In caso di impresa organizzata in formasocietaria, l’utilizzazione della denomina-zione «erboristeria», ai sensi del comma 1,e subordinata alla sussistenza dei requisitiprofessionali in capo al rappresentante legaleo suo delegato.

3. I titolari di esercizi commerciali in cuisiano posti in vendita i prodotti di cui all’ar-ticolo 1, comma 1, lettera a), e che intendanoimpiegare la denominazione «erboristeria»nelle insegne di esercizio, nell’informazionee nella comunicazione pubblicitaria nei con-fronti del consumatore, nonche nella comuni-cazione commerciale tra imprese, devonofarne comunicazione preventiva al comune,attestando il possesso dei requisiti di cui alcomma 1 del presente articolo.

4. L’utilizzazione della denominazione«erboristeria» per gli esercizi commerciali,gestiti in forma individuale o societaria, incui siano posti in vendita i prodotti di cui al-l’articolo 1, comma 1, lettera a), e sempresubordinata alla presenza di un soggetto inpossesso dei requisiti indicati al comma 1del presente articolo.

Art. 5.

(Abilitazione)

1. Il diploma di laurea in scienze e tecno-logie erboristiche, conseguito ai sensi del re-

Page 11: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 11 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

golamento di cui al decreto del Ministro del-l’universita e della ricerca scientifica e tec-nologica 3 novembre 1999, n. 509, e del re-golamento di cui al decreto del Ministro del-l’istruzione, dell’universita e della ricerca 22ottobre 2004, n. 270, abilita all’eserciziodella professione di erborista.

2. Il corso di laurea finalizzato alla forma-zione della professione di erborista e istituitoe attivato presso le facolta di farmacia, pre-vedendo altresı il collegamento con le facoltadi agraria e di medicina e chirurgia, sullabase di specifiche norme del regolamento di-dattico di ateneo che disciplinano le relativemodalita di attuazione.

3. Sono equiparati al diploma di laurea inscienze e tecnologie erboristiche:

a) il diploma di erborista di cui all’arti-colo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) il diploma conseguito presso lescuole dirette ai fini speciali in erboristeria,istituite presso le facolta di farmacia;

c) il diploma universitario in tecnicheerboristiche, istituito in base al decreto delMinistro dell’universita e della ricerca scien-tifica e tecnologica 6 giugno 1995, pubbli-cato nella Gazzetta Ufficiale n. 41 del 19febbraio 1996.

Art. 6.

(Registri regionali degli erboristi)

1. Alle regioni e demandato il compito didefinire le norme di accesso alla professionedi erborista e l’obbligo di aggiornamentoprofessionale, nonche l’istituzione di appositiregistri regionali degli erboristi da aggiornareannualmente.

Art. 7.

(Disposizioni transitorie)

1. Coloro che, alla data di entrata in vi-gore della presente legge, esercitano, anche

Page 12: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 12 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

in base ad un rapporto di lavoro dipendente,le attivita di commercio al dettaglio o di tra-sformazione e preparazione erboristiche o leattivita di lavorazione delle piante, delleloro parti, dei loro derivati e delle droghe,propedeutiche alla ulteriore lavorazione deglistessi o per la cessione ai soggetti autorizzatial commercio al dettaglio, e che sono in pos-sesso del diploma di erborista di cui all’arti-colo 6 della legge 6 gennaio 1931, n. 99, odel diploma di laurea in scienze biologicheo in farmacia o in chimica e tecnologie far-maceutiche o in medicina e chirurgia o inscienze agrarie ovvero del diploma conse-guito presso le scuole dirette a fini specialiin erboristeria istituite presso le facolta difarmacia, nonche tutti coloro i quali hannofrequentato appositi corsi e svolgono tale at-tivita sulla base di normative regionali nel-l’ambito delle loro competenze possono con-tinuare a svolgere le medesime attivita.

2. Coloro che, alla data di entrata in vi-gore della presente legge, senza essere inpossesso del diploma di erborista di cui al-l’articolo 6 della legge 6 gennaio 1931,n. 99, o degli altri titoli di cui al comma 1del presente articolo, esercitano, anche inbase ad un rapporto di lavoro dipendente,le attivita di commercio al dettaglio o di pre-parazioni erboristiche o le attivita di lavora-zione delle piante, delle loro parti, dei loroderivati e delle droghe, propedeutiche allaulteriore lavorazione degli stessi o per la ces-sione ai soggetti autorizzati al commercio aldettaglio, possono continuare a svolgere lemedesime attivita a condizione che superinoun apposito esame di idoneita, che deve es-sere sostenuto al termine di un corso di ag-giornamento, organizzato secondo modalitacompatibili con lo svolgimento dell’attivitalavorativa e disciplinato con decreto di na-tura non regolamentare del Ministro dell’i-struzione, dell’universita e della ricerca, diconcerto con il Ministro del lavoro, della sa-lute e delle politiche sociali, entro sei mesidalla data di entrata in vigore della presentelegge. L’esame di idoneita deve essere supe-

Page 13: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 13 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

rato entro tre anni dalla data di entrata in vi-gore di tale decreto. Agli eventuali oneri de-rivanti dalla organizzazione dei corsi di ag-giornamento si provvede mediante contributiversati dagli iscritti, secondo modalita defi-nite con il decreto del Ministro dell’istru-zione, dell’universita e della ricerca di cuial primo periodo del presente comma, dallacui attuazione non possono derivare nuovio maggiori oneri per il bilancio dello Statoe degli enti di cui all’articolo 25 della legge5 agosto 1978, n. 468, e successive modifi-cazioni.

3. I soggetti in possesso del diploma di er-borista di cui all’articolo 6 della legge 6 gen-naio 1931, n. 99, che non esercitano attivitadi erborista da piu di cinque anni, sono am-messi all’esame di idoneita di cui al comma2 del presente articolo.

4. Decorsi tre anni dalla data di entrata invigore della presente legge, gli esercizi com-merciali che non presentino i requisiti di cuiall’articolo 4, comma 1, non possono avva-lersi della denominazione «erboristeria» sul-l’insegna d’esercizio. Agli stessi sara consen-tito commercializzare esclusivamente i pro-dotti di cui all’articolo 1, comma 1, letteraa), esclusivamente in forma preconfezionata,in presenza dei requisiti soggettivi previstidal decreto legislativo 31 marzo 1998,n. 114.

Art. 8.

(Disposizioni particolari)

1. E autorizzata la vendita negli esercizicommerciali denominati «erboristerie», inconformita a quanto disposto dall’articolo 4della presente legge, di:

a) medicinali tradizionali di origine ve-getale o fitoterapico tradizionale ai sensi del-l’articolo 1, comma 1, lettera ii), del decretolegislativo 24 aprile 2006 n. 219;

b) medicinali di origine vegetale o fito-terapici ai sensi dell’articolo 1, comma 1,

Page 14: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 14 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

lettera ll), del decreto legislativo 24 aprile2006, n. 219;

c) sostanze vegetali ai sensi dell’arti-colo 1, comma 1, lettera mm), del decreto le-gislativo 24 aprile 2006, n. 219;

d) preparazioni vegetali ai sensi dell’ar-ticolo 1, comma 1, lettera nn), del decreto le-gislativo 24 aprile 2006, n. 219.

2. E autorizzata la vendita negli esercizicommerciali denominati «erboristeria», inconformita a quanto disposto dall’articolo 4della presente legge, dei medicinali omeopa-tici definiti ai sensi dell’articolo 1, comma 1,lettera d), del decreto legislativo 24 aprile2006 n. 219.

Art. 9.

(Sanzioni)

1. Chi esercita l’attivita di erborista senzai requisiti prescritti ai sensi della presentelegge compie abuso della professione di er-borista ed e perseguibile a norma di legge.

2. Chi utilizza la denominazione «erbori-steria» ai sensi di quanto disposto all’articolo4, essendo sprovvisto dei titoli indicati nelsuddetto articolo e punito con la sanzionedi 5.000 euro.

3. In caso di recidiva si provvedera allasospensione dell’autorizzazione per un mas-simo di tre mesi.

Art. 10.

(Abrogazioni)

1. A decorrere dalla data di entrata in vi-gore della presente legge sono abrogati:

a) la legge 6 gennaio 1931, n. 99;

b) il regolamento di cui al regio decreto19 novembre 1931, n. 1793;

c) il regio decreto 26 maggio 1932,n. 772.

Page 15: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 15 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

Art. 11.

(Piante il cui uso e soggetto a restrizione)

1. All’erborista non e consentito l’usodelle piante che per la loro elevata tossicita,anche a livelli minimi, sono impiegate perottenere parti, droghe e loro derivati destinatialla utilizzazione medicamentosa, il cui uso eriservato al farmacista in farmacia a seguitodi ricetta medica obbligatoria non ripetibile.

2. Alle regioni e demandato il compito diindividuare le piante di cui al comma 1.

Art. 12.

(Promozione della cultura erboristica)

1. Le regioni e le province autonome diTrento e di Bolzano, nell’ambito dei rispet-tivi programmi informativo-educativi relativialla gestione del sistema sanitario, possonopromuovere, attraverso i comuni, le aziendesanitarie locali e gli istituti scolastici, con ilcoinvolgimento delle associazioni di catego-ria degli erboristi, la conoscenza delle pianteofficinali indigene ed esotiche utilizzabili perla preparazione di prodotti erboristici, assicu-rando la corretta formazione per il loro rico-noscimento, il corretto orientamento per illoro uso anche con riferimento alle tradizionipopolari, nonche la necessaria cultura per laprotezione e lo sviluppo del patrimonio ve-getale naturale indigeno quale risorsa biolo-gica per il benessere umano, animale e vege-tale.

Art. 13.

(Tutela della flora e autorizzazione per laraccolta spontanea)

1. Entro un anno dalla data di entrata invigore della presente legge, le regioni e leprovince autonome di Trento e di Bolzanodisciplinano le attivita finalizzate alla prote-

Page 16: DISEGNO DI LEGGE -   · PDF fileadeguato dal punto di vista normativo. Atti parlamentari Senato della Repubblica ––3 ... Il presente disegno di legge mira ad asse

Atti parlamentari Senato della Repubblica – N. 1576– 16 –

XVI LEGISLATURA – DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI - DOCUMENTI

zione della flora prevedendo i limiti quantita-tivi di specie e i limiti temporali entro i qualisono consentite anche con l’ausilio delCorpo forestale dello Stato:

a) la libera raccolta da parte dei racco-glitori erboristi delle piante officinali sponta-nee, a scopo produttivo-industriale o com-merciale;

b) la libera raccolta da parte di singolidelle piante officinali spontanee, per uso econsumo personali.

2. La raccolta delle piante officinali spon-tanee da utilizzare per uso professionale esubordinata alla specifica autorizzazione daparte della competente autorita sanitaria re-gionale. Tale autorizzazione e personale,puo riguardare solo i soggetti in possessodella qualifica professionale di erboristacome previsto all’articolo 4, comma 1), let-tere a), b), c), d), ed e).

Art. 14.

(Entrata in vigore)

1. La presente legge entra in vigore de-corsi sei mesi dalla sua pubblicazione nellaGazzetta Ufficiale.

E 1,00