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Oggetto : DEFINIZIONE D /Vodafone Italia S Presenti: SANDRO VANNINI P GIANCARLO MAGNI V RENATO BURIGANA C LETIZIA SALVESTRINI C MAURIZIO ZINGONI C Assenti: Presiede: Sandro Vannini Segretario: Cinzia Dolci Allegati N. 0 DELIBERAZIONE n. 5 del 20 gennaio 20 DELLA CONTROVERSIA: GIANLUC S.p.A. Presidente Vice Presidente Componente Componente Componente Dirigente della struttura di assistenza a della redazione del presente atto E 016 CA BALDI al Comitato incaricato

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Oggetto: DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA:

/Vodafone Italia S.p.A.

Presenti: SANDRO VANNINI Presidente

GIANCARLO MAGNI Vice Presidente

RENATO BURIGANA Componente

LETIZIA SALVESTRINI Componente

MAURIZIO ZINGONI Componente

Assenti:

Presiede: Sandro Vannini

Segretario: Cinzia Dolci

Allegati N. 0

DELIBERAZIONEn. 5 del 20 gennaio 2016

DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA: GIANLUCA BALDIS.p.A.

Presidente

Vice Presidente

Componente

Componente

Componente

Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricatodella redazione del presente atto

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2016

GIANLUCA BALDI

Dirigente della struttura di assistenza al Comitato incaricato

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Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

VISTI:

- la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di

- la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. comma 13;

- il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

- il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il “Codice del consumo” e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera Agcom n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249” e successive modifiche e integrazioni;

- la Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

- la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “Regolamento in materiadefinizione delle controversie tra utenti ed operatori”;

- la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tracomunicazioni elettroniche”;

- la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);

- l’“Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regidelle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

- la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sol’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e);

- l’istanza n. 42 del 3 febbraio 2015 con cui il Sig. Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia Regolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

- la nota del 6 febbraio 2015 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, aisummenzionato Regolamento, l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita

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Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica utilità. Istituzione delle Autorità di regolazione dei servizi di pubblica utilità";

la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n.

il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il “Codice del consumo” e successive modifiche

com n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31 luglio 1997, n. 249” e successive modifiche e integrazioni;

Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

la Delibera Agcom n. 73/11/CONS All. A “Regolamento in materia di indennizzi applicabili nella definizione delle controversie tra utenti ed operatori”;

la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle deleghe ai CoReCom in materia di risoluzione delle controversie tra utenti ed operatori di

la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni” (ex art. 8 legge regionale Toscana 1 febbraio 2000, n. 10);

l’“Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regidelle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle Province autonome, sottoscritto in data 4 dicembre 2008;

la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sol’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della Toscana in data 16 dicembre 2009, e in particolare l’art. 4, comma 1, lett. e);

l’istanza n. 42 del 3 febbraio 2015 con cui il Sig. Gianluca Baldi chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia in essere con la società Vodafone Italia S.p.A. (di seguito, per brevità,Vodafone) ai sensi dell’art. 14 del

egolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti, approvato con Delibera n. 173/07/CONS, Allegato A;

la nota del 6 febbraio 2015 con cui questo Ufficio ha comunicato alle parti, ai sensi dell’articolo 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2016

Il COMITATO REGIONALE per le COMUNICAZIONI

la legge 14 novembre 1995, n. 481, "Norme per la concorrenza e la regolazione dei servizi di pubblica

la legge 31 luglio 1997, n. 249 "Istituzione dell’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e norme sui sistemi delle telecomunicazioni e radiotelevisivo", in particolare l’art. 1, comma 6, lettera a), n. 14 e

il decreto legislativo 1° agosto 2003, n. 259 recante il “Codice delle comunicazioni elettroniche”;

il decreto legislativo 6 settembre 2005, n. 206 recante il “Codice del consumo” e successive modifiche

com n. 179/03/CSP “Approvazione della direttiva generale in materia di qualità e carte dei servizi di telecomunicazioni ai sensi dell’articolo 1, comma 6, lettera b), numero 2, della legge 31

Delibera Agcom n. 173/07/CONS, All. A "Regolamento in materia di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni elettroniche ed utenti" e successive modifiche ed integrazioni;

di indennizzi applicabili nella

la Delibera Agcom n. 276/13/CONS “Approvazione delle Linee Guida relative all’attribuzione delle utenti ed operatori di

la legge regionale Toscana 25 giugno 2002, n. 22 “Norme e interventi in materia di informazione e comunicazione. Disciplina del Comitato regionale per le comunicazioni”, in particolare l’art. 30, e il “Regolamento Interno di organizzazione e funzionamento del Comitato regionale per le comunicazioni”

l’“Accordo quadro tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni, la Conferenza delle Regioni e delle Province autonome e la Conferenza dei Presidenti delle Assemblee legislative delle Regioni e delle

la “Convenzione per l’esercizio delle funzioni delegate in tema di comunicazioni”, sottoscritta tra l’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni e il Comitato regionale per le comunicazioni della

chiedeva l’intervento del Comitato Regionale per le Comunicazioni (di seguito, per brevità, CoReCom) per la definizione della controversia

(di seguito, per brevità,Vodafone) ai sensi dell’art. 14 del egolamento in materia di procedure di risoluzione delle controversie tra operatori di comunicazioni

sensi dell’articolo 15 del summenzionato Regolamento, l’avvio di un procedimento finalizzato alla definizione della deferita

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controversia e la successiva comunicazione presentarsi all’udienza per la discussione della controversia in data 21 maggio 2015;

UDITE entrambe le parti nella suindicata udienza;

ESAMINATO pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la

ESAMINATI gli atti del procedimento;

CONSIDERATO quanto segue:

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

L’istante lamenta l’attivazione non richiesta, da parte dell’operatore Vodafone, dell’utenza n. 5830072, nel periodo 15 dicembre 2010 Smart” e “Daily Travel Tariff”, rispettivamente nei periodi 11 gennaio 2011 dicembre 2010 – 16 gennaio 2014.

In particolare, dagli atti del procedimento è emer

Nel dicembre 2010 l’istante aderiva ad una proposta commerciale dell’operatore Vodafoutenza (n. 328 8974010), scegliendo come modalità di pagamento l’addebitriferisce di non aver mai ricevuto le relative fatture al proprio indirizzo postale

Nel gennaio 2012 l’utenza mobile (n. operatore, come si evince dalla fattura n. AC00946076 del 19 gennaio 2012

L’istante riferisce che, solo a distanza di tempo, altro operatore, Vodafone aveva continuato a fatturare

Richiedeva, quindi, all’operatore l’invio delle fatture mai visionate e, una volta ricevute, dal 15 dicembre 2010, risultava attivo il profilo Sempre Smart” e “Daily Travel Tariff” numerazione 347 5830072; tali opzioni tariffarie risultavano attivate 2010 e l’11 gennaio 2011.

Successivamente il Sig. Baldi faceva richiesta, pdisattivazione del contratto relativo all’utenza

In data 26 marzo 2014 l’istante, per un formale reclamo disconoscendo l’utenza n. il rimborso dei pagamenti effettuati dallutenza nel periodo 15 dicembre 2010 L’istante richiedeva inoltre: “ 1) di ricevere copia integrale del contratto sottoscritto in relazione all'utenza 328-8974010, con le relative condizioni generali, tecniche ed economiche; 2) di ricevere copia integrale del contratto sottoscritto(?), con le relative condizioni generali, trelazione alla numerazione 347-registrazione integrale della telefonata in caso di attivazione con modalità a distanza; 3) in difetto di produzione di idonea e valida documentazione contrattuale come richiesta ai retroestesi punti 1 e 2, il rimborso integrale delle somme corrisposte in relazione all'utenza

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e la successiva comunicazione del 15 aprile 2015 con cui ha invitato le parti stesse a discussione della controversia in data 21 maggio 2015;

entrambe le parti nella suindicata udienza;

pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le opportune valutazioni al fine di definire la res controversa;

gli atti del procedimento;

1. Oggetto della controversia e risultanze istruttorie.

L’istante lamenta l’attivazione non richiesta, da parte dell’operatore Vodafone, dell’utenza n. 5 dicembre 2010 – 16 gennaio 2014 e dei servizi opzionali “Internet Sempre

Smart” e “Daily Travel Tariff”, rispettivamente nei periodi 11 gennaio 2011 –16 gennaio 2014.

In particolare, dagli atti del procedimento è emerso che:

Nel dicembre 2010 l’istante aderiva ad una proposta commerciale dell’operatore Vodafo), scegliendo come modalità di pagamento l’addebito su conto corrente. L

le relative fatture al proprio indirizzo postale.

Nel gennaio 2012 l’utenza mobile (n. 328 8974010), a seguito di richiesta dell’istante, passava ad altro come si evince dalla fattura n. AC00946076 del 19 gennaio 2012.

solo a distanza di tempo, si accorgeva che, nonostante l’avvenuta migrazione ad altro operatore, Vodafone aveva continuato a fatturare.

Richiedeva, quindi, all’operatore l’invio delle fatture mai visionate e, una volta ricevute, re 2010, risultava attivo il profilo “Internet Abbonamento”, con le opzioni “Internet

Sempre Smart” e “Daily Travel Tariff” su un’utenza da lui non richiesta e mai utilizzata recante la ; tali opzioni tariffarie risultavano attivate rispettivamente il

Successivamente il Sig. Baldi faceva richiesta, presso un rivenditore dell’operatorerelativo all’utenza sopra citata; tale utenza cessava in data

In data 26 marzo 2014 l’istante, per il tramite dell’Associazione Federconsumatori Versiliaun formale reclamo disconoscendo l’utenza n. 347 5830072, mai richiesta e mai utilizzata, richiedendo il rimborso dei pagamenti effettuati dalla banca per quanto fatturato dall’operatore in relazione a detta

dicembre 2010 – 16 gennaio 2014, per l’ammontare “all’incirca di euro 324,371) di ricevere copia integrale del contratto sottoscritto in relazione

, con le relative condizioni generali, tecniche ed economiche; 2) di ricevere copia integrale del contratto sottoscritto(?), con le relative condizioni generali, tecniche ed economiche, in

-5830072 oggetto del disconoscimento e/o il file contenente la registrazione integrale della telefonata in caso di attivazione con modalità a distanza; 3) in difetto di

ocumentazione contrattuale come richiesta ai retroestesi punti 1 e 2, il rimborso integrale delle somme corrisposte in relazione all'utenza 347-5830072

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del 15 aprile 2015 con cui ha invitato le parti stesse a discussione della controversia in data 21 maggio 2015;

pertanto il relativo verbale di udienza, con il quale ci si riservava di svolgere le

L’istante lamenta l’attivazione non richiesta, da parte dell’operatore Vodafone, dell’utenza n. 347 dei servizi opzionali “Internet Sempre

– 6 gennaio 2014 e 15

Nel dicembre 2010 l’istante aderiva ad una proposta commerciale dell’operatore Vodafone sulla propria o su conto corrente. L’istante

), a seguito di richiesta dell’istante, passava ad altro

si accorgeva che, nonostante l’avvenuta migrazione ad

Richiedeva, quindi, all’operatore l’invio delle fatture mai visionate e, una volta ricevute, appurava che “Internet Abbonamento”, con le opzioni “Internet

non richiesta e mai utilizzata recante la rispettivamente il 15 dicembre

resso un rivenditore dell’operatore Vodafone, di ; tale utenza cessava in data 16 gennaio 2014.

Federconsumatori Versilia, trasmetteva mai richiesta e mai utilizzata, richiedendo

dall’operatore in relazione a detta all’incirca di euro 324,37”.

1) di ricevere copia integrale del contratto sottoscritto in relazione , con le relative condizioni generali, tecniche ed economiche; 2) di ricevere copia

ecniche ed economiche, in 5830072 oggetto del disconoscimento e/o il file contenente la

registrazione integrale della telefonata in caso di attivazione con modalità a distanza; 3) in difetto di ocumentazione contrattuale come richiesta ai retroestesi punti 1 e 2, il

e la liquidazione degli

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indennizzi spettanti per attivazioni di servizi ed opzioni non richiesti; 4) chescritta al presente reclamo nei termini di legge e/o di contratto”.

L’operatore Vodafone non rispondeva al reclamo note di credito: n. ZZ04042412 dell’importo di euro 81,00; n. ZZ04042197 di euro 90,00; n. ZZ04042201 dell’importo di euro 78,00; n. ZZ04042413 dell’importo di euro 18,00, per un totale di euro 336,50.

In data 28 gennaio 2015, la parte istante esperiva, nei confronti di Vodafone, tconciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il fallimento dello stesso.

Con l’istanza di definizione della controversia il Sig.

1) “la liquidazione degli indennizzi speall’utenza 347-5830072, rimasta attiva dal 15/12/2010 al 16/01/2014

2) “la liquidazione degli indennizzi spettanti‘Internet Sempre Smart’ e 16/01/2014 e dal 15/12/2010 al 16/01/2014”;

3) “la liquidazione dell’indennizzo spettante per mancata risposta al reclamo”;

4) “la liquidazione delle spese di procedura ed il rimbvia di conformazione”.

In data 10 marzo 2015, la società Vodafone ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentribadiva di aver “agito nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano la materia, secondo il livello di diligenza richiesto”, in quanto “non appena ricevuta raccomandata A/R da parte di Federconsumatori in cui died emetteva 4 note di credito per un totale di euro 336,50 In data 11 marzo 2015, l’istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2, del Regolamento, una memoria di replica nella quale ha ribadito “Vodafone” della numerazione dell’istante dei servizi opzionali attivi sulla stessa, in quanto “fatto pacifico in quanto non contestato dal gestore convenuto; che l'attivazione dei servizi relativi all'utenza in questione non sia riconducibile alla previa richiesta dell'utente bensì ad un'iniziativa unilaterale del gestore trova, poi, lamedesimo - tramite il rimborso delle somme inconsapevolmente pagate dal Sig. all'utenza non richiesta - in seguito al ricevimento del reclamo del 26/03/2014 con cui l'istformalizzava il proprio disconoscimento

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

L’oggetto della presente controversia s’incentraall’istante.

Sull’attivazione dei servizi non richiesti

L’istante deduce l’attivazione di servizi e profili tariffari non richiesti in relazione all’utenza periodo 15 dicembre 2010 - 16 gennaio 2014.

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indennizzi spettanti per attivazioni di servizi ed opzioni non richiesti; 4) che scritta al presente reclamo nei termini di legge e/o di contratto”.

L’operatore Vodafone non rispondeva al reclamo de quo, ma emetteva in data 11 aprile 2014 le seguenti note di credito: n. ZZ04042412 dell’importo di euro 81,00; n. ZZ0404219 dell’importo di 69,50; n. ZZ04042197 di euro 90,00; n. ZZ04042201 dell’importo di euro 78,00; n. ZZ04042413 dell’importo di euro 18,00, per un totale di euro 336,50.

In data 28 gennaio 2015, la parte istante esperiva, nei confronti di Vodafone, tentativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il

Con l’istanza di definizione della controversia il Sig. Baldi ha chiesto:

“la liquidazione degli indennizzi spettanti per attivazione dei servizi non richiesti in relazione , rimasta attiva dal 15/12/2010 al 16/01/2014”;

“la liquidazione degli indennizzi spettanti (…) per attivazione dei servizi opzionali non richiesti e ‘Daily Travel Tariff’, rispettivamente rimasti attivi dal 11/01/2011 al

6/01/2014 e dal 15/12/2010 al 16/01/2014”;

indennizzo spettante per mancata risposta al reclamo”;

“la liquidazione delle spese di procedura ed il rimborso delle spese effettivamente sostenute, in

In data 10 marzo 2015, la società Vodafone ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2 del Regolamento, una memoria difensiva, con documentazione in allegato,

agito nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano la materia, secondo il livello di diligenza richiesto”, in quanto “non appena ricevuta raccomandata A/R da

in cui disconosceva l’utenza 347-5830072, prontamente disattivava l'utenza ed emetteva 4 note di credito per un totale di euro 336,50”.

In data 11 marzo 2015, l’istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2, del moria di replica nella quale ha ribadito “l'arbitraria attivazione da parte di

dell’istante dei servizi opzionali attivi sulla stessa, in quanto “fatto pacifico in quanto non contestato dal gestore convenuto; che l'attivazione dei servizi relativi all'utenza in questione non sia riconducibile alla previa richiesta dell'utente bensì ad un'iniziativa unilaterale del gestore trova, poi, lapalissiana conferma nella condotta riparatoria posta in essere dal

tramite il rimborso delle somme inconsapevolmente pagate dal Sig. in seguito al ricevimento del reclamo del 26/03/2014 con cui l'ist

formalizzava il proprio disconoscimento” .

2. Valutazioni in ordine al caso in esame.

L’oggetto della presente controversia s’incentra sull’attivazione di servizi non richiesti in capo

dei servizi non richiesti sull’utenza n. 347 5830072.

attivazione di servizi e profili tariffari non richiesti in relazione all’utenza 16 gennaio 2014.

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venga fornita risposta

11 aprile 2014 le seguenti ZZ0404219 dell’importo di 69,50; n.

ZZ04042197 di euro 90,00; n. ZZ04042201 dell’importo di euro 78,00; n. ZZ04042413 dell’importo di

entativo obbligatorio di conciliazione presso il CoReCom Toscana, tentativo che si concludeva con verbale attestante il

non richiesti in relazione

per attivazione dei servizi opzionali non richiesti , rispettivamente rimasti attivi dal 11/01/2011 al

indennizzo spettante per mancata risposta al reclamo”;

orso delle spese effettivamente sostenute, in

In data 10 marzo 2015, la società Vodafone ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, azione in allegato, nella quale

agito nel pieno rispetto delle disposizioni legislative e contrattuali che regolano la materia, secondo il livello di diligenza richiesto”, in quanto “non appena ricevuta raccomandata A/R da

5830072, prontamente disattivava l'utenza

In data 11 marzo 2015, l’istante ha fatto pervenire, ai sensi e nei termini di cui all’art. 16, comma 2, del l'arbitraria attivazione da parte di

dell’istante dei servizi opzionali attivi sulla stessa, in quanto “in primis, è fatto pacifico in quanto non contestato dal gestore convenuto; che l'attivazione dei servizi relativi all'utenza in questione non sia riconducibile alla previa richiesta dell'utente bensì ad un'iniziativa

palissiana conferma nella condotta riparatoria posta in essere dal tramite il rimborso delle somme inconsapevolmente pagate dal Sig. Baldi in relazione

in seguito al ricevimento del reclamo del 26/03/2014 con cui l'istante

sull’attivazione di servizi non richiesti in capo

attivazione di servizi e profili tariffari non richiesti in relazione all’utenza de qua nel

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La doglianza dell’istante è fondata e, nei limiti di seguito esposti, meritevole

Sul punto viene, in particolare, in rilievotestualmente prevede che “ai sensi dell’art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o servizi di comunicazione elettronica, aesecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata risposta dell’utente ad una offerta di fornitura non significa consenso. In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi non richiesti gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e prdelle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha dil'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall’utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l’applicazione nei confronti dell’operatore edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice

Nel caso in esame, l’operatore Vodafonerichiesta n. 347 5830072 con piano tariffarricevuto una valida richiesta dell’utente di attivazioneutenza, non esistono agli atti controdeduzioni da parte dell’operatore Vodafone, che, al propria memoria, ammette implicitamente l’errore, ribadendo di aver saldato gli importi per i totali addebitati a tale titolo.

Quindi, in difetto di prova contraria, deve affermarsi l’1218 del codice civile per l’indebita attivazione dell’utenza non richiesta, con il conseguente diritto per l’utente ad un indennizzo per l’ind

Ne consegue il diritto dell’istante alla corresponsione di un indennizzo proporzionato al disserviziocausato.

Per la determinazione della misura dell’indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall’istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nesi ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall’inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimepossano discendere misure eccessivamentcircostanza che si verificherebbe ove si applicassero gli indennizzi previsti dalla Delibera n. 73/11/CONS in maniera acritica e svincolata dalle risultanze d

Ciò premesso, si ritiene che il lasso temporale relativo all’attivazione del servizio non richiesto si sia indebitamente prolungato a causa dell’inerzia dell’istante, il cui comportamento fini dell’applicazione dell’art. 1227 cod. civfatturazione all’indirizzo postale, non incide nella valutazione di cui sopra, in quanto agli atti non risultano allegati reclami dell’istante sul mancato recapito delle fatt

Dunque, in ossequio ai sopracitati principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall’istante, che non ha subito disservizi particolari se non quelli derivanti dall’indebita fatturazione, dovendo individuare icalcolo dell’indennizzo di cui sopra, si ritiene che il corrispondente al momento della cessazione della fatturazione da della propria utenza mobile n. 328 8974010

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La doglianza dell’istante è fondata e, nei limiti di seguito esposti, meritevole di accoglimento.

, in rilievo l’articolo 3 della Delibera Agcom 664/06/CONS, che ai sensi dell’art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o

servizi di comunicazione elettronica, anche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata

osta dell’utente ad una offerta di fornitura non significa consenso. In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi non richiesti gli operatori non pretendono dagli utenti alcuna prestazione corrispettiva e provvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha dil'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall’utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina l’applicazione nei confronti dell’operatore della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura edittale prevista dall’art. 98, comma 11, del Codice”.

Vodafone, che risulta aver attivato, dal 15 dicembre 2010, l’utenza non con piano tariffario “Internet Abbonamento”, non ha fornito la prova di avere

ricevuto una valida richiesta dell’utente di attivazione. In merito all’attivazione del servizio su tale utenza, non esistono agli atti controdeduzioni da parte dell’operatore Vodafone, che, al propria memoria, ammette implicitamente l’errore, ribadendo di aver saldato gli importi per i totali

prova contraria, deve affermarsi l’esclusiva responsabilità dell’operatore per l’indebita attivazione dell’utenza non richiesta, con il conseguente diritto per

indebita attivazione.

Ne consegue il diritto dell’istante alla corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio

Per la determinazione della misura dell’indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall’istante come stabilito dalla Delibera 179/03/CSP, ed al principio di equità stabilito nell’art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall’inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimepossano discendere misure eccessivamente penalizzanti e sproporzionate per entrambe le parti: circostanza che si verificherebbe ove si applicassero gli indennizzi previsti dalla Delibera n. 73/11/CONS in maniera acritica e svincolata dalle risultanze del caso concreto .

si ritiene che il lasso temporale relativo all’attivazione del servizio non richiesto si sia a causa dell’inerzia dell’istante, il cui comportamento

ell’art. 1227 cod. civ. L’asserito mancato ricevimento da parte dell’utente della fatturazione all’indirizzo postale, non incide nella valutazione di cui sopra, in quanto agli atti non risultano allegati reclami dell’istante sul mancato recapito delle fatture da parte del gestore Vodafone.

n ossequio ai sopracitati principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto , che non ha subito disservizi particolari se non quelli derivanti

dovendo individuare il periodo di riferimento in base al quale effettuare il calcolo dell’indennizzo di cui sopra, si ritiene che il dies a quo sia da ricondurre al corrispondente al momento della cessazione della fatturazione da parte di Vodafone

328 8974010, unica utenza da lui conosciuta e non oggetto di reclamo

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2016

di accoglimento.

l’articolo 3 della Delibera Agcom 664/06/CONS, che ai sensi dell’art. 57 del Codice del consumo, è vietata la fornitura di beni o

nche solo supplementari rispetto ad un contratto già in esecuzione, in mancanza della loro previa ordinazione da parte dell’utente. È altresì vietata la disattivazione non richiesta di un servizio di comunicazione elettronica. In ogni caso, la mancata

osta dell’utente ad una offerta di fornitura non significa consenso. In caso di attivazioni o disattivazioni di linee o contratti o di forniture di beni o servizi non richiesti gli operatori non

ovvedono, a loro cura e spese, al ripristino delle condizioni tecniche e contrattuali preesistenti o al ritiro di detti beni. Tutti i costi, tra i quali quelli derivanti dal ripristino della precedente configurazione, sono a carico dell’operatore che ha disposto l'attivazione o la disattivazione della prestazione non richiesta dall’utente, che, pertanto, non è tenuto ad alcuna prestazione corrispettiva. La violazione delle disposizioni di cui al comma 1 determina

della sanzione amministrativa pecuniaria nella misura

, dal 15 dicembre 2010, l’utenza non non ha fornito la prova di avere

. In merito all’attivazione del servizio su tale utenza, non esistono agli atti controdeduzioni da parte dell’operatore Vodafone, che, al contrario, nella propria memoria, ammette implicitamente l’errore, ribadendo di aver saldato gli importi per i totali

esclusiva responsabilità dell’operatore ex art. per l’indebita attivazione dell’utenza non richiesta, con il conseguente diritto per

Ne consegue il diritto dell’istante alla corresponsione di un indennizzo proporzionato al disservizio

Per la determinazione della misura dell’indennizzo, in ossequio ai principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto pregiudizio subito dall’istante come stabilito dalla Delibera

ll’art. 84 del Codice delle Comunicazioni Elettroniche, si ritiene di dover prendere in considerazione la fattispecie nel suo complesso e le ripercussioni che in concreto possono essere derivate dall’inadempimento, dovendosi impedire che da tale inadempimento

per entrambe le parti: circostanza che si verificherebbe ove si applicassero gli indennizzi previsti dalla Delibera n.

si ritiene che il lasso temporale relativo all’attivazione del servizio non richiesto si sia a causa dell’inerzia dell’istante, il cui comportamento non può che rilevare ai

. L’asserito mancato ricevimento da parte dell’utente della fatturazione all’indirizzo postale, non incide nella valutazione di cui sopra, in quanto agli atti non

ure da parte del gestore Vodafone.

n ossequio ai sopracitati principi di ragionevolezza e proporzionalità rispetto al concreto , che non ha subito disservizi particolari se non quelli derivanti

l periodo di riferimento in base al quale effettuare il ricondurre al 19 gennaio 2012,

parte di Vodafone per migrazione unica utenza da lui conosciuta e non oggetto di reclamo.

Page 6: DELIBERAZIONE Oggetto DEFINIZIONE DELLA CONTROVERSIA ...€¦ · Vodafone ” della numerazione dell’istante dei servizi opzionali attivi sulla stessa, in quanto “ fatto pacifico

Infatti, è da tale data che all’istante, dunque, non può essere imputato un atteggiamento nei confronti della problematica in oggetto inerte (nella fattispecie, di non aver inviato reclami), avendo egli ritenuto in buona fede di non essere più cliente e di non dover essere più destinatario di alcuna fatturazione da parte di Vodafone.

Quanto al dies ad quem si ritiene che essservizio/utenza non richiesta, ossia il 16 gennaio 2014

Per quanto attiene alla misura dell’indennizzo, si ritiene, 179/03/CSP, di dovere utilizzare il ossia euro 5,00 per ogni giorno di disservizio. Pertanto l’indennizzo da riconoscere all’istante è pari all’importo di euro 729 giorni di servizio non richiesto), con ciò accogliendo la richiesta di cui al punto 1) delle domande contenute in istanza.

Con riferimento, invece, alla domanda “ liquidazione degli indennizzi spettanti“Internet Sempre Smart”, si ritiene che la stessa sia assorbita dalla domanda tale già ricompresa nell’indennizzo per l’attivazione dell’utenza non richiesta: in richiamati principi di ragionevolezza e proporzionalità infatti, i servizi opzionali de quibusgiustificare un liquidazione d’indennizzi sp

Sulla mancata risposta al reclamo.

Per quanto attiene alla domanda di indenmeritevole di accoglimento, in quanto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che non sia mai stato dato riscontro scritto e motivato

Ciò premesso, l’istante ha diritto all’indennizzo “per mancata o ritardata risposta ai reclami”, di cui all’art. 11 dell’Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONSfornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo Atteso che il disposto dell’art. 8, comma 4, della Delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), motivata e fornita entro il termine indicato nel coricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto. Ai fini del calcolo dell’indennizzo di cui sopra, “Carta del Clienti Vodafone” per lanella data dell’11 maggio 2014 conciliazione. Pertanto l’indennizzo da riconoscere all’utente, ai sensi del Delibera n. 73/11/CONS, è pari all’importo di euro 263,00 (euro 1,00 risposta al reclamo).

Infine, con riferimento alla domanda di cui al punto 3) delle equo e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di

DELIBERAZIONEn. 5 del 20 gennaio 2016

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all’istante, dunque, non può essere imputato un atteggiamento nei confronti inerte (nella fattispecie, di non aver inviato reclami), avendo egli ritenuto

di non essere più cliente e di non dover essere più destinatario di alcuna fatturazione da

si ritiene che esso sia da identificarsi nella data di disattivazione , ossia il 16 gennaio 2014.

Per quanto attiene alla misura dell’indennizzo, si ritiene, ai sensi dell’art. 11, comma 2, Delibera Agcom utilizzare il parametro economico di cui al comma 1 del medesimo articolo 8,

,00 per ogni giorno di disservizio.

Pertanto l’indennizzo da riconoscere all’istante è pari all’importo di euro 3.645,00 (euro richiesto), con ciò accogliendo la richiesta di cui al punto 1) delle domande

Con riferimento, invece, alla domanda di cui al punto 2) delle richieste contenute in istanzaliquidazione degli indennizzi spettanti per i servizi opzionali non richiesti “Daily Travel Tariff” e

”, si ritiene che la stessa sia assorbita dalla domanda subtale già ricompresa nell’indennizzo per l’attivazione dell’utenza non richiesta: in

di ragionevolezza e proporzionalità riferiti al concreto pregiudizio subito dall’istantede quibus non hanno comportato alcun aggravio aggiuntivo, tale da poter

giustificare un liquidazione d’indennizzi specifici.

Per quanto attiene alla domanda di indennizzo per la mancata risposta al reclamoin quanto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che non sia mai

scritto e motivato al reclamo del 26 marzo 2014 inviato dall’utente.

, l’istante ha diritto all’indennizzo “per mancata o ritardata risposta ai reclami”, di cui 11 dell’Allegato A alla Delibera n. 73/11/CONS che, prevede nel caso in cui “

fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo

il disposto dell’art. 8, comma 4, della Delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo 11, comma 2, della medesima delibera), prevede che la risposta al reclamo debbamotivata e fornita entro il termine indicato nel contratto e comunque non superiore a 45 giorni dal ricevimento della richiesta, in forma scritta nei casi di rigetto.

i fini del calcolo dell’indennizzo di cui sopra, detraendo il tempo utile di 45 giorni per la risposta del reclamo del 26 marzo 2014, si determina il

ed il dies ad quem nel 28 gennaio 2015

Pertanto l’indennizzo da riconoscere all’utente, ai sensi del sopracitato art. 1è pari all’importo di euro 263,00 (euro 1,00 pro die per 263 giorni di mancata

Infine, con riferimento alla domanda di cui al punto 3) delle richieste contenute in istanza,o e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2016

all’istante, dunque, non può essere imputato un atteggiamento nei confronti inerte (nella fattispecie, di non aver inviato reclami), avendo egli ritenuto

di non essere più cliente e di non dover essere più destinatario di alcuna fatturazione da

nella data di disattivazione del

ai sensi dell’art. 11, comma 2, Delibera Agcom del medesimo articolo 8,

,00 (euro 5,00 pro die per richiesto), con ciò accogliendo la richiesta di cui al punto 1) delle domande

di cui al punto 2) delle richieste contenute in istanza circa la i opzionali non richiesti “Daily Travel Tariff” e

sub 1) di cui sopra e come tale già ricompresa nell’indennizzo per l’attivazione dell’utenza non richiesta: in ossequio ai sopra

al concreto pregiudizio subito dall’istante, non hanno comportato alcun aggravio aggiuntivo, tale da poter

nizzo per la mancata risposta al reclamo, essa si ritiene in quanto dalla documentazione acquisita agli atti risulta che non sia mai

inviato dall’utente.

, l’istante ha diritto all’indennizzo “per mancata o ritardata risposta ai reclami”, di cui che, prevede nel caso in cui “l’operatore non

fornisca risposta al reclamo entro i termini stabiliti dalla carta dei servizi o dalle delibere dell’Autorità, è tenuto a corrispondere al cliente un indennizzo pari ad euro 1,00 per ogni giorno di ritardo”.

il disposto dell’art. 8, comma 4, della Delibera 179/03/CSP (nonché del successivo articolo prevede che la risposta al reclamo debba essere adeguatamente

ntratto e comunque non superiore a 45 giorni dal

di 45 giorni previsto dalla si determina il dies a quo

28 gennaio 2015, data dell’udienza di

11 dell’Allegato A alla per 263 giorni di mancata

contenute in istanza, si ritiene o e proporzionale liquidare a favore della parte istante la somma forfettaria di euro 100,00 a titolo di

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rimborso delle spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

CONSIDERATO tutto quanto sopra esposto;

VISTI la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Dolci, ex art. 19, comma 1, del Regolamento;

UDITA l’illustrazione della Dirigente, Dott.seduta del 20 gennaio 2015;

Con voti unanimi

in parziale accoglimento dell’istanza presentata dal l’operatore Vodafone Omnitel B.V.bancario, le seguenti somme:

1) euro 3.645,00 a titolo d’indennizzo per l’attivazione

2) euro 263,00 a titolo d’indennizzo per la

3) euro 100,00 a titolo di spese di procedura ai sensi dell’art. 19, commdella Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cdovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia. E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in seddell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS, Allegato A. Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento ddefinizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11, D.lgs. n. 259/2003. L’operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l’avvenuto adempimento alla presente delibera entro il termine di 60 giorni dalla notifica della medesima. La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti. Ai sensi dell’articolo 135, comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

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rimborso delle spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della .

quanto sopra esposto;

la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Dolci, ex art. 19, comma 1, del

Dirigente, Dott.ssa Cinzia Dolci, svolta su proposta del Presidente nella

D E L I B E R A

dell’istanza presentata dal Sig. Gianluca Baldi in data B.V. provveda a corrispondere all’utente, mediante assegno o bonifico

a titolo d’indennizzo per l’attivazione dei servizi non richiest

a titolo d’indennizzo per la mancata risposta al reclamo;

a titolo di spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento edella Delibera Agcom n. 276/13/CONS.

Le somme così determinate a titolo di indennizzo e/o rimborso di cui ai precedenti punti 1)dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

E’ fatta salva la possibilità per l’utente di richiedere in sede giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento ddefinizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11, D.lgs.

L’operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l’avvenuto adempimento alla presente rni dalla notifica della medesima.

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo Regionale del Lazio, in sede di giurisdizione esclusiva.

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2016

rimborso delle spese di procedura ai sensi dell’art. 19, comma 6, del Regolamento ed ai sensi della

la relazione istruttoria redatta dal responsabile del procedimento, Dott.ssa Elisabetta Gonnelli, e lo schema di decisione predisposto dal Dirigente Dott.ssa Cinzia Dolci, ex art. 19, comma 1, del

, svolta su proposta del Presidente nella

in data 3 febbraio 2015, che a corrispondere all’utente, mediante assegno o bonifico

non richiesti;

a 6, del Regolamento e

ui ai precedenti punti 1) e 2) dovranno essere maggiorate della misura corrispondente all’importo degli interessi legali calcolati a decorrere dalla data di presentazione dell’istanza di risoluzione della controversia.

e giurisdizionale il risarcimento dell’eventuale maggior danno subito, come previsto dall’art. 19, comma 5, della Delibera Agcom n.

Ai sensi dell’art. 19, comma 3, della Delibera Agcom n. 173/07/CONS Allegato A, il provvedimento di definizione della controversia costituisce un ordine dell’Autorità ai sensi dell’art. 98, comma 11, D.lgs.

L’operatore è tenuto, altresì, a comunicare a questo Ufficio l’avvenuto adempimento alla presente

La presente delibera è notificata alle parti e pubblicata sul sito internet istituzionale del CoReCom, nonché trasmessa all’Autorità per le garanzie nelle comunicazioni per gli adempimenti conseguenti.

comma 1, lett. b), del Codice del processo amministrativo, approvato con D.lgs. 2 luglio 2010, n. 104, il presente atto può essere impugnato davanti al Tribunale Amministrativo

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Ai sensi dell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il Segretario Cinzia Dolci

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ell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è di 60 giorni dalla notifica dello stesso.

Il PresidenteSandro Vannini

DELIBERAZIONE 20 gennaio 2016

ell’art. 119 del medesimo Codice il termine per ricorrere avverso il presente provvedimento è

Il Presidente Sandro Vannini