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DIRITTO E POLICY DEI NUOVI MEDIA

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DIRITTO E POLICY DEI NUOVI MEDIA

Direttori

Oreste PUniversità Commerciale “Luigi Bocconi”

Giovanni Maria RUniversità degli Studi di Salerno

Comitato scientifico

Lelio ARCS Mediagroup

Ernesto APortolano Cavallo Studio Legale

Lionel BUniversity of Cambridge

Pasquale CUniversità degli Studi di Genova

Marco CUniversità degli Studi di Milano

Giuseppina D’AYork University

Carlo M ’EACCMS Studio Legale

Filippo DUniversità degli Studi di Firenze

Giuseppe Franco FUniversità Commerciale “Luigi Bocconi” diMilano

Tommaso Edoardo FUniversità degli StudiSuor Orsola Benincasa di Napoli

Fiona MBirkbeck College London

Roberto MUniversità degli Studi di Napoli“Federico II”

Andrea Maria MM&M Counsel – Avvocati e Commercialisti

Giovanni PUniversità degli Studi di Trento

Giovanni PPresidente dell’Autorità Garantedella Concorrenza e del Mercato

Franco PUniversità degli Studi di Torino

Francesco PPortolano Cavallo Studio Legale

Yves PUniversité de la FédérationWallonie-Bruxelles

Stefano QInformatico e blogger

Vittorio RCorte Suprema di Cassazione

Antonio RUniversità degli Studi di Messina

Guido SScorza Riccio & Partners

Salvatore SUniversità degli Studi di Salerno

Andrea Renato S GStudio Legale Sirotti Gaudenzi

Gerald SGeorg–August Universität Göttingen

Pasquale SUniversità degli Studi di Salerno

Nicole SUniversity of Oxford

Giulio Enea VUniversità degli Studi di Milano–Bicocca

DIRITTO E POLICY DEI NUOVI MEDIA

La Collana “Diritto e Policy dei Nuovi Media” ha come obiettivo primario quello di racco-gliere volumi monografici di carattere scientifico che esplorino, con metodo comparatisticoe con vocazione transnazionale, i trend di evoluzione (e di involuzione) del rapporto traregolamentazione giuridica ed assetto dei media che caratterizzano non soltanto l’esperien-za italiana, ma anche quella di ordinamenti stranieri, siano essi parte o meno dell’Unioneeuropa. Uno dei fili conduttori che contraddistinguono i volumi pubblicati in Collana èl’attenzione alle modalità di protezione dei diritti fondamentali nelle nuove piattaformetecnologiche ed alle delicate operazioni di bilanciamento che spettano ai giudici nazionalied europei.

In “Diritto e Policy dei Nuovi Media” sono pubblicate opere di alto livello scientifico, anchein lingua straniera per facilitarne la diffusione internazionale.

I direttori approvano le opere e le sottopone a referaggio con il sistema del « doppiocieco » (« double blind peer review process ») nel rispetto dell’anonimato sia dell’autore, siadei due revisori che sceglie: l’uno da un elenco deliberato dal comitato di direzione, l’altrodallo stesso comitato in funzione di revisore interno.

I revisori rivestono o devono aver rivestito la qualifica di professore universitario diprima fascia nelle università italiane o una qualifica equivalente nelle università straniere.

Ciascun revisore formulerà una delle seguenti valutazioni:a ) pubblicabile senza modifiche;b ) pubblicabile previo apporto di modifiche;c ) da rivedere in maniera sostanziale;d ) da rigettare;

tenendo conto della: a ) significatività del tema nell’ambito disciplinare prescelto e ori-ginalità dell’opera; b ) rilevanza scientifica nel panorama nazionale e internazionale; c )attenzione adeguata alla dottrina e all’apparato critico; d ) adeguato aggiornamento norma-tivo e giurisprudenziale; e ) rigore metodologico; f ) proprietà di linguaggio e fluidità deltesto; g ) uniformità dei criteri redazionali.

Nel caso di giudizio discordante fra i due revisori, la decisione finale sarà assuntadai direttori, salvo casi particolari in cui i direttori medesimi provvederanno a nominaretempestivamente un terzo revisore a cui rimettere la valutazione dell’elaborato. Le schededi valutazione verranno conservate, in doppia copia, in appositi archivi.

Il termine per la valutazione non deve superare i venti giorni, decorsi i quali i direttoridella collana, in assenza di osservazioni negative, ritengono approvata la proposta.

Sono escluse dalla valutazione gli atti di convegno, le opere dei membri del comitato ele opere collettive di provenienza accademica. I direttori, su loro responsabilità, possonodecidere di non assoggettare a revisione scritti pubblicati su invito o comunque di autori diparticolare prestigio.

Fabio Dell’Aversana

Le libertà economiche in Internet:competition, net neutrality e copyright

Copyright © MMXIVAracne editrice int.le S.r.l.

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via Quarto Negroni, Ariccia (RM)

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con qualsiasi mezzo, sono riservati per tutti i Paesi.

Non sono assolutamente consentite le fotocopiesenza il permesso scritto dell’Editore.

I edizione: giugno

Indice

Introduzione

Capitolo IVerso un nuovo diritto antitrust: Internet come laboratorio perregolatori e controllori

.. Il fondamento costituzionale del diritto antitrust, – .. La di-sciplina degli illeciti antitrust: una lex specialis per la concorrenza suInternet?, – .. Le prime riflessioni sul tema: il caso Microsoft, –.. Gli Over the Top e il controllo delle autorità di settore: gli interven-ti americani ed europei sul caso Google, – .. Globalizzazione deimercati e territorialità delle normative: una concorrenza tra operatorieconomici o tra ordinamenti giuridici?, – .. La global governance deldiritto della concorrenza, .

Capitolo IILa neutralità della rete nell’esperienza americana

.. Una premessa definitoria, – ... Presupposti economici della netneutrality, – ... I diritti interessati dalla net neutrality, – .. Leorigini del debate e la codificazione dell’Internet Policy Statement, –.. Il caso Comcast, – .. L’Open Internet Preserving Act: quali sviluppiper l’ordinamento americano?, .

Capitolo IIILa net neutrality tra tutela dell’iniziativa economica e principiodi uguaglianza: il dibattito in Europa

.. Il dibattito nelle istituzioni europee: dalle consultazioni del Body of Eu-ropean Regulators for Electronic Communications al regolamento sul merca-to unico delle telecomunicazioni, – .. Il quadro italiano tra propostedi legge e interventi dell’Autorità per le Garanzie nelle Comunicazio-ni, – .. La natura giuridica della net neutrality: norma asimmetricao regola di concorrenza?, – .. Il principio di neutralizzazione neldiritto delle reti, .

Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright

Capitolo IVIl diritto d’autore online nella prospettiva del bilanciamento

.. Gli aspetti tecnici della distribuzione delle opere di ingegno su In-ternet: il dilemma digitale, – .. Il problema in punto di diritto:alla ricerca del corretto bilanciamento tra diritto d’autore e libertà deinetcitizens, – .. Il modello americano: il notice and takedown nelDigital Millennium Copyright Act, – ... Segue: i tentativi di riforma, – .. La legislazione francese e la prassi dell’Haute Autorité pour la Diffu-sion des Oeuvres et la Protection des droits sur Internet: una cura peggioredel male?, – .. Azioni positive e interventi repressivi nella regola-mentazione italiana sul diritto d’autore, – .. Una conclusione sultema: quis custodiet custodem?, .

Conclusioni

Bibliografia

Documentazione

Giurisprudenza

A Loredana,per tutto ciò che abbiamo condiviso

Tutti gli animali sono uguali,ma alcuni sono più uguali degli altri

La fattoria degli animali, G O

Introduzione

Ubi homo, ibi societas. Ubi societas, ibi ius. Ergo ubi homo, ibi ius: è questala conclusione del sillogismo sviluppato già dai giuristi di epoca roma-na per descrivere l’influenza del fenomeno sociale sulla creazione deisistemi normativi. Il diritto nasce per regolare i rapporti che legano gliesseri umani e persegue l’obiettivo di neutralizzare i conflitti generatidai processi sociali. In queste poche parole è racchiuso un concettodi fondamentale importanza per lo studio dei fenomeni che abbianorilievo per il diritto, compresi quelli interessati dall’evoluzione tecno-logica e scientifica. In particolare, il brocardo latino conserva la suavalidità anche con riguardo a Internet, oggetto specifico della nostraindagine.

L’avvento delle comunicazioni telematiche ha modificato impor-tanti aspetti della nostra vita, individuale e collettiva, e ha sollecitatola riflessione del giurista, resa urgente in alcuni casi dalla rapidità epervasività dei cambiamenti registrati. Quest’affermazione ben de-scrive l’evoluzione di Internet, tecnologia che, nel corso degli ultimianni, ha rivoluzionato il tradizionale approccio allo studio dei mezzidi comunicazione: se, infatti, i primi sistemi fondati sulla trasmissionetelematica dei dati perseguivano il limitato obiettivo di contribuireall’efficiente organizzazione del settore militare, è innegabile che l’In-ternet di oggi offra agli utenti una vasta gamma di servizi e utilità che,a loro volta, sono in grado di influire sull’esercizio di tutte le libertàcostituzionali.

Quindi, Internet pone problemi giuridici e, in primis, impone unariflessione sull’esigenza di codificare un sistema di regole (universal-mente) valido per il world wide web. La questione è pregiudiziale

. D’ora in poi ricordato nel testo anche con l’acronimo web. Nel lavoro si farà spessouso di termini in lingua straniera. Pare opportuno avvertire il lettore che, per meracomodità espositiva, si impiegherà la terminologia straniera al singolare anche laddovel’uso del plurale sia imposto dalla traduzione italiana. Inoltre, sarà frequente l’impiego diacronimi.

Introduzione

rispetto a qualsiasi trattazione che cerchi di analizzare il modo in cui lerelazioni sociali — aventi o meno contenuto economico — si esplica-no sulla rete. Pertanto, i primi interrogativi a cui occorre dare rispostapossono essere così sintetizzati: quali considerazioni dobbiamo trarredall’impiego della rete da parte degli homines, i quali sono addiritturaconsiderati cittadini di una nuova comunità, così come dimostra iltermine netcitizens, impiegato dagli studiosi proprio per descriverele nuove forme di partecipazione alla vita pubblica? Quindi, esisteun diritto giusto per Internet, in grado di cogliere le particolaritàdella societas telematica? Ad avviso di chi scrive, è compito del giu-rista — e, in particolare, del costituzionalista — occuparsi di questeproblematiche, la cui soluzione non potrà prescindere dall’approfon-dimento delle tante peculiarità della rete. Per esempio, già in questasede, pare opportuno ricordare che il giurista dovrà (pre)occuparsidell’attuale contraddizione tra la territorialità delle discipline vigenti eil carattere transnazionale della rete. D’altronde, è evidente quanto siainopportuno affidare la regolazione di un fenomeno che nasce globalea discipline limitate a specifici contesti geografici, secondo un sistemache non contribuisce a garantire l’uguaglianza di trattamento. Possia-mo ritenerci soddisfatti se due situazioni o due condotte equivalenti— se non del tutto coincidenti — vengono trattate in maniera diversain ragione del solo criterio territoriale?

L’opportunità di introdurre regole uniformi per Internet non ècondivisa da tutti gli Autori che si sono occupati del tema. Riservan-doci di indicare le ragioni poste a sostegno della tesi negatrice conriguardo alle singole questioni, pare opportuno precisare già in que-ste notazioni introduttive che la tutela delle libertà costituzionali inInternet dimostri non solo l’utilità, ma anche l’indispensabilità di unaglobal governance per Internet: se, infatti, si considera prioritario l’o-biettivo di ridurre i margini di diseguaglianza nell’uso delle nuovetecnologie, pare condivisibile l’auspicio di chi vorrebbe regolare In-ternet con una normativa sovranazionale, che sia, altresì, il frutto diun processo decisionale in grado di congiungere la decisione pubblicaalle manifestazioni di volontà dei soggetti tenuti all’osservanza delleregole.

Questa impostazione potrebbe indurre a ritenere che ogni fenomenoumano debba essere sottoposto alla stessa disciplina, a prescindere dalriferimento al luogo in cui il fatto si sia verificato. In altri termini, perché

Introduzione

si dovrebbe differenziare il regime giuridico dei rapporti familiari, deirapporti economici o dei fatti penalmente rilevanti tra uno Stato e l’altro?Siamo, forse, giunti al punto di dover estendere il criterio qui propostoa tutti gli accadimenti umani, in relazione ai quali non potrebbe piùimmaginarsi una disciplina differenziata per territorio?

Per rispondere a queste domande è sufficiente ricordare che laglobal governance di Internet si giustifica in ragione del carattere trans-nazionale della rete: infatti, Internet — a differenza di altri fatti giuridi-camente rilevanti — nasce come fenomeno in grado di travalicare iconfini degli Stati della comunità internazionale. Dunque, nonostanteil crescente interesse nei confronti del tema della globalizzazione deidiritti, riteniamo opportuno limitare la portata della ricostruzione quiaccolta al solo fenomeno di Internet e, in termini più generali, allealtre fattispecie che abbiano, ab origine, una vocazione internazionale.

Quanto sin qui sostenuto — id est: la configurazione di un dirittoglobale ed elastico per Internet — rappresenta una proiezione astrattae di principio, una precisa scelta di valori che, come già anticipato, nondescrive la situazione esistente. Tuttavia, ciò non contraddice l’utilitàdi questa e delle altre soluzioni che prospetteremo nel prosieguo dellavoro, dato che è sempre utile affiancare la lettura del diritto vigenteall’analisi della prospettiva de jure condendo. Anche per Internet, dun-que, è centrale la dialettica tra il sollen e il sein, la quale, nel descriverelo iato tra l’essere e il dover essere, può suggerire i contenuti del futurodiritto dell’Internet.

La ricostruzione del metodo da impiegare nello studio di Internetrappresenta un’ulteriore questione pregiudiziale rispetto al merito de-gli argomenti che affronteremo. Per questa ragione riteniamo utile eopportuno fare cenno al problema metodologico nella presente intro-duzione. Ad avviso di chi scrive, ogni riflessione giuridica riguardanteil mondo delle nuove tecnologie deve seguire un approccio multidi-sciplinare ed essenzialmente proiettato verso il futuro: solo in questo

. G. D M, Internet. Regola e anarchia, Roma, , .. N. B, Diritto e potere. Saggi su Kelsen, Napoli, , passim, ricostruisce il pensie-

ro del filosofo austriaco fondatore della corrente di pensiero dei normativisti. In molte partidell’opera è fatto riferimento all’endiadi ricordata nel testo.

. Anche T.E. F, Tecnologie e libertà costituzionali, in Diritto dell’informazione edell’informatica, , , , considera il problema metodologico pregiudiziale rispetto almerito delle questioni riguardanti Internet.

Introduzione

modo, infatti, l’interprete del fenomeno di Internet potrà costruire unsistema teorico coerente, che sia, nel contempo, realmente orientatoalla soluzione dei principali problemi posti dall’evoluzione tecnica.

Per quanto riguarda l’approccio multidisciplinare, riteniamo cheesso vada inteso in una duplice accezione. In primo luogo, esso operacon riguardo al rapporto tra le varie branche del diritto: Internet,infatti, pone questioni rilevanti sia per il diritto pubblico che peril diritto dei privati e non sono rari i casi in cui il medesimo fattorichieda l’analisi congiunta di studiosi di discipline diverse. Invece,il secondo modo di intendere questo criterio impone di guardarealle discipline affini — in particolare all’informatica e all’economia —per comprendere quale sia l’impatto degli aspetti tecnici sul processoregolativo. Ciò giustifica le ampie parentesi, presenti in tutto il lavoro,su questioni, che, dunque, solo apparentemente sono distanti dal temaprincipale della nostra ricerca.

Inoltre, la regolazione di Internet deve necessariamente fondarsisull’analisi dei rapidi mutamenti tecnologici. Pertanto, la dinamicitàdegli interventi normativi rappresenta un valore che, però, spesso,non è tenuto nella giusta considerazione dal conditor jus. Trovere-mo conferma dell’esigenza di seguire (rectius: anticipare) l’evoluzio-ne tecnologica in molti dei casi che analizzeremo, i quali, con unapreoccupante frequenza, sono stati risolti dai giudici e dalle autoritàamministrative competenti in base a normative obsolescenti già alladata della loro entrata in vigore: l’inefficacia di alcune delle disciplineriguardanti Internet, infatti, risiede proprio nella scarsa lungimiranzadi un legislatore poco attento alle reali potenzialità della rete.

Tenendo presenti queste considerazioni, nelle pagine seguenti af-fronteremo lo specifico tema delle libertà economiche in Internetchiedendoci se l’impiego delle nuove tecnologie possa influire sull’ap-plicazione degli istituti previsti nella normativa vigente. Lo svolgimen-to dell’attività di impresa tramite le reti telematiche può costituireun quid aggiuntivo rispetto alla disciplina generale e, dunque, aprirele porte all’applicazione di una lex specialis? Esistono degli obblighiaggiuntivi rispetto a quelli tradizionalmente catalogati nell’ambito delc.d. statuto generale dell’imprenditore quando l’iniziativa economicaè esercitata in Internet? Affronteremo questi interrogativi analizzandotre attualissime questioni. Pertanto, dedicheremo il primo capitolo allaricostruzione della disciplina antitrust applicabile alle imprese operan-

Introduzione

ti nella web economy. Ci chiederemo, in particolare, se Internet possarappresentare una sorta di laboratorio da cui trarre insegnamenti utiliper un più ampio ripensamento delle categorie generali del dirittodella concorrenza. I capitoli centrali saranno dedicati al delicato temadella neutralità della rete. Quindi, ci soffermeremo sulla vocazioneaperta di Internet e sui tentativi di configurare una rete a più velocità.Infine, ci occuperemo dei problemi posti dalla tutela del diritto d’auto-re online, in relazione al quale sarà importante verificare la portata delbilanciamento tra le varie situazioni giuridiche soggettive interessatedal tema.

In conclusione, dunque, possiamo affermare sin da ora che il meroriferimento alla piattaforma tecnologica impiegata non rappresental’unico elemento in grado di descrivere il legame che sussiste tra letre tematiche considerate. A ben vedere, il vero elemento comuneè rappresentato dalla libertà di iniziativa economica di cui all’art. cost., i cui contenuti potranno contribuire a fondare solide basi per loius mercatorum di Internet.

Capitolo I

Verso un nuovo diritto antitrust:Internet come laboratorio per regolatori

e controllori

: .. Il fondamento costituzionale del diritto antitrust, – .. Ladisciplina degli illeciti antitrust: una lex specialis per la concorrenza suInternet?, – .. Le prime riflessioni sul tema: il caso Microsoft, –.. Gli Over the Top e il controllo delle autorità di settore: gli interventiamericani ed europei sul caso Google, – .. Globalizzazione deimercati e territorialità delle normative: una concorrenza tra operatorieconomici o tra ordinamenti giuridici?, – .. La global governance deldiritto della concorrenza, .

.. Il fondamento costituzionale del diritto antitrust

Il crescente interesse nei confronti delle tematiche riguardanti il dirit-to antitrust — e, in termini più generali, la disciplina del mercato —si è tradotto in un numero considerevole di ricostruzioni dottrinali,utili alla soluzione delle principali questioni economiche e giuridicheemerse nel corso degli ultimi anni. Gli eventi più recenti, in partico-lare, confermano l’utilità delle riflessioni svolte, le quali sono tantopiù interessanti se riescono a tenere insieme la soluzione di vecchie enuove questioni: infatti, chi si occupa di diritto antitrust deve perse-guire ancora oggi l’intento di costruire un modello coerente con latutela dei valori costituzionali, condizione di legittimità delle misureche comportino la contrapposizione della libertà del mercato con gliinterventi autoritativi riconducibili all’azione del soggetto pubblico.Per questa ragione, riteniamo non solo utile ma anche doveroso av-viare la nostra riflessione con l’analisi del fondamento costituzionaledel diritto antitrust, questione di carattere generale e pregiudiziale

Le libertà economiche in Internet: competition, net neutrality e copyright

rispetto all’analisi nel merito delle specifiche questioni poste dallaregolazione del mercato.

Una prima riflessione riguarda l’ambito che prenderemo in con-siderazione. Ad avviso di chi scrive, il riferimento alle peculiarità diInternet, oggetto specifico della nostra indagine, non esclude la pos-sibilità di estendere le conclusioni che formuleremo nel corso dellepagine seguenti anche a settori diversi, comunque interessati dall’appli-cazione della normativa antitrust. Non a caso, riteniamo che Internetpossa rappresentare un valido laboratorio per testare l’utilità di unrinnovamento — più o meno radicale — della disciplina vigente e ladirezione verso cui rivolgere le istanze de jure condendo. D’altronde,proprio le prospettive di rinnovamento del diritto antitrust rappresen-tano un interessante settore su cui si sono concentrati i più recentistudi della dottrina: quest’ultima, per esempio, ha ampiamente di-mostrato l’inopportunità di introdurre una regolazione del mercatoavente contenuto meramente proibitivo. A tal proposito, è stato giu-stamente osservato che la correzione dei fallimenti del mercato nonpuò fondarsi esclusivamente sul comando eteronomo, autoritativo eunidirezionale, dato che la realtà economica reclama l’introduzionedi modelli normativi complessi, caratterizzati dall’intervento delleAutorità Amministrative Indipendenti e fondati su rimedi articolati:norme asimmetriche, regole procedurali e sanzioni interdittive rap-presentano alcuni degli strumenti a cui può far ricorso il legislatoreche voglia realmente fornire una risposta adeguata alle problematichequi considerate, che sia nel contempo preoccupato dalla possibilità dilimitare la libertà di iniziativa economica in misura ulteriore rispetto aquanto necessario per assicurare il (giusto) vantaggio agli altri dirittiinteressati dal tema.

Da queste considerazioni discende un primo interrogativo: esisteuna norma costituzionale su cui fondare l’attuale sistema di dirittoantitrust?

Per risolvere la questione appena posta, la dottrina maggioritariaritiene fondamentale la lettura dell’art. cost., norma che sanciscela libertà dell’iniziativa economica privata nel nostro sistema costitu-

. Tra i vari contributi che seguono l’impostazione ricordata nel testo, si vedano leparole di A. Z, Diritto privato vs diritto amministrativo (ovvero alla ricerca dei confini traStato e mercato), in Rivista di diritto civile, , , . Nelle pagine seguenti useremo spessola formula A.I. per riferirci al modello delle autorità indipendenti.

. Verso un nuovo diritto antitrust

zionale. In primo luogo, è molto interessante sottolineare lo strettolegame che sussiste tra la corretta interpretazione di questa norma ela delimitazione dei compiti attribuiti al soggetto pubblico, al fine ditrarre alcune considerazioni di carattere generale in merito ai caratteripropri dello Stato sociale di diritto: il nostro sistema, infatti, pur con-servando i tradizionali istituti giuridici della proprietà privata e dellalibertà di iniziativa economica privata — presi in considerazione indue norme distinte — non prevede alcuna forma di intangibilità deglistessi. Anzi, a ben vedere, la Costituzione impone l’intervento delsoggetto pubblico nel settore dei rapporti economici per coordinarel’attività economica ed indirizzarla al raggiungimento di un maggiorebenessere comune. La prassi — soprattutto quella dei primi annidi applicazione della norma — conferma questa impostazione, datoche proprio il richiamo dell’art. , terzo comma, cost. ha consen-tito di giustificare l’intervento dello Stato nelle principali questionieconomiche: soprattutto negli anni successivi alla seconda guerramondiale, l’azione pubblica si è caratterizzata per una presenza assi-dua e attiva, resa possibile dal trasferimento di risorse economichepubbliche dallo Stato alle imprese. In quegli anni, l’intervento statalevenne fortemente sollecitato con il dichiarato intento di contribuireall’industrializzazione dei territori meridionali e delle imprese minoriposte in una situazione critica a causa dell’imminente apertura delmercato comunitario. Il sistema economico, dunque, fu caratterizzato,almeno in questa prima fase di sviluppo, da «regole del gioco» so-stanzialmente ispirate al sostegno delle realtà svantaggiate, sorrette esupportate da un politica pubblica di riequilibrio. Ciò ha determinatoun ampio ricorso alla programmazione economica, nella forma dellepianificazioni settoriali e plurisettoriali.

. F. Z, Riflessioni sull’art. cost.: la libertà di iniziativa economica privata tra progettidi riforma costituzionale, utilità sociale, principio di concorrenza e delegificazione, in Forum diQuaderni costituzionali, .

. T. M, Diritto costituzionale, Milano, , , il quale ritiene indispensabileanche il riferimento agli artt. e cost. per giustificare il ruolo attivo dello Stato.

. Lo scenario riferito nel testo — che, in buona sostanza, racchiude la prima prassiapplicativa dell’art. cost. — è ben descritto da G. A, Il governo dell’economia: ilmodello politico, in F. G (diretto da), Trattato di diritto commerciale e di diritto pubblicodell’economia, Volume I, La costituzione economica, Padova, , (in particolare, si vedanole pagg. e ss.).

. Secondo F. F, Programmazione economica e modo di produzione capitalistico, in F.