Detrazione dell’IVA relativa ai veicoli stradali a motore

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Detrazione dell’IVA relativa ai veicoli stradali a motore

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Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore

Al fine di tener conto della nuova disciplina relativa alla detrazione dell’IVA risultante dalla decisione del Consiglio dell’Unione Europea 18 giugno 2007, n.2007/441/CE, pubblicata nella G.U.C.E. del successivo 27 giugno 2007, sono state apportate, con la lettera e), n.1 e n.2, del comma 261, della Legge Finanziaria per l’anno 2008, le seguenti modifiche alle lettere a), b), c), d) ed e) dell’articolo 19-bis1 del D.P.R. n.633/1972, le quali – per le operazioni relative a veicoli stradali a motore – trovano applicazione dal 28 giugno 2007 (cfr. articolo 1, comma 264, lettera c), della Legge Finanziaria per l’anno 2008).

(Per gli altri beni le novità si applicano dal 1° gennaio 2008)

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Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motoreArticolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008

a) “l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione di aeromobili [e di autoveicoli di cui alla lettera e) dell’allegata tabella B, quale ne sia la cilindrata], e dei relativi componenti e ricambi, [nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’art.16 ed a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi,] è ammessa in detrazione se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa o sono destinati ad essere esclusivamente utilizzati come strumentali nell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni”;

Nuove lettere a), b), c), d), ed e) dell’articolo 19-bis1, DPR n.633/1972:

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b) “l’imposta relativa all’acquisto o alla importazione [degli altri] dei beni elencati nella allegata tabella B e delle navi ed imbarcazioni da diporto e dei relativi componenti e ricambi, [nonché alle prestazioni di servizi di cui al terzo comma dell’art.16 e a quelle di impiego, custodia, manutenzione e riparazione relative ai beni stessi], è ammessa in detrazione soltanto se i beni formano oggetto dell’attività propria dell’impresa ed è in ogni caso esclusa per gli esercenti arti e professioni”;

Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motoreArticolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008

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c) “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di veicoli stradali a motore, diversi da quelli di cui alla lettera f) dell’allegata tabella B, e dei relativi componenti e ricambi è ammessa in detrazione nella misura del 40% se tali veicoli non sono utilizzati esclusivamente nell’esercizio dell’impresa, dell’arte o della professione. La disposizione non si applica, in ogni caso, quando i predetti veicoli formano oggetto dell’attività propria dell’impresa nonché per gli agenti e rappresentanti di commercio. [...]”

Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motoreArticolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008

(moto > 350 c.c.)

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c) “[...] Per veicoli stradali a motore si intendono tutti i veicoli a motore, diversi dai trattori agricoli o forestali, normalmente adibiti al trasporto stradale di persone o beni la cui massa massima autorizzata non supera 3.500 kg e il cui numero di posti a sedere, escluso quello del conducente, non è superiore a otto”;

Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motoreDefinizione di “veicoli stradali a motore”

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d) “l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di carburanticarburanti e lubrificantilubrificanti destinati ad aeromobili, natanti da diporto e veicoli stradali a motore, nonché alle prestazioni di cui al terzo comma dell’articolo 16 e alle prestazioni di custodia, manutenzione, prestazioni di custodia, manutenzione, riparazioneriparazione e impiego, compreso il transito stradaleimpiego, compreso il transito stradale, dei beni stessi, è ammessa in detrazione nellanella stessastessa misuramisura in cui è ammessa in detrazione l’imposta relativa all’acquisto o all’importazione di detti aeromobili, natanti e veicoli stradali a motore”;

Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motoreArticolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008

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e) “salvo che formino oggetto dell’attività propria dell’impresa, non è ammessa in detrazione l’imposta relativa a prestazioni alberghiere e a somministrazioni di alimenti e bevande, con esclusione di quelle inerenti alla partecipazione a convegni, congressi e simili, erogate nei giorni di svolgimento degli stessi, delle somministrazioni effettuate nei confronti dei datori di lavoro nei locali dell’impresa o in locali adibiti a mensa scolastica, aziendale o interaziendale e delle somministrazioni commesse da imprese che forniscono servizi sostitutivi di mense aziendali, a prestazioni di trasporto di persone [e al transito stradale delle autovetture e autoveicoli di cui all’art.54, lettere a) e c), del D.Lgs. 30 aprile 1992, n.285]”.

Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motoreArticolo 1, comma 261, lettera e), Legge Finanziaria 2008

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Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore

L’articolo 1, comma 261, lettera a), della Legge Finanziaria per l’anno 2008, aggiungendo all’articolo 3 del D.P.R. n.633/1972 un nuovo comma ha previsto che, con effetto dal 28 giugno 2007, “Le disposizioni del primo periodo del terzo comma non si applicano in caso di uso personale o familiare dell’imprenditore ovvero di messa a disposizione a titolo gratuito nei confronti dei dipendenti:a) di veicoli stradali a motore per il cui acquisto, pure sulla base di

contratti di locazione, anche finanziaria, e di noleggio, la detrazione dell’imposta è stata operata, in funzione della percentuale di cui alla lettera c) del comma 1 dell’articolo 19-bis1 [...]”.

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Tale irrilevanza non si verifica invece qualora veicoli utilizzati esclusivamente a fini professionali – tra i quali, in particolare, quelli formanti oggetto dell’attività propria dell’impresa – vengano successivamente impiegati anche per tali usi “privati”, dovendosi quindi dovendosi quindi procedere in relazione a tali usi all’applicazione dell’imposta sulla base procedere in relazione a tali usi all’applicazione dell’imposta sulla base del relativo valore normaledel relativo valore normale” (cfr. Relazione illustrativa alla Legge Finanziaria per l’anno 2008).

Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore

(cioè l’irrilevanza ai fini impositivi IVA dell’uso personale, familiare o della messa a disposizione a titolo gratuito a favore del personale dipendente dei veicoli per il cui acquisto l’IVA è stata detratta solo al 40%)

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Detrazione dell’IVA relativa a veicoli stradali a motore

Se il contribuente all’atto dell’acquisto del veicolo a motore detrae il 40% dell’IVA

I successivi:• impiego anche per finalità “private”;• concessione in uso gratuito ai

dipendenti;sono irrilevanti ai fini IVA.

Se il contribuente all’atto dell’acquisto del veicolo a motore detrae il 100% dell’IVA

I successivi:

sono assimilati a una prestazione di servizi fornita a titolo oneroso e rilevano ai fini impositivi in ragione del relativo valore normale.

• impiego anche per finalità “private”;•concessione in uso gratuito ai dipendenti;