DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o...

15

Transcript of DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o...

Page 1: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.
Page 2: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

DEFINIZIONE

Art. 1321 codice civile

Accordo tra due o più parti atto a costituire

modificare o estinguere un rapporto giuridico

patrimoniale.

204/03/2011

Page 3: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Con il contratto, quindi, due o più soggetti regolano i propri interessi per realizzare qualsiasi scopo, purché lecito ossia meritevole di tutela art. 1322 c.c.

Le prestazioni devono essere valutabili economicamente.

Il contratto vincola le parti che lo hanno concluso 1372 c.c.

304/03/2011

Page 4: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Autonomia delle partiLa principale fonte del contratto è la volontà delle parti che lo pongono in essere le quali sono libere di decidere autonomamente il contenuto e pertanto: scegliere il contraente le condizioni l’oggettoPossono essere scelti tra quelli indicati dal c.c. detti nominati o tipici (esempio contratto compravendita, di appalto) oppure non disciplinati dalla legge detti atipici (esempio contratto di leasing).

404/03/2011

Page 5: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Aspetti non regolati dalle parti

Spesso accade che le parti utilizzino poco la loro autonomia e si limitino a fissare solo pochi aspetti contrattuali senza disciplinare tutti i profili dell’operazione.Per il corretto svolgimento delle operazioni è invece necessario che tutti i suoi aspetti siano disciplinati. Per gli aspetti più lacunosi non regolati possono provvedere la legge, gli usi o l’equità.

504/03/2011

Page 6: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

La legge in alcuni casi integra le lacune del contratto con delle norme cosiddette suppletive e pertanto derogabili.

Esempio: Contratto di deposito in cui manchi il termine di restituzione, supplisce l’art. 1771 c.c. con la semplice richiesta di una delle parti.

604/03/2011

Page 7: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Gli Usi, in assenza di norme suppletive

Altra fonte sono le regole non scritte derivanti da una pratica contrattuale costante e generale attuata da una generalità con la convinzione di obbedire ad una regola giuridica ossia usi normativi.

In mancanza della legge e degli usi, l’equità rimane il criterio adottabile dal giudice chiamato in merito.

704/03/2011

Page 8: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Limiti all’autonomia

Le parti nel fare uso della loro autonomia devono rispettare i limiti che la legge impone come norme.

Imperative inderogabiliIl carattere imperativo di una norma può risultare: dal tenore letterale della norma che dispone la sua efficacia anche in presenza di patto contrario o che sanziona con la nullità le clausole contrattuali, dall’intenzione della legge di tutelare principi, valori e interessi riconducibili alle direttive di ordine pubblico.

804/03/2011

Page 9: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Ordine Pubblico

Sono regole non scritte ma legate ad una serie di circostanze, come il comune sentire di ogni epoca, che la giurisprudenza individua caso per caso.

Desumibile dalla Costituzione individuabili:nelle libertà personali (es. obbligo a sposarsi, a prendere i voti),

nelle libertà collettive (es. patto di non votare),nel campo dell’economia (es. discriminazione dei soggetti nell’ambito lavorativo).

904/03/2011

Page 10: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Buon costume

Concetto non scritto legato al momento storico e alla mentalità della società; criterio di giudizio che si pone dalla parte della realtà sociale e non dalla parte dell’ordinamento.

1004/03/2011

Page 11: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

Elementi essenziali del contratto

L’art. 1325 c.c. elenca quattro elementi essenziali che il contratto deve avere per essere valido: l’accordo delle parti; l’oggetto la causa la forma

1104/03/2011

Page 12: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

ACCORDO DELLE PARTI

Consiste nella volontà comune delle parti di dar vita ad un regolamento contrattuale. L’incontro delle volontà sancisce, con quanto più innanzi, la formazione del contratto. In altri termini il contratto è concluso quando colui che ha fatto la proposta (c.d. proponente) ha conoscenza dell’accettazione dell’altro (c.d. oblato) art. 1326 c.c.

Simulazione del contrattoLe parti stipulano un contratto con l’intesa che esso non produca effetti o produca effetti diversi o minori. (atto simulato).Dietro a questo accordo apparente le parti si scambiano un altro accordo o controdichiarazione occulta che esprime la loro volontà effettiva (atto dissimulato) art. 1414-1417 c.c..Lo scopo è generalmente quello di creare pregiudizio ai diritti di terzi o nascondere eventuale violazione di norme inderogabili (es. finalizzata alla frode fiscale)Gli effetti di un contratto simulato sono molteplici e possono partire dall’inefficacia contrattuale tra le parti alle azioni di terzi eventualmente coinvolti .

1204/03/2011

Page 13: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

OGGETTOCorrisponde alla prestazione del contratto e deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile art. 1346 c.c.

CAUSALa ragione essenziale del contratto e deve essere lecita e degna di tutela. Definita anche come la funzione economica sociale che il negozio persegue. Esempio: la causa della vendita è lo scambio di una cosa contro un prezzo; da non confondere con il motivo che è lo scopo particolare che ognuna delle parti persegue stipulando il contratto

1304/03/2011

Page 14: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

FORMAE’ il mezzo attraverso il quale le parti concretizzano il loro rapporto negoziale.Può essere:

libera ciò significa orale, scritta, con comportamenti concludenti,

scritta quando è prevista dalla legge a pena di nullità del contratto.

Art. 1350 del codice civile Atti che devono farsi per iscritto:“Devono farsi per atto pubblico o per scrittura privata,

sotto pena di nullità:1) i contratti che trasferiscono la proprietà di beni immobili;2) i contratti che costituiscono, modificano o trasferiscono il

diritto di usufrutto su beni immobili, il diritto di superficie, il diritto del concedente e dell'enfiteuta;

3) i contratti che costituiscono la comunione di diritti indicati dai numeri precedenti;

4) i contratti che costituiscono o modificano le servitù prediali, il diritto di uso su beni immobili e il diritto di abitazione;

1404/03/2011

Page 15: DEFINIZIONE Art. 1321 codice civile Accordo tra due o più parti atto a costituire modificare o estinguere un rapporto giuridico patrimoniale. 204/03/2011.

5) gli atti di rinunzia ai diritti indicati dai numeri precedenti;6) i contratti di affrancazione del fondo enfiteutico;7) i contratti di anticresi;8) i contratti di locazione di beni immobili per una durata

superiore a nove anni;9) i contratti di società o di associazione con i quali si

conferisce il godimento di beni immobili o di altri diritti reali immobiliari per un tempo eccedente i nove anni o per un tempo indeterminato;

10) gli atti che costituiscono rendite perpetue o vitalizie salve le disposizioni relative alle rendite dello Stato;

11) gli atti di divisione di beni immobili e di altri diritti reali immobiliari;

12) le transazioni che hanno per oggetto controversie relative ai rapporti giuridici menzionati nei numeri precedenti;

13) gli altri atti specialmente indicati dalla legge.”

1504/03/2011