Didattica a distanza, PEI e PDP: quando bisogna aggiornarli. … · 2020-04-08 · riconosce la...
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Prot. 713/A40 Manfredonia, 8 aprile 2020
Alle docenti di sostegno Alle docenti referenti alunni H e BES
Alle docenti
Agli atti e al sito web
Circolare 99
Didattica a distanza, PEI e PDP: quando bisogna aggiornarli. Modelli
da scaricare – Informativa del DS
Le novità introdotte nel sistema italiano dalla didattica a distanza non sono poche.
È stato necessario iniziare efficaci forme di rapporto educativo e di didattico a distanza per quegli
alunni con bisogni educativi speciali, per i quali, a inizio d’anno scolastico o nel proseguo di esso,
era stato predisposto un percorso educativo individualizzato ai sensi della L. 104/92.
Per tutti gli alunni con Bisogni Educativi Speciali (BES) va stilato con cadenza annuale un documento
di programmazione che espliciti il percorso di personalizzazione individuato per ciascun alunno,
cioè il PEI (Piano Educativo Individualizzato) per gli alunni con disabilità, il PDP (Piano Didattico
Personalizzato) per quelli con DSA e altri BES.
Il PEI per gli alunni con disabilità
Il PEI è obbligatorio per tutti gli alunni con disabilità in base alla L. 104/92 e al DPR 24/2/94 ed è
compilato congiuntamente (responsabilità condivisa per tutte le sue fasi) dalla Scuola e dai Servizi
socio-sanitari che hanno in carico l’alunno. Le azioni che vengono indicate nel PEI devono essere
connessi alle indicazioni in precedenza dettagliate nella Certificazione, nella Diagnosi Funzionale
(DF) e nel Profilo Dinamico Funzionale (PDF). La famiglia ha un ruolo determinante e insostituibile
nella redazione del PEI, collaborando con la scuola ai sensi e per gli effetti del DPR 24/2/94, norma
che definisce, in maniera dettagliata, i contenuti del PEI solo negli obiettivi generali. Un’eventuale
articolazione dettagliata può essere eventualmente pattuita a livello locale negli Accordi di
programma. La scelta di modelli o di eventuali strumenti diversificati per la compilazione del PEI è
affidata ai due soggetti (l’istituzione scolastica e i Servizi) che possiedono congiuntamente la
responsabilità della sua redazione.
Il PDP per gli alunni con DSA
Anche il PDP, come il PEI, è obbligatorio. Tale obbligo discende però dalla Legge 170/2010 che
riconosce la dislessia, la disgrafia, la disortografia e la discalculia quali disturbi specifici di
apprendimento, denominati DSA, come indicato nelle Linee Guida.
Le azioni definite nel PDP devono essere coerenti con le indicazioni espresse nella Certificazione di
DSA consegnata alla scuola. Che ruolo ha la famiglia? Il PDP viene redatto in raccordo con la
famiglia (Linee Guida 2011). La normativa vigente ne definisce i contenuti? I contenuti minimi del
PDP sono indicati nelle Linee Guida sui DSA del 2011. Chi costruisce o sceglie eventuali modelli o
strumenti per la compilazione? La scuola è libera di scegliere o costruire i modelli o gli strumenti che
ritiene più efficaci. Il PDP per gli alunni con altri BES È obbligatorio? La stesura del PDP è
MINISTERO DELL’ISTRUZIONE (M.I.) Istituto Comprensivo <<San Giovanni Bosco >>
71043 M A N F R E D O N I A – F G Via Cavolecchia, 4 – CF: 92055050717 – CM: FGIC872002
Codice Univoco ufficio (CUU): UF6AFD - Codice iPA: istsc_fgic86700e Tel.: 0884585923 Fax: 0884516827
Sito Web: www.icsangiovannibosco.edu.it PEO: [email protected] – PEC: [email protected]
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contestuale all’individuazione dell’alunno con BES. Non si può parlare strettamente di obbligo perché
è conseguente a un atto di discrezionalità della scuola.
Chi lo redige? È redatto solo dalla scuola che può chiedere il contributo di esperti ma ne rimane
responsabile.
Quali vincoli? Il PDP tiene conto, se esistono, di eventuali diagnosi o relazioni cliniche consegnate
alla scuola.
Che ruolo ha la famiglia? Il PDP è il risultato dello sforzo congiunto scuola-famiglia (CM 8 6/3/2013).
La normativa vigente ne definisce i contenuti? Alcune novità sono introdotte dal DM 66/2017,
(conosciuto come decreto sull’inclusione, approvato definitivamente dal Consiglio dei Ministri del
31 luglio del 2017) e dal D.Lgs. 96/2019, contenente disposizioni integrative e correttive al decreto
legislativo 13 aprile 2017, n. 66, recante: «Norme per la promozione dell’inclusione scolastica degli
studenti con disabilità, a norma dell’articolo 1, commi 180 e 181, lettera c), della legge 13 luglio
2015, n. 107» Il DM 66/2017 va ricordato perché contiene l’impiego della classificazione ICF-CY
per tratteggiare il Profilo di funzionamento dell’alunno con disabilità e per la successiva stesura del
Piano Educativo Individualizzato (PEI).
Il D.Lgs. 96/2019 Relativamente al PEI, il D.Lgs. 96/2019 insiste sul principio di accomodamento ragionevole come
principio conduttore per l’utilizzo delle risorse per il sostegno dei singoli PEI (D.Lgs. 96/2019, art.
7, Modifiche all’art. 8 del D.Lgs. 66/2017); inoltre, garantisce una maggiore dilatazione dell’adozione
dei criteri dell’ICF anche all’accertamento della condizione di disabilità (D.Lgs. 96/2019, art. 4,
Modifica all’art. 5 del D.Lgs. 66/2017)
Il decreto legislativo, inoltre, fa una delimitazione più attenta del PEI. L’art. 6 del D.Lgs. 96/2019 ha
presente che il documento deve essere redatto dal Gruppo di Lavoro Operativo per
l’Inclusione (GLIO) previsto, dallo stesso decreto, e più specificatamente, all’art. 8 del suddetto
decreto. Il PEI, ed è questo il motivo che va rivisto, urgentemente, contiene (oltre a tanto altro che
non specifichiamo perché interessa meno la revisione del PEI), ciascuno degli strumenti, delle
strategie e degli interventi educativi e didattici (D.Lgs. 96/2019, art. 6, c. 1, punto 4) utilizzati e,
inoltre, perché rappresenta la raccolta di tutti gli interventi predisposti per il progetto di vita della
persona con disabilità.
Il Gruppo di Lavoro Operativo per la progettazione Il decreto legislativo 96/2019 introduce, in ciascun istituto, il Gruppo di Lavoro Operativo per la
progettazione per l’inclusione dei singoli alunni con certo requisito di disabilità ai fini dell’inclusione
scolastica (GLO, D.Lgs. 96/2019, art. 8, c. 10, Modifica all’art. 9 del D.Lgs. 66/2017). Il decreto
rappresenta chiaramente il rapporto di sinergia e azione complementare ai fini dell’inclusione
scolastica tra GLO (per ciascuno dei singoli alunni) e GLI (operante a livello di intero istituto).
Il DPCM dell’8 marzo 2020 e le “specifiche esigenze degli studenti con
disabilità”. Il DPCM dell’8 marzo 2020, individua nei dirigenti scolastici coloro i quali “attivano, per tutta la
durata della sospensione delle attività didattiche nelle scuole, modalità di didattica a distanza”. Lo
stesso DPCM specifica che sia necessario dare peculiare attenzione alle “specifiche esigenze degli
studenti con disabilità”.
Il decreto-legge 23 febbraio 2020 Il decreto-legge 23 febbraio 2020, n. 6, pubblicato in GU Serie Generale n. 45 del 23 marzo 2020,
recante “Misure urgenti in materia di contenimento e gestione dell’emergenza epidemiologica da
COVID19”, ha introdotto disposizioni che interessano anche le Istituzioni scolastiche.
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A tal proposito, i successivi provvedimenti adottati dall’Esecutivo, hanno posto attenzione alle
modalità di insegnamento/apprendimento a distanza, con una necessaria cura ai bisogni degli studenti
con disabilità.
Nuovi fondi per ausili e sussidi per la disabilità
Il D.Lgs. 63/2017 all’articolo 7 comma 3, prevede un cospicuo finanziamento di 10 milioni di euro
l’anno per l’acquisto di sussidi didattici per le istituzioni scolastiche che accolgano alunne e alunni,
studentesse e studenti con abilità diversa. Abilità diversa certificata ai sensi della legge 5 febbraio
1992, n. 104. Tale cospicuo intervento finanziario sarà ed è utilizzato per il miglioramento
dell’efficacia delle proposte educative e didattiche specifiche mediante l’uso di strumentazioni idonee
a facilitare l’apprendimento di alunni e studenti con disabilità sulla base dei loro specifici bisogni
formativi. Le risorse saranno assegnate ai Centri Territoriali di Supporto (CTS) della regione sia
per l’acquisto e la manutenzione che per l’erogazione del servizio. A fronte di questo surplus di
finanziamenti le scuole possono chiedere sussidi didattici e attrezzature tecniche e, inoltre, ogni altra
forma di ausilio tecnico nell’ambito delle tecnologie assistive per la didattica inclusiva. Nella fase di
elaborazione delle proposte progettuali, e nella fase di utilizzo, le scuole possono avvalersi della
consulenza dei Centri Territoriali di Supporto e/o delle Ausilioteche regionali (GLIC) per un supporto
di natura tecnica sulla scelta e sull’uso dei sussidi, delle attrezzature tecniche e degli ausili più
adeguati.
Cosa si chiede agli insegnati di sostegno?
Nella fattispecie, i docenti di sostegno sono invitati a individuare e concordare con i docenti del
Consiglio di classe le attività e le modalità con cui svolgere la didattica a distanza, nel rispetto del
Piano Educativo Individualizzato (PEI) di ogni singolo alunno. Per una efficace fruizione dei
materiali da parte degli alunni e delle loro famiglie, sarà utile, avvalersi del Registro elettronico,
nonché di piattaforme già sperimentate o da sperimentare (liberamente indicate dagli insegnanti di
sostegno interessati) nel corso dell’anno scolastico, formali e informali, individuate dai docenti,
previo accordo con le famiglie.
Il PDP e gli insegnanti di classe È necessario far presente ai docenti delle classi nelle quali sono presenti alunni con PDP che è
necessario far sì che i materiali didattici interattivi e multimediali, con le relative attività, messi a
punto per gli alunni per i quali è stato predisposto un piano didattico personalizzato, dovranno tenere
conto delle esigenze individuali di ciascuno, nel rispetto della Legge 170\2010 e rispettive Linee
Guida, nonché delle Direttive e delle Circolari emanate dal MIUR.
Quindi? Cosa fare e a chi farlo fare?
È necessario, dunque, che si provveda alla revisione dei PEI e dei PDP nei consigli di classe. Sotto
forma di reale e totale revisione o sotto forma di appendice da allegare al documento principale.
Alleghiamo due diversi tipi di modulistica per ciascuna delle revisioni da effettuare PDP e PEI.
A revisionare il PEI sarà il GLH Operativo al quale è dato compito, con l’accordo unanime delle parti
intervenute, di adottare una programmazione di tipo:
1) Semplificata, per mezzi, metodi, tempi e strategie ma riconducibili ai programmi ministeriali;
2) o in alternativa, Differenziata, per obiettivi, non riconducibili/riconducibili ai programmi
ministeriali dell’art. 13 dell’O.M. 80/1995.
Saranno, invece, i coordinatori di classe che faranno il monitoraggio degli apprendimenti relativi agli
studenti BES (certificati e non certificati), e si occuperanno di revisionare il PDP, avendo, altresì,
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cura di segnalare ai rispettivi dirigenti scolastici le eventuali necessità di strumentazione tecnologica
da parte dello studente.
Allegati:
APPENDICE PDP
VERIFICA INTERMEDIA PEI – EMERGENZA CORONAVIRUS
VERIFICA INTERMEDIA PDP – EMERGENZA CORONAVIRUS
APPENDICE PEI
IL DIRIGENTE SCOLASTICO
Filippo Quitadamo