CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro...

166
CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale

Transcript of CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro...

Page 1: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOArt. 1321 c.c.

Accordo di due o più parti percostituire, regolare o estinguere

tra loro un rapportogiuridico patrimoniale

Page 2: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOAtto e rapporto

ATTO

Atto di volontà:

dichiarazione delle parti fuse nell’accordo

RAPPORTO

Creazione del rapporto giuridico:

derivano per le parti una serie di diritti ed obblighi

Page 3: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Autonomia contrattualeArt. 1322 c.c.

Autonomiacontrattuale(art. 1322 c.c.)

Le parti possono liberamente determinare il contenuto del contratto nei limiti imposti dalla legge (libertà contrattuale positiva)

Possono concludere contratti atipici purché meritevoli di tutela secondo l’ordinamento giuridico

Si inserisce nell’autonomia privata:libertà dei soggetti di autodeterminarsi

per il perseguimento di interessipersonali ed economici

Page 4: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTITipici ed atipici

TIPICI

Modelli predeterminati dal legislatore

ATIPICI

Regolamento degli interessi non corrispondente

ai tipi predisposti dalla legge

Devono essere volti a realizzare interessi meritevoli di tutela

Page 5: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ATTI UNILATERALIArt. 1324 c.c.

Si applicano per quanto compatibilile norme che disciplinano i contratti

Limite di tipicità

tipo

effetti

Recettizio ≠ Non recettizio

Page 6: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOCategorie

titolo

struttura

• Bilaterali

• Plurilaterali

• Oneroso

• Gratuito

Page 7: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTODistinzioni

effetti

perfezionamento

• Ad effetti reali

• Ad effetti obbligatori

• Consensuali

• Reali

Page 8: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOTrattativeArt. 1337 c.c.

Fase preliminare alla stipulazione di uncontratto in cui le parti tentano di

raggiungere un’intesa sul programmacontrattuale valutandone l’opportunità

Le parti devono comportarsi secondo buona fede

Page 9: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOResponsabilità precontrattuale

(Art. 1337 c.c.)

Trattative

AccordoBuona FedeBuona Fede

Informazione

Chiarezza

Riservatezza

Page 10: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

BUONA FEDEIn senso oggettivo

Dovere di correttezza che improntaa principi di solidarietà e lealtà

tutta la materia contrattuale

buona fede: obbligo di salvaguardarel’altrui interesse nei limiti in cui è

compatibile con il proprio

Page 11: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

BUONA FEDE

BUONAFEDE

OGGETTIVA: Dovere di correttezza (es.: conoscenza delle cause di invalidità, art. 1338 c.c.)

SOGGETTIVA: ignoranza di ledere l’altrui diritto

(es.: possesso di buona fede, art. 1147 c.c.)

Page 12: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOResponsabilità precontrattuale

Art. 1337 c.c.

Sanzione per la violazione del doveredi correttezza nelle trattative

La norma tutela la legittima aspettativa alla conclusione del contratto

Page 13: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOResponsabilità precontrattuale

Art. 1337 c.c.

Obbliga al risarcimentodel danno arrecato

dannoemergente

lucrocessante

Viene in considerazione l’INTERESSE NEGATIVO:

Non stipulare un contratto invalido, non farsi sfuggire altre occasioni, non affrontare spese inutili

Page 14: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

AUTONOMIA CONTRATTUALE E

OBBLIGHI DI CONTRARRE

Ipotesi in cui viene meno la libertàdi stipulare o no un contratto

(libertà negativa)

legali

convenzionali

Obbligo di chi esercita un’impresa in condizioni di monopolio legale di contrattare con chiunque ne faccia richiesta osservando parità di trattamento (art. 2597 c.c.)

Contratto preliminare (art. 1351 c.c.)

Page 15: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO PRELIMINAREArt. 1351 c.c.

Accordo con cui le parti si impegnanoa stipulare un successivo contratto

• Effetti obbligatori

• Deve contenere tutti gli elementi essenziali del contratto da stipulare (definitivo)

• Deve avere la stessa forma richiesta per il definitivo

• In caso di inadempimento si può domandare al giudice una sentenza che produce gli effetti del contratto non concluso (art. 2932 c.c.)

Page 16: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

PRELAZIONE

obbligo di preferire un certocontraente a parità di condizioni

quando si decida di stipulareun certo contratto

Si è obbligati a preferire nella stipula del contratto un determinato soggetto (prelazionario)

Page 17: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

PRELAZIONEFonti

LEGALE

CONVENZIONALE

Es.: conduttore nel caso di alienazione dell’immobile locato

Es.: patto di prelazione

Tutela reale: in caso di violazione si potrà ottenere il RETRATTO del bene

Tutela obbligatoria: in caso di violazione si potrà ottenere il RISARCIMENTO dei danni

Page 18: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

PARTI DEL CONTRATTO

Autonomo centro diimputazione di interessi

In senso formale

In senso sostanziale

Soggetti che emettono le dichiarazioni contrattuali (es.: rappresentante)

Persona fisica o ente giuridico avente personalità giuridica su cui si producono gli effetti del contratto (es.: rappresentato)

Page 19: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

PARTI DEL CONTRATTOContratti intuitus personae

Contratti in cui è rilevantel’identità dei contraenti

• Intrasmissibilità della posizione contrattuale sia per atto inter vivos che mortis causa

• Impugnabilità del contratto per errore sulla qualità personale

Page 20: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

REQUISITI DEL CONTRATTO

Art. 1325 c.c.

1. Accordo delle parti

2. Causa

3. Oggetto

4. Forma

Page 21: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

REQUISITI

Accordo

Convergenza obiettiva dell’intento dei duesoggetti su un certo programma

contrattuale quale risultadalle dichiarazioni di volontà delle parti

Il contratto è perfetto

Page 22: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ACCORDO

L’accordo può raggiungersi in modoespresso o tacito a seconda del modo

di manifestazione di volontà delle parti

dichiarazioneEspressa: attuata con segni linguistici

Tacita: mediante comportamenti concludenti

Silenzio circostanziato

Page 23: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOModi di conclusione del contratto

IScambio proposta e accettazione (1326)

IIInizio dell’esecuzione

IIIContratti con obbligazioni del solo proponente

IVContratti reali

V

Contratti standard

Page 24: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOModi di conclusione del contratto

È concluso nel momento in cui chi ha fattola proposta ha conoscenza dell’accettazione

della controparte (atti recettizi)

I

Scambio proposta e accettazione (1326)

La proposta deve essere completa di tutti gli elementi

L’accettazione deve essere conforme alla proposta

altrimenti vale come una proposta

Page 25: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Revoca della proposta e dell’accettazione

(art. 1328 c.c.)

La proposta può essere revocata finché ilcontratto non sia concluso

L’accettazione può essere revocata purchéla revoca giunga a conoscenza del

proponente prima dell’accettazione

Page 26: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Proposta irrevocabile(1329)

La proposta è irrevocabile quando il proponente si è obbligato a mantenerla

ferma per un certo tempo

La controparte può verificare la convenienza della proposta entro il tempo stabilito nella stessa

Atto unilaterale del proponente

Page 27: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOOpzione

(1331)

Contratto o clausola contrattuale con cui leparti stabiliscono che il proponente resti

vincolato alla propria dichiarazione

Diritto potestativo dell’opzionario di concludere il contratto con una dichiarazione unilaterale di

accettazione entro il tempo stabilito

Atto bilaterale

Page 28: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Offerta al pubblico(1336)

Offerta rivolta ad una generalità dipersone e contenente gli estremiessenziali del contratto alla cui

conclusione è diretta

Equivale ad una proposta contrattuale: il contratto si conclude con l’accettazione espressa o tacita

Es.: esposizione di merce con indicazione del prezzo

Non è recettizia: è efficace appena è resa pubblica

Page 29: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOAdesione al contratto aperto

(1332)

Contratto già concluso tra due o più partied aperti all’adesione di altri soggetti

La nuova adesione ha effetto quando giunge a conoscenza dei contraenti originari (salvo che sia

richiesta approvazione dell’adesione)

Es.: il contratto di società

L’adesione va indirizzata ai contraenti originari

Page 30: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOModi di conclusione del contratto

Il contratto può perfezionarsi nel tempoe nel luogo in cui ha avuto inizio

l’esecuzione da parte dell’oblato accettante

II

Inizio dell’esecuzione (1327)

L’accettazione è implicita nell’esecuzione

La conclusione avviene prima che il proponente abbia notizia dell’accettazione

Page 31: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Inizio dell’esecuzione

È ammesso solo quando su richiesta del proponenteo per la natura dell’affare o secondo gli usi

non appaia necessaria una preventivarisposta di accettazione

Deroga al principio della conclusione nel momento in cui chi ha fatto la proposta ha conoscenza dell’accettazione

Es.: spedizione della merce ordinata da cataloghi

Page 32: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOModi di conclusione del contratto

I contratti da cui derivino obbligazioni per ilsolo proponente si concludono semplicemente

con il mancato rifiuto dell’oblato

III

Contratti con obbligazioni del solo proponente (1333)

Silenzio circostanziato

Un silenzio a cui la legge attribuisce significato di accettazione

In mancanza di rifiuto il contratto è concluso

Page 33: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTORagione

Si presuppone la convenienza

dell’oblato ad accettare

• È irrevocabile appena giunge a conoscenza della parte a cui è destinata;

• Il destinatario può rifiutare nel termine richiesto dalla natura dell’affare o dagli usi

Page 34: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOModi di conclusione del contratto

Contratti per la cui conclusione, oltre alconsenso, è necessaria la consegna

della cosa (res)

IV

Contratti reali

Es.: il mutuo si perfeziona con la consegna della somma di denaro pattuita nel contratto

Page 35: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTOModi di conclusione del contratto

Contratti stipulati senza preventiva contrattazione del contenuto

V

Contratti standard

Le clausole contrattuali sono predisposte unilateralmente dalla parte più forte

spesso con MODULI o FORMULARI

Il cliente può solo accettare o rifiutare in blocco

Page 36: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTICondizioni generali di contratto

(1341)

Efficaci nei confronti del contraente debolese al momento della conclusione del contratto

questi le ha conosciute o avrebbe dovutoconoscerle usando l’ordinaria diligenza

Clausole contrattuali predisposte unilateralmente da una parte

Page 37: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTICondizioni generali di contratto

(1341)

Non hanno effetto se non sonospecificamente approvate per iscritto

le clausole che prevedono a favoredi chi le predispone:

•Limitazioni di responsabilità

•Facoltà di recedere

•Facoltà di sospendere l’esecuzione

CLAUSOLE VESSATORIE

Page 38: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTISottoscrizione di moduli o formulari

(1342)

Le clausole aggiunte ai moduli o formulari

prevalgono su quelle del modulo o formulario

qualora siano incompatibili con esse

Page 39: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Contratti tra consumatore e professionista

La legge prevede una specifica tuteladei consumatori nella stipulazione

di contratti con i professionisti

NULLITÀ DELLE CLAUSOLE VESSATORIE

Codice del consumo

Page 40: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Contratti dei consumatori

L’art. 1469 bis del Codice Civile rinvia alCodice del Consumo per la disciplina posta

a tutela dei consumatori nella stipulazione dicontratti con il professionista

Professionista

Consumatore

Clausole vessatorie

Page 41: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Contratti dei consumatori(art. 3 Codice del Consumo)

persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che stipula contratti nel quadro della sua attività

imprenditoriale o professionale

PROFESSIONISTA

Persona fisica che contratta per scopi diversi dall’attività imprenditoriale o professionale

eventualmente svolta

CONSUMATORE

Page 42: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Contratti dei consumatori(art. 33 co. 1 del Codice del Consumo)

Nei contratti tra consumatore e professionistasi considerano vessatorie le clausole che

determinano un significativo squilibrio didiritti ed obblighi derivanti dal contratto

Art. 34 co. 2:

Lo squilibrio è valutato dal giudice caso per caso tenendo conto della natura del bene o del servizio oggetto del contratto e facendo riferimento alle

circostanze e alle altre clausole

Page 43: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Contratti dei consumatori(art. 33 co. 2 del Codice del Consumo)

1. Escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore

2. Escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista

3. Impongono penali eccessive, perdite di caparra, modificazioni unilaterali del contratto ed ogni clausola che

il consumatore non ha potuto conoscere prima della stipulazione

SI PRESUMONO vessatorie finoa prova contraria le clausole che:

Page 44: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Contratti dei consumatori(art. 34 co. 4 del Codice del Consumo)

Non sono vessatorie se sono state discusse dalle parti in apposite trattative (salvo art. 36 co. 2)

Sono previste delle DEROGHE per leclausole che siano state oggetto di

trattativa individuale

Tutte le altre si presumono vessatorie(Art. 36 co. 2 del Codice del Consumo)

Page 45: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO

Contratti dei consumatori(art. 36 co. 2 del Codice del Consumo)

Anche se oggetto di trattative individualisono NULLE le clausole che:

1. Escludono o limitano la responsabilità del professionista in caso di morte o danno alla persona del consumatore

2. Escludono o limitano le azioni o i diritti del consumatore in caso di inadempimento del professionista

3. Prevedono l’adesione del consumatore come estesa a clausole che non ha avuto, di fatto, la possibilità di

conoscere prima della conclusione del contratto

Page 46: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

REQUISITI

Causa

È il risultato economico - giuridicoalla cui realizzazione è diretto

un determinato contratto

Deve essere lecita e meritevole di tutela

a pena di nullità del contratto

Page 47: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTI

Tipici, atipici, misti

tipici L’operazione economica è tipizzata

atipici

misti

L’operazione economica non è tipizzata ma sono riconosciuti dall’ordinamento in quanto perseguano interessi meritevoli di tutelaNon rientrano tra i “tipi legali” ma hanno le caratteristiche di più contratti tipici

disciplina•Teoria della prevalenza

•Teoria della combinazione

Page 48: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CAUSANegozio astratto

Il negozio produce i propri effettia prescindere dalla causa

Es.: cambiale

astrazione sostanziale ≠ astrazione processuale

Page 49: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

MOTIVI

Finalità individualiperseguite dalle parti

causa

motivi

Interesse oggettivato

Interesse soggettivato

Page 50: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

MOTIVIDisciplina

Sono giuridicamente irrilevanti

Possono diventare rilevanti se inseriti nel contratto mediante clausola condizionale

Il contratto è illecito quando è stato conclusoesclusivamente per motivo illecito comune alle parti

Page 51: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

PRESUPPOSIZIONE

Condizione implicita del negozio:presupposto oggettivo e comunesu cui si fonda l’intero contratto

Es.: locazione del balcone allo scopo di poter assistere ad una manifestazione sulla pubblica via

Page 52: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

REQUISITI

Oggetto

Contenuto del contratto: insiemedelle disposizioni contrattuali

in cui esso consiste

Deve essere possibile, lecito, determinato o determinabile

Page 53: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

OGGETTORequisiti

PossibilitàMateriale

Giuridica

Non deve essere contraria a norme imperative, ordine pubblico e buon costume

Liceità

Determinatezza

o

determinabilità

Deve essere specificato con sufficienti indicazioni (legge, parti, terzo)

Page 54: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CLAUSOLE D’USO(o usi negoziali)

Condizioni contrattuali usualmentepraticate dagli operatori economici

in un settore d’affari

Es.: trasporto fino a casa, nel territorio di un dato comune, degli elettrodomestici acquistati

Page 55: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

REQUISITI

Forma

È il modo di manifestazionedella volontà negoziale

Principio generale della libertà della forma

Page 56: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

FORMA

Modalità

Espressa

Tacita

Ad substantiam

Ad probationem

Volontà manifestata con segni di linguaggio

Volontà manifestata con comportamenti concludenti

La mancanza di una determinata forma comporta nullità del contratto (es.: donazione)

Il contratto deve essere provato per iscritto (non è un elemento essenziale) (es.: transazione)

Page 57: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CLAUSOLE ACCIDENTALI

Page 58: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ELEMENTI ACCIDENTALI

CONDIZIONE

TERMINE

MODO

Page 59: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONDIZIONE

Definizione

Clausola che subordina gli effettidel contratto ad un evento

futuro ed incerto

• Evento futuro: non si è ancora verificato

• Evento incerto: può non verificarsi mai

Page 60: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONDIZIONE

Tipologie

Sospensiva

Risolutiva

Volontaria

Legale

Potestativa

Meramente potestativa

Page 61: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONDIZIONE

Pendenza

Nella pendenza della condizione

i soggetti sono titolari di una

aspettativa per cui possono compiere:

•Atti conservativi (es.: sequestro del bene)

•Atti dispositivi

•Le parti devono comportarsi secondo BUONA FEDE per conservare integre le ragioni dell’altra

Page 62: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONDIZIONE

Avveramento

L’avveramento dell’evento dedotto

in condizione rende il

contratto definitivamente

efficace o inefficace

EFFETTO RETROATTIVO

(ex tunc)

Page 63: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

TERMINE

Definizione

Momento dal quale o fino al quale si

produrranno gli effetti del contratto

• L’avvenimento è sempre certo

• Può essere certo o incerto quando si verificherà

Page 64: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

TERMINE

Funzione

Non in tutti i negozi è ammessa l’apposizione del termine

Adegua gli effetti del contratto aglispecifici interessi delle parti rispettoalla durata del rapporto contrattuale

Atti legittimi (es.:matrimonio)

Page 65: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

TERMINE

Tipologie

1. Termine di efficacia

2. Termine di perfezione

3. Termine di adempimento

4. Termine potestativo

Momento in cui deve adempiersi un’obbligazione

Clausola che rimette alla volontà dell’obbligato la determinazione del momento iniziale o finale

Termine di durata del rapporto contrattuale

Momento in cui il contratto si perfeziona

Page 66: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

MODODefinizione

Clausola apposta a una

attribuzione gratuita a cui si

subordina la produzione degli

effetti contrattuali

Obbligo giuridico che grava sul beneficiario dell’attribuzione

(non è una controprestazione)

Solo nei negozi gratuiti

Page 67: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

MODO

Funzione

Attribuisce rilevanza ai particolari

motivi o finalità dell’autore

della attribuzione

Dare

Fare

Non fare

Obbligazione di

Page 68: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

MODO

Disciplina

Il modo impossibile o illecito si

considera come non apposto,

salvo che abbia costituito il solo

motivo determinante

Stessa disciplina dei motivi del contratto

Page 69: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CLAUSOLA PENALE

Disciplina(art. 1382 c.c.)

Clausola con cui si stabilisce l’entità del

risarcimento in caso di inadempimento(liquidazione anticipata convenzionale

del danno)

Rafforza il vincolo contrattuale

NON È NECESSARIO PROVARE IL DANNO

Page 70: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CLAUSOLA PENALE

Riduzione della penale(art. 1384 c.c.)

La penale può essere ridotta equamente

dal giudice ove sia manifestamente eccessiva

o l’obbligazione principale sia stata

eseguita in parte, con riguardo

all’interesse del creditore

Page 71: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CAPARRA

Tipi

1. CONFIRMATORIA

2. PENITENZIALE

Page 72: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CAPARRA

Confirmatoria

Somma di denaro o altre cose fungibili

consegnata a una parte all’atto della

conclusione del contratto come

garanzia dell’impegno assunto

Acconto sul prezzo

Page 73: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CAPARRADisciplina

La caparra viene imputata allaprestazione dovuta o restituita

ADEMPIMENTO

INADEMPIMENTO

Chi ha dato la caparra può recedere ritenendola;

Chi l’ha ricevuta deve restituire una somma doppia

RISARCIMENTO

Page 74: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CAPARRA

Penitenziale

Somma consegnata ad una parte al

momento della conclusione del

contratto pattuita a titolo di

corrispettivo per il recesso

Quando è convenuta la facoltà di recesso

Page 75: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

MULTA PENITENZIALE

Definizione

È la previsione del prezzo (multa) che

verrà pagato all’atto del recesso

La parte ha facoltà di recedere ma deve pagare la multa

Page 76: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

INVALIDITÁ DEL CONTRATTO

Page 77: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

INVALIDITÁ

Patologie

Invalidità

Rescissione

ResponsabilitàPrecontrattuale

Risoluzione

Recesso

Da prima del contratto

Del momento genetico

Per vicende successive

Page 78: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

INVALIDITÁ

Validità ed invalidità

Quando l’atto è conforme alle regoledettate dalla legge esso è valido

Può produrre i suoi effetti

Quando l’atto non si è regolarmenteformato esso è invalido

Page 79: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁConcetto

Forma generale e più grave di invaliditàdel contratto che comporta la radicale

inefficacia del negozio

Tutela interessi superiori dell’ordinamento di cui le parti non possono disporre

Tutti possono farla valere

Page 80: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁCaratteri

• Imprescrittibile

• Irrinunciabile

• Rilevabile d’ufficio dal giudice

• Chiunque ha interesse può farla valere

• Non sanabile

È prevista nell’interesse generale

Page 81: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁArtt. 1418 – 1424 c.c.

IL CONTRATTO È NULLOQUANDO:

1. È contrario a norme imperative

2. Manca uno dei requisiti

3. È illecita la causa

4. Sono illeciti i motivi comuni ai contraenti

5. L’oggetto è impossibile, illecito, indeterminato o indeterminabile

Page 82: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁContrarietà a norme imperative

Ipotesi generale di nullitàdegli atti giuridici percontrarietà a norme

imperative, ordine pubblico ebuon costume

Norma imperative: comando generale ed astratto

Ordine pubblico: principi fondamentali ed inderogabili dell’ordinamento

Buon costume: principi morali correnti in un certo tempo in quel dato luogo

Page 83: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁ

Mancanza di un requisito

Il contratto è nullo quando mancauno dei suoi elementi essenziali oquando siano insufficientementeo inadeguatamente determinati

Es.: compro una casa già mia (manca la causa)

Es.: compravendita immobiliare verbale (manca la forma)

Page 84: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁ

Mancanza dell’accordo

1. Mancanza di volontà

Dichiarazioni non serie

Violenza fisica

2. Divergenza tra dichiarazione e volontà

Errore ostativo

Simulazione

Page 85: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁ

Illiceità del contratto

Il contratto è nullo quando la causaè illecita, ossia quando è contraria

a norme imperative, ordine pubblicoe buon costume

Page 86: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁ

Illiceità dei motivi

Il contratto è nullo quandosono illeciti i motivi

Art. 1345 c.c.

Es.: vendo a prezzo altissimo una tipografia sapendo che il compratore la userà per stampare banconote false

Page 87: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁDell’oggetto

Il contratto è nullo quandol’oggetto è impossibile, illecito,

indeterminato o indeterminabile

Possibile: sia materialmente che giuridicamente

Lecito: non contrario a norme imperative, ordine pubblico e buon costume

Determinato: alla conclusione del contratto

Determinabile: in un secondo momento

Page 88: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

AZIONE DI NULLITÁArt. 1421 c.c.

Azione di mero accertamento che puòessere fatta valere da chiunque

vi abbia interesse

IMPRESCRITTIBILE

La nullità opera automaticamente, quindi

il giudice deve solo dichiararla

Page 89: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

NULLITÁConversione del contratto nullo

(art. 1424 c.c.)

Trasformazione di un contratto nulloin un contratto diverso ma valido,

del quale contenga i requisitidi sostanza e forma

Es.: usufrutto di immobile non in forma scritta può convertirsi in locazione dello stesso

Solo quando risulta che le parti lo avrebbero voluto se avessero conosciuto la nullità

Page 90: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ANNULLABILITÁArtt. 1425 – 1440 c.c.

IL CONTRATTO ÈANNULLABILE PER:

1. Incapacità legale o naturale di agire

2. Vizi del consenso (errore, violenza e dolo)

3. In tutti i casi previsti dalla legge

Page 91: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ANNULLABILITÁCaratteri

Il contratto annullabile èprovvisoriamente valido

• Tutela interessi individuali

• Rilevabile solo dalla parte nel cui interesse è prevista

• È sanabile

È dovuto il risarcimento dei danni

Page 92: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VIZI DEL CONSENSO

Anomalie del processoformativo della volontà

La volontà sussiste ma «è viziata»

Errore

Violenza

Dolo

Page 93: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ERRORE

Falsa conoscenza della realtà chedetermina una delle parti ad un

contratto che, senza quell’errore,non avrebbe voluto

Caratteri(1428 c.c.)

1. Riconoscibile

2. Essenziale

Page 94: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ERRORE

Quando una persona di normalediligenza avrebbe potuto rilevarlo,

tenuto conto del contenuto delcontratto, delle circostanze odelle qualità del contraente

È sufficiente che l’altro contraente avesse potuto accorgersi dell’errore

Riconoscibile (art. 1431 c.c.)

Page 95: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ERRORE

Determinante del consenso:la parte non avrebbe contrattosenza l’errore in cui è caduta

Cade su:

Essenziale (art. 1429 c.c.)

•Natura o oggetto del contratto

•Qualità della prestazione

•Identità o qualità dell’altro contraente (contratti fondati su intuitus personae)

•Quantità della prestazione (1430 c.c.)

Page 96: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ERRORE DI DIRITTO

Art. 1429 n. 4 c.c.

Errore che cade sull’esistenza ocontenuto di una norma giuridica

Es.: compro un’anfora antica credendo che sia esportabile mentre la legge lo vieta

Non si invoca l’ignoranza di una legge ma la mancata conoscenza di un precetto induce ad

una erronea valutazione della situazione

Page 97: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

DOLOArt. 1439 – 1440 c.c.

Inganno o raggiro posto in essere da uncontraente al fine di ingannare l’altro

Es.: esibizione di un falso certificato di autenticità di un quadro

Il dolo deve essere determinante del consenso

Dolo incidente non è causa di annullabilità

Page 98: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VIOLENZAArt. 1435 c.c.

Es.: la minaccia di dar fuoco ai magazzini di un imprenditore per indurlo a concludere un certo contratto

Minaccia di un male ingiusto e notevole allapersona o ai beni del contraente o di terzi

caratteri

• Seria

• Male minacciato ingiusto e notevole

• Male deve riguardare persona o beni del contraente o di persone a lui vicine

Page 99: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

VIOLENZACaratteri

• SERIA: deve impressionare una persona sensata avuto riguardo all’età, al sesso e alla condizione della persona

• MALE INGIUSTO: lede un interesse protetto dalla legge

• NOTEVOLE: deve procurare un danno rilevante

• Il male minacciato deve riguardare la persona o beni del contraente o di persone a lui vicine

• Può essere esercitata dall’altro contraente o da un terzo

Page 100: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

TIMORE RIVERENZIALE

Art. 1437 c.c.

Condizione psicologica di soggezioneverso persone autorevoli o influenti in

campo professionale, sociale o familiare

Non è causa di annullamento del contratto perché è una condizione interna al soggetto

Page 101: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

AZIONE DI ANNULLAMENTO

Art. 1441 c.c.

L’annullamento è relativo: può esseredomandato solo dalla parte nel cui

interesse è stabilito dalla legge

PRESCRITTIBILE

5 anni

Azione giudiziale diretta afar annullare il contratto

Page 102: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI DELL’ANNULLAMENTO

Sentenza di annullamento

Eliminazione del contratto e caducazionedel rapporto giuridico da esso creato

Effetto retroattivo

Le prestazioni già eseguite vanno restituite (salvo i diritti dei terzi)

Page 103: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ANNULLABILITÀ

Convalida del negozio annullabile(art. 1444 c.c.)

Il contratto annullabile può essereconvalidato dal contraente al quale

spetta l’azione di annullamento

Con un atto che menzioni il contratto, il motivo di annullabilità e la dichiarazione di

volerlo convalidare

Page 104: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RESCINDIBILITÀ

Artt. 1447 – 1452 c.c.

Ipotesi di invalidità contrattuale per lecondizioni inique a cui è stato

concluso il contratto

1. Stato di pericolo

2. Stato di bisogno

Page 105: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RESCISSIONEPer contratto concluso in stato di

pericolo(Art. 1447 c.c.)

• Il pericolo deve sussistere al momento della stipula

• Deve essere attuale e riguardare un danno grave alla persona

Quando una parte assume obbligazioni acondizioni inique, per la necessità, nota alla

controparte, di salvare sé o altri da unpericolo attuale di un danno grave alla persona

Page 106: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RESCISSIONEPer lesione

(art. 1448 c.c.)

• Il valore di una prestazione diviene di entità superiore al doppio dell’altra (lesione oltre la metà)

• Stato di bisogno della persona danneggiata dal contratto

• Approfittamento dello stato di bisogno

Quando vi è sproporzione tra la prestazionedi una parte e quella dell’altra, e tale

sproporzione sia dipesa dallo stato di bisognodi una parte, del quale l’altra abbiaapprofittato per trarne vantaggio

Page 107: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI DEL CONTRATTO

Page 108: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI DEL CONTRATTOArt. 1372 c.c.

Il contratto ha forza di legge tra le parti.

Non può essere sciolto che per mutuo

consenso o per cause ammesse dalla legge

EFFICACIAQuando il contratto è perfetto esso può produrre i suoi effetti (salvo condizioni o termini)

Page 109: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI

Effetto fondamentale

L’effetto fondamentale di ogni

contratto è il vincolo che

si crea tra le parti

È strumentale alla realizzazione degli interessi delle parti

•Divieto di sciogliersi unilateralmente

•Obbligo di garantire il diritto della controparte

Page 110: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI

Effetti finali

Sono quelli propri del

contratto utilizzato

Es.: nella vendita l’effetto finale è il trasferimento di proprietà di un bene

Page 111: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI

Effetti obbligatori

Quando il contratto determina

l’insorgere di una o più obbligazioni

in capo ai contraenti

Es.: nel trasporto il trasportatore è vincolato ad eseguire la propria obbligazione

Page 112: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI

Effetti reali(art. 1376 c.c.)

Quando il contratto determina

l’immediata attribuzione del

diritto alla controparte per effetto

del semplice consenso

Es.: nella vendita di cosa propria e determinata il trasferimento di proprietà di verifica immediatamente

Page 113: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RECESSO

Art. 1373 c.c.

Ad una delle parti può venire attribuita

la facoltà di determinare la cessazione

degli effetti del contratto

unilateralmente

Solo finché non sia stata iniziata l’esecuzione del contratto

Page 114: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

INTEGRAZIONE DEL CONTRATTO

Artt. 1374 – 1375 c.c.

Il contratto obbliga le parti a quanto èespresso nel medesimo ed anche a tuttele conseguenze che ne derivano secondo

la legge, gli usi e l’equità

Si producono effetti ulteriori in forza di fonti esterne al contratto che ne integrano il contenuto

Page 115: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

IL CONTRATTO E I TERZI

Page 116: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI DEL CONTRATTORelatività degli effetti

Il contratto produce effetti verso i terzi

solo nei casi previsti dalla legge

Non si possono vincolare soggetti estranei al rapporto contrattuale

Page 117: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

EFFETTI DEL CONTRATTOConflitto tra più aventi diritto

È possibile che un contratto dia vita ad una

situazione soggettiva incompatibile con

quella di terzi soggetti

La legge determina i modi per risolvere tale problema

Page 118: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

Art. 1411 c.c.

Contratto concluso tra uno stipulante ed unpromittente che si accordano per attribuire

gli effetti ad un terzo soggetto

Lo stipulante deve avere interesse e gli effetti devono essere favorevoli per il terzo

Es.: assicurazione sulla vita a beneficio di un terzo

Page 119: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO A FAVORE DI TERZO

Art. 1411 c.c.

Il terzo acquista il diritto per effettodella stipulazione a suo favore

Il terzo deve dichiarare di volerne profittare (non è un’accettazione)

Il terzo non diviene parte sostanziale del contratto

ECCEZIONE AL PRINCIPIO DI RELATIVITÀ DEL CONTRATTO

Page 120: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA RAPPRESENTANZA

Page 121: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZASostituzione nell’attività

Parte in senso formale:

soggetto che emette la dichiarazione negoziale

Parte in senso sostanziale:

soggetto nella cui sfera giuridica si produrranno gli effetti del contratto

Un soggetto, munito di apposito potere, compieuna attività giuridica i cui effetti ricadranno

nella sfera giuridica di un altro soggetto

Page 122: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZATipi

DIRETTA

Si compie un atto per conto del rappresentato con la

spendita del nome di questo

INDIRETTA(interposizione gestoria o reale di persona)

Si agisce solo per conto ma non in nome del rappresentato

Page 123: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZAFonti

RAPPRESENTANZA LEGALE

Es.: tutela

RAPPRESENTANZA VOLONTARIA

Es.: mandato con rappresentanza

Sono fonti della rappresentanza sia la leggeche un atto di volontà dei privati

Page 124: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO DI MANDATO

Artt. 1703 e ss. c.c.

Contratto con cui una parte (mandatario) siobbliga a compiere uno o più atti per conto

di un’altra (mandante)

Contratto consensuale ad effetti obbligatori

Mandato senza rappresentanza: il mandatario agisce in nome proprio per conto del mandante

Mandato con rappresentanza: il mandatario compie gli atti per conto del mandante spendendone il nome

Page 125: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO DI MANDATO

Differenza

Dal mandato consegue un obbligo contrattualedi compiere atti giuridici per conto del

mandante, mentre dalla rappresentanza unpotere di compiere atti in sostituzione

Rappresentanza ≠ Mandato

Page 126: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZA

Procura

Non richiede accettazione

Può essere revocata in qualsiasi momento

Forma richiesta per l’atto per cui è conferita

Dichiarazione unilaterale con cui si conferiscead un soggetto il potere di agire in

propria rappresentanza

GENERALE O SPECIALE

Page 127: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZA

Capacità del rappresentante

La rappresentanza non può essere lo strumento per eludere un divieto di contrarre in capo al

rappresentato

Per la validità degli atti, basta che ilrappresentante abbia la capacità di

intendere e di volere

Page 128: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZA

Capacità del rappresentato

Nella rappresentanza legale è il rappresentante che deve essere capace di agire

Per la validità degli atti posti in essere dalrappresentante il rappresentato deve

essere capace di agire

Page 129: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZA

Vizi della volontà

Il contratto è annullabile se è viziata lavolontà del rappresentante

Se il vizio riguarda elementi predeterminati dal rappresentato il contratto è annullabile se era

viziata la volontà di questo

Page 130: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZAStati soggettivi rilevanti

Il rappresentato non può giovarsi dello stato di ignoranza del rappresentante

Quando è rilevante lo stato di buona o malafede, di scienza o di ignoranza di certecircostanze si tiene conto della volontà

del rappresentante

Non basta la buona fede del rappresentante

Page 131: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZAConflitto di interessi

È un abuso del potere di rappresentanza

Quando il rappresentante conclude uncontratto perseguendo interessi

inconciliabili con quellodel rappresentato

Il contratto è annullabile

Page 132: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZAContratto con se stesso

È un abuso del potere di rappresentanza

Quando il rappresentante conclude conse stesso un contratto in nome e

per conto del rappresentato

Il contratto è annullabile

Page 133: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZAFalso rappresentante

Il contratto concluso dal falso rappresentante non produce effetti

Quando in capo al rappresentante manchinoi poteri (difetto) o si eccedano i limiti (eccesso)

della procura

Può essere ratificato

Page 134: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RAPPRESENTANZARatifica

La ratifica produce effetti retroattivi

Atto unilaterale con cui il rappresentantefa propri gli effetti del negozio compiutodal rappresentante in difetto di potere o

eccedendone i limiti

Page 135: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Art. 1401 e s.s. c.c.

Il contratto che prevede la clausola concui una parte si riserva la facoltà

di nominare successivamenteil soggetto nella cui sfera giuridica si

verificheranno gli effetti negoziali

Riserva di nomina

Page 136: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO PER PERSONA DA NOMINARE

Disciplina

Il contratto è perfetto ed efficace fin dallastipulazione e vincola i contraenti fino a chenon intervenga l’accettazione del nominato

Produce effetti verso il nominato solo se vi è la sua accettazione

gli effetti si verificheranno nei confronti dello stipulante se manca l’accettazione del nominato

Page 137: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CESSIONE DEL CONTRATTO

Art. 1406 c.c.

È il negozio con cui si trasferisce la propriaposizione contrattuale in un altro (precedente)

contratto ad un soggetto che si sostituisce al cedente in quel rapporto

Nei contratti a prestazioni corrispettive quando queste non siano state ancora eseguite

Page 138: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

SIMULAZIONE

Page 139: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

IL CONTRATTO SIMULATOSimulazione

Situazione di divergenza tradichiarazione contrattuale e

reale volontà

Page 140: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

IL CONTRATTO SIMULATOElementi

1. Divergenza voluta

2. Accordo simulatorio

3. Intenzione di ingannare i terzi

Page 141: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONETipi

A.A. SIMULAZIONE ASSOLUTASIMULAZIONE ASSOLUTA

B. SIMULAZIONE RELATIVAB. SIMULAZIONE RELATIVA

Le parti stipulano un contratto ma in realtà non vogliono alcun negozio

Le parti stipulano un contratto ma in realtà vogliono gli effetti di un diverso tipo

Page 142: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONE

Assoluta

Non produceeffetti tra le parti

A. ContrattoA. Contrattosimulatosimulato

B. AccordoB. Accordodissimulatodissimulato

INDICA CHE LE PARTI NON INTENDONO

MODIFICARE I LORO RAPPORTI

Es.: si simula una compravendita ma in realtà il simulato alienante non intende vendere il bene

Page 143: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONE

Relativa

Non produceeffetti tra le parti

A. ContrattoA. Contrattosimulatosimulato

B. ContrattoB. Contrattodissimulatodissimulato

CONTIENE LA REALE VOLONTÀ DELLE

PARTI

Es.: si pone in essere una compravendita ma in realtà si vuole realizzare una donazione

Page 144: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONE

Relativa oggettiva

Riguarda laRiguarda la natura natura del contrattodel contratto

Si fa apparire vendita ciò che è donazione

Riguarda un Riguarda un elemento elemento del contrattodel contratto

Si fa apparire condizionato un contratto puro

Page 145: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONE

Interposizione fittizia di persona

Un apposito accordo tra tutte le parti contrattuali Un apposito accordo tra tutte le parti contrattuali prevede il reale destinatario degli effetti del contrattoprevede il reale destinatario degli effetti del contratto

Es.: stipulo una donazione a favore di un soggetto ma in realtà voglio beneficiarne un altro

Si fa figurare come parte contrattuale unsoggetto diverso da quello nella cui sfera

giuridica si verificheranno gli effetti del negozio

Page 146: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONEEffetti tra le parti

Produce effetto tra le parti solociò che queste hanno realmente voluto

Ha effetto l’accordo dissimulato (controdichiarazione)

Page 147: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONE

Effetti rispetto ai terzi pregiudicati

Sono interessati a far riconoscere lasimulazione e a farne dichiarare

la nullità

Page 148: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONE

Effetti rispetto ai terzi subacquirenti

Quando abbiano subacquistato inbuona fede, la simulazione non

può esser fatta valere dalle partisimulanti nei loro confronti

Page 149: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONEEffetti rispetto ai creditori

del simulato alienante

Possono far valere la simulazioneche pregiudichi i loro diritti

Page 150: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

LA SIMULAZIONEEffetti rispetto ai creditori

del simulato acquirente

La simulazione non è loro opponibilequando sono garantiti da pegno

o ipoteca

Page 151: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

CONTRATTO FIDUCIARIO

La fiducia

Realizza una attribuzione ad un soggettoma si prefigge uno scopo ulteriore

Es.: trasferisco tutti i miei beni ad una persona di fiducia con l’accordo che questa li trasmetta, ad una

data scadenza, a una terza persona

L’effetto è voluto ma è strumentale rispetto ad un ulteriore effetto

Page 152: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO E RISOLUZIONE

Page 153: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ESECUZIONE DEL CONTRATTOBuona fede (art. 1375 c.c.)

Il contratto deve essere eseguitosecondo buona fede

Buona fede in senso oggettivo: impone di tenere conto che le singole prestazioni sono collegate le une alle

altre (sinallagma contrattuale)

Page 154: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ESECUZIONE DEL CONTRATTO

Il sinallagma contrattuale

Le prestazioni sono il rapporto dicorrispettività tale che ognuna di

esse trova la propria giustificazionenell’altra

La legge prevede alcuni istituti per garantire la reciprocità delle prestazioni:

•Eccezione di inadempimento (art. 1460 c.c.)

•Sospensione dell’esecuzione della prestazione per mutamento delle condizioni patrimoniali (art 1461 c.c.)

Page 155: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONEArtt. 1453 – 1469 c.c.

L’azione di risoluzione è lo strumento con cuiuna parte può sciogliersi dal vincolo

contrattuale qualora la causa di questopresenti delle anomalie sopravvenute

dopo la conclusione del contratto

TIPI

• Per inadempimento

• Per impossibilità sopravvenuta

• Per eccessiva onerosità

Page 156: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONEPer inadempimento

(artt. 1453 – 1462 c.c.)

Scioglimento del rapporto determinatodall’inadempimento imputabile ad uno

dei contraenti

L’inadempimento deve essere:

• Grave

• Imputabile

Non di scarsa importanza avuto riguardo all’interesse della parte

Non deve essere determinato dal caso fortuito o da forza maggiore

Page 157: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONE PER INADEMPIMENTO

Tipi

GIUDIZIALEAvviene mediante intervento del giudice

DI DIRITTONon c’è l’intervento del giudice

Page 158: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONE GIUDIZIALE

Art. 1453 c.c.

Su domanda dell’interessato il giudice,verificati i presupposti per la risoluzionepronuncia lo scioglimento del rapporto

Sentenza costitutiva

Page 159: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONE DI DIRITTO

1. Diffida ad adempiere (art. 1454 c.c.)

Intimazione scritta di una parte all’altra diadempiere entro un congruo termine, decorso

il quale il contratto è risolto

Il termine non può essere inferiore, di regola, a 15 giorni

Page 160: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONE DI DIRITTO

2. Clausola risolutiva espressa(art. 1456 c.c.)

Clausola contrattuale in cui si prevede chein caso di inadempimento di una specifica

obbligazione il contratto si risolveautomaticamente

La parte interessata deve comunicare all’altra di volersi valere della clausola risolutiva

Page 161: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONE DI DIRITTO

3. Termine essenziale(art. 1457 c.c.)

Anche se non è stata espressamente pattuitala risoluzione il contratto si risolve quando la

prestazione non viene eseguita nel termine

Essenziale: l’adempimento tardivo sarebbe inutile per la controparte

Page 162: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

ECCEZIONE DI INADEMPIMENTO

Art. 1460 c.c.

Ogni parte può rifiutarsi di adempiere la propria prestazione se l’altro nonadempie o non offre di adempiere

Page 163: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONEPer impossibilità sopravvenuta

(Artt. 1463 – 1466 c.c.)

L’impossibilità della prestazione è causadi risoluzione automatica del contratto

La parte che non può eseguire la prestazione non può chiedere la controprestazione e

deve restituire quanto già ricevuto

Page 164: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONE PER IMPOSSIBILITÀ SOPRAVVENUTA

Impossibilità parziale

La parte non inadempiente può anche domandare una riduzione della propria

prestazione corrispondente a quella divenuta impossibile

La prestazione parzialmente impossibile ècausa di risoluzione parziale del contratto

Page 165: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONEPer eccessiva onerosità

(artt. 1467 – 1469 c.c.)

Il contratto si risolve qualora unaprestazione divenga

eccessivamente onerosa

Si deve trattare di contratti ad esecuzione differita continuata o periodica

Solo per prestazioni future

Page 166: CONTRATTO Art. 1321 c.c. Accordo di due o più parti per costituire, regolare o estinguere tra loro un rapporto giuridico patrimoniale.

RISOLUZIONE

L’eccessiva onerosità

Eccessiva onerosità: supera l’alea normale del contratto

Onerosità dovuta ad eventi normali ed imprevedibili

La controparte può evitare la risoluzione offrendo di modificare equamente le

condizioni del contratto