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Costruzioni, entro l'anno il tavolo di crisi del settore. Buia: difficile anche il 2019 Q.E.T.

L'impegno del premier Conte e del ministro Patuanelli a convocare i costruttori per trovare

vie d'uscite strutturali alla crisi

L'edilizia è sprofondata in una crisi infinita e ancora «non vede la luce in fondo al tunnel». A lanciare l'allarme è il presidente dell'Ance, Gabriele Buia, aprendo l'assemblea dell'associazione e sollecitando le «istituzioni» a dare «moltissime attenzioni» ad un settore fondamentale per la crescita economica del paese. Istituzioni rappresentate in platea dal premier, Giuseppe Conte, dal ministro dello Sviluppo economico, Stefano Patuanelli, e dalla ministra delle Infrastrutture, Paola De Micheli.

«E stato un anno difficile perché di lavoro ce n'è ancora troppo poco. E perché nonostante gli sforzi fatti alcune delle riforme, che come Ance abbiamo proposto e contribuito a far approvare, rimangono ancora tutte da attuare o completare», sottolinea il presidente, denunciando quindi che la lista delle opere bloccate «è ancora lunga» per un totale di 749 per 62 miliardi di euro. «Nell'elenco c'è di tutto: scuole, ospedali, strade e anche fondamentali opere di messa in sicurezza come quelle che riguardano il letto del fiume Sarno, noto per la tragica frana di oltre 20 anni fa che causò 160 morti», afferma Buia, precisando che si tratta di «220 milioni non utilizzati per un'opera che può salvare vite umane». E il presidente dei costruttori punta il dito anche contro la burocrazia 'Soviet' che strozza cittadini e imprese, sollecitando a combatterla.

Il premier Conte risponde nel suo intervento spiegando che il governo sta «operando con lo sblocca cantieri» e «ricorreremo al commissario ad hoc sempre più frequentemente, quando lo riterremo necessario». Il Presidente del Consiglio promette anche una soluzione per saldare i debiti dello Stato nei confronti delle imprese edili e pari a 8 miliardi.

«Sicuramente una soluzione dobbiamo trovarla. Non potete essere in crisi perché non riuscite a recuperare dei crediti erariali. Quindi gli 8 miliardi che lo Stato vi deve sono sacrosanti», dichiara Conte, aprendo anche ad un futuro tavolo tecnico sul reverse charge. «Un settore in crisi non può essere oggetto di interventi punitivi, fra virgolette, c'è una norma studiata per evitare i mancati versamenti contributivi, ma se pone criticità ragioniamoci», dice il premier.

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A cercare di rassicurare i costruttori sono anche i ministri De Micheli e Patuanelli. La ministra delle Infrastrutture sottolinea che è stata chiamata «per fare le infrastrutture, gli investimenti, sbloccare ciò che è bloccato e mettere risorse a terra". E in quest'ottica aggiunge: «Abbiamo accreditato sul conto del ministero delle infrastrutture 16 miliardi l'altro giorno». Risorse che da «subito» permetteranno di finanziarie una serie di opere, tra cui i lavori di ammodernamento della Salaria ed interventi sulle ferrovie regionali, precisa De Micheli. Dal canto suo il ministro dello Sviluppo si impegna a convocare al Mise «entro la fine dell’anno«il settore dell'edilizia» per un tavolo straordinario sulla crisi del settore perché è fondamentale che i ministeri si siedano con Ance per trovare assieme soluzioni e proposte, che sono interdisciplinari».

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Dal «piano rinascita urbana» al maxi-bonus facciate: tutte le misure del Ddl Bilancio Alessandro Lerbini e Mauro Salerno

Nell'ultima bozza della Manovra anche 828 milioni per la metropolitana di Torino e un

pacchetto di fondi per gli investimenti sostenibili degli enti locali

Il piano di rinascita urbana e il maxi-bonus fiscale del 90% per il recupero delle facciate degli edifici sono le due principali novità della Manovra cui sta continuando a lavorare il Governo. Nel Ddl Bilancio c'è anche la conferma dei bonus per le ristrutturazioni e l'eco-bonus oltre a un anno in più per il bonus mobili. Qui riassumiamo le principali novità dell'ultima bozza del disegno di legge.

Confermato il piano di rinascita urbana annunciato dal Mit Un piano da 853 milioni per ridurre il disagio abitativo con particolare riferimento alle periferie. La bozza del Disegno di legge bilancio prevede il Programma innovativo nazionale per la qualità dell'abitare, il cosiddetto Piano di rinascita urbana già annunciato dalla ministra per le Infrastrutture Paola De Micheli qualche giorno fa. Ai fondi di questo nuovo «piano casa» si accederà attraverso un bando pubblico del ministero delle Infrastrutture e la valutazione dei progetti da parte di una commissione composta da esperti dalla elevata professionalità. I criteri per la valutazione delle proposte saranno definiti da un decreto attuativo «cui il ministero stà già lavorando», ha assicurato ieri la ministra De Micheli. «In Italia mancano 600mila alloggi», ha aggiunto la ministra. Che ha anche spiegato che il decreto garantirà punteggi aggiuntivi alle proposte avanzate dai Comuni capaci di estendere i progetti di riqualificazione alle aree private e di coinvolgere nel finanziamento anche contributi regionali e capitali privati.

Le proposte, corredate dal relativo cronoprogramma di attuazione, potranno essere inviate al ministero delle Infrastrutture da regioni, città metropolitane, comuni capoluoghi di provincia, la città di Aosta e i comuni con più di 60mila abitanti. Per ciascuna regione sarà assicurato almeno un finanziamento.

A valutare le proposte sarà un’alta commissione nominata «con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, da adottarsi entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore» della Manovra. I Comuni che vorranno (e ne hanno la disponibilità finanziaria) potranno escludere questi progetti dall'obbligo di versare il contributo di costruzione.

Il fondo di 853,81 milioni è così ripartito: 12,18 milioni per l'anno 2020, 27,25 milioni nel 2021, 74,07 milioni nel 2022, 93,87 milioni nel 2023, 94,42 milioni nel 2024, 95,04 milioni nel 2025, 93,29 milioni nel 2026, 47,15 milioni nel 2027, 48,36 milioni nel 2028, 53,04 milioni nel 2029, 54,60 milioni nel 2030, 54,64 milioni negli anni 2031e 2032 e 51,28 nel 2033.

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Bonus fiscali: ok ristrutturazioni e mobili. Novità: 90% per le facciate La bozza della legge di Bilancio conferma anche per l'anno prossimo il bonus per le ristrutturazioni e l'eco-bonus per gli interventi di riqualificazione energetica. La novità è il bonus-facciate. Per le spese documentate, sostenute nel 2020, relative agli interventi edilizi, inclusi quelli di manutenzione ordinaria, finalizzati al recupero o restauro della facciata degli edifici, la detrazione dall'imposta è incrementata al 90% Senza limiti di spesa. Confermato anche il bonus mobili.

Alla metropolitana di Torino 828 milioni Per la realizzazione della linea 2 della metropolitana di Torino è autorizzata la spesa di 50 milioni per l'anno 2020, 80 milioni per l'anno 2021, 150 milioni di euro per l'anno 2022, 200 milioni per l'anno 2023, 124 milioni per l'anno 2024 e 28 milioni di euro per ciascuno degli anni dal 2025 al 2032, per un totale di 828 milioni. «Quesrti stanziamenti - ha commentato la sindaca di Torino Chiara Appendino - permetteranno l'avvio dei lavori di un'opera che cambierà il volto della nostra città portando benefici alle periferie Nord e Sud».

Investimenti sostenibili degli enti locali Istituito un Fondo per gli Enti territoriali con una dotazione di 735 milioni per il 2020, di 1.078 milioni per il 2021, di 1.670 milioni per il 2022 e di 2.300 milioni per ciascuno degli anni dal 2023 al 2032. Il Fondo tiene conto delle coperture Imu/Tasi, edilizia sanitaria e sblocco degli avanzi delle Regioni. Si legge nella bozza di 93 articoli del Ddl bilancio, che contiene anche risorse per i piccoli comuni, fondi per le grandi opere e per accelerare investimenti e progettazione. Il pacchetto «è destinato al rilancio degli investimenti territoriali per lo sviluppo sostenibile e infrastrutturale, in particolare, spesa dell'edilizia pubblica, inclusa manutenzione e sicurezza, asili nido e altre infrastrutture sociali, manutenzione della rete viaria, del dissesto idrogeologico, della prevenzione rischio sismico e valorizzazione dei beni culturali e ambientali», si legge nella bozza della Manovra.

Revoca fondi Sblocca-Italia: arriva un'altra proroga Arriva ancora una proroga per i termini di appaltabilità e cantierabilità delle grandi opere finanziate con il decreto legge Sblocca Italia del 2014. La bozza della Manovra dispone infatti che "previa motivata istanza presentata al Ministero delle infrastrutture e dei trasporti da parte delle stazioni appaltanti" il ministero delle Finanze può estendere allungare le scadenze previste ormai cinque anni fa di ulteriori due anni a partire dalla data di entrata in vigore della legge di Bilancio, a patto che le stazioni appaltanti alleghino alla richiesta "il cronoprogramma aggiornato delle fasi attuative dell'intervento". Tra le grandi opere finanziate dal decreto del 2014 figurano il passante ferroviario di Torino, l'autostrada Trieste-Venezia, la tratta Colosseo-Piazza-Venezia della linea C della metropolitana di Roma, gli aeroporti di Firenze e Salerno, il terzo valico ferroviario Milano-Genova, il Quadrilatero Umbria-Marche oltre a diversi lotti della Salerno-Reggio Calabria.

Due miliardi in più per l'edilizia sanitaria Il Ddl di Bilancio in bozza conferma i due miliardi di aumento per il programma pluriennale di interventi in materia di ristrutturazione edilizia e di ammodernamento tecnologico, che cresce così da 28 miliardi a quota 30 miliardi. La misura era stata

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"blindata" nella fase delle trattative pre manovra dal ministro per gli Affari regionali Francesco Boccia e le Regioni stesse. Per la sottoscrizione di accordi di programma con le Regioni e l'assegnazione di risorse agli altri enti del settore sanitario interessati, resta fermo il limite annualmente definito in base alle effettive disponibilità di bilancio. L'incremento di due miliardi, si legge infine nel testo, «è destinato prioritariamente alle regioni che abbiano esaurito, con la sottoscrizione di accordi, la propria disponibilità

Autostrade, stretta sulla deducibilità degli ammortamenti C'è anche la stretta sulla deducibilità degli ammortamenti finanziari dei concessionari nel Ddl bilancio. La norma dispone che «per le imprese concessionarie di costruzione e gestione di autostrade e trafori la quota di ammortamento finanziario deducibile non può, in ogni caso, essere superiore all'1 per cento del costo dei beni». Il riferimento qui è ai «beni gratuitamente devolvibili», cioè quei beni, materiali e immateriali, che il concessionario deve restituire al concedente al termine della concessione. In deroga alle norme che impongono di applicare le novità tributarie all'anno fiscale «successivo a quello in corso alla data di entrata in vigore delle disposizioni» la disposizione si applicherà «a decorrere dal periodo di imposta in corso al 31 dicembre 2019».

Contro la stretta ha tuonato l'Aiscat, l'associazione delle concessionarie autostradali secondo cui l'approvazione della norma determinerebbe il vblocco dehgli investimenti. «Qualora la nuova misura contenuta nella Legge di Bilancio fosse approvata - si legge in una nota -, le concessionarie autostradali sarebbero impossibilitate a dedurre fiscalmente nell'arco della concessione i costi sostenuti per la realizzazione di infrastrutture da devolvere gratuitamente allo Stato al termine della concessione stessa. In questo modo, il disallineamento tra l'ammortamento finanziario contabile e quello dedotto fiscalmente provocherebbe l'impossibilità di realizzare nuovi investimenti», spiega l'associazione che riunisce le concessionarie autostradali. «Peraltro è utile ricordare che la totale inapplicabilità del limite alla deducibilità degli ammortamenti è stata già sancita nel 2011, quando un'identica misura presente nel Decreto n. 98 del 2011 venne soppressa in sede di conversione in legge, poiché ritenuta palesemente incostituzionale per violazione degli articoli 53, 3 e 41 della Costituzione», evidenzia l'Aiscat.

Nasce fondo per investimenti in isole minori Arriva il fondo per gli investimenti nelle isole minori. La bozza di legge di bilancio, che istituisce presso la presidenza del Consiglio un fondo con una dotazione di 14,5 milioni di euro per il 2020, di 14 milioni di euro per il 2021 e di 13 milioni di euro per il 2022. Il fondo è destinato a "finanziare progetti di sviluppo infrastrutturale o di riqualificazione del territorio di comuni" delle isole minori. La norma stabilisce che con decreto del presidente del Consiglio, su proposta del ministro per gli Affari regionali, previo parere della conferenza unificata, sono stabiliti i criteri e le modalità di erogazione delle risorse. Il fondo è ripartito tra i comuni destinatari con decreto del ministro per gli Affari regionali, di concerto con il ministro dell'Economia, previo parere favorevole della conferenza unificata.

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Contributo Tasi Un contributo di 110 milioni all'anno per il triennio 2020-22 a titolo di ristoro del gettito non più acquisibile dai comuni a seguito dell'introduzione della Tasi. Lo prevede la bozza del Ddl bilancio. La quota da ripartire è attribuita ai comuni interessati secondo gli importi indicati per ciascun ente nell'allegato A al decreto del Ministero dell'interno di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze 14 marzo 2019, "Riparto a favore dei comuni del contributo compensativo, pari complessivamente a 110 milioni, per l'anno 2019".

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Casellario informatico, Il Tar Lazio richiama l'Anac a motivare l'annotazione delle notizie ritenute «utili» Pietro Verna

Bocciata la scelta di segnalare la mancata assunzione di due lavoratori iscritti alle categorie

protette da parte di un'impresa

L'annotazione nel casellario informatico di notizie ritenute «utili» deve essere motivata riguardo sia alla intrinseca utilità sia alla coerenza con le finalità di tenuta del casellario. L'annotazione richiede infatti l'esplicitazione delle ragioni che inducono a ritenere che i fatti oggetto di segnalazione siano conferenti alle finalità specifiche indicate agli artt. 80, comma 12, e 213, comma 10, del Dlgs n. 50 del 2016 (codice dei contratti pubblici), nonché delle ragioni per cui i fatti medesimi possano influire su gare future dell'operatore economico. Lo ha stabilito il Tar Lazio (sentenza 2 ottobre 2019, 11470), che ha accolto il ricorso proposto contro la delibera con la quale l'Autorità nazionale anticorruzione (di seguito "Autorità) aveva disposto l'annotazione nel casellario informatico della violazione da parte di una società aggiudicataria della legge n. 68 del 1999 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili), per la mancata assunzione di due lavoratori iscritti alle categorie protette. Annotazione che il Tar ha annullato «non avendo l'Autorità specificato l'utilità della notizia […] né le ragioni che l'inducevano a dare pubblicità all'accadimento».

Cornice normativa Il codice dei contratti pubblici, all'art. 80, comma 12, dispone che «In caso di presentazione di falsa dichiarazione o falsa documentazione, nelle procedure di gara e negli affidamenti di subappaltola stazione appaltante ne da' segnalazione all'Autorità che, […] in considerazione della rilevanza o della gravità dei fatti […] dispone l'iscrizione nel casellario informatico ai fini dell'esclusione dalle procedure di gara e dagli affidamenti di subappalto […] fino a due anni» Lo stesso codice, all'art. 213, comma 10, dispone che nel casellario informatico gestito dall' Autorità debbono confluire, oltre a «le notizie, le informazioni e i dati relativi agli operatori economici con riferimento alle iscrizioni previste dall'articolo 80» le (sole) notizie ritenute utili «ai fini della tenuta del casellario, della verifica dei gravi illeciti professionali di cui all'articolo 80, comma 5, lettera c), dell'attribuzione del rating di impresa di cui all'articolo 83, comma 10, o del conseguimento dell'attestazione di qualificazione di cui all'articolo 84». L'Autorità, in attuazione di tale previsione, ha adottato le Linee Guida n. 6 e il Regolamento 6 giugno 2018, stabilendo che nella sezione B del casellario informatico siano annotate «le notizie, le informazioni e i dati concernenti i provvedimenti di esclusione dalla partecipazione alle procedure d'appalto o di concessione e di revoca dell'aggiudicazione».

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Orientamento giurisprudenziale La pronuncia conferma l'indirizzo giurisprudenziale secondo cui in tutti in casi in cui le annotazioni nel casellario informatico non rientrino tra quelle tipizzate dal legislatore come "atto dovuto", le stesse devono essere adeguatamente motivate in ordine alle ragioni della ritenuta utilità (Tar Lazio, Roma, Sez. I, 8 marzo 2019, n. 3098). Il che implica che l'annotazione di notizie ritenute "utili" deve avvenire in applicazione dei canoni di proporzionalità e ragionevolezza dell'azione amministrativa ( Tar Lazio, Roma, sentenza 19 marzo 2019, n. 3660). Dimodoché l'Autorità ha l'obbligo di riportare «correttamente» le vicende oggetto dell'annotazione e di assicurare che le stesse siano attentamente valutate, tenendo conto che l'annotazione:

1 )«non incide in maniera indolore sulla vita dell'impresa, neanche nel caso in cui non preveda l'automatica esclusione o la conseguente interdizione dalle gare pubbliche» (Tar Lazio, Roma, sentenza18 febbraio 2019, n. 2178), (Tar Lazio- Roma, sentenza 25 giugno 2019, n. 8269); 2) rischia di indurre distorsioni nel sistema economico e alterare la concorrenza, «dovendosi ritenere che qualsiasi dubbio sull'affidabilità dell'operatore economico è in grado di ridondare […] sulla partecipazione delle gare ristrette» (Tar Lazio- Roma 11 giugno 2019, n. 7595).

Decisioni che hanno indotto l'Autorità a preannunciare (il 10 luglio 2019) la modifica del Regolamento del 6 giugno 2018 e ad adottare, nelle more di tale modifica, le seguenti misure precauzionali: -sospensione del termine di conclusione dei procedimenti di annotazione in corso; sospensione del termine di 90 giorni previsto per l'avvio dei procedimenti di annotazione riguardanti segnalazioni già pervenute; -oscuramento delle notizie utili, fatta eccezione per quelle disposte con delibera consiliare a conclusione dei procedimenti sanzionatori e per quelle derivanti da segnalazioni di fatti illeciti da parte degli organi giudiziari dopo l'entrata in vigore del codice dei contratti pubblici. Oscuramento che «avverrà progressivamente, con procedura manuale, per le annotazioni i cui i termini di impugnazione non siano trascorsi [e] con procedura massiva, in corso di elaborazione, per tutte le rimanenti».

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Illegittima l'esclusione dalla gara per difetto di un requisito autocertificato Dario Immordino

Tar Lecce: la verifica sul possesso dei requisiti deve essere operata nella fase successiva

all'aggiudicazione

L'accertamento del difetto di taluno dei requisiti richiesti dalla lex specialis e autocertificato dal concorrente attraverso la documentazione di gara non giustifica l'esclusione dalla gara. Lo ha stabilito il Tar Lecce con la sentenza 1601/2019, sull'assunto che, ai sensi della disciplina del codice degli appalti, la commissione di gara deve condurre la valutazione finalizzata all'ammissione e alla partecipazione alla gara sulla base di quanto autocertificato dai concorrenti nella documentazione di gara, mentre la verifica sul possesso dei requisiti "deve essere operata nella fase successiva all'aggiudicazione, quale condizione integrativa dell'efficacia di quest'ultima". Ed in ogni caso, ai sensi dell'art. 83 co. 9, codice appalti, deve essere consentito ai concorrenti di sanare l'incompletezza e ogni altra irregolarità essenziale degli elementi e del Dgue attraverso la procedura di soccorso istruttorio.

Ai sensi dell'art. 32, comma 7, del d.lgs. 50/2016, infatti, le dichiarazioni dei concorrenti contenute nella domanda di partecipazione alla gara e nel documento di gara unico europeo costituiscono "prova documentale sufficiente del possesso dei requisiti dichiarati", e l'art. 85 co. 1 del Codice chiarisce eloquentemente che, "al momento della presentazione delle domande di partecipazione o delle offerte, le stazioni appaltanti accettano il documento di gara unico europeo (Dgue), redatto in conformità al modello di formulario approvato con regolamento dalla Commissione europea", che costituisce " prova documentale preliminare in sostituzione dei certificati rilasciati da autorità pubbliche o terzi ".

Di conseguenza, al di fuori di diverse previsioni della "lex specialis" e fatta salva la facoltà della stazione appaltante di richiedere la documentazione complementare e integrativa necessaria ai fini della svolgimento della gara secondo quanto previsto dall'art. 85, comma 5 del Codice, si procede alla verifica del possesso dei requisiti prescritti soltanto all'esito della procedura, dopo l'approvazione della proposta di aggiudicazione ed il provvedimento di aggiudicazione.

Tale verifica, peraltro, non spetta alla commissione di gara ma alla stazione appaltante, che deve operarla mediante richiesta all'aggiudicatario dei documenti necessari, in conformità a quanto prescritto dagli artt. 86 e 87 d.lgs. n. 50 del 2016" (C.d.S, V, 18.3.2019, n. 1730). Ciò comporta che le dichiarazioni rese dai concorrenti nel Dgue documentano validamente, agli effetti della partecipazione alla gara, il possesso dei requisiti di ordine generale e speciale, rispetto ai quali sull'Amministrazione incombe esclusivamente un onere di verifica documentale da espletarsi ad aggiudicazione avvenuta.

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In ragione di ciò l'esclusione dalla gara motivata sulla base dell'accertamento della carenza dei requisiti di partecipazione deve ritenersi illegittima, per due ordini di ragioni: a) la violazione del regime della competenze istituzionali, a causa dell’esercizio da parte della commissione di gara di competenze spettanti alla stazione appaltante; b) la violazione del "diritto all'autocorrezione" attraverso il soccorso istruttorio, in quanto laddove l'Amministrazione dovesse avere dubbi in merito all'effettivo possesso dei requisiti tenuta a richiedere al concorrete un'integrazione documentale, ma non può escluderla automaticamente escluderlo dalla gara.

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