Delibera AEEG Su Nuovo Metodo Tariffario SII
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7/31/2019 Delibera AEEG Su Nuovo Metodo Tariffario SII
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Delibera AEEG su nuovo metodo tariffario SII
LAEEG nella sua delibera parte, furbescamente, da un presupposto sbagliato. Infatti a proposito delle
conseguenze del referendum cita la sentenza della Corte Costituzionale (la n. 26 del 2011) nella quale
viene ribadito che la normativa residua, anche dopo labrogazione della remunerazione del capitaleinvestito, deve assicurare la copertura integrale dei costi di investimento e di esercizio.
Partendo da questo presupposto ritiene che nel nuovo sistema tariffario (sia quello transitorio che
quello definitivo) debba essere espunta la componente remunerazione del capitale investito ma
debbano essere ricompresi gli oneri finanziari, che nel vecchio metodo normalizzato non erano
contemplati. In sostanza lAEEG opera una semplice ridenominazione della componente
remunerazione del capitale investito in oneri finanziari ipotizzando solo una minore rigidit
dellincidenza di tale componente. Con ci lesito referendario viene totalmente e scandalosamente
disatteso.
E una operazione che viene fatta in modo spudorato senza nemmeno sentire il bisogno di trovare
giustificazioni. Anzi in un punto la delibera dellAEEG, scrivendo del vecchio metodo normalizzato,
sottintende addirittura che la remunerazione del capitale investito equivaleva, in sostanza, agli oneri
finanziari: la valorizzazione della remunerazione del capitale investito netto era determinata pari al
7% (valore reale pre-tasse) senza legame con gli andamenti del mercato finanziario.
In realt lAEEG nei suoi presupposti ignora totalmente il vero obiettivo del referendum citato
esplicitamente anche dalla sentenza 26/2011 della Corte Costituzionale: cancellare il profitto dalla
gestione dellacqua.
Estratto della sentenza 26/2011 Corte Costituzionale.Il quesito, bench formulato con la cosiddetta tecnica del ritaglio, presenta, daltro canto, i necessari
caratteri della chiarezza, coerenza ed omogeneit. Infatti, attraverso labrogazione parziale del
comma 1 dellart. 154, e, in particolare, mediante leliminazione del riferimento al criterio della
adeguatezza della remunerazione del capitale investito, si persegue, chiaramente, la finalit di
rendere estraneo alle logiche del profitto il governo e la gestione dellacqua . Dunque il quesito
incorpora levidenza del fine intrinseco allatto abrogativo, cio la puntuale ratio che lo ispira
(sentenza n. 29 del 1987), in quanto dallinciso proposto per labrogazione dato trarre con
evidenza una matrice razionalmente unitaria (sentenze n. 25 del 1981 e n. 16 del 1978). Non si pu
condividere, al riguardo, lulteriore rilievo circa la presunta inidoneit del quesito a perseguire il
fine di eliminare la remunerazione del capitale investito, non potendosi non tenere conto anche di
questultimo nella determinazione della tariffa di un servizio qualificato di rilevanza economica.Invero, il quesito in questione risulta idoneo al fine perseguito, perch, come sopra si notato,
coessenziale alla nozione di rilevanza economica del servizio la copertura dei costi (sentenza
n. 325 del 2010), non gi la remunerazione del capitale.
Invece in almeno 4 punti della delibera dellAEEG si parla di profitto. I primi tre passi sono
allinterno del paragrafo Linee guida per la nuova regolamentazione tariffaria; il quarto passo nel
paragrafo in cui lAEGG scrive deI costi delle immobilizzazioni:
1.
garantire la tutela del cliente finale, che utilizza un servizio essenziale erogato in regime di
monopolio (garanzia che il gestore non consegua, grazie alla sua posizione di monopolista,ingiustificati profitti, anche a discapito della qualit della fornitura);
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2.
compensare, con le tariffe applicate, i costi strettamente necessari per assicurare il servizio,
escludendo qualsiasi onere improprio, duplicazione del riconoscimento e, soprattutto, evitando
indebiti profitti;
3.meccanismi di profit sharing per ripartire le maggiori efficienze conseguite tra il gestore e gli utenti
del servizio, nel passaggio tra un periodo regolatorio e laltro; definiti comunque nellottica di
promuovere lefficienza produttiva e di condurre cos, nel medio periodo, ad una maggior riduzione
tariffaria, evitando che, viceversa, si possano tradurre in profitti indebiti per i gestori
4.
lAutorit non competente a stabilire leventuale ricorso a strumenti di finanziamento diversi dalle
tariffe (quali ad esempio la fiscalit generale), risolvendosi la sua funzione nel garantire la fornitura
dei servizi secondo criteri di efficienza ed efficacia (con corrispettivi che non lascino ingiustificati
profitti ai gestori), inducendo comportamenti virtuosi e assicurando il rispetto e lattuazione del
contesto normativo nazionale ed europeo;
E evidente che secondo lAEEG il nuovo sistema tariffario deve tendere ad evitare solo gli
ingiustificati profitti o gli indebiti profitti, mentre si pu dedurre che i profitti giustificati non
solo possono essere previsti, ma addirittura devono essere garantiti. Il punto per che il nuovo
sistema tariffario, nel rispetto dellesito referendario, deve cancellare totalmente il profitto. E non
solo se ingiustificato o indebito, ma anche se giustificato.
In sostanza ci si dovrebbe tradurre nel fatto che i bilanci degli enti di gestione dovrebbero tendere a
non avere utili di esercizio. E nel caso in cui ve ne siano, per essi ci dovrebbe essere un obbligatorio
reinvestimento nella gestione e un divieto totale di distribuzione ai soci (pubblici o privati che siano).
Questo il principio base che dovrebbe avere il nuovo sistema tariffario se vuole rispettare lesito
referendario. In caso contrario ci troveremmo di fronte ad una truffa.
La questione ovviamente non irrilevante: i bilanci chiusi delle societ di gestione (2010 e 2011 per
esempio) evidenziano utili di milioni di euro (in alcuni casi decine di milioni di euro); sarebbe
interessante fare la somma di questi utili a livello Italia: credo che arriveremmo a ben oltre 1 miliardo
di euro. Ed paradossale che nel momento in cui lAEEG si ingegna nel predisporre un sistema
tariffario che garantisca investimenti non si applichi lesito referendario che da solo libererebbe
enormi risorse.
Si dir che se si toglie la possibilit di fare profitto allora i gestori privati se ne andranno. Bene,
esattamente questo lobiettivo dei referendum dellacqua pubblica: una gestione totalmente pubblica
con enti di diritto pubblico aventi lobbligo di pareggio di bilancio.