Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No...

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Diritto penale e Diritto penale e diritto dell diritto dell Unione Unione europea europea Due punti di partenza: Due punti di partenza: 1. 1. No competenza penale diretta No competenza penale diretta della Ue della Ue 2. 2. Competenza penale riflessa Competenza penale riflessa della Ue sul diritto penale della Ue sul diritto penale nazionale. nazionale.

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Diritto penale e diritto Diritto penale e diritto delldell’’Unione europeaUnione europea

• Due punti di partenza: Due punti di partenza:

1.1. No competenza penale diretta della No competenza penale diretta della Ue Ue

2.2. Competenza penale riflessa della Ue Competenza penale riflessa della Ue sul diritto penale nazionale. sul diritto penale nazionale.

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Di conseguenza i rapporti tra Diritto penale e Diritto dell’Unione europea danno vita ad un Universo Giuridico

Paradossale composto di:

norme comunitarie norme comunitarie prevalenti,prevalenti, ma incompetentima incompetenti in materia in materia penale, penale, e di e di norme nazionali norme nazionali competenticompetenti in in via esclusiva in materia penale, via esclusiva in materia penale, ma subordinatema subordinate alle prime alle prime

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Il paradosso ritorna a più livelli, come “difficoltà di incastro”(incoerenze) tra il diritto penale e le fonti

sovranazionali (UE in primis).

1. A livello del “modo di essere” (sulla legittimazione)

2. A livello dei principi

3. A livello delle competenze

4. A livello dei concetti

5. A livello della struttura del sistema (della disciplina)

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1. Sul “modo di essere”

• Diritto penale a ‘macchia di leopardo’ (frammentario) vs diritto UE a ‘macchia di olio’ (allargamento continuo delle competenze)

• Diritto penale politico (riserva di legge) vs diritto UE con funzione propulsiva delle decisioni giuridiche sulle politiche: un esempio.

• Diritto penale fatto per durare (codificazione) Vs diritto europeo strumento di regolazione a network.

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2. Sui principi

1. Sul tipoL’ascesa dei canoni di c.d. razionalità materiale rispetto a quelli di razionalità formale

Ragionevolezza, adeguatezza, effettività, proporzionalità in senso ampio o materiale

vs.

uguaglianza, proporzione in senso formale

Un esempio…

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(segue) 2.1. un esempio(segue) 2.1. un esempio

• il divieto penalmente sanzionato di importazione di pastasciutta di il divieto penalmente sanzionato di importazione di pastasciutta di grano tenero tra il grano tenero tra il totemtotem comunitario della libertà di circolazione delle comunitario della libertà di circolazione delle merci e il merci e il tabùtabù italiano del grano tenero nella pasta. Corte di giustizia 14 italiano del grano tenero nella pasta. Corte di giustizia 14 luglio 1988, Proc. pén. c/Zoni, C-90/86). luglio 1988, Proc. pén. c/Zoni, C-90/86).

““Occorre osservare infine che l' andamento della situazione sui mercati d' Occorre osservare infine che l' andamento della situazione sui mercati d' esportazione dimostra che la concorrenza attraverso la qualità va a vantaggio esportazione dimostra che la concorrenza attraverso la qualità va a vantaggio del grano duro . Infatti, dai dati statistici forniti alla Corte risulta che la quota del grano duro . Infatti, dai dati statistici forniti alla Corte risulta che la quota di mercato occupata dalla pasta prodotta esclusivamente con grano duro in di mercato occupata dalla pasta prodotta esclusivamente con grano duro in altri Stati membri, dove subisce sin d' ora la concorrenza delle paste prodotte altri Stati membri, dove subisce sin d' ora la concorrenza delle paste prodotte con grano tenero o con miscele di grano tenero e di grano duro, aumenta con grano tenero o con miscele di grano tenero e di grano duro, aumenta continuamente . I timori del governo italiano quanto alla scomparsa della continuamente . I timori del governo italiano quanto alla scomparsa della coltura del grano duro sono pertanto infondaticoltura del grano duro sono pertanto infondati””

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(segue) 2. Sui principi

1. Sul tipoL’ascesa dei canoni di c.d. razionalità materiale rispetto a quelli di razionalità formale

Ragionevolezza, adeguatezza, effettività, proporzionalità in senso ampio o materiale

vs.

uguaglianza, proporzione in senso formale

2.Sul modo (due strategie della Corte di

giustizia)

a) Il riconoscimento dei principi costituzionali come principi generali di diritto comunitario (es. irretroattività CdG C-63/83 Kirk; divieto di analogia CdG C-58/02 Comm. C. Spagna). Prima strategia

b) La tolleranza delle norme nazionali contrastanti con il diritto comunitario, ma imposte da principi costituzionali (CdG C-36/02 Omega). Seconda strategia

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(segue) Sui principi. 2.2.: Un collaudo: il reato di “Pornografia virtuale” tra obblighi di interpretazione conforme (apparentemente)

contrastanti. NON a caso non più attuale: cfr.. Direttiva 2011/92/UE del 13 dicembre 2011 “relativa

alla lotta contro l’abuso e lo sfruttamento sessuale dei minori e la pornografia minorile, e che sostituisce la decisione quadro 2004/68/GAI

art. 600-quater.1. c.p. “Pornografia virtuale”

• “Le disposizioni di cui agli articoli 600 ter e 600 quater si applicano anche quando il materiale pornografico rappresenta immagini virtuali realizzate utilizzando immagini di minori degli anni diciotto o parti di esse, ma la pena è diminuita di un terzo.

• Per immagini virtuali si intendono immagini realizzate con tecniche di elaborazione grafica non associate in tutto o in parte a situazioni reali, la cui qualità di rappresentazione fa apparire come vere situazioni non reali”.

Decisione quadro del Consiglio dell’Unione europea relativa alla lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pornografia infantile del 22 dicembre 2003, 2004/68/GAI

• all’art. 3 è sancito che “gli Stati membri debbono sanzionare come reato l’acquisto o il possesso intenzionale di pornografia infantile”.

• l’art. 1, punto iii) definisce la pornografia infantile come “immagini realistiche di un bambino inesistente implicato o coinvolto nella suddetta condotta”.

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3. Sulle competenze (promiscuità)

Promiscuità sull’oggetto del giudizio•Legittimità comunitaria di norme nazionali (art. 267 TFUE)

•“Legittimità costituzionale” di norme UE (art. 2. comma 2 MAE)

•Legittimità convenzionale di norme UE (Bosphorus)

Promiscuità sulle fonti del giudizio•Fonti Cost. e Cedu nei giudizi di legittimità UE (art. 6 TUE)

•Fonti Cedu e UE nei giudizi di legittimità Cost. (art. 117 Cost.)

•Fonti UE e cost nei giudizi di legittimità Cedu (Ullens e Scoppola)

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4. sui concetti:

In particolare le specificità in diritto penale dei concetti base di funzionamento del c.d. pluralismo giuridico:

• “Controlimiti” e “fonti di ispirazione”• Ordinamento giuridico• Effetto utile (UE). Equivalenza funzionale (OCSE) Protezione

equivalente (Cedu)• Margine nazionale di apprezzamento• “Margine nazionale di bilanciamento”• interpretazione conforme• effetto diretto/diretta applicabilità• non applicazione/disapplicazione,

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4. 1. Il concetto di “effetto diretto” in un giudizio penale: due fondamentali

coordinate.

• Le norme comunitarie chiamate a svolgere effetti riduttivi del penalmente rilevante hanno sempre diretta efficacia.

Viceversa• Le norme comunitarie chiamate a svolgere effetti

espansivi del penalmente rilevante non hanno mai diretta efficacia

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4. 2. “Non applicazione” e “disapplicazione”

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(segue) La opinabile premessa (par. 5.) di Cass. Pen. Sez. III 15 maggio 2012, n. 18767/12

"la non applicazione di una norma nazionale da parte del giudice è possibile soltanto allorché si sia in presenza di un diretto contrasto tra una puntuale norma interna con un altrettanto puntuale precetto comunitario, che dovrebbe essere applicato al posto della norma interna incompatibile con esso.

(...)

"non si tratterebbe, infatti, di 'non applicare' la norma italiana per applicare al suo posto la puntuale norma comunitaria incompatibile, bensì in sostanza di, per così dire, 'disapplicare' o 'eliminare' la norma interna per la non conformità con un principio generale dell'ordinamento comunitario, compito questo che però spetta esclusivamente alla Corte costituzionale, la cui sfera di attribuzioni verrebbe in pratica aggirata se si ammettesse una sorta di controllo diffuso di compatibilità comunitaria".

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Segue“Non applicazione” e “disapplicazione”

Esigenze di funzionamento del sistema comportano che i due concetti siano, sul piano pratico, sostanzialmente assimilabili

Un primo esempio: l’art. 673 c.p.p. e la sentenza C. cost. n. 230 del 2012

V. tuttavia il rapporto tra disapplicazione in malam partem dell’atto amministrativo contrario alla legge e non applicazione in malam partem della norma nazionale di favore contraria al diritto comunitario

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5. Sulla struttura (disciplina5. Sulla struttura (disciplina))

• ricorda: Lricorda: L’’Ue NON ha competenza penale Ue NON ha competenza penale diretta, MA ha una competenza penale indiretta diretta, MA ha una competenza penale indiretta (capacità di plasmare il diritto penale nazionale (capacità di plasmare il diritto penale nazionale mediante successive stratificazioni).mediante successive stratificazioni).

1.1. Dal punto di vista del giudiceDal punto di vista del giudice2.2. Dal punto di vista del legislatoreDal punto di vista del legislatore

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5.1. Dal punto di vista del giudice

Alcune domande essenziali in questa Alcune domande essenziali in questa prospettiva:prospettiva:

1.1. Quando deve cedere il passo la norma nazionale e Quando deve cedere il passo la norma nazionale e quando, invece, quella comunitaria? quando, invece, quella comunitaria?

2.2. Quando occorre coinvolgere la Corte di giustizia, Quando occorre coinvolgere la Corte di giustizia, quando la Corte costituzionale? Quando, per la quando la Corte costituzionale? Quando, per la definizione del giudizio, devono addirittura essere definizione del giudizio, devono addirittura essere coinvolte tutte e due?coinvolte tutte e due?

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La struttura del sistema: qualche coordinata. (tipologia di conflitti per tipo

di giustiziabilità).Due fasi:Prima fase: verifica delle validità

originaria delle norme interferentiSeconda fase: valutazione delle

interferenze tra norme Ce e norme nazionali

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Prima fase:verifica delle validità originaria delle norme

interferenti.

Tre categorie:1. Norma UE contraria a principi del diritto UE2. Norma nazionale contraria sia a principi UE sia a

principi del diritto nazionale. Ipotesi di cd. “doppia illegittimità (derivata e diretta)

3.3. Norma nazionale contraria a principi del diritto Norma nazionale contraria a principi del diritto nazionale (ma con nazionale (ma con interposizioneinterposizione o o contrapposizionecontrapposizione di norme UE).di norme UE).

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I- 1. Norma UE contraria a principi del diritto UE

• Esempio: • Il problema delle c.d. black list

Il caso Kadi

Corte di giustizia Ue (Grande camera), cause riunite C-402/05 P e C-415/05 P, Yassin Abdullah Kadi e Al Barakaat International Foundation c. Consiglio dell’Unione europea e Commissione delle Comunità europee, 3 settembre 2008.

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I-2. Norma nazionale contraria sia a principi UE sia I-2. Norma nazionale contraria sia a principi UE sia a principi del diritto nazionale. Ipotesi di cd. a principi del diritto nazionale. Ipotesi di cd. ““doppia doppia

illegittimità (illegittimità (derivataderivata e e direttadiretta))

• Illegittimità Illegittimità derivataderivata

La vicenda del Mandato id La vicenda del Mandato id arresto europeoarresto europeo

• Illegittimità Illegittimità direttadiretta

La disciplina in tema di La disciplina in tema di espulsione come espulsione come condanna accessoria condanna accessoria prima della convalida.prima della convalida.

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I-3. Norma nazionale contraria a principi del diritto I-3. Norma nazionale contraria a principi del diritto nazionale (ma con nazionale (ma con interposizioneinterposizione o o contrapposizionecontrapposizione

di norme UE).di norme UE).

• InterposizioneInterposizione• Il significato del Il significato del

principio principio costituzionale di costituzionale di Offensività alla luce Offensività alla luce del principio Ue di del principio Ue di precauzione (caso precauzione (caso degli OGM)degli OGM)

• ContrapposizioneContrapposizione

Il problema Il problema delldell’’ammissibilità ammissibilità delldell’’integrazione.integrazione.

Il caso dei tonni rossi Il caso dei tonni rossi

(cfr. (cfr. ““il bizzarro caso dei il bizzarro caso dei pesci in malam partempesci in malam partem”” su su www.penalecontemporaneo.it sotis, bosi) sotis, bosi)

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• A- Effetti riduttivi A- Effetti riduttivi

• B- Effetti espansiviB- Effetti espansivi

Seconda faseSeconda fase: valutazione delle : valutazione delle interferenze tra norme UE e interferenze tra norme UE e

norme nazionalinorme nazionali

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II-A- II-A- Effetti riduttiviEffetti riduttivi

Mai davanti alla Corte costituzionaleMai davanti alla Corte costituzionale (memo: le (memo: le norme UE chiamate a svolgere effetti riduttivi norme UE chiamate a svolgere effetti riduttivi hanno sempre effetto diretto)hanno sempre effetto diretto)

Questi a loro volta sono divisibili in Questi a loro volta sono divisibili in due tipidue tipi::

• 1. Contrasto tra un 1. Contrasto tra un principioprincipio dell dell’’UE e una norma UE e una norma incriminatrice nazionaleincriminatrice nazionale

• 2. Contrasto tra una 2. Contrasto tra una regolaregola dell dell’’UE e una norma UE e una norma incriminatrice nazionaleincriminatrice nazionale

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Contrasto tra un Contrasto tra un principioprincipio dell dell’’UE e una norma UE e una norma incriminatrice nazionale incriminatrice nazionale

(bilanciamento: l(bilanciamento: l’’interesse europeo è prevalente rispetto al interesse europeo è prevalente rispetto al confliggente intersse tutelato dalla norma incrimantrcie confliggente intersse tutelato dalla norma incrimantrcie

nazionale)nazionale)

• Il caso delle scommesse tra libertà di circolazione Il caso delle scommesse tra libertà di circolazione dei servizi e insidie del servizio dei servizi e insidie del servizio ““scommessescommesse”” (CdG (CdG C-67/98 Zenatti, C-243/01 Gambelli, C-338/04 C-67/98 Zenatti, C-243/01 Gambelli, C-338/04 Placanica e Cass. Pen. SS. UU. 26 aprile 2004, n. Placanica e Cass. Pen. SS. UU. 26 aprile 2004, n. 23272 e Cass. Pen. III sez., 4 maggio 2007, n. 23272 e Cass. Pen. III sez., 4 maggio 2007, n. 16928)16928)

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Contrasto tra una Contrasto tra una regolaregola dell dell’’UE e una norma UE e una norma incriminatrice nazionaleincriminatrice nazionale

La regola UE ridescrive in termini di libertà quello che la La regola UE ridescrive in termini di libertà quello che la norma nazionale descrive in termini di illiceità penale.norma nazionale descrive in termini di illiceità penale.

• Il caso dei limiti di pressioneIl caso dei limiti di pressione• Il caso della qualifica dellIl caso della qualifica dell’’operatore bancariooperatore bancario• Il caso della definizione di straniero dopo lIl caso della definizione di straniero dopo l’’adesione di adesione di

Romania e Bulgaria allRomania e Bulgaria all’’UE.UE.

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(Segue) Contrasto tra una Contrasto tra una regolaregola comunitaria e una comunitaria e una norma incriminatrice nazionale: il caso norma incriminatrice nazionale: il caso El DridiEl Dridi

((Corte di Giustizia dell'Unione europea, sent. 28 aprile 2011, Hassen El Dridi, causa C-61/11 PPU))

Vecchio art. 14 dlgs 286 19985-bis. Quando non sia stato possibile trattenere lo straniero presso un centro di identificazione ed

espulsione, ovvero la permanenza in tale struttura non abbia consentito l’esecuzione con l’accompagnamento alla frontiera dell’espulsione o del respingimento, il questore ordina allo straniero di lasciare il territorio dello Stato entro il termine di cinque giorni. L’ordine è dato con provvedimento scritto, recante l’indicazione delle conseguenze sanzionatorie della permanenza illegale, anche reiterata, nel territorio dello Stato. L’ordine del questore può essere accompagnato dalla consegna all’interessato della documentazione necessaria per raggiungere gli uffici della rappresentanza diplomatica del suo Paese in Italia, anche se onoraria, nonchè per rientrare nello Stato di appartenenza ovvero, quando ciò non sia possibile, nello Stato di provenienza.

5-ter. Lo straniero che senza giustificato motivo permane illegalmente nel territorio dello Stato, in violazione dell’ordine impartito dal questore ai sensi del comma 5-bis, è punito con la reclusione da uno a quattro anni se l’espulsione o il respingimento sono stati disposti per ingresso illegale nel territorio nazionale (...), ovvero per non aver richiesto il permesso di soggiorno o non aver dichiarato la propria presenza nel territorio dello Stato nel termine prescritto in assenza di cause

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Ma nella prospettiva del giudice sono Ma nella prospettiva del giudice sono possibili solo effetti riduttivi?possibili solo effetti riduttivi?

• In altre parole: è possibile immaginare degli effetti In altre parole: è possibile immaginare degli effetti espansiviespansivi del penalmente rilevante ad opera del diritto UE del penalmente rilevante ad opera del diritto UE compatibilicompatibili con la riserva di legge?… con la riserva di legge?…

• Nuovi scenari al problema dellNuovi scenari al problema dell’’ammissibilità delle ammissibilità delle sentenze di legittimità costituzionale sentenze di legittimità costituzionale in malam partemin malam partem

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II-B- II-B- Effetti espansiviEffetti espansivi e art. 25 2° e art. 25 2° comma Costcomma Cost.

1. Diadici (obbligo di interpretazione conforme e divieto di analogia). No davanti alla Corte costituzionale

2. Triadici: i casi di inadempimento sopravvenuto. Sempre davanti alla Corte costituzionale

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1. diadici

Inapplicabilità della Inapplicabilità della confisca per equivalenteconfisca per equivalente (pre l. 190 del (pre l. 190 del 2012) al profitto del peculato2012) al profitto del peculato”” Cass. Pen. sez. un. 25 giugno Cass. Pen. sez. un. 25 giugno

2009 (dep. 6 ottobre 2009) in Cass. pen., 20102009 (dep. 6 ottobre 2009) in Cass. pen., 2010

Art. 322-ter. ConfiscaArt. 322-ter. Confisca..Nel caso di condanna (…), per uno dei Nel caso di condanna (…), per uno dei

delitti previsti dagli articoli da 314 a delitti previsti dagli articoli da 314 a 320, anche se commessi dai soggetti 320, anche se commessi dai soggetti indicati nell'articolo 322-bis,, primo indicati nell'articolo 322-bis,, primo comma, è sempre ordinata la comma, è sempre ordinata la confisca dei beni che ne confisca dei beni che ne costituiscono il profitto o il prezzo, costituiscono il profitto o il prezzo, salvo che appartengano a persona salvo che appartengano a persona estranea al reato, ovvero, quando estranea al reato, ovvero, quando essa non è possibile, la confisca di essa non è possibile, la confisca di beni, di cui il reo ha la disponibilità, beni, di cui il reo ha la disponibilità, per un valore per un valore corrispondentecorrispondente a tale a tale prezzoprezzo..

Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio Decisione quadro 2005/212/GAI del Consiglio relativa alla confisca di beni, strumenti e relativa alla confisca di beni, strumenti e proventi di reatoproventi di reato

Articolo 1 DefinizioniArticolo 1 Definizioni

- - "provento", ogni vantaggio economico "provento", ogni vantaggio economico derivato da reatiderivato da reati. (…). (…)

Articolo 2 ConfiscaArticolo 2 Confisca

1. Ciascuno Stato membro adotta le misure 1. Ciascuno Stato membro adotta le misure necessarie per poter procedere alla confisca necessarie per poter procedere alla confisca totale o parziale di strumenti o totale o parziale di strumenti o proventiproventi di di reati punibili con una pena privativa della reati punibili con una pena privativa della libertà superiore ad un anno o di beni libertà superiore ad un anno o di beni il cui il cui valore corrisponda a tali proventi.valore corrisponda a tali proventi.

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Segue 1. DiadiciSegue 1. DiadiciUn caso Un caso in malam partemin malam partem ammissibile ammissibile

(interpretazione non analogica): il concetto di (interpretazione non analogica): il concetto di ““fondi fondi rimborsabilirimborsabili””

Art. 130 TUB. Chiunque svolge Art. 130 TUB. Chiunque svolge ll’’attività di raccolta del attività di raccolta del risparmio tra il pubblico…è risparmio tra il pubblico…è punito con arresto da uno a tre punito con arresto da uno a tre anni e con lanni e con l’’ammenda…ammenda…

Art.11 TUB Raccolta del Art.11 TUB Raccolta del risparmio risparmio

(..) è raccolta del risparmio (..) è raccolta del risparmio ll’’acquisizione di fondi con acquisizione di fondi con obbligo di rimborsoobbligo di rimborso..

Il concetto di Il concetto di fondi fondi rimborsabilirimborsabili è stabilito dalla è stabilito dalla direttiva 89/646/CEEdirettiva 89/646/CEE

La La Corte di giustizia, (11 Corte di giustizia, (11 febbraio 1999, C-366/97, febbraio 1999, C-366/97, Romanelli) stabilisce che Romanelli) stabilisce che anche titoli di capitale a anche titoli di capitale a rischio con pattuizione rischio con pattuizione contrattuale di riaquisto contrattuale di riaquisto costituiscono fondi costituiscono fondi rimborsabilirimborsabili

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TriadiciTriadici: i casi di inadempimento sopravvenuto.

L’emersione del problema della giustiziabilità dei nuovi abusi del diritto, (l’ingiustizia emerge da una “fuga dal penale”).

I casi Berlusconi (C-387/02)I casi Berlusconi (C-387/02)e Niselli (CdG C-457/02e Niselli (CdG C-457/02))

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Il caso del falso in bilancio

• Art. 2621.False comunicazioni sociali.Salvo quanto previsto dall'articolo 2622, gli amministratori, i

direttori generali, i dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari, i sindaci e i liquidatori, i quali, con l'intenzione di ingannare i soci o il pubblico e al fine di conseguire per sé o per altri un ingiusto profitto, nei bilanci, nelle relazioni o nelle altre comunicazioni sociali previste dalla legge, dirette ai soci o al pubblico, espongono fatti materiali non rispondenti al vero ancorché oggetto di valutazioni ovvero omettono informazioni la cui comunicazione è imposta dalla legge sulla situazione economica, patrimoniale o finanziaria della società o del gruppo al quale essa appartiene, in modo idoneo ad indurre in errore i destinatari sulla predetta situazione, sono puniti con l'arresto fino a due anni. (…)

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Il caso dei rifiutiArt. 51 d. lgs. 22 del 1997Art. 51 d. lgs. 22 del 1997 (ora sostituito)- (ora sostituito)-

Attività di gestione di rifiuti non Attività di gestione di rifiuti non autorizzataautorizzata

1.Chiunque effettua un'attività di raccolta, 1.Chiunque effettua un'attività di raccolta, trasporto, recupero, smaltimento, trasporto, recupero, smaltimento, commercio ed intermediazione di commercio ed intermediazione di rifiutirifiuti in mancanza della prescritta in mancanza della prescritta autorizzazione, iscrizione o autorizzazione, iscrizione o comunicazione di cui agli articoli 27, comunicazione di cui agli articoli 27, 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito(…): 28, 29, 30, 31, 32 e 33 è punito(…):

Art. 6Art. 6 - Definizioni d. lgs. 22 del 1997 - Definizioni d. lgs. 22 del 1997 1. Ai fini del presente decreto 1. Ai fini del presente decreto si intende si intende

per:per:rifiutorifiuto: qualsiasi sostanza od oggetto che : qualsiasi sostanza od oggetto che

rientra nelle categorie riportate rientra nelle categorie riportate nell'all nell'all ““AA”” e di cui il detentore si e di cui il detentore si disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo disfi o abbia deciso o abbia l'obbligo di disfarsidi disfarsi; (All. ; (All. ““AA”” 1. L'articolo 1 1. L'articolo 1 lettera a) della direttiva 75/442/CEE lettera a) della direttiva 75/442/CEE definisce il termine "rifiuti" (…)definisce il termine "rifiuti" (…)

Art. 14 d. l. 138 del 2002Art. 14 d. l. 138 del 20021. Le parole: 1. Le parole: "si disfi", "abbia deciso" o "si disfi", "abbia deciso" o

"abbia l'obbligo di disfarsi""abbia l'obbligo di disfarsi" di cui di cui all'articolo 6 (…), si interpretano come all'articolo 6 (…), si interpretano come segue: segue:

a) "si disfi": (…)a) "si disfi": (…)b) "abbia deciso": (…)b) "abbia deciso": (…)(…) (…) Non ricorrono le fattispecie di cui alle Non ricorrono le fattispecie di cui alle

lettere b) e c)lettere b) e c) del comma 1, per beni o del comma 1, per beni o sostanze e materiali residuali di sostanze e materiali residuali di produzione o di consumo ove sussista produzione o di consumo ove sussista una delle seguenti condizioni: una delle seguenti condizioni:

1) se gli stessi possono essere e sono 1) se gli stessi possono essere e sono effettivamente e oggettivamente effettivamente e oggettivamente riutilizzatiriutilizzati nel medesimo o in analogo nel medesimo o in analogo o diverso ciclo produttivo o di o diverso ciclo produttivo o di consumo, (…); consumo, (…);

2) (…)2) (…)

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5.2. Dal punto di vista del 5.2. Dal punto di vista del legislatorelegislatore

Obblighi europei di tutela (tre tipi)Obblighi europei di tutela (tre tipi)1.1. Obblighi comunitari di tutela adeguata (Obblighi comunitari di tutela adeguata (““sanzioni adeguate sanzioni adeguate

proporzionate e dissuasiveproporzionate e dissuasive””))2.2. Obblighi comunitari di tutela per assimilazione (CdG Obblighi comunitari di tutela per assimilazione (CdG

68/88 comm. contro Grecia)68/88 comm. contro Grecia)3.3. Obblighi comunitari di tutela penale (CdG C-176/03 Obblighi comunitari di tutela penale (CdG C-176/03

Comm. Contro Consiglio e Trattato di Lisbona)Comm. Contro Consiglio e Trattato di Lisbona)

Punto chiave: ad ogni tipo di obbligo corrisponde un Punto chiave: ad ogni tipo di obbligo corrisponde un differente livello di compressione della discrezionalità del differente livello di compressione della discrezionalità del legislatore nazionalelegislatore nazionale

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Memo: Le novità introdotte dal Trattato di Lisbona

Cosa rimane immutatoCosa rimane immutato• Tutta la produzione normativa Tutta la produzione normativa

prodotta fino al 1.11.2009prodotta fino al 1.11.2009

• I problemi (e le soluzioni) posti nei I problemi (e le soluzioni) posti nei casi di interferenza tra diritto casi di interferenza tra diritto comunitario e diritto penalecomunitario e diritto penale

• Ergo: dal punto di vista del giudice Ergo: dal punto di vista del giudice non cambiano gli attuali equilibri non cambiano gli attuali equilibri sulla capacità di penetrazione delle sulla capacità di penetrazione delle normenorme

Cosa è cambiatoCosa è cambiato• LL’’abolizione della divisione in pilastri abolizione della divisione in pilastri

ergoergo I problemi (e le soluzioni) posti I problemi (e le soluzioni) posti nei casi di interferenza tra diritto nei casi di interferenza tra diritto comunitario e diritto penale si comunitario e diritto penale si applicheranno ed evolveranno in applicheranno ed evolveranno in relazione al futuro diritto dellrelazione al futuro diritto dell’’Unione Unione europeaeuropea

• La costituzionalizzazione della Carta di La costituzionalizzazione della Carta di Nizza/Strasburgo e lNizza/Strasburgo e l’’adesione alla Cedu adesione alla Cedu (art. 6 TUE)(art. 6 TUE)

• La ridefinizione delle competenze La ridefinizione delle competenze penali indirette (art. 83 TFUE)penali indirette (art. 83 TFUE)

• Una competenza penale quasi-diretta Una competenza penale quasi-diretta (art. 86 TFUE)(art. 86 TFUE)

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Competenza penale indiretta: art. 83 TFUE, paragrafo 1

(ex obblighi di criminalizzazione di 3° pilastro)1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la

procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

Page 37: Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No competenza penale diretta della Ue 2.Competenza penale riflessa.

Competenza penale indiretta: art. 83 TFUE, paragrafo 1

(attuali obblighi di criminalizzazione di 3° pilastro)1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, deliberando mediante direttive secondo la

procedura legislativa ordinaria, possono stabilire norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave che presentano una dimensione transnazionale derivante dal carattere o dalle implicazioni di tali reati o da una particolare necessità di combatterli su basi comuni.

Dette sfere di criminalità sono le seguenti: terrorismo, tratta degli esseri umani e sfruttamento sessuale delle donne e dei minori, traffico illecito di stupefacenti, traffico illecito di armi, riciclaggio di denaro, corruzione, contraffazione di mezzi di pagamento, criminalità informatica e criminalità organizzata.

In funzione dell'evoluzione della criminalità, il Consiglio può adottare una decisione che individua altre sfere di criminalità che rispondono ai criteri di cui al presente paragrafo. Esso delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo.

Page 38: Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No competenza penale diretta della Ue 2.Competenza penale riflessa.

Competenza penale indiretta: art. 83 TFUE paragrafo 2

(ex obblighi di criminalizzazione di primo pilastro)

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. (…).

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Competenza penale indiretta: art. 83 TFUE paragrafo 2

(ex obblighi di criminalizzazione di primo pilastro)

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. (…).

Page 40: Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No competenza penale diretta della Ue 2.Competenza penale riflessa.

Competenza penale indiretta: art. 83 TFUE paragrafo 2

(ex obblighi di criminalizzazione di primo pilastro)

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. (…).

Page 41: Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No competenza penale diretta della Ue 2.Competenza penale riflessa.

Competenza penale indiretta: art. 83 TFUE paragrafo 2

(ex obblighi di criminalizzazione di primo pilastro)

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile per garantire l'attuazione efficace di una politica dell'Unione in un settore che è stato oggetto di misure di armonizzazione, norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni nel settore in questione possono essere stabilite tramite direttive. (…).

Page 42: Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No competenza penale diretta della Ue 2.Competenza penale riflessa.

Art. 86 TFUE (competenza penale diretta?)1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il

Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo (…).

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

Page 43: Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No competenza penale diretta della Ue 2.Competenza penale riflessa.

Art. 86 TFUE (competenza penale diretta?)1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il

Consiglio, deliberando mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. Il Consiglio delibera all'unanimità, previa approvazione del Parlamento europeo (…).

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

Page 44: Diritto penale e diritto dell’Unione europea Due punti di partenza:Due punti di partenza: 1.No competenza penale diretta della Ue 2.Competenza penale riflessa.

La confusione normativa alla luce della comparazione dell’art. 86 par. 2 TFUE nelle varie versioni linguistiche

Italiano:La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a

giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri

Inglese:The European Public Prosecutor's Office shall be responsable for

investigating, prosecuting and bringing to judgment, where appropriate in liaison with Europol, the perpetrators of, and accomplices in, offences against the Union's financial interests, as determined by the regulation provided for in paragraph 1. It shall exercise the functions of prosecutor in the competent courts of the Member States in relation to such offences

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(segue) La confusione normativa alla luce della comparazione dell’art. 86 par. 2 TFUE nelle varie versioni linguistiche

Francese:

Le Parquet européen est compétent pour rechercher, poursuivre et renvoyer en jugement, le cas échéant en liaison avec Europol, les auteurs et complices d'infractions portant atteinte aux intérêts financiers de l'Union, tels que déterminés par le règlement prévu au paragraphe 1. Il exerce devant les juridictions compétentes des États membres l'action publique relative à ces infractions

Spagnolo:La Fiscalía Europea, en su caso en colaboración con Europol, será competente para

descubrir a los autores y cómplices de infracciones que perjudiquen a los intereses financieros de la Unión definidos en el reglamento contemplado en el apartado 1, y para incoar un procedimiento penal y solicitar la apertura de juicio contra ellos. Ejercerá ante los órganos jurisdiccionales competentes de los Estados miembros la acción penal relativa a dichas infracciones

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(segue) La confusione normativa alla luce della comparazione dell’art. 86 par. 2 TFUE nelle varie versioni linguistiche

Portoghese:

A Procuradoria Europeia é competente para investigar, processar judicialmente e levar a julgamento, eventualmente em articulação com a Europol, os autores e cúmplices das infracções lesivas dos interesses financeiros da União determinadas no regulamento a que se refere o n.º 1. A Procuradoria Europeia exerce, perante os órgãos jurisdicionais competentes dos Estados-Membros, a acção pública relativa a tais infracções.

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Art. 86 TFUE par. 2.(competenza penale diretta?)

La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

Art. 83 TFUE1. Il Parlamento europeo e il Consiglio, (…), possono stabilire norme minime relative alla

definizione dei reati e delle sanzioni in sfere di criminalità particolarmente grave (…).

2. Allorché il ravvicinamento delle disposizioni legislative e regolamentari degli Stati membri in materia penale si rivela indispensabile (…) norme minime relative alla definizione dei reati e delle sanzioni possono essere stabilite tramite direttive. (…).

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Art. 86 TFUE (competenza penale diretta?)1. Per combattere i reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, il Consiglio, deliberando

mediante regolamenti secondo una procedura legislativa speciale, può istituire una Procura europea a partire da Eurojust. (…).

2. La Procura europea è competente per individuare, perseguire e rinviare a giudizio, eventualmente in collegamento con Europol, gli autori di reati che ledono gli interessi finanziari dell'Unione, quali definiti dal regolamento previsto nel paragrafo 1, e i loro complici. Essa esercita l'azione penale per tali reati dinanzi agli organi giurisdizionali competenti degli Stati membri.

3. (…)

4. Il Consiglio europeo può adottare, contemporaneamente o successivamente, una decisione che modifica il paragrafo 1 allo scopo di estendere le attribuzioni della Procura europea alla lotta contro la criminalità grave che presenta una dimensione transnazionale, e che modifica di conseguenza il paragrafo 2 per quanto riguarda gli autori di reati gravi con ripercussioni in più Stati membri e i loro complici. Il Consiglio europeo delibera all'unanimità previa approvazione del Parlamento europeo e previa consultazione della Commissione