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CITTÀ DI MELFI REGOLAMENTO COMUNALE DI POLIZIA URBANA Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 16 del 13.02.2002

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CITTÀ DI MELFI

REGOLAMENTO COMUNALE

DI POLIZIA URBANA

Approvato con delibera di Consiglio Comunale N. 16 del 13.02.2002

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INDICE

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Finalità .....................................................................................................................Ambito di applicazione............................................................................................Definizione...............................................................................................................

Comportamenti vietati ai fini di sicurezza dei luoghi e delle persone.......................Disposizioni particolari in materia di prevenzione incendi.......................................Disposozioni particolari per lo sgombero di neve e ghiaccio...................................Comportamenti vietati a tutela del decoro pubblico.................................................Obblighi dei proprietari e altri soggetti in materia di sicurezza urbana.....................Obblighi dei proprietari e altri soggetti in materia di decoro urbano........................Obblighi e divieti a carico dei passeggeri di veicoli adibiti a trasporto pubblico.....

Prescrizioni e obblighi per la pulizia dell’abitato......................................................Disposizione particolare per il trasporto di materiale plurivalente e aree di cantiereDisposizione sui rifiuti.............................................................................................Comunicazione di variazione di famiglia e comunicazione in tema di abitazione......Amministrazione, custodia, nettezza e illuminazione degli stabili.............................

Comportamenti vietati nei parchi e arre verdi...........................................................

Prescrizioni per favorire il rispetto della quiete pubblica..........................................

Principi generali per la detenzione di animali domestici............................................Benessere degli animali............................................................................................Responsabilità del detentore...................................................................................Riproduzione degli animali da affezione...................................................................Soppressione degli animali da affezione..................................................................Prescrizioni per la custodia dei cani.........................................................................Prescrizione per la conduzione dei cani....................................................................Igiene pubblica........................................................................................................Cani nelle proprietà private......................................................................................Tutela della quiete pubblica.....................................................................................

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Titolo I - Disposizioni generali

Titolo II - Sicurezza e decoro urbano

Titolo III - Nettezza del suolo e dell’abitato

Titolo IV - Salvaguardia del verde urbano

Titolo V -Tutela della quiete pubblica

Titolo VI -Disciplina della detenzione degli animali domestici

CITTÀ DI MELFI Regolamento comunale di polizia urbana

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Disposizioni generali in materia di occupazione di spazi pubblici............................Specificazioni...........................................................................................................Occupazione per manifestazioni...............................................................................Occupazione per spettacoli viaggianti.....................................................................Occupazione con elementi di arredo........................................................................Occupazione con strutture pubblicitarie..................................................................Occupazione per lavori di pubblica utilità................................................................Occupazione per traslochi........................................................................................

Funzioni di vigilanza................................................................................................Accertamento delle violazioni e applicazione delle sanzioni....................................Entità delle sanzioni.................................................................................................

Abrogazioni.............................................................................................................

Titolo VIII -Disposizioni sulla vigilanza e sulle sanzioni

Titolo IX -Abrogazioni

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Titolo VII -Occupazione di aree e spazi pubblici

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CITTÀ DI MELFICITTÀ DI MELFICITTÀ DI MELFICITTÀ DI MELFI Regolamento comunale di polizia urbana

TITOLO I°

DISPOSIZIONI GENERALI

Art. 1 - FINALITA’

1) Il presente Regolamento di Polizia Urbana disciplina, in conformità ai principi generalidell’ordinamento giuridico e nel rispetto delle norme speciali vigenti, i comportamenti rituali nellavita della città al fine di salvaguardare la civile convivenza, la sicurezza dei cittadini, il decorodell’ambiente urbano, e la più ampia fruibilità dei beni comuni.

2) Oltre alle norme contenute o comunque richiamate nel presente Regolamento, i cittadini dovrannoosservare le singole disposizioni emanate dall’Autorità Comunale, per situazioni contingenti relativeagli ambiti materiali di cui al comma precedente e i relativi ordini emessi dagli addetti di PoliziaMunicipale o di altri uffici comunali, limitatamente alle relative competenze, in esecuzione dellestesse.

3) Il presente Regolamento, al fine di perseguire quanto al precedente comma 1 riportato, detta normeautonome o integrative di disposizioni generali o speciali, in materia di:−−−− Codice della Strada;−−−− Sicurezza e qualità dell'ambiente urbano;−−−− Occupazione d’aree e spazi pubblici−−−− Quiete pubblica e privata;−−−− Protezione e tutela degli animali;−−−− Esercizi pubblici.−−−− Commercio in sede fissa−−−− Commercio in sede mobile.

Art. 2 - AMBITO DI APPLICAZIONE

La disciplina regolamentare si applica in genere al territorio comunale comprensivo del suolo pubblico, diproprietà privata, ma gravato di servitù di pubblico passaggio, o comunque di uso pubblico, ai parchi egiardini pubblici, ai monumenti o beni di particolare valore artistico, culturale e religioso insistenti su areepubbliche, ai luoghi dedicati al culto e alla memoria dei defunti, alle facciate e manufatti esterni di edificila cui stabilità e decoro necessita di salvaguardia, agli impianti in genere di uso comune , alle aree privatequando obblighi e limitazioni a carico dei proprietari siano connessi a ragione di sicurezza pubblica,tutela del decoro urbano e dell’ambiente.

Art. 3 - DEFINIZIONE

1) Ai fini della disciplina regolamentare è considerato bene comune in generale lo spazio urbanotutto, di cui all’art. 2.

a) Per fruizione di beni comuni s’intende il libero e generalizzato uso dei medesimi da parte ditutti i cittadini, senza limitazioni o preclusioni, nel rispetto delle norme di cui al Regolamento.La fruizione dei beni comuni non necessita di preventive concessioni o autorizzazioni.

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b) Per utilizzazione di beni comuni s’intende l’uso particolare che di essi venga fatto, in viaesclusiva, per l’esercizio, di norma temporaneo, d’attività lecite, anche di carattere privato.L’utilizzazione dei beni comuni è sempre subordinata a preventiva concessione oautorizzazione.

2) Concessione e autorizzazionia) Quando, a norma del Regolamento, occorra conseguire preventiva specifica concessione od

autorizzazione, questa deve essere richiesta, con istanza in regola con la legge sul bollo,indirizzata all’autorità competente.

b) L’istanza deve essere corredata dalla documentazione che, in relazione al bene che s’intendeutilizzare ed alle modalità d’utilizzazione, ovvero in relazione all’attività che s’intendeesercitare, sia ritenuta necessaria ai fini dell’istruttoria del procedimento, ed in particolare:

• relazione particolareggiata sul tipo di attività con descrizione della stessa;• planimetria (area, locali….);• eventuali certificazioni redatte in base alla L. 46/90 e al Regolamento di esecuzione

DPR 447 del 06/12/1991 per gli eventuali impianti;• eventuali collaudi.• Etc.

c) Gli uffici competenti a rilasciare le concessioni o le autorizzazioni determinano, in viagenerale, per ogni specie di concessione o autorizzazione, i termini entro i quali l’istanza deveessere presentata e quale documentazione debba corredarla. Qualora non sia obbiettivamentepossibile la determinazione in via generale per talune specie di concessione o autorizzazione,il responsabile del procedimento provvede immediatamente a richiedere la documentazionenel caso specifico necessaria, concedendo congruo termine per la presentazione.

d) L’eventuale diniego della concessione o autorizzazione deve avvenire con provvedimentomotivato e con forma scritta. Le concessioni e le autorizzazioni hanno validità, in genere, nonsuperiore ad un anno, decorrente dal giorno del rilascio, e possono essere rinnovate, ove nullaosti, per ugual periodo. Il rinnovo deve essere espressamente richiesto, prima della scadenza econ formale istanza dal titolare della concessione o dell’autorizzazione. Tali norme possonoessere diverse qualora previsto da norme specifiche.

e) Il Responsabile del servizio può revocare in qualunque momento, con provvedimentomotivato, le concessioni o autorizzazioni che risultino essere utilizzate in modo non conformealle disposizioni regolamentari o alle condizioni cui siano state in particolare subordinate,nonché quando lo impongano sopravvenute esigenze di carattere generale.

3) Vigilanzaa) Il compito di far osservare le disposizioni del Regolamento è attribuito, in via generale, agli

agenti del Corpo di Polizia Municipale, nonché, in via speciale e limitatamente alle materie dispecifica competenza, ad altri funzionari comunali ed Aziende erogatrici di pubblici servizi, afunzionari delle Unità Sanitarie locali. Possono altresì procedere, senza limitazioni, gliappartenenti a Corpi od Organi di Polizia Statale.

b) Gli agenti del Corpo di Polizia Municipale, e gli altri funzionari indicati al comma precedente,possono, nell’esercizio delle funzioni di vigilanza, e nel rispetto di quanto disposto dallaLegge, assumere informazioni, procedere ad ispezioni di cose e luoghi, eseguire rilievisegnaletici descrittivi ed ogni altra operazione tecnica, quando ciò sia necessario o utile al finedell’accertamento di violazioni di disposizioni del Regolamento e dell’individuazione deiresponsabili delle violazioni medesime.

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TITOLO II°

SICUREZZA E DECORO URBANO

Art. 4 - COMPORTAMENTI VIETATI AI FINI DELLA SICUREZ ZA DEI LUOGHI E DELLEPERSONE

1) Per garantire la sicurezza dei luoghi e delle persone è fatto divieto di :a) arrampicarsi su monumenti, pali, cancelli, recinzioni, impianti di segnaletica, alberi o legarsi e

incatenarsi ad essi, scuotere e far ondeggiare paline, transenne e simili.b) ingombrare le strade ed i marciapiedi con panche, tavoli,fornelli e simili oggetti che

impediscono la libera circolazione dei veicoli e dei pedoni.c) collocare o esporre anche temporaneamente in aree pubbliche o di pubblico passaggio oggetti

taglienti o comunque pericolosi per la pubblica incolumità senza adottare le relative cautele.d) collocare vasi di fiore o altri oggetti mobili su finestre, balconi, e simili se non assicurati con

sistemi funzionali a impedirne la caduta. L’innaffiamento di vasi di fiori o piante sui balconi esimili nonché, il lavaggio dei medesimi deve avvenire senza comportare stillicidio sulla stradae sulle parti sottostanti del fabbricato. E’ altresì vietato sciorinare ai balconi e finestreprospicienti pubbliche strade. Non possono tenersi sulle finestre o balconi, né in luogo espostoal pubblico animali od oggetti che possono recare offesa, disturbo e molestia ai passanti senzale dovute cautele.

e) incatenare o fissare alla segnaletica e agli impianti stradali o di arredo urbano in generevelocipedi, ciclomotori, motocicli, veicoli a braccia e simili.

f) lanciare palle di neve, generi alimentari, schiuma o materiali vari in grado comunque dioffendere la persona, lordarne gli abiti o recare danno a beni di sua disponibilità.

g) tenere in opera pozzi o cisterne le cui bocche o sponde non siano munite di idoneo parapetto dichiusura o ripari comunque idonei a impedire che vi cadano persone animali e oggetti ingenere.

h) effettuare scavi sulle vie ed aree pubbliche , danneggiare, trasformare, e comunquemanomettere le pavimentazioni stradali senza l’autorizzazione dell’Ente proprietario.

i) sollevare o aprire caditoie, chiusini, botole o pozzetti, ancorché, per stretta necessità senzaosservare le opportune cautele per la sicurezza della circolazione stradale e delle persone.Fermo restando quanto previsto dalle vigenti disposizioni di Legge in materia di tutela delleacque e dell'ambiente, è vietato otturare gli scarichi pubblici o immettervi oggetti che possanoessere causa di intasamento, nonché introdurre spazzature nelle caditoie destinate allo scolodelle acque.

j) imbrattare monumenti, edifici, pubblici e privati, o facciate visibili dalla pubblica via. E’altresì vietato imbrattare panchine, fontanelle, attrezzi per giochi, segnaletica stradale, cartellirecante indicazioni di pubblico interesse, dissuasori di traffico e sosta e altri elementi d’arredoo manufatti destinati a pubblici servizi o comunque a pubblica utilità.

k) compiere presso fontane pubbliche o comunque sul suolo pubblico operazione di autolavaggioo altro.

l) utilizzare balconi e terrazze come luoghi di deposito di relitti, rifiuti o altri simili materiali,salvo che in conseguenza di situazioni eccezionali ed a condizioni che vengano rimossi nel piùbreve tempo possibile.

m) procedere alla pulizia di tappeti, stuoie, letterecci, stracci, tovaglie, o simili o quando ciòdetermini insudiciamento sul suolo pubblico o ai passanti.

n) gettare, spandere, lasciare cadere o deporre qualsiasi materia liquida o solida sugli spazi o aree

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pubbliche a qualunque scopo destinate, sugli spazi od aree private soggette a pubblicopassaggio o comunque di uso pubblico, nei corsi o specchi d’acqua o sulle sponde o ripe deimedesimi nonché in cortili, vicoli chiusi od altri luoghi, anche recintati, comuni a più persone.

o) l’obbligo della pulizia del suolo sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di unapropria attività, anche temporanea.

p) i proprietari di aree private confinanti con pubbliche vie non recintate hanno l’obbligo diprovvedere alla costante pulizia delle medesime e allo sgombero dei rifiuti che su di esse sianostati depositati.

q) compiere, in luogo pubblico o in vista del pubblico atti osceni, nonché soddisfare esigenzecorporali fuori dai luoghi a ciò destinati.

Art. 5 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI IN MATERIA DI PRE VENZIONE INCENDI

1) Salvo quanto previsto dalle norme di Pubblica Sicurezza e per la prevenzione di incendi è fattodivieto di:

a) detenere nelle case di abitazione e loro pertinenze, negozi ed esercizi in genere, materieliquide, solide o gassose facilmente infiammabili in quantità superiore a quella d’uso correnteper fini domestici o per attività ricorrente nel locale o esercizio.

b) accendere fuochi per bruciare sterpi, rifiuti di giardinaggio o materiali simili, allestirebarbecue, che provochino fumi in luogo di pubblico transito o comunque molestia al vicinato.

c) accendere fuochi o gettare oggetti accesi nelle strade e nei luoghi di passaggio pubblico.2) Per ragioni di sicurezza e onde evitare disturbi al vicinato chi fa uso di combustibili solidi o effettua

attività professionali di cottura di cibi ha l’obbligo di provvedere a idonea pulizia delle canne fumarieonde evitare che corpi estranei impediscano la regolare fuoriuscita dei gas prodotti dallacombustione.

Art. 6 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER LO SGOMBERO D I NEVE E GHIACCIO

1) La neve e il ghiaccio rimossi da cortili o da altri luoghi privati non devono essere accumulati o sparsisul suolo pubblico.

2) I proprietari, amministratori o conduttori di stabili a qualunque scopo destinati devono provvederealla tempestiva rimozione dei ghiaccioli o blocchi di neve che si formino su grondaie, balconi,davanzali ed altre sporgenze simili quando possibile non interessando il suolo pubblico o, in caso dioggettiva impossibilità, delimitando l’area interessata.

3) Valutata l’entità del fenomeno nevoso e le conseguenti proporzionate necessità a tutela dellasicurezza dei cittadini, il Sindaco con propria specifica ordinanza, può disporre particolari obblighiper proprietari, amministratori o conduttori di immobili per lo sgombero della neve dai marciapiedi eregolamentare le operazioni di sgombero della neve o ghiaccio, da tetti o parte, sopraelevati di stabili,attribuendo obblighi ai soggetti predetti in ordine al trattamento e delimitazione delle aree chevengano interessate a dette operazioni.

Art. 7 - COMPORTAMENTI VIETATI A TUTELA DEL DECORO URBANO

1) Per garantire il decoro urbano è fatto divieto di :a) imbrattare con scritte, affissioni e disegni gli edifici pubblici e privati visibili dalla pubblica

via, i monumenti e beni artistici culturali e religiosi in genere, le panchine, gli arredi urbani,gli alberi, gli attrezzi dei giochi e altri manufatti di pubblico utilizzo o comunque di pubblicautilità, le targhe varie e le piastrine dei numeri civici.

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b) lanciare o collocare su veicoli in sosta su suolo pubblico o aperto al pubblico transitovolantini, fogli e materiale pubblicitario in genere, nonché, distribuire tale materiale inprossimità o all’interno di intersezioni stradali ancorché, al di fuori della carreggiata quandociò rechi pregiudizio alla circolazione veicolare o pedonale.

c) espletare operazioni di lavaggio presso fontane pubbliche, immergersi nelle stesse e farnecomunque uso improprio.

d) sedersi o sdraiarsi per terra nelle strade, piazze o marciapiede recando intralcio e disturbo oostruendo le soglie di ingresso.

e) collocare festoni, addobbi, luminarie e simili senza autorizzazione comunale o oltre i limititemporali indicati nell’atto autorizzatorio medesimo.

f) dipingere verniciare o lubrificare vetrine, porte, cancellate, muri o altri manufatti ubicate suaree pubbliche o aperte al pubblico passaggio o comunque aggettanti sulle aree medesimesenza opportunamente ripararle o comunque segnalarle a tutela di chi ivi transita.

g) esercitare attività di commercio in forma itinerante ad una distanza inferiore a m. 200 dalperimetro delle aree in cui si svolgono mercati a cadenza giornaliera o settimanale nellegiornate di mercato.

Art. 8 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI SICUREZZAURBANA

1) I proprietari dei cortili, terreni scoperti, aree pertinenziali a case di civili abitazione, terrazze,pensiline e tettoie devono provvedere alla ordinaria pulizia dei siti nonché, a falciare l'erba alta e roviivi insistenti. Devono altresì assicurare che fronde, rami, arbusti non debordino sulla sede stradale.

2) I proprietari di manufatti o aree confinanti con aree pubbliche o aperte al pubblico devono curare chegli stessi o le recinzioni delle aree medesime, se esistenti a delimitazione della proprietà privata,siano prive di sporgenze acuminate o taglienti o di fili spinati collocati in altezza inferiore a m. 2,50.

3) I proprietari o amministratori di stabili devono assicurare l’efficienza e funzionalità dei canali digronda e pluviali delle acque meteoriche e delle condutture presenti nell’edificio. E’ fatto divieto discarico diretto o indiretto dei pluviali su suolo pubblico, salvo nei casi di assenza di apposita retefognaria o di impossibilità tecnica all’allacciamento della stessa.

4) Oltre a quanto prescritto nei precedenti commi, per la nettezza, il decoro e l'ordine dei centri abitati,ogni edificio e le sue pertinenze debbono essere tenuti in buono stato di conservazione per evitarepericoli e danni. Particolare diligenza deve esser tenuta alla buona conservazione dei camini, deifumaioli, delle balconate, dei cornicioni, dei rivestimenti, degli stemmi, dei tetti, delle grondaie.

5) Qualora si verifichino improvvisi pericoli di rovina o di caduta di oggetti, i proprietari e coloro chehanno in godimento il fabbricato hanno l'obbligo di provvedere immediatamente ad apporre gliopportuni segnali e ripari a tutela della pubblica incolumità, e di darne contestuale avviso all'AutoritàComunale.

6) Il Comune, in caso di urgente necessità, adotterà i provvedimenti occorrenti per la tutela dellasicurezza e della pubblica incolumità, con addebito delle spese nei confronti di chi era tenuto aprovvedere.

Art. 9 - OBBLIGHI DEI PROPRIETARI E ALTRI SOGGETTI IN MATERIA DI DECOROURBANO

1) Ai proprietari o ai gestori di attività commerciali è fatto obbligo di fare pulizia e idoneamanutenzione delle vetrine, soglie ed ingressi di aree pubbliche concessionate e del marciapiedeimmediatamente antistante il negozio. La pulizia deve essere eseguita senza arrecare molestia ointralcio ai passanti.

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2) L’obbligo della pulizia del suolo pubblico sussiste per chiunque lo imbratti per lo svolgimento di unapropria attività, anche temporanea. Il/i proprietario/i di strade private o di luoghi aperti od in vista delpubblico o soggetti a servitù di pubblico passaggi deve/no provvedere allo sgombero ed alla nettezzaurbana dei medesimi luoghi. Le aree destinate a giardino devono essere sistemate opportunamente emantenute con esclusione di qualsiasi altro impiego e utilizzo.

3) E’ permesso scuotere, battere, e spolverare tappeti, stuoie, panni, materassi verso i cortili ed inmancanza verso i luoghi pubblici dalle ore 7,00 alle ore 8,00 durante l’ora legale e dalle ore 7,30 alle8,30 durante l’ora solare a condizione che tali operazioni non rechino disturbo ai terzi.

4) A salvaguardia del decoro e dell’immagine urbana i proprietari degli edifici le cui facciateprospettano su vie, corsi, piazze, o comunque visibili dallo spazio pubblico, devono mantenere lestesse in buono stato di conservazione e hanno l’obbligo di procedere, quando necessario, ecomunque non oltre 20 anni, alla manutenzione e/o al rifacimento delle coloriture. In subordine,qualora le facciate siano in buono stato, i proprietari sono obbligati alla ritinteggiatura degli elementiaccessori e complementari.

5) Qualora si renda necessario, per il grave stato di abbandono e/o degrado delle facciate degli edifici,il Sindaco, con proprio provvedimento, su proposta motivata dei competenti uffici tecnici comunali,ordina ai proprietari di procedere al ripristino delle stesse facciate in conformità ai criteri dettati daglistessi uffici.

6) In tutti i casi in cui vengano eseguiti lavori edilizi, la ditta esecutrice degli stessi, è obbligata,solidalmente con il proprietario dell’immobile o committente, ad adottare opportune cautele al fine dinon depositare direttamente sul suolo pubblico calce, cemento, sabbia o quant’altro necessiti perl’esecuzione dei lavori. Sono altresì obbligati alla esposizione in luogo ben visibile del cartello di cuiall’art. 4 della L.47/85.

7) E’ vietata ai medesimi, la ripulitura degli attrezzi ed utensili di cantiere direttamente sul suolopubblico e nelle fogne pubbliche. Sul suolo pubblico non possono essere effettuate operazioni diimpasto di materiali inerti, (cemento, sabbia, ecc…) o altri tipi di lavorazione tipo taglio dimattonelle, ecc… I lavori edili all’interno del centro abitato dovranno rispettare il seguente orarioferiale: dalle 7,30 alle 13.00 e dalle 14.00 alle 17.00 salvo diverse disposizioni motivate tramiteordinanze, comunque nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamento acustico ex L.447/95 e successive modificazioni.

8) Fatti salvi i divieti stabiliti da norme nazionali, in ogni edificio è fatto divieto di collocare sullefacciate che prospettano sullo spazio pubblico o , comunque sono visibili da esso, tende con colore ecaratteristiche disomogenee tra loro. La possibilità di collocare tende su facciate di cui sopra e la lorotipologia devono essere autorizzate dal Comune.

9) In occasione della richiesta dell’autorizzazione per la tinteggiatura della facciata, deve esserecontestualmente indicata la tipologia delle tende.

10) Il Sindaco con proprie ordinanze può individuare strade o zone di particolare interesse architettonicoo ambientale nelle quali è vietata la collocazione di tende sulle facciate di cui al comma 8, ovveroessa è subordinata all’autorizzazione dell’Amministrazione comunale o al rispetto di specificheprescrizioni.

11) La collocazione di tende sulle facciate dei negozi e degli esercizi pubblici situati al piano terreno (alivello strada) sono oggetto di specifica autorizzazione comunale.

12) Sono fatte salve le autorizzazioni di occupazione di suolo pubblico con vasi e fioriere rilasciate alladata di entrata in vigore del presente regolamento.

Art. 10 OBBLIGHI E DIVIETI A CARICO DEI PASSEGGERI DI VEICOLI ADIBITI ALTRASPORTO PUBBLICO

1) I passeggeri non possono salire o scendere quando il veicolo è in movimento.2) Non possono salire o scendere da parte diversa rispetto a quella prescritta.3) Non possono emettere grida, schiamazzi, o comunque recare disturbo al conducente e agli altri

passeggeri.

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TITOLO III°

NETTEZZA DEL SUOLO E DELL’ABITATO

Art. 11 - PRESCRIZIONI E OBBLIGHI PER LA PULIZIA DE LL’ABITATO

1) E’ vietato imbrattare o lordare il suolo pubblico per espletare proprie attività od operazioni dinettezza della persona, di animali o cose.

2) Fatte salve le necessarie e ordinarie operazioni di pulizia da attuarsi con modalità tali da non recarenocumento o disagio ad altri, è vietato gettare, spandere, lasciare cadere qualsiasi materia liquida osolida sugli spazi ed aree pubbliche o private soggette a pubblico passaggio, nei cortili condominiali,corsi e specchi d’acqua, nelle caditoie per la raccolta delle acque meteoriche.

Art. 12 - DISPOSIZIONI PARTICOLARI PER IL TRASPORTO DI MATERIALEPULVIRULENTE E AREE DI CANTIERE

1) La circolazione sul territorio comunale dei veicoli destinati al trasporto di materiali che per natura econsistenza possono dar luogo al rilascio di polvere o di fango è consentita solo qualora detti veicolisiano dotati di caratteristiche costruttive o di strutture integrative atte ad impedire ogni spandimentodi acque o fango ed ogni dispersione di polveri derivanti dal carico stesso e da materiali vari.

2) I veicoli destinati al trasporto di materiale inerte, di risulta e di cava, o comunque materialipulvirulenti, nonché macchine operatrici, carrelli ed altri veicoli provenienti da aree di cantieri edili ostradali o sterrate in genere, possono circolare sul territorio comunale a condizione che ruote, assali,telai e carrozzeria siano esenti da imbrattamento e non diano luogo a rilascio di fango e dispersionedi polvere. I veicoli transitanti sulle piste sterrate e di lavoro o sulla viabilità interna di aree dicantiere, stradali, di cave, dovranno contenere la velocità onde evitare il sollevarsi o il propagarsidelle polveri giacenti al suolo. I responsabili dovranno provvedere a mantenere umidificate le pistesterrate o asfaltate interne ai cantieri, e nel contempo provvedere alla pulizia delle piste asfaltate, perevitare o contenere le dispersioni delle polveri sollevate dal transito dei veicoli.

3) Chiunque in proprio o per conto altrui intraprenda, sia di giorno che di notte, lavori sulle strade,piazze ed altri luoghi pubblici, che impediscano o limitino il normale traffico o la circolazione, deveapporre e mantenere efficienti, in prossimità della zona interessata dai lavori stessi, i segnali previstidalla normativa ad hoc approntata, comprendendo nella detta zona le baracche, i carri officina, gliimpalcati, i depositi di materiale d'opera o di rifiuto e qualunque altro mezzo accessorio dei lavori.

Art. 13 -DISPOSIZIONI SUI RIFIUTI

1) E’ fatto obbligo a chiunque:a) di depositare i rifiuti solidi urbani domestici a mezzo di idonei sacchi chiusi unicamente

dentro gli appositi contenitori, (cassonetti, bidoni e simili), con divieto di deposito al piededegli stessi. Qualora il deposito risulti impossibile dentro un dato contenitore, perché saturo,deve essere effettuato presso un altro contenitore.

b) di preventivamente porre i rifiuti in sacchi impermeabili a perdere, legati e depositatiall’interno dei contenitori, qualora gli stessi siano suscettibili di rapida fermentazione o

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maleodoranti, come quelli organici di origine domestica, commerciali, o artigianali, conparticolare riferimento a quelli provenienti da macellerie, pescherie, ristoranti e trattorie eattività simili nonché, escrementi di animali domestici.

c) di preventivamente sminuzzare, quando tale operazione sia possibile, i rifiuti ingombrantionde consentirne il deposito nei contenitori. In particolare le scatole di cartone devono, daparte di chi le conferisce nel contenitore, essere sminuzzate piegate e ridotte al minimovolume possibile e non possono essere utilizzate come contenitori di spazzatura.

d) di non depositare i rifiuti ingombranti non sminuzzabili costituiti da relitti di mobili, daimballaggi o altri oggetti ingombranti, in alcun caso, nei contenitori o presso di essi, né in altroluogo destinato al conferimento dei rifiuti domestici. Per il loro ritiro deve richiedersispecifico intervento dell’azienda preposta alla raccolta dei rifiuti solidi urbani, oalternativamente, qualora sussistano, essere conferiti negli appositi centri di raccoltadifferenziata.

e) di depositare, a garanzia dell’igiene ed a tutela del decoro urbano, i rifiuti domestici all’internodei contenitori all’uopo collocati dall’azienda preposta e solo in appositi sacchi chiusi,richiudendo l’apposto contenitore dopo l’uso. Laddove non sia previsto il servizio di raccoltaper mezzo di contenitori, i rifiuti domestici devono essere collocati nei luoghi e con lemodalità indicate dall’Amministrazione. Qualora i contenitori siano colmi, non è consentitocollocarvi sacchi che impediscano la corretta chiusura, né depositarli all’esterno deicontenitori stessi.

2) E’ vietato:a) conferire negli appositi contenitori per la raccolta differenziata rifiuti urbani domestici non

appartenenti alle frazioni merceologiche per le quali il contenitore è abilitato.b) depositare nei contenitori per la raccolta dei rifiuti domestici residui di lavorazione artigianale

o industriali, nonché rifiuti urbani pericolosi o rifiuti tossiconocivi, che devono essere smaltitiin conformità a quanto disposto dalla legge.

c) depositare all’interno dei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani macerieproveniente da lavori edili. Le macerie devono essere, a cura di chi esegue i lavori, conferitedirettamente alle discariche autorizzate utilizzando idonei mezzi di trasporto che ne evitino lacaduta e la dispersione, giusto quanto disposto dalla normativa vigente e regolamenticomunali.

d) spostare o manomettere i contenitori per la raccolta dei rifiuti senza l’autorizzazionepreventivamente rilasciata dall’Autorità competente.

e) parcheggiare ai proprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli i medesimi in posizionetale da rendere malagevole il servizio raccolta rifiuti. E’ altresì vietato parcheggiare aiproprietari e ai detentori a qualunque titolo di veicoli i medesimi in posizione tale da rendereimpossibile il servizio di raccolta rifiuti (si rinvia al Codice della Strada, DPR 285/92 e succ.mod.).

f) trasferire i rifiuti sulla pubblica via durante l’esecuzione delle operazioni di pulizia del suolodi pertinenza. Tutti i rifiuti devono essere raccolti in sacchi conformi alle prescrizioni dadepositare chiusi nei contenitori per la raccolta dei rifiuti solidi urbani.

g) depositare nei cassonetti di N.U.: rifiuti liquidi, anche se in contenitori ermetici, o rifiutisuscettibili di sciogliersi ( surgelati o gelati) nonché, rifiuti per loro natura suscettibili dideterminare danni al contenitore( es. ceneri di forno o camino calde, mozziconi di sigaretteetc.).

Art. 14 - COMUNICAZIONE DI VARIAZIONE DI FAMIGLIA E COMUNICAZIO IN TEMADI ABITAZIONE

1) Le variazioni nella composizione della famiglia e/o dell'abitazione debbono esserecomunicate/denunciate, a cura del capo della famiglia o di chi ne fa le veci, all'Ufficio Anagrafico del

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Comune. Allorquando più persone, seppur non legate da rapporti familiari, "convivono", lacomunicazione/denuncia deve essere fatta dal capo della "convivenza", ovvero, in difetto, da ognisingolo "convivente".

2) Il proprietario di fabbricato di qualsiasi genere, a costruzione ultimata, e comunque prima che nelfabbricato stesso possano essere immesse persone, deve presentare al Comune domanda per otteneresia l'indicazione del numero civico e l'apposizione delle relative targhette, sia il permesso diabitabilità, sé si tratta di un fabbricato ad uso di abitazione, ovvero di agibilità, sé si tratta difabbricato destinato ad altro uso.

Art. 15 - AMMINISTRAZIONE, CUSTODIA, NETTEZZA E ILL UMINAZIONE DEGLISTABILI

1) I proprietari od i locatari di edifici, appartamenti, o di altri immobili a differente destinazioned'utilizzo, nel rispettivo ambito degli obblighi loro imposti dal Codice Civile e dalla normativavigente, sono tenuti a provvedere alla custodia, alla nettezza ed alla illuminazione degli ingressi,degli androni, delle scale e dei cortili, incaricando all'uopo persona capace di curare anchel'osservanza dei regolamenti comunali ed impedire che detti luoghi risultino comunque ingombri.

2) Ad ogni proprietario o locatario di edificio, appartamento o altro immobile urbano, salvo il rispettodella normativa in materia antincendio e di sicurezza, e salvo le pre esistenti attività commerciali e/ostudi professionali, è fatto obbligo di rispettare e far rispettare la chiusura degli accessi comuni al finedi impedire che negli ingressi, nell'androne o nelle scale accedano o s'intrattengano persone permangiare, bere, giocare, dormire, mendicare, chiedere ed offrire servizio, esercitare commercio oindustria o compiere qualsiasi atto molesto o contrario alla nettezza o al decoro.

3) I proprietari o i concessionari, qualora si verifichino guasti o rotture di griglie, telai, pavimenti neimarciapiedi di proprietà privata soggetti a servitù di passaggio o nei marciapiedi pubblici sui qualiesistano griglie o aperture lucifere pavimentali, sono tenuti a provvedere prontamente alle necessarieriparazioni.

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TITOLO IV°

SALVAGUARDIA DEL VERDE URBANO

Art. 16 - COMPORTAMENTI VIETATI NEI PARCHI E AREE VERDI

1) Ferme restando le disposizioni specifiche regolamentanti i singoli parchi insistenti nel territoriourbano da emanarsi con appositi provvedimenti comunali nei parchi e giardini pubblici, è fattodivieto:

a) di danneggiare la vegetazione e asportare erba fiori o frutti;b) di circolare con veicoli su aiuole, siti erbosi ed altre aree non destinate alla circolazione;c) di calpestare le aiuole, di coricarsi o bivaccare sulle stesse;d) di coricarsi sulle panchine e altri manufatti di arredo utilizzandoli come giacigli;e) di utilizzare in qualsiasi modo o per qualsivoglia ragione attrezzature e impianti destinati al

gioco dei bambini quando si sia superato il limite di età per l’uso degli stessi reso edotto conappositi cartelli agli ingressi dei parchi;

f) di calpestare il verde pubblico insistente su aiuole spartitraffico, di salvagente e simili.

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TITOLO V°

TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

Art. 17 - PRESCRIZIONI PER FAVORIRE IL RISPETTO DE LLA QUIETE PUBBLICA

1) I cittadini devono tenere comportamenti idonei ad evitare la produzione ed il seguente propagarsi dirumori molesti atti a turbare la quiete pubblica.

2) Negli appartamenti di case destinati ad abitazione civile, possono essere usati motori per l’usodomestico come lucidatori, aspirapolvere, ventilatori, macchine da cucire, lavatrici e simili, cheproducono rumore o vibrazione di limitata entità. E’ particolarmente vietato dalle ore 13,00 alle15,00 e dalle 22,00 alle ore 7,30 l’utilizzo di tali elettrodomestici. E’ altresì vietato in tale orariospostare suppellettili, mobili e arredi all’interno delle abitazioni quando tali operazioni possonodeterminare rumori e turbare la quiete pubblica.

3) Per l’espletamento di lavori edili interni ad edifici abitati, quali demolizioni e ricostruzioni oristrutturazioni, oltre alle prescritte autorizzazioni di Legge, è fatto obbligo di adottare gliaccorgimenti tecnici più idonei a limitare le emissioni rumorose. Per tali opere sono da rispettarsi, acarico dei soggetti interessati, le seguenti modalità orarie feriali: 7,30 - 12,30 e 15,00 - 19,00, salvospecifiche deroghe accordabili dall’Autorità Comunale.

4) Coloro che professionalmente provvedono a operazioni di trasloco, spostamento di suppellettili, acarico e scarico di materiali, e ad attività similari, devono adottare accorgimenti idonei a contenere leemissioni rumorose in modo da non recare disturbo ai vicini.

5) E’ fatto obbligo a coloro che detengono cani od altri animali in abitazioni, stabilimenti, negozimagazzini, cortili o giardini, di vigilare e assumere tutti gli accorgimenti idonei perché, gli stessi nondiano luogo, in particolare durante le ore notturne, a disturbo della quiete pubblica e privata coninsistenti latrati, guaiti, etc. Gli organi di vigilanza in adempimento del presente Regolamento, oltre,a contestare la violazione al proprietario o detentore, diffideranno il medesimo formalmente,affinché, ponga in condizione l’animale di non ulteriormente recare disturbo. Se la diffida non vienerispettata, gli operatori stessi segnaleranno il tutto al servizio Veterinario perché l’animale sia postosotto custodia con accollo delle spese relative al mantenimento.

6) E’ vietato ai conducenti di autoveicoli di provare nelle pubbliche strade o nelle aree private,comprese nella zona urbana, il funzionamento dei motori, accelerando eccessivamente o spingendo ilmotore a tutto gas, provocando rombi, scoppi, e rumori inutili.

7) nelle abitazioni private e locali pubblici gli apparecchi radiofonici, televisivi, o comunque diproduzione o riproduzione musicale e sonora in genere, devono essere utilizzati con modalità e tempitali da non determinare molestia e disturbo ai vicini. E’ vietato, inoltre, nei locali pubblici, nonopportunamente insonorizzati secondo le disposizioni di Legge, l’uso di apparecchi sonori dalle ore22,00 alle ore 7,00 e dalle ore 13,00 alle ore 15,00.

8) chi, nella propria abitazione, faccia uso di strumenti musicali è tenuto ad adottare tutti gliaccorgimenti e tutte le cautele al fine di evitare disturbo ai vicini, e comunque nel rispetto delledisposizioni in materia di inquinamento acustico ex L. 447/95 e successive modificazioni. Non èconsentito l’uso di strumenti musicali dalle 13.00 alle 16.00 e dalle 22.00 alle 9.00, salvo la totaleinsonorizzazione del locale in cui lo strumento musicale è usato.

9) Non è consentita l’attivazione di industrie, arti, mestieri rumorosi nei centri abitati. Chi esercitaun’arte, mestiere, o industria o esegue lavori con strumenti meccanici deve comunque evitaredisturbo alla pubblica e privata quiete. Salva speciale autorizzazione del Sindaco, è vietato esercitaremestieri che siano causa di rumore o di disturbo dalle ore 13,00 alle ore 15,00 e dalle ore 20,00 alleore 7,00 del mattino. Comunque nella vicinanza di ospedali, di scuole, di istituti di educazione,

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chiese, uffici pubblici, ecc. è assolutamente vietato l’esercizio di mestieri o attività che rechinodisturbo. Il Sindaco può ordinare maggiori limitazioni, qualora i rumori possano arrecare particolaremolestia. Nei casi di riconosciuta assoluta impossibilità della coesistenza degli esercizi di cui trattasicon il rispetto dovuto alla quiete delle civili abitazioni, l’Autorità Comunale può vietare in modoassoluto l’esercizio dell’arte, dell’industria, e dei mestieri rumorosi ed ordinare il trasloco degliesercizi o mestieri stessi.

10) E' vietato agli operatori commerciali, sia a posto fisso che ambulante, i quali operano in sitiautorizzati, di reclamizzare merce ad alta voce ed è comunque vietato l’uso di mezzi sonori o di altrisistemi arrecanti molestia.

11) Sono vietate le grida, gli schiamazzi di canti nelle vie e piazze tanto di giorno che di notte, nonché legrida e i suoni nell’interno dei pubblici locali.

12) Le sale da ballo, le sale cinematografiche, ed i ritrovi devono essere muniti di autorizzazione delSindaco ed attivarsi in modo tale che i suoni non possano essere percepiti all’esterno. Qualorafossero gestiti all’aperto, il Sindaco, nel concedere l’autorizzazione, accerta che l’attività non rechidisturbo alla quiete pubblica, impartendo e prescrivendo tutte le condizioni del caso.

13) Gli apparecchi radio, televisori, giradischi e simili, potranno essere fatti funzionare all’interno deinegozi nelle ore:

a) al mattino dopo le ore 8,00 e fino alle ore 13,00;b) al pomeriggio dopo le ore 17,00 e non oltre le ore 20,00. Il suono degli apparecchi dovrà,

però, essere sempre a basso volume, in modo da non disturbare i passanti e gli abitanti vicini.14) Fermo restando quanto in proposito prescritto dal Codice della Strada, i proprietari di veicoli, sui

quali è installato un dispositivo acustico, sono tenuti a far sì che lo stesso non superi la duratacomplessiva di tre minuti primi, ancorché sia intermittente. Tale disposizione vale anche per idispositivi acustici antifurto installati in abitazioni, uffici, negozi, stabilimenti, laddove la durata delsegnale non deve superare i cinque minuti primi.

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TITOLO VI°

DISCIPLINA DELLA DETENZIONEDEGLI ANIMALI DOMESTICI

Art. 18 - PRINCIPI GENERALI IN MATERIA DI DETENZION E DEGLI ANIMALIDOMESTICI

1) Il Comune promuove e disciplina la tutela degli animali da affezione, ed al fine di favorire ilbenessere dell’animale e la corretta convivenza con l’uomo e tutelare la salute pubblica e l’ambiente,condanna gli atti di crudeltà verso di essi ed il loro abbandono.

Art. 19 - BENESSERE DEGLI ANIMALI

1) Allo scopo di garantire il benessere degli animali:a) sono vietati sul territorio del Comune spettacoli, gare e rappresentazioni pubbliche o private

che comportino maltrattamento o sevizie di animali ai sensi degli articoli 70 e 129 delRegolamento di Pubblica Sicurezza e artt. 727 e 638 del Codice penale;

b) l’esposizione degli animali da affezione nei negozi e nei mercati deve tener conto dei bisognifisiologici ed etologici delle specie;

c) è’ vietato abbandonare gli animali domestici o tenuti in cattività.

Art. 20 - RESPONSABILITA’ DEL DETENTORE

1) Sul territorio del Comune chiunque detiene un animale da affezione, o accetta a qualunque titolo, dioccuparsene, è responsabile della sua salute e del suo benessere e a provvedere a garantirgli:ambiente, cure e attenzioni adeguate alla specie ed ai relativi bisogni, ed in particolare:

a) fornire l’acqua da bere ed alimentazione giornaliera corretta ed adeguata: alle esigenze dellaspecie, alla età, ed alle condizioni fisiologiche dell’animale;

b) i cani detenuti all’aperto devono disporre di un ricovero, ben coibentato ed impermeabilizzato,che fornisca protezione dalle temperature e condizioni climatiche sfavorevoli;

c) la detenzione dei cani alla catena deve essere evitata. Qualora si rendanecessario, occorre che all’animale sia quotidianamente assicurata la possibilità di movimentolibero e che la catena sia mobile con anello agganciato ad una fune di scorrimento di almenocinque metri di lunghezza.

Art. 21 - RIPRODUZIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1) Chiunque detiene un animale da affezione sul territorio del Comune o accetta di occuparsene èresponsabile della sua riproduzione, nonché della custodia, della salute e del benessere della prole. E’fatto obbligo di denunciare all’Anagrafe canina delle ASL competente per territorio, la nascita dicuccioli di cane, nonché di tatuarlo secondo la normativa vigente.

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Art. 22 - SOPPRESSIONE DEGLI ANIMALI DA AFFEZIONE

1) La soppressione di un animale da affezione deve essere eseguita esclusivamente da un Veterinariocon metodi eutanasici.

Art. 23 - PRESCRIZIONE PER LA CUSTODIA DEI CANI

1) Lo smarrimento di un cane deve essere denunciato entro tre giorni dall’evento all’Ufficio di PoliziaMunicipale oppure all’Ufficio Veterinario dell’A.S.L. di appartenenza.

2) Il cambio di residenza del proprietario o la cessazione definitiva di un cane ad altra persona devonoessere segnalati entro quindici giorni all’ASL di appartenenza cui fa capo l’anagrafe canile.

3) La morte del proprio cane deve essere denunciata all’Ufficio Veterinario entro quindici giornidall’evento, affinché si provveda alla cancellazione dell’animale dai registri della anagrafe canile.

Art. 24 - PRESCRIZIONI PER LA CONDUZIONE DEI CANI

1) I cani nel territorio comunale, quando si trovino sul suolo pubblico o aperto al pubblico devonoessere tenuti al guinzaglio da persona capace di custodirli.

2) I cani sul territorio comunale, devono altresì essere muniti di museruola quando si trovano in spazipubblici ove possono arrecare danno o disturbo alle persone o ad altri animali.

3) E’ vietato introdurre cani in negozi, uffici o locali pubblici ove il gestore abbia esposto il cartello“ E‘ VIETATO INTRODURRE ANIMALI”. Il divieto non si applica ai non vedenti accompagnatidal proprio cane.

Art. 25 - IGIENE PUBBLICA

1) I conduttori di cani devono essere muniti di appositi mezzi per la raccolta degli escrementi prodottidai propri animali allorché li conducano per le vie cittadine, sui marciapiedi, nei parchi, ed in tutti iluoghi aperti al pubblico e devono ripulire i siti dalle deiezioni.

2) I proprietari o le persone incaricate alla loro custodia dovranno, inoltre, evitare che i cani orininocontro porte, entrate di negozi e simili.

3) A garanzia dell’igiene, ed a tutela del decoro, è fatto obbligo ai proprietari di cani ed a chiunque liaccompagni, quando siano condotti in spazi pubblici o aperti al pubblico, di depositare le medesime(deiezioni) nei contenitori dei rifiuti urbani.

Art. 26 - CANI NELLE PROPRIETA’ PRIVATE

1) All’interno delle abitazioni o dei luoghi recintati i cani debbono essere custoditi in maniera tale danon arrecare danno a occasionali visitatori.

2) Sui cancelli o porte d’accesso ai recinti ove trovansi dei cani, anche tenuti a catena, a cura deiproprietari, deve essere esposto il cartello “ATTENTI AL CANE".

Art . 27 - TUTELA DELLA QUIETE PUBBLICA

1) I cani a custodia di case, fabbricati o giardini prossimi all’abitato, dovranno, durante la notte, esseretenuti in modo tale da non arrecare disturbo alla quiete pubblica.

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TITOLO VII°

OCCUPAZIONE DI AREE E SPAZI PUBBLICI

Art. 28 - DISPOSIZIONI GENERALI IN MATERIA DI OCCU PAZIONE DI AREE E SPAZIPUBBLICI

1) A tutela della sicurezza pubblica e dell’ambiente urbano, è vietato occupare in qualsiasi modo ilsuolo, nonché gli spazi ad esso sottostanti o soprastanti, senza preventiva autorizzazione comunale.

2) Sono soggetti all’obbligo della preventiva e specifica autorizzazione comunale per l’occupazione:a) le aree e gli spazi di dominio pubblico;b) le aree e gli spazi di dominio privato gravati da servitù d’uso pubblico;c) i canali, i rii ed i fossi fiancheggianti le strade aperte al pubblico transito;d) le aree di proprietà privata confinanti con pubbliche vie,non recintate in conformità alle

disposizioni del Regolamento Edilizio.3) Fermo restando quanto in proposito previsto dalla Codice della Strada, le autorizzazioni per

l’occupazioni di aree e spazi pubblici, nonché degli altri spazi e aree indicati nel comma 2, sonosubordinate a preventivo parere degli organi tecnici comunali sulla compatibilità dell’occupazionecon le esigenze di carattere generale in materia d’igiene, di sicurezza e quiete pubblica e, overiguardino parchi, giardini o aree di particolare interesse paesaggistico e zone pedonali, lacompatibilità dell’occupazione e delle strutture mediante le quali essa si realizza con le esigenze disalvaguardia ambientale e architettonica.

4) Qualora la natura, la modalità o la durata dell’occupazione, lo rendano necessario, l’AutoritàComunale può imporre al titolare dell’autorizzazione ulteriori e specifiche prescrizioni.L’autorizzazione per l’occupazione delle aree e degli spazi indicati nel presente articolo può esserenegata o revocata quando arrechi intralcio alla circolazione pedonale e veicolare; deve essere negatao revocata quando sia di pregiudizio alla incolumità pubblica o privata e quando sia incompatibilecon le esigenze di cui al comma 3.

5) Le autorizzazioni per l’occupazione di suolo pubblico sono a titolo oneroso, salvo sia diversamenteed esplicitamente disposto e valgono esclusivamente per il luogo e per la durata in esse indicate. Lerichieste delle autorizzazioni devono essere inoltrate al Comune.

Art. 29 - SPECIFICAZIONI

1) Le occupazioni di aree e spazi pubblici autorizzabili a norma dell’art. 26 si distinguono in:a) Occasionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando non superino la durata

complessiva di giorni dieci e non abbiano alcuno scopo di lucro, anche indiretto, quali quelleche rivestono esclusivo interesse sociale, culturale, politico, sindacale, religioso o benefico;

b) Temporanee: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura, quando superino la duratacomplessiva di giorni dieci, o abbiano scopo, anche indiretto, di lucro, ovvero non rivestanoalcuno dei particolari interessi di cui alla lettera a), nonché quelle che si rendano necessarieper consentire l’effettuazione di traslochi, il carico o lo scarico, con eventuale temporaneodeposito, di materiale nella circostanza di ristrutturazione di unità immobiliari, nonché peresecuzione di lavori di manutenzione o di riparazione di parti pericolanti di edifici;

c) Stagionali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate in determinatiperiodi dell’anno e si ripropongono ogni anno; rientrano tra quelle stagionali le occupazioni di

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natura commerciale effettuate dagli esercenti mediante tavoli, sedie, pedane ecc… ed inprossimità del proprio esercizio o in altra aria a ciò predisposta;

d) Annuali: sono tali le occupazioni di qualsiasi natura quando siano effettuate per soddisfarespecifiche esigenze di carattere continuativo siano esse soggettive od oggettive.

2) Il suolo pubblico occupato deve essere mantenuto pulito e sgombero dai rifiuti, e allo scaderedell’autorizzazione deve essere restituito libero da ogni struttura e indenne.

3) L’autorizzazione per l’occupazione è comunque subordinata alla prestazione di congrua garanzia,mediante deposito cauzionale o polizza assicurativa, a copertura dei danni eventualmente provocati.L’ammontare della garanzia è determinato dai componenti uffici comunali, di volta in volta, inrelazione al tipo di occupazione ed al luogo in cui essa è effettuata. Il deposito cauzionale o la polizzaassicurativa prestati a garanzia sono svincolati dopo il collaudo, con esito favorevole dei luoghioccupati.

Art. 30 - OCCUPAZIONI PER MANIFASTAZIONI

1) Chiunque promuova manifestazioni per le quali sia necessaria l’occupazione, con strutture e impianti,di aree o spazi pubblici o di uso pubblico, è tenuto a presentare al Sindaco richiesta di autorizzazioneda sottoporre all’insindacabile giudizio dei competenti uffici comunali, con allegata ladocumentazione relativa a: modalità di occupazione; strutture che si intende utilizzare; impiantielettrici; modalità di smaltimento dei rifiuti ed eventuale previsione di impatto acustico.

2) L’accoglimento delle richieste di autorizzazione per manifestazione che riguardino parchi e giardinipubblici, isole pedonali e aree di particolare interesse ambientale sono subordinate al parerefavorevole del competente ufficio comunale. In presenza di una pluralità di richieste riferite per lostesso periodo allo stesso luogo, l’Amministrazione valuterà l’assegna-zione in base all’ordinecronologico di presentazione delle domande, al criterio di rotazione, nonché, al criteriodell’importanza in modo tale da consentire la più ampia fruibilità del territorio.

3) Salvo casi di forza maggiore, l’istanza e l'allegata documentazione devono essere presentate almenodieci giorni prima della data prevista per l’inizio dei lavori d’allestimento, pena il rigetto delladomanda.

4) Durante lo svolgimento della manifestazione autorizzata, il rappresentante dei promotori deve esseresempre presente o comunque facilmente reperibile e deve costantemente vigilare affinché sianorigorosamente rispettate le prescrizioni impartite nel caso specifico a tutela dell’igiene e dellasicurezza pubblica, e comunque nel pieno rispetto delle disposizioni in materia di inquinamentoacustico di cui alla L.447/95 e successive modificazioni. Tutte le manifestazioni devono essereattrezzate con idonei servizi igienici di uso pubblico gratuito gestiti dal concessionario del suolo.

Art. 31 - OCCUPAZIONI PER SPETTACOLI VIAGGIANTI

1) L’occupazione di aree per l’allestimento di attività di spettacolo viaggiante è disciplinata da specificoRegolamento Comunale e può avvenire solo sulle aree a tal fine preliminarmente determinate.

Art. 32 - OCCUPAZIONI CON ELEMENTI DI ARREDO

1) A quanti esercitano attività commerciali, artigianali o simili, in locali prospettanti su pubblica via, oai quali si accede dalla pubblica via può essere concessa l’occupazione del suolo pubblico percollocarvi elementi di arredo (quali, ad esempio, vasi ornamentali e fioriere), a condizione che ciònon pregiudichi in alcun modo la circolazione pedonale, che si tratti di intervento unitario

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interessante l’intera via o, quanto meno, l’isolato, e che i concessionari mantengano in perfetto statogli elementi medesimi.

2) Analoga occupazione può essere autorizzata, alle condizioni di cui al comma 1, anche a privaticittadini che intendono, in tal modo, migliorare la situazione ambientale della via in cui risiedono.

3) La domanda per le occupazioni di cui al presente articolo, sottoscritta da quanti partecipano o sonocomunque interessati all’iniziativa, deve essere corredata d’idonea documentazione, anchefotografica illustrante le caratteristiche e le dimensioni degli elementi di arredo, nonché la modalitàdell’occupazione e la durata della medesima.

4) Le autorizzazioni previste dal presente articolo sono subordinate al parere favorevole dei competentiuffici comunali, nonché, quando siano interessate aree soggette a vincoli delle Soprintendenza aiBeni Ambientali e Architettonici, anche da parte dei competenti uffici regionali.

Art. 33 - OCCUPAZIONI CON STRUTTURE PUBBLICITARIE

1) Fermo restando quanto in proposito disposto dal Codice della Strada e quanto prescritto dalRegolamento Comunale sulla pubblicità e diritti sulle pubbliche affissioni, nessuna struttura asupporto di mezzi pubblicitari di qualsiasi tipo o dimensione può essere calcolata, anchetemporaneamente, su aree o spazi pubblici o d’uso pubblico senza preventiva specificaautorizzazione per l’occupazione.

2) Non è consentita la collocazione delle strutture di cui al comma 1 su aree o spazi verdi, compresi iviali alberati, qualora a seguito di giudizio del competente ufficio comunale sia statuito che da dettacollocazione possano derivare conseguenze negative alla vegetazione orizzontale o verticale e allagestione del verde pubblico. La collocazione può altresì essere negata quando sia giudicata, daicompetenti uffici comunali, incompatibile con le esigenze di salvaguardia ambientale o paesaggistica.

3) Quando sia autorizzata l’occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico per la collocazione distrutture a supporto di mezzi pubblicitari, la medesima non può porsi in atto se non dopo aversoddisfatto le disposizioni in materia di imposte sulla pubblicità.

4) L’autorizzazione per l’occupazione del suolo pubblico o di uso pubblico è rilasciata contestualmentealla autorizzazione della pubblicità nel caso in cui la pubblicità sia effettuata mediante striscioni perla cui collocazione non si renda necessario l’uso di specifiche strutture di supporto.

5) Nell’ambito ed in prossimità dei luoghi e dei beni situati in zone di particolare interesse ambientale esoggetti a tutela ai sensi di Legge non può essere autorizzata la posa in opera di cartelli o di altrimezzi di pubblicità.

Art. 34 - OCCUPAZIONI PER LAVORI DI PUBBLICA UTILI TA’

1) Qualora si renda necessario occupare parte del suolo per l’effettuazione di interventi di manutenzionedi strutture o di impianti sotterranei utilizzati per l’erogazione di servizi di pubblica utilità, l’enteerogatore del servizio o l’impresa cui è stato appaltato l’intervento, deve darne comunicazione allaPolizia Municipale, nonché, allorquando l’intervento comporti manomissioni del suolo pubblico, alcompetente Ufficio Tecnico Comunale.

2) La comunicazione di cui al comma 1, contenente la precisa indicazione del luogo interessatodall’intervento, e le modalità di esecuzione del medesimo e la sua durata (data di inizio e di termine),deve essere data tempestivamente, al fine di consentire, ove occorre, la predisposizione deiprovvedimenti necessari in materia di circolazione stradale. L’Amministrazione Comunale puòdisporre in merito alla programmazione degli interventi al fine di ridurre i disagi conseguenti. Ove sitratti di intervento di urgenza, la comunicazione può essere data a mezzo telefono o telefax nelmomento in cui l’intervento viene effettuato.

3) Quando l’intervento interessi strade aperte al pubblico transito, veicolare o pedonale, si devono

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osservare scrupolosamente sia le prescrizioni del Codice della Strada sia la disciplina vigente inmateria di sicurezza. Analoghe prescrizioni si devono osservare a salvaguardia dell’incolumitàpubblica e privata, quando le circostanze di tempo e di luogo lo impongano, in ogni circostanza in cuil’intervento si effettui su suolo pubblico o di uso pubblico, ancorché non aperto alla circolazioneveicolare.

4) Quanto riportato ai commi 1, 2, e 3 dovrà avvenire nel pieno rispetto delle disposizioni in materia diinquinamento acustico ex L.447/95 e sue successive modificazioni.

Art. 35 - OCCUPAZIONI PER TRASLOCHI

1) Chi, in occasione di un trasloco, abbia necessità di occupare parte di suolo pubblico con veicoli peruso speciale e relative attrezzature utilizzate nelle operazioni, deve presentare istanza al Corpo dellaPolizia Municipale, con indicazione del luogo e del periodo di occupazione.

2) L’area oggetto di autorizzazione deve essere opportunamente segnalata ed identificata.

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TITOLO VIII°

DISPOSIZIONI SULLA VIGILANZA E SULLE SANZIONI

Art. 36 - FUNZIONI DI VIGILANZA

1) Gli appartenenti al Corpo di Polizia Municipale, gli Addetti delle Forze di Polizia Statale, dellaPolizia Provinciale nonché, limitatamente alle materie di specifica competenza, gli addetti degliorgani del Servizio Sanitario Nazionale, e gli addetti di Servizi Comunali o Enti e Aziende erogatoridi pubblici servizi, vigilano sull’osservanza delle disposizioni del presente Regolamento e compionoi relativi accertamenti in conformità all’art. 13 L.689/81.

Art. 37 - ACCERTAMENTO DELLE VIOLAZIONI E APPLICAZI ONE DELLE SANZIONI

1) All’accertamento delle violazioni, alla contestazione delle stesse ed alle relative notifiche nonché, perl’introito e devoluzione dei proventi delle somme riscosse, si applicano le norme di cui all’ art. 13L.689/81 e le norme vigenti in materia.

2) Ogni accertata violazione delle disposizioni regolamentari comporta l’obbligo di cessareimmediatamente il fatto illecito. Se la violazione ha arrecato danni al Comune, il Sindaco puòordinare al trasgressore e alla persona civilmente obbligata o solidamente responsabile il ripristinodello stato dei luoghi o la eliminazione delle conseguenze dannose entro congruo termine.

3) In caso di inadempimento, il Sindaco potrà far eseguire gli occorrenti interventi di ufficioavvalendosi di personale comunale o ditta all’uopo individuata addebitando le spese agli interessati.

Art. 38 - ENTITA’ DELLE SANZIONI

1) L’entità del pagamento in misura ridotta a mani dell’agente accertatore oppure nei 60 giornisuccessivi alla contestazione prevista quale sanzione per le violazioni alle norme del presenteRegolamento è stabilità con deliberazione di Giunta Comunale all’atto dell’entrata in vigore dellostesso.

2) Il pagamento in misura ridotta non è ammesso quando la violazione abbia recato danni a terzi o alComune.

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TITOLO IX°

DISPOSIZIONI FINALI

Art. 39 - ABROGAZIONI

1) Dall’entrata in vigore della Deliberazione Consiliare di approvazione del presente regolamento sonoabrogati:

a) Il Regolamento di Polizia Urbana approvato con deliberazione 21 agosto 1933, N° 1798 - edalla Giunta Provinciale Amm. nella seduta del 20 dicembre 1933, N°16296.

b) Ogni altra precedente disposizione regolamentare incompatibile con l’oggetto della presenteregolamentazione.