Il Metodo Tariffario Transitorio AEEG Aspetti e principi ... · IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO...

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ANEA –Associazione Nazionale Enti di Ambito

IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO

per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013

Seminario ANEA, Roma 17 gennaio 2013

Il Metodo Tariffario Transitorio AEEG

Aspetti e principi generali

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Indice

� Premessa

� I principali contenuti della delibera 585/2012/R/IDR

� Alcuni aspetti critici di carattere generale

� Alcuni aspetti critici di maggiore dettaglio

� Conclusioni

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Premessa

� Con la delibera 585/2012/R/IDR del 28 dicembre 2012 l’AEEG ha approvato il

Metodo Tariffario Transitorio (MTT) per la determinazione delle tariffe negli anni

2012 -2013.

� Gli aspetti da commentare divisi tra:

• Delibera - in cui si espongono principi e disciplina dei provvedimenti tariffari

• Allegato alla delibera – in cui si dettagliano le formule di calcolo

� La presentazione si sofferma a commentare la delibera e richiama alcuni elementi

dell’allegato

� Gli aspetti di dettaglio sul calcolo del tariffa (componenti tariffarie, VRG e ϑ)

saranno trattati con l’intervento successivo

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I principali contenuti della delibera 585/2012/R/IDR

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Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione e

condizioni per l’aggiornamento tariffario (1/2)

� A chi deve essere applicato il Metodo Tariffario Transitorio (MTT)?

• L’ambito di applicazione è definito per esclusione rispetto al Metodo CIPE

• I co.1 e co.2 dell’Art. 2 specificano infatti che il MTT si applica a tutte le gestioni (conformi e non al d.lgs

152/2006) che al 31 Luglio 2012 applicavano il Metodo Normalizzato, il metodo tariffario Emilia Romagna e

altri Metodi difforme al CIPE e ai soggetti che, a qualunque titolo, svolgono esclusivamente uno o più servizi

tra quelli di cui all’Articolo 1, comma 1.1, anche per una pluralità di ATO, e che applicano un metodo tariffario

difforme dal metodo tariffario CIPE

• Sono esclusi dall’aggiornamento tariffario (art.3):

• i gestori del servizio idrico integrato il cui titolo ad esercire il servizio è stato dichiarato invalido con sentenza passata in giudicato, ovvero ritirato o annullato in via amministrativa.

• le gestioni sul cui titolo ad esercire il servizio è pendente un contenzioso giurisdizionale e in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una misura cautelare sospensiva o limitativa del titolo stesso, per tutta la durata dell’efficacia della misura medesima, ovvero in cui sia stata emanata dall’autorità giudiziaria una sentenza, anche di primo grado se non successivamente sospesa, che abbia accertato l’invalidità del titolo medesimo.

• I gestori che, sebbene affidati, non hanno effettuato, alla data del 31 dicembre 2012, la prevista consegna degli impianti

• le gestioni che, alla data del 31 luglio 2012, non avevano adottato la Carta dei servizi o applicavano alle utenze domestiche la fatturazione di un consumo minimo impegnato.

• Per coloro che applicano tariffe conformi al metodo tariffario CIPE l’approvazione della regolazione tariffaria

dei servizi idrici è rinviata a successivo provvedimento.

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Ambito oggettivo e soggettivo di applicazione e

condizioni per l’aggiornamento tariffario (2/2)

� Quali corrispettivi determina il Metodo tariffario transitorio?

� (Art.1) Il MTT determina «[..] i corrispettivi per lo svolgimento dei seguenti servizi di

pubblica utilità:

a) captazione, anche a usi multipli;

b) adduzione, anche a usi multipli;

c) potabilizzazione;

d) vendita di acqua all’ingrosso;

e) distribuzione e vendita di acqua agli utenti finali;

f) fognatura nera e mista, vendita all’ingrosso del medesimo servizio e raccolta e

allontanamento delle acque meteoriche e di drenaggio urbano;

g) depurazione e vendita all’ingrosso del medesimo servizio, anche ad usi misti civili e

industriali;

h) misura dei servizi idrici.»

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Validità del Metodo Tariffario Transitorio

� Qual è la validità del MTT?

• Dalla lettura dei vari articoli si deduce che le componenti tariffarie (oneri finanziari, degli oneri fiscali e quote di restituzione dell’investimento, costi della gestione efficientabili, costi della

gestione non efficientabili, eventuale componente di anticipazione per il finanziamento dei nuovi investimenti) sono valide sia per il periodo transitorio che per quelli definitivo Art.3 - Allegato A « I criteri di determinazione delle componenti di costo del servizio e il meccanismo di compensazione ex post dei ricavi sono da intendersi di validità generale, ferma restando la prerogativa dell’Autorità a modificarne l’impostazione od i parametri, qualora risultassero inefficaci rispetto alle finalità perseguite.» Pag.11 Delibera « per quanto compatibile, anche nella definizione del metodo tariffario transitorio vengano applicati gli elementi che saranno alla base del modello a regime»

• Il percorso di gradualità per il costi operativi e i costi di investimento e la determinazione del moltiplicatore sono invece validi fino alla successiva determinazione del metodo tariffario definitivo da parte dell’Autorità. (art.4.2 delibera - art 3.2 Allegato A)

Art. 4 co.2 Delibera «L’aggiornamento delle tariffe applicate, fino alla definizione da parte dell’Autorità del metodo tariffario definitivo, è effettuato in conformità con la metodologia tariffaria transitoria riportata nell’Allegato A alla presente deliberazione di cui forma parte integrante e sostanziale.»

Art.3.2 - Allegato A «Il percorso di gradualità e la determinazione del moltiplicatore dell’attuale assetto tariffario sono da intendersi validi fino alla successiva determinazione del metodo tariffario definitivo da parte dell’Autorità.»

• La novità del Metodo Definitivo dovrebbe riguardare il meccanismo di efficientamento dei costi operativi, con l’introduzione di curve di costo efficienti a cui tendere (pag.12 Delibera)

Pag.12 Delibera […] sia opportuno non implementare per gli anni 2012 e 2013 una formula automatica per il calcolo del costo efficiente […], rimandando alla definizione del metodo tariffario definitivo una organica trattazione dei percorsi obbligati di efficientamento;

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Adempimenti previsti nel MTT

� Quali adempimenti stabilisce il MTT? Con quali scadenze?

• Art.5 co.1 – Entro il 31 marzo aggiornamento PEF (dopo ne tratteremo le

criticità)

• Art.5 co.3 – Entro il 31 marzo adeguamento clausole contrattuali e gli atti che

regolano i rapporti tra gestori e autorità competenti incompatibili con il

provvedimento, pena la loro inefficacia. (dopo ne tratteremo le criticità)

• Art.6 co.2 – Entro il 31 marzo 2013, gli Enti d’Ambito trasmettono all’Autorità

ed ai gestori interessati la tariffa predisposta. Qualora le informazioni

integrative richieste non siano nella disponibilità degli Enti d’Ambito, questi

possono procedere ad una richiesta ulteriore nei confronti dei gestori, i cui esiti

dovranno essere inviati per conoscenza anche all’Autorità.

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Contenuti della determinazione del calcolo tariffario

� La comunicazione del calcolo tariffario da parte degli Enti d’Ambito, come esplicitata nel piano economico finanziario, dovrà essere effettuata inviando:

� a) il vincolo ai ricavi del gestore e il moltiplicatore tariffario teta (ϑ) che ciascun gestore dovrà applicare in ciascun ambito tariffario;

� b) una relazione di accompagnamento che ripercorra la metodologia applicata, anche con riferimento ai dati di Piano d’Ambito imputati, e le eventuali rettifiche operate;

� c) la modulistica inviata dal gestore ai sensi di quanto disposto dalla deliberazione 347/201/R/IDR, come eventualmente rettificata;

� d) la documentazione di supporto alle rettifiche operate.

� Ai fini del punto b) si segnala che l’Ente di Ambito deve indicare la % FNI definita ai sensi dell’art. 7 co.3 (delibera)

� Ai fini del punto c) si segnalano due nuove dichiarazioni che devono essere prodotte dai gestori:

� Dichiarazione del legale rappresentante del gestore del SII attestante l’impossibilità di ricostruire il valore storico delle immobilizzazioni acquisite a titolo oneroso fino al luglio 2012 da precedenti proprietari (Allegato - punto 8.2)

� I proprietari delle immobilizzazioni di terzi finanziate a fondo perduto autocertificano che non risultano finanziamenti a fondo perduto ulteriori rispetto a quelli comunicati (Allegato - punto 17.2)

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Applicazione delle tariffe 2013

� In base all’art. 6.5 nel 2013 si possono avere tre diversi momenti tariffari:

• a) fino alla definizione delle tariffe da parte degli Enti d’Ambito, le tariffe applicate nel 2012 senza

variazioni o, laddove applicabile, le tariffe per il 2013 eventualmente determinate dai medesimi

Enti d’Ambito in data precedente l’approvazione del presente provvedimento, purché non abbiano

modificato l’articolazione tariffaria precedente;

• b) a seguito della determinazione da parte degli Enti d’Ambito, e fino all’approvazione da parte

dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità, nell’ambito di quanto disposto dalla deliberazione 347/2012/R/IDR, moltiplicate per il fattore teta2013 (ϑϑϑϑ2013), come determinato

dall’Ente d’Ambito; qualora il ϑϑϑϑ2013 superi il 6,5% (limite massimo del MTN + inflazione

programmata) dovrà essere provvisoriamente applicato il 6,5% (art.7 co.1)

• c) a seguito dell’approvazione delle tariffe da parte dell’Autorità, le tariffe dell’anno 2012 comunicate all’Autorità moltiplicate per il valore teta 2013 (ϑϑϑϑ2013) approvato dalla medesima

Autorità.

01/01/2013 31/03/2013 30/06/2013 31/12/2013

Tariffe 2012 o 2013

MTN

Tariffe 2013 MTT

ϑ 2013 Ente d’Ambito

Tariffe 2013 MTT

ϑ 2013 AEEG

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Alcuni aspetti critici di carattere generale

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Alcuni aspetti critici di carattere generale (1/4)

� La redazione o aggiornamento del Piano Economico Finanziario

� Quesiti e Criticità:

• Dato che il Metodo Tariffario approvato è transitorio (2012-2013), come è possibile

sviluppare un Piano Economico Finanziario fino alla fine della concessione?

• E’ necessario aggiornare solo lo sviluppo tariffario o anche lo Stato Patrimoniale, il Conto

Economico e il Rendiconto Finanziario?

• Cosa si intende dire al punto 5.2 in tema di aggiornamento del PEF? Si tratta forse della

revisione del PdA che può essere fatta dagli Enti di Ambito per passare da un Piano old ad

un Piano new? Comunque cosa si intende per aggiornamento di un Piano old?

• Il PEF deve essere inviato all’AEEG?

� Sembra chiaro che non è necessario l’aggiornamento degli investimenti

delibera p.16, «il metodo tariffario transitorio non renda necessaria una revisione dei piani d’ambito esistenti

per quanto attiene la programmazione degli investimenti, fatta salva la necessità di adeguarne il piano

economico finanziario»

� Probabilmente l’AEEG produrrà delle linee guida sui contenuti minimi del PEF

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Alcuni aspetti critici di carattere generale (2/4)

� Adeguamento delle clausole contrattuali e degli atti che regolano i rapporti tra

gestori e autorità competenti incompatibili con il provvedimento, pena la loro

inefficacia

� Quesiti e Criticità:

• Siamo sicuri sia legittimo modificare le convezioni? non espone gli Enti di Ambito a

ricorsi?

• Cosa si chiede sia fatto?

• Adeguare convenzioni ad un metodo transitorio?

• Come si valuta l’incompatibiltà?

• Non conviene non adeguarle, ma solo sospendere l’efficacia delle clausole

incompatibili con il MTT?

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Alcuni aspetti critici di carattere generale (3/4)

� Finanziabilità del Piano di Ambito

• L’AEEG ha redatto un primo documento di consultazione (DCO 204/2012/R/idr del 22

maggio 2012), nel quale ha fotografato lo stato del Servizio Idrico Integrato,

inquadrando con puntualità le problematiche del settore soprattutto quella della

finanziabilità del piano di ambito

• Nella delibera 585/2012 l’AEEG non sembra più occuparsi di questi aspetti; cita

solamente la soluzione temporanea del problema per i finanziamenti già contratti,

individuata nel FNI

Delibera pag. 13 « le problematiche dell’allungamento della vita utile dei cespiti ai fini del calcolo

dell’ammortamento e dell’eventuale incapienza dei costi di capitale calcolati con il nuovo metodo

rispetto al costo totale di finanziamenti già stipulati possano essere risolte efficacemente nell’ambito di

un percorso di gradualità rispetto ai costi delle immobilizzazioni previsti nei piani d’ambito già approvati»

• In presenza di un metodo che 1) abbatte la principale «risorsa» dei flussi di cassa destinati al

rientro dei finanziamenti ovvero l’ammortamento finanziario e che 2) riduce oltretutto le

aliquote di ammortamento allineandole a vite utili piuttosto lunghe, la delibera né affronta

né individua una risposta alla questione fondamentale della modalità di finanziamento degli

investimenti del PDA

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Alcuni aspetti critici di carattere generale (4/4)

� Gestione acque meteoriche e drenaggio urbano

� L’art 38, comma 1 Allegato A della Deliberazione prevede che, nell’anno 2013, i costi relativi

allo svolgimento delle attività di raccolta e allontanamento delle acque meteoriche e di

drenaggio urbano, mediante la gestione e manutenzione di infrastrutture dedicate (fognature

bianche), nonché le attività di pulizia e manutenzione delle caditoie stradali, sono considerati

facenti parte del SII.

� Quesiti e Criticità:

• Come deve essere letto l’articolo? E’ un modo indiretto di allargare la nozione di SII?

• Chi non svolge il servizio lo deve svolgere dal 2013? Ci sembra di poter interpretare che si

disciplini il solo inserimento in tariffa per chi già svolge il servizio

• Ad ogni modo si ritiene che tali attività non debbano rientrare sotto la definizione di

Servizio Idrico Integrato perché è la stessa normativa di settore ad escluderle.

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Alcuni aspetti critici di maggiore dettaglio

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Spese Funzionamento Enti di Ambito

� E’ previsto l’inserimento in tariffa delle spese di funzionamento operative Delibera art.6 co.7 « I costi di funzionamento della struttura operativa dell’Ente d’ambito sono ammessi nei limiti già

riconosciuti dalle tariffe esistenti antecedentemente al presente provvedimento e in conformità al parere CoNViRi 8187/11 . Sono costi di funzionamento della struttura operativa dell’Ente d’ambito quelli relativi a personale, spese legali, sede, mobilio, cancelleria, attrezzatura informatica e tecnica di vario genere, materiale informativo ed altre spese generali riconducibili alla struttura operativa medesima.»

� L’AEEG dichiara però di voler incentivare l’efficacia dell’operato degli Enti di Ambito condizionandone il relativo riconoscimento dei costi in tariffa

Delibera pag.16 «Sia necessario [..] prevedere alcune clausole che condizionino il riconoscimento dei costi riconosciuti in

tariffa per il funzionamento degli Enti di Ambito all’attività effettivamente svolta da essi, anche al fine di incentivare l’efficacia del rispettivo operato»

� Per l’anno 2013 prevede già che in presenza di due condizioni 1) il mancato invio e 2) l’esercizio del potere sostitutivo da parte dell’AEEG, le spese di funzionamento in tariffa siano pari a zero

«Laddove gli Enti d’Ambito non provvedano all’invio delle proprie determinazioni e l’Autorità eserciti il proprio potere sostitutivo, la quota parte dei costi di funzionamento dell’Ente di Ambito medesimo […] con riferimento all’annualità

2013 è posta pari a 0.» (Art. 6 co.8)

� Criticità:

• Si chiede l’adempimento da parte degli Enti di Ambito di attività ‘’nuove’’, talvolta poco chiare nei contenuti, e spesso in continuo divenire, in tempi troppo stretti

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Tariffe per i depurati e non depurati

� L’art. 9, c. 1 stabilisce che ai sensi della sentenza della Corte costituzionale n. 335 del 2008, è

fatto divieto ai gestori del servizio idrico integrato di applicare corrispettivi inerenti il

servizio di depurazione agli utenti non asserviti ad un impianto di trattamento delle acque

reflue, fatte salve ulteriori determinazioni conseguenti alla definizione dei costi ambientali da

parte degli organismi competenti.

� Dalla lettura di tale comma sembra di capire di porre pari a 0 la tariffa per gli utenti non

serviti da impianti di trattamento delle acque reflue.

� Tale comma contrasta in parte con quanto previsto dalla legge 13/2009. L’art. 8 sexies della

legge 13/2009 stabilisce il principio in base al quale “gli oneri relativi alle attività di

progettazione e di realizzazione o completamento degli impianti di depurazione, nonché

quelli relativi ai connessi investimenti, come espressamente individuati e programmati dai

piani d ambito, costituiscono una componente vincolata della tariffa del servizio idrico

integrato che concorre alla determinazione del corrispettivo dovuto dall'utente. Detta

componente è, pertanto, dovuta al gestore dall'utenza non depurata per la quale è previsto

un programma di connessione al sistema di depurazione.

� In applicazione di quanto previsto, le Autorità di Ambito che hanno stabilito una tariffa di

depurazione a carico degli utenti non serviti, ma per i quali è previsto nel Piano di Ambito il

collegamento al servizio di depurazione, non dovrebbero più applicarla?

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Ulteriori questioni

� Applicazione del ϑ anche agli altri servizi idrici: L’incremento ϑ2013 sulle altre attività idriche, se da un lato

può essere applicato a quelle attività eseguite in regime di monopolio (es. prestazioni e servizi accessori,

attività di gestione della morosità, ecc.), dall’altro lato appare problematico applicarlo a quelle attività

effettuate in regime quasi concorrenziale (es. trattamento di percolati da discarica, trattamento di rifiuti

liquidi o bottini, esecuzione di lavori conto terzi) e poi è contraddittorio con la definizione dell’ambito

oggettivo definito all’art.1

� L’incremento ϑ2013 non è applicato agli allacciamenti: Il prezziario sugli allacciamenti è spesso regolato

dalle Autorità di Ambito, che nella Convenzione di affidamento o suoi allegati ne disciplinano il prezzo e il

suo incremento negli anni. Nel sistema tariffario a regime l’AEEG regolerà tali prezzi?

� Destinazione FONI e disponibilità del ∆ CUITEELL: non è chiaro se sia il gestore o l’Ente di Ambito a decidere

la destinazione del fondo nuovi investimenti (FONI) disciplinato all’art.42 allegato. Sembra invece chiaro

che il ∆ CUITEELL ovvero la differenza tra i costi delle immobilizzazioni degli enti locali e l’importo dei mutui

e degli altri corrispettivi resti nella disponibilità del gestore e non passi ai Comuni come ipotizzato nelle

presentazioni di settembre dell’AEEG

� Conguagli post aprile 2012: rinviate a successivi provvedimenti, le tematiche relative al recupero delle

partite pregresse non deliberate dagli Enti d’ambito entro il 30 aprile 2012

� Referendum: in attesa della riposta alla richiesta di parere inoltrata al consiglio di stato in data 23 ottobre

2012 (prot. Autorità n.33500 del 2012) non è stata prevista la restituzione della remunerazione per il

periodo post luglio 2011

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Conclusioni - Schema di sintesi sulle attività e scadenze

� In sintesi, queste le attività che siamo chiamati a svolgere in circa due mesi

� A ciò si aggiunge, a monte, la Validazione e calcolo teta per i grossisti

Rif. Attività Scadenza

Del. Art. 6.1. Validazione partecipata dei dati inviati dai gestori

Allegato A All. Art. 5.1

Calcolo Tariffario 2012-2013 (con eventuale adeguamento del perimetro PDA)

Del. Art. 6.3. Predisposizione relazione per AEEG

Del. Art. 5.1. Proiezione tariffa ad anni successivi al 2013 per costruire PEF

Del. Art. 5.1. Aggiornamento o costruzione PEF

Del. Art. 5.3. Aggiornamento clausole contrattuali Approvazione di tutto ciò da parte degli organi dell’Ente di Ambito Scadenza: 31/03/2013

Del. Art. 6.2. e 6.3.

Trasmissione all’AEEG della tariffa predisposta con i contenuti stabiliti dal provvedimento

Scadenza: 31/03/2013

Del. Art. 6.2.

Trasmissione al Gestore della tariffa predisposta Scadenza: 31/03/2013

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Conclusioni - Proposte

� Si propone di predisporre un documento Anea da inviare all’AEEG con

osservazioni sulle criticità, segnalazione imprecisioni e richieste di chiarimento

sulla delibera 585/2012/R/IDR e suo allegato.

� Nei prossimi giorni vi verrà inviato una prima bozza del documento in cui saranno

presenti le questioni elencate in questa presentazione e nella successiva.

� Il documento terrà conto della discussione di oggi e dei contributi di ciascun

associato.

� Importante fissare a breve un incontro con AEEG per discutere dei temi sollevati e

avere risposte certe.

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IL METODO TARIFFARIO TRANSITORIO

per la determinazione delle tariffe negli anni 2012 e 2013

Seminario ANEA, Roma 17 gennaio 2013

Il Metodo Tariffario Transitorio AEEG

Aspetti e principi generali

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