Direzione Regionale del Piemonte Settore Servizi e Consulenza

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Gli applicativi WEB per la Registrazione e la Tassazione degli Atti Giudiziari Torino, 22 novembre 2011 1

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Gli applicativi WEB per la Registrazione ela Tassazione degli Atti Giudiziari

Torino, 22 novembre 2011

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La Registrazione e la tassazione degli atti GiudiziariLa Registrazione e la tassazione degli atti Giudiziari

Le disposizioni di riferimento sono contenute nel D.P.R. n. 131 del 26 aprile 1986 (T.U.R), in particolare nell’art. 37 e nell’art. 8 della Tariffa allegata.

Sono soggetti a registrazione i seguenti atti in materia di controversie civili:

- Sentenze in materia civile anche quando definiscono parzialmente il giudizio;

- Decreti ingiuntivi esecutivi;

- Provvedimenti che dichiarano esecutivi i lodi arbitrali;

- Sentenze che dichiarano efficaci nello Stato le sentenze straniere;

Gli atti sono soggetti all’imposta anche se al momento della registrazione siano stati impugnati o siano ancora impugnabili, salvo conguaglio o rimborso in base a successiva sentenza passata in giudicato.Alla sentenza passata in giudicato è equiparato l’atto di conciliazione giudiziale.

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La Registrazione e la Tassazione degli atti GiudiziariLa Registrazione e la Tassazione degli atti Giudiziari

Soggetti obbligati a richiedere la registrazione sono i cancellieri e segretari che nell’esercizio della loro funzione hanno formato o ricevuto in deposito l’atto (art.10 lett. c) del T.U.R).

Entro 5 giorni dal deposito, gli atti (suddivisi in pacchi in base alle diverse tipologie) corredati dalla richiesta di registrazione, devono essere inviati all’Ufficio dell’Agenzia delle Entrate competente per territorio (art.13 c. 3 del T.U.R).

Novità normativa, per la richiesta di registrazione, prevista dal D.L. 98/2011 art. 23: la richiesta di registrazione deve essere redatta in duplice esemplare sugli appositi stampati (art.11 c. 1 del T.U.R in vigore dal 6 luglio 2011).Oltre al codice fiscale delle parti in causa, devono obbligatoriamente essere inseriti anche i codici fiscali degli avvocati.

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La Registrazione e la Tassazione degli atti GiudiziariLa Registrazione e la Tassazione degli atti Giudiziari

Le modalità operative degli Uffici Territoriali dell’Agenzia delle Entrate

Liquidazione degli atti giudiziari

• Gli operatori liquidano i provvedimenti giudiziari pervenuti e trasmettono i dati principali del provvedimento, i tributi e gli importi liquidati al sistema informatizzato (Attiweb).

• L’acquisizione della liquidazione al sistema informatizzato rende immediatamente disponibili per l’Ufficio Territoriale dell’Agenzia delle Entrate tutte le operazioni che possono riguardare l’atto (rettifiche, stampa avviso di liquidazione, stampa mod. F. 23, registrazione).

• Dal giorno successivo all’acquisizione della liquidazione al sistema informatizzato, le parti interessate possono conoscere il dettaglio dei tributi e degli importi liquidati interrogando il provvedimento sul sito internet dell’Agenzia delle Entrate al seguente indirizzo:

www.agenziaentrate.gov.it

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La Registrazione e la Tassazione degli atti GiudiziariLa Registrazione e la Tassazione degli atti Giudiziari

I servizi del sito internet dell’Agenzia delle Entrate

•Gli Studi Legali

•Le parti in causa

•Le Cancellerie dei Tribunali

possono ottenere le seguenti informazioni attraverso il sito

- avvenuta tassazione (dettaglio dei tributi e degli importi liquidati)

- stampa del modello di pagamento F23 con i tributi da versare

- controllo dell’avvenuta registrazione dell’atto.

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La Registrazione e la Tassazione degli atti GiudiziariLa Registrazione e la Tassazione degli atti Giudiziari

Le modalità di registrazione degli atti

Registrazione in ufficio

Il Contribuente presenta direttamente allo sportello dell’ufficio la copia cartacea del versamento effettuato con modello F23. Gli operatori dell’ufficio dopo aver controllato la corrispondenza dei dati, effettuano la registrazione e restituiscono l’atto alla cancelleria.

Registrazione automatica

Effettuando il pagamento in banca o in posta e comunicando il n. di riferimento, il sistema centrale effettua la correlazione del modello F23, pervenuto dal flusso

bancario/postale, all’atto giudiziario corrispondente e lo registra automaticamente, assegnando gli estremi di registrazione. L’atto viene quietanzato e restituito alla cancelleria.

Il sistema registra automaticamente anche quei provvedimenti per cui viene richiesta dalle Cancellerie la registrazione a debito ai sensi dell’art. 59 del T.U.R. n. 131/86 (Atti in cui sono interessate le Amministrazioni dello Stato, atti di gratuito patrocinio, atti relativi ai fallimenti, sentenze di risarcimento per fatti che costituiscono reato).

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La Registrazione e la Tassazione degli atti GiudiziariLa Registrazione e la Tassazione degli atti Giudiziari

Il modello di pagamento F23 può essere stampato già precompilato dal sito Internet dell’Agenzia delle Entrate

In caso di compilazione manuale i dati da riportare sono:

• Dati anagrafici delle parti• Numero di Riferimento assegnato all’atto per la registrazione automatica• Cod. Ufficio competente; tale codice è comunque reperibile sul sito dell’Agenzia delle Entrate   • Causale RG valida per qualsiasi provvedimento giudiziario  • Estremi dell‘atto per identificare il provvedimento; sono quattro e devono essere tutti indicati di seguito non separati da altri caratteri o da spazi:

•-anno (quattro cifre)•-codice ente emittente (tre cifre)•-tipologia del provvedimento (due caratteri)•-numero dell'atto (sempre sei cifre)

• Cod. Tributo come indicato sul sito  • Importo dei Tributi liquidati dall’Ufficio a fronte dell’atto   •Totale da versare

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Il modello di pagamento

precompilato

F23

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• Anno (quattro cifre)•Codice ente emittente (tre cifre)•Sigla relativa alla tipologia del provvedimento (due caratteri)•Numero dell'atto (sei cifre)

Codice atto

Causale RGPer qualsiasi provvedimento giudiziario

Riportare il codice ufficio indicato per la

ricerca dei dati della tassazione

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Riportare il codice tributo indicato nella videata tassazione del

provvedimento

Riportare l’importo indicato nella videata

tassazione del provvedimento

Riportare l’importo indicato nella riga totale della videata tassazione

del provvedimento

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La Registrazione e la Tassazione degli atti GiudiziariLa Registrazione e la Tassazione degli atti Giudiziari

Qualora il provvedimento tassato non venga pagato spontaneamente dalle parti, l’ufficioprovvede ad emettere Avviso di liquidazione (Mod. 16) con allegato il Mod. F23 precompilatoed a notificarlo alle parti.

Se l’avviso di liquidazione non viene pagato entro 60 giorni dalla sua notifica, l’ufficio effettua l’iscrizione a ruolo irrogando la relativa sanzione nella misura del 30%.

Infine l’ufficio restituisce alle Autorità Giudiziarie sia i provvedimenti registrati che quelli iscritti a ruolo.