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Dipartimento di Giurisprudenza

DIRITTO EUROPEO DELLO SPORT

LA SENTENZA MECA MEDINA E MAJCEN

All rights reserved

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Trib. 30/9/2004, causa T-313/02, Meca-Medina eMajcen.

Sui apporti tra diritto UE e regole sportive

1. I divieti sanciti dal Trattato in materia dilibera circolazione delle persone si applicanoalle norme adottate nel campo dello sport cheriguardano l’aspetto economico che l’attivitàsportiva può rivestire (Indennità ditrasferimento, composizione squadre di club,termini di trasferimento).

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(segue): Trib. 30/9/2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen.

2. Per contro, tali divieti non riguardano le regolepuramente sportive, cioè quelle regole cheriguardano le questioni che interessanoesclusivamente lo sport e che, come tali, sonoestranee all’attività economica. Tali regole,attinenti al carattere ed al contesto specifico degliincontri sportivi, sono inerenti all’organizzazione eal corretto svolgimento delle competizioni sportivee non possono essere considerati costitutivi di unarestrizione delle norme in materia di liberacircolazione delle persone/libera prestazione deiservizi (composizione squadre nazionali, selezioneatleti + regole del gioco).

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(segue): Trib. 30/9/2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen.3. I principi sanciti dalla Corte di giustizia inmateria di applicazione ai regolamenti sportividelle nome in materia di circolazione sonougualmente validi per quanto riguarda le nomesulla concorrenza.

4. La circostanza che una regola puramentesportiva sia estranea all’attività economica, con laconseguenza per cui tale regola non ricadenell’ambito di applicazione delle norme in materiadi libera circolazione, significa allo stesso medoche tale regola è estranea ai rapporti economicicui si applicano le norme antitrust, con laconseguenza che tale regola non ricade neppurenell’ambito di applicazione degli artt. 101 e 102TFUE.

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(segue): Trib. 30/9/2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen.

Sulla natura delle regole antidoping

- La lotta antidoping non persegue alcuna finalitàeconomica. Essa mira a preservare lo spiritosportivo (fair-play) senza il quale lo sport, anchequello di alto livello, non è più sport.- Essa inoltre mira a salvaguardare la salute degliatleti.

IL DIVIETO DI DOPING RINTRA FRA LEPRIME REGOLE DEL GIOCO.

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(segue): Trib. 30/9/2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen.

- Ne consegue, pertanto, che il divieto del dopingsi basa su considerazioni puramente sportive ed èdunque estraneo a qualsiasi considerazioneeconomica.

- Di conseguenza, alla luce della giurisprudenzadella Corte di giustizia, le regole sul doping,esattamente come i regolamenti esaminati nellevicende Walrave, Donà e Deliège, non possonorientrare nell’ambito di applicazione delle normedel Trattato sulle libertà fondamentali (liberacircolazione è diritto della concorrenza).

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(segue): Trib. 30/9/2004, causa T-313/02, Meca-Medina e Majcen.

A nulla rileva il fatto che la regolamentazionein questione determini ripercussionieconomiche nella sfera degli interessati.

Le eventuali ricadute economiche di una regolache persegue finalità puramente sportive nonpossono far perdere a tale regola la suacaratteristica di essere una regola puramentesportiva e come tale fuori dall’ambito diapplicazione delle norme del Trattato.

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C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P, Meca-Medinae Majcen.

Sui apporti tra diritto UE e regole sportive

1. La sola circostanza che una norma abbia uncarattere puramente sportivo non sottraetuttavia dall’ambito di applicazione del Trattatola persona che esercita l’attività disciplinata datale norma o l’organismo che l’ha emanata.

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

Sui apporti tra diritto UE e regole sportive

2. Se l’attività sportiva di cui trattasi rientranell’ambito di applicazione del Trattato, allora irequisiti per il suo esercizio sono sottoposti a tuttigli obblighi derivanti dalle varie disposizioni delTrattato. Ne consegue che le norme chedisciplinano la detta attività devono soddisfare ipresupposti per l’applicazione di tali disposizioniche sono in particolare finalizzate a garantire lalibera circolazione dei lavoratori, la libertà distabilimento, la libera prestazione dei servizi o laconcorrenza.

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P, Meca-Medina e Majcen.

Sui rapporti tra diritto UE e regole sportive

3. Quindi, nel caso in cui l’esercizio di tale attivitàsportiva debba essere valutato alla luce delledisposizioni del Trattato relative alla liberacircolazione dei lavoratori o alla libera prestazionedei servizi, occorrerà verificare se le norme chedisciplinano la detta attività soddisfino ipresupposti per l’applicazione degli artt. 39 e49 CE (ora artt. 45 e 56 TFUE), cioè noncostituiscano restrizioni vietate dai detti articoli.

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

Sui apporti tra diritto UE e regole sportive

4. Del pari, nel caso in cui l’esercizio della dettaattività debba essere valutato alla luce delledisposizioni del Trattato relative alla concorrenza,occorrerà verificare se, tenuto conto deipresupposti per l’applicazione propri degliartt. 81 e 82 CE (ora artt. 101 e 102 TFUE), lenorme che disciplinano la detta attivitàprovengano da un’impresa, se quest’ultima limitila concorrenza o abusi della sua posizionedominante, e se tale restrizione o tale abusopregiudichi il commercio tra gli Stati membri.

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

Sui apporti tra diritto UE e regole sportive

5. Dunque, quand’anche si consideri che talinorme non costituiscano restrizioni alla liberacircolazione perché riguardano questioni cheinteressano esclusivamente lo sport e, cometali, sono estranee all’attività economica, talecircostanza non implica né che l’attività sportivainteressata esuli necessariamente dall’ambito diapplicazione degli artt. 81 e 82 CE (ora artt. 101 e102 TFUE) né che le dette norme non soddisfino ipresupposti per l’applicazione propri dei dettiarticoli.

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

Sui apporti tra diritto UE e regole sportive

6. Orbene, al punto 42 della sentenza impugnata,il Tribunale ha considerato che la circostanza cheun regolamento puramente sportivo sia estraneoall’attività economica, con la conseguenza che taleregolamento non ricade nell’ambito di applicazionedegli artt. 39 e 49 CE (ora artt. 45 e 56 TFUE)significa, altresì, che esso è estraneo ai rapportieconomici che interessano la concorrenza, con laconseguenza che esso non ricade nemmenonell’ambito di applicazione degli artt. 81 e 82 CE(ora artt. 101 e 102 TFUE).

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

Sui apporti tra diritto UE e regole sportive

7. Ritenendo che una regolamentazione potevadunque essere sottratta ipso facto dall’ambito diapplicazione dei detti articoli soltanto perché eraconsiderata puramente sportiva alla lucedell’applicazione degli artt. 39 e 49 CE (ora artt.45 e 56 TFUE), senza che fosse necessarioverificare previamente se tale regolamentazionerispondesse ai presupposti d’applicazione propridegli artt. 81 CE e 82 CE (ora artt. 101 e 102TFUE), menzionati al punto 30 della presentesentenza, il Tribunale è incorso in un errore didiritto. La sentenza deve pertanto essereannullata.

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

La decisione nel merito

1. Al fine di stabilire se una regola emanata dauna federazione sportiva costituisce unadecisione di associazione di imprese incontrasto con il diritto antitrust UE (artt. 101 e102 TFUE) occorre tenere conto del contestoglobale in cui la decisione è stata adottata odispiega i suoi effetti e, più in particolare, deisuoi obiettivi (C. giust., 19/2/2002, Wouters).

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

La decisione nel merito

2. Occorre poi verificare se gli effetti restrittividella concorrenza che ne derivano ineriscanoal perseguimento di tali obiettivi e siano adessi proporzionati (C. giust., 19/2/2002,Wouters).

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

La decisione nel merito

1. Contesto globale: l’obiettivo generaledella regolamentazione contestata è quello dicombattere il doping per preservare unosvolgimento leale della competizione, le pariopportunità tra gli atleti, e la salute di questiultimi. Per garantire l’effettività del divieto didoping occorrono anche delle sanzioni chedevono, pertanto, ritenersi inerenti alle regolesul doping.

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(segue): C. giust. 18/7/2006, C-519/04 P,Meca-Medina e Majcen.

La decisione nel merito

2. Carattere proporzionato della misura:

- Linea di demarcazione tra nandrolone-dopinge nandrolone-lecito. Assenza prova contraria

- Carattere eccessivo della sanzione.

Non contestazione

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LE REGOLE SPORTIVE E IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DOPO LA SENTENZA

MECA-MEDINA E MAJCEN

Tutte le regole sportive sono assoggettate al diritto UE

A seconda dei casi tali regole potranno essere:

- compatibili con il diritto UE in quanto non restrittive della liberacircolazione delle persone, dei servizi o della concorrenza;

- compatibili con il diritto UE in quanto, sebbene restrittive della liberacircolazione delle persone, dei servizi o della concorrenza, perseguonoobiettivi legittimi e gli eventuali effetti restrittivi sono proporzionati agliobiettivi perseguiti (Olympique Lyonnais);

- incompatibili con il diritto UE in quanto restrittive della liberacircolazione delle persone, dei servizi o della concorrenza e non giustificateda motivi legittimi oppure sproporzionate rispetto agli obiettivi perseguiti(Bosman).

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IERI OGGI

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(segue): LE REGOLE SPORTIVE E IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DOPO LA SENTENZA

MECA-MEDINA E MAJCEN

Negazione del concetto di

“regole puramente sportive”

Assimilazione dell’attività sportiva

ad ogni altra attività economica

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(segue): LE REGOLE SPORTIVE E IL DIRITTO DELL’UNIONE EUROPEA DOPO LA SENTENZA MECA-MEDINA E MAJCEN

Criticità del richiamo alla sentenza Wouters

- Sentenza isolata, relativa ad un’attività tipicamente

economica.

- Regolamentazione dal contenuto tipicamente economico.

- Regola che riguarda unicamente lo sport, come tale

estranea all’attività economica, ma assoggettata al diritto

antitrust.