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1 di Alberto Domenicali e Vincenzo Tedesco CORSO BASE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZA Università degli Studi di Camerino – Università Iuav di Venezia Camerino, 27 novembre 2017

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di Alberto Domenicali e Vincenzo Tedesco

CORSO BASE ANTICORRUZIONE E TRASPARENZAUniversità degli Studi di Camerino – Università Iuav di Venezia

Camerino, 27 novembre 2017

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1. Principi generali della legge 190/2012

2. La normativa di settore

3. Gli strumenti di attuazione

4. Gli istituti principali

5. Il fenomeno della corruzione in Italia – indagine ISTAT

6. La giurisprudenza

Programma

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Concetto ampio di corruzione, a scopo di prevenzione(PNA - aggiornamento 2015)

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“Maladministration”, intesa come assunzione di decisioni … devianti dalla cura dell’interesse generale a causa del condizionamento improprio da parte di interessi particolari […] Atti e comportamenti che, anche se non consistenti in specifici reati, contrastano con la necessaria cura dell’interesse pubblico e pregiudicano l’affidamento dei cittadini nell’imparzialità delle amministrazioni e dei soggetti che svolgono attività di pubblicointeresse.

Corruzione(nel terreno amministrativo) =

distorsione dell’imparzialità

Principi generali

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“La luce del Sole è il miglior disinfettante; la luce elettricaè il poliziotto più efficiente”

Louis Brandeis (1914). Other’s People Money and How the Bankers Use It

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Principi generali

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IMPARZIALITÀ DELL'AZIONE AMMINISTRATIVA (ragionevolezza, proporzionalità, divietodi discriminazioni) …• Art. 97, comma 1 della CostituzioneI pubblici uffici sono organizzati secondo disposizioni di legge, in modo che siano assicurati il buon andamento e l'imparzialità dell'amministrazione.• Art. 3, L. 241/1990 – obbligo di motivazione dei provvedimenti amministrativi

IMPARZIALITÀ DELL’ORGANIZZAZIONE AMMINISTRATIVA (posta al riparo da indebiteinterferenze)• Art. 54, comma 2 della Costituzione I cittadini cui sono affidate funzioni pubbliche hanno il dovere di adempierle con disciplina ed onore,prestando giuramento nei casi stabiliti dalla legge.• Art. 98, comma 1 della Costituzione I pubblici impiegati sono al servizio esclusivo della Nazione• Art. 6-bis, L. 241/90 (introdotto dalla L. 190/2012)Il responsabile del procedimento e i titolari degli uffici competenti ad adottare i pareri, le valutazioni tecniche, gli atti endoprocedimentali e il provvedimento finale devono astenersi in caso di conflitto di interessi, segnalando ogni situazione di conflitto, anche potenziale• Art. 13, comma 2 del D.P.R. 3/1957L'impiegato deve conformare la sua condotta al dovere di servire esclusivamente la Nazione, di osservare lealmente la Costituzione e le altre leggi e non deve svolgere attività incompatibili con l'anzidetto dovere.

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Principi generali

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Legge n. 190/2012

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Il contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione diventano prioritari (dopo l’accento sulle performance delle pp.aa. posto dal d.lgs. 150/2009 – cd. riforma Brunetta).

La trasparenza è eletta a principale misura di prevenzione

Nel disegno perseguito dal legislatore del 2012 la trasparenza costituisce lo strumento cardine per prevenire sul terreno amministrativo i fenomeni corruttivi, riducendo il rischio di degenerazioni di rilevanza penale

Strumenti di attuazione

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Polifunzionalità e rilevanza costituzionaledel principio di trasparenza (art. 1 del d.lgs. n. 33/2013)

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Strumenti di attuazione

Comma 2« La trasparenza … concorre ad attuare il principio democratico e i principicostituzionali di eguaglianza, di imparzialità, buon andamento, responsabilità,efficacia ed efficienza nell'utilizzo di risorse pubbliche, integrità e lealtà nel servizio allanazione. Essa è condizione di garanzia delle libertà individuali e collettive, nonché dei diritti civili, politici e sociali, integra il diritto ad una buona amministrazione e concorre alla realizzazione di una amministrazione aperta, al servizio del cittadino»

Comma 3«(Le disposizioni del d.lgs. 33/2013) integrano l'individuazione del livello essenziale delleprestazioni erogate dalle amministrazioni pubbliche a fini di trasparenza, prevenzione,contrasto della corruzione e della cattiva amministrazione, a norma dell'articolo 117, secondo comma, lettera m), della Costituzione e costituiscono altresì esercizio dellafunzione di coordinamento informativo statistico e informatico dei datidell'amministrazione statale, regionale e locale, di cui all'articolo 117, secondo comma, lettera r), della Costituzione».

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Rilevanza del principio di trasparenzanel progetto di revisione costituzionale sottoposto a referendum

Inserimento del principio di trasparenza nell’art. 97 (accanto a quelli di imparzialità e buon andamento)

Inserimento del seguente comma nell’art. 118: «Le funzioniin modo da assicurare laamministrative

semplificazione dell'azione amministrativa,secondo criteri

sono esercitatee la trasparenza

di efficienza e di responsabilità degliamministratori»

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Strumenti di attuazione

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La cooperazione internazionale

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Convenzione delle Nazioni Unite contro la corruzione del 2003(ratificata dall’Italia nel 2009)

Convenzione OCSE sulla lotta alla corruzione del 1997 e il Working Group on Bribery (WGB)

Gruppo di lavoro anticorruzione del G20 (ACWG), lanciato nel 2010 aToronto

Gruppo di Stati contro la corruzione (GRECO) del Consiglio d’Europa, nato nel 1999

Open Government Partnership (partenariato multilaterale nato nel2011: 69 governi e importanti organizzazioni non governative)

Strumenti di attuazione

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Strumenti «civici» di acquisizione dell’informazione pubblica

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Strumenti di attuazione

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Linee di intervento

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Sistematizzazione e approfondimento della disciplina giuridica di principio e di dettaglio in materia di trasparenza

Declinazione in chiave Open Data degli obblighi di pubblicazione

Messa a punto di moduli procedurali, organizzativi e tecnologici ad hoc

Esplicitazione delle delicate connessioni con altre fonti di rilievo(in particolare: d.lgs. 82/2005, d.lgs. 36/2006 e d.lgs. 196/2003)

Esplicitazione del diritto di chiunque di pretendere dalleamministrazioni l’adempimento degli obblighi di pubblicazione previsti dallalegge

L’impianto del d.lgs. n. 33/2013

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Dimensione organizzativa

Dimensione dei contenuti informativi

Dimensione dell’effettività

L’impianto del d.lgs. n. 33/2013

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FISSAZIONE MISURE MINIME• Legge 190/2012 e d.lgs. 33/2013

FUNZIONE DI INDIRIZZO/VIGILANZA/STANDARDIZZAZIONE

• Piano Nazionale Anticorruzione (PNA) e aggiornamentiannuali

• Linee guida / F.A.Q. / Orientamenti / Pareri• Richiesta di notizie, informazioni, atti e documenti• Potere di ordine• Fissazione di criteri, modelli e schemi standard per

organizzazione, codificazione e rappresentazione dei contenuti a pubblicazione obbligatoria

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DIMENSIONE ORGANIZZATIVA NAZIONALE

Legislatore

ANAC

L’impianto del d.lgs. n. 33/2013

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Attuazione misure minime e individuazione di misure ulteriori

• Piano Triennale per la Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (PTPC) e aggiornamenti annuali, con apposita sezione in cui è precisato per ogni obbligo di pubblicazione la matrice delle responsabilità, ovvero chi è tenuto alla trasmissione del dato e chi è tenuto alla pubblicazione

• Ciclo annuale di monitoraggio

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DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DELL’ENTE

L’impianto del d.lgs. n. 33/2013

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DIMENSIONE ORGANIZZATIVA DELL’ENTEORGANO

D’INDIRIZZO

RPCT

DIRIGENTI

LAVORATORI

OIV

Individua il Responsabile della Prevenzione della Corruzione e della Trasparenza (RPCT). Disponel’organizzazione necessaria per assicurare funzioni, poteri, autonomia ed effettività all’RPCT. Definisceobiettivi strategici di anticorruzione e trasparenza. Adotta il PTPCT su proposta del RPCT e lo trasmette ad ANAC. Nominal’Organ Interno di Valutazione (OIV)

Verifica coerenza obiettivi PTPCT e Piano performance, valutando l’adeguatezza degli indicatori. Redige la relazione sul funzionamento complessivo del Sistema di valutazione, trasparenza e integrità dei controlli interni. Attesta l’assolvimento degli obblighi di pubblicazione. Verifica la Relazione annuale del RPCT. Riferisce all'ANAC sullo stato di attuazione delle misure di prevenzione della corruzione e di trasparenza. I dati su attuazione degli obblighi di trasparenza sono utilizzati per valutare la performance organizzativa/individuale dei dirigenti/responsabili incaricati della trasmissione dei dati.

Controlla l’adempimento degli obblighi pubblicazione. Segnala il mancato/ritardato adempimento a: organo d’indirizzo, OIV, ANAC e ufficio di disciplina. Trasmette all’OIV e all’organo d’indirizzo la Relazione annuale coi risultati attività svolta e la pubblica nel sito web. Se richiesto o ritenuto opportuno, riferisce all’organo d’indirizzo sull'attività. Riceve istanze di accesso civico/riesamina esiti istanze accesso civico generalizzato (cd. accesso FOIA). Propone all’organo di indirizzo il PTPCT e i suoi aggiornamenti annuali. Controlla/assicura il regolare esercizio del diritto di accesso civico/accesso FOIA

Garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare. Controllano e assicurano la regolare attuazione dell'accesso civico/accesso FOIA. Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi di trasparenza, finalizzati a rendere i dati pubblicati di immediata comprensione e consultazione per il cittadino, con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale.

A seconda dei ruoli/incarichi, sono tenuti a cooperare con i dirigenti e col RPC per l’attuazione della disciplina in materia di trasparenza. Possono essere segnalati per l’azione disciplinare dal RPC qualora non abbiano attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza. Possono essere sentiti dall’OIV nello svolgimento dell’attività dicontrollo.

L’impianto del d.lgs. n. 33/2013

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• definizione «decalogo della qualità»: integrità, costante aggiornamento,completezza, tempestività, semplicità di consultazione, comprensibilità,

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DIMENSIONE DEI CONTENUTI INFORMATIVI

• definizione elenco di dati / informazioni / documenti a pubblicazioneobbligatoria

• definizione di un regime giuridico uniforme (artt. 3 e 7 del d.lgs. 33/2013):• pubblicazione in formato di tipo aperto e riutilizzabilità gratuita, senza ulteriori

restrizioni diverse dall'obbligo di citare la fonte e di rispettarne l'integrità[regime OPEN DATA]

• durata della pubblicazione di 5 anni (salve limitate eccezioni)

omogeneità, facile accessibilità, conformità ai documenti originali in possesso dell’amministrazione ed indicazione della provenienza

• supporto tecnologico: sezione «Amministrazione trasparente» a struttura rigida (allegato A del d.lgs. 33/2013), accessibile dall'home page e indicizzabile da parte dei motori di ricerca

L’impianto del d.lgs. n. 33/2013

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• Esplicito riconoscimento del diritto di accesso civico, quale «pungolo» all’adempimento degli obblighi di pubblicazione;

• Possibilità di sollecitare il potere ispettivo dell’ANAC con segnalazioni ad ANAC di violazione degli obblighi pubblicazione, in caso di accesso civico infruttuoso [http://campagnatrasparenza.anticorruzione.it/ ]

• Sanzioni pecuniarie (cfr. in particolare, art. 47 del d.lgs. 33/2013 e art. 19 co. 5 lett. bdel d. l. 90/2014 convertito con l. 114/2014)

• Responsabilità dirigenziale, disciplinare, amministrativa, per danno all’immagine dellapubblica amministrazione

• Strumenti di tutela:• ricorso al titolare del potere sostitutivo in caso di inerzia dell’RPCT su istanza

accesso civico (art. 2, co. 9 bis della l. 241/1990)• ricorso al TAR (rito speciale dell’accesso – art. 116 c.p.a.: non necessario

patrocinio legale, l'amministrazione può essere rappresentata e difesa da un proprio dipendente anche non avvocato, contributo unificato di 300 euro)

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DIMENSIONE DELL’EFFETTIVITA'

L’impianto del d.lgs. n. 33/2013

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Le coordinate della riforma - d.lgs. n. 97/2016

Obiettivi principali perseguiti dal d.lgs. n. 97/2016 (su delega della l. n. 124/2015 – cd. riforma Madia)

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• Introdurre un diritto di accesso generale (sganciato da requisitiquale strumento di trasparenza complementare agli obblighi

soggettivi didilegittimazione),

pubblicazione

• Porre parzialmente rimedio alla parcellizzazione dei dati pubblici nei siti dei vari entiper favorire la consultazione degli stessi

• Razionalizzare e rendere più sostenibili gli obblighi di pubblicazione, in funzione delledimensioni dell’ente e dell’esposizione al rischio corruttivo

• Inasprire gli obblighi di pubblicazione concernenti il personale dirigente

• Potenziare la trasparenza sulla spesa pubblica

• Estendere le responsabilità e le sanzioni

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Per porre parziale rimedio alla parcellizzazionedei dati sui siti dei vari enti

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Pubblicazione di banche dati nazionali (art. 9-bis ; allegato B)

Adempimento degli obblighi di pubblicazione mediante:• comunicazione di dati/informazioni/documenti all’amministrazione

titolare della corrispondente banca dati e• pubblicazione sul proprio sito istituzionale del link alla banca dati

corrispondente

Le coordinate della riforma - d.lgs. n. 97/2016

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Nome della banca dati Amm. che detiene labancadati

Norma/e istitutiva/e dellabancadati

Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33 del 2013

PerlaPA PCM- DFP

- artt. 36, co. 3, e 53 deld.lgs. n. 165/2001;- art. 1, commi 39 e 40della l . 190/2012

art. 15 (titolari di incarichi di collaborazione oconsulenza);art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato); art. 18 (dati relativi agli incarichi conferiti ai dipendenti pubblici)

SICO – Sistema Conoscitivodel personale dipendente dalle Amministrazioni pubbliche

MEF- RGS (IGOP) artt. 40-bis, co. 3, e 58-62del d.lgs. n. 165 del 2001

art. 16, co. 1-2 (dotazione organica e costo del personale conrapporto di lavoro a tempo indeterminato); art. 17 (dati relativi al personale non a tempo indeterminato);art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva azionale); art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)

Archivio contratti delsettore pubblico

ARAN CNELartt. 40-bis, co. 5 e 47,co. 8 del d.lgs. n. 165/2001

art. 21, co. 1 (dati sulla contrattazione collettiva nazionale);art. 21, co. 2 (dati sulla contrattazione integrativa)

SIQuEL – SistemaInformativo Questionari Enti Locali (da verificare se SIQuEL contiene anche rappresentazioni grafiche che evidenziano i rapporti tra l’amministrazione e gli enti vigilati/controllati/ partecipati, come richiesto dall’art. 22, co. 1, lett. d),del d.lgs. n. 33 del 2013)

Corte dei conti art. 1, co. 166-167, della l.266/2005

art. 22 (dati relativi ai soli Enti locali riguardanti enti pubblicivigilati, enti di diritto privato in controllo pubblico, partecipazioni in società di diritto privato)

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Le coordinate della riforma - d.lgs. n. 97/2016

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Nome della bancadatiAmm. che

detiene banca dati

Norma/e istitutiva/e della banca dati Obblighi previsti dal d.lgs. n. 33/2013

Patrimonio dellaPA MEF-DT

- art. 2, co. 222 della legge n. 191/2009- art. 17, co. 3-4, del d.l. n.90/2014 convertito con modificazioni dalla legge n. 114/2014

Art. 22, commi 1 e 2 (dati relativi a società, enti pubblici e entidi diritto privato partecipati dalle amministrazioni pubbliche o in cui le Amministrazioni nominano propri rappresentanti negli organi d di governo); art. 30 (dati relativi a beni immobili posseduti o detenuti delle amministrazioni pubbliche)

Rendiconti dei gruppiconsiliari regionali Corte dei conti

- art. 1, co. 10, del decreto- legge n. 174 del 2012, convertito, con modificazioni, dalla legge n. 213 del2012- d.P.C.M. 21 dicembre 2012

Art. 28, co. 1 (pubblicità dei rendiconti dei gruppi consiliariregionali)

BDAP – Banca DatiAmministrazioni

PubblicheMEF- RGS

- art. 13 della legge n. 196 del 2009- decreto del Ministro dell’economia e delle finanze n. 23411 del 2010- d.lgs. n. 229/2011;- d.lgs. n. 228/2011;

Art.29, co. 1 (bilanci preventivi e consuntivi delleamministrazioni pubbliche) Art. 37, comma 1, lett. a), b), c) (informazioni relative alle procedure per l’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori) Art. 38, Pubblicità dei processi di pianificazione, realizzazione e valutazione delle opere pubbliche

REMS (RealEstateManagementSystem) –

Sistema di Gestione degli Immobili di ProprietàStatale

Demanio Art. 30 (beni immobili e gestione del patrimonio)

BDNCP – BancaDatiNazionale Contratti

PubbliciANAC - art. 62-bis del d.lgs. n. 82/2005; art.

6-bis del d.lgs. n. 163/2006

Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure perl’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

Servizio ContrattiPubblici MIT -art. 66, co. 7, art. 122, co. 5 e art.

128 co. 11 del d.lgs. n. 163 del 2006

Art. 37, co. 1 (informazioni relative alle procedure perl’affidamento e l’esecuzione di opere e lavori pubblici, servizi e forniture)

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Per razionalizzare e rendere più sostenibili gli obblighi di pubblicazione

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• «Clausole di flessibilità» : l’ANAC è abilitato adalleggerire/rimodulare alcuni obblighi di pubblicazione

• Riduzione complessiva degli obblighi di pubblicazione, quale«contropartita» dell’introduzione dell’accesso generale (gli obblighi di pubblicazione eliminati sono numericamente maggiori rispetto a quelli di nuova introduzione)

Le coordinate della riforma - d.lgs. n. 97/2016

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Clausole di flessibilità (ruolo rinforzato dell’ANAC)

(Art. 3, c. 1-bis) L’ ANAC, sentito il Garante per la protezione dei dati personali nel caso in cui siano coinvolti dati personali, con propria delibera adottata, previa consultazione pubblica, in conformità con i principi di proporzionalità e di semplificazione, e all’esclusivo fine di ridurre gli oneri gravanti sui soggetti di cui all’articolo 2-bis, può identificare i dati, le informazioni e i documenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della disciplina vigente per i quali la pubblicazione in forma integrale è sostituita con quella di informazioni riassuntive, elaborate per aggregazione. In questi casi, l’accesso ai dati e ai documenti nella loro integrità è disciplinato dall’articolo 5.

(Art. 3, c. 1-ter). L’ ANAC può, con il PNA, nel rispetto delle disposizioni del presente decreto, precisare gli obblighi di pubblicazione e le relative modalità di attuazione, in relazione alla natura dei soggetti, alla loro dimensione organizzativa e alle attività svolte, prevedendo in particolare modalità semplificate per i comuni con popolazione inferiore a 15.000 abitanti, per gli ordini e collegi professionali.

(Art. 8, c.3-bis) L’ ANAC, sulla base di una valutazione del rischio corruttivo, delle esigenze di semplificazione e delle richieste di accesso, determina, anche su proposta del Garante per la protezione dei dati personali, i casi in cui la durata della pubblicazione del dato e del documento può essere inferiore a 5 anni.

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Inasprimento degli obblighi di pubblicazione concernenti il personale dirigente

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Soggetti Dati/informazioni/documenti

titolari di incarichi politici, anche se non di carattere elettivo, di livello statale regionale e locale

atto di nomina o di proclamazione;curricula;compensi;missioni;altre cariche, presso enti pubblici o privati, ed i relativicompensi;altri eventuali incarichi con oneri a carico della finanzapubblica e l'indicazione dei compensi; dichiarazione(da aggiornare annualmente) concernente i diritti realisu beni immobili e su beni mobili iscritti in pubbliciregistri;le azioni di società;le quote di partecipazione a società;l'esercizio di funzioni di amministratore o di sindaco disocietà;copia dell'ultima dichiarazione dei redditi soggettiall'imposta sui redditi delle persone fisiche;(dichiarazione concernente le spese sostenute e leobbligazioni assunte per la propaganda elettorale)

titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito

titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, ivi inclusi quelli conferiti discrezionalmente (ATTENZIONE: del. 144/2014 ANAC equipara ai dirigenti «i Direttori di strutture didattiche, scientifiche e tecniche» degli atenei

(redditi e patrimonio anche del) coniuge non separato,nonché dei figli e dei parenti entro il secondo grado diparentela, se gli stessi vi consentono– dell’eventuale mancato consenso è data evidenza.(Tali dati sono sottratti al riutilizzo)

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Potenziamento della trasparenza sulla spesa pubblica(art. 4-bis)

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• Istituzionalizzazione del portale «Soldi pubblici»

• Obbligo di pubblicazione di tutti i dati sui pagamenti, in mododa permetterne la consultazione in relazione a: tipologia dispesa, ambito temporale di riferimento e beneficiari

Le coordinate della riforma - d.lgs. n. 97/2016

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Estensione oggettiva obblighi di pubblicazione in materia di contratti pubblici di lavori, servizi e forniture (art. 37)

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Pubblicazioni obbligatorie ex art. 1, co. 32, L. 190/2012 (già in vigore)*:La struttura proponente; l’oggetto del bando; l’elenco degli operatoriinvitati a presentare offerte; l’aggiudicatario; l’importo di aggiudicazione;i tempi di completamento dell’opera, servizio o fornitura; l’importo dellesomme liquidate.Pubblicazioni obbligatorie ai sensi del nuovo Codice degli appalti (art.29, co. 1, d.lgs. 50/2016):Tutti gli atti delle amministrazioni aggiudicatrici e degli enti aggiudicatorirelativi alla programmazione di lavori, opere, servizi e forniture, nonchéalle procedure per l'affidamento di appalti pubblici di servizi, forniture,lavori e opere, di concorsi pubblici di progettazione, di concorsi di idee edi concessioni.

Le coordinate della riforma - d.lgs. n. 97/2016

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Estensione oggettiva obblighi di pubblicazione in materia di concorsi(art. 19) e di personale (art. 16, co. 3-bis)

Fermi restando gli altri obblighi di pubblicità legale, le pubbliche

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amministrazioni pubblicano ireclutamento, al'amministrazione

qualsiasinonché i

bandi titolo, criteri

di concorso di personale di valutazione

per il presso

dellaCommissione e le tracce delle prove scritte.

Il Dipartimento della funzione pubblica della Presidenza delConsiglio dei ministri assicura adeguate forme di pubblicità deiprocessi di mobilità dei dipendenti delle pubbliche

pubblicazione di datiamministrazioni, anche attraverso la identificativi dei soggetti interessati.

Le coordinate della riforma - d.lgs. n. 97/2016

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D.lgs n. 33/2013, come modificato dal d.lgs. n. 97/2016 «Revisione e semplificazione delle disposizioni in materia di prevenzione della corruzione, pubblicità e trasparenza, correttivo della legge 6 novembre 2012, n. 190 e del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33, ai sensi dell'articolo 7 della legge 7 agosto 2015, n. 124, in materia di riorganizzazione delle amministrazioni pubbliche. (GU n. 132 del 8-6-2016 ) »

Entrata in vigore del provvedimento: 23 giugno 2016

Strumenti di attuazione

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Il concetto di trasparenza sfugge ad una categorizzazione perchè con iltermine trasparenza si puó fare riferimento, al tempo stesso, a:

un adempimento normativo

un atteggiamento/comportamento di un singolo individuo o di unaorganizzazione,

un set di strumenti procedurali e normativi,

un set di valori (trasparenza, integrità, apertura),

un diritto umano,

un dogma "quasi-religioso",

una dottrina di governo.

Trasparenza è…

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DIMENSIONI DELLA TRASPARENZA

PUNTI DI VISTA RILEVANTI RIFERIMENTI CULTURALI… …CHE HANNO PRODOTTO

APERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

• Legalismo cinese (III° secolo A.C.)• Filosofi e demiurghi greci (Sparta/Atene)• Stato di diritto (Rechtsstaat, XIX° secolo)• “Governo delle leggi e non degli uomini”

(1780, Costituzione Massachussets)• Costituzione svedese del 1766

• Ordinamenti costituzionali• FOIA (Freedom of Information Act, USA)• OPEN DATA/OPEN GOVERNMENT

Movement• L. 241/90 (ITA)• Architettura (National Assembly of Wales)

INTEGRITA’(ATTEGGIAMENTO MORALE)

“L’azione pubblica dovrebbe essere condotta con un alto livello di franchezza, apertura, candore”

• Riforma luterana e rifiuto delle convenzioni cattoliche del “Conclave”

• Town Meeting (New England, 1650)• Il contratto sociale (Jean-Jacques Rousseau)

• Partecipazione dei cittadini• OCSE Integrity Framework• Cartellini identificativi al pubblico• Codici etici• Formazione sui valori e sull’etica

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

“Più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”

• Panopticon (Jeremy Bentham, XVII° sec.) e “architettura ispettiva”

• Scienze criminali (Inghilterra, XVIII° sec.)

• Obbllighi di pubblicazione (33/2013)• Tornelli, videocamere e Open Space• NSA (USA)• Streaming video dei processi decisionali• Whistleblowing• Codici di comportamento• Analisi e gestione del rischio

ACCOUNTABILITY e CONTROLLO(RENDERE CONTO DEI RISULTATI)

“La libertà è solo una parte della storia e la metà della verità. La libertà non è che l'aspetto negativo di un fenomeno il cui aspetto positivo è la responsabilità”

• Town Meeting (New England, 1650)• La società aperta e i suoi nemici (Karl

Popper XX° sec.)

• Nuclei di valutazione, Audit, ecc.• Bilancio sociale• Trasparenza del ciclo della performance• Giornate della trasparenza• Virginia Performs

ADATTAMENTO E EVOLUZIONE(vs. ESTINZIONE)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

• “Verso un’ecologia della mente” (Gregory Bateson)

• Citizen-centred services (ICCS)• Co-progettazione e co-gestione dei servizi

(UK)

• Multicanalità• Interlocuzione unica• Customer satisfaction• Semplificazione partecipata

Trasparenza è…

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Trasparenza è aperturaAPERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

• Legalismo cinese (III° secolo A.C.)• Filosofi e demiurghi greci (Sparta/Atene)• Stato di diritto (Rechtsstaat, XIX°

secolo)• “Governo delle leggi e non degli uomini”

(1780, Costituzione Massachussets)• Costituzione svedese del 1766

• Ordinamenti costituzionali• FOIA (Freedom of Information Act, USA)• OPEN DATA/OPEN GOVERNMENT

Movement• L. 241/90 (ITA)

• La legge deve essere chiaramente scritta e resa pubblica.

• Inoltre, la legge, non il sovrano, guida lo Stato. • Se la legge viene applicata con successo, anche

un sovrano debole sarà forte.

Shen Puhai e Han Fei ZiDottrina del Legalismo cinese (250 a.C.)Il legalismo era promosso dai tecnocrati che gestivano il potere effettivo all’ombra del sovrano

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Trasparenza è aperturaAPERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

• Legalismo cinese (III° secolo A.C.)• Filosofi e demiurghi greci (Sparta/Atene)• Stato di diritto (Rechtsstaat, XIX°

secolo)• “Governo delle leggi e non degli uomini”

(1780, Costituzione Massachussets)• Costituzione svedese del 1766

• Ordinamenti costituzionali• FOIA (Freedom of Information Act, USA)• OPEN DATA/OPEN GOVERNMENT

Movement• L. 241/90 (ITA)

“Un governo delle leggi e non degli uomini”Articolo XXX - Costituzione del Massachussets 1780

“Le tasse dovrebbero essere certe e non arbitrarie. Il tempo del pagamento, la maniera di pagare, la quantità. Tutti questi elementi devono essere noti a tutti i contribuenti.”Adam Smith – 1776 (The Wealth of Nations)

…e ancora…

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Trasparenza è aperturaAPERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

• Legalismo cinese (III° secolo A.C.)• Filosofi e demiurghi greci (Sparta/Atene)• Stato di diritto (Rechtsstaat, XIX°

secolo)• “Governo delle leggi e non degli uomini”

(1780, Costituzione Massachussets)• Costituzione svedese del 1766

• Ordinamenti costituzionali• FOIA (Freedom of Information Act, USA)• OPEN DATA/OPEN GOVERNMENT

Movement• L. 241/90 (ITA)

“Un paese è in cattivo stato, se è regolato solo dalle leggi, perché mille accadimenti si verificano che le leggi non possono risolvere e in cui un’autorità si deve interporre”Samuel Johnson

“Il buon governo dipende dall’uso intelligente e capace della discrezionalità che i governanti moralmente retti sapranno applicare caso per caso”Aristotele (Etica a Nicomaco)

…al contrario…

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Trasparenza è aperturaAPERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

• Legalismo cinese (III° secolo A.C.)• Filosofi e demiurghi greci (Sparta/Atene)• Stato di diritto (Rechtsstaat, XIX°

secolo)• “Governo delle leggi e non degli uomini”

(1780, Costituzione Massachussets)• Costituzione svedese del 1766

• Ordinamenti costituzionali• FOIA (Freedom of Information Act, USA)• OPEN DATA/OPEN GOVERNMENT

Movement• L. 241/90 (ITA)

Chydenius dice di essersi ispirato all’imperatore cinese Tai Zhong che era solito registrare le decisioni ufficiali del governo e la corrispondenza

La Svezia fu il primo Paese a inserire nella propria costituzione il diritto legale di accedere ai documenti

Anders Chydenius – Freedom of the Press Act, 1766

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Trasparenza è integritàINTEGRITA’(ATTEGGIAMENTO MORALE)

“L’azione pubblica dovrebbe essere condotta con un alto livello di franchezza, apertura, candore”

• Riforma luterana e rifiuto delle convenzioni cattoliche del “Conclave”

• Town Meeting (New England, 1650)• Il contratto sociale (Jean-Jacques

Rousseau)

• Partecipazione dei cittadini• OCSE Integrity Framework• Cartellini identificativi al pubblico• Codici etici• Formazione sui valori e sull’etica

• I ministri del culto enfatizzavano pratiche come, ad esempio, i “church meeting” incontri con la comunità in cui il pastore era aperto alla discussione con i fedeli e lo “sgabello penitenziale” che era un posto in cui i peccatori erano obbligati a sedere e che era particolarmente visibile (naming and shaming).

• L’idea di un pubblico funzionario aperto alla discussionenasce nell’ambito della Riforma.

• Questo in netto contrasto con la tradizione cattolica, ad esempio, del Conclave e del segreto del confessionale

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Trasparenza è integritàINTEGRITA’(ATTEGGIAMENTO MORALE)

“L’azione pubblica dovrebbe essere condotta con un alto livello di franchezza, apertura, candore”

• Riforma luterana e rifiuto delle convenzioni cattoliche del “Conclave”

• Town Meeting (New England, 1650)• Il contratto sociale (Jean-Jacques

Rousseau)

• Partecipazione dei cittadini• OCSE Integrity Framework• Cartellini identificativi al pubblico• Codici etici• Formazione sui valori e sull’etica

“Una società trasparente , in cui nessuna condotta privata può essere tenuta al coperto dallo sguardo dei cittadini, è un meccanismo cruciale per evitare intrighi destabilizzanti“.

“I funzionari pubblici dovrebbero operare sotto gli occhi dei cittadini”Jean-Jacques Rousseau (1712-1778)

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Trasparenza è integritàINTEGRITA’(ATTEGGIAMENTO MORALE)

“L’azione pubblica dovrebbe essere condotta con un alto livello di franchezza, apertura, candore”

• Riforma luterana e rifiuto delle convenzioni cattoliche del “Conclave”

• Town Meeting (New England, 1650)• Il contratto sociale (Jean-Jacques

Rousseau)

• Partecipazione dei cittadini• OCSE Integrity Framework• Cartellini identificativi al pubblico• Codici etici• Formazione sui valori e sull’etica

• La tradizione delle “town-meeting” nel New England (1650 ca.) prevedeva processi decisionali inclusivi tra funzionari e cittadini.

• Le town-meeting riflettevano l’ideale dell’apertura dei processi decisionali e del reciproco ed immediato rendere conto.

• È da questa tradizione che nascono i concetti di “partecipazione” e “accountability”

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Trasparenza è sorveglianza e controlloSORVEGLIANZA E CONTROLLO

“Più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”

• Panopticon (Jeremy Bentham, XVII°sec.) e “architettura ispettiva”

• Scienze criminali (Inghilterra, XVIII°sec.)

• Obblighi di pubblicazione (33/2013)• Tornelli, videocamere e Open Space• NSA (USA)• Streaming video dei processi decisionali• Whistleblowing• Codici di comportamento• Analisi e gestione del rischio

• Nel diciottesimo secolo il concetto di trasparenza puó essere associato all'idea emergente di ottenere il controllo sulla natura attraverso la sua osservazione, sorveglianza e conoscenza.

• Cosí come la natura puó essere domata se la sua rappresentazione ne illustra le regole, cosí la società puó essere protetta dai crimini se le persone e gli oggetti del mondo sociale sono marchiati ed identificati, sorvegliati e controllati, soggetti, cioé, alla piena visibilità pubblica.

• Il maggior interprete di questa visione fu Jeremy Bentham, architetto e filosofo inglese, che nel diciottesimo secolo, sulla base degli elementi culturali sopra esposti, conió la famosa espressione: "piú attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo".

“Piú attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”Jeremy Bentham (1748-1832)

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Trasparenza è sorveglianza e controlloSORVEGLIANZA E CONTROLLO

“Più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”

• Panopticon (Jeremy Bentham, XVII°sec.) e “architettura ispettiva”

• Scienze criminali (Inghilterra, XVIII°sec.)

• Obblighi di pubblicazione (33/2013)• Tornelli, videocamere e Open Space• NSA (USA)• Streaming video dei processi decisionali• Whistleblowing• Codici di comportamento• Analisi e gestione del rischio

“Piú attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”Jeremy Bentham (1748-1832)

• Bentham fu anche l'inventore del celebre "Panopticon", una costruzione carceraria congegnata in modo tale che un unico osservatore posto al centro dello stabilimento potesse tenere sotto controllo visivo il comportamento di tutti gli ospiti della colonia penale.

• Una forma di architettura che fu definita "ispettiva”

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Trasparenza è accountability e controlloACCOUNTABILITY e CONTROLLO(RENDERE CONTO DEI RISULTATI)

“La libertà è solo una parte della storia e la metà della verità. La libertà non è che l'aspetto negativo di un fenomeno il cui aspetto positivo è la responsabilità”

• Town Meeting (New England, 1650)• La società aperta e i suoi nemici (Karl

Popper XX°sec.)

• Nuclei di valutazione, Audit, ecc.• Bilancio sociale• Trasparenza del ciclo della performance• Giornate della trasparenza• Virginia Performs

La democrazia, proprio come una teoria scientifica, non è valida di per sé, ma è fallibile, incerta, piena di errori.

Essa può essere “falsificata” da un controllo esterno. Proprio come in un laboratorio al fine di rafforzare una teoria se ne cercano le falle,

in democrazia, per rafforzarne i valori e le istituzioni, è necessario mettere a nudo tutto quello che non funziona o che è migliorabile.

Karl Popper, “La società aperta e i suoi nemici”

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Trasparenza è accountability e controlloACCOUNTABILITY e CONTROLLO(RENDERE CONTO DEI RISULTATI)

“La libertà è solo una parte della storia e la metà della verità. La libertà non è che l'aspetto negativo di un fenomeno il cui aspetto positivo è la responsabilità”

• Town Meeting (New England, 1650)• La società aperta e i suoi nemici (Karl

Popper XX°sec.)

• Nuclei di valutazione, Audit, ecc.• Bilancio sociale• Trasparenza del ciclo della performance• Giornate della trasparenza• Virginia Performs

Non si avrà mai una democrazia perfetta, così come non esiste una teoria perfetta, piuttosto si avranno numerose versioni di democrazie più o meno “perfezionate” dal controllo/partecipazione che dall'esterno e dall'interno i cittadini operano con l'obiettivo di “di non lasciare l'intera responsabilità di govemare il mondo a qualche autorità umana o sovraumana”.

Karl Popper, “La società aperta e i suoi nemici”

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Trasparenza è adattamento e evoluzioneADATTAMENTO E EVOLUZIONE(vs. ESTINZIONE)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

• “Verso un’ecologia della mente” (Gregory Bateson)

• Citizen-centred services (ICCS)• Co-progettazione e co-gestione dei

servizi (UK)

• Multicanalità• Interlocuzione unica• Customer satisfaction• Semplificazione partecipata

• In epoca più recente, a seguito della spinta innovatrice di derivazione anglosassone che ruota intorno alla centralità del cittadino nel rapporto con il settore pubblico, si è posta maggior attenzione alla modalità attraverso cui il settore pubblico interagisce con i propri interlocutori, siano essi cittadini, imprese, utenti dei servizi, opinione pubblica.

• Si è notato come, ad un progressivo riequilibro delle dinamiche di potere, si sia progressivamente anche venuto a modificare il paradigma attraverso cui queste due entità interagiscono.

• Secondo questa visione ci si sta spostando da un cosiddetto paradigma “informazionale” ad un paradigma “relazionale”.

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Trasparenza è adattamento e evoluzioneADATTAMENTO E EVOLUZIONE(vs. ESTINZIONE)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

• “Verso un’ecologia della mente” (Gregory Bateson)

• Citizen-centred services (ICCS)• Co-progettazione e co-gestione dei

servizi (UK)

• Multicanalità• Interlocuzione unica• Customer satisfaction• Semplificazione partecipata

“…Orbene, in verita ̀, questa, sapete, non è la storiadell'evoluzione del cavallo, e non è il cavallo la cosache si è evoluta. Quella che si è evoluta in effetti è stata una relazione tra cavallo ed erba”.

Gregory Bateson, “Verso un’ecologia della mente”

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Trasparenza è adattamento e evoluzioneADATTAMENTO E EVOLUZIONE(vs. ESTINZIONE)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

• “Verso un’ecologia della mente” (Gregory Bateson)

• Citizen-centred services (ICCS)• Co-progettazione e co-gestione dei

servizi (UK)

• Multicanalità• Interlocuzione unica• Customer satisfaction• Semplificazione partecipata

• Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione “ecologica” tra PA e cittadini.

• Per questo una azione “opaca”, nel senso di “non trasparente” del settore pubblico non garantisce una comunicazione bi-direzionale fondata sul feedback.

• Per “evolvere”, dunque, la PA ha bisogno di essere trasparente, così come la cellula di un organismo muore se non scambia con l'esterno il nutrimento necessario per la sua sopravvivenza.

• La trasparenza è un fattore cruciale per l'adattamento della PA in un ambiente sempre diverso, che permette di affermare la centralità del cittadino in una “relazione ecologica” con il suo organismo servente (PA).

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Trasparenza è accountability e controlloACCOUNTABILITY e CONTROLLO(RENDERE CONTO DEI RISULTATI)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

• “Verso un’ecologia della mente” (Gregory Bateson)

• Citizen-centred services (ICCS)• Co-progettazione e co-gestione dei

servizi (UK)

• Multicanalità• Interlocuzione unica• Customer satisfaction• Semplificazione partecipata

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APERTURA TRASPARENZA

CENTRALITA’ DEL DATO

CENTRALITA’ DEL FRUITORE DEL DATO

Openness vs. Transparency

Apertura vs. Trasparenza

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• Sulla differenza tra apertura e trasparenza si può consultare un video di Report sulla tradizione svedese

• “TRASPARENZE SVEDESI”

• http://www.rai.it/dl/Report/puntata/ContentItem-4a21b95a-d975-464f-b381-4e8428ebc77c.html

Apertura vs. TrasparenzaApertura vs. Trasparenza

Openness vs. Transparency

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• «…La trasparenza è un concetto più largo dell’apertura e ricomprende la semplicità e la comprensibilità, la tempestività, la rilevanza, la qualità, l’accessibilità e, in generale, la “fruibilità” del dato (informazione/documento/norma/procedura/ecc.)

• Ad esempio, è possibile che un’organizzazione sia aperta riguardo alla sua documentazione e alle procedure ma che non sia trasparente nei confronti dei suoi interlocutori principali se l’informazione è percepita come incoerente, complicata, poco comprensibile, irrilevante, intempestiva, ecc.»

Larsson (1998)

Apertura vs. Trasparenza

Openness vs. Transparency

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Esistono DIREZIONI della trasparenza.

In particolare, D. Heald propone una distinzione tra:

1. Trasparenza verso DENTRO e verso FUORI

2. Trasparenza verso l’ALTO e verso il BASSO

Le direzioni della trasparenza

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DIMENSIONI DELLA TRASPARENZA PUNTI DI VISTA RILEVANTI

DIREZIONI DELLA TRASPARENZA

(D. HEALD)ESEMPLIFICAZIONI

APERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

Chi sta FUORI dall’organizzazione può osservare cosa succede DENTRO• Freedom of Information Act• Open Data• Accesso civico• Architettura• Capacità dei recettori esterni

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

“Più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”

I GOVERNANTI possono osservare la condotta, il comportamento dei GOVERNATI• La società più trasparente del mondo, da questo punto di

vista, era la Germania Est, nel senso che i cittadini venivano osservati da altri cittadini che riportavano alle autorità

• Le auto con i finestrini oscurati sono illegali in Arabia Saudita perché la loro opacità non permette di vedere se c’è una donna alla guida

Chi sta FUORI dall’organizzazione può osservare cosa succede DENTRO• Trasparenza dei processi decisionali (es. streaming video)• Trasparenza come misura di contrasto alla corruzione• Capacità dei recettori esterni

ACCOUNTABILITY e CONTROLLO(RENDERE CONTO DEI RISULTATI)

“La libertà è solo una parte della storia e la metà della verità. La libertà non è che l'aspetto negativo di un fenomeno il cui aspetto positivo è la responsabilità”

Chi è GOVERNATO può osservare la condotta, il comportamento e i risultati dei GOVERNANTI• Giornate della trasparenza• Trasparenza della performance organizzativa• Capacità dei recettori esterni

ADATTAMENTO E EVOLUZIONE(vs. ESTINZIONE)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

Chi sta DENTRO l’organizzazione può osservare cosa succede FUORI• Processi partecipativi• Capacità dei recettori interni

T. VERSO DENTRO

T. VERSO DENTRO

T. VERSO FUORI

T. VERSO IL BASSO

T. VERSO L’ALTO

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DIMENSIONI DELLA TRASPARENZA PUNTI DI VISTA RILEVANTI DIREZIONI DELLA TRASPARENZA

(D. HEALD) ESEMPLIFICAZIONI

APERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

Chi sta FUORI dall’organizzazione può osservare cosa succede DENTRO• Esiste una legislazione che obbliga le PA a pubblicare documenti,

informazioni, dati, ma la fruibilità è ostacolata da prassi fortemente burocratizzate

• Scarsa capacità dei recettori esterni di decodificare le informazioni

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

“Più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”

I GOVERNANTI possono osservare la condotta, il comportamento dei GOVERNATI• Esiste un controllo solo formale, ma non una effettiva capacità delle

amministrazioni di utilizzare le informazioni a vantaggio della tutela dell’interesse collettivo

Chi sta FUORI dall’organizzazione può osservare cosa succede DENTRO• I processi decisionali formali vengono resi trasparenti, ma sono

irrilevanti rispetto ai processi decisionali informali/collusivi che rimangono opachi

• Scarsa capacità dei recettori esterni di decodificare le informazioni

ACCOUNTABILITY e CONTROLLO(RENDERE CONTO DEI RISULTATI)

“La libertà è solo una parte della storia e la metà della verità. La libertà non è che l'aspetto negativo di un fenomeno il cui aspetto positivo è la responsabilità”

Chi è GOVERNATO può osservare la condotta, il comportamento e i risultati dei GOVERNANTI• Focus su performance individuale invece che su performance

organizzativa• Scarsa capacità dei recettori esterni di decodificare le informazioni

sui risultati

ADATTAMENTO E EVOLUZIONE(vs. ESTINZIONE)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

Chi sta DENTRO l’organizzazione può osservare cosa succede FUORI• Non vengono attivati percorsi partecipativi o consultazioni,

rilevazioni della soddisfazione, ecc.• Scarsa capacità dei recettori interni di concepire e guidare percorsi

partecipativi (tokenism)

T. VERSO DENTRO

T. VERSO DENTRO

T. VERSO FUORI

T. VERSO IL BASSO

T. VERSO L’ALTO

LIVELLO DI TRASPARENZA NON “DESIDERABILE”“TRASPARENTISMO”

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DIMENSIONI DELLA TRASPARENZA PUNTI DI VISTA RILEVANTI

DIREZIONI DELLA TRASPARENZA

(D. HEALD)ESEMPLIFICAZIONI

APERTURA(COME CONOSCIBILITA’ DI LEGGI, DI DOCUMENTI, DI DATI E DI INFORMAZIONI)

“Il governo dovrebbe operare in accordo a regole certe e predeterminate”

“Nel dubbio, sii trasparente”

Chi sta FUORI dall’organizzazione può osservare cosa succede DENTRO• Esiste una tradizione consolidata di apertura dei dati, di

accompagnamento alla fruizione, di semplificazione, ecc.• Elevata capacità dei recettori esterni di decodificare le informazioni

SORVEGLIANZA E CONTROLLO

“Più attentamente saremo osservati, meglio ci comporteremo”

I GOVERNANTI possono osservare la condotta, il comportamento dei GOVERNATI• Non esiste un dibattito pubblico sulla necessità di rendere trasparenti i

comportamenti dei cittadini perché gli indicatori di illegalità non rilevano un particolare rischio

Chi sta FUORI dall’organizzazione può osservare cosa succede DENTRO• Non esiste un dibattito pubblico sulla necessità di rendere trasparenti i

processi decisionali in quanto si cura, piuttosto, l’integrità dei soggetti che devono operare scelte nell’interesse collettivo

ACCOUNTABILITY e CONTROLLO(RENDERE CONTO DEI RISULTATI)

“La libertà è solo una parte della storia e la metà della verità. La libertà non è che l'aspetto negativo di un fenomeno il cui aspetto positivo è la responsabilità”

Chi è GOVERNATO può osservare la condotta, il comportamento e i risultati dei GOVERNANTI• Focus e dibattito pubblico su performance organizzativa invece che su

performance individuale• Elevata capacità dei recettori esterni di decodificare le informazioni sui

risultati

ADATTAMENTO E EVOLUZIONE(vs. ESTINZIONE)

“Quello a cui si dovrebbe tendere è l’instaurarsi di una relazione ecologica tra PA e cittadini”

Chi sta DENTRO l’organizzazione può osservare cosa succede FUORI• Esiste una tradizione consolidata di percorsi partecipativi o

consultazioni, rilevazioni della soddisfazione, ecc.• Elevata capacità dei recettori interni di concepire e guidare percorsi

partecipativi

T. VERSO DENTRO

T. VERSO DENTRO

T. VERSO FUORI

T. VERSO IL BASSO

T. VERSO L’ALTO

LIVELLO DI TRASPARENZA “DESIDERABILE”“TRASPARENZA”

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David Heald, Transparency, the key to better governance?I processi non possono essere mostrati allo stesso modo degli eventi

INPUT OUTPUT OUTCOMEPROCESSI DI TRASFORMAZIONE

PROCESSI DI COLLEGAMENTO

Dati di tipo economico o

finanziario presenti nei documenti di

budget

Processi decisionali che trasformano gli input economici in obiettivi e azioni

Informazioni sui risultati diretti

delle azioni

Informazioni sugli impatti delle

azioni nei confronti dei destinatari

Collegamento tra risultati diretti e

impatti

ES. Risorse a disposizione del servizio sanitario

ES. Numero di operazioni

chirurugiche/anno

ES. Allungamento

della vita media

ES.PROCEDURE

PROCESSI DECISIONALI

ES. PROCESSI ATTRAVERSO CUI

GLI OUTPUT IMPATTANO UN

FENOMENO SOCIALE

Trasparenza dell’evento vs. trasparenza del processo

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INPUT OUTPUT OUTCOMEPROCESSI DI TRASFORMAZIONE

PROCESSI DI COLLEGAMENTO

FACILE

(…DA RENDERE TRASPARENTE)

Direttamente misurabili dai dati finanziari

Si misurano sulla base delle

attività

Incerti in un mondo

complesso

Ragionevolmente ben definiti e

compresi

Difficilmente compresi e

soggetti all’influenza di variabili poco controllabili

FACILE

(…DA RENDERE TRASPARENTE)

DIFFICILE

(…DA RENDERE TRASPARENTE)

DIFFICILISSIMO

(…DA RENDERE TRASPARENTE)

DIFFICILE

(…DA RENDERE TRASPARENTE)

David Heald, Transparency, the key to better governance?I processi non possono essere mostrati allo stesso modo degli eventi

Trasparenza dell’evento vs. trasparenza del processo

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La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche;

Ampliato l’istituto dell’accesso civico con: poteri di ANAC per definire l’ambito obbligatorio di pubblicazione,

sentito il Garante privacy introduzione del diritto per chiunque di accedere ai dati e ai

documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti (FOIA)

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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escluso accesso per tutelare i seguenti interessi: a) sicurezza pubblica e ordine pubblico; b) sicurezza nazionale; c) difesa e questioni militari; d) relazioni internazionali; e) politica e stabilità finanziaria ed economica dello Stato; f) conduzione di indagini sui reati e loro perseguimento; g) regolare svolgimento di attività ispettive;

escluso altresì per evitare pregiudizio a: a) protezione dati personali in base alla disciplina specifica; b) libertà e segretezza della corrispondenza; c)interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, compreso diritto intellettuale, diritto d’autore, segreti commerciali.

ATTENZIONE: l’ANAC ha emanato a gennaio 2017 le linee guidaper la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso di cuiall’art. 5, co 2 d.lgs 33/2013 (FOIA).

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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Agid e MEF gestiscono sito «Soldi pubblici» in cui verranno pubblicati tutti i pagamenti delle PA

Possibilità di inserire collegamento ipertestuale alla sezione del sito per ottenere le informazioni

Possibilità di accesso alle banche dati detenute dalle PA (allegato B):

PerlaPA, SICO, Archivio contratti settore pubblico, SIQuEL, Patrimonio PA, Rendiconti gruppi consiliari regionali, BDAP, REMS, BDNCP, Servizio Contratti Pubblici;

in caso di mancata pubblicazione di un documento della banca dati la richiesta va presentata al Responsabile anticorruzione della PA che detiene la banca dati o tenuta alla comunicazione del dato.

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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Confermato il rispetto delle condizioni di qualità delle informazioni pubblicate, con possibilità di riutilizzo dei dati e rispetto dei principi di tutela della privacy (pertinenza delle informazioni, non eccedenza, dati sensibili o giudiziari, ecc…);

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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Con il nuovo decreto: ogni amministrazione indica, in un’apposita sezione del Piano triennale per la

prevenzione della corruzione i responsabili della trasmissione e della pubblicazione dei documenti e dei dati;

la promozione di maggiori livelli di trasparenza costituisce un obiettivo strategico di ogni amministrazione, che deve tradursi nella definizione di obiettivi organizzativi e individuali;

soppressione dell’obbligo di redazione del Programma triennale trasparenza e pubblicazione contenuti in apposta sezione del Piano anticorruzione;

i titolari di incarichi o cariche di amministrazione, di direzione o di governo comunque denominati, salvo che siano attribuiti a titolo gratuito, e i titolari di incarichi dirigenziali, a qualsiasi titolo conferiti, pubblicano anche i dati reddituali e patrimoniali propri e dei propri familiari fino al secondo grado (incluso il coniuge non separato) se questi acconsentono;

per i limiti dimensionali di società ed enti partecipati il GLAT interpreta che, per valore di bilancio, si intenda il totale attivo di Stato Patrimoniale (al netto dei fondi), valutato con criteri di funzionamento.

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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Bandi di concorso:

obbligo di pubblicazione dei criteri di valutazione della Commissione e le tracce delle prove scritte, oltre che dei bandi di reclutamento di personale a qualsiasi titolo;

Valutazione performance:

obbligo di pubblicazione criteri definiti nei Sistemi di misurazione e valutazione per l’assegnazione del trattamento accessorio e sua distribuzione in forma aggregata;

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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Società ed enti di diritto privato o pubblico partecipati:

obbligo di pubblicazione degli enti pubblici istituiti, vigilati o finanziati dalla PA medesima e quelli per i quali si ha potere di nomina degli amministratori;

elenco società partecipate, con elenco funzioni e attività;

elenco enti di diritto privato in controllo pubblico, con elenco funzioni e attività;

rappresentazioni grafiche;

divieto di erogare contributi (non corrispettivi) agli enti precedenti se non sono stati pubblicati i dati (il comunicato Presidente ANAC 28 settembre 2015 su art. 14, è da ritenere ancora valido?);

escluse società quotate in borsa.

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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Pubblicazione atti degli OIV:

procedendo in forma anonima per i dati personali;

Pubblicazione atti degli organi di revisione amministrativa e contabile (collegio revisori):

al budget

alle variazioni del budget

al conto consuntivo

i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti su organizzazione e attività della PA.

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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L’OIV controlla la coerenza tra gli obiettivi del PTPC e quelli indicati nel Piano della performance (piano integrato), e i relativi indicatori:

L’ANAC controlla il rispetto delle condizioni previste dalla normativa, con poteri ispettivi:

richiedendo notizie e informazioni, ordinando di procedere entro massimo 30 giorni (alla pubblicazione o rimozione)

controllando l’operato dei RT

il mancato rispetto della pubblicazione è illecito disciplinare

L’ANAC segnala ai vertici politici, agli OIV e anche alla Corte dei Conti le infrazioni e rende pubblici i provvedimenti.

Strumenti di attuazioneStrumenti di attuazione

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Pubblicato in G.U. n. ……………

Approvato con delibera ANAC n. ……..

Adottato in via

Nuovo PNA

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Obbligo di astensione(Codice comportamento nazionale - D.P.R. 16 aprile 2013, n. 62)

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Il dipendente si astiene dal partecipare all'adozione di decisioni o ad attività che possano coinvolgere interessi propri, ovvero di suoi parenti, affini entro il secondo grado, del coniuge o di conviventi, oppure di persone con le quali abbia rapporti di frequentazione abituale, ovvero, di soggetti od organizzazioni con cui egli o il coniuge abbia causa pendente o grave inimicizia o rapporti di credito o debito significativi, ovvero di soggetti od organizzazioni di cui sia tutore, curatore, procuratore o agente, ovvero di enti, associazioni anche non riconosciute, comitati, società o stabilimenti di cui sia amministratore o gerente o dirigente. Il dipendente si astiene in ogni altro caso in cui esistano gravi ragioni di convenienza. Sull'astensione decide il responsabile dell'ufficio diappartenenza.

Gli istituti principaliGli istituti principali

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TAR Lazio Roma, sez. III, 24 novembre 2015, n. 13250Un giornalista chiede di avere accesso a tutti i contratti c.d. “derivati” stipulati dal Ministerodell’Economia e delle Finanze, dichiarando di avere avviato un’inchiesta giornalistica in meritoall’impiego dei predetti strumenti finanziari ed ai rischi per la finanza pubblica ad essi connessiIl MEF non risponde alla richiesta (= silenziorigetto).Il giornalista impugna il silenzio dinnanzi al TAR, il quale respinge il ricorso, perché …

66

Il giornalista, nonostante il possibile interesse dei potenziali lettori ad una maggiore informazione sul tema, non vanta un interesse diretto, concreto e attuale all’accesso. L’accesso inesame costituirebbe un indebito “controllo generalizzatodell’operato delle pubbliche amministrazioni”. Rispetto al dirittoalla conoscenza degli atti, sussiste la legittima pretesadell'Amministrazione a non subire intralci alla propria attivitàistituzionale mediante istanze strumentali e/o dilatorie tali da produrreun appesantimento dell'azione amministrativa in contrasto con il canone fondamentale dell'efficienza ed efficacia dell'azione stessa di cui all'art. 97 Costituzione.

Gli istituti principali

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Indagine del 2013 condotta dall’associazione «Diritto di Sapere».Rapporto: http://www.dirittodisapere.it/wp-content/uploads/2013/04/DDS_SilenzioDiStato_ITA.pdf

67

Gli istituti principaliGli istituti principali

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Italia 99esima su 105 Stati analizzatihttps://www.rti-rating.org/country-data (classifica stilata nel 2011 ed estesa negli anni successivi a nuoviStati)

68

Gli istituti principaliGli istituti principali

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Non solo una trasparenza di tipo “proattivo”, ma anche una trasparenza di tipo“reattivo”. «Il passaggio dal bisogno di conoscere al diritto di conoscererappresenta per l’ordinamento nazionale una sorta di rivoluzione copernicana»

Parere del Consiglio di Stato su schema di dlgs di modifica del dlgs. n 33/2013

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Riconoscimento del diritto di chiunque di ottenere e di riutilizzare idati e i documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulterioririspetto a quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria, nel rispettodei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privatigiuridicamente rilevanti (artt. 1, 2, 3, 5, 5-bis)

Il nuovo accesso «FOIA»

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(art. 1) PRIMA ADESSOLa trasparenza è intesa come accessibilità totale delle informazioni concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni, allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

La trasparenza è intesa come accessibilità totale dei dati e documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, allo scopo di tutelare i diritti dei cittadini, promuovere la partecipazione degli interessati all’attività amministrativa e favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche

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Il nuovo accesso «FOIA»

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(art. 2) PRIMA ADESSOLe disposizioni del presente decreto individuano gli obblighi di trasparenza concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la sua realizzazione.

Le disposizioni del presente decreto disciplinano la libertà di accesso di chiunque ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni e dagli altri soggetti di cui all’articolo 2-bis, garantita, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi pubblici e privati giuridicamente rilevanti, tramite l’accesso civico e tramite la pubblicazione di documenti, informazioni e dati concernenti l'organizzazione e l'attività delle pubbliche amministrazioni e le modalità per la loro realizzazione

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Il nuovo accesso «FOIA»

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(art. 3) PRIMA ADESSO

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7

Tutti i documenti, le informazioni e i dati oggetto di accesso civico, ivi compresi quelli oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi della normativa vigente sono pubblici e chiunque ha diritto di conoscerli, di fruirne gratuitamente, e di utilizzarli e riutilizzarli ai sensi dell'articolo 7.

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Il nuovo accesso «FOIA»

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(art. 5 – Accesso civico) PRIMA ADESSO1. L'obbligo previsto dalla normativa vigente in capo alle pubbliche amministrazioni di pubblicare documenti, informazioni o dati comporta il diritto di chiunque di richiedere i medesimi, nei casi in cui sia stata omessa la loropubblicazione.

1.Idem2.Allo scopo di favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e di promuovere la partecipazione al dibattito pubblico, chiunque ha diritto di accedere ai dati e ai documenti detenuti dalle pubbliche amministrazioni, ulteriori rispetto a quelli oggetto di pubblicazione ai sensi del presente decreto, nel rispetto dei limiti relativi alla tutela di interessi giuridicamente rilevanti secondo quanto previsto dall’articolo 5-bis.

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Credits: https://en.wikipedia.org/wiki/Humus#/media/File:Horizons.gif

Accesso civico «pungolo»: dati comuni epersonali a pubblicazione obbligatoria nonancora pubblicati

Accesso civico «FOIA» (riservatezza>accesso)dati comuni + alcuni dati personali

Accesso L. 241/1990 (accesso > riservatezza)• dati comuni + dati personali comuni• dati sensibili e giudiziari• dati idonei a rivelare lo stato di salute o

la vita sessuale

ESCLUSIONI TASSATIVE ART 24, L. 241/90

Patrimonioinformativopubblico

OBBLIGHI DI PUBBLICAZIONE

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Accesso l. 241/1990 Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013

SOGGETTI I soggetti privati, compresi quelli portatori di interessi pubblici o diffusi, che abbiano un interesse diretto, concreto e attuale, corrispondente ad una situazione giuridicamente tutelata e collegata al documento al quale è chiesto l'accesso

Chiunque, senzanecessitàdi motivazione

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Accesso l. 241/1990 Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013

OGGETTI Documenti amministrativi [accesso si estende a documenticonnessi. Non sonoaccessibili: le informazioni che non abbiano forma di documentoamministrativo; i documentiamministrativi che la PA non ha (più) l’obbligo di detenere. La PAnon è tenuta ad elaboraredati insuo possesso al fine di soddisfarele richieste di accesso].

Dati, informazioni e documentidetenuti

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Accesso L. 241/1990 Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013

FINALITA’ Non sono ammissibili istanze diaccesso preordinate ad un controllo generalizzatodell'operato delle pubblicheamministrazioni.

Favorire forme diffuse di controllo sul perseguimento delle funzioni istituzionali e sull'utilizzo delle risorse pubbliche e promuovere la partecipazione al dibattito pubblico.

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Accesso l. 241/1990 Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013ESCLUSIONI Art 24

documenti coperti da segreto di Stato; altri casi di segreto (industriale, d’ufficio, bancario e in materia finanziaria e borsistica) o divieto di divulgazione espressamente previsti dalla legge; nei procedimenti tributari (in cui si applica la normativa speciale); attività diretta all'emanazione di atti normativi, amministrativi generali, di pianificazione e di programmazione (fino a che l’atto non sia stato adottato); nei procedimenti selettivi, i documenti contenenti informazioni di carattere psicoattitudinale relativi a terzi. Casi previsti da regolamentigovernativi, di cui al comma 6

MA accesso parziale e differimento

MA l’accesso prevale (rispetto alle ipotesi di riservatezza privata) se necessario per curare o per difendere i propri interessi giuridici. Nel caso di documenti contenenti dati sensibili e giudiziari, l'accesso è consentito nei limiti in cui sia strettamente indispensabile e nei termini previsti dall'art. 60 del codice privacy in caso di dati idonei a rivelare lo stato di salute e la vita sessuale

Nei casi in cui sia necessario evitare un pregiudizio concretoa:1) Interessi pubblici

a) la sicurezza pubblica e l’ordine pubblico;b) la sicurezza nazionale;c) la difesa e le questioni militari;d) le relazioni internazionali;e) la politica e la stabilità finanziaria ed economica dello Stato;f) la conduzione di indagini sui reati e il loro perseguimento;g) il regolare svolgimento di attivitàispettive.

2) Interessi privatia)la protezione dei dati personali, in conformità con la disciplina legislativa in materia;b) la libertà e la segretezza della corrispondenza;c)gli interessi economici e commerciali di una persona fisica o giuridica, ivi compresi la proprietà intellettuale, il diritto d’autore e i segreti commerciali.

Segreto di Stato e altri casi di divieti di accesso o divulgazione previsti dalla legge, ivi compresi i casi in cui l'accesso è subordinato dalla disciplina vigente al rispetto di specifiche condizioni, modalità o limiti, inclusi quelli di cui all'articolo 24, c. 1, L. 241/90

MA accesso parziale e differimento

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L’ANAC, d’intesa con il Garante privacy e sentita la Conferenza Unificata, adotta linee guida recanti indicazioni operative per la definizione delle esclusioni e dei limiti all’accesso civico (art. 5-bis, c. 6)

Il nuovo accesso «FOIA»

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Accessol. 241/1990

Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013

CONTROINTERESSATI I soggetti, individuati o facilmente individuabili in base alla natura del documento richiesto, che dall'eserciziodell'accessovedrebberocompromesso il loro diritto allariservatezza

I soggetti che potrebbero subire un pregiudizio concreto alla tutela degli interessi privati (vedi supra)

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Accesso l. 241/1990 Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013

TERMINI E SILENZIO

Decorsi inutilmente trenta giorni dalla richiesta, questa si intende respinta [«silenzio significativo»:SILENZIO ≡ RIGETTO]

Il procedimento di accesso civico deve concludersi con provvedimento espresso e motivato nel termine di trenta giorni dalla presentazione dell'istanza[SILENZIO = INADEMPIMENTO]

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1) art. 2, c. 9 della L. 241/1990La mancata o tardiva emanazione del provvedimento costituisceelemento di valutazione della performance individuale, nonché di responsabilità disciplinare e amministrativo-contabile del dirigente e del funzionario inadempiente

2) art. 328, c. 2 del c.p.Omissione di atti d’ufficio (applicabile anche al silenzio rigetto), reato contro la PA - perseguibile d’ufficio, punito con la reclusione fino ad un anno o con la multa fino a euro 1.032.

3) art. 1, c. 9, lett. d della L. 190/2012nel PTPC devono essere definite le modalità di monitoraggio del rispetto dei termini per la conclusione dei procedimenti

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Accesso l. 241/1990 Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013

COSTI PER ACCEDENTE

Il rilascio di copia è subordinato al rimborso del costo di riproduzione, salve le disposizioni vigenti in materia di bollo, nonché i diritti di ricerca e di visura

Il rilascio di dati o documenti in formato elettronico o cartaceo è gratuito, salvo il rimborso del costo effettivamente sostenuto e documentatodall'amministrazione per la riproduzione su supporti materiali

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Accesso l. 241/1990 Accesso FOIA d.lgs. n. 33/2013

TUTELA Ricorso a Difensorecivico/Commissione per l'accesso ai documenti amministrativi

Ricorso al TAR (rito speciale dell’accesso – art. 116 c.p.a. -: non necessario patrocinio legale, l'amministrazione può essererappresentata e difesa da un proprio dipendente anche non avvocato, contributo unificato di 300 euro)

Istanza di riesame a RPC/Difensore civico

Idem

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Il nuovo accesso «FOIA»

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ALTRO UFFICIO AD HOCURPUFF. DETENTORE DATI

SINO

eventuale OPPOSIZIONE

Max 10 gg.

30 gg.

30 gg.

COMUNICAZ. ad accedente + controinteressati

RICHIESTA

85

presenza CONTROINT

COMUNICAZIONE A CONTROINT.

PROVVEDIM.espresso e motivato

RPC può chiedere agliuffici informazionisull'esito delle istanze

Il nuovo accesso «FOIA»

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parere obbl. Garanteprivacy

20 gg.

SOLO

Regi

onie

ent

iloc

ali

SILENZIO O DINIEGO

TOTALE/PARZIALE

Richiesta di riesame al Resp. trasparenza

max 10 gg.

(accedente) RICORSO

Entro 30 gg. Ricorso al TAR

NO

SI

Dati personalicoinvolti

NO

SIDECISIONE

20 gg.

30 gg.

Ricorso al difensore civicomax 10 gg.

Dati personalicoinvolti

NO

DECISIONESI parere obbl.

Garanteprivacy30 gg.

Entro 30 gg.

86

Entro 30 gg.

Il nuovo accesso «FOIA»

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NO precedente OPPOSIZIONE CONTROINT.

TRASMISSIONEall’accedente di dati/documenti

(controint.) RICORSO

NO

≥ 15 gg, salvo indifferibilità.

SI

Richiesta di riesame al Resp. trasparenza

parere obbl.Garanteprivacy

20 gg.

SOLO

Regi

onie

ent

iloc

ali

max 10 gg.

Entro 30 gg. Ricorso al TARSI

Dati personalicoinvolti

NO

SIDECISIONE

(istanza cautelare)

20 gg.

30 gg.

ACCOGLIMENTORicorso al difensore civico

max 10 gg.

Dati personalicoinvolti

NO

DECISIONESI parere obbl.

Garanteprivacy30 gg.

Entro 30 gg.

87

Entro 30 gg.

Il nuovo accesso «FOIA»

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Riepilogando: quanti diritti di accesso?!

• Accesso «classico», artt. 22 ss., L. n. 241/1990• Accesso civico «pungolo», art. 5, c. 1, d.lgs. n. 33/2013• Accesso civico «FOIA», art. 5, c. 2, d.lgs. n. 33/2013

Il nuovo accesso «FOIA»

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I «tre accessi» a confronto. Esempio: selezione pubblica

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Ho un interesse specifico (sono un partecipante)

Non ho trovato online documenti e/o informazioni che la PA è obbligata a pubblicare

Ho un interesse generico ad acquisire documenti e/o informazioni sulla procedura

STRUMENTI Accesso L. 241/1990 Accesso civico «pungolo» Accesso civico «FOIA»

COSA POSSO OTTENERE?

Tutti gli atti della procedura (ivicompresi quellicontenenti datisensibili, giudiziari e salute riferiti aicandidati – con opportuni accorgimenti)

I bandi di concorso (i singoli bandi e l’elenco di quelli espletati); i criteri di valutazione della Commissione; le tracce delle prove scritte

Tutto ciò il cui accesso non arrechi un pregiudizio concreto alla tutela dei dati personali del terzo. Esempio: le graduatorie concorsuali, una volta che siano rimosse dall’albo online; le prove scritte svolte dai candidati…

Il nuovo accesso «FOIA»

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Problema

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Il tipo di accesso, dei tre disponibili, invocato dal richiedentenella domanda vincola la decisione dell’amministrazione?Oppure l’amministrazione è tenuta a valorizzare la sostanzadella domanda, garantendo l’accesso anche a fronte di unadomanda tecnicamente mal formulata?

Il nuovo accesso «FOIA»

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Interazioni «virtuose» traobblighi di pubblicazione e diritto di accesso «FOIA»

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Il nuovo accesso «FOIA»

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Interazioni «virtuose» traobblighi di pubblicazione e diritto di accesso «FOIA»

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1) I «dati ulteriori» che la PA è obbligata a pubblicare (art. 1, c. 9, lett. f, L. 190/2012) devono essere scelti «in ragione delle proprie caratteristiche strutturali e funzionali, a partire dalle richieste di conoscenza dei propri portatori di interesse» (delibera ANAC n. 50/2013, p. 13)

2) Richiesta di accesso utilizzabile anche per approfondire le informazioni sui contenuti già pubblicati

3) Trascorsa la durata legale di pubblicazione, i dati (anche se a carattere personale) restano comunque accessibili (art. 8, c. 3)

4) Gli obblighi di pubblicazione relativi alle tipologie di procedimento(art.35) e ai provvedimenti amministrativi (art. 23) quali «mappe» per orientare le richieste di accesso

Il nuovo accesso «FOIA»

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Sanzioni pecuniarie per casi specifici

da 500 a 10.000 euro (art. 47)• per responsabile della mancata o incompleta comunicazione delle informazioni e dei dati concernenti la

situazione patrimoniale complessiva del titolare dell'incarico al momento dell'assunzione in carica, latitolarità di imprese, le partecipazioni azionarie proprie, del coniuge e dei parenti entro il secondogrado, nonché tutti i compensi cui da diritto l'assunzione della carica (provvedimento pubblicato sul sitoweb dell’amministrazione) (rif. art. 14);

• per dirigente che non effettua la comunicazione degli emolumenti complessivi percepiti a carico dellafinanza pubblica, nonché nei confronti del responsabile della mancata pubblicazione dei dati di cui almedesimo articolo (rif. art. 14).

• per responsabile violazione degli obblighi di pubblicazione dei dati relativi entivigilati/controllati/partecipati (di cui all’art. 22). La stessa sanzione si applica agli amministratori societariche non comunicano ai soci pubblici il proprio incarico ed il relativo compenso entro trenta giorni dalconferimento ovvero, per le indennità di risultato, entro trenta giorni dal percepimento (art. 47, c. 2);

• in caso di omessa pubblicazione di tutti i dati sui pagamenti (ex art. 4-bis, c. 2)

da 1.000 a 10.000 euro (artt. 24-quater, c.1 e 19, c.5., lett. b, d.l. 90/14)• omessa adozione dei PTPC e dei codici di comportamento;• omessa pubblicazione del catalogo dei dati, dei metadati e delle relative banche dati e dei regolamenti

che ne disciplinano l'esercizio della facoltà di accesso telematico e il riutilizzo, come previsto dall’art.52, c. 1, CAD.

Responsabilità e sanzioni

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I dirigenti

[COMPITI]• I dirigenti garantiscono il tempestivo e regolare flusso delle informazioni da pubblicare ai fini del rispetto

dei termini stabiliti dalla legge; insieme al responsabile della trasparenza, controllano e assicurano laregolare attuazione dell'accesso civico sulla base di quanto stabilito dal decreto (art. 43, cc. 3 e 4)

[SANZIONI]• L'inadempimento di obblighi pubblicazione previsti dalla normativa vigente e il rifiuto, il differimento e la

limitazione dell’accesso civico, al di fuori delle ipotesi previste dall’articolo 5-bis, costituiscono elementodi valutazione della responsabilità dirigenziale, eventuale causa di responsabilità per danno all'immaginedell'amministrazione e sono comunque valutati ai fini della corresponsione della retribuzione di risultatoe del trattamento accessorio collegato alla performance individuale dei responsabili. Il responsabile nonrisponde dell'inadempimento degli obblighi di cui al comma 1 se prova che tale inadempimento èdipeso da causa a lui non imputabile (art. 46)

• Negli atti di conferimento di incarichi dirigenziali e nei relativi contratti sono riportati gli obiettivi ditrasparenza […] con particolare riferimento ai dati di bilancio sulle spese e ai costi del personale, daindicare sia in modo aggregato che analitico. Il mancato raggiungimento dei suddetti obiettivi determinaresponsabilità dirigenziale (ai sensi dell’art. 21, d.lgs. 165/01). Del mancato raggiungimento dei suddettiobiettivi si tiene conto ai fini del conferimento di successivi incarichi (art. 14, c. 1-quater)

Responsabilità e sanzioni

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Il RPC

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[SANZIONI]Art. 1, c. 14, L. 190/2012In caso di ripetute violazioni delle misure di prevenzione previstedal Piano, il RPC risponde ai sensi dell'art. 21, d.lgs. 165/2001(responsabilità dirigenziale), nonché, per omesso controllo, sulpiano disciplinare, salvo che provi di avere comunicato agli ufficile misure da adottare e le relative modalità e di avere vigilatosull'osservanza del Piano.

Responsabilità e sanzioni

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Vigilanza e conseguenze disciplinari

• Il RPC segnala all’organo di indirizzo e all‘OIV le disfunzioni inerenti all’attuazione delle misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza e indica agli uffici competenti all'esercizio dell'azione disciplinare i nominativi dei dipendenti che non hanno attuato correttamente le misure in materia di prevenzione della corruzione e di trasparenza (art. 43, cc. 1 e 5; art. 1, c. 7, L. 190/2012). Il RPC segnala altresì gli inadempimenti al vertice politico dell'amministrazione e all'OIV ai fini dell’attivazione delle altre forme di responsabilità (art. 43, c.5).

• La violazione, da parte dei dipendenti dell'amministrazione, delle misure di prevenzionepreviste dal Piano costituisce illecito disciplinare (art. 1, c. 14, L. 190/12)

• Nel caso in cui la richiesta di accesso civico riguardi dati, informazioni odocumenti oggetto di pubblicazione obbligatoria ai sensi del presente decreto, il RPC ha l'obbligo di effettuare la segnalazione disciplinare (art. 5, c. 10)

• L’ANAC, rilevato il mancato rispetto della disciplina in materia di trasparenza, ingiunge all’amministrazione di adempiere entro 30 gg. L’inosservanza di detto ordine costituisce illecito disciplinare, che l’ANAC segnala all’ufficio di disciplina dell’amministrazione interessata (art. 45, c. 1)

Responsabilità e sanzioni

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Convenzione ANAC/Guardia di Finanza (Nucleo SpecialeAnticorruzione)

(art. 4, c. 2) La collaborazione tra l'A.N.AC. e la Guardia di Finanza si sostanzia in:a) controlli sul rispetto del Piano Nazionale Anticorruzione e dei Piani Triennali di Prevenzione della

Corruzione;b) verifiche sull'osservanza degli obblighi di pubblicità, trasparenza e diffusione

di informazioni da parte delle Pubbliche Amministrazioni;c) accertamenti in materia di conflitti di interesse, inconferibilità ed incompatibilità di incarichi presso le

Pubbliche Amministrazioni e presso gli enti privati in controllo pubblico;d) controlli relativi all'ottemperanza delle decisioni dell'Autorità.

(art. 6, c. 2)[…[ Il personale del Corpo incaricato, anche mediante le Sezioni/Drappelli Anticorruzione dei Nuclei diPolizia Tributaria, può:a) richiedere agli organi ed alle amministrazioni dello Stato la comunicazione di dati e notizie rilevanti ai

fini istruttori;b) eseguire accessi presso i soggetti sub a. per acquisire direttamente detti elementi;c) effettuare accessi, ispezioni, verifiche ed indagini finanziarie;d) formulare richieste, inviti, questionari nei confronti di chiunque possa fornire elementi utili ai fini

degli accertamenti.

Responsabilità e sanzioni

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Omissione delle pubblicazioni (su «Amministrazione trasparente») e della comunicazione (al Dipartimento della funzione Pubblica) dei dati relativi aiconsulenti/collaboratori: inefficacia dell'atto e illegittima liquidazione dei compensi (art. 15, co. 2)Omissione delle pubblicazioni dei dati relativi a sovvenzioni/sussidi: inefficacia dei provvedimenti che dispongono concessioni e attribuzioni di importo complessivo superiore a mille euro nel corso dell'anno solare al medesimo beneficiario. La mancata, incompleta o ritardata pubblicazione rilevata d'ufficio dagli organi di controllo è altresì rilevabile dal destinatario della prevista concessione o attribuzione e da chiunque altro abbia interesse, anche ai fini del risarcimento del danno da ritardo da parte dell'amministrazione, ai sensi dell’art. 30 c.p.a.Fintanto che perdura la mancata o incompleta pubblicazione dei dati sugli enti vigilati/controllati/partecipati, è vietata l'erogazione in loro favore di somme a qualsivoglia titolo da parte dell’amministrazione interessata ad esclusione dei pagamenti che le amministrazioni sono tenute ad erogare a fronte di obbligazioni contrattuali per prestazioni svolte in loro favore da parte di uno degli enti/società (art. 22, c. 4)

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Ricadute pregiudizievoli in casi specifici

Responsabilità e sanzioni

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A) La sezione «Amministrazione trasparente» può fornire elementi utili perricostruire una notizia di danno erariale?

Per attivare l’azione di risarcimento per danno erariale è necessario che la procura acquisisca una notizia specifica e concreta e che individui con ragionevole certezza gli elementi soggettivi ed oggettivi della responsabilità (art. 17 c. 30 ter D.L. 78/2009). Alcuni dati a pubblicazione obbligatoria possono aiutare la procura contabile, in particolare, quelli indicati nell’art. 31 (modificato in senso ampliativo dal d.lgs.97/2016):«Le pubbliche amministrazioni pubblicano gli atti degli organismi indipendenti di valutazione o nuclei di valutazione, procedendo all'indicazione in forma anonima dei dati personali eventualmente presenti. Pubblicano, inoltre, la relazione degli organi di revisione amministrativa e contabile al bilancio di previsione o budget, alle relative variazioni e al conto consuntivo o bilancio di esercizio nonché tutti i rilievi ancorché non recepiti della Corte dei conti riguardanti l'organizzazione e l'attività delle amministrazioni stesse e dei loro uffici».

Profili di responsabilità amministrativa

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Responsabilità e sanzioni

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B) «Troppa» trasparenza o «troppo poca»1) Pubblicazione eccessiva. L'amministrazione può essere tenuta al risarcimento del danno (art. 28

Cost.) per trattamento illecito dei dati personali (art. 15 cod. privacy - art. 2050 codice civile) daparte di un suo dipendente. Rivalsa nei confronti del dipendente soggetta alla dimostrazione didolo/colpa grave (art. 23, c. 1, D.P.R. n. 3/1957) [danno erariale indiretto].

2) Pubblicazione eccessiva. L'amministrazione è sanzionata dal Garante per violazione privacy[danno erariale diretto]. Rivalsa nei confronti del dipendente in caso di dolo/colpa grave .

3) Inadempimento doveri di trasparenza [L‘ANAC segnala gli inadempimenti (non solo ai verticipolitici delle amministrazioni e agli OIV, ma anche) alla Corte dei conti ai fini dell’attivazionedelle altre forme di responsabilità – art. 45, c. 4]• erogazione di indennità di risultato nonostante la mancata attuazione di obblighi di

trasparenza ad essa correlati (Corte Conti sez. giurisdiz. Lazio, 2 febbraio 2015, n. 81) [dannoerariale diretto]

• tipizzazioni di illeciti amministrativo-contabili (cd. responsabilità sanzionatoria). In caso diomessa pubblicazione dei dati sui consulenti, il pagamento del corrispettivo determina laresponsabilità del dirigente che l'ha disposto, accertata all'esito del procedimentodisciplinare, e comporta il pagamento di una sanzione pari alla somma corrisposta, fattosalvo il risarcimento del danno del destinatario (in base ad art. 30 c.p.a.) (art. 15, c. 3).

• responsabilità per danno all'immagine (art. 46, d.lgs. 33/13) in casi di inadempimento degliobblighi di pubblicazione previsti dalla normativa vigente e nel caso di rifiuto, differimento olimitazione dell'accesso civico (FOIA) ad di fuori dei casi previsti dalla legge

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Responsabilità e sanzioni

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Corte dei Conti, sez. giurisd. Sardegna, 15 gennaio 2016,n. 5 (cfr. commento CODAU del 23 febbraio 2016)

DETERMINAZIONE DANNO ERARIALE IN CASO DI SANZIONE AMMINISTRATIVA

101

Il pagamento da parte di un ente pubblico di una sanzione amministrativa non realizza un danno all’erario, posto che l’esborso dell’ente sanzionato è compensato dall’introito dell’amministrazione che incamera la sanzione (nozione di finanza pubblica allargata)Ciò vale solo per l’«importo secco» della sanzione, ma non per i pagamenti per interessi e spese di notifica.

Tranne che in ipotesi specificamente individuate dalla legge, la responsabilità amministrativa non ha carattere sanzionatorio, ma risarcitorio.[trattasi di posizione giurisprudenziale non consolidata, in quanto esistono giudizi di segno diverso, che pongono a carico del dipendente anche l’importo della sanzione, esaltando il carattere sanzionatorio della responsabilità amministrativo-contabile]

Responsabilità e sanzioni

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Corte dei Conti, sez. giurisd. Sardegna15 gennaio 2016, n. 5

VALUTAZIONE DELLA COLPA GRAVE DEL DIRIGENTE

102

• Un dirigente, tanto più quando sia posto a dirigere un settore complesso, è difficilmente in grado di accertare la correttezza di ogni provvedimento portato alla sua firma, ma non si deve cadere nell’eccesso opposto di ritenere lo stesso dirigente sempre esente da responsabilità solo perché, come quasi sempre avviene, del resto, adotta provvedimenti la cui istruttoria sia curata da altri.

• L’indagine sull’esistenza e sul grado dell’eventuale negligenza va compiuta non prendendo a riferimento un modello astratto di condotta, o troppo rigoroso o troppo indulgente, ma in concreto, tenendo conto delle specifiche circostanze di fatto nel cui contesto la condotta censurata si è svolta.

• La fiducia che un dirigente ripone nella correttezza dei dati fornitigli dai propri collaboratori può al più essere giustificata nell’immediatezza dell’assunzione dell’incarico. Successivamente, egli ha il dovere di assicurarsi che l’apparato svolga i compiti e curi l’istruttoria delle pratiche di propria competenza in maniera corretta ed efficiente, diramando apposite direttive e verificandone l’osservanza.

• Il dirigente pubblico ha il preciso dovere di rimanere aggiornato sulle innovazioni normative, soprattutto quando esse riguardino le materie ad esso attribuite.

Responsabilità e sanzioni

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DATI

pubblici(esigenza di conoscibilità -

ampliamento delle occasioni di uso/riuso)

a carattere personale(esigenza di protezione -

limitazione e controllo di uso/riuso)

superiore

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pubblicoDove un interesse non imponga un

la casadovrebbe

momentaneo segreto, dell’amministrazione essere di vetroFilippo Turati,1908

ma i suoi abitanti devono comunque rimanere vestiti!L. Califano – componente del Garante privacy

Accorgimenti privacy (cenni)

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La pubblicazione con finalità di trasparenza è d i versa d a l l apubblicità legale (notizia, dichiarativa, integrativa dell’efficacia…)

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ILLECITO diffondere (es. pubblicare online) dati personali in assenza di una norma di legge/regolamento che lo prescriva (art. 19, co. 3, Codice privacy)

Nei casi in cui norme di legge o di regolamento prevedano la pubblicazione di atti o documenti, le pubbliche amministrazioni provvedono a rendere non intelligibili i dati personali non pertinenti o, se sensibili o giudiziari, non indispensabili rispetto alle specifiche finalità di trasparenza della pubblicazione (art. 7-bis, co. 4)

Importanza dell’uso della FIRMA DIGITALE per evitare il proliferare online di firme autografe

DOCUMENTI DI RIFERIMENTO Linee guida del Garante per la protezione dei dati personali 2014 F.A.Q. Garante su Trasparenza online della P.A. e privacy (doc. web n. 4519681)

Accorgimenti privacy (cenni)

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Problemi riscontrati

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Pubblicazione sine die di graduatorie (sia definitive che intermedie) [GARANTEPRIVACY HA GIA’ SANZIONATO CASI SIMILI]

Pubblicazione di graduatorie di beneficiari di sussidi per disagio economico conindicazione di dati personali (es. num. di matricola) o di iniziali del nome/cognome econ possibilità di risalire all’identità dei beneficiari incrociando le informazioni conaltre facilmente reperibili sul web [IN ENTRAMBE LE IPOTESI NON SI TRATTA DIANONIMIZZAZIONE]

Persistenza di curriculum con dati eccedenti o pubblicazione di atti non richiesticontenenti dati personali [IPOTESI STIGMATIZZATE DAL GARANTE PRIVACY IN LINEEGUIDA 2014]

Accorgimenti privacy (cenni)

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Report ISTAT del 12 ottobre 2017 – riferimento anno 2016 http://www.istat.it/it/archivio/204379

Alcuni dati: Indicatore complessivo 7,9% delle famiglie coinvolto in eventi corruttivi Variabilità nelle regioni italiane da un masimo nel Lazio del 17,9% ad un minimo

nella Provincia autonoma di Trento del 2%

La contropartita più frequente è il denaro, segue commercio di favori, nomine, trattamenti privilegiati, regali, favori e prestazioni sessuali

Tra le famiglie che hanno acconsentito di pagare l’85% ritiene che sia stato utile per ottenere quanto desiderato

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Indagine ISTAT

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Per ottenere un servizio il 51,4% delle famiglie ricorrerebbe ancora all’uso del denaro, di regali o altro

Il 30,9 non lo rifarebbe

Poche denunce: solo il 2,2% delle famiglie lo ha fatto

http://www.istat.it/it/archivio/204379

107

Indagine ISTAT

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Dentro l’ente, nessuno sa come e perché potrebbe verificarsi un evento di

corruzione, e chi potrebbe attuarlo

Incertezza: L’ente pubblico non prevede gli eventi di

corruzione, la loro probabilità e le loro conseguenze

Qualcuno dentro l’Ente, approfittando della situazione

di incertezza, decide di favorire interessi privati

(propri o di terzi)

Rischio: l’evento di corruzione si verifica. Le risorse e i

processi dell’ Ente diventano uno strumento per favorire interessi privati , a discapito

dell’interesse pubblico

Spieghiamoci meglio…

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L’Ente cerca di capire come e perché potrebbero verificarsi

degli eventi di corruzione, e chi potrebbe attuarli

Valutazione del Rischio=

Riduzione dell’incertezza

Le informazioni acquisite, servono per programmare dei controlli

(misure, attività, poteri) per prevenire gli eventi di corruzione

Trattamento del rischio=

Riduzione del Rischio

Valutazione e trattamento del rischio di corruzione

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

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Individua le attività e gli uffici maggiormente esposti al rischio di corruzione

Deve precedere l’elaborazione del P.T.P.C.

Si struttura in 3 fasi1. Identificazione2. Analisi3. Ponderazione

Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

La valutazione del rischio di corruzione

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Obiettivo: cercare, individuare e descrivere gli eventi di corruzione, che potrebbero avere luogo nei processi gestiti dagli uffici dell’ Ente.

Gli eventi di corruzione non individuati in questa fase non saranno successivamente valutati, ponderati e trattati.

Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

Considerare i processi, che rientrano nelle seguenti macro aree di attività:

• acquisizione e gestione delle risorse umane• affidamento di lavori, appalti e forniture• provvedimenti ampliativi della sfera giuridica (con o senza effetto

economico immediato per i destinatari).• concessione ed erogazione di sovvenzioni, contributi, sussidi ausili

finanziari e vantaggi economici• riscossione dei tributi• rapporti con i consorzi e le società controllate.

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

La corruzione è «l’abuso di un potere pubblico per favorire interessi privati» (T.I. – Circolare 1/2013 DFP)

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

Azione consapevole

Uso distorto del potere pubblico

Uno o più interessi privati

Evento di corruzione

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

Sono eventi di corruzione non solo le condotte penalmente perseguibili (reati),

ma anche i comportamenti scorretti (molto più numerosi), in cui le funzioni pubbliche sono usate per favorire interessi privati.

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

Gli eventi di corruzione possono essere identificati:

• con il contributo dei soggetti coinvolti nei processi a rischio (dipendenti, responsabili, utenti, aziende, ecc …);

• cercando eventuali precedenti giudiziari o disciplinari • determinando la discrezionalità, la rilevanza esterna, la complessità,

il valore economico e la frazionabilità di ciascun processo;• stimando l’efficacia del sistema dei controlli adottato

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

Qualche esempio di evento di corruzione:

• uso distorto del criterio dell’offerta economicamente più vantaggiosa, finalizzato a favorire un’impresa;

• abuso nei processi di stabilizzazione , finalizzato al reclutamento di candidati particolari;

• uso di falsa documentazione per agevolare taluni soggetti nell’accesso a fondi comunitari.

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

SCHEDA DI DESCRIZIONE DI UN EVENTO DI CORRUZIONE

Rif.[ ] AREA DI RISCHIO: UNITA’ ORGANIZZATIVA:

PROCESSO:

1) DESCRIZIONE DEL COMPORTAMENTO

2) PROCEDIMENTI, RISORSE E/O POTERI PUBBLICI OGGETTO DI ABUSO

3) INTERESSI PRIVATI FAVORITI

4) INTERESSE PUBBLICO DANNEGGIATO:

5) FATTORI DI RISCHIO 6) CONTROLLI 7) PRECEDENTI PENALI E DEISCIPLINARI

� discrezionalità

� rilevanza esterna

� complessità,

� valore economico

� frazionabilità

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Identificazione del rischio di corruzione

L’allegato 4 del Piano Nazionale Anticorruzione (Elenco esemplificativo di rischi specifici) contiene una lista di eventi di corruzione, suddivisi per area di rischio.

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Analisi del rischio di corruzione

Cosa fare: determinare il livello di rischio degli eventi di corruzione

Il livello di rischio “misura” gli eventi di corruzione in base alla loro probabilità e al loro impatto sull’organizzazione

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Analisi del rischio - probabilità

Fattori (caratteristiche dei processi) per il calcolo della probabilità di un evento di corruzione (Piano Nazionale Anticorruzione, Allegato 5):

Discrezionalità

Rilevanza esterna

Complessità

Valore economico

Frazionabilità

Efficacia dei controlli

VALORI (min: 1 – max: 5)1 = improbabile2 = poco probabile3 = probabile4 = molto probabile5 = altamente probabile

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Analisi del rischio - probabilità

… gli eventi di corruzione sono messi in atto dalle persone, non dai processi …

… eppure, il PNA propone di stimare la probabilità analizzando i processi, senza alcun riferimento alle persone, ai loro valori, ai loro bisogni, alle loro scelte…

Perché?

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Analisi del rischio - probabilità

Perché gli eventi di corruzione sono fenomeni complessi…

Agire consapevole

Uso distorto del potere pubblico

Uno o più interessi privati

Evento di corruzione

… ed un evento di corruzione nasce e si sviluppa proprio come un incendio …

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Analisi del rischio di corruzione

INCENDIO CORRUZIONE

Reazione chimica, tra: Evento che coinvolge

Un combustibile (es. legno, carta, gas…), che può bruciare

Persone («fatte» di bisogni, valori, scelte, comportamenti)

Un comburente (aria), «dentro cui» si può sviluppare l’incendio.

Un processo di interesse pubblico «dentro il quale» può avere luogo la corruzione

In presenza di …

Un innesco (es. una fiamma) Interessi privati (=non pubblici)

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Analisi del rischio - probabilità

… La corruzione (dal punto di vista della gestione del rischio, non dal punto di vista dell’etica) è un evento che si sviluppa nonperché le persone (interne ed esterne all’Ente) agiscono bene o male nei processi di interesse pubblico…

… ma perché le persone e gli interessi privati «si incontrano» all’interno dei processi pubblici …

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Processo di gestione del rischio (ISO 31000:2010)

Prevenire la corruzione

= «spezzare» il triangolo della corruzione. NB: le persone corruttibili e gli interessi privati, in questo

modo, restano dentro i processi pubblici

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Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per la finanza pubblica. Le amministrazioni interessate provvedono agli adempimenti di cui al presente decreto con le risorse umane, strumentali e finanziarie disponibili a legislazione vigente (Art. 44 - Clausola di invarianza finanziaria)

In Gran Bretagna il FOIA è entrato in vigore nel 2000, ma la sua attuazione è stata posticipata di ben cinque anni, per dare modo alla «macchina amministrativa» di adeguarsi. In Italia la riforma concede alle amministrazioni soltanto sei mesi, complicandone sul piano organizzativo l’attuazione.

All’ANAC è rimessa la determinazione o la riscrittura di alcuni dei profili più delicati del nuovo decreto 33. Per ora, dunque, si tratta di una riforma a metà.

La sovrapposizione di più istituti giuridici, a partire dal mancato coordinamento tra il decreto 33 e la legge 241, non può che nuocere tanto alla trasparenza quanto alla semplificazione dell’azione amministrativa.

Inosservanza per difetto del criterio di delega di cui all’art. 7, c. 1, lett. h, L. n. 124/2015: mancata previsione di sanzioni a carico delle amministrazioni che non ottemperano alle disposizioni normative in materia di accesso e di procedure di ricorso all'ANAC.

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Problematiche sul tappeto…

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Ponderazione del rischio di corruzione

• Cosa fare: scegliere quali eventi di corruzione è necessario prevenire (e con quanta urgenza) e quali no

• La prevenzione della non può investire in modo tutti gli uffici, i processi e gli eventi a rischio, perché ha dei costi elevati

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Ponderazione del rischio di corruzione

Il PNA non dice come ponderare il rischio, suggerendo solo di“considerare il rischio alla luce dell’analisi e raffrontarlo con altririschi al fine di decidere le priorità e l’urgenza di trattamento”.

Le priorità di intervento dipendono, per buona parte, dal livellodi rischio degli eventi di corruzione: bisogna prevenire subito glieventi con il livello di rischio maggiore.

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Ponderazione del rischio di corruzione

Per ponderare il rischio è necessario definire:

il rischio accettabile (cioè il rischio che non necessita di interventi di prevenzione)

i criteri per determinare la classifica degli eventi a rischio

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Ponderazione del rischio di corruzione

Rischio accettabile

Nel caso della corruzione un rischio è accettabile se si verifica anche solo una delle seguenti condizioni:

il Livello di Controllo sul processo in cui il rischio è stato individuato è idoneo a neutralizzare il rischio

l’evento di corruzione che genera il rischio ha una Quantità di Rischio poco elevata (meno di 8).

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Ponderazione del rischio di corruzione

Rischio accettabile

PRO

BABI

LITA

’5 5 10 15 20 25

4 4 8 12 16 20

3 3 6 9 12 15

2 2 4 6 8 10

1 1 2 3 4 5

1 2 3 4 5

IMPATTO

trascurabile medio-basso

da 1 a 3 da 4 a 6

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Ponderazione del rischio di corruzione

Rischio accettabile

Ad essere accettabile non è l’evento di corruzione in se stesso

La corruzione non è mai accettabile, in quanto comportamento messo in atto da un soggetto (valutazione etica)

Ad essere accettabile è il rischio associato all’evento di corruzione (valutazione del rischio)

http://delpup.wordpress.com/2011/02/08/gestione-del-rischio-pubblicata-la-uni-iso-310002010/

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Ponderazione del rischio di corruzione

Criteri di classificazione

Criterio A: dare priorità agli eventi di corruzione, che possono ricorrere nei processi con il sistema di controlli meno efficace.

Criterio B: a parità di controllo, dare priorità agli eventi di corruzione che hanno la modalità di rischio maggiore.

Criterio C: a parità di modalità di rischio, dare priorità alle aree con quantità di rischio maggiore.

Criterio D: a parità di quantità di rischio, dare la priorità agli eventi più probabili.

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Ponderazione del rischio di corruzione

RIF DESCRIZIONE EVENTOLIVELLO DI

CONTROLLOProbabilità Impatto Livello di Rischio Priorità

H4progressioni accordate illegittimamente, per agevolare dipendenti particolari

MINIMO 3 3 9 RILEVANTE 1

H2Mancata valutazione dei presupposti di legge per il conferimento degli incarichi, allo scopo di agevolare soggetti particolari

EFFICACE 4 4 16 CRITICO 2

H5irregolare composizione della commissione di concorso finalizzata al reclutamento di candidati particolari

EFFICACE 4 3 12 RILEVANTE 3

H3abuso nei processi di stabilizzazione, finalizzato al reclutamento di candidati particolari

EFFICACE 3 4 12 RILEVANTE 4

H1Previsione di requisiti di accesso “personalizzati” e non trasparenti, per agevolare interessi particolari

EFFICACE 3 3 9 RILEVANTE 5

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Valutazione del rischio di corruzione

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La psicologia del rischio e le scelte assicurative

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La psicologia del rischio e le scelte assicurative

• Per valutare e reagire correttamente ad un rischio esiste una parte specifica del cervello che si chiama amigdala.

• L’amigdala è responsabile di processare le emozioni di base che vengono da input sensoriali come la rabbia, la fuga, l’atteggiamento difensivo e la paura.

• Quando arrivano informazioni (tramite i 5 sensi) all’amigdala, questa imposta la risposta “combatti o scappa”, producendo l’aumento del battito del cuore, aumentando la tensione dei muscoli e la sudorazione.

Rischi e cervello

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La psicologia del rischio e le scelte assicurative

Rischi e cervello

• Gli esseri umani hanno un comportamento diverso dagli animali quando devono analizzare i rischi, in quanto dotati di corteccia cerebrale.

• La corteccia cerebrale permette analisi logiche, razionali e può fare dei trade-off molto precisi.

• Abbiamo due sistemi per reagire ai rischi. Un sistema primitivo ed intuitivo ed un sistema più avanzato ed analitico: essi operano in parallelo.

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Trade off

Il Trade Off in materia di sicurezza deve considerare i seguenti aspetti:

• la probabilità di rischio (frequenza e severità);

• massimo danno probabile/massimo danno possibile/amount subject;

• l’efficacia della misura di protezione nel mitigare il rischio (prevenzione e controllo).

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Una riflessione assolutamente improponibile il 7 Agosto 1974:Philippe Petit non è caduto né allora né mai.

Le torri gemelle sono cadute seppur tanti anni dopo…

Valutazione e probabilità

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Alcune definizioni da “UNI ISO 31000 – Gestione del Rischio”

2.1 RISCHIO: Effetto dell’incertezza sugli obiettivi.

Note:1.Un effetto è uno scostamento da quanto atteso – positivo e/o negativo.2.Gli obiettivi possono presentare aspetti differenti (come scopi finanziari, di salute, e

sicurezza, ambientali) e possono intervenire a livelli differenti (come progetti, prodotti e processi strategici, riguardanti l’intera organizzazione).

3.Il rischio è spesso caratterizzato dal riferimento a eventi potenziali e conseguenze, o una combinazione di questi.

4.Il rischio è spesso espresso in termini di combinazione delle conseguenze di un evento (compresi cambiamenti nelle circostanze) e della verosimiglianza del suo verificarsi.

5.L’incertezza è lo stato, anche parziale, di assenza di informazioni relative alla comprensione o conoscenza di un evento, delle sue conseguenze o della loro verosimiglianza.

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Rapporti/dossier/documenti istituzionali

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-Italia, rapporto sui progressi OGP 2014-2015: http://www.opengovpartnership.org/sites/default/files/Italy14-15_Final_Italian.pdf- Strategia crescita digitale 2014-2020 (p. 70): http://www.agid.gov.it/sites/default/files/documentazione/strat_crescita_digit_3marzo_0.pdf- Dossier IRPA sulla trasparenza: http://www.irpa.eu/documents/dossier-trasparenza/dossier-sulla-trasparenza/- FAQ ANAC: http://www.anticorruzione.it/portal/public/classic/MenuServizio/FAQ/Trasparenza-Access Info Europe, Open Knowledge Foundation. (2011). Beyond Access: Open Government Data and the “Right to Reuse”. Madrid. Tratto da http://www.access-info.org/wp-content/uploads/Beyond_Access_7Jan2011_final.doc-Bras, P.-L. (2013). Rapport sur la gouvernance et l'utilisation des données de santé. Paris: Ministère des affaires sociales et de la santé. Tratto da http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000670.pdf-Califano, L. (2014). Trasparenza e protezione dei dati personali. Seminario di formazione presso il Garante per la protezione dei dati personali – 15 ottobre. Roma: Garante per la protezione dei dati personali. Tratto da http://194.242.234.211/documents/10160/0/Privacy+e+trasparenza%3A+Introduzione+Prof.ssa+Licia+Califano.pdf-Etalab. (2013). Dossier de présentation data.gouv.fr. Paris. Tratto da http://www.modernisation.gouv.fr/sites/default/files/fichiers-attaches/dossier-presse-datagouvfr.pdf-Garante per la protezione dei dati personali. (2014). Linee guida in materia di trattamento di dati personali, contenuti anche in atti e documenti amministrativi, effettuato per finalità di pubblicità e trasparenza sul web da soggetti pubblici e da altri enti obbligati. Roma. Tratto da http://www.garanteprivacy.it/web/guest/home/docweb/-/docweb-display/docweb/3134436-Jutand, F. (2015). Ouverture des données de transport. Paris: Ministère de l'écologie, du développement durable et de l'énergie. Tratto da http://www.ladocumentationfrancaise.fr/docfra/rapport_telechargement/var/storage/rapports-publics/154000182.pdf-Trojette, M. A. (2013). Ouverture des données publiques. Les exceptions au principe de gratuité sont-elles toutes légitimes ? Rapport au Premier Ministre, Paris. Tratto da http://www.ladocumentationfrancaise.fr/var/storage/rapports-publics/134000739.pdf-Bouchoux, C. (2014). Refonder le droit à l'information publique à l'heure du numérique : un enjeu citoyen, une opportunité stratégique (Rapport). Paris: Sénat. Tratto da http://www.senat.fr/rap/r13-589-1/r13-589-11.pdf-Gorce, G., & Pillet, F. (2014). La protection des données personnelles dans l'open data : une exigence et une opportunité (Rapport). Paris: Sénat. Tratto da http://www.senat.fr/rap/r13-469/r13-4691.pdf-Progetto TACOD (Reduce corruption with Open Data) co-finanziato dal programma “Prevention of and Fight against Crime” dell’Unione Europea. Report finali diffusi ad aprile 2015: http://www.tacod.eu/project/-Analisi qualità degli Open Data sui contratti pubblici delle università: http://www.forumpa.it/pa-digitale/qualita-degli-open-data-il-caso-dei-contratti-pubblici-delle-universita- Progetto NEXA su analisi della qualità dei dati pubblicati in «Amministrazione trasparente»: https://trasparenza.nexacenter.org/wiki/Pagina_principale- Esperienza di accesso civico a fini didattici: http://dirittodiaccessocivico.it/didattica/- Esperienza di accesso civico a fini didattici: http://www.ascuoladiopencoesione.it/

Per approfondire

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Articoli/monografie

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-Aliprandi, S. (2014). Il fenomeno Open Data. Indicazioni e norme per un mondo di dati aperti. Milano: Ledizioni. Tratto da http://www.scribd.com/doc/207921038/Il- fenomeno-open-data-Aliprandi-2014- Alovisio, M. (2011). Criticità Privacy nel riuso dei dati pubblici. Informatica e diritto, 37(1-2), 45-64.- Arena, G. (2011). Cittadini attivi : un altro modo di pensare all'Italia. Roma: Laterza.- Bonomo, A. (2012). Informazione e pubbliche amministrazioni: dall'accesso ai documenti alla disponibilità delle informazioni. Bari: Cacucci.- Carloni, E. (2014). Le Linee guida del Garante: protezione dei dati e protezione dell'opacità. Giornale di diritto amministrativo, 20(11), 1113-1121.- Carloni, E. (2014). L'amministrazione aperta: Regole strumenti limiti dell'open government. Santarcangelo di Romagna (RN): Maggioli.- Chignard, S. (2012). Open data : Comprendre l’ouverture des données publiques. Paris: FYP.- Coccagna, B. (2012). Attivismo digitale: monitoraggio collaborativo e democratizzazione dell'informazione di fonte pubblica. Cyberspazio e diritto, 13(1), 45-72.- Cottica, A. (2010). Wikicrazia : l'azione di governo al tempo della rete : capirla, progettarla, viverla da protagonista. Palermo: Navarra.-De Filippi, P., & Maurel, L. (2015). The paradoxes of open data and how to get rid of it? Analysing the interplay between open data and sui-generis rights on databases. International Journal of Law & Information Technology, 23(1).-Di Donato, F. (2010). Lo Stato trasparente. Linked open data e cittadinanza attiva. Pisa: Edizioni ETS. Tratto da http://www.linkedopendata.it/wp- content/uploads/statotrasparente.pdf- Fama, A. (2011). Open Data - Data Journalism. Trasparenza e informazione al servizio delle società nell’era digitale. Milano: Simplicissimus Book Farm.-Mancosu, G. (2012). Trasparenza amministrativa e open data: un binomio in fase di rodaggio. Federalismi.it. Rivista di diritto pubblico italiano, comunitario e comparato(17).- Mancosu, G. (2013). La transparence administrative en Italie face au défi de l’open data. Federalismi.it(15).-Mancosu, G. (2014). De l’ouverture des données publiques à l'ouverture de la décision administrative? Une réflexion juridique comparée Italie-France. Diritto pubblico comparato ed europeo(2),594-606.- Mancosu, G. (2014). La transparence publique par l’ouverture des données personnelles? Focus sur les systèmes juridiques italien et français. Federalismi.it(3).-Mancosu, G. (2015). Amministrazione trasparente: riutilizzo ad ostacoli dei dati personali. LeggiOggi.it. Tratto da http://www.leggioggi.it/2015/06/26/amministrazione-trasparente-riutilizzo-ad-ostacoli-dei-dati-personali/-Mancosu, G. (2015). Open Data forzoso. Sanzioni fino a diecimila euro per le amministrazioni inadempienti. LeggiOggi.it. Tratto da http://www.leggioggi.it/2015/02/16/open-data-forzoso-sanzioni-diecimila-euro-per-amministrazioni-inadempienti/- Ponti, B. (2006). Il riutilizzo di documenti del settore pubblico (Commento a D. lgs. 24/01/2006, n. 36). Giornale di diritto amministrativo, 12(8), 817-934.- Ponti, B. (Ed.). (2013c). La trasparenza amministrativa dopo il d.lgs. 14 marzo 2013, n. 33. Santarcangelo di Romagna: Maggioli.- Sappa, C. (2011). Diritti di proprietà intellettuale e dati pubblici nell’ordinamento italiano. Informatica e diritto, 37(1-2), 185-197-Ubaldi, B. (2013b). Open Government Data. Towards Empirical Analysis of Open Government Data Initiatives. Paris: OCSE. doi:http://dx.doi.org/10.1787/5k46bj4f03s7-en

Per approfondire

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Grazie per l’attenzioneALBERTO DOMENICALI A LBERTO.DOMENICA LI@IUAV. IT

VINCENZO TEDESCO V IN CEN ZO.TEDESCO@UN ICAM.IT