Direttiva EMC 2014/30/EU - imq.it · • Fornire un riferimento comune per la valutazione della...
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New Legislative Framework
ll New Legislative Framework (NLF) è sostanzialmente composto
dai seguenti atti di armonizzazione:
Decisione 768/2008/CE «quadro comune per la
commercializzazione dei prodotti»
Regolamento (CE) N. 764/2008 «procedure relative
all’applicazione di determinate regole tecniche nazionali a
prodotti legalmente commercializzati in un altro Stato
membro»
Regolamento (CE) N. 765/2008 «norme in materia di
accreditamento e vigilanza del mercato per quanto riguarda la
commercializzazione dei prodotti»
Il Motivo di Nuove Direttive
Obiettivi del Nuovo Quadro Legislativo:
• Facilitare il funzionamento del mercato Europeo
• Modernizzare le condizioni per l’immissione dei prodotti sul mercato
• Introdurre regole più chiare e procedure più efficaci per il controllo del
mercato
• Proteggere consumatori e utenti professionali dai prodotti pericolosi,
compresi quelli importati da paesi terzi
• Migliorare la qualità delle procedure di verifica della conformità e la
fiducia nella loro efficacia
• Aumentare la credibilità e chiarire il significato della marcatura CE
• Fornire un riferimento comune per la valutazione della conformità dei
prodotti industriali con misure Finalità del NLF da inserire nella
legislazione specifica
Pubblicata il 29 marzo 2014
Entrata in vigore il 18 aprile 2014
Applicabile dal 20 aprile 2016
Non è previsto periodo di transizione
Non può essere utilizzata prima del 20 aprile 2016
Le DoC non potranno fare riferimento alla nuova Direttiva prima del 20 aprile 2016 *
Attualmente non ancora recepita con Decreto dall’Italia
* Proposta degli ON alla commissione
La Storia della Direttiva 2014/30/UE
I Tempi della Transizione
OGGI 20 Aprile 2016
EMCD 2004/108/CE EMCD 2014/30/EU
Periodo di RECEPIMENTO Periodo di APPLICAZIONE
Recepimento No.2 MS
Accreditamento
No.2 ON
Recepimento di tutti gli Stati Membri
Accreditamento Degli Organismi Notificati
2004/108/CE DoC >> OK !
2014/ 30/EU DoC >> NO !
2004/108/CE DoC >> NO !
2014/ 30/EU DoC >> OK !
Nessun Periodo di TRANSIZIONE
Direttiva 2014/30/UE - Cosa non Cambia
OGGETTO AMBITO DI APPLICAZIONE / SCOPO
dal 13 giugno 2016 l’entrata in vigore della nuova Direttiva 2014/53/UE (RED) avrà un impatto per alcune tipologie di apparati:
• Broadcast receivers (TV, Radio, Scanner) da EMCD a RED • Trasmettitori operanti a frequenze < 9 kHz da EMCD a RED • Apparecchiature terminali di telecomunicazione (TTE) da RED a EMCD
ESCLUSIONI
i kit di valutazione su misura per professionisti destinati ad essere utilizzati unicamente in strutture di ricerca e sviluppo a tali fini.
REQUISITI ESSENZIALI * NORME ARMONIZZATE
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ALLEGATO 1 - REQUISITI ESSENZIALI
Definizione degli OPERATORI ECONOMICI
• Fabbricante
• Rappresentante Autorizzato
• Importatore
• Distributore
Obblighi degli Operatori Economici
Requisiti Amministrativi e Documentali
Procedure per la Valutazione della Conformità
Accreditamento ed obblighi degli Organismi Notificati
Vigilanza del Mercato EU e controllo delle Apparecchiature
Procedura di salvaguardia
Direttiva 2014/30/UE - Cosa Cambia
I Broadcast receivers (TV, Radio, Scanner) ed i Trasmettitori
operanti a frequenze < 9 kHz dal 13 giugno 2016 ricadranno
nello scopo della direttiva 2014/53/EU (RED)
E’ previsto un periodo di transizione fino al 13 giugno 2016
(per tutte le tipologie di apparati vecchi o nuovi)
Per questi apparati sarà possibile utilizzare sia la Nuova
EMCD (dal 20/04/16) sia la Nuova Direttiva RED.
Dal 13 giugno 2017 potranno utilizzare esclusivamnete la
Direttiva RED.
Quindi per solo 2 mesi (20 aprile 2016 – 13 giugno 2016) questi apparati
dovranno obbligatoriamente applicare le nuove Direttive EMC ed LVD per poi
passare eventualmente alla RED.
La Commissione Europea ha chiesto alle Autorità Nazionali di applicare “un approcio pragmatico” per questo periodo (?)
Direttiva 2014/30/UE - Cosa Cambia
Apparecchiature che passano dalle Direttive EMC/LVD alla RED
Ie Apparecchiature terminali di telecomunicazione (TTE), quindi tutti gli apparati
connessi dopo terminali di rete privi di funzioni radio:
• Telefoni
• Fax
• Routers
• Centrali telefoniche per ufficio
• Etc…
dal 13 giugno 2016 ricadranno nello scopo delle Direttive EMC e LVD
Non è previsto periodo di transizione (obbligati ad applicare le nuove Direttive)
Direttiva 2014/30/UE - Cosa Cambia
Apparecchiature che passano dalla Direttiva R&TTE alle EMCD/LVD
La Commissione Europea ha chiesto alle Autorità Nazionali di applicare “un approcio pragmatico” ed accettare le “vecchie” DoC per un certo periodo (?)
Direttiva 2014/30/UE – Operatori Economici
OE Conformità Fascicolo Tecnico
Marchio CE Dichiarazione di
Conformità
Fabbricante 100% RESPONSABILE
ASSICURA PREDISPONE
MANTIENE 10 ANNI APPONE
REDIGE MANTIENE 10 ANNI
Importatore VERIFICA PROC. FABBRICANTE
VERIFICA PREP. E DISPON. C/O FAB.
VERIFICA PRESENZA
VERIFICA PRESENZA MANTIENE 10 ANNI
OE Istruzioni Informazioni
Indirizzo Controlli Autorità
Fabbricante REDIGE / ALLEGA
RIPORTA PRODUZIONE
MERCATO DIMOSTRA CONFORMITÀ
COLLABORA
Importatore VERIFICA
PRESENZA RIPORTA
100% RESPONSABILE
IMMAGAZZINAM. TRASPORTO
DIMOSTRA CONFORMITÀ
COLLABORA
Direttiva 2014/30/UE – Operatori Economici
OE
Conformità
Fascicolo Tecnico
Marchio CE Dichiarazione di
Conformità
Distributore -------- VERIFICA
DISPONIBILITÀ VERIFICA
PRESENZA VERIFICA
PRESENZA
Rappresentante Autorizzato --------
MANTIENE 10 ANNI
SE DELEGATO, APPONE IL CE
VERIFICA PRESENZA MANTIENE 10 ANNI
OE
Istruzioni Informazioni
Indirizzo Controlli Autorità
Distributore VERIFICA
PRESENZA VERIFICA FAB. E IMPORTATORE
100% RESPONSABILE IMMAGAZZINAM.
TRASPORTO
DIMOSTRA CONFORMITÀ
COLLABORA
Rappresentante Autorizzato -------- -------- --------
DIMOSTRA CONFORMITÀ
COLLABORA
Direttiva 2014/30/UE – Operatori Economici
IMPORTATORE
DISTRIBUTORE
FABBRICANTE
Quando immette sul mercato un apparecchio :
con il proprio nome
o con il proprio marchio commerciale
o modifica un apparecchio già immesso sul mercato in
modo tale da poterne condizionare la conformità alla EMCD
soggetti agli stessi obblighi del fabbricante
Direttiva 2014/30/UE – DoC (1)
Con la Dichiarazione di Conformità UE il fabbricante si assume la
responsabilità della conformità dell’apparecchio ai requisiti stabiliti
dalla direttiva
Deve essere continuamente aggiornata
Tradotta nella lingua o nelle lingue richieste dallo Stato
Membro nel quale l’apparecchio è immesso o messo a
disposizione sul mercato
Contenere gli elementi specificati nei pertinenti moduli
utilizzati ai fini della procedura di valutazione (allegati II e III)
Direttiva 2014/30/UE – DoC (2) DEVE CONTENERE (Articolo 15 - Allegato IV):
1) Modello di apparecchio/Prodotto (numero di prodotto, tipo, lotto o serie)
2) Nome e indirizzo del fabbricante o del suo rappresentante autorizzato
3) La presente DoC è rilasciata sotto la responsabilità esclusiva del fabbricante
4) Oggetto della dichiarazione
(identificazione dell’apparecchio che ne consenta la rintracciabilità; può comprendere un’immagine a colori
di chiarezza sufficiente laddove necessario per l’identificazione dell’apparecchio)
5) L’oggetto della dichiarazione di cui sopra è conforme alla pertinente normativa di
armonizzazione dell’Unione
6) Riferimento alle pertinenti norme armonizzate utilizzate
(compresa la data delle norme, o riferimenti alle altre specifiche tecniche in relazione alle quali è dichiarata
la conformità, compresa la data delle specifiche)
7) La Marcatura CE
8) Se del caso, l’organismo notificato … (IMQ 0051) ha effettuato … (descrizione
dell’intervento) e rilasciato il certificato No. IMQXXXX
9) Eventuali informazioni supplementari
10) Firmato a nome e per conto di (…….) + luogo e data del rilascio + Firma (data e luogo)
Web link: Example of EU declaration of conformity (DoC) adopted by EMC ADCO
Direttiva 2014/30/UE – Marcatura
La marcatura CE è un indicatore fondamentale (ma non una
prova) della conformità del prodotto alla legislazione dell’UE
La marcatura CE è apposta sull’apparecchio prima della sua
immissione sul mercato.
La marcatura CE è apposta in modo visibile, leggibile e indelebile:
sull’apparecchio
o sulla sua targhetta
Qualora non sia possibile o la natura dell’apparecchio non lo consenta,
essa è apposta:
sul suo imballaggio e sui documenti di accompagnamento
Direttiva 2014/30/UE - Tracciabilità
I fabbricanti garantiscono che sugli apparecchi da essi immessi sul mercato sia apposto:
I fabbricanti garantiscono che
l’apparecchio sia accompagnato
dalle istruzioni e dalle informazioni descritte all’articolo 18 in una lingua che può essere
facilmente compresa dai consumatori e dagli altri utilizzatori finali.
L’ etichettatura, le istruzioni e le informazioni, devono essere chiare, comprensibili e
intelligibili.
Direttiva 2014/30/UE – Procedure di Valutazione
CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
> Nessuna modifica significativa rispetto alla 2004/108/CE
> Fabbricante
ESAME UE DEL TIPO
> Organismo Notificato
CONFORMITA’ AL TIPO BASATA SUL CONTROLLO INTERNO DELLA PRODUZIONE
> Fabbricante
A
B + C
NUOVO
Direttiva 2014/30/UE – Procedure di Valutazione
NUOVO
Applicabile solo
agli Apparecchi
non agli
Impianti Fissi
Direttiva 2014/30/UE – Procedure di Valutazione
Articolo 14 – Procedure di valutazione della conformità degli Apparecchi
Modulo A – Allegato II
Valutazione EMC
documentazione tecnica (TCF)
garantisce e monitorizza la conformità dei prodotti fabbricati ai requisiti di legge
marcatura CE
DoC
Direttiva 2014/30/UE – Procedure di Valutazione
Modulo B – Allegato III Esame UE del Tipo
(ORGANISMO NOTIFICATO)
Progetto Tecnico (documentazione tecnica
preparata dal Fabbricante)
L’Organismo Notificato esamina il progetto tecnico e verifica il
rispetto dei Requisiti essenziali (senza esame campione)
Certificato di esame UE del tipo
Articolo 14 – Procedure di valutazione della conformità degli Apparecchi
Modulo C – Allegato III Controllo interno produzione
(FABBRICANTE)
effettua tutti i controlli al fine di garantire la conformità dei prodotti
al tipo UE
Marcatura CE
DoC
Grazie per L’attenzione
Roberto Colombo
IMQ S.p.A. Funzione Prodotto
Settore Operativo EMC, R&TTE e Componenti Automotive