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DIRITTO COMMERCIALE di Buonocore L’EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE L’attività commerciale ha sempre avuto nel corso dei secoli una disciplina particolare nonostante non abbia mai costituito una branca del diritto completamente autonoma rispetto al diritto civile. La società romana non conobbe un sistema unitario del diritto commerciale e lo “jus civile” non pose le regole riguardanti la produzione manifatturiera e gli scambi commerciali, considerati attività inferiori persino presso le classi plebee. Il commercio in senso stretto aveva infatti, in Roma, carattere tipicamente esterno. Le origini del diritto commerciale vanno ricercate nell’età comunale grazie al rigoglioso sviluppo del commercio e alla nascita delle corporazioni di arti e mestieri. Successivamente l’affermarsi dei traffici marittimi sulle grandi tratte oceaniche determinò la nascita dei titoli documentali di credito per agevolare i pagamenti su piazze lontane. Con la Rivoluzione Francese del 1789 le corporazioni vennero travolte perché contrarie ai principi liberali: il diritto commerciale perse il suo carattere di specialità soggettiva e si passò a considerare commerciale ogni singolo atto che interessasse da vicino il commercio. Si aprì così la strada alle grandi codificazioni dove il diritto commerciale era ormai oggettivizzato: nel codice di commercio napoleonico del 1808, l’atto di commercio, da chiunque compiuto, divenne l’unico criterio di applicabilità della disciplina commercialistica1. Il primo codice italiano di commercio venne pubblicato il 25 giugno 1865 e ricalcava largamente i principi del codice francese, già introdotto in Italia con le guerre napoleoniche. Il diritto commerciale si affermò come un sistema di norme autonomo rispetto al diritto civile, prevalente su di esso per il criterio della specialità e caratterizzato dall’esistenza di principi generali propri dei rapporti commerciali. Con il codice civile del 1942 venne deciso di unificare il codice civile e il codice di commercio. LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE Nell’ambito delle fonti legali, accanto alla Costituzione e accanto al codice civile, due sono le species da considerare : 1

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DIRITTO COMMERCIALE di Buonocore

L’EVOLUZIONE STORICA DEL DIRITTO COMMERCIALE

L’attività commerciale ha sempre avuto nel corso dei secoli una disciplina particolare nonostantenon abbia mai costituito una branca del diritto completamente autonoma rispetto al diritto civile.La società romana non conobbe un sistema unitario del diritto commerciale e lo “jus civile” non pose le regole riguardanti la produzione manifatturiera e gli scambi commerciali, considerati attivitàinferiori persino presso le classi plebee. Il commercio in senso stretto aveva infatti, in Roma, carattere tipicamente esterno. Le origini del diritto commerciale vanno ricercate nell’età comunale grazie al rigoglioso sviluppo del commercio e alla nascita delle corporazioni di arti e mestieri. Successivamente l’affermarsi dei traffici marittimi sulle grandi tratte oceaniche determinò la nascita dei titoli documentali di credito per agevolare i pagamenti su piazze lontane. Con la Rivoluzione Francese del 1789 le corporazioni vennero travolte perché contrarie ai principi liberali: il diritto commerciale perse il suo carattere di specialità soggettiva e si passò a considerare commerciale ogni singolo atto che interessasse da vicino il commercio. Si aprì così la strada alle grandi codificazioni dove il diritto commerciale era ormai oggettivizzato: nel codice di commercio napoleonico del 1808, l’atto di commercio, da chiunque compiuto, divenne l’unico criterio di applicabilità della disciplina commercialistica1.Il primo codice italiano di commercio venne pubblicato il 25 giugno 1865 e ricalcava largamente iprincipi del codice francese, già introdotto in Italia con le guerre napoleoniche. Il diritto commerciale si affermò come un sistema di norme autonomo rispetto al diritto civile, prevalente su di esso per il criterio della specialità e caratterizzato dall’esistenza di principi generali propri dei rapporti commerciali.Con il codice civile del 1942 venne deciso di unificare il codice civile e il codice di commercio.

LE FONTI DEL DIRITTO COMMERCIALE

Nell’ambito delle fonti legali, accanto alla Costituzione e accanto al codice civile, due sono le species da considerare :

a) la legislazione speciale, che in alcuni settori del diritto commerciale ha profondamente innovatorispetto alla disciplina del codice civile, provocando mutazioni radicali;b) la legislazione comunitaria, la quale soprattutto nel settore societario ha modernizzato lapreesistente disciplina.

Una seconda categoria di fonti è quella degli usi, prevista al numero 4 dell’art. 1 delle disposizionipreliminari al codice civile. Gli usi di cui parliamo e che possiamo continuare a commerciali, sono normalmente relativi ad aspetti contrattuali non disciplinati da norme scritte.

Una terza categoria di fonti è costituita da quelli che denomineremo riassuntivamente codici. Questicodici possono essere i più vari e possono, essere collettivi e individuali .Possono ritenersi tali alcuni tipi di regolamenti come:i regolamenti di borsa o i regolamenti delle camere arbitrali;le condizioni generali di affari codificate da associazioni professionali al fine di avereuna disciplina unitaria e certa per le contrattazioni nel settore interessato;i codici di lealtà e di correttezza professionale elaborati anch’essi da associazioni di operatorio da enti indipendenti senza fini di lucro.

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L’IMPRESAL’IMPRENDITORE E L’IMPRESA

CONCETTI GENERALI

L'articolo 2082 c.c. definisce l'imprenditore : "l'imprenditore è colui il quale esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o scambio di beni e servizi". La norma costituzionale più direttamente collegata alla figura dell’imprenditore è l’ART.41 perché sancisce che "l'iniziativa economica è libera (nel senso di "libera concorrenza" tra le imprese) e che non può svolgersi in contrasto con l'utilità social e " nonché il terzo comma stabilisce che "la legge dispone gli opportuni controlli perché l'attività economica pubblica e privata possa essere indirizzata e coordinata a fini sociali ".L’art.2082 c.c. definisce l’imprenditore e non l’impresa , ma come si desume dalla lettera della norma ,l’imprenditore è individuato in funzione (dell’esercizio) dell’impresa ,ragion per cui la definizione generale dell’imprenditore è anche definizione generale dell’impresa. Quanto all’impresa, è la dottrina ad estrapolarne la nozione: partendo dal presupposto che l’im-prenditore è il titolare dell’impresa, questa può essere definita come l’attività economica organizzata dall’imprenditore e da lui esercitata professionalmente al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi.

I momenti fondamentali della vita d una impresa sono:

a) Nascita e la Morte: La qualità di imprenditore individuale si acquista in conseguenza dell’esercizio di fatto dell’attività attraverso l’utilizzazione di beni e di uomini e che la stessa qualità si perde non solo per effetto della volontà del soggetto imprenditore ma anche in conseguenza della dissoluzione del patrimonio aziendale.

b)Vita dell’impresa nel mondo esterno:L’impresa infatti ha un proprio nome (la ditta) e altri segni che identificano la sede (insegna) e il risultato dell’attività è il marchio.

c) Sostituzione del soggetto imprenditore nell’esercizio dell’attività e l’attribuzione coattiva o volontaria del potere ad altri soggetti : l’imprenditore puo delgare ad ausiliari ,come l’institore, l’esercizio della attività perchè nella procedura fallimentare l’imprenditore fallito viene privato del potere di gestire l’impresa

IMPRENDITORE INDIVIDUALECapisaldi dell'imprenditore sono:

Artt. 2082 e ss. c.c.; azienda; segni distintivi; scritture contabili.

Per l'art 2082 del cod. civ. è imprenditore "colui che esercita professionalmente un'attività economica organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o di servizi". Da tale definizione si evincono i caratteri che qualificano l’attività imprenditoriale:l’attività economical’organizzazione la professionalità lo scopo di lucro

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L’attività economica :

Il termine “attività economica” sta ad indicare una serie di atti finalizzati ad uno scopo, nel senso che ogni atto che l’imprenditore compie serve all’esercizio dell’impresa e, più in particolare, a realizzare la produzione o lo scambio di uno o più beni, di uno o più servizi determinati.L’attività economica è la vera novità del codice civile 1942 rispetto all’abrogato codice di commercio del 1882, che prendeva in considerazione gli atti di commercio indicati all’art 3 , tanto che l’impresa costituiva essa stessa un atto di commercio al pari del contratto , mentre oggi l’impresa definita dal 2082 prescinde da ogni qualificazione dell’attività ,la commercialità è solo un possibile attributo dell’attività.Il passaggio dal sistema degli atti di commercio, previsto nel codice di commercio del 1882, al sistema dell’attività, previsto nel codice del 1942, non è esente da critiche: in primo luogo, occorre ribadire che l’attività deve potersi far risalire alla volontà del soggetto .Questa precisazione sarebbe stata superflua nel sistema degli atti di commercio perché l’atto giuridico è di per se un fatto giuridico volontario, assume rilevanza tale precisazione invece in relazione all’attività . Non a caso la dottrina si è domandata se l’attività dovesse considerarsi un fatto oppure un atto.

L’attività deve essere organizzata

Lo proclama il legislatore nell’art 2082 e lo ripete più volte nel codice civile come ad esempio nell’articolo 2083 .L’imprenditore coordina cioè organizza i fattori della produzione che sono : capitale, proprio o altrui, e lavoro.Secondo l’opinione prevalente, l’organizzazione serve a individuare il confine tra le attività produttive, che in quanto organizzate, assumono il carattere di impresa e quelle attività che, pur essendo destinate a produrre beni o servizi, non assumono carattere di impresa proprio perché non sono organizzate come il lavoro autonomo ( anche il libero professionista infatti produce con la sua attività un servizio ma non per questo è un imprenditore ). L’organizzazione deve rivolgersi al mondo esterno, si parla a proposito di eterorganizzazione, e deve essere rivolta al mercato. Se queste sono le conclusioni della dottrina prevalente, v’è da registrare l’opinione contraria di chi ritiene che la presenza di una organizzazione intermediatrice fra quanti hanno lavoro e capitale da offrire, gli imprenditori, e quanti domandano determinati beni o servizi, i consumatori, non costituisca più carattere distintivo ed esclusivo dell’impresa. Concludendo, non potendosi ignorare una distinzione che il legislatore comunque fa, quella cioè tra imprenditore e lavoratore autonomo, si può scrivere che vi è “lavoro autonomo finché l’uso di mezzi o di strumenti materiali serve all’esplicazione dell’attività di lavoro del soggetto e non configura una produttività che ecceda quella del lavoro individuale; vi è impresa quando il livello è superato.

( Ai sensi dell’art. 2238, i liberi professionisti e gli artisti non sono mai – in quanto tali – imprenditori: essi lo diventano solo se ed in quanto la professione intellettuale sia esercitata nell’ambito di un’altra attività di per se qualificata come impresa10. Il motivo di tale esclusione è da ricercare nel fatto che tali soggetti non assumono, nell’esercizio delle proprie attività, quel rischio del lavoro che caratterizza la figura di imprenditore: si parla per essi di una “obbligazione di mezzi” e non di una “obbligazione di risultati”. Quindi il professionista ha diritto al compenso per il solo fatto di aver prestato la propria opera ed a prescindere dal risultato di essa, il cui rischio, pertanto, grava sull’altra parte del rapporto obbligatorio.)

Professionalità

Il termina “professionalità” sta a significare abitualità, ma non vuol dire permanenza, né esclusività,né prevalenza nell’esercizio. Non sono imprese quelle occasionali, lo sono quelle stagionali, come ad esempio gli stabilimenti balneari.

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Scopo di lucro, economicità

È discusso se costituisca requisito essenziale dell’attività di impresa lo scopo di lucro. Parte delladottrina (Ascarelli) è orientata in senso affermativo sul rilievo che la realizzazione di un profitto èinsita nel concetto di attività economica e nel concetto di professionalità. Per altri autori (Ferrara)non è necessario che in concreto il soggetto percepisca un lucro, ma occorre che l’attività da lui esercitata sia astrattamente lucrativa, capace cioè di procurare un lucro indipendentemente dal fattoche concretamente lo produca o meno. Altri autori, infine, e sono oggi la maggioranza (Galgano),ritengono che lo scopo di lucro non sia un elemento essenziale dell’attività imprenditoriale, ma soloun elemento naturale: se, infatti, nella maggior parte dei casi, l’impresa è esercitata al fine di ricavare i mezzi necessari di sostentamento per l’imprenditore, non mancano comunque ipotesi in cui il fine di lucro esula dagli scopi dell’impresa (imprese esercitate da enti pubblici, cioè casse di risparmio, le imprese mutualistiche, cioè società cooperative e società di mutua assicurazione). Più che lo scopo di lucro, quello che è essenziale all’impresa è la obiettiva economicità della sua gestione, cioè la capacità di ricavare dall’attività svolta quanto occorre per coprire con i ricavi i costi di produzione.

Impresa come comunità di lavoro

L’impresa poi non è solo esercizio di una attività economica professionalmente organizzata ma anche una comunità di lavoratori .L’art 2086 stabilisce infatti che “l’imprenditore è il capo dell’impresa e da lui dipendono gerarchicamente i suoi collaboratori” e il 2087 che “l’imprenditore è tenuto ad adottare nell’esercizio dell’impresa le misure che secondo la particolarità del lavoro ,l’esperienza e la tecnica ,sono necessarie a tutelare l’integrità fisica e la personalità morale dei prestatori di lavoro.

Imputazione dell’attività d’impresa e l’ imprenditore occulto.

Di norma il rischio di impresa ricade sulla persona nel cui nome gli atti d’impresa vengono posti in essere e l’attività d’impresa viene esercitata .Cioè l’attività viene imputata secondo il criterio della spendita del nome ,che per tal motivo diviene elemento costitutivo della figura dell’imprenditore.Vi è però il problema dell’imprenditore occulto cioè quando il vero padrone dell’impresa che finanzia l’esercizio dell’attività non puo o non vuole apparire al mondo esterno come tale e si serve perciò di un prestanome che appare ai terzi come imprenditore .In tal caso applicando il criterio della spendita del nome si attribuisce la qualità di imprenditore esclusivamente a chi appare all’esterno come tale e su di lui ricade il rischio di impresa .In pratica nei rapporti interni tra imprenditore occulto e imprenditore palese , il primo si comporta quale effettivo titolare dell’impresa impartendo al secondo il modo in cui deve comportarsi, gli fornisce i mezzi necessari all’esercizio dell’attività ed incamera gli utili che ne derivano. Nei rapporti esterni invece è solo il secondo ad apparire come imprenditore .Questa tesi troverebbe giustificazione nell’art. 1705 per cui anche se si scoprisse l’esistenza di un accordo che regoli i rapporti interni tra imprenditore occulto e palese questo accordo si dovrebbe considerare come un mandato senza rappresentanza ,e l’art.1705 stabilisce che in tal caso il mandatario agisce in proprio nome e acquista diritti e assume obblighi derivanti dai rapporti con i terzi, anche se questi hanno avuto conoscenza del mandato. I terzi non hanno alcun rapporto con il mandante. Non tutti la pensano alla stessa maniera ci sono circa 3 correnti di pensiero

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LA SOCIETÀ APPARENTE

Non è da confondere l'imprenditore occulto come la società apparente che è un'invenzione della giurisprudenza che si ha quando più soggetti agiscono ingenerando dei terzi la convinzione di agire uti soci (come soci).

Impresa senza imprenditore

la figura dell’impresa senza imprenditore, figura creata dalla dottrina: vi rientrerebbero le ipotesi :dell’ente pubblico,delle fondazioni o delle associazioni che esercitino attività di impresama non come oggetto istituzionale esclusivo o prevalente.dell’impresa esercitata dall’incapace o dal rappresentante legale dell’incapace senza la prescritta autorizzazione.delle entità prive della soggettività giuridica piena.ma secondo qualche autore un fenomeno di spersonalizzazione si può cogliere anche considerando il mondo della grande impresa, nel quale non solo vi è spesso scissione tra coloro che hanno investito nel capitale sociale e chi governa l’impresa.

Gruppo di imprese e imprese di gruppo

Il caso dell’imprenditore che eserciti più attività d’impresa o addirittura più imprese. Occorrefar riferimento al concetto stesso di impresa e agli elementi costitutivi di esso: per cui siavranno imprese distinte, sia pur facenti capo allo stesso soggetto, quando si riscontranouna pluralità di attività e pluralità di organizzazioni, mentre dovrà parlarsi di impresa unicaquando l’unica attività sia organizzata in rami d’impresa cioè articolata in ramo amministrativo, contabile o addirittura aziendale.

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Imprenditore categorie :

Fermo restando per tutti gli imprenditori i caratteri costitutivi della nozione generale dell’imprenditore contenuti nell’art 2082, possono operarsi alcune distinzioni previste dal legislatore:

A) in relazione all’attività esercitata avremo:

Imprese Agricole ; Imprese Commerciali ; (secondo alcuni Imprese Civili ma non sono previste da alcuna norma)

B) in relazione alle dimensioni dell’impresa avremo :

Piccolo Imprenditore ; Imprenditore Medio-Grande (non definito da alcuna norma)

C) in relazione al soggetto esercente avremo :

Due distinzioni ,in base alla natura tra Impresa Pubblica e Impresa Privata , e in base alla veste che imprenditore assume all’esterno tra Imprenditore Individuale e Imprenditore Collettivo

D) in relazione allo statuto avremo

A norma dell’art 2084 una distinzione tra Imprese a statuto Ordinario e Imprese a statuto Speciale (regolate in singole leggi speciali per il loro contenuto peculiare come ad es.le imprese bancarie, editoriali, radiotelevisive.

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L’imprenditore agricolo

Le norme che riguardano l’impresa agricola sono in particolare gli art. che vanno dal 2135 al 2140.Bisogna ricordare che la materia agricola ivi compresa l’impresa agricola , non è mai stata considerata parte del diritto commerciale .Il cambiamento si è avuto solo con il codice del 1942 che colloca l’impresa agricola accanto all’impresa commerciale ,entrambe considerate a pari titolo specificazioni della più generale categoria dell’impresa . Lo statuto dell’imprenditore agricolo è stato modificato dal decreto legislativo n.228\2001. Tale modificazione è stata di notevole entità poiché del vecchio impianto è rimasta solo la definizione di imprenditore agricolo principale, che viene ancora indicato dall'art. 2135 come “chi esercita un'attività (professionale) diretta alla coltivazione del fondo, alla silvicoltura, all'allevamento del bestiame e attività connesse”. Per il resto l’art 2135 consta ora di tre commi e non più di due ed è profondamente diverso dal testo originario. Il secondo comma del 2135 chiarisce che per “coltivazione del fondo ,silvicoltura e allevamento di animali,devono intendersi attività dirette alla cura e allo sviluppo di un ciclo biologico ,di carattere vegetale o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo il bosco o le acque dolci salmastre o marine” .Il terzo comma stabilisce che “si intendono connesse le attività , esercitate dal medesimo imprenditore agricolo ,dirette alla manipolazione ,conservazione, trasformazione, commercializzazione ,valorizzazione ,che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o dal bosco o dall’allevamento di animali nonché le attività dirette alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale e il forestale, ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge”. Importante è quindi la distinzione che ancora è presente nell’art. 2135 tra attività agricole principali e attività agricole connesse ,questa distinzione influenza la qualificazione dell’imprenditore e dell’impresa , perché mentre le prime (attività agricole principali) hanno intrinseca natura agraria e sono per questo idonee ad imprimere il carattere dell’agrarietà all’impresa e all’imprenditore ,le attività agricole connesse invece consentono all’agricoltore di svolgere attività diverse ed ulteriori rispetto a quelle tipicamente agrarie ,senza per questo assumere la qualifica di imprenditore commerciale .

Attività agricole principali:

Per coltivazione del fondo deve intendersi il complesso unico e inscindibile del ciclo dei lavorisvolti dall’agricoltore per conseguire i prodotti immediati e diretti dalla terra, dalla rottura del suoloal raccolto. La giurisprudenza tende a far rientrare nella nozione di attività agricole anche la floricoltura sempre che il fondo rappresenti realmente il fattore produttivo e non sia solo lo strumento per la conservazione delle piante. La dottrina non ritiene verificate le condizioni minime richieste dalla norma in relazione alle colture artificiali attuate fuori dal fondo (piante le cui radici sono immerse in particolari soluzioni).

La silvicoltura sta ad indicare l’attività tecnica volta al fine di ottenere il più conveniente prodottodel bosco entro cicli regolari di tempo. Non rientra nell’attività di silvicoltura l’attività meramenteestrattiva del legname, attività tipicamente industriale se disgiunta dalla coltivazione. Per quanto riguarda l’allevamento di animali nel vecchio comma 1 vi era la locuzione allevamento di bestiame poi sostituita dalla locuzione attuale che parla di allevamento di animali .

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Con il termine bestiame si intende gli animali domestici che appartengono alla agricoltura e pastorizia. Tale termine ha causato discussioni poiché vi erano due interpretazioni possibili quella restrittiva che ricomprendeva nel termine bestie solo gli animali da latte,da lavoro e da carne e lana , mentre l’interpretazione espansiva che includeva anche gli animali da pelliccia o da mero allevamento (cavalli,cani),le specie avicole,nonché apicoltura e itticoltura .Con il termine animali che è un termine più generico invece si è risolto i problema stroncando ogni polemica.

Ps (con l’espressione contenuta al 2 comma del 2135 utilizzano o possono utilizzare si è abbattuto uno dei capisaldi del vecchia concezione di imprenditore agricolo ,cioè l’indispensabilità che le tre attività si svolgessero sul fondo).

Attività agricole per connessione Le attività agricole per connessione sono quelle connesse ad’una attività agricola principale o da questa dipendenti . Tali attività sono oggettivamente commerciali ma vengono considerate agricole qualora siano connesse ad una delle tre attività agricole essenziali. Perché possano essere considerate connesse, tali attività devono presentare:

una connessione soggettiva nel senso che vi deve essere identità tra la persona che esercita l'attività agricola principale e la persona che esercita l'attività connessa, per cui, ad esempio, non è imprenditore agricolo chi trasforma in olio le olive prodotte da altri.

una connessione oggettiva, in forza del quale i prodotti da trasformare dovevano comunque provenire dal fondo dell'imprenditore principale, viene meno con la sostituzione del criterio della normalità come il criterio della prevalenza

Vi era poi la distinzione tra :

attività connesse atipiche, cioè tutte le altre attività esercitate in connessione con la coltivazionedel fondo, la silvicoltura e l’allevamento del bestiame (es. agriturismo).

attività connesse tipiche cioè quelle dirette alla trasformazione o all’aliena-zione di prodottiagricoli, quando rientrano nell’esercizio normale dell’agri-coltura;

Con il d.lgs 228/2001 non esiste più la distinzione tra attività agricole atipiche e tipiche, poiché la sostituzione del termine bestiame con animali fa rientrare le attività normalmente connesse, anche dette atipiche, nell'attività agricole principali.Sono state create due categorie di ATTIVITÀ CONNESSE TIPICHE:

La prima è un'attività diretta alla manipolazione, conservazione, trasformazione, commercializzazione e valorizzazione avente ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali. Scompare il criterio della normalità per essere sostituito dal CRITERIO DELLA PREVALENZA: si parla di prodotti ottenuti prevalentemente dalla coltivazione del fondo o del bosco o dall'allevamento di animali, cioè l'imprenditore può trasformare sia prodotti provenienti dal proprio fondo, sia i prodotti provenienti da altri fondi, nonché quelli acquistati al mercato.

La seconda attività è diretta alla fornitura di beni o servizi mediante l'utilizzazione prevalente di attrezzature o risorse dell'azienda normalmente impiegate nell'attività agricola esercitata, ivi

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comprese le attività di valorizzazione del territorio e del patrimonio rurale il forestale ovvero di ricezione ed ospitalità come definite dalla legge. L'introduzione di questa categoria di attività connesse è avvenuta per legittimare l'inquadramento nella categoria dell’imprenditore agricolo delle attività agrituristiche.

Dopo 3 anni dal d.lgs 228/2001 il legislatore è intervenuto con il d.lgs 99/2004 con tale provvedimenti ha raggiunto alcuni obbiettivi come quello di istituire l’imprenditore agricolo professionale ed ha accresciuto lo statuto di privilegi e di incentivi.Ecco i punti significativi :

1) Art.1 comma 1 dispone che è imprenditore agricolo professionale (IAP) colui il quale è in possesso di conoscenze e competenze professionali e dedichi alle attività agricole, direttamente o in qualità di socio ,il 50% del proprio lavoro complessivo e che ricavi dalle attività medesime almeno il 50% del proprio reddito globale da lavoro.

2) Art.1 comma 2 che dispone che l’accertamento dei requisiti enunciati spetta alle regioni eper fini previdenziali all’INPS. 3) Art.3 comma 1 che dispone che è considerato giovane imprenditore agricolo ,quello di età inferiore ai 40 anni.

Attività agricole per connessione e società

L'impresa agricola può svolgersi anche in forma associata e societaria.In deroga al principio della connessione soggettiva, si considerano imprenditori agricoli le cooperative di imprenditori agricoli e di loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento delle attività di cui all'articolo 2135 c.c. prevalentemente prodotti dei soci, ovvero forniscono ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo del ciclo biologico.

Le società sono considerate di imprenditori agricoli a titolo principale qualora:

1) lo statuto prevede quale oggetto sociale l'esercizio esclusivo delle attività agricola;

2) per le società di persone, società in accomandita, società cooperative almeno la metà dei soci deve essere in possesso della qualifica di imprenditore agricolo a titolo principale;(per e società in accomandita la percentuale si riferisce ai soci accomandatari)

3) nelle società di capitali il 50% del capitale sociale deve essere sottoscritto da imprenditori agricoli a titolo principale.

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Statuto dell’imprenditore agricolo

1) l'imprenditore agricolo non è soggetto alle procedure concorsuali;2) non è obbligato a tenere le scritture contabili;3) deve iscriversi nella sezione speciale del Registro delle imprese. Tale iscrizione ha, oltre

che una funzione di certificazione anagrafica, anche efficacia dichiarativa .Tale iscrizione è stata stabilita dal decreto del 18 maggio 2001 che stabilisce l’iscrizione nella sezione speciale del registro delle imprese anche per coltivatori diretti ,società semplici esercenti attività agricola.

L’imprenditore ittico.Il legislatore ha varato un decreto del 18 maggio 2001 n.226che dedica due art.all’imprenditore ittico e alle attività connesse alla pesca.Il legislatore equipara, all art.2 comma 3 , l'imprenditore ittico all'imprenditore agricolo, definendolo all’art.3 come colui che esercita l’attività di pesca professionale diretta alla cattura o alla raccolta di organismi acquatici e definendo attività connesse a quelle di pesca:

l'attività di pescaturismo, consistente nell'imbarco di persone su navi da pesca a scopo turistico,

le attività di ittiturismo, consistente in ospitalità, ristorazione, fornitura di servizi, attività culturali finalizzate alla corretta fruizione degli ecosistemi acquatici ed esercitate da pescatori professionisti attraverso l'utilizzo della propria abitazione,

le attività di lavorazione, trasformazione, commercializzazione al dettaglio all'ingrosso dei prodotti del mare.

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Agriturismo

La legge 96/2006 disciplina l’agriturismo .L’art.2 di tale legge definisce attività agrituristiche “le attività di ricezione e di ospitalità esercitate dagli imprenditori agricoli attraverso l’utilizzazione della propria azienda in rapporto di connessione con le attività di coltivazione del fondo ,di silvicoltura e di allevamento di animali”.Possono essere addetti alla svolgimento dell’attività agrituristica l’imprenditore agricolo e i suoi familiari ai sensi dell’art. 230 bis c.c. Il ricorso a soggetti esterni è consentito esclusivamente per lo svolgimento di attività e servizi complementari .Rientrano tra le attività agrituristiche :

A) Dare ospitalità in alloggi.

B) Somministrare pasti e bevande costituiti prevalentemente da prodotti propri .

C) Organizzare degustazioni di prodotti aziendali come i vini .

D)Organizzare attività ricreative,sportivi,culturali nonché ippoturismo .

Imprenditore Commerciale

L’imprenditore commerciale a differenza dell’imprenditore agricolo,non viene definito da una norma ad hoc .Secondo l’opinione prevalente è commerciale ogni imprenditore che non eserciti una attività agricola ,oppure in altri termini le attività commerciali sono le attività di impresa riconducibili all’art.2082 c.c. , con la sola esclusione delle attività qualificate come agricole dall’art.2135 c.c. Ai sensi dell’art. 2195, sono imprenditori commerciali coloro che esercitano:

attività industriali dirette alla produzione di beni o servizi: sono tutte quelle che si propongono,attraverso la trasformazione di materie prime, la creazione di nuovi prodotti ovvero,attraverso la organizzazione di capitale e lavoro, la predisposizione di servizi;

le attività commerciali; cioè attività intermediarie nella circolazione dei beni.

attività di trasporto per terra, per acque, per aria; di persone e/o di cose.

attività bancaria, che si concreta nella raccolta di risparmio tra il pubblico e nell’eserciziodel credito. (cioè procurarsi denaro per poi riprestarlo)

attività assicurativa, cioè quelle attività che consistono nell’esercizio delle assicurazioni private;

attività ausiliarie alla precedenti, cioè quelle attività che agevolano l’esercizio delle attivitàspecificamente indicate o comunque sono legate a queste ultime da un rapporto di complementarità.

Statuto dell’imprenditore commerciale non piccolo 11

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Lo statuto dell’imprenditore commerciale non piccolo è costituito :

A) Il Capo III del Titolo II del Libro V cioè gli Art. dal (2188-2221) c.c.B) Dalla legge fallimentare contenuta nel r.d. n.267/1942 (modificato dal d.lgs.5/2006 e dal

d.lgs. 169/2007.C) Per ognuna delle attività indicate dall’ Art.2195 comma 1 ,ci sono una serie di

provvedimenti legislativi che integrano e modificano lo statuto generale dell’imprenditore commerciale.

In base al codice e alla legge fallimentare l’imprenditore commerciale :

A) è obbligato ad iscriversi nel registro delle imprese (art.2188-2202c.c. e art 8 l. n.580/1993) ivi compresi enti pubblici che esercitano un’attività commerciale.

B) è obbligato a tenere le scritture contabili (artt.2214-2220c.c.)

C) è soggetto al fallimento e alle altre procedure concorsuali (art.2221c.c. e r.d. 267/1942)

D) può servirsi di ausiliari ,specificatamente individuati e disciplinati dall’art.2203 all’art.2213c.c.

La rivelazione della situazione patrimoniale: scritture contabili e bilancio

La tenuta della contabilità e la rivelazione periodica dello stato patrimoniale hanno una triplice funzione:

quella di consentire all’imprenditore di seguire costantemente l’andamento della gestioneper capire se l’impresa va bene o va male;

quella di informare i terzi che entrano in contatto con l’imprenditore ed hanno rapporti conessa;

in caso di dissesto, quella di permettere la ricostruzione della situazione debitoriadell’imprenditore.

Fra la tenuta delle scrittura contabili e la redazione del rendiconto o del bilancio esiste un rapportodi propedeuticità, nel senso che solo sulla base delle risultanze delle prime l’imprenditore può compilare il secondo. Soggetti obbligati alla tenuta delle scritture contabili sono, oltre chel’imprenditore commerciale individuale, anche le società, qualunque sia l’attività esercitata, e glienti pubblici che svolgono attività commerciale non in via principale (Art.2249 comma 2 c.c.).

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Scritture contabili

Il legislatore italiano ha adottato un sistema misto, stabilendo che, accanto all’obbligo di tenuta di scritture individuate dall’art.2214 c.c. 1 comma cioè libro giornale e libro degli inventari , l’imprenditore debba necessariamente tenere le altre scritture contabili che siano richieste dalla natura e dalle dimensioni dell’impresa Art.2214 comma 2 c.c. Il minimo indispensabile è dunque costituito dal libro giornale, dal libro degli inventari e dalla conservazione della corrispondenza. In particolare:

nel libro giornale le operazioni relative all’esercizio dell’impresa devono essere annotatesecondo l’ordine cronologico in cui sono compiute, con l’osservazione altresì del c.d. criteriodell’immediatezza (ogni “affare” deve cioè essere annotato appena compiuto);

nel libro degli inventari, devono essere indicate e valutate le attività e le passività relativeall’impresa, nonché le attività e le passività dell’impren-ditore estranee alla medesima; Esso deve essere redatto ogni anno e si chiude con il bilancio e con il conto dei profitti e delle perdite:il bilancio è un conto patrimoniale costituito dalla contrapposizione tra il complesso delleattività ed il complesso delle passività: se il primo supera il secondo, il dato differenzialerappresenta l’utile dell’impresa; se il secondo supera il primo, il dato differenziale rappresentala perdita dell’impresa ;il conto dei profitti e delle perdite, invece, è un conto economico ed indica le fonti dei ricavi e delle spese pertinenti ad ogni esercizio.(art. 2217)

l’imprenditore deve conservare ordinatamente per ciascuna affare gli originali delle lettere,dei telegrammi e delle fatture ricevute, nonché le copie delle lettere, dei telegrammi e dellefatture spedite. (art.2214 comma 2 c.c.)

Per ciò che riguarda il “nucleo mobile” delle scritture contabili, la scienza aziendalistica non hamancato di individuare i libri resi necessari sia dalle dimensioni dell’azienda sia dal ramo merceologico in cui l’impresa opera (libro mastro, in cui le operazioni vengono annotate secondo l’ordine sistematico, il libro magazzino che registra l’entrata e l’uscita di merci). Il sistema normativo è completato dalle disposizioni relative alle modalità di tenuta delle scritture contabili, la cui osservanza è indispensabile perché le scritture siano considerate regolari. Regolarità che costituisce presupposto indispensabile sia perché l’imprenditore possa invocare come prova a suo favore le registrazioni, sia per essere ammessi, in caso di dissesto, al beneficio del concordato preventivo o dell’amministrazione controllata.I principali punti sono:

il libro giornale e il libro degli inventari devono essere progressivamente numerati in ognipagina e bollati in ogni foglio dall’ufficio del registro delle imprese o da un notaio;

tutte le scritture contabili devono essere tenute secondo le norme di un’ordinata contabilità,senza spazi in bianco, senza interlinee e senza abrasioni;

la contabilità deve essere conservata per dieci anni.

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Le scritture contabili possono essere utilizzate come mezzo di prova sia contro che a favoredell’imprenditore In particolare, le scritture contabili:

fanno sempre prova contro l’imprenditore, cioè possono sempre essere utilizzate dai terzicome mezzo processuale di prova contro l’imprenditore che le tiene. Chi vuole trarne vantaggio,tuttavia, non può scinderne il contenuto ed avvalersi solo della parte a lui favorevole.L’imprenditore, inoltre, potrà dimostrare con qualsiasi mezzo che le proprie scritture non rispondono a verità.

non costituiscono prova, a favore dell’imprenditore, nei rapporti con i non-imprenditori econ gli utenti dell’impresa.

possono costituire prova, a favore dell’imprenditore, soltanto nei rapporti fra imprenditoriinerenti all’esercizio dell’impresa e purché si tratti di libri bollati e numerati nelle forme dilegge e tenuti secondo le norme prescritte .Il valore probatorio spetta, in ogni caso, al giudice.

I mezzi processuali di acquisizione delle scritture sono:

l’esibizione, che può avere ad oggetto solo determinate registrazioni e viene ordinata dalgiudice anche su istanza di parte;

la comunicazione, la quale concerne l’integrale contabilità dell’impren-ditore, ed è ammessa,sempre su ordine del giudice, solo in caso di controversie relative allo scioglimentodella società, alla comunione dei beni e alla successione per causa di morte.

Impresa civile

Una parte minima della dottrina accanto all’impresa commerciale e all’impresa agricola, postula l’esistenza di una categoria di imprese civili, constatando che vi sono attività le quali non possono farsi rientrare tra quelle previste negli art 2135 e 2195 c.c.La dottrina dominante ritiene invece che la dicotomia impresa agricola – impresa commerciale esaurisca ogni possibile tipo di impresa e quindi non esista una “impresa civile”.Es. di impresa civile è quello del professionista intellettuale (che è pur sempre un produttore di servizi) che ha organizzato ad impresa l’esercizio della sua attività ,società di professionisti intellettuali.

Piccolo imprenditore

L'imprenditore individuale si distingue relazione: alla dimensione piccolo imprenditore all'attività imprenditore agricolo e imprenditore

commerciale.

L'articolo 2083 cod. civ. indica come il piccolo imprenditore "i coltivatori diretti del fondo, gli artigiani, i piccoli commercianti e coloro i quali esercitano un attività professionale organizzata prevalentemente con il proprio lavoro e dei componenti della propria famiglia.”Con il d.lgs169/2007 è stato eliminato sia dal comma 1 che dal 2 dell’art.1,l.fall. ogni riferimento alla figura del piccolo imprenditore.

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L’art.2083 può essere diviso in due parti ,una prima parte nella quale vengono elencate tre distinte figure di piccoli imprenditori ,e la seconda parte nella quale si da una nozione generale del piccolo imprenditore .Il criterio della prevalenza contenuto nell’art.2083 esige un raffronto tra l’apporto lavorativo dell’imprenditore e dei suoi familiari e dall’altro il lavoro altrui e il capitale investito nell’impresa .Per cui si può dire che la piccola impresa si differenzia dall’impresa medio grande sotto il profilo delle dimensioni e dell’organizzazione interna.Sotto il profilo delle dimensioni ,perché vi è la necessità della prevalenza del lavoro familiare e ciò limita il ricorso a manodopera estranea e l’impiego di capitali ;dal punto di vista organizzativo perché la piccola impresa si incentra nella persona del titolare .

Singole figure di piccolo imprenditore quindi sono :

Coltivatore diretto Il coltivatore diretto del fondo è definito, sia pure indirettamente dall’art. 1647, come colui checoltiva il fondo “col lavoro prevalentemente proprio o di persone della sua famiglia sempre che ilfondo non superi i limiti di estensione che, per le singole zone o colture, possono essere determinate”,rappresenta la specie dalla quale è iniziato quel processo di progressiva divaricazione tra la figura codicistica di piccolo imprenditore e l’interpre-tazione che di essa è stata data dalla legislazione speciale, la quale si è preoccupata di quantificare l’avverbio “prevalentemente”. Così con un susseguirsi di leggi si è giunti ad affermare che sia necessario che la complessiva forza lavorativa del nucleo familiare non sia inferiore ad un terzo di quella occorrente per la normale necessità della coltivazione del fondo e per l’allevamento e il governo del bestiame, e che ai fini del computo del fabbisogno di giornate lavorative occorre tener conto anche dell’impiego delle macchine agricole.

Piccolo commerciante è colui il quale rispondendo ai caratteri di cui all’art.2083 svolge un’attività d’intermediazione nella circolazione dei beni .Costui non deve tenere le scritture contabili obbligatorie ,non è soggetto alle procedure concorsuali e sol di recente è stato obbligato all’iscrizione in una sezione speciale del registro delle imprese afini di certificazione e di pubblicità notizia .

Impresa artigiana

L’impresa artigiana è regolata da due leggi, una del 1956, l'altra del 1985. Con la legge del 1956 si è distaccata la nozione di artigiano dai caratteri dell’art.2083,attraverso lo spostamento del criterio qualificatorio dalle dimensioni dell’impresa alla natura dell’attività esercitata , vi è stato cioè il passaggio dal profilo quantitativo a quello qualitativo, perché si passò a considerare impresa artigiana non quell'impresa che ha più di tot operai, ma quella che produce beni di natura artistica o usuale. Occorre ricordare che la Costituzione, all’articolo 45 comma 2, stabilisce che “la legge provvede alla tutela e allo sviluppo dell’artigianato”, e all’articolo 117 che la materia è di competenza delle regioni. Le linee principali della legge – quadro dell’artigianato (che è la legge del 1985 che ha innovato e che contiene in due enorme consecutive sia la definizione di imprenditore artigiano che di impresa artigiana)Possono così riassumersi:

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A)l’impresa artigiana nei limiti dimensionali indicati dalla legge stessa,ha ad oggetto prevalente “lo svolgimento di una attività di produzione di beni anche semilavorati , o di produzione di servizi,escluse le attività agricole e di prestazione di servizi commerciali , di intermediazone nella circolazione dei beni e ausiliarie di queste ultime”

B)è imprenditore artigiano “Colui che esercita personalmente, professionalmente e in qualità dititolare dell’impresa artigiana, assumendone la piena responsabilità con tutti gli oneri e rischiinerenti alla sua gestione e direzione e svolgendo in misura prevalente il proprio lavoro,anche manuale, nel processo produttivo”

C)”l’impresa artigiana può essere svolta anche con la prestazione di opera di personale dipendentediretto personalmente dall’imprenditore artigiano o dai soci”

Il problema delle società artigiane

Il distacco tra la definizione di piccola impresa contenuta nel codice e la concreta regolamentazione che ha fatto di questo istituto la legislazione speciale, appare soprattutto nella regolamentazione della società artigiana , avutasi con la legge del 1985.

L’art.3 comma 3 della legge 1985 dispone che è artigiana l’impresa che, nei limiti dimensionali previsti da tale legge e con gli scopi di cui al primo comma, è costituita in forma di società , anche cooperativa ,escluse le società a responsabilità limitata ,per azioni e in accomandita per azioni, a condizione che la maggioranza dei soci ,svolga lavoro personale nel processo produttivo e che nell’impresa il lavoro abbia funzione preminente sul capitale.

Un provvedimento del 1997 ha introdotto un nuovo 3 comma dell’art.3 della legge 1985 aggiungendo che è altresì artigiana l’impresa ,che nei limiti dimensionali previsti da tale leggee con gli scopi di cui al primo comma :

A)esercita in forma di Srl con unico socio(deve avere i requisiti per essere considerato imprenditore artigiano)

B)E’ costituita ed esercitata in forma di società in accomandita semplice (ciascun socio accomandatario deve avere i requisiti dell’imprenditore artigiano)

Non viene menzionata dall’art.4 la società semplice tra le forme escluse, perché è ovvio che sia esclusa poichè l’impresa artigiana è attività intrinsecamente commerciale .

Imprenditore privato e imprenditore pubblico

È impresa pubblica quella esercitata dallo Stato o da altro ente pubblico, retta da uno statuto approvato con provvedimento nel quale sono indicati gli scopi che essa si prefigge di raggiungere.Oggi l’intervento pubblico nell’economia non ha più il ruolo di primo attore e sta abbandonandolentamente la scena per tanti anni tenuta. Infatti, è in atto un processo generale di privatizzazione,nel senso che lo Stato sta, attraverso procedure e modalità differenti, abbandonando progressivamente la politica dell’intervento pubblico in economia .Infatti di recente lo stato ha trasformato ,l’ENEL ,attraverso una procedura particolare in società per azioni. Lo stato si è anche liberato delle partecipazioni detenute in società formalmente private.

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Attualmente invece gli enti locali territoriali stanno creando le cc.dd. società miste ,cui partecipano senza la necessità di possedere la maggioranza del capitale sociale.Non sono a rigore imprese pubbliche le cc.dd. società a partecipazione statale ,denominate anche società in mano pubblica cioè quelle società di cui sia socio lo stato o altro ente pubblico. Infatti per essere società in mano pubblica non basta un qualsiasi partecipazione dello Stato ,è necessaria la maggioranza ovvero che sia in grado di influire sulle scelte della società. L’impresa pubblica non va confusa poi con le società in cui allo Stato sia riservato il potere di nominare amministratori. Diversa ancora dalla società in mano pubblica è infine la società di interesse nazionale.

È opinione quasi generale della dottrina privatistica e pubblicistica che l’impresa pubblica non presentirispetto all’impresa privata elementi di differenziazione. Una conferma in questo senso vienedalle uniche due norme di carattere generale che, nel codice civile, sono dedicate all’impresa pubblica:l’art. 2093 che stabilisce espressamente che le disposizioni di questo articolo si applicanoagli enti pubblici inquadrati nelle associazioni professionali;l’art. 2201 che obbliga gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principaleun’attività commerciale all’iscrizione nel registro delle imprese.

Si deve inoltre ricordare

A)Che il fine dell’attività imprenditoriale è sempre quello della produzione o dello scambio di beni e servizi e che la finalità di interesse generale perseguita dall’impresa pubblica è equiparata alla finalità di profitto dell’imprenditore privato rispetto all’impresa e al fine dell’impresa.

B)L’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese è richiesto solo per quegli enti pubblici per i quali l’esercizio dell’impresa rientri tra gli scopi istituzionali dell’ente .

C)Ai sensi dell’art. 2221, l’impresa pubblica non è soggetta a fallimento e al concordato preventivo, bensì, di norma, alla liquidazione coatta amministrativa.

Impresa sociale

Questo istituto è stato creato dal d.lgs. 155/2006 ,il cui art. 1 stabilisce “che possono assumere la qualifica di impresa sociale tutte le organizzazioni private che esercitano ,in via stabile e principale, un’attività organizzata al fine della produzione o dello scambio di beni o servizi di utilità sociale, diretta a realizzare finalità di interesse generale”.All’art.2 indica quali beni e servizi devono essere considerati di utilità sociale come ad esempio :

L’assistenza sociale, l’assistenza sanitaria, educazione, istruzione,formazione,tutela dell’ambiente e dell’ecosistema, valorizzazione del patrimonio culturale,turismo sociale ,formazione universitaria e postuniversitaria ,ricerca ,formazione extrascolastica,servizi strumentali ai servizi sociali ,resi da enti composti in misura superiore al 70% da organizzazioni che esercitano impresa sociale.

Ecco i caratteri salienti dell’impresa sociale :

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A)Organizzazione che esercita impresa sociale deve essere costituita per atto pubblico e l’atto costitutivo deve indicare il carattere sociale dell’impresa e deve anche indicare l’oggetto sociale, deve essere depositato entro 30 giorni a cura del notaio e degli amministratori presso l’ufficio del registro delle imprese. (della circoscrizione dove si trova la sede sociale )

B)L’organizzazione che esercita l’impresa sociale deve destinare gli utili e gli avanzi di gestione allo svolgimento dell’attività statutaria o ad incremento del patrimonio,con la conseguenza che è vietata la distribuzione anche indiretta di utili ,fondi,a soci ,amministratori ecc…

C)Delle obbligazioni dell’impresa sociale con patrimonio superiore a 20 mila euro risponde solo l’organizzazione con il suo patrimonio ,sempre che l’impresa stessa sia iscritta nell’apposita sezione del registro delle imprese.

D)negli enti associativi la nomina della maggioranza degli amministratori non può essere riservata a soggetti esterni all’organizzazione che esercita l’impresa sociale.

E)le imprese sociali devono tenere almeno il libro giornale e il libro degli inventari e devono redigere e depositare presso il registro delle imprese il bilancio sociale. F)In caso di insolvenza le imprese sociali sono sottoposte alla procedura di liquidazione coatta amministrativa.

Patti di famiglia

Con la legge n.55/2006 sono state introdotte importanti novità in materia id trasferimento delle aziende e trasferimento di partecipazioni sociali.Ecco le modifiche più importanti in materia di patto di famiglia:

A)L’art.458 viene trasformato da norma inderogabile in norma derogabile

B)viene introdotto un nuovo capo il V bis al titolo IV del libro II che comprende gli art dal 768 bis al 768 octies.

C)a norma del 768bis è patto di famiglia il contratto con cui l’imprenditore trasferisce in tutto o in parte l’azienda o il titolare di partecipazioni societarie trasferisce tutto o in parte le proprie quote a uno o più discendenti.

D)Il contratto deve essere stipulato per atto pubblico a pena di nullità,alla stipulazione devono partecipare il coniuge e i legittimari in quel momento esistenti ,può essere sciolto mediante diverso contratto con le medesime caratteristiche e presupposti o per recesso se espressamente previto nel contratto.

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Imprenditore individuale

L’imprenditore individuale è per definizione la persona fisica.L’acquisto della qualità di imprenditore commerciale, per le persone fisiche, è indipendente da ogniadempimento di carattere formale e si produce in conseguenza dell’inizio effettivo della attività economica .Sul momento in cui debba dirsi nata l’impresa, l’orientamento della dottrina si bipartisce in due teorie :

teoria oggettiva: l’impresa nasce quando sono realizzate organizzazione e attività produttiva.Alla stregua di tale criterio sembrerebbe risolto in senso negativo il problema della ricomprensionenell’attività di impresa di quelli che sono stati denominati gli atti di organizzazione,quegli atti, cioè, preparatori al vero e proprio inizio dell’attività;

teoria soggettiva: secondo i fautori di tale tesi, la distinzione tra atti di organizzazione e attidell’organizzazione non avrebbe rilievo decisivo nella soluzione del problema, soprattutto,perché, a parte la difficoltà pratica di inquadramento degli atti compiuti dal soggetto in unapiuttosto che in un’altra delle due categorie, anche gli atti preparatori dell’attività rientranonell’attività di impresa. L’importante è che non si tratti di atti isolati.

L’accettazione di una piuttosto che dell’altra tesi non è senza conseguenze pratiche, proprio perchéalla individuazione del momento dell’inizio dell’attività di impresa, la legge ricollega nell’ordine:l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese;l’obbligo di tenuta delle scritture contabili per gli imprenditori commerciali;l’applicazione delle forme di tutela dei segni distintivi e contro la concorrenza sleale;la soggezione alle procedure concorsuali.

Quindi se si accetta la tesi oggettiva , la dichiarazione di fallimento potrà essere pronunciata solo se sarà iniziata la vera e propria attività d’impresa , mentre accettandosi la tesi soggettiva anche l’insolvenza manifestatasi dopo il solo compimento di atti preparatori ,avrà fatto acquistare al soggetto la qualità di imprenditore commerciale legittimandone il fallimento.

È doveroso registrare l’opinione di una parte della giurisprudenza, la quale ritiene che non sia di ostacolo all’acquisto della qualità di imprenditore l’esercizio da parte dello stesso soggetto di altraattività non compatibile ovvero l’esistenza di divieti espliciti contenuti in altri ordinamenti.

Fine dell’impresa individualeLa cessazione dell’impresa ,non è legata a momenti formali come possono essere ad esempio la cancellazione dal registro delle imprese o la chiusura della liquidazione, ma si produce in conseguenza della cessazione di fatto dell’attività d’impresa.Ed allora il problema vero è quello di individuare gli indici di cessazione dell’attività.Si possono citare come tali :

A)la chiusura del negozio di vendita o dello stabilimento di produzione

B)la revoca dell’institore , la nomina di uno o più mandatari a liquidare

C)l’invio di circolare informativa alla clientela, denuncia agli speciali uffici della Camera di Commercio.

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La cessazione deve risultare da una serie di manifestazioni assolutamente coincidenti al fine della disgregazione dell’organizzazione aziendale .In conclusione potrà dirsi avvenuta la disgregazione del complesso aziendale allorchè l’imprenditore avrà esaurito la c.d. liquidazione dell’attivo :avrà cioè alienato non solo le giacenze o le scorte di magazzino , ma anche l’attrezzatura necessaria allo svolgimento dell’attività.

La determinazione del momento di cessazione dell’attività è molto importante considerando che l’art.10 l.fall. dispone che :gli imprenditori individuali e collettivi possono essere dichiarati falliti entro un anno dalla cancellazione dal registro delle imprese , se l’insolvenza si è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo, e che in caso di impresa individuale o di cancellazione di ufficio degli imprenditori collettivi ,è fatta salva la facoltà del creditore o pm di dimostrare lì effettiva cessazione dell’attività.

La cessazione del’impresa può avvenire anche per la morte dell’imprenditore .Ove gli eredi decidano di non continuare l’attività del loro dante causa, essi dovranno liquidare l’attività .Agli eredi è comunque data un’altra possibilità dissolutoria ove l’eredità si presenti dannosa: premesso che a norma dell’art 11 della legge del fallimento ,l’imprenditore defunto può essere dichiarato fallito entro un anno dalla morte se l’insolvenza so è manifestata anteriormente alla medesima o entro l’anno successivo. L’erede può dichiarare il fallimento purchè l’eredità non sia gia confusa con il suo patrimonio, e con tale dichiarazione di fallimento cessano di diritto gli effetti della separazione dei beni ottenuta dai creditori del defunto .Vi poi la terza possibilità cioè che l’eredità venga accettata.

Capacità all’esercizio dell’impresa

Si può dire che chi ha la capacità di agire è anche capace di esercitare un’impresa.Le deroghe alla disciplina comune riguardano esclusivamente le imprese commerciali, e non pure leimprese agricole, per le quali valgono le norme generali per il compimento degli atti giuridici daparte dell’incapace comune. Questa disparità di trattamento trova la sua giustificazione nella maggiore sicurezza dei risultati produttivi dell’impresa agricola e nell’essere, in tale tipo di impresa,prevalenti gli atti di ordinaria amministrazione.

1)Sia l’incapace(minore o interdetto) che l’inabilitato possono essere autorizzati solo a continuare, ma non ad iniziare,l’esercizio dell’attività commerciale. Fa eccezione alla regola il minore emancipato, il quale, peraltro,dopo l’autorizzazione consegue la piena capacità di agire anche per gli atti estranei all’impresa, con la sola eccezione degli atti di donazione.

2)In ogni caso, l’esercizio–continuazione o inizio di una impresa commerciale, sia nel caso di incapacità assoluta, sia nel caso di incapacità relativa,deve essere sempre autorizzato dal tribunale su parere del giudice tutelare.

3)Nel caso del minore e dell’interdetto, il giudice tutelare può autorizzare l’esercizio provvisorio dell’impresa.

4)Tutti i provvedimenti di autorizzazione e di revoca di questa devono essere iscritti, ex art. 2198,nel registro delle imprese.

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Pubblicità dell’imprenditore individuale

Di solito, la legge non impone l’adempimento pubblicitario ma fa discendere da esso l’opponibilitàai terzi dell’atto pubblicizzato (trascrizione). Per questo nacque il registro delle imprese con il codice del 1942 e assolve una duplice esigenza:

quella dell’impresa di rendere edotti della propria attività coloro che entrano con essa incontatto; quella dei terzi di essere tutelati attraverso l’informazione relativa alle vicende più importanti ,della vita di un’impresa a partire dalla sua nascita, e cioè la sede e le eventuali sedi secondarie,l’oggetto dell’attività, la ditta, gli ausiliari legittimati ad agire, le modificazioni ditali elementi e la cessazione.

La disciplina transitoria è stata per cinquant’anni la disciplina del registro delle imprese sino a quando ,non è intervenuta la legge n. 580 del 1993. Le innovazioni principali contenute e nell’art. 8 della legge n. 580 del 1993 e nel regolamento di attuazione sono:

individuazione nella Camera di Commercio del responsabile alla tenuta del registro delleimprese deputato a curarne la tenuta sotto la vigilanza di un giudice delegato dal presidentedel tribunale del capoluogo di provincia e sotto la direzione di un conservatore nominatodalla Giunta camerale;

l’istituzione delle sezioni speciali del registro, nelle quali sono iscritte tutte quelle categoriedi imprenditori per le quali, nel regime previgente, non era prevista alcuna forma di pubblicità,e cioè gli imprenditori agricoli, le società semplici e le imprese artigiane.Viene anche ,sancito che l’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre gli effetti previsti dalle leggi speciali.

Appare utile un riepilogo degli enti soggetti ad iscrizione, contenuto nell’art. 7 del regolamento.Tali soggetti sono:gli imprenditori;le società;i consorzi;le società consortili;i gruppi europei di interesse economico;gli enti pubblici che hanno per oggetto principale o esclusivo attività commerciali;le società soggette alla legge italiana;gli imprenditori agricoli;i piccoli imprenditori;le società semplici

Imprenditore collettivo

Per impresa collettiva si intende l’impresa esercitata in comune da più soggetti ovvero quella che è nella titolarità sostanziale di più soggetti o quella esercitata nell’interesse di più persone . Bisogna comunque precisare che la qualificazione di impresa collettiva prescinde dalla circostanza che la pluralità di soggetti persone fisiche , si sia unificata oppure no in un soggetto distinti avente personalità giuridica .Il nostro codice all’art.2247 definisce l’istituto della società come “ il contratto con cui due o più persone conferiscono beni e servizi per l’esercizio in comune di un attività economica allo scopo di dividerne gli utili”. A tal proposito è necessario comprendere se la società sia stata concepita come unica forma di esercizio collettivo ,anziché individuale , di impresa,o se essa costituisca solo un delle possibili forme di esercizio collettivo dell’ impresa . Ci sono tue teorie :

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A) Mentre a parere di taluni autori , l’impresa collettiva comprende tutte le forme di esercizio ad opera di più soggetti e quindi le società ,l’impresa delle associazioni e delle fondazioni , l’impresa dei consorzi ,ed anche l’impresa dei coniugi in regime di comunione legale ,

B) per altri autori ,l’impresa collettiva si pone accanto all’impresa societaria e comprende quelle attività economiche che si inseriscono accidentalmente in fenomeni estranei all’economia e cioè nell’ambito della famiglia ,delle associazioni e fondazioni.

La differenza tra le due teorie sta nel fatto che mentre i primi considerano anche gli organismi diversi dalle società come organismi che possono inserirsi in fenomeni di natura economica ed assumere quindi la qualità di imprenditori ; i secondi considerano questo evento come possibile ma assolutamente accidentale.

C) Un’altra dottrina ha tentato di superare questa dicotomia , partendo dal fatto che ogni qual volta più persone collaborano tra loro creando una stabile organizzazione si è di fronte ad una associazione in senso lato e quando tali persone svolgono una attività che ha le caratteristiche dell’attività d’impresa , si ha un impresa collettiva .Ragion per cui se dell’associazione in tal senso la società è una species ,ne deriva che la società è solo una delle possibili forme di impresa collettiva , perché le imprese collettive sono tante quante sono le possibili forme di associazione.

Associazione in partecipazione e cointeressenza

Il codice disciplina espressamente una sola forma di esercizio collettivo di impresa cioè la società. Non possono essere inserite nel novero delle imprese collettive l’associazione in partecipazione (artt.2549-2552) e la cointeressenza (art.2553) ma al massimo possono essere considerate forme di esercizio individuale dell’impresa .L’associazione in partecipazione è caratterizzata da un contratto che vede nella prestazione di un apporto da parte dell’associato il corrispettivo per la partecipazione agli utili dell’impresa dell’associante.La cointeressenza ha una doppia tipologia cioè

1)cioè quella del contratto con il quale si attribuisce una partecipazione agli utili di un’impresa senza partecipazione alle perdite ;

2)quella del contratto con il quale una parte attribuisce ad altra la partecipazione agli utili e alle perdite della sua impresa senza il corrispettivo di un determinato apporto .

In conclusione la differenza tra queste due figure e le società sono ben evidenti ad es. :

1) Nell’associazione in partecipazione vi è assenza di una gestione comune e di un patrimonio comune ,che invece caratterizzano le società .

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Comunione di impresa e coimpresa

La comunione d’impresa è una figura non prevista dal codice ma ipotizzata dalla dottrina e giurisprudenza come forma di impresa collettiva alternativa alla società. Per la comunione di impresa si possono considerare 2 categorie di casi :

1)Quello di più persone che comprano in comune una azienda commerciale o singoli beni con i quali formano un’azienda , che servirà loro per l’esercizio di un impresa . 2)Quello dei figli che ereditano l’azienda del padre imprenditore ,per cui tra essi si instaura una comunione incidentale .Non potendo o non volendo affittare l’azienda ,essi continuano in comune l’esercizio dell’impresa.

L’interrogativo che sorge è il seguente : in questi 2 casi si è dato luogo alla società oppure è possibile postulare l’esistenza di una comunione o comunque di una contitolarità d’impresa ???

La risposta più immediata è quella che opta per la prima soluzione , poiché non essendo imposta alcuna forma determinata per la stipulazione del contratto di società e potendosi avere di conseguenza la c.d. società di fatto per effetto del solo esercizio in comune dell’attività economica , società si avrebbe in entrambi i casi ,poiché in tutti e due i casi più soggetti hanno esercitato in comune l’attività d’impresa.

Tale soluzione ha ricevuto 2 tipi di accuse:

1) Si è detto che tale soluzione non tiene conto dei casi della vita e di ciò che potrebbe accadere

2) Si è obbiettato a tale soluzione la mancanza di un carattere importante della società cioè il conferimento dei soci.

Per tali motivi si pone l’interrogativo se i soggetti sono obbligati a scegliere la disciplina delle società oppure tale disciplina appare solo come la più idonea all’esercizio dell’impresa collettiva , lasciando comunque ai soggetti stessi la libertà di adottare una disciplina diversa ??? ed esistono di conseguenza due diverse discipline quelle della società e quella della con titolarità d’impresa ,che le parti possono scegliere quando esercitano un’impresa in comune ???

Va detto che la giurisprudenza ha più volte tentato una mediazione tra gli orientamenti dottrinali affermando il principio secondo il quale “la comunione incidentale ereditaria di un’azienda commerciale si trasforma in società irregolare fra i suoi eredi solo quando vi sia la prova che fra tutti i partecipanti alla comunione ereditaria si sia raggiunto un accordo stabile e duraturo per la continuazione dell’esercizio aziendale” ed escludendo quindi la formazione di una società irregolare se le parti si siano limitate a gestire collettivamente l’azienda ”in attesa di cederla o di procedere alla sua divisione” .

L’esercizio di impresa da parte di altri soggetti collettivi “codificati” ma destinati istituzionalmente al perseguimento di altri scopi : “associazioni e fondazioni” .

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Per distinguere le società dalle associazioni un tempo si diceva che la differenza stava nel fatto che l’elemento caratteristico della società era lo svolgimento di un attività economica , invece elemento caratteristico delle associazioni era l’esercizio di una attività non definibile come economica.La maggioranza della dottrina oggi invece sostiene che carattere peculiare ed esclusivo della società è lo scopo di divisione degli utili fra i soci e ciò le differenzia dalle associazioni .Le associazioni infatti pur potendo ,attraverso l’esercizio di un attività economica ,conseguire un utile (c.d. lucro oggettivo) non potrà distribuirlo agli associati ,dovendo devolverlo alla realizzazione degli scopi .Di conseguenza ,vi sarà associazione anziché società ,quando il gruppo eserciti per scopi ideali un attività economica solo condizione che manchi il c.d. scopo di lucro in senso soggettivo .Ammessa la possibilità che ‘associazione svolga un’attività economica ,per il raggiungimento dei suoi scopi, una parte degli autori ritiene che anche l’associazione possa acquistare la qualità di imprenditore .Con la conseguenza che quella sociale non potrà considerarsi l’unica forma di esercizio collettivo dell’impresa, ma solo una delle possibili forme e precisamente la forma dell’impresa collettiva a scopo di lucro (soggettivo).Per quanto riguarda invece le fondazioni , le fondazioni possono svolgere attività economica per il perseguimento degli istituzionali (ideali) che la fondazione stessa si propone di raggiungere .Quindi attività imprenditoriale deve essere strumentale alla realizzazione degli scopi della fondazione o

1) Direttamente: cioè quando vi è coerenza tra gli scopi ideali della fondazione e l’oggetto sociale dell’attività imprenditoriale. Es. fondazione culturale che gestisce un impresa editoriale.

2) Indirettamente: come il caso della fondazione la quale gestisce una qualsiasi impresa idonea a procurare i mezzi per il perseguimento degli scopi ideali.

Impresa familiare e azienda coniugale

L’impresa familiare è stata introdotta con la riforma del diritto di famiglia del 1975, conl’inserimento nel codice civile dell’art. 230 bis, il quale la definisce come l’impresa cui collaboranoil coniuge, i parenti entro il terzo grado e gli affini entro il secondo . L’impresa familiare non è istituzionalmente impresa collettiva e la titolarità di essa deve imputarsi secondo le regole generali,non competendo in particolare ai familiari prestatori di lavoro, i quali non hanno, come tali, diritti opoteri né responsabilità di coimprenditori o soci.

Impresa dei coniugi in regime di comunione legaleTra i beni oggetto della comunione legale, l’art. 177 comprende anche le c.d. aziende coniugali. Inparticolare:l’art. 177 lettera d) stabilisce che costituiscono oggetto della comunione le aziende gestite daentrambi i coniugi e costituite dopo il matrimonio;l’art. 177 comma 2 dispone che qualora si tratti di aziende appartenenti ad uno dei coniugianteriormente al matrimonio ma gestite da entrambi, la comunione concerne solo gli utili egli incrementi.

Tali articoli hanno rotto l’argine divisorio, tra comunione e impresa collettiva, nel senso che mentre prima si riteneva che l’unico modello per la regolazione dei rapporti patrimoniali non fosse quello della comunione ma quello associativo, ora invece si riconosce che l’esercizio dell’azienda comune da parte dei coniugi non trasforma la comunione in società, come del resto dimostrano le disposizioni degli art. 181 e 182 che inquadrano l’esercizio comune nell’ambito della comunione.Imprenditore Società

Secondo l'art. 2247 "con il contratto di società due o più persone conferiscono beni o servizi per

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l'esercizio in comune di una attività economica allo scopo di dividerne gli utili". Tale definizionedella società come contratto, tuttavia, non è più idonea a ricomprendere l’intero fenomeno societario, giacché non tiene conto delle fattispecie delle società costituite ad opera di un singolo soggetto. Infatti, è stata espressamente prevista la costituzione di spa e di società a responsabilità limitata con unico socio.All’art.2249 viene sancito il principio della tipicità delle società ,con la conseguente impossibilità di costituire società atipiche .

Domanda a cui rispondere ora è se il contratto definito dall’art.2247 oltre a far nascere la società ,fa nascere anche l’impresa-società??? (Cioè le società sono o non sono sempre imprenditori)

Acquisto della qualità di imprenditore da parte della societàConfrontando la nozione di imprenditore all’2082 con quella di società contenuta all’art.2247 sono evidenti alcune differenze :

1)L’art 2247 non si rifà al concetto di impresa dell’art.2082, né allude all’attività di impresa.

2)Mentre poi nell’art 2247 manca ogni accenno alla professionalità ,che è requisito cardine di ogni attività imprenditoriale ,e nell’art 2082 manca ogni riferimento ad uno scopo specifico.

Nonostante ciò una parte della dottrina e della giurisprudenza crede nell’esistenza dell’equazione società-impresa, nel senso che basterebbe la sola previsione ,nell’atto costitutivo o comunque nell’accordo , di un attività d’impresa per far acquistare alla società la qualità di imprenditore con la conseguente applicazione alla società della disciplina dettata per l’impresa .Per questi autori ,l’elemento della professionalità richiesto per l’acquisto della qualità di imprenditore è insito nel fatto stesso della costituzione della società per l’esercizio di una attività economica . Con la conseguenza che , differenza di quanto accade per l’imprenditore individuale,la società è imprenditore anche se non ha ancora iniziato effettivamente l’attività di impresa.

Altra parte della dottrina invece contesta la parificazione dell’attività economica all’attività imprenditoriale ( economicità è una cosa , mentre organizzazione ad impresa dell’attività è un ‘altra) e negano che il requisito della professionalità sia compreso e presente nella definizione di società, e affermano invece anche la società acquista la qualità di imprenditore in conseguenza dell’esercizio effettivo dell’attività .Conseguenza di tale impostazione è la parificazione dell’imprenditore individuale all’imprenditore società .Altra conseguenza è la società senza impresa ,cioè quando la società esercita una attività economica organizzata pur non essendo attività di impresa ,questa è comunque un ipotesi assai marginale.

Altri elementi di identificazione dell’impresa-società

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L’impresa –società presenta altri 4 elementi di identificazione :

1)L’esercizio comune di un’attività economica , questo rappresenta lo scopo-mezzo attraverso il quale i contraenti si propongono di raggiungere la finalità ultima di carattere lucrativo, mutualistico o consortile;

2)Comunanza dei mezzi patrimoniali ,nel senso che attraverso gli apporti dei soci deve essere creato un fondo sociale indispensabile per l’esercizio dell’attività;

3)Comunanza di poteri ,cioè occorre che tutti i partecipanti abbiano il potere di determinare l’attività sociale;

4)Conseguimento di un risultato coerente con lo scopo istituzionale scelto e la ricaduta dei risultati dalla gestione sociale su tutti i partecipanti alla società.

La disciplina dell’impresa –società

La disciplina dell’impresa –società è contenuta nei titoli V e VI del libro V(del lavoro) del codice civile.

Il titolo V(delle società) è diviso in undici capi e può essere idealmente frazionato in due parti:

1)La prima comprende solo il capo I , e va dall’art.2247 all’art.2250e contiene le disposizioni generali applicabili a tutte le società.

2)La seconda invece comprende i restanti dieci capi , va dall’art.2251 all’art.2548 ed è dedicata alla disciplina dei singoli tipi di società (capi II-VII) scioglimento e liquidazione della società di capitali (capo VIII)direzione e ordinamento della società (capo IX)trasformazione e fusione (capo X)società costituite all’estero (capo XI)

Il titolo VI(delle imprese cooperative e delle mutue assicuratrici) è diviso in due capi:

Il I disciplina la società cooperativa (art.2511-2545 octiesdecies)

Il II disciplina invece le mutue assicuratrici (art.2546-2548)

La disciplina è poi completata dall’art.2615 ter in materia di società consortili e dal titolo XI

Il grosso della disciplina dettata nei titoli V e VI concerne la società come contratto e come organizzazione.

Tipi di società

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L’art.2249 stabilisce che” le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività commerciale devono costituirsi secondo uno dei tipi regolati nei Capi III e seguenti di questo titolo. --le società che hanno per oggetto l’esercizio di una attività diversa sono regolate dalle disposizioni sulla società sulla società semplice , a meno che i soci abbiano voluto costituire la società secondo uno degli altri tipi regolati nei capi III e seguenti di questo titolo.-- Sono salve le disposizioni riguardanti le società cooperative e quelle delle leggi speciali , che per l’esercizio di articolari categorie di imprese che prescrivono la costituzione della società secondo un determinato tipo”.

I tipi di società disciplinati nel codice civile nel libro V sono :

Società semplice Società in nome collettivo Società in accomandita semplice Società per azioni Società in accomandita per azioni Società a responsabilità limitata Società cooperativa Società di mutua assicurazione

Alcuni autori hanno avanzato la tesi che le società quotate in borsa e le società di avvocati debbano aggiungersi quali nuovi tipi di società ,ai tipi di società già presenti nel libro V del codice civile.Non costituisce un vero e proprio tipo invece la società consortile ,dal momento che a norma dell’art.2615 ter quello consortile è uno scopo che può essere perseguito da tutti i tipi di società disciplinati dal codice tranne le società semplici. L art.2249 stabilisce l’inammissibilità delle società atipiche a garanzia dei terzi.

Profili funzionali della società

Il profilo funzionale della società è lo scopo istituzionale assunto come causa del contratto.Proprio da questo punto di vista possiamo distinguere le società in lucrative,mutualistiche e consortili.

1)Perseguendo uno scopo lucrativo la società si propone di conseguire un utile (c.d. lucro oggettivo) e di distribuirlo ai soci (c.d. lucro soggettivo).L’art.2265 commina la nullità del patto leonino con il quale uno o più soci sono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite.Sono società lucrative le Società semplici,le società in nome collettivo,le società in accomandita semplice e per azioni ,SPA,SRL,

2)Perseguendo uno scopo mutualistico la società si propone di offrire ai soci ,attraverso l’eliminazione degli intermediari ,beni ,servizi,occasioni di lavoro (il c.d. vantaggio mutualistico) a condizioni migliori di quelle che i soci stessi incontrerebbero sul mercato.Sono società mutualistiche le società cooperative e le mutue assicuratrici.

3)Perseguendo uno scopo consortile la società si propone di creare ,secondo quanto dispone l’art.2602 , un organizzazione comune per la disciplina o per lo svolgimento di determinate fasi delle imprese dei soci. Secondo l’art. 2615 ter lo scopo consortile può essere perseguito con uno qualsiasi dei tipi disciplinati.

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L’identificazione della societàDa una prima analisi del testo dell’art. 2247 si può individuare un nucleo di elementi negoziali costanti per tutti i tipi di società , essi sono: i soggetti e i conferimenti per la costituzione del fondo sociale, l’oggetto sociale (cioè la specificazione dell’esercizio i comune dell’attività economica) e la causa, (cioè la specificazione dello scopo istituzionale) Accanto a questo nucleo fondamentale esistono alcuni elementi peculiari a volte tra loro combinati, che servono ad identificare e a connotare i vari tipi di società che rappresentano:

specificazioni–variabili degli elementi costanti (Es. diverso regime del fondo comune che nellesocietà per azioni assume il nome di capitale sociale con una sua peculiare disciplina);

o novità indotte dal tipo prescelto (Es. la disciplina del bilancio nelle società per azioni e non trova riscontro per nessun altro tipo di società).

I soggettiCome abbiamo già avuto modo di accennare, deve precisarsi che la pluralità di soggetti non costituisce più la condicio sine qua non per la costituzione della società, dal momento che è possibile la costituzione per atto unilaterale sia pure per le sole SPA E SRL . Deve notarsi che quando la società si costituisce per atto scritto, occorre sempre che i contraenti siano individuati col nome e cognome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza. In linea generale possono sottoscrivere il contratto di società sia le persone fisiche, sia le persone giuridiche, sia gli enti non riconosciuti. Particolari norme sono stabilite per le società personali commerciali in relazione alla continuazione della società da parte degli incapaci. (art 2294)Dottrina e Giurisprudenza hanno però sollevato problemi con riguardo alla partecipazione di soggetti diversi dalle persone fisiche alle società di persone ( società semplice,in nome collettivo e in accomandita semplice )È meglio analizzare più approfonditamente le ipotesi prospettabili:

1) Al quesito se possano divenire soci di società di persone, (cioè di società in nome collettivo e in accomandita semplice), altre società di capitali, risponde positivamente la dottrinaprevalente e una parte minoritaria della giurisprudenza di merito, mentre la soluzione negativa è difesa dalla giurisprudenza della Cassazione e dalla maggioranza dei tribunali e delle corti di appello.Il problema oggi è stato risolto dal legislatore il quale ha aggiunto un secondo comma all’art 2361 c.c. nel quale ha stabilito che “l’assunzione di partecipazioni in altre imprese che comporta una responsabilità illimitata per le obbligazioni delle medesime deve essere deliberata dall’assemblea , e di tali partecipazioni gli amministratori danno informazione nella nota integrativa del bilancio”.

2) Meno rilevante del problema precedente è quello della partecipazione di una società in nome collettivo ad un’altra società in nome collettivo o in accomandita semplice. Al quesito si dà unaquasi unanime risposta positiva, argomentando dall’intuitus personae che in questo caso non mancherebbe. (Intuitus personae sta a significare che ).

3) Nessun problema si è mai posto per la partecipazione di società di persone ad una società di capitali ,che è sempre stata considerata ammissibile.

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4)La partecipazione di società di capitali a società cooperative significa per queste ultime mettere in pericolo lo scopo mutualistico ,è proprio questa antitesi degli scopi istituzionali tra le due società che spinge la dottrina a negare tale possibilità.

I conferimenti

La norma di cui all’art. 2247, oltre a presupporre i soggetti ha la funzione di illustrare le peculiaritàdel contratto sociale. E la più importante va individuata nel conferimento di beni e servizi, dal momento che non esiste società senza conferimenti, né può darsi socio senza obbligo di conferimento.Con la stipulazione del contratto di società ciascun contraente si obbliga a contribuire alla formazione di un fondo sociale mediante una prestazione di dare o di fare, nel che appunto consiste il conferimento. Esso costituisce, dal punto di vista più tecnico, l’unico obbligo gravante su chi intenda divenire socio di una società, di qualunque tipo essa sia.

Importante è il discorso sulle specie dei conferimenti, in relazione alle quali tre sembrano essere le distinzioni più importanti:

con riguardo all’oggetto della prestazione, in conferimenti aventi ad oggetto una prestazionedi dare e conferimenti aventi ad oggetto una prestazione di fare, possibili soltanto nelle societàpersonali ed oggi in virtù della riforma del 2003 anche nelle società a responsabilità limitata

con riguardo alla fonte, potremo distinguere i tipi di conferimenti espressamente previstidalla legge (denaro, beni in natura, di crediti, e di prestazioni d’opera), e quelli consistenti inentità che dottrina e giurisprudenza ritengono passibili di essere conferite in società (partecipazioni ad altre società, in aziende, nel consenso all’immissione del proprio nome nella ragione e nella denominazione sociale, nell’emissione di cambiali all’ordine della società);

la terza distinzione è quella tra conferimenti di capitale e conferimenti di non capitale.

I conferimenti di capitale hanno ad oggetto entità iscrivibili in bilancio, sono costituiti da beni idonei a garantire i creditori sociali, e quindi suscettibili di esecuzione forzata. (es. conferimenti di denaro,e di beni in natura a titolo di proprietà)I conferimenti non di capitale, o di patrimonio che dir si voglia, non hanno, invece, alcuna delle caratteristiche indicate, pur essendo idonei al raggiungimento dello scopo sociale, e attribuiscono per questo ai soci conferenti solo il diritto di partecipare agli utili.(es. conferimenti di servizi)

L’inadempimento del socio all’obbligo di conferire:

In caso di società personali e cooperative al socio inadempiente viene comminata l’esclusione (facoltativa) della società .

Mentre per i soci di società di capitali è prevista la sanzione della decadenza.

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Comunione di godimento e società

I conferimenti, oltre che strumento tecnico per l’acquisto della qualità di socio, servono anche allaformazione del fondo sociale. E se diversa, a seconda dei tipi di società, può essere la situazionegiuridica di questo, è unica , comunque, la funzione che il fondo assolve: che è quella di permettere la formazione di un patrimonio della società indispensabile per lo svolgimento dell’attività comune.Appare ora opportuno compiere una esegesi dell’art. 2248 e spiegare le differenze tra comunione esocietà, che si concretano soprattutto nella diversità della condizione giuridica del fondo sociale edel patrimonio sociale costituito con i conferimenti dei soci. L’art. 2248 stabilisce che “la comunione costituita o mantenuta al solo scopo del godimento di una o più cose è regolata dalle norme del titolo VII del libro terzo”.È da ribadire che c’è comunione, e quindi comproprietà di beni, quando i soggetti costituiscono il rapporto e lo mantengono solo per godere dei beni stessi e dei frutti che essi producono e i comunisti possono ciascuno in modo autonomo dall’altro, esercitare tutte le facoltà spettanti al proprietario; mentre si ha società quando i beni sociali vengono impiegati, essendo loro impresso, per effetto della volontà dei soci, uno specifico vincolo di destinazione che ne consente l’utilizzazione solo per l’esercizio in comune tra i soci medesimi dell’attività d’impresa, essendone esclusa ogni diversa destinazione. Il che trova solida base nella disciplina legislativa in tema di società dalla quale derivano importanti conseguenze:

nel divieto del socio di servirsi, senza il consenso degli altri soci, delle cose appartenenti alpatrimonio sociale;

nelle norme contenute negli art. 2272, 2448 e 2539, che, fissando tassativamente le cause discioglimento e sottraendo in tal modo l’iniziativa al singolo socio, rendono evidente la contrapposizione con il regime della comunione, dove ciascun proprietario può, in qualsiasimomento, chiedere lo scioglimento della comunione medesima e impediscono che i beni socialipossano essere ripartiti tra i soci se non quando si siano verificati questi eventi che lalegge stessa predetermina;

nelle norme contenute negli art. 2289 e 2437quater, che, disciplinano le modalità di liquidazionedella quota del socio il cui rapporto con la società che si scioglie;che stabiliscono che al socio medesimo non spetta la restituzione del bene conferito ma una somma di denaro che rappresenti il valore della quota o il rimborso delle proprie azioni in proporzione del patrimonio sociale risultante dal bilancio dell’ultimo esercizio .

nella destinazione esclusiva del patrimonio sociale alla soddisfazione dei creditori sociali.

Nella comunione di godimento tutto questo manca. La lettura complessiva degli art. 2247 e 2248 esclude l’ammissibilità di una societàdi solo godimento. E non possono considerarsi, di conseguenza, contratti di società quei contratticon cui più persone conferiscono beni , ma non si obbligano ad esercitare con questo patrimonio attività d’impresa, in tal caso il contratto anche se nominalmente contratto di società in realtà è considerato un contratto costitutivo di comunione volontaria.

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Fondo sociale,capitale sociale e patrimonio sociale

Si è innanzi accennato al fatto che i conferimenti confluiscono nel fondo sociale, che in alcune società (tutte tranne società semplic) assume la denominazione di capitale sociale, definibile come “il valore in danaro dei conferimenti dei soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nel contratto sociale”. Ciò significa che i conferimenti diversi dal denaro devono essere valutati all’atto del conferimento e convertiti in una espressione numerica.

Dal fondo sociale o dal capitale sociale, va tenuto distinto il patrimonio sociale, “il quale rappresenta il complesso dei rapporti giuridici attivi e passivi facenti capo alla società” ovvero, se si preferisce una definizione più tecnica, “il complesso dei beni effettivamente esistenti, calcolati al netto o al lordo, a seconda che siano state o no dedotte le passività”.

La distinzione tra capitale sociale e patrimonio sociale sta nel fatto che il capitale sociale fa parte del patrimonio sociale ed è importante confrontarli per comprendere se la situazione della società si evolve positivamente o meno.

Si può accennare fin da ora al problema dell’autonomia patrimoniale delle società.Si parla di autonomia patrimoniale con riferimento ai soggetti diversi dalle persone fisiche.

Si ha autonomia patrimoniale perfetta solo nelle persone giuridiche e con riferimento alle società solo quelle di capitali.

Nelle società di persone, invece, si parla di autonomia patrimoniale imperfetta, ciò desumendosi dalle disposizioni dettate nelle varie sedi:

si passa da un embrione di autonomia patrimoniale nella società semplice, dove i creditori particolari dei soci possono addirittura chiedere la liquidazione della quota sociale di pertinenza del socio debitore

a quella più accentuata della società in nome collettivo, dove cioè non può avvenire e dove i creditori sociali non possono aggredire il patrimonio dei singoli soci se non dopo avere infruttuosamente esperito le azioni giudiziarie contro il patrimonio della società.

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L’esercizio comune dell’attività economica

L’esercizio comune dell’attività economica rappresenta lo scopo – mezzo attraverso il quale le partisi propongono di raggiungere la finalità ultima della realizzazione dell’utilità,ed essendo l’unico comune a tutti i soci ,può parlarsi della società come contratto con comunione di scopoL’attività economica si concretizza di volta in volta nella scelta di un particolare ramo merceologico di attività che costituisce l’oggetto sociale: che deve essere espressamente indicato nel contratto sociale infatti il legislatore impone per tutti i tipi di società l’indicazione dell’oggetto sociale e che, oltre a dover consistere necessariamente in un’attività economica, deve possedere i requisiti richiesti dall’art. 1346 per ogni tipo di contratto, e cioè la liceità, possibilità,determinatezza o determinabilità.

La concreta individuazione dell’oggetto sociale è comunque importante da più punti di vista:

consistendo in una attività economica, consente di distinguere la società dalla comunione digodimento;

consistendo in un’attività economica professionalmente esercitata consente di affermare chequella della società, se effettivamente esercitata, è sempre una attività di impresa;

infine, permette, soprattutto a terzi, di individuare i limiti ai poteri degli amministratori.

Appare poi importante sottolineare che in alcuni casi la legge esige in modo espresso e tassativol’esclusività dell’oggetto sociale: nel senso che predetermina normativamente l’oggetto stesso e vieta che la società possa svolgere altre attività (si pensi alle società di intermediazione mobiliare, attività di intermediazione finanziaria). Ed è forse il caso di includere in questa categoria anche quelle società per le quali, pur non essendo prescritta espressamente l’esclusività dell’oggetto sociale, questa si desume dalla circostanza che la normazione speciale che le disciplina individua con puntualità e precisione l’oggetto stesso (società esercenti l’attività bancaria o assicurativa, le società fiduciarie).

Il conseguimento dello scopo istituzionale

Il quarto elemento rilevante per l’analisi dell’art. 2247 è quello causale. Il conseguimento di un utileper distribuirlo ai soci, scopo lucrativo, ovvero la pratica della gestione di servizio e l’offerta ai soci di beni od occasioni di lavoro a condizioni più vantaggiose di quelle che i soci incontrerebberosul mercato, scopo mutualistico, ovvero la istituzione di un’organizzazione comune per lo svolgimento o per la disciplina di fasi delle imprese dei soci, scopo consortile, possono caratterizzare, ovviamente in via alternativa, il contratto di società del quale costituiscono la causa e quindi elemento marcante ed essenziale.

Il contratto di società è inoltre: oneroso, consensuale, sinallagmatico, plurilaterale e con comunione di scopo in cui l’avvenimento che soddisfa l’interesse di tutti i contraenti è unico e le prestazioni dei contraenti possono essere del più diverso valore e di contenuto più vario possibile.

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La forma del contratto di società (la società di fatto)

Per le società di capitali e le società mutualistiche la legge prescrive che l’atto costitutivo deve essere stipulato,a pena di nullità, per atto pubblico .

Per le società di persone la costituzione della società è caratterizzata dalla massima semplicità formale e sostanziale,essendo sufficiente che intercorra fra i soci l’impegno reciproco di svolgere una data attività economica .La forma scritta nelle società personali è quindi indispensabile la forma scritta solo quando vengano conferiti dai soci in proprietà o in godimento ultranovennale ,beni immobili o altri diritti reali immobiliari.Nelle società di persone quindi non solo la volontà di far nascere una società può concretarsi in un accordo verbale ,ma può ricavarsi anche da un comportamento concludente delle parti ,in tal caso si ha la c.d. società di fatto.

La società di fatto è quella società in cui due o più persone esercitano in comune una attività economica ,comportandosi di fatto come soci e realizzando la fattispecie descritta nel 2247c.c. ,senza aver stipulato alcun accordo espresso.La disciplina delle società di fatto segue lo schema di quella dettata per la società semplice ,con l’avvertenza che ove la società di fatto eserciti un’attività commerciale resta ferma la responsabilità illimitata e solidale dei soci nei confronti dei terzi e si applicano le altre norme connesse alla particolare natura dell’attività esercitata.

Società di fatto,irregolare,occulta ,apparente.

Di società di fatto,di società occulta e di società apparente si può parlare con riferimento ad ogni tipo di società personale .Mentre di società irregolare si può parlare in riferimento alle sole società personali soggette ad iscrizione nel registro delle imprese.

E’ irregolare quella società per la quale non siano state osservate le prescrizioni relative agli adempimenti pubblicitari contenute negli art.2296 (società in nome collettivo) e art.2315 (società in accomandita semplice).

E’ occulta quella società nel cui contratto vi è l’espressa e concordata volontà dei soci che ogni rapporto con i terzi venga posto in essere per conto della società, ma non in suo nome .e quindi o nel nome di uno dei soci o addirittura da persona che socio non sia :l’impresa è sociale ed il suo esercizio compete a tutti i soci , i conferimenti costituiscono il patrimonio sociale ma all’esterno le operazioni sono compiute da una persona quale imprenditore individuale , i cui soci restano occulti ai terzi.

E’ apparente quella società in cui più persone operano nel mondo esterno in modo tale da ingenerare nei terzi la convinzione dell’esistenza fra di loro di un vincolo sociale ancorchè inesistente nei rapporti interni.

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Le società di fonte non contrattuale

Il contratto costituiva l’unico modo di far nascere la società ,oggi non è più così infatti la società può nascere anche per atto unilaterale o avere come fonte istitutiva diretta la legge.

Le società costituite con atto unilaterale

Per effetto dell’art.4 d.lgs n.88/1993 e del novellato art.2328 ,le Spa e le Srl possono essere costituite con atto unilaterale e non solo più per contratto.Poi per effetto dell’art.10 d.l. n.332/1994 ,la forma di costituzione unilaterale, inizialmente prevista dal solo d.lgs. n.88/1993,viene estesa anche alla costituzione di società per azioni risultanti dalla dismissione di partecipazioni dello stato o di altri enti pubblici in società per azioni.

Non tutti i caratteri marcanti il contratto di società possono riscontrarsi nell’atto unilaterale di fondazione ,infatti non c’è :

1) Comunione di scopo

2) bi-o plurilateralità dell’atto

Resta invece a titolo oneroso l’atto , e il sinallagma poiché il socio si obbliga ad effettuare un conferimento ed acquista per tale conferimento la qualità di socio.

Società costituite per effetto di un provvedimento legislativo

Le società costituite con atto unilaterale non sono l’unica specie di società di fonte non contrattuale. “Società legale” sono quelle società volute dalle legge e più in particolare quelle società che non hanno la propria fonte in un atto unilaterale o in un contratto ma direttamente nella legge.Per tale motivo queste società legali sono chiamate anche coattive.

La disciplina legale delle società legali si discosta da quella delle società per azioni

A)Le società legali sono tutte a partecipazione pubblica.

B)Predeterminato è :

il numero dei soci e le rispettive quote,

l’ammontare del capitale sociale di solito molto alto,

il numero degli amministratori che sono sempre di nomina pubblica

C)Le modificazioni dell’atto costitutivo devono essere disposte con legge.

D)Di solito è impedito lo scioglimento anticipato data l’essenzialità di raggiungere l’oggetto sociale

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Queste società legali possono essere considerate società per azioni speciali e sono disciplinate dalla legge istitutiva e residualmente dal diritto societario comune.

Società legificate

Ci sono poi alcune categorie di società create della dottrina :

A) Le società legificate ,cioè quelle società di fonte contrattuale per le quali sia stato predisposto ,successivamente alla loro costituzione ,uno statuto legale ad hoc ,più o meno difforme da quello comune.

(Es. privatizzazione di enti pubblici economici –ENI,ENEL,INA-trasformati in Spa )

B) Le società speciali, sono fattispecie societarie che hanno tutti i requisiti indicati nella fattispecie generale , con in più alcuni requisiti specifici, che non escludono ma integrano i requisiti generali.

Non sono una categoria vera e propria invece le società anomale ,cioè quelle che mancano di un elemento della fattispecie generale non decisivi ai fini della qualificazione societaria .(Es. scopo di lucro ogg. o sogg. inteso nelle società consortili o cooperative,sportive)

La prova della società. Problemi società apparente

Sorgono problemi a concepire una società di fatto con conferimento di beni (ad es. immobili) il cui trasferimento esige una certa forma .Ci sono ,a tal proposito, soluzioni in ordine alla prova diverse a seconda che si accolga la tesi 1) che richiede in questo caso la forma scritta ad probationem per l’intero contratto oppure quella 2) che ritiene limitata la prescrizione della forma scritta ad probationem al solo atto di conferimento ,mentre per le restanti pattuizioni trova applicazione il regime probatorio generalmente valido per il contratto di società semplice.

Altro problema è quello della società apparente in cui il problema della prova assume una importanza peculiare , proprio perché la giurisprudenza si contenta della prova dell’apparenza ,perché il comportamento esteriore dei soci, ha indotto i terzi a fare affidamento sull’esistenza della società e sulla responsabilità dell’ente e dei soci stessi. La conseguenza è che i soci apparenti non possono eccepire ai terzi l’inesistenza del rapporto sociale e sono perciò chiamati rispondere delle obbligazioni della società apparente ,con la possibilità ove ricorrano i presupposti, di essere dichiarati falliti. La prova dell’esistenza della società può essere data con ogni mezzo.

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Contratto di società .Invalidità e simulazione

L’irretroattività è regola della disciplina dell’invalidità delle società per azioni .Tale principio di irretroattività degli effetti dell’invalidità per le società di capitali (estensibile anche alle società mutualistiche) è contenuto nell’art.2332 comma 2 , che stabilisce che la dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo l’iscrizione nel registro delle imprese.

Non altrettanto può dirsi invece per le società di persone , la cui disciplina non contiene alcuna norma in tema di invalidità del contratto sociale , né in tema degli effetti scaturenti alla dichiarazione di nullità o annullamento del contratto sociale stesso.Ci sono due soluzioni:

1) che postula anche in questo caso l’applicazione della disciplina generale dei contratti e di conseguenza la tesi che il contratto nullo non produce effetto alcuno .

2) di coloro che ritengono che sia applicabile l’art.2332 anche alle società personali.

Simulazione del contratto di societàL’ammissibilità dell’azione di simulazione del contratto di società oggi riguarda soprattutto le società di persone, ed è un problema per due motivi principali:

1) Perché l’art. 2332 non prevede tra le cause di nullità dell’atto costitutivo la simulazione 2) Perché è difficile trasferire un istituto come quello della simulazione,pensato per i contratti

di scambio,ai contratti associativi.

In ogni caso ammessa la simulazione 3 sono i problemi principali da chiarire:

1)Quello della distinzione tra società simulata e società apparente: A) La società simulata presuppone la consapevolezza dei contraenti di far apparire all’esterno una situazione che non ha riscontro nella realtà dei fatti.

B) La società apparente invece prescinde da ogni intento o volontà delle parti e indica semplicemente una situazione che all’esterno appare come societaria.

2)La difficoltà di individuare quando ricorra la simulazione assoluta e quando ricorra la simulazione relativa ,in teoria dovrebbe essere :

A)Simulazione assoluta quando si fa figurare all’esterno come sociale un impresa individuale e coloro che si prestano ad apparire come soci , non vogliono in realtà stipulare alcun contratto di società

B)Simulazione relativa invece quando l’apparente rapporto sociale è invece un rapporto diverso (es .lavoro subordinato) che le parti hanno interesse a far valere come sociale.

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3)Quello della individuazione della disciplina applicabile soprattutto per quanto riguarda gli effetti della simulazione rispetto ai terzi: i soci non possono opporre la simulazione ai creditori sociali.

Modificazione del contratto di società

Si ha modificazione del contratto (o dell’atto costitutivo) di società quando si pone in essere un regolamento difforme sia da quello pattuito con il contratto con il contratto originario , sia da quello legale che ha integrato l’originaria volontà dei soci.Anche se la definizione è uguale per tutti i tipi di società ,le modalità con le quali le modificazioni avvengono sono differenti.

Per le società di persone la disciplina è conformata su quella generale dei contratti (art.2252) nel senso che,di norma ,la modificazione deve ricevere il consenso di tutte le parti contraenti.

L’art.2252 c.c. afferma che il contratto sociale può essere modificato solo con il consenso di tutti i soci se non è convenuto diversamente.

Per le società di capitali e mutualistiche invece le modifiche dell’atto costitutivo vengono adottate dall’assemblea straordinaria con il principio maggioritario, secondo le maggioranze stabilite dall’artt.2368 e 2369 c.c. mentre nella Srl secondo l’art.2479.

Responsabilità esterna della società. Responsabilità verso i creditori sociali. Responsabilità verso i creditori particolari dei soci.

La società risponde con il proprio patrimonio delle obbligazioni assunte nei confronti dei terzi , e cioè per le obbligazioni sociali.Questo è il principio generale comune a tutte le società , diverso però è il modo in cui questo principio viene tradotto nelle norme che regolano i vari tipi di società.

Possono comunque ricavarsi alcuni principi costanti :

1)In tutti i tipi di società ,per le obbligazioni sociali risponde in prima battuta il patrimonio della società.

2) In alcuni tipi di società ,cui la legge conferisce personalità giuridica (società di capitali) ,il patrimonio sociale è l’unica garanzia , l‘unica fonte di soddisfacimento delle pretese dei creditori sociali .Questo significa :

A)il rischio del singolo socio è costituito dal valore della partecipazione sociale della quale è titolare. B)che i creditori del singolo socio non potranno mai chiedere la liquidazione della quota del socio debitore e potranno aggredire solo i frutti della partecipazione cioè gli utili.

3)In altri tipi di società ,cui la legge non concede la personalità giuridica (società di persone), la regola generale stabilisce che alla garanzia costituita dal patrimonio della società si aggiunge , quando questo sia insufficiente alla soddisfazione delle obbligazioni sociali ,la responsabilità (sussidiaria) personale dei singoli soci.

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4)Per le società cooperative la legge di riforma del 2003 prevedeva tre diversi tipi di responsabilità, oggi ha mantenuto in vita le sole cooperative a responsabilità limitata (art.2518)

La pubblicità dell’impresa sociale

A)Tutte le società hanno l’obbligo di iscrizione nel registro delle imprese , anche se l’iscrizione può avere un’efficacia diversa per i singoli tipi di società(art.2200 c.c. e art 8,l. n.580/93 e dpr n.581/95)

B) L’art.2200 comma 1 dispone che l’obbligo di iscrizione della società nel registro delle imprese deve essere osservato anche se la società non esercita un’attività commerciale.

C) L’efficacia dell’iscrizione è diversa a seconda del tipo di società:lo si desume dal 2200 comma 2

C1 Per la società semplice l’iscrizione nelle sezioni speciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali (art 8,l. n.580/93)

C2 Per le altre società di persone (in nome collettivo e in accomandita semplice) l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese ha efficacia dichiarativa .Quindi non è un adempimento cui l’ordinamento giuridico subordina la nascita della società come sogg. autonomo di diritti e di obblighi né tantomeno la validità del contratto .La mancata iscrizione determina l’irregolarità. C3 Per le società di capitali(Spa,Srl,società in accomandite per azioni) e per le società cooperative L’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese ha efficacia costitutiva :l’art.2331 Comma 1 stabilisce che con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica.

C4 Per le società formate da un unico azionista o quotista Viene previsto un regime particolare di pubblicità ,infatti l’art.2362 e l’art.2470 comma 4 impongono agli amministratori di depositare per l’iscrizione nel registro delle imprese una dichiarazione contenente cognome nome o denominazione ,data ,luogo di nascita Stato di costituzione,domicilio o sede e cittadinanza dell’unico socio.

Da un punto di vista procedurale dobbiamo dire che:

1)Obbligati ed eseguire l’iscrizione sono gli amministratori, e se questi non provvedono ,ciascun socio a spese della società ,mentre se la stipulazione è avvenuta per atto pubblico l’adempimento può essere curato anche dal notaio.

2)Presupposto per l’iscrizione è il deposito della scrittura privata autenticata oppure della copia autenticata dell’atto pubblico

3) L’iscrizione va eseguita presso l’ufficio del registro delle imprese dove ha sede la società.

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Società con personalità giuridica e società senza personalità giuridicaUna distinzione di grande importanza è quella tra società aventi personalità giuridica e società senza personalità giuridica .

Le società di capitali e le società cooperative sono dotate di personalità giuridica ed hanno una autonomia patrimoniale perfetta . Mentre vi è autonomia patrimoniale imperfetta , anche se con diverse graduazioni a seconda dei tipi ,nelle società non dotate di personalità giuridica.

Società di persone e società di capitali

La prima importante distinzione all’interno della generale categoria delle società, riguarda le società di persone – cui vanno ricondotte le società semplici, le società in accomandita semplice e le società in nome collettivo – e le società di capitali comprendenti le società per azioni, le società in accomandita per azioni e le società a responsabilità limitata.

Le società di persone sono organizzate in funzione dell’uomo–socio, il quale viene preso in considerazione per le sue qualità personali o professionali, o ancora per la sua situazione patrimoniale;

Le società di capitali sono invece organizzate in funzione dei capitali conferiti dal socio, nel senso che in esse il socio non viene in considerazione solo in quanto persona, ma anche in ragione della quota di capitale sottoscritta, anche se la realtà del mondo societario insegna quanto sia importante oggi,anche in questi tipi di società, conoscere non solo l’entità del conferimento, ma anche chi conferisce.

Sulla base di questa differenza possono indicarsi quali principali caratteri distintivi:

il diverso regime di responsabilità dei soci per le obbligazioni sociali Nelle società di persone il socio rischia di norma , nell’impresa sociale l’intero suo patrimonio,mentre nelle società di capitali il socio rischia solo la quota conferita.

la diversa misura del potere del socio di incidere con la propria opera sulla gestione della società; Infatti, mentre nelle società di persone il socio è naturale amministratore della società e ciò avviene perché egli rischia nell’impresa anche il patrimonio personale, nelle società di capitali il potere di amministrazione è svincolato dalla qualità di socio ed è esercitabile dal socio solo indirettamente, nel senso che egli potrà contribuire, attraverso l’esercizio del diritto di voto, alla scelta degli amministratori.

mentre nelle società di capitali esiste una organizzazione interna, nella società di persone non esiste una vera e propria organizzazione interna, perché i poteri di gestione e deliberazione risiedono entrambi nei soci – amministratori;

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Diverso principio che presiede al funzionamento dell’enteCioè nelle società di persone le modificazioni del contratto di società possono avvenire solo con il consenso di tutti. Invece nelle società di capitali le modificazioni del contratto di società avvengono secondo il principio maggioritario.

il diverso regime di circolazione delle partecipazioni sociali. Mentre nelle società di capitali le regole che presiedono sia alla circolazione inter vivos dei benisia al trasferimento mortis causa non subiscono deroga alcuna, nel senso che i titoli documentalidella partecipazione sono liberamente trasferibili e si trasmettono agli eredi secondo le regole deldiritto successorio, nella società di persone, costituendo il trasferimento della quota una modificazione dell’atto costitutivo, la regola generale dei contratti riprende vigore e viene addirittura inserita una deroga al diritto successorio: ed infatti, il trasferimento della partecipazione per atto tra vivi può avvenire solo con il consenso di tutti i soci, mentre per il trasferimento a causa di morte, la regola è che, salvo patto contrario, la partecipazione non si trasmette agli eredi, che hanno solo il diritto alla liquidazione della quota (art. 2284).

Il problema delle società esercenti attività agricole “connesse”Le attività connesse sono caratterizzate da sue elementi:a)non rientrano tra le manifestazioni principali dell’ attività agricolab)si integrano ad una attività principalec)sono accessorie economicamente rispetto alle attività propriamente agricole d)ricomprendono tutte le attività che con il passare del tempo allargano il campo dell’operatore agricolo.Il d.lgs.n.228/2001 ha innovato la preesistente disciplina , infatti si considerano attività connesse non solo quelle dirette alla trasformazione e alla commercializzazione dei prodotti del suolo , ma anche quelle esercitate “dal medesimo imprenditore agricolo ,dirette alla manipolazione , conservazione ,commercializzazione e valorizzazione che abbiano ad oggetto prodotti ottenuti prevalentemente della coltivazione del fondo o del bosco o dall’allevamento di animali ovvero le cooperative di imprenditori agricoli e loro consorzi quando utilizzano per lo svolgimento dell’attività di cui al 2135 c.c. , prevalentemente prodotti dei soci ovvero forniscono prevalentemente ai soci beni e servizi diretti alla cura e allo sviluppo de ciclo biologico. Il d.lgs. n.99/2004 ai sensi del quale le società ad esclusione delle mutue assicuratrici e comprese le società consortili sono considerati imprenditori agricoli professionali ,quando abbiano come oggetto esclusivo l’esercizio di attività agricole di cui al 2135 c.c. e siano in possesso dei seguenti requisiti:1)nel caso di società di persone se almeno un socio (accomandatario nelle società in accomandita) sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale.2)nel caso di società cooperative ,se almeno 1/5 dei soci sia in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale . 3)Nelle società di capitali se almeno un amministratore si in possesso della qualifica di imprenditore agricolo professionale .

Società finanziarieSono quelle che hanno come oggetto sociale una qualsiasi delle attività normalmente definite finanziarie , o comunque caratterizzanti il mercato finanziario.Per meglio specificare questa nozione cosi generale , dobbiamo dire che possono considerarsi società finanziarie le stesse banche di affari,le società fiduciarie , le holdings, le società di gestione dei fondi comuni di investimento,le SICAV,le OICVM,SIM (società investimento mobiliare)

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Società fiduciarieSecondo l’art.1 della l. n.1966/1939 sono società fiduciarie le società che comunque denominatesi propongono ,sotto forma di impresa ,di assumere l’amministrazione di beni per conto di terzi ,l’organizzazione di aziende e la rappresentanza dei portatori di azioni e obbligazioni.

Il dpr n.136/1975 ha sottratto a tali società fiduciarie l’attività di revisione e certificazione contabile attribuendola alle società di revisione

L’attività delle società fiduciari va distinta anche dall’attività attribuita ai fondi comuni di investimento mobiliare aperti e chiusi.

Occorre distinguere due categorie di società fiduciarie :

1)Quelle che svolgono attività di gestione di patrimoni mediante operazioni aventi per oggetto valori mobiliari, in nome proprio e per conto di terzi.Le prime sono inscritte in un’apposita sezione dell’albo SIM tenuto presso la Consob e sono soggette alla vigilanza di questa per quanto concerne gli obblighi di informazione ,correttezza e la regolarità delle negoziazioni dei valori mobiliari ,devono osservare la stessa disciplina delle SIM

2)Quelle che svolgono attività lato sensu di amministrazione ,che sono regolate ancora dalla legge 1939.Queste non hanno il peso dell’esclusività dell’oggetto e possono svolgere una gamma più ampia di attività,e cioè oltre a quella di amministrare i beni per conto dei terzi , anche attività di rappresentanza di azionisti ed obbligazionisti e attività di consulenza .Anche queste fiduciarie sono sottoposte alla vigilanza del ministero dell’industria e commercio

Le società fiduciarie:

1)Possono essere costituite secondo uno dei tipi sociali che consentono l’esercizio in forma di impresa di un attività commerciale a favore di terzi.

2)L’inizio dell’attività è soggetto all’autorizzazione da parte del ministero dell’industria e commercio.

Convenzioni parasociali

Per convenzioni parasociali deve intendersi quei contratti attraverso i quali alcuni soci per tutelare loro legittimi interessi o per tutelare meglio interessi già tutelati dalla legge positiva o per sopperire a lacune e deficienze della legislazione o per adeguarsi a sopravvenute ed effettive esigenze della pratica societaria ,pongono in essere un regolamento integrativo dei patti contenuti nell’atto costitutivo o nel contratto sociale ,che, in qualche caso ,può essere anche difforme dalla disciplina positiva.

Tali patti sono diffusi in particolar modo nell’ambito delle società di capitali.41

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Esempi di patti parasociali sono :

A)Pattuizioni che perseguono i fini del “Patto Leonino”cioè esclusione dagli utili o dalle perdite di uno o più soci

B) “Sindacati finanziari” con i quali i contraenti suddividono il rischio e agevolano lo smerciodelle azioni

C) “Sindacati azionari” pattuizioni volte a favorire il dominio o la difesa di gruppi di soci nell’amministrazione della società ,incidendo sull’esercizio del diritto di voto

D) “Sindacati di blocco” vengono stipulati per garantire una certa composizione del corpo sociale attraverso la limitazione alla libera trasferibilità delle azioni.

Ovviamente perché parasociali tali patti non sono opponibili alla società , nel senso che l’eventualeinadempimento di uno dei soci partecipanti al patto rileva sol nei rapporti interni.

Il provvedimento n.58/1998 per le spa quotate in borsa e poi quello n.6/2003 per utte le altre società di capitali hanno disciplinato la materia.

Definendo:1)gli scopi e il contenuto (come la stabilizzazione degli assetti proprietari,limitazione del trasferimento delle azioni)2)dando una limitata rilevanza sociale a questi patti3)limitandone la durata 4)disponendo una adeguata pubblicità del contenuto di questi patti a tutela dei soci estranei

Società personali

Il legislatore ha dettato una serie di disposizioni per la società semplice (art.2251-2290),rendendole applicabili con una norma di rinvio il 2293 alla società in nome collettivo ;mentre poi tutte le norme peculiari dettate per la società in nome collettivo (art.2291-2312) sono dichiarate applicabili alla società in accomandita semplice ,inquanto compatibili con le norme specifiche dettate per disciplinare tale tipo di società (art.2313-2424).

Società sempliceSecondo la comune opinione è semplice, nel sistema del codice, la società che non presenta elementi di identificazione ulteriori rispetto a quelli contenuti nella norma che definisce la società come contratto, e cioè l’art. 2247. La caratteristica fondamentale della società semplice è data dal fatto che essa può avere per oggetto esclusivamente l’esercizio di attività economiche lucrative non commerciali. La sfera di applicazione delle società semplici si estende pertanto alle:

attività agricole: l’ambito di applicazione di tale tipo di società per l’esercizio di attività agricolarisulta marcatamente ridotto, ove si tenga conto, da un lato, che, già prima della loro scomparsa,

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le due forme più importanti di contratti a struttura associativa per l’esercizio dell’attività agricola ( da un lato comunioni tacite familiari ,dall’altro mezzadria ,colonia,soccida)erano, per espressa previsione di legge, sottratti alla disciplina della società semplice e sottopostio agli usi o ad una apposita regolamentazione; e dall’altro che, non potendo la società cometale avere ad oggetto il mero godimento di beni, ne risultano escluse le fattispecie in praticapiù ricorrenti, come quella dei condomini di un fondo rustico che concedono in affitto i beni dicui sono proprietari. L’ipotesi che più di frequente si verifica nella pratica è quella dei coeredi iquali continuano l’esercizio dell’impresa agricola del loro dante causa;poi vi è anche la legislazione speciale in materia agricola che favorisce la scelta di forme societarie diverse dalla soc. semplice.

società di revisione: sono regolate, in maniera abbastanza sommaria, dalla legge n. 1966 del1939. Solo nel 1975 il legislatore è tornato sull’argomento demandando alle società di revisione il compito di sottoporre a controllo contabile e alla certificazione del bilancio le società con azioni quotate in borsa, nonché le società aventi,particolari oggetti sociali. Ai sensi dell’art. 8 del decreto 136 del 1975, nell’Albo speciale dell società di revisione “possono essere iscritte le società autorizzate ai sensi della legge n.1966/1939 che rispondano a seguenti requisiti: ( … ) per le società semplici devono osservarsi le modalità di pubblicità previste nell’art. 2296 del codice civile”;

attività professionali in forma associata: Anche se l’entrata in vigore del d.lgs 96/2001 Non consente più un’affermazione cosi netta almeno per la società di avvocati ,dal momento che tale legge impone l’iscrizione nel registro delle imprese , ma individua come disciplina suppletiva quella delle soc. in nome collettivo.

Per quanto riguarda le attività che venivano considerate civili, è stato rilevato che il genere delle imprese agrarie non si identifica integralmente con quello delle imprese non commerciali: vi sono delle imprese che non sono agrarie, né commerciali che una parte della dottrina ha voluto classificare civili e che possono formare oggetto di società semplice (attività di vigilanza notturna).

Costituzione della società sempliceLa costituzione della società semplice è caratterizzata dalla massima semplicità formale e sostanziale,essendosi il legislatore limitato a stabilire nell’art. 2251 che “il contratto non è soggetto a forme speciali, salve quelle richieste dalla natura dei beni conferiti”. La forma scritta è indispensabile solo quando vengano conferiti dai soci in proprietà o in godimento ultranovennale beni immobili o altri diritti reali immobiliari.L’assenza di prescrizioni analitiche in ordine al contenuto dell’atto costitutivo inducono ad affermare la sufficienza dei requisiti generalmente stabiliti, per ogni tipo di contratto (soggetti, oggetto e causa) con le seguenti specificazioni:

i soggetti devono essere almeno due ed i problemi a questo proposito sono essenzialmente:

1)se sia applicabile anche alla società semplice la norma dell’art. 2294 che disciplina lapartecipazione degli incapaci alle società in nome collettivo. Il dibattito si è svolto tra chi, rifacendosi alla ratio dell’art. 2294 nella esigenza di sottrarrel’incapace ai rischi della responsabilità illimitata ritiene la norma applicabile anche all’incapace chevoglia diventare socio di una società semplice e chi, al contrario, esclude l’applicabilità all’imprenditore collettivo non commerciale cioè la società semplice e quindi a chi voglia in questaentrare come socio.

2)se possano divenire socie di società semplici, e in genere di società personali, altre

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società di capitali e di persone;

l’oggetto deve presentare i requisiti richiesti dall’art. 1346 (possibilità, liceità, determinatezzae determinabilità);

la causa non presenta nessun problema particolare.

Completa l’elenco degli elementi essenziali il fondo sociale, che è lo strumento di attivazionedell’oggetto sociale. Proprio in sede di disciplina della società semplice si trova la norma dell’art.2253, il cui secondo comma stabilisce che “se i conferimenti non sono determinati, si presume che isoci siano obbligati a conferire, in parti eguali tra di loro, quanto è necessario per il conseguimentodell’oggetto sociale”.

La pubblicità All’art. 8 della legge n. 580/1993 si stabilisce che “sono iscritti in sezioni speciali del registrodelle imprese le società semplici” ed aggiunge, al quinto comma, che “l’isc-rizione nelle sezionispeciali ha funzione di certificazione anagrafica e di pubblicità notizia, oltre agli effetti previsti dalle leggi speciali”; e tale disposizione è confermata nell’art. 7 del d.p.r. n. 581/1995. Orbene, se è vero che nelle società personali la pubblicità non incide sulla validità del contratto né sull’esistenza del soggetto e se è vero che per la società semplice, atteso il tenore delle disposizioni ora richiamate,la mancata iscrizione nel registro delle imprese non determina quella situazione di irregolarità,che invece provoca sia nelle società in nome collettivo che nelle società in accomandita semplice, è anche vero che neanche si può continuare a ritenere che le nuove disposizioni abbiano lasciato invariata la situazione precedente: anche se la pubblicità notizia, pur costituendo un obbligo, ha una funzione puramente informativa a differenza della pubblicità dichiarativa (rende opponibile a terzi determinate situazioni),questo non significa che la pubblicità che si attua mediante l’iscrizione nell’albo speciale del registro delle imprese non possa costituire un mezzo di trasmissione di notizie,soprattutto quando è la legge a disporre che queste debbano essere portate a conoscenza dei terzi.Ed infatti uno dei problemi maggiori della società semplice è stato sempre quello di trovare gliopportuni e più efficaci canali per consentire la veicolazione di tali informazioni. E non c’è dubbioche tra i “mezzi idonei” richiamati dagli articoli 2266 e 2267, può essere utilmente inclusa anchel’iscrizione nel registro delle imprese di tutte quelle notizie che devono essere portate a conoscenzadei terzi: tanto più che, ex art. 19 del d.p.r. n. 581/1995, “gli amministratori della societàsemplice devono richiedere l’iscrizione della modificazione del contratto sociale entro trenta giorni dalle modificazioni”.

L’organizzazione interna e la gestione

La disciplina positiva contiene a tal riguardo due sole norme: gli articoli 2257 e 2258, che regolanoi sistemi di amministrazione adottabili nelle società personali. Non esistono organi sociali in sensoproprio, ai quali, come accade nelle società di capitali, sia istituzionalmente attribuita dalla leggeuna sfera di competenze, ma esistono solo i soci ai quali la legge stessa attribuisce naturalmente ilpotere di decidere amministrando. Il legislatore ha fatto dei soci i naturali amministratori della società anche per bilanciarela loro responsabilità illimitata nei confronti dei terzi e ha dettato un’embrionale disciplinadel funzionamento del sistema delineato.

I modi di amministrare le società personali, previsti dall’ordinamento sono due:

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l’amministrazione disgiuntiva e l’amministrazione congiuntiva.

Amministrazione disgiuntivaÈ regolata dall’art. 2257, il quale consta di tre commi e dispone che “salvo diversa pattuizione,l’amministrazione della società spetta a ciascun socio disgiuntamente dall’altro. – Sel’amministrazione spetta disgiuntamente a più soci, ciascun socio amministratore ha diritto ad opporsi all’operazione che una altro voglia compiere, prima che sia compiuta. – La maggioranza dei soci, determinata secondo la parte attribuita a ciascun socio negli utili, decide sull’opposizione”.Il concreto esercizio del potere di direzione spetta a ciascun socio, il quale è legittimato ad intraprendere da solo in nome della società tutte le operazioni che ritenga utili all’interesse della società senza necessità di informare preventivamente gli altri soci e di portarle a termine, a meno che il compimento dell’operazione non sia paralizzato dall’esercizio del diritto di opposizione. Il terzo comma demanda alla maggioranza dei soci, computata per quote di interessi, il potere di decidere sull’opposizione avanzata dal socio, sempre che permanga l’attualità del conflitto, nel senso che una eventuale rinuncia all’opposizione impedisce alla maggioranza di pronunciarsi e consente la ripresa dell’operazione interrotta.

Amministrazione congiuntivaÈ regolata dall’art. 2258, il quale consta anch’esso di tre commi e dispone che “sel’amministrazione spetta congiuntamente a più soci, è necessario il consenso di tutti i soci amministratori per il compimento delle operazioni sociali. – Se è convenuto che per l’amministrazione o per determinati atti sia necessario il consenso della maggioranza, questa si determina a norma di quest’ultimo comma dell’art. precedente. – Nei casi preveduti da questo articolo, i singoli amministratori non possono compiere da soli alcun atto, salvo che vi sia urgenza di evitare un danno alla società”. L’introduzione di tale sistema deve essere espressamente convenuta all’atto della stipulazione del contratto con il consenso di tutti i soci. Anche nell’amministrazione congiuntiva è possibile prevedere che le decisioni vengano adottate non secondo la regola dell’unanimità, ma secondo la regola pattizia della maggioranza, la quale viene anche in questo caso calcolata per quote di interessi.

Qualunque dei due modi di amministrare si scelga, due sono gli schemi che all’interno di ciascunodi essi possono darsi:

Quello in cui tutti i soci, disgiuntamente o congiuntamente, siano amministratori. Per averequesto tipo di amministrazione o non dovrà stabilirsi alcunché nel contratto sociale – nel casodell’amministrazione disgiuntiva affidata a tutti i soci – o si dovrà compiere nel contrattoun’opzione secca a favore del sistema di amministrazione congiuntiva;

Quello in cui, invece, l’amministrazione sia affidata solo ad alcuni soci, avendovi gli altri espressamente rinunciato.In questo caso, occorrerà indicare nel caso di amministrazione disgiuntiva,solo i nomi dei soci incaricati dell’amministrazione e, in ipotesi di amministrazionecongiuntiva, sia il sistema di amministrazione scelto e sia i soci amministratori.

Gli amministratori estranei

In alternativa a questi schemi, una parte della dottrina ritiene possibile, data l’assenza di norme che

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espressamente lo vietino, l’affidamento dell’amminis-trazione a non soci (amministratori estranei).In realtà, la soluzione positiva o negativa del problema è chiaramente influenzata dall’opinione chesi ha in tema di fonte del rapporto di amministrazione: per chi ritiene che la qualità di amministratore non sia un connotato naturale della qualità di socio di società personale e che la fonte del rapporto di amministrazione sia diversa da quella del rapporto di società, essendo l’amministratore un mandatario, appare conseguente sposare la soluzione dell’ammissibilità di amministratori estranei; così come è naturale abbracciare la soluzione negativa per chi ritiene che il socio possa sì rinunciare al suo diritto di amministrare, ma solo a favore di altri soci.

Qualunque soluzione si accetti devono essere mantenuti fermi alcuni punti:

l’affidamento dell’amministrazione ad estranei non fa venire meno la responsabilità illimitata dei soci;

una volta ammessi gli amministratori estranei, questi sono investiti del potere di compiere, entro i limiti stabiliti dall’art. 2266, ogni operazione per la società e i soci non potrebbero interferire né opporsi alle loro operazioni, se non nella forma estrema della revoca.

Fonte del rapporto di amministrazione

Il rapporto di amministrazione non viene disciplinato allo stesso modo per tutti i tipi di società, anche se, in primo luogo, identica è per l’investito la funzione amministrativa e, in secondo luogo,chiara è la distinzione dell’amministrazione dalla rappresentanza, attenendo l’amministrazione alladirezione degli affari sociali nell’ambito della competenza risultante dalla legge o dal contratto e larappresentanza alla legittimazione sostanziale e processuale ad impegnare il nome della società neiconfronti dei terzi.

Le fonti del rapporto di amministrazione possono essere:

1) la legge e, quando a questa si deroghi

2) il contratto sociale ovvero ancora un atto separato. In questi ultimi due casi è necessario il consenso unanime di tutti i soci.

La legge stabilisce all’art. 2260 che “i diritti e gli obblighi degli amministratori sono regolati dalle norme sul mandato”.

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I dirittiFatto salvo il diritto di amministrare sancito all’art. 2257, l’unica questione resta quella del diritto alcompenso: ad una sostanziale concordia di opinioni esistenti nella giurisprudenza, la quale ritieneche, in mancanza di regole contrattuali sulla ripartizione degli utili, al socio amministratore spettaun compenso, in forza della presunzione di onerosità del mandato contenuta nell’art. 1709, (((fa riscontro una variegazione di orientamenti della dottrina divisa tra:chi nega il diritto dell’amministratore al compenso in mancanza di espressa pattuizione in talsenso;chi fa dipendere la soluzione della questione da quella data al problema della natura del rapportodi amministrazione nel senso che, ove si ritenga che l’amministratore presti la sua opera in forza dello stesso rapporto sociale, la negazione del suo diritto al compenso appare la più naturale, mentre soluzione opposta dovrebbe adottarsi nel caso in cui rapporto di società e rapporto di amministrazione siano considerati distinti, trovando il secondo fonte in un mandato presunto oneroso.)))

Gli obblighiL’articolo 2260 comma due stabilisce che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società per l’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale”. Altri obblighi sono:fornire il rendiconto ai soci non amministratori in forza dell’art. 2261;fornire ai soci non amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali e di consentirela consultazione dei documenti relativi all’amminis-trazione, sempre ai soci non amministratori;ottemperare agli obblighi di iscrizione della società nell’Albo speciale del registro delle imprese;tenere le scritture contabili imposte dalle dichiarazione di legge.

I poteriL’art. 2266 comma primo, dispone che “la società acquista diritti e assume obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi”. L’art. 2266 sta a significare che nei rapporti esterni, pur non avendo la personalità giuridica, la società semplice,e in generale tutte le società di persone, si presentano come un gruppo unitario, portatore di una propria volontà e titolare di un proprio patrimonio, capace come tale di acquistare diritti, di assumere obblighi e di stare in giudizio. Da questa norma si ricavano i punti di riferimento sulla base dei quali i terzi possono determinare il loro orientamento e la loro condotta verso la società:la distinzione tra rappresentanza sostanziale e processuale;la possibilità di indicare quali tra i soggetti amministratori abbiano la rappresentanza;l’individuazione dell’oggetto sociale come limite ai poteri degli amministratori;la possibilità di determinare il contenuto dei poteri rappresentativi come risultadall’espressione di esordio (“in mancanza di diversa disposizione del contratto”) dell’art.2266, comma secondo.

In relazione a questo ultimo punto, appare opportuno distinguere le ipotesi possibili:

con riguardo ai soggetti investiti del potere rappresentativo (se il contratto nulla dispone inordine alla rappresentanza, questa spetta a ciascun socio amministratore; se il contratto contienedisposizioni esplicite in ordine alla rappresentanza, l’unico problema aperto riguarda la

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possibilità di attribuire la rappresentanza ad estranei);

con riguardo ai contenuti della rappresentanza (in mancanza di diversa pattuizione il rappresentante può compiere tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale; se il contratto dettadelle limitazioni queste non sono opponibili se non sono state portate a conoscenza di terzicon mezzi idonei).

Per vincolare quindi la società, l’amministratore – rappresentante deve spendere necessariamente ilnome della società e deve aver compiuto un atto, lecito o illecito che sia, che rientri nell’oggetto sociale.

In linea di massima i principi esposti per la rappresentanza negoziale, valgono anche per larappresentanza processuale; e prima di tutto il principio per cui se nel contratto sociale esistonospecifiche disposizioni in ordine alla rappresentanza negoziale, queste, e non la disposizionedell’art. 2266, si estendono alla rappresentanza processuale.

La responsabilità degli amministratori e controllo degli altri sociL’art. 2260 dispone che “gli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società perl’adempimento degli obblighi ad essi imposti dalla legge e dal contratto sociale. Tuttavia, la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa”. I principi che da questa norma si ricavano sono tre:la responsabilità degli amministratori si atteggia nei confronti della società e non dei singoli soci;la solidarietà fra gli amministratori opera oltre che in regime di amministrazione congiuntiva,come sarebbe naturale, anche in regime di amministrazione disgiuntiva;ciascun amministratore può esimersi da responsabilità dimostrando di essere immune da colpa.La responsabilità si estende anche agli amministratori di fatto: a quegli amministratori che hanno inrealtà svolto le relative funzioni.Problemi sorgono, in conseguenza del silenzio dell’art. 2260, sul modo in cui far valere la responsabilità. Si può dire che:

la legittimazione ad esperire l’azione spetta alla società o al curatore fallimentare e non aisingoli soci;

l’azione tende ad ottenere la reintegrazione del patrimonio sociale depauperato dal comportamento illegittimo degli amministratori attraverso la condanna di questi ultimi al risarcimento del danno.

Estinzione del rapporto di amministrazione

Eccetto l’ipotesi della revoca (2259), l’estinzione del rapporto di amministrazione non è regolatain modo organico, analogamente a quanto avviene per la nomina. I casi di cessazione del rapportodi amministrazione sono:

L’esclusione del socio amministratore dalla società. Questa è una soluzione obbligata e coerente solo per chi ritiene la qualità di socio presupposto naturale e indispensabile per l’esercizio delle funzioni amministrative; per chi considera il rapporto sociale distinto da quello amministrativo,l’esclusione del socio amministratore, se motivata da ragioni che riguardano il solo

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rapporto sociale, potrebbe consentire al socio escluso il mantenimento della carica di amministratore:sempre, ovviamente, che si ammettano gli amministratori estranei.

La revoca. È l’unica ipotesi di cessazione espressamente regolata dalla legge, e precisamentedall’art. 2259, il quale stabilisce che “la revoca dell’amministratore nominato con il contrattosociale non ha effetto se non ricorre una giusta causa. – L’amministratore nominato con attoseparato è revocabile secondo le norme sul mandato. – La revoca per giusta causa può in ognicaso essere chiesta giudizialmente da ciascun socio”.

L’interpretazione plausibile della norma, la quale può essere suddivisa idealmente in due parti –revoca ad opera della collettività dei soci (primi due commi) e revoca da parte dell’autorità giudiziaria– consente queste deduzioni:

per quanto attiene alla revoca da parte della collettività dei soci, essa è possibile solo neiconfronti degli amministratori che siano stati nominati con il contratto sociale o con atto separato,e non pure nei confronti di quegli amministratori che ripetono il loro potere unicamentedalla legge; mentre deve registrarsi il permanente divario di opinioni sul perché deldiverso trattamento tra amministratore nominato con il contratto sociale, revocabile solo sericorra giusta causa, e amministratore nominato con atto separato, revocabile secondo lenorme sul mandato, deve aggiungersi che per il secondo il rinvio ricorrente è all’art. 1726,onde la necessità del consenso unanime dei soci, così come questo è indispensabile per lanomina;

più impegnativi i problemi sollevati dalla revoca giudiziaria: si ripropone anche in questocaso il problema relativo all’ambito di applicazione di questo istituto all’amministratore chenon ripeta la propria nomina dal contratto sociale o da un atto separato ed eserciti la sua funzionein forza dell’art. 2257 e, in secondo luogo, si dibatte sul concetto di giusta causa. Questaconsiste in ogni evento, anche non imputabile all’amministratore, che renda impossibileil naturale svolgimento del rapporto di gestione. Da un punto di vista procedimentale, occorresottolineare che la revoca giudiziale per giusta causa può essere domandata da ciascun sociosolo ove l’azione sia stata deliberata dai soci; che i richiedenti devono fornire la provadella sussistenza della giusta causa e che il giudizio instaura tra i soggetti richiedenti e il destinatario della domanda di revoca.

I poteri di controllo attribuiti ai soci esclusi dall’amministrazione L’art. 2261 attribuisce ai soci che non partecipano all’amministrazione ed in coerenza con la circostanza che anche i soci non amministratori continuano a rispondere delle obbligazioni sociali, una serie di poteri di controllo sull’amminis-trazione della società, e precisamente:

il diritto di ottenere dagli amministratori notizia dello svolgimento degli affari sociali;

il diritto di consultare i documenti relativi all’amministrazione;

il diritto a ricevere il rendiconto quando gli affari per cui fu costituita la società sono stati compiuti ovvero, se la durata della società è ultrannale, al termine di ogni anno.

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La qualità di socio

La qualità di socio è la posizione di membro della società, produttiva di una serie di interessi, variamente tutelati dall’ordinamento giuridico nei confronti della società stessa.

L’acquisto della qualità di socio può avvenire:

per effetto dell’adesione originaria al contratto di società;

per effetto dell’acquisto inter vivos di una quota di partecipazione; Anche se il principio ispiratore della materia è quello della non libera trasferibilità della quota, lapratica insegna che la quota viene considerata cedibile, ma l’efficacia della cessione è subordinataal consenso di tutti gli altri soci, e tale consenso può essere non solo tacito, ma prestato anche dopoche sia intervenuto tra le parti il contratto di cessione. Così come sono ammissibili clausole contrattuali in deroga con le quali si sancisca il principio della libera trasferibilità o la sufficienza del consenso della maggioranza.

per effetto della successione mortis causa, sempre che esista una clausola di continuazionedella società con gli eredi del socio defunto ovvero l’ac-coglimento da parte degli eredi medesimidella proposta di subentrare in società in luogo del de cuius loro rivolta dai soci superstiti.

Altri problemi relativi alla partecipazione sociale

Evolutosi il pensiero di autori e giudici verso l’ammissibilità del trasferimento, analogo atteggiamento si è avuto in ordine all’ammissibilità della costituzione di usufrutto e pegno sulle quote sociali; ovviamente, anche in tal caso, l’ammissibilità della loro costituzione è subordinata al consenso di tutti gli altri soci. E’ scontata la permanenza in capo al socio della qualità di socio nonché la possibilità dell’usufruttuario e del creditore pignoratizio di opporre il loro diritto oltre che nei confronti del proprietario della quota anche nei confronti della società, è possibile dividere le altre situazioni soggettive in tre categorie:

quelle il cui esercizio spetta sicuramente al socio, nelle quali va incluso il diritto di recesso;

quelle il cui esercizio spetta sicuramente all’usufruttuario o al creditore pignoratizio, nellequali vanno inclusi il diritto agli utili, il diritto di voto, il diritto di amministrare;

quelli che possono essere esercitati e dal socio e dall’usufruttuario, in cui si fanno rientrare idiritti di controllo spettanti ai soci non amministratori e il diritto alla quota di liquidazione.

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Per quanto concerne gli obblighi, ed in particolare quelli del conferimento, si adottano soluzioni differenti per il pegno e l’usufrutto: nel primo caso, esso grava sul socio nel secondo sull’usufruttuario.

Per quanto riguarda le misure cautelari cui la quota sia assoggettabile, l’art. 2270 dice che “il creditore particolare del socio, finché dura la società può compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione”.Vi rientrano: il sequestro conservativo, l’espropriazione e il pignoramento nelle forme del pignoramento presso terzi.

Obblighi connessi alla partecipazione sociale

Gli obblighi del socio vanno distinti in due categorie:

quelli sanciti con sicurezza da una norma e che pertanto non possono essere posti in discussione,come obbligo di conferimento previsto dall’art.2253 che afferma “ che il socio è obbligato ad eseguire i conferimenti determinati nel contratto sociale- e se i conferimenti non sono determinati , si presume che i soci siano obbligati a conferire in parti uguali fra loro,quanto necessario per il conseguimento dell’oggetto sociale. A questo articolo si collega il 2256 che stabilisce l’impossibilità per il socio di servirsi delle cose sociali per fini estranei alla società.

quelli creati dalla dottrina e per ciò opinabili. A tal proposito un posto di riguardo merita l’obbligo di collaborazione, da ricollegarsi all’esercizio in comune di una attività economica .Infatti esercizio in comune dell’attività economica significa anche obbligo di collaborazione per il perseguimento dello scopo comune.

Diritti del socio

Accanto al diritto di amministrare il socio è titolare di altre situazioni giuridiche attive che possonoessere distinte in due grandi categorie:

quelle amministrative o sociali o di amministrazione in senso lato, che possono essere cosìindividuate:

1 il diritto di esprimere il proprio parere e il diritto di opporsi,2 il diritto di chiedere giudizialmente la revoca del socio o dei soci amministratori quando ricorra una giusta causa 3 il diritto di recesso,4 il diritto di opporsi alla propria esclusione,5 i diritti di controllo spettante ai soci non amministratori

quelle di carattere patrimoniale o economico che spettano indistintamente a tutti i soci, amministratori o no, e sono:

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1 il diritto agli utili,2 il diritto alla liquidazione della quota,3 il diritto alla quota di liquidazione (all’estinzione della società).

Gli utili

Appartenendo la società semplice al novero delle società lucrative, centrale importanza assumono leregole relative al conseguimento e soprattutto alla destinazione degli utili. Premesso che per utiledeve intendersi quello derivante dall’attività economica esercitata dalla società e che solo i guadagni effettivamente così realizzati possono essere destinati alla ripartizione periodica ai soci, alla materia in discorso sono dedicate quattro norme: gli art. 2262 – 2265. Tra le quattro, preminente rilievo assume l’art. 2262, perché stabilisce il diritto del socio di società personale alla divisione periodica degli utili, tale diritto sorge a seguito dell’approvazione del rendiconto annuale.Se il socio ha diritto alla ripartizione periodica integrale degli utili prodotti in esercizio , ovviamente ogni “deviazione” da questo schema richieda il consenso singolo del titolare del diritto e quindi di ogni socio.

Si potrà dire che, a tal proposito,non sono in alcun modo ammissibili perché nulli, sia patti che stabiliscono devoluzioni dell’utile contrastanti con la causa del contratto sociale sia patti, diretti o indiretti, con i quali uno o più soci vengono esclusi da ogni partecipazione agli utili o alle perdite (c.d. divieto del patto leonino,art. 2265). Né potranno ritenersi ammissibili rinunce preliminari del socio a percepire utili,quand’anche per destinarli ad altri scopi previamente individuati: il socio potrà solo rinunciare ad esigere il dividendo spettantegli dopo che sia stato approvato il rendiconto.

Dagli art. 2263 e 2264 si ricavano le regole e i principi seguenti:

come regola generale (art.2263) il principio per cui la disciplina legale ha carattere suppletivo, in quanto l’applicazione di tale norma è condizionata all’assenza di pattuizioni contrattuali in temadi ripartizione degli utili e delle perdite;

come principio legale inderogabile, il divieto del patto leonino sancito all’art. 2265;

come principio suppletivo, quello per cui solo quando manchino pattuizioni contrattuali, intervengono le presunzioni poste dall’art. 2263, e cioè:

1 se il valore dei conferimenti è determinato nel contratto, vige il principio della proporzionalità,nel senso che le parti spettanti ai soci nei guadagni e nelle perdite si presumono proporzionali ai conferimenti;

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2 se manca ogni determinazione contrattuale del valore dei conferimenti, scatta il principiodi eguaglianza;

3 presunzione di eguaglianza tra partecipazione ai guadagni e partecipazione alle perdite,ove il contratto determini solo la parte di ciascuno nei guadagni;

come regola in deroga al principio espresso sotto il precedente punto, che la determinazionedella parte di ciascun socio nei guadagni e nelle perdite può essere rimessa ad un terzo, lacui decisione può essere impugnata ai sensi dell’art. 1349, salvo che dal socio il quale abbiavolontariamente eseguito la decisione stessa (art. 2264).

Socio d’opera (leggere solo)

Regola a parte è quella contenuta nell’art. 2263 comma 2, che, in mancanza di determinazionecontrattuale delle parti, affida alla decisione del giudice secondo equità la determinazione della parte di utili spettante al socio che ha conferito la propria opera. E ciò costituisce occasione propiziaper trattare della discussa figura del socio d’opera. La norma non risolve affatto il problema che lafigura del socio d’opera ha suscitato, sempre in bilico tra la posizione di lavoratore subordinato chetrova nella prestazione della sua opera la fonte del suo sostentamento e la posizione di prestatore autonomo di lavoro in quanto cointeressato alle sorti dell’impresa. È questa incertezza che si riflettenelle posizioni della dottrina che si è occupata dei criteri che il giudice deve seguire, dividendosi trachi ritiene che occorre estendere al socio d’opera i principi propri del lavoro subordinato prestatonella società rappresenti l’unica fonte di sostentamento, e chi pensa che il giudice non possa ispirarsi, neppure in via indicativa, alle retribuzioni stabilite dai contratti collettivi ma debba ricorrere ai compensi correnti per i lavoratori autonomi. E forse sembra più giusto l’orientamento di chi tenta una mediazione tra le due posizioni, indicando parametri di valutazione endogeni. In ogni caso,qualunque delle soluzioni si accolga, appare opportuno avvertire che in tanto il giudice potrà applicare la norma in esame, solo in quanto il valore del conferimento del socio d’opera non sia determinato e lo siano invece quelli dei soci capitalisti.

I rapporti della società con i terzi

La problematica relativa ai rapporti della società con i terzi può essere analizzata sotto i due punti divista :

1) quello della rappresentanza: i soggetti che hanno il potere di spendere il nome della società e quindi di impegnarla nei confronti di terzi .

2) quello della responsabilità per le obbligazioni sociali: coinvolge indirettamente anche il discorso sui rapporti con i creditori sociali e i creditori particolari del socio.

La rappresentanza socialeSi tratta solo di ricordare la norma dell’art. 2266, la quale dispone che “la società acquista diritti e assume le obbligazioni per mezzo dei soci che ne hanno la rappresentanza e sta in giudizio nella persona dei medesimi. – In mancanza di diversa disposizione del contratto, la rappresentanza spetta a ciascun socio amministratore e si estende a tutti gli atti che rientrano

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nell’oggetto sociale. –Le modificazioni e l’estinzione dei poteri di rappresentanza sono regolate dall’art. 1396”. Efficacemente si è scritto che questa disposizione pone le condizioni in presenza delle quali un diritto acquistato da un socio o un’obbligazione da questo assunta può essere qualificato come diritto o come obbligazione sociale. La condizione posta è che il diritto sia stato acquistato e l’obbligazione sia stata assunta da un socio che abbia la rappresentanza della società. Le situazioni che sulla base della norma possono in concreto verificarsi con stretto riguardo alla persona dell’investito sono le seguenti:

se il contratto sociale nulla dispone in ordine alla rappresentanza, questa spetterà a ciascunsocio amministratore;

quando il contratto contiene disposizioni esplicite in ordine alla rappresentanza, si tratterà divalutarne l’ammissibilità soprattutto con riguardo alla persona dell’investito.

Le situazioni che, sempre in relazione all’art. 2266, possono verificarsi in concreto con riguardo al contenuto e all’estinzione dei poteri di rappresentanza:

se il contratto nulla dice, la rappresentanza si estende al compimento di tutti gli atti che rientranonell’oggetto sociale;

se, invece, il contratto detta disposizioni limitatrici del contenuto si tratterà di stabilirnel’ammissibilità.

Circa l’opponibilità delle modificazioni o dell’estinzione dei poteri rappresentativi, il problema sipone solo nel caso in cui il contratto detti norme in ordine al potere rappresentativo: le limitazionioriginarie, saranno sempre opponibili ai terzi, anche se questi non le conoscessero, ed incomberàperciò sui terzi medesimi l’onere di accertare il potere e il contenuto dei poteri di colui che agisce innome della società; per le modificazioni o l’estinzione vige un diverso principio: incomberà sullasocietà l’onere di portare a conoscenza dei terzi questi eventi con i mezzi idonei o di provare che iterzi le conoscessero, pena l’inopponibilità degli eventi stessi.

(Rappresentanti : sono coloro che hanno il potere di manifestare ai terzi la volontà della società e questa assume diritti e obbligazioni per mezzo dei sociAmministratore : è colui che ,nei limiti delle competenze legali statutarie ,gestisce gli affari della società.)

Problematica relativa alle obbligazioni sociali

L’art. 2267 dispone che “i creditori della società possono far valere i loro diritti sul patrimonio sociale. Per le obbligazioni sociali rispondono inoltre personalmente e illimitatamente i soci che hanno agito in nome e per conto della società e, salvo patto contrario, gli altri soci”. I creditori sociali possono far valere le loro pretese innanzi tutto sul patrimonio sociale, che è destinato principalmente se non esclusivamente alla soddisfazione delle loro pretese, con esclusione di ogni pretesa dei creditori particolari dei soci, i quali, oltre a poter far valere i loro diritti sugli utili spettanti al socio e a poter compiere atti conservativi sulla quota che al socio medesimo

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spetterà nella liquidazione, possono chiedere la liquidazione della quota dei loro debitori, solo a condizione che gli altri beni di costoro siano insufficienti a soddisfare le obbligazioni.Gli stessi creditori sociali possono rivolgersi per la soddisfazione dei loro crediti anche nei confronti dei soci, i quali rispondono illimitatamente e solidalmente per le obbligazioni sociali (art. 2267).

Per la verità, la legge opera una distinzione tra soci che hanno agito in nome e per conto della società, soci agenti, e gli altri soci, disponendo per i primi la inderogabilità della responsabilità illimitata e solidale e per i secondi la derogabilità di tale disposizione .Cioè mentre i primi non possono opporre patti d limitazione della responsabilità nei confronti dei terzi ,mentre i secondi possono opporre patti limitativi della responsabilità ai terzi,a condizione di aver reso edotti i terzi con mezzi idonei.

La responsabilità del socio per le obbligazioni sociali è sussidiaria.Il creditore sociale ben può aggredire il patrimonio del socio senza aver preventivamente esperito alcuna azione contro il patrimonio sociale, ma il socio può paralizzare tale azione, dimostrando che esistono beni sociali sui quali il creditore può agevolmente soddisfarsi.

Due cose sono indiscutibili:

il patrimonio sociale costituisce la garanzia esclusiva per i creditori sociali e non subisce, senon limitatissimamente, il concorso dei creditori particolari dei soci;

in nessun caso può restare esclusa la responsabilità personale di tutti i soci.

Responsabilità dei soci nei confronti dei propri

L’art. 2270 detta, a tutela dei creditori particolari, tre regole, concedendogli le seguenti possibilità:

far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al debitore: questa regola è coerente con il principiosecondo cui, data l’autonomia patrimoniale della società, il socio non ha diritto alcunosui beni della società, ma solo sugli utili realizzati e sulla quota di liquidazione all’atto dellacessazione del rapporto e dello scioglimento della società. Far valere i suoi diritti sugli utilisignifica compiere atti conservativi ed esecutivi, ma non equivale a dire che il creditore possain qualche modo influire sulla distribuzione e più precisamente sulla quantificazione degliutili da distribuire;

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compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo nella liquidazione;

ottenere la liquidazione della quota del suo debitore “se gli altri beni di questi sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti”.

A salvaguardia del patrimonio sociale, stanno, perciò, nella società semplice, due importanti regole:

il creditore particolare, nel richiedere la liquidazione della quota, ha l’onere di provare chegli altri beni del debitore sono insufficienti a soddisfare i suoi crediti ed essendo tale disposizioneeccezionale, fin quando vi è capienza nel patrimonio personale del socio, la liquidazionedella quota non può essere chiesta;

il creditore personale non potrà agire direttamente sui beni della società, ma potrà ottenereuna somma di denaro corrispondente al valore della quota.

Modificazioni soggettive del contratto di società

Per tali si intendono le modificazioni del contratto che riguardano le persone dei soci. La manifestazione più significativa di tali modificazioni è, accanto al trasferimento della quota sociale, lo scioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio. È opportuno ricordare che il socio può rimanere tale fino all’estinzione della società, ma può cessare di essere tale anche prima di tale momento,oltre che per la morte, anche per cause dipendenti dalla sua volontà (recesso) o dipendenti dalla volontà della società (esclusione) ovvero ancora indipendenti e dall’una e dall’altra (esclusione di diritto).

Morte

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La disciplina di questo evento contiene una deroga al regime ordinario delle successioni mortis causa: gli eredi, infatti, non subentrano di diritto nel rapporto sociale, atteso che l’art. 2284 pone, come regola ordinaria, l’intrasmissibilità mortis causa della posizione di socio, disponendo che in caso di morte di uno dei soci, salvo contraria disposizione del contratto sociale, gli eredi hanno solo diritto a ricevere la liquidazione della quota del loro dante causa. Dalla morte del socio possono derivare le seguenti conseguenze:

se nulla prevede il contratto sociale le strade alternativamente percorribili sono tre:

A) la liquidazione della quota agli eredi del defunto;B)scioglimento della società con deliberazione adottata da tutti i soci;C) invito degli eredi ad entrare nella società, subentrando nella stessa posizione del sociodefunto;

in relazione alla possibilità che il contratto preveda patti in deroga alla disciplina legale, sisono ipotizzati vari tipi di clausole limitative del potere di scelta. Le clausole che hanno interessatomaggiormente la dottrina e la giurisprudenza sono quelle che prevedono la continuazionedella società con gli eredi del socio defunto, che sogliono raggrupparsi in tre categoriedistinte:

A) le clausole di continuazione facoltativa, che obbligano i soci a continuare lasocietà con gli eredi, i quali hanno, a loro volta, il diritto ma non l’obbligo di aderire al con50tratto sociale;

B) le clausole di continuazione obbligatoria, con le quali si prevede l’obbligodegli eredi di entrare in società;

C) le clausole di continuazione automatica, in forza delle quali il chiamato all’eredità consegue, per il solo fatto dell’accettazione dell’eredità, la qualità di socio.

Recesso

Il recesso è una dichiarazione unilaterale di volontà, con la quale il socio dichiara di voler sciogliere il rapporto contrattuale che lo lega alla società.

Regolato dall’art. 2285, tre sono i casi in cui esso può essere esercitato:

quando la società è stata contratta a tempo indeterminato ovvero è stata commisurata alla vitadi uno dei soci;quando sussiste una giusta causa;nei casi previsti dal contratto sociale.

Nei primi 2 casi si parla di recesso legale, mentre nell’ultimo caso si parla di recesso convenzionale.

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Per rescissione legale si intendono i due casi di :

a)società contratta a tempo indeterminato.

b)società commisurata alla vita di uno dei soci, che ha una durata coincidente con la vita di uno dei soci.

Può considerarsi una ipotesi di recesso legale anche il recesso per giusta causa, la giurisprudenza, ha individuato due criteri generali per poter ritenere giustificato il recesso, e cioè

1)quando esso costituisca la reazione ad un illegittimo comportamento degli altri soci 2)ovvero quando si ricolleghi all’altrui violazione di obblighi contrattuali e di doveri di fedeltà.

Occorre infine ricordare che il recesso non è né limitabile né rinunciabile e deve essere esercitato personalmente dal socio o dal suo legale rappresentante.

Rescissione convenzionale invece si ha nei casi previsti dal contratto sociale.

La dichiarazione di recesso non è assoggettata a particolari forme. Essa può essere espressa ovverotacita e, nel primo caso, può essere scritta o orale. In ordine all’efficacia, l’art. 2285 comma 3 stabilisce che “nei casi previsti nel primo comma, il recesso deve essere comunicato agli altri soci con un preavviso di almeno tre mesi”. Per poter opporre la dichiarazione di recesso agli altri soci, occorre provare che il mezzo scelto per “comunicare” abbia raggiunto lo scopo di far conoscere a costoro la dichiarazione di recesso e per poterlo opporre a terzi, occorre portarlo a loro conoscenza con mezzi idonei.

L’esclusione del socio

L’esclusione è vista come una sorta di risoluzione parziale del contratto di società che produce isuoi effetti immediatamente nei confronti delle persone dei soci. In linea di principio, i casi di esclusione trovano la loro fonte nella legge, laddove la possibilità di prevedere, nel contratto, ipotesiaggiuntive rispetto a quelle legali è circondata da riserve e da limiti. L’esclusione può essere facoltativa o di diritto.

L’esclusione detta facoltativa, che avviene per deliberazione della maggioranza dei soci o nella società di due soci in seguito a pronuncia del tribunale, si chiama così proprio perché l’adottare il provvedimento è una facoltà e non un obbligo. Essa è regolata all’art. 2286 il quale prevede vari casi:

il primo motivo è costituito dalle gravi inadempienze delle obbligazioni che derivano al sociodalla legge o dal contratto sociale;

il secondo motivo riguarda la persona del socio, nel senso che questo può essere escluso ove

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sia colpito da provvedimento di interdizione, legale o giudiziale, e di inabilitazione;

Una terza categoria di cause (art. 2286 commi due e tre) comprende cause che si riconnettono allaimpossibilità sopravvenuta della prestazione e precisamente:

la sopravvenuta inidoneità del socio a svolgere l’opera conferita;il perimento della cosa conferita in godimento dovuto a cause non imputabili agli amministratori;il perimento della cosa conferita in proprietà se questo è avvenuto prima che la proprietà siaacquistata dalla società.

Procedimento di esclusione

Il procedimento di esclusione riguarda la sola esclusione facoltativa e si snoda attraverso le seguentifasi:

Deliberazione della maggioranza dei soci. Occorre non computare nel numero di questi il socioda escludere. È sufficiente il consenso della maggioranza anche senza una deliberazione insenso tecnico .La decisione deve essere motivata.Comunicazione al socio escluso.L’esclusione ha effetto decorsi trenta giorni dalla comunicazione e da tale momento il socio perdetale qualità e decorrono altresì i sei mesi per la liquidazione della quota da parte della società. Anorma dell’art. 2287 entro trenta giorni dalla data della comunicazione “il socio escluso può fareopposizione al tribunale, il quale può sospendere l’esecuzione

L’esclusione di diritto Si caratterizza rispetto all’esclusione facoltativa perché consegue quasi automaticamente al verificarsi del fatto che la legge indica come generatore, indipendentemente daogni valutazione discrezionale degli altri soci. A norma dell’art. 2288 è escluso di diritto il socioche si sia dichiarato fallito e il socio nei cui confronti il creditore particolare abbia ottenuto la liquidazione della quota.

La liquidazione della quota al socio cessatoDall’art. 2289 che regola la materia vanno separatamente esaminati i due primi commi che riguardano le questioni più importanti.

Al primo comma si legge: “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio, questi o i suoi eredi hanno diritto soltanto ad una somma di denaro,che rappresenti il valore della quota”. Dall’avverbio “soltanto”, si desume che il socio uscente non può pretendere la restituzione dei beni che egli abbia eventualmente conferito in natura.

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Al secondo comma si legge: “la liquidazione della quota è fatta in base alla situazione patrimoniale della società nel giorno in cui si verifica lo scioglimento”, nel senso che il socio sopporta le conseguenze delle operazioni in corso al momento dello scioglimento del vincolo.

Il quarto comma stabilisce che la quota deve essere liquidata entro sei mesi dal giorno in cui si è verificato lo scioglimento del rapporto, con la conseguenza che la mancata liquidazione entro tale termine comporta l’applicazione del principio della rivalutazione del debito della società nei confronti del socio cessato.

(La società obbligata a liquidare entro 6 mesi il socio cessato).

La responsabilità del socio cessato

L’art. 2290 stabilisce che “nei casi in cui il rapporto sociale si scioglie limitatamente a un socio,questi o i suoi eredi sono responsabili verso i terzi per le obbligazioni sociali fino al giorno in cui siverifica lo scioglimento. – Lo scioglimento deve essere portato a conoscenza dei terzi con mezzi idonei; in mancanza, non è opponibile ai terzi che lo hanno senza colpa ignorato”.

L’estinzione della società e la proroga tacita

L’estinzione della società avviene in seguito al compiersi di due fasi successive :

1) Verificarsi di una causa di scioglimento.

2) Esaurirsi del procedimento di liquidazione.

L’art. 2272 c.c. stabilisce che la società si scioglie per:

il decorso dl termineil conseguimento dell’oggetto sociale sopravvenuta impossibilità di conseguire l’oggetto sociale volontà dei socivenire meno della pluralità dei soci

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altre cause eventualmente previste nel contratto sociale

Tutte le cause operano di diritto.Al verificarsi di una causa di scioglimento ,la società entra in stato di liquidazione.Il procedimento formale di liquidazione comporta la nomina dei liquidatori che sostituiscono gli amministratori nella gestione liquidativa del patrimonio sociale che si compone di quattro fasi :

1) Redazione inventario 2)monetizzazione dell’attivo 3)pagamento delle passività sociali e la redazione del bilancio finale di liquidazione4)piano di riparto

Nelle società semplici l’art. 2275 assegna al procedimento formale un ruolo suppletivo ,perché su di esso fa prevalere la liquidazione pattizia (cioè una modalità di liquidazione prevista nel contratto sociale o determinata d’accordo fra i soci-previo pagamento dei debiti sociali).Se per la nomina dei liquidatori il procedimento prevede che si aggiunga il consenso di tutti i soci, la nomina è fatta con decreto del presidente del tribunsale su istanza di 1 o più soc.I liquidatori devono compiere tutti gli atti necessari alla liquidazione possono vendere in blocco beni , possono fare transizioni e compromessi ,tranne che i soci non abbiano diversamente disposto(Art.2278 c.c.).A questi poteri si affiancano quelli di rappresentanza sostanziale processuale della società,sia i doveri e obblighi come quello di inventariare i beni sociali presi in consegna ,di non intraprendere nuove operazioni.Estinti i debiti occorre poi ripartire l’attivo residuo tra i soci .L’approvazione del rendiconto finale libera i liquidatori di fronte ai soci segnando la fine della liquidazione. La fissazione di un termine di durata della società non è, nella società semplice, indispensabile.Nell’ipotesi in cui il contratto sociale contenga tale elemento, nulla esclude che prima della scadenza i soci possano fissare un altro termine di durata, prorogando espressamente la società. la disciplina prevede anche una proroga tacita, la quale si ha “quando, decorso il tempo per cui fu contratta, i soci continuano a compiere le operazioni sociali” ( art. 2273 ).

SOCIETÀ IN NOME COLLETTIVO

La disciplina della società in nome collettivo è contenuta negli articoli da 2291 a 2312. La società innome collettivo può essere definita come la società in cui tutti i soci rispondono illimitatamente esolidalmente delle obbligazioni sociali, senza che il patto contrario abbia effetto nei confronti deiterzi. Caratteristiche peculiari di tale tipo di società sono la possibilità di essere utilizzata perl’esercizio di ogni specie di attività e la responsabilità illimitata e solidale dei soci. L’art. 2291 induce a un triplice ordine di considerazioni:

la norma ha una funzione di identificazione del tipo, anche se la responsabilità illimitata e solidale per le obbligazioni sociali è elemento necessario ma non sufficiente. Una specifica ed espressa dichiarazione di voler adottare il tipo della società in nome collettivo occorrerà soltanto se l’oggetto sociale consista nell’esercizio di un’attività non commerciale, data la possibile confusione con il tipo della società semplice;

l’ambito di applicazione di tale norma va al di là dell’attualità del vincolo sociale, nel sensoche in forza dell’art. 2269 “chi entra a far parte di una società già costituita risponde con gli

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altri soci per le obbligazioni sociali anteriori all’acquisto della qualità di socio” , e in forzadell’art. 2290, i soci uscenti o i loro eredi rispondono verso i terzi per le obbligazioni socialifino al giorno in cui si verifica lo scioglimento;

il secondo comma sancendo l’inefficacia assoluta nei confronti dei terzi dei patti limitatividella responsabilità sanziona una prima, non trascurabile differenza di disciplina rispetto alregolamento dell’omologa materia nella società semplice.

Le principali differenze della società in nome collettivo con la società semplice sono:

la presenza, nella disciplina delle società in nome collettivo, di una norma che indica il contenutodell’atto costitutivo, e cioè l’art. 2295;

l’inesistenza di limiti relativi all’oggetto sociale, che può, nella società in nome collettivo,consistere nell’esercizio di qualunque tipo di attività lecita (commerciale, agricola, professionale);

l’inefficacia esterna dei patti limitativi della responsabilità dei singoli soci;

un più accentuato livello di autonomia patrimoniale, e quindi una regolamentazione parzialmentediversa dei rapporti della società con i terzi;

l’esistenza di un regime di pubblicità abbastanza articolato;

l’esistenza di una serie di norme in tema di capitale sociale, che mancano nella società semplice

L’atto costitutivo

A differenza di quanto avviene per la società semplice, la legge disciplina in modo compiuto l’attocostitutivo e le indicazioni che devono esservi contenute. La libertà della forma resta la regola anche per la costituzione della società in nome collettivo e l’atto scritto è richiesto solo a finidell’iscrizione nel registro delle imprese e, perciò, solo ai fini della regolarità della società, tant’èche come esiste la società semplice di fatto così esiste anche la società in nome collettivo di fatto. Incaso di costituzione della società per atto scritto, non è indispensabile la contestuale presenza di tuttii requisiti indicati nei numeri da 1 a 9 dell’art. 2295, dovendosi distinguere dal contenuto del contratto sociale essenziale per l’esistenza della società quel contenuto che serve solo ai finidell’iscrizione nel registro delle imprese.

I soggetti partecipanti

Il n.1 dell’art. 2295 prescrive che l’atto costitutivo deve indicare “il cognome e il nome, illuogo di nascita, il domicilio e la cittadinanza dei soci”. L’essenzialità dell’elemento è in re ipsa, dalmomento che non esisterebbe un contratto che non contenesse l’indicazione delle parti contraenti. Iproblemi che la norma suscita riguardano la partecipazione degli incapaci e la partecipazione disoggetti diversi dalle persone fisiche. Con riferimento al primo di essi, la disciplina contiene una

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norma, l’art. 2294, a tenore della quale “la partecipazione di un incapace alle società in nome collettivo è subordinata in ogni caso all’osservanza delle disposizioni degli art. 320, 371, 397, 424 e425”. Queste norme dispongono che il minore, l’interdetto e l’inabilitato, per continuare l’eserciziodi una impresa commerciale devono ricevere l’autorizzazione del tribunale e che il minore emancipato può esercitare un’impresa commerciale senza l’assistenza del curatore se è autorizzato dal tribunale previo parere del giudice tutelare e sentito il curatore.Per ciò che riguarda l’amministrazione basta tenere presente che , ai sensi dell’art. 2295, nell’atto costitutivo devono essere indicati i soci che hanno l’amministrazione e la rappresentanza della società. Deve aggiungersi che per gli amministratori di società in nome collettivo è prescritto l’obbligo di tenuta dei libri e delle scritture contabili prescritti dall’art. 2214.

La ragione sociale

Il n. 2 dell’art. 2295 indica quale elemento da includere nell’atto costitutivo la ragione sociale, disciplinata nell’art. 2292, proprio per rimarcare che anche la società in nome collettivo deve esercitare la sua attività adottando un nome. Definibile come la ditta sotto il quale agiscono le società in nome collettivo e le società in accomandita semplice, la ragione sociale assolve, in primo luogo, ad una funzione di identificazione del soggetto. L’art. 2292 fissa due regole:

il primo comma, quando prescrive che accanto al nome dei soci venga indicato il rapporto sociale

il secondo comma, disponendo che “la società può conservare nella ragione sociale il nome del socio receduto o defunto, se il socio receduto o gli eredi del socio defunto vi consentono” (ragione sociale derivata).

Occorre ancora precisare tre punti:

1)l’inosservanza della prescrizione contenuta nell’art. 2292 determina l’irregolarità della ragione sociale, che può dar luogo anche al rifiuto di iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delleimprese;

2)la ragione sociale è liberamente trasferibile;

3)alla ragione sociale si applica “il principio di novità”, grazie al rinvio diretto all’art. 2564 , che stabilisce che quando una ditta è uguale o simile a quella usata da altro imprenditore e può creare confusione per l’oggetto dell’impresa e per il luogo in cui questa è esercitata deve essere integrata o modificata per differenziarla la seconda che ha effettuato l’iscrizione dalla prima.

La sede della società

E’l’indicazione contenuta nell’art.2295 n.4

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Per sede della società si intende sul piano formale, quella risultante dall’atto costitutivo e dallo statuto e nella quale – almeno di norma – si trovano stabilmente gli organi che hanno la rappresentanza dell’ente e la capacità di obbligarlo.

L’indicazione della sede è importante al fine di:

stabilire il giudice territorialmente competente per le controversie giudiziarie che interessanola società;

l’individuazione del registro delle imprese in cui la società deve essere iscritta;

C)l’applicazione della disciplina fallimentare.

Può darsi il caso che la sede legale non coincida con la sede reale, che è quella dove c’è il centro effettivo di direzione e di svolgimento dell’attività sociale, dove risiedono gli amministratori e coloro che hanno il potere di rappresentare la società, dove è convocata l’assemblea sociale. Quando non vi è corrispondenza tra la sede legale e sede effettiva, giurisprudenza e dottrina, quasi unanimemente, propendono per la prevalenza della seconda sulla prima, con la precisazione che nel caso di società collettiva regolare, non potendosi vanificare del tutto gli effetti della pubblicità, la società non potrà opporre ai terzi la mancata coincidenza della sede dichiarata con quella effettiva. Alla sede secondaria è dedicata una norma (2299), la quale si limita a stabilire prescrizioni formali relative all’obbligo di iscrizione di tale sede presso l’ufficio del registro delle imprese del luogo in cui essa è istituita. Per aversi sede secondaria occorrono:un rapporto di dipendenza economica ed organizzativa con la sede principale;uno stabile apprestamento di mezzi destinati allo svolgimento dell’attività sociale ed un rappresentantestabile della società;un autonomo ambito di affari, sulla base del quale viene determinata la legittimazione sostanzialee processuale di colui che è ad essa preposto.Anche se la norma tace , la mancata iscrizione della sede secondaria produce l’irregolarità della società. L’oggetto sociale ART .2295 n.5 già trattato in precedenza pag.32Conferimenti, capitale sociale

Il n. 6 dell’art. 2295 prescrive che l’atto costitutivo indichi i “conferimenti dei soci, il valore ad essi attribuito e il modo di valutazione”. Per la società in nome collettivo appare più opportuno parlare di capitale sociale dal momento che la legge esplicitamente vi allude in due norme, gli art. 2303 e 2306.

Il capitale sociale rappresenta il valore in denaro dei conferimenti dei soci, quale risulta dalle valutazioni compiute nel contratto sociale. Esso resta fisso nel corso della vita sociale finchè con una modificazione dell’atto costitutivo non se ne decida una variazione.

Il patrimonio sociale rappresenta, invece, il complesso dei rapporti giuridici facenti capo all’imprenditore.

Le funzioni attribuite al capitale sociale sono quattro:strumento di attivazione dell’oggetto sociale;strumento di rivelazione della situazione patrimoniale della società;strumento di misura della partecipazione del socio;

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strumento di garanzia per i creditori sociali.

Anche per la società in nome collettivo è importante porre in evidenza la necessità di un confrontocostante tra capitale sociale e patrimonio sociale per capire se la situazione patrimoniale della società si evolva in senso positivo o in senso negativo.

Gli art. 2303 e 2306, rispettivamente dedicati alla perdita e alla riduzione del capitale.

L’art.2303, dopo aver sancito al primo comma che possono essere distribuiti solo gli utili realmente conseguiti, dispone al secondo comma che “se si verifica una perdita di capitale sociale non si può fare luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente”. Tale norma è rivolta ad assicurare l’intangibilità e l’integrità del capitale sociale.

A norma dell’art. 2306, la delibera di riduzione del capitale sociale può essere attuata:quando nessun creditore sociale abbia fatto opposizione;quando le opposizioni eventualmente proposte siano state successivamente ritirate;quando il tribunale, su richiesta della società, abbia autorizzato l’esecuzione della delibera,previa prestazione di garanzia idonea;quando i creditori sociali siano stati soddisfatti, dal momento che solo ad essi è inopponibilel’esecuzione della delibera. Anche tale norma è rivolta ad assicurare l’intangibilità e l’integrità del capitale sociale.

Le prestazioni dei soci d’opera

La prescrizione contenuta nell’art. 2295, n. 7 impone che nell’atto costitutivo siano indicate le prestazioni dei soci d’opera. Socio d’opera è colui che si sia impegnato a conferire la propria attività e il risultato di questa. Scontata la negazione dell’assimilazione della prestazione del socio d’opera a quella del lavoratore subordinato. L’indicazione dei soci d’opera è importante: in primo luogo, non essendo ontologicamente possibile valutare in termini monetari, a differenza di quanto avviene per la maggior parte delle altre specie di conferimento, l’apporto di chi conferisce il proprio lavoro, il legislatore si è preoccupato di richiedere innanzi tutto che venga consacrato contrattualmente l’obbligo del conferimento della propria opera e, in secondo luogo, che sia precisato nel contratto in che cosa l’apporto medesimo si concreti .

Distribuzione degli utili

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Per la ciò che concerne la distribuzione degli utili occorre analizzare l’art. 2295 n.8, secondo cuinell’atto costitutivo devono essere indicate le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti e la quota di ciascun socio negli utili e nelle perdite.Se è vero che, con riguardo agli utili, v’è assoluta identità di dettato fra le norme disciplinanti questa materia, non altrettanto può dirsi con riguardo alle perdite: in altri termini, identica la norma sugli utili, manca nella disciplina delle società di capitali ogni disposizione relativa alle perdite di contenuto analogo a quello della norma in commento.

La durata della società

Il n. 9 dell’art. 2295 impone che nell’atto costitutivo sia indicata la durata della società, in tal modo avvicinando la disciplina della società in nome collettivo a quella delle società di capitali e delle società cooperative. L’apparentamento con la società di capitali è neutralizzato dalla presenza di unanorma come l’art. 2307, che, consentendo una proroga tacita, rende ammissibile una società in nome collettivo di durata indeterminata e quindi, da un punto di vista sostanziale, avvicina la società in nome collettivo alla società semplice .E da ciò trae vita la convinzione che la durata della società non è tra quelle indicazioni la cui mancanza possa determinare un rifiuto di iscrizione della so società nel registro delle imprese. Occorre un accenno alla proroga della durata della società. la proroga può essere:

espressa, qualora i soci, di comune accordo, decidano di fissare, prima della scadenza deltermine originario, un nuovo termine di durata;

tacita, allorché secondo il disposto dell’art. 2273, “decorso il tempo per cui fui contratta, isoci continuano a compiere le operazioni sociali”.

Il regime della pubblicità nelle società in nome collettivo

La disciplina della pubblicità della società in nome collettivo è contenuta principalmente in duenorme:

l’art. 2296, che fa obbligo agli amministratori (e al notaio se la stipulazione è avvenutaper atto pubblico) di depositare l’atto costitutivo, nel termine di trenta giorni, per l’iscrizionepresso l’ufficio del registro delle imprese nella cui circoscrizione è stabilita la sede sociale;

l’art. 2300, che impone agli amministratori di richiedere, sempre entro trenta giorni,l’iscrizione delle modificazioni dell’atto costitutivo e degli altri affari relativi alla società,dei quali è obbligatoria l’iscrizione.

Tre sono i punti da sottolineare:

la società in nome collettivo è soggetta all’onere dell’iscrizione nel registro delle imprese, indipendentemente dal fatto che l’attività sia o no esercitata ad impresa e dal fatto che l’attività stessa sia o no di natura commerciale;

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l’iscrizione della società in nome collettivo nel registro delle imprese: l’inosservanza di essa determina, da un lato, una situazione di irregolarità e, dall’altro, una parziale modificazione delladisciplina dettata per le società collettive regolari;presupposto indefettibile per l’iscrizione è il deposito presso l’Ufficio del registro della scritturaprivata autenticata ovvero della copia autenticata dell’atto pubblico.

La società in nome collettivo irregolareÈ irregolare quella società in nome collettivo per la quale non siano state osservate le prescrizionirelative agli adempimenti pubblicitari contenute nell’art. 2296: in una parola, quella società in nomecollettivo che non sia stata iscritta nel registro delle imprese. Dal momento che la volontà di agirecome soci può derivare da accordi verbali o da manifestazioni tacite, si avrà in quest’ultimo caso lasocietà irregolare di fatto. Dalla norma di cui all’art. 2297 possono ricavarsi tre principi:la disciplina dei rapporti interni tra i soci è la medesima dettata per la società collettiva regolare,della quale si applicheranno tutte le norme ad eccezione di quelle che presuppongano oimplichino adempimenti pubblicitari;soluzione opposta il legislatore ha adottato per i rapporti tra società e terzi creditori e contraenti,cui si attaglia la omologa disciplina della società semplice, la quale è sottoposta ad un diverso regime di pubblicità;la regola in base alla quale ai rapporti società in nome collettivo irregolare – terzi, si applicanole norme regolanti l’omologa materia nell’ambito della società semplice subisce dueimportanti eccezioni:

1 resta ferma ai sensi del primo comma dell’art. 2297 la responsabilità illimitata e solidaledei soci nei confronti dei terzi per le obbligazioni sociali;

2 si presume che la rappresentanza sociale spetti a tutti i soci che agiscono per la società,e non si applicherà quindi l’art. 2266 comma due.

L’irregolarità può anche essere sopravvenuta, nel senso che una società originariamente regolaredivenga poi irregolare per aver continuato l’attività dopo la cancellazione dal registro delle imprese.Di converso, una società irregolare può sanare la sua posizione attraverso la regolarizzazione, laquale si attua con l’iscrizione della società nel registro delle imprese a norma dell’art. 2296 e ha effetto ex nunc provocando la sostituzione della disciplina della società irregolare con quella collettiva regolare.

Rapporti della società e dei soci con i terziIl tema dei rapporti della società con i terzi coinvolge essenzialmente due sottotemi:quello della rappresentanza della società e quello della responsabilità per le obbligazioni sociali;in misura meno intensa i rapporti tra soci e loro creditori personali.

Rappresentanza della società

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La norma dell’art. 2298 pur avendo una sua centralità, non ha una sua compiuta autonomia, nel senso che, al fine di delineare integralmente il sistema della rappresentanza nella società in nome collettivo, occorre necessariamente richiamare i primi due commi dell’art. 2266, e cioè:

nei rapporti esterni, pur non avendo la personalità giuridica, le società di persone e quella innome collettivo in particolare si presentano come un gruppo unitario, portatore di una propriavolontà e titolare di un proprio patrimonio, capace come tale di assumere obbligazioni,acquistare diritti e di stare in giudizio; (art.2266)

il limite ai poteri degli amministratori è costituito dall’oggetto sociale, come si ricavadall’espressione di esordio dell’art. 2298 (che dice che l’amministratore rappresentante della società può compiere atti che rientrano nell’oggetto sociale)e dal 2266 comma 2

è possibile determinare il contenuto dei poteri di rappresentanza (art. 2298 comma 1)

per essere opponibili ai terzi le limitazioni devono essere iscritte nel registro delle imprese o,in mancanza, occorre provare che i terzi ne hanno avuto conoscenza;( art.2298 comma 2)

gli amministratori – rappresentanti devono, entro quindici giorni dalla nomina, depositarepresso l’ufficio del registro delle imprese le loro firme autografe.

La responsabilità per le obbligazioni socialiL’art. 2304 difende il patrimonio personale dei soci, stabilendo che “i creditori sociali, anche se lasocietà è in liquidazione, non possono pretendere il pagamento dai singoli soci, se non dopol’escussione del patrimonio sociale”. La norma non si applica alle società in nome collettivo irregolari e a quelle di fatto, mentre ne è discussa l’applicabilità nel caso di fallimento della società.

I creditori particolari del socio

La materia è regolata dall’art. 2305, il quale costituisce una prosecuzione dell’art. 2270, regolante laposizione del socio di società semplice nei confronti del proprio creditore particolare. Mentre il creditore particolare del socio di società semplice potrà chiedere sempre la liquidazione della quota del socio suo debitore (qualora gli altri beni di quest’ultimo siano insufficienti a soddisfare i suoi crediti), tale potere è negato al creditore particolare del socio di collettiva, tranne che nelle ipotesi di accoglimento dell’opposizione giudiziale alla proroga espressa da lui stesso esperita e di proroga tacita .Di conseguenza al creditore particolare sarà sempre concesso di far valere i suoi diritti sugli utili spettanti al socio debitore e di compiere atti conservativi sulla quota spettante a quest’ultimo per effetto della liquidazione della società,ove gli altri beni siano insufficienti.

Estinzione e proroga della società

Alle cause di scioglimento previste per tutte le società personali dall’art.2272 c.c., si aggiungono per la società in nome collettivo ,il provvedimento dell’autorità governativa nei casi stabiliti dalla legge e la dichiarazione di fallimento della società.In aggiunta a quanto si è scritto per la società semplice :

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A) I liquidatori devono redigere il bilancio finale della liquidazione e proporre ai soci un piano di riparto: ambedue devono essere comunicati ai soci mediante lettera raccomandata e si intendono tacitamente approvati se non impugnati entro due mesi dalla comunicazione ,con l’effetto che l’approvazione libera i liquidatori di fronte ai soci.

B)Alle due fasi se ne aggiunge una terza :la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Compiuta la liquidazione a cura dei liquidatori , i libri e le scritture contabili della società devono essere depositati presso la persona designata dalla maggioranza e conservati per dieci anni.

SOCIETÀ IN ACCOMANDITA SEMPLICE

La società in accomandita semplice è caratterizzata dalla esistenza di due categorie di soci:

i soci accomandatari, i quali sono responsabili illimitatamente e solidalmente per le obbligazionisociali ed hanno correlativamente il potere di amministrare la società;

e i soci accomandanti, i quali sono responsabili nei limiti della quota conferita e sono correlativamente esclusi dall’amministrazione della società, pur avendo poteri di controllo sullagestione.

La disciplina consta di due gruppi di norme:

norme dettate in sede materiale, le quali sono contenute negli art. 2313 – 2324;norme regolanti la società in nome collettivo, espressamente richiamate dall’art. 2315, acondizione che siano compatibili con la disciplina materiale.

Occorre ricordare:

che anche per la costituzione della società in accomandita semplice non è imposta alcunaforma determinata, essendo la forma scritta funzionale unicamente all’iscrizione nel registrodelle imprese;

che l’atto costitutivo deve contenere gli elementi indicati nell’art. 2295 con due aggiunte: laripartizione dei soci nelle due categorie di accomandanti e accomandatari e la distinta indicazionedei conferimenti degli uni e degli altri.

La società in accomandita semplice va distinta dall’associazione in partecipazione: mentre nellasocietà in accomandita semplice il conferimento del socio accomandante confluisce in un fondo sociale comune ed autonomo rispetto ai patrimoni personali, nell’associazione in partecipazionel’apporto dell’associato passa in proprietà dell’associante che, per ciò, diventa debitore del primo.Tale figura si distingue inoltre dalla società in accomandita per azioni, nella quale le partecipazionisono rappresentate necessariamente da azioni.

La disciplina

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L’art. 2318 testualmente dispone che “i soci accomandatari hanno i diritti e gli obblighi dei soci della società in nome collettivo”. L’art. 2314 è norma imposta dall’esistenza delle due categorie di soci. Esso dispone, da un lato, che la ragione sociale deve contenere, accanto all’indicazione del rapporto sociale, il nome di almeno uno dei soci accomandatari e legittima, dall’altro, la ragione sociale derivata.

La nomina e la revoca degli amministratori

La materia è regolata essenzialmente da tre norme contenute negli art. 2318 – 2320: il secondocomma dell’art. 2318 stabilisce che “l’amministrazione della società può essere conferita soltanto ai soci accomandatari” e, di converso, l’art. 2320 che esordisce stabilendo che “i soci accomandanti non possono compiere atti di amministrazione, né trattare o concludere affari in nome della società, se non in forza di procura speciale per i singoli affari”.

Ne conseguono queste regole:

se nulla dispone l’atto costitutivo, il potere di amministrazione spetta disgiuntamente a ciascunsocio accomandatario secondo le regole fissate nel primo comma dell’art. 2257;

se l’amministratore viene nominato con atto separato, la decisione, oltre a dover ricevere ilconsenso di tutti i soci accomandatari, deve avere l’approvazione della maggioranza dei sociaccomandanti (analogamente deve avvenire per la revoca dell’amministratore così nominato);

C)i soci accomandanti non possono essere amministratori.

I divieti a carico degli accomandanti

Esistono due tipi di divieti che la legge pone in capo agli accomandanti:

il primo è contenuto nell’art. 2314 comma due, il quale commina all’accomandante che abbiaconsentito di far comparire il proprio nome nella ragione sociale la perdita della responsabilità limitata nei confronti dei terzi;

agli accomandanti è, altresì, fatto divieto di amministrare.Ed in questo caso all’accomandante che contravviene e compie anche un sol atto di amministrazione non è solo comminata la perdita della responsabilità limitata: a sottolineare la maggiore gravità della violazione, è prevista anche la possibilità dell’esclusione della società a norma dell’art. 2286.

I problemi che il divieto di immistione fa sorgere sono essenzialmente due:

il primo concerne l’opponibilità degli atti compiuti dall’accomandante ingeritosinell’amministrazione. In ordine a questo problema va detto che la società e per essa i sociaccomandatari non saranno vincolati, salvo ratifica o accettazione, dagli atti posti in esseredall’accomandante ingeritosi e non risponderanno quindi delle obbligazioni sorte in conseguenzadi tali atti. La legge prevede una limitata facoltà di deroga, ove l’accomandante abbia

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ricevuto procura speciale relativa al compimento di singoli affari.

il secondo problema riguarda l’atteggiarsi della responsabilità: in questo caso si discute sel’accomandante ingeritosi divenga responsabile solo nei confronti dei terzi ovvero se debbasopportare anche nei rapporti interni una quota delle perdite subite dalla società.

I poteri dell’accomandantePer ciò che concerne i poteri l’art. 2320 consente agli accomandanti di “prestare la loro opera sottola direzione degli amministratori”. Nel caso che vengano a mancare tutti gli accomandatari, l’art.2323 concede agli accomandanti il potere di nominare per il semestre di grazia un amministratoreprovvisorio per il compimento degli atti di ordinaria amministrazione. Gli accomandanti hanno altresì il diritto di “avere comunicazione annuale del bilancio e del conto dei profitti e delle perdite e di controllarne l’esattezza, consultando i libri e gli altri documenti della società”. Con riguardo aipoteri aventi la loro fonte nell’atto costitutivo, oltre ad un possibile allargamento generale di essi,vanno segnalati quello di dare autorizzazione e pareri per determinate operazioni e quello di compiere atti di ispezione e sorveglianza (art. 2320).

Trasferimento della quotaLa quota dell’accomandante è trasferibile sia inter vivos che mortis causa: nel primo caso, è fattasalva la diversa disposizione dell’atto costitutivo ed in ogni caso l’efficacia della cessione verso lasocietà è subordinata all’approvazione da parte della maggioranza dei soci della cessione stessa,mentre nel secondo caso la deroga al regime normale dell’art. 2284 è prevista nel primo comma della norma appena citata, statuente che “la quota di partecipazione del socio accomandante è trasmissibile per causa di morte”.

Problematiche residue relative all’accomandante

Sono problemi riguardanti l’applicazione all’accomandante di alcune norme dettate per il socio disocietà in nome collettivo, ed in particolare:dell’art. 2288 che prevede l’esclusione di diritto del socio fallito;dell’art. 2294, che subordina la partecipazione di incapaci legali, inabilitati e emancipatialle disposizioni dettate in materia per l’imprenditore individuale. La tesi della non applicabilitàdella norma viene giustificata con la circostanza che, essendo la responsabilitàdell’accomandante limitata al conferimento, non ricorre l’esigenza di proteggerel’accomandante dalle rovinose conseguenze cui la responsabilità illimitata può portare.l’art. 2301 non si ritiene applicabile all’accomandante. Tale articolo vieta al socio di collettivadi esercitare un’attività concorrente con quella della società e di partecipare come socioillimitatamente responsabile a quella di altra società.

La società in accomandita semplice non registrata

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Occorre ricordare che l’iscrizione della società in accomandita semplice ha efficacia dichiarativa ela sua mancata iscrizione determina la irregolarità di essa. La disciplina dell’accomandita sempliceirregolare è contenuta nell’art. 2217, il quale fissa due regole:

rinvia per i rapporti tra società e terzi alle disposizioni contenute nell’art. 2297, che è lanorma che disciplina la collettiva irregolare;

esclude dalla responsabilità illimitata nei confronti dei terzi i soci accomandanti, “salvo cheabbiano partecipato alle operazioni sociali”.

Dalla combinazione delle due regole deriva che appare identica alla responsabilità illimitata dei socidi collettiva irregolare la sola responsabilità dei soci accomandatari, proprio perché resta ferma, adonta della mancata registrazione, la limitazione di responsabilità dei soci accomandanti per le obbligazioni sociali. Alle società in accomandita semplice irregolare si applica la residua disciplina della società in accomandita semplice regolare ad eccezione delle norme che presuppongano adempimenti pubblicitari.

LE SOCIETÀ DI CAPITALI

Il perfezionamento dell’atto costitutivo non comporta l’immediata costituzione delle società a base capitalistica (Spa,Srl,società in accomandita per azioni),segnando solo l’avvio del procedimento al termine del quale esse perdono vita .E’quindi netta la diversità rispetto alle società personali,poiché le società per capitali la personalità giuridica si acquista con l’iscrizione dell’atto costitutivo nel registro delle imprese .Le società di capitali hanno autonomia patrimoniale perfetta cioè rispondono delle obbligazioni che assumono solo con il proprio patrimonio ,con l’esclusione dei soci ,il cui unico rischio è limitato alla perdita del conferimento.

Società per azioni

La società per azioni rappresenta il principale tipo di società di capitali e, allo stesso tempo, la forma più importante di società predisposta per le imprese di grandi dimensioni, che richiedonol’apporto di ingenti capitali e importano l’assunzione di notevoli rischi. Carattere fondamentale della società per azioni è il vincolo tra società e socio che risulta impersonale e anonimo. Sotto il profilo giuridico la S.p.A. può essere definita come la persona giuridica che esercita attività

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economica con il patrimonio conferito dai soci e con gli utili eventualmente accumulati e nella quale le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni.

Caratteri della S.p.A.Ai sensi dell’art. 2325, “nella società per azioni, per le obbligazioni sociali, risponde soltanto la società con il suo patrimonio. – Le quote di partecipazione dei soci sono rappresentate da azioni”. Inconsiderazione, anche, dell’art. 2327, le prerogative della S.p.A. risultano essere:

la limitazione della responsabilità dei soci al conferimento, pertanto i creditori sociali dovrannorivolgersi alla società, senza poter esperire azioni individuali nei confronti dei singoli soci.Un discorso a parte merita la c.d. società con unico azionista. Qualora, per qualsiasi motivo,tutte le azioni si concentrino nelle mani di una sola persona, l’art. 2362 – al fine di evitare che conla costituzione di una S.p.A. una persona singola possa limitare la propria responsabilità patrimoniale in danno dei creditori – ha sancito la responsabilità illimitata dell’unico azionista per le obbligazioni sociali sorte nel periodo in cui le azioni risultino essere appartenute a lui soltanto (anche se fittiziamente intestate ad altri).

il fatto che le quote di partecipazione siano rappresentate da azioni, ovvero frazioni di ugualemisura in cui è diviso il capitale sociale;

il fatto che il capitale sociale non possa essere inferiore a 120.000.00 Euro

La costituzione della S.p.A.

La società per azioni si costituisce per atto pubblico che può essere stipulato simultaneamente, cioèimmediatamente, oppure in più fasi con il procedimento di pubblica sottoscrizione (art. 2333).Il contenuto dell’atto costitutivo è stabilito dall’art.2328 c.c. e deve indicare:

il cognome ed il nome dei soci, il luogo e la data di nascita, il domicilio, la cittadinanza deisoci e degli eventuali promotori, nonché il numero delle azioni sottoscritte da ognuno di essi.Il riferimento ai promotori riguarda la società costituita per pubblica sottoscrizione.

la denominazione, la sede della società e le eventuali sedi secondarie. La società ha un nomeche deve essere dichiarato con l’integrazione del tipo di società per azioni ; indispensabile è l’individuazione della sede, la principale, cioè, la legale e le eventuali sedi secondarie.

l’attività che costituisce oggetto sociale. Indica cioè il settore in cui la società opera che deve essere indicato in maniera specifica e non generica.

l’ammontare del capitale sottoscritto e versato. La sottoscrizione segna il momento nel qualeil socio si obbliga a conferire. Il capitale sociale si distingue in capitale sottoscritto e versato;il capitale minimo è attualmente 120 .ooo.oo euro.

il numero e l’eventuale valore nominale delle azioni ,le loro caratteristiche le modalità di emissione e circolazione.

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Il termine eventuale è utilizzato perché nella precedente disciplina bisognava indicare il valore nominale delle azioni , oggi non è più obbligatoria tale indicazione ,il valore nominale delle azioni È comunque il risultato della divisione tra l’ammontare del capitale sociale e il numero delle azioni.

il valore dei crediti e dei beni conferiti in natura.

le norme secondo le quali gli utili devono essere ripartiti. La previsione può riguardare, tral’altro, sia la misura dell’utile che si intende dividere, nel rispetto della destinazione a riservasia la destinazione da imprimergli per finalità, comunque, compatibili con l’interesse dellasocietà, ma non a beneficio dei soci.

i benefici eventualmente accordata ai promotori o ai soci fondatori.

il sistema di amministrazione adottato, il numero degli amministratori e i loro poteri, indicando tra questi quali hanno la rappresentanza della società.Deve essere indicata la scelta tra i tre diversi modelli di amministrazione:

A)Quello tradizionale (consiglio di amministrazione e collegio sindacale)B)Quello dualistico (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza)C)Quello monistico (consiglio di amministrazione e comitato di controllo al suo interno) .

il numero dei componenti il collegio sindacale. Anche con riguardo ai sindaci, i primi devonoessere nominati nell’atto costitutivo ( art. 2400 ); il numero è ricompreso tra un minimodi tre ed un massimo di cinque, da prescegliere anche tra i soci.

la nomina dei primi amministratori e sindaci ovvero dei componenti del consiglio di sorveglianza e quando previsto, del soggetto al quale è demandato il controllo contabile .Nell’atto costitutivo devono essere indicati i primi amministratori e sindaci. Necessaria è anche la nomina di due supplenti per impedire soluzioni di continuità nl funzionamento dell’organo di controllo.

l’importo globale, almeno approssimativo, delle spese per la costituzione poste a caricodella società. Indicazione che parrebbe finalizzata a consentire ai soci costituenti tendenzialeconsapevolezza sui costi che saranno sopportati per quella ragione.

la durata della società ,ovvero se la società è costituita a tempo indeterminato entro un anno il socio può recedere .Il tempo di durata non è perciò necessario. lo statuto contiene le regole relative al funzionamento della società e anche se oggeetto di atto separato è parte integrante dell’atto costitutivo.

Atto costitutivo e statuto

Il collegamento tra l’atto costitutivo e lo statuto ripropone la rilevanza delle regole sul funzionamento della società, e dunque quelle della sua organizzazione; la relativa disciplina

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dovrebbe trovare previsione nello statuto che dell’atto costitutivo è parte integrante. Lo statuto non è, tuttavia, indispensabile come l’atto costitutivo; i principi sul funzionamento della società sono già fissati, con prevalente imperatività della normativa di legge. In concreto viene redatto per personalizzare, nei limiti del possibile, il funzionamento dell’organizzazione al servizio di specifiche esigenze (operatività dell’organo amministrativo, modifica dei quorum deliberativi delle assemblee, limiti alla circolazione delle azioni).Anche lo statuto ha natura contrattuale e viene redatto nella forma dell’atto pubblico.Il procedimento di costituzione una volta avviato , si dovrebbe concludere con la nascita della società. Devono ricorrere puntuali condizioni, in mancanza delle quali il procedimento di costituzione si arresta. L’art. 2329 esige che:

sia sottoscritto per intero il capitale sociale;

siano versati presso un istituto di credito almeno i tre decimi dei conferimenti in denaro(ogni socio all’atto della sottoscrizione deve versare il 25 % dell’intero conferimento ,se la società è stata costituita per iniziativa di un solo socio il versamento deve essere integrale).

sussistano le autorizzazioni governative e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali perla costituzione della società.

Il procedimento di costituzione si sviluppa poi, con il deposito dell’atto costitutivo presso il registro delle imprese, entro venti giorni dalla stipulazione, per iniziativa del notaio ovvero di coloro che sono designati quali amministratori. Opportuno è sottolineare che, qualora notaio ed amministratori (proprio in questo ordine) non provvedano, ciascun socio può effettuare il deposito a spese della società. (Art.2330 comma 1e2).Contestualmente al deposito deve essere richiesta l’iscrizione della società ,cui provvede l’ufficio del registro delle imprese ,verificata la regolarità formale della documentazione (art.23330 3 comma). Con l’iscrizione la società acquista la personalità giuridica. Nel periodo tra la stipulazione dell’atto costitutivo e l’iscrizione, la società non è nata e per le obbligazioni che sono state assunte nel suo nome, rispondono illimitatamente e solidalmente, verso i terzi, coloro che hanno agito;tale responsabilità è estesa al socio unnico fondatore e a quei soci che hanno deciso ,autorizzato o consentito l’operazione (art 2331 comma 1e2).Successivamente all’iscrizione ,se la società approva uno o più operazioni poste in essere in precedenza ,ne risponde anch’essa ,obbligata a rilevare coloro che hanno agito(art.2331 comma 3).Le somme depositate dai soci al momento della sottoscrizione possono essere consegnate agli amministratori solo se ne prova l’avvenuta sottoscrizione .Se entro 90 giorni dalla stipula dell’atto costitutivo la società non si è iscritta nel registro delle imprese ,quelle somme vengono restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perde efficacia(art.2331 comma 4).Ai sensi dell’art.2331 ultimo comma è vietata l’emissione di azioni prima dell’iscrizione della società , nonché il compimento di atti volti al sollecitare l’investimento azionario ,salva l’ipotesi di costituzione mediante offerta pubblica di sottoscrizione. (art.2333 c.c.)

La costituzione della società per pubblica sottoscrizioneLa costituzione per pubblica sottoscrizione è disciplinata dall’art. 2333 ed ha come fasi essenziali:

la predisposizione, da parte dei promotori, di un programma che indichi l’oggetto e il capitalesociale e le principali disposizioni dell’atto costitutivo;

le progressive sottoscrizioni delle azioni da parte degli interessati che devono risultare da attopubblico o da scrittura privata autenticata(art.2333 comma 3).

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Raccolte le sottoscrizioni, i promotori assegnano, ai sottoscrittori, un termine non superiore ad un mese per effettuare il versamento decorso inutilmente il quale possono scegliere se agire nei confronti dei sottoscrittori morosi ovvero sciogliersi dall’obbligazione. In quest’ultima eventualità si può procedere alla costituzione della società soltanto dopo che siano state collocate le azioni per le quali non è stato effettuato il versamento (art.2334)

C)i promotori convocano l’assemblea dei sottoscrittori che, accertata l’esistenza delle condizionirichieste per la costituzione della società, delibera, tra l’altro, sul contenuto dell’attocostitutivo e sulla nomina degli amministratori e del collegio sindacale. L’assemblea è validamente costituita con la presenza della metà dei sottoscrittori ognuno dei quali ha diritto ad un voto a prescindere dal numero delle azioni sottoscritte. Le deliberazioni, di cui si è fatto cenno, sono adottate a maggioranza, quelle relative alla modificazione del programma richiedono tuttavia il consenso unanime (art.2335)

D) esaurita l’assemblea, con l’assunzione delle necessarie decisioni, chi vi ha preso parte, anchein rappresentanza degli assenti, stipula l’atto costitutivo.I promotori, che sottoscrivono il programma, sono solidalmente responsabili verso i terzi per le obbligazioni assunte per costituire la società; se vi si perviene gli stessi promotori sono rilevati dalla società e beneficiano del rimborso spese sostenute, semprechè necessarie per la costituzione ovvero se approvate dall’assemblea dei sottoscrittori.(art.2338)La responsabilità cui sono esposti i promotori è bilanciata dall’opportunità che gli è concessa di riservarsi, indipendentemente dalla loro qualità di soci nella costituenda società, una partecipazione non superiore complessivamente ad un decimo degli utili netti risultanti dal bilancio e per unperiodo massimo di cinque anni (art 2340). Identico beneficio è accordato ai soci fondatori(art.2341).Nullità della società

La disciplina dei vizi che possono inficiare il procedimento di costituzione della società per azioni .Prima dell’iscrizione assume rilevanza l’atto costitutivo al quale si applicano le regole generalisull’invalidità, cioè quelle relative ai contratti associativi. Successivamente all’iscrizione, nata lapersona giuridica, la società è operativa sul mercato. Se, pertanto, anche dopo l’iscrizione, trovassero applicazione i principi generali sull’invalidità, segnatamente quelli relativi alla nullità, si potrebbero determinare rilevanti controindicazioni. La dichiarazione di nullità travolgerebbe gli atti posti in essere dalla società, con possibilità di sanatoria pressoché ingestibili (la conversione) e consistenti pregiudizi per i terzi e per i soci. La nullità è stata disciplinata in funzione delle esigenze dell’apparato organizzativo dellapersona giuridica. Non più, dunque, nullità dell’atto costitutivo, bensì nullità della società (art.2332). Questa disposizione, testualmente prevede che, avvenuta l’iscrizione nel registro delle imprese, la nullità della società può essere pronunciata soltanto nei seguenti casi:

mancata stipulazione dell’atto costitutivo nella forma dell’atto pubblico: riguarda la situazionenella quale il consenso è stato prestato;

illiceità dell’oggetto sociale

mancanza nell’atto costitutivo di ogni indicazione riguardante la denominazionedella società, o i conferimenti, o l’ammontare del capitale sottoscritto o l’oggetto sociale;

La dichiarazione di nullità non pregiudica l’efficacia degli atti compiuti in nome della società dopo

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l’iscrizione nel registro delle imprese. La sentenza che dichiara la nullità nomina i liquidatori della società ,di conseguenza i soci non sono liberati dall’obbligo dei conferimenti fino a quando non sono soddisfatti i creditori sociali.

I contratti parasocialiI contratti parasociali sono quegli accordi, che in genere si accompagnano alla stipulazione dell’attocostitutivo, i quali hanno lo scopo di regolare il comportamento dei soci in seno alla società. Talicontratti hanno efficacia obbligatoria solo tra le parti stipulanti .I patti parasociali hanno ad oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società per azioni e in quelle che controllano ;possono inoltre riguardare i limiti alla circolazione delle azioni o delle partecipazioni in società che controllano.Possono essere stipulati per un termine non superiore a 5 anni , possono però essere rinnovati.Se manca il termine di durata secondo le regole generali ,il contraente può recedere con preavviso di 180 giorni.(art.2341 bis comma 3)Ai sensi dell’art.2341 bis nelle società che ricorrono al mercato capitale di rischio i patti par sociali devono essere comunicati alla società e dichiarati in apertura di assemblea , con trascrizione ,in difetto i soci (facenti parte del patto parasociale) non possono esercitare il diritto di voto.Non possono essere opposti ai terzi, né alla società (che non sia parte); non invalidano gli atti compiuti in violazione di essi e, nei confronti del trasgressore, gli altri soci partecipanti all’accordo violato possono esperire soltanto l’azione di risarcimento dei danni qualora sia dimostrabile un pregiudizio derivato dal suo comportamento.

Conferimento e capitale socialeIl conferimento è l’obbligo che il socio assume di apportare beni in società, il versamentone costituisce l’esecuzione. Quale corrispettivo l’azionista riceve, in proporzione, le azioni, lequote cioè, nelle quali è diviso il capitale. Il capitale sociale nominale è la componente del patrimonio netto insuscettibile di distribuzione tra i soci. Il conferimento deve farsi in denaro, se nell’atto costitutivo non è stabilito diversamente (art. 2342).Non possono, invece, formare oggetto di conferimento le prestazioni d’opera o di servizi; sfuggirebbero ad ogni puntuale valutazione, risultando, comunque, incerte nella durata.Al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo deve essere versato ,presso una banca il 25% dei conferimenti in denaro,se la società però nasce per atto unilaterale il versamento deve essere integrale.

I conferimenti di beni in natura e di crediti

Se il conferimento riguarda beni in natura o crediti è necessario valutarli attraverso un articolato procedimento (art. 2343).

Tale art. prevede che chi conferisce beni in natura o crediti deve presentare la relazione giurata di un esperto designato dal tribunale nel cui circondario ha sede la società, contenente la descrizione dei beni o dei crediti conferiti, l'attestazione che il loro valore è almeno pari a quello ad essi

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attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale soprapprezzo e i criteri di valutazione seguiti. La relazione deve essere allegata all'atto costitutivo.

L'esperto risponde dei danni causati alla società, ai soci e ai terzi.(Si applicano le disposizioni dell'articolo 64 del codice di procedura civile).

Gli amministratori devono, nel termine di centottanta giorni dalla iscrizione della società, controllare le valutazioni contenute nella relazione indicata nel primo comma e, se sussistano fondati motivi, devono procedere alla revisione della stima. Fino a quando le valutazioni non sono state controllate, le azioni corrispondenti ai conferimenti sono inalienabili e devono restare depositate presso la società.

Se risulta che il valore dei beni o dei crediti conferiti era inferiore di oltre un quinto a quello per cui avvenne il conferimento, la società deve proporzionalmente ridurre il capitale sociale, annullando le azioni che risultano scoperte. Tuttavia il socio conferente può versare la differenza in danaro o recedere dalla società; il socio recedente ha diritto alla restituzione del conferimento, qualora sia possibile in tutto o in parte in natura. L'atto costitutivo può prevedere, salvo in ogni caso quanto disposto dal quinto comma dell'articolo 2346, che per effetto dell'annullamento delle azioni disposto nel presente comma si determini una loro diversa ripartizione tra i soci

Art.2343 Ter

Nel caso di conferimento di valori mobiliari ovvero di strumenti del mercato monetario non e' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, se il valore ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale e dell'eventuale sovrapprezzo e' pari o inferiore al prezzo medio ponderato al quale sono stati negoziati su uno o piu' mercati regolamentati nei sei mesi precedenti il conferimento.

Non e' altresi' richiesta la relazione di cui all'articolo 2343, primo comma, qualora il valore attribuito, ai beni in natura o crediti conferiti, diversi da quelli di cui al primo comma, corrisponda:

a) al valore equo ricavato da un bilancio approvato da non oltre un anno, purche' sottoposto a revisione legale , ovvero b) al valore equo risultante dalla valutazione, precedente di non oltre sei mesi il conferimento, effettuata da un esperto indipendente da chi effettua il conferimento e dalla societa' e dotato di adeguata e comprovata professionalita'.

Gli amministratori (Art.2343 quater) devono accertare se di seguito al bilancio (lett.a) o alla valutazione (lett.b) siano intervenuti fatti nuovi rilevanti tali da modificare sensibilmente il valore equo dei beni o crediti conferiti. In caso di non riconosciuta professionalità e indipendenza dell’esperto essi sono tenuti ad una ulteriore valutazione.

L’acquisto da promotori, fondatori, amministratori

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La protezione dell’integrità del capitale è stata ulteriormente soddisfatta assicurando la trasparenza ad alcune operazioni poste in essere dai promotori, dai fondatori e dagli amministratori nei due anni dall’iscrizione della società nel registro delle imprese: se infatti costoro vendono, proprio alla società, beni o crediti, per un corrispettivo pari o superiore al decimo del capitale sociale, l’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea ordinaria(art.2343 bis c.c.).Il verbale della seduta deve poi essere depositato presso il registro delle imprese .Sono sottratti a questa procedura gli acquisti ( di costoro), se effettuati a condizioni normali nell’ambito delle operazioni correnti della società,oppure in borsa,oppure sotto il controllo dell’autorità giudiziaria.

Mancato pagamento delle quoteSe il socio non esegue i pagamenti dovuti, decorsi quindici giorni dalla pubblicazione di una diffida nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica, gli amministratori, se non ritengono utile promuovere azione per l'esecuzione del conferimento, offrono le azioni agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, per un corrispettivo non inferiore ai conferimenti ancora dovuti. In mancanza di offerte possono far vendere le azioni a rischio e per conto del socio, a mezzo di una banca o di un intermediario autorizzato alla negoziazione in mercati regolamentati.Qualora la vendita non possa aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori possono dichiarare decaduto il socio, trattenendo le somme riscosse, salvo il risarcimento dei maggiori danni.Le azioni non vendute, se non possono essere rimesse in circolazione entro l'esercizio in cui fu pronunziata la decadenza del socio moroso, devono essere estinte con la corrispondente riduzione del capitale .Il socio in mora nei versamenti non può esercitare il diritto di voto.

Le prestazioni accessorie

L'atto costitutivo può stabilire l'obbligo dei soci di eseguire prestazioni accessorie non consistenti in danaro, determinandone il contenuto, la durata, le modalità e il compenso, e stabilendo particolari sanzioni per il caso di inadempimento. Le prestazioni accessorie non riguardano, necessariamente, tutti i soci. Le azioni alle quali è connesso l’obbligo della prestazione accessoria devono essere nominative e non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori (art.2345). Gli amministratori sono tenuti a valutare se autorizzare o meno il trasferimento. In mancanza di previsione dell’atto costitutivo, gli obblighi oggetto delle prestazioni accessorie non possono essere modificati senza il consenso di tutti i soci (art. 2345). La prestazione accessoria, invece, non è disciplinata dal contratto di società, è di regola da un altro accordo che si collega con quello di società, pur mantenendo la propria autonomia.

Capitale sociale e diritti dei soci

Il capitale è anche l’indice che permette di capire la partecipazione sociale di cui il socio è titolare. La partecipazione sociale è divisa in diritti di natura patrimoniale (come il diritto agli utili e alla quota di liquidazione) e diritti di natura amministrativa (come il diritto, all’intervento alle assemblee,al voto, di impugnativa delle deliberazioni). Poi ci sono casi in cui si saldano insieme una componente patrimoniale e una amministrativa (come il diritto di opzione nel caso di aumento del capitale e quello di recesso che consente al socio di uscire dalla società).

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Infine il socio può esercitare ulteriori diritti amministrativi da solo (se raggiunge il quorum) o con altri soci come: richiedere la convocazione dell’assemblea (art.2367),rinvio perché non sufficiente mente informato sugli argomenti posti all’ordine del giorno (art.2374).

Emissioni delle azioni e altri strumenti finanziari partecipativi

La partecipazione sociale é rappresentata da azioni; salvo diversa disposizione di leggi speciali lo statuto può escludere l'emissione dei relativi titoli o prevedere l'utilizzazione di diverse tecniche di legittimazione e circolazione.(art.2346c.c.)Il valore nominale di ciascuna azione può essere non attribuito nello statuto, ma se è attribuito allora non può riguardare una parte dei titoli azionari, ma li deve riguardare tutti.(art.2346 2e3 comma). A ciascun socio é assegnato un numero di azioni proporzionale alla parte del capitale sociale sottoscritta e per un valore non superiore a quello del suo conferimento. L'atto costitutivo può prevedere una diversa assegnazione delle azioni. In nessun caso il valore dei conferimenti può essere complessivamente inferiore all'ammontare globale del capitale sociale .Resta salva la possibilità che la società, a seguito dell'apporto da parte dei soci o di terzi anche di opera o servizi, emetta strumenti finanziari forniti di diritti patrimoniali o di diritti amministrativi, escluso il voto nell'assemblea generale degli azionisti. In tal caso lo statuto ne disciplina le modalità e condizioni di emissione, i diritti che conferiscono, le sanzioni in caso di inadempimento delle prestazioni e, se ammessa, la legge di circolazione. .(art.2346c.c.).Le azioni sono indivisibili e in caso di comproprietà ,per l’esercizio dei connessi diritti viene nominato un rappresentante comune. (art.2347).

Le categorie di azioni Le azioni devono essere di uguale valore e conferiscono ai loro possessori uguali diritti . Si possono tuttavia creare categorie di azioni fornite di diritti diversi con l'atto costitutivo o con successive modificazioni di questo.(Art.2348)La diversità può riguardare anche il profilo dell’incidenza delle perdite.

Azioni e strumenti finanziari a favore dei dipendentiL’art.2349 c.c. prevede l’emissione ,se contemplata dallo statuto,sia di azioni ,sia di strumenti finanziari a favore dei dipendenti per stimolare l’interessamento alle vicende dell’impresa .E’quindi possibile se l’emissione riguarda azioni,convertire a capitale gli utili che la società gli avrebbe destinato .Di questi titoli deve poi essere stabilita la forma ,il modo di trasferimento e i diritti, con modificazione dell’atto costitutivo.

Azioni di risparmioQueste azioni sono state introdotte dalla legge n.216/1974 per favorire l’investimento in borsa .Gli azionisti di risparmio non hanno diritto di voto né nell’assemblea ordinaria né straordinaria; ma in compenso è stato fortemente protetto il loro diritto all’utile e alle quota di liquidazione.

Diritto agli utili e alla quota di liquidazione

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L’art. 2350 stabilisce che ogni azione attribuisce il diritto di voto ,il diritto all’utile e alla quota di liquidazione in sede di scioglimento della società. La regola è che le azioni attribuiscono uguali diritti; l’eccezione è che è possibile diversificarli. La conseguenza di tale ultima ipotesi è che se i soci se ne avvalgono la società risulta articolata in diverse categorie di azionisti.

Diritto di votoL’art. 2351 prescrive che ogni azione attribuisce il diritto di voto . L'atto costitutivo può tuttavia stabilire che le azioni privilegiate nella ripartizione degli utili e nel rimborso del capitale allo scioglimento della società abbiano diritto di voto soltanto a particolari condizioni non meramente potestative (azioni con diritto di voto limitato)o non abbiano il diritto di voto (azioni senza diritto di voto). Le azioni senza voto o con voto limitato non possono superare la metà del capitale sociale.Non possono emettersi azioni a voto plurimo.

(Non meramente potestative significa che gli eventi per poter votare non devono dipendere dall’arbitraria discrezionalità della società ,né degli azionisti interessati).

Pegno,usufrutto e sequestro delle azioniNel caso di pegno o di usufrutto sulle azioni , il diritto di voto spetta, salvo convenzione contraria, al creditore pignoratizio o all'usufruttuario .Nel caso di sequestro delle azioni spetta al custode il diritto di voto .Se le azioni attribuiscono un diritto di opzione, questo spetta al socio ed al medesimo sono attribuite le azioni in base ad esso sottoscritte. Qualora il socio non provveda almeno tre giorni prima della scadenza al versamento delle somme necessarie per l'esercizio del diritto di opzione e qualora gli altri soci non si offrano di acquistarlo, questo deve essere alienato per suo conto a mezzo banca od intermediario autorizzato alla negoziazione nei mercati regolamentati .Nel caso di aumento del capitale sociale , il pegno, l'usufrutto o il sequestro si estendono alle azioni di nuova emissione.Azioni di godimentoUn’altra categoria è quella dei titolari delle azioni di godimento (art. 2353) riservate ai soci i cui titoli azionari siano stati rimborsati. In effetti, gli azionisti le cui azioni siano state estratte e che, pertanto, escono dalla società, compete la quota di liquidazione calcolata sul valore nominale e non su quello reale; potrebbero, dunque, subire un pregiudizio se il valore reale risultasse superiore. Vi si può allora ovviare con l’assegnazione di azioni di godimento che permettono di partecipare alla distribuzione degli utili futuri .Alle azioni di godimento è negato il diritto di voto.

Categorie di azioni e rischio di impresaLe società per azioni possono essere articolate in categorie di soci, diversificate dall’eterogeneitàdei diritti,ciò tiene conto del fatto che la collocazione degli azionisti nell’organizzazione è influenzata dalla diversa incidenza del rischio di impresa. Questo è il fondamento dell’eccezione alla regola generale secondo cui l’azione conferisce diritti uguali (art. 2348). Ogni categoria deve giovarsi di una protezione adeguata e coerente con le proprie, particolari caratteristiche.Quindi ogni categoria di azioni pur avendo in comune con le altre l’obbiettivo finale ,ha un diverso rischio,e quindi una tutela diversa .Infatti è ovvio che l’azionista di risparmio rischi meno di quello privilegiato e ancor meno dell’ordinario.

I titoli azionari e la loro circolazione

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I titoli azionari possono essere nominativi o al portatore ,a scelta del socio ,se lo statuto o le leggi speciali non prevedono diversamente .Finchè le azioni non sono interamente liberate ,non possono essere emessi titoli al portatore. (art.2354 comma 1)

Le azioni devono indicare:1) la denominazione, la sede e la durata della società;2) la data dell'atto costitutivo e della sua iscrizione, e l'ufficio del registro delle imprese dove la società è iscritta;3) il loro valore nominale o se si tratta di azioni senza valore nominale ,il numero complessivo delle azioni emesse nonchè l'ammontare del capitale sociale;4) l'ammontare dei versamenti parziali sulle azioni non interamente liberate;5) i diritti e gli obblighi particolari ad esse inerenti.

Le azioni devono essere sottoscritte da uno degli amministratori. E' valida la sottoscrizione mediante riproduzione meccanica della firma. (art.2354 comma 2)

Ai sensi dell’art.2355 comma 2 le azioni al portatore si trasferiscono con la consegna del titolo.Al comma 3 si prevede la circolazione dei titoli azionari nominativi si realizzi con la girata autenticata dal notaio e con l’effetto che il giratario ,legittimato da una serie continua di girate ,ha diritto ad ottenere l’annotazione del trasferimento nel libro dei soci ed è legittimato ad esercitare i diritti sociali.Il titolo azionario incorpora la posizione del socio nella società e il suo possesso conferisce la legittimazione ad esercitare i relativi diritti a condizione che la legittimazione sia stata conseguita nel rispetto delle forme prescritte dalla legge.La circolazione delle azioni può essere limitata dalla legge ,da accordi tra i soci che affiancano l’atto costitutivo o lo statuto (c.d. patti parasociali)ovvero proprio dallo statuto e dall’atto costitutivo.

Limitazioni di legge: come l’art 2345 comma 2 che afferma che Le azioni alle quali è connesso l'obbligo delle prestazioni accessorie non sono trasferibili senza il consenso degli amministratori.

Patti parasociali: Se regolati in patti parasociali ,i limiti contrattuali determinano una situazione di blocco dal momento che il socio è obbligato a rispettare ,appunto il blocco e non può quindi alienare i propri titoli azionari (c.d. sindacati di blocco).Tale limite non è assoluto poiché deve avere un limite di tempo e deve rispondere ad un interesse apprezzabile. La violazione del patto parasociale non è opponibile ai terzi ,infatti gli obblighi assunti con tale accordo vincolano solo i contraenti.

Le previsioni limitative della circolazione delle azioni inserite nell’atto o nello statuto, invece hanno invece efficacia reale e le loro trasgressioni sono opponibili ai terzi.E’ inoltre consentita l’inalienabilità delle azioni per un periodo massimo di 5 anni dal momento dell’introduzione della relativa clausola.

Le clausole di prelazione prevedono che il socio alienante comunichi agli altri l’intenzione di vendere, anche se il più delle volte invece il socio che intende vendere comunica il nome del terzo interessato all’acquisto e le condizioni concordate .Si consente in tal modo agli altri azionisti di valutare se acquistare o meno avendo la prelazione a parità di trattamento.

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Le clausole di godimento tendono a selezionare l’ingresso di nuovi soci in base a determinati requisiti soggettivi .Ci sono poi clausole di gradimento che esigono il consenso dell’organo amministrativo ,talvolta della stessa assemblea.

La Spa può infine introdurre le azoni riscattabili (art.2437 sexies),al cui acquisto provvedono, al pari, da parte della società o gli altri soci. La riscattabilità è ovviamente collegata a certe all’avveramento di certe circostanze come la morte dell’azionista.

Acquisto delle azioni proprieL’art. 2357 fa espresso divieto alle società di acquistare azioni proprie, se non nei limiti degli utilidistribuibili e delle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio regolarmente approvato. Neilimiti anzidetti, inoltre, possono essere acquistate soltanto azioni interamente liberate.L’acquisto deve essere autorizzato dall’assemblea, la quale ne fissa le modalità, indicando in particolare il numero massimo di azioni da acquistare, la durata, non superiore a diciotto mesi, per la quale l’autorizzazione è accordata, il corrispettivo minimo ed il corrispettivo massimo.

In nessun caso il valore nominale delle azioni acquistate può eccedere la decima parte del capitale sociale tenuto conto anche delle azioni possedute dalle società controllate.Le azioni acquistate in violazione delle prescrizioni anzidette debbono essere alienate secondo modalità da determinarsi dall’assemblea, entro un anno dal loro acquisto. In mancanza, deve procedersi senza indugio al loro annullamento e alla corrispondente riduzione del capitale. Qualoral’assemblea non provveda, gli amministratori e i sindaci devono chiedere che la riduzione sia disposta dal Tribunale.

Tale disciplina non si applica, tuttavia, nei seguenti casi:in esecuzione di una deliberazione dell’assemblea di riduzione del capitale, da attuarsi medianteriscatto e annullamento di azioni;a titolo gratuito, sempre che si tratti di azioni interamente liberate;per effetto di successione universale o di fusione;in occasione di esecuzione forzata per il soddisfacimento di un credito della società, sempreche si tratti di azioni interamente liberate.

Gli amministratori possono disporre delle azioni proprie acquisite alle condizioni di legge appenaviste soltanto previa autorizzazione dell’assemblea, che deve stabilire le relative modalità. Per taliazioni inoltre:il diritto agli utili e il diritto di opzione sono attribuiti proporzionalmente alle altre azioni;il diritto di voto è sospeso, ma le azioni medesime sono egualmente computate ai fini delcalcolo delle quote richieste per la costituzione e per le deliberazioni dell’assemblea;deve essere costituita e mantenuta una riserva indisponibile, pari all’importo delle azioniproprie iscritto all’attivo del bilancio.L’assemblea inoltre può autorizzare l’esercizio totale o parziale del diritto di opzione,cioè in deroga al divieto di sottoscrivere azioni proprie stabilito dal 1 comma dell’art.2357 quater, la società può sottoscrivere azioni proprie solo quando vi è un aumento di capitale, mentre permane il divieto nella fase di costruzione della società.

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L’acquisto e la sottoscrizione delle azioni nel fenomeno del controlloIl sistema normativo – relativamente alla sottoscrizione e all’acquisto di azioni proprie – tutelal’integrità del capitale ed interessa tali operazioni anche se effettuate tra la società controllante e lesue controllate. È innegabile, in effetti, che in queste situazioni i pericoli risultino accentuati: inprimo luogo in considerazione del rapporto di controllo che potrebbe agevolare le manovre dellasocietà controllante che indirizza l’attività della controllata; in considerazione, altresì, della possibile fittizia movimentazione dei capitali. Anche con riferimento a queste situazioni è opportuno distinguere le operazioni di acquisto da quelle di sottoscrizione. Art. 2359 bis, ter e quater. Identici i divieti già illustrati:l’acquisto da parte della controllata è consentito soltanto nei limiti degli utili distribuibili edelle riserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato;può riguardare esclusivamente azioni interamente liberate;l’acquisto deve essere deliberato dall’assemblea alle condizioni e alle modalità di cuiall’art. 2357.In nessun caso il valore nominale delle azioni può eccedere la decima parte del capitale della societàcontrollante e si deve tener conto delle azioni possedute dalla medesima società controllante e dallesocietà da essa controllate. Deve essere costituita una riserva indisponibile pari all’importo delle azioni della società controllante, iscritta all’attivo del bilancio e deve essere mantenuta fin quando le azioni non siano trasferite. La società controllata non può esercitare il voto nell’assemblea dellacontrollante. È, ovviamente, sanzionato l’acquisto effettuato per il tramite di società fiduciaria o perinterposta persona. Ai sensi dell’art. 2359 ter la trasgressione di questi limiti impone l’alienazionedelle azioni entro un anno dall’acquisto nel rispetto delle modalità decise dall’assemblea della società controllata. In difetto, la controllante, deve procedere all’annullamento delle azioni e alla corrispondente riduzione del capitale sociale con rimborso del socio recedente; se non vi provvede la riduzione è decretata all’autorità giudiziaria su iniziativa degli amministratori e dei sindaci. Identico rigore e identico divieto assoluto riguarda la sottoscrizione di azioni o quote della controllante da parte della controllata. Anche in questo caso le azioni sottoscritte in violazione della preclusione si intendo sottoscritte dagli amministratori della controllante che devono liberarle. È applicata anche la regola che colpisce le acquisizioni effettuate da chi agisce in nome proprio, ma per conto della controllata.

L’azionista unicoIl socio unico non si identifica con l’organizzazione della quale è tenuto a rispettare le regole.

(L’art.2362c.c.)Quando le azioni risultano appartenere ad una sola persona o muta la persona dell'unico socio, gli amministratori devono depositare per l'iscrizione del registro delle imprese una dichiarazione contenente l'indicazione del cognome e nome o della denominazione, della data e del luogo di nascita o lo Stato di costituzione, del domicilio o della sede e cittadinanza dell'unico socio.

[2] Quando si costituisce o ricostituisce la pluralità dei soci, gli amministratori ne devono depositare apposita dichiarazione per l'iscrizione nel registro delle imprese.

[3] L'unico socio o colui che cessa di essere tale può provvedere alla pubblicità prevista nei commi precedenti.

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[4] Le dichiarazioni degli amministratori previste dai precedenti commi devono essere depositate entro trenta giorni dall'iscrizione nel libro dei soci e devono indicare la data di iscrizione.

[5] I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

Sezione IVL’assemblea L’assemblea è un organo collegiale convocato nel comune dove ha la sede la società, se lo statuto non dispone diversamente , e può essere ordinaria o straordinaria (art.2363 c.c.).

Nelle società prive di consiglio di sorveglianza, l'assemblea ordinaria (art.2364 c.c.):

1) approva il bilancio;2) nomina e revoca gli amministratori; nomina i sindaci e il presidente del collegio sindacale e, quando previsto, il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti; 3) determina il compenso degli amministratori e dei sindaci, se non è stabilito dallo statuto; 4) delibera sulla responsabilità degli amministratori e dei sindaci;5) delibera sugli altri oggetti attribuiti dalla legge alla competenza dell'assemblea, nonché sulle autorizzazioni eventualmente richieste dallo statuto per il compimento di atti degli amministratori, ferma in ogni caso la responsabilità di questi per gli atti compiuti;6) approva l'eventuale regolamento dei lavori assembleari.

L'assemblea ordinaria deve essere convocata almeno una volta l'anno, entro il termine stabilito dallo statuto e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale (31 dic.). Lo statuto può prevedere un maggior termine, comunque non superiore a centottanta giorni, nel caso di società tenute alla redazione del bilancio consolidato ovvero quando lo richiedono particolari esigenze relative alla struttura ed all'oggetto della società.

Nelle società ove è previsto il consiglio di sorveglianza (quindi nel sistema dualistico), l'assemblea ordinaria: 

1) nomina e revoca i consiglieri di sorveglianza;2) determina il compenso ad essi spettante, se non è stabilito nello statuto;3) delibera sulla responsabilità dei consiglieri di sorveglianza;4) delibera sulla distribuzione degli utili;5) nomina il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.

Le competenze dell’assemblea straordinaria (art.2365)Essa delibera sulle modificazioni dello statuto, sulla nomina, sulla sostituzione e sui poteri dei liquidatori e su ogni altra materia espressamente attribuita dalla legge alla sua competenza

L’art.2366 prevede che l'assemblea è convocata dagli amministratori o dal consiglio di gestione mediante avviso contenente l'indicazione del giorno, dell'ora e del luogo dell'adunanza e l'elenco delle materie da trattare.

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L'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica o in almeno un quotidiano indicato nello statuto almeno quindici giorni prima di quello fissato per l'assemblea se i quotidiani indicati nello statuto hanno cessato le pubblicazioni, l'avviso deve essere pubblicato nella Gazzetta Ufficiale.Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può, in deroga al comma precedente, consentire la convocazione mediante avviso comunicato ai soci con mezzi che garantiscano la prova dell'avvenuto ricevimento almeno otto giorni prima dell'assemblea.In mancanza delle formalità suddette, l'assemblea si reputa regolarmente costituita, quando è rappresentato l'intero capitale sociale e partecipa all'assemblea la maggioranza dei componenti degli organi amministrativi e di controllo. Tuttavia in tale ipotesi ciascuno dei partecipanti può opporsi alla discussione degli argomenti sui quali non si ritenga sufficientemente informato.

L’art.2367 stabilisce che gli amministratori o il consiglio di gestione devono convocare senza ritardo l'assemblea, quando ne è fatta domanda da tanti soci che rappresentino almeno il decimo del capitale sociale o la minore percentuale prevista nello statuto, e nella domanda sono indicati gli argomenti da trattare.Se gli amministratori o il consiglio di gestione, oppure in loro vece i sindaci o il consiglio di sorveglianza o il comitato per il controllo sulla gestione, non provvedono, il tribunale, sentiti i componenti degli organi amministrativi e di controllo, ove il rifiuto di provvedere risulti ingiustificato, ordina con decreto la convocazione dell'assemblea, designando la persona che deve presiederla.La convocazione su richiesta di soci non è ammessa per argomenti sui quali l'assemblea delibera, a norma di legge, su proposta degli amministratori o sulla base di un progetto o di una relazione da essi predisposta.

La costituzione dell’assembleaL’assemblea è un organo collegiale che decide nel rispetto della regola della maggioritaria.

L'assemblea ordinaria è regolarmente costituita con l'intervento di tanti soci che rappresentino almeno la metà del capitale sociale, escluse dal computo le azioni prive del diritto di voto nell'assemblea medesima. Essa delibera a maggioranza assoluta, salvo che lo statuto richieda una maggioranza più elevata. Per la nomina alle cariche sociali lo statuto può stabilire norme particolari.(Art.2368)

Per l’assemblea straordinaria delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ,non è previsto un quorum costitutivo anche se indirettamente poiché è prescritto il quorum deliberativo, infatti le delibere vengono adottate con il voto favorevole di tanti soci che rappresentano più della metà del capitale sociale, se lo statuto non richiede una maggioranza più elevata. N elle società invece che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il quorum costitutivo è il 50% del capital sociale ,mentre il quorum deliberativo almeno i 2/3 del capitale presente.

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Se nell’assemblea non viene raggiunto il quorum costitutivo ,l’assemblea deve nuovamente essere convocata .La seconda convocazione non può essere fissata per lo stesso giorno della prima .Se l’ordine del giorno non avesse previsto la seconda convocazione ,l’assemblea deve essere riconvocata entro 30 gg dalla data della prima.

In seconda convocazione l'assemblea ordinaria delibera qualunque sia la parte di capitale rappresentata dai soci partecipanti, e l'assemblea straordinaria è regolarmente costituita con la partecipazione di oltre un terzo del capitale sociale e delibera con il voto favorevole di almeno i due terzi del capitale rappresentato in assemblea.

Lo statuto può richiedere maggioranze più elevate, tranne che per l'approvazione del bilancio e per la nomina e la revoca delle cariche sociali.

Nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio è necessario, anche in seconda convocazione, il voto favorevole di tanti soci che rappresentino più di un terzo del capitale sociale per le deliberazioni concernenti il cambiamento dell'oggetto sociale, la trasformazione della società, lo scioglimento anticipato, la proroga della società, la revoca dello stato di liquidazione, il trasferimento della sede sociale all'estero e l'emissione delle azioni .

Il diritto di interventoL’art.2370 stabilisce che possono intervenire nell’assemblea gli azionisti cui spetta il diritto di voto. Lo statuto può richiedere il preventivo deposito delle azioni o della relativa certificazione presso la sede sociale o le banche indicate nell'avviso di convocazione, fissando il termine entro il quale debbono essere depositate ed eventualmente prevedendo che non possano essere ritirate prima che l'assemblea abbia avuto luogo. Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio il termine non può essere superiore a due giorni non festivi e per i titolari degli strumenti finanziari il deposito è sostituito da una comunicazione dell'intermediario che cura i relativi conti. 

Se le azioni sono nominative, la società provvede all'iscrizione nel libro dei soci di coloro che hanno partecipato all'assemblea o che hanno effettuato il deposito, ovvero che risultino dalla comunicazione dell'intermediario di cui al comma precedente.Lo statuto può consentire l'intervento all'assemblea mediante mezzi di telecomunicazione o l'espressione del voto per corrispondenza. Chi esprime il voto per corrispondenza si considera intervenuto all'assemblea.

La presidenza e la rappresentanzaL’assemblea è presieduta dalla persona indicata nell’atto costitutivo o in mancanza da quella designata dagli intervenuti. Il presidente è assistito da un segretario la cui presenza non è necessariaquando il verbale dell’assemblea è redatto da un notaio. Il presidente verifica la regolarità della costituzione ; al presidente spetta, altresì, la conduzione dei lavori assembleari.L’azionista può farsi rappresentare in assemblea. In primo luogo, la rappresentanza deve essere conferita per iscritto e i documenti relativi devono essere conservati dalla società (art. 2372).Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ,la rappresentanza può essere conferita solo per singole riunioni .La rappresentanza non può essere rilasciata in bianco e non può essere conferita agli amministratori,componenti degli organi di controllo della società , né alle società controllate .

Lo stesso rappresentante non può rappresentare in assemblea più di 20 soci.Se si tratta di società che si rivolge al mercato del capitale di rischio :

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1)Se ha un capitale non superiore a 5 milioni di euro non si possono rappresentare più di 50 soci.

2)Se ha un capitale tra 5 e 25 milioni non si possono rappresentare più di 100soci.

3)Se ha un capitale superiore a 25 milioni di euro non si possono rappresentare più di 200 soci.

Conflitto di interessi

Vi è libertà di voto per il socio a condizione che non abbia interessi in conflitto con quelli della società .L’art. 2373 stabilisce che la deliberazione del socio è impugnabile se può arrecare danno alla società sempreché il voto del socio in conflitto di interessi sia risultato determinate per il raggiungimento del quorum deliberativo. L’art. 2373 comma 2 preclude agli amministratori, che siano anche soci, di votare nelle deliberazioni riguardanti la loro responsabilità.(((Al pari anche i componenti del consiglio di gestione non possono votare nelle deliberazioni riguardanti la nomina ,la revoca o la responsabilità dei consiglieri di sorveglanza.)))

Sindacati di votoGli azionisti in assemblea in relazione al voto possono comportarsi come vogliono con l’unico limite del conflitto di interessi .Nulla quindi impedisce che si mettano d’accordo .Questi accordi vengono qualificati come sindacati di voto ,ossia veri e propri contratti ,che quando non inseriti nello statuto o nell’atto costitutivo ,sono ricompresi tra i patti parasociali e sono privi di efficaia reale quindi inopponibili ai terzi.

Rinvio dell’assembleaI soci che partecipano all’assemblea e insieme rappresentano un terzo del capitale presente in assemblea , se dichiarano di non essere sufficientemente informati sugli argomenti in discussione possono richiedere il rinvio della riunione per non più di cinque giorni .(Art.2374 c.c.)Questo diritto può essere esercitato una sola volta per lo stesso oggetto .

Il verbale assembleareDeve identificare i partecipanti e il capitale da loro rappresentato, le modalità e il risultato della votazione ,con l’individuazione dei soci favorevoli contrari e astenuti. Quindi lo svolgimento dei lavori dell’assemblea, in ogni fase, da quella della costituzione fino a quella conclusiva, deve risultare dal verbale.

Le assemblee specialiL’art.2376 stabilisce che se esistono diverse categorie di azioni ,le deliberazioni dell’assemblea ,che pregiudicano i diritti di una di esse ,devono essere approvate anche dall’assemblea speciale degli appartenenti alla categoria interessata. Alle assemblee speciali si applicano le disposizioni relative alle assemblee straordinarie.

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Invalidità delle deliberazioni assembleari .Rimedi.(Art.2377 c.c.)Le deliberazioni dell'assemblea, prese in conformità della legge e dell'atto costitutivo, vincolano tutti i soci, ancorché non intervenuti o dissenzienti.Le deliberazioni i cui vizi comportano l’annullabilità possono essere impugnate solo dai soci che le contestano se rappresentano ,anche congiuntamente, l’uno per mille del capitale delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio ed il 5% nelle altre .Per i soci o il socio che non raggiungono queste quote di capitale ,al pari di quelli privi di voto ,non possono impugnare la delibera , ma hanno diritto al risarcimento del danno per la non conformità della delibera alla legge o allo statuto .Sono altresì legittimati ad impugnare le delibere annullabili ,gli amministratori ,il consiglio di sorveglianza ed il collegio sindacale.

La deliberazione non può comunque essere annullata

1) per la partecipazione all'assemblea di persone non legittimate, salvo che tale partecipazione sia stata determinante ai fini della regolare costituzione dell'assemblea

2) per l'invalidità di singoli voti o per il loro errato conteggio, salvo che il voto invalido o l'errore di conteggio siano stati determinanti ai fini del raggiungimento della maggioranza richiesta;

3) per l'incompletezza o l'inesattezza del verbale, salvo che impediscano l'accertamento del contenuto, degli effetti e della validità della deliberazione.

L'impugnazione o la domanda di risarcimento del danno sono proposte nel termine di novanta giorni dalla data della deliberazione, ovvero, se questa è soggetta ad iscrizione nel registro delle imprese, entro novanta giorni dall'iscrizione o, se è soggetta solo a deposito presso l'ufficio del registro delle imprese, entro novanta giorni dalla data di questo. L'annullamento della deliberazione ha effetto rispetto a tutti i soci ed obbliga gli amministratori, il consiglio di sorveglianza e il consiglio di gestione a prendere i conseguenti provvedimenti sotto la propria responsabilità. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione. L'annullamento della deliberazione non può aver luogo, se la deliberazione impugnata è sostituita con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

(Art.2378 c.c.)

Il socio o i soci opponenti devono dimostrarsi possessori al tempo dell'impugnazione del numero delle azioni previsto dal terzo comma dell'articolo 2377.

L'impugnante può chiedere la sospensione dell'esecuzione della deliberazione se vi è timore di un pregiudizio. In caso di eccezionale e motivata urgenza, il presidente del tribunale, provvede con decreto motivato, che deve contenere la designazione del giudice per la trattazione della causa e la fissazione,entro quindici giorni, dell'udienza per la conferma, modifica o revoca dei provvedimenti emanati con il decreto.

Il giudice , sentiti gli amministratori e sindaci, provvede valutando comparativamente il pregiudizio che subirebbe il ricorrente dalla esecuzione e quello che subirebbe la società dalla sospensione

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dell'esecuzione della deliberazione. All'udienza, il giudice, ove lo ritenga utile, esperisce il tentativo di conciliazione eventualmente suggerendo le modificazioni da apportare alla deliberazione impugnata.

L’invalidità cui consegue la nullità della deliberazione è regolata dall’art.2379 c.c.

Nei casi di:

1) mancata convocazione dell'assemblea

2) di mancanza del verbale

3) di impossibilità o illiceità dell'oggetto

l’impugnazione per nullità è proponibile , da chiunque vi abbia interesse, entro tre anni dalla sua iscrizione o deposito nel registro delle imprese, se la deliberazione vi è soggetta ,o sempre entro 3 anni se non vi è soggetta .In questi casi la nullità può essere rilevata d’ufficio dal giudice . Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività illecite o impossibili.

Ai fini di quanto previsto dal primo comma la convocazione non si considera mancante nel caso d'irregolarità dell'avviso, se questo proviene da un componente dell'organo di amministrazione o di controllo della società ed è idoneo a consentire a coloro che hanno diritto di intervenire di essere preventivamente avvertiti della convocazione e della data dell'assemblea ;e ciò in ragione del fatto che è stata assolta dall’avviso la funzione di informare gli interessati .

Sanatoria della nullità art. 2379 bis c.c. L'impugnazione della deliberazione invalida per mancata convocazione non può essere esercitata da chi anche successivamente abbia dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell'assemblea. L'invalidità della deliberazione per mancanza del verbale può essere sanata mediante verbalizzazione eseguita prima dell'assemblea successiva. La deliberazione ha effetto dalla data in cui è stata presa, salvi i diritti dei terzi che in buona fede ignoravano la deliberazione.

Nei casi previsti dall'articolo 2379 l'impugnativa dell'aumento di capitale, della riduzione del capitale o della emissione di obbligazioni non può essere proposta dopo che siano trascorsi centottanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese o, nel caso di mancata convocazione, novanta giorni dall'approvazione del bilancio dell'esercizio nel corso del quale la deliberazione è stata anche parzialmente eseguita.

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Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio l'invalidità della deliberazione di aumento del capitale non può essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l'attestazione che l'aumento è stato anche parzialmente eseguito; l'invalidità della deliberazione di riduzione del capitale o della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione sia stata anche parzialmente eseguita. Resta salvo il diritto al risarcimento del danno eventualmente spettante ai soci e ai terzi.

Sezione VAmministrazione e controllo

La gestione dell’impresa spetta solo agli amministratori , i quali compiono le operazioni necessarie per l’attuazione dell’oggetto sociale (art.2380 c.c.). L’organo amministrativo può assumere la struttura unipersonale(amministratore unico) o pluripersonale(consiglio di amministrazione). La carica di amministratore può essere assunta da azionisti e/o da estranei alla società.La nomina degli amministratori spetta all'assemblea, fatta eccezione per i primi amministratori, che sono nominati nell'atto costitutivo.Gli amministratori sono nominati per un periodo non superiore a tre anni, e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo esercizio della loro carica.Gli amministratori sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo, anche se nominati nell'atto costitutivo, salvo il diritto dell'amministratore al risarcimento dei danni, se la revoca avviene senza giusta causa.Entro trenta giorni dalla notizia della loro nomina gli amministratori devono chiederne l'iscrizione nel registro delle imprese indicando per ciascuno di essi il cognome e il nome, il luogo e la data di nascita, il domicilio e la cittadinanza, nonché a quali tra essi è attribuita la rappresentanza della società, precisando se disgiuntamente o congiuntamente.(art.2383 c.c.)

L'amministratore che rinunzia all'ufficio deve darne comunicazione scritta al consiglio d'amministrazione e al presidente del collegio sindacale. La rinunzia ha effetto immediato, se rimane in carica la maggioranza del consiglio di amministrazione, o, in caso contrario, dal momento in cui la maggioranza del consiglio si è ricostituita in seguito all'accettazione dei nuovi amministratori. La cessazione degli amministratori dall'ufficio per qualsiasi causa deve essere iscritta entro trenta giorni nel registro delle imprese a cura del collegio sindacale.(art.2385 c.c.)

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più amministratori, gli altri provvedono a sostituirli con deliberazione approvata dal collegio sindacale, purché la maggioranza sia sempre costituita da amministratori nominati dall'assemblea. Gli amministratori così nominati restano in carica fino alla prossima assemblea.Se viene meno la maggioranza degli amministratori nominati dall'assemblea, quelli rimasti in carica devono convocare l'assemblea perché provveda alla sostituzione dei mancanti.Salvo diversa disposizione dello statuto o dell'assemblea, gli amministratori nominati ai sensi del comma precedente scadono insieme con quelli in carica all'atto della loro nomina.Se particolari disposizioni dello statuto prevedono che a seguito della cessazione di taluni amministratori cessi l'intero consiglio, l'assemblea per la nomina del nuovo consiglio è convocata

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d'urgenza dagli amministratori rimasti in carica; lo statuto può tuttavia prevedere l'applicazione in tal caso di quanto disposto nel successivo comma.Se vengono a cessare l'amministratore unico o tutti gli amministratori, l'assemblea per la nomina dell'amministratore o dell'intero consiglio deve essere convocata d'urgenza dal collegio sindacale, il quale può compiere nel frattempo gli atti di ordinaria amministrazione.(art.2386 c.c.)

Presidente ,comitato esecutivo, amministratori delegati

Salvo diversa previsione dello statuto, il presidente convoca il consiglio di amministrazione, ne fissa l'ordine del giorno, ne coordina i lavori e provvede affinché adeguate informazioni sulle materie iscritte all'ordine del giorno vengano fornite a tutti i consiglieri.Se lo statuto o l'assemblea lo consentono, il consiglio di amministrazione può delegare proprie attribuzioni ad un comitato esecutivo composto da alcuni dei suoi componenti, o ad uno o più dei suoi componenti.Il consiglio di amministrazione determina il contenuto, i limiti e le eventuali modalità di esercizio della delega; può sempre impartire direttive agli organi delegati e avocare a sé operazioni rientranti nella delega. Sulla base delle informazioni ricevute valuta l'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della società; Il consiglio valuta ,sulla base delle relazioni degli organi degli organi delegati,il generale andamento della gestione.Gli organi delegati curano che l'assetto organizzativo, amministrativo e contabile sia adeguato alla natura e alle dimensioni dell'impresa e riferiscono al consiglio di amministrazione e al collegio sindacale, con la periodicità fissata dallo statuto e in ogni caso almeno ogni sei mesi, sul generale andamento della gestione e sulla sua prevedibile evoluzione nonché sulle operazioni di maggior rilievo, per le loro dimensioni o caratteristiche, effettuate dalla società e dalle sue controllate.Il consiglio di amministrazione non può delegare il potere di emettere obbligazioni convertibili (subdelega) , quello di redigere il bilancio, aumentare il capitale. (art.2381 c.c.)

Potere di rappresentanzaCon le decisioni gestionali gli amministratori esercitano il potere di iniziativa, che rileva, esclusivamente,all’interno della società. Il potere di impegnare la società con i terzi, con l’assunzione di obblighi e l’acquisto di diritti che è esercitato all’esterno, è qualificato di rappresentanza. Il potere di rappresentanza attribuito agli amministratori dallo statuto o dalla deliberazione di nomina è generale. Gli amministratori però possono impegnare la società compiendo tutti gli atti che rientrano nell’oggetto sociale salve le limitazioni di legge o dell’atto costitutivo. Anche con riguardo al potere di rappresentanza trovano applicazione le regole al servizio della pubblicità legale; gli amministratori che ne sono investiti devono depositare, nel termine di quindici giorni dalla notizia del conferimento, le proprie firme autografe presso l’ufficio del registro delle imprese. La tutela dei terzi è preservata ulteriormente: le cause di nullità o di annullabilità della nomina degli amministratori che hanno la legale rappresentanza non gli sono

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opponibili; le limitazioni poste dall’atto costitutivo o dallo statuto al potere di rappresentanza, analogamente, non gli sono opponibili salvo che questi abbiano intenzionalmente agito a danno della società (art. 2383 e 2384).

Validità delle deliberazioni del consiglio di amministrazionePer la validità delle deliberazioni consiliari è necessaria la presenza della maggioranza degli amministratori in carica , se lo statuto non la richiede più elevata; per la deliberazione è necessaria l’approvazione della maggioranza assoluta dei presenti .Il voto non può essere esercitato per rappresentanza .L’impugnativa delle deliberazioni non conformi alla legge e allo statuto , è esercitabile entro 90 giorni dalla loro assunzione ,dagli amministratori assenti o dissenzienti nonché dal collegio sindacale ; i soci possono impugnare quelle che ledono i loro diritti , sono salvi in ogni caso gli acquisti fatti dai terzi in buona fede.

L'amministratore deve dare notizia agli altri amministratori e al collegio sindacale di ogni interesse che, per conto proprio o di terzi, abbia in una determinata operazione della società, precisandone la natura, i termini, l'origine e la portata; se si tratta di amministratore delegato, deve altresì astenersi dal compiere l'operazione, investendo della stessa l'organo collegiale, se si tratta di amministratore unico, deve darne notizia anche alla prima assemblea utile. Le violazioni di queste prescrizioni consentono di impugnare le deliberazioni del consiglio o del comitato esecutivo adottate con il voto determinante dell'amministratore interessato, qualora possano recare danno alla società; possono essere impugnate dagli amministratori e dal collegio sindacale entro novanta giorni dalla loro data; l'impugnazione non può essere proposta da chi ha consentito con il proprio voto alla deliberazione se sono stati adempiuti gli obblighi di informazione previsti dal primo comma. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della deliberazione.L'amministratore risponde dei danni derivati alla società dalla sua azione od omissione.L'amministratore risponde altresì dei danni che siano derivati alla società dalla utilizzazione a vantaggio proprio o di terzi di dati, notizie o opportunità di affari appresi nell'esercizio del suo incarico. (art. 2391 c.c.)

Il compenso degli amministratoriI compensi sono stabiliti all’atto della nomina o dall’assemblea .E’ al consiglio di amministrazione che deve determinare la remunerazione per i consiglieri investiti di particolari cariche (presidente, vicepresidente,amministratore delegato),sentito il parere del collegio sindacale.La remunerazione può essere costituita, in tutto o in parte, dalla partecipazione agli utili o dall’attribuzione delle c.d. stock options.(art.2389 c.c.)La responsabilità verso la società

La responsabilità degli amministratori può essere indotta dal mancato rispetto di obblighi specifici;l’inadempimento potrebbe riguardare, inoltre, l’obbligo generale di esercitare l’attività con professionale diligenza non incorrendo in conflitto di interessi .E’opportuno chiarire preliminarmente che gli amministratori svolgono prestazioni di mezzi e non di risultato (essi sono tenuti a risarcire il danno se avviano un iniziativa senza aver valutato con professionalità il possibile esito positivo del loro agire , superando il limite del rischio consapevolmenteaccettabile).

Gli amministratori devono adempiere i doveri ad essi imposti dalla legge e dallo statuto con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico e dalle loro specifiche competenze. Essi sono

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solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri, a meno che si tratti di attribuzioni proprie del comitato esecutivo o di funzioni in concreto attribuite ad uno o più amministratori.In ogni caso gli amministratori ,sono solidalmente responsabili se, essendo a conoscenza di fatti pregiudizievoli, non hanno fatto quanto potevano per impedirne il compimento o eliminarne o attenuarne le conseguenze dannose.La responsabilità per gli atti o le omissioni degli amministratori non si estende a quello tra essi che, essendo immune da colpa, abbia fatto annotare senza ritardo il suo dissenso nel libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio, dandone immediata notizia per iscritto al presidente del collegio sindacale. ( art.2392 )

L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa in seguito a deliberazione dell'assemblea, anche se la società è in liquidazione.La deliberazione concernente la responsabilità degli amministratori può essere presa in occasione della discussione del bilancio, anche se non è indicata nell'elenco delle materia da trattare, se la contestazione riguarda fatti di (competenza dell'esercizio) cui si riferisce il bilancio. L'azione può essere esercitata entro cinque anni dalla cessazione dell'amministratore dalla carica.La deliberazione dell'azione di responsabilità comporta la revoca dall'ufficio degli amministratori contro cui è proposta, purchè sia presa con il voto favorevole di almeno un quinto del capitale sociale. In questo caso, l'assemblea provvede alla sostituzione degli amministratori.La società può rinunziare all'esercizio dell'azione di responsabilità e può transigere purchè ci sia l’ approvazione con espressa deliberazione dell'assemblea, e purché non vi sia il voto contrario di una minoranza di soci che rappresenti almeno il quinto del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, almeno un ventesimo del capitale sociale. (art.2393)

L'azione sociale di responsabilità può essere esercitata anche dai soci che rappresentino almeno un quinto del capitale sociale o la diversa misura prevista nello statuto, comunque non superiore al terzo .Nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, tale azione può essere esercitata dai soci che rappresentino un quarantesimo del capitale sociale o la minore misura prevista nello statuto. I soci che intendono promuovere l'azione nominano,uno o più rappresentanti comuni per l'esercizio dell'azione. La società rimborsa agli attori le spese del giudizio non poste a carico del soccombente o non recuperabili.I soci che hanno agito possono rinunciare all'azione o transigerla; ogni corrispettivo per la rinuncia o transazione deve andare a vantaggio della società.(art. 2393 bis)

La responsabilità verso i creditori

Si è osservato che l’inadempimento degli amministratori può danneggiare anche i creditori sociali.Costoro perseguono la sola finalità della realizzazione del credito, di conseguenza gli amministratori rispondono verso i creditori sociali per l’inosservanza degli obblighi inerenti alla conservazione dell’intero patrimonio sociale. L'azione può essere proposta dai creditori quando il patrimonio sociale risulta insufficiente al soddisfacimento dei loro crediti.La rinunzia all'azione da parte della società non impedisce l'esercizio dell'azione da parte dei creditori sociali. La transazione può essere impugnata dai creditori sociali soltanto con l'azione revocatoria quando ne ricorrono gli estremi.(art. 2394)

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Se la società rinuncia a proporre l’azione di responsabilità i creditori possono esperire la propria.Il fondamento delle due azioni, e cioè la reintegrazione del patrimonio sociale, è identico, ma si atteggia in modo diverso per la società e per i creditori. Si assegna precedenza all’iniziativa risarcitoria della società che assicura la ricostruzione del patrimonio che non garantisce, tuttavia e soltanto, i creditori sociali, ma che è, innanzitutto, strumento per lo svolgimento dell’impresa.

In caso di fallimento, liquidazione coatta amministrativa e amministrazione straordinaria le azioni di responsabilità previste dai precedenti articoli spettano al curatore del fallimento, al commissario liquidatore e al commissario straordinario. (2394 bis)

La responsabilità verso il singolo socio e il singolo terzo

Gli amministratori rispondono anche dei danni direttamente arrecati colposamente o dolosamente, nell’esercizio o in occasione del loro ufficio, al patrimonio del singolo socio o del singolo terzo L'azione può essere esercitata entro cinque anni dal compimento dell'atto che ha pregiudicato il socio o il terzo.(art. 2395)

La categoria dei terzi non si esaurisce in quella dei creditori: gli amministratori potrebbero aver danneggiato estranei alla società, non titolari di crediti. Anche in questa eventualità l’iniziativa risarcitoria non incontra limiti, il singolo terzo può, quindi, agire in piena autonomia,individualmente .Il comportamento degli amministratori lesivo degli interessidel singolo terzo ha prodotto effetti mirati, non riguarda, indistintamente, la categoria dei terzi;investe una specifica posizione al cui titolare è concesso l’immediato esercizio del rimedio per ottenere il risarcimento del danno .Per tali ragioni sistema normativo che disciplina la responsabilità degli amministratori ( 2393 – 2394 – 2395 ) suggerisce di qualificare come contrattuale anche la responsabilità nei confronti del singolo socio o del singolo terzo.

Le disposizioni che regolano la responsabilità degli amministratori si applicano anche ai direttori generali nominati dall'assemblea o per disposizione dello statuto, in relazione ai compiti loro affidati, salve le azioni esercitabili in base al rapporto di lavoro con la società.(art. 2396 c.c.)

Il direttore generale

I direttori generali , con assoluta frequenza, sono dipendenti della società, mentre il contratto che lega la società gli amministratori non è segnato da subordinazione. Gli vengono conferiti poteri esercitati nell’ambito dell’organizzazione societaria, raramente all’esterno.Nulla impedisce che sia nominato direttore generale un amministratore ,anche delegato, oppure il presidente del consiglio di amministrazione .Il cumulo è invece impedito nel caso dell’amministratore unico ,poiché in tal caso viene meno il controllo dell’organo amministrativo sulla condotta del dipendente .

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L’art. 2396 disciplina le conseguenze della nomina del direttore generale da parte dei soci, sia nell’atto costitutivo sia in assemblea: in queste eventualità trovano applicazione le regole sulla responsabilità degli amministratori in relazione ai compiti che gli sono affidati. In ogni caso il direttore generale collabora con l’organo amministrativo al cui controllo è, di regola, assoggettato. Se il direttore generale è investito di poteri esercitabili con proiezione esterna, si ritiene che operi come institore della società.

Il collegio sindacale

Il collegio sindacale si compone di tre o cinque membri effettivi, soci o non soci. Devono inoltre essere nominati due sindaci supplenti.Almeno un membro effettivo ed uno supplente devono essere scelti tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. I restanti membri, se non iscritti in tale registro, devono essere scelti fra gli iscritti negli albi professionali o fra i professori universitari di materie economiche o giuridiche.(art.2397 c.c.)

Il presidente del collegio sindacale è nominato dall'assemblea.(art.2398)

I sindaci sono nominati per la prima volta nell'atto costitutivo e successivamente dall'assemblea.Essi restano in carica per tre anni , e scadono alla data dell'assemblea convocata per l'approvazione del bilancio relativo al terzo anno della carica.I sindaci possono essere revocati solo per giusta causa. La deliberazione di revoca deve essere approvata con decreto dal tribunale, sentito l'interessato. (art.2400)

Non possono essere eletti alla carica di sindaco e, se eletti, decadono dall'ufficio (art.2399 c.c.):

A) coloro che si trovano nelle condizioni previste dall'articolo 2382; (interdetto,inabilitato,fallito…)

B) il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori della società, gli amministratori, il coniuge, i parenti e gli affini entro il quarto grado degli amministratori delle società da questa controllate, delle società che la controllano e di quelle sottoposte a comune controllo;

C) coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o alle società che la controllano o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita, ovvero da altri rapporti di natura patrimoniale che ne compromettano l'indipendenza.

D)Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

In caso di morte, di rinunzia o di decadenza di un sindaco, subentrano i supplenti in ordine di età. I nuovi sindaci restano in carica fino alla prossima assemblea, la quale deve provvedere alla nomina dei sindaci effettivi e supplenti necessari per l'integrazione del collegio. I nuovi nominati scadono insieme con quelli in carica. In caso di sostituzione del presidente, la presidenza è assunta fino alla prossima assemblea dal sindaco più anziano.

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Se con i sindaci supplenti non si completa il collegio sindacale, deve essere convocata l'assemblea perché provveda all'integrazione del collegio medesimo.(art.2401c.c.)Anche i sindaci che cessano dall’ufficio per scadenza del termine , rimangono in carica fino alla nomina dei sostituti ,sebbene questa prorogatio non è espressamente prevista.

La retribuzione annuale dei sindaci, se non è stabilita nello statuto, deve essere determinata dalla assemblea all'atto della nomina per l'intero periodo di durata del loro ufficio. (art.2402 c.c.)

Il collegio sindacale vigila sull'osservanza della legge e dello statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione ed in particolare sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile adottato dalla società e sul suo concreto funzionamento. (art.2403 c.c.)

I sindaci possono in qualsiasi momento procedere, anche individualmente, ad atti di ispezione e di controllo ,può chiedere agli amministratori notizie, anche con riferimento a società controllate, sull'andamento delle operazioni sociali o su determinati affari.(art.2403 bis c.c.)

Il collegio sindacale deve riunirsi almeno ogni novanta giorni. La riunione può svolgersi, se lo statuto lo consente indicandone le modalità, anche con mezzi di telecomunicazione. Il sindaco che, senza giustificato motivo, non partecipa durante un esercizio sociale a due riunioni del collegio decade dall'ufficio. (art.2404 c.c.)

In caso di omissione o di ingiustificato ritardo da parte degli amministratori, il collegio sindacale deve convocare l'assemblea ed eseguire le pubblicazioni prescritte dalla legge. Il collegio sindacale può altresì, previa comunicazione al presidente del consiglio di amministrazione, convocare l'assemblea qualora nell'espletamento del suo incarico ravvisi fatti censurabili di rilevante gravità e vi sia urgente necessità di provvedere.( art.2406 c.c.)

I sindaci devono adempiere i loro doveri con la professionalità e la diligenza richieste dalla natura dell'incarico; sono responsabili della verità delle loro attestazioni e devono conservare il segreto sui fatti e sui documenti di cui hanno conoscenza per ragione del loro ufficio.Essi sono responsabili solidalmente con gli amministratori per i fatti o le omissioni di questi, quando il danno non si sarebbe prodotto se essi avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica.(art.2407c.c.)

Denuncia al tribunale

(art.2409 c.c.)

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Se vi è fondato sospetto che gli amministratori, in violazione dei loro doveri, abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possono arrecare danno alla società o a una o più società controllate, i soci che rappresentano il decimo del capitale sociale o, nelle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, il ventesimo del capitale sociale possono denunziare i fatti al tribunale.Identica prerogativa hanno il collegio sindacale,il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo della gestione .La denuncia può essere proposta anche dal PM , ma solo per le società che ricorrono al capitale di rischio.

Il tribunale, sentiti in camera di consiglio gli amministratori e i sindaci, può ordinare l'ispezione dell'amministrazione della società a spese dei soci richiedenti.

Il tribunale non ordina l'ispezione e sospende per un periodo determinato il procedimento se l'assemblea sostituisce gli amministratori e i sindaci con soggetti di adeguata professionalità, che si attivano senza indugio per accertare se le violazioni sussistono e, in caso positivo, per eliminarle, riferendo al tribunale sugli accertamenti e le attività  compiute.

Se le violazioni denunziate sussistono ovvero se gli accertamenti e le attività compiute ai sensi del terzo comma risultano insufficienti alla loro eliminazione, il tribunale può disporre gli opportuni provvedimenti provvisori e convocare l'assemblea per le conseguenti deliberazioni. Nei casi più gravi può revocare gli amministratori ed eventualmente anche i sindaci e nominare un amministratore giudiziario, determinandone i poteri e la durata.

L'amministratore giudiziario può proporre l'azione di responsabilità contro gli amministratori e i sindaci.Prima della scadenza del suo incarico l'amministratore giudiziario rende conto al tribunale che lo ha nominato; convoca e presiede l'assemblea per la nomina dei nuovi amministratori e sindaci o per proporre, se del caso, la messa in liquidazione della società o la sua ammissione ad una procedura concorsuale.

Il controllo contabile

art.2409 bisLa revisione legale dei conti sulla società é esercitata da un revisore legale dei conti o da una società di revisione legale iscritti nell'apposito registro.Lo statuto delle società che non siano tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere che la revisione legale dei conti sia esercitata dal collegio sindacale. In tal caso il collegio sindacale é costituito da revisori legali iscritti nell'apposito registro.

art.2409 ter art.2409 quater art.2409 quinquies ABROGATI DAL DL N. 39 DEL 27/01/2010

art.2409 sexsies

Sistema dualistico

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Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati da un consiglio di gestione e da un consiglio di sorveglianza. (Art 2409 octies)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di gestione, il quale compie le operazioni necessarie per l'attuazione dell'oggetto sociale. Può delegare proprie attribuzioni ad uno o più dei suoi componenti.E' costituito da un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a due.

Fatta eccezione per i primi componenti, che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti il consiglio di gestione spetta al consiglio di sorveglianza, previa determinazione del loro numero nei limiti stabiliti dallo statuto.

I componenti del consiglio di gestione non possono essere nominati consiglieri di sorveglianza, e restano in carica per un periodo non superiore a tre anni, con scadenza alla data della riunione del consiglio di sorveglianza convocato per l'approvazione del bilancio relativo all'ultimo anno della loro carica. (Art 2409 novies)

Al consiglio di gestione si applicano le regole relative al consiglio di amministrazione proprio del sistema tradizionale L'azione di responsabilità contro i consiglieri di gestione è promossa dalla società o dai soci.L'azione sociale di responsabilità può anche essere proposta a seguito di deliberazione del consiglio di sorveglianza. La deliberazione è assunta dalla maggioranza dei componenti del consiglio di sorveglianza e, se è presa a maggioranza dei due terzi dei suoi componenti, importa la revoca dall'ufficio dei consiglieri di gestione contro cui è proposta, alla cui sostituzione provvede contestualmente lo stesso consiglio di sorveglianza.(Art. 2409-decies)

(Art. 2409-duodecies)

Salvo che lo statuto non preveda un maggior numero, il consiglio di sorveglianza si compone di un numero di componenti, anche non soci, non inferiore a tre.Fatta eccezione per i primi componenti che sono nominati nell'atto costitutivo, la nomina dei componenti il consiglio di sorveglianza spetta all'assemblea.

I componenti del consiglio di sorveglianza restano in carica per tre esercizi e scadono alla data della successiva assemblea convocata per l’approvazione del bilancio. La cessazione per scadenza del termine ha effetto dal momento in cui il consiglio di sorveglianza è stato ricostituito.

Almeno un componente effettivo del consiglio di sorveglianza deve essere scelto tra i revisori legali iscritti nell'apposito registro. (5)

I componenti del consiglio di sorveglianza sono rieleggibili, salvo diversa disposizione dello statuto, e sono revocabili dall'assemblea in qualunque tempo , anche se nominati nell'atto costitutivo. Lo statuto, può subordinare l'assunzione della carica al possesso di particolari requisiti di onorabilità, professionalità e indipendenza.

Se nel corso dell'esercizio vengono a mancare uno o più componenti del consiglio di sorveglianza, l'assemblea provvede senza indugio alla loro sostituzione.Il presidente del consiglio di sorveglianza è eletto dall'assemblea.Lo statuto determina i poteri del presidente del consiglio di sorveglianza.

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Coloro che sono legati alla società o alle società da questa controllate o a quelle sottoposte a comune controllo da un rapporto di lavoro o da un rapporto continuativo di consulenza o di prestazione d'opera retribuita che ne compromettano l'indipendenza. Lo statuto può prevedere altre cause di ineleggibilità o decadenza, nonché cause di incompatibilità e limiti e criteri per il cumulo degli incarichi.

Art. 2409-terdecies

Il consiglio di sorveglianza:a) nomina e revoca i componenti del consiglio di gestione; ne determina il compenso, salvo che la relativa competenza sia attribuita dallo statuto all'assemblea; b) approva il bilancio di esercizio e, ove redatto, il bilancio consolidato;c) vigila sull’osservanza della legge e dello statuto;d) promuove l'esercizio dell'azione di responsabilità nei confronti dei componenti del consiglio di gestione;e) presenta la denunzia al tribunale ex art.2409;f) riferisce per iscritto almeno una volta all'anno all'assemblea sull'attività di vigilanza svolta, sulle omissioni e sui fatti censurabili rilevati. f-bis) se previsto dallo statuto, delibera in ordine alle operazioni strategiche e ai piani.

I componenti del comitato di sorveglianza devono adempiere i loro doveri con la diligenza richiesta dalla natura dell'incarico. Sono responsabili solidalmente con i componenti del consiglio di sorveglianza per i fatti o le omissioni di questi quando il danno non si sarebbe prodotto se avessero vigilato in conformità degli obblighi della loro carica. I componenti del consiglio di sorveglianza possono assistere alle adunanze del consiglio di gestione e devono partecipare alle assemblee.

Le caratteristiche essenziali quindi del modello dualistico sono:

A)Un organo con competenze gestorie B)l’altro con funzioni di controllo

Il sistema dualistico dovrebbe essere preferito nelle società nelle quali i soci non manifestano interesse per la gestione dell’impresa cioè nelle società chiuse e in quelle in cui il capitale è diffuso invece tra numerosissimi azionisti.

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Il sistema monistico

Lo statuto può prevedere che l'amministrazione ed il controllo siano esercitati rispettivamente dal consiglio di amministrazione e da un comitato costituito al suo interno. (Art. 2409-sexiesdecies)

La gestione dell'impresa spetta esclusivamente al consiglio di amministrazione.Almeno un terzo dei componenti del consiglio di amministrazione deve essere in possesso dei requisiti di indipendenza stabiliti per i sindaci dall'articolo 2399, primo comma, e, se lo statuto lo prevede, di quelli al riguardo previsti da codici di comportamento redatti da associazioni di categoria o da società di gestione di mercati regolamentati.Al momento della nomina dei componenti del consiglio di amministrazione e prima dell'accettazione dell'incarico, sono resi noti all'assemblea gli incarichi di amministrazione e di controllo da essi ricoperti presso altre società. (Art. 2409-septiesdecies)

Il comitato è composto da amministratori in possesso dei requisiti di onorabilità e professionalità stabiliti dallo statuto e dei requisiti di indipendenza di cui all'articolo 2409-septiesdecies, che non siano membri del comitato esecutivo ed ai quali non siano attribuite deleghe o particolari cariche e comunque non svolgano, anche di mero fatto, funzioni attinenti alla gestione dell'impresa sociale o di società che la controllano o ne sono controllate.Almeno uno dei componenti del comitato per il controllo sulla gestione deve essere scelto fra i revisori legali iscritti nell'apposito registro.In caso di morte, rinunzia revoca o decadenza di un componente del comitato per il controllo sulla gestione, il consiglio di amministrazione provvede senza indugio a sostituirlo scegliendolo tra gli altri amministratori in possesso dei requisiti previsti dai commi precedenti; se ciò non è possibile, provvede senza indugio a norma dell'articolo 2386 scegliendo persona provvista dei suddetti requisiti.Il comitato per il controllo sulla gestione:a) elegge al suo interno, a maggioranza assoluta dei suoi membri, il presidente;b) vigila sull'adeguatezza della struttura organizzativa della società, del sistema di controllo interno e del sistema amministrativo e contabile, nonché sulla sua idoneità a rappresentare correttamente i fatti di gestione;c) svolge gli ulteriori compiti affidatigli dal consiglio di amministrazione con particolare riguardo ai rapporti con il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti.(Art. 2409 octiesdecies)

Al comitato di controllo si applicano le regole che disciplinano le adunanze del consiglio sindacale.Al consiglio di amministrazione si applica la disciplina che riguarda gli amministratori nel sistema tradizionale

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Sezione VILe obbligazioni

Per ottenere finanziamenti la società per azioni può non solo offrire azioni,ma anche obbligazioni.La differenza tra azioni e obbligazioni sta nel fatto che chi sottoscrive azioni confida nella distribuzione dell’utile ma è anche esposto all’alea di non conseguire l’utile e di perdere ciò che ha destinato alla società .L’obbligazionista invece fa un prestito di cui esige la restituzione con gli interessi .Quindi mentre il primo conferisce capitale di rischio ,il secondo invece capitale di credito.Se la legge o lo statuto non dispongono diversamente, l'emissione di obbligazioni è deliberata dagli amministratori.In ogni caso la deliberazione di emissione deve risultare da verbale redatto da notaio ed è depositata ed iscritta presso il registro elle imprese.(Art. 2410 c.c.)

Le obbligazioni sono ricomprese tra i titoli di credito e sono per questo soggetti alla loro disciplina . Quindi:1)Chi ha acquistato in buona fede il possesso di un titolo di credito ,in modo conforme alle norme che ne disciplinano la circolazione , non è soggetto a rivendicazione.( art. 1994)2)Il possessore di un titolo di credito ha diritto alla prestazione in esso indicata ,purchè sia legittimato secondo quanto prescritto dalla legge.(art. 1992)

I titoli obbligazionari devono indicare le caratteristiche dell’operazione ,nonché le eventuali garanzie dalle quali sono accompagnate.(Art. 2414)

Il diritto degli obbligazionisti alla restituzione del capitale ed agli interessi può essere, in tutto o in parte, subordinato alla soddisfazione dei diritti di altri creditori della società.I tempi e l'entità del pagamento degli interessi possono variare in dipendenza di parametri oggettivi anche relativi all'andamento economico della società.(Art. 2411) 

(Art. 2412)La società può emettere obbligazioni al portatore o nominative per somma che non eccede il doppio del capitale sociale integrato dalla riserva legale e dalle riserve disponibili risultanti dall'ultimo bilancio approvato. Rientrano nel limite di cui al primo comma le garanzie comunque prestate dalla società per obbligazioni emesse da altre società, anche estere.I sindaci attestano il rispetto del suddetto limite.

Il limite di cui al primo comma può essere superato se le obbligazioni emesse in eccedenza sono destinate alla sottoscrizione da parte di investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale a norma delle leggi speciali.

Il primo e il secondo comma non si applicano all'emissione di obbligazioni effettuata da società con azioni quotate in mercati regolamentati, limitatamente alle obbligazioni destinate ad essere quotate negli stessi o in altri mercati regolamentati.

Non è soggetta al limite di cui al primo comma, e non rientra nel calcolo al fine del medesimo, l'emissione di obbligazioni garantite da ipoteca di primo grado su immobili di proprietà della società, sino a due terzi del valore degli immobili medesimi.

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Quando ricorrono particolari ragioni che interessano l'economia nazionale, la società può essere autorizzata con provvedimento dell'autorità governativa, ad emettere obbligazioni per somma superiore a quanto previsto nel presente articolo, con l'osservanza dei limiti, delle modalità e delle cautele stabilite nel provvedimento stesso.

La società che ha emesso obbligazioni non può ridurre volontariamente il capitale sociale o distribuire riserve se rispetto all'ammontare delle obbligazioni ancora in circolazione il limite di cui al primo comma dell'articolo medesimo non risulta più rispettato.Se la riduzione del capitale sociale è obbligatoria, o le riserve diminuiscono in conseguenza di perdite, non possono distribuirsi utili finché l'ammontare del capitale sociale, della riserva legale e delle riserve disponibili non eguagli la metà dell'ammontare delle obbligazioni in circolazione.( Art.2413)

Le Obbligazioni si dividono in :

1)Ordinarie, che attribuiscono il diritto alla restituzione del capitale con gli interessi

2)Convertibili in azioni,che attribuiscono la facoltà di convertire la posizione di creditore in quella di socio .

Oltre questi la pratica propone altri tipi come: 1)Obbligazioni a premio,che oltre alla restituzione del capitale con interessi permettono di partecipare ad estrazioni a sorte

2)Obbligazioni indicizzate, che adeguano il tasso di interesse alle modifiche degli indici,eliminando il pericolo di svalutazione.

3)Obbligazioni con warrant, che consentono all’obbligazionista di restare tale e di sottoscrivere o acquistare azioni della società emittente .

(Art. 2420-bis)L'assemblea straordinaria può deliberare l'emissione di obbligazioni convertibili in azioni, determinando il rapporto di cambio e il periodo e le modalità della conversione. La deliberazione non può essere adottata se il capitale sociale non sia stato interamente versato. Contestualmente la società deve deliberare l'aumento del capitale sociale per un ammontare corrispondente alle azioni da attribuire in conversione.Nel primo mese di ciascun semestre gli amministratori provvedono all'emissione delle azioni spettanti agli obbligazionisti che hanno chiesto la conversione nel semestre precedente. Entro il mese successivo gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione dell'aumento del capitale sociale in misura corrispondente al valore nominale delle azioni emesse .Fino a quando non siano scaduti i termini fissati per la conversione, la società non può deliberare né la riduzione volontaria del capitale sociale, né la modificazione delle disposizioni dello statuto concernenti la ripartizione degli utili, salvo che ai possessori di obbligazioni convertibili sia stata data la facoltà, mediante avviso depositato presso l'ufficio del registro delle imprese almeno novanta giorni prima della convocazione dell'assemblea di esercitare il diritto di conversione nel termine di trenta giorni dalla pubblicazione. Nei casi di aumento del capitale o di

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riduzione del capitale per perdite, il rapporto di cambio è modificato in proporzione alla misura dell'aumento o della riduzione.

Lo statuto può attribuire agli amministratori la facoltà di emettere in una o più volte obbligazioni convertibili, fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di cinque anni . In tal caso la delega comprende anche quella relativa al corrispondente aumento del capitale sociale. (Art. 2420-ter)

L'assemblea degli obbligazionisti delibera:

1) sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune;2) sulle modificazioni delle condizioni del prestito;3) sulla proposta di amministrazione controllata e di concordato;4) sugli altri oggetti d'interesse comune degli obbligazionisti.

L'assemblea è convocata dagli amministratori o dal rappresentante degli obbligazionisti, quando lo ritengono necessario, o quando ne è fatta richiesta da tanti obbligazionisti che rappresentino il ventesimo dei titoli emessi e non estinti.Si applicano all'assemblea degli obbligazionisti le disposizioni relative all'assemblea straordinaria dei soci e le sue deliberazioni sono iscritte, a cura del notaio che ha redatto il verbale, nel registro delle imprese. Per la validità delle deliberazioni sull'oggetto indicato nel primo comma, numero 2, è necessario anche in seconda convocazione il voto favorevole degli obbligazionisti che rappresentino la metà delle obbligazioni emesse e non estinte. (Art. 2415)

Le deliberazioni prese dall'assemblea degli obbligazionisti sono impugnabili . Le percentuali previste dall'articolo 2377 sono calcolate con riferimento all'ammontare del prestito obbligazionario e alla circostanza che le obbligazioni siano quotate in mercati regolamentati.(Art. 2416)

Il rappresentante comune può essere scelto al di fuori degli obbligazionisti.Il rappresentante comune è nominato con decreto dal tribunale su domanda di uno o più obbligazionisti o degli amministratori della società emittente.  Il rappresentante comune dura in carica per un periodo non superiore a tre anni e può essere rieletto. Entro trenta giorni dalla notizia della sua nomina il rappresentante comune deve richiederne l'iscrizione nel registro delle imprese.(Art. 2417)

(Art. 2418)Il rappresentante comune deve provvedere all'esecuzione delle deliberazioni dell'assemblea degli obbligazionisti, tutelare gli interessi comuni di questi nei rapporti con la società e assistere alle operazioni di sorteggio delle obbligazioni. Egli ha diritto di assistere all'assemblea dei soci.Per la tutela degli interessi comuni ha la rappresentanza processuale degli obbligazionisti anche nell'amministrazione controllata, nel concordato preventivo, nel fallimento, nella liquidazione coatta amministrativa e nell'amministrazione straordinaria della società debitrice.

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Sezione VIILa documentazione sociale e i libri obbligatoriOltre i libri e le altre scritture contabili prescritti dall’art.2214 c.c. ,per ogni imprenditore commerciale ,la società per azioni deve tenere:

1)Libro dei soci, nel quale è indicato per ogni categoria il numero delle azioni,il cognome e nome dei titolari di quelle nominative,i trasferimenti e i vincoli ,e i versamenti eseguiti.

2)libro delle obbligazioni,deve indicare il numero delle obbligazioni emesse e quelle estinte,i titolari di quelle nominative,i trasferimenti e i vincoli.

3)libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee

4)libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione (o del consiglio di gestione).

5)libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio sindacale (o del consiglio di sorveglianza o del comitato per il controllo della gestione).

6)libro delle adunanze e delle deliberazioni del comitato esecutivo.

7)libro delle adunanze e delle deliberazioni delle assemblee degli obbligazionisti (se sono state emesse obbligazioni).

8)libro degli strumenti finanziari.

I libri n.1,2,3,4 e 8 sono tenuti a cura degli amministratori o dei componenti del consiglio di gestione.Il libro n.5 è tenuto dal collegio sindacale o dal consiglio di sorveglianza o dal comitato per il controllo della gestione.Il libro n.6 dal comitato esecutivo.Il libro n.7 dal rappresentante comune degli obbligazionisti.

La finalità del bilancioIl c.d. bilancio ordinario non ha come finalità solo quella di soddisfare l’informazione degli azionisti,ma anche quella dei creditori e in genere dei terzi,dunque del mercato.Infatti il bilancio di esercizio consente ai creditori di conoscere la consistenza del patrimonio sociale,agli azionisti se vi è stato un reddito di esercizio ,anche al fine di una sua eventuale distribuzione.Inoltre proprio attraverso il bilancio trova applicazione la disciplina posta a tutela dell’integrità del capitale sociale infatti sui risultati del bilancio si decide se ridurre il capitale per le perdite,se acquistare azioni proprie ,e se emettere obbligazioni.

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Articolazione del bilancioIl bilancio è costituito da :1)stato patrimoniale2)conto economico3)nota integrativa

Chiarezza,correttezza e rappresentazione veritiera costituiscono le qualità essenziali del bilancio sono dette per questo clausole generali .Queste clausole generali fissano gli obbiettivi di fondoirrinunciabili.

(art.2423 bis)Nella redazione del bilancio bisogna quindi osservare il principio secondo cui la valutazione delle voci del bilancio deve essere fatta secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione della attività ,con l’intento di impedire sopravalutazioni che potrebbero comportare utili fittizi.E’altresì affermato il principio di competenza con esclusione di quello di cassa cioè occorre rilevare proventi ed oneri nell’esercizio in cui si sono verificati e non in quello in cui sono effettuati i relativi incassi e pagamenti.E’poi affermato il principio di valutazione separata degli elementi patrimoniali: “gli elementieterogenei – cioè – ricompresi nelle singole voci devono essere valutati separatamente”.E’anche affermato il principio di continuità sostanziale dei bilanci secondo il quale,“ i criteri di valutazione non possono essere modificati da un esercizio all’altro”.

Lo stato patrimoniale

E’ l’aspetto statico del bilancio. Lo stato patrimoniale svolge una funzione statica di fotografare le attività e passività della società in un determinato momento.Infatti esso rappresenta il complesso delle attività e delle passività e dei mezzi finanziari,quindi la consistenza e la composizione del patrimonio sociale.Nello stato patrimoniale e nel conto economico non solo le voci devono essere iscritteseparatamente, ma anche nell’ordine indicato dagli art. 2424 e 2425. Tali voci sono articolateper categorie che, contrassegnate da lettere maiuscole (A, B, C, D) sono ulteriormente suddivise insottocategorie, distinte con numeri romani, ancora suddivise in voci contraddistinte da numeri arabi;talvolta un’ulteriore ripartizione è distinta da lettere minuscole. Per ogni voce dello stato patrimoniale e del conto economico deve essere indicato l’importo della voce corrispondente dell’esercizio precedente per agevolare la comparazione e la valutazione dell’eventuale evoluzione.Lo stato patrimoniale è articolato a colonne contrapposte, con iscrizionea sinistra delle attività e a destra delle passività e del patrimonio netto.

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L’attivo è articolato per categorie (art. 2424):

A) crediti verso soci per versamenti ancora dovuti, con separata indicazione della parte già richiamata (si tratta di azioni non completamente liberate)

B) immobilizzazioni, ripartite in:

I immobilizzazioni immateriali II immobilizzazioni materiali III immobilizzazioni finanziarie

Le immobilizzazioni individuano i beni destinati ad impiego durevole nello svolgimentodell’attività.

C) attivo circolante che individua i beni acquistati grazie allo sviluppo dell’attività e che sono destinati ad essere scambiati con altri beni;Tale voce è composta da:

a) rimanenze.

b) crediti verso i clienti o imprese controllate ,collegate, controllanti ,e ora con la riforma anche i crediti tributari e imposte anticipate, e crediti verso altri.

c) attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni (suddivise in :partecipazioni in imprese controllate,collegate,controllanti,altre partecipazioni,azioniproprie,ecc…)

d) disponibilità liquide(come depositi bancari e postali,assegni,denaro,valori in cassa)

D)ratei e risconti, con separata indicazione del:

1)disaggio sui prestiti (la differenza tra il valore nominale dell’obbligazione che la società dovrà pagare e il suo prezzo di emissione).2)ratei attivi (individuano i proventi che competono a quell’esercizio che la società incasserà negli esercizi successivi).3)i risconti attivi identificano i costi sopportati durante l’esercizio, anche se competono agli esercizi successivi.

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Il passivo dello stato patrimoniale è articolato per categorie:

A) il patrimonio netto, formato dal capitale sociale e dalle diverse riserve. E’ integrato dagli utilidei precedenti esercizi, ovviamente non distribuiti e da quelli dell’esercizio che si è chiuso; èdiminuito delle perdite pregresse, portate a nuovo e di quelle maturate nel corso dell’esercizio.Lo somma di queste voci, integrata degli utili, ovvero diminuita delle perdite, determina il patrimonio netto.

B)fondi per rischi ed oneri, suddiviso:

1)in quelli per trattamento di quiescenza 2)obblighi simili,3)per imposte ecc.

Si tratta di accantonamenti tesi a fronteggiare perdite o debiti ,di natura determinata,certi o probabili dei quali tuttavia alla chiusura di esercizio sono indeterminati o l’ammontare o la data di sopravvenienza.

C) trattamento di fine rapporto di lavoro subordinato; nella relativa voce deve essere indicatol’importo calcolato a norma dell’art. 2120;

D)debiti, suddivisi in :1)obbligazioni convertibili2)debiti verso i soci per finanziamento3)verso banche, verso altri finanziatori,4) acconti,fornitori, rappresentati da titoli di credito5)debiti verso lo imprese controllate, collegate, controllanti ecc.;

E) ratei e risconti; i costi, cioè, di competenza dell’esercizio chiuso, ma esigibili in quelli successivi.

In calce allo stato patrimoniale devono essere indicati:le garanzie prestate,direttamente o indirettamente, con distinzione tra i fideiussioni,avalli, altre personali e reali nonché, tra l’altro, i beni di terzi ricevuti, ad esempio, in deposito(art. 2424).Si tratta di rischi non attuali ma futuri,che potrebbero esporre la società all’ escussione.

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Il conto economicoRiporta i costi e i ricavi, registra dunque se l’esercizio si è concluso con utili o con perdite .Esso è l’aspetto dinamico del bilancio, svolge una funzione dinamica di rappresentare la gestione della società nell'arco dell'esercizio.

L’art. 2425 delinea lo schema di redazione del conto economico, secondo le seguenti voci:

valore della produzione 1) ricavi delle vendite e delle prestazioni    2) variazioni delle rimanenze di prodotti in corso di lavorazione, semilavorati e finiti    3) variazioni dei lavori in corso su ordinazione    4) incrementi di immobilizzazioni per lavori interni   

costi di produzione 1) per materie prime, sussidiarie, di consumo e di merci    2) per servizi    3) per godimento di beni di terzi    4) per il personale    5) ammortamenti e svalutazioni 6) variazioni delle rimanenze di materie prime, sussidiarie, di consumo e merci    7) accantonamenti per rischi    8) altri accantonamenti    9) oneri diversi di gestione

C)proventi ed oneri finanziari;1)proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi ad imprese controllate e collegate    2)altri proventi finanziari    3)interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti

Drettifiche di valore di attività finanziarie; 1) rivalutazioni 2) svalutazioni

proventi ed oneri straordinari.1) proventi, con separata indicazione delle plusvalenze da alienazioni 2) oneri, con separata indicazione delle minusvalenze da alienazioni

Risultato prima delle imposte (A - B +/- C +/- D +/- E)

Detratte le tasse si ottiene l’effettivo,cioè la misura dell’utile o della perdita che deve poi essere riportato nello stato patrimoniale.

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Criteri di valutazioneL’esigenza che il bilancio soddisfi un’informazione oggettiva ed imparziale, a beneficio dei soci,dei creditori ed in genere del mercato, giustifica il rigore prescritto per le valutazioni che non riguardano i valori certi, ma quelli stimati.Per circoscrivere, pertanto, i margini dell’opinabilità, l’art. 2426 fissa rigorosi criteri di valutazione soltanto eccezionalmente derogabili.

Le immobilizzazioni devono essere,iscritte al costo di acquisto o di produzione .Il criterio è privo di alternativa per le immobilizzazioni materiali ed immateriali, non per quelle finanziarie .

Le immobilizzazioni consistenti in partecipazioni in imprese controllate o collegate possono essere valutate invece per un importo pari alla frazione del patrimonio netto derivante dall’ultimo bilancio di tali imprese.

I costi di impianto e di ampliamento, quelli di ricerca di sviluppo e di pubblicità possono essere iscritti nell’attivo, con il consenso del collegio sindacale, se hanno utilità pluriennale. Devono essere ammortizzati in 5 anni

L’avviamento, sempre con il consenso del collegio sindacale, può essere iscritto nell’attivo se acquisito a titolo oneroso e, comunque,nei limiti del costo per esso sostenuto che deve essere ammortizzato entro un periodo di cinque,anni.

Il disaggio su prestiti deve essere iscritto nell’attivo ed ammortizzato in ogni esercizio per ilperiodo di durata del prestito.

I crediti devono essere iscritti secondo il valore di presumibile realizzazione.

Le rimanenze, i titoli e le attività finanziarie che non costituiscono immobilizzazioni,devono essere iscritti al costo di acquisto o produzione ovvero al valore di realizzo.

Il costo dei beni fungibili può essere calcolato col metodo della media ponderata o con quelli “primo entrato,primo uscito” o “ultimo entrato, primo uscito”.

I lavori in corso su ordinazione possono essere iscritti sulla base di corrispettivi contrattuali maturati con ragionevole certezza.

Le attrezzature industriali e commerciali, le materie prime sussidiarie e di consumo possono essere iscritte nell’attivo ad un valore costante qualora siano costantemente rinnovate e complessivamente di scarsa importanza in rapporto all’attivo di bilancio.

La nota integrativaCompleta il contenuto dello stato patrimoniale e del conto economico:Il contenuto della nota integrativa è specificato dall’art. 2427.La nota deve infatti evidenziare:

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1) i criteri applicati nella valutazione delle voci del bilancio.2) i movimenti delle immobilizzazioni3) l'elenco delle partecipazioni, possedute direttamente o per tramite di società fiduciaria o per interposta persona ecc…

La relazione degli amministratoriLa relazione degli amministratori, che deve accompagnare il bilancio di esercizio, serve ad illustrarela situazione della società e l’andamento della gestione, nel suo complesso e nei vari settori in cuiessa ha operato, anche attraverso imprese controllate, con particolare riguardo ai costi, ai ricavi eagli investimenti.

La formazione del bilancioIl bilancio di esercizio deve essere approvato dall’assemblea ordinaria della società e questa – a talescopo – deve essere convocata entro quattro mesi dalla chiusura dell’esercizio sociale. La formazione,del bilancio si articola nei seguenti punti:

gli amministratori redigono il progetto di bilancio; indi lo comunicano al collegio sindacale almeno trenta giorni prima del giorno in cui si terrà l’assemblea cui va sottoposto;

il collegio sindacale formula proposte ed osservazioni sul progetto di bilancio e riferisceall’assemblea sull’esercizio sociale , facendo proposte circa l’approvazione;

copia del progetto di bilancio, insieme con le relazioni degli amministratori e dei sindaci,deve rimanere depositata nella sede sociale durante i quindici giorni che precedonol’assemblea, e fino all’approvazione, affinché i soci possano prenderne visione;

l’assemblea ordinaria delibera sul progetto di bilancio e, se lo approva, delibera anche sulladistribuzione degli eventuali utili ai soci;

una copia del bilancio approvato, corredata dalla relazione sulla gestione, dalla relazione delconsiglio sindacale e dal verbale di approvazione dell’assemblea, deve essere depositata, acura degli amministratori ed entro 30 giorni dall’approvazione, presso l’Ufficio del registrodelle imprese, ovvero inoltrata a mezzo di lettera raccomandata.

Art. 2434-L'approvazione del bilancio non implica liberazione degli amministratori, dei direttori generali, dei dirigenti preposti alla redazione dei documenti contabili societari e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

Il bilancio in forma abbreviataL’art. 2435 bis stabilisce che le società possono redigere il bilancio in forma abbreviata quando, nelprimo esercizio e successivamente per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti,limiti:totale dell’attivo dello stato patrimoniale ammontante a E 4.400.000;ricavi delle vendite e delle prestazioni ammontanti a E 8.800.000;

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n. 50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio .Nel bilancio in forma abbreviata sono semplificati e ridotti gli schemi dello stato patrimoniale e della nota integrativa.

L’invalidità della deliberazione di approvazione del bilancio(art.2434 bis)Le azioni previste dagli articoli 2377 e 2379 non possono essere proposte nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l'approvazione del bilancio dell'esercizio successivo. La legittimazione ad impugnare la deliberazione di approvazione del bilancio su cui il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti ha emesso un giudizio privo di rilievi spetta a tanti soci che rappresentino almeno il cinque per cento del capitale sociale.Il bilancio dell'esercizio nel corso del quale viene dichiarata l'invalidità di cui al comma precedente tiene conto delle ragioni di questa.

L’interpretazione prevalente considera l’azione di annullamento, prevista dall’art.2377 c.c., il rimedio contro i vizi del procedimento assembleare con il quale si approvato il bilancio.L’interpretazione prevalente considera l’azione di nullità,prevista dall’art.2379 c.c., il rimedio contro i vizi del contenuto del bilancio ,approvato da una delibera nulla per illiceità dell’oggetto.

La distribuzione degli utili ai soci

Art.2433 c.c.La deliberazione sulla distribuzione degli utili e' adottata dall'assemblea che approva il bilancio .Nel caso in cui la deliberazione di approvazione del bilancio spetti al consiglio di sorveglianza ,di conseguenza delibera anche la distribuzione dell’utile.Non possono essere pagati dividendi sulle azioni, se non per utili realmente conseguiti e risultanti dal bilancio regolarmente approvato.Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione di utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.I dividendi erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili, se i soci li hanno riscossi in buona fede in base a bilancio regolarmente approvato, da cui risultano utili netti corrispondenti.

Art.2430 c.c.Dagli utili netti annuali deve essere dedotta una somma corrispondente almeno alla ventesima parte di essi per costituire una riserva, fino a che questa non abbia raggiunto il quinto del capitale sociale.La riserva deve essere reintegrata a norma del comma precedente se viene diminuita per qualsiasi ragione. Sono salve le disposizioni delle leggi speciali.

Art.2431 c.c. Le somme percepite dalla società per l'emissione di azioni ad un prezzo superiore al loro valore nominale, ivi comprese quelle derivate dalla conversione di obbligazioni, non possono essere distribuite fino a che la riserva legale non abbia raggiunto il limite stabilito dall'articolo 2430.

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Acconti sui dividendiE’ prevista la possibilità la distribuzione di acconti sui dividendi futuri dall'articolo 2433 bis che ha fissato i seguenti principi:

la distribuzione di acconti sui dividendi è consentita solo alle società il cui bilancio è assoggettatoper legge alla revisione da parte di società iscritte all'albo speciale;

la distribuzione di acconti sui dividendi dev'essere prevista dallo statuto ed è deliberata dagliamministratori dopo la certificazione e l'approvazione del bilancio dell'esercizio precedente;

non è consentita la distribuzione di acconti sui dividendi quando dall'ultimo bilancio approvatorisultino perdite relative all'esercizio o a esercizi precedenti;

l'ammontare degli acconti sui dividendi non può superare la minor somma tra l'importo degliutili conseguiti dalla chiusura dell'esercizio precedente, diminuito delle quote che dovrannoessere destinate a riserva per obbligo legale o statutario, e quello delle riserve disponibili;

gli amministratori deliberano la distribuzione di acconti sui dividendi sulla base di un prospettocontabile e di una relazione, dai quali risulti che la situazione patrimoniale, economicae finanziaria della società consente la distribuzione stessa. Su tali documenti deve essereacquisito il parere del collegio sindacale;

il prospetto contabile, la relazione degli amministratori e il parere del collegio sindacale devonorestare depositati in copia nella sede della società fino all'approvazione del bilanciodell'esercizio in corso e i soci possono prenderne visione .Qualora sia successivamente accertata l'inesistenza degli utili risultanti dal prospetto, gli acconti sui dividendi erogati in conformità con le disposizioni anzidette non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Il bilancio consolidatoSono obbligati a redigere il bilancio consolidato:le società per azioni, in accomandita per azioni ed a responsabilità limitata che controllanoun'impresa;le società cooperative e mutue assicuratrici che controllano società per azioni, in accomanditaper azioni o a responsabilità limitata;gli enti pubblici che hanno per oggetto esclusivo o principale un'attività commerciale.

Il bilancio consolidato ,redatto dagli amministratori della controllante,permette una rappresentazione della situazione patrimoniale economica e finanziaria di società che formano un gruppo la cui attività ha un fine unitario. Anche il bilancio consolidato è costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico e dalla nota integrativa.Il bilancio consolidato non è la semplice aggregazione dei bilanci delle singole società che appartengono al gruppo ;l’obbiettivo infatti è quello di rappresentare in maniera unitaria l’attività nei diversi settori ,come se tale attività fosse esercitata da un solo soggetto. Nel bilancio consolidato sono ripresi gli elementi dell’attivo e del passivo nonché i proventi e gli oneri delle società del gruppo .Le imprese controllate devono porre la controllante in condizione di

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recepire i dati relativi ai propri bilanci .L’art.2364 c.c. afferma che lo statuto delle società tenute alla redazione del bilancio consolidato può prevedere l’approvazione del bilancio entro 180 giorni dallachiusura dell’esercizio e non 120 .Il bilancio consolidato non è approvato dall’assemblea della controllante ma è messo a disposizione dei soci dei terzi.

Le modificazioni dello statutoLe modificazioni dello statuto devono essere deliberate dall’assemblea straordinaria. (art.2365 c.c.)L’assemblea straordinaria per le modificazioni dello statuto deve rispettare di specifici quorum. Ad esempio l’assemblea straordinaria ,nelle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio, anche in secondo convocazione può deliberare con l’approvazione di tanti soci che rappresentano più di 1/3 del capitale:1)il cambiamento dell’oggetto sociale 2)la trasformazione della società3)il suo scioglimento anticipato4)la proroga della società5)la revoca dello stato di liquidazione 6)il trasferimento della sede sociale all’estero7)l’emissione di azioni privilegiate

Il controllo della deliberazioneIl notaio che redige nella forma di atto pubblico il verbale dell’assemblea ,deve accertare se sono state rispettate le condizioni di legge .Se la verifica è positiva nei 30 giorni successivi alla riunione dei soci ,contestualmente al deposito della deliberazione ,presso il registro delle imprese ,ne chiede l’iscrizione .Il registro delle imprese riscontrata la regolarità formale della documentazione, provvede all’iscrizione .Se invece il notaio rileva il mancato rispetto delle condizioni di legge ne informa gli amministratori .Questi , nei 30 giorni successivi possono convocare l’assemblea per gli opportuni provvedimenti,oppure ricorrere al tribunale per l’omologazione, che se è concessa il tribunale ordina l’iscrizione nel registro delle imprese , altrimenti se è rifiutata la deliberazione è definitivamente inefficace .(art.2346 c.c.)

Il diritto di recesso(Art. 2437)Hanno diritto di recedere, per tutte o parte delle loro azioni, i soci che non hanno concorso alle deliberazioni riguardanti:

a) la modifica della clausola dell'oggetto sociale, quando consente un cambiamento significativo dell'attività della società;b) la trasformazione della società;c) il trasferimento della sede sociale all'estero;d) la revoca dello stato di liquidazione;e) l'eliminazione di una o più cause di recesso previste dal successivo comma ovvero dallo statuto;f) la modifica dei criteri di determinazione del valore dell'azione in caso di recesso;g) le modificazioni dello statuto concernenti i diritti di voto o di partecipazione.

Salvo che lo statuto disponga diversamente, hanno diritto di recedere i soci che non hanno concorso all'approvazione delle deliberazioni riguardanti:

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a) la proroga del termineb) l'introduzione o la rimozione di vincoli alla circolazione dei titoli azionari.

Se la società è costituita a tempo indeterminato e le azioni non sono quotate in un mercato regolamentato il socio può recedere con il preavviso di almeno centottanta giorni; lo statuto può prevedere un termine maggiore, non superiore ad un anno. Lo statuto delle società che non fanno ricorso al mercato del capitale di rischio può prevedere ulteriori cause di recesso.Restano salve le disposizioni dettate in tema di recesso per le società soggette ad attività di direzione e coordinamento.

Art. 2437 bisIl diritto di recesso è esercitato mediante lettera raccomandata che deve essere spedita entro quindici giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della delibera che lo legittima, con l'indicazione delle generalità del socio recedente, del domicilio per le comunicazioni inerenti al procedimento, del numero e della categoria delle azioni per le quali il diritto di recesso viene esercitato. Se il fatto che legittima il recesso è diverso da una deliberazione, esso è esercitato entro trenta giorni dalla sua conoscenza da parte del socio.Le azioni per le quali è esercitato il diritto di recesso non possono essere cedute e devono essere depositate presso la sede sociale.È nullo ogni patto volto ad escludere o rendere più gravoso l'esercizio del diritto di recesso nelle ipotesi previste dal primo comma del presente articolo.

Art. 2437 terIl socio ha diritto alla liquidazione delle azioni per le quali esercita il recesso.Il valore di liquidazione delle azioni è determinato dagli amministratori, sentito il parere del collegio sindacale e del soggetto incaricato della revisione legale dei conti, tenuto conto della consistenza patrimoniale della società e delle sue prospettive reddituali, nonché dell'eventuale valore di mercato delle azioni. Il valore di liquidazione delle azioni quotate in mercati regolamentati è determinato facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione ovvero ricezione dell'avviso di convocazione dell'assemblea le cui deliberazioni legittimano il recesso.Lo statuto può stabilire criteri diversi di determinazione del valore di liquidazione. I soci hanno diritto di conoscere la determinazione del valore di cui al secondo comma del presente articolo nei quindici giorni precedenti alla data fissata per l'assemblea.In caso di contestazione il valore di liquidazione è determinato tramite relazione giurata di un esperto nominato dal tribunale. 

Art. 2437 quaterGli amministratori offrono in opzione le azioni del socio recedente agli altri soci, in proporzione al numero delle azioni possedute. Se vi sono obbligazioni convertibili, il diritto di opzione spetta anche ai possessori di queste, in concorso con i soci.L'offerta di opzione è depositata presso il registro delle imprese entro quindici giorni dalla determinazione definitiva del valore di liquidazione. Per l'esercizio del diritto di opzione deve essere concesso un termine non inferiore a trenta giorni dal deposito dell'offerta.

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Coloro che esercitano il diritto di opzione, purché ne facciano contestuale richiesta, hanno diritto di prelazione nell'acquisto delle azioni che siano rimaste non optate.Qualora i soci non acquistino in tutto o in parte le azioni del recedente, gli amministratori possono collocarle presso terzi .In caso di mancato collocamento entro centottanta giorni dalla comunicazione del recesso, le azioni del recedente vengono rimborsate mediante acquisto da parte della società utilizzando riserve disponibili .In assenza di utili e riserve disponibili, deve essere convocata l'assemblea straordinaria per deliberare la riduzione del capitale sociale, ovvero lo scioglimento della società.

L’aumento del capitale a pagamentoPer aumentare il capitale l‘art.2438 prevede che non si possono emettere nuove azioni fino a che quelle emesse non siano interamente liberate .Questo per tutelare l’integrità del capitale stesso.La decisione di aumento del capitale può essere delegata all’organo amministrativo (art.2443c.c.) che ha facoltà di aumentarlo ,fino ad un ammontare determinato e per il periodo massimo di 5 anni. Il verbale della delibera deve essere redatto da un notaio e dal medesimo iscritto nel registro delle imprese .Il capitale sociale può essere aumentato con l’acquisizione di effettiva ricchezza (aumento effettivo o reale) oppure senza incrementi patrimoniali. Nel primo caso l’operazione si realizza con conferimenti ulteriori rispetto a quelli iniziali (c.d. aumento a pagamento); nell’altro con l’imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi iscritti in bilancio (c.d. aumento gratuito). La deliberazione di aumento del capitale ,fissa il termine entro il quale deve intervenire la sottoscrizione dei titoli azionari .Con la deliberazione che aumenta il capitale si può stabilire che non venga meno se le sottoscrizioni non lo coprono integralmente (c.d. aumento scindibile).In alternativa l’aumento può essere inscindibile con la conseguenza che la sua mancata integrale sottoscrizione determina la caducazione dell’operazione; se non è specificato nella delibera l’aumento si considera inscindibile.Se l’aumento inscindibile non ha successo chi ha sottoscritto è liberato dall’obbligo di conferimento ed ha diritto alla restituzione di quanto versato.(art.2439 comma 2 ) Nei 30 giorni dalla sottoscrizione delle azioni di nuova omissione ,gli amministratori devono consegnare una attestazione sull’intervenuta esecuzione dell’operazione nel registro delle imprese. Fino alla sua iscrizione ,l’ammontare del capitale aumentato non può essere menzionato negli atti della società.

Diritto di opzione e di prelazione L’aumento del capitale può modificare la posizione del socio:se ad esempio prima della operazione era titolare del 10 % del capitale che viene aumentato da uno a due milioni ,la sua partecipazione si

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dimezza (dal 10% al 5%). Per impedire tale pregiudizio ,nel caso di aumento di capitale ,agli azionisti è concesso il diritto di sottoscrivere ,in proporzione al numero delle azioni possedute, quelle di nuova emissione (diritto di opzione ,art.2441 comma 1 ).In sostanza il diritto di opzione fa si che il socio possa mantenere inalterata la propria partecipazione.Il diritto di opzione deve essere offerto ,con pubblicazione nel registro delle imprese,agli azionisti che possono servirsene entro un termine non inferiore a trenta giorni dalla stessa pubblicazione e ridotto a 15 per le società quotate in borsa.Se il socio si avvale del diritto di opzione avrà anche diritto a sottoscrivere anche le azioni non optate dagli altri azionisti.Se le azioni sono quotate in mercati regolamentati, i diritti di opzione non esercitati devono essere offerti nel mercato regolamentato dagli amministratori, per conto della società, per almeno cinque riunioni, entro il mese successivo alla scadenza del termine stabilito per l’esercizio del diritto di opzione. 

Soppressione e limitazione del diritto di opzioneIl diritto di opzione è escluso se la delibera di aumento del capitale ha previsto che le azioni di nuova emissione siano liberate attraverso conferimenti in natura ,dei quali la società può avere necessità. Nelle società con azioni quotate in mercati regolamentati lo statuto può altresì escludere il diritto di opzione ,nei limiti del dieci per cento del capitale sociale preesistente, a condizione che il prezzo di emissione corrisponda al valore di mercato delle azioni e ciò sia confermato in apposita relazione dal revisore legale o dalla società di revisione legale. (art.2441 comma 4 ).

Le proposte di aumento di capitale sociale con esclusione o limitazione del diritto di opzionedevono essere illustrate dagli amministratori con apposita relazione, dalla quale devono risultare le ragioni dell'esclusione o della limitazione, ovvero, qualora l'esclusione derivi da un conferimento in natura, le ragioni di questo e in ogni caso i criteri adottati per la determinazione del prezzo di emissione. La relazione deve essere comunicata dagli amministratori al collegio sindacale o al consiglio di sorveglianza e al soggetto incaricato della revisione legale dei conti almeno trenta giorni prima di quello fissato per l'assemblea. Entro quindici giorni il collegio sindacale deve esprimere il proprio parere sulla congruità del prezzo di emissione delle azioni. Il parere del collegio sindacale e la relazione giurata dell'esperto designato dal tribunale nell'ipotesi prevista dal quarto comma devono restare depositati nella sede della società durante i quindici giorni che precedono l'assemblea e finché questa non abbia deliberato; i soci possono prenderne visione. La deliberazione determina il prezzo di emissione delle azioni in base al valore del patrimonio netto, tenendo conto, per le azioni quotate in mercati regolamentati, anche dell'andamento delle quotazioni nell'ultimo semestre. (art.2441 comma 6)

Con deliberazione dell'assemblea presa con la maggioranza richiesta per le assemblee straordinarie può essere escluso il diritto di opzione limitatamente a un quarto delle azioni di nuova emissione, se queste sono offerte in sottoscrizione ai dipendenti della società o di società che la controllano o che sono da essa controllate. L'esclusione dell'opzione in misura superiore al quarto deve essere approvata con il voto di tanti soci che rappresentano oltre la metà del capitale. (art.2441 comma 8)

Aumento gratuito del capitale

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Si ha con l’imputazione a capitale della parte disponibile delle riserve e dei fondi costituiti con utili iscritti in bilancio ,cioè si converte a capitale la ricchezza già nella titolarità della società.In questo caso le azioni di nuova emissione devono avere le stesse caratteristiche di quelle in circolazione, e devono essere assegnate gratuitamente agli azionisti in proporzione di quelle da essi già possedute. L'aumento di capitale può attuarsi anche mediante aumento del valore nominale delle azioni in circolazione.(art.2442c.c.)

La riduzione del capitaleLa riduzione del capitale sociale può aver luogo sia mediante liberazione dei soci dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti, sia mediante rimborso del capitale ai soci.L'avviso di convocazione dell'assemblea deve indicare le ragioni e le modalità della riduzione. La riduzione deve comunque effettuarsi con modalità tali che le azioni proprie eventualmente possedute dopo la riduzione non eccedano la decima parte del capitale sociale.La deliberazione può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione.Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato idonea garanzia, dispone che l'operazione abbia luogo nonostante l'opposizione. 

Art .2246 (riduzione del capitale per perdite)Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori o il consiglio di gestione, e nel caso di loro inerzia il collegio sindacale ovvero il consiglio di sorveglianza, devono senza indugio convocare l'assemblea per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del comitato per il controllo sulla gestione. La relazione e le osservazioni devono restare depositate in copia nella sede della società durante gli otto giorni che precedono l'assemblea, perchè i soci possano prenderne visione.

Nell'assemblea gli amministratori devono dare conto dei fatti di rilievo avvenuti dopo la redazione della relazione.

Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, l'assemblea ordinaria o il consiglio di sorveglianza che approva il bilancio di tale esercizio deve ridurre il capitale in proporzione delle perdite accertate. In mancanza gli amministratori e i sindaci o il consiglio di sorveglianza devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale provvede, sentito il pubblico ministero, con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.

Nel caso in cui le azioni emesse dalla società siano senza valore nominale, lo statuto, una sua modificazione ovvero una deliberazione adottata con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria possono prevedere che la riduzione del capitale di cui al precedente comma sia deliberata dal consiglio di amministrazione.

Art.2247Riduzione del capitale sociale al di sotto del limite legale 

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Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dall'articolo 2327, gli amministratori o il consiglio di gestione e, in caso di loro inerzia, il consiglio di sorveglianza devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo, o la trasformazione della società.

Sezione IXPatrimoni e il finanziamento destinati ad un specifico affareQuella dei patrimoni destinati ad uno specifico affare è una operazione volta a limitare il rischio di impresa , che permette di evitare la costruzione di tante società quanti sono gli affari da realizzare; si utilizza invece il patrimonio della società stabilendo mirate destinazioni , così ogni affare avrà una parte di patrimonio destinato ,e il rischio dell’impresa in relazione all’affare è limitato alla parte di patrimonio destinata all’affare.

(art 2447 bis)La società può:

a) costituire uno o più patrimoni ciascuno dei quali destinato in via esclusiva ad uno specifico affare;

b) convenire che nel contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare al rimborso totale o parziale del finanziamento medesimo siano destinati i proventi dell'affare stesso, o parte di essi.

Salvo quanto disposto in leggi speciali, i patrimoni destinati ai sensi della lettera a) del primo comma non possono essere costituiti per un valore complessivamente superiore al dieci per cento del patrimonio netto della società e non possono comunque essere costituiti per l'esercizio di affari attinenti ad attività riservate in base alle leggi speciali.

(art.2447 ter) La deliberazione (che ai sensi della lettera a) del primo comma dell'articolo 2447-bis )destina un patrimonio ad uno specifico affare deve indicare:a) l'affare al quale è destinato il patrimonio; b) i beni e i rapporti giuridici compresi in tale patrimonio; c) il piano economico-finanziario da cui risulti la congruità del patrimonio rispetto alla realizzazione dell'affare, le modalità e le regole relative al suo impiego, il risultato che si intende

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perseguire e le eventuali garanzie offerte ai terzi; d) gli eventuali apporti di terzi, le modalità di controllo sulla gestione e di partecipazione ai risultati dell'affare; e) la possibilità di emettere strumenti finanziari di partecipazione all'affare, con la specifica indicazione dei diritti che attribuiscono; f) la nomina di un revisore legale o di una società di revisione legale per la revisione dei conti dell'affare, quando la società non é già assoggettata alla revisione legale; (4)

Salvo diversa disposizione dello statuto, la deliberazione per la costituzione del patrimonioè adottata dall'organo amministrativo o di gestione a maggioranza assoluta dei suoi componenti.

(art.2447 quater)La deliberazione con la quale viene costituito il patrimonio separato deve essere depositata e iscritta nel registro delle imprese.Nel termine di sessanta giorni dall'iscrizione della deliberazione nel registro delle imprese i creditori sociali anteriori all'iscrizione possono fare opposizione. Il tribunale, nonostante l'opposizione, può disporre che la deliberazione sia eseguita previa prestazione da parte della società di idonea garanzia.

(Art.2447 quinqiues)Decorso il termine di 60 giorni dall’iscrizione della delibera nel registro delle imprese ovvero dopo l'iscrizione nel registro delle imprese del provvedimento del tribunale ivi previsto, i creditori della società non possono far valere alcun diritto sul patrimonio destinato allo specifico affare né, salvo che per la parte spettante alla società, sui frutti o proventi da esso derivanti.Questa segregazione patrimoniale è estesa ai beni immobili o beni mobili registrati , a condizione che la deliberazione di destinazione sia trascritta nei pubblici registri.Per le obbligazioni contratte in relazione allo specifico affare la società risponde nei limiti del patrimonio ad esso destinato. Resta salva tuttavia la responsabilità illimitata della società per le obbligazioni derivanti da fatto illecito.

(art.2447 novies)Quando si realizza ovvero è divenuto impossibile l'affare cui è stato destinato un patrimonio , gli amministratori [o il consiglio di gestione ] redigono un rendiconto finale che, accompagnato da una relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese.Nel caso in cui non siano state integralmente soddisfatte le obbligazioni contratte per lo svolgimento dello specifico affare cui era destinato il patrimonio, i relativi creditori possono chiederne la liquidazione mediante lettera raccomandata da inviare alla società entro novanta giorni dal deposito del rendiconto. In tal caso, si applicano esclusivamente le disposizioni sulla liquidazione delle società.  

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Se non vi sono pretese dei creditori ,depositato il rendiconto finale ,i beni ed i rapporti giuridici del patrimonio destinato tornano a far parte del patrimonio sociale ,ma restano salvi i diritti dei creditori sociali con riferimento ai beni e rapporti compresi nel patrimonio destinato.

Nei libri sociali devono essere indicati in modo autonomo(separato) i dati relativi ad ogni affare, cosi come nel bilancio e nella nota integrativa.(art.2447 sexies e septies).Nella nota integrativa gli amministratori devono indicare il valore e alla tipologia dei beni e dei rapporti giuridici compresi in ciascun patrimonio destinato.(art.2447 septies)

Il contratto relativo al finanziamento di uno specifico affare ai sensi della lettera b) del primo comma dell'articolo 2447-bis può prevedere che al rimborso totale o parziale del finanziamento siano destinati, in via esclusiva, tutti o parte dei proventi dell'affare stesso.

Questa operazione è regolata dall’art.2447 decies .La società beneficia di un finanziamento che è erogato dai terzi , per la realizzazione di uno specifico affare , ma la singolarità dell’azione sta nel fatto che i proventi dell’affare stesso costituiscono patrimonio separato sia da quello residuo della società sia da quello relativo ad ogni altra operazione di finanziamento dello stesso tipo , a condizione:a) che copia del contratto sia depositata per l'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese;b) che la società adotti sistemi di incasso e di contabilizzazione idonei ad individuare in ogni momento i proventi dell'affare ed  a tenerli separati dal restante patrimonio della società. I creditori sociali non possono aggredire né tali proventi ,né i relativi frutti ,e quelli degli investimenti eventualmente effettuati ,pur potendo fino al rimborso del finanziamento ,promuovere su di essi azioni conservative. Se il fallimento della società impedisce la realizzazione o la continuazione dell'operazione il finanziatore ha diritto di insinuarsi nel passivo per recuperare il suo credito.

Sezione XLe società in accomandita per azioni Società per azioni e in accomandita per azioni sono accomunate dalla suddivisione del capitale inazioni, ma diversificate dalla dall’esistenza di due categorie di soci: gli accomandatari, amministratori di diritto che rispondono solidalmente ed illimitatamente (in via sussidiaria) delle obbligazioni sociali;gli accomandanti, i quali rispondono nei limiti del conferimento e non possono amministrare la società.Rilevanti sono le diversità tra gli accomandatari dell’accomandita per azioniper azioni e quelli dell’accomandita semplice. Il socio accomandatario di quest’ultima societànon è, infatti, necessariamente amministratore; risponde solidalmente ed illimitatamente con gli accomandatari, ma non è di diritto amministratore. La sua responsabilità non si riconduce, ancora

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una volta necessariamente, all’attribuzione del potere di amministrazione che potrebbe mancare; non a caso risponde per le obbligazioni contratte dalla società anteriormente all’acquisto della qualità di socio e di quelle sorte successivamente alla dismissione della carica. Nettamente diversa la responsabilità del socio accomandatario dell’accomandita per azioni che risponde per il periodo in cui mantiene l’ufficio di amministratore (art. 2467). L’indiscutibile connessione tra la qualità di socio accomandatario e quella di amministratore rappresenta il pregio ed il limite di questa società: il pregio, in considerazione del fatto che è preservata la stabilità della gestione della società, perché salva la revoca il socio accomandatario può mantenere la carica di amministratore permanente; e il limite, poiché la prospettiva della responsabilità solidale ed illimitata ha notevolmente condizionato il gradimento di questo tipo di società. Nella società in accomandita per azioni risulta attenuatal’irrilevanza della partecipazione, ancorché rappresentata da azioni: la persona di chi appresta imezzi assumendo la qualità di socio accomandatario, amministratore di diritto, assume importanzanon trascurabile, anzi decisiva. Questa essenziale peculiarità della società in accomandita per azioni influenza, in primo luogo, la sua denominazione nella quale deve essere riprodotto almeno il nome di uno dei soci accomandatari, con l’indicazione, comunque, di società in accomandita per azioni;se ne giovano i terzi che identificano uno degli amministratori sulla cui consistenza patrimonialepossono confidare, ad integrazione di quella del patrimonio sociale (art. 2463). L’atto costitutivodeve indicare i soci accomandatari che amministratori di diritto sono soggetti agli obblighi di quellidella società per azioni (art. 2465). Si è già osservato che la revoca degli amministratori deve esseredeliberata con le maggioranza prescritte per le deliberazioni dell’assemblea straordinaria delle società per azioni. Al pari con lo stesso quorum viene decisa la sostituzione dell’amministratore; se gli amministratori sono più di uno, la nomina del sostituto o dei sostituti deve essere approvata da quelli rimasti in carica, per assicurare omogeneità alla gestione dell’impresa. Il nuovo amministratore assume la qualità di socio accomandatario dal momento dell’accettazione della nomina, con gli effetti sul regime della sua responsabilità, solidale e illimitata, che sono stati richiamati. Al servizio della stessa finalità – la protezione del ruolo dei soci accomandatari, amministratori – la prescrizione che impone l’approvazione delle modificazioni dell’atto costitutivo con le stesse maggioranze fissate per l’assemblea straordinaria della società per azioni nonché con l’approvazione di tutti i soci accomandatari (art. 2740).L’accomandita per azioni, in effetti, si può sciogliere se cessano dall’ufficio tutti gli amministratori e se nel termine di sei mesi non si è provveduto alla loro sostituzione ed i sostituti non hanno accettato la carica (art. 2468).L’art.2459 c.c. da la possibilità alle società in accomandita per azioni di articolare il sistema di amministrazione e controllo nella versione dualistica (consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza).E’ precluso invece il ricorso al sistema monistico .Tale soluzione infatti è incompatibile con le caratteristiche dell’accomandita per azioni poiché dell’organo amministrativo sono necessariamente ed esclusivamente componenti i soci accomandatari che rispondono per le obbligazioni sociali. Di esse non rispondono invece i componenti del comitato di controllo sulla gestione che non amministrano ,svolgendo solo compiti di controllo.

Sezione XISocietà a responsabilità limitata

La società a responsabilità limitata ( artt. 2462-2483 ) è una società di capitali nella quale:a) per l'obbligazioni sociali risponde soltanto la società col suo patrimonio (art. 2462, 1 comma);

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b) le partecipazioni dei soci non possono essere rappresentate da azioni e non posso inoltre costituire oggetto di sollecitazione all'investimento ( art. 2468, 1 comma).

I caratteri delle società a responsabilità:

1)Il primo dato che caratterizza la società a responsabilità limitata sta nella concessione ai soci di una reale autonomia statutaria .Oggi cioe è concesso ai soci di srl di compiere attraverso lo statuto scelte che fino a ieri sembravano impensabili e di incidere in settori ,come quello dell’amministrazione della società da sempre considerati inderogabili .soprattutto nelel società di capitali.

2)consiste nell’aver creato un tipo di società ,che pur mantenendo almeno in prevalenza i caratteri propri delle società di capitali ,ridimensiona la distinzione tra società di capitali e di persone.

3) il terzo carattere è la personalizzazione della srl ,tale affermazione si intende in duplice senso :a)valorizzazione del ruolo che la persona del socio ha nella vita della società b)e come introduzione di regole finora riservate alle sole c.d. società di persone.

4) è l’ibridismo tra le società di capitali e di persone

5) è il mantenimento dell’imperatività delle regole ,nonchè delle norme di funzionamento proprie delle società di capitali in alcuni importanti settori in cui accanto agli interessi dei dei soci sono presenti rilevanti interessi dei terzi.

6) Il sesto carattere marcante risiede nella disciplina delle modificazioni del capitale sociale.

Il procedimento di costituzione : La costituzione della società avviene mediante 2 fasi :1)La stipulazione dell’atto costitutivo2)L’iscrizione della società nel registro delle imprese

Con la stipulazione dell’atto costitutivo si determina come effetto quello della responsabilità illimitata e solidale dei soci che hanno compiuto operazioni sociali prima dell’iscrizione o anche di coloro che nell’atto costitutivo o con atto separato hanno dato il consenso al compimento delle operazioni , nonché del socio unico fondatore. (art.2331 comma 2)

Solo poi con l’iscrizione della società nel registro delle imprese,si determina la nascita della società .Con l’iscrizione della società nel registro delle imprese ,la società acquista la personalità giuridica.

Compiuta la prima fase il notaio rogante deve entro 10 giorni ,depositare l’atto costitutivo presso l’ufficio del registro delle imprese ,allegando i documenti necessari ,se il notaio e gli amministratori non vi provvedono ,ciascun socio provvedervi a spese della società .Il soggetto che cura il deposito deve richiedere l’iscrizione nel registro delle imprese e l’ufficio del registro dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione ,iscrive la società nel registro .Per poter iscrivere la società nel registro delle imprese ci sono 3 condizioni essenziali :1)sottoscrizione per intero del capitale sociale2)rispetto degli art.2464 comma 3/4 sui conferimenti

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3)ci devono poi essere le autorizzazioni e le altre condizioni richieste dalle leggi speciali per la costituzione della società in relazione al suo particolare oggetto.(es. società bancarie che hanno bisogno di autorizzazioni per iniziare attività).

L’art.2464 comma 3/4 stabilisce che :1)al momento della sottoscrizione dell’atto costitutivo ,deve essere versato presso una banca almeno il 25% dei conferimenti in denaro e l’intero ammontare del conferimento in caso di costituzione per atto unilaterale.2)per i conferimenti in natura si applicherà l’art.2254 dettato per le società di persone 3)per il conferimento dei crediti si applicherà invece l’art.2255 c.c. a tenore del quale il socio conferente risponde della insolvenza del debitore nei limiti del 1267 in caso di assunzione convenzionale della garanzia.

Le somme depositate non possono essere consegnate agli amministratori se non provano l’avvenuta iscrizione nel registro delle imprese.Se entro 90 giorni dalla stipulazione della atto costitutivo o dal rilascio delle autorizzazioni l’iscrizione nono ha avuto luogo ,le somme devono essere restituite ai sottoscrittori e l’atto costitutivo perderà efficacia.

Stipulazione atto costitutivo (forma e contenuto)L’art. 2463 c.c. comma 1 e 2 stabilisce che lo strumento attraverso il quale si pone in essere la fattispecie costitutiva può essere :1)sia un contratto2)sia un atto unilateraleviene comunque in ogni caso definito atto costitutivo, che deve rivestire la forma dell’atto pubblico.

Il contenuto dell’atto costitutivo è stabilito dall’art.2463 c.c. che prevede come elementi essenziali dell’atto costitutivo :1)soggetti2)denominazione e sede dalla società3)oggetto sociale4)capitale sociale5)conferimenti6)quota di partecipazione7)norme sul funzionamento della società8)importo almeno approssimativo delle spese per la costituzione poste a carico della società

SoggettiInfatti l’art.2463 al numero 1 prescrive che l’atto costitutivo deve indicare :il cognome o la denominazione ,la data e il luogo di nascita o di costituzione ,il domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio.L’importanza dei soggetti è in re ipsa ,altrimenti non esiste un contratto che non indentifica i contraenti.

Denominazione e sede della società L’art.2463 al numero 2 prescrive che l’atto costitutivo deve indicare :

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la denominazione,contenente l’indicazione di SRL , e il comune ove sono poste la sede della società e le eventuali sedi secondarie.L’importanza della denominazione sta nel fatto che permette l’identificazione del soggettoL’importanza dell’indicazione della sede della società sta in 3 punti :1)permette di individuare il giudice territorialmente competente2)individua il registro delle imprese in cui la società deve essere iscritta 3)ai fini dell’applicazione della disciplina fallimentare

L’oggetto socialeL’art.2463 al numero 3 prescrive l’attività che costituisce l’oggetto sociale,cioè la scelta di un particolare ramo merceologico di attività che appunto costituisce l’oggetto sociale.(es. fabbricazione automobili) E’ una delle indicazioni più importanti insieme al capitale sociale ,ed è indefettibile per tutti i tipi di società . L’oggetto deve consistere in una attività economica e deve possedere i requisiti previsti dall’art.1346 per ogni contratto cioè lecito ,possibile,determinato o determinabile.L’oggetto sociale permetti di distinguere la società dalla comunione di godimento.

Il capitale socialeE’ la somma dei conferimenti dei soci valutati in denaro, nelle Srl non può essere inferiore a 10 mila euro .Nell’atto costitutivo deve essere indicato il capitale sottoscritto e versato .L’importanza del capitale sociale ,perché permette di misurare lo stato di salute della società nella sua comparazione con il patrimonio.Conferimenti Quella dei conferimenti è una delle materie maggiormente colpite dalla riforma e comprende 3 norme (2464,2465,2466)

Art. 2464 ConferimentiIl valore dei conferimenti puo` essere complessivamente inferiore all`ammontare globale del capitale sociale.Possono essere conferiti tutti gli elementi dell`attivo suscettibili di valutazione economica.Se nell`atto costitutivo non e` stabilito diversamente, il conferimento deve farsi in danaro.Alla sottoscrizione dell`atto costitutivo, deve essere versato presso una banca, almeno il venticinque per cento dei conferimenti in danaro e l`intero soprapprezzo o, nel caso di costituzione per atto unilaterale, il loro intero ammontare.Il versamento può essere sostituito dalla stipula, per un importo almeno corrispondente, di una polizza di assicurazione o, di una fideussione bancaria con le caratteristiche determinate con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri.

Per i conferimenti di beni in natura e di crediti, si osservano le disposizioni degli articoli 2254 e 2253 .Le quote corrispondenti a tali conferimenti devono essere integralmente liberate al momento della sottoscrizione. Il conferimento può anche avvenire mediante la prestazione di una polizza di assicurazione o di una fideussione bancaria con cui vengono garantiti, per l`intero valore ad essi assegnato, gli obblighi assunti dal socio aventi per oggetto la prestazione d`opera o di servizio a favore della società .In tal caso, se l`atto costitutivo lo prevede, la polizza o la fideussione possono essere sostituite dal socio con il versamento a titolo di cauzione del corrispondente importo in danaro, presso la società.(art.2464 coma 2)

Art. 2465 Sistema dei conferimenti dei beni in natura e creditiChi conferisce beni in natura o crediti, deve presentare la relazione giurata di un esperto o di una società di revisione iscritta nell`albo speciale .La relazione, che deve contenere la descrizione dei

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beni o crediti conferiti, l`indicazione dei criteri di valutazione adottati e l`attestazione che il loro valore e` almeno pari a quello ad essi attribuito ai fini della determinazione del capitale sociale.La disposizione del precedente comma si applica in caso di acquisto da parte della societa`, per un corrispettivo pari o, superiore al decimo del capitale sociale, di beni o di crediti dei soci fondatori, dei soci e degli amministratori, nei due anni dalla iscrizione della societa` nel registro delle imprese.

Art. 2466 Mancata esecuzione dei conferimentiSe il socio non esegue il conferimento nel termine prescritto, gli amministratori diffidano il socio moroso ad eseguirlo nel termine di trenta giorni.Decorso inutilmente questo termini, gli amministratori, qualora non ritengono utili promuovere azione per l`esecuzione dei conferimenti dovuti, possono vendere agli altri soci, in proporzione alla loro partecipazione, la quota del socio moroso. La vendita e` effettuata a rischio e pericolo del medesimo, per il valore risultante dall`ultimo bilancio approvato. In mancanza di offerte per l`acquisto, se l`atto costitivo lo consente, la quota e` venduta all`incanto.Se la vendita non puo` aver luogo per mancanza di compratori, gli amministratori escludono il socio, trattenendo le somme riscosse. Il capitale deve essere ridotto in misura corrispondente.

Quota di partecipazioneL’art.2463 al n 6 prevede la quota di partecipazione ,tale quota non può essere rappresentata da azioni .Per quanto riguarda la disciplina del trasferimento e della espropriazione della quota , la disciplina è contenuta negli art. da 2468 a 2472 .

Art. 2468 Quote di partecipazioneLe partecipazioni dei soci, non possono essere rappresentate da azioni, ne` costituire oggetto di sollecitazione all`investimento .I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da ciascuno posseduta. Se l`atto costitutivo non prevede diversamente, le partecipazioni dei soci sono determinate in misura proporzionale al conferimento. Resta salva la possibilità che l`atto costitutivo preveda l`attribuzione ai singoli soci di particolari diritti riguardanti l`amministrazione della societa` o, la distribuzione degli utili. Salvo diversa disposizione dell`atto costutitivo i diritti previsti dal precedente comma possono essere modificati solo su consenso di tutti i soci.

Art. 2469 Trasferimento delle partecipazioniLe partecipazioni sono liberamente trasferibili per atto tra vivi e per successione a causa di morte, salvo contraria disposizione dell`atto costitutivo. Qualora l`atto costitutivo preveda l`intrasferibilità della partecipazione o, ne subordini il trasferimento al gradimento di organi sociali, di soci o di terzi ,o ponga condizioni o limiti che nel caso concreto impediscono il trasferimento a causa di morte, il socio o i suoi eredi, possono esercitare il diritto di recesso ai sensi dell`articolo 2473. In tali casi l`atto costitutivo puo` stabilire un termine, non superiore ai due anni dalla costituzione della societa` o, dalla sottoscrizione della partecipazione, prima del quale il recesso non puo` essere esercitato.

Art. 2470 Efficacia Il trasferimento delle partecipazioni ha effetto di fronte alla societa` dal momento dell`iscrizione nel

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libro dei soci .

Art. 2472 Responsabilita` dell`alienante per i versamenti ancora dovutiNel caso di cessione di partecipazione l`alienante e` obbligato solidamente con l`acquirente, per il periodo di tre anni dall`iscrizione del trasferimento nel libro dei soci per i versamenti ancora dovuti .Il pagamento non puo` essere demandato all`alienante se non quando la richiesta al socio moroso e` rimasta infruttuosa.

Art. 2471 Espropriazione della partecipazioneLa partecipazione puo` formare oggetto di espropriazione. Il pignoramento si esegue mediante notificazione al debitore e alla societa` e successiva iscrizione nel registro delle imprese. Se la partecipazione non e` liberamente trasferibile e il creditore, il debitore e la societa` non si accordano sulla vendita della quota stessa, la vendita ha luogo all`incanto; ma la vendita e` priva di effetto se, entro dieci giorni dall`aggiudicazione, la societa` presenta un altro acquirente che offra lo stesso prezzo.

Art.2471 bis pegno usufrutto e sequestro La partecipazione puo` formare oggetto di pegno usufrutto e sequestro .Salvo quanto disposto dal terzo comma dell`articolo che precede, si applicano le disposizioni dell`articolo 2352 (dettato per le spa).Le norme relative al funzionamento della societàL’art.2463 al n.7 stabilisce che l’atto costitutivo deve indicare le norme relative al funzionamento della società ,indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza .Il n.8 prescrive l’indicazione della nomina dei primi amministratori e degli eventuali soggetti incaricati del controllo contabile.

Le spese per la costituzioneL’art.2463 al n.9 stabilisce che l’atto costitutivo deve indicare almeno approssimativamente le spese per la costituzione poste a carico della società.

Nullità della societàSi rinvia all’art.2332 ,poiché la disciplina sulla nullità della Srl è uguale a quella della Spa.

Organizzazione internaLa disciplina dell’organizzazione interna della Srl non è più così simile a quella della società per azioni , infatti ai vertici di tale organizzazione interna ci sono :1)regole specifiche per le Srl2)autonomia statutaria3)e solo infine quasi come disciplina residuale c’è il rinvio alle norme dettate per la Spa

Non si può affermare nella Srl che l’organizzazione interna della società si articola sui tre organi tipici delle società di capitali e mutualistiche cioè :1)assemblea = organo deliberativo

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2)amministratori = organo di governo e gestione 3)collegio sindacale = organo di controlloanche grazie al n.7 dell’art.2463 che stabilisce che è consentito ai soci inserire nell’atto costitutivo le norme relative al funzionamento della società ,indicando quelle concernenti l’amministrazione e la rappresentanza.

In realtà nulla impedisce che ci siano i 3 organi, ma questi 3 organi nella nuova disciplina sono depotenziati , vengono trasformati in organi a competenza limitata come per l’assemblea dei soci o come avviene per gli amministratori o diventano addirittura eventuali come per il collegio sindacale o il revisore.Decisione dei soci ed assembleaCon la riforma quindi l’assemblea perde il primo posto nella scala normativa degli organi , avvicinando così ancor di più la società a responsabilità limitata alle società di persone (dove la legge non prevede un’assemblea e disciplina solo gli amministratori).

Per delineare il ruolo dell’assemblea si può dire :

1)assemblea della società ,non è più la sede esclusiva e naturale per l’adozione delle deliberazioni, quindi la deliberazione assembleare non è più lo strumento esclusivo attraverso il quale si manifesta la volontà della società , che su determinati argomenti è sostituita dalle decisioni dei soci.

2)decisione dei soci,non è una generica indicazione , ma assume un significato tecnico come alternativa alla deliberazione assembleare, poiché viene presa fuori dall’assemblea. Affinchè le decisioni dei soci possano essere adottate senza il ricorso alla delibera assembleare è necessario che lo statuto lo preveda espressamente, ed anche che le decisioni siano prese mediante consultazione scritta o sulla base del consenso espresso per iscritto.

3)quanto all’oggetto ,la regola generale è che i soci decidono ,senza l‘adozione del procedimento assembleare ,sulle materie riservate alla loro competenza dall’atto costitutivo , e sugli argomenti che uno o più amministratori o i soci che rappresentano 1/3 del capitale sociale sottopongono alla loro approvazione , e in ogni caso sull’approvazione del bilancio e sulla distribuzione degli utili, sulla nomina degli amministratori se prevista nell’atto costitutivo , e nella nomina del collegio sindacale o del revisore.

4)decisioni dei soci sono prese con il voto favorevole della maggioranza dei votanti che rappresentano almeno la metà del capitale sociale,precisando che ogni socio ha diritto a partecipare alle decisioni ed il suo voto vale in misura proporzionale alla sua partecipazione.

5)La deliberazione assembleare è sempre necessaria in due casi:a)quando si tratta di decisioni che hanno ad oggetto le modificazioni dell’atto costitutivob)quando ne è fatta richiesta da o più amministratori o i soci che rappresentano 1/3 del capitale sociale.

6)In caso di adozione del metodo assembleare valgono le seguenti regole:

a)l’assemblea deve essere convocata secondo le modalità previste dall’atto costitutivo in mancanza attraverso lettera raccomandata spedita ai soci 8 giorni prima della adunanza.

b)la riunione deve svolgersi presso la sede sociale salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo.

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c)l’assemblea è regolarmente costituita con la presenza di almeno la metà del capitale sociale e delibera a maggioranza assoluta dei presenti , salvo nel caso di modificazioni dell’atto costitutivo dove occorre un quorum deliberativo almeno uguale al 50% più 1 del capitale sociale.

Invalidità delle deliberazioni e delle decisioniL’art.2479 ter ha stabilito alcune regole fondamentali:

[1] Le decisioni dei soci che non sono prese in conformità della legge o dell'atto costitutivo possono essere impugnate dai soci che non vi hanno consentito, da ciascun amministratore e dal collegio sindacale entro tre mesi dalla loro trascrizione nel libro delle decisioni dei soci.

[2] Il tribunale, qualora ne ravvisi l'opportunità e ne sia fatta richiesta dalla società o da chi ha proposto l'impugnativa, può assegnare un termine non superiore a sei mesi per l'adozione di una nuova decisione idonea ad eliminare la causa di invalidità.

[3] Qualora possano recare danno alla società, sono impugnabili a norma del precedente comma le decisioni assunte con la partecipazione determinante di soci che hanno, per conto proprio o di terzi, un interesse in conflitto con quello della società. Le decisioni aventi oggetto illecito o impossibile e quelle prese in assenza assoluta di informazione possono essere impugnate da chiunque vi abbia interesse entro tre anni dalla trascrizione indicata nel primo periodo del precedente primo comma . Possono essere impugnate senza limiti di tempo le deliberazioni che modificano l'oggetto sociale prevedendo attività impossibili o illecite.

Il procedimento per ottenere l’annullamento è previsto per le società per azioni dall’art.2378.Il legislatore ha sancito:

a) in via generale che l’annullamento delle deliberazioni può essere evitato attraverso la sostituzione della delibera con altra presa in conformità della legge e dello statuto.

b) che l’impugnativa non è proponibile nei confronti delle deliberazioni di approvazione del bilancio dopo che è avvenuta l’approvazione del bilancio dell’esercizio successivo

c) ha negato la legittimazione all’impugnativa a chi pur non avendo ricevuto la convocazione ,ha dichiarato il suo assenso allo svolgimento dell’assemblea

d) una sorta di sanatoria per la mancata verbalizzazione ,disponendo che tale lacuna può essere colmata redigendo il verbale prima dell’assemblea successiva.

L’amministrazione e rappresentanza della societàL’art.2475 c.c. prevede :a)salvo diversa disposizione dell’atto costitutivo, l’amministrazione può essere affidata a uno o più soci.b)se l’amministrazione è affidata ad una persona ,si avrà l’amministratore unico disciplinato dalle norme in tema di società di capitali. Mentre se l’amministrazione è affidata a più persone ,queste costituiscono il consiglio di amministrazione , in questo caso la legge consente una vistosa deroga alla regola della collegialità ,infatti in alternativa a questo metodo l’atto costitutivo può prevedere

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che le decisioni siano adottate al di fuori del contesto collegiale , e cioè mediante consultazione scritta o mediante consenso espresso per iscritto. In tal caso dai documenti sottoscritti dagli amministratori devono risultare con chiarezza l'argomento oggetto della decisione ed il consenso alla stessa.c) L'atto costitutivo può tuttavia prevedere,quando l’amministrazione è affidata a più persone,che essa sia affidata disgiuntamente oppure congiuntamente a tali persone; in tali casi si applicano, rispettivamente, gli articoli 2257 e 2258.La redazione del progetto di bilancio e dei progetti di fusione o scissione, nonché le decisioni di aumento del capitale sono in ogni caso di competenza dell'organo amministrativo.

Sembrerebbe innovata anche la regola sulla rappresentanza dal momento che l’art.2475 bis stabilisce che gli amministratori hanno la rappresentanza generale della società .L’art.2475 ter però utilizza l’espressione gli amministratori che hanno la rappresentanza ,da cui si desume che ci siano amministratori che non hanno la rappresentanza.Il 2475 bis ripete la inopponibilità ai terzi delle limitazioni statutarie ai poteri degli amministratori anche se pubblicate ,salvo prova che i terzi abbiano agito intenzionalmente a danno della società.

Responsabilità degli amministratori (Art.2476c.c.)

Responsabilità degli amministratori verso la societàGli amministratori sono solidalmente responsabili verso la società dei danni derivanti dall'inosservanza dei doveri ad essi imposti dalla legge e dall'atto costitutivo per l'amministrazione della società. Tuttavia la responsabilità non si estende a quelli che dimostrino di essere esenti da colpa e, essendo a cognizione che l'atto si stava per compiere, abbiano fatto constare del proprio dissenso.I soci che non partecipano all'amministrazione hanno diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare, anche tramite professionisti di loro fiducia, i libri sociali ed i documenti relativi all'amministrazione. L'azione di responsabilità contro gli amministratori è promossa da ciascun socio, il quale può altresì chiedere, in caso di gravi irregolarità nella gestione della società, che sia adottato provvedimento cautelare di revoca degli amministratori medesimi. In tal caso il giudice può subordinare il provvedimento alla prestazione di apposita cauzione.In caso di accoglimento della domanda la società, salvo il suo diritto di regresso nei confronti degli amministratori, rimborsa agli attori le spese di giudizio e quelle da essi sostenute per l'accertamento dei fatti.Salvo diversa disposizione dell'atto costitutivo, l'azione di responsabilità contro gli amministratori può essere oggetto di rinuncia o transazione da parte della società, purché vi consenta una maggioranza dei soci rappresentante almeno i due terzi del capitale sociale e purché non si oppongano tanti soci che rappresentano almeno il decimo del capitale sociale.

Responsabilità degli amministratori verso i soci e i terziSono altresì solidalmente responsabili con gli amministratori, ai sensi dei precedenti commi, i soci che hanno intenzionalmente deciso o autorizzato il compimento di atti dannosi per la società, i soci o i terzi.L'approvazione del bilancio da parte dei soci non implica liberazione degli amministratori e dei sindaci per le responsabilità incorse nella gestione sociale.

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Conflitto di interessi degli amministratori(Art.2475 ter)I contratti conclusi dagli amministratori che hanno la rappresentanza della società in conflitto di interessi, per conto proprio o di terzi, con la medesima possono essere annullati su domanda della società, se il conflitto era conosciuto o riconoscibile dal terzo.Le decisioni adottate dal consiglio di amministrazione con il voto determinante di un amministratore in conflitto di interessi con la società, qualora le cagionino un danno patrimoniale, possono essere impugnate entro novanta giorni dagli amministratori e, ove esistenti, dai soggetti che compongono il collegio sindacale. In ogni caso sono salvi i diritti acquistati in buona fede dai terzi in base ad atti compiuti in esecuzione della decisione.  Controllo sulla gestione (Art 2477)

L'atto costitutivo può prevedere, determinandone le competenze e poteri, la nomina di un collegio sindacale o di un revisore.

La nomina del collegio sindacale é obbligatoria se il capitale sociale non é inferiore a quello minimo stabilito per le società per azioni.

La nomina del collegio sindacale é altresì obbligatoria se la società: a) é tenuta alla redazione del bilancio consolidato;b) controlla una società obbligata alla revisione legale dei conti;c) per due esercizi consecutivi ha superato due dei limiti indicati dal primo comma dell'articolo 2435-bis(per la redazione del bilancio in forma abbreviata).

Nei casi previsti dal secondo e terzo comma si applicano le disposizioni in tema di società per azioni; se l'atto costitutivo non dispone diversamente, la revisione legale dei conti é esercitata dal collegio sindacale.

Modificazioni atto costitutivoLe modificazioni dell’atto costitutivo sono deliberate dall’assemblea dei soci , e compito poi del notaio verbalizzante ,che deve verificare l’adempimento delle condizioni stabilite dalla legge ,deve essere richiesta entro 30 giorni l’iscrizione nel registro delle imprese contestualmente al deposito .E’ l’ufficio del registro ,analogamente a quanto è disposto per l’atto costitutivo, iscrive la delibera dopo aver verificato la regolarità formale della documentazione.

Libri sociali obbligatori

(Art.2478)Oltre i libri e le altre scritture contabili prescritti nell'articolo 2214, la società deve tenere:1) il libro dei soci, nel quale devono essere indicati il nome dei soci, la partecipazione di spettanza di ciascuno, i versamenti fatti sulle partecipazioni, nonché le variazioni nelle persone dei soci Secondo molti abrogato nel 2009 il numero 1 di tale art. ,il legislatore ha cosi eliminato il libro dei soci.

2) il libro delle decisioni dei soci, nel quale sono trascritti senza indugio sia i verbali delle assemblee, anche se redatti per atto pubblico, sia le decisioni prese mediante consultazioni scritte o sulla base del consenso espresso per iscritto ; la relativa documentazione è conservata dalla società;

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3) il libro delle decisioni degli amministratori;4) il libro delle decisioni del collegio sindacale o del revisore.

I primi tre libri devono essere tenuti a cura degli amministratori e il quarto a cura dei sindaci.

I contratti della società con l'unico socio o le operazioni a favore dell'unico socio sono opponibili ai creditori della società solo se risultano dal libro indicato nel numero 3 del primo comma o da atto scritto avente data certa anteriore al pignoramento.

I diritti e gli obblighi dei soci

a)I diritti sociali spettano ai soci in misura proporzionale alla partecipazione da loro posseduta .

b)l’atto costitutivo può prevedere l’attribuzione a singoli soci di particolari diritti riguardanti l’amministrazione della società o distribuzione degli utili.

c) In tutti i casi di riduzione del capitale per perdite è esclusa ogni modificazione delle quote di partecipazione e dei diritti spettanti ai soci.(art.2482 quater)

I diritti dei soci sono :

1)diritto di intervenire alle riunioni dell’assemblea

2)diritto di esprimere il proprio consenso o il proprio dissenso per le decisioni prese al di fuori del contesto assembleare e il proprio voto per le deliberazioni

3)diritto di convertire in denaro in ogni momento il conferimento effettuato attraverso la stipula di una polizza assicurativa o di una fideiussione bancaria

4)il diritto di recedere dalla società

5)il diritto di promuovere l’ azione di responsabilità nei confronti degli amministratori

6)il diritto di impugnativa delle deliberazioni invalide

7)il diritto di sottoscrivere l’aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti

8)diritto agli utili e alla liquidazione della quota

9)limitatamente ai soci che non partecipano all’amministrazione ,il diritto di avere dagli amministratori notizie sullo svolgimento degli affari sociali e di consultare i libri sociali e i documenti relativi all’amministrazione.

Spetta poi ad 1/3 del capitale sociale il diritto di chiedere che le decisioni dei soci siano adottate mediante deliberazioni assembleari.

Il capitale sociale e le sue variazioni

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L’art.2464 c.c. dispone che il valore dei conferimenti non può essere complessivamente inferiore all’ammontare globale del capitale sociale.Le variazioni del capitale sociale possono essere in aumento o diminuzione.

Aumento del capitale sociale L’aumento del capitale sociale può essere a pagamento o gratuito.L’art.2481 stabilisce che

Aumento del capitale a pagamentoL’aumento del capitale sociale c.d. a pagamento è cioè aumento del capitale sociale mediante nuovi conferimenti ,deve essere deliberato dall’assemblea e ai soci spetta il diritto di sottoscrivere questo aumento in proporzione alle partecipazioni da essi possedute cosi da consentire loro di mantenere inalterata la loro partecipazione al capitale sociale.I sottoscrittori dell'aumento di capitale devono, all'atto della sottoscrizione, versare alla società almeno il venticinque per cento della parte di capitale sottoscritta.Se l'aumento di capitale è sottoscritto dall'unico socio, il conferimento in danaro deve essere integralmente versato all'atto della sottoscrizione.Nei trenta giorni dall'avvenuta sottoscrizione gli amministratori devono depositare per l'iscrizione nel registro delle imprese un'attestazione che l'aumento di capitale è stato eseguito.

Aumento del capitale gratuitoLa società può aumentare il capitale imputando ad esso le riserve e gli altri fondi iscritti in bilancio in quanto disponibili.In questo caso la quota di partecipazione di ciascun socio resta immutata.

Riduzione del capitale socialeLa riduzione del capitale sociale può trovare la sua fonte nella volontà delle parti oppure nella legge quando si verificano le predite.

La riduzione volontaria può avvenire ,sempre nel rispetto del limite minimo del capitale fissato dalla legge ,attraverso due modalità:1) mediante rimborso ai soci delle quote pagate 2) o mediante liberazione di essi dall'obbligo dei versamenti ancora dovuti.

La decisione dei soci di ridurre il capitale sociale può essere eseguita soltanto dopo novanta giorni dal giorno dell'iscrizione nel registro delle imprese della decisione medesima, purché entro questo termine nessun creditore sociale anteriore all'iscrizione abbia fatto opposizione. Il tribunale, quando ritenga infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori oppure la società abbia prestato un'idonea garanzia, dispone che l'esecuzione abbia luogo nonostante l'opposizione.

La riduzione per perdite disciplinata in due norme cioè l’art.2482 bis e ter(Art.2482 bis)

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Quando risulta che il capitale è diminuito di oltre un terzo in conseguenza di perdite, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea dei soci per gli opportuni provvedimenti. All'assemblea deve essere sottoposta una relazione degli amministratori sulla situazione patrimoniale della società, con le osservazioni del collegio sindacale o del soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti. Se entro l'esercizio successivo la perdita non risulta diminuita a meno di un terzo, deve essere convocata l'assemblea per l'approvazione del bilancio e per la riduzione del capitale in proporzione delle perdite accertate .In mancanza gli amministratori e i sindaci o il soggetto incaricato di effettuare la revisione legale dei conti devono chiedere al tribunale che venga disposta la riduzione del capitale in ragione delle perdite risultanti dal bilancio. Il tribunale, provvede con decreto soggetto a reclamo, che deve essere iscritto nel registro delle imprese a cura degli amministratori.(Art.2482 ter)Se, per la perdita di oltre un terzo del capitale, questo si riduce al disotto del minimo stabilito dal numero 4) dell'articolo 2463, gli amministratori devono senza indugio convocare l'assemblea per deliberare la riduzione del capitale ed il contemporaneo aumento del medesimo ad una cifra non inferiore al detto minimo .E' fatta salva la possibilità di deliberare la trasformazione della società.

I finanziamenti dei soci(Art. 2467)Si intendono finanziamenti dei soci a favore della società quelli, in qualsiasi forma effettuati, che sono stati concessi in un momento in cui, anche in considerazione del tipo di attività esercitata dalla società, risulta un eccessivo squilibrio dell'indebitamento rispetto al patrimonio netto oppure in una situazione finanziaria della società nella quale sarebbe stato ragionevole un conferimento. Ci sono due regole :1)Il rimborso dei finanziamenti dei soci a favore della società è postergato rispetto alla soddisfazione degli altri creditori2) il rimborso se avvenuto nell'anno precedente la dichiarazione di fallimento della società, deve essere restituito.

Finanziamento dell’impresa sociale e emissione di titoli di debito(art.2483)Se l'atto costitutivo lo prevede, la società può emettere titoli di debito. In tal caso l'atto costitutivo attribuisce la relativa competenza ai soci o agli amministratori determina gli eventuali limiti, le modalità e le maggioranze necessarie per la decisione.Tali titoli possono essere sottoscritti soltanto da investitori professionali soggetti a vigilanza prudenziale . In caso di successiva circolazione dei titoli di debito, chi li trasferisce risponde della solvenza della società nei confronti degli acquirenti che non siano investitori professionali ovvero soci della società medesima. La decisione di emissione dei titoli prevede le condizioni del prestito e le modalità del rimborso ed è iscritta a cura degli amministratori presso il registro delle imprese. Può altresì prevedere che, previo consenso della maggioranza dei possessori dei titoli, la società possa modificare tali condizioni e modalità.

Il bilancio(Art.2478 bis)

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Il bilancio deve essere redatto con l'osservanza degli articoli da 2423 a 2431, salvo quanto disposto dall'articolo 2435-bis. Esso è presentato ai soci entro il termine stabilito dall'atto costitutivo e comunque non superiore a centoventi giorni dalla chiusura dell'esercizio sociale.Entro trenta giorni dalla decisione dei soci di approvazione del bilancio deve essere depositata presso l'ufficio del registro delle imprese, copia del bilancio approvato.

La decisione dei soci che approva il bilancio decide sulla distribuzione degli utili ai soci . Possono essere distribuiti esclusivamente gli utili realmente conseguiti e risultanti da bilancio regolarmente approvato. Se si verifica una perdita del capitale sociale, non può farsi luogo a ripartizione degli utili fino a che il capitale non sia reintegrato o ridotto in misura corrispondente.  Gli utili erogati in violazione delle disposizioni del presente articolo non sono ripetibili se i soci li hanno riscossi in buona fede.

Cessazione dello status di socioLa cessazione dallo status di socio può aversi o con recesso o con esclusione

RecessoIl recesso è un negozio unilaterale recettizio con il socio dichiara di voler sciogliere il vincolo che lo lega alla società .La prima fonte di recesso è lo statuto ,poi la legge con l’art.2473.

L’art.2473 prevede che :L'atto costitutivo determina quando il socio può recedere dalla società e le relative modalità. In ogni caso il diritto di recesso compete ai soci che non hanno consentito al cambiamento dell'oggetto o del tipo di società, alla sua fusione o scissione, alla revoca dello stato di liquidazione al trasferimento della sede all'estero alla eliminazione di una o più cause di recesso previste dall'atto costitutivo e al compimento di operazioni che comportano una sostanziale modificazione dell'oggetto della società determinato nell'atto costitutivo o una rilevante modificazione dei diritti attribuiti ai soci a norma dell'articolo 2468, quarto comma.

L’art.2469 consente al socio o ai suoi eredi il diritto di recedere quando l’atto costitutivo prevede l’intrasferibilità delle quote in diritto e in fatto o sottopone la cessione al mero gradimento di organi sociali o di terzi.

L’art.2481 bis consente il recesso al socio ,che in ipotesi di aumento del capitale sociale a pagamento , dissenta dalla decisione di offrire ai terzi le quote di nuova emissione.

L’art.2497 quater prevede la possibilità per il socio di società soggetta ad attività di direzione e coordinamento :

a) quando la società o l'ente che esercita attività di direzione e coordinamento ha deliberato una trasformazione che implica il mutamento del suo scopo sociale, ovvero ha deliberato una modifica del suo oggetto sociale consentendo l'esercizio di attività che alterino in modo sensibile e diretto le condizioni di rischio dell’investimento della società soggetta ad attività di direzione e coordinamento b) quando a favore del socio sia stata pronunciata, con decisione esecutiva, condanna di chi esercita attività di direzione e coordinamento ; in tal caso il diritto di recesso può essere esercitato soltanto per l'intera partecipazione del socio; c) all'inizio ed alla cessazione dell'attività di direzione e coordinamento, quando non si tratta di una

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società con azioni quotate in mercati regolamentati e ne deriva un'alterazione delle condizioni di rischio dell'investimento e non venga promossa un'offerta pubblica di acquisto.

Il rimborso delle partecipazioni per cui è stato esercitato il diritto di recesso deve essere eseguito,entro centottanta giorni dalla comunicazione del medesimo fatta alla società. Esso può avvenire anche mediante acquisto da parte degli altri soci proporzionalmente alle loro,partecipazioni oppure da parte di un terzo concordemente individuato da soci medesimi. Qualora ciò non avvenga,rimborso è effettuato utilizzando riserve disponibili o in, mancanza, corrispondentemente riducendo il capitale sociale; in quest'ultimo caso si applica l'articolo 2482 e, qualora sulla base di esso non risulti possibile il rimborso della partecipazione del socio receduto, la società viene posta in liquidazione .Il recesso non può essere esercitato e, se già esercitato, è privo di efficacia, se la società revoca la delibera che lo legittima ovvero se è deliberato lo scioglimento della società.

EsclusioneIl comma 3 dell’art.2466 prevede che debba essere escluso il socio moroso ,quando sono falliti tentativi di vendita della quota. L'atto costitutivo può prevedere specifiche ipotesi di esclusione per giusta causa del socio. In tal caso si applicano le disposizioni per l’esercizio del diritto di recesso, esclusa la possibilità del rimborso della partecipazione mediante riduzione del capitale sociale.

Sezione XIISocietà con azioni quotate Nella disciplina delle società quotate , ci sono norme :

1) dell’ordinamento del mercato 2) norme di diritto societario

Se una norma è considerata di mercato ,la stessa troverà applicazione anche nei confronti delle imprese estere (si applica cioè la norma del paese ospitante) , mentre le norme di diritto societario non dovrebbero almeno in via di principio ,trovare applicazione nei confronti delle imprese straniere (si dovrebbe cioè applicare l’ordinamento del paese d’origine).Le norme di diritto societario dovrebbero facilitare la contendibilità del controllo .Le norme societarie incedere sulle modalità con le quali quel controllo viene esercitato.In entrambi i casi il fine comune è la gestione più efficace possibile dell’impresa.

Per società con azioni quotate , si intende le società italiane i cui titoli sono ammessi alla negoziazione su mercato regolamentato .Il T.U. distingue varie categorie di emittenti.Il T.U. definisce emittenti quotati , i soggetti italiani o esteri che emettono strumenti finanziari quotati in mercati regolamentati italiani.Il T.U. contempla una seconda categoria di soggetti ossia gli emittenti quotati aventi l’Italia come stato membro di origine .A questa categoria di soggetti appartengono :1)gli emittenti azioni ammesse alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro stato membro della Comunità Europea ,aventi sede in Italia.2)gli emittenti titoli di debito di valore nominale unitario inferiore a mille euro, ammessi alle negoziazioni in mercati regolamentati italiani o di altro stato membro della Comunità Europea , aventi sede in Italia.

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La Trasparenza degli assetti proprietariIl T.U. impone che ci sia trasparenza negli assetti proprietari degli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come stato membro .L’obbligo di trasparenza riguarda solo quelle partecipazioni che possono incidere sul potere di gestione della società .Partecipazione sta a significare quindi le azioni con diritto di voto. L’art.1 comma 6 bis del T.U. stabilisce che per partecipazioni si intendono le azioni,le quote e gli altri strumenti finanziari che attribuiscono diritti amministrativi .Questa norma stabilisce che color che partecipano in una società con azioni quotate , in misura superiore al 2% del capitale sociale, ne danno comunicazione alla società partecipata e alla Consob ,intendendosi per capitale sociale quello rappresentato da azioni con diritto di voto .

Il legislatore ha previsto in caso di omessa comunicazione ,oltre ad una sanzione amministrativa, anche una sanzione civile ,ossia la sospensione del diritto di voto per le azioni quotate e gli altri strumenti finanziari non comunicati (la sanzione colpisce solo le azioni o le partecipazioni eccedenti la soglia prevista) .Il legislatore ritiene annullabili le deliberazioni prese con il voto decisivo di azioni o di altri strumenti finanziari ,per i quali l’esercizio del relativo diritto di voto non poteva essere esercitato. L’art 120 del T.U. stabilisce che gli emittenti azioni quotate aventi l’Italia come stato membro di origine “che partecipano in misura superiore al 10% del capitale in una società con azioni quotate o in una srl ,ne devono dare comunicazione alla partecipata e alla Consob.

Le partecipazioni reciproche Le norme di diritto comune non pongono limiti alla partecipazione reciproca fra due società ,se non nelle ipotesi in cui vi sia fra le stesse imprese un rapporto di controllo : in tal caso l’art.2359 bis impedisce alla società controllata di acquisire una partecipazione superiore al 10% nel capitale della controllante e inibisce alla controllata l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea della controllante. Il legislatore sottopone invece a vincoli, l’ acquisizione di partecipazioni in cui anche una solo parte sia una società quotata.

1)Una società quotata non può partecipare in un’altra società quotata in misura superiore al 2% del capitale ,rappresentato da azioni con diritto di voto , se a sua volta è partecipata da quest’ultima in misura superiore alla stessa soglia.

2)Una società quotata non può partecipare in una Spa non quotata o in Srl in misura superiore al 10% , se dalle stesse è partecipata in misura superiore al 2%.

3) Una società non quotata non può partecipare in una società quotata in misura superiore al 2% , se dalla stessa è partecipata in misura superiore al 10%.

Questa norma non si applica nel caso in cui una delle due società controlli già l’altra.Nelle ipotesi di partecipazioni superiori alle soglie sopra indicate , la società che ha superato il limite successivamente non può esercitare il diritto di voto inerente alle azioni o quote eccedenti ,e deve alienarle entro 12 mesi .In caso di mancata alienazione entro tale termine ,la sospensione del diritto di voto si estende all1intera partecipazione .

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Patti ParasocialiIl T.U. afferma la compatibilità in linea di principio dei patti parasociali con i principi generali sia del diritto societario sia dell’ordinamento dei mercati regolamentati , ritiene però necessario:1)renderli palesi2)porre vincoli al loro contenutoIl testo unico prende in considerazione i patti che hanno per oggetto l’esercizio del diritto di voto nelle società quotate e nelle società che le controllano: a)come quelli che istituiscono obblighi di preventiva consultazione per l’esercizio del diritto di voto nelle società con azioni quotate e nelle società controllate.b)che pongono limiti al trasferimento delle relative azioni.

Il T.U. prevede che tali patti siano:a)comunicati alla Consob entro 5 giorni dalla stipulazioneb) pubblicati sui quotidiani entro 10 giorni dalla stipulazionec)depositati presso il registro delle imprese entro 15 giorni dalla stipulazione

Il T.U. prevede per l’inadempimento di uno soltanto dei predetti obblighi di pubblicità:la nullità del patto e la sospensione del diritto di voto delle azioni quotate per le quali non sono stati adempiuti i predetti obblighi predetti .Il T.U. ha previsto che i patti parasociali possono essere a tempo determinato e a tempo indeterminato .Nella prima ipotesi ciascun contraente ha diritto a recedere dal patto con un preavviso di sei mesi ,nella seconda la durata massima consentita è di tre anni.

Azioni delle società quotateLe azioni delle società quotate sono sottoposte alla disciplina speciale in forza delle norme dettate per i mercati regolamentati .Le azioni di società quotate devono essere necessariamente dematerializzate e la loro gestione è accentrata.

a)Per il diritto di opzione ,il termine per l’esercizio del diritto viene modificato , riducendosi da 30 giorni previsti dal diritto comune a 15 giorni previsti dal T.U. Infatti proprio la trasparenza che caratterizza le società con azioni quotate consente una riduzione del tempo di riflessione concesso agli azionisti .

b)Per la valutazione della quota da liquidare al socio receduto ,l’art.2437 ter stabilisce che tale valutazione far riferimento al patrimonio della società (come avviene per le società non quotate) ma deve avvenire facendo esclusivo riferimento alla media aritmetica dei prezzi di chiusura nei sei mesi che precedono la pubblicazione.

c)A norma del T.U. l’acquisto di azioni proprie deve avvenire tramite una offerta pubblica di acquisto o di scambio , oppure sul mercato secondo le modalità concordate con la società di gestione del mercato in modo da assicurare la parità di trattamento tra gli azionisti.

d)L’art.2351 c.c. esclude che possano essere imposti limiti al diritto di voto in relazione alla quantità di azioni possedute da uno stesso soggetto , come invece è consentito nelle società non quotate .

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Azioni di risparmioL’azione di risparmio può essere emessa solo da una società quotata e si differenzia dalle azioni ordinarie per 2 caratteristiche principali:1)il titolare delle azioni di risparmio non ha diritto di voto in assemblea ordinaria e straordinaria2)ha diritto ad un dividendo maggiore rispetto all’azionista ordinarioLe azioni di risparmio possono essere distribuite dall’emittente azionario in misura non superiore al 50% del capitale sociale.

a)Le azioni di risparmio sono previste dal testo unico che ha rimesso alla determinazione statutaria delle parti la previsione dei privilegi patrimoniali , in modo da consentire alla società e ai risparmiatori di individuare il tipo di privilegio che di volta in volta fosse in grado di conciliare le rispettive esigenze . b)Il T.U. pur lasciando allo statuto l’individuazione dei privilegi di natura patrimoniale delle azioni di risparmio,ha fissato alcune regole inderogabili:1)I certificati che rappresentano le azioni devono indicare i privilegi 2)le azioni di risparmio possono essere al portatore , ma devono essere per forza nominative quandonon sono interamente liberate o appartengono agli amministratori ,ai sindaci e ai direttori generali.

c)Il T.U. precisa che la parte del capitale sociale rappresentato da azioni di risparmio non si tiene conto ai fini della costituzione dell’assemblea e della validità delle deliberazioni .

d)Il T.U. prevede una organizzazione degli azionisti di risparmio che si compone di:

1) assemblea speciale che nomina e revoca il rappresentante comune, e delibera sull’azione di responsabilità nei suoi confronti,approva le delibere dell’assemblea della società che pregiudicano i diritti della categoria.

2)rappresentante comune cura gli interessi comuni degli azionisti di risparmio,provvede all’esecuzione delle delibere assunte dall’assemblea .Dura in carica per un massimo di tre anni.

Il governo delle società quotateL’assembleaIl T.U. 1)impone ai sindaci di riferire all’assemblea sulla attività di vigilanza svolta ai fini del controllo della gestione.2)pretende che gli atti di gestione che possano contrastare con il conseguimento di un offerta pubblica ,siano sottoposti all’autorizzazione dell’assemblea dei soci.3)almeno quando lo preveda lo statuto ,subordina all’autorizzazione assembleare l’assunzione di partecipazioni reciproche oltre la soglia del 2% del capitale sociale.4)pretende una delibera dell’assemblea straordinaria per chiedere l’esclusione dalla quotazione su un mercato regolamentato.

Il T.U. prevede che i soci che rappresentino,anche congiuntamente,1/40 del capitale sociale , possono chiedere ,entro 5 giorni dalla pubblicazione dell’avviso di convocazione ,l’integrazione dell’elenco delle materia sottoposte all’ordine del giorno ,indicando gli argomenti che dovrebbero essere sottoposti alla decisione dell’assemblea .L’integrazione dovrà essere effettuata dal consiglio di amministrazione e resa pubblica almeno 10 giorni prima della riunione dell’assemblea ,non sarà

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tuttavia consentita se tratta argomenti sui quali l’assemblea (a norma di legge) delibera su proposta degli amministratori, almeno che gli amministratori non facciano propria l’integrazione e la presentino all’assemblea .Nella ipotesi in cui gli amministratori non integrano l’ordine del giorno , l’integrazione potrà avvenire ad opera del collegio sindacale .

Per le società quotate è previsto che la legittimazione ad impugnare le deliberazioni della società spetta solo ai soci che rappresentano almeno l’1 per mille del capitale sociale e inoltre l’invalidità delle deliberazioni di aumento del capitale sociale non può essere pronunciata dopo che sia stata iscritta nel registro delle imprese l’attestazione che l’aumento del capitale è stato anche parzialmente eseguito; la deliberazione invece di diminuzione del capitale sociale e della deliberazione di emissione delle obbligazioni non può essere pronunciata dopo che la deliberazione si stata anche parzialmente eseguita.

Il T.U. prevede la possibilità che il diritto di voto possa essere esercitato per corrispondenza.

Deleghe di voto La delega di voto non è altro che il conferimento della rappresentanza per l’esercizio del diritto di voto nelle assemblee .Il T.U. distingue tra :1)sollecitazione delle deleghe 2)raccolta delle deleghe

Secondo il T.U. per sollecitazione delle deleghe si intende ,la richiesta di conferimento di deleghe di voto rivolta alla generalità degli azionisti da parte di un committente .La sollecitazione tende quindi ad acquisire adesioni ad una proposta di delibera formulata dal committente. La sollecitazione è effettuata da un intermediario ,su incarico del committente , mediante la diffusione di un prospetto e di un modulo di delega.Il committente deve possedere azioni che gli consentano l’esercizio del diritto di voto nell’assemblea per la quale è richiesta la delega (deve cioè possedere almeno 1 per 100 del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto nella assemblea per la quale è richiesta la delega).

Mentre per raccolta delle deleghe si intende la richiesta di conferimento di deleghe di voto effettuata dalle associazioni di azionisti ,esclusivamente nei confronti dei propri associati .La raccolta tende a rendere possibile ai piccoli azionisti di concorrere alla formazione della volontà assembleare indipendentemente dal fatto che gli stessi siano contrari o favorevoli ad una determinata proposta .La raccolta invece è effettuata da associazioni di azionisti che :1)che siano costituite con scrittura privata autenticata2)non esercitino attività di impresa3)siano composte da almeno 50 persone fisiche ciascuna delle quali titolare di una quantità di azioni non superiori al 0,1 % del capitale sociale rappresentato da azioni con diritto di voto .

Il T.U. ha stabilito che le clausole statutarie che limitano in qualsiasi modo le la rappresentanza nelle assemblee non si applicano alle deleghe di voto conferite a seguito di una sollecitazione o raccolta .

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Amministrazione e controllo internoIl d.lgs. n.37/2004 ha stabilito che le società quotate possono adottare accanto al modello tradizionale anche quelli alternativi .Anche per le società quotate ,la scelta dell’uno o dell’altro modello comporta una distribuzione diversa delle funzioni di amministrazione e di controllo, per le quotate però la scelta non influisce sul controllo contabile sempre riservato ad una società di revisione esterna .

Modello tradizionaleIl modello tradizionale (consiglio di amministrazione e collegio sindacale).Per quanto riguarda il consiglio di amministrazione, nel 2005 sono stati inseriti nel T.U. gli artt.147 ter,147 quater,147 quinquies.

L’art. 147 ter impone agli statuti delle società quotate di prevedere “che i membri del consiglio di amministrazione siano eletti sulla base di liste di candidati” e di determinare “la quota minima di partecipazione richiesta per la presentazione di esse , in misura comunque non superiore ad 1/40 del capitale sociale .La stessa norma aggiunge che almeno uno dei membri del consiglio di amministrazione sia espresso dalla lista di minoranza che ha ottenuto più voti . Sempre lo stesso art. prevede che almeno uno dei componenti del consiglio di amministrazione (oppure due se il consiglio di amministrazione è composto da più di sette membri), deve possedere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci . Ai seni dell’art. 147 quinquies gli amministratori devono possedere i requisiti di onorabilità stabiliti per i sindaci.

Per quanto riguarda il collegio sindacale la riforma del 2005 ha introdotto norme inderogabili attribuendo importanti poteri alla Consob .La riforma ha lasciato allo statuto il compito di individuare il numero dei sindaci (numero non inferiore a tre), ma ha attribuito alla Consob il potere di stabilire con regolamento le modalità per l’elezione di un membro effettivo del collegio sindacale da parte dei soci di minoranza ed ha stabilito che il presidente del collegio sindacale è nominato dall’assemblea trai sindaci eletti dalla minoranza .Anche in materia di limiti al cumolo degli incarichi ,all’autonomia statutaria è stato sostituito il potere regolamentare della Consob.

Il collegio sindacale vigila :1)sull’osservanza della legge e dell’atto costitutivo 2)sul rispetto dei principi di corretta amministrazione3)sulla adeguatezza della struttura organizzativa della società 4)sulla adeguatezza delle disposizioni impartite dalla società alle controllate

Modelli alternativi

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Per quanto riguarda il modello dualistico (strutturato in consiglio di gestione e consiglio di sorveglianza) il d.lgs. n.37/2004 ha innanzitutto stabilito che le norme che fanno riferimento al consiglio di amministrazione e agli amministratori si applicano al consiglio di gestione e ai suoi componenti e che le norme che fanno riferimento al collegio sindacale e ai sindaci si applicano al consiglio di sorveglianza .Questo decreto ha introdotto l’art.147 quater secondo cui il consiglio di gestione deve essere composto da più di 4 membri e almeno uno di essi deve avere i requisiti di indipendenza previsti per i sindaci .

L’art.151 bis prevede che:

1) i componenti del consiglio di sorveglianza possono chiedere notizie ai consiglieri di gestione sull’andamento delle operazioni sociali.

2) i componenti del consiglio di sorveglianza possono chiedere al presidente la convocazione del’organo con gli argomenti da trattare.

3)il consiglio di sorveglianza può convocare l’assemblea dei soci, il consiglio di gestione,previa comunicazione al presidente del consiglio di gestione.

4)il consiglio di sorveglianza può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.Queste norme cercano di attribuire al consiglio di sorveglianza gli stessi poteri ,che nel sistema tradizionale sono attribuiti al collegio sindacale.Il consiglio di sorveglianza ha anche il potere di nominare e revocare i componenti del consiglio di gestione e approvazione del bilancio, il che lo distingue dal modello del collegio sindacale.

Con riferimento al modello monistico (basato su consiglio di amministrazione e comitato per il controllo costituito al suo interno)il d.lgs.n.37/2004 , mentre non detta alcuna norma per il consiglio di amministrazione ,regolato dalle stesse disposizioni previste per quest’ultimo nel modello tradizionale.,compreso il voto di lista, si preoccupa di definire struttura e funzioni del comitato di controllo ,allo scopo di consentire che lo stesso svolga funzioni analoghe al collegio sindacale, pur essendo nominato dal consiglio di amministrazione .Infatti le norme dettate dal Testo Unico per il collegio sindacale si applicano ,se non diversamente disposto anche al comitato di controllo.L’art.151 ter prevede che:

1) i componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono chiedere agli altri amministratori l’andamento delle operazioni sociali.

2) i componenti del comitato per il controllo sulla gestione possono chiedere al presidente la convocazione del comitato,indicando gli argomenti da trattare.

3)il comitato per il controllo sulla gestione ,può previa comunicazione del consiglio di amministrazione,convocare il consiglio di amministrazione o il comitato esecutivo

4)il comitato per il controllo sulla gestione può procedere in ogni momento ad atti di ispezione e controllo.

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Il controllo giudiziario Legittimati a promuovere il procedimento ex art.2409nei confronti di una società quotata sono:

a)i soci che rappresentano 1/20 del capitale sociale,non si tiene conto delle azioni di risparmio.

b)il collegio sindacale,il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione se hanno fondato sospetto che gli amministratori , in violazione dei doveri ,abbiano compiuto gravi irregolarità nella gestione che possano recare danno alla società.

c)anche la Consob se ha fondato sospetto di gravi irregolarità nell’adempimento dei doveri di vigilanza da parte del il collegio sindacale,il consiglio di sorveglianza e il comitato per il controllo sulla gestione .La Consob può promuovere il controllo solo nei confronti delle società italiane quotate sul mercato regolamentato italiano.

La revisione contabile Questo compito è riservato alla società di revisione iscritte nell’Albo speciale tenuto dalla Consob.Alle società di revisione spetta il compito di effettuare la revisione contabile delle società .La società verifica: a)nel corso dell’esercizio la regolare tenuta della contabilità b)che il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato corrispondano a ciò che risulta dalle scrittura contabile e dagli accertamenti eseguiti e che siano conformi alle norme che li disciplinano.c) Tale verifica sfocia in un giudizio che la società di revisione esprime in una apposti relazione,che deve essere depositata presso la sede sociale durante i 15 giorni che precedono l’assemblea o la riunione del consiglio di sorveglianza che approva il bilancio finale . Ci sono 4 tipi di giudizio:1)giudizio senza rilievi (cioè bilancio di esercizio e il bilancio consolidato sono conformi alle norme che li disciplinano)2)giudizio con rilievi ( quando ci sono alcune deviazioni dalle norme che disciplinano il bilancio di esercizio e il bilancio consolidato)3)giudizio negativo ( quando ci sono deviazioni alle norme cosi gravi da comprometterne la capacità di rappresentare il bilancio)4)dichiarazione di impossibilità di esprimere un giudizioLa società di revisione deve adempiere i propri doveri con la diligenza e la professionalità richieste dalla natura dell’incarico, è responsabile della verità delle proprie attestazioni e deve conservare il segreto sui fatti cui viene a conoscenza svolgendo le proprie funzioni .L’incarico di revisione contabile viene conferito dall’assemblea di bilancio o alla riunione annuale del consiglio di sorveglianza . Nell’ipotesi in cui la società non provveda al conferimento dell’incarico ,lo stesso può essere attribuito dalla Consob.

Relazioni finanziarieIl T.U. prevede che :

1)Le società italiane quotate in un mercato regolamentato italiano o di altro paese della Comunità devono entro 120 giorni dopo la chiusura del bilancio di esercizio pubblicare la relazione finanziaria annuale comprendente:

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1) il bilancio di esercizio 2) il bilancio consolidato,ove redatto , la relazione sulla gestione 3) la relazione della società di revisione.

2)Entro 60 giorni dalla chiusura del primo semestre di esercizio ,gli stessi emittenti pubblicano,una relazione finanziari semestrale comprendente :a)bilancio semestrale abbreviatob)relazione intermedia sulla gestione c)relazione della società di revisione.

3)Entro 45 giorni dalla chiusura del primo e del terzo trimestre di esercizio, gli emettenti azioni quotate aventi l’Italia come stato membro di origine pubblicano un resoconto intermedio di gestione.

DelistingLa condizione di società quotata cessa con il venire meno della quotazione dei titoli emessi dalla stessa da tutti i mercati regolamentati. La cessazione della quotazione può avvenire a seguito di esclusione della società dal mercato stresso per:1)incorporazione di una società quotata in una società non quotata2)per fusione di una società quotata che dia vita ad una società non quotata3)o infine su richiesta della società quotata (delisting)Quindi la perdita dello status di società quotata può essere anche conseguenza di una richiesta della stessa società emittente , il T.U. infatti prevede che le società italiane quotate in un mercato regolamentato italiano possono, previa deliberazione dell’assemblea straordinaria,richiedere l’esclusione dalle negoziazioni dei propri strumenti finanziari ,se ottengono l’ammissione su altro mercato regolamentato italiano o di altro paese dell’Unione Europea ,purchè sia garantita una tutela equivalente agli investitori secondo i criteri stabiliti dalla Consob .

Emittenti strumenti finanziari diffusi ma non quotatiIl T.U. detta una disciplina speciale per gli enti che abbiano emesso strumenti finanziari diffusi tra il pubblico in misura rilevante ma non quotati e impone loro di comunicare al pubblico tutte le informazioni privilegiate che le riguardano e sono controllati dalla Consob .Inoltre devono sottoporre il bilancio di esercizio e quello consolidato al giudizio di una società di revisione, come le società quotate .La ratio della norma è la tutela del pubblico risparmio .Si considerano emittenti di obbligazioni diffuse in maniera rilevante quando l’emittente abbia un patrimonio netto on inferiore a 5 milioni di euro e il numero degli obbligazionisti sia superiore a 200 .Sono invece considerati emittenti azioni diffuse fra il pubblico in misura rilevante ,gli emittenti italiani i quali contestualmente :1) abbiano azionisti diversi da soci di controllo in numero superiore a 200 che detengano complessivamente una percentuale del capitale sociale pari almeno al 5%.2) non abbiano la possibilità di redigere bilancio in forma abbreviata

La riforma del 2003 ha introdotto la categoria delle società che fanno ricorso al mercato del capitale di rischio identificandole con le società con azioni quotate in mercati regolamentati e o diffuse fra il pubblico in misura rilevante .

Capitolo VIIFine dell’impresa societaria a base capitalistica

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L’estinzione dell’impresa societaria può avvenire :1)o in seguito al compiersi di una fattispecie a formazione successiva che comporta una dissoluzione di essa attraverso la liquidazione e culmina nella cancellazione della società dal registro delle imprese.2)o in seguito al compiersi di una fattispecie a formazione istantanea che produce la morte della società senza la necessità di un procedimento di liquidazione ,come fusione o scissione.

La fattispecie estintiva delle società di capitali

La fattispecie estintiva delle società di capitali si compone di tre fasi :1)verificarsi di una causa di scioglimento2)compiersi del procedimento di liquidazione3)cancellazione della società dal registro delle imprese.

Cause di scioglimentoL’art.2484 dispone che le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

1) per il decorso del termine;

2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie cosi da evitare il prodursi degli effetti dello scioglimento .

3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;

4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;

5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473; che disciplinano rispettivamente il recesso dell’azionista e del quotista quando gli amministratori ,non essendo in grado di rimborsare la partecipazione del socio receduto ,convochino l’assemblea ,la quale anziché optare per la riduzione del capitale o per la trasformazione ,deliberi lo scioglimento della società.

6) per deliberazione dell'assemblea;il c.d. scioglimento anticipato, che rappresentando una modificazione dell’atto costitutivo ,deve essere deliberato dall’assemblea straordinaria per le spa e dalla assemblea per le srl.

7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

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Gli effetti del verificarsi delle cause di scioglimentoL’avverarsi di una causa di scioglimento non produce l’estinzione della società ,ma produce una serie di effetti preliminari e funzionali al momento dell’estinzione , primo dei quali l’ingresso della società nella fase di liquidazione con il conseguente mutamento dello scopo della società da lucrativo in liquidativo.Tutte le cause di scioglimento operano di diritto ,anche se tuttavia l’art.2485 prevede che gli amministratori devono senza indugio accertare il verificarsi di una causa di scioglimento procedere agli adempimenti pubblicitari, costoro in caso di ritardo od omissione, sono personalmente e solidalmente responsabili per i danni subiti dalla società, dai soci, dai creditori sociali e dai terzi . Quando gli amministratori omettono tali adempimenti , il tribunale, su istanza di singoli soci o amministratori ovvero dei sindaci, accerta il verificarsi della causa di scioglimento, con decreto che deve essere iscritto nel registro delle imprese.

Quindi al verificarsi della causa di scioglimento ,gli effetti sono :

1)Accertamento da parte degli amministratori o da parte del tribunale del verificarsi della causa di scioglimento.

2)iscrizione di tale accertamento nel registro delle imprese.

3)Obbligo degli amministratori di convocare l’assemblea dei soci per deliberare :

a) il numero dei liquidatori e le regole di funzionamento del collegio in caso di pluralità di liquidatori;b) la nomina dei liquidatori, con indicazione di quelli cui spetta la rappresentanza della società;c) i criteri in base ai quali deve svolgersi la liquidazione; i poteri dei liquidatori.

Se gli amministratori omettono la convocazione , il tribunale vi provvede su istanza di singoli soci o amministratori, ovvero dei sindaci, e, nel caso in cui l'assemblea non si costituisca o non deliberi, adotta con decreto le decisioni ivi previste.

4)riguarda gli amministratori che al verificarsi di una causa di scioglimento e fino al momento della consegna ai liquidatori conservano il potere di gestire la società, ai soli fini della conservazione dell'integrità e del valore del patrimonio sociale .Gli amministratori sono personalmente e solidalmente responsabili dei danni arrecati alla società, ai soci, ai creditori sociali ed ai terzi, per atti od omissioni compiuti in violazione di tale limite

5) LiquidazioneLa nomina dei liquidatori e la determinazione dei loro poteri, comunque avvenuta, nonché le loro modificazioni, devono essere iscritte, a loro cura, nel registro delle imprese.Alla denominazione sociale deve essere aggiunta l'indicazione trattarsi di società in liquidazione.Avvenuta l'iscrizione gli amministratori cessano dalla carica e consegnano ai liquidatori i libri sociali, una situazione dei conti alla data di effetto dello scioglimento ed un rendiconto sulla loro gestione relativo al periodo successivo all'ultimo bilancio approvato. Di tale consegna viene redatto apposito verbale.

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Poteri obblighi e responsabilità degli amministratoriIl compito dei liquidatori consiste in un facere ,teso a realizzare la liquidazione della società.Con espressioni generiche sono determinati i poteri e gli obblighi dei liquidatori:

a)con riguardo ai poteri l’art.2489 stabilisce che salvo diversa disposizione statutaria, ovvero adottata in sede di nomina, i liquidatori hanno il potere di compiere tutti gli atti utili per la liquidazione della società.

b)con riguardo agli obblighi l’art.2489 stabilisce che:i liquidatori debbono adempiere i loro doveri con la professionalità e diligenza richieste dalla natura dell'incarico .

c)la loro responsabilità per i danni derivanti dall'inosservanza di tali doveri è disciplinata secondo le norme in tema di responsabilità degli amministratori.

La liquidazione consta di tre gruppi di operazioni:1)la monetizzazione del patrimonio mobiliare e immobiliare della società2)la soddisfazione delle passività sociali detta anche pagamento dei debiti sociali 3)la redazione del bilancio finale di liquidazione e la distribuzione ai soci ,previa elaborazione di un piano di riparto ,dell’eventuale residuo patrimoniale ,con il divieto di ripartire acconti sul risultato della liquidazione ,salvo che dal bilancio risulti che la ripartizione non impedisce la soddisfazione integrale e tempestiva dei creditori sociali.

I liquidatori devono redigere il bilancio e presentarlo, alle scadenze previste per il bilancio di esercizio della società, per l'approvazione dell'assemblea o dei soci. Si applicano, in quanto compatibili con la natura, le finalità e lo stato della liquidazione, le disposizioni previste per le spa.

Nella relazione i liquidatori devono illustrare l'andamento, le prospettive, anche temporali, della liquidazione, ed i principi e criteri adottati per realizzarla.

Nella nota integrativa i liquidatori debbono indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Nel primo bilancio successivo alla loro nomina i liquidatori devono indicare le variazioni nei criteri di valutazione adottati rispetto all'ultimo bilancio approvato, e le ragioni e conseguenze di tali variazioni. Al medesimo bilancio deve essere allegata la documentazione consegnata dagli amministratori.

Quando sia prevista una continuazione, anche parziale, dell'attività di impresa, i risultati di questa devono avere una indicazione separata; la relazione deve indicare le ragioni e le prospettive della continuazione; la nota integrativa deve indicare e motivare i criteri di valutazione adottati.

Qualora per oltre tre anni consecutivi non venga depositato il bilancio di cui al presente articolo, la società è cancellata d'ufficio dal registro delle imprese.

Bilancio finale di liquidazione e piano di ripartoOrbene eseguita la liquidazione, i liquidatori devono redigere il bilancio finale, indicando la parte spettante a ciascun socio o azione nella divisione dell'attivo (c.d. piano di riparto).

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Il bilancio finale sottoscritto dai liquidatori e accompagnato dalla relazione dei sindaci e del soggetto incaricato della revisione contabile, deve essere depositato presso l'ufficio del registro delle imprese .Nei novanta giorni successivi all'iscrizione dell'avvenuto deposito, ogni socio può proporre reclamo davanti al tribunale in contraddittorio dei liquidatori .Una volta trascorso tale periodo di tempo senza che sia stato proposto alcun reclamo ,il bilancio si intende approvato con conseguente liberazione dei liquidatori di fronte ai soci.

Quanto al piano di riparto,le somme spettanti ai soci, non riscosse entro novanta giorni dall'iscrizione dell'avvenuto deposito del bilancio a norma dell'a rticolo 2492 , devono essere depositate presso una banca con l'indicazione del cognome e del nome del socio o dei numeri delle azioni, se queste sono al portatore.

Cancellazione della società dal registro delle imprese(Art. 2495 comma 1)

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese .Solo con tale cancellazione la società può dirsi estinta.

Postcancellazione(Art. 2495 comma 2)

Approvato il bilancio finale di liquidazione, i liquidatori devono chiedere la cancellazione della società dal registro delle imprese.

Fermo restando l'estinzione della società, dopo la cancellazione i creditori sociali non soddisfatti possono far valere i loro crediti nei confronti dei soci, fino alla somme da questi riscosse in base al bilancio finale di liquidazione, e nei confronti dei liquidatori, se il mancato pagamento è dipeso da colpa di questi. La domanda, se proposta entro un anno dalla cancellazione, può essere notificata presso l'ultima sede della società.

La revoca dello stato di liquidazione(art.2487 ter)La società può in ogni momento revocare lo stato di liquidazione, occorrendo previa eliminazione della causa di scioglimento, con deliberazione dell'assemblea presa con le maggioranze richieste per le modificazioni dell'atto costitutivo o dello statuto. Si applica l'articolo 2436.

La revoca ha effetto solo dopo sessanta giorni dall'iscrizione nel registro delle imprese della relativa deliberazione, salvo che ci sia il consenso dei creditori della società o il pagamento dei creditori che non hanno dato il consenso. Qualora nel termine suddetto i creditori anteriori all'iscrizione abbiano fatto opposizione, in tal caso però se il tribunale ritiene infondato il pericolo di pregiudizio per i creditori o quando la società ha dato una idonea garanzia ,può disporre che la revoca abbia luogo nonostante l’opposizione.

Capitolo VIII

Le cooperative con scopo mutualistico e variabilità del capitale

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Le prime società mutualistiche vennero costituite in Europa, con caratteristiche analoghe a quelleodierne, ai primi dell’ottocento, per iniziativa delle classi sociali meno abbienti oppresse dalle ingiustizie e disumane regole di vita imposte dalla rivoluzione industriale. Successivamente, però, ilmovimento perse la sua originaria impronta rigorosamente sociologica e classista, e le cooperativefinirono per essere considerate, nei vari ordinamenti europei, come comuni formule organizzativedella iniziativa economica privata.

La disciplinaAttualmente la disciplina generale delle società cooperative si trova nel libro V del codice civile enegli artt. che vanno dal 2511 al 2548 c.c.Il codice è affiancato da numerose leggi speciali ,non sempre coerenti tra loro e in armonia con la disciplina generale .In effetti la disciplina del codice si applica solo quando non c’è una disciplina speciale esterna al codice .Attualmente però uno dei problemi sollevati dalla recente riforma riguarda l’abrogazione tacita delle norme speciali anteriori alla revisione del codice .In ogni caso al vertice del sistema delle fonti vi è l’art.45 cost. che sancisce che “la repubblica riconosce la funzione sociale della cooperazione a carattere di mutualità e senza fini di speculazione privata .La legge ne promuove e favorisce lo sviluppo con i mezzi più idonei e ne assicura il controllo”.Il regolamento CE del 2003 ha previsto e dettato lo statuto della Società Cooperativa Europea (S.C.E.) per consentire la costituzione di cooperative con soci residenti in almeno due Stati membri ,che intendano svolgere la propria attività su tutto il territorio della comunità .L’art.2519 consente oggi che le cooperative possano adottare la forma di Spa oppure in presenza di determinati requisiti Srl.

La definizione di cooperativa e lo scopo mutualistico

L’art.2511 stabilisce che le cooperative sono le società a capitale variabile con scopo mutualistico .La legge 99/2009 ha aggiunto un terzo requisito cioè: quello della iscrizione presso l’albo delle società cooperative.Elemento fondamentale della definizione resta comunque lo scopo mutualistico che giustifica il particolare tipo di organizzazione interna delle cooperative. Lo scopo mutualistico attribuisce inoltre alle cooperative particolare meritevolezza e quindi funzione sociale giustificando le agevolazioni, che non riguardano le imprese che perseguono scopi diversi da quello mutualistico. Lo scopo mutualistico delle cooperative consisterebbe in una reciprocità di prestazioni tra soci e società (gestione di servizio) che sarebbe assente dallo scopo delle società ordinarie. Le cooperative debbono svolgere la loro attività direttamente per i propri soci, e a condizioni di favore rispetto a quelle praticate sul mercato. Pertanto, lo scopo mutualistico delle cooperative si traduce in una serie di obblighi della società fornire beni, servizi e occasioni di lavoro ai propri membri a condizioni più favorevoli di quelle del mercato. Il rapporto mutualistico si realizza in ogni settore, in base a rapporti distinti e successivi al rapporto sociale. In tal senso, nelle cooperative si sottolinea la esigenza di una duplicità di rapporti: contratto di società e successivi rapporti contrattuali di scambio, caratterizzati da una particolare

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vantaggiosità economica della prestazione alla quale il socio ha diritto. Una eccezione è data dalle mutue assicuratrici. Il vantaggio mutualistico può essere realizzato ,con due tecniche distinte: quella del vantaggio immediato, e quella del vantaggio differito o ristorno.Si ha la prima ipotesi quando la società pratichi immediatamente prezzi inferiori o retribuzionisuperiori a quelle di mercato. Nella seconda ipotesi il vantaggio mutualistico viene attribuitoai soci attraverso i ristorni che sono somme di denaro che la società distribuisce, o meglio restituisce,ai soci periodicamente, quasi sempre in occasione dell’approvazione del bilancio di esercizio,in proporzione ai rapporti intercorsi con la cooperativa.

Cooperative a mutualità “prevalente” e cooperative “diverse”

C’è una nuova distinzione nel nostro ordinamento cioè tra:1)cooperative a mutualità prevalente (definite anche cooperative protette)2)cooperative a mutualità non prevalente (fette anche cooperative diverse)Questa distinzione evidenzia all’interno del fenomeno un diverso livello di meritevolezza delle une rispetto alle altre.

Nelle cooperative a mutualità prevalente ci sono 2 criteri caratterizzanti :

1)prevalenza in senso stretto ,cioè degli scambi con i soci rispetto a quelli con i terzi .Il criterio generale è che la gestione cooperativa si considera indirizzata prevalentemente verso i soci quando il volume complessivo degli scambi con i soci è superiore al 50% degli scambi con i terzi.

2)quello previsto dall’art.2514 c.c. che stabilisce che una cooperativa rientra nella categoria della mutualità prevalente quando ,oltre ad agire prevalentemente con i soci , il suo statuto preveda :a) il divieto di distribuzione dei dividendi in misura superiore all’interesse massimo dei buoni

postali fruttiferi ,aumentato di 2 punti e mezzo

b) il divieto di remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a 2 punti in più del limite previsto per i dividendi.

c) divieto di distribuire le riserva fra i soci cooperatori

d) obbligo di devoluzione in caso di scioglimento della società a fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione ,dell’intero patrimonio sociale dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi maturati.

Le cooperative a mutualità prevalente sono dotate di un patrimonio gravato da vincoli di indivisibilità tra soci , mentre le cooperative diverse hanno un patrimonio in larga misura divisibile tra i soci.Le cooperative a mutualità prevalente godono di agevolazioni tributarie riservate dalla legge alle imprese mutualistiche.

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Sole le cooperative diverse , non avendo una marcata impronta mutualistica come le prime , possono trasformarsi in società lucrative , purchè devolvano ai fondi mutualistici il valore effettivo del patrimonio sociale che eccede il capitale.In caso di perdita da parte delle cooperative , del requisito della mutualità prevalente , la legge 99/2009 ha introdotto una pesantissima sanzione per le cooperative che non comunichino all’Albodelle società cooperative le notizie del bilancio ai fini della prova della prevalenza .Tale sanzione consiste nella sospensione semestrale di ogni attività dell’ente .Scopo mutualistico e attività lucrativaCon la riforma del 2003 è stata introdotta una importante distinzione tra cooperative a mutualità prevalente e cooperative diverse.La riforma ha ridotto rispetto a prima il livello di lucratività per le cooperative a mutualità prevalente e aumentato viceversa il tasso di lucratività per le cooperative diverse.Anche se il legislatore ha comunque scelto una via di mezzo ,consentendo ad esempio anche alle cooperative a mutualità prevalente di reperire risorse finanziarie sul mercato attraverso la emissione di strumenti finanziari e di remunerare adeguatamente il finanziamento dei soci e dei non soci. E allo stesso tempo e stato imposto alle cooperative diverse alcuni vincoli di non lucratività

Per tutte le cooperative ,anche quelle diverse l’art.2525 c.c. e le leggi speciali stabiliscono limiti massimi ai conferimenti in denaro dei soci . Nelle cooperative infatti nessun socio può possedere una quota o azioni di valore superiore a 100 mila euro o nelle cooperative con più di 500 soci superiore al 2% del capitale sociale.

La legge 59/1992 ha permesso la rivalutazione delle quote di partecipazione dei soci attraverso l’imputazione di utili di esercizio a capitale sociale .Gli utili di esercizio vengono così indirettamente attribuiti ai soci cooperatori ,sia pure nei limiti della partecipazione consentita ; e i soci in caso di scioglimento della società o in caso di scioglimento del rapporto sociale potranno appropiarsene senza conseguenze sul trattamento di favore goduto dalla società.

Il codice e le leggi speciali prevedono per le cooperative un sistema particolare di distribuzione e devoluzione degli utili .In tutte le cooperative almeno in 30% degli utili deve essere destinato alla riserva legale. Una quota del 3% degli utili deve poi essere corrisposta ai fondi mutualistici.Dopo questi prelievi obbligatori la disciplina si diversifica a seconda che si tratti di cooperative prevalentemente mutualistiche o cooperative diverse .Nelle prime c è il divieto di distribuzione delle riserve ,nelle seconde invece la partecipazione dei soci a utili e riserve è più ampia , ma deve essere contenuta nei limiti previsti dallo statuto.

In caso di scioglimento del singolo rapporto sociale :1)nelle cooperative a mutualità prevalente non è consentita la ripartizione delle riserve tra i soci2)nelle cooperative diverse invece è consentito la liquidazione della quota comprendente il valore delle riserve tra i soci.

In caso di scioglimento della società :1) nelle cooperative a mutualità prevalente il patrimonio eccedente il capitale deve essere devoluto ai fondi mutualistici.2)nelle cooperative diverse può essere ripartito tra i soci

Per evitare la sottocapitalizzazione delle cooperative ,le cooperative sono state abilitate alla raccolta del risparmio attraverso obbligazioni ,possono ottenere dai propri soci presiti agevolati.L legge del 1992 aveva introdotto al figura dei soci sovventori che avevano interessi lucrativi

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e non mutualistici .La riforma del 2003 ha confermato tale situazione avendo previsto accanto ai soci cooperatori ,la presenza di finanziatori soci e non .I finanziatori sottoscrivono strumenti finanziari diversi dalle azioni e possono avere particolari diritti amministrativi e patrimoniali.

Il legislatore consente alle singole cooperative di dar luogo a organismi associativi di livello superiore,le cooperative ,infatti,possono costituire consorzi di cooperative che sono di tre tipi:o consorzi di cooperative ammissibili ai pubblici appalti;o consorzi di cooperative in forma cooperativa, e cioè cooperative tra cooperative;o consorzi di cooperative per il coordinamento della produzione e degli scambi;

La variabilità del capitaleL’art.2511 considera la variabilità del capitale come un elemento essenziale della definizione di società cooperative.La variabilità del capitale delle cooperative ,significa che in esse il capitale sociale può essere aumentato mediante l’accoglimento da parte degli amministratori delle domande di ingresso di nuovi soci, mentre nelle società lucrative l’aumento del capitale avviene normalmente attraverso un procedimento di modificazione formale dell’atto costitutivo.Per quanto riguarda il trasferimento delle partecipazione sociale non esiste un mercato ,per tal motivo la partecipazione nelle società cooperative è caratterizzata da una maggiore stabilità rispetto a quella delle Spa.

Sezione IILa costituzione della societàPer la costituzione delle cooperative valgono in linea si principio le stesse regole delle società di capitali .Per la costituzione della società occorre un numero minimo di soci .La regola generale è che i soci debbano essere almeno nove , salvo che la legge non preveda diversamente .La mutualità agevolata presuppone una pluralità di fruitori quanto più ampia possibile .Può tuttavia essere costituita una società cooperativa da almeno 3 soci quando i medesimi sono persone fisiche e la società adotta le norme sulla società a responsabilità limitata.

I requisiti dei sociI requisiti dei soci delle cooperative sono stabiliti dalle leggi speciali e più in generale dallo statuto (art.2527) e sono collegati al tipo di attività che la società deve svolgere .In mancanza di disciplina legale gli statuti possono autonomamente regolare questa materia .E’ vietata in ogni caso la partecipazione di persone che esercitino imprese in concorrenza con quella cooperativa .Così, per le cooperative di lavoro si prevede che i “soci di cooperativa di lavoro devono essere lavoratori ed esercitare l’arte o il mestiere corrispondente alla specialità delle cooperative di cui fanno parte o affini”. Per alcune forme di cooperative agricole si stabilisce che non possono essere ammessecome soci “persone che esercitano attività diversa dalla coltivazione della terra”.

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Per le cooperative di consumo si prevede che in esse non possono essere ammessi come soci “intermediari e persone che conducano in proprio esercizi commerciali della stessa natura non cooperativa”. Per le cooperative edilizie, la situazione è molto più complessa perché il testo unico per l’edilizia popolare ed economica stabilisce quali sono i requisiti dei soci delle cooperative fruenti di contributi pubblici,mentre successivamente varie leggi speciali hanno individuato i vari requisiti dei soci con riferimento alle agevolazioni tributarie.

Per le cooperative di credito si è invece stabilito che “per essere soci di una banca di credito cooperativo è necessario risiedere, avere sede ovvero operare con carattere di continuità nel territorio di competenza della banca stessa”.

La responsabilità dei sociLa riforma ha eliminato opportunamente il precedente regime di responsabilità dei soci ,stabilendo all’art.2518 che nelle cooperative per le obbligazioni sociali risponde solo la società con il suo patrimonio.

La pubblicitàTutte le cooperative devono iscriversi oggi all’apposito albo delle società cooperative (art.2512 comma 2).L’iscrizione è un elemento necessario per poter qualificare cooperativa una società.

Sezione IIIPartecipazione socialeLa partecipazione nelle cooperative può essere rappresentata da azioni o quote a seconda che la società scelga il modello della Spa o della Srl .E’opportuno ricordare che le azioni delle cooperative non sono destinate alla circolazione e non hanno un vero mercato .L’art.2528 c.c. stabilisce che l’ammissione di un nuovo socio è fatta con deliberazione degli amministratori su domanda dell’interessato .Assieme agli artt.2511 e 2524 che prevedono la c.d. variabilità del capitale, la norma viene ritenuta espressione del principio della porta aperta. L’espressione porta aperta può risultare ingannevole , infatti l’ingresso di nuovi soci non può essere assolutamente libero e indiscriminato ,pertanto deve negarsi l’esistenza di un diritto soggettivo del terzo non socio ad essere ammesso in cooperativa .Gli amministratori hanno quindi il potere di valutare discrezionalmente le opportunità di allargare o meno la compagine sociale.La regola della variabilità del capitale indica infatti una semplificazione delle forme per l’ingresso di nuovi soci ,che può verificarsi anche senza il ricorso al procedimento di modifica dell’atto costitutivo.

Nelle cooperative di credito c’è maggiore protezione per colui che aspiri ad essere ammesso nella società .Per quanto riguarda le banche popolari :1)Per quanto riguarda le deliberazioni del consiglio di amministrazione ,sia quelle che accettano sia quelle che rigettano la domanda di ammissione a socio devono essere motivate .2)L’interessato in caso di rigetto della domanda può presentare istanza di revisione al collegio dei probi viri.3)Il collegio deve riesaminare la domanda quando il collegio dei probi viri ne faccia richiesta .

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Il trasferimento della partecipazione socialeL’art.2530 c.c. stabilisce che la quota o le azioni dei soci cooperatori , non possono essere cedute con effetto verso la società se la cessione non è autorizzata dagli amministratori .La norma aggiunge che l’atto costitutivo può vietare la cessione ,in tal caso però il socio può recedere dalla società , purchè siano decorsi due anni dall’ingresso nella società . Il provvedimento che concede o nega l’autorizzazione deve essere comunicato al socio entro 60 gironi .Decorso tale termine ,il socio è libero di trasferire la propria partecipazione .Il provvedimento che nega l’autorizzazione deve essere motivato e contro di esso il socio può proporre opposizione al tribunale .La riforma dunque concede al socio un vero e proprio diritto al trasferimento della quota.

Informazione dei sociL’art.2545 bis stabilisce chi i soci di cooperativa hanno diritto di consultare ,oltre ai libri sociali previsti dall’art.2422 anche il libro delle adunanze e delle deliberazioni del consiglio di amministrazione e il libro delle deliberazioni del comitato esecutivo, se questo esiste.Il diritto spetta ai soci che rappresentano almeno 1/10 del numero complessivo dei soci ,o 1/20 quando la cooperativa ha più di 3000 soci .Il diritto deve essere esercitato attraverso un rappresentante il quale può farsi assistere da un professionista.

Categorie di azioni e categorie di sociPer quanto riguarda le cooperative la legge distingue tra azioni e strumenti finanziari (distinzione alla quale corrisponde quella tra soci cooperatori e soci fondatori) .Per quanto riguarda le categorie di azioni in senso stretto l’art,2525 consente anche alle cooperative di creare categorie di azioni fornite di diritti diversi .I diritti cui si riferisce la norma sono di natura patrimoniale e amministrativa .Ma nelle cooperative i diritti mutualistici e societari in senso stretto , come il diritto di voto,spettano al socio non alle azioni ,Per questa ragione è molto più conforme allo statuto creare non particolari categorie di azioni ma piuttosto categorie particolari di soci , e cioè in riferimento sia ai rapporti mutualistici, sia in misura minore in riferimento alla partecipazione agli utili e alle perdite. (ES la categoria dei soci in prova o in formazione).Particolari categorie di soci e di finanziatori sono poi previste dalle leggi speciali

I soci sovventori Non tutte le cooperative possono prevedere soci sovventori. Sono innanzitutto escluse le società e i consorzi operanti nel settore dell’edilizia abitativa. Non possono, poi, prevedere soci sovventori le banche popolari e le cooperative di assicurazione.Le azioni dei sovventori sono necessariamente nominative, e circolano liberamente senza chesia necessario il consenso del consiglio di amministrazione previsto dall’art. 2525. ùTuttavia si prevede che l’atto costitutivo possa stabilire particolari condizioni per l’alienazione di tali azioni. Il sovventore effettua un apporto la cui entità è determinata liberamente, indipendentemente dai limiti massimi stabiliti per i conferimenti dei soci ordinari. Tuttavia i voti attribuiti ai sovventori non devono in ogni caso superare un terzo dei voti spettanti a tutti i soci. Analogamente, i soci

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sovventori possono essere nominati amministratori, come accade nelle mutue assicuratrici. La maggioranza degli amministratori deve però essere costituita da soci cooperatori .

Gli azionisti di partecipazione cooperativaLa legge n. 59 del 1992, ha previsto la possibilità per le cooperative di emettere “azioni di partecipazione cooperativa”. Tale emissione è concessa alle cooperative “che abbiano adottato nei modi e nei termini stabiliti dallo statuto precedente di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo e all’ammodernamento aziendale”. Le azioni di partecipazione possono essere emesse per un ammontare non superiore al valore contabile delle riserve indivisibili o del patrimonio netto risultante dall’ultimo bilancio, che deve essere certificato e depositato presso il Ministro del Lavoro e della previdenza sociale. L’alternativa offerta dalla legge è forse frutto di una svista, perché il patrimonio netto dovrebbe comprendere in ogni caso le riserve, a meno che il legislatore non abbia inteso far riferimento, quando ha menzionato le riserve, anche a fondi che non compongono il patrimonio netto. Le azioni di partecipazione cooperative devono essere offerte in opzione ai soci e lavoratori dipendenti della società, i quali possono sottoscriverle anche superando i limiti quantitativi indicati dall’art. 3 della stessa legge. I possessori di azioni di partecipazione sono organizzati in assemblea speciale, la quale delibera sulla nomina e sulla revoca del rappresentante comune, sull’approvazione delle deliberazioni dell’assemblea della cooperativa che pregiudichino i diritti della categoria, sulla costituzione di un fondo per le spese necessarie alla tutela dei comuni interessati, e sugli altri oggetti di interesse comune.

Sezione IVScioglimento del rapporto sociale limitatamente ad un socio

RecessoL’art. 2526 stabilisce che il socio cooperatore può recedere nei casi in cui questo è previsto dalla legge o dall’atto costitutivo. L’unica ipotesi di recesso ammessa direttamente dal codice civile è quella di cui all’art. 2530,per il caso di divieto statutario di cessione delle quote o delle azioni .Si ritengono però applicabili alle cooperative le ipotesi di recesso stabilite dalla legge per le Spa e per le Srl quando compatibili con i principi generali delle imprese mutualistiche .L’art.2532 comma 2 prevede che il recesso per quanto riguarda le prestazioni mutualistiche ha effetto con la chiusura dell’esercizio in corso se comunicato 3 mesi prima , in caso contrario con la chiusura dell’esercizio successivo .Questa norma mira ad impedire che i soci obbligati ad effettuare delle prestazioni mutualistiche ,esercitando il recesso ,possano arrecare danni economici all’ attività della società.

EsclusioneL’art. 2533, richiamando gli art. 2286 e 2288, ammette testualmente i seguenti casi di esclusione:per mancato pagamento delle quote o delle azioni;per gravi inadempimenti delle obbligazioni che derivano dalla legge o dal contratto;per l’interdizione o per l’inabilitazione del socio;infine, il socio può essere escluso nei casi stabiliti dall’atto costitutivo.In tutti questi casi si parla di esclusione facoltativa o volontaria. Vi sono però anche ipotesi di esclusione di diritto, che può aversi, ex 2288:

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nel caso di dichiarazione di fallimento del socio

Morte del socioL’art. 2528 del codice stabilisce che “in caso di morte del socio gli eredi hanno diritto alla liquidazione della quota ”. La regola stabilita dall’art.2528 è uguale a quella stabilita dall’art2284 in tema di società di persone. La quota non è di regola trasferibile perché le partecipazioni a cooperative hanno carattere personale .La continuazione della società è però possibile con l’erede o con gli eredi che siano in possesso dei requisiti, e si trovino nelle condizioni necessarie per essere ammessi nella società.La clausola statutaria che ammette la trasferibilità mortis causa della partecipazione sociale assume quindi un valore ben preciso: se infatti compare nel contratto sociale, essa vincola innanzitutto la società, come se si trattasse di una opzione ex art.1331. Il vincolo per la società si risolve nella circostanza che è preclusa agli amministratori ogni valutazione circa la opportunità della ammissione degli eredi, essendo già stata fatta questa valutazione a priori da tutti i soci fondatori, o dalla maggioranza dei soci in occasione di apposita modifica statutaria.

Liquidazione della quota Nelle cooperative a mutualità prevalente ,la liquidazione del socio dovrà avvenire mediante il rimborso del solo capitale conferito ,eventualmente maggiorato del sovrapprezzo e del capitale rivalutato ai sensi della legge del 1992L’odierna disciplina contenuta nell’art.2535 si riferisce invece alle cooperative diverse dove si stabilisce che la liquidazione della partecipazione sociale avviene sulla base dei criteri stabiliti dall’atto costitutivo .Con questa disposizione il codice costringe anche le cooperative diverse a rispettare ,per la liquidazione e per la distribuzione dei dividendi ,criteri di non lucratività e moderazione .Il pagamento deve essere fatto entro 6 mesi dalla approvazione del bilancio.

Sezione VCapitale e patrimonioPer consentire alle classi meno abbienti la partecipazione alle cooperative,la legge ha consentitola costituzione di cooperative munite di capitale sociale irrisorio,cioè 25 euro (valore minimo della quota) per (il numero minimo dei soci) 9 cioè 225 è il capitale minimo di una cooperativa.Questo principio non vale però per quelle cooperative alle quali la legge impone un capitaleminimo obbligatorio: tali sono soprattutto le cooperative di credito, le cooperative di assicurazionee le mutue assicuratrici.

Quote e azioniLa partecipazione sociale nelle cooperative può essere rappresentata da quote o da azioni a seconda che la società sia disciplinata con un rinvio alla Srl o alla Spa.Le azioni cooperative debbono necessariamente essere nominative. Le azioni dei sovventori sono nominative e liberamente trasferibili, a meno che l’atto costitutivo non preveda particolari condizioni per la loro alienazione;mentre le azioni di partecipazione cooperativa possono essere anche al portatore.Nelle cooperative il valore nominale di ogni quota non può essere inferiore a 25 euro e superiore a 500 euro .

I prestiti dei soci e le obbligazioniLe cooperative e i consorzi di cooperative, in quanto imprese presenti anche nei mercati internazionali,hanno necessità di ingenti risorse finanziarie. In questa situazione, uno sviluppo

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particolare hanno avuto i prestiti dei soci, e cioè i finanziamenti che la cooperativa riceve direttamente dai propri aderenti.

L’acquisto di azioni e quote proprieNelle cooperative l’operazione di acquisto di azioni e quote proprie ha una portata più ristretta di quella che essa riveste nella società per azioni .Infatti ,la diversa disciplina contenuta nell’art.2529 rispetto a quella contenuta nella disciplina delle spa (art.2357c.c.) trova la sua spiegazione nel fatto che nelle cooperative l’acquisto di azioni o quote può avvenire in casi singoli per aiutare i soci che versino in difficoltà economiche .Non vi è cioè la possibilità ,nel fenomeno cooperativo,di acquisto di azioni o quote proprie come pura e semplice forma di investimento di disponibilità della società .L’art. 2529 c.c. consente alle cooperative l’acquisto e il rimborso delle azioni oquote proprie, purché siano previsti nell’atto costitutivo, e nei limiti degli utili distribuibili e delleriserve disponibili risultanti dall’ultimo bilancio approvato.

Sezioni VIGli organi sociali

L’AssembleaPer quanto riguarda l’assemblea, le regole particolari del codice e delle leggi speciali riguardano iseguenti punti:

le forme di convocazione: l’art. 2521 comma 3 consente all’atto costitutivo di prevedere forme diconvocazione in deroga alle disposizioni di legge (con raccomandata, affissione dell’avviso diconvocazione nella sede sociale);

il diritto di intervento e il diritto di voto: l’art. 2538 stabilisce che nelle assemblee hannodiritto di voto coloro che risultano iscritti da almeno tre mesi nel libro dei soci. L'uguaglianza dei soci nel voto: L’art.2538 al comma 2 stabilisce inoltre che ogni socio ha un voto, qualunque sia il valore della quota o del numero delle azioni possedute .Nelle cooperative con partecipazioni di soci cooperatori persone giuridiche l’atto costitutivo può attribuire a questi più voti ,ma non oltre 5 , in relazione all’ammontare della quota o delle azioni oppure al numero dei loro membri .L’uguaglianza del voto scoraggia gli investimenti e il legislatore ne ha temperato il rigore nel momento in cui ha voluto favorire la capitalizzazione delle imprese mutualistiche prevedendo l’emissione di strumenti finanziari con diritto di voto .A tal fine l’atto costitutivo determina i limiti al diritto di voto degli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai socicooperatori .Il voto procapite consente la formazione di maggioranze e minoranze stabili, tuttavia la riforma del 2003 ha previsto una ipotesi di voto pro quota come l’art.2543 comma 2 che per l’elezione del collegio sindacale stabilisce che l’atto costitutivo può attribuire il voto ai soci proporzionalmente alle quote o azioni possedute.

le maggioranze: l’art.2538 comma 5 , le maggioranze richieste per la regolarità della costituzione e per la validità delle deliberazioni sono determinate dall’atto costitutivo e sono calcolate secondo il numero dei voti spettanti ai soci.

il voto per corrispondenza: qualora l’atto costitutivo lo consenta, il voto può essere datoper corrispondenza. In tal caso, l’avviso di convocazione dell’assemblea deve essere particolarmente analitico e contenere per esteso la deliberazione proposta;

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la rappresentanza: il codice richiede, ai fini dell’ammissibilità della rappresentanza inassemblea, una espressa previsione dell’atto costitutivo, in mancanza della quale la rappresentanzanon è consentita. Nelle cooperative inoltre la rappresentanza può essere conferita solo ad altro socio. Ciascun socio non può rappresentare più d 10 soci.

Le assemblee separateL’art. 2540 ha espressamente previsto la possibilità di svolgimento di assemblee separate, rendendole facoltative per tutte le cooperative , e obbligatorie quando la società ha :1)Più di 300 socie svolge la sua attività in più provincie2)Se ha più di 500 soci e si realizzano più gestioni mutualistiche.Le assemblee separate nominano i delegati che voteranno nelle assemblee generali .Lo statuto deve però garantire che nelle assemblee generali venga rappresentata anche l minoranza delle assemblee separate.

Gli amministratoriLa riforma ha previsto che l’atto costitutivo debba indicare il sistema di amministrazione adottato .In pratica ,se adottano il modello della spa , anche le cooperative possono scegliere tra il sistema tradizionale , dualistico o monistico.Per essere interpreti dei bisogni dei soci , i membri del consiglio di amministrazione devono essere in maggioranza soci cooperatori ,o persone indicate dai soci cooperatori persone giuridiche (art.2542) .Prima della riforma tutti gli amministratori dovevano essere soci ,ora non più.L’art. 2542 stabilisce al comma 4 che l’atto costitutivo può prevedere che uno o più amministratori ,siano scelti tra gli appartenenti alle diverse categorie dei soci ,in misura proporzionale all’interesse che ciascuna categoria ha nell’attività di sociale .In ogni caso ai possessori di strumenti finanziari non può essere attribuito il diritto di eleggere più di 1/3 degli amministratori.

Il collegio sindacaleIl collegio sindacale delle imprese mutualistiche , anche dopo la riforma non è immune da incertezze interpretative .L’art.2543 stabilisce che la nomina del collegio sindacale è obbligatoria se:

1)se il capitale sociale della cooperativa non è inferiore a quello minimo previsto per le spa cioè 120 mila euro.

2)o se per 2 esercizi consecutivi sono stati superati due dei limiti indicati dal 3435 bis cioèa)totale dell’attivo patrimoniale superiore a 3 milioni e 125 mila euro, b)ricavi delle vendite e prestazioni superiore a 6 milioni e 250 mila euroc)50 dipendenti occupati in media durante l’esercizio

3)la nomina è altresì obbligatoria se la società emetta strumenti finanziari non partecipativi.

Amministratori e sindaci nominati dallo Stato o da Enti Pubblici Il caso di nomina di amministratori e sindaci da parte dello Stato o enti pubblici si presenta, nellecooperative, con una frequenza maggiore rispetto alle società per azioni. Ma la disciplina dettata

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con riguardo al fenomeno mutualistico è molto meno ampia di quella dettata in tema di società dicapitali. Nelle cooperative è consentita la nomina extra assembleare della sola minoranza di tali organi e la facoltà di nomina di amministratori e sindaci dipende esclusivamente da previsioni statutarie. Nelle cooperative la facoltà di nomina extra assembleare prescinde dalla circostanza che lo Stato o gli enti pubblici siano soci della società. Non vi può essere nomina extra assemblearedi amministratori e sindaci nelle banche popolari e nelle banche di credito cooperativo.

I probiviriAccanto ad amministratori e sindaci, nelle cooperative spesso capita di imbattersi in un organo atipico che è il collegio dei probiviri, al quale le leggi speciali, o clausole statutarie attribuiscono funzioni arbitrali per la soluzione di controversie interne alla società.

Controllo giudiziarioL’art.2545 quinquiesdecies ha introdotto anche per le cooperative l’istituto del controllo giudiziario previsto dall’art.2409 per le spa .La legittimazione all’azione è concessa ai soci titolari del 1/10 del capitale sociale e nelle cooperative con più di 3000 soci a 1/20 dei soci .La disciplina si applica anche alle cooperative in forma di srl.

Sezione VII Le modificazioni dell’atto costitutivoAnche nelle cooperative sono possibili modificazioni dell’atto costitutivo.Non tutte le modifiche dell’atto costitutivo hanno la stessa importanza .Nelle cooperative assumono particolare rilievo quelle modifiche che interessano direttamente o indirettamente lo scopo mutualistico .Il passaggio dalla prevalenza alla non prevalenza ,e viceversa potrà dipendere da modificazioni dell’atto costitutivo,o da meri comportamenti della società. In tal caso l’art.2545 octies stabilisce che la società perde la qualifica di cooperativa a mutualità prevalente, quando per 2 esercizi consecutivi non si rispetti la condizione di prevalenza prevista dall’art.2513 c.c. oppure quando modifichi le previsioni statutarie dell’art.2514.In tal caso sentito il parere del revisore esterno,se esiste, gli amministratori debbono redigere un apposito bilancio al fine di determinare il valore effettivo dell’attivo patrimoniale che deve essere imputato a riserva indivisibile .L’omessa o ritardata comunicazione all’albo della perdita della qualifica di cooperativa a mutualità prevalente comporta l’applicazione della sanzione di sospensione semestrale di ogni attività dell’ente.

TrasformazioneLa recente riforma ha consentito la trasformazione delle cooperative diverse in società ordinarie (art.2545 decies) .La trasformazione delle cooperative diverse implica la devoluzione ai fondi mutualistici del valore effettivo del patrimonio dedotti il capitale sociale, i dividendi ,e il valore del capitale minimo della nuova società. (art.2545 undecies)Per le cooperative a mutualità prevalente resta in vigore il divieto.

Fusione e scissione

Per la fusione e la scissione di società cooperative l’art.2545 novie rinvia agli art.2501 e 2506.La fusione di cooperative,come quella di società in genere, può attuarsi in due forme:

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mediante la costituzione di una società nuova;mediante la incorporazione in una società di una o più altre.Ciò premesso, la fusione può riguardare due o più società, tutte caratterizzate dallo scopo mutualistico;e può riguardare società mutualistiche e società lucrative.In questo ultimo tipo di fusione, il divieto legislativo di trasformazione delle società mutualistiche in società lucrative comporta la inammissibilità di una fusione tra cooperative che sbocchi nella costituzione di una società lucrativa, e la inammissibilità della incorporazione di una società cooperativa in una lucrativa.

Sezione VIIII controlliLa vigente disciplina dei controlli della pubblica amministrazione sulle imprese mutualistiche è frutto di successive stratificazioni legislative .Per tutte le cooperative anche quelle diverse , in ragione della loro funzione sociale , la riforma del codice e delle leggi speciali ha mantenuto in vita il sistema ei controlli pubblici .La vigilanza delle cooperative è devoluta al ministero delle attività produttive .Tale vigilanza sulle cooperative si attua mediante ispezioni ordinarie e straordinarie. Le ordinarie sono effettuate dalle Associazioni nazionali riconosciute e devono avvenire almeno una volta ogni due anni . Le ispezioni straordinarie sono invece disposte dal Ministero ogni volta se ne presenti l’opportunità .In tali casi possono essere adottate una serie di provvedimenti che vanno dalla cancellazione dall’albo nazionale degli enti cooperativi ,alla gestione commissariale, alla sostituzione dei liquidatori .Le principali eccezioni al sistema generale di vigilanza sono le cooperative di credito ,sottoposte alla vigilanza della banca d’Italia , le banche di credito cooperativo sono assoggettate anche alla vigilanza governativa,e dalle cooperative di assicurazioni e mutue assicuratrici.

La certificazione del bilancioLa riforma introdotta dalla legge n. 59 del 1992 ha previsto l’obbligo di certificazione annuale delbilancio di esercizio per le cooperative e i loro consorzi che:abbiano un fatturato superiore a 60 milioni di euro ;posseggano riserve indivisibili superiori a 4 milioni di euro;prestiti o finanziamenti di soci superiori a 2 milioni di euro;La certificazione è affidata a società di revisione in possesso di determinati requisiti.

La gestione commissarialeL’art. 2543 stabilisce che in caso di irregolare funzionamento delle società cooperative, l’autoritàgovernativa può revocare gli amministratori e i sindaci, e affidare la gestione della società ad uncommissario governativo, determinandone i poteri e la durata.

Lo scioglimento per atto dell’autoritàL’art. 2545 septiesdecies stabiliva, nella sua versione originaria, che le società cooperative che, a giudizio dell’autorità vigilanza, non sono in condizione di raggiungere gli scopi per cui sono state

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costituite,o che per due anni consecutivi non hanno compiuto atti di gestione, possono essere sciolte con provvedimento dell’autorità vigilanza.

La sostituzione dei liquidatoriIn caso di irregolarità o di eccessivo ritardo nello svolgimento della liquidazione ordinaria di unasocietà cooperative, l’autorità governativa può sostituire i liquidatori e se questi sono stati nominatidall’autorità giudiziaria può chiederne al tribunale la sostituzione.

Sezione IXLa crisi economicaIn caso di insolvenza accanto alla liquidazione coatta , il codice prevede espressamente il fallimento , ma solo per le cooperative che hanno ad oggetto una attività commerciale (art.2545 terdecies) .Il concorso tra le due procedure è regolato dal criterio di prevenzione indicato dall’art.196 l.fall. secondo cui la dichiarazione di fallimento preclude la liquidazione coatta amministrativa e il provvedimento di liquidazione coatta amministrativa preclude il fallimento.

Le cooperative non assoggettabili al fallimento Sono sottratte al fallimento le cooperative che hanno per oggetto una attività non commerciale e forse le operative di piccole dimensioni .Sono altresì sottratte al fallimento quelle che per disposizioni di leggi speciali ,pur avendo un oggetto commerciale sono sottoposte solo liquidazione coatta (es. cooperative di credito e di assicurazione).

Sezione X Le mutue assicuratrici Il codice civile dedica tre articoli (art.2546-2548 c.c.)alle mutue assicuratrici o società di mutua assicurazione. La mutualità in campo assicurativo può dunque attuarsi in due forme: attrverso

1) cooperative di assicurazione , in queste si può diventare socio senza stipulare con la società alcun contratto di assicurazione.

2) mutue assicuratrici, in queste non si può acquistare la qualità di socio se non assicurandosi presso la società, e si perde la qualità di socio con l’estinzione dell’assicurazione. Nella sostanza le mutue assicuratrici tendono allo stesso scopo economico di tutte le cooperative: quello di consentire ai soci un risparmio, attraverso la eliminazione dell’intermediario speculatore.

DisciplinaIl codice stabilisce un nucleo essenziale di norme:1)l’art.2546 (le mutue assicuratrici sono caratterizzate dalla responsabilità limitata)2)l’art.2456 comma due(i soci sono tenuti al pagamento di contributi fissi o variabili, entro il limite massimo determinato nell’atto costitutivo)

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3)l’art. 2458 (l’atto costitutivo può prevedere soci sovventori).Il codice richiama poi, per le mutue assicuratrici, la disciplina generale delle cooperative a responsabilità limitata in quanto compatibili.

Incombe sulle mutue assicuratrici la legislazione speciale sull’esercizio delle assicurazioni private.

Meritano di essere segnalate alcune caratteristiche peculiari dell’ordinamento patrimoniale delle mutue assicuratrici, rispetto a quelle delle cooperative .Il socio di mutua apporta contributi e non conferimenti. Nelle mutue la legge impone la formazione la formazione di un fondo di garanzia e di serve tecniche, e non viceversa la creazione di un capitale sociale e di riserve legali (come nelle cooperative di assicurazioni.

I soci sovventoriLa costituzione dei fondi di garanzia avviene normalmente attraverso i contributi dei soci assicurati; può però avvenire anche mediante speciali conferimenti da parte di assicurati o terzi (soci sovventori)(art.2548 c.c.). I soci sovventori possono disporre di più voti ma non più di cinque e i soci sovventori, pur potendo essere nominati amministratori, non possono essere, nel consiglio di amministrazione, essere in maggioranza rispetto ai soci assicurati .L’interesse del socio sovventore non è quello di partecipare alle prestazioni assicurative garantite dalla società , ma effettuare un buon investimento di denaro.

Capitolo IX Le modificazioni dell’impresa societaria

La trasformazioneLa trasformazione prima veniva definita come il cambiamento del tipo sociale, o più precisamente come il mutamento da un tipo ad un altro di società da parte di una determinata società.Questa definizione infatti riguarda le sole trasformazioni tra società causalmente omogenee (la trasformazione dall’uno ad altro tipo di società lucrativa) .La riforma però ha espressamente individuato anche le trasformazioni eterogenee cioè la trasformazione di società in enti aventi natura giuridica diversa dalle società, (quindi anche causa diversa) e viceversa.

Costituendo la trasformazione una modifica dell’atto costitutivo, essa va deliberata secondo le regole proprie dell’impresa che intende trasformarsi .L’art.2498 c.c. prevede che con la trasformazione l’ente trasformato conserva i diritti e gli obblighi e prosegue in tutti i rapporti dell’ente che ha effettuato la trasformazione .

Specie di trasformazioni Oltre a sancire la distinzione tra trasformazione omogenea e trasformazione eterogenea ,la legge disciplina ben quattro specie di trasformazione :1)trasformazione di società di persone 2)trasformazione di società di capitali3)trasformazione eterogenea da società di capitali4)trasformazione eterogenea in società di capitali

Trasformazione di società di personePer trasformare le società di persone in società di capitali secondo l’art.2500 ter ,derogando la disciplina delle società di persone per le modificazioni del contratto , stabilisce che tale

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trasformazione è decisa con il consenso della maggioranza dei soci ,ma il socio che non ha concorso alla decisione può recedere dalla società. La decisione di trasformazione deve risultare da atto pubblico ,come prevede l’art.2500.Ci deve poi essere una relazione di stima dalla quale risulti il capitale della società trasformata . La decisione deve poi essere iscritta nel registro delle imprese . A ciò deve aggiungersi che ogni socio ha diritto all’assegnazione di una quota o di un numero di azioni proporzionali alla sua partecipazione .

Trasformazione di società di capitaliL’art.2500 sexies disciplina la trasformazione delle società di capitali in società di persone , secondo le seguenti regole:a)la delibera della trasformazione è adottata dall’assemblea con le maggioranze previste per le modificazioni dell’atto costitutivo e con il consenso dei soci che in seguito alla trasformazione assumono responsabilità illimitata. b)incombe sugli amministratori l’obbligo di predisporre una relazione contenente l’illustrazione e motivazione degli effetti della trasformazione.Ciascun socio ha diritto all’assegnazione di una partecipazione proporzionale alla sua quota o alle sue. azioni

Trasformazione eterogeneaLa trasformazione eterogenea è la trasformazione di società in enti aventi natura giuridica diversa dalle società, (quindi anche causa diversa) e viceversa .La riforma prevede due tipi di trasformazioni eterogenee:

Trasformazione eterogenea da società di capitaliAi sensi dell’art.2500 septies è quella che si ha quando le società per azioni, in accomandita per azioni ,e a responsabilità limitata, si trasformano in consorzi ,società consortili,comunioni d’azienda,associazioni non riconosciute o fondazioni.La delibera deve essere assunta dalla assemblea con il voto favorevole dei 2/3 degli aventi diritto e comunque con il consenso dei soci che assumono la responsabilità illimitata .Gli amministratori hanno poi l’obbligo di spiegare in una relazione le motivazioni e gli effetti della trasformazione .

Trasformazione eterogenea in società di capitaliA norma dell’art.2500 octies ,è quella che si ha quando i consorzi o società consortili,comunioni d’azienda,associazioni non riconosciute o fondazioni , si trasformano in società per azioni, in accomandita per azioni ,e a responsabilità limitata.In tal caso la disciplina della trasformazione è più articolata e muta a seconda dell’ente che decide di trasformarsi in società di capitali.La deliberazione di trasformazione deve essere assunta :

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1)nei consorzi con la maggioranza assoluta dei consorziati2)nelle comunioni di azienda con la maggioranza richiesta dal 1108 del c.c.3)nelle società consortili e nelle associazioni con le maggioranze previste dalla legge o dall’atto costitutivo.4)nelle fondazioni la deliberazione dell’organo competente ha solo valore di proposta, poiché la trasformazione è disposta dall’autorità governativa.

Sezione II La fusione

La fusioneLa fusione è da considerarsi come la vicenda giuridica per la quale ad una pluralità di società se nesostituisce una sola: se questa è una delle società preesistenti si parla di fusione per incorporazione,mentre se dalla fusione nasce una società nuova si parla di fusione in senso stretto. La fusione può avvenire tra società che perseguono il medesimo scopo istituzionalee tra società che perseguono scopi istituzionali diversi in tal caso si ha la c.d. fusione eterogenea ,che però il legislatore non contempla espressamente.

Il procedimento

Oggi il procedimento è molto articolato ,avendo la funzione di tutelare meglio i terzi ,ivi compresi gli obbligazionisti.Il procedimento comprende tre fasi principali:

1)redazione del progetto di fusione

2)decisione sulla fusione

3)stipula dell’atto di fusione

Redazione del progetto di fusioneIl progetto in questione deve essere il frutto del comune lavoro degli amministratori ditutte le società che partecipano alla fusione e costituisce quindi la spiegazione in chiaro degli obbiettivi che con la fusione si vogliono raggiungere.Il progetto deve specificare:l’atto costitutivo della nuova società risultante dalla fusione o di quella incorporante, con leeventuali modificazioni risultanti dalla fusione;il rapporto di cambio delle azioni o quote, nonché l’eventuale conguaglio in denaro. Il rapporto

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di cambio è il rapporto in base al quale vanno attribuite le partecipazioni della societàincorporante ai soci della società incorporata o, in caso di fusione in senso stretto, della societàche risulterà dalla fusione ai soci delle società che si fondono .Per evitare possibili prevaricazioni a danno dei soci, il conguaglio in denaro non può essere superiore al dieci per cento del valore nominale delle quote e delle azioni.Il progetto di fusione deve essere depositato per l’iscrizione nel registro delle imprese del luogo ove hanno sede le società partecipanti alla fusione , e da tale data devono decorrere almeno 30 giorni per poter adottare la deliberazione di fusione.

Decisione in ordine alla fusioneLa seconda fase consiste nella decisione in ordine alla fusione .La fusione infatti è decisa da ciascuna delle società che si fondono mediante approvazione del progetto di fusione .La deliberazione e la decisione di fusione devono essere depositate per l’iscrizione nel registro delle imprese . La fusione non può essere attuata se non siano trascorsi due mesi dall’iscrizione nel registro delle imprese senza che sia fatta opposizione dai creditori; e se è vero che l’opposizione sospende l’esecuzione della fusione, è anche vero che il tribunale può disporre che, nonostante l’opposizione, la fusione abbia luogo previa prestazione di idonea garanzia da parte della società.

Stipula dell’atto di fusioneIl procedimento di fusione si chiude con la stipulazione dell’atto di fusione. L’atto di fusione, cui si riconosce dai più natura contrattuale deve:rivestire la forma dell’atto pubblico;essere depositato per l’iscrizione entro trenta giorni presso l’ufficio del registro delle impresedei luoghi ove è posta la sede delle società partecipanti alla fusione, di quella che ne risultao della società incorporante.

L’effetto principale della fusione è che nella fusione in senso stretto la società nuova e nella fusioneper incorporazione la società incorporante assumono i diritti e gli obblighi delle società estinte. Lafusione ha effetto quando è stata eseguita l’iscrizione nel registro delle imprese dell’atto di fusione,anche se nella fusione per incorporazione può essere stata stabilita una data diversa.Per ciò che concerne i limiti occorre distinguere tra limiti legali e limiti scaturenti dal sistema e ipotizzati da dottrina e giurisprudenza. L’unico limite legale risulta dall’art. 2501, il quale stabilisceche la “partecipazione alla fusione non è consentita alle società sottoposte a procedure concorsualiné a quelle in liquidazione che abbiano iniziato la distribuzione dell’attivo”. I limiti scaturenti dallaelaborazione dottrinale e giurisprudenziale riguardano la fusione di fra società causalmente eterogenee. Ad esempio la fusione tra le società mutualistiche e società ordinarie è impedita da esplicito divieto normativo (legge n. 127/1971).

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Sezione IIILa scissione L’art.2506 c.c. afferma che con la scissione una società assegna l’intero suo patrimonio a più società preesistenti o di nuova costruzione, o parte del suo patrimonio, in tal caso anche a una sola società , e le relative azioni o quote ai suoi soci .L’unico limite legale è contenuto nella stessa norma definitoria ,il cui comma 4 prevede che la partecipazione alla scissione non è consentita alla società in liquidazione che abbiano iniziato la liquidazione dell’attivo. Le tappe del procedimento sono:la redazione di un progetto di scissione, il quale deve contenere l’esatta descrizione degli elementipatrimoniali da trasferire a ciascuna delle società beneficiarie;la redazione della situazione patrimoniale, della relazione degli amministratori sul progettodi scissione e delle relazione degli esperti;redazione dell’atto di scissione, con successivo deposito dell’atto stesso presso il registrodelle imprese e pubblicazione.

Gli effetti sono disciplinati dall’art.2506 quater che prevede che la scissione ha effetto dall'ultima delle iscrizioni dell'atto di scissione nell'ufficio del registro delle imprese in cui sono iscritte le società beneficiarie; può essere tuttavia stabilita una data successiva, tranne che nel caso di scissione mediante costituzione di società nuove .Qualunque società beneficiaria può effettuare gli adempimenti pubblicitari relativi alla società scissa.Ciascuna società è solidalmente responsabile, nei limiti del valore effettivo del patrimonio netto ad essa assegnato o rimasto, dei debiti della società scissa non soddisfatti dalla società cui fanno carico.

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