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DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE NUMERO 95 DEL 30-12-2018 OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L'ANNO 2019 L'anno duemiladiciotto e questo giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:30 nel Municipio di Abetone, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, sotto la presidenza del Sig. DIEGO PETRUCCI nella sua qualità di SINDACO. All’appello risultano presenti: Nominativo Consigliere Presente Assente PETRUCCI DIEGO X BARACHINI ALESSANDRO X DANTI MARCELLO X TONARELLI ANDREA X PETRUCCI MAURIZIO X BONACCHI RICCARDO X BACCI GABRIELE X POLITI FEDERICO X BRACCESI TOMMASO X DANTI GIAMPIERO X ROSSI DEBORAH X Numero totale PRESENTI: 10 – ASSENTI: 1 Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELA SISI il quale provvede alla redazione del presente verbale. IL PRESIDENTE Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta la seduta e designa quali scrutatori i Sigg. ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti posti all’ordine del giorno adottando la seguente deliberazione

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 DELIBERA DI CONSIGLIO COMUNALE

NUMERO 95 DEL 30-12-2018   

OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PERL'ANNO 2019  L'anno duemiladiciotto e questo giorno trenta del mese di Dicembre alle ore 14:30 nel Municipio diAbetone, si è riunito il Consiglio Comunale in sessione ordinaria ed in prima convocazione, sotto lapresidenza del Sig. DIEGO PETRUCCI nella sua qualità di SINDACO. All’appello risultano presenti:

Nominativo Consigliere Presente Assente

PETRUCCI DIEGO X

BARACHINI ALESSANDRO X

DANTI MARCELLO X

TONARELLI ANDREA X

PETRUCCI MAURIZIO X

BONACCHI RICCARDO X

BACCI GABRIELE X

POLITI FEDERICO X

BRACCESI TOMMASO X

DANTI GIAMPIERO XROSSI DEBORAH X

 Numero totale PRESENTI: 10 –  ASSENTI: 1

  Assiste il VICE SEGRETARIO DOTT. MICHELA SISI il quale provvede alla redazione del presenteverbale. 

IL PRESIDENTE Constatato il numero legale degli intervenuti ai fini della legittimità dell’adunanza, dichiara aperta laseduta e designa quali scrutatori i Sigg. ed il Consiglio passa alla discussione degli oggetti postiall’ordine del giorno adottando la seguente deliberazione 

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IL CONSIGLIO COMUNALE

SENTITI i seguenti interventi-     omissis – 

VISTA la proposta di deliberazione del Responsabile del Servizio Finanze, Bilancio e Tributi. VISTA La Legge Regione Toscana nr. 1/2016 di istituzione del nuovo Comune di Abetone Cutiglianoa far data dall’1.1.2017.

 CONSIDERATO CHE:- l’articolo 1 della Legge n. 147/2013 ha previsto, al comma 639, l’istituzione a decorrere dal 1/1/2014dell’IMPOSTA UNICA COMUNALE (IUC) composta dall’imposta municipale propria (IMU), dinatura patrimoniale, dovuta dal possessore di immobili, dal tributo per i servizi indivisibili (TASI), acarico sia del possessore sia dell’utilizzatore dell’immobile, ivi comprese le abitazioni principali, enella tassa sui rifiuti (TARI), destinata a finanziare i costi del servizio di raccolta e smaltimento deirifiuti, a carico dell’utilizzatore.- il comma 703 del sopra citato articolo 1 della Legge n. 147/2013, a seguito dell’istituzione della IUC,lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU.  VISTI:- gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011 nonché l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito conmodificazioni con legge n. 214/2011, come modificato dall’articolo 1 comma 707 della Legge n.147/2013 e il D. Lgs. n. 504/1992, istitutivo dell’ICI, al quale il su indicato decreto leggeespressamente rinvia in ordine a specifiche previsioni normative – che contribuiscono a formare lanuova e articolata disciplina dell’Imposta Municipale Propria IMU.- il vigente  Regolamento Comunale per l’applicazione dell’Imposta Unica Comunale IUC.  TENUTO CONTO CHE: - l’articolo 13, comma 6 del D.L. n. 201/2011 convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011fissa l’aliquota di base nella misura dello 0,76 per cento, stabilendo che i comuni possono variarla, inaumento o diminuzione, fino a 0,3 punti percentuali.- l’articolo 13, comma 7 del D.L. n. 201/2011  convertito con modificazioni con Legge n. 214/2011dispone che l’aliquota è ridotta allo 0,4 per cento per l’abitazione principale e le sue pertinenze,stabilendo che i comuni possono variarla, in aumento o diminuzione, fino a 0,2 punti percentuali.- dall’imposta dovuta per l’unità immobiliare adibita ad abitazione principale del soggetto passivo eclassificata nelle categorie catastali A/1, A/8  e A/9, nonché per le relative pertinenze, si detraggono,fino a concorrenza del suo ammontare, euro 200,00 rapportati al periodo dell’anno  durante il quale siprotrae tale destinazione; se l’unità immobiliare è adibita ad abitazione principale da più soggettipassivi, la detrazione spetta a ciascuno di essi proporzionalmente alla quota per la quale la destinazionemedesima si verifica. I comuni possono disporre l’elevazione dell’importo della detrazione, fino aconcorrenza dell’imposta dovuta, nel rispetto dell’equilibrio di bilancio. La suddetta detrazione siapplica agli alloggi regolarmente assegnati dagli Istituti autonomi per le case popolari (IACP) o daglienti di edilizia residenziale pubblica, comunque denominati, aventi le stessi finalità degli IACP, istituitiin attuazione dell’articolo 93 del DPR n. 616/1977.- l’articolo 9 bis comma 1 del D.L. n. 47/2014 convertito con modificazioni dalla Legge n. 80/2014stabilisce che partire dall’anno 2015 è considerata direttamente adibita ad abitazione principale una eduna sola unità immobiliare posseduta da cittadini italiani non residenti nel territorio dello Stato ed

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iscritti all’Anagrafe degli italiani residenti all’estero (AIRE), già pensionati nei rispettivi Paesi diresidenza, a titolo di proprietà o di usufrutto in Italia, a condizione che non risulti locata o data incomodato d’uso.  CONSIDERATO INOLTRE CHE:- l’articolo 1 comma 380 della Legge n. 228/2012 aveva soppresso già a partire dal 2013, la quota diriserva statale prevista dall’articolo 13, comma 11 del D.L. n. 201/2011 (gettito corrispondenteall’aliquota dello 0,38% applicate sulle fattispecie diverse dall’abitazione principale) ed avevacontestualmente stabilito una nuova ripartizione del gettito tra Comune e Stato riservando all’Erario ilgettito del tributo corrispondente all’aliquota dello 0,76% sui fabbricati di categoria D e al Comunetutta la restante parte di gettito di imposta.- sempre il sopra citato articolo, nell’abolire la quota di riserva a favore dello Stato ha altresì istituito ilFondo di solidarietà comunale FSC, alimentato con quota parte del gettito IMU di spettanza deiComuni oltre che di risorse finanziate con il bilancio statale. - al proposito, l’articolo 1, comma 380 lettera b) della Legge n. 228/2012 prevede che i Comunipartecipano all’alimentazione del Fondo di Solidarietà Comunale (FSC) con una quota del propriogettito IMU, che viene trattenuta dall’Agenzia delle Entrate – Struttura di gestione degli F24.

  RILEVATO CHE:

-          ai sensi dei commi 707 e 708 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 la componente IMU, adecorrere dal 1 gennaio 2014 non si applica:

a)      all’abitazione principale e alle pertinenze della stessa, ad eccezione di quelle classificatenelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.b)       alle unità immobiliari appartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite adabitazione principale e relative pertinenze dei soci assegnatari.c)       ai fabbricati di civile abitazione destinati ad alloggi sociali come definiti dalle vigentidisposizioni.d)     alla casa coniugale assegnata al coniuge, a seguito di provvedimento di separazione legale,annullamento, scioglimento o cessazione degli effetti civili del matrimonio.e)      a un unico immobile, iscritto o iscrivibile nel catasto edilizio urbano come unica unitàimmobiliare, posseduto e non concesso in locazione, dal personale in servizio permanenteappartenente alle Forze armate e alle Forze di polizia ad ordinamento militare e da quellodipendente dalle Forze di polizia ad ordinamento civile, nonché dal personale del Corponazionale dei vigili del fuoco e dal personale appartenente alla carriera prefettizia, per il qualenon sono richieste le condizioni della dimora abituale e della residenza anagrafica.f)       ai fabbricati rurali ad uso strumentale di cui al comma 8 dell’articolo 13 del D.L. n.201/2011 convertito con Legge n. 214/2011.g)      ai fabbricati costruiti e destinati dall’impresa costruttrice alla vendita fintanto chepermanga tale destinazione e non siano in ogni caso locati.

  ATTESO CHE:la Legge n. 208/2015 (legge di stabilità 2016) è nuovamente intervenuta a normare la componente IMUdell’Imposta unica comunale (IUC) ed in particolare:

-          l’articolo  1 comma 10 che  introduce  una riduzione del 50% della base imponibile per le unitàimmobiliari, fatta eccezione per quelle classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9 concessein comodato dal soggetto passivo ai parenti in linea retta entro il primo grado (genitori/figli) che leutilizzano come abitazione principale, a condizione che il contratto sia registrato e che ilcomodante possieda un solo immobile in Italia e risieda anagraficamente nonché dimoriabitualmente nello stesso comune in cui è situato l’immobile  concesso in comodato; il beneficio si

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applica  anche nel caso in cui il comodante oltre all’immobile concesso in comodato possieda nellostesso comune un altro immobile adibito a propria abitazione principale, ad eccezione delle unitàabitative classificate nelle categorie catastali A/1, A/8 e A/9.-          l’articolo  1 comma 13 che stabilisce nuovi criteri per l’esenzione dei  terreni agricoli.-          l’articolo 1 comma 15 il quale prevede che  l’IMU non è dovuta  per le unità immobiliariappartenenti alle cooperative edilizie a proprietà indivisa, adibite ad abitazione  principale erelative pertinenze dei soci assegnatari, incluse le unità immobiliari  appartenenti alle cooperativeedilizie a proprietà indivisa destinate a studenti universitari soci assegnatari, anche in deroga alrichiesto requisito della residenza anagrafica.-          l’articolo 1 comma 21 con cui si prevede l’ esclusione dalla determinazione della renditacatastale degli immobili censiti nelle categorie catastali dei gruppi D e E , dei macchinari,congegni, attrezzature ed altri impianti, funzionali allo specifico processo produttivo (c.d.“imbullonati”).-          l’articolo  1 comma 53 il quale stabilisce che  per gli immobili locati a canone concordato  dicui alla legge  n. 431/1998, l’IMU è ridotta al 75%.

 RILEVATO CHE:- Il comma 683 dell’articolo 1 della Legge n. 147/2013 prevede che il Consiglio Comunale deveapprovare, entro il termine fissato da norme statali per l’approvazione del bilancio di previsione lealiquote e detrazioni IMU .- le aliquote devono essere approvate con deliberazione consiliare adottata ai sensi dell’articolo 52 delD. Lgs. n. 446/1997.- il Ministero dell’Economia e delle Finanze in merito alle facoltà deliberative IMU da parte deiComuni, ha precisato, con la circolare 3/DF del 18.05.2012, che tale esercizio deve avvenire nelrispetto delle aliquote minime e massime stabilite dalla legge, che non possono essere derogate, inquanto la potestà regolamentare può essere esercitata solo differenziando le aliquote nell’ambito dellastessa fattispecie impositiva o del gruppo catastale con riferimento alle singole categorie. La circolaresottolinea anche che la manovrabilità delle aliquote deve comunque essere esercitata nel rispetto deicriteri generali di ragionevolezza e non discriminazione.  TENUTO CONTO CHE:- l’articolo 1 comma  26 della Legge n. 208/2015, al fine di contenere il livello complessivo dellapressione tributaria, in coerenza con gli equilibri generali di finanza pubblica, ha sospeso per l’anno2016 l’efficacia delle Leggi regionali e delle deliberazioni degli Enti Locali nella parte in cuiprevedono aumenti dei tributi e delle addizionali attribuiti alle regioni e agli Enti Locali con Leggedello Stato rispetto ai  livelli di aliquote o tariffe applicabili per l’ anno 2015;-  l’articolo  1  comma 42 della Legge n. 232/2016   ha  prorogato tale sospensione fino al 31/12/2017,confermando pertanto  il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e  comunali ancheper l’anno 2017;- l’articolo 1 comma 37 della Legge n.205/2017 (legge di Bilancio 2018)  ha prorogato tale sospensioneanche per l’ anno 2018, confermando pertanto il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionaliregionali e comunali anche per l’anno 2018.- l’ articolo  1 comma 37 della Legge n. 205/2017 ( legge di bilancio 2018) ha previsto una deroga allaproroga del blocco degli aumenti delle aliquote regionali e comunali a favore dei comuni istituiti aseguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’ armonizzazione delle diverse aliquote.  CONSIDERATO CHE:

-          gli estimi catastali, e di conseguenza le rendite castali degli immobili ubicati negli ex Comuni

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di Abetone e Cutigliano sono notevolmente diverse,  quelle dell’ ex Comune di Abetone sonomolto superiori;-          una armonizzazione delle aliquote, in considerazione di quanto sopra esposto, porterebbe unaggravio di costi per solo i proprietari degli immobili dell’ ex Comune di Abetone;-          l’articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014 dispone che i comuni risultanti da una fusione,ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno deiterritorio degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primomandato amministrativo del nuovo Comune;

VISTA la deliberazione del Consiglio Comunale nr. 11 del 30.08.2018 di conferma delle aliquote edetrazioni IMU per l’ anno 2018 nelle seguenti misure:

 TERRITORIO EX COMUNE DI ABETONE:

-          0,40 per cento con la detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale e fattispecieequiparate delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze-          0,82 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione deiD/5-          0,92 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 “Negozi ebotteghe” e C/3 “Laboratori per arti e mestieri”-          0,93 per cento per tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale D/5

TERRITORIO EX COMUNE DI CUTIGLIANO:

-          0,50 per cento con la detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale e fattispecieequiparate delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze-          1,06 per cento per tutti gli altri immobili

TENUTO CONTO:

-          Di quanto stabilito dal sopracitato articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014,   dellestime di alimentazione del Fondo di solidarietà Comunale, delle specifiche necessità delbilancio di previsione 2019 appare necessario approvare  per l’anno 2019 le aliquote della IUC-componente IMU in  misura differenziata confermando quelle in vigore per l’anno 2018 neiterritori dei due Comuni estinti.

 

VISTI:- l’articolo 42 lettera f) del D. Lgs. n. 267/2000.- l’articolo 1, comma 169, della L. n. 296/2006 il quale dispone che “Gli enti locali deliberano le tariffee le aliquote relative ai tributi di loro competenza entro la data fissata da norme statali per ladeliberazione del bilancio di previsione e che tali deliberazioni, anche se approvate successivamenteall’inizio dell’esercizio ma entro il predetto termine, hanno effetto dal 1° gennaio dell’anno diriferimento. In caso di mancata approvazione entro il suddetto termine, le tariffe e le aliquote siintendono prorogate di anno in anno”.-  il comma 15 dell’ articolo 13, del D.L. n.201/2011, convertito con legge n. 214/2011 inerente lemodalità di trasmissione al Ministero dell’economia e delle finanze delle delibere di approvazione dellealiquote e delle tariffe dei tributi locali. ACQUISITI:-  gli allegati pareri di regolarità tecnica e contabile resi ai sensi dell’articolo 49 del D. Lgs. n.267/2000.-  l’allegato parere in ordine alla legalità dell’atto espresso dal Segretario comunale ai sensi del vigente

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regolamento di organizzazione degli uffici e dei servizi.- l’allegato parere dell’organo di revisione dell’ente, rilasciato a norma dell’articolo 239, comma 1,lettera b) numero 7) del D. Lgs. n. 267/2000. DOPO VOTAZIONE che ha avuto il seguente esito:Presenti n.10 (dieci)Favorevoli n.7 (sette)Contrari n.3 (Braccesi, Danti Giampiero, Rossi)Astenuti n.0 (zero) 

DELIBERA

1) DI DARE ATTO che le premesse sono parte integrante e sostanziale del dispositivo delpresente provvedimento.

 2) DI CONFERMARE,  per l’anno 2019 e le aliquote e detrazioni per la IUC – componenteIMU  -  Imposta municipale propria, come di seguito riportate:

           TERRITORIO EX COMUNE DI ABETONE:

-          0,40 per cento con la detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale e fattispecieequiparate delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze-          0,82 per cento per gli immobili appartenenti al gruppo catastale D ad eccezione deiD/5-          0,92 per cento per gli immobili appartenenti alla categoria catastale C/1 “Negozi ebotteghe” e C/3 “Laboratori per arti e mestieri”-          0,93 per cento per tutti gli altri immobili compresi quelli della categoria catastale D/5

TERRITORIO EX COMUNE DI CUTIGLIANO:

-          0,50 per cento con la detrazione di euro 200,00 per l’abitazione principale e fattispecieequiparate delle categorie catastali A/1 , A/8 e A/9 e relative pertinenze-          1,06 per cento per tutti gli altri immobili  

3) DI DARE ATTO che tali aliquote e detrazioni decorrono dal 1° gennaio 2019. 4) DI PRECISARE che le abitazioni principali  non appartenenti alle categorie catastali A/1A/8 e A/9 e le relative pertinenze (queste ultime ammesse nella misura massima di una unitàpertinenziale per ciascuna delle categorie catastali C/2, C/6 e C/7) sono esenti dall’imposta  aisensi dell’articolo 1, comma 14 della Legge n. 208/2015. 5) DI PRECISARE inoltre che   i terreni agricoli nonché quelli non coltivati sono esentidall’imposta  perché il Comune  di Abetone   Cutigliano è comune totalmente montano.

 6) DI DARE ATTO che per tutti gli altri aspetti di dettaglio riguardanti la disciplina deltributo si rimanda al Regolamento comunale per la disciplina dell’Imposta Unica ComunaleIUC.

 7) DI DARE ATTO che in sede di approvazione delle aliquote TASI verrà  rispettato ilvincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologiadi immobile non sia superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge statale per l’IMU al

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31.12.2013, fissata al 10,6 per mille ad altre minori aliquote, in relazione alle diverse tipologiedi immobile. 8) DI RISERVARSI comunque la possibilità di procedere, nei termini di legge,  all’eventualerevisione delle aliquote  e delle relative regolamentazioni  con efficacia dal 1° gennaio 2019,qualora si ravvisi la necessità di conformarli alle modifiche normative eventualmente introdottecon la Legge di Bilancio 2019 e dai provvedimenti collegati.

9) DI ALLEGARE la presente deliberazione al Bilancio di previsione 2019  ai sensi dell’articolo 172 comma 1 lettera e) del D. Lgs. n. 267/2000. 

10) DI TRASMETTERE telematicamente la presente deliberazione al Ministerodell’economia e delle finanze, nei termini e nelle modalità di legge. 

11) IL CONSIGLIO COMUNALE, con separata votazione avente il seguente esito:             Presenti n.10 (dieci)            Favorevoli n. 10 (dieci)            Contrari n.0 (zero)            Astenuti n.0 (zero)      Data l’urgenza di provvedere, DICHIARA il presente atto immediatamente         eseguibile ai sensi dell’art.134, comma 4, del T.U.E.L. n.267/20

  

  

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Deliberazione n. 95 del 30-12-2018 Letto, approvato e sottoscritto. 

Il SINDACO Il VICE SEGRETARIODIEGO PETRUCCI MICHELA SISI

  

  [ X ] Deliberazione dichiarata immediatamente eseguibile ai sensi dell’ art. 134, comma 4, del D.Lgs.267/2000 e.ss.mm.ii. Deliberazione esecutiva ad ogni effetto di legge decorso il decimo giorno di pubblicazione, ai sensi dell’art.134, comma 3, del D.Lgs n. 267/2000 e.ss.mm.ii.  

Il VICE SEGRETARIOMICHELA SISI

 

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di AbetoneCutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 

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 Allegato alla Proposta di Delibera n. 140 

SETTORE 3 - FINANZE, BILANCIO E TRIBUTI 

OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONIPER L'ANNO 2019

  

PARERE DI REGOLARITA' TECNICA  Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma delD.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguenteparere di Regolarità Tecnica:  

PARERE Favorevole      Abetone Cutigliano, 24-12-2018   IL RESPONSABILE  PETRUCCI TANIA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di AbetoneCutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 

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  Allegato alla Proposta di Delibera n. 140 

OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONIPER L'ANNO 2019

  

PARERE DI REGOLARITA' CONTABILE  Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto sono espressi, ai sensi dell’art. 49 1° comma delD.Lgs 18 agosto 2000, n. 267 “Testo Unico della legge sull’ordinamento degli Enti locali” il seguenteparere di Regolarità Contabile:  

PARERE Favorevole      Abetone Cutigliano, 24-12-2018    IL RESPONSABILE  PETRUCCI TANIA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di AbetoneCutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

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  Allegato alla Proposta di Delibera n. 140 

OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONIPER L'ANNO 2019

  

PARERE DEL SEGRETARIO COMUNALE 

 

 Sulla proposta di deliberazione relativa all’oggetto viene espresso, ai sensi del vigente regolamento diorganizzazione degli uffici e dei servizi il seguente parere:  

PARERE Favorevole      Abetone Cutigliano, 27-12-2018    IL SEGRETARIO COMUNALE  CUGURRA ANTONELLA Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di AbetoneCutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD.

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COMUNE DI ABETONE CUTIGLIANO 

(Provincia di Pistoia)

 CERTIFICATO DI PUBBLICAZIONE

 Deliberazione di Consiglio Comunale n. 95 del 30-12-2018  

OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONIPER L'ANNO 2019

  

Pubblicata all’Albo Pretorio on-line dal 04-01-2019 per 15 giorni consecutivi.

04-01-2019 L’INCARICATOReggiannini Nella

 Documento informatico sottoscritto con firma digitale ai sensi dell’art. 24 del DLgs 07/03/2005 n. 82 e s.m.i (CAD)., il quale sostituisce ildocumento cartaceo e la firma autografa. Il presente documento è conservato in originale nella banca dati del Comune di AbetoneCutigliano ai sensi dell’art. 3-bis del CAD. 

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Comune di Abetone Cutigliano

Provincia di Pistoia

ORGANO DI REVISIONE

OGGETTO: IUC – COMPONENTE IMU – CONFERMA ALIQUOTE E DETRAZIONI PER L’ANNO 2019 Ricevuta in data 18 dicembre 2018 la proposta di deliberazione “Iuc – Componente Imu – Conferma aliquote e detrazioni per l’anno 2019.” Visto l’articolo 239 comma 1 lettera b. 7) del D. Lgs. n. 267/2000, così come modificato dal D.L. n. 174/2012 convertito con modificazioni dalla Legge n. 213/2012. Vista la Legge n. 147/2013 che ha previsto l’istituzione a decorrere dal 1° gennaio 2014 dell’Imposta Unica Comunale (IUC) composta dall’ Imposta Unica Comunale (IMU), dal Tributo per i servizi indivisibili (TASI) e dalla Tassa sui Rifiuti (TARI) e richiamato in particolare il comma 703 dell’articolo 1 che lascia salva la disciplina per l’applicazione dell’IMU. Visti gli articoli 8 e 9 del D. Lgs. n. 23/2011. Visto l’articolo 13 del D.L. n. 201/2011 convertito dalla Legge n. 214/2011. Vista la Circolare n. 3/DF del 18.05.2012. Vista la Legge n. 208 del 28.12.2015 che ha apportato delle modifiche in materia di applicazione dell’IMU; Considerato che l’articolo 1 comma 37 della Legge n.205/2017 ha prorogato il blocco degli aumenti dei tributi e delle addizionali regionali e comunali anche per l’anno 2018, prevedendo però una deroga a favore dei comuni istituiti a seguito di fusione, al fine di consentire, a parità di gettito, l’ armonizzazione delle diverse aliquote. Visto l’articolo 1, comma 132 della Legge n. 56/2014 con il quale si dispone che i comuni risultanti da una fusione, ove istituiscano municipi, possono mantenere tributi e tariffe differenziati per ciascuno dei territori degli enti preesistenti alla fusione, non oltre l’ultimo esercizio finanziario del primo mandato amministrativo del nuovo Comune Dato atto che il Comune di Abetone Cutigliano è stato istituito a decorrere dall’1.1.2017 per fusione dei Comuni di Abetone e Cutigliano. Preso atto che lo Statuto del Comune di Abetone Cutigliano ha previsto l’istituzione di municipi. Esaminata la proposta di deliberazione in oggetto ed i pareri espressi.

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Sede legale: via Pietro Leopoldo 10/24 San Marcello Pistoiese – [email protected]

Sede operativa: via Pescinone 15 Abetone – [email protected]

Preso atto che nella stessa: - viene rispettato il vincolo in base al quale la somma delle aliquote della TASI e dell’IMU per ciascuna tipologia di immobile non deve essere superiore all’aliquota massima consentita dalla Legge Statale per l’IMU al 31.12.2013. - è rispettato quanto previsto dall’articolo l’articolo 1 comma 42 della Legge n. 232/2016 . - la deliberazione è conforme alle disposizioni legislative in materia.

ESPRIME

il proprio parere favorevole all’adozione dell’atto in oggetto. Cutigliano, 20/12/2018

Il Revisore dei Conti

Rag. Francesco Mandorli (Firmato digitalmente)