DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

52
DIRITTO DEL DIRITTO DEL LAVORO LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO

Transcript of DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Page 1: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

DIRITTO DEL DIRITTO DEL LAVOROLAVORO

IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL

DIRITTO DEL LAVORO

Page 2: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

I PROBLEMI GIURIDICI DEL CONTRATTO COLLETTIVO

DI DIRITTO COMUNE L’efficacia obbligatoria L’efficacia soggettiva L’efficacia oggettiva

Page 3: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Una bipartizione fondamentale dei contratti

collettivi:Parte obbligatoria

e parte normativa

Page 4: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Organizzazioni

sindacali

Associazionidatoriali

Datoridi

lavoroLavorator

i

Parte Obbligatoria.

CLAUSOLE OBBLIGATORIE

CLAUSOLE NORMATIVE

Parte normativa

CONTRATTOCOLLETTIVO

Parte obbligatoria

Partenormativa

Page 5: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Due esempiLe unità produttive con più di ottanta

dipendenti, porteranno a preventiva conoscenza delle strutture sindacali aziendali e delle organizzazioni sindacali di categoria competenti per territorio, elementi conoscitivi riguardanti:

- le prospettive produttive con particolare riferimento alla situazione ed alla struttura occupazionale;

- i programmi di investimento e di diversificazione produttiva, indicando l'eventuale ricorso ai finanziamenti regionali, nazionali, comunitari;

- le strategie di scorporo, concentrazione, internazionalizzazione e di nuovi insediamenti industriali specie nel sud

(CCNL dipendenti dalle industrie tessili)

Al lavoratore ammalato sarà

conservato il posto con decorrenza

dell'anzianità a tutti gli effetti contrattuali

per 13 mesi.L'obbligo di

conservazione del posto per l'azienda cesserà comunque ove nell'arco di 30

mesi si raggiungano i limiti predetti anche

con più malattie (CCNL dipendenti dalle

industrie dell'abbigliamento)

Page 6: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

GLI EFFETTI DELLA BIPARTIZIONE:

le diverse conseguenze in caso di violazione

del contratto collettivo

Page 7: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La violazione delle clausole normative

La violazione di questa clausola

legittima l’associazione

sindacale stipulante ad attivare un contenzioso giudiziario?

Un datore di lavoro

retribuisce un lavoratore

meno di quantosi è impegnato a fare

sottoscrivendo il contrattocollettivo

Page 8: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La violazione delle clausole obbligatorie

Qual’è lo strumento processuale più adeguato

per sanzionare tali violazioni?

I) Rimedi civilistici per l’inadempimento contrattuale

II) Repressione della condotta antisindacale

(art. 28 Statuto)

Page 9: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La distinzione tra clausole obbligatorie e clausole normative

sul piano della loro “giustiziabilità”

Se viene violata una clausola normativa

Il sindacato stipulante non è legittimato alla azione giudiziale (a meno che non ricorrano gli estremi della condotta antisindacale ex art. 28 St.)

Il lavoratore si

Se viene violata una clausola obbligatoria

Il sindacato stipulante è legittimato alla azione giudiziale (per inadempimento contrattuale o ex art. 28 St.)

Il lavoratore no

Page 10: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

IL CONTRATTO COLLETTIVO COME FONTE:

L’efficacia soggettiva

Page 11: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

I problemi giuridici del contratto collettivo di diritto comune

A chi si applica il contrattocollettivo?

Quali sono – e come si spiegano - gli

effettidel contratto

collettivonei confronti dei soggetti a cui si

applica? L’EFFICACIA SOGGETTIVA

L’EFFICACIA OGGETTIVA

Page 12: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

L’EFFICACIA SOGGETTIVA DEL CONTRATTO COLLETTIVO

Perché - un secolo dopo le prime

esperienze negoziali - l’efficacia

soggettiva del contratto

collettivo è ancora un problema?

Almeno tre tentativi, superati o falliti

per motivi diversi, di risolvere il problema

Page 13: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

I tentativo

LA SOLUZIONE CORPORATIVA

Entrambi i problemi (efficacia soggettiva e oggettiva) erano risolti attraverso la pubblicizzazione del sindacato e delle sue attività contrattuali Art. 1 Disp. Prel. Cod. civ.

Sono fonti del diritto Le leggi I regolamenti Le norme corporative Gli usi

Mantenute transitoriamente in vigore (“salvo le successive

modifiche”) dal d.lgt. n. 369 del 1944

Risolveva i problemi

dell’efficacia

ma a prezzodella

compressione

della libertà sindacale

Page 14: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

II tentativo

Art. 39 Cost.2. “Ai sindacati non può essere imposto altro

obbligo se non la loro registrazione”3. “E’ condizione per la registrazione che gli statuti dei sindacati sanciscano un ordinamento

interno a base democratica

4. “I sindacati registrati hanno personalità giuridica. Possono, rappresentati

unitariamente in proporzione dei loro iscritti, stipulare contratti collettivi con

efficacia obbligatoria per tutti gli appartenenti alle categorie alle quali il

contratto si riferisce”

rappresentatiunitariamente in proporzione dei loro iscritti,

stipulare contratti collettivi con efficaciaobbligatoria

LA SOLUZIONE IMMAGINATA DAL COSTITUENTE

Page 15: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Le ragioni della scelta costituzionale…Consapevolezza della frammentazione ideologica del sindacalismo italianoNecessità di trovare un criterio in grado di conciliare pluralismo sindacale e disciplina unitaria dei rapporti di lavoro

Page 16: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

…e della sua mancata attuazione

1. Timori di ingerenze statuali nella vita associativa interna

Controlli sulla democraticità; verifica del numero di iscritti

2. Opposizione dei sindacati minoritari Collaterali alle forze di governo

3. Autonomo sviluppo del sistema in senso diverso

La costituzione materiale L’effettività “di fatto” del contratto collettivo

di diritto comune

4. La scelta di politica del diritto di promuovere il sindacato attraverso una diversa tecnica

La legislazione di sostegno (lo Statuto)

Page 17: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

III tentativo

La legge Vigorelli (l. 741/1959)

Il meccanismo di recezione dei

contratti collettivi attraverso una serie di decreti delegati

I MOTIVI DELLA SUA ILLEGITTIMITÀ’

COSTITUZIONALE•Violazione dell’art. 39: l’efficacia “negativa” o

“ostativa” delle disposizioni costituzionali

Si cercava di conseguire il

medesimo obiettivo del Costituente, con

mezzi diversi da quelli approntati dal

Costituente

Page 18: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Dopo il fallimento dei tentativi

L’insuccesso dei tentativi determina il ritorno al punto di partenza:

l’efficacia del contratto collettivo affidata alle regole del diritto comune

dei contratti

Sulla base del principio della

rappresentanza di diritto

comune, il contratto collettivo dovrebbe

vincolare….soltanto gli

iscritti alle

organizzazioni sindacali

che l’hanno stipulato

diritto comunedei contratti

Page 19: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Efficacia soggettiva e regole della rappresentanza di

diritto comune

I lavoratori che, non avendo con l’iscrizione conferito

alcun mandato alle associazioni stipulanti, restano giuridicamente

estranei all’attività contrattuale

Art. 1388 c.c.:“Il contratto concluso dalrappresentante in nome e

nell’interesse del rappresentato(…) produce direttamente

effetto nei confronti del rappresentato”

art. 1372, 2° comma, c.c.:

“Il contratto non produce effetto

rispetto ai terzi se non nei casi previsti dalla legge”

terzi

Page 20: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Il contratto collettivo ad efficacia limitata

LavoratoriIscritti

Sindacatodei lavoratori(rappresentante, in

senso tecnico giuridico degli

iscritti)

Associazione datoriale

(rappresentante, in senso tecnico giuridico delle

imprese aderenti)

Impreseaderenti

Efficacia soggettivalimitata ai lavoratori iscritti ai sindacati

stipulanti e occupati alle dipendenze di un impresa iscritta

all’associazione datorialestipulante

Contratto collettivo

iscritti

iscritta

Page 21: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Gli inconvenienti della “doppia iscrizione” come condizione di efficacia del contratto collettivo

Azienda il cui datore di lavoro è iscritto all’associazione stipulante

Area di applicazionedel contratto

Area di non applicazione

del contrattoLavoratori

non iscritti al sindacatostipulante

Lavoratori iscritti al sindacato

stipulante

Page 22: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

L’insostenibilità della efficacia soggettiva limitata agli iscritti

Difficoltà di pianificazione dei costiDoppia contabilitàNecessarie diverse strategie di gestione delle risorse umaneIncentivo alla iscrizione dei non iscritti?

Nella prassi, problemi di natura gestionale e

contabile inducono i datori di lavoro - a prescindere dai

vincoli giuridici - a non operare distinzioni

di trattamento fra iscritti e non iscritti

alle associazioni sindacali

Page 23: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La tesi della “doppia iscrizione è solo un punto di partenza, in buona misura superato

Sul piano dei fatti, l’efficacia

soggettiva dei contratti collettivi

di diritto comune si è rivelata molto più

ampia

Sul piano del diritto, come è possibile spiegare questa

estensione?

Page 24: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La prima tesi che incrina lo schema della “doppia” iscrizione

Nella seconda metà degli anni ‘70, la giurisprudenza di

legittimità accoglie e ratifica una

precedente tesi dottrinaria:

Elemento decisivo per la

generalizzazione degli effetti del

contratto collettivo è costituito dalla

iscrizione DEL SOLO

DATORE DI LAVORO

Page 25: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Il problema dell’efficacia erga omnes del contratto collettivo di diritto comune rimane… quando neppure il

datore di lavoro è vincolato al rispetto del contratto

collettivo, in quanto non iscritto

all’associazione stipulante

Page 26: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Area di non applicazionedel contratto collettivo

(anche i lavoratori iscritti al sindacato rimangono esclusi)

Azienda il cui datore di lavoro

NON è iscritto all’associazione stipulante

Page 27: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La razionalizzazione giuridica della estensione del contratto collettivo di diritto comune

Il ruolo decisivo della giurisprudenza

Page 28: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La tesi giurisprudenziale “regina”

Si basa sul combinato

disposto degli artt. 36 Cost. e 2099 c.c.

Page 29: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

PRINCIPIOCOSTITUZIONALELa retribuzione

deve essere proporzionatae sufficiente

Rapportodi lavoro

Rapportodi lavoro

Rapportodi lavoro

L’intervento del giudice ex art. 2099

consente di adeguareil contenuto del

contratto aiprincipi costituzionali

affermando ildiritto ad una retribuzionesufficiente

“In mancanza di norme corporative o di accordo tra le

parti, la retribuzione è determinata dal giudice”

(art. 2099, 2° comma)”

Page 30: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Per completare Per completare l’operazione manca l’operazione manca ancora un passaggioancora un passaggioQual è la retribuzione sufficiente secondo i

parametri costituzionali?

Page 31: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Il parametro della sufficienza nella giurisprudenza consolidata

(a partire dagli anni ’50)

“Nelle tabelle retributive contenute nei contratti collettivi può ravvisarsi quel dato di esperienza, quel momento di equilibrio tra confliggenti interessi,

che più di ogni altro può costituire un ragionevole punto di riferimento per un tal genere di giudizio equitativo”

tabelle retributive contenute neicontratti collettivi

Page 32: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

“In mancanza di norme

corporative o di accordo tra le

parti, la retribuzione è

determinata dal giudice”

I giudici intervengono non solo quando

manca l’accordo sulla retribuzione, ma

anche quando

l’accordo c’è ma è nullo

in quanto contrario all’art. 36 Cost.

mancanza

L’estensione dei contratti collettivi fondata sull’art. 2099 si fonda però su una

interpretazione un po’ forzata della norma

Page 33: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Il meccanismo fondato sulla combinazione tra art. 36 Cost e art. 2099 cod. civ. risolve il problema dell’efficacia soggettiva dei contratti collettivi di diritto comune nell’ordinamento italiano?

Rimane una tipica espressione giudiziale

dell'equità del caso singolo, inidonea a

produrre effetti al di là delle parti in giudizio.

In ogni caso, in linea di principio limitata alle clausole retributive

NO, Per i limiti

intrinseci alla

soluzione basata sull'art.

36.

Page 34: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Come è cambiata nel tempo l’impostazione del problema

Tutte le tesi giurisprudenziali

elaborate al fine di estendere la sfera di efficacia del contratto

collettivo di diritto comune presuppongono la funzione acquisitiva del contratto collettivo

Page 35: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Perché mai i rappresentanti dei lavoratori dovrebbero stipulare contratti collettivi che distribuiscono sacrifici e non benefici ai soggetti che rappresentano?

La contrattazione collettiva come strumento di gestione dei

processi di riorganizzazione, di crisi aziendale etc…

In questi contesti il problema principale diventa quello della

difesa dei livelli occupazionali

?Dal punto di vista della

disciplina giuridica, il diversocontenuto del contratto

ne modifica anche lecondizioni di efficacia?

Page 36: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Il rovesciamento del problema dell’efficacia

soggettiva

Nei casi di contrattazione ablativa, il problema sociale non è più la

richiesta di applicazione del contratto,

ma la “fuga” dallo stessoLa giustificazione giuridica del potere di vincolo del contratto collettivo

verso i non iscritti (e persino verso gli iscritti)

Page 37: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Il livello al quale questi problemi - a partire dalla seconda metà degli anni ’70 - si pongono

il contratto aziendale, fino ad allora il contratto meno

problematico dal punto di vista dell’efficacia soggettiva

Page 38: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Cosa succede nei casi di esplicito dissenso di un lavoratore nei confronti di un contratto collettivo che distribuisce sacrifici?

La tendenza della giurisprudenza, a partire dalla fine degli anni ‘80, è quella di tutelare coloro che intendono sottrarsi ad un contratto collettivo che non considerano vantaggioso, valorizzando la volontà individuale: Del lavoratore non iscritto Ma anche quella del lavoratore iscritto,

se esplicitamente dissenziente

Page 39: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Un’importante svolta giurisprudenziale: (Cass. 1403/1990)

“ La ricorrente si duole dell'applicazione nei suoi confronti del contratto collettivo aziendale stipulato da un sindacato (Cgil) diverso da quello di sua appartenenza (Cisnal), e ciò malgrado il suo espresso dissenso”

Page 40: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La premessa della Cassazione

“L’ inattuazione dell’art. 39 Cost. ha fatto sì che i contratti collettivi

stipulati al di fuori del quadro delineato dalla Costituzione

ricadono nell'area dell'autonomia privata e che il problema dei loro

effetti sul piano soggettivo è condizionato dal riferimento alle categorie proprie della disciplina

privatistica”

Page 41: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La Cassazione riconosce il ruolo della contrattazione nella gestione delle crisi...

“La necessità di gestire in qualche modo il fenomeno della crisi…”

“…non può condurre ad una introduzione di fatto di un sistema

di contrattazione collettiva con efficacia erga omnes in contrasto

con l'art. 39 Cost.”

…ma ciò non è sufficiente a superare gli schemi privatistici

Page 42: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

“Il mutamento della situazione economica e la

mancanza di interventi normativi non possono

condurre al restringimento della tutela dei lavoratori che non intendano far gestire alle

organizzazioni sindacali il sacrificio della loro posizione,

delegando alle stesse il potere di verificare la

sussistenza delle condizioni che renderebbero la modifica

in peius il solo mezzo di salvaguardia dell'interesse

generale”

La rivalutazio

nedella

autonomiaindividual

e

Page 43: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Altri percorsi di estensione dell’efficacia soggettiva del contratto aziendale

1) La valorizzazione del soggetto stipulante

2) La teoria del contratto collettivo “delegato”

3) La figura del contratto collettivo “non normativo”

Page 44: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

I contratti collettivi “non normativi” (I):i contratti gestionali

La funzione non è normativa: né in positivo, né in negativo

La funzione è gestionale - volta a disciplinare materie di per sé indivisibili in relazione alla adesione o non adesione dei singoli lavoratori al sindacato stipulante

La diversa funzione giustificherebbe, ed anzi imporrebbe, una efficacia necessariamente generalizzata

Esempi• Art. 4 Statuto

• Accordi istitutivi di

fondi pensione aziendali

• Accordi che, ai sensi

dell’art. 55.2 del decreto 276/2003,

determinano “le modalità di definizione dei

piani individuali di inserimento”

Page 45: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere

unilaterale del datore di lavoro in modo tale che

“nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali

va ad incidere l’esercizio del potere”(Liso, 1982)

La contrattazione collettiva interviene a “complicare” l’esercizio di un potere

unilaterale del datore di lavoro in modo tale che

“nel formarsi di certe decisioni si tenga conto degli interessi antagonistici sui quali

va ad incidere l’esercizio del potere”(Liso, 1982)

I contratti collettivi “non normativi” (II):il contratto di

procedimentalizzazione dei poteri imprenditoriali

Page 46: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La sentenza della Corte costituzionale n.

268/1994 sulla efficacia dei contratti collettivi

che prevedono criteri di scelta sui licenziamenti collettivi alternativi a

quelli legali

Page 47: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La norma sottoposta all’esame

del giudice costituzion

ale:

L'individuazione dei lavoratori da collocare in

mobilità deve avvenire nel rispetto dei criteri previsti

da contratti collettivi, ovvero, in mancanza di

questi contratti, nel rispetto dei seguenti

criteri, in concorso tra loro: a) carichi di famiglia; b) anzianità; c) esigenze

tecnico-produttive ed organizzative

Page 48: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

La norma impugnata è ritenuta lesiva:

“dell'art. 39.4, perché ai contratti collettivi

conferisce efficacia vincolante anche per i

lavoratori non aderenti ai sindacati stipulanti, senza

le condizioni alle quali l'efficacia erga omnes del

contratto collettivo è subordinata dalla norma

costituzionale”

Page 49: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

E' infondata la questione di legittimità costituzionale

dell'art. 5 comma 1 della legge n. 223 del 1991, nella parte in

cui prevede che un accordo sindacale

possa stabilire criteri di scelta dei lavoratori da licenziare per

riduzione di personale diversi da quelli previsti alle lett. a), b) e

c) della stessa norma.

La sentenza della Corte costituzionale 268/94

Page 50: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Come ha fatto la Corte a superare l’effetto di blocco dell’art. 39

Cost.?

“Gli accordi sindacali che stabiliscono i criteri di

scelta dei lavoratori da collocare in mobilità

non appartengono alla specie dei contratti

collettivi normativi, i soli di cui si occupa

l'art. 39 Cost.”“Si tratta di un tipo

diverso di contratto, la cui efficacia si esplica

esclusivamente nei confronti degli

imprenditori stipulanti”

Intervenendo “a monte” del problema:

sulla fattispecie, non sugli effetti

I contratti collettivi di

proceduralizzazione

NON SONOi contratti collettivi

di cui si occupa l’art. 39 Cost.

Page 51: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

Perché sono contratti diversi?

Il contratto collettivo incide sul singolo

prestatore di lavoro soltanto

indirettamente, attraverso l'atto di recesso del datore,

vincolato dalla legge al rispetto

dei criteri di scelta concordati in sede

sindacale.

Il diritto alla conservazione del

posto non preesiste

all'accordo sindacale, ma

dipende da questo e si identifica col

diritto all'applicazione dei criteri di scelta in

esso previsti.

Page 52: DIRITTO DEL LAVORO IL CONTRATTO COLLETTIVO COME ATTTO-FONTE DEL DIRITTO DEL LAVORO.

(1)…non è l’accordo collettivo

in sé a determinarela cessazione

rapporti di lavoro

(2)...ma il contratto

collettivo in quanto elemento che

condiziona l’esercizio del potere datoriale di

recesso

(3)I lavoratori non sono dunque

“licenziati” dal

contratto collettivo,

ma dall’atto di recesso datoriale

Il percorso argomentativo della Corte