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DOLO EVENTUALE E CIRCOLAZIONE STRADALE Relazione di Giorgio Massaini e Sabrina Falesiedi Insegnamento: Diritto Penale Progredito Prof. Carlo Sotis 1

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DOLO EVENTUALE E CIRCOLAZIONE STRADALE

Relazione di Giorgio Massaini e Sabrina Falesiedi

Insegnamento: Diritto Penale Progredito

Prof. Carlo Sotis

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INDICE

1. La definizione di dolo e di dolo eventuale Pag.3

1.1 Le teorie sul dolo eventuale Pag.3

2. Il dolo eventuale e la colpa cosciente nei reati di circolazione stradale Pag.5

3. La disciplina prima dell’introduzione del reato di omicidio stradale Pag.7

3.1 Analisi della giurisprudenza. Pag.83.1.1 Sentenza Ig. Va. e Sentenza Lucidi Pag.93.1.2 Sentenza Mega Pag.113.1.3 Sentenza Beti Pag.13

4. La legge sull’Omicidio stradale Pag.15

4.1 L’articolo 589 bis c.p. Pag.154.2 Gli articoli 589 ter c.p. e 590 bis c.p. Pag.18

5. Riflessioni critiche e considerazioni finali sull’Omicidio Stradale Pag.19

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1. LA DEFINIZIONE DI DOLO E DOLO EVENTUALE

Nella definizione che il codice penale dà al dolo dobbiamo tenere come punto di riferimento

l’articolo 43 del codice penale, che disciplina l’elemento psicologico del reato. Al primo comma

è stabilito che “Il delitto è: doloso o secondo l’intenzione, quando l’evento dannoso o

pericoloso, che è il risultato dell’azione od omissione e da cui la legge fa dipendere l’esistenza

del delitto, è dall’agente preveduto e voluto come conseguenza della propria azione od

omissione”.

Due sono gli elementi su cui questa nozione si basa: la rappresentazione, intesa come

conoscenza effettiva del fatto che costituisce reato, e la volizione, intesa come sforzo del volere

teso alla realizzazione del fatto preventivamente rappresentato.

All’interno del genus dolo è possibile procedere ad alcune differenziazioni in base al grado

d’intensità delle due componenti: il dolo intenzionale, il dolo diretto ed il dolo eventuale1.

La più discussa delle tre categorie di dolo è proprio quello eventuale, in particolar modo per la

difficoltà di trovare una netta linea di demarcazione con la colpa cosciente2.

Da sempre si assiste quindi ad una pluralità d’impostazioni.

Il dolo eventuale è tradizionalmente definito come quell’elemento soggettivo del reo, che

agendo ad altro scopo, si rappresenti in termini concreti la possibilità che l’evento si produca e,

ciononostante, si determini all’azione accettando il rischio della sua realizzazione3.

La colpa c.d. cosciente (o con previsione dell’evento) si avrebbe invece quando l’agente si

rappresenta l’evento come conseguenza possibile dell’inosservanza della regola cautelare, ma

nel convincimento che non si verificherà e questo per fattori esterni o per capacità o attitudini

proprie, reali o ritenute4.

1.1 LE TEORIE SUL DOLO EVENTUALE.

Avere una definizione chiara di dolo eventuale non è possibile, poiché il legislatore si astenne

dal prendere posizione sulle eventuali sfumature che il dolo può assumere e che vengono

1 Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, IV ed., Milano, 2012, 297 2 Così come previsto dal nostro ordinamento all’art. 61, comma 3 del codice Penale: “Aggravano il reato (…) l’avere, nei delitti colposi, agito nonostante la previsione dell’evento”.3 Cfr. G. Marinucci, E. Dolcini, Manuale di Diritto Penale – Parte Generale, IV ed., Milano, 2012, 299 ss.;F. Mantovani, Diritto Penale – Parte Generale, VII ed., Padova, 2011, 323 ss.; Cass., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231; Cass. S. U., 30 marzo 2010, n.12433; Cass., Sez. I, 01 agosto 2012, n. 31449.4 Cfr. F. Mantovani, Diritto Penale , Parte Generale, VII ed., Padova, 2011, 336.

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ricondotte nel dolo eventuale5, rimettendone cosi la configurazione nelle mani della

giurisprudenza.

È possibile suddividere l’insieme delle soluzioni elaborate in due “macrogruppi”: le teorie

intellettualistiche, che fanno leva sulla maggiore o minore probabilità ex ante di causazione

dell’evento, e le teorie volontaristiche, le quali attribuiscono maggior rilievo all’elemento della

volontà6.

Sono proprio le lacune comuni alle teorie intellettualistiche7 che hanno portato all’emersione

delle teorie che fanno leva sull’elemento volontaristico, ritenuto il vero tratto distintivo del dolo

rispetto alla colpa.

La giurisprudenza della Cassazione nel corso degli anni ha seguito due orientamenti.

Uno minoritario per cui il dolo eventuale sussiste quando l’agente si è rappresentato un evento

non voluto in modo diretto come possibile conseguenza della sua condotta principale e ha

quindi relegato l’evento possibile al perseguimento dei propri fini , accettando in questo modo

la realizzazione eventuale dell’evento (considerandolo quindi come prezzo da pagare per il

raggiungimento per il fine preposto)8.

L’altro orientamento, maggioritario, ha visto ampia applicazione della c.d. formula di Frank,

secondo cui l’interprete dovrebbe effettuare un giudizio controfattuale, chiedendosi cosa

avrebbe fatto l’imputato qualora avesse avuto la certezza che dalla sua condotta sarebbe

scaturito l’evento lesivo9.

5 La volontà di astenersi nel definire il dolo eventuale si può desumere dai lavori preparatori al codice penale, come anche richiamato dalla Cassazione nella sentenza Thyssen (Corte di Cassazione, S.U., 24/04/2014 N.38343 par.34), inoltre si può anche desumere che la scelta di non intervenire sulla definizione di dolo eventuale al momento della stesura del codice penale era dettata anche dal voler conciliare le due teorie che si contrapponevano all’epoca riguardo ai profili intellettivi e volitivi del dolo che davano preminenza una alla volontà, l’altra alla rappresentazione.6 Tribunale di Roma, Sezione Gup, 15 gennaio 2013, Giud. Ebner, p.107 Si fa riferimento alla teoria dell’indifferenza, alla teoria dell’emotività, alla teoria della probabilità, alla teoria della possibilità, da S.Raffaele, La rappresentazione dell’evento al confine tra dolo e colpa: un’indagine su rischio, ragionevole speranza e indicatori “sintomatici” - Note sulla motivazione della sentenza delle sezioni unite sul caso Thyssenkrupp, in Diritto Penale Contemporaneo, 5 giugno 2015.8 Sentenze che sottolineano l’orientamento minoritario: Corte di Cassazione , Sez.IV, 20 dicembre 1996, n.11024, Boni, cit., da Dejure; Tribunale di Milano, 21 aprile 2004, El Aoufir, cit.; Tribunale di Roma , 16 novembre 2007, N, cit.; Tribunale di Roma, 26 novembre 2008, Lucidi, cit.; Corte di Cassazione , Sez.V, 11 maggio 2011, n.18568, D.D., cit.; Tribunale di Bologna , 3 maggio 2012, A.C, cit.; Cass. Pen., Sez. I, 28.1.1991, n. 5527, Caporaso, da Dejure; Cass. Pen., Sez. I, 21.4.1994, n. 4583, Giordano, da Dejure; Cass. Pen., Sez. I, 8.11.1995, n. 832 , Piccolo, da Dejure; Cass. Pen., Sez. IV, 10.2.2009, n. 13083, Bodac, da Guida dir., 2009, 16, 82 ss.; Cass. Pen., Sez. IV, 24.6.2009, n. 28231, Montalbano, da Dejure.9 Cfr., L.Aimi in Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica , nota a Cass. Pen., Sez. I, 01.2.11 (dep. 15.3.11), n. 10411, da Diritto Penale Contemporaneo; Corte di Cassazione ,S.U, 24/04/2014 N.38343.

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Combinando la formula di Frank10 con le teorie intellettualistiche occorre segnalare, nella

giurisprudenza più recente, la prevalenza di soluzioni intermedie volte a riempire il concetto di

dolo eventuale con la teoria della “accettazione del rischio” di cagionare l’evento11.

Secondo questo orientamento si ha dolo eventuale quando l’agente si è prefigurato un evento

che non è direttamente voluto dallo stesso, ma esso è possibile come conseguenza della propria

condotta principale e nonostante aver prefigurato la possibilità di realizzazione dell’evento “

accessorio” come ipotesi astratta, l’agente ha agito ugualmente , accettando quindi senza riserve

il rischio di verificazione dell’evento12.

2. IL DOLO EVENTUALE E COLPA COSCIENTE NEI REATI DI CIRCOLAZIONE

STRADALE.

Come già detto in precedenza è molto labile il confine tra la colpa cosciente e il dolo eventuale,

proprio perché la componente dell’accettazione del rischio che si verifichi un determinato

evento è caratteristica comune ad entrambi i casi, la cosa che le differenzia ovviamente è la

componente volitiva.

La definizione di colpa cosciente è stata elaborata anche dalla giurisprudenza, ossia, si ha colpa

cosciente quando l’agente ha escluso la possibilità della verificazione dell’evento come pura

10 R. Frank, Vorstellung, cit., 211 “La previsione di un evento in termini di possibilità integra pertanto il concetto di dolo solo quando la previsione di tale evento in termini di certezza non avrebbe trattenuto l’agente, né avrebbe assunto il significato di un contro motivo decisivo. Qualora sia possibile stabilire in anticipo con certezza che cosa accadrà nel futuro, il dolo sussiste quando si sarebbe agito nonostante questa consapevolezza dell’evento. Quando questa consapevolezza avrebbe distolto dall’azione, il dolo invece non sussiste.”; Cass., S.U., 30 marzo 2010, n. 12433, “(…)il soggetto decide di agire “costi quel che costi”, mettendo cioè in conto la realizzazione del fatto.”11 Cass. Sez. I, 14 giugno 2001, n. 30425 “(…)risponde a titolo di dolo l’agente che, pur non volendo l’evento, accetta il rischio che esso si verifichi come risultato della sua condotta, comportandosi anche “a costo di determinarlo”, mentre risponde a titolo di colpa aggravata l’agente che, pur rappresentandosi l’evento come possibile risultato della sua condotta, agisce nella ragionevole speranza che esso non si verifichi.” ; Cass., Sez. IV, 24 giugno 2009, n. 28231 “(…)il dolo eventuale si differenzia dalla colpa cosciente in quanto il primo consiste nella rappresentazione della concreta possibilità della realizzazione del fatto, con accettazione del rischio (e, quindi, volizione) di esso, mentre la seconda consiste nella astratta possibilità della realizzazione del fatto, accompagnata dalla sicura fiducia che in concreto esso non si realizzerà (quindi, non-volizione); Cass., Sez. I, 1 agosto 2012, n. 31449 da Italjure; Cass., Sez. IV, 14 giugno 2012, n. 23588 da Italjure; Cass., Sez. IV, 24 marzo 2010, n. 11222, da Dejure.12 Corte di Cassazione, S.U., 24/04/2014 N.38343, par. 34, da Diritto penale contemporaneo; Corte di Cassazione, Sez. I , 14 giugno 2014, n. 23588, Beti, da Diritto penale contemporaneo; Tribunale di Roma, 26 Novembre 2008, Lucidi, cit., da Dejure; Corte di Cassazione, Sez IV, 24 Marzo 2010, n. 11222, Lucidi, cit., da Dejure; Corte di Assise di Appello di Milano, 12 Marzo 2012, n. 9, Mega, cit., da Diritto penale contemporaneo; Corte d’assise d’Appello di Firenze, Sez. I, 28 Febbraio 2011, n.24, Spaccarotella, cit, da Dejure; Corte di Cassazione, Sez. I, 1 agosto 2012, n.31449 , Spaccarotella, cit., da Italjure; Corte di Cassazione, Sez. I , 14 giugno 2014, n .23588 , Beti, da Diritto penale contemporaneo ; Per una ricostruzione della teoria dell’accettazione del rischio quale «teoria propria della dottrina e della giurisprudenza italiana», v. DEMURO G.P., Il dolo _Vol.2. L’accertamento, Milano, 2010, 13 ss., cui si rinvia per ulteriori richiami bibliografici.

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ipotesi astratta, ossia ha posto in essere la propria condotta con la speranza che l’evento non si

sarebbe comunque verificato13.

Partendo dalla definizione appena data risulta chiaro che, analizzando i dispositivi delle

sentenze in tema di lesioni o omicidio derivanti da circolazione stradale, si nota come non vi sia

una diatriba sulle definizioni, bensì si applichi l’una o l’altra in base alla modalità di condotta

dell’agente.

Infatti, analizzando le linee di tendenza applicate in quest’area, si può notare che i giudici siano

d’accordo nel riconoscere il dolo eventuale nei casi in cui l’evento verificatosi sia stato causato

dal conducente con una condotta illecita (ad esempio fuga dalle forze dell’ordine, violazione di

un posto di blocco)14. Piuttosto controverse invece sono le eventualità nelle quali soggetti in

stato di ebbrezza alcolica15 o di intossicazione derivante dall’assunzione di sostanze

stupefacenti16. Per queste ipotesi si può riscontrare un contrasto tra corti di merito, che

riconoscono maggiormente il dolo eventuale, e corte di Cassazione, che ha un orientamento più

indirizzato vero la colpa cosciente17.

Questi contrasti tuttavia vengono risolti nei casi in cui l’incidente stradale o l’evento che porta

alle lesione o omicidio siano posti in essere da un agente, che pur con condotte particolarmente

pericolose , era in condizioni di lucidità ( quindi non in situazioni di alterazioni psicofisiche) e

non in fuga dalla giustizia , dove viene riconosciuta la colpa cosciente o in alcuni casi la colpa

semplice18.

Un altro criterio di distinzione che viene spesso utilizzato in giurisprudenza tra dolo eventuale e

colpa cosciente, al fine dell’accertamento della responsabilità, è l’adozione o la mancata

adozione di cautele nei momenti anteriori alla verificazione dell’evento, ossia del sinistro.

L’orientamento giurisprudenziale afferma, infatti, che non si può associare una condanna per

colpa cosciente con l’assenza di cautele (ad esempio la mancanza di frenata o l’adozione di

manovre di emergenza al fine di evitare l’impatto, l’inversione del senso di marcia se si procede

13 “Tanto vale non prevedere un effetto quanto prevedere che un effetto non si verifichi” cit. G. DELITALIA, Dolo eventuale e colpa cosciente cit. pag.450; Tribunale di Cremona 14 Ottobre 1999, Lucini ; Corte di Cassazione , Sez. I,, 1 agosto 2012 , n.31449 , Spaccarotella..14 Tribunale di Milano, 21 Aprile 2004, El Aoufir, da Dejure.15 Per la definizione di guida in stato di ebbrezza alcolica e per i valori limite si rimanda all’articolo 186 del Codice della strada.16 Per la definizione di guida in stato di alterazione psico-fisica per uso di sostanze stupefacenti si rimanda all’articolo 187 del Codice della Strada.17 Corte di assise d’appello di Milano sent. 65/13 del 26 Novembre 2013; Corte di Cassazione, Sez.I, 5 Aprile 2013, n.20465, da Italjure.18 Corte di Assise di Roma, sez.I, 8 maggio 2008; Corte di Assise di Appello di Roma, 18 giugno 2009 , Lucidi; Corte di Cassazione, Sez.IV, 24 marzo 2010 , n.11222, Lucidi, da Dejure ; Corte di Cassazione, Sez.IV, 9 luglio 2009 , n.28231, Montalbano, da Dejure.

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contromano, ecc…), poiché questa assenza di cautele si può associare a rigor di logica all’agire

accettando il rischio del sinistro e quindi ascrivibile al dolo eventuale19.

In alcune sentenze è stato preso in considerazione, per arrivare all’incriminazione per dolo

eventuale o colpa cosciente, anche il comportamento che l’agente tiene nei momenti successivi

all’incidente.

In particolar modo è stato riconosciuto il dolo eventuale quando l’agente non mostra rimorso o

pentimento o sentimenti di disperazione conseguenti alla consapevolezza di aver causato lesioni

o la morte delle persone vittime della propria condotta20.

Occorre tuttavia rilevare che, nonostante vi sia sostanziale unanimità sui fattori da cui tener

conto nell’applicazione del dolo eventuale e colpa cosciente, vi sia una contraddittorietà diffusa

nel momento in cui questi fattori debbano essere applicati e provati per distinguere la colpa

cosciente dal dolo eventuale e viceversa.

3. LEGISLAZIONE PRIMA DELL’INTRODUZIONE DEL REATO DI OMICIDIO

STRADALE.

La circolazione stradale è sempre stata un tema molto caro alla legislazione, questo perché

legata al delicato equilibrio tra la tutela di beni giuridici di fondamentale importanza quali la

vita e l’incolumità individuale e collettiva e le esigenze di garantire e alimentare il trasporto su

gomma.

Dopo l’introduzione del codice, la prima riforma significativa in questo ambito è avvenuta con

la legge 296 del 1966, con la quale venivano introdotte alcune circostanze aggravanti negli

articoli 589 (omicidio colposo) e 590 (lesioni personali colpose)21.

Tra il 1999 ed il 2003 sono state introdotte nuovi illeciti penali e amministrativi che hanno

modificato l’apparato sanzionatorio del codice della strada22.

Il legislatore è poi intervenuto nel 200623 e nel 200824 modificando l’entità delle sanzioni

previste per i delitti di omicidio colposo (art. 589 c.p.) e lesioni personali (590 c.p.), attraverso

19 Corte di Cassazione , Sez. IV, 27 dicembre 2010, n.45395, M.D, da Dejure; Corte di Cassazione, Sez.I, 15 Marzo 2011, Ignatuic, da Dejure; Tribunale di Alessandria, 17 agosto 2011, Beti, da Diritto penale contemporaneo; Corte di Cassazione , Sez.I , 14 giugno 2014, n .23588 , Beti, da Diritto penale contemporaneo; Tribunale di Roma , 16 Novembre 2007, N, da Dejure.20Tribunale di Alessandria, 17 agosto 2011, Beti, da Diritto penale contemporaneo.21 Riguardo all’articolo 589 c.p. fu introdotto il comma 2 , mentre per l’articolo 590 c.p. fu introdotto il comma 3.22 Decreto legislativo 30 aprile 1992 n. 285, detto “ Codice della Strada”.23 Legge 102 del 12 febbraio 2006.24 Decreto Legge n. 92 del 23 maggio 2008, c.d. “ Pacchetto Sicurezza”.

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la predisposizione di norme atte ad una più efficace prevenzione verso questa tipologia di reati

derivanti dalla circolazione stradale.

L’articolo 589 c.p., sanzionando l’omicidio colposo, al secondo comma (in vigore fino a

qualche giorno fa vedi par.4) prevedeva espressamente l’aggravante per l’ipotesi in cui il fatto

sia stato “commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale”25.

Il comma terzo del medesimo articolo prevede poi due ulteriori specifiche aggravanti per il caso

in cui l’evento lesivo sia riconducibile ad una violazione delle norme del Codice della Strada

commesse da un soggetto che versi in stato di ebbrezza alcolica26 ovvero del soggetto sotto

l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope27.

Per effetto della creazione di questo nuovo comma, quel medesimo fatto che integrerebbe

altrimenti un reato contravvenzionale (art. 186 C.d.S.), diventa un elemento circostanziale che

rimane assorbito nella fattispecie aggravata di omicidio28.

In entrambi i casi vi è un inasprimento del trattamento sanzionatorio29.

Parlando invece dell’articolo 590 c.p., la novità più importante al fine della nostra trattazione, è

l’introduzione nel 2008 della circostanza aggravante sempre relative alla violazione di norme

sulla circolazione stradale, che si applica quando l’evento è cagionato da un soggetto in stato di

ebbrezza o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti e psicotrope.

Anche in questo caso si può notare un innalzamento delle pene: la reclusione da sei mesi a due

anni per le lesioni gravi e la reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni per le lesioni

gravissime.

3.1 APPLICAZIONE IN CONCRETO ART. 589 C.P. E ANALISI DELLA

GIURISPRUDENZA.

In caso di decesso o di lesioni provocati da chi conduce un veicolo, la giurisprudenza ha sempre

ritenuto sussistente in capo al conducente una responsabilità a titolo di colpa (con previsione), a

seconda dei casi, per omicidio (art. 589 c.p.) ovvero per lesioni personali (art. 590 c.p.).

Negli ultimi tempi, visto il clamore suscitato nell’opinione pubblica da tali gravi accadimenti, la

giurisprudenza ha cominciato a qualificare in termini di dolo eventuale, e non di colpa con

25 Cfr. Articolo 589 comma n. 2 c.p.26 Per la definizione di guida in stato di ebbrezza alcolica si rimanda all’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada.27 Per la definizione di guida in stato di ebbrezza alcolica si rimanda all’articolo 187 del Codice della Strada. 28 Cfr. G. Fiandaca, E. Musco, Diritto penale. Parte speciale, V ed., Bologna, 2007, 23.29 All’interno del comma 1 dell’ articolo 589 c.p. la pena minima è stabilita da sei mesi a due anni e la pena massima da cinque a sette anni; nel comma due, la pena minima viene portata da due a tre anni mentre la pena massima viene portata da sette a dieci anni; questo aumento chiaramente sta a significare la pericolosità dei soggetti che mettono in atto queste condotte, avendo maggiori possibilità di lesionare i beni giuridici tutelati.

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previsione, il titolo di responsabilità di cui rispondono tali soggetti, configurando così le diverse

fattispecie dell’omicidio volontario (art. 575 c.p.) e delle lesioni personali volontarie (art. 582

c.p.).

Nelle sentenze, che tratteremo, possiamo vedere come siano stati applicati in concreto a volte la

colpa cosciente, a volte il dolo eventuale30.

3.1.1. LA SENTENZA IG. VA E LA SENTENZA LUCIDI.

La prima sentenza della Corte di Cassazione che ha qualificato come dolosi l’omicidio e le

lesioni personali commessi con violazione delle norme sulla circolazione stradale è il caso di

IG.VA. che, messosi alla guida di un furgone rubato, cagionava un disastroso incidente stradale

dal quale conseguivano la morte e il ferimento di più persone.31

La Suprema Corte in quell’occasione rammentava la definizione di dolo eventuale corrente nella

giurisprudenza di legittimità, che consiste «nella rappresentazione e nell’accettazione, da parte

dell’agente, della concreta possibilità, intesa in termini di elevata probabilità, di realizzazione

dell’evento accessorio allo scopo perseguito in via primaria. Il soggetto pone in essere

un’azione accettando il rischio del verificarsi dell’evento».32

La Corte poi sosteneva che «dall’interpretazione letterale dell’art. 61 co. 1 n. 3 c.p., che fa

esplicito riferimento alla realizzazione di un’azione pur in presenza di una fattore ostativo della

stessa, si evince che la previsione deve sussistere al momento della condotta e non deve essere

sostituita da una non previsione o contro previsione, come quella implicita nella rimozione del

dubbio. Quest’ultimo non esclude il dolo, ma non è sufficiente ad integrarlo».

Pertanto «una qualche accettazione del rischio sussiste tutte le volte in cui si deliberi di agire,

pur senza avere conseguito la sicurezza soggettiva che l’evento previsto non si verificherà».

In questi casi l’autore del reato agisce con dolo eventuale quando «si prospetta chiaramente il

fine da raggiungere e coglie la correlazione che può sussistere tra soddisfacimento

dell’interesse perseguito e il sacrificio di un bene diverso, effettua in via preventiva una

valutazione comparata tra tutti gli interessi in gioco – il suo e quelli altrui – e attribuisce

prevalenza ad uno di essi».

30 L. Aimi, Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, Analisi e critica della giurisprudenza in materia, in Diritto Penale Contemporaneo, 2013.

31 Cass., Sez. I, 01 febbraio 2011, n. 10411, da Italjure.32 Invece per quanto riguarda la colpa cosciente, la Corte precisa che questa sussiste «qualora l’agente, nel porre in essere la condotta nonostante la previsione dell’evento, ne abbia escluso la possibilità di realizzazione, non volendo né accettando il rischio che quel risultato si verifichi, nella convinzione, o nella ragionevole speranza, di poterlo evitare per abilità personale o per intervento di altri fattori».

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Non è, quindi, sufficiente la previsione della concreta possibilità di verificazione dell’evento

lesivo, ma è indispensabile l’accettazione, sia pure in forma eventuale, del danno che costituisce

il prezzo (eventuale) da pagare per il conseguimento di un determinato risultato.

Nell’ambito della medesima vicenda, a seguito d’impugnazione della sentenza d’appello che si

era pronunciata nel giudizio di rinvio, seguito alla predetta pronuncia, la Cassazione ha ribadito

che ormai esiste un indirizzo “consolidato” nella giurisprudenza di legittimità per cui sussiste

sempre il dolo (eventuale), e quindi l’omicidio volontario, «quando chi agisce si rappresenta

come seriamente possibile (ma non come certo) il verificarsi dell’evento come conseguenza

dell’azione” e “pur di non rinunciare all’azione” ed “ai vantaggi che se ne ripromette”,

accetta che il fatto possa verificarsi “costi quel che costi”, mettendo cioè in conto la

realizzazione del fatto»33.

La qualificazione dolosa del fatto, operata dalla Corte di Cassazione, non sembra esprimere

principi di diritto differenti da quelli che sono stati enucleati dalla stessa in altre sentenze che

pure avevano ad oggetto ipotesi di omicidio o lesioni personali commessi con violazione delle

norme sulla disciplina della circolazione stradale, sempre però qualificati in termini colposi34.

Particolare clamore mediatico, tra le tante, ha sollevato la c.d. “sentenza Lucidi”35, avente ad

oggetto l’omicidio di una coppia di ragazzi a bordo di un motociclo, travolto da un’autovettura

che attraversava ad elevata velocità un incrocio nel centro abitato di Roma, nonostante il

semaforo indicasse al guidatore dell’autovettura l’obbligo di arresto.

In questo caso il giudice di prime cure, avuto riguardo alle modalità di guida, allo stato dei

luoghi, alle circostanze di tempo in cui si è verificato il sinistro, condannava il soggetto a titolo

di dolo36.

La pronuncia del GIP romano veniva riformata dalla Corte di Assise di Appello di Roma, con la

sentenza del 18 giugno 2009, che riteneva il fatto sussumibile nella diversa ipotesi di reato di

cui agli artt. 589, comma 2, e 61, comma 1, n. 3, c.p. (omicidio colposo aggravato dalla

violazione della disciplina della circolazione stradale e dalla colpa con previsione).

La Suprema Corte sottolineava come, la contestata decisione di attraversare comunque

l’incrocio pur essendosi rappresentato la possibilità dell’evento, si ponesse ancora nell’area

33 Cass., Sez. V, 27 settembre 2012, n. 42973, da Italjure.34 Cfr. Mattia Zecca, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un’ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione,Nota a Cass. pen., sez. I, 1° febbraio 2011 (dep. 15 marzo 2011), n. 10411, in Diritto Penale Contemporaneo, 27 Settembre 2011.35 Cass. pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222, da Dejure.36 Tribunale di Roma, ufficio G.i.p., 26 novembre 2008 (depositata il 7 gennaio 2009), n. 2708 “Non può dunque dubitarsi della direzione della sua volontà, sotto il profilo dell'accettazione del rischio, verso l'evento mortale. L'imputato ha coscientemente e consapevolmente posto in essere una condotta di guida che costituiva con palese evidenza un gravissimo pericolo per gli altri utenti della strada, ponendosi in una condizione nella quale sarebbe stato impossibile per chiunque effettuare manovre di emergenza”.

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Page 11: Web viewPertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che abbiamo approfondito sopra. Giusto per dovere di cronaca,

comune tra colpa cosciente e dolo eventuale. Anche nella colpa cosciente, infatti, il soggetto

agente, che si è rappresentato un determinato evento lesivo, decide «comunque» di agire:

ribadiva dunque la distinzione tra il dolo eventuale e la colpa cosciente in base alla teoria

dell’accettazione del rischio37.

Come si legge dalla sentenza, «il dolo eventuale esige una forma di volontà e quindi non può

fungere da comoda scorciatoia per presumere un dolo che non si riesce a provare». In caso di

dubbio sulla sussistenza del dolo, il giudice deve quindi condannare per il fatto colposo, se ne

sussistono i presupposti38.

La vera differenza tra la sentenza Lucidi e la sentenza (del furgone) è che nel primo caso,

applicando la formula di Frank, si può ritenere che l’automobilista avrebbe verosimilmente

ridotto la propria velocità di marcia, se avesse avuto certezza di cagionare la morte dei due

giovani; nel secondo caso, applicando il medesimo criterio, si può invece affermare che il

conducente del furgone inseguito dalla Polizia, anche qualora avesse avuto certezza di

travolgere la malcapitata autovettura, avrebbe comunque agito, nella convinzione di possedere

un mezzo ben più pesante che avrebbe potuto resistere anche ad un violento impatto,

garantendogli così l’agognata fuga, senza particolari rischi per la propria incolumità39.

3.1.2 LA SENTENZA MEGA.

La sentenza della Corte di Cassazione del 30 maggio 2012 n. 2358840 (c.d. sentenza Mega) è un

chiaro esempio di applicazione dell’articolo 589 del codice penale.

L’imputato ha invaso la corsia opposta in un tratto di strada con divieto di sorpasso, a velocità

superiore a quella consentita, con condizioni di visibilità scarsa, quindi impattava contro un'altra

vettura che procedeva in senso opposto, cagionando il decesso della conducente.

All’esito degli accertamenti svolti dalla polizia stradale, risultava avere una concentrazione di

tetraidrocannabinolo e di benzodiazepine superiore a quelli di positività, ammettendo lui stesso

di avere assunto nelle ore antecedenti all’incidente una “canna” di hashish e una compressa di

un noto ansiolitico.

37 Cfr., M.Zecca, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un’ ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione, 27 settembre 2011, da Diritto Penale Contemporaneo; Cass. pen., Sez. IV, 18 febbraio 2010, n. 11222 “ (…) occorre distinguere la volontà dell’evento dannoso da cui dipende l’esistenza del reato (...) dalla volontà di non osservare leggi, regolamenti, ordini o discipline che quell’evento sono intesi ad evitare(…) Il dolo eventuale(…) ricorre quando si dimostri che nell’agente sia maturata non una astratta previsione dell’evento potenzialmente derivante dalle violazioni, ma si dimostri che l’agente abbia, in concreto, previsto quello specifico evento poi verificatosi”.38 Cfr., Luciano Aimi,Dolo eventuale e colpa cosciente al banco di prova della casistica, in Diritto Penale Contemporaneo.39 Cfr., M.Zecca, Dalla colpa cosciente al dolo eventuale: un’ ipotesi di omicidio e lesioni personali “stradali” in una recente sentenza della Corte di Cassazione, 27 settembre 2011, da Diritto Penale Contemporaneo.40 Corte di Cassazione, Sez.I, 5 aprile 2013, sentenza n.20465, Mega, cit, da Diritto penale contemporaneo.

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Page 12: Web viewPertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che abbiamo approfondito sopra. Giusto per dovere di cronaca,

Risultava inoltre essere sprovvisto della patente di guida che gli era stata ritirata nell’agosto

antecedente, a causa di un altro incidente occorsogli, nel quale era risultato sotto effetto di

cocaina.

Il guidatore, interrogato dalla polizia, dichiarò di essersi messo alla guida per raggiungere un

ospedale della zona, poiché avvertito telefonicamente dal padre che stava morendo la madre di

un amico di famiglia, e quindi si stava recando lì per compiere alcune pratiche funerarie.

L’imputato era stato quindi posto in stato di arresto e incriminato per omicidio colposo

aggravato41.

Veniva poi rinviato a giudizio per omicidio volontario , giungendo cosi alla sentenza da parte

del GUP, che riqualificò il capo di imputazione come omicidio colposo aggravato (comma 3

articolo 589) e condannò l’imputato a 4 anni e 8 mesi di reclusione .

Nel secondo grado di giudizio la corte d’Appello di Milano, riqualifica il fatto come omicidio

volontario, accogliendo l’istanza del pubblico ministero, e condanna l’imputato a 14 anni di

reclusioni.

Proprio in questa sede l’organo giudicante, non rilevò l’incidente causato dal sorpasso

azzardato, ma additò la causa dell’evento all’alterazione psicofisica dell’imputato, ritenendo

quindi di aderire alla tesi del dolo eventuale, in quanto l’agente, nonostante avesse avuto un

incidente poco tempo prima dell’evento incriminato, sapendo di aver assunto sostanze

psicotrope prima di mettersi alla guida, non chiamò la madre per farsi accompagnare come

aveva già fatto altre volte e come consigliatogli dal padre, bensì si mise alla guida, in

condizioni meteo pessime, accettando così il rischio di un evento e agendo ugualmente.

Impugnata la sentenza di fronte alla Corte di Cassazione, la massima corte annulla la sentenza di

appello poichè “nell’intento di dare una risposta adeguata (a condotte del tipo di quella in

oggetto) ha di fatto forzato il confine giuridico tradizionalmente tracciato tra dolo e colpa”,

inoltre “il dolo vuole l’evento e così lo vuole il dolo eventuale che pone in essere l’azione anche

a costo di provocare l’evento. La colpa sia pur cosciente, non provoca l’evento sia pur il più

grave e per la più riprorevole delle condotte, ma lo provoca per negligenza o imperizia, ovvero

per inosservanza di leggi, regolamenti ordini o discipline. E’ esattamente il caso in esame”42.

La corte ha sottolineato quindi che l’agente non si è messo alla guida a costo di investire o

uccidere qualcuno, ma ha posto in essere la condotta solo al fine di raggiungere la meta (ossia

l’ospedale), per sbrigare la pratica funeraria a cui era stato chiamato dal padre, nonostante

sapesse di essere sotto l’effetto di sostanze psicotrope e con la patente sospesa da mesi43.

41 Come prescritto dal comma 3 punto 2 dell’articolo 589 c.p.42 Corte di Cassazione, Sez.I, 5 aprile 2013, sentenza n.20465, Meta, considerato in diritto, cit.

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Page 13: Web viewPertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che abbiamo approfondito sopra. Giusto per dovere di cronaca,

Quindi l’imputato ha posto in essere senza ombra di dubbio la più grave delle azioni colpose,

ma pur sempre colposa, non dolosa, affermando quindi che non poteva essersi rappresentato in

concreto l’investimento e quindi l’evento morte della persona.

Nelle motivazioni alla riforma del giudizio d’appello, la corte conclude che il reato è già

previsto dalla legislazione, ossia risponde all’articolo 589 c.p. con le aggravanti di cui ai commi

2 e 3, non di poco conto visto gli edittali di pena.

Visto la sentenza della Cassazione si procedette quindi a un nuovo giudizio di appello

condannando l’imputato per i reati a lui ascritti44 riconoscendo quindi la c.d. colpa cosciente,

alla pena di anni 4 e 8 mesi di reclusione.

3.1.3. LA SENTENZA BETI.

La sentenza della Corte di Cassazione n. 23588 delle Sezione unite del 30/05/2012, è un chiaro

esempio di come sia stato riconosciuto il dolo eventuale dalla suprema corte.

I fatti della sentenza in questione (che tra l’altro ha avuto una nota risonanza mediatica 45),

vedono l’imputato essersi messo alla guida della sua vettura (un potente Suv) in tarda nottata

percorrendo contromano per circa 17 km l’autostrada A26 , in corsia centrale o di emergenza, a

velocità elevatissima (i rilievi di polizia hanno stimato una velocità sui 255 km/h46), il quale poi

si scontrò frontalmente con una vettura provocando la morte dei cinque passeggeri e poco prima

si era toccato con un altro veicolo provocando lesioni al conducente.

All’imputato subito dopo l’impatto era stato riscontrato un tasso alcolemico pari a 1,58 g/l47 e

venne descritto dagli agenti di polizia intervenuti sul posto pienamente padrone di sé; inoltre in

sede di interrogatorio affermò che non aveva visto le altre vetture segnalargli luminosamente e

acusticamente la sua condotta di guida.

43 Richiamo all’orientamento maggioritario espresso dalla giurisprudenza secondo il quale: “si ha dolo eventuale quando l’agente si è prefigurato un evento che non è direttamente voluto dallo stesso, ma esso è possibile come conseguenza della propria condotta principale e nonostante aver prefigurato la possibilità di realizzazione dell’evento “accessorio” come ipotesi astratta, l’agente ha agito ugualmente, accettando quindi senza riserve che quel determinato evento possa accadere.”; Corte di Cassazione, S.U., 24/04/2014 N.38343 par.34, da Diritto penale contemporaneo;; Tribunale di Roma, 26 Novembre 2008, Lucidi, cit.; Corte di Cassazione, Sez. IV, 24 Marzo 2010,n.11222, Lucidi, cit., da Dejure; Corte d’assise d’Appello di Firenze, Sez.I, 28 Febbraio 2011, n.24, Spaccarotella, cit; Corte di Cassazione, Sez. I, 1 agosto 2012, n.31449, Spaccarotella, cit., da Italjure; Corte di Cassazione, Sez. I, 30 maggio 2012, n. 23588, Beti, da Diritto penale contemporaneo;44 Corte di Assise di Appello di Milano, sentenza n.65/13, Meta, cit. dispositivo di condanna “M.A colpevole del reato ascrittogli diversamente qualificato il fatto ai sensi dell’art. 589 comma 1 e 3 n.2, 61 n.3 in relazione agli articoli 141, 142, 148, 187 e 218 c.d.s.”45Cfr., http://www.lastampa.it/2011/08/13/italia/cronache/ubriaco-contromano-in-autostradamorti-giovani-francesi-a-ovada-bJQdGWP1EiQXmNd5AZ5eGM/pagina.html46 L’articolo 142 del Codice della Strada stabilisce: ”Ai fini della sicurezza della circolazione e della tutela della vita umana la velocità massima non può superare i 130 km/h per le autostrade”.47 L’articolo 186 del Codice della Strada dà come valore massimo di tasso alcolemico consentito alla guida 0,5 g/l.

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L’imputato venne arrestato e incriminato non per violazione dell’articolo 589 c.p., bensì per

violazione dell’ art. 575 c.p.

La difesa propose ricorso per la scarcerazione dell’imputato al tribunale del riesame, adducendo

tra le motivazioni che “non vi fossero gli elementi per ritenere che l’imputato avesse accettato

consapevolmente la certezza o l’elevata probabilità di provocare un evento omicidiario”;

inoltre affermava “anche nei casi di sfida alla guida di un’auto, passando per esempio con il

semaforo rosso, la giurisprudenza non aveva ritenuto il dolo eventuale, poiché il soggetto

ritiene di poter dominare il rischio in base alla propria esperienza.48

La Corte di Cassazione rigetta il ricorso su questo punto deducendo che “in base agli elementi

di fatto finora accertati, B.I., ha agito non solo rappresentandosi che con il suo comportamento

continuare a viaggiare in autostrada contromano di notte ad altissima velocità avrebbe potuto

cagionare il suddetto evento, non compiendo alcuna manovra per evitare l’urto con altri

veicoli ed aumentando sempre più la sua velocità per raggiungere il fine che si era prefissato,

allo stato indentificabile, in mancanza di un qualsiasi chiarimento da parte dell’indagato, in

quello di raggiungere il più presto possibile il casello dal quale intendeva uscire

dall’autostrada”49.

Quindi la corte si allinea a ciò che aveva espresso il tribunale del Riesame, ossia quest’ultimo ha

inquadrato in maniera corretta l’elemento psichico nel dolo eventuale, che secondo

l’orientamento espresso dalla Corte50 “sussiste quando l’agente, ponendo in essere una condotta

diretta ad altri scopi, si rappresenti la concreta possibilità del verificarsi di ulteriori

conseguenza della propria condotta, e ciò nonostante agisca accettando il rischio di provocare

l’evento”.

Inoltre la corte allontana in maniera definitiva la c.d. “colpa cosciente”51, in quanto secondo la

definizione data dalla giurisprudenza, l’agente pone in essere la condotta nonostante la

rappresentazione dell’evento, ha la convinzione o la ragionevole speranza di poterlo evitare

grazie alla sue abilità personali o per interventi in altri fattori.

Osservando la condotta dell’imputato però non si può dedurre alcun elemento secondo il quale

l’agente contava di poter evitare l’evento in quanto “ha continuato a marciare a velocità

elevatissima per circa dieci minuti senza porre in essere alcuna manovra che, per quanto

48 Corte di Cassazione, Sez. I, 30 maggio 2012; n.23588, Beti, cit. “ritenuto in fatto”, da Diritto penale contemporaneo.49 Corte di Cassazione, Sez.I, 30 maggio 2012; n.23588, Beti, cit . “ritenuto in diritto”, da Italjure.50 Si rimanda alle seguenti sentenze: Corte di Cassazione, S.U, n.3571, 14 febbraio 1996; Corte di Cassazione, sez. VI, sent.1367, 26 ottobre 2006, entrambe da Dejure.51 Per la definizione di colpa cosciente si rimanda al paragrafo 2.

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Page 15: Web viewPertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che abbiamo approfondito sopra. Giusto per dovere di cronaca,

spericolata, possa far pensare alla sua intenzione di evitare l’urto con altri veicoli contando

sulla sua abilità”52.

Pertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che

abbiamo approfondito sopra.

Giusto per dovere di cronaca, l’imputato del caso in questione è stato condannato recentemente

per omicidio dalla Corte d’Assise di Appello di Torino ad anni 18 e mesi 4 di reclusione.53

4. LA LEGGE SULL’OMICIDIO STRADALE.

Nella Gazzetta ufficiale n. 70 del 24 Marzo 2016 è stata pubblicata la legge 23 Marzo 2016, n.

41 che introduce il reato di Omicidio stradale e di lesioni personali stradali54.

Con questo intervento, il legislatore cerca di dare una disciplina omogenea ai fatti omicidiari

inerenti alla circolazione stradale, commessi in violazioni di norme del Codice della Strada o da

soggetti in stato di ebbrezza alcolica o in stato di alterazione psico-fisica (analoga disciplina

vale anche per le lesioni gravi e gravissime derivanti dalla circolazione stradale oggetto

dell’articolo 590 bis).

4.1 L’ARTICOLO 589 BIS C.P.

52 Corte di Cassazione, Sez.I, 30 maggio 2012; n.23588, Beti, cit . “ritenuto in diritto”, da Diritto penale contemporaneo.53Cfr.; http://www.ansa.it/sito/notizie/cronaca/2016/01/20/contromano-4-morti-omicidio-volontario_43be5403-2aa7-4fab-a504-5aadb467fcf1.html54 Per il testo della legge si rimanda a: GU Serie Generale n.70 del 24-3-2016,Introduzione del reato di omicidio stradale e del reato di lesioni personali stradali, nonchè disposizioni di coordinamento al decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, e al decreto legislativo 28 agosto 2000, n. 274. (16G00048).

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Page 16: Web viewPertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che abbiamo approfondito sopra. Giusto per dovere di cronaca,

L’Articolo 589 bis55 ha introdotto nel codice penale la nuova fattispecie di “omicidio stradale”,

caratterizzata da un duro inasprimento dell’impianto sanzionatorio.

La nuova fattispecie è costruita in termini di delitto colposo, in linea teorica questo

permetterebbe di superare la questione che affligge la giurisprudenza (e di cui abbiamo trattato

nei paragrafi precedenti) relativamente alla questione della componente psicologica nei reati

derivanti dalla circolazione stradale, ossia la distinzione tra dolo eventuale e colpa cosciente e

questo è sottolineato dal comma due dell’articolo 589 bis c.p.: “chiunque, ponendosi alla guida

di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente

all’assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope (…) cagioni per colpa la morte di una

persona”.

La nuova norma quindi raccoglie tutte le ipotesi di omicidio collegate alla circolazione stradale:

il primo comma dell’articolo 589 bis recita “Chiunque cagioni per colpa la morte di una

persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con

la reclusione da due a sette anni” La pena stabilita è quanto già previsto dal comma 2

dell’articolo 589 del codice penale56, che infatti è stato modificato mantenendo in vita solo

l’inciso relativo alla violazione delle norme sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro.

55 Art. 589-bis: “Chiunque cagioni per colpa la morte di una persona con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da due a sette anni. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma2, lettera c), e 187 del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è punito con la reclusione da otto a dodici anni. La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è' punito con la reclusione da cinque a dieci anni. La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza, di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.”56 Recita il comma 2 dell’articolo 589 C.P.: “Se il fatto è commesso con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale o di quelle per la prevenzione degli infortuni sul lavoro la pena è della reclusione da due a sette anni.”

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Nei commi successivi, vengono trattate invece le ipotesi aggravate: al comma 2 gli omicidi

commessi da persone in stato di grave ebbrezza alcolica , ossia con una concentrazione di

alcool nel sangue superiore a 1,5 g/l 57 o di grave alterazione psicofisica conseguente

all’assunzione di sostanze stupefacenti58, punendo con la reclusione da otto a dodici anni 59.

Altro punto importante è l’abbassamento del valore di concentrazione di alcool nel sangue da

1,5 a 0,8 g/l60 per i conducenti professionali61 (ad esempio autisti di autobus e di mezzi pesanti)

previsto dal comma tre dell’articolo 589 bis62.

Il comma 463 sanziona con la pena della reclusione da cinque a dieci anni l’omicidio stradale

commesso dal conducente in stato di ebbrezza alcolica media, ossia con valori di concentrazione

alcolemica nel sangue compresi tra 0,8 g/l e 1,5g.64

Il comma 565 invece sanziona i conducenti che si pongono alla guida violando specifiche norme

del codice della strada ( ad esempio procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o

superiori al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h) con la stessa

cornice edittale del comma 4, ossia la reclusione da cinque a dieci anni.

Il legislatore ha poi previsto degli aumenti di pena qualora si verifichi che il conducente non

abbia conseguito la patente di guida, la abbia revocata o sospesa o qualora non abbia assicurato

57 Valore previsto dall’articolo 186 comma 2, lettera c) del Codice della Strada.58 Ai sensi degli articoli 186, comma2, lettera c) e 187 del Codice della Strada.59 Art.589 bis del Codice Penale, comma 2; questa previsione inoltre ha portato all’abrogazione del comma 3 dell’articolo 589 C.P. “Si applica la pena della reclusione da tre a dieci anni se il fatto è commesso con violazione sulle norme sulla disciplina della circolazione stradale da: 1) soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186, comma 2, lettera c) del Codice della Strada; 2) soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope”.60 Valore previsto dall’articolo 186 comma 2, lettera b) del Codice della Strada.61 Per conducenti professionali si deve intendere quanto previsto dall’articolo 186-bis comma 1, lettere b), c) e d), del Codice della Strada.62 Comma 3 articolo 589 bis del Codice Penale: “La stessa pena si applica al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del medesimo decreto legislativo n. 285 del 1992, cagioni per colpa la morte di una persona.”63 Comma 4 art. 589 bis del Codice Penale: “Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa la morte di una persona, è' punito con la reclusione da cinque a dieci anni.” 64 Valori previsti dall’articolo 186 comma 2, lettera b) del Codice della Strada.65 Comma 5 art. 589 bis codice penale : “La pena di cui al comma precedente si applica altresì: 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa la morte di una persona; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa la morte di una persona; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza, di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa la morte di una persona.”

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il proprio veicolo (art. 589 bis comma 666) e quando il conducente abbia provocato con la sua

condotta la morte di più persone ( art. 589 bis comma 867).

Il comma 7 dell’articolo 589 bis68, prevede la diminuzione della pena fino alla metà, nei casi in

cui l’evento (nelle ipotesi descritte ai commi precedenti), non sia diretta conseguenza

dell’azione o dell’omissione del conducente.

Una nota finale riguarda le sanzioni accessorie, che anche esse risultano essere molto severe, ad

esempio in caso di omicidio stradale, anche in caso di sospensione condizionale della pena, si

dispone ugualmente la revoca della patente con la previsione di tempi lunghi per un nuovo

conseguimento che possono arrivare fino a 30 anni.

4.2 GLI ARTICOLI 589 TER C.P. E 590 BIS C.P.

L’articolo 589 ter c.p. del codice penale punisce con un aumento di pena il conducente che dopo

aver causato il sinistro al cui seguito è scaturito l’omicidio stradale, si dia alla fuga per sottrarsi

alla proprie responsabilità: in questo caso la pena è aumentata da un terzo a due terzi e in ogni

caso non può essere inferiore a cinque anni69.

Va ricordato come la fuga dopo un sinistro è una autonoma figura criminosa che costituisce

reato, prevista già dall’articolo 189 comma 6 70del Codice della strada, la fattispecie introdotta

dal 589 ter risulta essere una ipotesi speciale rispetto alla fattispecie generale regolata dal

Codice della strada.

66 Comma 6 art. 589 bis codice penale: “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria.”67 Comma 8 art. 589 bis codice penale: “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni la morte di più persone, ovvero la morte di una o più persone e lesioni a una o più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni diciotto.”68 Comma 7 art. 589 bis codice Penale : “Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. “69 Art. 589 ter del codice penale: “Se il conducente si dà alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non puo' essere inferiore a cinque anni.”70 Art. 189 comma 6 del Codice della Strada: “Chiunque, nelle condizioni di cui comma 1, in caso di incidente con danno alle persone, non ottempera all'obbligo di fermarsi, è punito con la reclusione da sei mesi a tre anni. Si applica la sanzione amministrativa accessoria della sospensione della patente di guida da uno a tre anni, ai sensi del capo II, sezione II, del titolo VI. Nei casi di cui al presente comma sono applicabili le misure previste dagli articoli 281, 282, 283 e 284 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti previsti dall'articolo 280 del medesimo codice, ed è possibile procedere all'arresto, ai sensi dell'articolo 381 del codice di procedura penale, anche al di fuori dei limiti di pena ivi previsti”.

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Page 19: Web viewPertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che abbiamo approfondito sopra. Giusto per dovere di cronaca,

Per quanto concerne invece l’articolo 590 bis71, ossia le lesioni personali o gravissime presente

la stessa struttura dell’articolo 589 bis, in quanto i commi prevedono le stesse fattispecie,

chiaramente ciò che cambia sono le cornici edittali.

Va ricordato inoltre come anche in questo caso venga modificato l’articolo 590 del codice

penale analogamente alle modifiche del 589, ossia al comma 3 del 590 rimane solo l’inciso “di

quelle sulla prevenzione degli infortuni sul lavoro” e viene soppresso il secondo periodo72 del

comma tre. Come per l’articolo 589- ter, viene inserito dal legislatore anche l’articolo 590-ter73,

come aggravante rispetto a quanto previsto dall’articolo 189 comma 6 del codice della strada.

5. RIFLESSIONI CRITICHE E CONCLUSIONI.

71 Art. 590-bis del Codice penale: “Chiunque cagioni per colpa ad altri una lesione personale con violazione delle norme sulla disciplina della circolazione stradale è punito con la reclusione da tre mesi a un anno per le lesioni gravi e da uno a tre anni per le lesioni gravissime. Chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica o di alterazione psico-fisica conseguente all'assunzione di sostanze stupefacenti o psicotrope ai sensi rispettivamente degli articoli 186, comma 2, lettera c), e 187 del Codice della Strada, cagioni per colpa a taluno una lesione personale, è punito con la reclusione da tre a cinque anni per le lesioni gravi e da quattro a sette anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì' al conducente di un veicolo a motore di cui all'articolo 186-bis, comma 1, lettere b), c) e d), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, il quale, in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del Codice della Strada, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Salvo quanto previsto dal terzo comma, chiunque, ponendosi alla guida di un veicolo a motore in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell'articolo 186, comma 2, lettera b), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, cagioni per colpa a taluno lesioni personali, è punito con la reclusione da un anno e sei mesi a tre anni per le lesioni gravi e da due a quattro anni per le lesioni gravissime. Le pene di cui al comma precedente si applicano altresì': 1) al conducente di un veicolo a motore che, procedendo in un centro urbano ad una velocità pari o superiore al doppio di quella consentita e comunque non inferiore a 70 km/h, ovvero su strade extraurbane ad una velocità superiore di almeno 50 km/h rispetto a quella massima consentita, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 2) al conducente di un veicolo a motore che, attraversando un'intersezione con il semaforo disposto al rosso ovvero circolando contromano, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime; 3) al conducente di un veicolo a motore che, a seguito di manovra di inversione del senso di marcia in prossimità o in corrispondenza di intersezioni, curve o dossi o a seguito di sorpasso di un altro mezzo in corrispondenza di un attraversamento pedonale o di linea continua, cagioni per colpa a taluno lesioni personali gravi o gravissime. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti la pena è aumentata se il fatto è commesso da persona non munita di patente di guida o con patente sospesa o revocata, ovvero nel caso in cui il veicolo a motore sia di proprietà dell'autore del fatto e tale veicolo sia sprovvisto di assicurazione obbligatoria. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora l'evento non sia esclusiva conseguenza dell'azione o dell'omissione del colpevole, la pena è diminuita fino alla metà. Nelle ipotesi di cui ai commi precedenti, qualora il conducente cagioni lesioni a più persone, si applica la pena che dovrebbe infliggersi per la più grave delle violazioni commesse aumentata fino al triplo, ma la pena non può superare gli anni sette.”72 Il periodo soppresso al comma 3 dell’articolo 590 c.p. è il seguente: “Nei casi di violazione delle norme sulla circolazione stradale, se il fatto è commesso da soggetto in stato di ebbrezza alcolica ai sensi dell’articolo 186 comma 2 lettera c) Dlgs. 30 aprile 1992 n.285 e seguenti, e successive modificazioni, ovvero da soggetto sotto l’effetto di sostanze stupefacenti o psicotrope, la pena per le lesioni gravi è della reclusione da sei mesi a due anni e la pena per la lesioni gravissime è della reclusione da un anno e sei mesi a quattro anni.”73Art. 590 ter Del Codice Penale: “Nel caso di cui all'articolo 590-bis, se il conducente si da' alla fuga, la pena è aumentata da un terzo a due terzi e comunque non può essere inferiore a tre anni”.

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Page 20: Web viewPertanto la Corte si allinea all’orientamento che aveva già espresso in varie sentenze e che abbiamo approfondito sopra. Giusto per dovere di cronaca,

Per quanto concerne la creazione di questa nuova legge, è chiaro che la spinta mediatica sia da

parte delle vittime della strada con le loro associazioni74, sia da parte della classe politica75 in

cerca di consenso, ha portato all’approvazione della legge con fretta senza soffermarsi troppo

sui profili tecnici.

La legge, come abbiamo visto, si caratterizza per l’inasprimento sanzionatorio, che già più di

una volta si è dimostrato inefficace a prevenire la commissione di reati derivanti dalla

circolazione stradale, specialmente se posti in essere da conducenti in stato di ebbrezza alcolica

o sotto l’effetto di sostanze stupefacenti. Queste norme risultano inadeguate dal punto di vista

deterrente poiché l’esperienza ci dimostra come queste soluzioni si siano sempre rivelate sterili

nei confronti della politica criminale.

Inoltre la nuova legge non colpisce soltanto i cosiddetti “pirati della strada” ma anche l’utente

della strada “medio” che commette infrazioni diffuse, violando quindi il principio di

proporzionalità tra illecito e sanzione, in quanto queste, tipiche dell’utente medio che portano

all’applicazione del 589 bis c.p. e del 590 bis c.p., andrebbero valutate caso per caso, in

riferimento specialmente al comma 5 dei sovra citati articoli (per cui si rimanda al paragrafo

precedente).

Senza dubbio, l’aver chiamato la novella “omicidio stradale” e “lesioni stradali”, ha avuto un

forte impatto rassicurante sull’opinione pubblica, si fatica però a intravedere in questa opzione

un significato diverso da quella di una sottolineatura meramente simbolica del disvalore dei fatti

descritti dalle fattispecie incriminate76.

Senza dubbio, l’articolo 589 bis, non ha dovuto aspettare molto tempo per essere contestato: il

26 marzo è stato arrestato a Somma Vesuviana, in provincia di Napoli, un uomo che ha causato

un frontale: era alla guida dell’auto e procedeva ad una velocità doppia rispetto a quella

consentita, inoltre era sprovvisto delle revisione della vettura che era stata posta sotto sequestro

nel novembre scorso e soprattutto guidava senza patente perché gli era stata ritirata nel

2011 con provvedimento della prefettura di Napoli, dopo aver riportato una condanna per

stupefacenti77.

74 A tal proposito, si rimanda al comunicato stampa dell’AIFVS (Associazione Italiana Familiari e Vittime della Strada onlus) http://www.vittimestrada.org/thread.php?lng=it&pg=20209&cat=7.75 Cfr. quanto riportato da alcuni organi di stampa, in occasione di un evento pubblico il 10 dicembre 2014 il presidente del consiglio Matteo Renzi, aveva rassicurato che la legge sull’omicidio stradale sarebbe stata approvata entro il 2015.76 Cfr, M.Mantovani, In tema di omicidio stradale, in Diritto Penale contemporaneo, 2015.77 Cfr da:http://www.ilmattino.it/napoli/cronaca/omicidio_stradale_primo_arresto_nel_napoletano-1635998.html.

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