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Catania, 15geM....,2016
·~rt. Di M.ri. A..-f.~F_.ti~
'"-'- ..... l_n • .ti .. ..,li .. ..-1,_ .....
Prog,mo Avv, Dario Riccioli, c,so deIe ProWIoa 116,
95127 -Ca1aoia
Preg.mo Avvocato Dario Riccioli,
con riferimento al parere legale di pari oggetto rilascialo dal Pro!. Avv. Agahno Cariola, in data 5 novembre 2015, nell'ambito del procedimento penale iscritto al n. 731112014 R.G,N.R. . Le fornisco le seguent considerazioni, come da Lei richiestomi,
OGGETTO: PARERE LEGAlE SU PROFili ATTtNENTI ALJ.'ORDIIAMENTO UNJVERSIT ARtO
• Rappolfi fra gli Otgani di Ateneo nella nuova govemance dettata dalla legge. n. 2400010
(c.d. ' legge Gelmi/JIì
In premessa, devono condividersi le COIlside!&ioni svoHe dal Pro!. Aw, Cariola nel SlIO
parere legale, nella parte in wi si afferma che da legge Gelmini si è mossa lungo l'asse tipico
dell'orgaoizzalione amministrativa segnala dalla separazione Ira funzioni di indiriuo e a/IMtà di
gestione amminlslraffva: le prime SOIlO stale assegnate in gran parte al complesso Rettore
Consiglio di amministraziooe, le seconde alla dirigenza amministrativa, alla quale ~ Direttore
generale appartiene. Ne è prova la cirrostiY1za che appunto per il Direttore generale si é
rich iamata la previsione dell'art. 16, d,lgs. n. 165/2001, relativo per l'appunto alle "funzioni dei
dirigenti di uffici dirigenziali generali', con riguardo all'apparato ministeriale. ma riferito a tutta
l'amministrazione pubblica. Ed ~ richiamo all'art. 16 porta con sé quello atl 'art. 4 dello stesso
d,lgs. n. 165f2001, cioé a dire alla distinzione tra "gli organi di governo [che) esercitano le funziooi
di indirizzo p::!litico-amministrativo, definendo gli obiettivi ed i programmi da attuare ed alottando
gli altri atti rientranti nello svolgimento di tali funzioni, e verificano la rispondenza dei risultati
dell·attività amministrativa e della gest.O::lrle agli indiriui impartiti". da un lato, e dall'altro, i ' dirigenti
[cuij spetta l'adozione degli atti e pro'l'lledimenti iY1lminislrativi, compresi tutti gli atti che
impegnano l'amminislrazione verso l'esterno, nonché la gestione frlanziana, tecnK:a e
amministrativa mediante autonomi poteri di spesa, di organìuazione delle risorse umane,
strumental i e di cootrollo. Essi sono responsabili in via esclusiva dell'attività amministrativa, della
gestione e dei relativi risu ltati", (cfr. ivi, p. 4). Tale ricostruzione risuHa, invero, pelfettamente in
linea coo le disposizioni impartite ~ in materia ~ dal la rich iamata I. 24012010, e lestualmente
riportate dal medesimo Pro!. Avv. Cariola nella nota l del nominato parere (cfr. ivi. pp. 2 e 3,
peraltro rip«Xluttive di ampi strald ~I 'art. 2, I. 24012010, con particolare riferimento alla
fla .... P1t:1lt TfSdli 1', "143 ~ l'aIerat
analella Bnlvmllar1a. foti. ~ f.Ina
___ Di .. ri.
individuazione degli organi di Ateneo volut dalla legge di rifoona ed alle competenze a ciascuno
di essi normativamente attribuite),
Sul IXlnto deve vieppiu rilevarsi - in via incidentale - che si tratta, sostanziat!ll$lte, delle
medesime considerazioni riscootrabili negli atti processuali depositati dall'Avv, Riccioli nell'ambito
del procedimento penale il oggetto, e che dur.que risultano ilcontestale,
I superiori asserti appaiono incoerenti, però, rispetto alla affermazione - pur espressa 001
medesimo parere - secondo cu i 1001 campo universitario [ ... ] molte attribuzioni di carattere
gestionale sono rimaste in capo al Rettore o al Consiglio di amministrazione, del quale il Rettore
fa parte. (dr. ivi, pp, 4 e 5) invero rirondudbile ad un indirizzo dottrinale - formatosi "a prima
lettura" del richiamato testo di legge, in ~mijà deDa sua entrata in vigore (specificamente, F.
MERLONI, La nuova govemance, in Giornale di diritto amministrativo, 2011, p. 353 e 55,) - avente
prevalentemente ad ogge~o i rapporti "politico-accademici" fra il Rettore ed i due, ulteriori, Organi
di governo previsti da lla riforma (i.e. Senato accOOemico e Consiglio di Amministrazione) in cu i si
ribadisce la centralità delle attfvità didattiche e scientifIChe nel CO'llesto istituzionale universijario
e si conferma che tali allNità rimangono in capo al c.d. 'asse rettorale· (i,e. Reltore--Senato
C.dA) e non a quello "manageriale" (Le. o;rettore generale-dirigenti) cu i è invece rimessa «la
com~essiv8 gestione e organizzaziooe dei servizi, delle riSOo'Se strumental i e del personale
tecoico-amministrativo) (sul punto si segnala, ad adiuvandum, S. BAn aNI , La nuova govemance
delle università, in www,i"pa,eu. p, 372 e ss" ~ Quale perciò distingue il ruoto del Rettore l in
senato. ed l in consiglio. ).
Ed invero. non sembra essere la suddetta alkx.arone di competenze la novità principale
rispetto alla legislazione previgenle - inlrOOotta, ex multis, dalla I. 24012010; 'lieppiu ritenuto
Quanto già prescritto dal l'art, 15, co, 2, d,tgs. 16512001, ovverosia dJe «nelle istituzioni e rJeg li
eoti di ricerca e sperimentazione, nonché negli altri istituti pubbHci di rui al sesto comma
dell'articolo 33 della Costituzione, le attJibuzioni della dirigenza amministrativa non si estendono
alla gestione dena ricerca e dell'insegnamentot, quale unico ea:ezione - voruta dal Legislatore
rispetto ai poteri di gesliooe spenanb, in via generale ed esclusiva, alla dirigenza pubblica.
Coo riferimeoto alla govemance univers~aria - secondo le innovative e vincolanti prescrizioni
del la legge di rifoona - ed, ~ particolare, ai poteri che la stessa prevede in capo alla nuova figura
del "Drettore generale", pare ~uttosto uUIe - per le finalità del presente parere - una rassegna,
per IXlnti, del quadro nonnativo attualmente vigente, alla luce della precisa analisi ricostrutti~a
I"\a lIa4 l'Ietrt l WJIi n, W143 - PilltrIIt
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recentemente etatorata, pe!" Tipi de U Mutino', da S, MAINARDI, C. PICCARDO ed E, PERITI (a rura
di), /I governo manageriale delle università. Dal Direttore amministrativo al DireI/ore generale,
Bologna, 2013.
Giusto quanto elaborai:> da tale, e specifica. dottrina:
a} f il vertice delle nostre università è stato segnato in profondità dall'approvazione della
legge 30 dk:embre 2010, n,240, la soluzione di continuità rispetto alla conformalÌooe
precedente é stata nella ed emerge subito, arlChe ad uno sguardo di superficje, la
denominazione della figura in esame, infatti , sj modifica pe!' esplicita - e vincolante per tutti gli
atenei italiani - indicazione det legislatore: da Direttore amministrativo a "Direttore genernle'. II
dato rilevante della novella. peraltro. non è di carat\efe formale, Alla nuova locuVone oorrisponde
[ .. . ] una figura diversa e senza dubbio più impottante. Una figura conformata in modo tale da
rappreseotare. oltre al resto, tassello essenziale per la comprensione dell'intera rilomla e, più in
generale, finanche della trasfoonaziooe dei sistemi di istruzione superiore 00 nostro paese. (ivi,
p. 57; corsivo aggiunto),
b) , La legge n, 24012010 dedica alla nuova figura del Direttore generale divelSe previsioni.
di principio e dettaglio, che modificano per numerosi profili la conformazione del vertice ,3 __ _
dirigenziale e con esso, aimeno in certa misura, lo stesso modello di govemo degli atenei
pubblici . , In particolare d Direttore generale, per la prima volla, diviene articolazione autonoma
giuridicalTK;lt1/e imprescindibile per l'esistenza e per la ma concreta dell'istituzione: una figura
indispensabile per il funzionamento del l'ateneo, cosi come /o sono Rettore, Senato accademiro,
Consiglio di amministrazione, Collegio dei revisori dei conti e Nucleo di valutazione.; tale organo
cassume, infatti, Ull evidenle connotalo di piena pariflCalÌOfle rispello agli aM organi accademici
e, al contempo, una posiliooe di naturale indipendenza formale dagli stessi. NOI) si tratta, in altre
parole, di un soggetto il OJi ruolo e il cu i potere giuridico si costruisce come secondario e derivato
da aliti . Si tratta del lirolare di una funzione organica principale, je cu i prerogatve (e je rui
responsabilità) sono da ricondursJ , anzitutto, alla posizione rivestta rispetto alla struttura
b~ lare) (ivi, p. 62 e 64: (;(l(Sivi aggiunti) .
c} Quanto sopra, a palese differenza rispetto al . vecchKl modello [ave] l'amministrazione
centrale degli atellei era molto ravvicinata al Rettore e il Direttore amministrativo finiva spesso
per essere considerato una sorta di ·dipendente perronale' del Rettore stesso: non figura di
!'la Ilaet. pjf.ln ItsdIl1'. " 143-1'a1tn18
tlttédelll uniYmItarIa. fotI" - ElDa
noenuilllll'il"l llliltl'eJl
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snodo tra indirizzo e gestione, ma soggetto posto a capo dell'amministrazione in vece del
Rettore, per la predisposàione di atti di male competenza di questi. (ivi, p, 68).
d) In ultima analisi mon è dubbio ( ... ] che la norma di legge attribuisca formalmente al
Direttore. in senso pieno ed esclusivo, la competenza circa la complessiva gestione e
organizzazione dei servizi, delle risorse strumentali e del personale lecniw-amminislralivo
deU'ateneo; un potere organizzativo che abbracda, dlXlque, a 360 gradi, satvo le competenze in
materia di organizzazione e gestione del persooale docente, tutte le funzioni ed attività del l'ente,
sostanzialmente precludendo agli altri organi individuati dalla legge di esercitI/te poteri di
organizzazione e gestione nei luoghi cosi governati dalla figura del DireI/ore generale per
espressa riserva di legge. ~vi , p. 100; COfSivo aggiunto)
Ed infatti ~ coocIudooo gli Autori ~ è soHanto nella ~d i meosione di escIusiviltu uI $Opra
rappresentata ~che può essere coordinata la norma dell'art. 2, comma 1, lett. o) della legge n.
240/2010 coo quella dej l'art 4, comma 2, ~ d,lgs, n. 165J2001, in base alla quale i dirigenti sono
responsabili in via esclusiva dell'al/ività amministrativa, della gestione e dei relativi riSIJltati,
potendo tali competenze essere derogale soltanto espressamente e ad opera di specifIChe
disposiVoni legislative (art, 4, comma 3). (ivi, p, 100; COfSivo aggiunto).
Sulla stessa falsariga anche altra ~ ed ugualmente recente ~ dottrina che puntualizza, ami,
come ~ anche alla luce dell'ultimo periodo del 00. 4 dell 'art. 4 d.lgs. n, 1651 2001 ~ che spinge
nella direzione di una più !"Ietta separazione. anche nelle un~tà, tra poIftica e amministrazione
~ pare da escludere che il Direttore generale possa essere concepito come figura ibooa o di
snodo tra organi di governo e amministrazione. mentre dovrebbe decisamente propendersi per
l'ipotesi del Direttore generale come titolare di un ufficio dirigenziale generale> (cfr. A. MARRA, in
Giornale di diritto amministrativo, 2012, p. 1142 e 55.; corsivo aggiunto).
Pare di potet1>i indi affermare che la riforma dell'ordinamento universHario ~ attuata con la I.
24012010 - rafforza .l'autooomia e l'indipendenza del Direttore gooerale dall'organo "politico"
che lo nomina) in specie rnedioote l'innovazione della disciplina inerente, in primis, alla
durata dei rispettivi iocaichi ed, in secundis, ai meccanismi di conferimento dell'incarico
dirigenziale; Quanto al primo profilo ~ consKIerato che /'in izio del mcndato rettorale generalmente
non roncic!e con l'inizio dell'incarico di Direttore generale e che, dunque, infrequooti saroono i
casi in cui uno stesso Rettore potrà proporre al C.dA, per due volte coosecu~ve, il medesimo
Direttore generale ~ illimHe del m<lldato unico sessennale del Rettore, legislativamente imposto,
fii ... l'Itjrt TtselU 1', Mia ~ PaJenIt
l:IIIalklla udJmIrilltl, t41 .. - 1liia
1'Ibert • .dI~llIII.trr..II
4
• •. t. DiM....t.
sembra rafforzare ~ grado di autonomia del Direttore generale; quanto al secondo profilo - fermi i
paletti imposti dalla legge, in ordine ai requ isiti soggettivi dell'aspirante Direttore generale - la
possibilità che l'incarico sia attribuito previa pubblicazione di un apJXJSito avviso, ovvero tramite
un uneeeanismo compeUtivo., rappresenta t un aco::J(lj imento che contribuisce ad aumentare il
peso della valutazione su base professionale piuttosto che tiduciana. (cosi A. MARRA, eH" p,
1442-1445).
La confenna di quento è dedotto dalla analisi delle indicate disposizioni della I, 24012010
nonché dallo studio della citata dottrina, si ritrova peraltro nella delibera n. 144, del 7 ottobre
2014, della Autorità Nazionale Anticorruzione (ANAC), nella quale si legge chiaramente che
{nelle unive~tà oon appare dubbio che i tre organi di governo, previsti e disciplinati dalla legge
dello Stato e dai rispettivi Statuti , cioè il Rettore, il Consiglio di amministraziofle e il Senato
accademico, debbono essere qualificati come organi di indirizzo politico. Si tralla di organi eletti
dalle rispettive comunità accadMJiche, che esprimooo un notevole grado di 'polijidtà',
assimilabile a quello espresso dagli organi di indirizzo politico neg li enti territoriali , anche se le
universM sono enb ad autonomia funzionale costituzionalmente garcntita proprD perché non
sono enti a derivazione p:JIitica. Non vi sono dub~ , comunque, che essi esprimano l'indirizzo
generale del l'ente, attraverso atti di regoIazione, indiriuo e controllo. spesso molto penetranti e
IimitaUvi della discrezionalità degli orgeni di amministraziOne e gestione (ia dirigenza delle
amministrazioni centrali, i direttori delle strutture didattiche e di ricerca) . La questione è del tutto
chiara per gli orgeni che ta legge n. 240120tO ha posto al centro del processo di definizione degli
indirizzi poI itico-amministra~vi degli atenei, il Rettore e il Consig lio di amministraziooe. (ivi , p, 4).
• Legittimità della nota del Direnore geflerale del 19 novembre 2013, proI. n. 129209,
avente ad oggetto 'conflitto di interessi'
L'avv. Dario Riccioli mi chiede di foonulare un parere anche r. merito alla legrttim~~ della nota
rilasciata dal direHore generale, dotl Lucio Maggio in risposta al quesito formulato dalla Prof.ssa
Agata Campisi, Mi si chiede. in particolare, se tale nota esuli dai poteri riconosciuti per legge al
Direttore generale e se siano state violate, di conseguenza, le garanzie relative allo sta/us dei
dcx;enti universitari, ai quali è costituzionalmente garantita la libertà ~Ia sc~za e di
insegnamento.
~ia ..,. l'IeIr. tntlll 1' , M143 - fIItnIII
anillella Illnnlll t1a, 94IH -lInI rtkrlUlraaf11@:IIIiU rt.l1
5
...... 01:. Di Mari. A.-al. ilei .,·_.i P ........
r. 01._ ., • ...ti ...... oli oIiril .. _It.d. ..., Non v'è dubbio che lo status giuridico dei docenti unive~itari sia (oggetto di vera e propria
riserva di legge, ai sensi dell'art. 33 Cost,) - come cooetlamente asserito dal Pro!. AV'I, C~a
purtuttavia, uguatmente, non pare esservi dubbio che la nota del 19 oovembre 2013 [cfr.
sotloscritta dal Diretlore generale, Dott. Lucio Maggio; siglata e prediSj)Osta dai dirigenti delle
aree competent per materia, Dott. Carlo VicareW (AGAP) ed AV'I. Rosanna Branciforte (ARIT)] in
alcun modo possa alterare tale status; né, tampoGl), la composizione ed H funzionamento dei
Coosig li di Dipartimento come ampiamente rapprese!ltato al Coosig lio di Amministrazione dallo
stesso Direttore generale nella seduta del 6 dicembre 2013, infatti, la nota di cui trattasi aRre non
è che la risposta ad un ~tuale quesito formulato - al medesimo Direttore generale. giusta email
del 12 oovemtJre 2013 - daUa sunnominata Prof.ssa Gampisi.
Nel merito, Ella chiedeva se coloro che avevano presentato domanda per la Abil~azione
Scientifica Nazionale (ASN) alla Il fascia (i.e. professore associato) potessero prendere parte 00
una votazione, in seno ai Consigli di Dipartimento, avente 00 oggetto la ripartizione delle risor:;e
da assegnarsi per la successiva 'ch iamata' dei profesSOli assodati presso l'UniversJtà di Catania.
Com'è evidente, il contenuto del superiore quesito - palesemente tecnico-giuridico - rientra
pieno iure nella competenza degli Uffici giuridico-amministrativi dell'Ateneo; ed è stato formulato
nei confronti del Direttore generale, peraltro, nella sua qualità (anche) di responsabile della
prevenzione della corruzione, ai sensi della I. 19012012 (dr. delibera d~ C.dA, dellO maggio
2013: ~ che spiega, viewiù, la predisposizione della nota da parte delle Strutture dirigenziali
preposte nonché la sua sotloscrizione da parte del Direttore generale). Ed in effetti, il quesito
inerisce alla tematica del C.d. 'obbligo di astensione· Od dipendente pubblico in presenza di un
(potenziale) conAitio di inleressi - secondo quanto previsto e discipl inato dall'art 7 del Codice di
comportamento dei dipendenti pubblici (D.P.R. n. 6212013) - in ordine al quale. appunto. spetta
al «responsabi le della prevenzione della corruzione l ... lla diffusione della conoscenza dei codici
di comportamento nell'amministrazione [nonché] il monrtoraggio annuale sulla loro attuazione, ai
sensi dell'articok:l 54, comma 7, del deçrelo legislativo n. 165 del 200h (testualmente. art 15
D.P.R.).
~ proprio alla luce di tale, ultima e specifica, previsione normativa che t'Amministrazione
d'Ateneo non poteva esimersj dal rispondere 00 un Docente, ivi incardinalo; e ciò non con un
'alto mperabvo" bensì con un "parere" che COfISe!ltisse ai singoli dipendenti pubblici,
eVe!ltualmente interessati, di decidere poi liberamente quale condotta assumere, ovviamente
lIa 1IaU. Pieni Tntlll n, M143 - PIIt.rIMI
OtlalleUa IIilr.nilW, '-'l'' -~
11IM'.I11.llllil1a@;lIIIIktrtjl
6
Il-"en. IN Maria Ah ,_ oIeI 1'_.1 ... '0--..
PIi I .... +1-....... ; .... "1. -"_ ...
fa(le saNe evef1tua1i /'eSfXXlSi1bi1ittl personali dIe poleSSefO - da tale CXlITlpOt\a'ToeIO _ loro
derivare. Ed é ~nlo iii ragione deDa natura del suOdetlo atto ~ .e. ~ parere espresso con la
indicata nota del Direttore generale} dIe oon pare possilile ravvisare aIcooa incisiMe sullo SlatU$
dei doc:enH universitari - diversamente da qUMto sostenuto nel parere di contropa1e (M, p. 5)
e che il medesimo è stato contrastato da una diversa opinione espressa dal RetlOl'e, con nota del
25 novembre 2013. pro!. n. 131728. aoche alla loce delle conSiderazioni espresse dall'Ufficio
legale-Avvocatura di Ateroeo (cfr. nota del 25 novembre 2013, prot n. 131671 : a sostegno della
tesi che ~ parere espresso dallKettore generale abbia natura ootoklgicamente tecnico-giuridica
e, quindi, rienlran\e neH'a-ntm deIe sue spec:ffiche competenze, giova sotIoIineare che rutficio
del'Awocatura li Ateneo è una strutbJra diigenziale di inea deIa Direzione generale
del'UniYefsi~ di Catania: dr. www.unict.itJconlenllufficio.legale-avvocaIlJra.di-ateneo-lJla).
• Consiglio di Amministrazione del 30 gennaio 2015,' mancato ilserimento all'o.d.g. del
punto richiesto dai consiglieri Elia. lachel/o e Toscano. sulla nota del 23 gennaio 2013,
prat. n. 8435de/24 gennaio 2015
Come anpiamefIte descfitk) nelle note difensive detl'Aw. Riccioli, il seguik:l a/I'ordi"lanza del 7
22 gennaio 2015 - adottata dal T rilunale cMIe di Call1lia. sezione Ia\uo, il accoglinerm
parziale 001 re.::mo presentaIo dall'U~ di GaIalia a'Ne1SO I proyvedimenkJ di
reintegrazi:Jne, pronunciato dallo stesso Trb.KIaIe in data 18 noverrbre 2014 - é sIata rigettata la
domanda cautetare, proposta dal Don. Maggio nei cou'muti deD'l..lniversità di Catania, awefSO ~
prowedimooto di revoca dell'incarico di Direttore generale.
Come emerge, poi, dalla lettura sequeoziale dei documenU di causa, in data 23 gennaio 2015
il Rettore dell'Ateneo ha comunicalo allo stesso Dott. Maggio, ottrechè ai Consiglieri di
Amministrazione, ai Senatori Accademici, al Collegio dei Revisori dei conti ed ai Componenti del
Nucleo di valutaziooe dell\JniYer9tà di Catania, ~ deposito deIa suddetta ordirlMza ai lini defta
"conoscenza legale' del ~kl (cfr. nota reliorale, prol n. 839(). Risconlr.nlo \aie
informazione - con nota del 23 getIlaio 2015, assunta al prot. R. 8435 00124 gennaio 2015 - i
Difensori di Iiduda del Doti. Maggio lIanno comunicato, al Rettore ed ai medesini destinatari
della suo::itata nota reItoraIe. dIe fordilanza del Tribunale di Catania. sezione lavoro, del 22
gennaio 2015 - pur non avendo accolto la domanda di reintegrazione - aveva tuttavia lasciato
mpregiudicato il diritto del loro assistilo al risarcimoolo del danno subito; ed ndi chiedevano
911 ..... PIeIn TtIeIII n , W1~l - PIIft_
OIlIIeIlIlltttrSllll"ll. 141. -~
rlll:l14l~ .... ktl
- -
A.H .t. <lei F_'" ••. ':::::. ...... ... r .... 'i._n. .ti 4trf«. -'i . -'.,
al'Università di Calania, sostanzialmente. di agire il autotutela - annula1do la deItlera di revoca
dell'incarico, del maggio 2014 - e, per l'eHetto, di reintegrare il 0011. Maggio nelle funzioni di
Direttore generale, anche in considerazione del l'eventuale da"lOO erariale che - in caso contrario
- ne sarebbe potuto discendere.
In vista deIa seclJ!a del C.dA - ~raM'IaIa il data del 30 gemaio 2015 - Ire deg~ lnIici
Consiglieri di Amminis\Jazione ~_e_ i Proff.1i Feb'onia Eia. Enrf::o ladleIo e MMa Ani:lnietta
Toscano) richiedevano, malmenle e nel rispetto del ~kJ che disciplina il
funzionamento del suddeM Organo collegiale, che la predetta oota VMisse posta il discussione,
giusto inserimento del relativo punto all 'ordine delgiomo; come tuttavia si evnce dalla lettura del
Yefbale del C.dA. del 30 gennaio 2015 (dr. parere del Prof. Avv. Cariola, p. 6 e 55.) ~ Retloo! ha
ritenuto di non il5elile tale poolo all'ooline del giorno, disatteudelloo cosi la richiesta dei Ire,
menzionati, Consiglieri. A motivazicne di deIkl rifiuto il Ret10re sosteneva - andle aDa U:e di 1.1'1
parere rilascialo dan'Avvocatura dello Stato - che non sussisevano «ragioni klndate per le
pretese ayanzale dal doli. Maggio.; con ciò. pero, surrogando nel ruolo e nelle (e'lentual~
valutaziooi il C,dA iI1 ooa materia di indubitata rompetenza del medesimo: la revoca, in
autolutela, di una delibera dalo stesso Organo collegiale assunta.
Sono questl profilo pa'e serrmai di potefsi cogliere una distria - da un Ialo - Ira M
summenziooato <IIgomelik:!, addotto dal Rettore a rmtivazione del suo riOOk:! (cfr. seduta del
C.dA del 30 gennaio 21)15) e - d'altro lato - Quello invece enuclealo, al medesimo fine, nel
parere di controparte (cfr, ivi, p. 8) ovverosia che d prof. Pignataro non ha dato seguito ad una
richiesta di convocazklne proveniente da un numero di consig lieri insufficientel: ed infatti, una
cosa è il "meriIo' del pronl.Wriimenkl del Rettore - che trcNa riscnntro nel pnxesso verbale della
seduta del C.dA, QUale pretesa giuslificalione del'opposizi"ne ala richiesUI Oei Coosiglieri -
circa la "inloodalezza" della richiesta del DotI. Maggio, e cosa diYefsa é la deduzione _ nel paeffl
di controparte - di un assefilo "viziodi forma' della richiesta medesima. Delle due, mi, l'una.
Né pare trovare riscontro, nel parere, la circostanza che la richiesta di insefimenio ~ punto
all'oo:Iine del giorno della seduta del C.dA sia _stata pii! ~ta dagli originai interessab;
dala doa,lInentaziof'le di causa, infatti, Si apprende che - in (J"CaSione deIa J'\OI'I'WIata seduta - i
Consiglieri, Proff.ri lacheIo ed Eia (assente la Prof.ssa Toscmo), abbiano chiesto che si
mel!esse a verbale M loro dÌS3pjXJnto per I tna1C8tI inserimento deIt'argomenk:! de qllO come
autonomo punto ail'oo:Iine del giorno, e che ~ Rettore si sja opposto alla relativa registrazJ:>ne;
1'Il1III!t ~ TISdII~, "'.3-"" 0I __ 1ItfmIIa1I. ~I"-_
rwmt.8lllr\lg ... lWUI
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emerge altresl che i suddetti Consiglieri abbiaoo reiteralo la ll'IE!desima richiesta di inserYnenlo
al l'ordine del giorno, per la successiva seduta del C.dA (i.e. in data 'il febbraio 2(15) ma che il
Rettore lIOIl vi abbia dato (immotivatamente) seguito.
Pur notando, in pletneSSa, ame ~ riferimento aIO cStatu!o emanato con Decreto ret!orale n.
4957 del 28 novembre 2011, pubblicato in G.U.R.I. n. 279 del 30 l1O'o'eflàe 2011 . e più YOIIe
modificato) cootenuk:t nel pcrere di conlroparte (cfr, ivi, p. 1) risulti p;rziamente i1conlerente
ritenuto che tale atto é stato oggetto di (definitivo) ;wmullamefllo da parte del C.GA., con
sentenza n. 150, depositata in data 27 febbraio 2015 _ é propm dalle nonne M testualmente
riportate che si ricava il numero di Consiglkm minimo per ricI1~ l'inserimenlo di &lgomeuti
all'ordire del giorno: due, owerosia unldedmo (l/IO) dei cornpooenb del Collegio: e fIOI\ invece
Quattro. come c:iveIsamenIe previsk:l di*! Statuto soItankl per la richiesta di COI'I\IOCaZione
"straordinaria" del'Orgaoo (dr. art. 8. 00. 5, St.).
Depone in tal senso, Yieppiil, H disposto dell'art. 62 del Regdamenkl GeoerakI d'Ateneo -
riportato testualmente ~ parere del Pro!. Aw, Cariola (ivi, p. 7) - considerato cile "richiesta di
convocaxione straonJinaria" del Collegio ed "inserimento di argomenti all'ordine del giorno' (di
una seduta ordinaria) sono istituti trattati e disciplinati in convni d~ del medesimo articolo: ~ 9
secordo (co. 2) per la ri:hiesta di con'o'lMl2ione, ~ ler20 (co. 3) per rllSefimenlD di algolilenti ---
aH'ordine del giorno.
Il rinvio contenuto nel co, J al co. 2 - concemenle le n"OOal~à di ri:hiesta di inserinenlo di un
punto nell 'ordine del giorno - non delermina invero la equiparaziooe delle due fattispecie poiché,
se ~ Regolamento Generale d'Ateneo indica i numero minimo di 11110 dei membri aventi diritto.
per ratlivazione di ef11raTbi i suddetti isliluli, bJl\a'o\a il medesimo fa COI'l'lIncpJe salve eventuai
Idisposizioni particolari_ contenule, Wl materia , neIo SIaIUIO: ed il etIett.i, una disposizione di tale
Iipo [I.e. /ex speciaJis) è M pre'o'ista (art. 8, co. 4, riprodotto allresl teslualmente nel pcwere del
Prof. Avv. Cariola, p. 7) ma limitatamente alla sola 'richiesla di convocazione straordinaria' del
C.dA - che deve provenire da «almeno 113 dei suoi compooenii- - nulla essendo previsto,
inveoe, per l'ipotesi di 'inserimento di argomenti nell'ordine del giorno' per la quale fattispecie.
allor.!, non pOO che restare fefma - seguendo la stessa klgica emJeIleUIica Iracàata nel pcwere di
controparte - la previsione del RegoIamenlo Generale d'Ateneo [I.e. /ex genetaIi:s) che fissa
appunto il unldecimo (l/lO) dei membri - u/ supr8 ,aiOlllel,1ato - i numero iTWIinO de9~ aventi
diritto alla rdlieSla.
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Nel caso di specie, qui narrato, non pare esservi indi dlJbbio ctle la richiesta di inserimento del
punto all'onjine del gb'no avesse ritualmente soddisfatto la relativa previsione regotamentare, in
Quanto proveniente da tredegli undid· in totale · Consiglieri di Amministrazlone.
Così esaurite le richieste da lei foonulate, preg.mo Aw. RicdoIi. resIo comunque a Sua
disposizione per eventuaH, ~. c3aTneilti ed atti ~tegrativi del presente parere.
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