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Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l’IRCCS - Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano per la fornitura di farmaci e presidi sanitari e l’erogazione di prestazioni specialistiche di anatomia patologica. IL DIRETTORE GENERALE Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge le funzioni di verbalizzante; Premesso che: questa azienda ospedaliera collabora da anni con l’IRCCS - Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di Milano, fornendo alla Casa di cura privata “Centro di ricerche cliniche per le malattie rare Aldo e Cele Daccò” farmaci e presidi sanitari in forza di apposita convenzione nonché garantendo l’esecuzione di prestazioni di anatomia patologica e di eventuali riscontri diagnostici; con lettere prot. A.O. n. 43017/2014 e n. 42439/2014, il segretario scientifico dell’Istituto ha chiesto a questa azienda ospedaliera il rinnovo anche per l’anno 2015 dei medesimi accordi chiedendo l’estensione della convenzione anche alla fornitura di farmaci sperimentali per studi autorizzati; Precisato che: il suddetto Centro opera esclusivamente nell’ambito delle cure delle malattie rare e che i farmaci di cui deve approvvigionarsi nonché le preparazioni galeniche magistrali di cui si avvale sono di difficile reperimento sul mercato, anche per i limitati quantitativi richiesti; per quanto riguarda la richiesta di estensione della suddetta convenzione anche al ricevimento dei farmaci sperimentali per studi autorizzati, non è possibile accoglierla senza aggravi economici in quanto trattasi di attività che graverebbe ulteriormente sul personale dell’USC Farmacia sia per carichi di lavoro che per responsabilità; Acquisito il parere favorevole dei direttori dell’USC Farmacia e dell’USC SMeL specializzato in anatomia patologica; Precisato, altresì, che le prestazioni specialistiche saranno eseguite dal personale dell’USC SMeL specializzato in anatomia patologica in orario di servizio e che verranno applicate le tariffe previste dal tariffario in regime di solvenza aziendale in vigore al momento dell’effettuazione delle prestazioni; Ritenuto di provvedere al rinnovo dell’accordo confermando le clausole già in vigore che prevedono la cessione di farmaci e presidi sanitari al prezzo di acquisto da DELIBERAZIONE N. 662/2015 ADOTTATA IN DATA 23/04/2015

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Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione

FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

OGGETTO: Rinnovo della convenzione con l’IRCCS - Istituto di ricerchefarmacologiche Mario Negri di Milano per la fornitura di farmaci e presidisanitari e l’erogazione di prestazioni specialistiche di anatomia patologica.

IL DIRETTORE GENERALE

Assistito dal Direttore sanitario e dal Direttore amministrativo, che svolge lefunzioni di verbalizzante;

Premesso che:

questa azienda ospedaliera collabora da anni con l’IRCCS - Istituto di ricerchefarmacologiche Mario Negri di Milano, fornendo alla Casa di cura privata “Centro diricerche cliniche per le malattie rare Aldo e Cele Daccò” farmaci e presidi sanitari inforza di apposita convenzione nonché garantendo l’esecuzione di prestazioni dianatomia patologica e di eventuali riscontri diagnostici;

con lettere prot. A.O. n. 43017/2014 e n. 42439/2014, il segretario scientificodell’Istituto ha chiesto a questa azienda ospedaliera il rinnovo anche per l’anno 2015dei medesimi accordi chiedendo l’estensione della convenzione anche alla fornitura difarmaci sperimentali per studi autorizzati;

Precisato che:

il suddetto Centro opera esclusivamente nell’ambito delle cure delle malattie rare e chei farmaci di cui deve approvvigionarsi nonché le preparazioni galeniche magistrali dicui si avvale sono di difficile reperimento sul mercato, anche per i limitati quantitativirichiesti;

per quanto riguarda la richiesta di estensione della suddetta convenzione anche alricevimento dei farmaci sperimentali per studi autorizzati, non è possibile accoglierlasenza aggravi economici in quanto trattasi di attività che graverebbe ulteriormente sulpersonale dell’USC Farmacia sia per carichi di lavoro che per responsabilità;

Acquisito il parere favorevole dei direttori dell’USC Farmacia e dell’USC SMeLspecializzato in anatomia patologica;

Precisato, altresì, che le prestazioni specialistiche saranno eseguite dal personaledell’USC SMeL specializzato in anatomia patologica in orario di servizio e che verrannoapplicate le tariffe previste dal tariffario in regime di solvenza aziendale in vigore almomento dell’effettuazione delle prestazioni;

Ritenuto di provvedere al rinnovo dell’accordo confermando le clausole già invigore che prevedono la cessione di farmaci e presidi sanitari al prezzo di acquisto da

DELIBERAZIONE N. 662/2015 ADOTTATA IN DATA 23/04/2015

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Responsabile del procedimento: Dott. Mario Fraticelli USC Formazione, marketing e libera professione

FIRMATA DIGITALMENTE dal Direttore generale / Direttore sanitario / Direttore amministrativo

parte dell’azienda, incrementata del 15% a copertura dei costi di struttura e costi indirettiaziendali;

Visto il testo della convenzione predisposta dal competente ufficio;

DELIBERA

1. di sottoscrivere per l’anno 2015, con l’IRCCS - Istituto di ricerche farmacologicheMario Negri di Milano l’accordo per la fornitura di farmaci e presidi sanitari el’erogazione di prestazioni specialistiche di anatomia patologica, nei termini previsti daltesto allegato al presente atto, (Allegato A).

2. di incaricare il direttore dell’USC SMeL specializzato in anatomia patologica dellacorretta esecuzione organizzativa e clinica di tutte le attività derivanti dal contratto pertutta la sua durata;

3. di incaricare l’USC Formazione, marketing e libera professione del monitoraggiodell’esecuzione del contratto provvedendo (1) a verificare la rendicontazione delleattività svolte, (2) a richiedere all’ufficio competente l’emissione della fatturacontabilizzando le competenze di ricavo e di spesa nell’ambito della solvenzaaziendale.

IL DIRETTORE GENERALEDott. Carlo Nicora

IL DIRETTORE SANITARIO IL DIRETTORE AMMINISTRATIVODott.ssa Laura Chiappa Dr. Peter Assembergs

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MRK – Convenzione per la fornitura di farmaci e esecuzione riscontri autoptici HPG23 / Mario Negri Pag. 1 di 5

CONVENZIONE – SCRITTURA PRIVATA PER LA FORNITURA DI FARMACI E PRESIDI SANITARI E

L’EROGAZIONE DI PRESTAZIONI SPECIALISTICHE DI ANATOMIA PATOLOGICA

Tra

Azienda Ospedaliera Papa Giovanni XXIII, con sede legale in Bergamo, Piazza O.M.S. n. 1, con

recapito di posta elettronica certificata all’indirizzo [email protected], Codice

Fiscale n. 80020570166 e Partita IVA n. 00837210160, rappresentata per la firma del presente atto

dal Direttore Generale Dott. Carlo Nicora (d'ora in poi detta anche “Azienda”)

e

IRCCS - Istituto di Ricerche Farmacologiche Mario Negri con sede legale in Milano, via

Giuseppe La Masa 19, con recapito di posta certificata all’indirizzo [email protected],

Codice Fiscale e Partita IVA 03254210150 nella persona del prof. Silvio Garattini con la qualifica

di Direttore, in qualità di legale rappresentante (d'ora in poi detta anche “Titolare della

convenzione”),

“Azienda” e “Titolare della convenzione” d'ora in poi saranno definite congiuntamente anche

“Parti”

PREMESSO CHE

- la “Azienda” collabora da anni con l’Istituto di ricerche farmacologiche Mario Negri di

Milano fornendo al “Centro di Ricerche Cliniche per le Malattie Rare Aldo e Cele Daccò”

farmaci e presidi sanitari e ha assicurato l’esecuzione di prestazioni di anatomia patologica

e di eventuali riscontri diagnostici in forza di apposite convenzioni;

- il “Titolare della convenzione” ha chiesto alla “Azienda” il rinnovo delle convenzioni anche

per l’anno 2015;

- la “Azienda” ritiene di poter accogliere la richiesta formulata dal “Titolare della

convenzione” per l’esecuzione di detti esami secondo le condizioni e le modalità stabilite

dal presente accordo;

- le “Parti” danno atto che le attività in oggetto sono conformi alle previsioni dell’art. 5,

comma 6, della legge regionale n. 33/2009, che consente espressamente alle aziende

ospedaliere, soddisfatte prioritariamente le esigenze del servizio sanitario regionale e

fermo restando il pareggio di bilancio, di fornire, contro corrispettivo, prestazioni o altri

servizi sanitari a terzi oppure a soggetti accreditati, nonché ai gestori delle forme

integrative di assistenza sanitaria;

ALLEGATO A

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- il “Titolare della convenzione” dichiara di conoscere il codice etico della “Azienda”

impegnandosi al rispetto formale e sostanziale dei contenuti e che le “Parti” danno atto e

attestano che le motivazioni e le attività previste dalla presente convenzione sono

compatibili con le reciproche attività di istituto;

Tutto ciò premesso, si stipula e conviene quanto segue:

Art. 1 - PREMESSE

Le premesse costituiscono parte integrante e sostanziale del presente contratto.

Art. 2 - OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI

2.1 La “Azienda” assicura al “Titolare della Convenzione”:

2.1.1 l’esecuzione di riscontri diagnostici e riscontri autoptici.

2.1.2 la fornitura di:

- farmaci non sperimentali ;

- preparazioni galeniche magistrali;

- materiale di medicazione.

2.2 L’attività di cui al punto 2.1.1 sarà eseguita dal personale dell’USC SMeL Specializzato in

Anatomia Patologica in orario di servizio e sarà svolta presso i locali della “Azienda”. Il

trasferimento delle salme sarà effettuato dalla Casa di cura privata, nel rispetto delle

vigenti norme di legge, previo accordo con il direttore della suddetta USC.

2.3 Per quanto riguarda l’attività di cui al punto 2.1.2, il “Titolare della convenzione”

provvederà, per il tramite dei propri incaricati, al recapito delle richieste, su apposita

modulistica, relative ai preindicati prodotti ed al ritiro dei medesimi – con documento di

accompagnamento – in giorni ed ore da concordare con l’USC Farmacia presso la quale

è istituito il centro di costo “Centro ricerche cliniche Villa Camozzi”.

Art. 3 - CORRISPETTIVI, MODALITA’ DI RENDICONTAZIONE E PAGAMENTO

3.1 I farmaci non sperimentali e dispositivi medici forniti al “Titolare della convenzione”

saranno tariffati al prezzo di acquisto da parte della “Azienda” incrementato del 15% a

copertura dei costi di struttura e costi indiretti aziendali mentre per l’esecuzione di

riscontri diagnostici e riscontri autoptici saranno applicate le tariffe previste dal tariffario

aziendale vigente al momento dell’effettuazione degli stessi accertamenti.

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3.2 I Direttori dell’USC Farmacia e dell’USC Smel Specializzato in Anatomia Patologica o loro

delegati provvederanno a trasmettere mensilmente il prospetto dei materiali/ indagini

effettuate al “Titolare della convenzione” in relazione alla presente convenzione all’USC

Formazione, marketing e libera professione che attiverà le procedure di fatturazione.

3.3 Il “Titolare della convenzione” dovrà procedere alla liquidazione delle fatture entro 60

giorni dalla data di ricevimento fattura provvedendo mediante bonifico sul conto corrente

intestato alla Azienda Ospedaliera PAPA GIOVANNI XXIII - IBAN

IT75Z0569611100000008001X73.

3.4 Sulla prima fatturazione saranno caricati gli oneri relativi all’imposta di bollo del

presente contratto di cui la “Azienda” si fa carico per l’assolvimento al momento della

sottoscrizione.

Art. 4 - DURATA

4.1 Il presente contratto ha validità dal 01/01/2015 ed ha la durata di un anno senza facoltà di

tacito o automatico rinnovo.

4.2 Ogni ulteriore accordo concernente la proroga del presente Contratto oltre il predetto

termine di scadenza dovrà risultare da atto sottoscritto dalle “Parti”.

4.3 Le “Parti” si riservano la possibilità di risoluzione unilaterale del contratto prima dei

termini fissati per la scadenza garantendo un margine di preavviso di almeno 90 giorni

da comunicarsi per iscritto anche a mezzo telefax alla parte interessata.

Art. 5 – OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE PARTI

5.1 Le “Parti” dichiarano e garantiscono reciprocamente che i nomi delle rispettive strutture

organizzative, saranno utilizzati in modo lecito e corretto, nel rispetto delle norme vigenti

ed, in via generale, in modo da non recare pregiudizio alcuno, anche solo potenziale, a

qualsivoglia soggetto, sia esso persona fisica o giuridica.

5.2 Tutti i mezzi e gli strumenti che le “Parti” utilizzeranno in adempimento degli obblighi

derivanti dal presente contratto dovranno essere idonei all’uso per il quale sono destinati.

5.3 Il “Titolare della convenzione” dichiara di conoscere il codice etico della “Azienda” e si

impegna al completo rispetto dello stesso, le eventuali violazioni danno titolo alla

“Azienda” di recesso dal contratto.

5.4 Ogni notifica, domanda, richiesta, presentazione di documenti, relazione o qualsivoglia

altra comunicazione autorizzata o richiesta ai sensi del presente Contratto deve essere

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trasmessa alle “Parti” contraenti agli indirizzi indicati nella prima pagina del presente

Contratto e saranno considerate valide solo se inviate a mezzo raccomandata o tramite

posta elettronica certificata entrambe le “Parti” agli indirizzi di cui sopra. Ciascuna delle

“Parti” può, attraverso una notifica trasmessa alla controparte, cambiare il proprio

indirizzo.

Art. 6 – INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO

6.1 La mancata realizzazione, o il grave ritardo nella realizzazione delle attività oggetto del

presente contratto o nel rispetto delle scadenze previste, di una delle “Parti” per quanto

di propria competenza, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di

diritto.

6.2 Violazioni a carico di una delle “Parti”, per quanto di propria competenza nella vigilanza

del rispetto delle normative vigenti e di quanto previsto dal presente contratto in materia

di conflitto di interessi, legittimeranno l’altra parte a risolverlo automaticamente e di

diritto, fermo restando il titolo della “Azienda” a richiedere la corresponsione delle

competenze relative alle attività già effettivamente e legittimamente svolte, previa

presentazione dei relativi giustificativi.

6.3 Resta inteso fra le “Parti” che qualora per cause di forza maggiore (quali, a titolo

esemplificativo ma non esaustivo, provvedimenti di pubbliche autorità e modifiche alla

vigente normativa) le attività realizzative poste in carico di ciascuna con il presente atto

non fossero esperibili, il presente contratto si risolverà automaticamente e di diritto con

decorrenza dalla data in cui l’evento sarà stato comunicato per iscritto alla parte

interessata. In questa eventualità, le “Parti” concordano sin d’ora che la “Azienda” sarà

legittimata a richiedere la corresponsione delle competenze relative alle attività già

effettivamente e legittimamente svolte, previa presentazione dei relativi giustificativi.

Nessuna ulteriore pretesa o rivendicazione potrà essere avanzata ad alcun titolo da

ciascuna delle “Parti” nei confronti dell’altra in conseguenza dell’anticipata cessazione del

rapporto.

Art. 7 – FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI

BOLLO

7.1 Per espresso accordo delle “Parti” esse si ripropongono la bonaria e consensuale

risoluzione delle eventuali controversie o difformi valutazioni interpretative e si

impegnano in tal senso.

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7.2 Qualora non fosse possibile una bonaria composizione, tutte le controversie che

dovessero insorgere in relazione al presente contratto, comprese quelle inerenti alla sua

validità, interpretazione, esecuzione e risoluzione, saranno deferite alla competenza

esclusiva del Foro di Bergamo.

7.3 L’imposta di bollo prevista per il presente contratto delle normative vigenti viene assolta

dalla “Azienda” in ragione di euro 16,00 per ogni 100 righe al momento della stipula e

verrà addebitata in calce alla prima fatturazione tra gli oneri previsti al “Titolare della

convenzione” per un importo complessivo di euro 32,00, atteso che la presente

convenzione è firmata digitalmente e si compone di 141 righi.

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Data Data

Per la “Azienda”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Per il “Titolare della convenzione”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Prof. Silvio Garattini

firma firma

Le “Parti” dichiarano di avere preso visione e di conoscere il contenuto delle seguenti clausole

che espressamente approvano anche ai sensi e per gli effetti dell’art. 1341, II comma, e dell’art.

1342 Codice civile:

premesse (tutte), articolo 2 (OGGETTO DEL CONTRATTO, COMPETENZE DELLE PARTI),

articolo 4 (DURATA), articolo 5 (OBBLIGHI E RESPONSABILITA’ A CARICO DELLE

PARTI), articolo 6 (INADEMPIENZE E RISOLUZIONI DEL CONTRATTO), articolo 7

(FORO COMPETENTE, REGISTRAZIONE DEL CONTRATTO, IMPOSTA DI BOLLO).

Letto, approvato e sottoscritto digitalmente

Data Data

Per la “Azienda”

IL DIRETTORE GENERALE

Dott. Carlo Nicora

Per il “Titolare della convenzione”

IL LEGALE RAPPRESENTANTE Prof. Silvio Garattini

firma firma

USC Formazione, marketing e libera professione Il Responsabile del Procedimento : Dr. Mario Fraticelli Pratica trattata da Eva Pellegrini tel. 035 2673704

Visto – procedere Direttore Sanitario dr.ssa Laura Chiappa

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CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

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Pubblicata all’Albo Pretorio on-linedell’Azienda Ospedaliera

“Papa Giovanni XXIII” Bergamo

per 15 giorni

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