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Catania, 15geM.... ,2016 Di M.ri. '"-'- ..... l_n .ti .. ..,li .. ..-1,_ ..... Prog,mo Avv, Dario Riccioli, c,so deIe ProWIoa 116, 95127 -Ca1aoia Preg . mo Avvocato Dario Riccioli, con riferimento al parere legale di pari oggetto rilasci alo dal Pro!. Avv. Agahno Cariola, in data 5 novembre 2015, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 731112014 R.G,N .R. . Le fornisco le seguent considerazioni, come da Lei richiestomi, OGGETTO: PARERE LEGAlE SU PROFili ATTtNENTI ALJ.'ORDIIAMENTO UNJVE RSIT ARtO Rappolfi fra gli Otgani di Ateneo nella nuova govemance dettata dalla legge. n. 240001 0 (c.d. ' legge Gelmi/JIì In premessa, devono condividersi le COIlside!&ion i svoHe dal Pro!. Aw, Cariola nel SlIO parere l egale , nella parte in wi si afferma che da legge Gelmini si è mossa lungo l' asse tipico dell'orgaoizzalione amministrativa segnala dalla separazione Ira funzioni di indiriuo e a/IMtà di gestione amminlslraffva: le prime SOIlO stale assegn ate in gran parte al complesso Rettore- Consiglio di ammi nistraziooe, le seconde al la d irigenza amministrativa , a ll a quale Direttore generale appartiene. Ne è prova la cirrostiY1za che appunto per il Di rettore generale si é rich iamata la previsione dell' art. 16, d,lgs . n. 165/2001, rel ativo per l'appunto alle "funzioni dei dirigenti di uffici dirigenziali generali ', con riguardo all'apparato ministeri ale. ma riferito a tutta l'amministrazione pubblica. Ed richiamo all'art. 16 porta con quello atl ' art. 4 dello stesso d, lgs. n. 165f2001, cioé a dire a lla distinzione tra "g li organi di governo [che) esercitano le funziooi di indiri zzo p::!litico-amministrativo , definendo g li obiettivi ed i prog rammi da attuare ed alottando g li altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati dell·attività amministrativa e del la gest.O::lrle agli ind iriui imparti ti". da un lato , e dall'altro, i ' d irigenti [ cuij spetta l'adozione degli atti e pro'l'lledimenti iY1lminislrativi, compresi tutti gli atti che impegnano l'amm i nislrazione verso l' esterno, nonché la gestione frl anziana, tecnK:a e a mmin istrativa mediante autonomi poteri di spesa , di organìuazione delle risorse umane, strumental i e di cootrollo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della gestione e dei rela tivi risu l tati ", (cfr. ivi, p. 4). Tale ricostruzione risuHa, invero, pelfettamente in li nea coo le di sposizion i im partite in materia dal la rich iam ata I. 24012010, e lestualmente riport ate dal medesimo P ro!. Avv. Cariola nella nota l del nomin ato parere (cfr. ivi. pp. 2 e 3, peraltro ri p«Xluttive di ampi strald 2, I. 24012010, con particolare ri fe rimen to alla fla .... P1t:1lt TfSdli 1' , "143 l'aIerat analella Bnlvml lar1a. foti. f.Ina [email protected]

Transcript of Di A..-f.~F .ti~ ..,li .. ..-1, · 2, I. 24012010, con particolare riferimento alla fla .......

Catania, 15geM....,2016

·~rt. Di M.ri. A..-f.~F_.ti~

'"-'- ..... l_n • .ti .. ..,li .. ..-1,_ .....

Prog,mo Avv, Dario Riccioli, c,so deIe ProWIoa 116,

95127 -Ca1aoia

Preg.mo Avvocato Dario Riccioli,

con riferimento al parere legale di pari oggetto rilascialo dal Pro!. Avv. Agahno Cariola, in data 5 novembre 2015, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 731112014 R.G,N.R. . Le fornisco le seguent considerazioni, come da Lei richiestomi,

OGGETTO: PARERE LEGAlE SU PROFili ATTtNENTI ALJ.'ORDIIAMENTO UNJVERSIT ARtO

• Rappolfi fra gli Otgani di Ateneo nella nuova govemance dettata dalla legge. n. 2400010

(c.d. ' legge Gelmi/JIì

In premessa, devono condividersi le COIlside!&ioni svoHe dal Pro!. Aw, Cariola nel SlIO

parere legale, nella parte in wi si afferma che da legge Gelmini si è mossa lungo l'asse tipico

dell'orgaoizzalione amministrativa segnala dalla separazione Ira funzioni di indiriuo e a/IMtà di

gestione amminlslraffva: le prime SOIlO stale assegnate in gran parte al complesso Rettore­

Consiglio di amministraziooe, le seconde alla dirigenza amministrativa, alla quale ~ Direttore

generale appartiene. Ne è prova la cirrostiY1za che appunto per il Direttore generale si é

rich iamata la previsione dell'art. 16, d,lgs. n. 165/2001, relativo per l'appunto alle "funzioni dei

dirigenti di uffici dirigenziali generali', con riguardo all'apparato ministeriale. ma riferito a tutta

l'amministrazione pubblica. Ed ~ richiamo all'art. 16 porta con sé quello atl 'art. 4 dello stesso

d,lgs. n. 165f2001, cioé a dire alla distinzione tra "gli organi di governo [che) esercitano le funziooi

di indirizzo p::!litico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed alottando

gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati

dell·attività amministrativa e della gest.O::lrle agli indiriui impartiti". da un lato, e dall'altro, i ' dirigenti

[cuij spetta l'adozione degli atti e pro'l'lledimenti iY1lminislrativi, compresi tutti gli atti che

impegnano l'amminislrazione verso l'esterno, nonché la gestione frlanziana, tecnK:a e

amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organìuazione delle risorse umane,

strumental i e di cootrollo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della

gestione e dei relativi risu ltati", (cfr. ivi, p. 4). Tale ricostruzione risuHa, invero, pelfettamente in

linea coo le disposizioni impartite ~ in materia ~ dal la rich iamata I. 24012010, e lestualmente

riportate dal medesimo Pro!. Avv. Cariola nella nota l del nominato parere (cfr. ivi. pp. 2 e 3,

peraltro rip«Xluttive di ampi strald ~I 'art. 2, I. 24012010, con particolare riferimento alla

fla .... P1t:1lt TfSdli 1', "143 ~ l'aIerat

analella Bnlvmllar1a. foti. ~ f.Ina

[email protected]

___ Di .. ri.

individuazione degli organi di Ateneo volut dalla legge di rifoona ed alle competenze a ciascuno

di essi normativamente attribuite),

Sul IXlnto deve vieppiu rilevarsi - in via incidentale - che si tratta, sostanziat!ll$lte, delle

medesime considerazioni riscootrabili negli atti processuali depositati dall'Avv, Riccioli nell'ambito

del procedimento penale il oggetto, e che dur.que risultano ilcontestale,

I superiori asserti appaiono incoerenti, però, rispetto alla affermazione - pur espressa 001

medesimo parere - secondo cu i 1001 campo universitario [ ... ] molte attribuzioni di carattere

gestionale sono rimaste in capo al Rettore o al Consiglio di amministrazione, del quale il Rettore

fa parte. (dr. ivi, pp, 4 e 5) invero rirondudbile ad un indirizzo dottrinale - formatosi "a prima

lettura" del richiamato testo di legge, in ~mijà deDa sua entrata in vigore (specificamente, F.

MERLONI, La nuova govemance, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, p. 353 e 55,) - avente

prevalentemente ad ogge~o i rapporti "politico-accademici" fra il Rettore ed i due, ulteriori, Organi

di governo previsti da lla riforma (i.e. Senato accOOemico e Consiglio di Amministrazione) in cu i si

ribadisce la centralità delle attfvità didattiche e scientifIChe nel CO'llesto istituzionale universijario

e si conferma che tali allNità rimangono in capo al c.d. 'asse rettorale· (i,e. Reltore--Senato­

C.dA) e non a quello "manageriale" (Le. o;rettore generale-dirigenti) cu i è invece rimessa «la

com~essiv8 gestione e organizzaziooe dei servizi, delle riSOo'Se strumental i e del personale

tecoico-amministrativo) (sul punto si segnala, ad adiuvandum, S. BAn aNI , La nuova govemance

delle università, in www,i"pa,eu. p, 372 e ss" ~ Quale perciò distingue il ruoto del Rettore l in

senato. ed l in consiglio. ).

Ed invero. non sembra essere la suddetta alkx.arone di competenze la novità principale­

rispetto alla legislazione previgenle - inlrOOotta, ex multis, dalla I. 24012010; 'lieppiu ritenuto

Quanto già prescritto dal l'art, 15, co, 2, d,tgs. 16512001, ovverosia dJe «nelle istituzioni e rJeg li

eoti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubbHci di rui al sesto comma

dell'articolo 33 della Costituzione, le attJibuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono

alla gestione dena ricerca e dell'insegnamentot, quale unico ea:ezione - voruta dal Legislatore­

rispetto ai poteri di gesliooe spenanb, in via generale ed esclusiva, alla dirigenza pubblica.

Coo riferimeoto alla govemance univers~aria - secondo le innovative e vincolanti prescrizioni

del la legge di rifoona - ed, ~ particolare, ai poteri che la stessa prevede in capo alla nuova figura

del "Drettore generale", pare ~uttosto uUIe - per le finalità del presente parere - una rassegna,

per IXlnti, del quadro nonnativo attualmente vigente, alla luce della precisa analisi ricostrutti~a

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recentemente etatorata, pe!" Tipi de U Mutino', da S, MAINARDI, C. PICCARDO ed E, PERITI (a rura

di), /I governo manageriale delle università. Dal Direttore amministrativo al DireI/ore generale,

Bologna, 2013.

Giusto quanto elaborai:> da tale, e specifica. dottrina:

a} f il vertice delle nostre università è stato segnato in profondità dall'approvazione della

legge 30 dk:embre 2010, n,240, la soluzione di continuità rispetto alla conformalÌooe

precedente é stata nella ed emerge subito, arlChe ad uno sguardo di superficje, la

denominazione della figura in esame, infatti , sj modifica pe!' esplicita - e vincolante per tutti gli

atenei italiani - indicazione det legislatore: da Direttore amministrativo a "Direttore genernle'. II

dato rilevante della novella. peraltro. non è di carat\efe formale, Alla nuova locuVone oorrisponde

[ .. . ] una figura diversa e senza dubbio più impottante. Una figura conformata in modo tale da

rappreseotare. oltre al resto, tassello essenziale per la comprensione dell'intera rilomla e, più in

generale, finanche della trasfoonaziooe dei sistemi di istruzione superiore 00 nostro paese. (ivi,

p. 57; corsivo aggiunto),

b) , La legge n, 24012010 dedica alla nuova figura del Direttore generale divelSe previsioni.

di principio e dettaglio, che modificano per numerosi profili la conformazione del vertice ,3 __ _

dirigenziale e con esso, aimeno in certa misura, lo stesso modello di govemo degli atenei

pubblici . , In particolare d Direttore generale, per la prima volla, diviene articolazione autonoma

giuridicalTK;lt1/e imprescindibile per l'esistenza e per la ma concreta dell'istituzione: una figura

indispensabile per il funzionamento del l'ateneo, cosi come /o sono Rettore, Senato accademiro,

Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti e Nucleo di valutazione.; tale organo

cassume, infatti, Ull evidenle connotalo di piena pariflCalÌOfle rispello agli aM organi accademici

e, al contempo, una posiliooe di naturale indipendenza formale dagli stessi. NOI) si tratta, in altre

parole, di un soggetto il OJi ruolo e il cu i potere giuridico si costruisce come secondario e derivato

da aliti . Si tratta del lirolare di una funzione organica principale, je cu i prerogatve (e je rui

responsabilità) sono da ricondursJ , anzitutto, alla posizione rivestta rispetto alla struttura

b~ lare) (ivi, p. 62 e 64: (;(l(Sivi aggiunti) .

c} Quanto sopra, a palese differenza rispetto al . vecchKl modello [ave] l'amministrazione

centrale degli atellei era molto ravvicinata al Rettore e il Direttore amministrativo finiva spesso

per essere considerato una sorta di ·dipendente perronale' del Rettore stesso: non figura di

!'la Ilaet. pjf.ln ItsdIl1'. " 143-1'a1tn18

tlttédelll uniYmItarIa. fotI" - ElDa

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snodo tra indirizzo e gestione, ma soggetto posto a capo dell'amministrazione in vece del

Rettore, per la predisposàione di atti di male competenza di questi. (ivi, p, 68).

d) In ultima analisi mon è dubbio ( ... ] che la norma di legge attribuisca formalmente al

Direttore. in senso pieno ed esclusivo, la competenza circa la complessiva gestione e

organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale lecniw-amminislralivo

deU'ateneo; un potere organizzativo che abbracda, dlXlque, a 360 gradi, satvo le competenze in

materia di organizzazione e gestione del persooale docente, tutte le funzioni ed attività del l'ente,

sostanzialmente precludendo agli altri organi individuati dalla legge di esercitI/te poteri di

organizzazione e gestione nei luoghi cosi governati dalla figura del DireI/ore generale per

espressa riserva di legge. ~vi , p. 100; COfSivo aggiunto)

Ed infatti ~ coocIudooo gli Autori ~ è soHanto nella ~d i meosione di escIusiviltu uI $Opra

rappresentata ~che può essere coordinata la norma dell'art. 2, comma 1, lett. o) della legge n.

240/2010 coo quella dej l'art 4, comma 2, ~ d,lgs, n. 165J2001, in base alla quale i dirigenti sono

responsabili in via esclusiva dell'al/ività amministrativa, della gestione e dei relativi riSIJltati,

potendo tali competenze essere derogale soltanto espressamente e ad opera di specifIChe

disposiVoni legislative (art, 4, comma 3). (ivi, p, 100; COfSivo aggiunto).

Sulla stessa falsariga anche altra ~ ed ugualmente recente ~ dottrina che puntualizza, ami,

come ~ anche alla luce dell'ultimo periodo del 00. 4 dell 'art. 4 d.lgs. n, 1651 2001 ~ che spinge

nella direzione di una più !"Ietta separazione. anche nelle un~tà, tra poIftica e amministrazione

~ pare da escludere che il Direttore generale possa essere concepito come figura ibooa o di

snodo tra organi di governo e amministrazione. mentre dovrebbe decisamente propendersi per

l'ipotesi del Direttore generale come titolare di un ufficio dirigenziale generale> (cfr. A. MARRA, in

Giornale di diritto amministrativo, 2012, p. 1142 e 55.; corsivo aggiunto).

Pare di potet1>i indi affermare che la riforma dell'ordinamento universHario ~ attuata con la I.

24012010 - rafforza .l'autooomia e l'indipendenza del Direttore gooerale dall'organo "politico"

che lo nomina) in specie rnedioote l'innovazione della disciplina inerente, in primis, alla

durata dei rispettivi iocaichi ed, in secundis, ai meccanismi di conferimento dell'incarico

dirigenziale; Quanto al primo profilo ~ consKIerato che /'in izio del mcndato rettorale generalmente

non roncic!e con l'inizio dell'incarico di Direttore generale e che, dunque, infrequooti saroono i

casi in cui uno stesso Rettore potrà proporre al C.dA, per due volte coosecu~ve, il medesimo

Direttore generale ~ illimHe del m<lldato unico sessennale del Rettore, legislativamente imposto,

fii ... l'Itjrt TtselU 1', Mia ~ PaJenIt

l:IIIalklla udJmIrilltl, t41 .. - 1liia

1'Ibert • .dI~llIII.trr..II

4

• •. t. DiM....t.

sembra rafforzare ~ grado di autonomia del Direttore generale; quanto al secondo profilo - fermi i

paletti imposti dalla legge, in ordine ai requ isiti soggettivi dell'aspirante Direttore generale - la

possibilità che l'incarico sia attribuito previa pubblicazione di un apJXJSito avviso, ovvero tramite

un uneeeanismo compeUtivo., rappresenta t un aco::J(lj imento che contribuisce ad aumentare il

peso della valutazione su base professionale piuttosto che tiduciana. (cosi A. MARRA, eH" p,

1442-1445).

La confenna di quento è dedotto dalla analisi delle indicate disposizioni della I, 24012010

nonché dallo studio della citata dottrina, si ritrova peraltro nella delibera n. 144, del 7 ottobre

2014, della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella quale si legge chiaramente che

{nelle unive~tà oon appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge

dello Stato e dai rispettivi Statuti , cioè il Rettore, il Consiglio di amministraziofle e il Senato

accademico, debbono essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tralla di organi eletti

dalle rispettive comunità accadMJiche, che esprimooo un notevole grado di 'polijidtà',

assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico neg li enti territoriali , anche se le

universM sono enb ad autonomia funzionale costituzionalmente garcntita proprD perché non

sono enti a derivazione p:JIitica. Non vi sono dub~ , comunque, che essi esprimano l'indirizzo

generale del l'ente, attraverso atti di regoIazione, indiriuo e controllo. spesso molto penetranti e

IimitaUvi della discrezionalità degli orgeni di amministraziOne e gestione (ia dirigenza delle

amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca) . La questione è del tutto

chiara per gli orgeni che ta legge n. 240120tO ha posto al centro del processo di definizione degli

indirizzi poI itico-amministra~vi degli atenei, il Rettore e il Consig lio di amministraziooe. (ivi , p, 4).

• Legittimità della nota del Direnore geflerale del 19 novembre 2013, proI. n. 129209,

avente ad oggetto 'conflitto di interessi'

L'avv. Dario Riccioli mi chiede di foonulare un parere anche r. merito alla legrttim~~ della nota

rilasciata dal direHore generale, dotl Lucio Maggio in risposta al quesito formulato dalla Prof.ssa

Agata Campisi, Mi si chiede. in particolare, se tale nota esuli dai poteri riconosciuti per legge al

Direttore generale e se siano state violate, di conseguenza, le garanzie relative allo sta/us dei

dcx;enti universitari, ai quali è costituzionalmente garantita la libertà ~Ia sc~za e di

insegnamento.

~ia ..,. l'IeIr. tntlll 1' , M143 - fIItnIII

anillella Illnnlll t1a, 94IH -lInI rtkrlUlraaf11@:IIIiU rt.l1

5

...... 01:. Di Mari. A.-al. ilei .,·_.i P ........

r. 01._ ., • ...ti ...... oli oIiril .. _It.d. ..., Non v'è dubbio che lo status giuridico dei docenti unive~itari sia (oggetto di vera e propria

riserva di legge, ai sensi dell'art. 33 Cost,) - come cooetlamente asserito dal Pro!. AV'I, C~a­

purtuttavia, uguatmente, non pare esservi dubbio che la nota del 19 oovembre 2013 [cfr.

sotloscritta dal Diretlore generale, Dott. Lucio Maggio; siglata e prediSj)Osta dai dirigenti delle

aree competent per materia, Dott. Carlo VicareW (AGAP) ed AV'I. Rosanna Branciforte (ARIT)] in

alcun modo possa alterare tale status; né, tampoGl), la composizione ed H funzionamento dei

Coosig li di Dipartimento come ampiamente rapprese!ltato al Coosig lio di Amministrazione dallo

stesso Direttore generale nella seduta del 6 dicembre 2013, infatti, la nota di cui trattasi aRre non

è che la risposta ad un ~tuale quesito formulato - al medesimo Direttore generale. giusta email

del 12 oovemtJre 2013 - daUa sunnominata Prof.ssa Gampisi.

Nel merito, Ella chiedeva se coloro che avevano presentato domanda per la Abil~azione

Scientifica Nazionale (ASN) alla Il fascia (i.e. professore associato) potessero prendere parte 00

una votazione, in seno ai Consigli di Dipartimento, avente 00 oggetto la ripartizione delle risor:;e

da assegnarsi per la successiva 'ch iamata' dei profesSOli assodati presso l'UniversJtà di Catania.

Com'è evidente, il contenuto del superiore quesito - palesemente tecnico-giuridico - rientra

pieno iure nella competenza degli Uffici giuridico-amministrativi dell'Ateneo; ed è stato formulato

nei confronti del Direttore generale, peraltro, nella sua qualità (anche) di responsabile della

prevenzione della corruzione, ai sensi della I. 19012012 (dr. delibera d~ C.dA, dellO maggio

2013: ~ che spiega, viewiù, la predisposizione della nota da parte delle Strutture dirigenziali

preposte nonché la sua sotloscrizione da parte del Direttore generale). Ed in effetti, il quesito

inerisce alla tematica del C.d. 'obbligo di astensione· Od dipendente pubblico in presenza di un

(potenziale) conAitio di inleressi - secondo quanto previsto e discipl inato dall'art 7 del Codice di

comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 6212013) - in ordine al quale. appunto. spetta

al «responsabi le della prevenzione della corruzione l ... lla diffusione della conoscenza dei codici

di comportamento nell'amministrazione [nonché] il monrtoraggio annuale sulla loro attuazione, ai

sensi dell'articok:l 54, comma 7, del deçrelo legislativo n. 165 del 200h (testualmente. art 15

D.P.R.).

~ proprio alla luce di tale, ultima e specifica, previsione normativa che t'Amministrazione

d'Ateneo non poteva esimersj dal rispondere 00 un Docente, ivi incardinalo; e ciò non con un

'alto mperabvo" bensì con un "parere" che COfISe!ltisse ai singoli dipendenti pubblici,

eVe!ltualmente interessati, di decidere poi liberamente quale condotta assumere, ovviamente

lIa 1IaU. Pieni Tntlll n, M143 - PIIt.rIMI

OtlalleUa IIilr.nilW, '-'l'' -~

11IM'.I11.llllil1a@;lIIIIktrtjl

6

Il-"en. IN Maria Ah ,_ oIeI 1'_.1 ... '0--..

PIi I .... +1-....... ; .... "1. -"_ ...

fa(le saNe evef1tua1i /'eSfXXlSi1bi1ittl personali dIe poleSSefO - da tale CXlITlpOt\a'ToeIO _ loro

derivare. Ed é ~nlo iii ragione deDa natura del suOdetlo atto ~ .e. ~ parere espresso con la

indicata nota del Direttore generale} dIe oon pare possilile ravvisare aIcooa incisiMe sullo SlatU$

dei doc:enH universitari - diversamente da qUMto sostenuto nel parere di contropa1e (M, p. 5)­

e che il medesimo è stato contrastato da una diversa opinione espressa dal RetlOl'e, con nota del

25 novembre 2013. pro!. n. 131728. aoche alla loce delle conSiderazioni espresse dall'Ufficio

legale-Avvocatura di Ateroeo (cfr. nota del 25 novembre 2013, prot n. 131671 : a sostegno della

tesi che ~ parere espresso dallKettore generale abbia natura ootoklgicamente tecnico-giuridica

e, quindi, rienlran\e neH'a-ntm deIe sue spec:ffiche competenze, giova sotIoIineare che rutficio

del'Awocatura li Ateneo è una strutbJra diigenziale di inea deIa Direzione generale

del'UniYefsi~ di Catania: dr. www.unict.itJconlenllufficio.legale-avvocaIlJra.di-ateneo-lJla).

• Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015,' mancato ilserimento all'o.d.g. del

punto richiesto dai consiglieri Elia. lachel/o e Toscano. sulla nota del 23 gennaio 2013,

prat. n. 8435de/24 gennaio 2015

Come anpiamefIte descfitk) nelle note difensive detl'Aw. Riccioli, il seguik:l a/I'ordi"lanza del 7

22 gennaio 2015 - adottata dal T rilunale cMIe di Call1lia. sezione Ia\uo, il accoglinerm

parziale 001 re.::mo presentaIo dall'U~ di GaIalia a'Ne1SO I proyvedimenkJ di

reintegrazi:Jne, pronunciato dallo stesso Trb.KIaIe in data 18 noverrbre 2014 - é sIata rigettata la

domanda cautetare, proposta dal Don. Maggio nei cou'muti deD'l..lniversità di Catania, awefSO ~

prowedimooto di revoca dell'incarico di Direttore generale.

Come emerge, poi, dalla lettura sequeoziale dei documenU di causa, in data 23 gennaio 2015

il Rettore dell'Ateneo ha comunicalo allo stesso Dott. Maggio, ottrechè ai Consiglieri di

Amministrazione, ai Senatori Accademici, al Collegio dei Revisori dei conti ed ai Componenti del

Nucleo di valutaziooe dell\JniYer9tà di Catania, ~ deposito deIa suddetta ordirlMza ai lini defta

"conoscenza legale' del ~kl (cfr. nota reliorale, prol n. 839(). Risconlr.nlo \aie

informazione - con nota del 23 getIlaio 2015, assunta al prot. R. 8435 00124 gennaio 2015 - i

Difensori di Iiduda del Doti. Maggio lIanno comunicato, al Rettore ed ai medesini destinatari

della suo::itata nota reItoraIe. dIe fordilanza del Tribunale di Catania. sezione lavoro, del 22

gennaio 2015 - pur non avendo accolto la domanda di reintegrazione - aveva tuttavia lasciato

mpregiudicato il diritto del loro assistilo al risarcimoolo del danno subito; ed ndi chiedevano

911 ..... PIeIn TtIeIII n , W1~l - PIIft_

OIlIIeIlIlltttrSllll"ll. 141. -~

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A.H .t. <lei F_'" ••. ':::::. ...... ... r .... 'i._n. .ti 4trf«. -'i . -'.,

al'Università di Calania, sostanzialmente. di agire il autotutela - annula1do la deItlera di revoca

dell'incarico, del maggio 2014 - e, per l'eHetto, di reintegrare il 0011. Maggio nelle funzioni di

Direttore generale, anche in considerazione del l'eventuale da"lOO erariale che - in caso contrario

- ne sarebbe potuto discendere.

In vista deIa seclJ!a del C.dA - ~raM'IaIa il data del 30 gemaio 2015 - Ire deg~ lnIici

Consiglieri di Amminis\Jazione ~_e_ i Proff.1i Feb'onia Eia. Enrf::o ladleIo e MMa Ani:lnietta

Toscano) richiedevano, malmenle e nel rispetto del ~kJ che disciplina il

funzionamento del suddeM Organo collegiale, che la predetta oota VMisse posta il discussione,

giusto inserimento del relativo punto all 'ordine delgiomo; come tuttavia si evnce dalla lettura del

Yefbale del C.dA. del 30 gennaio 2015 (dr. parere del Prof. Avv. Cariola, p. 6 e 55.) ~ Retloo! ha

ritenuto di non il5elile tale poolo all'ooline del giorno, disatteudelloo cosi la richiesta dei Ire,

menzionati, Consiglieri. A motivazicne di deIkl rifiuto il Ret10re sosteneva - andle aDa U:e di 1.1'1

parere rilascialo dan'Avvocatura dello Stato - che non sussisevano «ragioni klndate per le

pretese ayanzale dal doli. Maggio.; con ciò. pero, surrogando nel ruolo e nelle (e'lentual~

valutaziooi il C,dA iI1 ooa materia di indubitata rompetenza del medesimo: la revoca, in

autolutela, di una delibera dalo stesso Organo collegiale assunta.

Sono questl profilo pa'e serrmai di potefsi cogliere una distria - da un Ialo - Ira M

summenziooato <IIgomelik:!, addotto dal Rettore a rmtivazione del suo riOOk:! (cfr. seduta del

C.dA del 30 gennaio 21)15) e - d'altro lato - Quello invece enuclealo, al medesimo fine, nel

parere di controparte (cfr, ivi, p. 8) ovverosia che d prof. Pignataro non ha dato seguito ad una

richiesta di convocazklne proveniente da un numero di consig lieri insufficientel: ed infatti, una

cosa è il "meriIo' del pronl.Wriimenkl del Rettore - che trcNa riscnntro nel pnxesso verbale della

seduta del C.dA, QUale pretesa giuslificalione del'opposizi"ne ala richiesUI Oei Coosiglieri -

circa la "inloodalezza" della richiesta del DotI. Maggio, e cosa diYefsa é la deduzione _ nel paeffl

di controparte - di un assefilo "viziodi forma' della richiesta medesima. Delle due, mi, l'una.

Né pare trovare riscontro, nel parere, la circostanza che la richiesta di insefimenio ~ punto

all'oo:Iine del giorno della seduta del C.dA sia _stata pii! ~ta dagli originai interessab;

dala doa,lInentaziof'le di causa, infatti, Si apprende che - in (J"CaSione deIa J'\OI'I'WIata seduta - i

Consiglieri, Proff.ri lacheIo ed Eia (assente la Prof.ssa Toscmo), abbiano chiesto che si

mel!esse a verbale M loro dÌS3pjXJnto per I tna1C8tI inserimento deIt'argomenk:! de qllO come

autonomo punto ail'oo:Iine del giorno, e che ~ Rettore si sja opposto alla relativa registrazJ:>ne;

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emerge altresl che i suddetti Consiglieri abbiaoo reiteralo la ll'IE!desima richiesta di inserYnenlo

al l'ordine del giorno, per la successiva seduta del C.dA (i.e. in data 'il febbraio 2(15) ma che il

Rettore lIOIl vi abbia dato (immotivatamente) seguito.

Pur notando, in pletneSSa, ame ~ riferimento aIO cStatu!o emanato con Decreto ret!orale n.

4957 del 28 novembre 2011, pubblicato in G.U.R.I. n. 279 del 30 l1O'o'eflàe 2011 . e più YOIIe

modificato) cootenuk:t nel pcrere di conlroparte (cfr, ivi, p. 1) risulti p;rziamente i1conlerente­

ritenuto che tale atto é stato oggetto di (definitivo) ;wmullamefllo da parte del C.GA., con

sentenza n. 150, depositata in data 27 febbraio 2015 _ é propm dalle nonne M testualmente

riportate che si ricava il numero di Consiglkm minimo per ricI1~ l'inserimenlo di &lgomeuti

all'ordire del giorno: due, owerosia unldedmo (l/IO) dei cornpooenb del Collegio: e fIOI\ invece

Quattro. come c:iveIsamenIe previsk:l di*! Statuto soItankl per la richiesta di COI'I\IOCaZione

"straordinaria" del'Orgaoo (dr. art. 8. 00. 5, St.).

Depone in tal senso, Yieppiil, H disposto dell'art. 62 del Regdamenkl GeoerakI d'Ateneo -

riportato testualmente ~ parere del Pro!. Aw, Cariola (ivi, p. 7) - considerato cile "richiesta di

convocaxione straonJinaria" del Collegio ed "inserimento di argomenti all'ordine del giorno' (di

una seduta ordinaria) sono istituti trattati e disciplinati in convni d~ del medesimo articolo: ~ 9

secordo (co. 2) per la ri:hiesta di con'o'lMl2ione, ~ ler20 (co. 3) per rllSefimenlD di algolilenti ---

aH'ordine del giorno.

Il rinvio contenuto nel co, J al co. 2 - concemenle le n"OOal~à di ri:hiesta di inserinenlo di un

punto nell 'ordine del giorno - non delermina invero la equiparaziooe delle due fattispecie poiché,

se ~ Regolamento Generale d'Ateneo indica i numero minimo di 11110 dei membri aventi diritto.

per ratlivazione di ef11raTbi i suddetti isliluli, bJl\a'o\a il medesimo fa COI'l'lIncpJe salve eventuai

Idisposizioni particolari_ contenule, Wl materia , neIo SIaIUIO: ed il etIett.i, una disposizione di tale

Iipo [I.e. /ex speciaJis) è M pre'o'ista (art. 8, co. 4, riprodotto allresl teslualmente nel pcwere del

Prof. Avv. Cariola, p. 7) ma limitatamente alla sola 'richiesla di convocazione straordinaria' del

C.dA - che deve provenire da «almeno 113 dei suoi compooenii- - nulla essendo previsto,

inveoe, per l'ipotesi di 'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno' per la quale fattispecie.

allor.!, non pOO che restare fefma - seguendo la stessa klgica emJeIleUIica Iracàata nel pcwere di

controparte - la previsione del RegoIamenlo Generale d'Ateneo [I.e. /ex genetaIi:s) che fissa

appunto il unldecimo (l/lO) dei membri - u/ supr8 ,aiOlllel,1ato - i numero iTWIinO de9~ aventi

diritto alla rdlieSla.

lUi'" PIdn T'" 19, tIIC- PMl:i ..

Otli*IlIE.,sllIIa f4111 - r.r;

11IIrrtI""":';:1III1fUI

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Nel caso di specie, qui narrato, non pare esservi indi dlJbbio ctle la richiesta di inserimento del

punto all'onjine del gb'no avesse ritualmente soddisfatto la relativa previsione regotamentare, in

Quanto proveniente da tredegli undid· in totale · Consiglieri di Amministrazlone.

Così esaurite le richieste da lei foonulate, preg.mo Aw. RicdoIi. resIo comunque a Sua

disposizione per eventuaH, ~. c3aTneilti ed atti ~tegrativi del presente parere.

• •

111'" PIdn T'" 19, "I-U - hkmI

OIlIIeIIl_enIIIrII. f41 .. ·!.a

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