DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI Liliana Palmieri.

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DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARICITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI

Liliana Palmieri

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Fonti normative e regolamentariFonti normative e regolamentari

Direttiva n. 2004/38/Ce Diritto dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari di circolare e di soggiornare liberamente nel territorio degli Stati membri

Pronunce della Corte di giustizia

D. lgs. 6.2.2007, n. 30 di recepimento della direttiva n. 2004/38/Ce, in materia di cittadini dell’Unione europea e loro familiari, come modificato dal D. lgs. 28.2.2008, n. 32

D.L. 23.6.2011 n. 89 (conv. con modif. in L. 2.8.2011 n. 129) “Disposizioni urgenti per il completamento dell’attuazione della Dir. 2004/38/CE sulla libera circolazione dei cittadini comunitari e per il recepimento della Dir. 2008/115/CE sul rimpatrio dei cittadini di Paesi terzi irregolari

Direttive comunitarie e ministeriali

Circolari

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La CostituzioneLa Costituzione

Art. 11Art. 11

L'Italia …. consente, in condizioni di parità con gli altri Stati, alle limitazioni di sovranitàlimitazioni di sovranità necessarie ad un ordinamento che assicuri la pace e la giustizia fra le Nazioni; promuove e favorisce le organizzazioni internazionali rivolte a tale scopo

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La libertà di circolazione e soggiorno è un La libertà di circolazione e soggiorno è un DIRITTO DIRITTO primarioprimario e e individualeindividuale conferito a ciascun cittadino conferito a ciascun cittadino comunitario dal possesso della cittadinanza comunitario dal possesso della cittadinanza dell’Unionedell’Unione

Le Le limitazioni e le condizionilimitazioni e le condizioni per l’esercizio di tale per l’esercizio di tale diritto sono previste dal Trattato e dalle relative diritto sono previste dal Trattato e dalle relative disposizioni applicativedisposizioni applicative

La libertà di circolazione e soggiorno rappresenta il La libertà di circolazione e soggiorno rappresenta il principio cardine dell’Unione europeaprincipio cardine dell’Unione europea

La La cittadinanza dell’Unionecittadinanza dell’Unione dovrebbe costituire lo dovrebbe costituire lo status fondamentalestatus fondamentale dei cittadini comunitari quando dei cittadini comunitari quando esercitano il loro diritto di circolazione e soggiornoesercitano il loro diritto di circolazione e soggiorno

I principi fondamentaliI principi fondamentali

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Il diritto di circolazione e soggiorno è riconosciuto a: Lavoratori subordinati e autonomi

Studenti

Altre persone inattive

Tale diritto presuppone, affinché possa affinché possa

essere esercitato in oggettive condizioni di essere esercitato in oggettive condizioni di

libertà e di dignitàlibertà e di dignità, la concessione di un analogo diritto ai familiari, di qualsiasi cittadinanza

I principi fondamentaliI principi fondamentali

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Coloro che esercitano il loro diritto di soggiorno non dovrebbero diventare un onere eccessivo per il sistema di assistenza sociale dello Stato membro ospitante durante il periodo iniziale di soggiorno. Pertanto il diritto di soggiorno dei cittadini dell'Unione e dei loro familiari per un periodo superiore a tre mesi dovrebbe essere subordinato a condizioni.

Il diritto fondamentale e personale di soggiornare in un altro Stato membro è conferito direttamente dal trattato ai cittadini dell'Unione e non dipende dall'aver completato le formalità amministrative.

I principi fondamentaliI principi fondamentali

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Lo stato di applicazione della DirettivaLo stato di applicazione della DirettivaLe “Linee guida” della Commissione Le “Linee guida” della Commissione

europeaeuropea

Il 2 luglio 2009 è stato adottato un documento (cc.dd.”Linee Guida) contenente orientamenti interpretativi su alcuni aspetti problematici emersi in sede di applicazione della Direttiva 2004/38/CE e delle disposizioni di recepimento emanate da ciascuno Stato membro: “Guida ad una migliore trasposizione e Guida ad una migliore trasposizione e applicazione della direttiva 2004/38/CEapplicazione della direttiva 2004/38/CE”.

Le indicazioni contenute nelle “Linee guida” sono state in parte già recepite con circolare del Min. interno – DCSD - n. 18 del 21 luglio 2009 che contiene chiarimenti

sulla copertura dei rischi sanitaricopertura dei rischi sanitari sulla nozione di “risorse economiche sufficienti al risorse economiche sufficienti al

soggiorno”soggiorno” sull’iscrizione nel registro della popolazione registro della popolazione

temporaneatemporanea

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I principi fondamentali nelle “Linee I principi fondamentali nelle “Linee guida”guida”

Accanto ad indicazioni su specifiche questioni (risorse, copertura dei rischi sanitari, ordine e sicurezza pubblica ecc.) le “Linee guida” enunciano numerosi principi fondamentali in materia di circolazione e soggiorno nell’intento di rafforzare tale diritto.

“La libera circolazione dei cittadini rappresenta una delle libertà fondamentali del mercato interno ed è il fulcro del progetto europeo”

“Il diritto alla libera circolazione è uno dei pilastri dell’Unione europea e, conseguentemente, ogni deroga a tale principio dev’essere interpretata in modo rigoroso. Tuttavia, il diritto alla libera circolazione all’interno dell´Unione non è illimitato e comporta alcuni obblighi a carico dei beneficiari, tra i quali il rispetto delle legge dello Stato membro ospitante.”

Linee guida

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“Il diritto comunitario preclude l'adozione di misure restrittive per generici motivi di prevenzione. Le misure restrittive devono basarsi su una minaccia effettiva e non possono essere giustificate solo da un rischio generico”.

“Le misure restrittive conseguenti ad una condanna penale non possono essere automatiche e devono tener conto della condotta personale dell'autore del reato e della minaccia che esso rappresenta per le esigenze di ordine pubblico. Non possono essere invocate cause estranee alla condotta personale. La direttiva non ammette le espulsioni automatiche”.

Linee guida

I principi fondamentali nelle “Linee I principi fondamentali nelle “Linee guida”guida”

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Rapporto 2010 sulla cittadinanza dell’Unione Rapporto 2010 sulla cittadinanza dell’Unione (Bruxelles, (Bruxelles, 27.10.2010)27.10.2010)““Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini Eliminare gli ostacoli all’esercizio dei diritti dei cittadini dell’Unione”dell’Unione”La Commissione europea ha stilato un rapporto in cui vengono individuati 25 grandi ostacoli che i cittadini europei possono incontrare in determinati momenti della loro vita, (privata, professionale, pubblica) e per ciascuno di essi “programma” le azioni per eliminarli. La Commissione europea evidenzia, nel Rapporto 2010 sulla cittadinanza dell’Unione, la permanenza di un “fossatofossato” fra le regole giuridiche in vigore e la realtà con cui i cittadini si trovano a confrontarsi nella loro vita quotidiana. Denunce e richieste di informazioni indirizzate ogni anno alla Commissione europea, inchieste effettuate e i risultati di un’indagine pubblica …. rivelano il persistere di numerosi persistere di numerosi ostacoliostacoli che impediscono ai cittadini dell’Unione di godere dei loro diritti.

Commissione europeaCommissione europea

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La cittadinanza dell’UnioneLa cittadinanza dell’Unione

La La cittadinanza dell’Unionecittadinanza dell’Unione::

è un concetto introdottoè un concetto introdotto dal Trattato di Maastricht nel 1992 ha aggiunto una dimensione politica nuova alla

natura fino ad allora essenzialmente economica dell’integrazione europea oggi dovrebbe costituire lo dovrebbe costituire lo status fondamentalestatus fondamentale dei dei

cittadini comunitari quando esercitano il loro diritto di cittadini comunitari quando esercitano il loro diritto di circolazione e soggiorno.circolazione e soggiorno.

Ormai, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato Ormai, ogni persona avente la cittadinanza di uno Stato membro dell’Unione membro dell’Unione è anche automaticamente un è anche automaticamente un cittadino dell’Unione europeacittadino dell’Unione europea..

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Non sostituisce la cittadinanza nazionale ma conferisce a tutti i cittadini dell’Unione un insieme supplementare di diritti, garantiti dai Trattati dell’Unione Ha la vocazione ad essere lo status fondamentale dei cittadini degli Stati membri, consentendo a coloro che si trovano nella medesima situazione di ottenere, indipendentemente dalla loro nazionalità e nell’ambito di applicazione del Trattato, lo stesso trattamento giuridico.

La cittadinanza dell’UnioneLa cittadinanza dell’Unione

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La Corte di Giustizia ha ritenuto in particolare che i cittadini hanno il diritto di risiedere in un altro Stato membro semplicemente in virtù della loro qualità semplicemente in virtù della loro qualità

di cittadini dell’Unionedi cittadini dell’Unione, riconoscendo così la riconoscendo così la

cittadinanza dell’Unione come fonte del diritto di cittadinanza dell’Unione come fonte del diritto di

libera circolazione libera circolazione

I diritti inerenti la cittadinanza dell’Unione sono consacrati anche nella Carta dei diritti fondamentali dell’Unione, che è giuridicamente vincolante. Secondo il preambolo della Carta, l’Unione “colloca la l’Unione “colloca la persona al centro della sua azione, istituendo la persona al centro della sua azione, istituendo la cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di cittadinanza dell’Unione e creando uno spazio di libertà, di sicurezza e di giustizia”.libertà, di sicurezza e di giustizia”.

La cittadinanza dell’UnioneLa cittadinanza dell’Unione

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Anagrafe e Comunitari: la svoltaAnagrafe e Comunitari: la svoltadalle Questure ai Comunidalle Questure ai Comuni

E’ entrato in vigore il D. lgs. n. 30 del 6.2.2007 che ha recepito, in ritardo rispetto al termine fissato (30.04.2006), la Direttiva n. 2004/38/CE del Parl. europeo e del Consiglio.

Da tale data gli ufficiali d’anagrafe italiani Da tale data gli ufficiali d’anagrafe italiani hanno affiancato al loro tradizionale compito hanno affiancato al loro tradizionale compito la la funzione di verificare la sussistenza delle funzione di verificare la sussistenza delle condizioni richieste per il soggiorno in Italia dei condizioni richieste per il soggiorno in Italia dei cittadini dell’Unione e dei loro familiari.cittadini dell’Unione e dei loro familiari.

11.04.200711.04.2007

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Perché le anagrafi ?Perché le anagrafi ?

Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CEArt. 8 Direttiva n. 2004/38/CE Formalità amministrative per i cittadini dell'UnioneFormalità amministrative per i cittadini dell'Unione

“… per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione l'iscrizione presso le l'iscrizione presso le autorità competentiautorità competenti””

Lo Stato italiano si è avvalso di questa facoltà prevedendo la registrazione anagrafica

Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro

familiarifamiliariAl cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), ed il relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)

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A chi si applica il D. lgs. n. 30/2007 ?A chi si applica il D. lgs. n. 30/2007 ?

a a QUALSIASI CITTADINOQUALSIASI CITTADINO dell'Unione che si rechi o dell'Unione che si rechi o soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di soggiorni in uno Stato membro diverso da quello di cui ha la cittadinanzacui ha la cittadinanza ai suoi ai suoi FAMILIARIFAMILIARI ai sensi dell'art. 2, punto 2, che ai sensi dell'art. 2, punto 2, che accompagnanoaccompagnano o o raggiungonoraggiungono il cittadino medesimo il cittadino medesimo

Inoltre

Il D. lgs. n. 30/2007 si applica ai cittadini di Norvegia, Norvegia, Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San Islanda, Liechtenstein, Svizzera, Repubblica di San

Marino,Marino,Principato di Monaco, Andorra e Città del VaticanoPrincipato di Monaco, Andorra e Città del Vaticano

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Tutti i cittadini dell’Unionecittadini dell’Unione possono soggiornare in Italia per un periodo non superiore a tre mesi senza alcuna condizione o formalità.Devono solo possedere un documento di identità valido per l’espatrio secondo la legislazione dello Stato di cui hanno la cittadinanza

Anche i familiari NON aventi la cittadinanza di uno familiari NON aventi la cittadinanza di uno Stato dell’Unione europeaStato dell’Unione europea possono soggiornare in Italia fino a 3 mesi senza condizioni o formalità, purché :

Siano in possesso di un passaporto in corso di validità

Abbiano ottenuto il visto di ingresso, qualora richiesto per entrare in Italia (l’obbligo del visto è stato soppresso)

Il diritto di soggiorno fino a 3 mesiIl diritto di soggiorno fino a 3 mesi

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Per soggiorni fino a 3 mesi è stato soppresso l’obbligo del visto per i familiari extraUE del cittadino dell’Unione.Art. 6 comma 2 d.lgs. n. 30/2007 come modificato dalla lettera b) del comma 1 dell’art. 1, D.L. 23 giugno 2011, n. 89 «2. Le disposizioni del comma 1 si applicano anche ai familiari non aventi la cittadinanza di uno Stato membro che accompagnano o raggiungono il cittadino dell'Unione, in possesso di un passaporto in corso di validità che hanno fatto ingresso nel territorio nazionale ai sensi dell’art. 5 comma 2»

Diritto di soggiorno fino a 3 mesiDiritto di soggiorno fino a 3 mesi

Abolizione dell’obbligo di vistoAbolizione dell’obbligo di visto

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L’art. 5-bis del D.lgs. n. 30/2007, aggiunto dall’art. 1 del D. lgs. n. 32/2008 smentisce questo principio affermando che:“In ragione della prevista durata del suo In ragione della prevista durata del suo soggiornosoggiorno, il cittadino dell’Unione o il suo familiare può presentarsipuò presentarsi ad un ufficio di polizia per per dichiarare la propria presenzadichiarare la propria presenza nel territorio nazionale, secondo le modalità stabilite dal Ministero dell’interno da adottare entro 30 giorni dalla data di entrata in vigore della presente disposizione.

Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione Qualora non sia stata effettuata tale dichiarazione di presenza, si presume, salvo prova contraria, che di presenza, si presume, salvo prova contraria, che il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi”.il soggiorno si sia protratto da oltre tre mesi”.

Diritto di soggiorno fino a 3 mesiDiritto di soggiorno fino a 3 mesi

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Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE Art. 8 Direttiva n. 2004/38/CE Formalità amministrative per i cittadini dell'UnioneFormalità amministrative per i cittadini dell'Unione

“… “… per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato per soggiorni di durata superiore a 3 mesi lo Stato membro ospitante può richiedere ai cittadini membro ospitante può richiedere ai cittadini dell'Unione dell'Unione l'iscrizione presso le autorità competenti”l'iscrizione presso le autorità competenti”

Lo Stato italiano si è avvalso di questa facoltà prevedendo la registrazione anagraficaregistrazione anagrafica

Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007Art. 9 D. Lgs. n. 30/2007Formalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiariFormalità amministrative per i cittadini U.E. ed i loro familiari

Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai Al cittadino dell'Unione che intende soggiornare in Italia, ai sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si sensi dell'articolo 7 per un periodo superiore a 3 mesi, si applicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), edapplicano la legge anagrafica (L. n. 1228/1954), ed il relativo il relativo regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989) regolamento di esecuzione (d.P.R. n. 223/1989)

Il diritto di soggiorno superiore a 3 mesiIl diritto di soggiorno superiore a 3 mesi

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PerciòPerciòTutti i cittadini comunitari e i loro familiari che intendono stabilire la loro dimora abituale in Italia, hanno l’obbligo di chiedere l’iscrizione anagrafica entro 20 giorni dall’ingresso in Italia (art. 13, comma 2 del d.P.R. n. 223/89)

In ogni caso, tale obbligo scatta, per tutti, dopo tre mesi dall’ingresso in Italia

Soggiorno superiore a 3 mesi:Soggiorno superiore a 3 mesi:obbligo di iscrizione anagraficaobbligo di iscrizione anagrafica

In materia di gestione dei cittadini comunitari l’ufficiale d’anagrafe svolge una duplice funzione:

Registrazione anagraficaRegistrazione anagrafica Verifica delle condizioni di soggiornoVerifica delle condizioni di soggiorno

ATTENZIONE !ATTENZIONE !

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Iscrizione anagrafica in tempo reale le nuove regole

Dal 9 maggio 2012 sono radicalmente cambiate le regole per i procedimenti di iscrizione, variazione e cancellazione anagrafica ad istanza di parte.

L’art. 5 del D.L. n. 5/2012 (Cambio di residenza in tempo reale) conv. in L. n. 35/2012 e il D.P.R. 30.7.2012 n. 154 recante modifiche al D.P.R. n. 223/1989 hanno sostanzialmente ribaltato le normali regole procedurali ANTEPONENDO IL PROVVEDIMENTO ANAGRAFICO ALLA FASE ISTRUTTORIA.

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Tot. Max 45 giorni

Istanza Iscrizione Cancellaz. e conferma dati Chiusura del procedim.

2 giorni

|-------------------|---------------------------|------------------------------------------------------------|

5 giorni

---- Istruttoria ----

Cambiano i tempi, cambiano i moduli, RESTANO I PRINCIPI !

Il nuovo procedimento anagrafico ad istanza di parte

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Le nuove regole per l'iscrizione dei cittadini UE

Per l’iscrizione dei cittadini comunitari ed extracomunitari occorre tener conto delle indicazioni contenute nel D.L. n. 5/2012 e nella circolare n. 9/2012.

La documentazione per i comunitari corrisponde a quella già indicata nel d.lgs. n. 30/2007.

Per gli extracomunitari, si applica il D.lgs. n. 286/1998, oltre alle precedenti disposizioni ministeriali emanate in materia (cosiddette “circolari Amato”).

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Circolare n. 9/2012Circolare n. 9/2012…. ai sensi delle disposizioni citate l’ufficiale d’anagrafe ha 45 giorni di tempo per effettuare gli accertamenti relativi alla dimora abituale e la verifica dei documenti attestanti la regolarità del verifica dei documenti attestanti la regolarità del soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati soggiorno con riguardo ai cittadini di Stati appartenenti alla Unione europeaappartenenti alla Unione europea provenienti dall’estero Sul sito internet della D.C.S.D. è stato pubblicato l’allegato B recante l’elencazione dei documenti necessari per l’iscrizione anagrafica del cittadino dell’Unione

L'iscrizione dei cittadini UE

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Nell’allegato B viene precisato che in sede di richiesta di iscrizione il familiare extracomunitario di cittadino comunitario deve esibire, oltre al passaporto:

la carta di soggiornocarta di soggiorno di familiare extraUE di cittadino dell’Unione oppure

la ricevuta della richiestaricevuta della richiesta di rilascio della carta di soggiorno

L'iscrizione dei familiari extraUE di cittadino UE

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Soggiorni “temporanei” superiori a 3 Soggiorni “temporanei” superiori a 3 mesimesi

Per il cittadino comunitario che intende stabilire la sua dimora abituale in Italia (sia che l’intenzione sia immediata, sia che si manifesti dopo 3 mesi dall’ingresso) non vi sono problemi particolari dal punto di vista anagrafico

Ma per chi non abbia l’intenzione o la possibilità di stabilire la propria dimora abituale in Italia e debba soggiornare nel nostro Paese per un periodo superiore ai tre mesi ? Es. lavor. stagionali, studenti, lavor. distaccati

Come può conciliarsi l’obbligo di registrazione Come può conciliarsi l’obbligo di registrazione anagrafica con la temporaneità della dimora ?anagrafica con la temporaneità della dimora ?

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L’unica soluzione legittima è l’iscrizione nello L’unica soluzione legittima è l’iscrizione nello schedario schedario della popolazione temporaneadella popolazione temporanea ai sensi dell’art. 32 del ai sensi dell’art. 32 del d.P.R. n. 223/89. d.P.R. n. 223/89. Tale soluzione, già indicata nella circolare n. 39/2007, è Tale soluzione, già indicata nella circolare n. 39/2007, è stata ribadita dalla circolare n. 18 del 21.07.2009 stata ribadita dalla circolare n. 18 del 21.07.2009 esplicativa di alcuni principi contenuti nelle Linee guidaesplicativa di alcuni principi contenuti nelle Linee guida

Soggiorni “temporanei” superiori a 3 Soggiorni “temporanei” superiori a 3 mesimesi

ATTENZIONE !

Sia nel caso di iscrizione nello schedario della popolazione temporanea, sia nel caso di iscrizione nel registro della popolazione residente, l’ufficiale d’anagrafe, oltre alla verifica della dimora “temporanea” o abituale, è in ogni caso tenuto alla verifica dei requisiti previsti dal d.lgs. n. 30/2007

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DISPONE, per sé stesso e per i propri familiari:DISPONE, per sé stesso e per i propri familiari:

## di di RISORSE economiche sufficientiRISORSE economiche sufficienti, per non , per non diventare un onere a carico dell'assistenza sociale diventare un onere a carico dell'assistenza sociale dello Stato e dello Stato e

## di un’ di un’ASSICURAZIONE sanitariaASSICURAZIONE sanitaria o di altro titolo o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale; nazionale;

Diritto di soggiorno superiore a 3 mesiDiritto di soggiorno superiore a 3 mesi

E’ riconosciuto al cittadino dell’Unione che si trova in E’ riconosciuto al cittadino dell’Unione che si trova in una delle seguenti CONDIZIONIuna delle seguenti CONDIZIONI

èè LAVORATORELAVORATORE subordinatosubordinato o autonomoautonomo nello nello

StatoStato

Page 30: DIRITTO DI CIRCOLAZIONE E SOGGIORNO DEI CITTADINI COMUNITARI E DEI LORO FAMILIARI Liliana Palmieri.

è iscritto presso un istituto pubblico o privato è iscritto presso un istituto pubblico o privato riconosciuto per seguirvi come attività principale riconosciuto per seguirvi come attività principale un CORSO DI STUDI o di FORMAZIONE un CORSO DI STUDI o di FORMAZIONE Professionale e dispone, per sé stesso e per i Professionale e dispone, per sé stesso e per i propri familiari, di propri familiari, di risorse economiche sufficientirisorse economiche sufficienti e e di di un'assicurazione sanitariaun'assicurazione sanitaria o di altro titolo idoneo o di altro titolo idoneo che copra tutti i rischi nel territorio nazionale che copra tutti i rischi nel territorio nazionale

ATTENZIONE ALLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLE ATTENZIONE ALLE NOVITA’ INTRODOTTE DALLE “LINEE GUIDA”“LINEE GUIDA”

è FAMILIAREFAMILIARE, come definito dall’art. 2, che ACCOMPAGNA O RAGGIUNGE un cittadino dell'unione che ha diritto di soggiornare ai sensi delle lettere a), b) o c) dell’art. 7comma 1

Diritto di soggiorno superiore a 3 mesiDiritto di soggiorno superiore a 3 mesi

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Il diritto di soggiorno è esteso ai FAMILIARI NON AVENTI LA CITTADINANZA DI UNO STATO MEMBRO quando accompagnano o raggiungono nel territorio nazionale il cittadino dell'Unione, purché questi risponda alle condizioni di cui al comma 1, lettere a), b) o c).

“…. gli Stati membri possono prescrivere il possesso di un visto di ingresso per i familiari di un paese terzo che si spostano insieme ad un cittadino dell'Unione o che lo raggiungono e che sono soggetti all’applicazione della direttiva. Costoro non solo hanno diritto di ingresso nel territorio dello Stato membro, ma hanno anche diritto di ottenere un visto di ingresso. Sotto questo profilo, si distinguono dagli altri cittadini di paesi terzi, che non godono di tale diritto.

Linee guida

Diritto di soggiorno superiore a 3 mesiDiritto di soggiorno superiore a 3 mesi

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L’iscrizione anagraficaL’iscrizione anagrafica

Attenzione ! Attenzione ! Al cittadino comunitario che richiede l’iscrizione deve essere rilasciato immediatamente un un attestato della richiesta di iscrizioneattestato della richiesta di iscrizione (art. 8 della Direttiva – art. 9 c. 2 D. lgs. n. 30) contenente l’indicazione del nome e della dimora del richiedente, nonché la data della richiesta.Si tratta dell’ALLEGATO 1, da rilasciare in esenzione da bollo e che contiene anche la comunicazione di avvio del procedimento ai sensi della legge n. 241/90.

Prima di consegnare l’attestato all. 1 è bene fare una verifica preliminare dei requisiti

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il cittadino comunitario al momento della richiesta di il cittadino comunitario al momento della richiesta di iscrizione anagrafica dovrà esibire:iscrizione anagrafica dovrà esibire:

passaporto (o doc. equipollente) o documento di passaporto (o doc. equipollente) o documento di identità valido per l’espatrioidentità valido per l’espatrio

codice fiscalecodice fiscale

documentazione autentica idonea a dimostrare gli documentazione autentica idonea a dimostrare gli status personali (rapporto di filiazione, stato civile, status personali (rapporto di filiazione, stato civile, ecc.) – ecc.) – No autocertificazione !No autocertificazione !

documentazione idonea dimostrare la sussistenza documentazione idonea dimostrare la sussistenza delle condizioni previste dal d.lgs. n. 30 (attività delle condizioni previste dal d.lgs. n. 30 (attività lavorativa, risorse economiche, copertura rischi lavorativa, risorse economiche, copertura rischi sanitari ecc.)sanitari ecc.)

In pratica

L’iscrizione anagraficaL’iscrizione anagrafica

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Il compito dell’ufficiale d’anagrafe:Il compito dell’ufficiale d’anagrafe:la verifica delle condizionila verifica delle condizioni

Art. 9 comma 3 D. Lgs. n. 30/2007

Per l'iscrizione anagrafica (o per ottenere l’attestato Per l'iscrizione anagrafica (o per ottenere l’attestato di iscrizione ex D.Lgs. n. 30 se iscritto prima di iscrizione ex D.Lgs. n. 30 se iscritto prima dell’11.4.2007) il cittadino dell'Unione deve produrre dell’11.4.2007) il cittadino dell'Unione deve produrre la documentazione attestantela documentazione attestante ilil possessopossesso dei dei requisitirequisiti

ATTIVITA’ LAVORATIVA

COPERTURA RISCHI SANITARI

VIVENZA A CARICO

RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI

QUALITA’ DI FAMILIARE

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L’iscrizione per attività lavorativaL’iscrizione per attività lavorativa

La qualità di lavoratore subordinato o autonomo conferisce al cittadino dell’Unione il diritto di soggiornare in Italia

Come si dimostra l’attività Come si dimostra l’attività lavorativa ?lavorativa ?

Attività lavorativa subordinataAttività lavorativa subordinata:: ultima busta paga, oultima busta paga, o ricevuta di versamento di contributi all’INPS, oricevuta di versamento di contributi all’INPS, o contratto di lavoro contenente gli identificativi contratto di lavoro contenente gli identificativi

INPS e INAIL, oINPS e INAIL, o comunicazione di assunzione al Centro per comunicazione di assunzione al Centro per

l’impiego, ol’impiego, o ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di ricevuta di denuncia all’INPS del rapporto di

lavoro, olavoro, o preventiva comunicazione all’INAIL dello stessopreventiva comunicazione all’INAIL dello stesso

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Attività lavorativa autonoma:Attività lavorativa autonoma:

certificato d’iscrizione alla Camera di certificato d’iscrizione alla Camera di

commercio, ocommercio, o

attestazione di attribuzione di partita IVA da attestazione di attribuzione di partita IVA da

parte dell’Agenzia delle entrate parte dell’Agenzia delle entrate

dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo dimostrazione dell’iscrizione all’albo del relativo

ordine professionale (per i liberi professionisti)ordine professionale (per i liberi professionisti)

Né il lavoratore né i suoi familiari devono esibire una polizza sanitaria: la copertura delle spese la copertura delle spese sanitarie è garantita dal SSN !sanitarie è garantita dal SSN !

L’iscrizione per attività lavorativaL’iscrizione per attività lavorativa

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La breve durata del contratto di lavoro non pregiudica l’iscrizione anagrafica.Quando il cittadino comunitario ha diritto di soggiornare in Italia in quanto lavoratore e in tale veste chiede l’iscrizione anagrafica, non è necessario, ANZI, non è legittimo verificare l’importo del reddito percepito dall’attività lavorativa secondo i parametri previsti dall’art. 29 comma 3 lett. B) del d.lgs. n. 286/1998.

Lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione Lo svolgimento dell’attività lavorativa è condizione necessaria e sufficiente ai fini dell’acquisizione del necessaria e sufficiente ai fini dell’acquisizione del diritto di soggiorno; ciò anche nel caso in cui il diritto di soggiorno; ciò anche nel caso in cui il lavoratore sia accompagnato o raggiunto dai lavoratore sia accompagnato o raggiunto dai familiari di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 30.familiari di cui all’art. 2 del d.lgs. n. 30.

L’iscrizione per attività lavorativaL’iscrizione per attività lavorativa

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Lavoratori neocomunitari rumeni e bulgari Lavoratori neocomunitari rumeni e bulgari Abbandono del regime transitorio dal 1.1.2012Abbandono del regime transitorio dal 1.1.2012

L’accesso al mercato del lavoro non era soggetto a nullaosta per: il lavoro stagionale e per il lavoro nei seguenti settori: agricolo e turistico alberghiero; domestico e di assistenza alla persona; edilizio; metalmeccanico; dirigenziale e altamente qualificato

Solo per lavoratori rumeni e bulgari l’accesso al lavoro ERA subordinato, per alcuni settori, al possesso di un nulla ostanulla osta rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione.

Il nulla osta NON doveva essere richiesto a chi era regolarmente soggiornante al 1.1.2007

Il nulla osta non serviva, inoltre, per alcuni lavori Il nulla osta non serviva, inoltre, per alcuni lavori particolari previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998particolari previsti dall’art. 27 del d.lgs. n. 286/1998

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Lavoratori neocomunitari CROATILavoratori neocomunitari CROATIRegime transitorio per due anniRegime transitorio per due anni

Ingresso della Croazia nell’Unione Europea: 1.7.2013È stato reintrodotto il regime transitorio per i lavoratori subordinati croati per un periodo iniziale di due anni.Il lavoro autonomo non è soggetto a limiti.Il regime transitorio non si applica alle categorie di lavoratori previste nei seguenti artt. del D.Lgs. n. 286/1998:art. 27 c. 1 – ad eccezione delle lett. g) e i)art. 27-ter (ricercatori)art. 27-quater (lavoratori altamente qualificati)art. 24 (lavoratori stagionali)lavoratori domestici.« Il lavoratore croato dovrà richiedere l’iscrizione anagrafica al comune (ai sensi della L. n. 1228/1954 e DPR n. 223/1989) previa esibizione del nulla osta al lavoro rilasciato dallo Sportello Unico per l’Immigrazione»Circ. congiunta Min. interno Min. Lavoro del 2.7.2013

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Il cittadino dell’Unione che non lavora ha diritto di soggiornare per un periodo superiore a 3 mesi se dimostra di disporre, per sé e per i propri familiari, di RISORSE ECONOMICHE SUFFICIENTI a non gravare sul sistema di assistenza pubblica; la dimostrazione può essere data anche attraverso la dichiarazione ex artt. 46 e 47 d.P.R. n. 445/2000.

L’iscrizione per disponibilità L’iscrizione per disponibilità di risorse economichedi risorse economiche

Secondo il Ministero il requisito della disponibilità delle risorse economiche doveva essere doveva essere soddisfatto soddisfatto personalmentepersonalmente dal cittadino dal cittadino dell’Unionedell’Unione: le risorse dovevano essere proprie dell’interessato e derivanti da fonti lecite.derivanti da fonti lecite.

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€ 5.749,90: solo richiedente€ 8.624,85 (5.749,90 + 2.874,95): richiedente + un familiare di etàsuperiore o inferiore ai 14 anni€ 11.499,80 (5.749,90 X 2): richiedente + 2 o più figli di età inf. ai14 anni€ 11.499,80 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95): richiedente + duefamiliari di età superiore ai 14 anni€ 11.499,80 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95): richiedente + unfamiliare di età superiore ai 14 anni + un figlio di età inferiore ai 14anni€ 14.374.75 (5.749,90 + 2.874,95 + 5.749,90): richiedente + unfamiliare di età superiore ai 14 anni + 2 o più figli di età inferiore ai14 anni€ 17.249,70 (5.749,90 + 2.874,95 + 2.874,95 + 5.749,90):richiedente + due familiari di età superiore ai 14 anni + 2 o più figlidi età inf. ai 14 anni

LE RISORSE ECONOMICHELE RISORSE ECONOMICHELA TABELLA DEGLI IMPORTI MINIMILA TABELLA DEGLI IMPORTI MINIMI

Validi dal 1° gennaio 2013

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La “provenienza” delle risorse La “provenienza” delle risorse economicheeconomiche

L’orientamento della Corte di Giustizia e della Commissione L’orientamento della Corte di Giustizia e della Commissione europeaeuropea

La Corte di Giustizia delle Comunità europee si è La Corte di Giustizia delle Comunità europee si è occupata della questione con una sentenza del occupata della questione con una sentenza del 23.3.2006 (causa C-408/03) affermando il principio 23.3.2006 (causa C-408/03) affermando il principio per cui per cui ““è sufficiente che i cittadini degli Stati è sufficiente che i cittadini degli Stati membri dispongano delle risorse necessariemembri dispongano delle risorse necessarie” .” .

La questione delle risorse è stata affrontata anche dalla Commissione europea che così si è espressa:

“La nozione di “risorse sufficienti” deve essere interpretata alla luce dell'obiettivo della direttiva che si prefigge di agevolare la libera agevolare la libera circolazione fintanto che i beneficiari del diritto circolazione fintanto che i beneficiari del diritto di soggiorno non diventano un onere di soggiorno non diventano un onere irragionevoleirragionevole per l'assistenza sociale dello Stato membro ospitante.

Linee guida

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Le risorse economiche secondo le Linee Le risorse economiche secondo le Linee GuidaGuida

Il primo passo per stabilire se un cittadino dell’Unione (e i familiari che dallo stesso derivano il proprio diritto di soggiorno) dispone di risorse sufficienti potrebbe consistere nel verificare se soddisfa i criteri nazionali per la concessione del sussidio sociale minimo.

I cittadini dell'Unione hanno risorse sufficientisufficienti se queste superano la soglia al di sotto della quale lo superano la soglia al di sotto della quale lo Stato membro ospitante concede il sussidio sociale Stato membro ospitante concede il sussidio sociale minimominimo. Se questo criterio non è applicabile, si fa riferimento alla pensione sociale minima.

Linee guida

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L'articolo 8, paragrafo 4 vieta agli Stati membri di stabilire un importo fisso, direttamente o indirettamente equiparato alle "risorse sufficienti", al di sotto del quale il diritto di soggiorno può essere automaticamente rifiutato. Le autorità degli Stati membri devono tener Le autorità degli Stati membri devono tener conto della SITUAZIONE PERSONALE di ogni cittadino conto della SITUAZIONE PERSONALE di ogni cittadino interessatointeressato. Devono essere accettate le risorse elargite da terzi. Le autorità nazionali possono, se del caso, verificare l'esistenza, la legittimità, l'entità e la disponibilità delle risorse. Le risorse non devono necessariamente essere periodiche e possono essere in forma di capitale accumulato. La prova della disponibilità di risorse sufficienti non può essere soggetta a limitazioni.

Linee guida

Le risorse economiche secondo le Linee Le risorse economiche secondo le Linee GuidaGuida

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La nozione di “risorse sufficienti” può essere riferita sia a risorse periodiche che a risorse sotto forma di capitale accumulato. Inoltre, tali risorse non devono necessariamente essere personali, ma possono anche essere elargite da terzi.Ove l’interessato non raggiunga l’importo minimo delle risorse, come previsto dall’art. 9, c. 3, lett. b) e c) del d. lgs. n. 30/2007, occorre effettuare una valutazione complessiva della situazione in cui egli versa, al fine di stabilire se un eventuale rifiuto dell’istanza d’iscrizione sia proporzionato rispetto all’obiettivo della direttiva.E’ consentita la verifica dell’esistenza, della legittimità, dell’entità e della disponibilità delle risorse, nei casi in cui si ritenga opportuno

I chiarimenti del Ministero dell’interno I chiarimenti del Ministero dell’interno la circolare n. 18/2009la circolare n. 18/2009

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In praticaIn pratica

Gli ufficiali d’anagrafe dovranno valutare la situazione economica dei cittadini comunitari non lavoratori né studenti che chiedano l’iscrizione anagrafica, con la necessaria flessibilità tenendo conto, nei limiti del possibile, della “situazione personale di ogni cittadino interessato”. Si tratta di una valutazione sicuramente non facile

Alcuni dei parametri suggeriti dalle Linee Guida riguardano:

i legami del cittadino dell'Unione e dei suoi familiari con la società dello Stato membro ospitante

l’età, lo stato di salute, la famiglia e le condizioni economiche

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La valutazione delle risorse sufficienti La valutazione delle risorse sufficienti dopo la L. n. 129/2011dopo la L. n. 129/2011

Art. 9 d.lgs. N. 30/2007: dopo il comma 3 è inserito il comma 3-bis«3-bis. Ai fini della verifica della sussistenza del requisito della disponibilità delle risorse economiche sufficienti al soggiorno, di cui al comma 3, lettere b) e c), deve, in ogni caso, essere valutata la situazione complessiva personale dell'interessato, con particolare riguardo alle spese afferenti all'alloggio, sia esso in locazione, in comodato, di proprietà o detenuto in base a un altro diritto soggettivo.»Tale valutazione è (im)possibile !!!!

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Il cittadino dell’unione che soggiorna in Italia in Il cittadino dell’unione che soggiorna in Italia in quanto titolare di sufficienti risorse economiche o quanto titolare di sufficienti risorse economiche o per motivi di studio ed i relativi familiari devono per motivi di studio ed i relativi familiari devono essere titolari di una polizza sanitaria che copra tutti essere titolari di una polizza sanitaria che copra tutti i rischi sul territorio nazionale.i rischi sul territorio nazionale.La copertura dei rischi sanitari può essere La copertura dei rischi sanitari può essere dimostrata tramite dimostrata tramite una polizza di assicurazione una polizza di assicurazione sanitariasanitaria

La copertura dei rischi sanitariLa copertura dei rischi sanitari

La copertura dei rischi sanitari non può essere La copertura dei rischi sanitari non può essere autocertificata !autocertificata !

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La polizza deve coprire tutti i rischi sanitari (il D. lgs. n. 30 non prevede altro)Tuttavia, si può sostenere che la polizza debba avere una validità minima di un anno (o almeno pari al corso di studi o formazione professionale se inferiore

all’anno).Alcuni modelli - E106, E120, E121, (o E33) E109 (o E37) - sostituiscono la polizza e soddisfano il requisito della copertura sanitaria.

Invece, la tessera sanitaria europea (TEAM) rilasciata dal Paese d’origine NONNON sostituisce la polizza, a meno che non si tratti di soggiorno temporaneo (cfr. circ. n. 18/2009)

La copertura dei rischi sanitariLa copertura dei rischi sanitari

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L’assicurazione privata deve avere i seguenti requisiti:essere valida in Italia;prevedere la copertura integrale dei rischi sanitari avere una durata annuale con indicazione della decorrenza e scadenza;indicare gli eventuali familiari coperti e il grado di parentela;indicare le modalità e le formalità da seguire per la richiesta del rimborso (indirizzo, referente, tel., fax, ecc.)Inoltre, si ritiene necessario che l'interessato presenti, una traduzione in italiano della polizza assicurativa e, naturalmente, ha l'obbligo di produrre una nuova polizza in caso di variazione della composizione del nucleo familiare.

La copertura dei rischi sanitariLa copertura dei rischi sanitariCirc. Min. salute 3.8.2007Circ. Min. salute 3.8.2007

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L’assicurazione sanitaria può coprire TUTTI I RISCHI SANITARI?Non esistono polizze assicurative che coprano “TUTTI” i rischi sanitari e, probabilmente, non potrebbero nemmeno esistere.L’art. 1346 del codice civile prevede che “l’oggetto del contratto deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile”. Caratteristica delle polizze assicurative è quella di indicare fin nei minimi dettagli gli eventi o i rischi oggetto della copertura assicurativa.Nel caso di assicurazione di eventi esistono polizze che assicurano “tutti gli eventi” con esclusione però di quelli espressamente indicati dalla polizza stessa.

La copertura dei rischi sanitariLa copertura dei rischi sanitari

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In conclusioneNessuno può pretendere dall’ufficiale d’anagrafe l’impossibile! Il buon senso deve sempre guidare l’operato di ogni pubblico funzionarioSi deve tenere conto della disposizione dell’art. 37 della Direttiva 2004/38/CE che prevede:

“Le disposizioni della presente direttiva non pregiudicano le disposizioni legislative, regolamentari e amministrative di diritto interno che siano più favorevoli ai beneficiari della presente direttiva”

La copertura dei rischi sanitariLa copertura dei rischi sanitari

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La copertura dei rischi sanitari La copertura dei rischi sanitari secondo le Linee Guidasecondo le Linee Guida

“In linea di principio, è accettabile qualunque copertura assicurativa, privata o pubblica, contratta nello Stato membro ospitante o altrove, nella misura in cui offre una copertura completa e non crea un onere per le finanze pubbliche dello Stato membro ospitante. Nel tutelare le proprie finanze pubbliche e valutare al contempo se la copertura assicurativa è completa, lo Stato membro deve agire in conformità dei limiti imposti dal diritto comunitario e del principio di proporzionalità”La Carta di assistenza sanitaria europea offre una La Carta di assistenza sanitaria europea offre una copertura totale se il cittadino dell’Unione non copertura totale se il cittadino dell’Unione non sposta la residenzasposta la residenza, ai sensi del regolamento CEE 1408/71, nello Stato membro ospitante e ha intenzione di tornare nel proprio Paese, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati”.

Linee guida

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“La Commissione tiene conto del fatto che sussistono sussistono casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato casi in cui il soggiorno prolungato presso lo Stato ospitante non configura una situazione di dimora ospitante non configura una situazione di dimora abituale in tale Statoabituale in tale Stato, in quanto l’interessato mantiene il proprio centro d’interessi presso lo Stato di provenienza. In tali ipotesi di soggiorno temporaneo, che può riguardare ad esempio il soggiorno per motivi di studio, l’interessato potrà utilizzare la suddetta Carta l’interessato potrà utilizzare la suddetta Carta di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione di assistenza (Tessera Europea di Assicurazione Malattia o T.E.A.M.), rilasciatagli dal suo PaeseMalattia o T.E.A.M.), rilasciatagli dal suo Paese, per ricevere tutte le cure considerate medicalmente necessarie in relazione alla durata del suo soggiorno temporaneo”.

I chiarimenti del Ministero dell’internoI chiarimenti del Ministero dell’internoCirc. n. 18/2009Circ. n. 18/2009

Validità della T.E.A.M. per soggiorni temporanei Validità della T.E.A.M. per soggiorni temporanei

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“Quindi, in base a quanto stabilito dalla Commissione europea, lo Stato ospitante deve consentire al cittadino dell’Unione, anche per soggiorni superiori a tre mesi, di non spostare la propria residenza, avvalendosi, in tali casi, della copertura sanitaria fornita dal sopraccitato documento (T.E.A.M.)”. Tale documento (T.E.A.M.) “in corso di validità, è idoneo a garantire la copertura sanitaria prevista dall’art. 9, c. 3, lettere b) e c) del d. lgs.vo n. 30/2007, ai fini del soggiorno dei cittadini dell’Unione che non intendono trasferirsi stabilmente in Italia, come ad esempio gli studenti e i lavoratori distaccati, e che pertanto non spostano la propria residenza in Italia”.

I chiarimenti del Ministero dell’internoI chiarimenti del Ministero dell’internoCirc. n. 18/2009Circ. n. 18/2009

Validità della T.E.A.M. per soggiorni temporanei Validità della T.E.A.M. per soggiorni temporanei

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“In tali ipotesi deve procedersi all’iscrizione degli In tali ipotesi deve procedersi all’iscrizione degli interessati nello schedario della popolazione interessati nello schedario della popolazione temporanea.temporanea.

L’iscrizione in tale schedario - che esclude il rilascio di certificazioni anagrafiche - può essere effettuata anche per periodi di soggiorno superiori ad un anno, fermo restando l’obbligo di revisione annuale dello schedario, di cui all’art. 32, c. 4, del D.P.R. n. 223/1989”.

I chiarimenti del Ministero dell’internoI chiarimenti del Ministero dell’internoCirc. n. 18/2009Circ. n. 18/2009

Iscrizione nello schedario della popolazione temporaneaIscrizione nello schedario della popolazione temporanea

Attenzione !

Nessuna norma prevede quale periodo massimo di iscrizione un anno; il termine di un anno è fissato per la revisione periodica. E’ necessario valutare con attenzione se si concretizza o meno la

dimora abituale.

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“Considerato che la direttiva comunitaria stabilisce il termine di tre mesi di soggiorno a partire dal quale lo Stato ospitante può richiedere “l’iscrizione presso le autorità competenti” (art. 8 direttiva n. 2004/38 Ce), si ritiene che tale termine rilevi anche ai fini si ritiene che tale termine rilevi anche ai fini dell’iscrizione nell’indicato registrodell’iscrizione nell’indicato registro, a prescindere dal diverso termine (quattro mesi) previsto nel sopraccitato articolo 32 del regolamento anagrafico, quale condizione d’iscrizione nello schedario in argomento”. (cfr. circ. n. 18/2009)

I chiarimenti del Ministero dell’internoI chiarimenti del Ministero dell’interno

Circ. n. 18/2009Circ. n. 18/2009 Iscrizione nello schedario della popolazione temporaneaIscrizione nello schedario della popolazione temporanea

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L’attestato di iscrizione nel registro della L’attestato di iscrizione nel registro della popolazione temporaneapopolazione temporanea

L’attestato di iscrizione anagrafica (all. 2) dovrà essere dovrà essere adattatoadattato, indicando:

che il cittadino comunitario risulta iscritto nello schedario della popolazione temporanea con abitazione in via …… n… ;

il motivo di iscrizione (es. studio, etc.).

L’attestato deve avere una validità correlata alla durata validità correlata alla durata dell’iscrizione nel registro della popolazione dell’iscrizione nel registro della popolazione temporanea.temporanea.

Si può utilizzare una dicitura del tipo: Si può utilizzare una dicitura del tipo: “Il presente “Il presente attestato è valido per tutto il periodo dell’iscrizione nel attestato è valido per tutto il periodo dell’iscrizione nel registro della popolazione temporanea ..”registro della popolazione temporanea ..”

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La persona iscritta nello schedario della popolazione temporanea deve essere cancellata a seguito di periodica revisione dello stesso, da effettuarsi almeno una volta all’anno. Se al momento della revisione si accerta che il cittadino, pur dimorando ancora nel comune, non vi ha ancora fissato la sua dimora abituale (ad es. studente che deve terminare il corso di studi, lavoratore distaccato con periodo di distacco superiore ad un anno) allora tale cittadino resterà iscritto nello schedario della popolazione temporanea, anche se è già trascorso un anno dall’iscrizione.

Cancellazione dallo schedario della Cancellazione dallo schedario della popolazione temporaneapopolazione temporanea

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Si dovrà, invece, procedere alla cancellazione da tale schedario nel caso in cui il cittadino si sia allontanato dal Comune, sia deceduto, ovvero vi abbia stabilito la dimora abituale.In quest’ultimo caso alla cancellazione dal registro della popolazione temporanea dovrà seguire l’iscrizione nell’anagrafe della popolazione residente, a condizione che il comunitario dimostri di avere conservato il avere conservato il possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. possesso dei requisiti previsti dal D. lgs. n. 30/2007.30/2007.

Cancellazione dallo schedario della Cancellazione dallo schedario della popolazione temporaneapopolazione temporanea