DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 · In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐...

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In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" Aggiornato al: 21 novembre 2013 DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (GU n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84 ) note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 Testo in vigore dal: 9-10-2010 IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; Vistala legge 28 novembre 2005, n.246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n.69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h); comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22; Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali; Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata; Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010; Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010; Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa; E m a n a il seguente decreto legislativo: Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione 1. Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il codice di cui al presente comma. 2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato <<regolamento>>, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice. 4.Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. 5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio. 6. Se non e' diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n.241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,n.1092,al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76.L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione, tra l'altro, elenca le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, tra cui, al secondo comma, lettera d), «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi». - Il testo dei commi 14, 15 e 22 dell'art. 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e' il seguente: «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni,decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente

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In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

DECRETO LEGISLATIVO 15 marzo 2010, n. 66 Codice dell'ordinamento militare. (10G0089) (GU n.106 del 8-5-2010 - Suppl. Ordinario n. 84 )

note: Entrata in vigore del provvedimento: 9/10/2010 Testo in vigore dal: 9-10-2010

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Visti gli articoli 76, 87 e 117, secondo comma, lettera d), della Costituzione; Vistala legge 28 novembre 2005, n.246 e, in particolare, l'articolo 14: comma 14, così come sostituito dall'articolo 4, comma 1, lettera a), della legge 18 giugno 2009, n.69, con il quale e' stata conferita al Governo la delega ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i principi e criteri direttivi fissati nello stesso comma 14, dalla lettera a) alla lettera h); comma 15, con cui si stabilisce che i decreti legislativi di cui al citato comma 14, provvedono, altresì, alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970; comma 22, con cui si stabiliscono i termini per l'acquisizione del prescritto parere da parte della Commissione parlamentare per la semplificazione; Visto il decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59 e, in particolare, gli articoli da 20 a 22; Visto il concerto reso dal Ministro per i rapporti con il Parlamento, dal Ministro per i rapporti con le Regioni, dal Ministro per le pari opportunità, dal Ministro per la pubblica amministrazione e l'innovazione, dal Ministro per l'attuazione del programma di Governo, dal Ministro degli affari esteri, dal Ministro dell'interno, dal Ministro della giustizia, dal Ministro dell'economia e delle finanze, dal Ministro dello sviluppo economico, dal Ministro delle politiche agricole alimentari e forestali, dal Ministro dell'ambiente e della tutela del territorio e del mare, dal Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, dal Ministro del lavoro e delle politiche sociali, dal Ministro della salute e dal Ministro per i beni e le attività culturali; Visti i pareri resi dal Sottosegretario di Stato con delega per la famiglia, la droga e il servizio civile e dal Sottosegretario di Stato e Capo del Dipartimento della protezione civile della Presidenza del Consiglio dei Ministri; Visti altresì, i pareri resi dal Ministro per le riforme per il federalismo, dal Ministro per le politiche europee, dal Ministro della gioventù, dal Ministro del turismo, dal Ministro dell'istruzione, dell'università e della ricerca; Vista la richiesta di parere inviata in data 30 giugno 2009 alle Conferenze Stato Regioni e Unificata; Visto il parere reso dal Consiglio della magistratura militare nella seduta del 7 luglio 2009; Vista la deliberazione preliminare del Consiglio dei ministri, adottata nella riunione dell'11 dicembre 2009; Udito il parere del Consiglio di Stato espresso dalla Commissione speciale nell'Adunanza del 10 febbraio 2010; Acquisita la proposta di parere della Commissione bicamerale per la semplificazione, per la seduta del 24 febbraio 2010; Vista la deliberazione del Consiglio dei Ministri, adottata nella riunione del 12 marzo 2010; Sulla proposta del Ministro della difesa e del Ministro per la semplificazione normativa;

E m a n a il seguente decreto legislativo:

Art. 1 Oggetto e ambito di applicazione

1. Il presente decreto, con la denominazione di <<codice dell'ordinamento militare>>, e le altre disposizioni da esso espressamente richiamate, disciplinano l'organizzazione, le funzioni e l'attività della difesa e sicurezza militare e delle Forze armate. Ai fini del presente decreto per <<codice>> si intende il codice di cui al presente comma. 2. Nulla e' innovato dal presente codice per quanto concerne le disposizioni vigenti proprie del Corpo della guardia di finanza, del Sistema di informazione per la sicurezza della Repubblica, dell'Amministrazione della pubblica sicurezza, delle Forze di polizia a ordinamento civile e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 3. Le norme regolamentari disciplinanti la medesima materia del codice sono raccolte in un testo unico organico, d'ora innanzi denominato <<regolamento>>, emanato ai sensi dell'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59; il regolamento e' modificato secondo le procedure previste dall'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n.400, nel rispetto delle ulteriori modalità individuate dal codice. 4.Nella materia di cui al comma 1, rimane ferma la disciplina introdotta dalle leggi di autorizzazione alla ratifica di trattati internazionali. 5. Nella materia di cui al comma 1, lo Stato esercita la potestà legislativa esclusiva ai sensi dell'articolo 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, che costituisce anche limite all'esercizio delle attribuzioni delle regioni e delle province autonome di Trento e Bolzano sul governo del territorio. 6. Se non e' diversamente disposto, ai provvedimenti e ai procedimenti previsti dal codice e dal regolamento si applicano la legge 7 agosto 1990, n.241, il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445, e il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196. Avvertenza: Il testo delle note qui pubblicato e' stato redatto dall'Amministrazione competente per materia, ai sensi dell'articolo 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985,n.1092,al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali e' operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti. Note alle premesse: - Il testo dell'art. 76 della Costituzione e' il seguente: «Art. 76.L'esercizio della funzione legislativa non può essere delegato al Governo se non con determinazione di principi e criteri direttivi e soltanto per tempo limitato e per oggetti definiti.». - L'art. 87 della Costituzione, tra l'altro, conferisce al Presidente della Repubblica il potere di promulgare le leggi ed emanare i decreti aventi valore di legge e i regolamenti. - L'art. 117 della Costituzione, tra l'altro, elenca le materie rientranti nella competenza esclusiva dello Stato, tra cui, al secondo comma, lettera d), «difesa e Forze armate; sicurezza dello Stato; armi, munizioni ed esplosivi». - Il testo dei commi 14, 15 e 22 dell'art. 14, della legge 28 novembre 2005, n. 246 (Semplificazione e riassetto normativo per l'anno 2005), pubblicata nella Gazzetta ufficiale del 1° dicembre 2005, n. 280, e' il seguente: «14. Entro ventiquattro mesi dalla scadenza del termine di cui al comma 12, il Governo e' delegato ad adottare, con le modalità di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59,e successive modificazioni,decreti legislativi che individuano le disposizioni legislative statali, pubblicate anteriormente

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al 1° gennaio 1970, anche se modificate con provvedimenti successivi, delle quali si ritiene indispensabile la permanenza in vigore, secondo i seguenti principi e criteri direttivi: a) esclusione delle disposizioni oggetto di abrogazione tacita o implicita; b) esclusione delle disposizioni che abbiano esaurito la loro funzione o siano prive di effettivo contenuto normativo o siano comunque obsolete; c) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe lesione dei diritti costituzionali; d) identificazione delle disposizioni indispensabili per la regolamentazione di ciascun settore, anche utilizzando a tal fine le procedure di analisi e verifica dell'impatto della regolazione; e) organizzazione delle disposizioni da mantenere in vigore per settori omogenei o per materie, secondo il contenuto precettivo di ciascuna di esse; f) garanzia della coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa; g) identificazione delle disposizioni la cui abrogazione comporterebbe effetti anche indiretti sulla finanza pubblica; h) identificazione delle disposizioni contenute nei decreti ricognitivi, emanati ai sensi dell'articolo 1 comma 4, della legge 5 giugno 2003, n. 131, aventi per oggetto i principi fondamentali della legislazione dello Stato nelle materie previste dall'articolo 117, terzo comma, della Costituzione. 15. I decreti legislativi di cui al comma 14 provvedono altresì alla semplificazione o al riassetto della materia che ne e' oggetto, nel rispetto dei principi e criteri direttivi di cui all'articolo 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, e successive modificazioni, anche al fine di armonizzare le disposizioni mantenute in vigore con quelle pubblicate successivamente alla data del 1° gennaio 1970.». «22. Per l'acquisizione del parere, gli schemi dei decreti legislativi di cui ai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis sono trasmessi alla Commissione, che si pronuncia entro trenta giorni. Il Governo, ove ritenga di non accogliere, in tutto o in parte, le eventuali condizioni poste, ritrasmette il testo, con le proprie osservazioni con le eventuali modificazioni, alla Commissione per il parere definitivo, da rendere nel termine di trenta giorni. Se il termine previsto per il parere della Commissione cade nei trenta giorni che precedono la scadenza di uno dei termini previsti dai commi 14, 14-quater, 15, 18 e 18-bis, la scadenza medesima e' prorogata di novanta giorni.». - Il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59 (Delega al Governo per il conferimento di funzioni e compiti alle regioni ed enti locali, per la riforma della Pubblica Amministrazione e per la semplificazione amministrativa), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 17 marzo 1997, n.63, e' il seguente: «Art. 20 - 1. Il Governo, sulla base di un programma di priorità di interventi, definito, con deliberazione del Consiglio dei Ministri, in relazione alle proposte formulate dai Ministri competenti, sentita la Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n. 281, entro la data del 30 aprile, presenta al Parlamento, entro il 31 maggio di ogni anno, un disegno di legge per la semplificazione e il riassetto normativo, volto a definire, per l'anno successivo, gli indirizzi, i criteri, le modalità e le materie di intervento, anche ai fini della ridefinizione dell'area di incidenza delle pubbliche funzioni con particolare riguardo all'assetto delle competenze dello Stato, delle regioni e degli enti locali. In allegato al disegno di legge e' presentata una relazione sullo stato di attuazione della semplificazione e del riassetto. 2. Il disegno di legge di cui al comma 1 prevede l'emanazione di decreti legislativi, relativamente alle norme legislative sostanziali e procedimentali, nonché di regolamenti ai sensi dell'articolo 17, commi 1 e 2, della legge 23 agosto 1988, n. 400, e successive modificazioni, per le norme regolamentari di competenza dello Stato. 3. Salvi i principi e i criteri direttivi specifici per le singole materie, stabiliti con la legge annuale di semplificazione e riassetto normativo, l'esercizio delle deleghe legislative di cui ai commi 1 e 2 si attiene ai seguenti principi e criteri direttivi: a) definizione del riassetto normativo e codificazione della normativa primaria regolante la materia, previa acquisizione del parere del Consiglio di Stato, reso nel termine di novanta giorni dal ricevimento della richiesta, con determinazione dei principi fondamentali nelle materie di legislazione concorrente; a-bis)coordinamento formale e sostanziale del testo delle disposizioni vigenti, apportando le modifiche necessarie per garantire la coerenza giuridica, logica e sistematica della normativa e per adeguare, aggiornare e semplificare il linguaggio normativo; b) indicazione esplicita delle norme abrogate, fatta salva l'applicazione dell'articolo 15 delle disposizioni sulla legge in generale premesse al codice civile; c) indicazione dei principi generali, in particolare per quanto attiene alla informazione, alla partecipazione, al contraddittorio, alla trasparenza e pubblicità che regolano i procedimenti amministrativi ai quali si attengono i regolamenti previsti dal comma 2 del presente articolo, nell'ambito dei principi stabiliti dalla legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni; d) eliminazione degli interventi amministrativi autorizzatori e delle misure di condizionamento della libertà contrattuale, ove non vi contrastino gli interessi pubblici alla difesa nazionale, all'ordine e alla sicurezza pubblica, all'amministrazione della giustizia, alla regolazione dei mercati e alla tutela della concorrenza, alla salvaguardia del patrimonio culturale e dell'ambiente, all'ordinato assetto del territorio, alla tutela dell'igiene e della salute pubblica; e) sostituzione degli atti di autorizzazione, licenza, concessione, nulla osta, permesso e di consenso comunque denominati che non implichino esercizio di discrezionalità amministrativa e il cui rilascio dipenda dall'accertamento dei requisiti e presupposti di legge, con una denuncia di inizio di attività da presentare da parte dell'interessato all'amministrazione competente corredata dalle attestazioni e dalle certificazioni eventualmente richieste; f) determinazione dei casi in cui le domande di rilascio di un atto di consenso, comunque denominato, che non implichi esercizio di discrezionalità amministrativa, corredate dalla documentazione e dalle certificazioni relative alle caratteristiche tecniche o produttive dell'attività da svolgere, eventualmente richieste, si considerano accolte qualora non venga comunicato apposito provvedimento di diniego entro il termine fissato per categorie di atti in relazione alla complessità del procedimento, con esclusione, in ogni caso, dell'equivalenza tra silenzio e diniego o rifiuto; g) revisione e riduzione delle funzioni amministrative non direttamente rivolte: 1) alla regolazione ai fini dell'incentivazione della concorrenza; 2) alla eliminazione delle rendite e dei diritti di esclusività, anche alla luce della normativa comunitaria; 3) alla eliminazione dei limiti all'accesso e all'esercizio delle attività economiche e lavorative; 4) alla protezione di interessi primari,costituzionalmente rilevanti, per la realizzazione della solidarietà sociale; 5) alla tutela dell'identità e della qualità della produzione tipica e tradizionale e della professionalità; h) promozione degli interventi di autoregolazione per standard qualitativi e delle certificazioni di conformità da parte delle categorie produttive, sotto la vigilanza pubblica o di organismi indipendenti, anche privati, che accertino e garantiscano la qualità delle fasi delle attività economiche e professionali, nonché dei processi produttivi e dei prodotti o dei servizi; i) per le ipotesi per le quali sono soppressi i poteri amministrativi autorizzatori o ridotte le funzioni pubbliche condizionanti l'esercizio delle attività private, previsione dell'autoconformazione degli interessati a modelli di regolazione, nonché di adeguati strumenti di verifica e controllo successivi. I modelli di regolazione vengono definiti dalle amministrazioni competenti in relazione all'incentivazione della concorrenzialità, alla riduzione dei costi privati per il rispetto dei parametri di pubblico interesse, alla flessibilità dell'adeguamento dei parametri stessi alle esigenze manifestatesi nel settore regolato; l) attribuzione delle funzioni amministrative ai comuni, salvo il conferimento di funzioni a province, città metropolitane, regioni e Stato al fine di assicurarne l'esercizio unitario in base ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza; determinazione dei principi fondamentali di attribuzione delle funzioni secondo gli stessi criteri da parte delle regioni nelle materie di competenza legislativa concorrente; m) definizione dei criteri di adeguamento dell'organizzazione amministrativa alle modalità di esercizio delle funzioni di cui al presente comma; n) indicazione esplicita dell'autorità competente a ricevere il rapporto relativo alle sanzioni amministrative,ai sensi dell'articolo 17 della legge 24 novembre 1981, n. 689 3-bis. Il Governo, nelle materie di competenza esclusiva dello Stato, completa il processo di codificazione di ciascuna materia emanando, anche contestualmente al decreto legislativo di riassetto, una raccolta organica delle norme regolamentari regolanti la medesima materia,se del caso adeguandole alla nuova disciplina di livello primario e semplificandole secondo i criteri di cui ai successivi commi. 4. I decreti legislativi e i regolamenti di cui al comma 2, emanati sulla base della legge di semplificazione e riassetto normativo annuale, per quanto concerne le funzioni amministrative mantenute, si attengono ai seguenti principi:

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a) semplificazione dei procedimenti amministrativi, e di quelli che agli stessi risultano strettamente connessi o strumentali, in modo da ridurre il numero delle fasi procedimentali e delle amministrazioni intervenienti, anche riordinando le competenze degli uffici, accorpando le funzioni per settori omogenei,sopprimendo gli organi che risultino superflui e costituendo centri interservizi dove ricollocare il personale degli organi soppressi e raggruppare competenze diverse ma confluenti in un'unica procedura, nel rispetto dei principi generali indicati ai sensi del comma 3, lettera c), e delle competenze riservate alle regioni; b) riduzione dei termini per la conclusione dei procedimenti e uniformazione dei tempi di conclusione previsti per procedimenti tra loro analoghi; c) regolazione uniforme dei procedimenti dello stesso tipo che si svolgono presso diverse amministrazioni o presso diversi uffici della medesima amministrazione; d) riduzione del numero di procedimenti amministrativi e accorpamento dei procedimenti che si riferiscono alla medesima attività ; e) semplificazione e accelerazione delle procedure di spesa e contabili, anche mediante l'adozione di disposizioni che prevedano termini perentori, prorogabili per una sola volta, per le fasi di integrazione dell'efficacia e di controllo degli atti, decorsi i quali i provvedimenti si intendono adottati; f) aggiornamento delle procedure, prevedendo la più estesa e ottimale utilizzazione delle tecnologie dell'informazione e della comunicazione, anche nei rapporti con i destinatari dell'azione amministrativa; f-bis) generale possibilità di utilizzare, da parte delle amministrazioni e dei soggetti a queste equiparati, strumenti di diritto privato, salvo che nelle materie o nelle fattispecie nelle quali l'interesse pubblico non può essere perseguito senza l'esercizio di poteri autoritativi ; f-ter) conformazione ai principi di sussidiarietà, differenziazione e adeguatezza, nella ripartizione delle attribuzioni e competenze tra i diversi soggetti istituzionali, nella istituzione di sedi stabili di concertazione e nei rapporti tra i soggetti istituzionali ed i soggetti interessati, secondo i criteri dell'autonomia, della leale collaborazione, della responsabilità e della tutela dell'affidamento; f-quater) riconduzione delle intese, degli accordi e degli atti equiparabili comunque denominati, nonché delle conferenze di servizi, previste dalle normative vigenti, aventi il carattere della ripetitività, ad uno o più schemi base o modelli di riferimento nei quali, ai sensi degli articoli da 14 a 14-quater della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni, siano stabilite le responsabilità, le modalità di attuazione e le conseguenze degli eventuali inadempimenti; f-quinquies) avvalimento di uffici e strutture tecniche e amministrative pubbliche da parte di altre pubbliche amministrazioni, sulla base di accordi conclusi ai sensi dell'articolo 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241, e successive modificazioni. 5. I decreti legislativi di cui al comma 2 sono emanati su proposta del Ministro competente, di concerto con il Presidente del Consiglio dei Ministri o il Ministro per la funzione pubblica, con i Ministri interessati e con il Ministro dell'economia e delle finanze, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto 1997, n.281, e, successivamente, dei pareri delle Commissioni parlamentari competenti che sono resi entro il termine di sessanta giorni dal ricevimento della richiesta. 6. I regolamenti di cui al comma 2 sono emanati con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, su proposta del Presidente del Consiglio dei Ministri o del Ministro per la funzione pubblica, di concerto con il Ministro competente, previa acquisizione del parere della Conferenza unificata di cui all'articolo 8 del decreto legislativo 28 agosto1997, n.281, quando siano coinvolti interessi delle regioni e delle autonomie locali, del parere del Consiglio di Stato nonché delle competenti Commissioni parlamentari. I pareri della Conferenza unificata e del Consiglio di Stato sono resi entro novanta giorni dalla richiesta;quello delle Commissioni parlamentari e' reso, successivamente ai precedenti, entro sessanta giorni dalla richiesta. Per la predisposizione degli schemi di regolamento la Presidenza del Consiglio dei Ministri, ove necessario, promuove, anche su richiesta del Ministro competente, riunioni tra le amministrazioni interessate. Decorsi sessanta giorni dalla richiesta di parere alle Commissioni parlamentari, i regolamenti possono essere comunque emanati. 7. I regolamenti di cui al comma 2, ove non diversamente previsto dai decreti legislativi, entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo alla data della loro pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale. Con effetto dalla stessa data sono abrogate le norme, anche di legge, regolatrici dei procedimenti. 8. I regolamenti di cui al comma 2 si conformano, oltre ai principi di cui al comma 4, ai seguenti criteri e principi: a) trasferimento ad organi monocratici o ai dirigenti amministrativi di funzioni anche decisionali, che non richiedono, in ragione della loro specificità, l'esercizio in forma collegiale, e sostituzione degli organi collegiali con conferenze di servizi o con interventi, nei relativi procedimenti, dei soggetti portatori di interessi diffusi; b) individuazione delle responsabilità e delle procedure di verifica e controllo; c) soppressione dei procedimenti che risultino non più rispondenti alle finalità e agli obiettivi fondamentali definiti dalla legislazione di settore o che risultino in contrasto con i principi generali dell'ordinamento giuridico nazionale o comunitario; d) soppressione dei procedimenti che comportino, per l'amministrazione e per i cittadini, costi più elevati dei benefici conseguibili, anche attraverso la sostituzione dell'attività amministrativa diretta con forme di autoregolamentazione da parte degli interessati, prevedendone comunque forme di controllo; e) adeguamento della disciplina sostanziale e procedimentale dell'attività e degli atti amministrativi ai principi della normativa comunitaria, anche sostituendo al regime concessorio quello autorizzatorio; f) soppressione dei procedimenti che derogano alla normativa procedimentale di carattere generale, qualora non sussistano più le ragioni che giustifichino una difforme disciplina settoriale; g) regolazione, ove possibile, di tutti gli aspetti organizzativi e di tutte le fasi del procedimento. 8-bis. Il Governo verifica la coerenza degli obiettivi di semplificazione e di qualità della regolazione con la definizione della posizione italiana da sostenere in sede di Unione europea nella fase di predisposizione della normativa comunitaria, ai sensi dell'articolo 3 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 303. Assicura la partecipazione italiana ai programmi di semplificazione e di miglioramento della qualità della regolazione interna e a livello europeo. 9. I Ministeri sono titolari del potere di iniziativa della semplificazione e del riassetto normativo nelle materie di loro competenza, fatti salvi i poteri di indirizzo e coordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri, che garantisce anche l'uniformità e l'omogeneità degli interventi di riassetto e semplificazione. La Presidenza del Consiglio dei Ministri garantisce, in caso di inerzia delle amministrazioni competenti, l'attivazione di specifiche iniziative di semplificazione e di riassetto normativo. 10. Gli organi responsabili di direzione politica e di amministrazione attiva individuano forme stabili di consultazione e di partecipazione delle organizzazioni di rappresentanza delle categorie economiche e produttive e di rilevanza sociale, interessate ai processi di regolazione e di semplificazione. 11. I servizi di controllo interno compiono accertamenti sugli effetti prodotti dalle norme contenute nei regolamenti di semplificazione e di accelerazione dei procedimenti amministrativi e possono formulare osservazioni e proporre suggerimenti per la modifica delle norme stesse e per il miglioramento dell'azione amministrativa.». - Il testo degli articoli 20 e 21 (come modificato dal presente decreto) del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300 (Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'articolo 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 30 agosto 1999, n. 203, e' il seguente: «Art. 20 (Attribuzioni). - 1. Al ministero della difesa sono attribuite le funzioni e i compiti spettanti allo Stato in materia di difesa e sicurezza militare dello Stato, politica militare e partecipazione a missioni a supporto della pace, partecipazione ad organismi internazionali di settore, pianificazione generale e operativa delle forze armate e interforze, pianificazione relativa all'area industriale di interesse della difesa. 2. Il ministero esercita in particolare le funzioni e i compiti concernenti le seguenti aree: a) area tecnico operativa: difesa e sicurezza dello Stato, del territorio nazionale e delle vie di comunicazione marittime ed aree, pianificazione generale operative delle Forze armate e Interforze con i conseguenti programmi tecnico finanziari; partecipazione a missioni anche multinazionali per interventi a supporto della pace; partecipazione agli organismi internazionali ed europei competenti in materia di difesa e sicurezza militare o le cui deliberazioni comportino effetti sulla difesa nazionale ed attuazione delle decisioni da questi adottate; rapporti con le autorità militari degli altri Stati; informativa al Parlamento sull'evoluzione del quadro strategico e degli impegni operativi; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti

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dell'area operativa: interventi di tutela ambientale, concorso nelle attività di protezione civile su disposizione del Governo, concorso alla salvaguardia delle libere istituzioni ed il bene della collettività nazionale nei casi di pubbliche calamità; b) area tecnico amministrativa e tecnico industriale: politica degli armamenti e relativi programmi di cooperazione internazionale; conseguimento degli obiettivi di efficienza fissati per lo strumento militare; bilancio ed affari finanziari; ispezioni amministrative; affari giuridici, economici, contenzioso, disciplinari e sociali del personale militare e civile; armamenti terrestri, navali ed aeronautici; telecomunicazioni, informatica e tecnologie avanzate; lavori e demanio; commissariato e servizi generali; leva e reclutamento; sanità militare; attività di ricerca e sviluppo, approvvigionamento dei materiali e dei sistemi d'arma; programmi di studio nel settore delle nuove tecnologie per lo sviluppo dei programmi d'armamento; pianificazione dell'area industriale pubblica e privata; classificazione, organizzazione e funzionamento degli enti dell'area tecnico industriale.». «Art. 21 (Ordinamento). - 1. L'articolazione del Ministero e' definita dall'articolo 16 del codice dell'ordinamento militare. 2. Sono fatte salve le disposizioni contenute nella legge 18 febbraio 1997, n. 25 e nel decreto legislativo 16 luglio 1997, n. 264, nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 459 e nel decreto legislativo 28 novembre 1997, n. 464, nonché nell'articolo 2 del decreto del Presidente della Repubblica 18 novembre 1965, n. 1478.». Note all'art. 1: - Per il testo dell'art. 20 della legge 15 marzo 1997, n. 59, si vedano le note alla premesse. - Il testo dell'art. 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400 (Disciplina dell'attività di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 12 settembre 1988, n. 214, e' il seguente: «Art. 17 (Regolamenti). - 1. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio de ministri, sentito il parere del Consiglio di Stato che deve pronunziarsi entro novanta giorni dalla richiesta, possono essere emanati regolamenti per disciplinare: a) l'esecuzione delle leggi e dei decreti legislativi, nonché dei regolamenti comunitari; b) l'attuazione e l'integrazione delle leggi e dei decreti legislativi recanti norme di principio, esclusi quelli relativi a materie riservate alla competenza regionale; c) le materie in cui manchi la disciplina da parte di leggi o di atti aventi forza di legge, sempre che non si tratti di materie comunque riservate alla legge; d) l'organizzazione ed il funzionamento delle amministrazioni pubbliche secondo le disposizioni dettate dalla legge. 2. Con decreto del Presidente della Repubblica, previa deliberazione del Consiglio dei ministri, sentito il Consiglio di Stato e previo parere delle Commissioni parlamentari competenti in materia, che si pronunciano entro trenta giorni dalla richiesta, sono emanati i regolamenti per la disciplina delle materie, non coperte da riserva assoluta di legge prevista dalla Costituzione, per le quali le leggi della Repubblica, autorizzando l'esercizio della potestà regolamentare del Governo, determinano le norme generali regolatrici della materia e dispongono l'abrogazione delle norme vigenti, con effetto dall'entrata in vigore delle norme regolamentari. 3. Con decreto ministeriale possono essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del ministro o di autorità sottordinate al ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di più ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessità di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei ministri prima della loro emanazione. 4. I regolamenti di cui al comma 1 ed i regolamenti ministeriali ed interministeriali, che devono recare la denominazione di «regolamento», sono adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale. 4-bis. L'organizzazione e la disciplina degli uffici dei Ministeri sono determinate, con regolamenti emanati ai sensi del comma 2, su proposta del Ministro competente d'intesa con il Presidente del Consiglio dei ministri e con il Ministro del tesoro, nel rispetto dei principi posti dal decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, e successive modificazioni, con i contenuti e con l'osservanza dei criteri che seguono: a) riordino degli uffici di diretta collaborazione con i Ministri ed i Sottosegretari di Stato, stabilendo che tali uffici hanno esclusive competenze di supporto dell'organo di direzione politica e di raccordo tra questo e l'amministrazione; b) individuazione degli uffici di livello dirigenziale generale, centrali e periferici, mediante diversificazione tra strutture con funzioni finali e con funzioni strumentali e loro organizzazione per funzioni omogenee e secondo criteri di flessibilità eliminando le duplicazioni funzionali; c) previsione di strumenti di verifica periodica dell'organizzazione e dei risultati; d) indicazione e revisione periodica della consistenza delle piante organiche; e) previsione di decreti ministeriali di natura non regolamentare per la definizione dei compiti delle unità dirigenziali nell'ambito degli uffici dirigenziali generali. 4-ter. Con regolamenti da emanare ai sensi del comma 1 del presente articolo, si provvede al periodico riordino delle disposizioni regolamentari vigenti, alla ricognizione di quelle che sono state oggetto di abrogazione implicita e all'espressa abrogazione di quelle che hanno esaurito la loro funzione o sono prive di effettivo contenuto normativo o sono comunque obsolete.». - Per l'art. 117, comma 2, lettera d), della Costituzione, si vedano le note alle premesse. - La legge 7 agosto 1990, n. 241 (Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 18 agosto 1990, n. 192. - Il decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445 (Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 20 febbraio 2001, n. 42. - Il decreto legislativo 30 giugno 2003, n. 196 (Codice in materia di protezione dei dati personali) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale del 29 luglio 2003, n. 174.

OMISSIS CAPO II

RUOLI D'ONORE

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 804

Iscrizione nei ruoli d'onore 1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898; c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o servizi compatibili con le loro condizioni fisiche.

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3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore. Nota all'art. 804: - Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), si veda nelle note all'art. 713.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 804 Iscrizione nei ruoli d'onore

1. Sono iscritti d'ufficio nei ruoli d'onore istituiti per ciascuna Forza armata, previo collocamento in congedo assoluto, i militari che sono riconosciuti permanentemente non idonei al servizio militare: a) per mutilazioni o invalidità riportate o aggravate per servizio di guerra, che hanno dato luogo a pensione vitalizia o ad assegno rinnovabile da ascriversi a una delle otto categorie previste dalla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni; b) per mutilazioni o invalidità riportate in incidente di volo comandato, anche in tempo di pace, per cause di servizio e per le quali e' stato liquidato l'indennizzo privilegiato aeronautico di cui all'articolo 1898; c) per mutilazioni o invalidità riportate in servizio e per causa di servizio, che hanno dato luogo a pensione privilegiata ordinaria delle prime otto categorie. 2. I militari iscritti nei ruoli d'onore possono essere richiamati in servizio, in tempo di pace e in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, solo in casi particolari e col loro consenso, per essere impiegati in incarichi o((servizi compatibili con le loro condizioni fisiche, escluso in ogni caso il comando di unità o di reparto.)) 3. L'allievo ufficiale o l'aspirante che venga a trovarsi in una delle condizioni di cui alle lettere a), b) e c) del comma 1 e' nominato sottotenente di complemento, o ufficiale di grado corrispondente, nell'arma, corpo o servizio cui appartiene ed e' contemporaneamente collocato in congedo assoluto e iscritto nel ruolo d'onore.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 805

Iscrizione di graduati e militari di truppa 1. I graduati e i militari di truppa, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, che hanno conseguito la nomina di cui all'articolo 1318, possono, a domanda, essere iscritti, con il grado conferito, nei ruoli d'onore della Forza armata di appartenenza. Nota all'art. 805: - La tabella E, annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e successive modificazioni, citato nelle note all'art. 713, e' il seguente: « Tabella E - (Assegni di superinvalidità ). A) 1) Alterazioni organiche e irreparabili di ambo gli occhi che abbiano prodotto cecità bilaterale assoluta e permanente. 2) Perdita anatomica o funzionale di quattro arti fino al limite della perdita totale delle due mani e dei due piedi insieme. 3) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo e midollo spinale) che abbiano prodotto paralisi totale dei due arti inferiori e paralisi della vescica e del retto (paraplegici retto vescicali ). 4) Alterazioni delle facoltà mentali tali da richiedere trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate. L'assegno sarà mantenuto alla dimissione quando la malattia mentale determini gravi e profondi perturbamenti della vita organica e sociale e richieda il trattamento sanitario obbligatorio presso i centri di sanità mentale e finché dura tale trattamento. L'assegno sarà mantenuto od attribuito anche a coloro che,alla data di entrata in vigore della legge 13 maggio1978, n.180, affetti da alterazioni delle facoltà mentali, ancora socialmente pericolosi,risultavano dimessi dagli ospedali psichiatrici ai sensi dell'articolo 69 del regolamento manicomiale approvato con regio decreto 16 agosto 1909, n.615, e affidati per la custodia e la vigilanza alla famiglia con la necessaria autorizzazione del tribunale. Nei confronti dei soggetti di cui al precedente comma verrà conservato l'assegno se si verificano le condizioni di cui al primo comma. Alla dimissione troverà applicazione il disposto del secondo comma. (Annue: L. 8.616.000 dal 1° gennaio 1985). (Annue: L. 12.000.000 dal 1° gennaio 1986). A-bis) 1) La perdita di ambo gli arti superiori fino al limite della perdita delle due mani. 2) La disarticolazione di ambo le cosce o l'amputazione di esse con la impossibilità assoluta e permanente dell'applicazione di apparecchio di protesi. (Annue: L. 7.754.400 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 10.800.000 dal 1° gennaio 1986). B) 1) Lesioni del sistema nervoso centrale (encefalo midollo spinale), con conseguenze gravi e permanenti di grado tale da apportare, isolatamente o nel loro complesso, profondi ed irreparabili perturbamenti alla vita organica sociale. 2) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica e da rendere necessaria la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 6.892.800 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 9.600.000 dal 1° gennaio 1986). C) 1) Perdita di un arto superiore e di un arto inferiore dello stesso lato sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia con impossibilità dell'applicazione dell'apparecchio di protesi. (Annue: L. 6.031.200 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 8.400.000 dal 1° gennaio 1986). D) 1) Amputazione di ambo le cosce a qualsiasi altezza. (Annue: L. 5.169.600 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 7.200.000 dal 1° gennaio 1986).

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E) 1) Alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi tali da ridurre l'acutezza visiva binoculare da 1/100 a meno di 1/50 della normale. 2) Perdita di un arto superiore e di uno inferiore sopra il terzo inferiore rispettivamente del braccio e della coscia. 3) Perdita di dieci oppure di nove dita delle mani compresi i pollici. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra il terzo inferiore della coscia e l'altro sopra il terzo inferiore della gamba. 5) Alterazioni delle facoltà mentali che richiedono trattamenti sanitari obbligatori non in condizioni di degenza nelle strutture ospedaliere pubbliche o convenzionate o che abbiano richiesto trattamenti sanitari obbligatori in condizioni di degenza ospedaliera, cessati ai sensi della legge n. 180 del 13 maggio 1978, sempreché tali alterazioni apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. (Annue: L. 4.308.000 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 6.000.000 dal 1° gennaio 1986). F) 1) Perdita totale di una mano e dei due piedi insieme. 2) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore del braccio e al terzo inferiore della gamba. 3) Perdita di due arti, uno superiore e l'altro inferiore, amputati rispettivamente al terzo inferiore dell'avambraccio e al terzo inferiore della coscia. 4) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno sopra al terzo inferiore della coscia e l'altro al terzo inferiore della gamba. 5) Perdita di ambo gli arti inferiori di cui uno al terzo inferiore della coscia e l'altro fino al terzo inferiore della gamba. 6) Perdita delle due gambe a qualsiasi altezza. 7) Alterazioni delle facoltà mentali che apportino profondi perturbamenti alla vita organica e sociale. 8) Tubercolosi o altre infermità gravi al punto da determinare una assoluta e permanente incapacità a qualsiasi attività fisica, ma non tale da richiedere la continua o quasi continua degenza a letto. (Annue: L. 3.446.400 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 4.800.000 dal 1° gennaio 1986). G) 1) Perdita dei due piedi o di un piede e di una mano insieme. 2) La disarticolazione di un'anca. 3) Tutte le alterazioni delle facoltà mentali(schizofrenia e sindromi schizofreniche, demenza paralitica, demenze traumatiche,demenza epilettica, distimie gravi, ecc.) che rendano l'individuo incapace a qualsiasi attività. 4) Tubercolosi grave al punto da determinare una assoluta incapacità a proficuo lavoro. (Annue: L. 2.584.800 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 3.600.000 dal 1° gennaio 1986). H) 1) Castrazione e perdita pressoché totale del pene. 2) La fistola gastrica, intestinale, epatica, pancreatica, splenica, retto vescicale ribelle ad ogni cura e l'ano preternaturale. 3) Sordità bilaterale organica assoluta e permanente quando si accompagni alla perdita o a disturbi gravi e permanenti della favella o a disturbi della sfera psichica e dell'equilibrio statico-dinamico. 4) Cardiopatie organiche in stato di permanente scompenso con grave e permanente insufficienza coronarica ecg accertata o gravi al punto da richiedere l'applicazione di pace-maker o il trattamento con by-pass o la sostituzione valvolare. 5) Anchilosi completa di un'anca se unita a grave alterazione funzionale del ginocchio corrispondente. (Annue: L. 1.723.200 dal 1° gennaio 1985) (Annue: L. 2.400.000 dal 1° gennaio 1986).».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 8-2-2013 Art. 806

Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile 1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n. 207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, e' attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del Ministro della difesa di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze. Nota all'art. 806: - La legge10 ottobre 2005, n.207(Conferimento della Croce d'onore alle vittime di atti di terrorismo o di atti ostili impegnate in operazioni militari e civili all'estero), è pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 13 ottobre 2005, n. 239.

Testo in vigore dal: 9-2-2013 (agg.1)

Art. 806 Personale militare iscritto nel ruolo d'onore decorato al valor militare o civile

1. Al personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o al valor civile o con la croce d'onore di cui alla legge 10 ottobre 2005, n.207, ovvero comunque iscritto in seguito a eventi traumatici verificatisi in servizio e per causa di servizio, anche in Patria, che ne hanno determinato l'invalidità permanente pari o superiore all'80 per cento della capacità lavorativa, è attribuito il diritto, a domanda, di permanere o essere richiamato in servizio, fino ai limiti di età previsti per i gradi e i ruoli del servizio permanente. 2. Il trattenimento o il richiamo in servizio sono disposti con decreto del ((Ministero della difesa, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze)).

OMISSIS SEZIONE III CONGEDO

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 886 Ausiliaria

1. La categoria dell'ausiliaria comprende il personale militare che,essendovi transitato nei casi previsti, ha manifestato all'atto del collocamento nella predetta posizione la propria disponibilità a prestare servizio nell'ambito del comune o della provincia di residenza presso l'amministrazione di appartenenza o altra amministrazione. 2. Il transito nella posizione di ausiliaria e i relativi obblighi sono stabiliti nel capo VII, sezione III del presente titolo.

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Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 887 Riserva

1. La categoria della riserva e' composta dai militari che cessano dal servizio permanente o transitano dalla categoria dell'ausiliaria. 2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 887 Riserva

1. La categoria della riserva e' composta dai ((militari che cessano dal servizio permanente o che vi transitano)) dalla categoria dell'ausiliaria. 2. I militari della riserva hanno obblighi di servizio soltanto in tempo di guerra o di grave crisi internazionale.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010

Art. 888 Complemento

1. La categoria del complemento comprende: a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro; b) gli ufficiali, i sottufficiali e i graduati provenienti dal servizio permanente nei casi previsti dal presente codice; c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 888 Complemento

1. La categoria del complemento comprende: a) gli ufficiali e i sottufficiali nominati direttamente in tale categoria, ai sensi delle sezioni II e III del capo III del titolo II e della sezione II del capo III del titolo III del presente libro; ((b) gli ufficiali e i sottufficiali provenienti dal servizio permanente)) nei casi previsti dal presente codice; c) gli ufficiali che assolvono l'obbligo di leva. 2. Gli ufficiali e i sottufficiali di complemento sono destinati a completare i quadri della rispettiva Forza armata o Corpo armato.

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 889 Congedo illimitato

1. Il personale in congedo illimitato puo' essere richiamato in servizio: a) in tempo di pace, per particolari esigenze di carattere operativo ovvero addestrativo delle Forze armate; b) in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, ai sensi dell'articolo 1929, comma 2

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 890

Riserva di complemento 1. La categoria della riserva di complemento comprende gli ufficiali di complemento o gli ufficiali in servizio permanente che hanno cessato di appartenere alle rispettive categorie. 2. Il presente codice disciplina i casi e le modalità che determinano il transito nella categoria della riserva di complemento. 3. L'ufficiale nella riserva di complemento ha obblighi di servizio solo in tempo di guerra o di gravi crisi internazionali.

SEZIONE IV COLLOCAMENTO FUORI RUOLO

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 891 Impiego presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri

1. Il personale militare può con decreto ministeriale, previa autorizzazione della Presidenza del Consiglio dei Ministri - Dipartimento della funzione pubblica, sentiti il Ministro della difesa e il Ministro per gli affari esteri, d'intesa con il Ministero dell'economia e delle finanze, essere collocato fuori ruolo per assumere un impiego o un incarico temporaneo di durata non inferiore a sei mesi presso enti od organismi internazionali, nonché esercitare funzioni, anche di carattere continuativo, presso Stati esteri. Con la stessa procedura, l'incarico può essere rinnovato alla scadenza del termine o revocato prima di detta scadenza. 2. Per quanto non diversamente disposto dal presente codice, al personale militare impiegato presso enti od organismi internazionali o presso Stati esteri si applicano le disposizioni della legge 27 luglio 1962, n. 1114. Nota all'art. 891: - La legge 27 luglio 1962, n. 1114 (Disciplina della posizione giuridica ed economica dei dipendenti statali autorizzati ad assumere un impiego presso Enti od organismi internazionali o ad esercitare funzioni presso Stati esteri), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale del 11 agosto 1962, n. 202.

OMISSIS

SEZIONE III ASPETTATIVA

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OMISSIS

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 905

Infermità temporanea 1. L'aspettativa per infermità temporanea e' disposta a domanda o d'autorità. 2. Prima del collocamento in aspettativa per infermità ai militari sono concessi i periodi di licenza non ancora fruiti. 3. Nei casi di aspettativa per infermità si provvede tempestivamente agli accertamenti sanitari. 4. Se il militare e' giudicato ancora temporaneamente non idoneo al servizio incondizionato, l'aspettativa e' prorogata fino a raggiungere il periodo massimo previsto dall'articolo 912. 5. Se allo scadere di detto periodo massimo il militare e' ancora giudicato non idoneo al servizio incondizionato, lo stesso cessa dal servizio permanente, ai sensi dell'articolo 929. 6. Il militare in aspettativa per infermità, che ha maturato le condizioni per essere compreso nelle aliquote di valutazione per l'avanzamento o che deve frequentare corsi, compiere esperimenti o sostenere esami prescritti ai fini dell'avanzamento, se ne fa domanda, e' sottoposto ad accertamenti sanitari; se riconosciuto idoneo e' richiamato in servizio. 7. La cessazione dal servizio permanente si applica se il militare e' giudicato permanentemente inabile al servizio incondizionato anche prima dello scadere del periodo massimo di aspettativa, ovvero quando, nel quinquennio, e' giudicato non idoneo al servizio incondizionato, dopo che ha fruito del periodo massimo di aspettativa e gli sono state concesse le licenze eventualmente spettantigli. 8. Agli effetti della pensione, il tempo trascorso dal militare in aspettativa per infermità proveniente o non proveniente da causa di servizio e' computato per intero. 9. Le disposizioni del presente articolo si applicano in quanto non diversamente disposto dai provvedimenti di concertazione per il personale delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare.

OMISSIS

CAPO VII PERSONALE IN CONGEDO

SEZIONE I DISPOSIZIONI GENERALI

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 8-2-2012

Art. 982 Obblighi

1. Il militare in congedo se si trova in servizio temporaneo, richiamato o trattenuto, e' soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il militare in congedo e' in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Testo in vigore dal: 9-2-2012 (agg.1)

Art. 982 Obblighi

1. Il militare in congedo ((...)), richiamato o trattenuto, e' soggetto alle leggi e alle disposizioni vigenti per il personale in servizio permanente, in quanto applicabili. 2. Il militare in congedo e' in ogni caso soggetto alle disposizioni di stato riflettenti il grado, la disciplina e il controllo della forza in congedo.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 983

Militare permanentemente inabile al servizio 1. Il militare in congedo che, prima dei limiti di età stabiliti o della scadenza fissata dall'articolo 992, comma 2, lettera b), e' riconosciuto permanentemente inabile a qualsiasi servizio militare, e' collocato in congedo assoluto.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 984

Trasferimento di armi e servizi per gli ufficiali 1. L'ufficiale in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito da un'arma a un'altra arma o a un corpo, da un corpo a un'arma ovvero ad altro corpo, quando e' in possesso del titolo di studio richiesto dalle norme sul reclutamento degli ufficiali e inoltre, per i trasferimenti da un'arma a un corpo, quando ha superato il quarantunesimo anno di età. Salvo il disposto del comma 2, i trasferimenti sono effettuati a domanda o d'autorità e, nel caso di trasferimento da un'arma a un corpo, soltanto a domanda. 2. Il trasferimento al Corpo sanitario e' obbligatorio, prescindendo dal suddetto limite di età, per gli ufficiali inferiori delle armi e dei corpi forniti del prescritto titolo di studio. Il Ministro ha tuttavia facoltà di non effettuare il trasferimento dell'ufficiale, che, appartenendo al ruolo delle armi, faccia domanda di rimanervi. 3. L'ufficiale e' trasferito con il proprio grado e la propria anzianità; nei trasferimenti da un'arma a un corpo e nei trasferimenti obbligatori al Corpo sanitario, l'ufficiale che riveste grado superiore a tenente e' trasferito col grado di tenente e con l'anzianità che aveva in tale grado. 4. Per l'ufficiale in congedo della Marina militare non e' ammesso trasferimento da corpo a corpo. 5. Per l'ufficiale in congedo dell'Aeronautica militare non e' ammesso trasferimento da un ruolo o categoria ad altro ruolo o categoria, salvo il caso previsto dall'articolo 1001.

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 985

Trasferimento di armi e servizi per i sottufficiali e i volontari 1. Il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Esercito italiano può essere trasferito, conservando il proprio grado e la propria anzianità, da un'arma ad altra arma o a un servizio e da un servizio a un'arma o ad altro servizio, se e' riconosciuto più utilmente impiegabile nella diversa arma o servizio e se e' in possesso dei requisiti per l'appartenenza a detta arma o servizio. 2. Analogamente può essere trasferito da categoria a categoria e da specialità a specialità il sottufficiale e il volontario in congedo della Marina militare, da ruolo a ruolo e da categoria a categoria il sottufficiale e il volontario in congedo dell'Aeronautica militare.

OMISSIS SEZIONE IV 

PROMOZIONI ALL'ATTO DEL COLLOCAMENTO IN CONGEDO

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1082

Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età 1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, e'comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età, prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. 2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> dei ruoli normali si applica l'articolo 1076, comma 2. 3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1082 Ufficiali che cessano dal servizio per il raggiungimento dei limiti di età

1. La promozione al grado superiore, considerata ad anzianità, è comunque attribuita il giorno precedente la cessazione dal servizio per raggiungimento del limite di età,prescindendo dal grado rivestito e anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo, a tutti gli ufficiali di tutti i ruoli, con l'esclusione dei generali di corpo d'armata e gradi equiparati. 2. Sono esclusi dalla promozione di cui al comma 1 gli ufficiali che hanno conseguito una promozione nella posizione di <<a disposizione>>; per i colonnelli <<a disposizione>> ((...)) si applica l'articolo 1076, comma 2. 3. La promozione di cui al comma 1 e' attribuita anche agli ufficiali cessati dal servizio per infermità o decesso dipendenti da causa di servizio.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 1083

Benefici connessi alla promozione 1. I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082. 2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. 3. Gli ufficiali che hanno beneficiato delle promozioni oltre il grado massimo previsto non possono essere richiamati in servizio.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 1083 Benefici connessi alla promozione

1. I benefici previsti dall'articolo 1076, comma 2 non sono cumulabili con quelli di cui all'articolo 1082. 2. Gli ufficiali che hanno chiesto l'applicazione del beneficio alternativo alla promozione di cui all'articolo 1911 hanno diritto alla promozione, da considerare ad anzianità, di cui all'articolo 1076, comma 2, con decorrenza dal giorno successivo alla loro cessazione dal servizio. 3. ((COMMA ESPUNTO CON AVVISO DI RETTIFICA IN G.U. 07/09/2010, N. 209)).

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1084

Personale militare che cessa dal servizio per infermità 1. Ai militari appartenenti ai ruoli dei marescialli, musicisti, sergenti, volontari in servizio permanente, nonché agli ufficiali ausiliari e ai volontari in ferma delle Forze armate,e ruoli e categorie corrispondenti dell'Arma dei carabinieri, deceduti o divenuti permanentemente inidonei al servizio per ferite, lesioni o malattie riportate in servizio e per causa di servizio durante l'impiego in attività operative o addestrative, e' attribuita la promozione al grado superiore il giorno precedente la cessazione dal servizio, previo parere favorevole della competente commissione d'avanzamento, che tiene conto delle circostanze nelle quali si e' verificato l'evento. La promozione e' attribuita anche oltre il grado massimo previsto per il ruolo. Ai primi marescialli, e gradi corrispondenti, può essere attribuita la promozione al grado di sottotenente e corrispondenti, dei ruoli speciali degli ufficiali. Se la promozione comporta la corresponsione di un trattamento economico inferiore a quello in godimento, all'interessato e' attribuito un assegno personale pensionabile pari alla differenza tra il trattamento economico in godimento e quello spettante nel nuovo grado.

OMISSIS CAPO XVI

AVANZAMENTO NEL RUOLO D’ONORE SEZIONE I

PERSONALE ISCRITTO NEL RUOLO D’ONORE

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1314

Promozioni nel ruolo d'onore 1. I militari iscritti nel ruolo d'onore possono conseguire avanzamento al grado superiore a quello di iscrizione, dopo aver compiuto cinque anni di anzianità di grado e almeno un anno di permanenza in detto ruolo oppure, nel caso di richiamo, dopo almeno un anno di servizio. 2. Gli stessi militari possono conseguire una seconda promozione: a) dopo altri cinque anni di permanenza nel ruolo; b) o se hanno maturato una anzianità complessiva minima di dieci anni cumulativamente nell'attuale grado e in quello precedente, con almeno sei anni di permanenza nel ruolo; c) o, nel caso di richiamo ai sensi dell'articolo 804, comma 2, dopo almeno un anno di servizio dalla data del precedente avanzamento. 3. I militari che hanno conseguito la promozione ai sensi del comma 2 possono ottenere una terza promozione se, successivamente alla data della seconda promozione, maturano le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2. 4. Possono conseguire una quarta promozione i militari che sono titolari di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, oppure sono titolari di un identico trattamento pensionistico, corrisposto in base alle leggi precedentemente vigenti, e che fruiscono di assegno di superinvalidità, se si verificano per essi, dopo la terza promozione, le condizioni di cui alle lettere a) o c) del comma 2. 5. Le promozioni per merito di guerra, ovvero conseguite in tempo di guerra o di grave crisi internazionale, non sono comprese tra quelle previste nei precedenti commi. 6. I graduati possono conseguire la promozione al grado superiore a quello di iscrizione anche se di sottufficiale. Nota all'art. 1314: - Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 713.

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1315 Nomina dei sottufficiali a ufficiale

1. I sottufficiali del ruolo d'onore titolari di pensione di prima, seconda o terza categoria, ovvero decorati al valor militare o promossi per merito di guerra, aventi grado di primo maresciallo o corrispondente, nonché quelli nelle stesse condizioni che pervengono al grado predetto ai sensi dell'articolo 1314 e che non hanno già ottenuto il numero massimo di promozioni previste dallo stesso articolo, possono, a domanda e previo giudizio favorevole della commissione ordinaria di avanzamento, conseguire il grado di sottotenente nel ruolo d'onore della rispettiva Forza armata, dopo aver maturato l'anzianità di grado e di ruolo o di servizio richiesta per le promozioni dall'articolo 1314. 2. Per la nomina a sottotenente, la commissione ordinaria di avanzamento: a) giudica tenendo presenti, in quanto applicabili, le disposizioni di questo codice sull'avanzamento degli ufficiali; b) determina l'arma, corpo, ruolo o servizio di assegnazione nei casi di incompatibilità professionale o di mancanza, nel grado di ufficiale, dell'arma, corpo, ruolo o servizio da cui il sottufficiale proviene. 3. Gli ufficiali così nominati non possono conseguire complessivamente, nei ruoli d'onore degli ufficiali e dei sottufficiali, un numero di promozioni, ivi compresa la nomina a sottotenente, superiore a quello previsto dall'articolo 1314, ne' possono, comunque, ottenere promozioni oltre il grado di capitano

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1316

Forma di avanzamento 1. L'avanzamento di cui ai precedenti articoli ha luogo ad anzianità, senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. I militari sono valutati dagli organi competenti, per ciascuna Forza armata, a esprimere giudizi di avanzamento. 2. I militari giudicati idonei sono promossi senza iscrizione in quadro di avanzamento con anzianità corrispondente alla data di compimento dell'anzianità di grado o del periodo di permanenza nel ruolo o di servizi prescritti.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1317

Limite alle promozioni per gli ufficiali 1. Gli ufficiali non possono conseguire avanzamento oltre il grado massimo previsto per il ruolo dal quale provengono. Peraltro, gli ufficiali provenienti dal ruolo di complemento possono conseguire avanzamento fino al grado di colonnello, se titolari di pensione di 1ª categoria, che fruiscono di assegno di superinvalidità.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1318

Nomina al grado vertice dei ruoli marescialli e ispettori 1. I graduati e i militari di truppa dell'Esercito italiano, della Marina militare, dell'Aeronautica militare e dell'Arma dei carabinieri, in godimento di pensione vitalizia o assegno rinnovabile di prima categoria con diritto agli assegni di superinvalidità di cui alla lettera A e alla lettera A-bis, numeri 1 e 3, della tabella E), annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, possono, a domanda, conseguire la nomina rispettivamente a primo maresciallo o a maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. 2. La stessa nomina può essere conferita, a domanda, ai sottufficiali che si trovano nelle condizioni di cui al comma 1 e che sono iscritti nel ruolo d'onore con gradi inferiore a quello di primo maresciallo o maresciallo aiutante sostituto ufficiale di pubblica sicurezza. Nota all'art. 1318: - Per il testo delle lettere A e A-bis della tabella E)annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, si veda la nota all'art. 805.

SEZIONE II PERSONALE DECORATO AL VALOR MILITARE O CIVILE IN SERVIZIO

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1319

Promozioni per i trattenuti o richiamati in servizio 1. Il personale militare iscritto nel ruolo d'onore, decorato al valor militare o civile, trattenuto o richiamato in servizio, può conseguire fino a tre promozioni oltre il grado rivestito all'atto del trattenimento o del richiamo in servizio, ciascuna delle quali dopo il compimento di cinque anni dal conseguimento della precedente. 2. Al personale titolare di pensione di prima categoria di cui alla tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e che fruisca di assegno di superinvalidità, può essere conferita una quarta promozione se sono trascorsi cinque anni dal conseguimento della terza ai sensi del comma 1. 3. Il numero delle promozioni complessivamente conseguibili ai sensi delle disposizioni del presente capo non può essere superiore a quattro; non e' consentito in ogni caso il superamento del grado massimo previsto per il ruolo di appartenenza. Nota all'art. 1319: - Per la tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, si vedano le note all'art. 713.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1320

Forma di avanzamento 1. L'avanzamento di cui all'articolo 1319 ha luogo ad anzianità,senza che occorra determinare aliquota di ruolo e prescindendo dal requisito dell'idoneità fisica. 2. Il personale giudicato idoneo e' promosso senza iscrizione in quadro di avanzamento, con anzianità corrispondente alla data di compimento di ognuno dei quinquenni di cui all'articolo 1319.

OMISSIS

TITOLO VI ASSISTENZA MORALE, BENESSERE E PROTEZIONE SOCIALE

CAPO I ISTITUTI DI RETRIBUZIONE INDIRETTA

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1827 Servizio di vettovagliamento

1. Il personale militare ha diritto al servizio di vettovagliamento a norma delle disposizioni dell'articolo 546.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1828

Alloggi di servizio 1.Al personale militare può essere concesso l'alloggio di servizio, gratuito o dietro versamento di un canone di concessione amministrativa, a norma delle disposizioni del libro II, titolo II, capo VII.

CAPO II INTERVENTI E ORGANISMI DI PROTEZIONE SOCIALE

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1829 Promozione del benessere del personale militare

1. La promozione del benessere del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare, mediante interventi in favore del lavoratore,della sua famiglia e degli enti che svolgono attività culturali e ricreative nell'ambito dell'amministrazione di appartenenza, é finalizzata all'incremento della produttività e al miglioramento della qualità dei servizi.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1830

Competenza statale 1. Ai sensi dell'art. 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616, rientrano nella competenza dello Stato gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti all'Esercito italiano, alla Marina militare e all'Aeronautica militare e ai loro familiari, da enti e organismi appositamente istituiti. Nota all'art. 1830: - Il testo dell'articolo 24, comma 1, numero 3, del decreto del Presidente della Repubblica 24 luglio 1977, n. 616 (Attuazione della delega di cui all'art. 1 della L. 22 luglio 1975, n. 382), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 agosto 1977, n. 234, e' il seguente: «Art. 24 (Competenze dello Stato). - 1. Sono di competenza dello Stato le funzioni amministrative concernenti: 1)-2) (omissis) 3) gli interventi di protezione sociale prestati ad appartenenti alle Forze armate dello Stato, all'Arma dei carabinieri, agli altri Corpi di polizia ed al Corpo nazionale dei vigili del fuoco e ai loro familiari, da enti ed organismi appositamente istituiti; ».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1831

Quadro degli interventi 1. Il Ministro della difesa e' autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo;

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. 2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze.

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1831 Quadro degli interventi

1.Il((Ministero)) della difesa è autorizzato a concedere, con propri decreti, nei limiti degli appositi stanziamenti di bilancio: a) contributi e sovvenzioni in favore degli organismi di protezione sociale di cui al presente capo, per la realizzazione delle finalità specificate con il regolamento; b) borse di studio, conferite mediante concorso pubblico, in favore dei figli del personale militare dipendente o in quiescenza, nonché degli orfani del personale medesimo; c) contributi per il rimborso delle spese sostenute dal militare per le rette degli asili nido pubblici o privati; d) altri interventi di protezione sociale, anche diretti a promuovere, mediante la frequenza di corsi interni ed esterni, l'elevazione culturale e la preparazione professionale del personale militare. 2. I decreti relativi ai contributi e agli interventi di protezione sociale di cui al comma 1 sono emanati di concerto con il ((Ministero)) dell'economia e delle finanze.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1832

Formazione ed elevazione culturale 1.Al fine di promuovere la crescita culturale, la formazione della coscienza civica e la preparazione professionale dei militari, l'Amministrazione cura le iniziative disciplinate dall'articolo 1474.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1833

Organismi di protezione sociale 1. Per l'esercizio delle attività connesse con gli interventi di protezione sociale, il Ministero della difesa provvede mediante affidamento in concessione alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente, ai sensi dell'articolo 1475, oppure a enti e terzi, con procedure negoziali semplificate, secondo le modalità che sono stabilite nel regolamento.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1834

Concessione in uso di beni demaniali. 1.La concessione in uso alle organizzazioni costituite tra il personale dipendente dei locali demaniali, dei mezzi, delle strutture,dei servizi e degli impianti necessari strumentali agli interventi di protezione sociale a favore del personale militare e civile delle Forze armate e' disciplinata dall'articolo 547.

CAPO III MISURE DI SOSTEGNO ALLA FAMIGLIA

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1835 Rimborso spese sostenute per rette di asili nido

1.Nell'ambito delle attività assistenziali nei confronti del personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e nei limiti degli stanziamenti di bilancio, l'Amministrazione, in luogo della istituzione di asili nido, può concedere il rimborso, anche parziale, delle rette relative alle spese sostenute dai dipendenti per i figli a carico.

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1836 Fondo casa

1. Per la concessione di mutui agevolati al personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e' istituito il fondo casa, alimentato: a) in quota parte, dagli introiti derivanti dalla riassegnazione al bilancio dello Stato delle somme trattenute a titolo di canone di concessione degli alloggi di servizio; b) dalle somme derivanti dalla riscossione delle rate di ammortamento del predetti mutui, riassegnate al bilancio dello Stato per le medesime finalità. 2. Le somme di cui al comma 1 sono versate su apposita contabilità speciale, ai sensi dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n. 827. 3. Il libro II, titolo III, capo III del regolamento disciplina le modalità di attuazione del fondo casa. Nota all'art. 1836: - Il testo dell'articolo 585 del regio decreto 23 maggio 1924, n.827 (Regolamento per l'amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 3 giugno 1924, n. 130, e' il seguente: «Art. 585. - 1.Le somme versate nelle sezioni di tesoreria da speciali amministrazioni o da funzionari, per formare fondi dei quali possano disporre mediante ordini di pagamento, costituiscono le contabilità speciali. 2. Non possono essere versati a tali contabilità fondi di bilancio, salvo che ciò sia autorizzato da speciali disposizioni legislative. 3. Nessuna contabilità speciale può essere tenuta dai tesorieri senza autorizzazione della direzione generale del tesoro. 4. Le delegazioni del tesoro debbono tenere in appositi registri i conti correnti delle somme versate, e di quelle pagate per ciascuna amministrazione o funzionario autorizzati a tenere contabilità speciali».

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Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1837

Borse di studio 1. Nei confronti del personale dell'Esercito italiano,della Marina militare e dell'Aeronautica militare trovano applicazione le disposizioni in materia di borse di studio riservate alle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata, nonché agli orfani e ai figli delle medesime, ai sensi dell'articolo 4, comma 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407. 2. Restano ferme le disposizioni in materia di borse di studio universitarie previste per i dipendenti pubblici. Nota all'art. 1837: - Il testo dell'articolo 4, comma 1, della legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277, e' il seguente: «1. A decorrere dall'anno scolastico 1997-1998 e dall'anno accademico 1997-1998 sono istituite borse di studio riservate ai soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dall'articolo 1, comma 1, della presente legge, nonché agli orfani e ai figli delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata per ogni anno di scuola elementare e secondaria, inferiore e superiore, e di corso universitario. Tali borse di studio sono esenti da ogni imposizione fiscale. Per l'attuazione del presente articolo e' autorizzata la spesa di lire1.000 milioni annue a decorrere dall'anno 1998.».

LIBRO SETTIMO TRATTAMENTO PREVIDENZIALE E PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

TITOLO I DISPOSIZIONI GENERALI

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1838

Ambito soggettivo di applicazione 1. Ferma restando la disciplina generale in materia di trattamento previdenziale dei dipendenti pubblici, ivi compreso il testo unico sulle pensioni di guerra, al personale militare, incluso quello appartenente alle Forze di polizia a ordinamento militare,si applicano le disposizioni contenute nel presente libro.

TITOLO II TRATTAMENTO PREVIDENZIALE NORMALE

CAPO I ACCESSO AI TRATTAMENTI

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1839

Trattamento pensionistico normale 1. Il trattamento pensionistico normale, diretto e di reversibilità, è corrisposto al personale militare e agli altri aventi diritto secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1840

Cessazione dal servizio per limiti di età 1. Il personale militare è collocato a riposo al compimento del sessantesimo anno di età, fatti salvi gli speciali limiti di età previsti per gli ufficiali delle Forze armate dall'articolo 925 all'articolo 928 e per gli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza dal decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69. 2. Il personale di cui al comma 1 è collocato a riposo, con diritto a pensione, al raggiungimento del limite di età, se in possesso dell'anzianità contributiva stabilita dall'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. Note all'art. 1840: - Il decreto legislativo 19 marzo 2001, n. 69 (Riordino del reclutamento, dello stato giuridico e dell'avanzamento degli ufficiali del Corpo della Guardia di finanza, a norma dell'articolo 4 della L. 31 marzo 2000, n.78) e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 26 marzo 2001, n. 71 - Il testo dell'articolo 6 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503 (Norme per il riordinamento del sistema previdenziale dei lavoratori privati e pubblici, a norma dell'articolo 3 della L.23 ottobre 1992, n.421),pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1992, n. 305, e' il seguente: «Art. 6 (Requisiti assicurativi e contributivi del pensionamento di vecchiaia). - 1. Per le forme di previdenza sostitutive ed esclusive del regime generale obbligatorio, si applicano i criteri di cui all'articolo 2 del presente decreto, fermi restando i requisiti assicurativi e contributivi previsti dai rispettivi ordinamenti, se più elevati. 2. Per i lavoratori dello spettacolo il requisito della annualità di contribuzione, da valere ai fini degli articoli 6 e 9, D.P.R. 31 dicembre 1971, n. 1420, si considera soddisfatto con riferimento a 120 contributi giornalieri per le categorie indicate dal n. 1 al n. 14 dell'art. 3, D. Lgs. C.P.S.16 luglio1947, n.708, ratificato, con modificazioni, dalla L.29 novembre 1952, n.2388, e con riferimento a 260 contributi giornalieri per le altre categorie previste dal medesimo articolo».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1841

Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto 1995, n. 335. Note all'art. 1841: - Il testo dell'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092 (Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 9 maggio 1974, n. 120, e' il seguente: «Art. 52 (Diritto al trattamento normale). - 1. L'ufficiale, il sottufficiale e il militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo hanno diritto alla pensione normale se hanno raggiunto una anzianità di almeno quindici anni di servizio utile, di cui dodici di servizio effettivo.». - Il testo dell'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto1995, n.335 (Riforma del sistema pensionistico obbligatorio e complementare Approvazione del testo unico delle norme sul trattamento di quiescenza dei dipendenti civili e militari dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 16 agosto 1995, n. 190, e' il seguente:

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«12. Con effetto dal 1°gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, cessati dal servizio per infermità non dipendenti da causa di servizio per le quali gli interessati si trovino nell'assoluta e permanente impossibilità di svolgere qualsiasi attività lavorativa, la pensione è calcolata in misura pari a quella che sarebbe spettata all'atto del compimento dei limiti di età previsti per il collocamento a riposo. In ogni caso non potrà essere computata un'anzianità utile ai fini del trattamento di pensione superiore a 40 anni e l'importo del trattamento stesso non potrà superare l'80 per cento della base pensionabile, ne' quello spettante nel caso che l'inabilita' sia dipendente da causa di servizio. Ai fini del riconoscimento del diritto alla pensione di cui al presente comma e' richiesto il possesso dei requisiti di contribuzione previsti per il conseguimento della pensione di inabilità di cui all'articolo 2 della legge 12 giugno1984, n. 222 . Con decreto dei Ministri del tesoro,per la funzione pubblica e del lavoro e della previdenza sociale saranno determinate le modalità applicative delle disposizioni del presente comma, in linea con i principi di cui alla legge 12 giugno 1984, n.222, come modificata dalla presente legge. Per gli accertamenti ed i controlli dello stato di inabilità operano le competenze previste dalle vigenti disposizioni in materia di inabilità dipendente da causa di servizio.».

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1841 Cessazione dal servizio per infermità non dipendente da causa di servizio

1. Il personale militare((che)) cessa dal servizio permanente per infermità non dipendente da causa di servizio ((ha diritto alla pensione normale)) al raggiungimento dell'anzianità contributiva di cui all'articolo 52, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2.Al personale militare compete la pensione di inabilità alle condizioni stabilite dall'articolo 2, comma 12, della legge 8 agosto1995,n. 335.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1842

Cessazione dal servizio per infermità dipendente da causa di servizio 1. Il personale militare cessa dal servizio permanente per infermità dipendente da causa di servizio con diritto alla pensione di privilegio ordinaria a norma degli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Note all'art. 1842: - Gli articoli 64 e seguenti del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, contengono disposizioni relative al trattamento privilegiato (Titolo IV artt. 64- 80). In particolare, il testo dell'articolo 64 e' il seguente: «Art. 64 (Diritto alla pensione). - 1. Il dipendente statale che per infermità o lesioni dipendenti da fatti di servizio abbia subito menomazioni dell'integrità personale ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto alla pensione privilegiata qualora dette menomazioni lo abbiano reso inabile al servizio. 2. Per gli effetti di cui al comma precedente, fatti di servizio sono quelli derivanti dall'adempimento degli obblighi di servizio. 3. Per gli stessi effetti, le infermità o le lesioni si considerano dipendenti da fatti di servizio solo quando questi ne sono stati causa ovvero concausa efficiente e determinante.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1843

Cessazione dal servizio a domanda 1. Il diritto alla pensione di anzianità si consegue a norma dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165. Nota all'art. 1843: -Il testo dell'articolo 6, comma 2, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165 (Attuazione delle deleghe conferite dall'articolo 2, comma 23, della L.8 agosto 1995, n. 335, e dall'articolo 1, commi 97, lettera g), e 99, della L.23 dicembre1996, n. 662, in materia di armonizzazione al regime previdenziale generale dei trattamenti pensionistici del personale militare, delle Forze di polizia e del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, nonché del personale non contrattualizzato del pubblico impiego), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 17 giugno 1997, n. 139, e' il seguente: «2. In considerazione della specificità del rapporto di impiego e delle obiettive peculiarità ed esigenze dei rispettivi settori di attività, il diritto alla pensione di anzianità si consegue, altresì, al raggiungimento della massima anzianità contributiva prevista dagli ordinamenti di appartenenza, così come modificata in ragione dell'aliquota annua di rendimento di cui all'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, senza le riduzioni percentuali previste dalla citata legge n.335 del 1995, ed in corrispondenza dell'età anagrafica fissata nella tabella B allegata al presente decreto».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1844

Cessazione dal servizio d'autorità 1. In caso di cessazione dal servizio d'autorità ai sensi dell'articolo 934, il diritto a pensione si consegue in applicazione delle disposizioni di cui all'articolo 1843.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1845

Indennità per una volta tanto 1. Al personale militare che cessa dal servizio permanente senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto ai sensi degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1845: - Il testo degli articoli 52, comma 5, e 54, comma 11, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «5. All'ufficiale, al sottufficiale e al militare di truppa che cessano dal servizio permanente o continuativo, senza aver conseguito diritto a pensione, spetta un'indennità per una volta tanto purché abbiano compiuto un anno intero di servizio effettivo.». «11. L'indennità per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».

CAPO II VALUTAZIONE DEI SERVIZI

SEZIONE I SERVIZIO EFFETTIVO

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Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1846

Ritenuta INPDAP 1. Per il personale in servizio permanente e per il personale volontario in ferma l'Amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali e assistenziali previsti dalla normativa vigente per i dipendenti dello Stato. 2. Sono assoggettati a ritenuta INPDAP tutti gli emolumenti che formano il trattamento economico fondamentale e accessorio, fatta salva l'applicazione dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n.917. Nota all'art. 1846: - Si riporta il testo dell'articolo 51 del decreto del Presidente della Repubblica 22 dicembre 1986, n. 917 (Approvazione del testo unico delle imposte sui redditi), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 31 dicembre1986, n. 302, come modificato dal presente decreto: «Art. 51 (Determinazione del reddito di lavoro dipendente). - 1. Il reddito di lavoro dipendente e' costituito da tutte le somme e i valori in genere, a qualunque titolo percepiti nel periodo d'imposta, anche sotto forma di erogazioni liberali, in relazione al rapporto di lavoro. Si considerano percepiti nel periodo d'imposta anche le somme e i valori in genere, corrisposti dai datori di lavoro entro il giorno 12 del mese di gennaio del periodo d'imposta successivo a quello cui si riferiscono. 2. Non concorrono a formare il reddito: a) i contributi previdenziali e assistenziali versati dal datore di lavoro o dal lavoratore in ottemperanza a disposizioni di legge; i contributi di assistenza sanitaria versati dal datore di lavoro o dal lavoratore ad enti o casse aventi esclusivamente fine assistenziale in conformità a disposizioni di contratto o di accordo o di regolamento aziendale, che operino negli ambiti di intervento stabiliti con il decreto del Ministro della salute di cui all'articolo 10, comma 1, lettera e-ter), per un importo non superiore complessivamente ad euro 3.615,20. Ai fini del calcolo del predetto limite si tiene conto anche dei contributi di assistenza sanitaria versati ai sensi dell'articolo 10, comma 1, lettera e-ter); b) le erogazioni liberali concesse in occasione di festività o ricorrenze alla generalità o a categorie di dipendenti non superiori nel periodo d'imposta a lire 500.000, nonché i sussidi occasionali concessi in occasione di rilevanti esigenze personali o familiari del dipendente e quelli corrisposti a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito, con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) le somministrazioni di vitto da parte del datore di lavoro, nonché quelle in mense organizzate direttamente dal datore di lavoro o gestite da terzi, o, fino all'importo complessivo giornaliero di lire 10.240, le prestazioni e le indennità sostitutive corrisposte agli addetti ai cantieri edili, ad altre strutture lavorative a carattere temporaneo o ad unità produttive ubicate in zone dove manchino strutture o servizi di ristorazione; d) le prestazioni di servizi di trasporto collettivo alla generalità o a categorie di dipendenti; anche se affidate a terzi ivi compresi gli esercenti servizi pubblici; e) i compensi reversibili di cui alle lettere b) ed f) del comma 1 dell'articolo 50; f) l'utilizzazione delle opere e dei servizi di cui al comma 1 dell'articolo100 da parte dei dipendenti e dei soggetti indicati nell'articolo 12; f-bis) le somme erogate dal datore di lavoro alla generalità dei dipendenti o a categorie di dipendenti per frequenza di asili nido e di colonie climatiche da parte dei familiari indicati nell'articolo 12, nonché per borse di studio a favore dei medesimi familiari; g) il valore delle azioni offerte alla generalità dei dipendenti per un importo non superiore complessivamente nel periodo d'imposta a lire 4 milioni, a condizione che non siano riacquistate dalla società emittente o dal datore di lavoro o comunque cedute prima che siano trascorsi almeno tre anni dalla percezione; qualora le azioni siano cedute prima del predetto termine, l'importo che non ha concorso a formare il reddito al momento dell'acquisto è assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione; g-bis) (abrogata); h) le somme trattenute al dipendente per oneri di cui all'articolo 10 e alle condizioni ivi previste, nonché le erogazioni effettuate dal datore di lavoro in conformità a contratti collettivi o ad accordi e regolamenti aziendali a fronte delle spese sanitarie di cui allo stesso articolo 10, comma 1, lettera b). Gli importi delle predette somme ed erogazioni devono essere attestate dal datore di lavoro; i) le mance percepite dagli impiegati tecnici delle case da gioco (croupiers) direttamente o per effetto del riparto a cura di appositi organismi costituiti all'interno dell'impresa nella misura del 25 per cento dell'ammontare percepito nel periodo d'imposta; i-bis) le quote di retribuzione derivanti dall'esercizio, da parte del lavoratore, della facoltà di rinuncia all'accredito contributivo presso l'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti dei lavoratori dipendenti e le forme sostitutive della medesima, per il periodo successivo alla prima scadenza utile per il pensionamento di anzianità, dopo aver maturato i requisiti minimi secondo la vigente normativa. 2-bis. Le disposizioni di cui alle lettere g) e g-bis) del comma 2 si applicano esclusivamente alle azioni emesse dall'impresa con la quale il contribuente intrattiene il rapporto di lavoro, nonché a quelle emesse da società che direttamente o indirettamente, controllano la medesima impresa, ne sono controllate o sono controllate dalla stessa società che controlla l'impresa. La disposizione di cui alla lettera g-bis) del comma 2 si rende applicabile esclusivamente quando ricorrano congiuntamente le seguenti condizioni: a) che l'opzione sia esercitabile non prima che siano scaduti tre anni dalla sua attribuzione; b) che, al momento in cui l'opzione e' esercitabile, la società risulti quotata in mercati regolamentati; c) che il beneficiario mantenga per almeno i cinque anni successivi all'esercizio dell'opzione un investimento nei titoli oggetto di opzione non inferiore alla differenza tra il valore delle azioni al momento dell'assegnazione e l'ammontare corrisposto dal dipendente. Qualora detti titoli oggetto di investimento siano ceduti o dati in garanzia prima che siano trascorsi cinque anni dalla loro assegnazione, l'importo che non ha concorso a formare il reddito di lavoro dipendente al momento dell'assegnazione e' assoggettato a tassazione nel periodo d'imposta in cui avviene la cessione ovvero la costituzione in garanzia. 3. Ai fini della determinazione in denaro dei valori di cui al comma 1, compresi quelli dei beni ceduti e dei servizi prestati al coniuge del dipendente o a familiari indicati nell'articolo 12, o il diritto di ottenerli da terzi, si applicano le disposizioni relative alla determinazione del valore normale dei beni e dei servizi contenute nell'articolo 9. Il valore normale dei generi in natura prodotti dall'azienda e ceduti ai dipendenti e'determinato in misura pari al prezzo mediamente praticato dalla stessa azienda nelle cessioni al grossista. Non concorre a formare il reddito il valore dei beni ceduti e dei servizi prestati se complessivamente di importo non superiore nel periodo d'imposta a lire 500.000; se il predetto valore e' superiore al citato limite, lo stesso concorre interamente a formare il reddito. 4. Ai fini dell'applicazione del comma 3: a) per gli autoveicoli indicati nell'articolo 54, comma 1, lettere a), c) e m), del decreto legislativo 30 aprile 1992, n. 285, i motocicli e i ciclomotori concessi in uso promiscuo, si assume il 30 per cento dell'importo corrispondente ad una percorrenza convenzionale di 15 mila chilometri calcolato sulla base del costo chilometrico di esercizio desumibile dalle tabelle nazionali che l'Automobile club d'Italia deve elaborare entro il 30 novembre di ciascun anno e comunicare al Ministero delle finanze che provvede alla pubblicazione entro il 31 dicembre, con effetto dal periodo d'imposta successivo, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti al dipendente; b) in caso di concessione di prestiti si assume il 50 per cento della differenza tra l'importo degli interessi calcolato al tasso ufficiale di sconto vigente al termine di ciascun anno e l'importo degli interessi calcolato al tasso applicato sugli stessi. Tale disposizione non si applica per i prestiti stipulati anteriormente al 1°gennaio 1997,per quelli di durata inferiore ai dodici mesi concessi, a seguito di accordi aziendali, dal datore di lavoro ai dipendenti in contratto di solidarietà o in cassa integrazione guadagni o a dipendenti vittime dell'usura ai sensi della legge 7 marzo 1996, n. 108, o ammessi a fruire delle erogazioni pecuniarie a ristoro dei danni conseguenti a rifiuto opposto a richieste estorsive ai sensi del decreto-legge 31 dicembre 1991, n. 419, convertito con modificazioni, dalla legge 18 febbraio 1992, n. 172; c) per i fabbricati concessi in locazione, in uso o in comodato, si assume la differenza tra la rendita catastale del fabbricato aumentata di tutte le spese inerenti il fabbricato stesso, comprese le utenze non a carico dell'utilizzatore e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato stesso. Per i fabbricati

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concessi in connessione all'obbligo di dimorare nell'alloggio stesso, si assume il 30 per cento della predetta differenza. Per i fabbricati che non devono essere iscritti nel catasto si assume la differenza tra il valore del canone di locazione determinato in regime vincolistico o, in mancanza, quello determinato in regime di libero mercato, e quanto corrisposto per il godimento del fabbricato; c-bis) per i servizi di trasporto ferroviario di persone prestati gratuitamente, si assume, al netto degli ammontari eventualmente trattenuti, l'importo corrispondente all'introito medio per passeggero/chilometro, desunto dal Conto nazionale dei trasporti e stabilito con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, per una percorrenza media convenzionale, riferita complessivamente ai soggetti di cui al comma 3, di 2.600 chilometri. Il decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti e' emanato entro il 31 dicembre di ogni anno ed ha effetto dal periodo di imposta successivo a quello in corso alla data della sua emanazione. 5. Le indennità percepite per le trasferte o le missioni fuori del territorio comunale concorrono a formare il reddito per la parte eccedente lire 90.000 al giorno, elevate a lire 150.000 per le trasferte all'estero, al netto delle spese di viaggio e di trasporto; in caso di rimborso delle spese di alloggio, ovvero di quelle di vitto, o di alloggio o vitto fornito gratuitamente il limite e' ridotto di un terzo. Il limite e' ridotto di due terzi in caso di rimborso sia delle spese di alloggio che di quelle di vitto. In caso di rimborso analitico delle spese per trasferte o missioni fuori del territorio comunale non concorrono a formare il reddito i rimborsi di spese documentate relative al vitto, all'alloggio, al viaggio e al trasporto, nonché i rimborsi di altre spese, anche non documentabili,eventualmente sostenute dal dipendente, sempre in occasione di dette trasferte o missioni, fino all'importo massimo giornaliero di lire 30.000, elevate a lire 50.000 per le trasferte all'estero. Le indennità o i rimborsi di spese per le trasferte nell'ambito del territorio comunale, tranne i rimborsi di spese di trasporto comprovate da documenti provenienti dal vettore, concorrono a formare il reddito. 6. Le indennità e le maggiorazioni di retribuzione spettanti ai lavoratori tenuti per contratto all'espletamento delle attività lavorative in luoghi sempre variabili e diversi, anche se corrisposte con carattere di continuità, le indennità di navigazione e di volo previste dalla legge o dal contratto collettivo, i premi agli ufficiali piloti dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare di cui all'articolo 1803 del codice dell'ordinamento militare, i premi agli ufficiali piloti del Corpo della Guardia di finanza di cui all'art. 3 della legge 28 febbraio 2000, n.42 nonché le indennità di cui all'articolo133 del decreto del Presidente della Repubblica 15 dicembre 1959, n.1229, concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare. Con decreto del Ministro delle finanze, di concerto con il Ministro del lavoro e della previdenza sociale, possono essere individuate categorie di lavoratori e condizioni di applicabilità della presente disposizione. 7. Le indennità di trasferimento, quelle di prima sistemazione e quelle equipollenti, non concorrono a formare il reddito nella misura del 50 per cento del loro ammontare per un importo complessivo annuo non superiore a lire 3 milioni per i trasferimenti all'interno del territorio nazionale e 9 milioni per quelli fuori dal territorio nazionale o a destinazione in quest'ultimo. Se le indennità in questione, con riferimento allo stesso trasferimento, sono corrisposte per più anni, la presente disposizione si applica solo per le indennità corrisposte per il primo anno. Le spese di viaggio, ivi comprese quelle dei familiari fiscalmente a carico ai sensi dell'articolo 12, e di trasporto delle cose, nonché le spese e gli oneri sostenuti dal dipendente in qualità di conduttore, per recesso dal contratto di locazione in dipendenza dell'avvenuto trasferimento della sede di lavoro, se rimborsate dal datore di lavoro e analiticamente documentate, non concorrono a formare il reddito anche se in caso di contemporanea erogazione delle suddette indennità. 8. Gli assegni di sede e le altre indennità percepite per servizi prestati all'estero costituiscono reddito nella misura del 50 per cento. Se per i servizi prestati all'estero dai dipendenti delle amministrazioni statali la legge prevede la corresponsione di una indennità base e di maggiorazioni ad esse collegate concorre a formare il reddito la sola indennità base nella misura del 50 per cento. Qualora l'indennità per servizi prestati all'estero comprenda emolumenti spettanti anche con riferimento all'attività prestata nel territorio nazionale, la riduzione compete solo sulla parte eccedente gli emolumenti predetti. L'applicazione di questa disposizione esclude l'applicabilità di quella di cui al comma 5. 8-bis. In deroga alle disposizioni dei commi da 1 a 8, il reddito di lavoro dipendente, prestato all'estero in via continuativa e come oggetto esclusivo del rapporto da dipendenti che nell'arco di dodici mesi soggiornano nello Stato estero per un periodo superiore a 183 giorni, e' determinato sulla base delle retribuzioni convenzionali definite annualmente con il decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale di cui all'articolo 4,comma 1,del decreto-legge 31 luglio1987,n.317, convertito, con modificazioni, dalla legge 3 ottobre 1987,n. 398. 9. Gli ammontari degli importi che ai sensi del presente articolo non concorrono a formare il reddito di lavoro dipendente possono essere rivalutati con decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri,previa deliberazione del Consiglio dei Ministri, quando la variazione percentuale del valore medio dell'indice dei prezzi al consumo per le famiglie di operai e impiegati relativo al periodo di dodici mesi terminante al 31 agosto supera il 2 per cento rispetto al valore medio del medesimo indice rilevato con riferimento allo stesso periodo dell'anno 1998. A tal fine, entro il 30 settembre, si provvede alla ricognizione della predetta percentuale di variazione. Nella legge finanziaria relativa all'anno per il quale ha effetto il suddetto decreto si farà fronte all'onere derivante dall'applicazione del medesimo decreto».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1847

Computo del servizio effettivo 1. Il computo del servizio effettivo si effettua dalla data di assunzione del servizio sino a quella di cessazione dallo stesso. 2.Il tempo trascorso durante la sospensione dall'impiego è computato in ragione della metà, ferma restando l'integrale non computabilità dei periodi di detenzione per condanna penale, dei periodi di aspettativa per motivi privati e di quelli trascorsi in qualità di richiamati senza assegni.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1848

Riunione e ricongiunzione dei servizi 1. Al personale militare si applicano le norme in materia di riunione e ricongiunzione di servizi, riscatto, totalizzazione dei periodi assicurativi e prosecuzione volontaria previste per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le disposizioni del presente capo.

SEZIONE II AUMENTI NEL COMPUTO DEI SERVIZI

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1849

Maggiorazioni del servizio effettivo 1. Un periodo di servizio, di cui e' prevista la maggiorazione ai fini pensionistici, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole, ai sensi dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Per la computabilità degli aumenti dei periodi di servizio si applicano gli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Note all'art. 1849: - Il testo dell'articolo 39 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, é il seguente: «Art. 39 (Servizi e periodi computabili in base a diverse disposizioni del testo unico). - 1. Un periodo di servizio, di cui sia prevista la computabilità in base a diverse disposizioni del presente testo unico, si considera una sola volta secondo la normativa più favorevole. 2. Il precedente comma si applica anche per i periodi di tempo comunque computabili ai fini del trattamento di quiescenza». - Il testo degli articoli 5 e 7 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, citato nelle note all'articolo 1843, e' il seguente:

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

«Art.5 (Computo dei servizi operativi e riconoscimento dei servizi prestati pre-ruolo). - 1. Dalla data di entrata in vigore del presente decreto, gli aumenti del periodo di servizio di cui all'articolo 17, secondo comma, della legge 5 maggio 1976, n.187, agli articoli 19, 20, 21 e 22 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, all'articolo 8, quinto comma, della legge 27 dicembre 1973, n. 838, e all'articolo 3, quinto comma, della legge 27 maggio 1977, n.284, e successive modificazioni ed integrazioni, computabili ai fini pensionistici, non possono eccedere complessivamente i cinque anni. 2. Per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, gli aumenti del periodo di servizio di cui al comma 1 nel limite massimo di cinque anni complessivi sono validi ai fini della maturazione anticipata dei quaranta anni di anzianità contributiva necessari per l'accesso alla pensione di vecchiaia. In tale caso si applica il coefficiente di trasformazione corrispondente al 57°anno di età indicato nella tabella A allegata alla citata legge n. 335 del 1995 3. Gli aumenti dei periodi di servizio nei limiti dei cinque anni massimi stabiliti, sono computabili, a titolo in parte oneroso, anche per periodi di servizio comunque prestato. 4. Il servizio militare comunque prestato, anche anteriormente alla data di entrata in vigore del presente decreto, e' ricongiungibile ai fini del trattamento previdenziale. 5. Per il personale in ferma di leva prolungata o breve l'amministrazione provvede al versamento dei contributi previdenziali ed assistenziali previsti dalla normativa vigente. 6. I periodi pre-ruolo per servizio militare comunque prestato, nonché quelli utili ai fini previdenziali, anche antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, sono riscattabili ai fini dell'indennità di fine servizio.». «Art. 7 (Norme transitorie). - 1. In fase di prima applicazione, i limiti di età per la cessazione dal servizio, previsti dall'articolo 2, sono gradualmente elevati al 57° anno di età per gli anni dal 1998 al 2001, al 58° anno per gli anni dal 2002 al 2004, al 59° anno per gli anni dal 2005 al 2007 ed al 60°anno a decorrere dal 2008. 2. Il periodo di otto anni di permanenza in ausiliaria, per il personale già collocato o da collocare in tale posizione, e' gradualmente ridotto di un anno ogni tre anni, a partire dalla data di entrata in vigore del presente decreto, fino alla concorrenza del periodo derivante dall'applicazione del comma 2 dell'articolo 3. 3. Gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore del presente decreto, con percezione delle relative indennità', sono riconosciuti validi ai fini pensionistici e, se eccedenti i cinque anni, non sono ulteriormente aumentabili in aderenza a quanto previsto dall'articolo 5, comma 1. 4. Le facoltà rispettivamente previste dagli articoli 32, comma 5, e 43, comma 5, della legge 19 maggio 1986, n.224, possono essere esercitate dal personale entro un periodo massimo di quattro anni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. 5. Agli ufficiali collocati nella posizione di servizio permanente a disposizione antecedentemente alla data di entrata in vigore del presente decreto, in applicazione del combinato disposto degli articoli 29, 41 e 42 della legge 12 novembre 1955, n.1137, che cessano dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 20, commi 3 e 4, della legge 10 aprile 1954, n.113, compete a tutti gli effetti il trattamento di quiescenza previsto nei casi di cessazione dal servizio permanente per il raggiungimento dei limiti di età purché in possesso dei requisiti contributivi per il diritto alla pensione di vecchiaia di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 . 6. Per un periodo di 11 anni dall'entrata in vigore del presente decreto, il collocamento in ausiliaria può avvenire, altresì, a domanda dell'interessato che abbia prestato non meno di 40 anni di servizio effettivo. Il periodo di permanenza in tale posizione e' pari a 5 anni. 7. Il personale in possesso dell'anzianità di servizio di cui al comma 6, qualora sia stato collocato nella riserva per diretto effetto dell'articolo 1 del decreto-legge 28 settembre 1996, n. 505, dell'articolo 1 del decreto-legge 29 novembre 1996, n.606, nonché dell'articolo 1, comma 178, della legge 23 dicembre 1996, n.662, può chiedere di essere collocato in ausiliaria entro 90 giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. La permanenza in tale posizione e' limitata al periodo residuale dei 5 anni decorrenti dal momento di cessazione dal servizio e, comunque, ha termine al compimento del 65° anno di età.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1850

Servizio nei reparti di campagna 1. Il servizio prestato nei reparti di campagna di cui all'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78, con percezione delle relative indennità, e' computato con l'aumento di un quinto. Nota all'art. 1850: - Il testo dell'articolo 3 della legge 23 marzo 1983, n. 78 (Aggiornamento della L. 5 maggio 1976, n. 187, relativa alle indennità operative del personale militare), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 28 marzo 1983, n. 85, e' il seguente: «Art. 3 (Indennità d'impiego operativo per reparti di campagna). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di campagna appresso indicati spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 115 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I: corpi d'armata; divisioni; brigate e aerobrigate; stormi e reparti di volo equivalenti; gruppi, gruppi squadroni, squadriglie e squadroni di volo; reparti elicotteri e reparti antisom; reparti di difesa di aeroporti e di eliporti armati; reparti intercettori teleguidati (IT); comandi e reparti di difesa foranea e batterie costiere; unità di controllo operativo e unità di scoperta; centrali e centri operativi in sede protetta; unità di supporto, comandi, enti e reparti, non inquadrati nelle grandi unità, aventi caratteristiche di impiego operativo di campagna. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito,della Marina e dell'Aeronautica in servizio presso comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi spetta l'indennità mensile di impiego operativo nella misura del 125 per cento di quella stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabella I. 3. Ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità di impiego operativo mensile di lire 60.000 quando il servizio presso i comandi, gli enti, i reparti e le unità di cui al primo comma e di lire 70.000 quando in servizio presso i comandi, grandi unità, unità, reparti e supporti di cui al secondo comma».

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1851

Servizio di controllo dello spazio aereo 1.Il servizio di controllo dello spazio aereo di cui all'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n.78, prestato con percezione delle relative indennità, e' computato con l'aumento di un quinto. Nota all'art. 1851: - Il testo dell'articolo 7 della legge 23 marzo 1983, n.78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente: «Art. 7 (Indennità per il controllo dello spazio aereo). - 1.Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in possesso delle prescritte abilitazioni, adibiti alle operazioni di controllo dello spazio aereo, spetta,in funzione dell'effettivo svolgimento delle operazioni connesse con i gradi di abilitazione indicati nella annessa tabella IV, l'indennità speciale mensile nelle misure stabilite dalla predetta tabella».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1852

Servizio di navigazione 1.Il servizio di navigazione, prestato con percezione delle indennità di imbarco di cui all'articolo 4 della legge 23 marzo1983, n.78, è computato ai sensi dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092. Note all'art. 1852: - Il testo dell'articolo 4 della legge 23 marzo 1983, n.78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente: «Art. 4 (Indennità di imbarco). -1. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva iscritte nel quadro del naviglio militare spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 170 per cento dell'indennità di impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2, rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado o della stessa anzianità di servizio militare, escluse le maggiorazioni indicate alla nota b) dell'annessa tabella I. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica imbarcati su sommergibili spetta l'indennità mensile d'imbarco nella misura del 220 per cento dell'indennità d'impiego operativo stabilita dal primo comma dell'articolo 2,rispettivamente per l'ufficiale o sottufficiale dello stesso grado e della stessa anzianità di servizio militare,escluse le maggiorazioni indicate nella nota b) dell'annessa tabellaI 3. Agli allievi delle accademie militari e ai graduati e militari di truppa volontari, a ferma speciale o raffermati della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica è corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 90.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 140.000 quando imbarcati su sommergibili. 4. Ai graduati e militari di truppa in servizio di leva della Marina, dell'Esercito e dell'Aeronautica e' corrisposta un'indennità mensile d'imbarco nella misura di lire 36.000 quando imbarcati su navi di superficie in armamento o in riserva e di lire 90.000 quando imbarcati su sommergibili. 5. Le indennità di cui ai precedenti commi spettano anche al personale imbarcato su navi di superficie o su sommergibili in allestimento, ancorché non iscritti nel quadro del naviglio militare, a partire dalla data di inizio delle prove di moto». - Il testo dell'articolo 19 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 19 (Servizio di navigazione e servizio su costa). - 1. Il servizio prestato dai militari della Marina a bordo di navi in armamento o in riserva e' aumentato di un terzo; lo stesso aumento si applica per il servizio prestato da detti militari sulla costa in tempo di guerra. E' pure aumentato di un terzo il servizio di navigazione compiuto dai militari dell'Arma dei carabinieri, del Corpo della Guardia di Finanza, del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia, nonché dagli appartenenti al Corpo nazionale dei vigili del fuoco. 2. Il beneficio di cui al precedente comma compete anche agli ufficiali della Marina militare imbarcati come medici di bordo o come commissari per l'emigrazione su navi mercantili che trasportano emigranti e al personale civile, compreso quello operaio, della amministrazione militare che prende imbarco a bordo delle navi militari. 3. Il servizio prestato a bordo delle navi in armamento o in riserva dai militari addetti alle macchine é aumentato di due quinti. 4. Per i militari dell'Esercito e dell'Aeronautica il servizio reso a bordo di navi militari e quello reso sulla costa in tempo di guerra e' aumentato della metà».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1853

Servizio di volo 1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle indennità di aeronavigazione e di volo di cui agli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' computato ai sensi dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Note all'art. 1853: - Il testo degli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo1983, n.78, citata nelle note all'articolo 1850, e' il seguente: «Art. 5 (Indennità di aeronavigazione). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dei ruoli naviganti dell'Arma aeronautica spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalle colonne 1, 2 e 3 dell'annessa tabella II, in relazione al tipo di aeromobile sul quale svolgono l'attività di volo. Tale indennità e' corrisposta agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito e della Marina, in possesso del brevetto militare di pilota, assegnati per svolgere attività di volo ai reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, nonché a quelli assegnati agli organi di comando, addestrativi e logistici preposti all'attività aerea di ciascuna forza armata o interforze. Per i generali di corpo d'armata e di divisione dell'Esercito e gradi corrispondenti della Marina in possesso di brevetto militare di pilota la stessa indennità e' corrisposta soltanto quando sono direttamente preposti a comandi di unità aeree. 2. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina impiegati a bordo di aviogetti supersonici biposto da combattimento con funzioni di operatore di sistema spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 2 della annessa tabella II. 3. Agli ufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica osservatori, in possesso del relativo brevetto militare, assegnati per l'attività di volo a reparti di volo dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, spetta la indennità mensile di aeronavigazione nella misura stabilita dalla colonna 4 dell'annessa tabella II. 4. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica in possesso del brevetto militare di paracadutista, chiamati a prestare effettivo servizio in qualità di paracadutista presso unità paracadutisti, spetta l'indennità mensile di aeronavigazione nelle misure stabilite dalla colonna 3 dell'annessa tabella II, tenendo conto unicamente dell'anzianità di effettivo servizio presso le anzidette unità, in funzione di paracadutista. 5. Ai graduati e ai militari di truppa in possesso del brevetto militare di paracadutista, nelle medesime condizioni di impiego di cui al comma precedente, e' corrisposta un'indennità mensile di aeronavigazione nella misura di L.160.000 per quelli dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e di lire 80.000, cumulabili, con le indennità per il servizio di istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri. 6. Agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica, in possesso del brevetto militare di paracadutista, che non siano in servizio presso unità paracadutisti, ma che svolgano l'attività annuale di allenamento con il paracadute stabilita con determinazione ministeriale, è dovuta per una volta nell'anno solare una mensilità dell'indennità percepita nell'ultimo mese di effettivo servizio presso le predette unità ai sensi dei commi quarto e quinto del presente articolo.». «Art. 6 (Indennità di volo). - 1. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi dl volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 1 dell'annessa tabella III.

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

2. Ai graduati di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina facenti parte degli equipaggi fissi di volo spetta l'indennità mensile di volo nella misura di lire140.000 e di lire 70.000, cumulabili con l'indennità per il servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n. 1054, e successive modificazioni, per quelli dell'Arma dei carabinieri e dei Corpi di polizia. 3. Agli ufficiali e ai sottufficiali dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina assegnati a reparti sperimentali di volo e che vi svolgono, con carattere di continuità, effettive mansioni di sperimentatore in volo spetta l'indennità mensile di volo nelle misure stabilite dalla colonna 2 dell'annessa tabella III. 4. Resta ferma nelle misure spettanti anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e con le stesse modalità di corresponsione l'indennità mensile di volo dovuta agli ufficiali, ai sottufficiali e ai graduati e militari di truppa dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina che effettuano servizi di volo diversi da quelli indicati ai commi precedenti». -Il testo dell'articolo 20 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, è il seguente: «Art. 20 (Servizio di volo). - 1. Il servizio di volo, prestato con percezione delle relative indennità mensili e' aumentato di un terzo».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1854

Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre 1. Il servizio prestato dal personale delle Forze di polizia a ordinamento militare negli uffici disagiati di frontiera terrestre e' computato ai sensi degli articoli 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 16 della legge 7 agosto 1990, n. 232. Note all'art. 1854: - Il testo dell'articolo 21 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 21 (Servizio di confine). - 1. Il servizio prestato ai confini di terra come sottufficiale o militare di truppa del Corpo della guardia di finanza e' computato con l'aumento della metà per i primi due anni e di un terzo per il tempo successivo. 2. Se il servizio di cui al comma precedente e' stato reso in periodi diversi, l'aumento si calcola come se detto servizio fosse stato prestato senza interruzione». - Il testo dell'articolo 16 della legge 7 agosto 1990, n.232 (Copertura per le spese derivanti dall'applicazione dell'accordo per il triennio 1988-1990 relativo al personale della Polizia di Stato ed estensione agli altri Corpi di polizia), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 11 agosto 1990, n. 187, e' il seguente: «Art. 16 (Servizio prestato negli uffici disagiati di frontiera terrestre). - 1. Al personale della Polizia di Stato, dell'Arma dei carabinieri, del Corpo forestale dello Stato e agli ufficiali del Corpo della guardia di finanza in possesso delle qualifiche di polizia giudiziaria e di pubblica sicurezza si applica, ai soli fini del trattamento di quiescenza,la disposizione dell'articolo 21 del testo unico approvato con D.P.R. 29 dicembre 1973, n. 1092».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1855

Servizio prestato negli stabilimenti militari di pena 1. Il servizio del personale militare addetto agli stabilimenti militari di pena si computa con l'aumento di un quinto.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1856

Servizio all'estero presso le rappresentanze diplomatiche 1. Al personale militare che presta servizio all'estero presso rappresentanze diplomatiche di cui all'articolo 1809 nelle sedi disagiate o particolarmente disagiate, si applicano gli aumenti previsti dall'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1856: - Il testo dell'articolo 23 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 23 (Servizio del personale dell'Amministrazione degli affari esteri in residenze disagiate). - 1. Il servizio prestato dal personale dell'Amministrazione degli affari esteri nelle residenze disagiate o particolarmente disagiate, stabilite con decreto del Ministro competente, di concerto con quello per il tesoro, è aumentato rispettivamente della metà e di tre quarti. A tal fine si computano anche i periodi di viaggio da una ad altra sede disagiata nonché il tempo trascorso in congedo».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1857

Servizio prestato presso le Forze di polizia 1. Il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità pensionabile per le Forze di polizia di cui all'articolo 43, comma 3,della legge 1° aprile 1981, n.121, e' computato ai sensi dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284. Note all'art. 1857: - Il testo dell'articolo 43, comma 3, della legge 1°aprile 1981, n. 121 (Nuovo ordinamento dell'Amministrazione della pubblica sicurezza), pubblicata nel supplemento 0rdinario alla Gazzetta Ufficiale 10 aprile 1981, n. 100, e' il seguente: «Art. 43 (Trattamento economico). - (Omissis). 3. Il trattamento economico del personale che espleta funzioni di polizia e'costituito dallo stipendio del livello retributivo e da una indennità pensionabile,determinata in base alle funzioni attribuite, ai contenuti di professionalità richiesti, nonché alla responsabilità e al rischio connessi al servizio. (Omissis)». - Il testo dell'articolo 3, comma 5, della legge 27 maggio 1977, n. 284 (Adeguamento e riordinamento di indennità alle forze di polizia ed al personale civile degli istituti penitenziari), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1977, n. 158, e' il seguente: «Art. 3. - (Omissis). 5. Ai fini della liquidazione e riliquidazione delle pensioni, il servizio comunque prestato con percezione dell'indennità per servizio di istituto o di quelle indennità da essa assorbite per effetto della legge 22 dicembre 1969, n. 967, e' computato con l'aumento di un quinto».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1858

Campagne di guerra 1. Per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia, il servizio computabile e' aumentato a norma dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1858: - Il testo dell'articolo 18 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 18 (Campagne di guerra). - 1. Il servizio computabile e' aumentato di un anno per ogni campagna di guerra riconosciuta ai sensi delle disposizioni vigenti in materia. 2. Il computo della campagna di guerra esclude qualsiasi altro aumento per servizi speciali prestati nel periodo al quale la campagna si riferisce».

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

SEZIONE III SERVIZI COMPUTABILI A DOMANDA

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1859 Navigazione mercantile

1. Per coloro che hanno prestato servizio militare nella Marina militare è computabile, in ragione della metà della sua durata, il precedente servizio di navigazione su navi nazionali della marina mercantile.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1860

Studi superiori richiesti agli ufficiali 1.La valutazione degli studi superiori compiuti dagli ufficiali e' effettuata ai sensi dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1860: - Il testo dell'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 32 (Studi superiori richiesti agli ufficiali). - 1. Nei confronti degli ufficiali per la cui nomina in servizio permanente effettivo sia stato richiesto il possesso del diploma di laurea si computano tanti anni antecedenti alla data di conseguimento di detto titolo di studio quanti sono quelli corrispondenti alla durata legale dei relativi corsi. 2. Si computano altresì gli anni corrispondenti al corso di studi universitari, di durata inferiore al corso di laurea, richiesti come condizione necessaria per la nomina in servizio permanente effettivo o per l'ammissione ai corsi normali delle accademie militari per la nomina a ufficiale in servizio permanente effettivo».

SEZIONE IV COSTITUZIONE DI POSIZIONE ASSICURATIVA

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 1861

Diritto alla costituzione di posizione assicurativa 1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente e' effettuata ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione. 3. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale e' tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si riferiscono i contributi stessi. Se prima dell'assunzione in servizio pensionabile e' stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi. 4. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della ferma prevista dall'articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il diritto a pensione,l'INPDAP provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento e' a carico del militare ed e' trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ai sensi dell'articolo 1796; la parte eccedente rimane a carico dell'INPDAP. Nota all'art. 1861: - Il testo dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 124 (Costituzione della posizione assicurativa). - 1. Qualora il dipendente civile ovvero il militare in servizio permanente o continuativo cessi dal servizio senza aver acquistato il diritto a pensione per mancanza della necessaria anzianità di servizio, si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, per il periodo di servizio prestato. 2. L'importo complessivo delle quote dei relativi contributi a carico del lavoratore e del datore di lavoro, da versarsi al predetto istituto, e' portato in detrazione dall'indennità per una volta tanto spettante agli interessati; l'eventuale onere differenziale fa carico allo Stato. 3. Ove non spetti l'indennità suddetta, l'intero onere e' assunto dallo Stato. 4. Nei casi di servizi ricongiungibili previsti dagli articoli 119, 120, 121 e 122, ove spetti indennità per una volta tanto, l'eventuale onere differenziale per i contributi e' ripartito fra lo Stato e gli altri enti, in proporzione delle rispettive quote; ove la indennità non spetti l'intero onere e' ripartito nella stessa proporzione. 5. Per i servizi computabili a domanda, la costituzione della posizione assicurativa si effettua a norma dell'art.40 della legge 22 novembre 1962, n. 1646, concernente gli ordinamenti degli istituti di previdenza presso il Ministero del tesoro. 6. Per il personale cessato dal servizio anteriormente al 30 aprile 1958,si applica l'art. 52 della legge 30 aprile 1969, n. 153.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 1861 Diritto alla costituzione di posizione assicurativa

1. La costituzione della posizione assicurativa per il militare in servizio permanente e' effettuata ai sensi dell'articolo 124 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Il personale volontario in ferma che cessa dal servizio senza aver acquisito diritto a pensione, ha diritto, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa di cui al comma 1, effettuata a cura e a spese dell'INPDAP, mediante il versamento dei contributi determinati secondo le norme in vigore per la predetta assicurazione. 3. Se il personale di cui al comma 2 assume successivamente servizio pensionabile presso una amministrazione statale, si procede all'annullamento della posizione assicurativa e l'Istituto nazionale della previdenza sociale é tenuto a rimborsare, senza interesse, l'ammontare dei suddetti contributi salvo che l'interessato rinunci al computo, ai fini della pensione statale, del servizio militare cui si

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riferiscono i contributi stessi. Se prima dell'assunzione in servizio pensionabile e' stata conseguita pensione di invalidità, l'interessato, per ottenere il computo del servizio militare ai fini della pensione statale, deve rinunciare alla pensione di invalidità e rifondere all'Istituto nazionale della previdenza sociale le rate riscosse, senza interessi. 4. In favore degli ufficiali piloti e navigatori di complemento, congedati alla scadenza della ferma prevista dall'articolo 943, comma 1 ovvero prosciolti dalla ferma senza aver acquisito il diritto a pensione, l'INPDAP provvede, all'atto dell'invio in congedo e per l'effettivo periodo di servizio prestato, alla costituzione della posizione assicurativa nell'assicurazione obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia e i superstiti, mediante il versamento dei contributi stabiliti dalle norme vigenti. L'importo dei contributi nella misura del 50 per cento e' a carico del militare ed e' trattenuto sul premio di fine ferma eventualmente spettante ((ai sensi dell'articolo 1797;)) la parte eccedente rimane a carico dell'INPDAP.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1862

Divieto di costituzione di posizione assicurativa 1. In aggiunta ai casi previsti dagli articoli 126 e 127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, non si da' luogo alla costituzione di posizione assicurativa in caso di titolarità di trattamento pensionistico privilegiato tabellare. Nota all'art. 1862: - Il testo degli articoli 126 e127 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 126 (Casi di esclusione). - 1. Non si fa luogo alla costituzione della posizione assicurativa per i dipendenti cessati dal servizio senza aver acquisito il diritto a pensione: a) che abbiano titolo all'assegno vitalizio di diritto a carico del fondo di previdenza per i dipendenti statali, salvo che non optino per la costituzione della posizione assicurativa presso l'Istituto nazionale della previdenza sociale, secondo le norme vigenti; b) che assumano un altro servizio di cui debba effettuarsi la riunione o la ricongiunzione con il servizio precedente. 2. La costituzione della posizione anzidetta e' parimenti esclusa qualora, in caso di morte del dipendente in attività di servizio, non sussista per i superstiti diritto a pensione nell'assicurazione obbligatoria dell'Istituto nazionale della previdenza sociale.». «Art. 127 (Annullamento della posizione assicurativa). - 1. La posizione assicurativa e' annullata qualora, dopo la sua costituzione, il dipendente acquisti titolo all'assegno vitalizio di cui alla lettera a) dell'articolo precedente o assuma un altro servizio di cui alla lettera b) dello stesso articolo, ovvero quando venga riconosciuto, in favore del dipendente o dei suoi superstiti, diritto a pensione. 2. Qualora la posizione assicurativa abbia già fatto conseguire la pensione a carico dell'Istituto nazionale della previdenza sociale o la indennità di cui all'art.13 della legge 4 aprile 1952, n.218, e successive modificazioni, gli interessati per essere ammessi alla ricongiunzione dei servizi o per il conseguimento della pensione a carico dello Stato, devono rinunciare alla pensione di detto Istituto e rifondere ad esso le rate o le indennità riscosse con gli interessi composti al saggio annuo del 5 per cento. 3. Nei casi di annullamento della posizione assicurativa costituita in relazione a servizi statali, l'Istituto nazionale della previdenza sociale restituisce allo Stato l'importo dei contributi versati.».

CAPO III SISTEMA DI CALCOLO DELLA PENSIONE

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1863

Aumenti periodici di stipendio ai fini pensionistici 1. I sei aumenti periodici di stipendio, attribuiti all'atto della cessazione dal servizio, sono computati a norma dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165.

Nota all'art. 1863: - Il testo dell'articolo 4 del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165, citato nelle note all'articolo 1843, e' il seguente: «Art. 4 (Maggiorazione della base pensionabile). - 1.A decorrere dalla data di entrata in vigore del presente decreto legislativo i sei aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 13 della legge 10 dicembre 1973, n. 804, all'articolo 32, comma 9-bis, della legge 19 maggio 1986, n.224, inserito dall'articolo 2, comma 4, della legge 27 dicembre 1990, n.404, all'articolo 1, comma 15-bis, del decreto-legge 16 settembre 1987, n.379, convertito, con modificazioni, dalla legge 14 novembre 1987, n.468, come sostituito dall'articolo 11 della legge 8 agosto 1990, n.231, all'articolo 32 del decreto legislativo12 maggio1995, n.96, e all'articolo 21 della legge 7 agosto 1990, n.232, sono attribuiti, in aggiunta alla base pensionabile definita ai sensi dell'articolo 13 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n.503, all'atto della cessazione dal servizio da qualsiasi causa determinata, con esclusione del collocamento in congedo a domanda, e sono assoggettati alla contribuzione previdenziale di cui al comma 3. 2. Gli aumenti periodici di cui al comma 1 sono, altresì, attribuiti al personale che cessa dal servizio a domanda previo pagamento della restante contribuzione previdenziale di cui al comma 3, calcolata in relazione ai limiti di età anagrafica previsti per il grado rivestito. 3. Ai fini della corresponsione degli aumenti periodici di cui ai commi 1 e 2, a tutto il personale comunque destinatario dei predetti aumenti, compresi gli ufficiali«a disposizione» dei ruoli normali e speciali, l'importo della ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro a carico del personale il cui trattamento pensionistico e' computato con il sistema retributivo, operata sulla base contributiva e pensionabile come definita dall'articolo 2, comma 9, della legge 8 agosto 1995,n.335,e' progressivamente incrementato secondo le percentuali riportate nella tabella A allegata al presente decreto. Ai medesimi fini per il personale il cui trattamento pensionistico e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla citata legge n. 335 del 1995, la predetta ritenuta opera nella misura ordinaria sulla maggiorazione figurativa del 15 per cento dello stipendio. 4. La contribuzione sulla maggiorazione figurativa dello stipendio di cui al comma 3, si applica agli stessi fini, anche nei confronti del personale che esercita la facoltà di opzione prevista dall'articolo 1, comma 23, della citata legge n. 335 del 1995».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1864

Trattamento di quiescenza del personale in ausiliaria 1. Per il personale la cui pensione e' liquidata in tutto o in parte con il sistema contributivo, il trattamento pensionistico da attribuire all'atto del collocamento in ausiliaria viene determinato applicando il coefficiente di trasformazione indicato nella tabella A allegata alla legge 8 agosto 1995, n.335, come periodicamente rideterminato ai sensi dell'articolo 1, comma 11 della stessa legge. Al termine del periodo di permanenza in tale posizione, il trattamento pensionistico viene rideterminato applicando il coefficiente di trasformazione corrispondente all'età di cessazione dall'ausiliaria. Nota all'art. 1864: - Il testo dell'articolo 1, comma 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «11. Sulla base delle rilevazioni demografiche e dell'andamento effettivo del tasso di variazione del PIL di lungo periodo rispetto alle dinamiche dei redditi soggetti a contribuzione previdenziale, rilevati dall'ISTAT, con decreto del Ministero del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze, e' rideterminato ogni tre anni il coefficiente di trasformazione previsto al comma 6.». Si riporta, altresì', la tabella A allegata alla medesima legge, con i coefficienti di trasformazione a decorrere dal 1° gennaio 2010:

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«Tabella A (v. articolo 1, comma 6) COEFFICIENTI DI TRASFORMAZIONE

====================================== Divisori | Eta' | Valori

====================================== 22,627 | 57 | 4,4195 22,035 | 58 | 4,538% 21,441 | 59 | 4,664% 20,843 | 60 | 4,798% 20,241 | 61 | 4,490% 19,635 | 62 | 5,093% 19,024 | 63 | 5,257% 18,409 | 64 | 5,432% 17,792 | 65 | 5,620%

tasso di sconto = 1,5%

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1865

Trattamento di quiescenza del personale escluso dall'ausiliaria 1. Per il personale militare escluso dall'istituto dell'ausiliaria di cui all'articolo 992, si applica l'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n. 165. Nota all'art. 1865: - Il testo dell'articolo 3, comma 7, del decreto legislativo 30 aprile 1997, n.165, citato nelle note all'articolo 1843, e' il seguente: «7. Per il personale di cui all'articolo 1 escluso dall'applicazione dell'istituto dell'ausiliaria che cessa dal servizio per raggiungimento dei limiti di età previsto dall'ordinamento di appartenenza e per il personale militare che non sia in possesso dei requisiti psico-fisici per accedere o permanere nella posizione di ausiliaria, il cui trattamento di pensione e' liquidato in tutto o in parte con il sistema contributivo di cui alla legge 8 agosto 1995, n. 335, il montante individuale dei contributi e' determinato con l'incremento di un importo pari a 5 volte la base imponibile dell'ultimo anno di servizio moltiplicata per l'aliquota di computo della pensione. Per il personale delle Forze di polizia ad ordinamento militare il predetto incremento opera in alternativa al collocamento in ausiliaria, previa opzione dell'interessato.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1866

Base contributiva e pensionabile 1. La pensione, nel sistema di calcolo retributivo, viene determinata sulla base dello stipendio, dell'indennità integrativa speciale e degli emolumenti retributivi espressamente definiti pensionabili dalla legge,ai sensi dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. Al personale militare si applicano le disposizioni in materia di ampliamento della base contributiva e pensionabile previste dall'articolo 2, commi 9, 10 e 11 della legge 8 agosto 1995, n. 335, con decorrenza 1° gennaio 1996. 3. L'incremento previsto dal comma 2 trova applicazione ai fini della determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503, e per la parte eccedente l'aumento del 18 per cento, calcolato sullo stipendio, esclusa l'indennità integrativa speciale. 4. La maggiorazione del 18 per cento di cui al comma 3 e' assoggettata alla ritenuta INPDAP di cui all'articolo 1874, in applicazione dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724. Note all'art. 1866: - Il testo dell'articolo 53 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 53 (Base pensionabile). - Ai fini della determinazione della misura del trattamento di quiescenza del personale militare, escluso quello indicato nell'articolo 54, penultimo comma, la base pensionabile, costituita dall'ultimo stipendio o dall'ultima paga e dagli assegni o indennità pensionabili sotto indicati, integralmente percepiti, e' aumentata del 18 per cento: a) indennità di funzione per i generali di brigata ed i colonnelli, prevista dall'articolo 8 della legge 10 dicembre 1973, n. 804; b) assegno perequativo ed assegno personale pensionabile, previsti dall'articolo 1 della legge 27 ottobre 1973, n.628, in favore degli ufficiali di grado inferiore a colonnello o capitano di vascello, nonché dei sottufficiali e dei militari di truppa; c) assegno personale previsto dall'articolo 202 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3, applicabile al personale militare in base all'articolo 3 della legge 8 agosto 1957, n. 751. Agli stessi fini, nessun altro assegno o indennità, anche se pensionabili, possono essere considerati se la relativa disposizione di legge non ne prevede espressamente la valutazione nella base pensionabile. Per l'ufficiale che in tempo di guerra sia stato investito del grado superiore a quello ricoperto all'atto della cessazione dal servizio o delle funzioni organicamente devolute a detto grado superiore con godimento dei relativi assegni, si considerano lo stipendio e gli altri assegni pensionabili inerenti a tale grado.». - Il testo dell'articolo 2, commi 9, 10 e 11, della legge 8 agosto 1995, n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «9.Con effetto dal 1° gennaio 1996, per i dipendenti delle Amministrazioni pubbliche di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 3 febbraio 1993, n. 29, iscritti alle forme di previdenza esclusive dell'assicurazione generale obbligatoria, nonché per le altre categorie di dipendenti iscritti alle predette forme di previdenza, si applica, ai fini della determinazione della base contributiva e pensionabile, l'articolo 12 della legge 30 aprile 1969, n.153, e successive modificazioni ed integrazioni. Con decreto del Ministro del tesoro sono definiti i criteri per l'inclusione nelle predette basi delle indennità e assegni comunque denominati corrisposti ai dipendenti in servizio all'estero. 10. Nei casi di applicazione dei commi 1 e 2 dell'articolo 15 della legge 23 dicembre 1994, n.724, in materia di assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile, la disposizione di cui al comma 9 opera per la parte eccedente l'incremento della base pensionabile previsto dagli articoli 15, 16 e 22 della legge 29 aprile 1976, n.177, rispettivamente, per il personale civile, militare, ferroviario e per quello previsto dall'articolo 15, comma 2,della citata legge n.724 del 1994. 11. La retribuzione definita dalle disposizioni di cui ai commi 9 e 10 concorre alla determinazione delle sole quote di pensione previste dall'articolo 13, comma 1, lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503.». -Il testo dell'articolo13, comma 1,lettera b), del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503,citato nelle note all'articolo 1840,è il seguente: «Art.13 (Norma transitoria per il calcolo delle pensioni). - 1. Per i lavoratori dipendenti iscritti all'assicurazione generale obbligatoria per l'invalidità, la vecchiaia ed i superstiti ed alle forme sostitutive ed esclusive della medesima, e per i lavoratori autonomi iscritti alle gestioni speciali amministrative dall'INPS, l'importo della pensione e' determinato dalla somma: b)della quota di pensione corrispondente all'importo del trattamento pensionistico relativo alle anzianità contributive acquisite a decorrere dal 1° gennaio 1993, calcolato secondo le norme di cui al presente decreto.».

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- Il testo dell'articolo 15, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724 (Misure di razionalizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1994, n. 304, e' il seguente: «Art.15 (Assoggettamento alla ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro della quota di maggiorazione della base pensionabile e omogeneizzazione dei trattamenti di pensione). - 1. Con decorrenza dal 1° gennaio 1995, ai soli fini dell'assoggettamento a ritenuta in conto entrate del Ministero del tesoro, lo stipendio e gli altri assegni pensionabili con esclusione dell'indennità integrativa speciale di cui alla L.27 maggio 1959, n.324, e successive modificazioni ed integrazioni, e degli assegni e indennità corrisposti per lo svolgimento di particolari funzioni esclusi dalla base pensionabile, spettanti ai dipendenti aventi diritto al trattamento di quiescenza disciplinato dal testo unico approvato con D.P.R.29 dicembre1973,n.1092, e successive modificazioni ed integrazioni, sono figurativamente aumentati della percentuale prevista dagli articoli 15, 16 e 22 della L. 29 aprile 1976, n. 177.»

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1867

Aliquote di rendimento 1. Con effetto dal 1° gennaio 1998, l'aliquota annua di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione e' determinata ai sensi dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n.724, ferma restando l'applicazione della riduzione di cui all'articolo 59, comma 1 della legge 27 dicembre 1997, n. 449, con la stessa decorrenza. 2. Ai sensi dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995, n.335, l'applicazione delle disposizioni di cui al comma 1 non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalle norme di cui all'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Note all'art. 1867: - Il testo dell'articolo 17, comma 1, della legge 23 dicembre 1994, n. 724, citata nelle note all'articolo 1866, e' il seguente: «Art.17(Aliquote di rendimento per il calcolo della pensione, pensioni in regime internazionale e rinvio dei miglioramenti delle pensioni). - 1. Con effetto dal 1°gennaio 1995 le disposizioni in materia di aliquote annue di rendimento ai fini della determinazione della misura della pensione dell'assicurazione generale obbligatoria dei lavoratori dipendenti, pari al 2 per cento, sono estese ai regimi pensionistici sostitutivi, esclusivi ed esonerativi dell'assicurazione predetta, per le anzianità contributive o di servizio maturate a decorrere da tale data.». - Il testo dell'articolo 59, comma 1, della legge 27 dicembre 1997, n.449 (Misure per la stabilizzazione della finanza pubblica), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 30 dicembre 1997, n. 302, e' il seguente: «Art. 59 (Disposizioni in materia di previdenza, assistenza, solidarietà sociale e sanità). - 1.Con effetto sulle anzianità contributive maturate a decorrere dal 1°gennaio 1998 a tutti i lavoratori iscritti alle forme pensionistiche obbligatorie sostitutive,esclusive ed esonerative, qualora non già previsto, si applica la tabella di cui all'articolo12 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503 ; a decorrere dalla medesima data è abrogato il comma 3 dell'articolo 12 del citato decreto legislativo n.503 del 1992 . Per gli iscritti alla forma pensionistica di cui al decreto legislativo 24 aprile 1997, n.181, continua a trovare applicazione quanto previsto dall'articolo 3 del medesimo decreto legislativo n.181 del 1997. Con effetto dalla medesima data: a) gli aumenti di periodi di servizio computabili a fini pensionistici comunque previsti dalle vigenti disposizioni i relazione allo svolgimento di particolari attività professionali non possono eccedere complessivamente i cinque anni; gli aumenti dei periodi di servizio anche se eccedenti i cinque anni, maturati alla data di entrata in vigore della presente legge, sono riconosciuti validi a fini pensionistici e se eccedenti i cinque anni non sono ulteriormente aumentabili; b) per la determinazione dell'anzianità contributiva ai fini sia del diritto che della misura della prestazione, le frazioni di anno non danno luogo ad arrotondamenti per eccesso o per difetto. Sono fatte salve le domande presentate ai sensi dell'articolo 3, comma 9, del decreto legislativo 4 dicembre 1996, n.658 .Sono abrogati gli articoli 24, terzo comma, 45 e 46 del testo unico approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.». - Il testo dell'articolo 2, comma 19, della legge 8 agosto 1995,n. 335, citata nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «19. L'applicazione delle disposizioni in materia di aliquote di rendimento previste dal comma 1 dell'articolo 17 della legge 23 dicembre 1994, n.724, non può comportare un trattamento superiore a quello che sarebbe spettato in base all'applicazione delle aliquote di rendimento previste dalla normativa vigente.». - Il testo dell'articolo 54 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 54 (Misura del trattamento normale). - 1. La pensione spettante al militare che abbia maturato almeno quindici anni e non più di venti anni di servizio utile é pari al 44 per cento della base pensionabile, salvo quanto disposto nel penultimo comma del presente articolo. 2. La percentuale di cui sopra e' aumentata di 1.80 per cento ogni anno di servizio utile oltre il ventesimo. 3.Per gli ufficiali del servizio permanente che rivestono un grado per il quale sia stabilito, ai fini della cessazione dal servizio, uno dei limiti di età indicati nella tabella n. 1 annessa al presente testo unico si applicano le percentuali di aumento previste nella tabella stessa. 4. Le percentuali di aumento indicate nella lettera B) della tabella di cui al precedente comma si applicano anche per la liquidazione della pensione dei sottufficiali, siano o non provenienti dal servizio permanente o continuativo, nonché dei carabinieri e dei finanzieri. 5. Per i sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica del ruolo speciale per mansioni d'ufficio collocati in congedo prima del compimento del limite di età previsto per la cessazione dal servizio si applica, relativamente al servizio prestato fino alla data di trasferimento in detto ruolo, la percentuale di aumento inerente al grado rivestito a tale data e, relativamente al servizio reso nel ruolo speciale, la percentuale di aumento dell'1,80. 6. Per i sottufficiali e gli appuntati dell'Arma dei carabinieri e del Corpo della guardia di finanza e per i sottufficiali e i militari di truppa del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza e del Corpo degli agenti di custodia si considera la percentuale di aumento del 3,60. 7. La pensione determinata con l'applicazione delle percentuali di cui ai precedenti commi non può superare l'80 per cento della base pensionabile. 8. In ogni caso la pensione spettante non può essere minore di quella che il militare avrebbe conseguito nel grado inferiore, in base agli anni di servizio utile maturati alla data di cessazione dal servizio. 9. Per il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo per raggiungimento del limite di età, senza aver maturato l'anzianità prevista nel primo comma dell'art. 52, la pensione e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile. 10. Nei confronti dei graduati e dei militari di truppa non appartenenti al servizio continuativo la misura della pensione normale e' determinata nell'annessa tabella n. 2. 11. L'indennità per una volta tanto e' pari a un ottavo della base pensionabile per ogni anno di servizio utile.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1868

Effetti pensionistici delle indennità di impiego operativo 1. L'indennità di impiego operativo di base di cui all'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' pensionabile. 2. Per i periodi di percezione delle indennità operative di campagna, di imbarco e di controllo dello spazio aereo, di cui alla stessa legge, il predetto importo è maggiorato, per ogni anno di servizio effettivo prestato con percezione delle relative indennità e per un periodo massimo complessivo di 20 anni, secondo le seguenti percentuali: a) reparti di campagna: 0,75; b) reparti di campagna per truppe alpine: 1,25; c) imbarco su mezzi di superficie: 3,5; imbarco su sommergibili: 6; d) controllo dello spazio aereo: I grado di abilitazione: 1,25; II grado di abilitazione: 2; III grado di abilitazione: 3,75.

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3. Se i predetti periodi risultano superiori al massimo di 20 anni computabili, si tiene conto delle indennità più favorevoli percepite nel tempo dagli interessati. 4. Per il personale che si trova a operare nelle condizioni di impiego di cui agli articoli 17 e 13, commi 6 e 7, della stessa legge, la percentuale dell'indennità meno favorevole e' pensionabile in proporzione agli anni di servizio prestato nelle predette condizioni. Note all'art. 1868: - Per il testo dell'articolo 2 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'art. 1822. - Il testo degli articoli 13, commi 6 e 7, e 17 della legge 23 marzo 1983, n. 78, e' il seguente: «Art. 13 (Indennità supplementari per pronto intervento aereo, per piloti collaudatori-sperimentatori, per piloti istruttori di volo o di specialità e compensi di collaudo). - (Omissis). 6. Le indennità supplementari indicate nei precedenti commi non sono cumulabili tra loro. 7.Al personale militare dell'Aeronautica, dell'Esercito e della Marina, in caso di collaudo in volo di aeromobili di produzione o che abbiano subito grandi riparazioni, revisioni generali o lavori di trasformazione quando il collaudo non sia stato effettuato dalla stessa ditta o ente che ha eseguito i lavori, e' corrisposto un compenso, per ogni collaudo, cumulabile con le indennità previste dalla presente legge, in misura pari al 12 per cento della misura mensile dell'indennità d'impiego operativo stabilita per la fascia I di cui all'annessa tabella I, escluse le maggiorazioni indicate alle note a) e b) della tabella stessa.». «Art. 17 (Norme di corresponsione e cumulabilità delle indennità). - 1. Le indennità previste dai precedenti articoli 2, 3, 4, 5, 6 e 7, salvo il diritto di opzione per il trattamento più favorevole e le eccezioni stabilite dalla presente legge non sono cumulabili fra loro. Le stesse indennità e le indennità di cui ai commi primo e secondo dell'articolo 9 della presente legge non sono cumulabili con le indennità per servizio d'istituto di cui alla legge 23 dicembre 1970, n.1054, e successive modificazioni, salvo quanto disposto dal secondo comma dell'articolo 1 della legge 5 agosto 1978, n. 505. 2. Tuttavia, il personale che si trovi in condizioni di aver diritto ad una delle indennità di cui ai precedenti articoli 2, 3, 4 e 7 e sia già provvisto di indennità di aeronavigazione o di volo conserva il trattamento in godimento. Qualora la misura di tale trattamento sia inferiore a quella dell'indennità di cui ai citati articoli 2, 3, 4 e 7, queste ultime indennità sono corrisposte per la differenza. 3. Ai piloti e agli specialisti che svolgono attività aeronavigante o di volo con aeromobili imbarcati sono corrisposte, in deroga al divieto di cumulo stabilito dal precedente primo comma, le indennità di aeronavigazione o di volo e l'indennità d'imbarco, delle quali la più favorevole in misura intera e l'altra in misura ridotta al 25 per cento. Le indennità supplementari di cui ai precedenti articoli 9, 10 e 11, salvo l'indennità supplementare di comando navale, non sono suscettibili degli aumenti percentuali previsti dall'articolo 5 del regolamento sugli assegni d'imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n.1156, e successive modificazioni. 4. Ai piloti, agli specialisti e ai paracadutisti che svolgono attività aeronavigante, di volo o di paracadutismo presso comandi, grandi unità, reparti e supporti delle truppe alpine delle armi e dei servizi sono corrisposte in deroga al divieto di cumulo stabilito al primo comma, le indennità di aeronavigazione e di volo e la indennità di cui al secondo comma dell'articolo 3, delle quali la piu' favorevole in misura intera e l'altra ridotta all'8 per cento. 5. Le indennità indicate al primo comma del presente articolo sono cumulabili con quelle di cui all'articolo 21 della legge 27 maggio 1970, n. 365 . 6. L'indennità d'impiego operativo di cui all'articolo 2 spettante agli ufficiali e sottufficiali dell'Esercito, della Marina e dell'Aeronautica e' sospesa o ridotta solo nel caso di sospensione o riduzione dello stipendio e nelle stesse misure di riduzione previste per quest'ultimo. 7. Nel primo comma dell'articolo 5 delle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio1934, n.1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, le parole«e'sospesa salvo il disposto del successivo articolo 8» sono sostituite dalle altre: «e' sospesa o ridotta, nelle stesse misure di riduzione previste per lo stipendio, salvo il disposto del successivo articolo 8». 8. Le indennità di cui agli articoli 3, 4, 7 e 14, nonché tutte quelle supplementari previste ai precedenti articoli, fermo comunque il diritto all'indennità di cui all'articolo 2, non sono corrisposte al personale in licenza straordinaria, al personale assente dal reparto, dalla nave o dal servizio per infermità quando questa si protrae oltre il quindicesimo giorno e, salvo il disposto dell'articolo 14, al personale che, fruendo del trattamento economico di missione con percezione della relativa diaria, frequenta corsi presso le accademie, le scuole e gli istituti di forza armata o interforze, nonché presso le università o all'estero (17). 9. Comma soppresso dall'art. 4, D.P.R. 16 marzo 1999, n. 255. 10.Salvo quanto disposto dalla presente legge le indennità di imbarco, di aeronavigazione, di volo o di pilotaggio vengono corrisposte con le modalità previste rispettivamente dal regolamento sugli assegni di imbarco approvato con regio decreto 15 luglio 1938, n. 1156, e successive modificazioni, e dalle norme approvate con il regio decreto-legge 20 luglio 1934, numero 1302, convertito in legge dalla legge 4 aprile 1935, n. 808, e successive modificazioni. 11. Le misure giornaliere delle indennità stabilite dalla presente legge, nei casi in cui occorra determinarle, sono pari ad un trentesimo di quelle mensili. 12. Le disposizioni della presente legge concernenti le indennità di aeronavigazione, di volo di pilotaggio e relative indennità supplementari valgono anche, in quanto applicabili, per gli ufficiali, sottufficiali e militari di truppa dei reparti di volo del Corpo della guardia di finanza e per il personale dei reparti di volo della polizia di Stato in possesso del brevetto militare di pilota, osservatore o specialista o facenti parte di equipaggi fissi di volo o che frequentano corsi di pilotaggio, di osservazione aerea o di paracadutismo».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 1869

Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo 1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 2. La pensione normale di cui al comma 1 e', altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo previste all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1. 3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle indennità stesse. 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 6. Per i periodi anteriori al 1°luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti. 7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6.

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8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell'articolo 1868 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78. Nota all'art. 1869: - Per il testo degli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78, si vedano le note all'articolo 1853.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 8-2-2013 (agg.1)

Art. 1869 Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo

1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 2. La pensione normale di cui al comma 1 e', altresì , aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle ((indennità di aeronavigazione o di volo spettanti)) all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1. 3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle indennità stesse. 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, è effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di velivoli, tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 6. Per i periodi anteriori al 1° luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti. 7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6. 8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell'articolo 1868 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Testo in vigore dal: 9-2-2013 (agg.2)

Art. 1869 Maggiorazione per i percettori dell'indennità di aeronavigazione o di volo

1. Per il personale militare che ha percepito le indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione normale e l'indennità per una volta tanto sono aumentate di una aliquota corrispondente a tanti ventottesimi dei nove decimi delle indennità di aeronavigazione o di volo percepite, calcolate ad anno, per quanti sono gli anni di servizio effettivo prestati con percezione di dette indennità e con il massimo di venti ventottesimi, per i primi venti anni di servizio di aeronavigazione e di volo. 2. La pensione normale di cui al comma 1 e', altresì, aumentata di una ulteriore aliquota pari all'1,30 per cento delle indennità di aeronavigazione o di volo spettanti all'atto della cessazione, per ogni anno di servizio di aeronavigazione o di volo successivo ai venti anni di cui al comma 1. 3. La somma degli aumenti di cui ai commi 1 e 2 non può superare l'80 per cento delle indennità stesse. 4. A fini dell'applicazione del presente articolo si tiene conto del grado rivestito e dell'anzianità di servizio aeronavigante o di volo maturata dall'interessato all'atto della cessazione dal sevizio. Il calcolo delle aliquote pensionabili delle indennità di aeronavigazione e di volo, di cui ai commi 1 e 2, e' effettuato separatamente per ciascun periodo di impiego sui vari tipi di ((aeromobili)), tenendo conto della durata di ciascuno di tali periodi e sulla base delle corrispondenti indennità nelle misure vigenti all'atto della cessazione dal servizio. 5. Per i periodi di servizio superiori al massimo pensionabile si tiene conto delle misure più favorevoli percepite, nel tempo, dagli interessati. 6. Per i periodi anteriori al 1°luglio 1970 l'attività di volo svolta sui velivoli da caccia e' assimilata a quella svolta sugli aviogetti. 7. Per gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa non appartenenti all'Aeronautica che hanno svolto attività di volo, di osservazione aerea o di paracadutismo e hanno percepito l'indennità di aeronavigazione o di volo, la pensione e l'indennità per una volta tanto sono aumentati di un'aliquota di dette indennità nella misura e con i limiti previsti dai commi da 1 a 6. 8. La quota in pensione del trattamento accessorio, risultante dal cumulo della quota maturata delle indennità di aeronavigazione o di volo e della quota in pensione risultante dall'applicazione dell'articolo 1868 non può superare l'importo dell'80 per cento, rispettivamente, delle indennità di aeronavigazione o di volo previste dagli articoli 5 e 6 della legge 23 marzo 1983, n. 78.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 1870

Calcolo dell'indennità di ausiliaria 1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella effettivamente posseduta dall'ufficiale all'atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto: a) dell'indennità integrativa speciale;

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b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; d) dell'eventuale pensione privilegiata; e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863; g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente; h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica; i) dell'indennità di posizione e perequativa; l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale; m) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818. 4. L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria. Note all'art. 1870: - La legge 24 maggio 1970, n. 336 (Norme a favore dei dipendenti civili dello Stato ed Enti pubblici ex combattenti ed assimilati) e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 giugno 1970, n. 144. - Il testo dell'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312 (Nuovo assetto retributivo - funzionale del personale civile e militare dello Stato), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 12 luglio 1980, n. 190, e' il seguente: «Art. 161 (Base pensionabile). - 1. Per le cessazioni dal servizio successive alla data di decorrenza economica degli inquadramenti nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi ai fini della determinazione della base pensionabile di cui agli articoli 43 e 53 del D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1029, modificati dagli articoli 15 e16 della L.29 aprile 1976, n. 177, nonché del trattamento di previdenza di cui al D.P.R. 29 dicembre 1973, n.1032, l'ultimo stipendio integralmente percepito deve essere maggiorato delle quote mensili della successiva classe di stipendio o del successivo aumento periodico, maturate all'atto della cessazione dal servizio. 2. Nei confronti del restante personale dello Stato non inquadrato nelle qualifiche funzionali o nei livelli retributivi le disposizioni di cui al precedente comma si applicano esclusivamente con riferimento agli aumenti biennali di stipendio. 3. Le quote mensili, di cui al precedente comma, si considerano maturate in numero corrispondente ai mesi di servizio trascorsi dalla data di attribuzione dell'ultimo stipendio fino alla cessazione dal servizio, computando per mese intero la frazione di mese superiore a giorni quindici e trascurando le frazioni inferiori. 4. Sulle quote aggiuntive, di cui ai precedenti commi, sono operate le normali ritenute per la quiescenza e per la previdenza».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 1870 Calcolo dell'indennità di ausiliaria

1. Al militare in ausiliaria compete, in aggiunta al trattamento di quiescenza, una indennità annua lorda, pari al 70 per cento della differenza tra il trattamento di quiescenza percepito e il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio dello stesso ruolo, e con anzianità di servizio corrispondente a quella ((effettivamente posseduta dal militare)) all'atto del collocamento in ausiliaria. 2. Il trattamento economico spettante nel tempo al pari grado in servizio e' inteso come comprensivo di tutte le maggiorazioni e di tutte le indennità. 3. Per il calcolo della predetta differenza non si tiene conto, con riferimento a entrambi i termini del raffronto: a) dell'indennità integrativa speciale; b) della quota degli assegni per il nucleo familiare; c) degli scatti per ex combattenti previsti dalla legge 24 maggio 1970, n. 336; d) dell'eventuale pensione privilegiata; e) delle maggiorazioni che costituiscono trattamento economico aggiuntivo; f) degli aumenti periodici di stipendio di cui all'articolo 1863; g) delle quote aggiuntive previste dall'articolo 161 della legge 11 luglio 1980, n. 312, per il personale dirigente; h) degli incrementi corrisposti a titolo di perequazione automatica; i) dell'indennità di posizione e perequativa; l) dell'assegno di valorizzazione dirigenziale; m) della speciale indennità pensionabile di cui all'articolo 1818. 4. L'indennità di ausiliaria, nel sistema di calcolo retributivo, e' pensionabile al cessare della posizione di ausiliaria.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1871

Riliquidazione al termine dell'ausiliaria del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo 1. Il periodo di permanenza in ausiliaria e' computato per intero agli effetti della pensione come servizio effettivo, anche se il militare non e' stato nel periodo stesso richiamato in servizio. Non e' invece computato il periodo di tempo durante il quale il militare ha prestato altro servizio produttivo di pensione, salva l'opzione del medesimo ai fini della pensione militare. 2. Allo scadere del periodo di permanenza in ausiliaria, e' liquidato al militare un nuovo trattamento di quiescenza con il computo di detto periodo e sulla base degli assegni pensionabili che sono serviti ai fini della liquidazione del trattamento concesso all'atto della cessazione dal servizio permanente, maggiorati sia degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso in ausiliaria, sia dell'indennità di cui articolo 1870. 3. Se il militare è stato richiamato per almeno un anno, e' liquidato al termine del richiamo un nuovo trattamento di quiescenza sulla base degli assegni pensionabili percepiti durante il richiamo, maggiorati degli aumenti biennali inerenti al periodo di ausiliaria trascorso senza richiamo. 4.Per i militari collocati in ausiliaria per effetto dell'avvenuta cessazione del trattamento pensionistico di guerra, il periodo di permanenza in ausiliaria non è computabile nei confronti di coloro che hanno già fruito dell'aumento di sei anni di cui all'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1871: - Il testo dell'articolo 63 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 63 (Militari invalidi di guerra). - 1. Il militare che cessa dal servizio permanente o continuativo, per invalidità contratta a causa di guerra o per aver conseguito trattamento pensionistico di guerra ha diritto alla pensione normale se ha raggiunto nove anni di servizio utile di cui sei di servizio effettivo.

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2. In mancanza di tale anzianità, spetta un assegno integratore del trattamento di guerra, liquidato dal Ministero del tesoro e corrispondente a tanti ventesimi della pensione minima normale quanti sono gli anni di servizio utile. 3. Ai fini della misura della pensione normale e dell'assegno integratore, il servizio utile e' aumentato di sei anni. 4. Se in seguito venga a cessare il trattamento di guerra, il militare perde i benefici di cui ai precedenti commi a decorrere dal giorno successivo a quello della cessazione di detto trattamento. 5. Con effetto dallo stesso giorno, qualora in base alle norme sullo stato giuridico non possa aver luogo la riammissione in servizio permanente o continuativo ovvero, trattandosi di ufficiale, il collocamento in ausiliaria, il militare ha diritto alla pensione normale la cui misura, ove non sia stata raggiunta l'anzianità prevista dai primo comma dell'art. 52, e' pari al 2,20 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio effettivo computato con l'aumento di dodici anni, senza che possa essere superato il limite di quindici anni. 6. L'assegno integratore di cui al secondo comma del presente articolo spetta anche al militare che abbia conseguito il trattamento di guerra dopo essere cessato dal servizio permanente o continuativo senza diritto a pensione normale; in tale caso resta escluso l'aumento di sei anni. 7. Al militare che cessi dal servizio permanente o continuativo perché invalido della guerra 1940- 45 si applicano le disposizioni del decreto legislativo 7 maggio1948, n. 1472, e successive modificazioni».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1872

Riliquidazione al personale nella riserva o in congedo assoluto del trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo 1. L'ufficiale cessato dal servizio permanente per età o per Invalidità e collocato direttamente nella riserva o in congedo assoluto, al compimento in tali posizioni di un periodo corrispondente a quello massimo di permanenza in ausiliaria, ha diritto alla riliquidazione della pensione sulla base dello stipendio e degli altri assegni pensionabili da ultimo percepiti, maggiorati degli aumenti periodici del 2,50 per cento dello stipendio per ogni biennio trascorso nella predetta condizione. 2. Il diritto di cui al comma 1 spetta all'ufficiale collocato nella riserva o in congedo assoluto dalla categoria dell'ausiliaria, in applicazione dell'articolo 995, in relazione alla minore durata della permanenza in ausiliaria.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1873

Trattamento di quiescenza determinato con il sistema di calcolo retributivo al personale dirigente cessato dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri. 1. Agli ufficiali dirigenti che cessano dalla posizione di aspettativa per riduzione dei quadri competono, in aggiunta a qualsiasi altro beneficio spettante: a) il trattamento pensionistico che sarebbe loro spettato qualora fossero rimasti in servizio fino al limite di età, compresi gli aumenti periodici e i passaggi di classe di stipendio commisurati al trattamento percepito all'atto della cessazione; b) l'indennità di ausiliaria di cui all'articolo 1870. 2. Gli stessi ufficiali hanno diritto alla riliquidazione del trattamento di quiescenza al termine dell'ausiliaria, secondo le modalità di cui all'articolo 1871.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1874

Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza 1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 per cento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto è stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata. 2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria e' assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP.

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1874 Ritenuta INPDAP sul trattamento di quiescenza

1. La ritenuta INPDAP è operata, nella misura prevista per i dipendenti dello Stato in attività di servizio, sull'ammontare complessivo della pensione ((, dell'indennità di ausiliaria)) e della tredicesima mensilità, esclusa la parte pensionabile delle indennità di impiego operativo, percepite durante il periodo di permanenza in ausiliaria nonché durante i corrispondenti periodi trascorsi nella riserva o nel congedo assoluto, se questi ultimi sono computabili ai fini degli aumenti periodici biennali del 2,50 percento dello stipendio, nel sistema di calcolo retributivo. Se il collocamento nella riserva o in congedo assoluto e' stato determinato da ferite, lesioni o infermità riportate o aggravate per causa di guerra, la ritenuta non e' operata. 2. Il trattamento corrisposto agli ufficiali in ausiliaria e'assoggettato al contributo previsto per il personale in servizio in favore della Gestione unitaria delle prestazioni creditizie e sociali presso l'INPDAP.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1875

Riliquidazione della pensione al personale richiamato dal congedo 1. Gli ufficiali, i sottufficiali e i militari di truppa provvisti di pensione normale e richiamati in servizio hanno diritto, all'atto del ricollocamento in congedo o in congedo assoluto, alla riliquidazione della pensione in relazione al nuovo servizio prestato; se il richiamo ha avuto una durata di almeno un anno intero, ai fini della riliquidazione si considera anche l'ultimo stipendio percepito, nel sistema di calcolo retributivo.

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1876

Norma di salvaguardia per il personale richiamato dal congedo o dall'ausiliaria 1. Al personale richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto al trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento.

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1876 Norma di salvaguardia per il personale ((trattenuto in servizio ovvero)) richiamato dal congedo o dall'ausiliaria

1. Al personale ((trattenuto in servizio ovvero)) richiamato con assegni dal congedo o dalla posizione ausiliaria spetta il trattamento economico di attività, se più favorevole rispetto a trattamento di quiescenza e all'indennità di ausiliaria in godimento.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1877

Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio 1. Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio. Nota all'art. 1877: - Il testo dell'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 58 (Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio). - 1. Al personale militare cessato dal servizio permanente o continuativo per infermità per non idoneità agli uffici del grado o per causa a questa corrispondente ovvero in applicazione delle norme sull'avanzamento non competono le rate del trattamento di quiescenza durante il periodo di tre mesi in cui, ai sensi delle leggi sullo stato giuridico, sono corrisposti assegni pari a quelli di attività».

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1877 Non cumulabilità delle rate di pensione con assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio

1. ((Al militare cessato dal servizio permanente ai sensi dell'articolo 929, comma 1, sono corrisposti per un periodo di tre mesi gli interi assegni spettanti al pari grado del servizio permanente.)) Si applica l'articolo 58 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, in materia di cumulo delle rate di pensione con gli assegni di attività spettanti dopo la cessazione dal servizio.

TITOLO III TRATTAMENTI PER LE INVALIDITA' DI SERVIZIO

CAPO I RICONOSCIMENTO DELLA CAUSA DI SERVIZIO

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1878

Accertamento della causa di servizio 1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461, fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo 1880. Nota all'art. 1878: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461 (Regolamento recante semplificazione dei procedimenti per il riconoscimento della dipendenza delle infermità da causa di servizio, per la concessione della pensione privilegiata ordinaria e dell'equo indennizzo, nonché per il funzionamento e la composizione del comitato per le pensioni privilegiate ordinarie) e' pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 7 gennaio 2002, n. 5.

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1878 Accertamento della causa di servizio

1. Ai procedimenti per la concessione, al personale militare, di benefici collegati al riconoscimento di causa di servizio, si applicano le disposizioni recate dal decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461, ((e dall'articolo 6 del decreto-legge 6 dicembre 2011, n. 201, convertito, con modificazioni, dalla legge 22 dicembre 2011, n.214,)) fermo restando il regime di definitività delle pronunce su lesioni traumatiche da causa violenta secondo le disposizioni dell'articolo 1880.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1879

Accertamento diagnostico delle menomazioni 1.Gli accertamenti sanitari sull'entità delle menomazioni dell'integrità psicofisica del dipendente, propedeutici al giudizio di riconoscimento della causa di servizio, sono eseguiti dalle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193. 2. Restano ferme le disposizioni sulla composizione e il funzionamento del Collegio medico-legale presso il Ministero della difesa, ai sensi dell'articolo 189.

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Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 26-3-2012 Art. 1880

Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta 1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche è pronunciato dal direttore dell'ospedale militare, sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in un ospedale militare. 2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 è espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si e' verificato. 3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo. 4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso. 5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato. 6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n.461. 7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193. Note all'art. 1880: - Il decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461, e' citato nelle note all'articolo 1878. - Il decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), e' pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28.

Testo in vigore dal: 27-3-2012 (agg.1)

Art. 1880 Accertamento della dipendenza in caso di lesioni traumatiche da causa violenta

1. Il giudizio sulla dipendenza da causa di servizio delle lesioni traumatiche é pronunciato dal direttore ((di una delle strutture sanitarie militari di cui all'articolo 195 )), sempre che dette lesioni siano immediate o dirette, con chiara fisionomia clinica e con i caratteri dell'infortunio da causa violenta, e abbiano determinato inizialmente il ricovero in ((una delle citate strutture)). 2. Il giudizio di dipendenza di cui al comma 1 e' espresso sulla base di dati clinici rilevati e degli elementi e circostanze di fatto riportati nelle dichiarazioni a tale scopo formulate dal dirigente del servizio sanitario e dal Comandante del corpo e del reparto distaccato o dal capo del servizio presso il quale l'evento lesivo si e' verificato. 3. Il giudizio di cui al comma 1 deve essere espresso nel più breve tempo possibile e, comunque, durante la degenza dell'infermo. 4. Le complicanze e l'eventuale decesso, sopraggiunti durante il ricovero in uno dei suddetti luoghi di cura, devono formare oggetto di nuovo giudizio del direttore del luogo di cura, all'atto della dimissione o del decesso. 5. Delle conclusioni diagnostiche e medico legali e del relativo giudizio deve essere data partecipazione all'interessato. 6. In caso di non accettazione, viene eseguita, a domanda dell'interessato, la normale procedura di riconoscimento della dipendenza da causa di servizio di cui al decreto del Presidente della Repubblica 29 ottobre 2001, n. 461. 7. Se la lesione e' riconosciuta dipendente da causa di servizio, il giudizio sulla idoneità al servizio e sulla eventuale assegnazione a una delle categorie di cui alle tabelle annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, è devoluto alle Commissioni mediche ospedaliere di cui all'articolo 193.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1881

Rimborso spese di cura 1. Sono a carico dell'Amministrazione le spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi sostenute dal personale dell'Esercito italiano, della Marina militare e dell'Aeronautica militare e delle Forze di polizia a ordinamento militare, ai sensi degli articoli 68, comma 8 del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, 34, comma 2 della legge 16 gennaio 2003, n. 3, 1, commi 219, 220 e 221 della legge 23 dicembre 2005, n. 266 e 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n. 296. Note all'art. 1881: - Il testo vigente dell'articolo 68, comma 8, del decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n.3 (Testo unico delle disposizioni concernenti lo statuto degli impiegati civili dello Stato), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 25 gennaio 1957, n. 22, e' il seguente: «8. Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, e' a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato».- Il testo dell'articolo 34, comma 2, della legge 16 gennaio 2003, n. 3 (Disposizioni ordinamentali in materia di pubblica amministrazione), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 20 gennaio 2003, n. 15, e' il seguente: «2. Le spese sanitarie sostenute dal personale delle Forze armate e delle Forze di polizia per cure relative a ferite e lesioni riportate nello svolgimento di attività operative sono anticipate dall'Amministrazione di competenza, nei limiti delle risorse disponibili destinate a tali finalità, su richiesta del Comandante di Corpo o del funzionario responsabile». - Il testo dell'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n.266 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2006), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 dicembre 2005, n. 302, e' il seguente: «219. All'articolo 68 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 10 gennaio 1957, n. 3, l'ottavo comma e' sostituito dal seguente: «Per le infermità riconosciute dipendenti da causa di servizio, è a carico dell'amministrazione la spesa per la corresponsione di un equo indennizzo per la perdita dell'integrità fisica eventualmente subita dall'impiegato». 220. Sono abrogati gli articoli da 42 a 47 del decreto del Presidente della Repubblica 3 maggio 1957, n. 686, nonché la legge 1° novembre 1957, n. 1140, la legge 27 luglio 1962, n. 1116, ed i decreti concernenti norme per l'applicazione delle leggi stesse. 221. Sono contestualmente abrogate tutte le disposizioni che, comunque, pongono le spese di cura a carico dell'amministrazione, contenute nei contratti collettivi nazionali e nei provvedimenti di recepimento degli accordi sindacali, ivi comprese quelle relative alle carriere prefettizie e diplomatica nonché alle Forze di polizia ad ordinamento civile e militare, ed in particolare quelle di recepimento dello schema di concertazione per il personale delle Forze armate. Rimangono impregiudicate le prestazioni dovute dall'Amministrazione della difesa al personale delle Forze armate o appartenente ai Corpi di polizia che abbia contratto malattia o infermità nel corso di missioni compiute al di fuori del territorio nazionale».

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- Il testo dell'articolo 1, comma 555, della legge 27 dicembre 2006, n.296 (Disposizioni per la formazione del bilancio annuale e pluriennale dello Stato - legge finanziaria 2007), pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 27 dicembre 2006, n. 299, come modificato dall'articolo 2, comma 457, della legge 24 dicembre 2007, n. 244, citata nelle note all'articolo 533, e' il seguente: «555. Le disposizioni di cui all'articolo 1, commi 219, 220 e 221, della legge 23 dicembre 2005, n. 266, non si applicano, a decorrere dalla data di entrata in vigore della medesima legge, alle spese di cura, comprese quelle per ricoveri in istituti sanitari e per protesi, con esclusione delle cure balneo-termali, idropiniche e inalatorie, sostenute dal personale del Corpo nazionale dei vigili del fuoco, delle Forze armate e di polizia e conseguenti a ferite o lesioni riportate nell'espletamento di servizi di polizia o di soccorso pubblico, ovvero nello svolgimento di attività operative o addestrative, riconosciute dipendenti da causa di servizio. Resta ferma la vigente disciplina in materia prevista dai contratti collettivi nazionali o da provvedimenti di recepimento di accordi sindacali».

CAPO II EQUO INDENNIZZO

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1882 Equo indennizzo

1. L'equo indennizzo e' corrisposto al personale militare, anche non in servizio permanente e agli allievi delle Forze di polizia a ordinamento militare, secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1883

Anticipo dell'equo indennizzo 1. Ai superstiti dei militari deceduti a seguito di incidente di volo, aventi diritto all'equo indennizzo nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo. 2. L'anticipo di cui al comma 1 è concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale ha giudicato che la morte e' avvenuta in servizio e per causa di servizio. Il suddetto anticipo e' reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo. Nota all'art. 1883: - Per la tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, si vedano le note all'art. 713.

CAPO III TRATTAMENTO PRIVILEGIATO ORDINARIO

Testo in vigore dal: 9-10-2010

Art. 1884 Pensione privilegiata

1.Il trattamento pensionistico privilegiato è corrisposto al personale militare secondo le disposizioni stabilite per i dipendenti dello Stato, in quanto compatibili con le norme del presente codice.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1885

Pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati 1. La pensione privilegiata per ufficiali, sottufficiali e graduati è disciplinata dall'articolo 67, commi 1-4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1885: - Il testo dell'articolo 67, commi da 1 a 4, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 67 (Misura della pensione privilegiata dei militari). - 1. Al militare le cui infermità o lesioni, dipendenti da fatti di servizio, siano ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.313, e non siano suscettibili di miglioramento spetta la pensione. 2. La pensione è pari alla base pensionabile di cui all'art. 53 se le infermità o le lesioni sono ascrivibili alla prima categoria ed e' pari al 90, 80, 70, 60, 50, 40 o 30 per cento della base stessa in caso di ascrivibilità, rispettivamente, alla seconda, terza, quarta, quinta, sesta, settima o ottava categoria, salvo il disposto dell'ultimo comma di questo articolo. 3. Le pensioni di settima e ottava categoria sono aumentate rispettivamente dello 0,20 per cento e dello 0,70 per cento della base pensionabile per ogni anno di servizio utile nei riguardi dei militari che, senza aver maturato l'anzianità necessaria per il conseguimento della pensione normale, abbiano compiuto almeno cinque anni di servizio effettivo. La pensione così aumentata non può eccedere la misura prevista dal primo comma dell'art. 54. 4. Qualora sia stata raggiunta l'anzianità indicata dal primo comma dell'art.52, la pensione privilegiata e' liquidata nella misura prevista per la pensione normale aumentata di un decimo, se più favorevole.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1886

Pensione privilegiata tabellare 1. La pensione privilegiata tabellare è determinata ai sensi dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 2. All'importo della pensione, si aggiunge l'indennità integrativa speciale, corrisposta in via separata ai sensi dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324. 3. La pensione privilegiata tabellare correlata a menomazioni verificatesi durante il servizio militare di leva e' esente da imposta sul reddito. 4. Il periodo di servizio che ha dato luogo alla pensione privilegiata tabellare, diverso da quello di leva, non può essere ulteriormente valutato ai fini di quiescenza.

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Note all'art. 1886: - Il testo dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «5. Per i caporal maggiori, i caporali e i soldati, per i sottocapi e i comuni di I e II classe del C.E.M.M, per i primi avieri, gli allievi scelti e gli avieri nonché per gli allievi carabinieri, allievi della guardia di finanza, allievi delle guardie di pubblica sicurezza, allievi agenti di custodia ed allievi delle guardie forestali dello Stato la misura della pensione privilegiata e' quella indicata nell'annessa tabella n. 3». - Il testo dell'articolo 2 della legge 27 maggio 1959, n. 324 (Miglioramenti economici al personale statale in attività ed in quiescenza), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 5 giugno 1959, n. 132, e' il seguente: «Art.2. - 1. Ai titolari di pensioni ordinarie o di assegni vitalizi, temporanei o rinnovabili, diretti, indiretti o di riversibilità, sia normali che privilegiati, già liquidati o da liquidare a carico dello Stato, del Fondo pensioni delle Ferrovie dello Stato e dell'Amministrazione ferroviaria, del Fondo per il culto, del Fondo di beneficenza e di religione della città di Roma, dell'Azienda dei patrimoni riuniti e economali e degli Archivi notarili,è concessa una indennità integrativa speciale determinata per ogni anno applicando su una base fissata in lire 32.000 per tutti i titolari di pensioni od assegni, la variazione percentuale dell'indice del costo della vita relativo agli ultimi dodici mesi anteriori al luglio dell'anno immediatamente precedente, rispetto a quello del giugno 1956 che si considera uguale a 100. Nella percentuale che misura la variazione, si trascurano le frazioni dell'unita' fino a 50 centesimi e si arrotondano per eccesso le frazioni superiori. 2. L'indennità di cui al presente articolo compete anche ai titolari di pensioni o di assegni indicati nell'art. 20, L. 29 aprile 1949, n. 221, e nell'art. 10, della L. 12 febbraio 1955, n. 44. 3. Si intende per indice del costo della vita relativo ai dodici mesi considerati, la media aritmetica dei rispettivi indici mensili del costo stesso accertati dall'Istituto centrale di statistica per i settori dell'industria e del commercio. 4. L'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo: a) non e' cedibile, ne' pignorabile; ne' sequestrabile; b) e' esente da qualsiasi ritenuta, comprese quelle erariali, e non concorre a formare il reddito complessivo ai fini dell'imposta complementare; c) non compete per le pensioni pagabili all'estero. 5. Nei casi di pensione od assegni in parte a carico dello Stato o delle Amministrazioni di cui al primo comma, ed in parte a carico di altri enti, l'indennità integrativa speciale è corrisposta per la parte proporzionale alla quota di pensione od assegno originariamente liquidata a carico dello Stato o delle Amministrazioni anzidette. 6. L'indennità integrativa speciale compete ad un solo titolo, con opzione per la misura più favorevole, ai titolari di più pensioni od assegni ordinari. 7. La corresponsione dell'indennità integrativa speciale e' sospesa nei confronti dei titolari di pensioni od assegni ordinari che prestino opera retribuita, sotto qualsiasi forma, presso lo Stato le amministrazioni pubbliche e gli enti pubblici in genere ancorché svolgano attività lucrativa. 8. La concessione dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo e' disposta, d'ufficio, dagli Uffici provinciali del tesoro che hanno in carico le rispettive partite di pensione od assegno. 9. Per l'esercizio 1° luglio 1959-30 giugno 1960, l'importo dell'indennità integrativa speciale di cui al presente articolo e' stabilito in lire 1920 mensili nette. 10. Per ciascuno degli esercizi successivi, l'importo dell'indennità integrativa speciale sarà determinato con decreto del Ministro per il tesoro. 11. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano anche ai titolari di pensioni a carico del fondo per il trattamento di quiescenza di cui all'art. 77 del D.P.R. 5 giugno 1952, n. 656. 12. Il relativo maggior onere resta a carico del fondo medesimo».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1887

Pensione privilegiata per gli allievi delle accademie militari 1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari e dell'accademia del Corpo della Guardia di finanza e' determinata ai sensi dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1887: - Il testo dell'articolo 76 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 76 (Allievi delle accademie militari). - 1. La pensione privilegiata spettante agli allievi delle accademie militari provenienti dai sottufficiali e' determinata in base al grado che essi rivestivano all'atto dell'ammissione all'accademia e al trattamento economico che sarebbe loro spettato nel grado stesso qualora fossero rimasti in servizio nella posizione di stato di sottufficiale. 2. Per gli allievi delle accademie del Corpo della guardia di finanza e del Corpo delle guardie di pubblica sicurezza, non provenienti dai sottufficiali, la pensione privilegiata è determinata in base al grado e al trattamento economico iniziale di finanziere o di guardia di pubblica sicurezza».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1888

Computo delle indennità di aeronavigazione e di volo 1. Per gli ufficiali e sottufficiali che hanno percepito le indennità di aeronavigazione o di volo e relative indennità supplementari, la pensione privilegiata di prima categoria è aumentata dell'aliquota indicata nell'articolo 1869, con un minimo di aumento corrispondente a diciotto ventottesimi. 2. Per i militari di truppa l'aumento di cui al comma 1 è stabilito nella misura di euro 82,63 se piloti, di euro 41,32 se specialisti. 3. L'aumento della pensione di categoria inferiore alla prima e' determinato applicando, alla misura dell'indennità stabilita per la prima categoria, le percentuali di cui all'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 4. In nessun caso la pensione privilegiata può superare l'ultimo stipendio percepito, aumentato dell'ultima indennità di aeronavigazione o di volo calcolata ad anno. Nota all'art. 1888: - Per il testo dell'articolo 67 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, si vedano le note agli articoli 1885 e 1886.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 1889

Assegno rinnovabile per i militari 1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ai sensi dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092.

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

Note all'art. 1889: - La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' riportata nelle note all'articolo 713. - Il testo dell'articolo 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 68 (Assegno rinnovabile per i militari). - 1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili ad una delle categorie della tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile di misura uguale alla pensione e di durata da due a sei anni in relazione al tempo necessario per il miglioramento, salvo quanto disposto nel quarto comma. 2. Alla scadenza dell'assegno rinnovabile anzidetto, se le infermità o le lesioni sono ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e non sono più suscettibili di miglioramento spetta la pensione; se sono da ascrivere alla tabella B, annessa alla citata legge 18 marzo 1968, n. 313, spetta l'indennità per una volta tanto stabilita dall'articolo seguente; se non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle non spetta ulteriore trattamento privilegiato. Qualora, invece, le infermità o le lesioni siano ancora da ascrivere ad una delle categorie della tabella A e continuino ad essere suscettibili di miglioramento, spetta un secondo assegno rinnovabile che, insieme al precedente, non superi la durata di sei anni; se il precedente sia durato sei anni spetta la pensione. 3. Alla scadenza del secondo assegno rinnovabile, spetta la pensione o l'indennità per una volta tanto, secondo la ascrivibilità delle infermità o delle lesioni, oppure non spetta ulteriore trattamento se esse non sono più ascrivibili ad alcuna delle due tabelle di cui sopra. 4. La somma dei vari periodi per i quali e' accordato l'assegno rinnovabile non può eccedere quattro anni per gli invalidi affetti da un'infermità di cui alla tabella E annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, e fruenti per la stessa infermità di assegno rinnovabile con superinvalidità. In ogni caso, se alla scadenza dell'assegno l'invalidità sia ascrivibile, per miglioramento, ad una categoria inferiore alla prima, gli interessati conservano immutato il trattamento economico precedente per un biennio ed il nuovo trattamento decorrerà dalla scadenza del biennio medesimo ove venga riconfermata l'ascrivibilità della categoria inferiore. 5. Qualora, alla scadenza dell'assegno rinnovabile, non spetti la pensione privilegiata ne' altro assegno rinnovabile, il militare che abbia compiuto la necessaria anzianità di servizio consegue la pensione normale dal giorno della scadenza dell'assegno rinnovabile».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 1889 Assegno rinnovabile per i militari

1. Se le infermità o le lesioni ascrivibili a una delle categorie della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono suscettibili di miglioramento, spetta al militare un assegno rinnovabile ((ai sensi degli articoli 68 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 5 della legge 26 gennaio 1980, n. 9.))

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 9-10-2010 Art. 1890

Indennità per una volta tanto al personale militare 1. Al militare che ha contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è corrisposta una indennità per una volta tanto ai sensi dell'articolo 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Note all'art. 1890: - La tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n.915 (Testo unico delle norme in materia di pensioni di guerra), pubblicato nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 29 gennaio 1979, n. 28, e' la seguente (testo vigente): «Tabella B - Lesioni ed infermità che danno diritto ad indennità per una volta tanto 1) La perdita totale di due delle ultime tre dita di una mano o tra le mani. 2) La perdita totale di uno degli indici accompagnata o non dalla perdita di una delle ultime tre dita dell'altra mano. 3) La perdita delle ultime due falangi di uno degli indici e di quelle di altre due dita fra le mani, che non siano quelle dei pollici e dell'altro indice. 4) La perdita delle ultime due falangi dei due indici. 5) La perdita della falange ungueale di un pollice, accompagnata o non dalla perdita della falange ungueale di un altro dito delle mani. 6) La perdita della falange ungueale di sei o cinque dita fra le mani, che non siano i pollici oppure della stessa falange di quattro dita fra le mani compreso uno degli indici. 7) La perdita totale di tre o due dita di uno o dei due piedi compreso un alluce (con integrità del corrispondente metatarso) ovvero la perdita totale di quattro dita tra i piedi che non siano gli alluci. 8) La perdita totale dei due alluci, accompagnata o nonda quella della falange ungueale di due dita o di uno solodello stesso o dell'altro piede. 9) La perdita di uno degli alluci o della falange ungueale dei due alluci, insieme con la perdita completa della falange ungueale di altre quattro o tre dita fra i due piedi. 10) La perdita totale della falange ungueale di otto o sette dita tra i due piedi, che non siano gli alluci. 11) Esiti lievi di pleurite non di natura tubercolare. 12) Disturbi funzionali cardiaci di lieve entità. 13) La distonia spastica diffusa del colon. 14) Ernie viscerali contenibili. 15) Stenosi nasale unilaterale di notevole grado. 16) Riduzione dell'udito unilaterale con voce di conversazione da ad concham a metri uno. 17) Le alterazioni organiche ed irreparabili di ambo gli occhi che riducano l'acutezza visiva binoculare tra 4/10 e 7/10 della normale. 18) L'epifora». - Il testo dell'articolo 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 69 (Indennità per una volta tanto per i militari). - 1. Il militare che abbia contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa alla legge 18 marzo 1968, n. 313, ha diritto, all'atto della cessazione dal servizio e purché non gli spetti la pensione normale, a un'indennità per una volta tanto in misura pari a una o più annualità della pensione di ottava categoria, con un massimo di cinque annualità, secondo la gravità della menomazione fisica.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 (agg.1)

Art. 1890 Indennità per una volta tanto al personale militare

1. Al militare che ha contratto infermità o riportato lesioni, dipendenti da fatti di servizio e ascrivibili alla tabella B annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' corrisposta una indennità per una volta tanto ((ai sensi degli articoli 69, comma 1, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, e 4, comma 2, della legge 26 gennaio 1980, n. 9.))

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Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1891

Criteri di applicazione delle tabelle A e B 1. Le infermità non esplicitamente elencate nelle tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, devono ascriversi alle categorie che comprendono infermità equivalenti tenendo conto di quanto indicato nei criteri di applicazione delle medesime tabelle A e B. Nota all'art. 1891: - Le tabelle A e B annesse al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, sono riportate nelle note all'articolo 1883 e all'articolo 1890.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1892

Cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto 1. Il cumulo della pensione o dell'assegno rinnovabile con l'indennità per una volta tanto e' disciplinato dall'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1892: - Il testo dell'articolo 69, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «2. E'consentito il cumulo dell'indennità per una volta tanto con la pensione o l'assegno rinnovabile per infermità ascrivibile alla tabella A annessa alla legge 18 marzo 1968, n.313 . Le due attribuzioni si effettuano distintamente, ma l'ammontare dei due trattamenti non potrà in alcun caso superare la misura del trattamento complessivo che sarebbe spettato all'invalido qualora le infermità classificate alla tabella B fossero state ascritte all'ottava categoria della tabella A.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1893

Servizio in tempo di guerra 1.Il servizio in tempo di guerra non da' titolo al trattamento privilegiato ordinario, fatte salve le condizioni previste dall'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092. Nota all'art. 1893: - Il testo dell'articolo 80 del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, citato nelle note all'articolo 1841, e' il seguente: «Art. 80 (Servizio di guerra). -1.Il servizio di guerra o attinente alla guerra non dà titolo al trattamento privilegiato ordinario, salva l'attribuzione di tale trattamento in funzione di quello di guerra nei casi previsti e con le modalità stabilite dalle norme vigenti in materia di pensioni di guerra. 2. Qualora la lesione o l'infermità per la quale è chiesto il trattamento privilegiato ordinario sia stata riportata da militare in tempo di guerra, la pronuncia sul diritto a tale trattamento e' emessa dopo che il Ministero del tesoro abbia con proprio provvedimento negato il trattamento pensionistico di guerra perché il servizio che ha determinato la lesione o l'infermità non e' considerato servizio di guerra o attinente alla guerra. 3. Ai fini dell'applicazione del precedente comma, il provvedimento del Ministero del tesoro e' adottato anche se la lesione o l'infermità sia stata constatata oltre i termini previsti dall'art. 89 della L. 18 marzo 1968, n. 313».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1894

Assegni accessori alla pensione privilegiata ordinaria 1. Agli invalidi per servizio competono, in aggiunta alla pensione o all'assegno rinnovabile, gli assegni accessori previsti dal decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. Nota all'art. 1894: - Per il decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n.1092, si vedano le note all'articolo 1841.

CAPO IV TRATTAMENTI SPECIALI CORRELATI ALLA CAUSA DI SERVIZIO

SEZIONE I PROVVIDENZE AI FAMILIARI DI MILITARI VITTIME DEL SERVIZIO

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1895

Speciale elargizione ai superstiti del personale non in servizio permanente effettivo deceduto durante il servizio 1.Ai superstiti dei caduti durante il periodo di servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale non in servizio permanente, e' corrisposta la speciale elargizione di euro 25.822,84: a) militari in servizio di leva; b) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; c) allievi carabinieri; d) allievi finanzieri; e) allievi delle accademie militari; f) allievi delle scuole e dei licei militari; g) volontari in ferma. 2. La speciale elargizione di cui al comma 1 non spetta ai familiari di coloro che al momento dell'evento dannoso si trovavano in licenza, in permesso o fuori dal presidio senza autorizzazione.

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Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1896

Speciale elargizione ai superstiti del personale deceduto a causa di servizio 1. Ai superstiti dei soggetti deceduti in attività di servizio per diretto effetto di ferite o lesioni causate da eventi di natura violenta, riportate nell'adempimento del servizio, appartenenti a una delle seguenti categorie di personale, e' corrisposta una speciale elargizione pari al 50 per cento del beneficio previsto dagli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302 e 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n.206, aumentata di un ulteriore 30 per cento, quando il dante causa ha familiari fiscalmente a carico: a) militari in servizio permanente e di complemento; b) personale delle Forze di polizia a ordinamento militare; c) militari in servizio di leva; d) richiamati nelle Forze armate, nella Guardia di finanza e nei Corpi ausiliari delle Forze armate; e) allievi carabinieri; f) allievi finanzieri; g) allievi delle accademie militari; h) allievi delle scuole e dei licei militari; i) volontari in ferma. 2. L'importo della speciale elargizione di cui al comma 1 e' soggetto a rivalutazione annuale automatica in misura pari al tasso di inflazione accertato per l'anno precedente, sulla base dei dati ufficiali ISTAT. Note all'art. 1896: - Il testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n.466 (Speciali elargizioni a favore di categorie di dipendenti pubblici e di cittadini vittime del dovere o di azioni terroristiche), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 22 agosto 1980, n. 230, e' il seguente: «Art. 6. - 1. La speciale elargizione di cui alla presente legge ed alle altre in essa richiamate, nei casi in cui compete alle famiglie, e' corrisposta secondo il seguente ordine: 1) coniuge superstite e figli se a carico; 2) figli, in mancanza del coniuge superstite o se lo stesso non abbia diritto a pensione; 3) genitori; 4) fratelli e sorelle se conviventi a carico. 2. Fermo restando l'ordine sopraindicato per le categorie di cui ai numeri 2), 3) e 4), nell'ambito di ciascuna di esse, si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile». - Il testo dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n.302 (Norme a favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 25 ottobre 1990, n.250, citato nelle note all'art. 1907, e' il seguente: «Art. 4 (Elargizione ai superstiti). - 1. Ai componenti la famiglia di colui che perda la vita per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi delle azioni od operazioni di cui all'articolo 1 e' corrisposta una elargizione complessiva, anche in caso di concorso di più soggetti, di euro 200.000, secondo l'ordine fissato dall'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n.466, come sostituito dall'art. 2 della legge 4 dicembre 1981, n. 720. 2. L'elargizione di cui al comma 1 e' corrisposta altresì a soggetti non parenti ne' affini, ne' legati da rapporto di coniugio, che risultino conviventi a carico della persona deceduta negli ultimi tre anni precedenti l'evento ed ai conviventi more uxorio; detti soggetti sono all'uopo posti, nell'ordine stabilito dal citato articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n.466, dopo i fratelli e le sorelle conviventi a carico». - Il testo dell'articolo 5, comma 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e delle stragi di tale matrice), pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto 2004, n. 187, e' il seguente: «5.L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n.407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità é autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004.».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1897

Speciale trattamento pensionistico di reversibilità 1. La pensione privilegiata spettante al coniuge superstite e agli orfani degli ufficiali, dei sottufficiali e dei graduati delle Forze armate e delle Forze di polizia a ordinamento militare, caduti vittime del dovere, in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, ovvero deceduti successivamente per la stessa causa, e' stabilita in misura pari al trattamento complessivo di attività percepito dal congiunto all'epoca del decesso o, se più favorevole, in misura pari al trattamento complessivo di attività del grado immediatamente superiore a quello rivestito dal congiunto all'epoca del decesso, ivi compresi gli emolumenti pensionabili, con esclusione degli assegni per il nucleo familiare e dell'indennità integrativa speciale che sono corrisposte nella misura stabilita per i pensionati. 2. Per il coniuge superstite e gli orfani dei militari di truppa, caduti vittime del dovere in servizio di ordine pubblico o di vigilanza a infrastrutture civili e militari, ovvero in operazioni di soccorso, la pensione privilegiata ordinaria e' liquidata a norma dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092. 3.E' fatto salvo quanto disposto dall'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n.336, e, se più favorevole, il trattamento privilegiato ordinario nella misura e alle condizioni previste dalle disposizioni in materia di pensioni di guerra. Ai titolari di pensione così determinata, va attribuito, se più favorevole, il trattamento previsto dal presente articolo. 4. La pensione spettante, in mancanza del coniuge superstite o degli orfani, ai genitori e ai collaterali dei militari indicati ai commi da 1 a 3 e' liquidata applicando le percentuali previste dalle norme in vigore. 5.Il trattamento speciale di pensione di cui al presente articolo sarà riliquidato in relazione alle variazioni della composizione del nucleo familiare e ai miglioramenti economici attribuiti ai militari in attività di servizio di grado corrispondente a quello posto a base del trattamento pensionistico. Note all'art. 1897: - Per il testo dell'articolo 67, comma 5, del decreto del Presidente della Repubblica 29 dicembre 1973, n. 1092, si vedano le note all'articolo 1886. - Il testo dell'articolo 2 della legge 24 maggio 1970, n. 336, citata nelle note all'articolo 1870, e' il seguente: «Art. 2. - 1. Ai dipendenti indicati all'articolo 1, all'atto della cessazione dal servizio per qualsiasi causa, sono attribuiti, ai soli fini della liquidazione della pensione e della indennità di buonuscita e di previdenza, tre aumenti periodici di stipendio, paga o retribuzione o, se più favorevole, un aumento periodico per ogni anno o frazione, superiore a sei mesi di servizio militare prestato in territorio dichiarato in stato di guerra, trascorso in prigionia e in internamento, in luoghi di cura e in licenza di convalescenza per ferite o infermità contratte presso reparti combattenti, in prigionia e in internamento. 2. Ai dipendenti indicati nel precedente comma, a loro richiesta o a richiesta degli eredi aventi diritto a pensione di riversibilità, anziché l'attribuzione degli aumenti periodici di stipendio, previsti dallo stesso precedente comma, va conferita la qualifica o classe di stipendio, paga o retribuzione immediatamente superiore a quella posseduta.».

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SEZIONE II INDENNIZZO PRIVILEGIATO AERONAUTICO

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1898

Destinatari dell'indennizzo privilegiato aeronautico 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico e' concesso ai militari delle Forze armate, i quali prestino servizio di volo, anche come allievi presso le scuole di pilotaggio, nonché agli allievi delle scuole e degli istituti di istruzione dei corpi di polizia a ordinamento militare e agli allievi del primo anno dell'Accademia navale, i quali, in seguito a incidente di volo subito in servizio comandato, anche soltanto come passeggeri, sono dichiarati permanentemente inabili al servizio per infermità ascrivibili a una delle prime tre categorie della tabella A allegata al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915. 2. Gli accertamenti relativi alle infermità di cui al comma 1, sono effettuati con le norme stabilite per la concessione delle pensioni privilegiate. 3. Per incidente di volo deve intendersi ogni evento che ha diretta e immediata attinenza all'aeronavigazione, e che si e' verificato in danno dei militari a bordo dell'aeromobile, dal momento in cui e' iniziato il moto per spiccare il volo fino al momento della fermata dopo il volo stesso,ovvero dopo un forzato atterraggio o ammaraggio, anche quando il danno é conseguente al lancio con paracadute da un aeromobile eseguito anche a scopo di semplice esercitazione. 4. L'indennizzo privilegiato aeronautico e' esteso al personale militare dello Stato che, essendo in servizio presso gli aeroporti, riporti invalidità in conseguenza di incidente di volo. 5. Se dall'incidente di volo e' derivata la morte del militare, l'indennizzo e' liquidato alle famiglie, nel seguente ordine di priorità: a) coniuge superstite, anche se separato, purché senza addebito, per l'intero ammontare oppure in concorso con gli orfani in ragione del 75, 60, 50 e 45 per cento del relativo importo, secondo che i figli stessi siano, rispettivamente, rappresentati in numero di 1, 2, 3, 4 e più, mentre la rimanente quota va ripartita tra i figli o i loro discendenti; b) figli legittimi, legittimati, adottivi e naturali riconosciuti, in mancanza del coniuge superstite; c) genitori, in mancanza di coniuge superstite e figli; d) fratelli e sorelle, in mancanza di coniuge superstite, figli e genitori. Nota all'art. 1898:- La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, è riportata nelle note all'articolo 773.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1899

Misura dell'indennizzo privilegiato aeronautico 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di decesso di un dipendente militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico: a) ufficiali generali: 1) euro 7.746,85 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.936,71 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; b) ufficiali superiori: 1) euro 6.197,48 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.549,37 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; c ) ufficiali inferiori: 1) euro 4.648,11 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 1.208,51 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; d) sottufficiali: 1) euro 3.873,43 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 991,60 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898; e) graduati e militari di truppa: 1) euro 3.098,74 ai soggetti di cui alle lettere a) e b) dell'articolo 1898; 2) euro 774,69 ai soggetti di cui alle lettere c) e d) dell'articolo 1898. 2. L'indennizzo privilegiato aeronautico, in caso di infermità di un dipendente militare, e' determinato nei seguenti importi, maggiorati di euro 619,75 per ciascun figlio fiscalmente a carico, per patologie ascrivibili alla 1^ e alla 2^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e di euro 309,87, per infermità ascrivibili alla 3^ categoria della tabella A: a) ufficiali generali: euro 7.746,85 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 6.972,17 per la 2^ categoria ed euro 1.936,71 per la 3^ categoria; b) ufficiali superiori: euro 6.197,48 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 5.577,73 per la 2^ categoria ed euro 1.549,37 per la 3^ categoria; c) ufficiali inferiori: euro 4.648,11 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 4.338,24 per la 2^ categoria ed euro 1.208,51 per la 3^ categoria; d) sottufficiali: euro 3.873,43 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 3.563,55 per la 2^ categoria ed euro 991,60 per la 3^ categoria; e) graduati e militari di truppa: euro 3.098,74 per infermità ascrivibile alla 1^ categoria, euro 2.788,87 per la 2^ categoria ed euro 774,69 per la 3^ categoria. 3. Le misure di cui ai commi 1 e 2 sono aumentate di tanti dodicesimi delle somme stesse quanti sono gli anni di servizio di volo effettivamente prestati dal militare. 4. Se nell'insieme del servizio di volo prestato, ai fini della disposizione di cui al comma 3, risulta una frazione di anno, il periodo che eccede i sei mesi si calcola come un anno intero, mentre il periodo uguale o inferiore ai sei mesi si trascura. 5. Per i militari in congedo, che compiono esercitazioni di allenamento e addestramento, l'aumento e' pari a tanti dodicesimi quanti sono gli anni nei quali i militari stessi sono stati richiamati per allenamento o addestramento, indipendentemente dalla durata del servizio prestato per ciascuno degli anni stessi. 6. Nei casi in cui l'indennizzo privilegiato aeronautico risulti di importo inferiore all'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione, l'ammontare di esso e' elevato fino alla concorrenza della predetta assicurazione. 7. In ogni caso, l'indennizzo non e' cumulabile con l'assicurazione obbligatoria prevista dall'articolo 941 del codice della navigazione. Se quest'ultima e' di importo inferiore, l'indennizzo e' corrisposto per la differenza.

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Note all'art. 1899: - La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,n. 915, e' riportata nelle note all'articolo 773. - Il testo dell'articolo 941 del codice della navigazione e' il seguente: «Art. 941(Norme applicabili). - 1. Il trasporto aereo di persone e di bagagli, compresa la responsabilità del vettore per lesioni personali del passeggero, e' regolato dalle norme comunitarie ed internazionali in vigore nella Repubblica. 2. Al trasporto di bagagli si applica, inoltre, l'articolo 953. 3. La disciplina della presente sezione si applica anche ai trasporti eseguiti da vettore non munito di licenza di esercizio».

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1900

Indennizzo privilegiato aeronautico integrativo 1. A ciascun figlio minore del dipendente militare, deceduto per incidente di volo come qualificato dall'articolo 1898 e' concesso, in aggiunta all'indennizzo privilegiato aeronautico, un indennizzo integrativo dell'importo di euro 2.685,58. 2. L'indennizzo integrativo compete anche ai figli maggiorenni che risultano permanentemente inabili a proficuo lavoro alla data di morte del genitore.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1901

Anticipo dell'indennizzo privilegiato aeronautico 1. Ai superstiti aventi diritto all'indennizzo privilegiato aeronautico nella misura corrispondente alla 1^ categoria della tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978, n. 915, e' concesso d'ufficio un anticipo nella misura pari ai nove decimi dell'ammontare globale del beneficio stesso, avuto riguardo alla misura in vigore al verificarsi dell'evento lesivo. 2. L'anticipo e'concesso sul fondo scorta dell'ente che amministra il personale che ha subito l'incidente, non appena il competente organo medico legale giudica che la morte e' connessa al servizio di volo. Il predetto anticipo é reintegrato in sede di liquidazione definitiva dell'indennizzo. Nota all'art. 1901: - La tabella A annessa al decreto del Presidente della Repubblica 23 dicembre 1978,n. 915, e' riportata nelle note all'articolo 773.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1902

Cause di esclusione dell'indennizzo privilegiato aeronautico 1. L'indennizzo privilegiato aeronautico non spetta a coloro che sono incorsi in condanna definitiva, che ha avuto per effetto l'interdizione perpetua dai pubblici uffici. 2. L'indennizzo non spetta per gli incidenti di volo che si verificano durante lo stato di guerra dal momento dell'inizio dell'ostilità fino a quello della loro cessazione.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1903

Termini di decadenza della domanda di indennizzo privilegiato aeronautico 1. La domanda per la concessione dell'indennizzo privilegiato aeronautico deve essere presentata all'Amministrazione militare, a pena di decadenza, entro il termine di cinque anni dalla morte del militare. 2. Avverso il provvedimento e' ammesso il ricorso alla Corte dei conti.

SEZIONE III PROVVIDENZE ALLE VITTIME DEL TERRORISMO,

DELLA CRIMINALITA' E DEL DOVERE

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1904

Vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere 1. Al personale militare spettano le provvidenze in favore delle vittime del terrorismo, della criminalità e del dovere, previste dalle seguenti disposizioni: a) legge 13 agosto 1980, n. 466; b) legge 20 ottobre 1990, n. 302; c) legge 23 novembre 1998, n. 407; d) legge 3 agosto 2004, n. 206; e) legge 10 ottobre 2005, n. 207. Note all'art. 1904: - Per la legge 13 agosto 1980, n. 466, la legge 20 ottobre 1990, n. 302, e la legge 3 agosto 2004, n. 206, si vedano le note all'articolo 1896. - La legge 23 novembre 1998, n. 407 (Nuove norme in favore delle vittime del terrorismo e della criminalità organizzata), e' pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 26 novembre 1998, n. 277. - Per la legge 10 ottobre 2005, n. 207, si veda la nota all'art. 806.

SEZIONE IV PROVVIDENZE AI SOGGETTI ESPOSTI A SPECIFICI FATTORI DI RISCHIO

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1905

Provvidenze alle vittime di incidenti causati da attività istituzionali delle Forze armate 1. Ai superstiti delle vittime di incidenti verificatisi nel corso o in conseguenza di attività operative e addestrative svolte dalle Forze armate sul territorio nazionale nell'adempimento di compiti assegnati, e' concessa un'elargizione nella misura di 51.645,69 euro, che spetta solo se la vittima o i suoi aventi causa non hanno in alcun modo concorso all'incidente con dolo o colpa grave. L'elargizione, che non esclude il risarcimento del maggior danno eventualmente dovuto, e' esente da imposte e non e' cumulabile con altre provvidenze corrisposte allo stesso titolo. 2. L'elargizione e' corrisposta ai superstiti fiscalmente a carico nell'ordine di priorità: a) coniuge e figli; b) figli, in mancanza del coniuge; c) genitori; d) fratelli e sorelle, se conviventi. Fermo restando il predetto ordine, nell'ambito di ciascuna categoria,si applicano le disposizioni sulle successioni legittime stabilite dal codice civile. 3. Se a causa degli incidenti indicati nel comma 1 deriva un'invalidità permanente, al danneggiato spetta un'anticipazione sulle somme delle quali l'Amministrazione della difesa risulterà debitrice. La misura dell'anticipazione e' stabilita in ragione del grado di invalidità e del costo delle cure mediche, già effettuate o da effettuare, necessarie a limitare il danno. 4. Agli invalidi,al coniuge superstite e ai figli delle vittime degli incidenti di cui al comma 1,se in possesso della cittadinanza italiana, si applicano le disposizioni della legge 12 marzo 1999, n. 68. 5. Le modalità di attuazione delle norme previste dal presente articolo sono stabilite nel regolamento. Nota all'art. 1905: - La legge 12 marzo1999, n.68 (Norme per il diritto al lavoro dei disabili) e' pubblicata nel supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale 23 marzo 1999, n. 68.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 1906

Provvidenze a favore delle vittime di ordigni bellici in tempo di pace 1. Ai cittadini italiani divenuti invalidi a seguito di scoppio di armi e ordigni esplosivi lasciati incustoditi o abbandonati dalle Forze armate in tempo di pace in occasione di esercitazioni combinate o isolate, e ai loro familiari, in caso di decesso, e' attribuito il trattamento di quiescenza di cui all'articolo 1886. 2. Per il trattamento di pensione di cui al comma 1 trova applicazione la normativa prevista per i mutilati e gli invalidi per servizio. 3. Il trattamento di pensione di cui al comma 1 e' esente dall'imposta sul reddito.

Testo in vigore dal: 9-10-2010 al: 25-2-2011 Art. 1907

Personale militare esposto all'uranio impoverito e ad altro materiale bellico 1. La speciale elargizione di cui agli articoli 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, 1 della legge 23 novembre 1998, n.407, e 5, commi 1 e 2, della legge 3 agosto 2004, n. 206, è corrisposta ai seguenti soggetti, che hanno contratto infermità o patologie tumorali connesse all'esposizione e all'utilizzo di proiettili all'uranio impoverito e alla dispersione nell'ambiente di nanoparticelle di minerali pesanti prodotte dalle esplosioni di materiale bellico, riportando un'invalidità permanente: a) personale militare italiano impiegato nelle missioni internazionali svolte al di fuori del territorio nazionale, autorizzate dall'autorità gerarchicamente o funzionalmente sopra ordinata al dipendente; b) personale militare italiano impiegato nei poligoni di tiro e nei siti in cui vengono stoccati munizionamenti; c) personale militare italiano impiegato nei teatri di conflitto e nelle aree di cui alle lettere a) e b). 2. In caso di decesso a seguito delle patologie di cui al comma 1, la speciale elargizione di cui agli articoli 6 della legge 13 agosto 1980, n.466, 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e 5, comma 5 della legge 3 agosto 2004, n. 206, e' corrisposta, nell'ordine di priorità, a: a) coniuge; b) convivente; c) figli superstiti; d) genitori; e) fratelli conviventi e a carico, se unici superstiti. 3. I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi in favore dei soggetti indicati nei commi 1 e 2, entro il limite massimo di spesa stabilito nell'articolo 603, sono disciplinati dal regolamento. Note all'art. 1907: - Il testo dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, e' il seguente: «Art. 1 (Casi di elargizione). - 1. A chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di atti di terrorismo o di eversione dell'ordine democratico, a condizione che il soggetto leso non abbia concorso alla commissione degli atti medesimi ovvero di reati a questi connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale, e' corrisposta una elargizione fino a euro 200.000, in proporzione alla percentuale di invalidità riscontrata, con riferimento alla capacità lavorativa, in ragione di euro 2.000 per ogni punto percentuale. 1-bis. Le disposizioni del comma 1 non si applicano nei casi in cui l'elargizione sia stata già richiesta o corrisposta da altro Stato. 2. L'elargizione di cui al comma 1 é altresì corrisposta a chiunque subisca un'invalidità permanente,per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di fatti delittuosi commessi per il perseguimento delle finalità delle associazioni di cui all'articolo 416-bis del codice penale, a condizione che: a) il soggetto leso non abbia concorso alla commissione del fatto delittuoso lesivo ovvero di reati che con il medesimo siano connessi ai sensi dell'articolo 12 del codice di procedura penale; b) il soggetto leso risulti essere, del tutto estraneo ad ambienti e rapporti delinquenziali, salvo che si dimostri l'accidentalità del suo coinvolgimento passivo nell'azione criminosa lesiva, ovvero risulti che il medesimo, al tempo dell'evento, si era già dissociato o comunque estraniato dagli ambienti e dai rapporti delinquenziali cui partecipava. 3. La medesima elargizione e' corrisposta anche a chiunque subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dello svolgersi nel territorio dello Stato di operazioni di prevenzione o repressione dei fatti delittuosi di cui ai commi 1 e 2, a condizione che il soggetto leso sia del tutto estraneo alle attività criminose oggetto delle operazioni medesime.

In uso Ass. Naz. "Le Vittime del Dovere d'Italia" ‐ Aggiornato al: 21 novembre 2013  

4. L'elargizione di cui al presente articolo e' inoltre corrisposta a chiunque, fuori dai casi di cui al comma 3, subisca un'invalidità permanente, per effetto di ferite o lesioni riportate in conseguenza dell'assistenza prestata, e legalmente richiesta per iscritto ovvero verbalmente nei casi di flagranza di reato o di prestazione di soccorso, ad ufficiali ed agenti di polizia giudiziaria o ad autorità,ufficiali ed agenti di pubblica sicurezza, nel corso di azioni od operazioni di cui al presente articolo, svoltesi nel territorio dello Stato. 5. Ai fini del presente articolo, l'invalidità permanente che comporti la cessazione dell'attivita' lavorativa o del rapporto di impiego e' equiparata all'invalidità permanente pari a quattro quinti della capacità lavorativa.». - Per il testo dell'articolo 4 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, si vedano le note all'art. 1896. - Il testo dell'articolo 1 della legge 23 novembre 1998, n. 407, citata nelle note all'articolo 1904, e' il seguente: «Art. 1. - 1. All'articolo 1, commi 1, 2, 3 e 4, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, le parole: «non inferiore ad un quarto della capacità lavorativa» sono soppresse. Per l'attuazione del presente comma e' autorizzata la spesa di lire 1.425 milioni per l'anno 1998 e di lire 95 milioni a decorrere dall'anno 1999. 2. I soggetti di cui all'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n. 302, come modificato dal comma 1 del presente articolo, nonché il coniuge e i figli superstiti, ovvero i fratelli conviventi e a carico qualora siano gli unici superstiti, dei soggetti deceduti o resi permanentemente invalidi godono del diritto al collocamento obbligatorio di cui alle vigenti disposizioni legislative, con precedenza rispetto ad ogni altra categoria e con preferenza a parità di titoli. Per i soggetti di cui al presente comma, compresi coloro che svolgono già un'attività lavorativa, le assunzioni per chiamata diretta sono previste per i profili professionali del personale contrattualizzato del comparto Ministeri fino all'ottavo livello retributivo. Ferme restando le percentuali di assunzioni previste dalle vigenti disposizioni, per i livelli retributivi dal sesto all'ottavo le assunzioni, da effettuarsi previo espletamento della prova di idoneità di cui all'articolo 32 del decreto del Presidente della Repubblica 9 maggio 1994, n.487, come sostituito dall'articolo 4 del decreto del Presidente della Repubblica 18 giugno 1997, n. 246, non potranno superare l'aliquota del 10 per cento del numero di vacanze nell'organico. 3. Il comma sostituisce il comma 1 dell'art. 6, L. 20ottobre 1990, n. 302. 4. All'articolo 12, comma 2, della legge 20 ottobre 1990, n. 302, il secondo periodo e' soppresso». - Il testo dell'articolo 5, commi 1, 2 e 5, della legge 3 agosto 2004, n. 206, citata nelle note all'articolo 1896, e' il seguente: «1. L'elargizione di cui al comma 1 dell'articolo 1 della legge 20 ottobre 1990, n.302, e successive modificazioni, é corrisposta nella misura massima di 200.000 euro in proporzione alla percentuale di invalidità riportata, in ragione di 2.000 euro per ogni punto percentuale. 2. La disposizione di cui al comma 1 si applica anche alle elargizioni gia' erogate prima della data di entrata in vigore della presente legge, considerando nel computo anche la rivalutazione di cui all'articolo 6. A tale fine e' autorizzata la spesa di 12.070.000 euro per l'anno 2004. (Omissis). 5. L'elargizione di cui all'articolo 4, comma 1, e all'articolo 12, comma 3, della legge 20 ottobre 1990, n.302, come sostituito dall'articolo 3, comma 2, lettera b), della legge 23 novembre 1998, n. 407, e' corrisposta nella misura di 200.000 euro. Per le stesse finalità e' autorizzata la spesa di 34.300.000 euro per l'anno 2004». - Per il testo dell'articolo 6 della legge 13 agosto 1980, n. 466, si vedano le note all'articolo 1896.

Testo in vigore dal: 26-2-2011 (agg.1)

Art. 1907. (Personale esposto a particolari fattori di rischio)

1. (( I termini e le modalità per il riconoscimento della causa di servizio e per la corresponsione di adeguati indennizzi per il personale che a causa dell'esposizione a particolari fattori di rischio ha contratto infermità o patologie tumorali sono disciplinati dall'articolo 603, che detta altresì il relativo limite massimo di spesa, e dal regolamento)).

OMISSIS

Testo in vigore dal: 9-10-2010 Art. 2272

Entrata in vigore 1. Il codice e il regolamento entrano in vigore cinque mesi dopo la pubblicazione nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana del codice. Il presente decreto, munito del sigillo dello Stato, sarà inserito nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. E' fatto obbligo a chiunque spetti di osservarlo e di farlo osservare. Dato a Roma, addì 15 marzo 2010 NAPOLITANO Berlusconi, Presidente del Consiglio dei Ministri La Russa, Ministro della difesa Calderoli, Ministro per la semplificazione normativa Visto, il Guardasigilli: Alfano