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    Diritto Commerciale Avanzato

    Prof. Daniele U. Santosuosso

    14 Dicembre 2015

    Lezione scritta

    Funzioni e responsabilit dei sindaci di societ di capitali, in

    particolare quotate e di gruppo

    Partiamo da alcuni assunti, che cercheremo di sviluppare.

    1. gli organi di controllo tradizionali (collegio sindacale e revisori legali

    dei conti, cui far riferimento) sono i titolari dellufficio di vigilanza

    sullamministrazione.

    2. Tali poteri-doveri sono funzionali al rispetto di un generale principio

    di corretta amministrazione, che accomuna sia la societ come monade

    sia la societ di gruppo sia lamministrazione (e gestione) del gruppo

    medesimo.

    3. Queste sentinelle della amministrazione devono svolgere le loro

    funzioni con diligenza professionale rafforzata, nel senso di

    qualificata dalla competenza tecnica nei campi cui sono preposti. Lo

    standard richiesto pertanto al top del grado di professionalit, pi alto

    (nel senso di specializzato) degli amministratori.

    4. In tutti i casi richiesto che essi non si fermino ad un controllo

    formale, documentale (per i revisori sulla mera regolarit della tenuta

    delle scritture) e di processo (istruttorio-valutativo-decisionale), ma

    esercitino un controllo sostanziale: il che significa entrare nel merito

    della amministrazione (atto, operazione, sistema e pi in generale assetti

    organizzativi-amministrativi-contabili, ecc.) sia pure (tendenzialmente)

    ex post, e sanzionando - con gli strumenti a loro disposizione, anche

    acquisitivi ed ispettivi oltre che di denuncia in assemblea o ai PM la

    evidente, palese, macroscopica violazione dei suddetti principi di

    corretta amministrazione.

    5. Gli uffici di vigilanza hanno, anche nei gruppi, matrice sia

    contrattuale sia (latamente) istituzionale, a seconda degli interessi cui

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    maggiormente funzionale il loro lavoro, e da ci (teoricamente) si

    originano i caratteri della responsabilit cui sono esposti. In alcuni casi

    poi, per i professionisti persone fisiche in particolare,

    fondamentalmente colposa, mentre quando entra in gioco la

    responsabilit dellente oggettiva.

    6. In tutti i casi serve una prova rigorosa del nesso di causalit (o per

    converso la prova rigorosa della sua insussistenza) tra la violazione e

    levento dannoso che si assume nellazione, evento il pi delle volte

    consistente nellincremento del dissesto dovuto alla prosecuzione

    dellattivit aziendale.

    7. Tutti funzionali al potere di vigilanza sono alcuni poteri, ispettivi,

    informativi, di assistenza e di reazione.

    Sviluppiamo i punti precedenti.

    1. Vigilanza sullamministrazione nellorganizzazione delle societ

    di capitali. I sindaci non ne sono i titolari esclusivi. Ad essi oggi si aggiungono, e

    vale anche per i gruppi, a pieno titolo gli amministratori non esecutivi

    (senza deleghe), anchessi chiamati ad una funzione non soltanto di

    advisoring ma altres di monitoring e non solo sulladeguatezza degli

    assetti ma anche sulla operativit della gestione, sia pure con poteri pi

    limitati, [ex art. 2381, 6 comma, pu richiedere soltanto in Consiglio

    informazioni ulteriori ma non pu n deve compiere atti ispettivi o

    qualsiasi atto di controllo diretto; per le societ quotate soprattutto in

    sede di comitati interni, in particolare il comitato controllo e rischi).

    E ci in una ottica di ripartizione, per alcuni profili concorrente, per

    competenze e per processi (sequenze conseguenziali istruttorio-

    valutativo-decisionali e appunto di vigilanza). Concorrente appunto

    perch pi organi ed organismi concorrono alla medesima funzione, sia

    pure da lati diversi, ma in alcuni casi in overlapping (es. il collegio

    sindacale ed il comitato controllo e rischi, il dirigente preposto e il

    comitato controllo rischi).

    Cos il sindaco della capogruppo deve controllare che la gestione

    esplicatasi nella direzione di gruppo sia corretta, o il revisore che i dati

    delle controllate lo siano. E qui veniamo al punto n.2.

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    2. La corretta amministrazione.

    Essa si esplica sia da parte degli amministratori della singola societ

    monade, non appartenente a nessun gruppo, sia dagli amministratori

    della capogruppo che lo gestisce, sia ad opera di tutti i soggetti che

    svolgono attivit di gestione di gruppo: amministratori di tutte le societ

    del gruppo attori della direzione e coordinamento ma la stessa

    capogruppo (essa stessa si pone come amministratore delle figlie: si

    parla di amministratore di fatto, shadow ecc.).

    Quindi lamministrazione, nelle sue diverse articolazioni, soprattutto sul

    piano gestionale risponde ad un concetto unitario, di attivit di indirizzo

    strategico o alta amministrazione (CDA e delegati) sia di attivit

    ordinaria esecutiva (delegati e funzioni aziendali di secondo livello),

    ma che pu imputarsi non solo alle persone fisiche ma altres agli enti (la

    capogruppo, le subholding).

    Laddove infatti lulteriore complessit derivi dai gruppi di societ i

    principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ai sensi dellart.

    2947 c.c., sembrano legittimare (e finanche imporre) modelli di controllo

    interno omogenei e coerenti, con un allineamento (o, quanto meno, un

    adeguamento e adattamento) alle procedure della controllante, in un

    contesto operativo dove frequente accentramento di almeno part delle

    funzioni di gruppo, quali linternal audit, il risk management e la

    compliance, ma talora e pi discutibilmente anche dellorganismo di

    vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.

    In questo quadro gli organi delle societ del gruppo e, dunque, in

    primo luogo i collegi sindacali, tanto della holding quanto delle societ

    controllate debbano essere consapevoli delle scelte effettuate dalla

    capogruppo e responsabili ciascuno secondo le proprie competenze.

    In tal senso gi la normativa codicistica: sul potere, esercitabile in

    qualsiasi momento e, quindi, anche al di fuori del contesto delle

    adunanze degli altri organi sociali, di richiedere agli amministratori

    notizie sullandamento generale delle operazioni sociali o, pi

    specificatamente, su singoli affari , ancorch intrapresi da societ

    controllate. Estendendo agevolmente la vigilanza a quei fatti che,

    ancorch imputabili a terzi, siano comunque idonei a influenzare

    landamento della gestione della societ, superando le barriere imposte

    dallautonomia delle diverse legal entities per privilegiare la sostanziale

    unitariet del gruppo quale fenomeno economico.

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    Nella medesima prospettiva, la legge menziona lulteriore potere-dovere

    di scambiare i dati acquisiti con gli organi di controllo delle societ

    controllate . In questo modo si d luogo a flussi informativi

    particolarmente preziosi, in quanto consentono ai sindaci di disporre,

    nella delicata verifica dei rapporti con le societ del gruppo, di

    interlocutori alternativi allorgano amministrativo.

    Ed inoltre, pur in difetto di unespressa previsione normativa, si ritiene

    che il collegio abbia titolo per interrogare, oltre agli amministratori e

    sindaci delle controllate, i soggetti preposti al sistema di controllo

    interno .

    Ma nel medesimo senso e pi organicamente il diritto delle societ

    bancarie docet e potrebbe rappresentare un principo generale: dalle

    Disposizioni sul sistema dei controlli interni, sistema informativo e

    continuit operativa, si richiede per esempio che lorgano con funzione

    di controllo della societ capogruppo verifichi bancario.

    In questo quadro, si registra un correlativo ampliamento del controllo dei

    sindaci della holding, i quali devono verificare che gli amministratori

    fissino le linee strategiche ed imprenditoriali del gruppo nel rispetto dei

    delle

    societ eterodirette, sollecitando, in tale ambito, gli organi di queste

    ultime alla predisposizione di sistemi organizzativi adeguati.

    Nello stesso ordine di idee nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sono state

    introdotte alcune precisazioni al fine di definire pi chiaramente i poteri

    riconosciuti al soggetto incaricato della revisione contabile della

    capogruppo in caso della redazione del bilancio consolidato. Poich egli

    interamente responsabile del giudizio espresso sui conti consolidati, si

    riconosce al revisore della capogruppo il diritto di ricevere i documenti

    di revisione dai revisori delle controllate nonch il potere di richiedere

    ulteriori informazioni (l dove quelle contenute in tali documenti non

    siano ritenute esaustive) nonch di effettuare controlli e accertamenti

    presso la sede della societ controllata.

    3. La diligenza professionale rafforzata, nel senso di qualificata.

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    Gi dalla riforma del diritto societario le formule utilizzate dal

    legislatore sono testualmente diverse, enfatizzando per i sindaci la

    professionalit e la diligenza, da far sostanzialmente coincidere la

    diligenza con la perizia professionale. Analogamente per la revisione.

    Il fatto poi che si siano separate le funzioni con il revisore ha consentito

    di affermare di essere di fronte alla pi sofisticata specializzazione della

    vigilanza sulla amministrazione (e del resto anche laddove il legislatore

    permette di unificare le funzioni di cui allart. 2