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Dipartimento federale dell‘interno DFI Ufficio federale delle assicurazioni sociali UFAS Riforma strutturale della previdenza professionale Compiti – responsabilità e governance degli istituiti di previdenza Seminario del Centro di Studi bancari – Vezia, 12 novembre 2012 Erika Schnyder, perito in materia di previdenza professionale - UFAS

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Dipartimento federale dell‘interno DFIUfficio federale delle assicurazioni sociali UFAS

Riforma strutturale della previdenza professionale

Compiti – responsabilità e governance degli istituiti di previdenza

Seminario del Centro di Studi bancari – Vezia, 12 novembre 2012

Erika Schnyder, perito in materia di previdenza professionale - UFAS

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Cambiamenti importanti dall’entrata in vigore della riforma strutturale per gli istituti di previdenza

Obiettivi della riforma strutturale

● Rafforzamento della vigilanza (regionalizzazione/Commissione federale indipendente di alta vigilanza – CAV PP)

● Regolamentazione chiara sui compiti e le responsabilità rispettivi dei differenti attori

● Provvedimenti a favore dei lavoratori anziani (seconda parte della revisione – non esaminata nella fattispecie)

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

La legge sancisce:

• Una chiara regolamentazione dei compiti e delle responsabilità dei diversi attori

• Un miglioramento della trasparenza e della governance nella gestione e nell’amministrazione del patrimonio degli istituti di previdenza

• La fine dei conflitti d’interesse tra la situazione personale/professionale degli organi decisionali

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Disposizioni giuridiche pertinentiStatuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Revisione della LPP del 19 marzo 2010 – in vigore dall’1.8.11

Nuove disposizioni legali :Art. 51aArt. 51b Art. 51cArt. 52Art. 52a Art. 52bArt. 52cArt. 52dArt. 52eArt. 53aArt. 64a

Revisione dell’OPP2 del 10 e 22 giugno 2011 - in vigore dall 1.8.11

Nuove disposizioni dell’ordinanza:

Art. 33

Art. 34

Art. 35/ 35a

Art. 36

Art. 40

Art. 41/41a/44

Art. 48f a 48l

Art. 49a

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinenti• Art. 51a Compiti dell’organo supremo dell’istituto di previdenza

1 L’organo supremo dell’istituto di previdenza ne assume la direzione generale, provvede all’adempimento dei suoi compiti legali e ne stabilisce gli obiettivi e principi strategici, nonché i mezzi necessari alla loro realizzazione. Definisce l’organizzazione dell’istituto di previdenza, provvede alla sua stabilità finanziaria e ne sorveglia la gestione.2 Adempie i compiti intrasmissibili e inalienabili seguenti:

a. definisce il sistema di finanziamento; b. definisce gli obiettivi in materia di prestazioni e i piani di previdenza, nonché i principi per l’impiego dei fondi liberi; c. emana e modifica i regolamenti; d. allestisce e approva il conto annuale; e. fissa il tasso d’interesse tecnico e definisce le altre basi tecniche; f. definisce l’organizzazione; g. organizza la contabilità; h. definisce la cerchia degli assicurati e garantisce la loro informazione; i. garantisce la formazione iniziale e permanente dei rappresentanti dei lavoratori e dei datori di lavoro; j. nomina e revoca le persone incaricate della gestione; k. nomina e revoca il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione; l. decide riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore; m. definisce gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso; n. verifica periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni; o. definisce le condizioni per il riscatto di prestazioni; p. negli istituti di previdenza degli enti di diritto pubblico, definisce il rapporto con i datori di lavoro affiliati e le condizioni per l’affiliazione di altri datori di lavoro. 3 L’organo supremo dell’istituto di previdenza può attribuire la preparazione e l’esecuzione delle sue decisioni o la vigilanza su determinati affari a suoi comitati o a singoli membri. Provvede a un’adeguata informazione dei suoi membri.4 Stabilisce un’indennità adeguata per la partecipazione dei suoi membri a sedute e corsi di formazione.5 Negli istituti di previdenza che rivestono la forma della società cooperativa i compiti di cui ai capoversi 1–4 possono essere assunti dall’amministrazione, purché non si tratti di poteri intrasmissibili dell’assemblea generale secondo l’articolo 879 del Codice delle obbligazioni.

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Disposizioni giuridiche pertinenti

Art. 51b Integrità e lealtà dei responsabili

• 1 Le persone incaricate della gestione o amministrazione di un istituto di previdenza o dell’amministrazione del suo patrimonio devono godere di una buona reputazione e garantire un’attività irreprensibile.

• 2 Sono soggette al dovere fiduciario della diligenza e tenute a svolgere la loro attività nell’interesse degli assicurati dell’istituto di previdenza. A questo scopo provvedono affinché non sorgano conflitti d’interesse a causa della loro situazione personale e professionale.

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinenti

Art. 51c Negozi giuridici con persone vicine

• 1 I negozi giuridici degli istituti di previdenza devono essere conclusi alle usuali condizioni di mercato.

• 2 I negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

• 3 L’ufficio di revisione verifica se nei negozi giuridici dichiarati gli interessi dell’istituto di previdenza sono garantiti.

• 4 Nel rapporto annuale devono essere indicati il nome e la funzione dei periti, consulenti in investimenti e gestori di investimenti che collaborano con l’istituto di previdenza.

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinentiArt. 52 Responsabilità

• 1 Le persone incaricate dell’amministrazione o della gestione dell’istituto di previdenza nonché i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza.2

• 2 Il diritto al risarcimento del danno si prescrive in cinque anni dal giorno in cui la persona lesa è venuta a conoscenza del danno e della persona tenuta a risarcirlo, ma in ogni caso in dieci anni dal giorno in cui il danno è stato causato.

• 3 Qualsiasi organo di un istituto di previdenza tenuto a risarcire un danno deve informare gli altri organi tenuti a esercitare il regresso. Il termine di prescrizione di cinque anni per l’esercizio del diritto di regresso secondo il presente capoverso decorre dal momento in cui il danno è risarcito.

• 4 Per la responsabilità dell’ufficio di revisione si applica per analogia l’articolo 755 del Codice delle obbligazioni.

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinenti

Art. 52a Verifica

• 1 Per la verifica l’istituto di previdenza designa un ufficio di revisione e un perito in materia di previdenza professionale.

• 2 L’organo supremo dell’istituto di previdenza trasmette il rapporto dell’ufficio di revisione all’autorità di vigilanza e al perito in materia di previdenza professionale e lo tiene a disposizione degli assicurati.

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinenti

Art. 52b Abilitazione di uffici di revisione per la previdenza professionale

•Possono esercitare la funzione di ufficio di revisione le persone fisiche e le imprese di revisione abilitate dall’Autorità federale di sorveglianza dei revisori a esercitare quale perito revisore conformemente alla legge del 16 dicembre 2005 sui revisori.

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinentiArt. 52c Compiti dell’ufficio di revisione

• 1 L’ufficio di revisione verifica se:

a. il conto annuale e i conti di vecchiaia sono conformi alle prescrizioni legali;

b. l’organizzazione, la gestione e l’investimento patrimoniale sono conformi alle disposizioni legali e regolamentari;

c. sono stati presi i necessari provvedimenti per garantire la lealtà nell’amministrazione del patrimonio e il rispetto dei doveri di lealtà è controllato in misura sufficiente dall’organo supremo;

d. i fondi liberi o le partecipazioni alle eccedenze risultanti da contratti d’assicurazione sono stati impiegati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari;

e. in caso di copertura insufficiente l’istituto di previdenza ha preso le misure necessarie al ripristino della copertura integrale;

f. le indicazioni e le notifiche richieste dalla legge sono state trasmesse all’autorità di vigilanza;

g. le disposizioni dell’articolo 51c sono state rispettate.

• 2 L’ufficio di revisione redige annualmente un rapporto all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza sui risultati delle verifiche previste al capoverso 1. Il rapporto certifica il rispetto delle prescrizioni, con o senza riserve, e raccomanda l’approvazione o il rigetto del conto annuale, che deve essere allegato.

• 3 Se necessario, l’ufficio di revisione commenta i risultati della verifica all’attenzione dell’organo supremo dell’istituto di previdenza

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinenti

Art. 52d Abilitazione dei periti in materia di previdenza professionale

•1 I periti in materia di previdenza professionale devono essere abilitati dalla Commissione di alta vigilanza.

•2 Per ottenere l’abilitazione i periti devono:

a. disporre della formazione e dell’esperienza professionale necessarie;

b. conoscere le disposizioni giuridiche pertinenti;

c. avere una buona reputazione ed essere affidabili.

•3 La Commissione di alta vigilanza può precisare i requisiti per l’abilitazione.

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinenti

Art. 52e Compiti del perito in materia di previdenza professionale

• 1 Il perito in materia di previdenza professionale verifica periodicamente se:

a. l’istituto di previdenza offre garanzia di poter adempiere i suoi impegni;

b. le disposizioni attuariali regolamentari inerenti alle prestazioni e al finanziamento sono conformi alle prescrizioni legali.

• 2 Il perito sottopone all’organo supremo dell’istituto di previdenza raccomandazioni concernenti in particolare:

a. il tasso d’interesse tecnico e le altri basi tecniche;

b. le misure da prendere in caso di copertura insufficiente.

• 3 Se l’organo supremo non si attiene alle sue raccomandazioni e la sicurezza dell’istituto di previdenza ne sembra minacciata, il perito in materia di previdenza professionale ne informa l’autorità di vigilanza.

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinenti

Art. 53a Disposizioni d’esecuzione

• Il Consiglio federale emana disposizioni:

a. sulla liceità degli affari trattati per conto proprio da persone incaricate dell’amministrazione del patrimonio;

b. sulla liceità e l’obbligo di dichiarazione di vantaggi patrimoniali acquisiti nel contesto dell’attività svolta per l’istituto di previdenza

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Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

Disposizioni giuridiche pertinentiArt. 40 OPP2 Indipendenza

(art. 52a cpv. 1 LPP)

1 Il perito in materia di previdenza professionale dev’essere indipendente e deve formare il suo giudizio di verifica e le sue raccomandazioni in maniera obiettiva. L’indipendenza non deve essere compromessa né di fatto né in apparenza.

2 Sono incompatibili con l’indipendenza in particolare:

a. l’appartenenza all’organo supremo o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza, un’altra funzione decisionale in seno all’istituto o un rapporto di lavoro con esso;

b. una partecipazione diretta o indiretta alla società fondatrice o all’organo di gestione dell’istituto di previdenza;

c. una stretta relazione familiare o economica con un membro dell’organo supremo o dell’organo di gestione oppure con un’altra persona con funzione decisionale;

d. la partecipazione alla gestione;

e. l’assunzione di un mandato che comporti dipendenza economica a lungo termine;

f. la conclusione di un contratto a condizioni non conformi al mercato o di un contratto che implichi un interesse del perito in materia di previdenza professionale al risultato della verifica;

g. una subordinazione a direttive del datore di lavoro, se si tratta di un istituto di previdenza dell’azienda; se il datore di lavoro ha suddiviso la sua azienda in diverse persone giuridiche indipendenti, il gruppo di società è considerato datore di lavoro.

3 Le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano a tutte le persone partecipanti alla verifica. Se il perito è una società di persone o una persona giuridica, le disposizioni concernenti l’indipendenza si applicano anche ai membri dell’organo superiore di direzione o amministrazione e ad altre persone con funzione decisionale.

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16 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

• Organo supremo

• Codificazione dei compiti (art. 51a) – Vedi qui di seguito

• Composizione (art. 33 OPP2) – Almeno 4 membri

• Periti in materia di previdenza professionale

• Abilitazione (art. 52d) da parte della Commissione di alta vigilanza - Condizioni d‘abilitazione: formazione e esperienza professionale richiesta; conoscenza delle disposizioni giuridiche pertinenti e buona reputazione, affidabili

• Codificazione della funzione di consulente (art. 52e cpv. 2 LPP)

• Requisito d’indipendenza (art. 40 OPP2)

• La Commissione di alta vigilanza (CAV PP) può emettere direttive (art. 64a cpv. 1 lett. f LPP)

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17 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Compiti inalienabili (art. 51a cpv. 2 LPP)

a. Definire gli obiettivi in materia di prestazioni, i piani di previdenza e i principi riguardo all’impiego dei fondi liberi;

b. Emanare e modificare i regolamenti;c. Allestire e approvare i conti annuali ;d. Fissare il tasso dell’interesse tecnico

e le altre basi tecniche;e. Definire l’organizzazione dell’istituto

di previdenza ;f. Organizzare la contabilità;g. Garantire l’informazione degli

assicurati; h. Garantire la formazione iniziale e

permanente dei rappresentanti dei salariati e dei datori di lavoro;

i. Nominare e revocare le persone incaricate della gestione;

k. Nominare e revocare il perito in materia di previdenza professionale e l’ufficio di revisione;

l. Decidere riguardo alla riassicurazione integrale o parziale dell’istituto di previdenza e all’eventuale riassicuratore;

m.Definire gli obiettivi e i principi in materia di amministrazione del patrimonio, di esecuzione del processo d’investimento e di sorveglianza dello stesso;

n. Verificare periodicamente la concordanza a medio e lungo termine tra l’investimento patrimoniale e gli impegni;

o. Definire le condizioni per il riscatto di prestazioni.

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

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18 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Che cosa cambia con la riforma strutturale?

• Composizione dell’organo supremo che rispetta i motivi di ricusazione e il numero minimo di membri fissato all’art. 33 OPP2

• Introduzione di un controllo interno appropriato

• Dichiarazione• Dei legami d’interesse personali

• Dei legami delle persone incaricate della gestione e dell’amministrazione del patrimonio

• Degli affari giuridici con persone vicine

• Adeguamento dei regolamenti, dei contratti e dell’organizzazione alle nuove prescrizioni prima del 31.12.12

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

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19 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Consiglio di fondazione: compiti• Oggi:

I compiti non erano espressamente menzionati nella legge.

• In futuro:

Elenco dei compiti all’art. 51a LPP

Il margine decisionale e le responsabilità sono dunque chiaramente regolamentati.

Il consiglio di fondazione mantiene le sue precedenti competenze.

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

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20 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Compiti menzionati all’art. 51a LPP/1• Capoverso 1: principi

• Direzione generale dell’istituto di previdenza• Responsabilità dell’esecuzione dei compiti legali• Definizione dell’organizzazione• Fissazione degli obiettivi e dei principi strategici

• Capoverso 2 : • Elenco dei compiti fondamentali inalienabili• Ricorso ad una consulenza possibile e anche prescritta

Esempio: fissazione del tasso di interesse tecnico su raccomandazione di un perito

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

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Compiti menzionati all’art. 51a LPP/2

• Capoverso 3 :

• Il compito di preparare e di eseguire le decisioni e la vigilanza su determinati affari può essere delegato a commissioni o ad alcuni membri dell’organo supremo.

• La decisione resta di competenza dell’organo supremo.

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

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Rapporti tra attori della previdenzaStatuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

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« Siamo molto contenti del nostro perito. Si occupa benissimo dell’amministrazione del patrimonio dell’istituto di previdenza da parecchi anni. Si occupa anche della gestione della cassa pensioni e della contabilità. Non è stato facile trovare la persona giusta. È il cognato di un membro del consiglio di fondazione. Con la riforma strutturale, sarebbe possibile continuare a collaborare con lui? »

?Domanda 1

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• L'appartenenza all'organo supremo o la collaborazione alla gestione non sono conciliabili con l'indipendenza richiesta al perito (cfr. art.40 cpv. 2 lett. a e d OPP 2)

! Risposta 1

• La tenuta della contabilità non rappresenta invece un problema.

• Possono essere gestori patrimoniali soltanto persone esterne soggette alla vigilanza della FINMA o altre persone abilitate dalla CAV PP. Inoltre, l’organo supremo non può completamente delegare le questioni legate alla gestione del patrimonio: secondo il catalogo dei compiti dell’art. 51a cpv. 2 LPP, deve definire lui stesso gli obiettivi e i principi in materia di gestione del patrimonio, l‘esecuzione del processo di investimento e la vigilanza su questo processo.

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• Il perito ha una relazione familiare stretta con un membro dell’organo supremo, il che è inconciliabile con l'indipendenza richiesta al perito (cf. art. 40 cpv. 2 lett. c OPP 2).

! Risposta 1

L’istituto di previdenza deve nominare un nuovo perito.

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Consiglio di fondazione : composizione/1

• L’organo supremo conta almeno quattro membri(art. 33 OPP 2)

• Parità in seno all’organo supremo (art. 51 cpv. 2 LPP)

• Numero uguale di rappresentanti dei salariati e dei datori di lavoro

• Al più tardi un anno dopo la decisione relativa all’assunzione della vigilanza vanno organizzate elezioni paritetiche per costituire l’organo supremo di un nuovo istituto collettivo o comune (art. 19 OPP 1).

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Consiglio di fondazione : composizione/2

• I membri dell’organo supremo non possono :

• Esercitare la funzione di ufficio di revisione o di perito in materia di previdenza professionale (art. 34 cpv. 2 lett. a e art. 40 cpv. 2 lett. a OPP 2);

• Essere incaricati della gestione o dell’amministrazione del patrimonio. Fanno eccezione i rappresentanti del datore di lavoro o dei salariati dell’impresa fondatrice, a condizione che non siano al contempo aventi economicamente diritto di imprese investite di tali compiti (art. 48h cpv. 1 OPP 2).

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« Attualmente il nostro consiglio di fondazione conta 3 membri. Dobbiamo cambiare qualcosa dopo la riforma strutturale ? »

?Domanda 2

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• L’art. 33 OPP 2 dice che il consiglio di fondazione deve contare almeno quattro membri.

!Risposta 2

• L’istituto di previdenza deve modificare il suo regolamento di conseguenza e organizzare elezioni paritetiche entro il 31 dicembre 2012.

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« Nella nostra cassa vi sono due persone incaricate dell’amministrazione del patrimonio: un membro del consiglio di fondazione che occupa una posizione dirigenziale nell’impresa fondatrice e il direttore dell’istituto di previdenza. È un problema? »

?Domanda 3

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• Nessun problema per quanto concerne il rappresentante del datore di lavoro con funzione dirigenziale nell’impresa fondatrice: le persone che lavorano per l’impresa fondatrice possono amministrare il patrimonio.

• Nessun problema nemmeno per il direttore dell’istituto, poiché non è una persona esterna.

Risposta 3

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Consiglio di fondazione: obbligo di dichiarazione

• Dichiarazione annuale dei legami d’interesse all’ufficio di revisione (art. 48l OPP 2)

• Dichiarazione dei negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo o con persone vicine a questi all’ufficio di revisione in occasione della verifica dei conti annuale (art. 51c cpv. 2 LPP)

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33 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

« Sono membro del consiglio di fondazione della cassa pensioni X. Nel tempo libero mi alleno in una squadra di calcio. Il nostro allenatore gestisce il patrimonio della cassa pensioni. Devo dichiarare un legame d’interesse? »

?Domanda 4

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• Non occorre dichiarare di appartenere alla stessa associazione sportiva.

Risposta 4

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35 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

« La cassa pensioni della quale sono membro del consiglio di fondazione costruirà tre immobili locativi. La direzione dei lavori è stata affidata ad un’impresa di costruzioni alla quale la mia impresa vende regolarmente materiale da cucina. Devo dichiarare le mie relazione d’affari con l’impresa responsabile dei lavori? »

?Domanda 5

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36 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

• Sì, questo legame va dichiarato all’ufficio di revisione.

!Risposta 5

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37 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

• Abilitazione (art. 52b LPP)• Condizioni d‘abilitazione secondo la legge sui revisori • Registro centrale dell’autorità di sorveglianza dei revisori (ASR)

• Elenco dei compiti• Precisazione e complemento nella legge (art. 52c),

concretizzazione nell’ordinanza (art. 35 OPP 2)• Esempi:

L’organo supremo ha controllato il rispetto delle disposizioni sulla lealtà? (art. 52c cpv. 1 lett. c; art. 35 cpv. 1 OPP 2)I fondi liberi e le partecipazioni alle eccedenze risultanti dai contratti d’assicurazione sono stati utilizzati conformemente alle disposizioni legali e regolamentari?I vari attori hanno rispettato il loro obbligo di comunicazione all’autorità di vigilanza?

Ufficio di revisione/1

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38 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Statuti, regolamenti e responsabilità degli organi decisionali

• Rapporto di revisione

d‘ora in poi all‘organo supremo invece che all‘autorità di vigilanza (art. 52c cpv. 2 LPP)

• Procedura nel caso in cui siano constate irregolarità (art. 36 OPP 2)

Assegnazione all‘organo supremo di un termine adeguato per la regolarizzazione

Informazione all’autorità di vigilanza dopo la scadenza del termine

Segnalazione all’organo supremo e all’autorità di vigilanza in caso di sospetto fondato che le disposizioni sull’integrità e la lealtà non siano rispettate

• Requisito d‘indipendenza (art. 34 OPP 2)

• La CAV PP può impartire istruzioni (art. 64a cpv. 1 lett. f LPP)

Ufficio di revisione/2

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39 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Responsabilità• Le persone incaricate dell’amministrazione e della gestione

dell’istituto di previdenza e i periti in materia di previdenza professionale rispondono del danno che essi gli arrecano intenzionalmente o per negligenza (art. 52 cpv. 1 LPP)

• Responsabilità contrattuale (rapporto contrattuale tra le persone e l’istituto : contratto di lavoro, mandato o gestione d’affari) : applicazione per analogia degli articoli 97segg., 319segg. e 394 segg. CO)

• Condizioni cumulative : danno, illiceità, colpa e rapporto di causalità

• Il danno risulta dalla differenza tra il patrimonio effettivo dopo il verificarsi dell’evento dannoso e il livello che il patrimonio avrebbe raggiunto senza detto evento

• L’illiceità presuppone che la persona sia venuta meno ai suoi doveri

• Il fatto è causale se, secondo il corso usuale delle cose e l’esperienza generale della vita, è suscettibile di provocare un danno della stessa natura che il danno subito.

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40 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Responsabilità• Art. 52 cpv. 1 LPP – continuazione

• Responsabilità causale

• La colpa non deve essere grave : basta una colpa leggera; si parla di colpa leggera se la persona responsabile si scosta dal grado di diligenza che un membro coscienzioso dell’organo supremo osserverebbe in circostanze paragonabili.

• La mancanza di esperienza, di conoscenze e di tempo non permettono di scagionarsi; neppure l’assenza dalla seduta o l’astensione in caso di voto.

• Il membro che rifiuta la decisione deve chiedere che la sua opposizione sia messa a verbale.

L’istituto di previdenza può chiedere il risarcimento del danno subito, non invece il datore di lavoro e i

salariati.

L’ufficio di revisione ha una responsabilità particolare.

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41 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Governance e deleghe

• Requisiti concernenti l‘integrità e la lealtà dei responsabili

• Buona reputazione (art. 51b LPP)

• Garanzia di un‘attività irreprensibile (art. 51b cpv. 1 LPP; art. 48f OPP 2)

• Dovere fiduciario della diligenza (art. 51b LPP)

• Attività nell’interesse degli assicurati (art. 51b LPP)

Verifica

• Consegna dei documenti sulla persona dei responsabili all‘autorità di vigilanza al momento della creazione: art. 12 cpv. 3 lett. a OPP 1; art. 48g cpv. 1 OPP 2

• Comunicazione all’autorità di vigilanza degli avvicendamenti di personale: art. 48g cpv. 2 OPP2

Gestione e amministrazione del patrimonio/1

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42 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Governance e deleghe

• Evitare i conflitti d‘interesse (art. 51b cpv. 2 LPP; art. 48h, art. 48l cpv. 1 OPP 2)

• Divieto di fare affari per conto proprio (art. 53a lett. a LPP; art. 48j OPP 2)

• Cessione di vantaggi patrimoniali (art. 53a lett. b LPP; art. 48k OPP 2)

• Obbligo di comunicazione dei legami d‘interesse (art. 48l OPP 2)

• Requisiti particolari per gli amministratori patrimoniali esterni (art. 48f OPP 2)

• Assoggettamento alla vigilanza della FINMA o di un‘autorità di sorveglianza estera riconosciuta

• o abilitazione da parte della CAV PP

Gestione e amministrazione del patrimonio/2

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43 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

«Il nostro direttore di cassa è un veterano della previdenza professionale; è attivo nel ramo da parecchi anni. Di recente ci ha fatto sapere che proviene da un‘altro ambito professionale e che non ha mai conseguito un diploma nel campo del secondo pilastro. Può continuare la sua attività? »

?Domanda 6

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44 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

• Requisiti concernenti la gestione dell‘istituto di previdenza:

Risposta 6

• Conoscenze pratiche e • Conoscenze teoriche

• Diploma federale di gerente di cassa pensione o attestato professionale federale di specialista della previdenza in favore del personale

• È anche possibile seguire formazioni o perfezionamenti, entro un termine adeguato, dopo l‘entrata in funzione.

• I gerenti di casse pensioni già attivi prima dell‘entrata in vigore della legge sono esonerati dell‘attestazione delle loro competenze.

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45 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

«Il nostro istituto di previdenza ha effettuato un investimento alternativo su iniziativa del nostro amministratore di patrimoni. Abbiamo appreso che la società di fondi ha versato all’amministratore un premio in funzione del volume di vendita dei fondi. Come dobbiamo reagire? »

?Domanda 7

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46 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

● L’art. 48k OPP 2 esige che un accordo scritto tra l’istituto di previdenza e l’amministratore di patrimoni regoli chiaramente l'indennizzo di quest’ultimo.

! Risposta 7

● Ogni vantaggio patrimoniale percepito dall‘amministratore di patrimoni deve essere ceduto all‘istituto di previdenza.

● Dovete chiedere la consegna di questo premio non previsto.

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47 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Governance e deleghe

• Principi:

• I negozi giuridici dell‘istituto di previdenza devono essere conformi alle usuali condizioni di mercato e garantire i suoi interessi (art. 51c cpv. 1 e 3 LPP; art. 48i cpv. 1 OPP 2)

• Non sono per principio vietati, ma devono essere comunicati (art. 51c cpv. 2 LPP; art. 48l OPP 2) e verificati (art. 52c cpv. 1 lett. g LPP; art. 35 cpv. 2 OPP 2)

• Nozione di persone vicine (art. 51c cpv. 2 LPP; art. 48i OPP 2)

a. Membri dell’organo supremob. Datore di lavoro affiliatoc. Persone incaricate della gestione e dell’amministrazione del

patrimoniod. coniuge, partner registrato, partner convivente, parenti delle suddette

persone e, per le persone giuridiche, gli aventi economicamente diritto

Negozi giuridici con persone vicine

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48 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

«Il nostro istituto di previdenza ha i suoi uffici nell‘immobile dell‘impresa fondatrice. Abbiamo sentito che la riforma strutturale non lo permette più. Dobbiamo traslocare? »

?Domanda 8

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49 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

• Non è un problema se gli uffici sono messi a disposizione gratuitamente o a un prezzo favorevole.

Risposta 8

!• Negli altri casi, i contratti d‘affitto di uffici costituiscono negozi

giuridici importanti ai sensi dell‘art. 48i OPP 2.Bisogna dunque procedere a un bando di concorso e l'aggiudicazione deve essere fatta in tutta trasparenza. In quanto negozio giuridico con persone vicine, il contratto d‘affitto deve essere comunicato all‘ufficio di revisione.

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50 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

«Il nostro istituto di previdenza collabora volentieri con l‘impresa fondatrice : per esempio, è un impiegato dell‘impresa fondatrice a occuparsi dell’amministrazione del patrimonio dell‘istituto. Questa situazione è problematica alla luce delle nuove disposizioni sui negozi giuridici con persone vicine?»

?Domanda 9

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51 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

ma…Risposta 9

• L’amministrazione del patrimonio da parte dell’impresa fondatrice continua a essere possibile, ma:

• le persone incaricate di amministrare il patrimonio devono avere le necessarie qualifiche (art. 48f cpv. 2 OPP 2).

• Trattandosi di un contratto di amministrazione del patrimonio importante (non di un mandato di poco conto), devono essere rispettate le disposizioni dell’art. 48i OPP 2 sui negozi giuridici con persone vicine :

• bando di concorso• trasparenza dell'aggiudicazione• comunicazione all’ufficio di revisione• Vedi la risposta alla domanda 8 (affitto degli uffici): per analogia

• Art. 51c cpv. 2 LPP: i negozi giuridici conclusi dall’istituto di previdenza con membri dell’organo supremo, datori di lavoro affiliati, persone fisiche o giuridiche incaricate della gestione dell’istituto o dell’amministrazione del suo patrimonio o con persone fisiche o giuridiche vicine a quelle succitate devono essere dichiarati all’ufficio di revisione in occasione della verifica del conto annuale.

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52 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

«Affidiamo i piccoli lavori correnti di ristrutturazione a un imprenditore amico del presidente del consiglio di fondazione. Vorremo ora procedere a una ristrutturazione totale dell’immobile dell’istituto di previdenza. Possiamo affidare la direzione dei lavori a questo imprenditore oppure ciò pone un problema alla luce delle nuove disposizioni sui negozi giuridici con persone vicine? »

?Domanda 10

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53 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

• Per ciò che riguarda i piccoli lavori correnti di rinnovazione, un bando di concorso non è necessario, poiché non si tratta di un negozio giuridico importante.

Risposta 10

!• Per contro, la ristrutturazione totale dell‘immobile costituisce un negozio

giuridico importante, che necessita di un bando di concorso. L'aggiudicazione e l’assegnazione dell’incarico devono essere comunicate all‘ufficio di revisione.

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54 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Governance e deleghe

• Nel conto d‘esercizio vanno ormai indicate anche:

• le spese di brokeraggio

• gli onorari dell’ufficio di revisione e del perito così come gli emolumenti delle autorità di vigilanza

• Obbligo di dichiarazione degli investimenti per i quali non possono essere indicate le spese amministrative

• Questi investimenti devono figurare nell‘allegato al conto annuale

• Ogni singolo investimento è identificato con il codice ISIN (International Securities Identification Number), l’offerente, la denominazione del prodotto, la quantità e il valore di mercato al termine fissato.

• Riflettere sugli investimenti in questione.

Maggiore trasparenza delle spese di amministrazione (art. 48a OPP 2)

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55 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Governance e deleghe

• Informazioni sui contributi o sui premi dell‘istituto collettivo, globalmente e per ogni cassa pensioni affiliata, come pure sui fondi liberi, le eccedenze risultanti dai contratti d‘assicurazione collettivi e la chiave di ripartizione

• L’istituto collettivo• comunica ad ogni cassa le informazioni concernenti l‘istituto collettivo

nel suo complesso e la cassa stessa (art. 65a cpv. 4 LPP; art. 48b OPP 2)

• rende accessibili agli assicurati le informazioni concernenti l‘istituto pubblicandole nell‘allegato al conto annuale (art. 86b cpv. 2 LPP; art. 48c OPP 2)

• La commissione di previdenza• comunica agli assicurati che ne fanno richiesta le informazioni

concernenti la cassa pensioni affiliata (art. 48c OPP 2)

Obbligo di comunicazione degli istituti collettivi

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56 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Principi della struttura di vigilanza

Vigilanza (art. 61segg. LPP)

• L’autorità di vigilanza cantonale sorveglia gli istituti che hanno la loro sede nel Cantone (eccezione: Fondo di garanzia, Istituto collettore, fondazioni d’investimento).

• I cantoni possono creare regioni di vigilanza.

• La Confederazione non vigila più sugli istituti attivi a livello nazionale o internazionale.

Alta vigilanza (art. 64segg. LPP)

• Esercitata da una Commissione federale di alta vigilanza indipendente, finanziata attraverso emolumenti.

• Vigilanza sul sistema: vegliare a che tutte le autorità di vigilanza adempiano allo stesso modo ai loro compiti.

• Vigilanza diretta sul Fondo di garanzia, sull’Istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento.

Governance e deleghe

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57 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

Compiti dell’autorità di vigilanza• Sorvegliare tutti gli attori della previdenza professionale

• Verificare che gli statuti e i regolamenti siano conformi alla legge

• Richiedere i rapporti annuali

• Prendere conoscenza dei rapporti dell’ufficio di revisione e del perito

• Prendere misure per rimediare ai problemi

• Tenere il registro degli istituti sorvegliati

• Registro della previdenza professionale

• Elenco degli istituti non registrati e degli istituti dediti alla previdenza professionale

Governance e deleghe

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58 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

CAV PP : organizzazione

• Sette a nove membri

• Specialisti indipendenti

• Un rappresentante per partner sociale

• Non è vincolata a istruzioni

• Segreteria

Governance e deleghe

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59 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

CAV PP : compiti• Garantisce che la vigilanza sia esercitata allo stesso modo ovunque

• Esamina i rapporti annuali delle autorità di vigilanza

• Emana istruzioni e norme

• Abilita i periti e ritira le abilitazioni

• Esercita la vigilanza diretta sul Fondo di garanzia, sull’Istituto collettore e sulle fondazioni d’investimento

• Presenta annualmente al Consiglio federale un rapporto d’attività

Gli istituti di previdenza non hanno contatti diretti con la CAV PP

Governance e deleghe

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60 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

«Il nostro ufficio di revisione sostiene di avere indizi concreti che dimostrano che il nostro amministratore di patrimoni non può più garantire un esercizio ineccepibile della sua attività. Lo ha comunicato a noi e alla Commissione di alta vigilanza. Siamo molto stupiti»

?Domanda 11

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61 «Thema» | Anlass | Ort, DatumReferent, Titel & Funktion

• L’ufficio di revisione ha ragione di non informare unicamente l’organo supremo, se viene a conoscenza di fatti indicanti che un amministratore di patrimoni non può più garantire un esercizio ineccepibile della sua attività.

Risposta 11

!• Non deve tuttavia avvisare la Commissione di alta vigilanza, ma

l’autorità cantonale di vigilanza.

• La Commissione di alta vigilanza trasmetterà l’informazione all’autorità cantonale competente.

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Entrata in vigore delle disposizioni

• Entrata in vigore delle disposizioni sulla governance e la trasparenza: 1° agosto 2011

• Adeguamento dei regolamenti e dei contratti entro il 31 dicembre 2012

• Primo controllo secondo le nuove disposizioni: esercizio contabile 2012

• Entrata in vigore delle disposizioni sul nuovo sistema di vigilanza: 1° gennaio 2012