DI DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE

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® EDIZIONI GIURIDICHE E IMON S DI DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE Schemi Schede GLI STRUMENTI SINTESI di 2/3 Gruppo Editoriale Esselibri - Simone IV Edizione totalmente rifatta Volume consigliato prova orale di AVVOCATO per la

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®EDIZIONI GIURIDICHEEIMONS

DI DIRITTO PUBBLICO E COSTITUZIONALE

Schemi Schede

GLI STRUMENTI SINTESIdi 2/3

Gruppo Editoriale Esselibri - Simone

IV Edizionetotalmente rifatta

Volumeconsigliato

prova orale diAVVOCATO

per la

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TUTTI I DIRITTI RISERVATI

Vietata la riproduzione anche parziale

2/C -LE DOMANDE D’ESAME DI DIRITTO PUBBLICOE COSTITUZIONALEpp. 352 • € 12,00

La nuova collana Countdown non si limita a dare rispo-ste esaustive alle domande più ricorrenti e complesse,ma invita ad una riflessione sui singoli concetti ed istitu-ti per una preparazione che si fondi, oltre che sulla me-moria, anche sul ragionamento.La struttura del volume prevede una prima domanda ge-nerale, corredata di risposta articolata, seguita dalle do-mande di approfondimento che potenzialmente potreb-bero scaturire a seguito della prima risposta.Countdown, pertanto, mette in grado di ampliare il di-scorso e, soprattutto, indirizzare le domande d’esame su-gli argomenti che il candidato sente di poter esporre con

più padronanza per conseguire così un esito brillante.

Scarica gratuitamente alcune domande sul sito www.simone.it/catalogo/v2_c.htm

Ideazione, direzione e programmazione a cura di Federico del Giudice(docente universitario)

Coordinamento redazionale a cura della dott.ssa Anna Cacace

Ha collaborato all’aggiornamentodella presente edizione la dott.ssa Chiara Schettino

Il catalogo aggiornato è consultabile sul sito: www.simone.itove è anche possibile scaricare alcune pagine saggio dei testi pubblicati

Finito di stampare nel mese di novembre 2009dalla «Litografia Enzo Celebrano» - Via Campana, 234 - Pozzuoli (NA)per conto della ESSELIBRI S.p.A. - Via F. Russo, 33/d - 80123 - Napoli

Grafica di copertina a cura di Giuseppe Ragno

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PREMESSA ALLA QUARTA EDIZIONE

«Schemi e Schede di Diritto Pubblico e Costituzionale» rappresentaun valido sussidio da affiancare ai manuali istituzionali per fissare iconcetti, dar loro ordine e sistematicità e, soprattutto, ripassare in pocotempo un programma molto ampio e impegnativo.

Il volume, strutturato in schemi e tavole sinottiche, si dimostra par-ticolarmente utile per individuare rapidamente i punti fondamentali diogni istituto e svilupparne i possibili collegamenti originali con gli altriargomenti.

Anche questa nuova edizione è arricchita da tre rubriche:

— osservazioni, che puntualizza i punti caldi, spesso oggetto di dibat-tito in dottrina e giurisprudenza;

— differenze, che analizza aspetti particolari della materia, stimolan-do i confronti e i paralleli fra i diversi istituti;

— in sintesi, che offre un quadro riepilogativo degli argomenti affron-tati.

Notevole è stato l’aggiornamento che questa quarta edizione ha ri-chiesto in ragione delle numerose novità legislative e giurisprudenzialifra cui si segnalano:

— la sent. Corte cost. 19 ottobre 2009, n. 262, che ha dichiarato l’inco-stituzionalità della L. 124/2008 (cd. Lodo Alfano);

— la L. 15 luglio 2009, n. 94 (pacchetto sicurezza);— la L. 18 giugno 2009, n. 69 (collegato alla finanziaria 2009);— la L. 5 maggio 2009, n. 42 (federalismo fiscale);— la L. 4 marzo 2009, n. 15 e il D.Lgs. 27 ottobre 2009, n. 150 (riforma

Brunetta sul pubblico impiego).

Il testo, quindi, per come è strutturato, assicura una importante ve-rifica delle conoscenze acquisite e completa lo studio della disciplinadimostrandosi strumento indispensabile per il superamento di esamiuniversitari e concorsi.

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Gent.le lettore,a completamento del testo, abbiamo pubblicato on-line un’appendice elettro-nica che contiene i testi (integrali o commentati) delle principali fonti deldiritto pubblico, dei più noti documenti storici costituzionali nonché delleprincipali Costituzioni straniere.Abbiamo, inoltre, dedicato un’apposita sezione ai documenti internazionaliche riguardano diritti e libertà «fondamentali». Non potevano mancare i ri-ferimenti normativi alla Comunità europea che continua a segnare buonaparte delle politiche degli Stati membri. Da ultimo, si è dato ampio spazioalla principale normativa relativa all’ordinamento italiano vigente, a partiredalla Costituzione italiana fino ai singoli Statuti delle Regioni.

Visita, dunque, il sito www.simone.it/multimedia/11 per scaricare gratuitamente:

— Documenti storici costituzionali (Magna Charta, Petition of Right, Bill ofRight e Dichiarazioni dei diritti dell’uomo e del cittadino);

— Statuti e Costituzioni pre-repubblicane (Statuto Albertino, Statuto del Re-gno delle Due Sicilie, Statuto del Gran Ducato di Toscana, Costituzione dellaRepubblica romana e Costituzione della Repubblica sociale italiana);

— Costituzione italiana commentata;— Principale normativa nazionale relativa agli organi costituzionali e alle

autonomie territoriali;— Testi completi degli Statuti delle Regioni ad autonomia ordinaria e delle

Regioni ad autonomia speciale;— Principali Costituzioni straniere vigenti (Stati Uniti, Francia, Germania,

Spagna e Svizzera) con brevi note introduttive;— Principale normativa dell’Unione europea;— Dichiarazioni e Carte internazionali vigenti (Dichiarazione universale dei di-

ritti dell’uomo, Statuto delle Nazioni Unite, Convenzione per la salvaguardiadei diritti dell’uomo e delle libertà fondamentali, Convenzione sui diritti dell’in-fanzia, Dichiarazione universale sui diritti linguistici e Carta di Algeri).

Buon Lavoro!* * *

Nell’affrontare i testi universitari ci si imbatte spesso in una termi-nologia poco familiare che rende più lento e difficoltoso l’appren-dimento.In sede d’esame, inoltre, sorge di frequente la necessità di rispon-dere in maniera rapida e completa a domande complesse che ri-chiedono una capacità di sintesi che non sempre lo studente pos-siede.La collana LeXikon “Le parole del…” viene incontro ad entram-be queste esigenze, offrendo sia gli opportuni chiarimenti lessicalie terminologici per una migliore comprensione dei manuali sia al-cuni modelli di risposta esauriente, elencati alfabeticamente, concui lo studente può misurarsi.Grazie al formato tascabile, questo volumetto si affianca comoda-mente ai manuali istituzionali come vademecum per fugare dubbied incertezze in vista dell’esame.

In preparazione la nuova edizione con lemmi di diritto pubblico comparato.

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PARTE PRIMA

TEORIA GENERALE DEL DIRITTO

Capitolo 1: Diritto e ordinamento giuridico ........................................ Pag. 7

1 Diritto pubblico e diritto costituzionale: differenze • 2 L’ordinamentogiuridico • 3 La norma giuridica

Capitolo 2: Lo Stato .............................................................................. » 11

1 Generalità • 2 Gli elementi costitutivi dello Stato • 3 Funzioni delloStato • 4 Forme di Stato • 5 Forme di governo

Capitolo 3: Lo Stato nella comunità internazionale e nell’UnioneEuropea ........................................................................................... » 21

1 Premessa • 2 Lo Stato italiano e il diritto internazionale • 3 Le orga-nizzazioni internazionali • 4 L’ONU (Organizzazione delle Nazioni Uni-te) • 5 L’Unione europea

Capitolo 4: Rapporti fra lo Stato, la Chiesa cattolica e le altre con-fessioni religiose ............................................................................ » 29

1 I Patti lateranensi • 2 Il nuovo Concordato (1984) • 3 La Chiesa catto-lica nel sistema costituzionale italiano • 4 Le altre confessioni religiosee il principio di libertà dei culti

Capitolo 5: Le fonti del diritto .............................................................. » 33

1 Le fonti di produzione • 2 Le fonti sulla produzione • 3 Le fonti di cognizio-ne • 4 I testi unici e i codici • 5 Le fonti di rango costituzionale • 6 Le fonticomunitarie • 7 Le leggi ordinarie • 8 I limiti alla legislazione ordinaria • 9Gli atti aventi forza di legge • 10 Il referendum • 11 I regolamenti parlamentari• 12 I regolamenti degli altri organi costituzionali e di rilievo costituzionale• 13 I regolamenti • 14 Le fonti regionali • 15 Le fonti di carattere locale • 16Le fonti internazionali • 17 La consuetudine • 18 L’interpretazione giuridica• 19 Le antinomie • 20 Efficacia delle norme giuridiche nel tempo e nellospazio • 21 Fonti atipiche e fonti rinforzate

Capitolo 6: L’organizzazione costituzionale italiana ......................... » 51

1 Cenni storici • 2 Principi fondamentali dell’ordinamento costituziona-le • 3 La struttura della Costituzione italiana • 4 Gli organi costituzionali• 5 Gli organi di rilievo costituzionale e le autorità indipendenti

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Capitolo 4 • L’attività del Parlamento 7

Capitolo DIRITTO E ORDINAMENTO GIURIDICO

1 Diritto pubblico e diritto costituzionale: differenze

Diritto pubblico� Complesso di norme con le quali vengono disciplinate la formazione,

l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli enti pubblici, nonché irapporti fra gli stessi e i privati

Diritto costituzionale

� Ramo del diritto pubblicoche studia i principi e le nor-me fondamentali contenutinella Costituzione e riguar-danti lo Stato, i cittadini e,in generale, tutti i soggettidella comunità

Oggetto specifico del

� Fonti del diritto: atti o fatti produttivi di diritto, riconosciuti come tali dal-

diritto costituzionale

l’ordinamento di cui fanno parte

� Organizzazione costitu-• rapporti tra organi costituzionali (for-

zionale dello Statoma di governo)

• rapporti fra l’insieme degli organi co-stituzionali, popolo e territorio (formadi Stato)

� Libertà e diritti costituzionali

� Giustizia costituzionale

2 L’ordinamento giuridico

Concetto

� Si qualifica tale un grup-po sociale caratterizzatodalla sussistenza di alcu-ni elementi:

Teorie

• l’ordinamento giuridico è l’insieme delle nor-

sull’ordinamento � Normativista (Kelsen)

me che regolano i comportamenti dei singoli

giuridico

• le norme seguono una gerarchia al verticedella quale si pone la norma-base (cd. grun-dnorm) che dà efficacia al sistema

• norma e sanzione sono momenti essenzia-li dell’ordinamento

1

• sussistenza di una pluralità di persone (plu-risoggettività)

• sussistenza di un complesso di norme cheregolano la vita del gruppo e ne individua-no gli interessi primari (normazione)

• esistenza di un potere organizzato per il rag-giungimento degli scopi comuni (organizza-zione)

• adesione dei componenti del gruppo alle re-gole imposte all’interno (effettività)

• particolare: analizza l’ordinamentocostituzionale di un solo Stato

• generale: partendo dall’analisi di piùsistemi positivi, individua i caratteridistintivi di ciascun ordinamento ogruppo di ordinamenti (DAVID)

• comparato: studia, raffrontandoli, unapluralità di sistemi positivi

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8 Parte Prima • Teoria generale del diritto

Teorie sull’ordinamento � Istituzionalista

• identità fra ordinamento giuridico e cor-

giuridico (Santi Romano)

po sociale

• il corpo sociale è inteso come «istitu-zione», cioè, gruppo organizzato se-condo un ordine normativo

• consente di attribuire rilevanza a fe-nomeni tipici del diritto costituzionale(organi titolari di sovranità statale i cuirapporti sono scarsamente regolati danorme giuridiche)

Osservazioni

La teoria normativa di Kelsen considera l’ordinamento giuridico un insieme di norme giuridiche ilcui fondamento non deriva dal fatto che queste siano giuste o sentite dal corpo sociale, perché ogninorma trova il proprio fondamento in una norma superiore di carattere più astratto, finché, prose-guendo nel processo di astrazione, si giunge ad una norma ultima del tutto priva di contenutonormativo, la norma-base o Grundnorm.La teoria istituzionalista di Santi Romano, invece, prende le mosse dal concetto sociologico diistituzione, intesa come organizzazione umana.Le istituzioni nascono in forme semplici, come la famiglia, ed assumono nel tempo l’aspetto diformazioni sociali sempre più complesse (Stato), andando a costituire aggregazioni solide e per-manenti che, anche col mutare dei propri elementi, conservano sempre la medesima individualità.Sarebbero queste istituzioni a darsi nel tempo delle regole (le norme giuridiche).

3 La norma giuridica

Nozione: elemento indefettibile dell’ordinamento giuridico, consiste in una prescrizione o in undivieto, rivolti ad una pluralità astratta di destinatari, accompagnati dalla minaccia di una sanzione incaso di inosservanza.

Elementi strutturali

� Precetto: comando contenuto nella norma. Nel diritto costituzionaleesistono alcune norme ove il contenuto del precetto non è specificato(c.d. norme in bianco): si tratta di quelle che incriminano il Presidentedella Repubblica per «Alto tradimento» ed «Attentato alla Costituzio-ne»; reati che non vengono specificamente definiti della Costituzione(vedi art. 90)

� Sanzione: minaccia di un castigo in caso di inosservanza del precetto

� Coattività: capacità del precetto di affermarsi coattivamente indipen-dentemente dalla volontà del destinatario

Caratteri � Generalità e astrattezza: suscettibilità della norma di essere applica-ta ad un numero indeterminato di destinatari e ad un numero indefinitodi casi: tale carattere distingue gli atti legislativi da quelli del potereamministrativo o giurisdizionale

� Esteriorità: soltanto i comportamenti esteriorizzati dell’uomo sono te-nuti ad adeguarsi alle norme giuridiche (non anche la coscienza, comerichiedono i precetti morali)

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Capitolo 4 • L’attività del Parlamento 9

� Intersubiettività: attitudine della norma a creare relazioni ordinate fragli uomini

Caratteri � Positività: si riferisce alla produzione delle norme solo da parte di orga-ni a ciò legittimati e nelle forme previste dalla Costituzione e dalle leggi

Funzioni

� Esprimono gli interessi propri del gruppo dominante che governa

� Individuano gli organi e le procedure per la produzione dei precetti

� Individuano gli organi e le procedure legittimate ad accertare e dichia-rare l’inosservanza delle prescrizioni

� Stabiliscono le sanzioni che devono essere applicate in caso di inos-servanza dei precetti (reati, violazioni amministrative, etc.)

Differenze

Gli ordinamenti giuridici storicamente hanno seguito due diversi filoni:

— ordinamenti di common law di derivazione anglosassone, sono basati su regole in prevalen-za non scritte, su decisioni giurisprudenziali e principi derivanti dall’esperienza consuetudina-ria della prassi e degli usi.Principale caratteristica di questi ordinamenti è l’eterogeneità delle fonti di vertice, non organi-camente codificate in un testo normativo affermatosi storicamente (es. Magna Charta 1215,Habeas Corpus 1679);

— ordinamenti di civil law, tipici dei paesi di cultura romanistica-germanica. L’elemento che li con-traddistingue è la formazione di un complesso di regole scritte di rango costituzionale e ordinarioche hanno, di norma, come riferimento una lex suprema (la Costituzione). Rilievo marginaleassumono in questi ordinamenti le regole consuetudinarie, mentre le pronunce giurisprudenzialinon assumono, come accade invece nei paesi di common law, il peso di precedente vincolante.

� Permissive: autorizzano determinati comportamenti� Attributive: attribuiscono capacità, diritti, poteri o situazioni di vantag-

gio (es.: diritto di associarsi in partiti)

Tipi di norme che � Di incentivazione: promettono sussidi, agevolazioni etc.possono coesistere � Programmatiche: individuano i fini generali da perseguirein un ordinamento � Definitorie: definiscono concetti giuridici (es.: nozione di contratto)

� Metanorme o norme di seconda istanza: regolano la produzione dialtre norme (es.: pacta sunt servanda che impone il rispetto delle rego-le stabilite dalle parti)

� Perfette o imperfette: queste ultime sono sprovviste di sanzione

In sintesi

L’uomo è un essere sociale. La sua natura lo conduce ad aggregarsi ai propri simili in modo daformare dei gruppi, o meglio delle collettività organizzate.Il complesso delle norme e delle istituzioni che disciplinano l’ordinato svolgimento della vita socialee delle relazioni interpersonali costituisce l’ordinamento giuridico.Le singole regole, invece, rappresentano le norme giuridiche, che disciplinano in astratto la con-dotta dei consociati, prevedendo sanzioni nel caso concreto in cui questi non le osservino.Il diritto pubblico è il complesso di norme che disciplina la formazione, l’organizzazione e l’attivitàdell’ordinamento giuridico statale e dei suoi enti, nonché i loro rapporti con i singoli.Il diritto costituzionale è una parte del diritto pubblico, anzi la sua parte centrale. Esso rappresen-ta, infatti, quel ramo del diritto pubblico che studia i principi e le norme fondamentali della vita delloStato, dei cittadini e di tutti gli altri soggetti della comunità. Tali principi e norme sono contenuti inuna Costituzione scritta per gli ordinamenti di civil law.

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10 Parte Prima • Teoria generale del diritto

I RAMI DEL DIRITTO PUBBLICO

Diritto pubblicoSi distingue a seconda se ha rilevanza interna nel singolo Stato o su unacomunità di Stati.

Diritto internazionaleRegola i rapporti tra i singoli Stati e tra questi e le organiz-zazioni internazionali (come l’ONU).Le sue norme sono stabilite dalle consuetudini, dai trattatiinternazionali e dalle norme derivate.

Diritto costituzionaleSancisce i principi fondamentali su cui si basano gli altrirami del diritto. Regola la forma dello Stato e i suoi poteri.Le sue norme sono contenute nella Costituzione e nelleleggi costituzionali.

Diritto comunitarioInsieme di norme che regolano l’organizzazione e losviluppo delle Comunità europee e i rapporti tra questee gli Stati membri. Tali norme sono stabilite dai Trattatiistitutivi delle Comunità europee e dagli atti successiviche li hanno modificati e completati, nonché dai c.d. attitipici, cioè regolamenti, direttive, decisioni, raccomandazionie pareri

Diritto amministrativoRegola l’organizzazione e l’attività dello Stato e degli altrienti pubblici.

Diritto penaleDefinisce quali sono i comportamenti considerati comereati e stabilisce le pene che devono essere comminatea chi li compie.Le norme penali sono contenute nel codice penale e innumerose altre leggi speciali.

Diritto processualeRegola i procedimenti che si svolgono davanti ai giudici.A seconda del tipo di giudice e della natura della con-troversia, si distingue: diritto processuale civile, dirittoprocessuale penale, diritto processuale amministrativo.Le sue norme sono contenute nei codici di procedura civilee di procedura penale, e in alcune leggi speciali.

Diritto ecclesiasticoDisciplina i rapporti tra lo Stato e la Chiesa Cattolica.Le sue norme sono stabilite dai Patti Lateranensi e dalnuovo Concordato.

Diritto finanziarioStabilisce le regole che lo Stato e gli altri enti pubblicidevono seguire per reperire i mezzi finanziari necessarialla costruzione di opere pubbliche, al funzionamento discuole e ospedali, all’amministrazione della giustizia etc.Le sue norme sono contenute in varie leggi.La parte di esso che stabilisce le imposte e le tasse che icittadini devono pagare allo Stato, è denominato: dirittotributario.

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11Capitolo 2 • Lo Stato

Capitolo LO STATO

1 Generalità

Nozione: lo Stato è «un ordinamento giuridico a fini generali esercitante il potere sovrano su undato territorio, cui sono subordinati in modo necessario i soggetti ad esso appartenenti» (Mortati).

� Giuridicità: il complesso di norme che ne regola la «vita» è essenzialee indefettibile

� Politicità: persegue esclusivamente «fini generali» della società

Caratteri dello Stato � Originarietà: non deriva da alcuna volontà superiore; trova in se stes-so fondamento di validità e di legittimazionecome ordinamento

� Indipendenza: non conosce alcuna autorità superiore che condizionala sua attività: questa regola subisce diverse eccezioni nel momento incui lo Stato volontariamente entra a far parte di una organizzazioneinternazionale (es.: Nazioni Unite, Comunità europee, etc.)

� Sovranità: si impone in tutto il territorio e a tutti coloro che su di essipermangono a diverso titolo (cittadini, stranieri, apolidi)

2 Gli elementi costitutivi dello Stato

� Popolo (elemento personale)

Elenco � Territorio (elemento spaziale)

� Sovranità (elemento organizzativo)

2.1 • Il popolo

Nozione: «comunità di individui ai quali l’ordinamento giuridico statale attribuisce lo status di citta-dino» (Martines), vale a dire l’insieme delle situazioni giuridiche attive e passive che pongono i cittadiniin relazione esclusiva con l’apparato autoritario.

Distinzione dai concetti� Popolazione: insieme di individui (compresi stranieri e apolidi) che si

trova in un certo momento nel territorio dello Statodi popolazione e nazione � Nazione: collettività etnico-sociale caratterizzata dalla comunanza di

lingua, razza, costumi e religione

Apolidia � Mancanza di qualsiasi cittadinanza, dovuta alla perdita della cittadi-nanza di uno Stato ed all’impossibilità di acquistarne altre

Doppia cittadinanza � Possesso della cittadinanza di due (o più) Stati diversi

2

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1212 Parte Prima • Teoria generale del diritto

Ipotesi di riconoscimento odichiarazione giudiziale

Il minore straniero adottato Il coniuge (straniero o apo-lide) di cittadino italiano

Per iuris communicatio

• minore d’età• maggiore d’età con elezione della cittadinan-

za determinata dalla filiazione• il titolare del diritto agli alimenti

• se risiede da almeno 2 anni legalmente in Italia• dopo 3 anni dalla data del matrimonio valido e

vincolante a tutti gli effettiI termini sono ridotti della metà in presenza difigli nati o adottati dai coniugi (art. 5 come mo-dificato dalla L. 15 luglio 2009, n. 94)

▼ ▼ ▼

▼ ▼

Per beneficio di legge

Straniero o apolide con padre o madre oascendente in linea retta fino al 2° grado cit-tadini per nascita

Straniero nato in Italia

• che abbia prestato servizio militare o as-sunto pubblico impiego in Italia (occorredichiarazione di volontà)

• che risieda legalmente da 2 anni in Italia(occorre dichiarazione di volontà entro 1anno dalla maggiore età)

Requisiti:• residenza ininterrotta in Italia (fino al 18°

anno)• dichiarazione di volere acquistare la cit-

tadinanza (entro 1 anno dalla maggioreetà)

▼ ▼

Soggetti che siano stati cittadini italiani (e i loro figli e discendenti in linea retta di lingua e culturaitaliana) già residenti nei territori facenti parte dello Stato italiano e poi ceduti alla Jugoslavia

▼ ▼ ▼

Padre o madre italiani

▼ ▼

CITTADINANZA ITALIANA (L. 5-2-1992, n. 91)

SCHEMA N. 1 - ACQUISTO

Per nascita

Ius soli Ius sanguinis Il figlio di ignoti trovato nelterritorio italiano di cui non èprovata alcuna cittadinanza

Chi nasce in Italia e si tro-va in una delle seguenticondizioni:• genitori ignoti• genitori apolidi• il nato non segue la cit-

tadinanza dei genitorisecondo la legge delloStato cui questi appar-tengono

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13Capitolo 2 • Lo Stato

Presupposti:• lo straniero ha reso emi-

nenti servizi all’Italia• ricorre eccezionale inte-

resse dello Stato

Concessione della cittadi-nanza:• proposta del Ministro del-

l’Interno• parere del Consiglio di

Stato• decreto del Presidente

della Repubblica

Per naturalizzazione

Per impiego pubblico,carica pubblica oservizio militare

Presso uno Stato estero o ente inter-nazionale cui l’Italia non partecipi

Presso uno Stato in guerra con l’Italia

• non si abbandona l’impiego o lacarica

• si presta il servizio militare (nonsussistendo obbligo)

• si acquista volontariamente la cit-tadinanza estera

▼ ▼

Non si ottempera all’intimazione delGoverno italiano di abbandonare l’im-piego, la carica o il servizio militare

Per rinunzia

Il cittadino italiano risiede o stabiliscela residenza all’estero

Figlio di persona che ha acquistato oriacquistato la cittadinanza

• abbia raggiunto la maggiore età• sia in possesso di altra cittadinanza

▼ ▼

SCHEMA N. 2 - PERDITA

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1414 Parte Prima • Teoria generale del diritto

Con l’entrata in vigore del Trattato sull’Unione europea del 1992, alla cittadinanza nazionale si èaggiunta anche una cittadinanza europea.

� Libertà di circolare e soggiornare nei territori degli Stati membri del-l’Unione europea

� Diritto di elettorato attivo e passivo nello Stato di residenza in occasio-ne delle elezioni del Parlamento europeo e delle elezioni comunali

Diritti del � Diritto di proporre petizioni al Parlamento europeocittadino europeo � Diritto di rivolgersi al Mediatore europeo per denuncia di cattiva ammi-

nistrazione comunitaria

� Godimento di tutela da parte delle autorità diplomatiche e consolari diun altro Stato membro (qualora ci si trovi in uno Stato terzo in cui non èpresente una rappresentanza del proprio paese di origine)

2.2 • Il territorio

Nozione: sede su cui è stabilmente organizzata la comunità statale.

Elementi costitutivi

� Terraferma: è delimitata da confini naturali o artificiali

in senso stretto

� Mare territoriale: comprende la fascia di mare costiero entro cui loStato esercita la sua sovranità. Si estende per 12 miglia

� Piattaforma continentale: comprende i fondi marini e il loro sottosuo-lo al di là del mare territoriale del singolo Stato costiero: il limite diestensione è fissato dalla Convenzione di Montego Bay del 1982

� Zona economica esclusiva: è una zona che si estende fino a 200miglia marine (limite individuato dalla Convenzione di Montego Bay) eall’interno della quale tutte le risorse economiche sono di pertinenzadello Stato costiero, fatti salvi i diritti degli Stati terzi

SCHEMA N. 3 - RIACQUISTO

Dichiarazionedi riacquisto

Prestazione del servizio militare o diimpiego pubblico alle dipendenze del-lo Stato italiano

Stabilimento della residenza in Italiaentro 1 anno dalla dichiarazione

▼ ▼

Rinuncia a impiego oservizio militare presso

uno Stato estero

Trasferimento della residenza in Italia per almeno 2 anni▼

Stabilimento dellaresidenza in Italia

Riacquisto automatico dopo un anno dalla data di stabilimento▼

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15Capitolo 2 • Lo Stato

Elementi costitutivi � Spazio aereo e sottosuolo: dallo spazio aereo (sovrastante terra-in senso stretto ferma e mare territoriale) è escluso lo spazio extra-atmosferico

Territorio fluttuante � Navi e aerei mercantili: in viaggio in alto mare e sul cielo soprastante

� Navi e aerei militari: ovunque si trovino

Immunità territoriale � Se ne parla in relazione ad alcune parti del territorio escluse dalla po-testà d’imperio dello Stato territoriale; tali sono le sedi delle rappresen-tanze diplomatiche straniere ove vige il diritto dello Stato della missio-ne secondo le convenzioni e le consuetudini internazionali

2.3 • La sovranità o potere supremo

Nozione: potere di governo supremo, esclusivo ed originario che fa capo allo Stato, il quale loesercita nell’ambito di un determinato territorio e nei confronti della comunità in esso stanziata.

� In epoca feudale il sovrano era il superiore gerarchico (tale era ancheciascun signore nei confronti dei vassalli); i suoi poteri erano limitatidagli obblighi assunti nei confronti dell’inferiore

Evoluzione storica

� Tra il XIV e il XV secolo si affermava il concetto di sovranità comepotestà assoluta e senza limiti (Stato assoluto)

del concetto � Con l’avvento dello Stato di diritto (in cui lo stesso agire dei pubblicipoteri è soggetto al diritto) cadeva il dogma dell’assolutezza. Sono am-missibili solo autolimitazioni della suprema potestà

� In epoca contemporanea, in virtù dei limiti e dei condizionamenti impostidall’adesione alle organizzazioni internazionali alla sovranità statale, siparla di una vera e propria «fuga di sovranità»

� Sovranità esterna (c.d. internazionale): riguarda i rapporti dello Statocon gli altri Stati o organizzazioni internazionali e si sostanzia nel prin-cipio di indipendenza di ciascuno Stato

Articolazioni� Sovranità interna: attiene ai rapporti dello Stato con i cittadini e quanti

risiedono sul suo territorio e si concretizza nel potere di imporsi su di essi

� Difficoltà di controllo sulla circolazione delle informazioni (a causa del-lo sviluppo delle tecnologie informatiche) e dei capitali (a causa delprocesso di globalizzazione)Limiti attuali alla

sovranità statale � Progressiva evoluzione di organizzazioni internazionali (quali l’ONU, l’Unio-ne europea), nonché crescente affermazione di dichiarazioni internazio-nali volte a tutelare sempre i diritti umani travalicando i confini nazionali

Sovranità popolare

� L’art. 1 dispone che la so-vranità appartiene al po-polo, cioè ai cittadini che laesercitano nelle forme e neilimiti previsti dalla Costitu-zione stessa

Strumenti per� Diritto di elettorato

• elettorato attivo: capacità di votare rico-

l’esercizio della nosciuta a tutti i cittadini maggiorenni

sovranità popolare (per l’elezione del Senato è richiesto il

in Italia compimento del 25° anno di età)

• lo strumento di collegamento fra po-polo ed esercizio della sovranità è larappresentanza politica, cioè il rap-porto esistente tra corpo elettoraleed organi elettivi

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1616 Parte Prima • Teoria generale del diritto

Strumenti per� Diritto di elettorato

• elettorato passivo: capacità di essere

l’esercizio della

eletti, attribuita a coloro che oltre a non

sovranità popolare

essere colpiti da ipotesi di incapacitào indegnità, abbiano anche partico-lari requisiti di età e non si trovino incondizioni di ineleggibilità

� Istituti di democrazia diretta (es.: referendum)

� Esercizio del diritto di partecipazione e di associazione in partiti politi-ci, sindacati, gruppi etc., nonché esercizio delle libertà riconosciute aisingoli ed alle formazioni sociali direttamente dalla Costituzione (art. 2)

Differenze

Il termine «Stato» può assumere diverse accezioni:

— Stato-ordinamento, che indica l’ordinamento giuridico statale nel suo complesso, comprensi-vo di tutti i suoi elementi costitutivi. La nostra Costituzione, nel far riferimento allo Stato-ordina-mento, utilizza prevalentemente il termine «Repubblica»;

— Stato-apparato o Stato-governo, che indica l’apparato burocratico e le strutture di verticedello Stato. Lo Stato-apparato è soltanto una delle componenti della Repubblica, come risultadalla lettura dell’art. 114 della Costituzione «La Repubblica è costituita dai Comuni, dalleProvince, dalle Città metropolitane, dalle Regioni e dallo Stato»;

— Stato-persona, ossia il complesso organizzato dello Stato-apparato cui viene riconosciuta lapersonalità giuridica;

— Stato-comunità, cioè l’insieme dei soggetti della comunità statale cui è riconosciuta autono-mia (individui, formazioni sociali, autonomie locali).

3 Funzioni dello Stato

Nozione: si definisce funzione l’attività complessiva diretta alla produzione di atti dell’autorità.

Tipologia

� Legislativa o normativa: inerisce all’emanazione delle norme: il suoesercizio è affidato alle Camere collettivamente o ai Consigli Regio-nali

� Amministrativa: attraverso essa si dà attuazione concreta alla legge esi curano in modo immediato gli interessi pubblici. È affidata al Gover-no ed alla Pubblica amministrazione e agli organi del potere locale

� Giurisdizionale: si concreta nell’individuazione della regola da appli-care in caso di controversie. È affidata all’ordinamento giudiziario

� Di indirizzo politico: consiste nell’individuazione dei fini fondamentali del-l’attività statale e stimola, guida e raccorda le altre funzioni dello Stato, delleRegioni, Province e Comuni

4 Forme di Stato

Nozione: «modo d’essere dell’intero assetto della corporazione statale» (Paladin), ovvero il siste-ma con il quale viene gestito il rapporto fra governanti e governati.

Da un altro punto di vista, si parla di diverse forme di Stato anche in relazione ai modi in cui puòessere dislocato e ripartito il potere sul territorio tra le autorità (centrali, locali) cui è affidata.

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17Capitolo 2 • Lo Stato

• derivazione divina del potere del so-vrano (natura teocratica)

• assenza di divisione dei poteri, tuttiriconducibili esclusivamente alla per-sona del sovrano

� Stato assoluto

• corpo sociale rigidamente frazionatoin classi, corporazioni, con poteri dif-ferenziati

� Stato liberale

• Stato borghese, monoclasse al potere

• Stato di diritto, la corona e i pubblicipoteri sono soggetti alla legge (prin-cipio di legalità)

• ridimensionamento dei compiti delloStato ai soli bisogni primari ordine esicurezza

• pieno riconoscimento delle libertà in-dividuali tra cui iniziativa economicae diritto di proprietà

� Stato liberaldemocratico

• Stato pluriclasse

• riconoscimento dei diritti politici (elet-torali etc.) a tutti i cittadini maggiorenni

Classificazione• evoluzione del principio di legalità in

quello di costituzionalità

delle forme di Stato • affermazione del principio democra-tico della sovranità popolare

• impegno redistributivo della ricchez-za anche a favore delle classi menoagiate

• concentrazione dei poteri nella figuradel capo (Duce, Fürer, Caudillo)

� Stato autoritario • ruolo dominante del partito unico(fascista enazionalsocialista)

• diritti e libertà individuali tutelabili solose compatibili con gli interessi statali

• corporativismo (a tutela delle singolecategorie di lavoratori)

� Stato socialista

• direzione esclusiva dello Stato daparte degi organi dirigenti del partitocomunista

• diritto subordinato all’edificazione delsocialismo (c.d. principio di legalitàsocialista che diviene «norma base»)

• collettivizzazione forzata dei mezzi diproduzione

� Stato confessionale• sovrapposizione della sfera religiosa

- alla sfera civile (reato = peccato)

(per lo più islamico) • riconoscimento di valore giuridico pri-mario a tutti i precetti religiosi

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1818 Parte Prima • Teoria generale del diritto

Classificazione in base� Stato unitario: presenza di un unico governo sovrano che opera a

livello centrale e periferico (decentramento burocratico)alla dislocazione delpotere sul territorio � Stato regionale: vengono riconosciute affianco alla persona dello Sta-

to (decentramento legislativo e politico) sfere di autonomia, variamen-te articolate, a determinate comunità territoriali: le Regioni

Classificazione in base

• binomio: governo centrale e governi locali (Stati-länder etc.)

alla dislocazione del

� Stato federale • origini: attraverso l’aggregazione dei soggettidi una Confederazione (es. Stati Uniti) o il de-centramento in Stati unitari precedentementeaccentrati (es. Canada)potere sul territorio

• teorie: sovranità ripartita fra autorità centrale eStati membri (Cuocolo); sovranità riconosciutasolo al governo centrale (La Pergola)

5 Forme di governo

Nozione: modo in cui viene ripartito il potere politico fra i supremi organi dello Stato, nonchésistema in cui vengono disciplinati i rapporti intercorrenti fra gli stessi.

Distinzioni fondamentali

� In base alle mo-dalità con cui èesercitata la so-vranità

� In base al grado diseparazione esi-stente fra legislati-vo ed esecutivo

Osservazioni

Se il concetto di forma di Stato prende in considerazione tutti gli elementi che compongono loStato, quello di forma di governo riguarda le relazioni che si instaurano all’interno di uno soltantodi tali elementi, la sovranità.Per MORTATI la forma di Stato indica il modo in cui lo Stato risulta strutturato nella sua totalità, conriguardo alla concezione ideologica e alle basi socio-economiche della collettività. Rientra, invece,nell’ambito della forma di governo ciò che riguarda solo l’istituzione, la distribuzione e l’organizza-zione dei pubblici poteri.Secondo VIRGA la forma di Stato connota il regime politico assunto in un determinato momento,mentre la forma di governo è la risultante delle caratteristiche funzionali ed operative di uno deglielementi costitutivi dello Stato, il governo.Per CARETTI-DE SIERVO, infine, la forma di Stato sintetizza le finalità che lo Stato si propone direalizzare e i valori cui si ispira, mentre la forma di governo contraddistingue l’organizzazionecostituzionale mediante la quale lo Stato persegue le sue finalità.

• forme di governo dirette, nelle quali il popoloesercita in prima persona il potere sovrano (es.democrazia ateniese)

• forme di governo rappresentative, nelle qualiil popolo gestisce i poteri di governo attraver-so i suoi rappresentanti (camera, consiglioregionale, etc.)

• forme di governo a separazione rigida, carat-terizzate dall’assenza di interferenze fra gli or-gani detentori dei diversi poteri

• forme di governo flessibili, nelle quali non vigeuna netta separazione fra legislativo ed ese-cutivo, che interferiscono l’uno dall’altro

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19Capitolo 2 • Lo Stato

Nell’ambito dell’organizzazione politico-giuridica del potere, sia per quanto concerne la forma diStato assunta, sia per quanto riguarda la forma di governo esercitata, è possibile oggi individuarenuove forme di autocrazia che si caratterizzano per la concentrazione del potere nelle mani di unsolo soggetto o di un gruppo, la diminuzione di forme di controllo, il ricorso alla forza o a qualsiasialtro mezzo di persuasione, più o meno occulto, nonché alla propaganda ed all’uso monopolisticodei media che condizionano fortemente la volontà dell’elettorato.

� Monarchia costituzionale il Governo non è legato al Parlamento daun rapporto fiduciario, ma risponde solo dinanzi al Re, titolare del pote-re di indirizzo politico

� Parlamentare: l’Esecutivo (Governo) detiene il potere di indirizzo poli-tico del quale risponde solo dinanzi al Parlamento che, in base ad unrapporto di c.d. «fiducia», può anche decidere di revocarlo

Forme storiche � Presidenziale: netta separazione di poteri fra un Presidente, che è tito-lare della funzione esecutiva, ed un’assemblea, che detiene il poterelegislativo, entrambi eletti direttamente dal popolo (ne sono un esempiogli USA)

ed attuali di Governo

� Semi-presidenziale: il potere esecutivo e quello legislativo sono eser-citati da due diversi organi collegiali, legati fra loro da un rapporto difiducia; tuttavia il Capo dello Stato, solitamente eletto dal corpo eletto-rale, ha importanti funzioni di indirizzo politico e può sciogliere il legi-slativo

� Direttoriale: l’Esecutivo, detto Direttorio, assume anche la veste di Capodello Stato ed è scelto direttamente per cooptazione dal Parlamentoche, però, non può successivamente revocarlo (es. Svizzera).

In sintesi

Concetto fondamentale per lo studio del diritto pubblico e costituzionale è quello di Stato, vale adire un gruppo organizzato di persone, stanziato stabilmente su un territorio e dotato di un’autoritàper la definizione ed il rispetto delle regole.Gli elementi costitutivi dello Stato sono dunque tre: popolo, territorio e sovranità.Le relazioni tra questi tre elementi definiscono la forma di Stato, cioè il modo in cui è strutturatal’intera corporazione statale.Nel corso dei secoli si sono susseguite diverse forme di Stato: lo Stato assoluto, di polizia, liberale,liberaldemocratico.Ai giorni nostri, inoltre, gli Stati sono differenziabili anche in base al grado di decentramento delpotere sul territorio: avremo così Stati federali, regionali o unitari.I rapporti intercorrenti tra i diversi organi che detengono il potere nell’ambito dello Stato (siamoall’interno di un unico elemento costitutivo dello Stato, la sovranità) definiscono, invece, le forme digoverno: parlamentare, presidenziale, semi-presidenziale, direttoriale.

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di un istituto che ha trovato scarsa utilizzazione: la prima consultazionereferendaria si è, infatti, tenuta il 7 ottobre 2001 e verteva sulla conferma omeno della legge costituzionale di modifica del Titolo V, parte seconda dellaCostituzione. In quella occasione, infatti, si era infranta una regola non scrittain base alla quale le modifiche alla Costituzione si realizzano con il concorso,o almeno il consenso, di tutte le forze politiche. Successivamente, nel 2006 lamaggioranza allora al governo ha tentato di nuovo di modificare da sola laCostituzione, riscrivendo un significativo numero di articoli della secondaparte del testo costituzionale. In questo caso, tuttavia, il referendum costituzio-nale ha avuto esito negativo e la prospettata riforma non si è realizzata.Negli ultimi anni si assiste ad una esasperazione del sistema bipolare anche intema di riforme istituzionali, con una maggioranza ed un’opposizione incapacidi dialogare su temi significativi come la revisione costituzionale. Di qui ilrischio di una «flessibilizzazione» della Costituzione, che ogni maggioranza divolta in volta al governo cerca di modificare adattandola ai propri programmipolitici. Questa tendenza spiega il ricorso al referendum popolare per contra-stare le modifiche costituzionali volute dalla maggioranza al governo e la sceltaconsapevole da parte delle forze politiche che non hanno votato le riforme dinon dare ad essa attuazione attraverso i conseguenti provvedimenti legislativi.

LEGGI COSTITUZIONALI DI MODIFICA DELLA COSTITUZIONE

L. cost. 9-2-1963, n. 2 Modificazioni agli articoli 56, 57 e 60 della CostituzioneL. cost. 27-12-1963, n. 3 Modificazioni agli articoli 131 e 57 della Costituzione e istituzione della

Regione «Molise»L. cost. 22-11-1967, n. 2 Modificazione dell’articolo 135 della Costituzione e disposizioni sulla Corte

CostituzionaleL. cost. 16-1-1989, n. 1 Modifiche degli articoli 96, 134 e 135 della Costituzione e della legge

costituzionale 11-3-1953, n. 1 e norme in materia di procedimenti per i reatidi cui all’art. 96 della Costituzione

L. cost. 4-11-1991, n. 1 Modifica dell’articolo 88, secondo comma, della CostituzioneL. cost. 6-3-1992, n. 1 Revisione dell’articolo 79 della Costituzione in materia di concessione di

amnistia e indultoL. cost. 29-10-1993, n. 3 Modifica dell’articolo 68 della CostituzioneL. cost. 22-11-1999, n. 1 Modifiche agli articoli 121, 122, 123 e 126 della CostituzioneL. cost. 23-11-1999, n. 2 Modifiche all’articolo 111 della CostituzioneL. cost. 17-1-2000, n. 1 Modifiche all’articolo 48 della CostituzioneL. cost. 23-1-2001, n. 1 Modifiche agli articoli 56 e 57 della CostituzioneL. cost. 18-10-2001, n. 3 Modifiche agli articoli 114, 115, 116, 117, 118, 119, 120, 123, 124, 125, 127,

129, 130 e 132 della CostituzioneL. cost. 23-10-2002, n. 1 Cessazione degli effetti dei commi primo e secondo della tredicesima dispo-

sizione transitoria e finale della CostituzioneL. cost. 30-5-2003, n. 1 Modifica dell’articolo 51 della CostituzioneL. cost. 2-10-2007, n. 1 Modifica all’articolo 27 della Costituzione

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