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REGIONE DEL VENETO AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA” DELIBERAZIONE n. 403 del 8-6-2016 O G G E T T O Convenzione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la Scuola di Specializzazione in Nefrologia. Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali Anno Proposta: 2016 Numero Proposta: 466 Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/466 1

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REGIONE DEL VENETO

AZIENDA UNITA’ LOCALE SOCIO-SANITARIA N. 6 “VICENZA”

DELIBERAZIONE

n. 403 del 8-6-2016

O G G E T T O

Convenzione con Alma Mater Studiorum - Università di Bologna per la Scuola di Specializzazione in Nefrologia.

Proponente: Servizio Risorse Umane e Relazioni SindacaliAnno Proposta: 2016Numero Proposta: 466

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/466

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Il Direttore del Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali riferisce:

“Alma Mater Studiorum – Università di Bologna, con nota del Rettore in data 1 ottobre 2015, ha chiesto la stipula della convenzione per le esigenze formative della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, allo scopo di inserire nella rete formativa della Scuola medesima l’U.O.C. di Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza.

La formazione medico-specialistica è disciplinata dal D.Lgs 17 agosto 1999, n. 368 che recepisce la direttiva 93/16/CEE, in materia di libera circolazione dei medici e di reciproco riconoscimento dei loro diplomi, certificati ed altri titoli, nonché dalla Legge 23 dicembre 2005 (Legge Finanziaria 2006) art. 1 comma 300;

Nella materia è successivamente intervenuto il Decreto MIUR 29 marzo 2006 che, in attuazione del disposto dall’art. 43 del D.Lgs. n. 368/99, definisce gli standard ed i requisiti minimi delle scuole di specializzazione di area sanitaria e della rete formativa.

Nell’ambito di quanto previsto dal Decreto MIUR sopra richiamato è stata verificata la sussistenza dei requisiti presenti dell’U.O. di Nefrologia dell’Ospedale di Vicenza, per l’inserimento nella rete formativa della Scuola di Specializzazione in Nefrologia dell’Università di Bologna.

Al fine di ottemperare alla deliberazione della Giunta della Regione del Veneto del 29 dicembre 2014 recante “Disposizioni per l’anno 2015 in materia di personale del SSR, specialistica ambulatoriale interna e finanziamento dei contratti di formazione specialistica”, questa Azienda Ulss, con nota prot. n. 65192/2015 del 7 ottobre 2015, ha chiesto il rilascio del nulla osta regionale alla sottoscrizione della convenzione in argomento.

Con nota prot. n. 201761/72.00.02 del 23 maggio 2016, la Direzione Sezione Controlli Governo e Personale SSR della Regione del Veneto ha espresso nulla osta alla stipula della convenzione in oggetto.

Premesso quanto sopra, si propone l’approvazione della convenzione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per le esigenze formative della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, nel testo di cui all’allegato quale parte integrante della presente deliberazione.”

Il medesimo Direttore ha attestato l’avvenuta regolare istruttoria della pratica anche in relazione alla sua compatibilità con la vigente legislazione regionale e statale in materia;

I Direttori Amministrativo, Sanitario e dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale hanno espresso il parere favorevole per quanto di rispettiva competenza.

Sulla base di quanto sopra

IL DIRETTORE GENERALE

DELIBERA

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/466

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1. di approvare la convenzione con Alma Mater Studiorum – Università di Bologna per le esigenze formative della Scuola di Specializzazione in Nefrologia, nel testo allegato quale parte integrante del presente atto;

2. di incaricare il Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali - Ufficio per le Convenzioni con

gli Enti formativi - di predisporre gli atti necessari per l’attuazione della presente deliberazione;

3. di prendere atto che il presente provvedimento non comporta spesa a carico del bilancio dell’Azienda-Ulss;

4. di prescrivere che il presente atto venga pubblicato all’Albo on-line dell’Azienda.

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Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/466

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Parere favorevole, per quanto di competenza:

Il Direttore Amministrativo(App.to Dr. Tiziano Zenere)

Il Direttore Sanitario(App.to Dr.ssa Simona Aurelia Bellometti)

Il Direttore dei Servizi Sociali e della Funzione Territoriale(App.to Dr. Salvatore Barra)

IL DIRETTORE GENERALE(F.to digitalmente Giovanni Pavesi)

Il presente atto è eseguibile dalla data di adozione.

Il presente atto è proposto per la pubblicazione all’Albo on-line dell’Azienda con le seguenti modalità:

Oggetto e contenuto

Copia del presente atto viene inviato in data odierna al Collegio Sindacale (ex art. 10, comma 5, L.R. 14.9.1994, n. 56).

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________ _________________________________

Copia conforme all’originale, composta di n. fogli (incluso il presente), rilasciata per uso amministrativo.

IL RESPONSABILE PER LA GESTIONE ATTI DEL SERVIZIO AFFARI LEGALI E

AMMINISTRATIVI GENERALI

Vicenza, ________________ _________________________________

Servizio Risorse Umane e Relazioni Sindacali/2016/466

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CONVENZIONE

TRA

Alma Mater Studiorum - Università di Bologna (in seguito denominata “Università”), codice fiscale

80007010376 – partita IVA 01131710376, nella persona del Rettore, prof. Francesco Ubertini, nato a

Perugia il 6 febbraio 1970, e domiciliato per la carica presso la sede legale dell’Università in via Zamboni,

33;

E

Azienda ULSS N.6 “VICENZA”(in seguito denominata “Azienda”), codice fiscale 02441500242, nella persona

del rappresentante legale, Direttore Generale Dott. Giovanni Pavese, nato a Verona il 10.07.1961,

domiciliato per la carica presso la sede dell’Azienda Ulss n.6 “Vicenza”, a Vicenza in Via Ridolfi, 37;

PREMESSO CHE

- la l.r. 29/2004 ed il Protocollo d’intesa regionale sulla formazione specialistica dei laureati in Medicina e

Chirurgia siglato, in data 25 ottobre 2006, tra la Regione Emilia-Romagna e le Università di Bologna,

Ferrara, Modena - Reggio Emilia e Parma, prevedono che l’individuazione e l’utilizzazione delle

strutture del Servizio sanitario regionale siano definite attraverso accordi o convenzioni tra l’Università

e le singole Aziende sanitarie;

- ai sensi dell’art. 38, c. 2, d.lgs. 368/99, il Consiglio della Scuola di specializzazione, all’inizio del periodo

di formazione, determina le modalità di svolgimento delle attività teoriche e pratiche dei medici in

formazione specialistica , in conformità agli ordinamenti, ai regolamenti didattici ed agli accordi fra le

università e le aziende sanitarie di cui all’art. 6 c. 2, d.lgs. 502/1992e successive modificazioni;

- ai sensi dell’art. 43, d.lgs. 368/1999, è istituito l’Osservatorio nazionale della formazione specialistica,

con il compito di determinare gli standard per l’accreditamento delle strutture universitarie e

ospedaliere per le singole specialità, di determinare e di verificare i requisiti di idoneità della rete

formativa e delle singole strutture che la compongono, effettuare il monitoraggio dei risultati della

formazione, definire criteri e modalità per assicurare la qualità della formazione;

- ai sensi dell’art. 43, d.lgs. 368/1999, l’accreditamento delle singole strutture è disposto con decreto del

Ministero della Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca;

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- il decreto Miur 1 agosto 2005 ha approvato il “Riassetto delle Scuole di specializzazione di area

sanitaria”;

- il decreto Miur 29 marzo 2006 ha definito i presupposti e le condizioni per l’istituzione delle Scuole di

specializzazione, gli standard generali e specifici che devono essere posseduti dalle strutture ed i

requisiti generali e specifici di idoneità della rete formativa, nonché la possibilità di utilizzo di servizi,

attività, laboratori o altro che possono non essere presenti nella struttura di sede o nelle strutture

collegate o nelle Aziende ospedaliere che ospitano le suddette strutture, attraverso la stipula di

convenzioni con strutture di supporto (definite “strutture complementari”) di specialità diversa da

quella della struttura di sede che possono anche non essere accreditate (art. 1.2);

- ai sensi del decreto Miur 29 marzo 2006 (art. 1.3):

- l’Università è tenuta a richiedere l’accreditamento delle strutture formative della Scuola di

specializzazione, perché venga accertato il possesso degli standard generali e specifici

richiesti per svolgere attività di formazione specialistica;;

- l’accreditamento è disposto, su proposta dell’Osservatorio, con decreto del Ministero della

Salute di concerto con il Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca e viene

successivamente recepito dall’Università con decreto rettorale;

- su richiesta dell’Università, le strutture accreditate per una tipologia formativa specialistica

possono estendere il proprio spazio di operatività ad altre tipologie formative purchè

dimostrino all’Osservatorio il possesso di tutti i requisiti specifici richiesti dalla specialità;

- Le Università sono tenute a comunicare all’Osservatorio tutte le variazioni dei presupposti,

delle condizioni e/o degli standard che avevano consentito l’accreditamento, per il loro

riesame (art. 1.5);

- il d.P.C.M. 6 luglio 2007 ha definito lo schema tipo di contratto annuale di formazione specialistica dei

medici iscritti a Scuole di specializzazione, ai sensi dell’art. 37 d.lgs. 368/99, finalizzato esclusivamente

all’apprendimento delle capacità professionali inerenti al titolo di specialista, mediante la frequenza

programmata delle attività didattiche formali e lo svolgimento di attività assistenziali funzionali alla

progressiva acquisizione delle competenze previste dall’ordinamento didattico della Scuola,

disponendo che detto contratto, , non determina l’instaurazione di alcun rapporto di lavoro;

- qualora siano stipulate convenzioni con Enti pubblici ai sensi dell’art. 27 del D.P.R. 382/1980, in virtù

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dell’art. 5 co. 6 del Regolamento per la disciplina dei contratti di insegnamento e tutorato

dell’Università di Bologna (emanato in conformità all’art. 23 della Legge 240/2010), le funzioni di

professore a contratto possono essere attribuite, su proposta del Consiglio della Scuola di

Specializzazione interessata e con l’approvazione del Consiglio della Scuola di Medicina e Chirurgia,

senza oneri per l’Università, ad esperti di alta qualificazione dipendenti degli Enti stessi;

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Art. 1

La presente convenzione istituisce e regola il rapporto di collaborazione tra l’Azienda e la Scuola di

specializzazione in Nefrologia (di seguito denominata ‘Scuola’) dell’Alma Mater Studiorum - Università di

Bologna, per lo svolgimento delle attività formative dei medici in formazione specialistica ad essa iscritti, in

ragione delle motivazioni culturali e professionalizzanti indicate nell’allegato 1, parte integrante della

presente convenzione.

Art. 2

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui al precedente art. 1, l’Azienda si impegna a porre a

disposizione della Scuola le strutture presenti nei vari reparti di degenza, anche specialistici, ed i servizi di

diagnostica strumentale utilizzati per l’attività medica svolta nell’Azienda. Allo stesso scopo, l’Azienda:

� dichiara di essere in possesso degli standard generali e specifici di qualità di cui al decreto Miur 29

marzo 2006, e di accettare eventuali verifiche da parte delle istituzioni preposte, impegnandosi

altresì a comunicare all’Università ogni eventuale variazione relativa agli standard in parola;

� garantisce il rispetto di quanto dichiarato e sottoscritto dal legale rappresentante (allegato 2, parte

integrante della presente convenzione);

� pone a disposizione dei medici in formazione specialistica le proprie attrezzature, nonché tutto

quanto previsto nell’allegato 3, parte integrante della presente convenzione;

� garantisce l’espletamento delle attività formative e assistenziali secondo quanto previsto dal

programma formativo, definito dal Consiglio della Scuola;

� dichiara numero, disponibilità e specifici requisiti culturali e professionalizzanti del personale

medico per l’esercizio delle funzioni didattiche e tutoriali svolte a favore dei medici in formazione

specialistica, come riportati nell’allegato 3, parte integrante della presente convenzione. I tutor

aziendali, individuati dal Consiglio della Scuola sulla base di requisiti di elevata qualificazione

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scientifica, di adeguato curriculum professionale e di documentata capacità didattico-formativa,

guidano il medico in formazione impartendo le opportune direttive nella partecipazione alle attività

mediche. Ciascun tutore non può contemporaneamente seguire un numero di medici in formazione

specialistica superiore a tre. La graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione di

interventi con autonomia sono vincolate alle direttive ricevute dal tutore, di intesa con la direzione

sanitaria e con i dirigenti delle strutture dell’Azienda sulla base del programma formativo

personale;

� si impegna a verificare le attività e gli interventi effettuati dai medici in formazione specialistica

illustrati e certificati, controfirmati dal medico in formazione, mediante la tenuta di un apposito

libretto personale di formazione, a cura del dirigente responsabile dell’Unità Operativa presso la

quale il medico in formazione specialistica espleta le attività assistenziali previste dal programma

formativo;

� si impegna a verificare il soddisfacimento del debito orario previsto per i medici in formazione

specialistica dal d.lgs. 368/99,con apposite certificazioni o con opportuni sistemi di rilevazione delle

presenza, anche informatici;

Art. 3

Per l’attuazione del rapporto di collaborazione di cui all’art. 1, l’Università:

� può avvalersi di personale dell’Azienda per lo svolgimento di attività didattiche e pratiche della

Scuola nei modi e limiti stabiliti dalla normativa vigente;

� può affidare le attività didattiche ad un dipendente esperto di alta qualificazione dell’Azienda,

scelto, di norma, tra una rosa di candidati proposta dall’Azienda, sulla base del curriculum

scientifico e professionale.

L’affidamento è deliberato all’inizio di ogni anno accademico dalla Scuola di Medicina e Chirurgia su

proposta del Consiglio della Scuola di specializzazione.

A tale riguardo si precisa che l’attività didattica deve essere oggetto di formale comunicazione

all’Azienda e viene espletata dal personale dipendente dell’Azienda ai sensi del d.lgs. n. 165/2001 e

successive modifiche ed integrazioni.

Nessun rapporto di impiego o di lavoro si instaurerà tra l’Università ed il personale docente designato

Art. 4

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All’inizio dell’anno accademico, il Consiglio della Scuola stabilisce, in apposita seduta, le modalità di

svolgimento delle attività didattiche, sia teoriche che pratiche, il calendario delle attività e le rispettive sedi

tenuto conto che le stesse - specie quelle a carattere pratico - devono essere coordinate con le attività

specifiche dell’Azienda presso cui devono essere svolte.

Per meglio strutturare tale coordinamento, il Consiglio della Scuola delibera secondo quanto concordato

direttamente tra il Direttore della Scuola ed il Responsabile del Servizio/Divisione/Unità operativa

interessati.

Art. 5

La formazione del medico in formazione specialistica implica la partecipazione guidata alla totalità delle

attività mediche delle Strutture di assegnazione, comprese le attività di reparto, day hospital e

ambulatoriali, le guardie, il pronto soccorso, l’esecuzione delle manovre strumentali specifiche della figura

professionale corrispondente, la frequentazione dei laboratori diagnostici e, per le discipline chirurgiche,

l’attività operatoria, secondo quanto previsto dal decreto Miur 29 marzo 2006 e sulla base dello specifico

programma formativo elaborato dal Consiglio della Scuola, in modo che il medico in formazione

specialistica dedichi alla formazione pratica e teorica tutta la sua attività professionale per l’intero anno.

La formazione specialistica del medico implica la graduale assunzione di compiti assistenziali e l’esecuzione

di interventi con autonomia vincolate alle istruzioni ricevute dal tutor, d’intesa con i dirigenti responsabili

delle Strutture nelle quali si svolge la formazione. Le attività in autonomia svolte dal medico in formazione

specialistica previste nel piano formativo annuale sono contemplate nei piani di attività della Struttura nella

quale si svolge la formazione.

Il medico in formazione specialistica è tenuto a sottoscrivere tutti gli atti assistenziali eseguiti,

assumendone la relativa responsabilità nei limiti della progressione connessa alla graduale assunzione di

compiti assistenziali. La partecipazione del medico in formazione specialistica alle attività assistenziali deve

risultare dalla documentazione ufficiale (cartelle cliniche, registri operatori, refertazioni di attività

ambulatoriali e diagnostiche, ecc.); in ogni documento ufficiale deve essere chiaramente espressa la

qualifica di “medico in formazione specialistica”.

La partecipazione dei medici in formazione specialistica alle attività assistenziali non può essere sostitutiva

di quella del personale di ruolo della Struttura. Pertanto deve sempre essere presente o disponibile per la

consultazione e l’eventuale tempestivo intervento, un medico universitario o ospedaliero, a cui il medico in

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formazione specialistica può rivolgersi quando lo ritiene necessario, in relazione alle condizioni del

paziente.

Art. 6

Nell’ambito del programma annuale di formazione individuale, il Consiglio della Scuola indica e motiva la

progressiva assunzione di compiti assistenziali assegnati ad ogni medico in formazione specialistica nel

corso dell’iter formativo. Il grado di autonomia nell’esercizio delle attività assistenziali, che può variare per

le singole attività in funzione delle attitudini personali e del percorso formativo svolto, deve essere

inquadrato nelle tipologie sotto riportate e deve comunque portare ogni medico in formazione

specialistica, al termine del percorso formativo, all’esecuzione della totalità degli atti medici previsti, per i

singoli percorsi formativi, dal Decreto 29 marzo 2006 e dalla ulteriore programmazione definita dalla scuola

medesima. Il percorso formativo inizia dalla semplice osservazione di atti medici specialistici fino ad

arrivare gradualmente al diretto espletamento di attività specialistiche in autonomia. L’Università si

impegna a consentire lo svolgimento di tali percorsi nei tempi più brevi possibili, garantendo comunque

percorsi completi nei vari aspetti delle singole branche e di elevata qualificazione secondo quanto previsto

dalla vigente normativa.

La graduale assunzione dei compiti assistenziali e la connessa progressiva attribuzione di responsabilità per

ciascun medico in formazione specialistica, definite dal Consiglio della Scuola, sono oggetto di accordo tra il

Responsabile della Struttura nella quale si svolge la formazione, il tutor ed il medico in formazione

specialistica.

Le attività assistenziali inerenti la formazione specialistica si svolgono secondo quanto definito dalla

programmazione individuale operata dal Consiglio della Scuola e sono distinte, in base al grado di

autonomia in:

Attività di appoggio: il medico in formazione specialistica assiste il personale medico strutturato nello

svolgimento delle sue attività;

Attività di collaborazione: il medico in formazione specialistica svolge personalmente procedure ed attività

assistenziali specifiche sotto il controllo di personale medico strutturato. Lo svolgimento di attività

ambulatoriali semplici, di diagnostica strumentale e di laboratorio, svolte dal medico in formazione

specialistica nell’ambito della propria attività di collaborazione, avviene sotto il controllo di un medico

strutturato. In funzione dell’organizzazione delle attività, il medico strutturato può controllare l’operato

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anche di più medici in formazione specialistica. Il medico strutturato controfirma il referto di

visita/prestazione strumentale specialistica sottoscritto dal medico in formazione specialistica che ha

eseguito la prestazione.

Attività autonoma: il medico in formazione specialistica svolge autonomamente i compiti che gli sono stati

affidati in modo specifico e puntuale, ferma restando la disponibilità del personale medico strutturato per

la consultazione e l’eventuale tempestivo intervento a giudizio del medico in formazione specialistica. Il

medico in formazione specialistica assolve autonomamente la funzione di guardia medica nelle Strutture

cui è assegnato. Deve sempre essere tempestivamente disponibile all’interno della struttura ospedaliera un

medico referente, universitario o ospedaliero, appartenente ad area funzionale omogenea, cui il medico in

formazione specialistica possa ricorrere in ogni circostanza questo debba, a suo giudizio ed in relazione alle

condizioni del paziente in quel momento trattato, ritenersi necessario.

Il Consiglio della Scuola individua le modalità di ricorso al medico strutturato, d’intesa con i tutor ed i

Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la Direzione medica

ospedaliera, per gli aspetti organizzativi e per la verifica di congruità con il sistema delle urgenze –

emergenze aziendali.

Le attività ambulatoriali, di diagnostica strumentale e di laboratorio che il medico in formazione

specialistica può compiere in autonomia sono definite di concerto tra il medico in formazione specialistica

e il Direttore della Struttura in cui si effettuano le prestazioni, tenuto conto del piano di formazione

individuale. Il medico in formazione specialistica effettua in piena autonomia le prestazioni. Deve essere

assicurata la disponibilità di un medico strutturato referente dell’attività, per la consultazione nei casi in

cui il medico in formazione specialistica lo ritenga necessario.

Il referto, firmato dal medico in formazione specialistica, deve riportare anche il nominativo del medico

strutturato di riferimento. Il Consiglio di Scuola individua le modalità di ricorso al medico strutturato

d’intesa con i tutor ed i Direttori delle Strutture coinvolte, per gli aspetti clinico – assistenziali, e con la

Direzione medica ospedaliera per gli aspetti organizzativi.

Sono escluse dall’esercizio in autonomia le prime visite di specialistica ambulatoriale e di pronto soccorso,

le attività di consulenza richieste da medici di altre Unità Operative, sia per pazienti degenti che

ambulatoriali, ad eccezione delle attività rivolte a pazienti già valutati da un medico strutturato o seguiti

dalla Struttura secondo protocolli o percorsi diagnostici definiti.

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L’impegno orario richiesto per la formazione specialistica (comprensivo delle attività assistenziali, di

didattica formale, di studio guidato e di ricerca) è pari a quello previsto per il personale medico del Servizio

sanitario nazionale a tempo pieno. L’inserimento del medico in formazione specialistica nei piani di lavoro

delle Strutture all’interno delle quali si svolge la sua formazione avviene secondo i criteri di gradualità di

autonomizzazione operativa e in base alle tipologie ed ai volumi di attività previste dagli ordinamenti

didattici della Scuola, in conformità ai decreti Miur 1 agosto 2005 e 29 marzo 2006.

Art. 7

Il Direttore della Scuola di Specializzazione ed il Direttore sanitario vigilano sulla corretta applicazione della

presente convenzione e sul suo regolare svolgimento, conducono le opportune e necessarie verifiche,

nonché propongono agli organi deliberanti dei rispettivi Enti gli argomenti e le modifiche che la concreta

sperimentazione della convenzione stessa può suggerire.

Art. 8

Gli oneri relativi alla copertura assicurativa per i rischi professionali, per la responsabilità civile contro terzi

e gli infortuni connessi all’attività tecnico – pratica programmata svolta dai medici in formazione

specialistica che hanno sottoscritto il contratto di formazione specialistica di cui all’art. 37,d.lgs.368/99,

sono a carico dell’Azienda secondo quanto previsto dall’art. 41 c. 3, d.lgs.368/99.

Art. 9

Il trattamento economico spettante ai medici in formazione specialistica, viene corrisposto esclusivamente

dall’Università secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

Art. 10

Sulla base del d.lgs. 196/2003 e successive modificazioni, i medici in formazione specialistica che accedono

o alle strutture messe a disposizione dall’Azienda, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di

cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della attività.

I medici in formazione specialistica sono altresì tenuti a svolgere le attività previste dal programma di

formazione nel rispetto del Codice Etico e di Comportamento dell’Università di Bologna e dell’Azienda.

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Art. 11

L’Azienda assicura la sorveglianza sanitaria ai medici in formazione specialistica durante l’attività presso le

proprie strutture.

Nel caso in cui il medico in formazione venga assegnato ad un’Unità Operativa nella quale gli operatori sono

considerati professionalmente esposti al rischio di esposizione a radiazioni ionizzanti, l’Azienda dovrà

dotare il medico di tutte le protezioni previste, nonché effettuare i periodici controlli mediante l’utilizzo di

appositi dosimetri.

L’Azienda si impegna affinché ai medici in formazione specialistica vengano fornite dettagliate

informazioni sui rischi specifici esistenti nell’ambiente in cui sono destinati ad operare e sulle misure di

prevenzione e di emergenza adottate in relazione alla propria attività, anche sulla base del documento di

sicurezza elaborato dal datore di lavoro della struttura ospitante e custodito presso quest’ultima ovvero

presso l’unità operativa, in base al d.lgs. 81/2008. Per le attività di cui alla presente convenzione, il

preposto, il dirigente e il datore di lavoro, nonché le altre figure previste espressamente dall’art. 2 del

D.Lgs. 81/2008, sono quelle dell’Azienda e comunicate al medico in formazione specialistica prima

dell’inizio delle attività stesse.

Art. 12

Le parti possono concordare, attraverso scambio formale di note, successive modifiche all’ambito del

rapporto di collaborazione di cui all’art. 2 della presente convenzione, per ciò che riguarda le Scuole di

Specializzazione interessate. In particolare le parti possono convenire di estendere la presente convenzione

per le esigenze formative di ulteriori Scuole di Specializzazione.

Art. 13

La presente convenzione entra in vigore alla data della sua sottoscrizione ed ha una durata pari alla durata

legale della Scuola di Specializzazione, salvo disdetta di una delle parti contraenti da comunicare tre mesi

prima a mezzo raccomandata con ricevuta di ritorno o PEC.

Il presente atto vincolerà le parti contraenti soltanto dopo che sarà approvato dalle competenti autorità

secondo le norme di legge.

Art. 14

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La presente convenzione è soggetta a registrazione in caso d’uso, ai sensi dell’ art. 4,parte II, d.P.R.

131/1986, con oneri a carico della parte richiedente. L’imposta di bollo viene versata ai sensi dell’art.6 del

D.M. 17/06/2014. Le spese di bollo sono a carico dell’Università .

ART. 15

La presente convenzione non comporta l’utilizzo del logo istituzionale di Ateneo.

ART. 16

Per le eventuali controversie che dovessero sorgere dall’esecuzione della convenzione è competente il

Foro di Bologna.

Bologna,

Il Rettore dell’Alma Mater Studiorum - Università di Bologna

Prof. Francesco Ubertini

Il Direttore Generale dell’Azienda ULSS N.6 “Vicenza”

Dr. Giovanni Pavesi

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