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Procedimento di ingiunzione 5100 Il creditore di una somma di denaro, di cose fungibili o di beni mobili, se prova per iscritto il proprio credito, puo ` ricorrere al giudice chiedendo l’emissione di un decreto con il quale si ingiunge al debitore di provvedere, entro un termine determinato, al pagamento della somma o alla consegna del bene. Il procedimento, che costituisce una forma speciale di processo di condanna, e ` detto sommario perche ´ si svolge in assenza di contraddittorio e senza un approfondito accerta- mento del credito fatto valere. Esso ha lo scopo di consentire al creditore di ottenere rapidamente e con ridotti costi di giudizio un titolo (il decreto ingiuntivo) per dare inizio all’esecuzione forzata. Esistono due diverse modalita ` per la presentazione, il deposito e l’emissione di un decreto ingiuntivo: una ordinaria, che segue le normali regole del procedimento ed una telematica, operativa solo presso alcuni tribunali italiani. Il debitore ingiunto che vuole difendersi deve presentare opposizione al decreto. In tal caso, si apre un normale procedimento di cognizione a contraddittorio ed istruzione probatoria pieni, che si conclude con una sentenza. SEZIONE 1 Presupposti 5102 Chiunque (una persona fisica, una societa `, un’associazione o un diverso ente) puo ` ricorrere al procedimento di ingiunzione per chiedere la condanna del debitore se ricorrono entram- bi i presupposti: — essere titolare di un diritto di credito, con l’oggetto specificato nei paragrafi che seguono; — la prova su cui tale diritto si fonda deve essere scritta. SOMMARIO Sez. 1 - Presupposti ............................ 5102 I. Credito............................................. 5104 II. Prova scritta del credito.................... 5114 Sez. 2 - Procedimento ordinario di in- giunzione ........................................... 5140 I. Giudice competente .......................... 5144 II. Ricorso per decreto ingiuntivo .......... 5146 III. Deposito del ricorso ........................ 5155 IV. Decisione del giudice ...................... 5157 V. Adempimenti successivi all’emissione del decreto ingiuntivo ......................... 5176 VI. Opposizione al decreto ingiuntivo .... 5208 Sez. 3 - Regole particolari del decreto ingiuntivo telematico ......................... 5265 Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE 723

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Procedimentodi ingiunzione

5100Il creditore di una somma di denaro, di cose fungibili o di beni mobili, se prova per iscritto ilproprio credito, puo ricorrere al giudice chiedendo l’emissione di un decreto con il quale siingiunge al debitore di provvedere, entro un termine determinato, al pagamento dellasomma o alla consegna del bene.Il procedimento, che costituisce una forma speciale di processo di condanna, e dettosommario perche si svolge in assenza di contraddittorio e senza un approfondito accerta-mento del credito fatto valere. Esso ha lo scopo di consentire al creditore di ottenererapidamente e con ridotti costi di giudizio un titolo (il decreto ingiuntivo) per dare inizioall’esecuzione forzata.Esistono due diverse modalita per la presentazione, il deposito e l’emissione di un decretoingiuntivo: una ordinaria, che segue le normali regole del procedimento ed una telematica,operativa solo presso alcuni tribunali italiani.Il debitore ingiunto che vuole difendersi deve presentare opposizione al decreto. In tal caso,si apre un normale procedimento di cognizione a contraddittorio ed istruzione probatoriapieni, che si conclude con una sentenza.

SEZIONE 1

Presupposti

5102Chiunque (una persona fisica, una societa, un’associazione o un diverso ente) puo ricorrereal procedimento di ingiunzione per chiedere la condanna del debitore se ricorrono entram-bi i presupposti:— essere titolare di un diritto di credito, con l’oggetto specificato nei paragrafi che seguono;— la prova su cui tale diritto si fonda deve essere scritta.

SOMMARIO

Sez. 1 - Presupposti ............................ 5102

I. Credito............................................. 5104

II. Prova scritta del credito.................... 5114

Sez. 2 - Procedimento ordinario di in-giunzione ........................................... 5140

I. Giudice competente.......................... 5144

II. Ricorso per decreto ingiuntivo .......... 5146

III. Deposito del ricorso ........................ 5155

IV. Decisione del giudice ...................... 5157

V. Adempimenti successivi all’emissionedel decreto ingiuntivo ......................... 5176

VI. Opposizione al decreto ingiuntivo .... 5208

Sez. 3 - Regole particolari del decretoingiuntivo telematico ......................... 5265

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I. Credito5104 Il credito per cui si chiede il decreto ingiuntivo puo avere ad oggetto una somma di denaro

liquida ed esigibile, una determinata quantita di cose fungibili o la consegna di una cosamobile determinata (art. 633 c. 1 c.p.c.).E dunque inammissibile l’ingiunzione diretta ad ottenere la consegna di un immobile o adottenere l’esecuzione di un obbligo di fare o non fare.

5106 Somma di denaro (art. 633 c. 1 c.p.c.) Il creditore puo chiedere la condanna al pagamen-to di una somma di denaro a condizione che essa abbia le due seguenti caratteristiche:— liquidita: la somma deve essere precisata nel suo importo senza necessita di conteggi o diaggiunte (se non meramente strumentali);— esigibilita: il credito deve essere scaduto. L’esigibilita deve sussistere per lo meno almomento della scadenza del termine per proporre opposizione. Il decreto ingiuntivo emessoper un credito divenuto esigibile solo nel corso del giudizio di opposizione deve essererevocato, con i conseguenti riflessi in tema di interessi e di spese, ma il debitore ingiuntodeve essere contestualmente condannato al pagamento (Cass. 5 giugno 1997 n. 5007).In via eccezionale il locatore che chiede al giudice la convalida di sfratto per morosita puochiedere il decreto ingiuntivo anche per i canoni di locazione non ancora scaduti (v. n. 6786).Il credito per cui si agisce deve essere tutelabile in via diretta attraverso il procedimentod’ingiunzione, senza cioe che sia necessaria la pronuncia di un provvedimento di altro tipo.Non si puo quindi agire in via ingiuntiva per ottenere il pagamento di una somma comeconseguenza della risoluzione (giudiziale, non consensuale) di un contratto.

Ad esempio:— una parte chiede con decreto ingiuntivo la restituzione del prezzo relativo all’acquisto di un bene risultato

difettoso: il giudice ha risolto il contratto a seguito del giudizio di opposizione e ha emesso decreto ingiuntivoma la cassazione ha revocato l’ingiuntivo affermando che il diritto di credito non era liquido ed esigibile almomento della richiesta, in quanto il suo riconoscimento era subordinato alla pronuncia da parte del giudicedella sentenza di risoluzione (Cass. 9 settembre 2008 n. 23336);— una parte chiede con decreto ingiuntivo il pagamento di crediti subordinati alla risoluzione di un contratto

di transazione e di una contestuale reviviscenza delle obbligazioni originarie: il tribunale ha rigettato l’istanza inquanto i crediti non erano esigibili e liquidi al momento della loro richiesta (Trib. Salerno 12 luglio 2008).

5108 La tabella indica alcuni esempi di crediti per i quali il creditore puo o non puo richiedere ildecreto ingiuntivo.

Tipo di creditoAmmissibilita

del procedimentodi ingiunzione

Riferimenti

Onorari per prestazioni giudiziali o stragiudiziali o rimborsi dispese fatti da avvocati, procuratori, cancellieri, ufficialigiudiziari o da chiunque altro abbia prestato la propria opera inun processo (es. consulenti tecnici)

Sı art. 633 c. 1 n. 2 c.p.c.

Onorari, diritti o rimborsi spettanti:— a notai a norma della loro legge professionale;— ai liberi professionisti per la cui attivita esiste una tariffalegalmente approvata (es. commercialisti, architetti, ingegneri)

Sı art. 633 c. 1 n. 3 c.p.c.

Credito da lavoro Sıl’argomento e approfondito

al n. 6542 e s.

Credito derivante da rapporti di comodato SıTrib. Varese 22 gennaio 2011

n. 98

Credito derivante da rapporti di locazione o affitto Sı art. 664 c.p.c.

Credito dipendente dal contratto di subfornitura Sı art. 3 c. 4 L. 192/98

Interessi Sı Cass. 21 aprile 1999 n. 3944

spese condominiali in base allo stato di ripartizione approvatodall’assemblea Sı art. 63 c. 1 disp.att. c.c.

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Tipo di creditoAmmissibilita

del procedimentodi ingiunzione

Riferimenti

Diritto alla restituzione:

a) della caparra confirmatoria (art. 1385 c.c.) in caso di recesso perinadempimento dell’altro contraente

Sı Trib. Milano 9 febbraio 1981

b) della caparra penitenziale (art. 1386 c.c.) a seguito del recessodella parte che l’ha ricevuta

Sı —

c) del deposito cauzionale da parte del locatore che trattiene lasomma senza far valere l’esistenza di danni

Cass. 9 novembre 1989 n.4725, Trib. Trani 27 aprile

2007

Risarcimento dei danni:

a) richiesta di risarcimento, in generale No —

b) derivante dal funzionamento della clausola penale (art. 1382 es. c.c.) a seguito dell’avvenuta risoluzione di diritto del contrattoper effetto della clausola risolutiva espressa fatta valere dalcreditore

Sı Cass. 21 maggio 2004 n. 9685

Risarcimento del maggior danno:

a) derivato da ritardo nell’adempimento, in generale

No in quanto ilcredito non e

liquido(fatto salvo il casodei crediti da lavoro)

Cass. 17 maggio 2001 n.6757, Cass. 22 febbraio 1993

n. 2106

b) da svalutazione monetaria dei crediti da lavoroSı (in quanto si

calcolano sulla basedegli indici Istat)

Cass. 17 novembre 2003 n.17396

Corrispettivo dovuto all’appaltatore, in mancanza dell’avvenutaconsegna, verifica e collaudo delle opere appaltate

No, e un creditoinesigibile

Trib. Modena 1º ottobre 2007n. 1684

Credito in moneta straniera da convertire in moneta italiana SıCass. 6 novembre 1991 n.

11834

5111Cose fungibili o consegna di cosa mobile (art. 633 c. 1 c.p.c.) Il decreto ingiunti-vo puo essere richiesto se il credito ha ad oggetto:— una quantita di cose fungibili (ad esempio combustibili, materie prime o prodotti agri-coli), a condizione che la quantita sia determinata;— la consegna di una cosa mobile ben individuata. Ad esempio l’interessato puo chiederecon il decreto ingiuntivo la consegna del bene oggetto di un contratto di vendita a rate conriserva di proprieta in cui l’acquirente non ha pagato il prezzo (Cass. 22 marzo 2006 n. 6322,Cass. 26 novembre 1991 n. 12654), ma puo anche chiedere la consegna della documenta-

zione condominiale (Trib. Ariano Irpino 24 aprile 2007).In ogni caso il credito deve essere esigibile.Se il diritto dipende da una controprestazione o da una condizione il creditore deve offrireelementi che facciano presumere l’adempimento della controprestazione o l’avveramentodella condizione (art. 633 c. 2 c.p.c.). Parte della dottrina ritiene che per elementi presuntividebbano intendersi gli argomenti di prova (Andrioli).Il creditore deve tuttavia richiedere una somma di denaro che e disposto ad accettare inmancanza della prestazione in natura, a definitiva liberazione del debitore (art. 639 c.p.c.).

5112Non si puo ricorrere ad un procedimento d’ingiunzione:— per l’esercizio di una rivendicazione della cosa mobile in quanto il presupposto dell’in-giunzione e un diritto di credito e non il diritto che nasce dalla violazione di un diritto diproprieta o di un altro diritto reale (Cass. 18 novembre 1974 n. 3690);— quando il credito per cui si agisce non e tutelabile in via diretta attraverso il procedimentod’ingiunzione, ma quando presuppone la pronuncia di un provvedimento di altro tipo(come precisato al n. 5106);

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— per chiedere la restituzione di merce oggetto di vendita con riserva della proprieta, sulpresupposto dell’avvenuta risoluzione del contratto per inadempimento del compratore,non essendo il diritto azionato certo, liquido ed esigibile (Trib. Salerno 12 novembre 2010);— per la consegna della copia di una polizza assicurativa per un periodo pregresso (Trib. S.Angelo Lombardi 5 gennaio 2010).

II. Prova scritta del credito

5114 Chi chiede l’emissione di un decreto ingiuntivo deve provare il proprio credito mediantedocumentazione scritta (art. 633 c. 1 n. 1 c.p.c.).Sono prove scritte idonee, oltre ai documenti indicati dalla legge (artt. 634-636 c.p.c.), tutti idocumenti da cui risulti con certezza l’esistenza del diritto di credito (Cass. 25 luglio 2011 n.16199, Cass. 13 febbraio 2009 n. 3646, Cass. 28 giugno 2006 n. 14980) anche se provenienti da terzi.

5116 La tabella elenca (in ordine alfabetico) le prove scritte idonee al rilascio di un decretoingiuntivo, indicate dalla legge e dalla giurisprudenza.

Tipo di prova Precisazioni Riferimenti e rinvii

Assegno (1) (2)e prova valida anche se prodotto infotocopia o privo di data

Cass. 19 settembre 2000 n. 12388 (sullefotocopie), Cass. 19 aprile 1995 n. 4368(sulla data)

Attestato di creditoemesso dalla Siae

l’attestato deve richiamare il periodo o iperiodi ai quali le singole utilizzazioni siriferiscono

Cass. 13 settembre 2006 n. 19657

Buono di consegna dellamerce

anche se firmato da un terzo (es.l’autotrasportatore) per conto del debitore Cass. 18 aprile 2000 n. 4974

Cambialee prova valida anche se prodotta in

fotocopia

Cass. 28 giugno 2006 n. 14980, v. n. 5122

Certificato dell’ufficio delregistro

che attesta l’avvenuto pagamento dellespese di registrazione della sentenza Cass. 11 luglio 2006 n. 15706

Contratti

ad esempio: di lavoro, di vendita, dilocazione, di mantenimento del figlionaturale: ai fini della condanna alpagamento dello stipendio, delcorrispettivo, di un canone scaduto, dellarata di mantenimento.Il contratto deve essere regolarmentesottoscritto dalle parti.

Trib. Modena 1º aprile 2008 (relativa alcontratto di mantenimento)

E-mail

a) la giurisprudenza la considera comeprova scritta, assimilabile al documentocartaceo;b) secondo la dottrina solo se il mittente eindividuabile tramite firma digitale

a) Trib. Verona 26 novembre 2005 (nel casodi specie la mail conteneva una promessa dipagamento), Trib. Ancona 9 aprile 2005,Trib. Lucca 17 luglio 2004, Trib. Mondovı 7giugno 2004 n. 375, Trib. Bari 20 gennaio2004, Trib. Cuneo 15 dicembre 2003b) Ferrari, Patti

Estratto contoEstratto di saldaconto

e prova documentale limitatamente allaconcessione del decreto ingiuntivo

Trib. Nuoro 25 luglio 2007 (per l’estrattoconto), Trib. Nocera Inferiore 17 febbraio2010 n. 183 (per l’estratto di saldaconto), v.n. 5124 e s.

Estratti autentici dei libri edelle scritture contabili

quando il decreto ingiuntivo e richiestodall’imprenditore

art. 634 c. 2 c.p.c., v. n. 5118

Fatture — v. n. 5118

Libri o registri della PAsono prove idonee per i crediti dello Stato odi enti o istituti soggetti a tutela o vigilanzadello Stato;

art. 635 c. 1 c.p.c.

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Tipo di prova Precisazioni Riferimenti e rinvii

un funzionario autorizzato o un notaio nedeve attestare la regolare tenuta a normadelle leggi e dei regolamenti

Lodo arbitrale

a) con valore di sentenza (rituale);b) con valore di scrittura privata sottoscrittadalle parti (irrituale)

a) vale quanto detto per la sentenza al n.5120b) Cass. 28 settembre 1988 n. 5260, Trib.L’Aquila 23 febbraio 2005

Parcella per spese eprestazioni

emessa da liberi professionisti (tra cui gliavvocati e i notai), da cancellieri, ufficialigiudiziari e da consulenti tecnici

art. 636 c.p.c., v. n. 5128

Perizia

a) che proviene dal debitore e quantifica ildanno subito dal creditore;b) CTU relativa ad un diverso processo, matra le stesse parti

a) Trib. Milano 21 dicembre 2000b) Trib. Brescia 11 aprile 2003

Polizze (1)ad esempio: assicurative, fideiussorie, dicarico, di pegno

art. 634 c. 1 c.p.c., Trib. Roma 2 marzo 2007(relativa alle polizze fideiussorie)

Promessa al pubblico (1)(2)

anche sotto forma di concorsopubblicitario a premi Cass. 9 giugno 1969 n. 2052

Promessa di pagamento(1) (2)

si veda anche assegno e cambiale—

Ricognizione di debito (1)(2)

prescinde dalla necessita di unadichiarazione formale, potendo ricavarsi dalcontesto del documento

Cass. 13 luglio 1977 n. 3150

Sentenze — v. n. 5120

Telegramma (1)

e prova idonea sia quando l’originale econsegnato all’ufficio di partenza ed esottoscritto dal mittente, sia quando esso edettato per telefono all’operatore (3)

art. 634 c. 1 c.p.c., Cass. 30 ottobre 2000 n.14297, Cass. 3 luglio 1990 n. 6788

Verbale di assembleacondominiale

a) di approvazione dello stato di ripartizionedelle spese condominiali sia in base alpreventivo (ma solo sino al terminedell’esercizio di riferimento) che alconsuntivo (4);b) di approvazione del rendiconto

a) art. 63 disp.att. c.c., Cass. 5 gennaio 2000n. 29, Cass. 12 febbraio 1993 n. 1789;b) Cass. 9 ottobre 1997 n. 9787

Verbale di accertamentodell’Ispettorato del lavoroo degli enti previdenziali(INPS o INAIL)

in tema di omesso versamento di contributiprevidenziali ed assistenziali obbligatori

v. n. 5130

Note: 1) Anche se mancano i requisiti prescritti dal codice civile (art. 634 c. 1 c.p.c.).2) Sono prove idonee in quanto promesse unilaterali per scrittura privata (art. 634 c. 1 c.p.c.).3) Se con l’opposizione viene contestato il telegramma dettato per telefono, il creditore deve provare laprovenienza della dichiarazione, il possesso della copia del telegramma a lui inviata in base alle vigenti norme postali,la titolarita o l’uso esclusivo dell’utenza telefonica da cui e avvenuta la dettatura del telegramma (Cass. 30 ottobre2000 n. 14297).4) Sono ritenuti idonei anche i verbali contenenti l’indicazione delle spese ma privi dello stato di ripartizione (Cass. 21novembre 2000 n. 15017).

5118Scritture contabili (art. 634 c. 2 c.p.c.) Per i crediti relativi a somministrazioni di merci,denaro e servizi fatti da imprenditori commerciali ad altri imprenditori e a non imprenditori,sono prove idonee all’emissione del decreto ingiuntivo:— gli estratti autentici dei libri e delle scritture contabili (art. 2214 e s. c.c.): in caso diopposizione, il loro valore probatorio deve essere valutato secondo le regole comuni inmateria di prove (Cass. 11 novembre 2005 n. 22896, Cass. 17 febbraio 1995 n. 1718);— gli estratti autentici delle scritture richieste dalla normativa tributaria, ad esempio il registrodelle fatture (Cass. 26 ottobre 1992 n. 11613);— le fatture che provano la provenienza delle dichiarazioni in esse contenute da chi le ha

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sottoscritte ma non la loro veridicita (Cass. 27 ottobre 1994 n. 8843, Trib. Catania 25 maggio2004): nel giudizio di opposizione, in caso di contestazione del credito, perdono valore diprova, essendo documenti formati dalla stessa parte che se ne avvale (Cass. 3 aprile 2008 n.8549, Cass. 11 maggio 2007 n. 10860).

Sebbene i libri contabili previsti dal codice civile e dalla normativa tributaria non siano piu soggetti a vidimazione e

bollatura, si consiglia di continuare a vidimare almeno il registro delle fatture emesse, in quanto tale adempi-mento e ancora richiesto per l’emissione del decreto ingiuntivo (art. 634 c.p.c.). Inoltre, in assenza di bollatura evidimazione, il notaio potrebbe rifiutarsi di attestare l’autenticita di una copia da produrre in giudizio.

5120 Sentenze Secondo la giurisprudenza la sentenza:— di condanna generica che deve essere accompagnata da altri documenti per la determi-nazione dell’importo esatto dovuto dal debitore e una prova idonea all’emissione del de-creto ingiuntivo (Cass. 1º giugno 2005 n. 11677, Cass. 6 giugno 2003 n. 9132, Trib. Napoli 31gennaio 2006);— di condanna a pagare una somma determinata o il cui preciso ammontare e ricavabile daelementi certi contenuti nella sentenza stessa, e invece titolo per agire esecutivamente.Secondo alcune decisioni sono prove idonee al rilascio del decreto ingiuntivo anche lesentenze di mero accertamento e quelle costitutive non passate in giudicato quali, ad esem-pio, le sentenze che accertano il diritto alla restituzione di una somma di denaro senzaformulare la relativa condanna.

Precisazioni 1) Il creditore che ha ottenuto prima una sentenza di accertamento del credito e successi-vamente una sentenza per la sua quantificazione, puo chiedere un decreto ingiuntivo sulla base di quest’ul-tima sentenza (Trib. Benevento 29 aprile 2008).2) Nella separazione personale, l’ordinanza con cui il giudice da i provvedimenti temporanei e urgenti nel-l’interesse della prole e dei coniugi (ai sensi dell’art. 708 c.p.c.) non e prova idonea all’emissione del decretoingiuntivo perche e di per se titolo esecutivo (Trib. Spoleto 16 marzo 2000).

5122 Cambiale E prova idonea in quanto promessa unilaterale per scrittura privata anche semancante dei requisiti prescritti dal codice civile (art. 634 c. 1 c.p.c.). La giurisprudenzaprecisa che il decreto ingiuntivo puo essere emesso anche se la cambiale e prodotta infotocopia (Cass. 28 giugno 2006 n. 14980). Il ricorrente puo depositare l’originale del titolonel successivo giudizio di opposizione, fino al momento della precisazione delle conclusioniin primo o in secondo grado (Cass. 28 ottobre 2011 n. 22531).Nella cambiale tratta e necessario che il trattario abbia accettato la cambiale, in quanto solocon l’accettazione il trattario da semplice designato a pagare diviene debitore principale(Cass. 25 ottobre 1991 n. 11388).In caso di girata, il giratario puo chiedere un decreto ingiuntivo contro il girante se l’azionecambiaria di regresso non e ancora prescritta (Cass. 21 gennaio 1981 n. 493, Cass. 25 ottobre1976 n. 3857). In caso di prescrizione dell’azione cambiaria, il giratario puo comunqueutilizzare la cambiale come promessa di pagamento valida per chiedere il decreto ingiuntivonei confronti del proprio diretto promittente (il girante) (Cass. 12 aprile 1994 n. 3417).

5124 Estratto conto Ogni banca (ed anche la Banca d’Italia) puo chiedere il decretoingiuntivo sulla base dell’estratto conto certificato conforme alle scritture contabili da unsuo dirigente, il quale deve altresı dichiarare che il credito e vero e liquido (art. 50 TUB -D.Lgs. 385/93). L’estratto conto ha valore anche nell’eventuale giudizio di opposizione in-staurato dal cliente (Cass. 20 agosto 2003 n. 12233). Alcune pronunce di merito ritengonoche in tale giudizio il creditore debba produrre anche il contratto di conto corrente (Trib.Nuoro 25 luglio 2007).

Gli estratti conto non bancari sono in genere atti informali e di parte che non costituiscono prova scritta idoneaall’emissione del decreto ingiuntivo (Trib. Reggio Calabria 17 febbraio 2008, Trib. Venezia 4 giugno 1992).

5125 La legge ammette l’emissione del decreto ingiuntivo sulla base dell’estratto del saldaconto

(art. 102 L. 141/38, ancora in vigore in forza dell’allegato 1 al D.Lgs. 179/2009), ossia sullabase di un documento (diverso dagli estratti conto veri e propri) che riporta il saldo finaledei rapporti regolati in conto corrente ma non le singole partite che hanno concorso aformare il saldo.La legge limita il valore probatorio di tale estratto al procedimento monitorio, mentre nelsuccessivo procedimento di opposizione a decreto ingiuntivo tale documento assume rilievo

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solo come documento indiziario, la cui portata e liberamente apprezzata dal giudice nelcontesto di altri elementi ugualmente significativi (Cass. 19 marzo 2009 n. 6705). La banca insede di opposizione deve pertanto depositare anche gli estratti conto (Cass. 20 agosto 2003n. 12233, Cass. 25 febbraio 2002 n. 2751).

Secondo una giurisprudenza minoritaria l’estratto di saldaconto non e prova idonea all’emissione del decretoingiuntivo (Trib. Firenze 13 marzo 2002 n. 1010) e il decreto emesso in base a tale documento e nullo (Trib.Mantova 3 febbraio 2004).

5128Parcella per onorari, spese o altre prestazioni (art. 636 c.p.c.) Una disciplinaparticolare e dettata per il ricorso per decreto ingiuntivo richiesto dai seguenti soggetti:— avvocati, cancellieri, ufficiali giudiziari o chiunque abbia prestato la propria opera inoccasione di un processo (es. i consulenti tecnici), per ottenere il pagamento degli onorariper le loro prestazioni giudiziali o stragiudiziali o il rimborso delle spese (art. 633 c. 1 n. 2c.p.c., richiamato dall’art. 636 c. 1 c.p.c.);— notai o altri liberi professionisti (architetti, ingegneri) per il pagamento di onorari, diritti orimborsi loro spettanti in base alla loro legge professionale (art. 633 c. 1 n. 3 c.p.c. richiamatodall’art. 636 c. 1 c.p.c.).Dal 24 gennaio 2012 sono abolite le tariffe professionali regolamentate (art. 9 c. 1 DL 1/2012c.d. «liberalizzazioni» conv. in L. 27/2012) con la conseguenza che la misura del compensooltre a dover essere previamente resa nota al cliente, deve essere adeguata all’importanzadell’opera e deve essere omnicomprensiva, ossia indicare, per le singole prestazioni, tutte levoci di costo, incluse di spese, oneri e contributi (v. n. 1929 e s.).

Precisazioni 1) In caso di contestazione, nella successiva fase di opposizione, la parcella vistata dal consi-glio dell’ordine non ha valore di prova perche e una semplice dichiarazione unilaterale del professionista. Ilcreditore deve quindi provare quantita e qualita delle proprie prestazioni professionali (Cass. 1º dicembre 2010n. 24381, Cass. 31 marzo 2008 n. 8397, Cass. 17 marzo 2006 n. 5884).2) L’invio della parcella (o notula) da parte dell’avvocato per le prestazioni professionali svolte non costituisceun atto rituale di messa in mora del cliente. In caso di contestazione o mancato pagamento della parcella, lacostituzione in mora del cliente avviene con la notifica del decreto ingiuntivo e, solo da tale momento,l’avvocato puo pretendere il pagamento degli interessi legali (Cass. 10 ottobre 2011 n. 20806).3) L’unico foro competente all’emissione dell’ingiunzione di pagamento e il foro del debitore al momento incui doveva eseguirsi l’obbligazione (art. 1182 c.c.), escludendo il foro alternativo del creditore (art. 20 c.p.c.)(Cass. 12 ottobre 2011 n. 21000).

5130Verbali dell’Ispettorato del lavoro o degli enti previdenziali (art. 635 c. 2

c.p.c.) Per i crediti derivanti da omesso versamento agli enti di previdenza e di assistenza deicontributi previdenziali ed assistenziali obbligatori sono prove scritte idonee per chiedere ildecreto ingiuntivo i verbali di accertamento eseguiti dall’Ispettorato del lavoro e dai funzio-nari degli enti, come l’INAIL (Cass. 3 luglio 2004 n. 12227) o l’INPS (Cass. 27 ottobre 2004 n.20839, Cass. 6 agosto 2003 n. 11900, Cass. 9 marzo 2001 n. 3527).In questi casi, vale l’attestazione del direttore della sede provinciale dell’ente creditorecontenente l’indicazione dell’ammontare dei contributi dovuti dal datore di lavoro all’isti-tuto (Cass. 10 gennaio 2003 n. 243, Cass. 10 aprile 2001 n. 5361) poiche il direttore, in quantosuperiore gerarchico, ha il potere di sostituirsi al funzionario incaricato di attestare l’effetti-vita dell’accertamento eseguito e dei suoi risultati, a conclusione di un procedimento am-ministrativo interno (Cass. 19 novembre 1996 n. 10104, Cass. 18 agosto 1983 n. 5388).

Nel giudizio di opposizione, i verbali possono fornire utili elementi di giudizio pur non essendo muniti diefficacia probatoria assoluta (Cass. 9 marzo 2001 n. 3527, Trib. Cassino 6 dicembre 2007).

SEZIONE 2

Procedimento ordinario di ingiunzione

5140Il creditore, se ricorrono i presupposti per l’emissione di un decreto ingiuntivo contro ilproprio debitore, deve depositare presso il giudice competente un ricorso (art. 638 c. 1c.p.c.) con il contenuto e secondo le regole esaminate nella trattazione che segue.Se il creditore ed il debitore sono domiciliati in diversi Stati membri dell’Unione Europea e

Q Ed. Ipsoa - Francis Lefebvre PROCEDIMENTO DI INGIUNZIONE 729