DIRITTO DEL WELFARE Dallassistenza alla sicurezza sociale (passando per la Costituzione)

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DIRITTO DEL WELFARE Dall’assistenza alla sicurezza sociale (passando per la Costituzione)

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DIRITTO DEL WELFARE

Dall’assistenza alla sicurezza sociale (passando per la

Costituzione)

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COME NASCE LA PREVIDENZA SOCIALE

• LA RIVOLUZIONE INDUSTRIALE rende la solidarietà familiare e la beneficenza pubblica inadeguate rispetto agli eventi che menomavano la capacità lavorativa e creavano situazioni di bisogno

• - SOCIETÀ DI MUTUO SOCCORSO• MA DIVENNE UNA QUESTIONE DI CLASSE E

QUINDI DI ORDINE PUBBLICO• CHE PORTO’ ALL’INTERVENTO DELLO

STATO

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PREVIDENZA E ASSISTENZA ALLE ORIGINI DEL WELFARE STATE

• nasce così la PREVIDENZA SOCIALE : una forma di tutela specifica dei LAVORATORI, espressione di una solidarietà limitata ai lavoratori e ai datori di lavoro e limitata a determinati eventi generatori di bisogno

• a questa si affiancava tradizionalmente l’ASSISTENZA SOCIALE : aveva una generica funzione di tutela degli indigenti, dipendeva dalla disponibilità degli enti erogatori ed era considerata un’attività graziosa dello Stato

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DUE DIVERSI MODELLI

• BISMARCK: DISEGNA UN MODELLO FONDATO SULLA PREVIDENZA, CIOE’ SULLA TUTELA DEI LAVORATORI, FINANZIATA DAI LAVORATORI

• BEVERIDGE: DISEGNA UN MODELLO FODNATO SUL WELFARE, CIOE’ SULLA TUTELA DEI CITTADINI, FONDATO SULLA FISCALITA’ GENERALE

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IL MODELLO COSTITUZIONALE ITALIANO

• PRINCIPI FONDAMENTALI (1-12)• PARTE I – DIRITTI E DOVERI DEI CITTADINI

– rapporti civili 13-28– rapporti etico-sociali 29-34– rapporti economici 35-47– rapporti politici 48-54

• PARTE II – ORDINAMENTO DELLA REPUBBLICA– Il parlamento– Il presidente della repubblica– Il Governo– La magistratura– Le regioni, e province e i comuni– Garanzie costituzionali

• DISPOSIZONI TRANSITORIE E FINALI

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I principi fondamentali

• COSA E’ UN PRINCIPIO?• 1- FONDATA SUL LAVORO• 2- SOLIDARIETÀ• La Repubblica riconosce e garantisce i diritti inviolabili

dell'uomo, sia come singolo sia nelle formazioni sociali ove si svolge la sua personalità, e richiede l'adempimento dei doveri inderogabili di solidarietà politica, economica e sociale

• SI RICONOSCE CHE PER IL PIENO SVILUPPO DELLA PERSONA UMANA SONO CHIAMATI A CONTRIBUIRE TUTTI I CITTADINI:

• IL DOVERE DI SOLIDARIETA’ E’ STRUMENTO E GARANZIA DELLA LIBERTA’ (DI)

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LE LIBERTÀ

• libertà personale• libertà del domicilio• libertà della corrispondenza• libertà di circolazione• libertà di riunione pacifica• libertà di associazione• libertà di religione• libertà di manifestazione del pensiero

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L’uguaglianza

• Tutti i cittadini sono uguali davanti alla legge senza distinzioni di sesso, di razza, di lingua, di religione, di opinioni politiche, di condizioni personali e sociali

• E’ compito della Repubblica ri-muovere gli ostacoli di ordine economico e sociale, che, limi-tando di fatto la libertà e l’eguaglianza dei cittadini, impe-discono il pieno sviluppo della persona umana e l’effettiva partecipazione di tutti i lavoratori all’organizzazione politica, economica e sociale del Paese

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I diritti (rapporti etico-sociali)

• Famiglia (matrimonio – filiazione)

• Salute

• Istruzione

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I DIRITTI – (rapporti economici)

• Il diritto al lavoro

• Il diritto all’iniziativa economica

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IL DIRITTO AL LAVORO • ART. 4 La Repubblica riconosce a tutti i cittadini il diritto al lavoro e promuove le condizioni che

rendano effettivo questo diritto. • Ogni cittadino ha il dovere di svolgere, secondo le proprie possibilità e la propria scelta, una

attività o una funzione che concorra al progresso materiale o spirituale della società.• art. 35. La Repubblica tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni. • Cura la formazione e l'elevazione professionale dei lavoratori. • Promuove e favorisce gli accordi e le organizzazioni internazionali intesi ad affermare e regolare i

diritti del lavoro. • Riconosce la libertà di emigrazione, salvo gli obblighi stabiliti dalla legge nell'interesse generale,

e tutela il lavoro italiano all'estero•

art. 36. Il lavoratore ha diritto ad una retribuzione proporzionata alla quantità e qualità del suo lavoro e in ogni caso sufficiente ad assicurare a sé e alla famiglia un'esistenza libera e dignitosa. La durata massima della giornata lavorativa è stabilita dalla legge. Il lavoratore ha diritto al riposo settimanale e a ferie annuali retribuite, e non può rinunziarvi

• art. 37. La donna lavoratrice ha gli stessi diritti e, a parità di lavoro, le stesse retribuzioni che spettano al lavoratore. Le condizioni di lavoro devono consentire l'adempimento della sua essenziale funzione familiare e assicurare alla madre e al bambino una speciale e adeguata protezione. La legge stabilisce il limite minimo di età per il lavoro salariato. La Repubblica tutela il lavoro dei minori con speciali norme e garantisce ad essi, a parità di lavoro, il diritto alla parità di retribuzione

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LA SICUREZZA SOCIALE ART. 38

• Ogni cittadino inabile al lavoro e sprovvisto dei mezzi necessari per vivere ha diritto al mantenimento e all'assistenza sociale.

• I lavoratori hanno diritto che siano preveduti ed assicurati mezzi, adeguati alle loro esigenze di vita in caso di infortunio, malattia, invalidità e vecchiaia, disoccupazione involontaria.

• Gli inabili ed i minorati hanno diritto all'educazione e all'avviamento professionale.

• Ai compiti previsti in questo articolo provvedono organi ed istituti predisposti o integrati dallo Stato.

• L'assistenza privata è libera

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L’ART. 38 COST.

• Bismarck o Beveridge?

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L’ART. 38 E LA SICUREZZA SOCIALE

• rilevanza del principio nella gerarchia delle fonti• sovrapposizione alla normativa precedente e

necessità della sua reinterpretazione• ESEMPLIFICAZIONI DELL’IDEA DI

SICUREZZA SOCIALE:– il s.s.n.– il finanziamento statale parziale o totale di alcune

prestazioni– l’adozione del sistema di finanziamento a ripartizione

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COROLLARI DELL’IDEA DI SICUREZZA SOCIALE:

• abbandono della logica assicurativa privatistica (?)

• configurazione del rapporto giuridico previdenziale

• configurazione del rapporto assicurativo

• necessità dell’intervento pubblico (questione monopoli)

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DISTINZIONE TRA PREVIDENZA E ASSISTENZA NELL’ART. 38

• tesi della differenziazione solo quantitativa

• tesi della differenziazione e della libertà anche organizzativa: – la previdenza può essere realizzata anche

mediante forme mutualistico assicurative– l’assistenza si fonda unicamente sul principio

di solidarietà generale

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Il riparto di competenze

• Competenza esclusiva dello Stato– Previdenza sociale– Determinazione dei livelli essenziali delle prestazioni concernenti

i diritti civili e sociali che devono essere garantiti su tutto il territorio nazionale

– Immigrazione

• Competenza concorrente di Stato e regioni– Previdenza complementare– Tutela e sicurezza del lavoro– Tutela della salute– Previdenza complementare e integrativa

• Competenza residuale delle regioni– (assistenza, formazione professionale)

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ULTERIORI PRINCIPI ESPLICITATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE

• la GRADUALITA’ dell’attuazione: – quando una nuova legge riconosce un livello

di protezione superiore, il livello inferiore riconosciuto precedentemente non può essere solo per questo considerato incostituzionale

– forme di protezione necessarie possono essere differite nel tempo in presenza di ragioni di rilevanza costituzionale tale da imporre un bilanciamento di interessi

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ULTERIORI PRINCIPI ESPLICITATI DALLA CORTE COSTITUZIONALE

• la DISCREZIONALITA’ del legislatore: la costituzione stabilisce il diritto alla prestazione ma la sua entità,i tempi e i modi di erogazione sono rimessi alla discrezionalità del legislatore – il riferimento è alle SCELTE DI BILANCIO

• la MODIFICABILITA’ IN PEIUS dei trattamenti (es. è considerato legittimo rimuovere un ingiustificato privilegio)

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IL RAPPORTO GIURIDICO PREVIDENZIALE

• - rilevanza dell’origine assicurativa :– rapporto trilaterale tra soggetto assicurato, ente assicurante e soggetto

assicuratore – il rapporto sorge come diretta conseguenza dell’attività lavorativa

• concezione pubblicistica: – la sicurezza sociale è un servizio pubblico, i contributi sono tributi– di conseguenza il rapporto giuridico previdenziale è solo quello che ha

come contenuto l’obbligazione dell’ente all’erogazione delle prestazioni, a cui corrisponde il diritto del soggetto protetto al godimento della prestazione

– è esclusa ogni interdipendenza tra contributi e prestazioni• il contrasto tra queste due concezioni è ancora irrisolto

– la concezione assicurativa pretende di assolutizzare il dato storico contingente

– la concezione pubblicistica trascura il fatto che taluni settori restano regolati su base prettamente assicurativa: ci sono vari casi in cui sussiste ancora uno stretto legame tra rischio e contributi

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Stato di bisogno e evento protetto

• Il rapporto giuridico previdenziale è strettamente connesso alla nozione di interesse protetto -che si identifica nello STATO DI BISOGNO conseguente al verificarsi dell’EVENTO PROTETTO

• lo STATO DI BISOGNO può essere PRESUNTO, in relazione a determinati eventi o REALE, accertato caso per caso

• EVENTI PROTETTI:• sono anzitutto quelli indicati dall’art. 38:

– infortunio– malattia– vecchiaia– invalidità– disoccupazione

• L’elenco non ha carattere tassativo: ad essi si aggiungono:– la morte del lavoratore (pensione ai superstiti e pensione di reversibilità)– carichi di famiglia (assegno per il nucleo famigliare)– maternità (indennità di maternità)

• ANCHE CON RIFERIMENTO A QUESTI EVENTI SI DEVE RITENERE CHE L’INTERVENTO PREVIDENZIALE SIA COSTITUZIONALMENTE VINCOLATO, PERCHE’ LA GARANZIA COSTITUZIONALE E’ RIFERITA ALLA SITUAZIONE DI BISOGNO E NON ALL’EVENTO (il legislatore ordinario può fare retromarcia solo se muta considerevolmente il quadro di riferimento, cioè se scompare la situazione di bisogno, come è avvenuto con la tubercolosi)

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LE PRESTAZIONI

SI DIVIDONO IN • ECONOMICHE

– Pensioni– assegni– indennità

• SANITARIE– Prevenzione– Cura – riabilitazione

• SERVIZI– Assistenza– Politiche attive per il lavoro

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SOGGETTI EROGATORI

• Enti previdenziali

• Servizio sanitario nazionale

• Enti locali

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I REQUISITI SOGGETTIVI PER ACCEDERE ALLE PRESTAZIONI:Variano a seconda del tipo di prestazione

• CITTADINANZA – residenza sul territorio

• SESSO – in generale non rileva

• ETA’ - Minima e massima

• LAVORO – Tipo di lavoro e inquadramento professionale

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Altri requisiti

• REQUISITI DI ANZIANITA’ ASSICURATIVA E CONTRIBUTIVA

• Il lavoratore ha diritto al corretto porsi degli elementi che consentiranno il sorgere del diritto alle prestazioni

• REQUISITI REDDITUALI • Passaggio dal bisogno presunto a quello accertato

(regole sull’integrazione al minimo – assegni di maternità)

• ONERI– PRINCIPIO DELLA DOMANDA– SOGGEZIONE PERSONALE A PUBBLICI POTERI:

• di collaborazione attiva (servizi per l’impiego)• di consentire il controllo sullo stato di bisogno (verifica dello stato di

disoccupazione, di malattia, di invalidità)

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ADEGUATEZZA DELLE PRESTAZIONI

– è un concetto relativo che pone il problema dei limiti • verso l’alto (massimi contributivi e di pensione)• e verso il basso (integrazione al minimo)• PEREQUAZIONE AUTOMATICA

• trattamento minimale paritario o rapportato al livello retributivo raggiunto?

• esiste una correlazione con la garanzia di sufficienza di cui all’art. 36 Cost. , che tuttavia non può portare a ritenere dovuto lo stesso livello della retribuzione – discrezionalità del legislatore

• L’entita’ della prestazione dipende da vari fattori• va rapportata al grado di sviluppo e alla capacità di spesa di un

determinato momento storico• principio di gradualità• in alcuni casi è legata ai contributi versati e in altri no

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obbligatorietà• Art. 2114 cod. civ.• Le leggi speciali determinano i casi e le forme di previdenza e di

assistenza obbligatorie e le contribuzioni e prestazioni relative

• Art. 2115. Contribuzioni. • Salvo diverse disposizioni della legge l'imprenditore e il prestatore di

lavoro contribuiscono in parti eguali alle istituzioni di previdenza e di assistenza.

• L'imprenditore è responsabile del versamento del contributo, anche per la parte che è carico del prestatore di lavoro, salvo il diritto di rivalsa secondo le leggi speciali.

• È nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli obblighi relativi alla previdenza o all'assistenza

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CARATTERISTICHE DEI DIRITTI PREVIDENZIALI

• INDISPONIBILITA’- INALIENABILI– è nullo qualsiasi patto diretto ad eludere gli

obblighi di previdenza: il lavoratore non vi può rinunciare

– deroghe particolari (es. per i contributi sindacali)

• IMPIGNORABILITA’• IMPRESCRITTIBILITA’ (ma si prescrivono

i singoli ratei)

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Automaticità del rapporto• comporta l’automatica costituzione del rapporto giuridico

previdenziale e del complesso delle posizioni attive e passive che esso comporta

• E’ datore di lavoro chi occupa il lavoratore (conta il fatto dell’occupazione)

• 2126 c.c.: La nullità o l'annullamento del contratto di lavoro non produce effetto per il periodo in cui il rapporto ha avuto esecuzione, salvo che la nullità derivi dall'illiceità dell'oggetto o della causa.

• Se il lavoro è stato prestato con violazione di norme poste a tutela del prestatore di lavoro, questi ha in ogni caso diritto alla retribuzione

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IL PRINCIPIO DI AUTOMATICITA’ DELLE PRESTAZIONI

• Art. 2116 c.c.: Le prestazioni sono dovute anche quando l'imprenditore non ha versato regolarmente i contributi dovuti alle istituzioni di previdenza e di assistenza, salvo diverse disposizioni delle leggi speciali

• Nei casi in cui, secondo tali disposizioni, le istituzioni di previdenza e di assistenza, per mancata o irregolare contribuzione, non sono tenute a corrispondere in tutto o in parte le prestazioni dovute, l'imprenditore è responsabile del danno che ne deriva al prestatore di lavoro

• Llimiti: • Soggettivo per gli infortuni sul lavoro: si applica solo al lavoro subordinato, non a quello

autonomo (art. 59, l.n. 449/97)• oggettivo: per IVS opera nei limiti in cui i contributi non siano prescritti (art. 40, l.n. 153/69)

• Se i contributi sono prescritti:• il datore di lavoro o il lavoratore possono chiedere all’INPS la costituzione di una rendita vitalizia

pari alla pensione o alla quota di pensione che il lavoratore avrebbe percepito s ei contributi fossero stati versati

– se la richiesta avviene da parte del lavoratore, resta fermo il suo diritto al risarcimento del danno nei confronti del datore di lavoro

• per la costituzione della rendita è indispensabile provare l’esistenza del rapporto e la retribuzione percepita