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Milleproroghe, ok definitivo: le 33 novità per l'edilizia e le costruzioni Massimo Frontera

Edilizia scolastica, sanitaria e universitaria, concessionari, Anas, Rfi, investimenti, sisma,

urbanizzazioni, cedolare secca, bonus verde, commissari

Autostrade, commissari, anti-incendio: tutte le novità del Dl Milleproroghe Massimo Frontera e Mauro Salerno Con il via libera, lo scorso giovedì 26 febbraio, l'Aula del Senato ha approvato la conversione in legge del decreto Milleproroghe nel testo uscito dalla Camera lo scorso 20 febbraio. Sono dunque definitivamente operative - una volta pubblicato il Dl in Gazzetta - le numerose novità che impattano sul comparto delle costruzioni e dell'edilizia, molte delle quali introdotte nel corso della conversione a Montecitorio. Ecco di seguito, le misure di maggior rilievo. Revoca delle concessioni autostradali (Art.35) In caso di revoca, decadenza o risoluzione delle concessioni di strade o autostrade, l'Anas potrà subentrare al concessionario per il periodo necessario a selezionare il nuovo concessionario con evidenza pubblica. Più precisamente (in deroga al codice appalti) si stabilisce che l'Anas potrà assumere la gestione delle strade/autostrade e svolgere le attività di manutenzione ordinaria e straordinaria, come pure gli investimenti per la riqualificazione e l'adeguamento. La misura prevede anche che l'Anas possa acquistare eventuali progetti elaborati dal concessionario. Revisione delle concessioni autostradali (Art.13, c.3) Il decreto Milleproroghe pone le condizioni rispettivamente per la revisione e per la revoca delle attuali concessioni. In un primo punto (articolo 13, comma terzo) si azzerano gli aumenti tariffari previsti se il concessionario non accetta una revisione della convenzione sulla base del metodo tariffario definito dall'Autorità di regolazione dei trasporti. La tariffa unica dell'Art presenta due novità: "premia" solo gli investimenti in opere effettivamente realizzate e collaudate; introduce un price cap che nel calcolo della tariffa sottrae all'inflazione programmata una X di produttività. La norma, come comunicato dal Mit lo scorso 31 dicembre 2019, impatta sulle seguenti concessionarie: Rav, Sat, Strada dei Parchi, Satap (A4), Milano-Serravalle, Brescia-Padova, Autostrade per l'Italia, Asti-Cuneo, Salt (Autocamionale della Cisa), Autostrada dei Fiori (Tronco A10), Autostrada dei Fiori (Tronco A6), Salt (Tronco Ligure Toscano), Sav, Sitaf, Tangenziale di Napoli e Cas. Lo stesso comunicato informa che per le società concessionarie il cui contratto di concessione risulta scaduto (Ativa, Autostrada del Brennero, Autostrade Meridionali, Autovie Venete, Satap A21) non è stato concesso alcun incremento tariffario e che è stato invece autorizzato l'incremento tariffario per le società Cav (1,20%), Autovia Padana (4,88%), Brebemi. (3,79%) e Pedemontana Lombarda (0,80%). Lo scorso 13 febbraio, la ministra De Micheli, nel corso di un question time in Senato ha riferito che alla richiesta del Mit di ottemperare alle disposizione dell'Autorità dei Trasporti, «solo alcuni concessionari, peraltro in misura parziale», si sono mossi. La tabella di marcia indicata prevede l'approvazione

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entro il 31 luglio 2020 l'approvazione delle proposte di aggiornamento dei Pef che i concessionari devono presentare al Mit entro il 30 marzo 2020. Contenzioso Anas (Art.13, c.4) L'Anas viene autorizzato, anche per gli anno 2020-2022, a definire le controversie con le imprese appaltatrici a seguito di riserve o richieste di risarcimento. La soluzione passa attraverso accordi bonari e/o transazioni giudiziali e stragiudiziali. Stessa cosa per i general contractor. La soluzione è subordinata, tra le altre cose, alle condizioni indicate nell'articolo 208 del codice appalti che in questi casi impone il parere dell'Avvocatura. Contratto di programma Anas (Art. 13, c.5) Il Dl sancisce lo slittamento agli anni 2021-2025 l'attuazione della remunerazione di Anas tramite corrispettivo (e non tramite contributo), al momento della definizione del relativo contratto di programma per il medesimo periodo. Piani di zona, più fondi per infrastrutture e urbanizzazioni (Art13, cc. 5-quinques e 5-sexies) Dal 10 aprile 2020 si apre la possibilità, per i comuni interessati, di utilizzare nuovi fondi per completare infrastrutture e urbanizzazioni all'interno di piani di zona esistenti. La modifica ha l'obiettivo di consentire di attingere ai fondi destinati a varie misure di risanamento del tessuto urbano, sia all'interno dei centri storici, sia nelle periferie. Si tratta delle risorse che derivano dai proventi per il rilascio dei titoli edilizi e dalle sanzioni incassate per le infrazioni al testo unico Edilizia. L'emendamento, più precisamente, interviene su una misura prevista dalla legge n.232/2016 (articolo 1, comma 460). Misura, che in generale consente di utilizzare i fondi destinandoli «alla realizzazione e alla manutenzione ordinaria e straordinaria delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria, al risanamento di complessi edilizi compresi nei centri storici e nelle periferie degradate, a interventi di riuso e di rigenerazione, a interventi di demolizione di costruzioni abusive, all'acquisizione e alla realizzazione di aree verdi destinate a uso pubblico, a interventi di tutela e riqualificazione dell'ambiente e del paesaggio, anche ai fini della prevenzione e della mitigazione del rischio idrogeologico e sismico e della tutela e riqualificazione del patrimonio rurale pubblico, nonché a interventi volti a favorire l'insediamento di attività di agricoltura nell'ambito urbano e a spese di progettazione per opere pubbliche». «A decorrere dal 1o aprile 2020 - recita l'emendamento che viene inserito alla fine della norma citata - le risorse non utilizzate ai sensi del primo periodo possono essere altresì utilizzate per promuovere la predisposizione di programmi diretti al completamento delle infrastrutture e delle opere di urbanizzazione primaria e secondaria dei piani di zona esistenti». Alloggi articolo 18, altri tre anni di tempo (Art. 13, comma 5-septies) Slitta al 31 dicembre 2022 il termine per la ratifica degli accordi di programma finalizzati alla rilocalizzazione degli interventi del programma straordinario di edilizia residenziale per i dipendenti delle amministrazioni dello Stato impegnati nella lotta alla criminalità organizzata. Si tratta del programma avviato nel 1991 con l'articolo 18 del decreto legge n.152. Il programma, gestito dal Mit, si trascina da anni. Il mancato completamento del programma nei tempi previsti ha reso l'iniziativa anacronistica,

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con la conseguenza di dover rilocalizzare gli interventi, cosa che a sua volta ha moltiplicato il ritardo finora accumulato. Sicilia, un commissario per la viabilità (Art. 16, c.1) Gestione commissariale per la rete viaria della regione Sicilia. La nomina è imminente, visto che il termine scade oggi, 28 febbraio. La struttura del commissario dovrà provvedere alla di realizzazione, progettazione, affidamento ed esecuzione degli interventi sulla rete viaria provinciale dell'Isola. Quanto al nome del commissario, si è fatto a lungo il nome di Gianluca Ievolella, dalla scorsa primavera ai vertici del Provveditorato opere pubbliche Sicilia-Calabria, su cui l'ex ministro delle Infrastrutture Danilo Toninelli e il presidente della Regione Sicilia Nello Musumeci avevano trovato un'intesa già lo scorso luglio. Sardegna, un commissario per le infrastrutture (Art. 16, c.1-ter) Commissario straordinario anche per la Sardegna. In questo caso la nomina dovrà avvenire entro il 30 giugno 2020, con Dpcm. Il commissario elevato o molto elevato, incrementi delle quote di impermeabilizzazione del suolo. Compito del commissario di governo sarà quello di realizzare le opere di infrastrutturazione viaria in Sardegna. Compiti, poteri, prerogative e funzioni saranno dettagliati nel medesimo Dpcm di nomina. Commissari sblocca-cantieri con «portafoglio» (Art.16 c.1-bis) Tra le modifiche recenti (introdotte alla Camera) c'è l'autorizzazione ad aprire una contabilità speciale con le risorse assegnate ai commissari di governo per realizzare i vari interventi. La misura, volta a consentire l'operatività immediata delle strutture commissariali, si applica a tutti i commissari previsti dal decreto sblocca-cantieri, oltre ai commissari della Sicilia, del Mose e del nodo ferroviario di Genova. Questi ultimi due già nominati nelle persone, rispettivamente di Elisabetta Spitz e Calogero Mauceri. Edilizia sanitaria, più spazio agli investimenti Inail (Art. 25-quinquies) Entro fine giugno si conoscerà una lista aggiuntiva di iniziative di edilizia sanitaria che potranno essere oggetto di investimento dell'Inail, in aggiunta al piano di investimenti già definito. La lista delle «iniziative urgenti di elevata utilità sociale nel campo dell'edilizia sanitaria» - aggiuntive rispetto al piano individuato ai sensi della legge 232/2016 (articolo 1, comma 602) - sarà definita con Dpcm da adottare entro il 30 giugno 2020, su proposta del ministro della Salute, di concerto con il ministro del Lavoro. L'emendamento anticipa inoltre che della lista farà parte il nuovo polo scientifico-tecnologico dell'Istituto superiore di Sanità. Prorogato al 31 maggio prossimo il termine per la rimodulazione degli interventi di investimento in edilizia sanitaria indicati nel Dpcm 24 dicembre 2018 (con invarianza della quota massima di investimento per ciascuna regione). Internazionalizzazione delle imprese, Sace amplia il raggio d'azione (Art.26-bis) Le garanzie e le coperture assicurative concedibili da Sace (Cdp) potranno essere concesse anche in favore di sottoscrittori di prestiti obbligazionari, cambiali finanziarie, titoli di debito e altri strumenti finanziari connessi al processo di internazionalizzazione di imprese italiane.

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Investimenti, 34% al Sud (anche per Fs e Anas) (Art. 30) Ogni anno, entro il 30 giugno, le amministrazioni centrali comunicano al ministro per il Sud e al ministro dell'Economia i programmi di spesa in conto capitale finalizzata alla crescita o al sostegno degli investimenti interessati dall'applicazione della regola secondo cui il 34% degli investimenti va destinata alle regioni del Mezzogiorno (Abruzzo, Molise, Campania, Basilicata, Calabria, Puglia, Sicilia e Sardegna). Un apposito Dpcm, da emanare entro il 30 aprile, spiegherà come verificare l'applicazione della clausola. La regola del 34% vale anche ai contratti di programma con Anas e Rfi. Strade e scuole, 150 milioni per Roma e Milano (Art. 31-bis, cc. 3 e 4) Per finanziare piani di sicurezza per la manutenzione di strade e scuole viene concesso uno stanziamento pluriennale per il periodo 2020-2024 alle due città metropolitane di Roma e Milano per un ammontare pari rispettivamente a 20 milioni all'anno (Roma) e 10 milioni all'anno (Milano) Strade provinciali/1. Più tempo per spendere 420 milioni (Art. 35, c.1-bis)I fondi che la legge di Bilancio 2018 ha destinato agli interventi straordinari sulla rete stradale di province e città metropolitane beneficiano di scadenze più "morbide" per il completamento. Le risorse sono pari a 120 milioni per l'annualità 2018 e 300 milioni per ciascun anno del periodo 2019-2023. In particolare, il termine per certificare l'avvenuta realizzazione degli interventi relativi alle prime due annualità 2018-2019 slitta dal 31 ottobre di ciascun anno alla scadenza unica del 31 dicembre 2020. Tale termine del 31 dicembre resta di quello di riferimento per ciascun dei rimanenti anni del piano. Strade provinciali/2. Rimodulati i fondi (Art. 38-bis, cc. 3-5) Il piano pluriennale a beneficio di province e città metropolitane introdotto dall'ultima legge di Bilancio (n.160/2019, articolo 1 commi 63-64) subisce una ricollocazione dei fondi, con una minima variazione dei saldi del finanziamento. Si tratta del piano per interventi straordinari di manutenzione e messa in sicurezza di strade ed efficientamento energetico delle scuole. Contestualmente, viene disposto lo slittamento - dal 31 gennaio 2020 al 31 marzo 2020 il termine per l'emanazione del Dpcm attuativo. Viene inoltre esteso 30 a 90 giorni il termine, dalla pubblicazione del Dpcm, per emanare il Dm Miur con l'individuazione dei beneficiari. Tirrenica, ci pensa l'Anas (Art. 35, c.1-ter) Una delle novità di maggior rilievo apportata durante il lavoro in commissione alla Camera è l'ok a un emendamento che apre la strada al completamento della Tirrenica, un progetto di cui si parla da anni, ma finito nelle sabbie mobili delle continue revisioni del progetto e dei veti locali. La novità, introdotta d'intesa con la ministra delle Infrastrutture Paola De Micheli, permette di rivedere la convenzione con la società Sat sulle tratte da completare. L'idea, come spiega il firmatario dell'emendamento, è che «ora Anas potrà rientrare in campo per il completamento dei lavori». «La Sat - aggiunge il deputato - gestirà solo le tratte autostradali già operative, mentre il ministero delle Infrastrutture provvederà alla revisione della convenzione unica". Il progetto prevede «la realizzazione dell'adeguamento dell'Aurelia con quattro corsie, in sicurezza, realizzando le complanari e consentendo il superamento di tutti i pericolosissimi incroci a raso».

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Rigenerazione urbana, Dpcm attuativo slitta al 30 marzo Modifiche al piano di rigenerazione urbana previsto dalla scorsa legge di Bilancio (legge 160/2019, art. 1 commi 42-43) a carico dei comuni. La novità più rilevante è lo slittamento dal 31 gennaio 2020 al 30 marzo 2020 l'emanazione del Dpcm attuativo - che ora prevede anche il concerto del Mit - con i criteri e delle modalità di ammissibilità delle istanze di contributo e di revoca, oltre che della presentazione delle richieste di contributo. Efficientamento energetico di immobili comunali, slittano i lavori (Art. 1, c. 8-ter) Il termine entro cui i comuni beneficiari di contributi per interventi di efficientamento energetico e sviluppo territoriale sono obbligati a dare inizio ai lavori slitta dal 31 dicembre 2019 al 30 giugno 2020. Il differimento, spiega la norma, si applica ai comuni che non hanno potuto provvedere alla consegna dei lavori entro il termine fissato al 31 ottobre 2019 per fatti non imputabili all'amministrazione. Concessionari, più tempo per adeguarsi al «sistema 80-20» (Art. 1, c. 9-bis) I titolari di concessioni per lavori o servizi pubblici avranno tempo fino al 31 dicembre 2021 (invece che al 31 dicembre 2020) per mettersi in regola con le nuove norme del codice degli appalti che li obbliga a bandire gare per l'80% dei contratti che superino la soglia dell'affidamento diretto, cioè 150 mila euro. L'emendamento approvato al decreto Milleproroghe durante il passaggio in commissione a Montecitorio lascia inalterato il termine già fissato (dopo diverse proroghe) sulle concessioni autostradali, che resta così stabilito al 31 dicembre 2020 ma sulla proporzione 60/40. Dall'obbligo rimangono escluse le concessioni affidate con la formula della finanza di progetto o con gara ad evidenza pubblica. Fondo progettazione, quattro mesi in più (Art. 1, c.10-septies) Sul termine "perentorio" ultra-ravvicinato del 15 gennaio assegnato ai comuni per attivare il fondo progettazione previsto dalla legge di Bilancio 2020 (n.160/2019) interviene una rilassante proroga di quattro mesi. Gli enti locali - pertanto - avranno più tempo per comunicare le richieste di contributo al ministero dell'Interno. Analogamente, viene fatto slittare di quattro mesi - dal 28 febbraio al 30 giugno - il termine per determinare, con Dm Mit-Mef, il contributo concesso a ciascun comune. Lo prevede un emendamento al decreto legge Milleproroghe. Antincendio, nuovi termini per alberghi e rifugi (Art. 3, c. 5) Il termine per l'adeguamento degli alberghi alla normativa antincendio slitta al 31 dicembre 2021, ben due anni e mezzo in più rispetto all'ultima scadenza del 30 giugno 2019. Il differimento vale per le attività ricettive turistico-alberghiere con più di 25 posti letto, esistenti alla data di entrata in vigore del Dm del 1994. Entro il 30 giugno 2020 le attività ricettive ancora non in regola devono presentare la Scia parziale al Comando provinciale dei Vigili del Fuoco competente per territorio. Si allontana anche l'adeguamento alle norme antincendio dei rifugi alpini, che già si prevedeva in due fasi. Secondo quanto prevede un emendamento al Milleproroghe, la prima fase di adeguamento va completata entro il 31 dicembre 2020 e la seconda entro il 2022. Leggi anche: Antincendio, slitta di due anni e mezzo l'adeguamendo degli alberghi

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Cedolare secca sugli affitti nei comuni «in emergenza» (Art. 4, cc. 3-novies e 3-decies) La cedolare secca del 10% sugli affitti di residenze a canone concordato viene estesa ai comuni per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito del verificarsi di eventi calamitosi. Limitatamente al 2020 l'agevolazione si applica esclusivamente ai contratti di locazione stipulati nei comuni con popolazione fino a 10mila abitanti. Applicazione anche ai contratti stipulati nei comuni del cratere del Centro Italia Credito sportivo, più fondi per gli impianti (Art. 4, c. 3-quinquies) Vengono prorogati agli esercizi 2019-2022 i termini previsti dalla legge di Bilancio 2018 (legge 205/2017, art. 1, comma 1071) per effetto dei quali i dividendi di pertinenza del Mef relativi ai bilanci dell'Istituto per il Credito sportivo (inizialmente solo per il periodo 2017-2019 sono destinati al Fondo speciale per la concessione di contributi in conto interessi sui finanziamenti all'impiantistica sportiva. Uffici giudiziari, più tempo per i lavori con fondi Cipe (Art 4, comma 3-ter) Prorogato di due anni il termine per la revoca - causata del mancato affidamento dei lavori - dei fondi Cipe destinati alle nuove sedi di uffici giudiziari ad elevato carico di affari pendenti. È questo l'effetto della misura che riguarda 30 milioni di euro a valere sui fondi Fsc 2014-2020. Edilizia universitaria, slittano i mutui Cdp (Art. 6, c. 1) Articolo 6, comma 1 (Somme residue mutui per edilizia universitaria) Il termine per l'erogazione dei mutui concessi da Cassa depositi e prestiti per realizzare interventi di edilizia universitaria (art.1 comma 1145 della legge di Bilancio 2018) slittano dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020. Edilizia scolastica, più tempo per i Sal (Art. 6, c. 4) Slitta di un anno - dal 31 dicembre 2019 al 31 dicembre 2020 - il termine per i pagamenti da parte degli enti locali, secondo gli stati di avanzamento, debitamente certificati, dei lavori di riqualificazione e messa in sicurezza degli istituti scolastici statali finanziati dal decreto "fare" (art. 18, cc 8-ter-8-sexies, del Dl 69/2013). Vulnerabilità sismica, più tempo per le verifiche (Articolo 6, commi 5-novies e 5-decies) Più tempo per le verifiche di vulnerabilità sismica di scuole (nelle zone a rischio sismico 1 e 2), infrastrutture ed edifici di interesse strategico. Il termine inizialmente fissato al 31 dicembre 2018 viene prorogato a 31 dicembre 2021 Rinnovo organi di controllo nelle Srl (Art. 8, c. 6-sexies) Il termine per la nomina obbligatoria degli organi di controllo nelle srl, scaduto il 16 dicembre 2019, viene spostato al 30 aprile 2020. La scadenza, stabilita da un emendamento al decreto Milleproroghe coincide con quella di approvazione del bilancio 2019. Lo slittamento, richiesto dalle imprese dell'Ance, consentirà, tra le altre cose, un risparmio per le società coinvolte. All'adempimento sono tenute le Srl e le società cooperative che per due esercizi consecutivi, abbiano superato almeno uno dei limiti dimensionali relativi a reddito, patrimonio e numero di dipendenti (totale attivo

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patrimoniale di 4 milioni di euro, ricavi per 4 milioni di euro, 20 dipendenti in media). L'obbligo di nomina dell'organo di controllo cessa se per tre esercizi consecutivi non viene superato nessuno dei citati limiti. Edilizia penitenziaria, gare entro il 30 settembre Gli interventi di edilizia penitenziaria - nell'ambito delle opere necessarie a risolvere la situazione di sovraffollamento nelle carceri - saranno gestiti per altri due anni dal ministero della Giustizia, attraverso l'apposito dipartimento, ma solo se le gare di lavori saranno affidate entro il 30 settembre di quest'anno. È questo il senso di un emendamento del governo al decreto Milleproroghe con il quale viene sostituita la precedente scadenza del 31 dicembre 2020 per la competenza affidata al Dap contestualmente all'inserimento del termine entro il quale aggiudicare i lavori. L'emendamento modifica e integra l'articolo 7 (misure urgenti in materia di edilizia penitenziaria) del decreto legge n.135/2018 (sostegno e semplificazione). Bonus verde, proroga al 31 dicembre 2020 (Art. 10, c. 1) Prorogata al 31 dicembre 2020 lo sgravio fiscale per la sistemazione a verde di aree scoperte di immobili privati a uso abitativo. L'agevolazione consiste nella detrazione dall'imposta lorda del 36% della spesa sostenuta fino al limite di 5mila euro l'anno, cioè fino a un massimo di 1.800 euro di detrazione. Lavoratori disabili, più tempo per assumere (Art. 11-ter) C'è tempo fino al 31 maggio 2020 per presentare la richiesta di assunzione di lavoratori rientranti nell'ambito delle categorie protette. Ferrovie: la linea Bari-Bitritto passa a Fs (Art. 13, c. 5-octies) La tratta ferroviaria Bari-Bitritto «è trasferita a titolo gratuito al gestore dell'infrastruttura ferroviaria nazionale che ne assume la gestione». L'emendamento approvato al Milleproroghe non cita esplicitamente la tratta Bari-Bitritto ma parla delle "nuove linee ferroviarie regionali a scartamento ordinario interconnesse con la rete nazionale che assicurano un diretto collegamento con le Città metropolitane e per le quali, alla data di entrata in vigore della presente legge non sia stata ancora autorizzata la messa in servizio". Tuttavia fonti del governo spiegano che la formulazione "erga omnes" ha immediata applicazione nella tratta pugliese. Macerie, discariche temporanee autorizzate per un altro anno (Art. 15, c. 7-sexies) Un altro emendamento del governo al decreto Milleproroghe interviene sul problema della gestione delle macerie legate al terremoto nel Centro Italia. Più esattamente viene prorogato di un anno, dal 31 dicembre 2019 2019 al 31 dicembre 2020, il periodo di autorizzazione allo stoccaggio nelle discariche temporanee, sia le macerie derivanti dai crolli, sia i rifiuti legati alla realizzazione degli alloggi temporanei. In questo caso, la modifica è intervenuta all'articolo 28 (commi 7 e 13-ter) del decreto sisma n.189/2016.

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Bonus facciate, il punto sulle dichiarazioni necessarie e i documenti da conservare Luca De Stefani

In base a una circolare delle Entrate non serve più inviare la comunicazione al Centro

operativo di Pescara

Anche per il bonus facciate, come per gli interventi di recupero del patrimonio edilizio, non è necessario, alla fine dei lavori, inviare al Centro operativo di Pescara, la «dichiarazione di esecuzione» degli stessi, se questi sono di importo superiore a 51.645,69 euro.

La norma istitutiva della nuova detrazione Irpef e Ires del 90% sulle facciate esterne degli edifici prevede che si applichino le disposizioni del decreto del Ministro delle finanze 18 febbraio 1998, n. 41.

Pertanto, tutti i contribuenti (anche se imprese) devono indicare nella propria dichiarazione (730 o Redditi), i dati catastali dell'immobile e gli eventuali estremi di registrazione dell'atto di detenzione (locazione o comodato). Questo adempimento ha sostituito dal 14 maggio 2011 la comunicazione che doveva essere effettuata al Centro operativo di Pescara, prima dell'inizio degli interventi di recupero del patrimonio edilizio (articolo 7, comma 2, lettera q, DL 70/2011); in ogni caso, i dati catastali non vanno riportati, se gli interventi sono influenti dal punto di vista termico o interessano oltre il 10% dell'intonaco della superficie disperdente lorda complessiva dell'edificio (circolare 2/E/2020, paragrafo 4.1).

Ancora oggi l'articolo 1, comma 1, lettera d) del decreto 41/1998, prevede che, per gli interventi di importo complessivo superiore a 51.645,69 euro, si debba inviare al Centro operativo di Pescara, al termine dei lavori, un'apposita dichiarazione di esecuzione dei lavori, sottoscritta da un soggetto iscritto agli albi degli ingegneri, architetti e geometri ovvero da altro soggetto abilitato all'esecuzione degli stessi. Anche per il bonus facciate, però, dovrebbe valere il chiarimento della circolare 9 maggio 2013, n. 13/E, risposta 1.3, secondo la quale, dal primo gennaio 2012, questa dichiarazione non è più necessaria ai fini dei controlli, considerando che il provvedimento delle Entrate 2 novembre 2011, n. 149646, relativo ai documenti da conservare, dal primo gennaio 2012, ai fini della detrazione per gli interventi sul recupero del patrimonio edilizio, non ha citato questa comunicazione. Una conferma indiretta di ciò deriva anche dal silenzio su questo adempimento da parte della circolare del 2/E/2020.

Anche per il bonus facciate, invece, i contribuenti devono conservare ed esibire, in caso di controllo, i seguenti documenti indicati nel provvedimento delle Entrate 2 novembre 2011, n. 149646:

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1) le abilitazioni amministrative richieste (Scia, Cila o altro) o l'autocertificazione relativa al non obbligo di alcun titolo abilitativo (ad esempio, per la manutenzione ordinaria) e della data di inizio dei lavori;

2) l'eventuale domanda di accatastamento per gli immobili non ancora censiti;

3) le ricevute di pagamento dell'Imu, se dovuta;

4) le ricevute di pagamento degli altri «tributi locali sugli immobili» (adempimento aggiunto dalla circolare 2/E/2020);

5) l'eventuale delibera assembleare di approvazione dell'esecuzione dei lavori per le parti comuni condominiali e la tabella millesimale di ripartizione delle spese;

6) l'eventuale dichiarazione di consenso del possessore all'esecuzione dei lavori, se i lavori sono effettuati dal detentore dell'immobile che non è un familiare convivente;

7) l'eventuale comunicazione preventiva alla Asl, se prevista dall'articolo 99, comma 1, D.Lgs 81/2008;

8) le fatture e le ricevute fiscali della spesa e le ricevute dei bonifici «parlanti».

La mancata effettuazione dei predetti adempimenti non consente la fruizione del bonus facciate (circolare 2/E/2020).

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Gare, a causa delle scale mobili del metrò di Roma Del Vecchio perde anche gli ascensori dell'Inps Mauro Salerno

Tar Lazio: va esclusa l'impresa che non comunica la risoluzione contrattuale di un altro

appalto anche se avvenuta a gara già in corso

L'impresa che non comunica una risoluzione contrattuale deve essere esclusa dalla gara. Anche se la revoca del precedente contratto è avvenuta a procedura già in corso, dunque dopo la scadenza per le offerte con la dichiarazione sul possesso dei requisiti previsti dal bando. Con questa motivazione il Tar Lazio (con la sentenza n. 2442/2020, depositata il 25 febbraio) ha spodestato dal primo posto in classifica la società Del Vecchio nella gara (da oltre 2 milioni) per l'affidamento dei servizi di manutenzione degli ascensori della direzione generale dell'Inps a Roma.

Il particolare curioso è che a far scattare il cartellino rosso, secondo i giudici del Tar, avrebbe dovuto essere il risultato di un'altra vicenda che ha avuto un certo clamore sulle pagine della cronaca non solo romana: la risoluzione del contratto per la manutenzione delle scale mobili della metropolitana di Roma avvenuta a marzo 2019, dopo gli incidenti che hanno provocato la chiusura di diverse stazioni.

Al centro della vicenda c'è la mancata comunicazione alla stazione appaltante di quella risoluzione contrattuale da parte dell'Atac, l'azienda dei trasporti di Roma. A sollevare la questione è il ricorso del secondo classificato (Del Bo) che ha chiesto l'esclusione dell'impresa prima classificata per la mancata comunicazione alla stazione appaltante della risoluzione del contratto decisa dall'Atac, che (rientrando nel novero dei cosiddetti «illeciti professionali») avrebbe potuto mettere in dubbio l'affidabilità dell'impresa agli occhi dell'Inps.

Per Del Vecchio quella comunicazione non era dovuta per due motivi. Primo: la risoluzione del contratto per la manutenzione delle scale mobili era avvenuta quando nella gara Inps si era già chiuso il procedimento di verifica di anomalia dell'offerta, «dunque ogni tipo di rapporto con la stazione appaltante si sarebbe ormai definitivamente esaurito». Secondo: a occuparsi delle manutenzione delle scale sarebbe stato il consorzio Metro Roma, appositamente costruito per l'occasione, «in piena autonomia organizzativa e funzionale»).

Obiezioni che il Tar respinge. Ricostruendo le date i giudici escludono che la risoluzione Atac fosse intervenuta a gara conclusa visto che «l'atto di risoluzione risalirebbe al 26 marzo 2019» mentre «il procedimento di esclusione qui impugnato è del 12 luglio 2019». «Occorre a questo punto chiedersi - si legge nella sentenza - se a carico di Del Vecchio gravasse un onere di tempestiva ed immediata informazione», « affinché Inps potesse valutarne la gravità in termini di affidabilità professionale».

Per i giudici sia le clausole dei documenti di gara che le norme del codice appalti impongono di arrivare a questa conclusione. E cioè che anche le domande di

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partecipazione già depositate, con le annesse dichiarazioni, devono essere tempestivamente integrate in corso di gara. Altrimenti «si rivelano non tanto incomplete quanto piuttosto inattendibili, dunque neppure sanabili mediante soccorso istruttorio».

Per eliminare ogni dubbio nella sentenza si arriva a stilare una guida passo dopo passo dei compiti che toccano a stazioni appaltanti e imprese in casi simili. «Le stazioni appaltanti debbono effettuare una preliminare valutazione di affidabilità professionale dell'impresa che chiede di partecipare alla gara. Fondamentale, ai fini della valutazione di cui sopra, è la comunicazione di ogni eventuale rapporto contrattuale che non si è concluso in modo fisiologico (risoluzione, revoca, etc.). Una siffatta comunicazione deve essere tempestivamente compiuta anche all'indomani della domanda di partecipazione, e sino alla conclusione del procedimento di gara, allorché simili circostanze (risoluzioni contrattuali) intervengano come nella specie in corso di gara. L'omessa dichiarazione di simili circostanze (omissione che può essere originaria ma anche sopravvenuta) costituisce ragione, in sé, di inaffidabilità dell'impresa e dunque motivo di esclusione dalla gara».

Bocciata anche la difesa che puntava ad attribuire la responsabilità della risoluzione al consorzio piuttosto che alle singole imprese che lo componevano. Sul punto i giudici ricordano che «a) la costituzione della società consortile ha valenza meramente operativa, ossia per agevolare lo svolgimento dei rispettivi compiti; b) ogni tipo di responsabilità permane in capo alle rispettive imprese riunite in consorzio».

Inutile, infine, invocare la difficoltà a comunicare la risoluzione del contratto a causa dei paletti imposti dalla piattaforma informatica usata per la gara Inps. «Al di là dello specifico meccanismo informativo previsto dalla disciplina di gara, nulla vietava di poter ricorrere ad altre efficaci e comunque utili forme di comunicazione (es. mail, Pec, servizio postale). Del resto - concludono i giudici del Tar - l'informatica deve essere intesa in funzione di strumento che faciliti i rapporti tra Pa e privati/imprese, senza potersi trasformare in un mezzo per aggirare ostacoli, vincoli ed impegni di qualsivoglia natura».

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Riserve, l'appaltatore può iscriverle anche senza precisare subito l'entità del danno Gianluca Luzi (*)

Lo ha stabilito la Corte di cassazione, segnalando che il valore della richiesta può essere

precisato nelle successive iscrizioni contabili

La Corte di cassazione ha stabilito che quando l'appaltatore non sia in grado di apprezzare il danno economico la riserva potrà essere iscritta anche senza quantificazione, da precisare nelle successive iscrizioni contabili, che vanno qualificate quali integrazioni dell'originario e iniziale contenuto.

È quanto emerge dall'ordinanza n. 5144/2020 del 26 febbraio che ha fornito una interessante interpretazione in materia di iscrizione delle riserve contabili nel corso di un appalto pubblico.

Nel caso specifico la questione riguardava Lorental, che richiedeva il risarcimento dei danni subiti a seguito dell'illegittima sospensione dei lavori disposta dal Comune di Marsala e la ritardata esecuzione dell'opera in appalto, il mercato ittico all'ingrosso del Comune.

La Corte di merito, in accoglimento dell'appello del Comune di Marsala e in riforma della sentenza di primo grado, aveva ritenuto la decadenza dell'impresa dal diritto di apporre la riserva in quanto non iscritta nel verbale di sospensione dei lavori, ritenendo la riserva generica e riferita a tutt'altro.

La Cassazione ha invece ritenuto che i contenuti della riserva, apposta dall'appaltatore nel verbale di sospensione dei lavori erano tali da sostenere la deduzione di immediata illegittimità della sospensione. La Corte ha infatti ribadito il principio per cui, in tema di appalto di opere pubbliche, l'impossibilità di quantificare l'ammontare del danno cagionato dalla sospensione dei lavori non esonera l'appaltatore dall'iscrizione a verbale la riserva, poiché quest'onere sorge sin dal momento in cui il danno sia presumibilmente configurabile, potendo la quantificazione operarsi nelle successive registrazioni. Neppure l'appaltatore è esonerato dalla conseguente distinzione tra le ipotesi di sospensione illegittima "ab initio", per cui si deve iscrivere riserva nel verbale di sospensione e quelle di sospensione che non presentino immediata rilevanza onerosa o che, originariamente legittime, diventi solo illegittime solo in un momento successivo, in cui la riserva andrà apposta nel verbale di ripresa dei lavori o, in mancanza, nel registro di contabilità successivamente firmato o in un atto apposito (Cass. 27.10.2016 n. 21734; in precedenza, tra le altre: Cass. 10.08.2007 n. 17630).

Secondo la Corte infatti «l'appaltatore ivi denuncia, infatti, la impossibilità di operare sull'intero complesso delle opere» a causa del ritardo nella redazione ed approvazione della perizia di variante, la cui mancanza era proprio la causa della disposta sospensione», assistendosi «nella successione di riserve sul punto iscritte, che nei contenuti sono tra loro destinate ad integrarsi, ad una progressiva denuncia di

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illegittimità già chiaramente esposta, a manifestazione della correlata volontà, nella prima». Per cui la Corte di Appello è incorsa in erronea interpretazione delle norme di governo dell'istituto della riserva e della stessa interpretazione della volontà dell'impresa che dei quello strumento si sia avvalsa.

Sulla base di tali assunti la Corte ha dunque concluso che «in materia di appalto pubblico, nella successione di riserve iscritte in contabilità, una volta che nella prima si sia denunciata per illegittimità la sospensione dei lavori, deducendosi il ritardo nell'adozione della perizia di variante che ne costituisce il presupposto, tanto vale a sostenere in termini di mera precisazione sull' "an" le appostazioni successive e, quindi, quelle sulla sua quantificazione».

La decisione della Corte di Cassazione si rivela interessante, in quanto confermando il principio di diritto per cui la riserva in caso di sospensione dei lavori, che si riveli ab origine illegittima, deve essere immediatamente apposta, salva la facoltà di precisarlo nelle successive iscrizioni nel caso non sia quantificabile il danno subito, ha però chiarito che in tal caso deve attribuirsi rilevanza alla «successione di riserve sul punto iscritte, che nei contenuti sono tra loro destinate ad integrarsi» dall'esame combinato delle quali deve essere, quindi, desunta la volontà dell'appaltatore.

(*) Massimo Frontoni Avvocati

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Banda ultalarga, tavolo con Anas e Rfi per accelerare sui permessi C.Fo.

Per il gestore della rete stradale criticità legate a progetti e posa della fibra

I 320 milioni di lavori da sbloccare per la rete in fibra ottica richiedono un’accelerazione dei permessi. Il Comitato interministeriale per la banda ultralarga, dopo l’intervista al Sole 24 Ore dell’amministratore delegato di Infratel Marco Bellezza, ha confermato l’urgenza di soluzioni.

Martedì il Comitato (Cobul) ha disposto l’avio di un tavolo che coinvolgerà i gestori dell’infrastruttura stradale e di quella ferroviaria (Anas ed Rfi) insieme ai ministeri del’Innovazione, dello Sviluppo economico, delle Infrastrutture, al soggetto attuatore del Piano banda ultralarga, Infratel, e alla concessionaria per la rete nelle “aree bianche”, Open Fiber. Un nuova riunione del comitato si svolgerà il 17 marzo.

Nell’ultimo incontro Anas ha esposto al ministro dell’Innovazione Paola Pisano, presidente del Comitato,le criticità relative alle pratiche ferme. «Non vogliamo certo penalizzare lo sviluppo della fibra ottica nel paese ma dobbiamo salvaguardare il patrimonio statale - dice Matteo Castiglioni, direttore operation e coordinamento territoriale di Anas -. Una grande percentuale delle pratiche non evase è legata a carenze nei progetti che ci vengono presentati. Progetti decontestualizzati, perché non tengono conto della specificità delle strade: un conto sono quelle dei comuni, ad esempio, un altro quelle extraurbane».

Il secondo punto critico, secondo la relazione presentata da Anas al Cobul, è la modalità di posa della fibra ottica. «Per velocizzare le attività - aggiunge Castglioni - i soggetti gestori preferirebbero posare la fibra direttamente in carreggiata, sotto la corsia di marcia. Questo però può creare problemi, anche di sicurezza nelle strade extraurbane, senza contare l’effetto collaterale che ci può essere nel pregiudicare le attività di manutenzione nel resto della vita utile della strada». Per quanto riguarda un terzo aspetto, ovvero il ritardo con cui i soggetti che posano la fibra pagano l’onere per l’istruttoria, «stiamo lavorando con i nostri uffici amministrativi affinché l’iter della pratica non sia penalizzato».

Castiglioni parla di «338 pratiche critiche complessivamente riconducibili ad Anas, delle quali quasi il 50% in attesa di integrazioni tecniche o amministrative, il rimanente 50% già evase o in fase di lavorazione. Queste ultime dovrebbero concludersi nel prossimo mese».

In vista potrebbero esserci nuove misure di semplificazione, aggiornando il cosiddetto decreto scavi che regola la materia. Una delle ipotesi tecniche che si stanno vagliando è l’autorizzazione alla tecnica della cosiddetta “microtrincea”, uno scavo dallo spessore di 2-3 centimetri contro i circa 20 dell’attuale sistema della “minitrincea”.

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