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Diritto Commerciale Avanzato
Prof. Daniele U. Santosuosso
14 Dicembre 2015
Lezione scritta
Funzioni e responsabilit dei sindaci di societ di capitali, in
particolare quotate e di gruppo
Partiamo da alcuni assunti, che cercheremo di sviluppare.
1. gli organi di controllo tradizionali (collegio sindacale e revisori legali
dei conti, cui far riferimento) sono i titolari dellufficio di vigilanza
sullamministrazione.
2. Tali poteri-doveri sono funzionali al rispetto di un generale principio
di corretta amministrazione, che accomuna sia la societ come monade
sia la societ di gruppo sia lamministrazione (e gestione) del gruppo
medesimo.
3. Queste sentinelle della amministrazione devono svolgere le loro
funzioni con diligenza professionale rafforzata, nel senso di
qualificata dalla competenza tecnica nei campi cui sono preposti. Lo
standard richiesto pertanto al top del grado di professionalit, pi alto
(nel senso di specializzato) degli amministratori.
4. In tutti i casi richiesto che essi non si fermino ad un controllo
formale, documentale (per i revisori sulla mera regolarit della tenuta
delle scritture) e di processo (istruttorio-valutativo-decisionale), ma
esercitino un controllo sostanziale: il che significa entrare nel merito
della amministrazione (atto, operazione, sistema e pi in generale assetti
organizzativi-amministrativi-contabili, ecc.) sia pure (tendenzialmente)
ex post, e sanzionando - con gli strumenti a loro disposizione, anche
acquisitivi ed ispettivi oltre che di denuncia in assemblea o ai PM la
evidente, palese, macroscopica violazione dei suddetti principi di
corretta amministrazione.
5. Gli uffici di vigilanza hanno, anche nei gruppi, matrice sia
contrattuale sia (latamente) istituzionale, a seconda degli interessi cui
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maggiormente funzionale il loro lavoro, e da ci (teoricamente) si
originano i caratteri della responsabilit cui sono esposti. In alcuni casi
poi, per i professionisti persone fisiche in particolare,
fondamentalmente colposa, mentre quando entra in gioco la
responsabilit dellente oggettiva.
6. In tutti i casi serve una prova rigorosa del nesso di causalit (o per
converso la prova rigorosa della sua insussistenza) tra la violazione e
levento dannoso che si assume nellazione, evento il pi delle volte
consistente nellincremento del dissesto dovuto alla prosecuzione
dellattivit aziendale.
7. Tutti funzionali al potere di vigilanza sono alcuni poteri, ispettivi,
informativi, di assistenza e di reazione.
Sviluppiamo i punti precedenti.
1. Vigilanza sullamministrazione nellorganizzazione delle societ
di capitali. I sindaci non ne sono i titolari esclusivi. Ad essi oggi si aggiungono, e
vale anche per i gruppi, a pieno titolo gli amministratori non esecutivi
(senza deleghe), anchessi chiamati ad una funzione non soltanto di
advisoring ma altres di monitoring e non solo sulladeguatezza degli
assetti ma anche sulla operativit della gestione, sia pure con poteri pi
limitati, [ex art. 2381, 6 comma, pu richiedere soltanto in Consiglio
informazioni ulteriori ma non pu n deve compiere atti ispettivi o
qualsiasi atto di controllo diretto; per le societ quotate soprattutto in
sede di comitati interni, in particolare il comitato controllo e rischi).
E ci in una ottica di ripartizione, per alcuni profili concorrente, per
competenze e per processi (sequenze conseguenziali istruttorio-
valutativo-decisionali e appunto di vigilanza). Concorrente appunto
perch pi organi ed organismi concorrono alla medesima funzione, sia
pure da lati diversi, ma in alcuni casi in overlapping (es. il collegio
sindacale ed il comitato controllo e rischi, il dirigente preposto e il
comitato controllo rischi).
Cos il sindaco della capogruppo deve controllare che la gestione
esplicatasi nella direzione di gruppo sia corretta, o il revisore che i dati
delle controllate lo siano. E qui veniamo al punto n.2.
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2. La corretta amministrazione.
Essa si esplica sia da parte degli amministratori della singola societ
monade, non appartenente a nessun gruppo, sia dagli amministratori
della capogruppo che lo gestisce, sia ad opera di tutti i soggetti che
svolgono attivit di gestione di gruppo: amministratori di tutte le societ
del gruppo attori della direzione e coordinamento ma la stessa
capogruppo (essa stessa si pone come amministratore delle figlie: si
parla di amministratore di fatto, shadow ecc.).
Quindi lamministrazione, nelle sue diverse articolazioni, soprattutto sul
piano gestionale risponde ad un concetto unitario, di attivit di indirizzo
strategico o alta amministrazione (CDA e delegati) sia di attivit
ordinaria esecutiva (delegati e funzioni aziendali di secondo livello),
ma che pu imputarsi non solo alle persone fisiche ma altres agli enti (la
capogruppo, le subholding).
Laddove infatti lulteriore complessit derivi dai gruppi di societ i
principi di corretta gestione societaria e imprenditoriale ai sensi dellart.
2947 c.c., sembrano legittimare (e finanche imporre) modelli di controllo
interno omogenei e coerenti, con un allineamento (o, quanto meno, un
adeguamento e adattamento) alle procedure della controllante, in un
contesto operativo dove frequente accentramento di almeno part delle
funzioni di gruppo, quali linternal audit, il risk management e la
compliance, ma talora e pi discutibilmente anche dellorganismo di
vigilanza di cui al d.lgs. 231/2001.
In questo quadro gli organi delle societ del gruppo e, dunque, in
primo luogo i collegi sindacali, tanto della holding quanto delle societ
controllate debbano essere consapevoli delle scelte effettuate dalla
capogruppo e responsabili ciascuno secondo le proprie competenze.
In tal senso gi la normativa codicistica: sul potere, esercitabile in
qualsiasi momento e, quindi, anche al di fuori del contesto delle
adunanze degli altri organi sociali, di richiedere agli amministratori
notizie sullandamento generale delle operazioni sociali o, pi
specificatamente, su singoli affari , ancorch intrapresi da societ
controllate. Estendendo agevolmente la vigilanza a quei fatti che,
ancorch imputabili a terzi, siano comunque idonei a influenzare
landamento della gestione della societ, superando le barriere imposte
dallautonomia delle diverse legal entities per privilegiare la sostanziale
unitariet del gruppo quale fenomeno economico.
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Nella medesima prospettiva, la legge menziona lulteriore potere-dovere
di scambiare i dati acquisiti con gli organi di controllo delle societ
controllate . In questo modo si d luogo a flussi informativi
particolarmente preziosi, in quanto consentono ai sindaci di disporre,
nella delicata verifica dei rapporti con le societ del gruppo, di
interlocutori alternativi allorgano amministrativo.
Ed inoltre, pur in difetto di unespressa previsione normativa, si ritiene
che il collegio abbia titolo per interrogare, oltre agli amministratori e
sindaci delle controllate, i soggetti preposti al sistema di controllo
interno .
Ma nel medesimo senso e pi organicamente il diritto delle societ
bancarie docet e potrebbe rappresentare un principo generale: dalle
Disposizioni sul sistema dei controlli interni, sistema informativo e
continuit operativa, si richiede per esempio che lorgano con funzione
di controllo della societ capogruppo verifichi bancario.
In questo quadro, si registra un correlativo ampliamento del controllo dei
sindaci della holding, i quali devono verificare che gli amministratori
fissino le linee strategiche ed imprenditoriali del gruppo nel rispetto dei
delle
societ eterodirette, sollecitando, in tale ambito, gli organi di queste
ultime alla predisposizione di sistemi organizzativi adeguati.
Nello stesso ordine di idee nel d.lgs. 27 gennaio 2010, n. 39 sono state
introdotte alcune precisazioni al fine di definire pi chiaramente i poteri
riconosciuti al soggetto incaricato della revisione contabile della
capogruppo in caso della redazione del bilancio consolidato. Poich egli
interamente responsabile del giudizio espresso sui conti consolidati, si
riconosce al revisore della capogruppo il diritto di ricevere i documenti
di revisione dai revisori delle controllate nonch il potere di richiedere
ulteriori informazioni (l dove quelle contenute in tali documenti non
siano ritenute esaustive) nonch di effettuare controlli e accertamenti
presso la sede della societ controllata.
3. La diligenza professionale rafforzata, nel senso di qualificata.
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Gi dalla riforma del diritto societario le formule utilizzate dal
legislatore sono testualmente diverse, enfatizzando per i sindaci la
professionalit e la diligenza, da far sostanzialmente coincidere la
diligenza con la perizia professionale. Analogamente per la revisione.
Il fatto poi che si siano separate le funzioni con il revisore ha consentito
di affermare di essere di fronte alla pi sofisticata specializzazione della
vigilanza sulla amministrazione (e del resto anche laddove il legislatore
permette di unificare le funzioni di cui allart. 2