Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA...

17

Click here to load reader

Transcript of Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA...

Page 1: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Deliberazione n. 8/2003/P

REPUBBLICA ITALIANA

la Corte dei conti

in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo

e delle Amministrazioni dello Stato

nell’adunanza del II° Collegio

del 3 aprile 2003

******

Visto il decreto del Direttore generale della Direzione del personale

della Scuola e della Amministrazione del Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca 1 dicembre 2002 di conferimento di un

incarico dirigenziale di II^ fascia a tempo determinato ex art. 19,

comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni,

nei confronti della dott.ssa Grazia CORBELLO, nell’ambito degli Uffici di

Gabinetto per funzioni di consulenza e studio;

visto il rilievo istruttorio n. 51, in data 19 febbraio 2003,

dell’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri dei servizi alla

persona e dei beni culturali e la risposta dell’Amministrazione pervenuta

alla Corte in data 6 marzo 2003;

vista l’ordinanza in data 24 marzo 2003 con la quale il Presidente

della Sezione centrale di controllo di legittimità su atti del Governo e

delle Amministrazioni dello Stato ha convocato per l’adunanza odierna il

II° Collegio della Sezione;

vista la nota della Segreteria della Sezione centrale di controllo in

data 24 marzo 2003, con la quale la predetta ordinanza è stata

Page 2: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

2

trasmessa al Ministero dell’istruzione, dell’università e della ricerca –

Direzione generale della scuola e della Amministrazione e Gabinetto, -

alla Presidenza del Consiglio dei Ministri – Segretariato generale e

Dipartimento della funzione pubblica e Gabinetto – al Ministero

dell’economia e delle finanze – Gabinetto e Dipartimento della

Ragioneria generale dello Stato -;

visto il Testo Unico delle leggi sull’ordinamento della Corte dei

conti, approvato con Regio decreto 12 luglio 1934, n. 1214;

vista la legge 14 gennaio 1994, n. 20;

visto l’art. 27 della legge 24 novembre 2000, n. 340;

udito il relatore Consigliere Franco TURINA;

intervenuto il rappresentante del Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca;

ritenuto in

F A T T O

E’ pervenuto all’Ufficio di controllo di legittimità sugli atti dei Ministeri

dei servizi alla persona e dei beni culturali il decreto del Direttore

generale del personale della Scuola e della Amministrazione del MIUR in

data 1 dicembre 2002, di conferimento di un incarico dirigenziale di II^

fascia, a tempo determinato, in applicazione dell’art. 19, comma 6, del

decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni, nei confronti

della dott.ssa Grazia Corbello, nell’ambito degli Uffici di Gabinetto, per

funzioni di consulenza e di studio con oggetto riguardante

specificamente i settori della formazione artistica e musicale e l’accesso

alle professioni.

Page 3: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

3

Con rilievo istruttorio n. 51, in data 19 febbraio 2003, il Magistrato

istruttore degli atti del Ministero dei servizi alla persona e dei beni

culturali riguardanti il MIUR richiedeva preliminarmente precisazioni in

ordine al passaggio della dott.ssa Corbello, intervenuto in data

1/11/2002 dai ruoli del Ministero della Giustizia a quelli del MIUR,

nonché chiarimenti sulla intervenuta “pubblicità” della disponibilità del

posto da attribuire, elemento da acquisire in relazione alla disposizione

in tale ambito prevista dall’art. 13 del vigente contratto collettivo

nazionale di lavoro del personale delle Amministrazioni dello Stato.

Rilevava inoltre detto atto, quanto alla definizione dell’oggetto e

degli obiettivi, una genericità del resto mal correlabile con la

adeguatezza della dimostrazione delle pregresse esperienze professionali

e formative dichiarate dall’interessata, e poneva in luce come un

provvedimento formalmente adottato dal Direttore generale del

personale, risultasse nella sostanza, come evidenziato dalla

documentazione allegata, ispirato a volizioni riconducibili alla

competenza del Capo di Gabinetto, tenuto anche conto della prevista

destinazione ultima della nominanda all’Ufficio allo stesso affidato.

Nella risposta a tale rilievo, pervenuta in data 5 marzo 2003 a

firma del suddetto Capo di Gabinetto, venivano chiarite anzitutto le

modalità, in ogni caso del tutto ordinarie, dell’avvenuto passaggio della

dott.ssa Corbello nei ruoli del MIUR.

Relativamente alla realizzazione della pubblicità nella fase di avvio

del procedimento, si esprimeva l’avviso di un sufficiente compimento ed

esaurimento della fase pubblicitaria attraverso l’analisi dei curricula

Page 4: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

4

forniti dal RUD che aveva escluso la possibilità di reperimento di

professionalità tali da garantire la certezza del rapporto fiduciario con

l’organo di vertice della Amministrazione.

Circa le richieste formulate in ordine al possesso della

professionalità per l’esercizio delle funzioni assegnate, da un lato si

evidenziava solo la recente attribuzione alla Amministrazione dei settori

di competenza per i quali l’incarico veniva affidato, e dall’altro si

affermava il possesso, da parte della dott.ssa Corbello, della specifica

professionalità necessaria, ripercorrendo le attività svolte e il percorso

formativo degli studi oltre che i compiti assegnati alla stessa, elementi

tutti concorrenti alla formazione di un giudizio di adeguatezza circa

l’impegno, del resto già precedentemente profuso nelle materie da

affidare alla funzionaria quale addetta all’Ufficio.

Per quanto infine richiesto circa l’intervento nel procedimento del

Capo di Gabinetto, questi faceva presente doversi valutare la sua

segnalazione come mera indicazione ai fini di una scelta operata poi dal

competente Direttore generale.

Ritenendo non soddisfacenti gli elementi così forniti, il Magistrato

istruttore, con propria relazione n. 158 del 4 marzo 2003, prospettava al

competente Consigliere delegato l’esigenza di un deferimento delle

questioni sollevate al giudizio dell’organo Collegiale.

Da tale relazione si ricavava, in primo luogo, il giudizio del

mancato raggiungimento di una chiara definizione dei rapporti intercorsi

nella presente vicenda tra il Capo di Gabinetto ed il Direttore generale

del personale del MIUR in ordine alla competenza alla adozione di decreti

Page 5: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

5

riguardanti il conferimento di funzioni nell’ambito dei compiti di

spettanza del Gabinetto del Ministro.

Dell’avvenuta realizzazione di una sufficiente “pubblicità”, da darsi

ai sensi dell’art. 13 del CCNL e dell’art. 7 della legge n. 241/1990,

veniva rilevata la mancanza, per il difetto di qualsiasi accenno, nel

provvedimento, ad una completa valutazione da esprimere nella

motivazione dell’atto, essendo invece stata ritenuta sufficiente dalla

Amministrazione la pubblicità realizzata attraverso l’esame di “curricula”

acquisiti dal RUD, ma comunque non valutati poi positivamente ai fini

del disposto conferimento.

Quanto infine alla dimostrazione di “una comprovata qualificazione

professionale” il rilievo, pur prendendo atto della preparazione di cui la

dott.ssa Corbello è in possesso, ne contestava la sufficienza alla luce

della correlazione da effettuarsi tra requisiti professionalmente posseduti

ed obiettivi dell’incarico da affidare.

Sulla base di tale relazione, ampliandone i contenuti, il Consigliere

delegato dell’Ufficio di controllo sugli atti dei Ministeri dei servizi alla

persona, al quale attengono gli atti del MIUR, formulava, al competente

Presidente della Sezione del controllo sulla legittimità degli atti richiesta

di deferimento della questione all’Organo Collegiale, non ritenendo nella

sostanza superabili le perplessità manifestate sulla legittimità del

provvedimento.

Più specificamente, con riferimento alle tre distinte problematiche

emerse dall’esame di esso, rilevato, relativamente alla prima di esse,

come fosse stato il Capo di Gabinetto a fornire risposta al rilievo

Page 6: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

6

formulato in luogo del Direttore generale del personale che in

precedenza aveva adottato determinazioni del genere in esame, la

relazione, tenuto conto di accertati non conformi comportamenti

intervenuti nella definizione di consimili provvedimenti, rappresentava

comunque l’esigenza che fosse da valutare, nella sua portata, la

dichiarazione resa a posteriori dal Capo di Gabinetto. Con essa questi

manifestava di aver voluto soltanto indicare il nominativo di una

persona, in realtà direttamente individuata da lui stesso, sia pure per

farne poi formalmente definire la posizione da parte del suddetto Capo

del personale.

Veniva ribadita ulteriormente la necessità di stabilire, nel caso

concreto, la portata della prescrizione contenuta nell’art. 13 del CCNL del

personale per quanto sia consentito di applicare quest’ultimo alla

fattispecie considerata e, partendo comunque dal presupposto della

insufficienza di qualsiasi giustificazione offerta su una asserita, esaustiva

verifica effettuata analizzando esclusivamente i curricula di persone a

disposizione del RUD, giudicati non specificamente conferenti alle

necessità delineate dalla Amministrazione in sede di definizione

dell’oggetto dell’incarico.

Infine la relazione investiva la valutazione dell’aspetto relativo al

possesso della “adeguata capacità professionale” posseduta dalla

incaricanda, ritenuta dalla Amministrazione sufficientemente supportata;

elemento, comunque, la cui necessità di possesso viene anche ribadita

con riferimento ad una richiesta specificità di qualificazione dalla

circolare del Dipartimento della funzione pubblica 31 luglio 2002, punto

Page 7: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

7

2, lett. i).

Poneva altresì in evidenza, la relazione, l’esigenza di verificare

attentamente il ricorrere delle condizioni necessarie al conferimento di

un compito comunque affidabile secondo criteri di specialità rispetto

all’ordinario sistema di copertura dei posti dirigenziali.

E’ da ritenersi, in relazione a tale facoltà, l’esigenza di cogliere nel

curriculum degli incaricandi, il possesso di qualità di particolare spicco

che, nel caso della dott.ssa Corbello, non apparivano emergere

direttamente dal curriculum dalla stessa presentato, restringendosi la

valutazione da effettuare nel caso di specie soprattutto all’accertamento

del possesso delle concrete esperienze di lavoro attestate.

Queste in particolare risultavano maturate, per un periodo della

durata di circa due anni, in una posizione impiegatizia utile quale

accesso alla dirigenza, anche se svolte in attività tematicamente

connesse a quelle di affidamento dell’incarico e, sotto il profilo della

formazione, possono considerarsi avvalorate dalla lodevole attestazione

dei corsi di laurea frequentati e conclusi, e dal possesso di ulteriori titoli

di specializzazione universitaria o professionalizzanti, testimonianza

comunque di un supporto orientato soprattutto su una positiva

formazione di carattere generale.

Sulla base di tale presupposto, poneva, peraltro, la relazione,

l’interrogativo sulla rispondenza di tale bagaglio documentativo

all’ulteriore elemento, oltre a quello della adeguatezza, anche della

“particolarità” della professionalità attestata, elemento comune anche

alle diverse ulteriori ipotesi legittimanti l’attribuibilità di incarichi per

Page 8: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

8

specifici compiti ex art. 19, comma 6, del decreto legislativo n.

165/2001 e successive modifiche.

E non avendo potuto dare positiva risposta sulla base della verifica

effettuata, concludeva la relazione con la suddetta richiesta di deferire la

questione posta all’esame dell’Organo collegiale che è stato all’uopo

convocato dal Presidente, per l’adunanza odierna, con propria ordinanza

in data 24 marzo 2003.

Nell’approssimarsi della stessa, in data 1 aprile 2003,

l’Amministrazione ha presentato un’ulteriore memoria di chiarimento a

firma del Direttore generale del personale della scuola e

dell’Amministrazione, nella quale ha ancora più approfonditamente

analizzato il profilo professionale della dott.ssa Corbello.

In particolare, in tale documento si è insistito sulla illustrazione

delle esperienze postuniversitarie e professionali dell’incaricanda,

ripercorrendone la carriera formativa culminata nella frequenza del corso

di studi per la formazione dei consulenti legislativi dell’ISLE e si sono

attestati il possesso dei titoli della pratica forense, dell’abilitazione

all’esercizio della professione, nonché alcune collaborazioni intercorse

con la UTET e un corso CED presso la Corte di Cassazione e si sono

sottolineate ancora esperienze amministrative e gestionali, oltre alle

attività svolte quale funzionario di Cancelleria della Pretura di Roma più

volte apprezzate per mezzo di dichiarazioni specifiche dei magistrati

responsabili.

Relativamente ai compiti che dovrebbero essere affidati alla

funzionaria sono stati richiamati i contributi offerti negli specifici ambiti

Page 9: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

9

già alla stessa affidati nel suo ruolo di impiegata, concludendo con un

richiamo alle attività istruttorie disimpegnate ai fini della predisposizione

di leggi e di regolamenti.

La mattina del giorno del 3 aprile 2003, il rappresentante

dell’Amministrazione ha presentato materiale del Codice civile

ipertestuale, alla redazione del quale la dott.ssa Corbello risulta aver

partecipato, riferentesi, in linea generale a tematiche assicurative e,

intervenendo alla adunanza convocata, ha dato ulteriore illustrazione dei

contenuti della suddetta memoria, conclusivamente richiedendo

l’ammissione al visto del provvedimento.

Considerato in

D I R I T T O

La Sezione è chiamata ad occuparsi di differenti profili di legittimità

rilevanti nel provvedimento con il quale il Ministero dell’istruzione,

dell’università e della ricerca ha inteso conferire, ai sensi dell’art. 19,

comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 e successive modificazioni,

un incarico dirigenziale qualificato di consulenza e studio, presso il

proprio Ufficio legislativo, alla dott.ssa Grazia Corbello.

Ritiene infatti il Collegio che, sulla definizione delle contrapposte

posizioni della Amministrazione e dell’Ufficio di controllo sulla

conferibilità dell’incarico incidano:

1) in primo luogo l’esigenza di individuare puntualmente l’organo

competente alla emanazione del provvedimento;

2) successivamente quella di determinare se, ed in quali termini, nella

fattispecie in esame, debba realizzarsi, da parte della

Page 10: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

10

Amministrazione, quella condizione di pubblicità dei posti dirigenziali

vacanti che l’art. 13 del CCNL del personale dirigente ha introdotto a

miglior tutela di una più trasparente gestione di tale settore di

personale;

3) infine, quale obiettivo finale dell’esame da compiere, la concreta

valutazione delle qualità possedute dalla destinataria del

provvedimento, in relazione allo specifico incarico da attribuirle.

In ordine alla prima delle enucleate questioni, osserva il Collegio

che il provvedimento risulta adottato dal Direttore generale del

personale della scuola e della amministrazione del MIUR, mentre, anche

ai sensi di un orientamento già da tempo seguito dalla Sezione (vedi

deliberazione n. 16 dell’8 marzo 2001), trattandosi nella fattispecie di

conferire un incarico nell’ambito del Gabinetto del Ministro, il

provvedimento avrebbe dovuto essere adottato presso tale struttura, in

particolare escludendo dalla potestà esercitata soggetti ad essa estranei

quale il richiamato dirigente.

Non è quindi tanto da porre in discussione la circostanza, pur

rilevata dall’Ufficio di controllo, di una mancata corrispondenza tra il

soggetto (Direttore generale) che aveva sottoscritto il provvedimento e

quello (Capo di Gabinetto) che risultava avere risposto alle osservazioni

dell’Ufficio, ma piuttosto è da rilevare una illegittimità nel fatto che,

essendo stato adottato l’atto dal Direttore generale di una direzione

operativa del Ministero, non sia stato invece lo stesso Capo di Gabinetto

a provvedere.

E’ pur vero che nel passato il MIUR risultava avere seguito il

Page 11: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

11

criterio adottato nell’atto in esame, ma ciò era avvenuto, in un periodo

in cui, nell’ambito del Ministero, non si era realizzata una perfetta

coincidenza tra centri di responsabilità e capitoli di spesa ad essi

afferenti, così da giustificare l’intervento del Direttore generale del

personale in materie proprie del Gabinetto.

Al momento, tuttavia, non sussistono motivi che possano più oltre

porre in dubbio la titolarità del Capo di Gabinetto ad adottare un

provvedimento di incarico dirigenziale nell’ambito delle strutture, quali

l’Ufficio legislativo, che al Gabinetto fanno capo, tenuto per di più conto,

come è dato anche evincere dalla sopra richiamata deliberazione n.

16/2001, che presso il MIUR – a differenza di altre amministrazioni –

non esistono nell’ambito del Gabinetto dirigenti generali cui risulti

affidata la funzione di soggetto amministrativamente preposto alle

strutture che del Gabinetto stesso fanno parte.

Conseguentemente il provvedimento risulta perciò solo illegittimo.

Venendo quindi al contenuto delle altre osservazioni dell’Ufficio, è

da rilevare come le censure di questo siano derivate dall’aver constatato

che l’Amministrazione, ad un richiamo ad essa rivolto all’esigenza di

dare dimostrazione di come avesse inteso soddisfare la prescrizione della

pubblicità degli incarichi dirigenziali prevista dall’art. 13 del CCNL del

personale dell’area, aveva comunicato di avere esercitato tale proprio

compito mediante l’esame, con esito negativo, dei nominativi forniti dal

RUD di dirigenti disponibili appartenenti allo stesso RUD, se pure non in

servizio presso il Ministero della pubblica istruzione.

In proposito, ritenendo non condivisibile la giustificazione offerta

Page 12: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

12

dalla Amministrazione che vede esaurito il proprio compito attraverso la

non positiva valutazione di soggetti appartenenti al ruolo unico, la cui

sussistenza, ai sensi della attuale legislazione, è avviata ad un graduale

venir meno, ritiene il Collegio che la questione sollevata, nel caso di

specie, vada affrontata in modo da evitare generalizzazioni non

consentite dalla invocata disposizione.

E’ da rilevare infatti che questa, nell’introdurre il principio della

pubblicità anche a tutela delle aspettative di potenziali aspiranti a posti

disponibili, ha contemplato tale misura nel corpo di una più articolata

disciplina che, posti i criteri generali relativi all’affidamento e ad ogni

altra modifica degli incarichi dirigenziali, prevede la facoltà di produrre

eventuali domande per l’accesso ai posti dirigenziali disponibili, facoltà il

cui esercizio deve necessariamente essere preceduto dall’apprestamento

di una adeguata regolamentazione della materia.

Nel caso di specie, peraltro, non può il Collegio omettere di

considerare da un lato che si è in presenza di un incarico di consulenza e

di studio per il quale sono evidentemente richieste caratteristiche

professionali mirate al contenuto dell’incarico stesso, e dall’altro che

l’instaurando incarico pone il suo destinatario in rapporto di

collaborazione nell’ambito dell’Ufficio di Gabinetto, connotato questo da

peculiarità esclusive rispetto alle ordinarie strutture ministeriali.

Di conseguenza, mentre con riguardo al complesso delle attività

dirigenziali il rispetto del richiamato principio ha ben fondati motivi per

essere reclamato, con riferimento alla fattispecie all’esame,

l’applicazione del medesimo principio va contemperata con il potere di

Page 13: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

13

scelta della Amministrazione, più ampio nei casi di specie, ma pur

sempre ancorato a predeterminati e verificabili parametri.

Il Collegio, non ritiene superabile neppure la terza ragione di

perplessità prospettata dall’Ufficio, relativa alla valutazione del

curriculum della dott.ssa Corbello in funzione dei compiti che sarebbe

chiamata a disimpegnare.

Proprio su questo punto si è incentrata la difesa

dell’Amministrazione nella risposta al rilievo e, ulteriormente, in

occasione dell’adunanza, allorché ha fatto riferimento al novellato art.

19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001.

Il contrasto con l’Amministrazione riguarda l’effettiva adeguatezza

delle qualità professionali evidenziate dal curriculum della dott.ssa

Corbello in raffronto ai compiti che la stessa risulta chiamata ad

assolvere. Si deve infatti rinvenire nel bagaglio documentale presente in

atti l’insieme dei requisiti che, tenuto conto delle funzioni da svolgere,

giustifichino il conferimento dell’incarico per il quale la norma richiede

una “specializzazione professionale, culturale e scientifica”, per di più

qualificata come “particolare”.

La tesi favorevole dell’Amministrazione non può essere condivisa.

Non sarebbe possibile porre in accentuata evidenza il solo carattere

della fiduciarietà, elemento pur non trascurabile nell’ambito di un Ufficio

di diretta collaborazione all’azione del Ministro, dovendo in ogni caso con

esso concorrere l’esigenza del reperimento di una professionalità

adeguata alle materie oggetto dell’incarico da conferire. E trattandosi,

anzi, nel caso di specie, del ricorso ad una esperienza estranea a quelle

Page 14: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

14

già presenti nell’ambito ministeriale, occorre che il prescelto sia in grado

di esprimere immediatamente, in ragione della sua preparazione, un

contributo di esperienza direttamente attinente alle attività del settore

nel quale si intende inserirlo.

L’art. 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001 ha infatti

valenza di norma di carattere complementare all’ordinario sistema di

provvista delle professionalità dirigenziali, ed è introdotto per accrescere

le capacità operative delle amministrazioni; occorre pertanto che la

presenza delle capacità personali degli estranei incaricandi trovi un

effettivo e diretto riscontro nelle esperienze maturate che vanno poste a

raffronto con i compiti che l’Amministrazione intende affrontare e

portare a compimento.

In altri termini, la Sezione ritiene che non sia sufficiente che sia

fornito da parte del diretto interessato, e delle amministrazioni che pure

ne asseverano le dichiarazioni, la esposizione di apprezzabili capacità

professionali che peraltro non siano immediatamente riferibili alle

attività delle quali gli incaricandi siano chiamati al disimpegno.

Tale riferibilità va verificata, non in via di astrattezza, ma con

riferimento a professionalità maturate in settori quanto meno attinenti

all’incarico da conferire.

D’altra parte, alla particolarità della specializzazione la norma fa

riferimento con un costante richiamo di essa, non solo con riguardo alla

professionalità, ma anche ai valori culturali e scientifici posseduti dagli

interessati e ricavati dalla formazione universitaria e post-universitaria,

o da pubblicazioni scientifiche, o dalla provenienza stessa dei nominandi

Page 15: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

15

da settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e

degli avvocati e procuratori dello Stato, soggetti questi ultimi

direttamente tutti peraltro già direttamente considerati idonei dalla

norma, per la posizione rivestita, all’espletamento di un compito

dirigenziale.

Nel caso di specie, peraltro, non rivestendo l’incaricanda tali

posizioni, occorre valutare se le pur positive qualità ricavabili dai

percorsi formativi dalla stessa seguiti e da varie esperienze attestate nel

campo delle attività di lavoro svolte, e da iniziative a carattere scientifico

cui la dott.ssa Corbello risulta avere dato vita anche con contributi a

carattere personale, siano da ritenere tali da far cogliere quella

particolarità di preparazione settoriale che la norma richiede.

Su questo punto, con molta diffusione, si è concentrata la risposta

della Amministrazione, in sintesi ponendo in evidenza un brillante

curriculum universitario, il possesso di ulteriori titoli di specializzazione

universitaria o professionali, e fornendo attestazione di esperienze di

lavoro positivamente valutate, sia pure in ambito di attività o di

amministrazioni diverse da quella di attuale destinazione e, da ultimo,

della produzione di un contributo scientifico maturato nel corso di una

collaborazione con una Casa Editrice, avente ad oggetto uno studio sulle

assicurazioni.

Ma l’oggetto individuato per l’incarico della dott.ssa Corbello

concerne lo studio della attività legislativa relativa ai settori dell’alta

formazione artistica e musicale e all’accesso alle professioni, settori nei

quali la funzionaria è stata continuativamente applicata, prima in

Page 16: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Cl

16

posizione di comando e successivamente come appartenente ai ruoli del

MIUR, solo dal 2 gennaio 2001, con funzioni peraltro non di

preposizione, ma di facente parte dell’Ufficio presso il quale dovrebbe

assumere l’incarico dirigenziale.

Conclusivamente ritiene il Collegio che dalla documentazione

acquisita e pur tenuto conto delle argomentazioni svolte

dall’Amministrazione, non risulti comprovato il possesso da parte della

dott.ssa Corbello di particolari requisiti attinenti all’incarico dirigenziale

che si è inteso conferirle.

Per le ragioni esposte in motivazione e per le considerazioni che

precedono, la Sezione ritiene non conforme a legge il provvedimento in

esame;

P.Q.M.

Ricusa il visto e la registrazione dell’atto in epigrafe.

Il Relatore Il

Presidente

(dott. Franco Turina) (dott.

Danilo Delfini)

Depositata in Segreteria in data 16.05.2003

Page 17: Deliberazione n. 8/2003/P - Portale · PDF fileDeliberazione n. 8/2003/P REPUBBLICA ITALIANA la Corte dei conti in Sezione del controllo di legittimità su atti del Governo e delle

Deliberazione n. 8/2003

in tema di incarico funzioni dirigenziali di seconda fascia.

Massima

Gli incarichi di funzioni dirigenziali di seconda fascia nell’ambito di strutture, quali l’ufficio

legislativo che fanno capo al gabinetto del ministro, vanno conferiti con provvedimento

adottato dal capo di gabinetto considerato che presso il ministero istruzione, università e

ricerca a differenza di altre amministrazioni non esistono, nell’ambito del gabinetto, dirigenti

generali cui risulti affidata la finzione di soggetto amministrativamente preposto alle strutture

che del gabinetto stesso fanno parte.

L’esigenza di effettuare, per i posti dirigenziali vacanti, la pubblicità richiesta dall’art.13 del

c.c.n.l. del personale dirigente, deve essere valutata in modo da evitare generalizzazioni non

consentite dalla invocata disposizione e deve essere contemperata con il potere di scelta della

amministrazione quando si tratta di incarico, come nel caso all’esame, di consulenza e studio.

L’art. 19 comma 6 del decreto legislativo n.165/01 ha valenza di norma di carattere

complementare all’ordinario sistema di provviste delle professionalità dirigenziali ed è

introdotto per accrescere le capacità operative delle amministrazioni: occorre pertanto che la

presenza delle capacità personali degli estranei trovi un effettivo e puntuale riscontro nelle

esigenze maturate che vanno poste a raffronto con i compiti che gli incaricandi sono chiamati a

disimpegnare.