Diritto privato: il matrimonio

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Il matrimonio

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Slides riassuntive sulla disciplina del matrimonio nell'ordinamento italiano

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Il matrimonio

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il matrimonio

• Nella disciplina costituzionale il matrimonio costituisce il «fondamento della famiglia» (art. 29 Cost).

• Coincidenza tra famiglia e matrimonio relazioni giuridicamente protette sono quelle che hanno la fonte nel matrimonio (codici ottocenteschi)

• Diritto di famiglia diritto dei rapporti tra coniugi e tra genitori e figli MA rilevanza di relazioni parentali più ampie

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il matrimonio

• No definizione codicistica

• Due diverse accezioni di matrimonio

• Come atto: momento costitutivo del vincolo/celebrazione

• Come rapporto: contenuto delle relazioni coniugali dalla legge sul divorzio: matrimonio come «comunione materiale e spirituale» tra coniugi

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Principio della libertà matrimoniale

• Matrimonio come espressione della libertà e autonomia della persona diritto inviolabile di sposarsi, di non sposarsi o di convivere senza matrimonio

• art. 12 CEDU (diritto di sposarsi) e art. 9 Carta di Nizza (diritto di sposarsi e di costituire una famiglia)

• art. 29 Cost. matrimonio come fondamento della “società naturale” rispetto privatezza dei rapporti, autonomia nelle decisioni

• art. 2 e 3 Cost.: è diritto inviolabile da garantire a tutti egualmente come espressione della dignità

• Autonomia della famiglia e libertà matrimoniale come principi fondamentali della tutela costituzionale della famiglia

• Garanzia dai condizionamenti indiretti

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Il matrimonio-atto

• Matrimonio come manifestazione di volontà iniziale,

fonte di diritti e obblighi, generatrice di uno status che

non può cessare per volontà dei coniugi

• Articolazione dei modi di formazione del vincolo

matrimoniale produttivo di effetti civili:

• 1) il matrimonio civile;

• 2) il matrimonio canonico trascritto

• 3) il matrimonio celebrato secondo i riti di altre

confessioni religiose

• Disciplina del matrimonio-rapporto identica in tutti i casi

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Matrimonio civile

• 1) il matrimonio civile è quello celebrato in Italia dinanzi all'ufficiale di stato civile e all'estero secondo le forme ivi stabilite.

• Cardine del sistema garanzia del principio di eguaglianza: credo religioso e convinzioni personali, sono fatti personali che non devono comportare distinzioni circa le condizioni che determinano l’ingresso/uscita dal rapporto e gli effetti del matrimonio

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Matrimonio religioso

• 2) il matrimonio canonico trascritto

• celebrato in forma religiosa: è assoggettato a requisiti di validità/ cause di invalidità e riti stabiliti dal diritto canonico ma

• 1) il riconoscimento civile è condizionato alla sussistenza dei requisiti di validità del matrimonio civile;

• 2) gli effetti civili non sono (più) automatici (come nel matrimonio concordatario) ma la loro produzione dipende da un atto di volontà degli sposi (trascrizione);

• 3) l'efficacia civile delle sentenze ecclesiastiche di nullità (non è più effetto diretto della pronuncia del Trib. Eccles. ma) dipende dalla volontà dei coniugi che debbono fare espressa richiesta alla Corte d'appello ed è subordinata al controllo sui profili processuali e sostanziali della pronuncia canonica (delibazione).

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Matrimonio religioso

• 3) il matrimonio celebrato secondo i riti delle

confessioni religiose che hanno stipulato Intese

• celebrato in forma religiosa, resta

assoggettato alle regole del codice quanto alle

condizioni di ammissibilità, ai requisiti di validità,

ed è sottoposto in tutto alla giurisdizione dello

Stato in ordine alle cause matrimoniali.

• Gli effetti civili sono subordinati alla volontà degli

sposi

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La promessa di matrimonio

• Disciplina ispirata al principio della libertà

matrimoniale

• Art. 79 Effetti.

• La promessa di matrimonio non obbliga a

contrarlo né ad eseguire ciò che si fosse

convenuto per il caso di non adempimento (es.

clausola penale, caparra conf.).

• Ma bilanciamento con tutela dell'affidamento che

la promessa genera in chi la riceve

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La promessa di matrimonio

• Effetti della promessa di matrimonio

• 1) Restitutori:

• Art. 80. Restituzione dei doni.

• Il promittente (anche in caso di promessa

unilaterale) può domandare la restituzione

dei doni fatti a causa della promessa di

matrimonio, se questo non è stato

contratto.

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La promessa di matrimonio

• 2) effetti risarcitori

• Art. 81. Risarcimento dei danni.

• La promessa di matrimonio vicendevole e solenne (per atto pubblico o per scrittura privata, oppure risultante dalla richiesta della pubblicazione), obbliga il promittente che senza giusto motivo ricusi di eseguirla a risarcire il danno cagionato all'altra parte per le spese fatte e per le obbligazioni contratte a causa di quella promessa. Il danno è risarcito entro il limite in cui le spese e le obbligazioni corrispondono alla condizione delle parti.

• Lo stesso risarcimento è dovuto dal promittente che con la propria colpa ha dato giusto motivo al rifiuto dell'altro.

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La promessa di matrimonio

• In entrambi i casi la domanda non è

proponibile dopo un anno dal giorno in cui

s'è avuto il rifiuto di celebrare il matrimonio

(o, per la restituzione dei doni, un anno dal

giorno della morte di uno dei promittenti).

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Il matrimonio: la natura

• Libertà matrimoniale circoscritta dai limiti fissati dall’ordinamento: la volontà deve essere certificata, non è in grado di incidere sul contenuto e sugli effetti del matrimonio.

• Dibattito sulla natura del matrimonio legato all’intreccio di libertà e autorità, di istanze individuali e collettive.

• Concezione istituzionale (pubblicistica): intervento dell’Uff. stato civile costitutivo del vincolo e volontà degli sposi è mero presupposto

• Concezione negoziale/consensuale (privatistica): volontà delle parti costitutiva del vincolo e intervento dell’Uff. stato civile certificativo, attributivo di certezza formale

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Il matrimonio civile

• Forma della celebrazione (art. 107 c.c.)

• ufficiale dello stato civile,

• due testimoni, anche parenti,

• lettura degli articoli 143, 144 e 147

• riceve da ciascuna delle parti personalmente, l'una dopo l'altra, la dichiarazione che esse si vogliono prendere rispettivamente in marito e in moglie,

• dichiara che sono unite in matrimonio.

• Compilazione dell’atto di matrimonio immediatamente dopo la celebrazione.

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Il matrimonio: la natura

• Ruolo di volontà delle parti e dell’USC

• - Interesse pubblico a creazione e conservazione del vincolo (la dichiarazione dell’USC ha ruolo costitutivo e la volontà degli sposi è condizione per tale pronuncia)

• - Società naturale (la volontà degli sposi ha ruolo costitutivo e la dichiarazione dell’USC ha ruolo “certificativo”)

• Prevale la concezione «negoziale»: volontà è elemento costitutivo del matrimonio, mentre la partecipazione dell’USC serve a attribuire al vincolo pubblica certezza

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Il matrimonio

• Centralità del consenso

• Rafforzamento della sua rilevanza nella legge di riforma del diritto di famiglia elevazione dell'età minima per contrarre matrimonio, estensione del termine di decadenza per le impugnazioni, previsione del timore, della simulazione, dell'errore su qualità essenziali dell'altro coniuge come nuove cause di invalidità del matrimonio: principio del consenso a fondamento della complessiva disciplina della famiglia.

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Condizioni per contrarre

matrimonio

• Requisiti previsti dalla legge se

mancano si convertono nei cd.

«impedimenti» (divieto per i soggetti e per

il celebrante)

• Per garantire la creazione di vincoli che

corrispondono ad un modello socialmente

accettato di matrimonio

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Condizioni per contrarre

matrimonio • Maggiore età o emancipazione,

• non interdetti per infermità di mente,

• Libertà di stato,

• non legati tra loro dai vincoli di parentela, affinità, adozione specificamente indicati,

• non condannati per omicidio consumato o tentato nei confronti del coniuge dell'altro (cd. «impedimento da delitto»),

• Superati per la donna 300 giorni dallo scioglimento o annullamento del precedente matrimonio, in modo da evitare dubbi sulla paternità dei figli che dovesse partorire (cd. «lutto vedovile»)

• se violati il matrimonio è invalido tranne in caso di «lutto vedovile» (ammenda)

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Impedimenti

• Funzione:

• soddisfano esigenze di ordine pubblico (principio monogamico, divieto incesto, prevenzione/repressione omicidi).

• garantiscono che il consenso sia espressione di una volontà pienamente libera e consapevole.

• Tipologia:

• Dispensabili: suscettibili di essere rimossi con autorizzazione del Tribunale (età, parentela in linea collaterale di terzo grado e affinità in linea collaterale in secondo grado, affinità in linea retta nel caso in cui derivi da matrimonio dichiarato nullo, divieto temporaneo di nuove nozze).

• Non dispensabili: non superabili in alcun modo (interdizione, precedente vincolo, delitto, parentela in linea retta e in linea collaterale fino al secondo grado, affinità in linea retta)

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Impedimenti

• 1) Età

• Maggiore età indice di maturità psicologica

• eccezionale possibilità di anticipazione a 16 anni con autorizzazione del TM per «gravi motivi» e «ragioni fondate» se sussiste maturità psico-fisica minore emancipato assistito da curatore per stipulare le convenzioni matrimoniali

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Impedimenti

• 2) Interdizione per infermità di mente

(giudiziale):

• Funzione di protezione dell’incapace

(critica)

• Interdetto legale, inabilitato e beneficiario

dell’a.d.s. (tranne divieto nel decreto di

nomina) possono contrarre matrimonio

• Incapacità naturale è causa di

annullamento

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Impedimenti

• 3) di ordine pubblico:

• Bigamia (precedente matrimonio

produttivo di effetti civili)

• Esistenza di rapporti di parentela tra le

parti

• Delitto (omicidio tentato o consumato del

coniuge dell’altra)

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Impedimenti

• 4) Divieto temporaneo di nuove nozze se

non siano passati trecento giorni dallo

scioglimento, dall'annullamento, dalla

cessazione degli effetti civili del

precedente matrimonio

• Evitare conflitto tra presunzioni di paternità

dato che «Il marito è padre del figlio

concepito o nato durante il matrimonio»

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Diversità di sesso tra gli sposi

• Non è requisito espresso ma condizione implicita nel nostro codice civile che fa riferimento a più riprese al “marito” e alla “moglie”:

• Se manca: 1) matrimonio invalido; 2) USC può rifiutare di procedere alla pubblicazione del matrimonio od alla trascrizione di quello eventualmente celebrato all'estero.

• Ratio: matrimonio visto come unione orientata alla procreazione ed alla crescita dei figli

• Mutamenti sociali inducono a mettere in discussione questo presupposto

• Differenza tra Carta EDU del 1950 e Carta di Nizza

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Unioni omosessuali

• Diritto di sposarsi è diritto fondamentale nell’UE

• 1° opzione: apertura dell’istituto matrimoniale alle coppie omosessuali (es. Spagna, Portogallo, Belgio, Olanda, Norvegia, Svezia)

• 2° opzione: affiancare al matrimonio una partnership riservata e diversa ma con analoghi effetti (Germania, Regno Unito)

• 3° opzione: disciplina dei patti di convivenza per etero e omosessuali (Francia)

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Unioni omosessuali

• NB il diritto di sposarsi e costruire una

famiglia è diritto fondamentale per cui va

garantito a tutti senza discriminazioni

• “secondo le leggi nazionali che regolano

l’esercizio di tale diritto” matrimonio o

forma equivalente di riconoscimento

formale

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Matrimonio omosessuale

• Schalk e Kopf c. Austria, 2010

• Corte costituzionale n. 138/2010

• Corte di cassazione n. 4184/2012

• Trib. Grosseto, Ordinanza 3 aprile 2014

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Schalk e Kopf c. Austria

• due cittadini austriaci di sesso

maschile avevano chiesto all'ufficio dello

stato civile di adempiere le formalità

richieste per contrarre matrimonio

• Rifiuto

• Denuncia di violazione degli artt. 12 e 14,

in relazione all'art. 8, della Convenzione

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Convenzione Europea dei diritti

dell’uomo • ARTICOLO 12 Diritto al matrimonio

• A partire dall’età minima per contrarre matrimonio, l’uomo e la

donna hanno il diritto di sposarsi e di fondare una famiglia secondo

le leggi nazionali che regolano l’esercizio di tale diritto

• ARTICOLO 14 Divieto di discriminazione

• Il godimento dei diritti e delle libertà riconosciuti nella presente

Convenzione deve essere assicurato senza nessuna

discriminazione, in particolare quelle fondate sul sesso (…)

• ARTICOLO 8 Diritto al rispetto della vita privata e familiare

• 1. Ogni persona ha diritto al rispetto della propria vita privata e

familiare (…)

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Schalk e Kopf c. Austria

• Corte Europea dei diritti dell’uomo • 1) no violazione dell’art. 8/12:

• Ampia discrezionalità per gli Stati membriperché il

matrimonio è profondamente e intimamente legato al

retroterra sociale e culturale che naturalmente differisce

da una comunità all’altra

• diritto al matrimonio è estensibile alle coppie

omosessuali ma non c’è obbligo di introdurlo

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Schalk e Kopf c. Austria

• 2) circa l’art. 8/14 La discriminazione degli

omosessuali nell’esercizio del diritto al rispetto della vita

privata e familiare non sorretta da un serio interesse

statale ma dall’orientamento sessuale dei ricorrenti

sussiste se mancano strumenti alternativi di

riconoscimento dell’unione tra persone dello stesso

sesso

• una relazione stabile e duratura tra individui dello stesso

sesso rientra nel concetto di vita familiare così come

evolutosi nella giurisprudenza e nella legislazione dei

paesi membri

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Corte costituzionale n. 138/2010

• 2 cittadini di sesso maschile, si erano opposti all’atto col

quale l’ufficiale di stato civile aveva rifiutato di procedere

alla pubblicazione del matrimonio celebrato all’estero

motivato con l’assunto che l’istituto del matrimonio,

nell’ordinamento giuridico italiano, sarebbe incentrato

sulla diversità di sesso tra i coniugi.

• Chiedono che siano dichiarate incostituzionali le norme

che presuppongono la diversità di sesso al fine di

estendere alle unioni omosessuali la disciplina del

matrimonio civile e colmare il vuoto conseguente al fatto

che il legislatore non si è posto il problema del

matrimonio omosessuale

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Corte costituzionale n. 138/2010

• 1) Rispetto all’art. 2 Cost.: Le unioni omosessuali

rientrano tra le formazioni sociali protette dall’art. 2

• Tale protezione non implica il «diritto» al matrimonio.

Spetta alla discrezionalità del legislatore individuare le

forme di garanzia e di riconoscimento per tali unioni.

• 2) Rispetto all’art. 3 e 29 Cost. i concetti di famiglia e di

matrimonio non si possono ritenere “cristallizzati” con

riferimento all’epoca in cui la Costituzione entrò in

vigore, ma non può spingersi fino al punto d’incidere sul

nucleo della norma, modificandola in modo tale da

includere in essa fenomeni e problematiche non

considerati in alcun modo quando fu emanata

Page 34: Diritto privato: il matrimonio

Corte costituzionale n. 138/2010

• Presupposto della diversità di sesso non

può essere superato per via ermeneutica,

perché non si tratterebbe di una semplice

rilettura del sistema ma di procedere ad

un’interpretazione creativa.

• la norma non ha preso in considerazione

le unioni omosessuali, bensì ha inteso

riferirsi al matrimonio nel significato

tradizionale di detto istituto.

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Corte cass. n. 4184 del 2012

• Richiesta di trascrizione del matrimonio

contratto in Olanda da due uomini italiani

respinta dal Sindaco perché contraria

all'ordine pubblico

• Sono titolari del diritto alla trascrizione del

relativo atto nel corrispondente registro

dello stato civile italiano?

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Cass. n. 4184 del 2012

• 1) no, non per contrarietà all’ordine pubblico (stante il

superamento della concezione secondo cui la diversità

di sesso dei nubendi è presupposto indispensabile,

"naturalistico", della stessa "esistenza" del

matrimonio) ma per la non riconoscibilità come atto di

matrimonio nell'ordinamento giuridico italiano stante la

inidoneità a produrre, quali atti di matrimonio appunto,

qualsiasi effetto giuridico nell'ordinamento italiano

Page 37: Diritto privato: il matrimonio

Cass. n. 4184 del 2012

• 2) il diritto fondamentale di contrarre matrimonio non è

riconosciuto dalla nostra Costituzione a due persone

dello stesso sesso.

• Tuttavia, quali titolari del diritto alla "vita familiare" e

nell'esercizio del diritto inviolabile di vivere liberamente

una condizione di coppia e del diritto alla tutela

giurisdizionale di specifiche situazioni, possono adire i

giudici comuni per far valere, il diritto ad un trattamento

omogeneo a quello assicurato dalla legge alla coppia

coniugata e, in tale sede, eventualmente sollevare le

conferenti eccezioni di illegittimità costituzionale delle

disposizioni delle leggi vigenti.

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Trib. Grosseto, O.za 3/4/2014

• Coppia di sesso maschile chiede

trascrizione del matrimonio celebrato a NY

• Rifiuto

• Assunto che il matrimonio omosessuale

non è inesistente né contrario all’ordine

pubblico

• Esame normativa interna

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Trib. Grosseto, O.za 3/4/2014

• Non esiste nell’ordinamento italiano alcun

impedimento alla trascrizione nei registri

dello stato civile dell’atto di matrimonio

contratto all’estero tra soggetti dello stesso

sesso: la trascrizione non ha natura

costitutiva ma unicamente certificativa e di

pubblicità di un atto di per sé valido.

Page 40: Diritto privato: il matrimonio

Procedimento di formazione del

matrimonio

• Fasi:

• A) pubblicazione accertare l’inesistenza di impedimenti al matrimonio

• B) celebrazione ottenere il consenso degli sposi

• C) documentazione attribuire certezza all'esistenza del vincolo e fornire la necessaria documentazione

• Disciplina: artt. 93-113 c.c. e ordinamento di stato civile (d.p.r. 3 novembre 2000, n. 396).

Page 41: Diritto privato: il matrimonio

Pubblicazione

• Scopo: portare a conoscenza dei terzi l'intenzione degli sposi di contrarre matrimonio al fine di accertare l'inesistenza di impedimenti matrimoniali (pubblicità-notizia).

• Richiesta all’USC del comune in cui uno degli sposi ha la residenza (e successivamente curata dal medesimo)

• L'ufficiale dello stato civile che non crede di poter

procedere alla pubblicazione rilascia un certificato con i

motivi del rifiuto.

Page 42: Diritto privato: il matrimonio

Pubblicazione

• Luogo: comuni di residenza di entrambi gli sposi

• Durata: minimo otto giorni.

• Il matrimonio non può essere celebrato prima del quarto giorno successivo alla data della eseguita pubblicazione e dopo 180 gg. (dopo si considera non avvenuta ed occorre eventualmente rinnovarla).

• Eccezionalmente è ammessa la riduzione dei

termini e «per cause gravissime» la dispensa

dalla pubblicazione

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Opposizioni al matrimonio

• Possibili durante la fase delle pubblicazioni

• Soggetti legittimati e ragioni dell’opposizione:

• 1) cerchia dei familiari «per qualunque causa che osti alla

celebrazione»

• 2) Coniuge della persona che vuole contrarre un altro matrimonio.

• 3) PM se sa che vi osta un impedimento o se gli consta l'infermità di

mente di uno degli sposi, nei confronti del quale, a causa dell'età,

non possa essere promossa l'interdizione.

• Il giudice ha la facoltà (in precedenza era un obbligo) di sospendere

la celebrazione fino alla chiusura del procedimento

• Possibile condanna dell’opponente che non sia il PM o un

ascendente al risarcimento del danno se l’opposizione è respinta

per infondatezza

Page 44: Diritto privato: il matrimonio

Celebrazione

• Pubblicità della cerimonia: per attribuire solennità

formale all'atto.

• Luogo: di regola la casa comunale, davanti all’USC al

quale fu fatta la richiesta di pubblicazione (ma deroghe).

• 2 testimoni (maggiore garanzia di pubblicità dell’atto)

• USC: dà lettura di artt. 143, 144, 147, riceve

dichiarazione da ciascuno (non apponibili termini e

condizioni-> rifiuto di celebrazione o si considerano non

apposti) e dichiara gli sposi uniti in matrimonio. Subito

dopo procede alla compilazione dell’atto di matrimonio

Page 45: Diritto privato: il matrimonio

Rifiuto di celebrazione

• Per garantire la corrispondenza al modello

matrimoniale regolato oltre al rifiuto delle

pubblicazioni (e alle eventuali opposizioni)

• L'ufficiale dello stato civile (non) può

rifiutare la celebrazione del matrimonio (se

non) per una causa ammessa dalla legge.

• Se la rifiuta, deve rilasciare un certificato

con l'indicazione dei motivi (Art. 112 c.c.).

Page 46: Diritto privato: il matrimonio

Prova del matrimonio

• E’ rappresentata dall’atto di matrimonio nessuno può reclamare il titolo di coniuge e gli effetti del matrimonio se non presenta l'atto di matrimonio.

Page 47: Diritto privato: il matrimonio

Contenuto dell’atto di

matrimonio • art. 64 D.P.R. n. 396/2000:

• Contenuto necessario:

• Generalità degli sposi e dei testimoni;

• la data della eseguita pubblicazione o il decreto di

autorizzazione alla omissione;

• il decreto di autorizzazione quando ricorra alcuno degli

impedimenti dispensabili;

• la menzione dell'avvenuta lettura agli sposi degli artt.

143, 144 e 147 del codice civile;

• la dichiarazione degli sposi di volersi prendere

rispettivamente in marito e in moglie;

Page 48: Diritto privato: il matrimonio

Contenuto dell’atto di

matrimonio • il luogo della celebrazione (se diverso dalla casa

comunale);

• la dichiarazione fatta dall’USC che gli sposi sono uniti in

matrimonio.

• Contenuto eventuale: riconoscimento di un figlio naturale

o dichiarazioni relatitive al regime patrimoniale tra

coniugi.

• Dopo la compilazione, l'atto di matrimonio viene

sottoscritto dagli sposi, dai testimoni e dall'ufficiale di

stato civile.

• Iscrizione dell’atto di matrimonio nel registro di

matrimonio.

Page 49: Diritto privato: il matrimonio

Prova del matrimonio

• Quando non sia possibile dare la prova

mediante l’atto (es. distrutto o smarrito), è

ritenuto rilevante a tal fine il possesso di

stato, risultante da tractatus, nomen,

fama, che integrano gli elementi che

rendono socialmente evidente lo status

coniugale.

Page 50: Diritto privato: il matrimonio

Matrimonio per procura

• Eccezionalmente viene ammessa la possibilità che il consenso per un atto personalissimo come il matrimonio venga prestato da terzi

• Art. 111 c.c. riconosce tale facoltà:

• A) in tempo di guerra, a i militari e «alle persone che per ragioni di servizio si trovano al seguito delle forze armate»

• B) quando uno degli sposi risiede all'estero e concorrono gravi motivi con autorizzazione del Tribunale

• Procuratore non è rappresentante ma mero nuncius

Page 51: Diritto privato: il matrimonio

Matrimonio canonico

• Per il riconoscimento degli effetti civili al matrimonio contratto secondo le norme del diritto canonico Art. 8 dell’Accordo tra la Santa Sede e lo Stato italiano del 1984 (ratificato con l. n. 121/1985)

Page 52: Diritto privato: il matrimonio

Matrimonio canonico

• Preceduto da pubblicazioni nella casa comunale.

• Subito dopo la celebrazione, il parroco o il suo delegato spiega ai contraenti gli effetti civili del matrimonio, dando lettura degli artt. 143, 144, 147 c.c., e redige in doppio originale, l’atto di matrimonio (ammesso contenuto eventuale).

• Principi:

• A) il matrimonio canonico ha effetti civili solo se trascritto (adempimento a competenza mista)

Page 53: Diritto privato: il matrimonio

Matrimonio canonico

• Ma la trascrizione non può avere luogo:

• a) quando gli sposi non rispondono ai requisiti

della legge civile circa l’età richiesta per la

celebrazione;

• b) quando sussiste fra gli sposi un impedimento

che la legge civile considera inderogabile.

• Ma ammessa quando, secondo la legge civile,

l’azione di nullità o di annullamento non

potrebbe essere più proposta

Page 54: Diritto privato: il matrimonio

Matrimonio canonico

• B) le sentenze ecclesiastiche di nullità del matrimonio

sono, su domanda delle parti o di una di esse, dichiarate

efficaci nella Repubblica italiana con sentenza della

Corte d'appello competente, quando questa accerti:

• 1) competenza del giudice ecclesiatico

• 2) garanzia del diritto di agire e di resistere in giudizio in

modo non difforme dai principi fondamentali

dell'ordinamento italiano

• 3) ricorrenza delle altre condizioni richieste dalla

legislazione italiana per la dichiarazione di efficacia delle

sentenze straniere

Page 55: Diritto privato: il matrimonio

Trascrizione

• La richiesta di trascrizione deve essere fatta

entro 5 giorni dalla celebrazione mediante la

trasmissione da parte del parroco dell’atto di

matrimonio all’USC.

• USC la effettua entro ventiquattro ore dal

ricevimento dell’atto e ne dà notizia al parroco.

• Il matrimonio ha effetti civili dal momento della

celebrazione, anche se l’ufficiale dello Stato

civile, per qualsiasi ragione, abbia effettuato la

trascrizione oltre il termine prescritto.

Page 56: Diritto privato: il matrimonio

Trascrizione tardiva

• Ammissibile la trascrizione c.d. tardiva su richiesta 1) di

entrambi, 2) di uno con la conoscenza e senza

l’opposizione dell'altro,

• A condizione che:

• 1) entrambi abbiano conservato ininterrottamente lo

stato libero dal momento della celebrazione a quello

della richiesta di trascrizione,

• 2) senza pregiudizio dei diritti legittimamente acquisiti dai

terzi.

• In difetto della trascrizione, il matrimonio canonico resta

irrilevante per lo Stato, produttivo di conseguenze solo di

fronte alla Chiesa

Page 57: Diritto privato: il matrimonio

Matrimonio culti acattolici

• Disciplina della l. 24 giugno 1929, n. 1159 (cui

rinvia l’art. 83 c.c.) e relativo regolamento di

esecuzione R.D. n. 289/1930 sui culti

«ammessi» nello Stato e regole parzialmente

diverse per quelle confessioni che abbiano

intessuto specifiche intese con lo Stato secondo

l’art. 8 Cost.

• Al pari di quello concordatario consegue effetti

civili in seguito alla trascrizione e postula il

rispetto delle condizioni previste dal codice