Delibera AEEG Su Nuovo Metodo Tariffario SII

download Delibera AEEG Su Nuovo Metodo Tariffario SII

of 2

Transcript of Delibera AEEG Su Nuovo Metodo Tariffario SII

  • 7/31/2019 Delibera AEEG Su Nuovo Metodo Tariffario SII

    1/2

    Delibera AEEG su nuovo metodo tariffario SII

    LAEEG nella sua delibera parte, furbescamente, da un presupposto sbagliato. Infatti a proposito delle

    conseguenze del referendum cita la sentenza della Corte Costituzionale (la n. 26 del 2011) nella quale

    viene ribadito che la normativa residua, anche dopo labrogazione della remunerazione del capitaleinvestito, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.

    Partendo da questo presupposto ritiene che nel nuovo sistema tariffario (sia quello transitorio che

    quello definitivo) debba essere espunta la componente remunerazione del capitale investito ma

    debbano essere ricompresi gli oneri finanziari, che nel vecchio metodo normalizzato non erano

    contemplati. In sostanza lAEEG opera una semplice ridenominazione della componente

    remunerazione del capitale investito in oneri finanziari ipotizzando solo una minore rigidit

    dellincidenza di tale componente. Con ci lesito referendario viene totalmente e scandalosamente

    disatteso.

    E una operazione che viene fatta in modo spudorato senza nemmeno sentire il bisogno di trovare

    giustificazioni. Anzi in un punto la delibera dellAEEG, scrivendo del vecchio metodo normalizzato,

    sottintende addirittura che la remunerazione del capitale investito equivaleva, in sostanza, agli oneri

    finanziari: la valorizzazione della remunerazione del capitale investito netto era determinata pari al

    7% (valore reale pre-tasse) senza legame con gli andamenti del mercato finanziario.

    In realt lAEEG nei suoi presupposti ignora totalmente il vero obiettivo del referendum citato

    esplicitamente anche dalla sentenza 26/2011 della Corte Costituzionale: cancellare il profitto dalla

    gestione dellacqua.

    Estratto della sentenza 26/2011 Corte Costituzionale.Il quesito, bench formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta, daltro canto, i necessari

    caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneit. Infatti, attraverso labrogazione parziale del

    comma 1 dellart. 154, e, in particolare, mediante leliminazione del riferimento al criterio della

    adeguatezza della remunerazione del capitale investito, si persegue, chiaramente, la finalit di

    rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dellacqua . Dunque il quesito

    incorpora levidenza del fine intrinseco allatto abrogativo, cio la puntuale ratio che lo ispira

    (sentenza n. 29 del 1987), in quanto dallinciso proposto per labrogazione dato trarre con

    evidenza una matrice razionalmente unitaria (sentenze n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978). Non si pu

    condividere, al riguardo, lulteriore rilievo circa la presunta inidoneit del quesito a perseguire il

    fine di eliminare la remunerazione del capitale investito, non potendosi non tenere conto anche di

    questultimo nella determinazione della tariffa di un servizio qualificato di rilevanza economica.Invero, il quesito in questione risulta idoneo al fine perseguito, perch, come sopra si notato,

    coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio la copertura dei costi (sentenza

    n. 325 del 2010), non gi la remunerazione del capitale.

    Invece in almeno 4 punti della delibera dellAEEG si parla di profitto. I primi tre passi sono

    allinterno del paragrafo Linee guida per la nuova regolamentazione tariffaria; il quarto passo nel

    paragrafo in cui lAEGG scrive deI costi delle immobilizzazioni:

    1.

    garantire la tutela del cliente finale, che utilizza un servizio essenziale erogato in regime di

    monopolio (garanzia che il gestore non consegua, grazie alla sua posizione di monopolista,ingiustificati profitti, anche a discapito della qualit della fornitura);

  • 7/31/2019 Delibera AEEG Su Nuovo Metodo Tariffario SII

    2/2

    2.

    compensare, con le tariffe applicate, i costi strettamente necessari per assicurare il servizio,

    escludendo qualsiasi onere improprio, duplicazione del riconoscimento e, soprattutto, evitando

    indebiti profitti;

    3.meccanismi di profit sharing per ripartire le maggiori efficienze conseguite tra il gestore e gli utenti

    del servizio, nel passaggio tra un periodo regolatorio e laltro; definiti comunque nellottica di

    promuovere lefficienza produttiva e di condurre cos, nel medio periodo, ad una maggior riduzione

    tariffaria, evitando che, viceversa, si possano tradurre in profitti indebiti per i gestori

    4.

    lAutorit non competente a stabilire leventuale ricorso a strumenti di finanziamento diversi dalle

    tariffe (quali ad esempio la fiscalit generale), risolvendosi la sua funzione nel garantire la fornitura

    dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia (con corrispettivi che non lascino ingiustificati

    profitti ai gestori), inducendo comportamenti virtuosi e assicurando il rispetto e lattuazione del

    contesto normativo nazionale ed europeo;

    E evidente che secondo lAEEG il nuovo sistema tariffario deve tendere ad evitare solo gli

    ingiustificati profitti o gli indebiti profitti, mentre si pu dedurre che i profitti giustificati non

    solo possono essere previsti, ma addirittura devono essere garantiti. Il punto per che il nuovo

    sistema tariffario, nel rispetto dellesito referendario, deve cancellare totalmente il profitto. E non

    solo se ingiustificato o indebito, ma anche se giustificato.

    In sostanza ci si dovrebbe tradurre nel fatto che i bilanci degli enti di gestione dovrebbero tendere a

    non avere utili di esercizio. E nel caso in cui ve ne siano, per essi ci dovrebbe essere un obbligatorio

    reinvestimento nella gestione e un divieto totale di distribuzione ai soci (pubblici o privati che siano).

    Questo il principio base che dovrebbe avere il nuovo sistema tariffario se vuole rispettare lesito

    referendario. In caso contrario ci troveremmo di fronte ad una truffa.

    La questione ovviamente non irrilevante: i bilanci chiusi delle societ di gestione (2010 e 2011 per

    esempio) evidenziano utili di milioni di euro (in alcuni casi decine di milioni di euro); sarebbe

    interessante fare la somma di questi utili a livello Italia: credo che arriveremmo a ben oltre 1 miliardo

    di euro. Ed paradossale che nel momento in cui lAEEG si ingegna nel predisporre un sistema

    tariffario che garantisca investimenti non si applichi lesito referendario che da solo libererebbe

    enormi risorse.

    Si dir che se si toglie la possibilit di fare profitto allora i gestori privati se ne andranno. Bene,

    esattamente questo lobiettivo dei referendum dellacqua pubblica: una gestione totalmente pubblica

    con enti di diritto pubblico aventi lobbligo di pareggio di bilancio.