Diritto del lavoro

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Diritto del Lavoro Riccardo Bonato, Ph.D. www.riccardobonato.com Le 35 diapositive saranno scaricabili a questo indirizzo 1

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Diritto del Lavoro

Riccardo Bonato, Ph.D.www.riccardobonato.com

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Sono le norme che disciplinano il rapporto di lavoro e che tutelano, oltre che l’interesse economico anche la libertà, la dignità e la personalità del lavoratore (De Luca Tamaio)

Cos’ è il diritto del lavoro?

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La peculiarità del diritto del lavoro è che le parti operano formalmente su un piano di parità, ma il lavoratore viene a trovarsi in una posizione di debolezza strutturale a causa di:

dipendenza economica subordinazione tecnica

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Il diritto del lavoro ha funzione di garanzia che si realizza con una serie di norme INDEROGABILI dalle parti nel rapporto di lavoro.

E’ possibile la sola deroga in melius per il lavoratore

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• fonti internazionali (es. Direttive e regolamenti UE, Trattati internazionali)

• fonti nazionali (es. Costituzione, Leggi, Leggi Regionali, Regolamenti)

• fonti collettive (es. CCNL, Contratti integrativi Aziendali)

• fonti individuali (es. contratto di lavoro)• consuetudini (prassi aziendali)

Le Fonti del Diritto del Lavoro

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Gerarchia delle fonti

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• Lavoro autonomo• Lavoro parasubordinato• Lavoro dipendente

Tipologie più frequenti

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• Il lavoro autonomo è disciplinato nel titolo III, capo I del libro V del codice civile.

Il legislatore non fornisce una definizione specifica di lavoro autonomo, ragione per cui si prende a riferimento la nozione del contratto d’opera (che viene considerato il principale contratto di lavoro autonomo), contenuta nell’articolo 2222, ai sensi del quale il contratto è stipulato

“Quando una persona si obbliga a compiere verso un corrispettivo un'opera o un servizio, con lavoro prevalentemente proprio e senza vincolo di subordinazione”.

Lavoro Autonomo (p.iva)

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• Viene ceduto un bene o un servizio, non il lavoro

• Il committente non controlla le modalità di lavoro, ma solo la qualità del bene o servizio reso (non c’è eterodirezione)

• Non ci sono vincoli di presenza • I mezzi di produzione sono del lavoratore

MODALITA’ di LAVORO

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• Cassa Professionale di appartenenza• Gestione separata INPS (circa il 27,72% di cui

4% a carico del committente)• Onere di versamento completamente a carico

del ProfessionistaLink a circolare INPS n. 13/2016 per le aliquote.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

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• P.Iva con diverse aliquote impositive proporzionali al reddito (dal 23% al 43%)

• Agevolazioni per Nuove Imprese (Irpef 15% con regime IVA)

• Agevolazione under 35 con ricavi inferiori a 30.000 euro lordi/anno, P.Iva dei Minimi (Irpef 5%, senza IVA).

• Esiste una NO Tax area per rediti molto bassi

TRATTAMENTO IRPEF

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• In caso di disoccupazione: Nessuna• In caso di malattia: Nessuna• In caso di maternità: Astensione Obbligatoria

(5 mesi)

TUTELE di WELFARE

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• Commercialista (oltre 600 euro/anno)• Responsabilità su ogni versamento

COSTI INDIRETTI

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• I collaboratori coordinati e continuativi (c.d. co-co-co) sono anche detti lavoratori parasubordinati, perché rappresentano una categoria intermedia fra il lavoro autonomo ed il lavoro dipendente.

• Essi lavorano infatti in piena autonomia operativa, escluso ogni vincolo di subordinazione, ma nel quadro di un rapporto unitario e continuativo con il committente del lavoro. Sono pertanto funzionalmente inseriti nell’organizzazione aziendale e possono operare all’interno del ciclo produttivo del committente, al quale viene riconosciuto un potere di coordinamento dell’attività del lavoratore con le esigenze dell’organizzazione aziendale.

Lavoro Parasubordinato (Co.Co.Co.)

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• l’autonomia: il collaboratore decide autonomamente tempi e modalità di esecuzione della commessa, tuttavia non impiega propri mezzi organizzati, bensì, ove occorra, quelli del committente;

• il potere di coordinamento con le esigenze dell’organizzazione aziendale esercitato dal committente, quale unico limite all’autonomia operativa del collaboratore; esso non può in ogni caso essere tale da pregiudicare l’autonomia operativa e di scelta del collaboratore nell’esecuzione della prestazione, autonomia che continuerà quindi ad esplicarsi all’interno delle pattuizioni convenute;

• la prevalente personalità della prestazione;• la continuità • la retribuzione che deve essere corrisposta in forma periodica e prestabilita.

Link INPS

MODALITA’ di LAVORO

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• Gestione separata INPS (circa il 31,72% di cui 2/3 a carico del committente)

• Onere di versamento completamente a carico del committente

• Se il committente non versa il contributo, il lavoratore non riceve la prestazione previdenziale (non si applica art. 2116 c.c.)

Link a circolare INPS n. 13/2016 per le aliquote.

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

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• Aliquote impositive proporzionali al reddito (dal 23% al 43%)

• Esiste una No Tax area (redditi molto bassi)

TRATTAMENTO IRPEF

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• In caso di disoccupazione: Discoll, di durata pari alla metà dei giorni con contributi versati dell’anno solare precedente, non ha la contribuzione figurativa, importo pari a 75% reddito mensile, con massimali (1.300 euro/mese)

• In caso di malattia: Nessuna• In caso di maternità: Astensione Obbligatoria (5

mesi)

TUTELE di WELFARE

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2094 c.c. “È prestatore di lavoro subordinato chi si obbliga mediante retribuzione a collaborare nell'impresa, prestando il proprio lavoro intellettuale o manuale alle dipendenze e sotto la direzione dell'imprenditore”.

Ha diverse modalità: full-time/part-time; a tempo determinato/ a tempo indeterminato; contratto di apprendistato, ecc.

Lavoro Subordinato

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• Eterodirezione vincolo di carattere personale che assoggetta il prestatore d'opera al

potere direttivo del datore di lavoro” (Cass. S.U., 30 giugno 1999, n. 379). • Dipendenza la dipendenza rappresenterebbe un elemento determinante nella

qualificazione del rapporto di lavoro, traducendosi in una condizione di “doppia alienità” (sul punto ROCCELLA M., Manuale di diritto del lavoro, Torino, 2004, 39) del lavoratore che si sostanzia nello svolgimento della prestazione lavorativa in un contesto organizzativo/produttivo altrui (quello del datore di lavoro) ed “in vista di un risultato di cui il titolare dell'organizzazione (e dei mezzi di produzione) è immediatamente legittimato ad appropriarsi” (ROCCELLA M., cit.).

MODALITA’ di LAVORO

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Indici di subordinazione giurisprudenziali:

• l'attività lavorativa si volge presso i locali aziendali;• una presenza costante sul lavoro, specie se ad orario fisso e

caratterizzata da un vero e proprio obbligo di presenza (e dunque con necessità di avvertire e di giustificarsi in caso di assenza);

• necessità di concordare il periodo di ferie;• l'utilizzo, per lo svolgimento dell'attività lavorativa, di

strumenti di proprietà del datore di lavoro;• il ricevere costantemente ordini e disposizioni.

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• Hanno minimi dettati dal CCNL di appartenenza i quali indicano una somma lorda

• Hanno elementi differita della retribuzione 13esima/14esima/TFR

• Hanno retribuzione indiretta: malattia, maternità, infortunio e ferie pagate, anzianità aziendale.

TRATTAMENTO RETRIBUTIVO

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• Molto complesso, link INPS• Versamento a carico del datore di lavoro

TRATTAMENTO PREVIDENZIALE

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• Aliquote impositive proporzionali al reddito (dal 23% al 43%)

• Esiste una No Tax area (redditi molto bassi)

TRATTAMENTO IRPEF

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• In caso di disoccupazione: NASPI, di durata pari a metà delle settimane di contribuzione degli ultimi 4 anni; importo pari al 75% reddito mensile, con massimali (1.300 euro/mese)

• In caso di malattia: con retribuzione dall’80% al 100% dipende dal CCNL applicato.

• In caso di maternità: Astensione Obbligatoria, Astensione Facoltativa, Permessi di Allattamento, Permessi malattia del figlio.

TUTELE di WELFARE

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• I contratti a contenuto formativo sono una particolare categoria di contratti di lavoro che permettono al soggetto coinvolto di essere inserito (o re-inserito) nel mercato del lavoro offrendogli una formazione.Pertanto la formazione rappresenta uno degli aspetti caratterizzanti ed imprescindibili del contratto a contenuto formativo (che per questa ragione è definito anche “contratto a causa mista”).

Approfondimento: Contratti a causa mista

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3 tipologie:• Per la qualifica o il diploma professionale• Professionalizzante (per apprendere un

mestiere)• Di alta formazione e ricerca

1. Apprendistato

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• E’ un contratto di lavoro: tutte le tutele del CCNL e della normativa lavoristica;

• Forma scritta del contratto, del patto di prova e del piano formativo (in forma sintetica);

• Durata minima del contratto: non inferiore a 6 mesi;• Inquadramento fino a 2 livelli inferiore;• Tutor o referente aziendale• Divieto per le parti di recedere durante il periodo formativo a meno

di giusta causa;• Possibilità di recedere al termine del periodo formativo;• Se le parti non recedono, il contratto si trasforma in un contratto a

tempo indeterminato automatiamcamente;

Disciplina generale:

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• Non è un contratto di lavoro

• Lo stage (o tirocinio formativo e di orientamento) è uno strumento formativo e di primo inserimento nel mondo lavorativo destinato ai giovani che hanno assolto l’obbligo scolastico.

• Il tirocinio può essere utilizzato solo per quelle attività lavorative che presuppongono una formazione professionale e non per sostituire lavoratori assenti con diritto alla conservazione del posto (malattia, maternità, ferie) o per far fronte a picchi di attività o a temporanee esigenze d’organico.

2. Contratto di Stage / Tirocinio formativo

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Lo stage vede coinvolti tre soggetti: il tirocinante, il promotore e l’ospitante.• I tirocinanti: giovani che abbiano assolto l’obbligo scolastico (neo-diplomati,

neo-laureati) ma anche disoccupati/inoccupati, disabili e svantaggiati.• Il promotore: il soggetto - pubblico o privato – che mette in contatto

l’aspirante stagista con il datore di lavoro-ospitante (es. servizi e agenzie per l’impiego, università, istituti scolastici); i promotori garantiscono la genuinità dello stage e devono quindi essere autorizzati e predeterminati dalla normativa nazionale e regionale.

• L’ospitante: il datore di lavoro - pubblico o privato - che consente il concreto svolgimento dello stage. Per poter attivare un tirocinio l’ospitante deve rispettare precisi requisiti numerici, essere in regola con la normativa sulla salute e sicurezza sui luoghi di lavoro, non avere irrogato licenziamenti (fatti salvi quelli per giusta causa e per giustificato motivo soggettivo) nei 12 mesi precedenti il tirocinio, né avere in corso procedure di cassa integrazione (CIG) straordinaria o in deroga in corso per attività equivalenti a quelle del tirocinio nella medesima unitàoperativa.

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I rapporti fra le parti sono regolati da una convenzione. La convenzione viene stipulata fra promotore e ospitante ma deve essere conosciuta e sottoscritta anche dal tirocinante. Nella convenzione sono indicati gli elementi fondamentali del tirocinio:

• la durata dello stage, che varia in base ai destinatari e alla Regione;

• i due tutor del tirocinante (uno da parte del promotore, uno da parte dell’ospitante);

• il rimborso spese, il cui importo minimo è indicato dalla normativa regionale applicabile, fermo il fatto che le Linee Guida hanno ritenuto congrua un’indennità di partecipazione pari a Euro 300,00 lordi mensili;

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E’ in fase di approvazione un Decreto attuativo del Jobs Act che lo regola.

Smart Work – Lavoro Agile

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La presente legge, allo scopo di incrementare la competitività e agevolare la conciliazione dei tempi di vita e di lavoro, promuove il lavoro agile quale modalità di esecuzione del rapporto di lavoro subordinato stabilita mediante accordo tra le parti, anche con forme di organizzazione per fasi, cicli e obiettivi e senza precisi vincoli di orario o di luogo di lavoro, con il possibile utilizzo di strumenti tecnologici per lo svolgimento dell’attività lavorativa. La prestazione lavorativa viene eseguita in parte all’interno di locali aziendali e, senza una postazione fissa, in parte all’esterno, entro i soli limiti di durata massima dell’orario di lavoro giornaliero e settimanale derivanti dalla legge e dalla contrattazione collettiva.

Art. 13. (Lavoro agile)

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Il lavoratore che svolge la prestazione in modalità di lavoro agile ha diritto ad un trattamento economico e normativo non inferiore a quello complessivamente applicato nei confronti dei lavoratori che svolgono le medesime mansioni esclusivamente all'interno dell'azienda.

Art. 15 Retribuzione

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Approfondimento:problematiche diffuse nei

rapporti di lavoro

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• Utilizzo di contratti in modo non corretto quali p.iva, co.co.co , apprendistato e stage;

• Sottoinquadramento dipendenti (agenzie interinali o di consulenza);

• Mancato pagamento di: ore di straordinario, trasferte, reperibilità;

• Periodi di prova più lunghi di quanto il CCNL consenta;

• Periodi di prova senza formalizzazione contrattuale;

• Contratti part-time con ore in eccesso in nero

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Grazie a tutti!

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