Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

31
Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013

Transcript of Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Page 1: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Diritto commerciale 2012-13

Lezione del 4 marzo 2013

Page 2: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Oggetto della lezione di oggi

• XXIII. La crisi dell’impresa commerciale. XXV Il concordato preventivo. Gli accordi di ristrutturazione dei debiti (incluso XXIV.D.21 Il concordato fallimentare). XXIV Il fallimento. A. La dichiarazione di fallimento (incluso Vol. I, III.B. Inizio e fine dell’impresa). B. Gli organi.

• Norme: l.fall. 1-41; 124-141; 160-182-quater• Assegnamenti: Manuale XLV-XLV (1-4)-XLVI; Vol. I, §

III.B.

Page 3: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Il lago dei pesci e la teoria dei giochi

Il "teorema" di Coase, frutto degli studi di Ronald H. Coase che lo pubblicò nel 1960 nell'articolo The Problem of Social Cost che gli valse il Premio Nobel per l'economia nel 1991, è un tentativo di dimostrare come attraverso il mercato si possa giungere ad un'efficienza, intesa come somma netta del benessere sociale (un succedaneo più facilmente misurabile della felicità) superiore rispetto a quella che si può ottenere con l'intervento dello stato o di altre regolamentazioni. Su queste basi è stato stipulato, ad esempio, il Protocollo di Kyōto.

Page 4: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Analisi• Quale è l’interesse di ciascun pescatore?• Pescare tutto il pesce possibile, ma non tutto

(massimizzazione dell’utilità individuale)…ma sapendo che ciò che uno non pesca lo prendono gli altri…anche tutto (comportamento antieconomico).

• Quale è l’interesse di tutti i pescatori (dando per presupposto che la massimizzazione dell’utilità individuale non dovrebbe condurre ad un comportamento antieconomico)?

• Pescare il massimo pesce possibile senza che il lago si esaurisca…(massimizzazione del benessere aggregato).

• Come fanno a mettersi d’accordo?

Page 5: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Dilem

ma del prigioniero

• il dilemma del prigioniero è un problema fondamentale di teoria dei giochi che mostra che due persone possono rifiutarsi di cooperare nonostante questo sia nell’interesse di entrambi. È stato elaborato da Merrill Flood y Melvin Dresher nel 1950. Albert W. Tucker formalizzò il gioco dando la connotazione penitenziaria e lo chiamo The prisoner’s dilemma (Poundstone, 1995).• È un c.d. gioco a somma zero, in cui il miglior risultato si può ottenere solo collaborando.• Nel dilemma del prigioniero, la cooperazione si può ottenere come risultato di equilibrio. Il gioco va ripetuto tante volte quanto basta per dare a ciascun giocatore la possibilità di castigare l’altro giocatore per non avere cooperato nei giochi precedenti. In questo modo, l’incentivo per l’inganno può essere superato dalla minaccia del castigo, ciò che in effetti conduce ad un risultato cooperativo.

• Avete visto il film A Beautiful Mind?

Il dilemma del prigioniero…e la crisi dell’impresa

Page 6: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Giochi competitivi e a somma zero

• …come fanno a mettersi d’accordo?• Se sono ragionevoli e prestano tutti

consenso…non c’è problema.• Altrimenti occorre:che possa prevalere la maggioranza;affidare la decisione ad un terzo.

Page 7: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Dalla teoria dei giochi…alla crisi d’impresa.

Come il lago dei pesci, così la crisi d’impresa fronteggia una situazione che in economia è contraddistinta dalla scarsità delle risorse disponibili.

1) Chi prima arriva meglio pesca…ma il lago (debitore) si esaurisce…

2) Pescano tutti insieme e…cercano di non “esaurire il lago”.

Page 8: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Analisi economica della crisi d’impresa

• Quale è l’interesse di ciascun creditore?• Recuperare tutto il proprio credito e continuare ad avere il cliente

(massimizzazione dell’utilità individuale)…ma sapendo che non ci sono risorse sufficienti meglio recuperare tutto il credito (il cliente va comunque perso) …se tutti cercano di recuperare il credito per intero, però, ce la fanno solo i primi, e comunque perdono il cliente (comportamento antieconomico in prospettiva aggregata).

• Quale è l’interesse di tutti i creditori (se la massimizzazione dell’utilità individuale non dovrebbe condurre ad un comportamento antieconomico)?

• Recuperare la maggior parte possibile di credito e mantenere in vita il cliente …(massimizzazione del benessere aggregato).

• Come fanno a mettersi d’accordo? (“pescare tutti insieme” e “non esaurire il lago”)

Page 9: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

L’accordo o la legge…

Le parti possono trovare un accordo sull’uso delle risorse, ovvero affidare ad un potere esterno la soluzione. Una via intermedia è quella di far prevalere la volontà della maggioranza (ma ci vuole comunque la legge).

Gli strumenti per fronteggiare la crisi dell’impresa sono quelli di diritto comune (transazioni, piani di risanamento, accordi di ristrutturazione) o di diritto speciale (concordato preventivo). Se nessuno riesce la crisi è “risolta” con il fallimento.

Page 10: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Crisi e insolvenza 5. Stato d'insolvenza.L'imprenditore che si trova in stato d'insolvenza è dichiarato fallito. Lo stato d'insolvenza si manifesta con inadempimenti od altri fatti esteriori, i

quali dimostrino che il debitore non è più in grado di soddisfare regolarmente le proprie obbligazioni.

160. Presupposti per l'ammissione alla procedura (concordato preventivo).L'imprenditore che si trova in stato di crisi può proporre ai creditori un

concordato preventivo …Ai fini di cui al primo comma per stato di crisi si intende anche lo stato di

insolvenza.

Page 11: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Insolvenza e procedure (pre-2006)

AmministrazioAmministrazione controllatane controllata

SalvataggioSalvataggioProcedura Procedura successiva alla successiva alla propostaproposta

Concordato Concordato preventivopreventivo LiquidazioneLiquidazione

Procedura Procedura successiva alla successiva alla propostaproposta

Impresa in Impresa in difficoltà difficoltà

temporanea o temporanea o insolventeinsolvente

Amministra-Amministra-zione zione straordinariastraordinaria

Salvataggio o Salvataggio o liquidazioneliquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

FallimentoFallimento LiquidazioneLiquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

Liquidazione Liquidazione coatta coatta amministrativamministrativaa

LiquidazioneLiquidazione Procedura Procedura immediataimmediata

Page 12: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Crisi, insolvenza e… procedure (post-2006)

Concordati Concordati stragiudizialistragiudiziali SalvataggioSalvataggio

Senza procedura Senza procedura o solo o solo omologazioneomologazione

Concordato Concordato preventivopreventivo

Salvataggio o Salvataggio o liquidazioneliquidazione

Procedura Procedura successiva alla successiva alla propostaproposta

Impresa in Impresa in crisi o crisi o

insolventeinsolvente

Amministra-Amministra-zione zione straordinariastraordinaria

Salvataggio o Salvataggio o liquidazioneliquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

FallimentoFallimento LiquidazioneLiquidazione

Procedura Procedura immediata, immediata, eventuale eventuale concordatoconcordato

Liquidazione Liquidazione coatta coatta amministrativamministrativaa

LiquidazioneLiquidazione Procedura Procedura immediataimmediata

Page 13: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Sovraindebitamento (debitore non fallibile)

In base alla nuovissima l. n. 3/2012, anche per i debitori non fallibili, imprenditori non fallibili (“piccoli” e agricolo) e debitori comuni (“consumatori”) è possibile accedere ad una procedura di composizione concordata della crisi, attraverso uno strumento amministrato simile agli accordi di ristrutturazione dei debiti (dei quali ci occuperemo tra breve): Sovraindebitamento o insolvenza;Accordo da sottoporre ad almeno il 70% dei creditori (per

quote di interesse);Divieto di azioni esecutive e cautelari individuali;Esdebitazione.

Page 14: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Ricorso alle procedure

Per evitare il fallimento, che è una procedura liquidatoria che sottrae definitivamente l’azienda all’imprenditore o la disgrega, l’imprenditore in crisi può intraprendere alcune iniziative;predisporre un PIANO DI RISANAMENTO, da sottoporre ad

alcuni o a tutti i creditori;predisporre un ACCORDO DI RISTRUTTURAZIONE da

sottoporre ad almeno il 60% dei creditori;proporre un CONCORDATO PREVENTIVO

Page 15: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

I piani di risanamentoI. PIANO DI RISANAMENTO. È null’altro che una transazione. La stessa

transazione però può avere un valore all’interno del fallimento successivamente dichiarato, a condizione che il piano sia:

• idoneo a consentire il RISANAMENTO della esposizione debitoria dell’impresa e assicurare il RIEQUILIBRIO FINANZIARIO;

• e l’idoneità, in termini di RAGIONEVOLEZZA, sia attestata da una relazione a norma dell’art. 2501 bis, quarto comma, c.c. (che in realtà rinvia all’art. 2501 sexies)

• redatta da un ESPERTO, avente le caratteristiche per divenire CURATORE: (a) avvocati, dottori commercialisti, ragionieri e ragionieri commercialisti; (b) studi professionali associati o società tra professionisti, sempre che i soci delle stesse abbiano i requisiti professionali di cui alla lettera a). In tale caso, all'atto dell'accettazione dell'incarico, deve essere designata la persona fisica responsabile della procedura)

Page 16: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

I piani di risanamentoLa RELAZIONE deve indicare:• a) il metodo o i metodi seguiti;• b) le eventuali difficoltà di valutazione.

CONSEGUENZE• Nel caso in cui il piano di risanamento non eviti il fallimento, gli atti, i

pagamenti e le garanzie concesse su beni del debitore non possono essere oggetto di revocatoria fallimentare (ma sono revocati comunque gli atti gratuiti e non è impedita la revocatoria ordinaria).

• L’esperto risponde dei danni causati, se la relazione è falsa (2501 sexies), e oggi risponde anche penalmente (236 bis l.f.).

Page 17: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Gli accordi di ristrutturazioneII. ACCORDI DI RISTRUTTURAZIONE. Sono anche queste transazioni, ma hanno tre caratteristiche che li

distinguono dai PIANI DI RISANAMENTO: • possono essere stipulati solo da imprenditori che si trovano nelle condizioni per accedere al

concordato preventivo (stato di crisi, qualità di imprenditore commerciale “fallibile”);• sono pubblicati nel registro delle imprese ed il rispetto delle disposizioni in essi contenute

impedisce ai creditori partecipanti (che sono la maggioranza) di procedere esecutivamente per via individuale; gli altri creditori devono invece essere pagati integralmente entro 120 giorni, e se questo non avviene, possono agire esecutivamente. La correzione del 2007 ha tuttavia previsto che dalla data della pubblicazione e per sessanta giorni i creditori per titolo e causa anteriore a tale data non possono iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive sul patrimonio del debitore. Gli stessi possono però fare opposizione e il Tribunale in sede di omologazione decide su di esse.

• l’omologazione preventiva assicura che l’accordo sia “idoneo” a consentire il superamento della crisi (non garantisce ovviamente che la crisi sarà superata); in questo modo chi riceve pagamenti o beneficia di garanzie che dell’accordo sono esecuzione è sicuro che non saranno REVOCATI in caso di fallimento;

• A far data dal 2010 (d.lgs. 31 maggio 2010, n. 78) il divieto di iniziare o proseguire azioni cautelari o esecutive può essere chiesto anche nel corso delle trattative, purchè venga depositato l’accordo entro 60 giorni dall’udienza (che fa seguito all’istanza).

Page 18: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Gli accordi di ristrutturazioneCONDIZIONI. Sono le stesse del concordato preventivo, ma a differenza di questo non

è presentata solo una proposta, bensì un contratto di transazione con almeno il 60% dei creditori. La documentazione e gli allegati sono invece identici: PIANO, ELENCO DEI CREDITORI, RELAZIONE DI UN PROFESSIONISTA. In particolare la relazione del professionista deve attestare: l’idoneità dell’accordo a: 1) essere attuato; 2) consentire il regolare soddisfacimento dei creditori non partecipanti. Il professionista riveste oggi le stesse caratteristiche di quello previsto per i piani di risanamento.

PUBBLICAZIONE. È contestuale al deposito presso il tribunale. Fa decorrere il termine

per le opposizioni (30 giorni). Determina l’efficacia dello stesso: cioè può essere eseguito, ma a rischio e pericolo dei partecipanti, perché se non viene omologato non si beneficia della esenzione da revocatoria.

Page 19: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Gli accordi di ristrutturazioneOMOLOGAZIONE. Il tribunale omologa l’accordo quando riscontra il rispetto delle

condizioni (esercita perciò i poteri che ha in sede di ammissione del concordato preventivo). Se ci sono opposizioni, visto che l’omologazione determina l’irrevocabilità degli atti posti in esecuzione del piano, il tribunale deve entrare nel MERITO almeno delle questioni che riguardano i creditori estranei: l’idoneità del piano ad assicurare il loro regolare soddisfacimento. Può inoltre contestare la mancanza della qualità di imprenditore commerciale o della dimensione, lo stato di crisi, che l’accordo sia stato approvato dal 60% dei creditori, che la documentazione è incompleta, che la relazione non è adeguata.

APPELLO. Può essere proposto reclamo in appello contro il decreto di omologazione o

di rigetto, entro 15 giorni.

Page 20: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Gli accordi di ristrutturazioneESECUZIONE. L’accordo può essere eseguito sin dalla pubblicazione. La norma significa

che anche gli atti posti in esecuzione prima dell’omologazione (se questa interviene) sono esenti da revocatoria.

FALLIMENTO DELL’ACCORDO. Il problema è cos’accade se l’accordo non porta al risanamento. Le azioni individuali dei creditori ESTRANEI non sono impedite e così questi possono anche chiedere il fallimento. Le azioni individuali dei creditori PARTECIPANTI, non sono processualmente impedite, ma sono neutralizzate dall’esistenza dell’accordo che permette un’eccezione al debitore. Si pone allora il problema se l’inadempimento delle condizioni dell’accordo debba condurre all’accertamento dell’inadempimento prima di legittimare l’azione individuale o se questa possa essere spiegata comunque. Allo stesso modo è da chiedersi se possa essere proposta istanza di fallimento. La soluzione preferibile è che non occorre la risoluzione dell’accordo, ma solo la prova dell’inadempimento. Il debitore può contestarlo, sia in sede di opposizione agli atti esecutivi, sia in sede di istruttoria prefallimentare. È da escludersi d’altronde che la risoluzione dell’accordo di ristrutturazione reintegri il creditore partecipante nel suo credito originario e gli consenta, ciononostante di beneficiare delle esenzioni dalle revocatorie. Infine, i crediti sorti in esecuzione dell’accordo di ristrutturazione non sono prededucibili, salvo quelli per finanziamenti concessi in vista o in esecuzione dell’accordo.

Page 21: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Il concordato preventivo

III. CONCORDATO PREVENTIVO. È una procedura giudiziale, e può avere a differenza di quelle stragiudiziali, sia finalità conservativa, che liquidatoria.

La procedura è volta a far acquisire il consenso dei creditori su

una proposta presentata dal debitore e quindi a monitorare l’esecuzione dell’accordo. Evita gli effetti del fallimento ed è idonea, in ogni caso, ad esdebitare per il residuo.

Page 22: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Il piano

Contenuto ed obiettivi.a) Ristrutturazione dei debiti;b) Soddisfazione dei crediti.

“attraverso qualsiasi forma, anche mediante cessione dei beni, accollo, o altre operazioni straordinarie, ivi compresa l'attribuzione ai creditori, nonché a società da questi partecipate, di azioni, quote, ovvero obbligazioni, anche convertibili in azioni, o altri strumenti finanziari e titoli di debito”

Page 23: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Il piano

Novazione giuridica ed economica. Assuntore del concordato.

Moratoria.Falcidia o soddisfazione parziale.

Page 24: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Soddisfazione parziale e crediti privilegiati

La norma consente di evitare (l’assurdo) di dovere offrire ai creditori privilegiati il pagamento integrale anche quando il valore di mercato del bene sul quale

insiste la garanzia non lo consente.

Page 25: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Classi di creditori

Il piano può prevedere:“c) La suddivisione dei creditori in classi

secondo posizione giuridica e interessi economici omogenei;

d) Trattamenti differenziati tra creditori appartenenti a classi diverse.”

Page 26: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Formazione delle classi

OMOGENEITA’La posizione giuridica è verosimilmente dettata dall’ordine

legale di preferenza.Interesse economico. La prassi distingue generalmente tra

creditori bancari e commerciali, nonché tra lavoratori, fornitori e clienti. La valutazione di un interesse economico omogeneo può avvenire solo dopo la collocazione dei creditori con medesima posizione giuridica in classi omogenee: ad esempio, non si potrà costituire una classe di creditori bancari se questi vantano crediti privilegiati e chirografari al contempo. Si potrà fare l’inverso: all’interno dei privilegiati o dei chirografari, si potrà costituire una classe di creditori bancari

Page 27: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Approvazione del concordato

Il concordato è approvato dai creditori che rappresentano la maggioranza dei crediti ammessi al voto.

Ove siano previste diverse classi di creditori, il concordato è approvato se tale maggioranza si verifica inoltre nel maggior numero di classi.

I creditori privilegiati non votano, salvo che: rinuncino in tutto od in parte al diritto di prelazione. sia prevista “ la soddisfazione non integrale” (sono equiparati ai

chirografari per la parte residua del credito).Oggi, è previsto che si considerino assenzienti i creditori che non

abbiano manifestato il loro dissenso (all’adunanza o entro i successivi 20 giorni).

Page 28: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Omologazione del concordato

“Se il concordato è stato approvato a norma del primo comma dell'articolo 177, il giudice delegato riferisce al tribunale il quale fissa un'udienza in camera di consiglio per la comparizione delle parti e del commissario giudiziale, disponendo che il provvedimento venga pubblicato a norma dell'articolo 17 e notificato, a cura del debitore, al commissario giudiziale e agli eventuali creditori dissenzienti.

Se non sono proposte opposizioni, il tribunale, verificata la regolarità della procedura e l'esito della votazione, omologa il concordato con decreto motivato non soggetto a gravame”.

Page 29: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Cram-down

“Se sono state proposte opposizioni... se un creditore appartenente ad una classe dissenziente ovvero, nell'ipotesi di mancata formazione delle classi, i creditori dissenzienti che rappresentano il venti per cento dei crediti ammessi al voto, contestano la convenienza della proposta, il tribunale può omologare il concordato qualora ritenga che il credito possa risultare soddisfatto dal concordato in misura non inferiore rispetto alle alternative concretamente praticabili”.

Page 30: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Esempio…

Page 31: Diritto commerciale 2012-13 Lezione del 4 marzo 2013.

Il concordato fallimentare: connotati distintivi

Legittimazione a proporre il concordatoa) debitore

(non prima di un anno dalla sentenza dichiarativa, non più tardi di due anni dalla esecutività dello stato passivo);

b) creditori; c) terziApprovazione semplificata“il giudice delegato, acquisito il parere favorevole del comitato dei creditori,

valutata la ritualità della proposta, ordina che la stessa, unitamente al parere del curatore e del comitato dei creditori venga comunicata ai creditori, specificando dove possono essere reperiti i dati per la sua valutazione ed informandoli che la mancata risposta sarà considerata come voto favorevole. Nel medesimo provvedimento il giudice delegato fissa un termine non inferiore a venti giorni nè superiore a trenta, entro il quale i creditori devono far pervenire nella cancelleria del tribunale eventuali dichiarazioni di dissenso”.