LA NUOVA DISCIPLINA DELLORARIO DI LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, come modificato...
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LA NUOVA DISCIPLINADELL’ORARIO DI
LAVORO Decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66,
come modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004
L’orario di lavoro nella regolamentazione giuridica: le funzioni tradizionali dell’istituto
L’orario di lavorocome parametro per la determinazione della
retribuzione
La necessità di fissarelimiti massimi alla durata
della prestazione lavorativa richiedibile dal datore
La necessità di tutelare la salute e la sicurezza
dei lavoratori
Le diverse qualificazioni giuridiche del tempo di lavoro
Orario normale di lavoroOrario normale di lavoro
Orario massimoOrario massimo
Orario “medio” (flessibile)Orario “medio” (flessibile)
La dimensione giuridica del tempo di non lavoro (e del tempo libero)
In particolare, la disciplina delle In particolare, la disciplina delle pause e dei riposi:pause e dei riposi:
1)1) La “pausa” giornaliera;La “pausa” giornaliera;
2)2) Il riposo giornaliero;Il riposo giornaliero;
3)3) Il riposo settimanale;Il riposo settimanale;
4)4) Le ferie annuali.Le ferie annuali.
Il tempo di lavoro “antisociale”: il lavoro notturno
L’ordinamento regolamenta il L’ordinamento regolamenta il lavoro notturno, sia sotto il lavoro notturno, sia sotto il profilo della durata, che sotto profilo della durata, che sotto quello della tutela della quello della tutela della salute e sicurezza del salute e sicurezza del lavoratore o della lavoratrice lavoratore o della lavoratrice addetta a lavori notturni addetta a lavori notturni (visite mediche, divieti, etc.).(visite mediche, divieti, etc.).
Il tempo di lavoro nella Costituzione
Art. 36 Cost., comma 2:
““la la durata massima della giornata durata massima della giornata lavorativalavorativa è stabilita dalla legge”. è stabilita dalla legge”.
Art. 36 Cost., comma 3:Art. 36 Cost., comma 3:
““il lavoratore ha diritto al il lavoratore ha diritto al riposo riposo settimanalesettimanale e a e a ferie annuali retribuiteferie annuali retribuite, , e non può rinunziarvi”e non può rinunziarvi”
La durata La durata normalenormale e e massima massima della settimana di lavorodella settimana di lavoro
R.d.l. n. 692 del 1923
8 ore giornaliere o 48 ore
settimanali
Legge n. 196 del Legge n. 196 del 1997, art. 131997, art. 13
40 ore 40 ore settimanali settimanali
riducibili dalla riducibili dalla contrattazione contrattazione
collettivacollettiva
Il ruolo della contrattazione Il ruolo della contrattazione collettivacollettiva
Nel settore privato, la Nel settore privato, la contrattazione collettiva, contrattazione collettiva,
specie a partire dagli anni ’60, specie a partire dagli anni ’60, ha ridotto progressivamente il ha ridotto progressivamente il tempo di lavoro sino a 40, 39 o tempo di lavoro sino a 40, 39 o
38 ore settimanali38 ore settimanali
Il ruolo della leggeIl ruolo della legge
Nel settore pubblico, la legge ha Nel settore pubblico, la legge ha fissato il limite delle ore fissato il limite delle ore
settimanali a 36 ore, secondo settimanali a 36 ore, secondo un criterio di maggior favore un criterio di maggior favore
per il lavoro pubblico.per il lavoro pubblico.
L’orario flessibileL’orario flessibile
Il metodo tradizionale: l’uso dello
straordinario
(funzionale al modello fordista)
Il metodo della: l’orario
computato su archi
multiperiodali o orario medio
(indispensabile nel nuovo contesto
produttivo)
La nuova normativa di recepimento della direttiva
comunitariaIl decreto legislativo 8 aprile 2003, n. Il decreto legislativo 8 aprile 2003, n. 66, attuativo della legge delega n. 39 66, attuativo della legge delega n. 39 del 2002, recepisce nel nostro del 2002, recepisce nel nostro ordinamento la direttiva europea n. ordinamento la direttiva europea n. 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 93/104/Ce, modificata dalla Direttiva 2000/34/Ce (ora codificate nella 2000/34/Ce (ora codificate nella direttiva n. 2003/88/Ce)direttiva n. 2003/88/Ce)
Il decreto fa salvo il ruolo Il decreto fa salvo il ruolo tradizionalmente svolto dalla tradizionalmente svolto dalla contrattazione collettiva in materia di contrattazione collettiva in materia di orario di lavoro. orario di lavoro.
Molti sono i rinvii e molte le deroghe Molti sono i rinvii e molte le deroghe consentite alla contrattazione consentite alla contrattazione collettiva, anche di secondo livello. collettiva, anche di secondo livello.
La tecnica normativa: la funzione della
contrattazione collettiva
AMBITO DI APPLICAZIONELa nuova normativa sull’orario di lavoro si applica a La nuova normativa sull’orario di lavoro si applica a
tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi tutti i settori di attività, pubblici e privati, compresi gli apprendisti maggiorenni.gli apprendisti maggiorenni.
Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni (con Sono fatte salve alcune “tassative” eccezioni (con applicazione di discipline speciali):applicazione di discipline speciali):
1) Gente di mare;1) Gente di mare;2) Personale di volo nell’aviazione civile;2) Personale di volo nell’aviazione civile;3) Autotrasportatori;3) Autotrasportatori;4) Personale della scuola, forze armate, forze di 4) Personale della scuola, forze armate, forze di
polizia, vigili urbani;polizia, vigili urbani;Casi di parziale applicazione, in relazione a particolari Casi di parziale applicazione, in relazione a particolari
esigenze del servizio: a) vigili del fuoco; b) esigenze del servizio: a) vigili del fuoco; b) protezione civile; c) lavoratori delle strutture protezione civile; c) lavoratori delle strutture giudiziarie e penitenziarie etc. giudiziarie e penitenziarie etc.
Le nozioni “contrapposte” di ORARIO DI LAVORO e
PERIODO DI RIPOSOArt. 1, comma 2, lett. a): “qualsiasi periodo in cui il lavoratore sia al lavoro, a disposizione del datore di lavoro e nell'esercizio della sua attività o delle sue
funzioni”.
Art. 1, comma 2, lett. b): “qualsiasi periodo che non rientra nell’orario di lavoro”
I tempi “esclusi” dall’orario di lavoro
1) Riposi intermedi e soste di lavoro non inferiori a 1) Riposi intermedi e soste di lavoro non inferiori a quindici minuti e complessivamente non quindici minuti e complessivamente non
superiori a due ore nella giornata lavorativa;superiori a due ore nella giornata lavorativa;2) Il tempo impiegato per recarsi nel posto di 2) Il tempo impiegato per recarsi nel posto di
lavoro;lavoro;Vi sono poi dei casi dubbi: Vi sono poi dei casi dubbi: a)a) il tempo per raggiungere la sede di lavoro in il tempo per raggiungere la sede di lavoro in
caso di trasferta o, comunque, in ipotesi di caso di trasferta o, comunque, in ipotesi di funzionalità dello spostamento alla prestazione funzionalità dello spostamento alla prestazione lavorativa; lavorativa;
b)b) il tempo per indossare gli indumenti o gli il tempo per indossare gli indumenti o gli strumenti di lavoro.strumenti di lavoro.
c)c) Il tempo della “reperibilità”Il tempo della “reperibilità”
COMUNICAZIONE DELL’ORARIO DI LAVORO
AL LAVORATORE
La lettera di assunzione deve indicare l’orario normale di lavoro e l’orario normale di lavoro e
specificarne la distribuzione specificarne la distribuzione nella giornata, nella settimana, nella giornata, nella settimana,
nel mese e nell’annonel mese e nell’anno
ORARIO NORMALE DI LAVORO (art. 3)
L’orario normale di lavoro non può L’orario normale di lavoro non può superare le superare le
40 ORE SETTIMANALI40 ORE SETTIMANALI
La contrattazione collettiva potrà stabilire una durata minore e riferire l’orario normale alla media in un periodo non superiore ad un anno.
IL LAVORO STRAORDINARIO (art. 5)
Il lavoro straordinario è quello prestato oltre l’orario normale (le 40 ore settimanali)
Il ricorso al lavoro straordinario deve deve essere contenutoessere contenuto
In difetto di regole definite dalla contrattazione collettiva, è ammesso previo accordo e per un numero di ore non superiore a 250 ORE annuali
La durata massima dell’orario di lavoro è stabilita dai contratti collettivi di lavoro
La durata media dell'orario di lavoro non può in ogni caso superare, per ogni periodo di sette giorni, le 48 ore, comprese le ore di lavoro straordinario.
La durata media dell'orario di lavoro deve essere calcolata con riferimento a un periodo non superiore a quattro mesi.
L’ipotesi standard: 48 ORE SETTIMANALI
MEDIENEL QUADRIMESTRE
DURATA MASSIMA (ma in verità MEDIA) dell’orario di lavoro (art.
4)
I contratti collettiviI contratti collettivi possono possono stabilire una stabilire una durata massima inferiore durata massima inferiore e riferirla alla media su un periodo più e riferirla alla media su un periodo più lungolungo, da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 , da 4 mesi a 6 mesi o anche 12 (annualizzazione), a fronte di ragioni (annualizzazione), a fronte di ragioni obiettive, tecniche o inerenti alla obiettive, tecniche o inerenti alla organizzazione del lavoro.organizzazione del lavoro.
IL CALCOLO DELLA MEDIA
LE MAGGIORAZIONI ECONOMICHE
Il lavoro straordinario deve essere Il lavoro straordinario deve essere computato a parte e compensato con computato a parte e compensato con le maggiorazioni previste dalla le maggiorazioni previste dalla contrattazione collettiva.contrattazione collettiva.
I contratti collettivi possono consentire che i I contratti collettivi possono consentire che i lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, lavoratori usufruiscano di riposi compensativi, in aggiunta in aggiunta o in alternativao in alternativa alle maggiorazioni alle maggiorazioni
R I P O S O GIORNALIERO (art. 7)
Al lavoratore spettano ogni 24 ore
11 ORE DI RIPOSO CONSECUTIVO
Il riposo deve essere fruito in modo consecutivo , fatte salve la attività caratterizzate da periodi di lavoro
frazionati durante la giornata
ORARIO GIORNALIERO
Benché la legge non faccia espresso riferimento alla “durata giornaliera della prestazione di lavoro”, dalla disposizione sul riposo giornaliero si ricava una durata massima giornaliera dell’orario di lavoro, salve le pause obbligatorie per legge, pari ad un massimo di
13 ORE13 ORE
L’abrogazione implicita del limite di orario massimo giornaliero, soppiantato dalla previsione di un riposo giornaliero di “undici ore di riposo consecutivo ogni ventiquattro ore” determina l’estensione della giornata di
lavoro sino ad un massimo possibile di (13) tredici ore consecutive e della settimana sino
ad un estremo di settantasette (77) ore, con rilevanti chance di gestione flessibile dei tempi di lavoro(e non lavoro) da parte dell’impresa.
Il lavoratore ha diritto ad almeno Il lavoratore ha diritto ad almeno 24 ORE24 ORE consecutive di riposo ogni sette giorni, di consecutive di riposo ogni sette giorni, di regola regola in coincidenza con la DOMENICAin coincidenza con la DOMENICA;;
vanno cumulate alle ore di riposo giornaliero;vanno cumulate alle ore di riposo giornaliero;
Le eccezioni e le deroghe:Le eccezioni e le deroghe:a)a) I casi di riposo settimanale in giorno I casi di riposo settimanale in giorno
diverso dalla domenica;diverso dalla domenica;b)b) I casi di periodicità diversa da quella I casi di periodicità diversa da quella
prevista dalla legge (riposo su base prevista dalla legge (riposo su base multiperiodale) multiperiodale)
RIPOSO SETTIMANALE
a)a) Il lavoro domenicale, in ragione del suo particolare Il lavoro domenicale, in ragione del suo particolare carattere disagiato, va retribuito in ogni caso con carattere disagiato, va retribuito in ogni caso con una specifica maggiorazione, ancorché sia previsto una specifica maggiorazione, ancorché sia previsto un riposo compensativo in altro giorno della un riposo compensativo in altro giorno della settimana;settimana;
b)b) Il lavoro svolto nella giornata dedicata al riposo Il lavoro svolto nella giornata dedicata al riposo settimanale determina il diritto a cumulare alla settimanale determina il diritto a cumulare alla normale retribuzione, una più elevata maggiorazione normale retribuzione, una più elevata maggiorazione economica;economica;
c)c) In caso di mancata fruizione del riposo In caso di mancata fruizione del riposo compensativo, è dovuto anche il risarcimento del compensativo, è dovuto anche il risarcimento del danno per “usura” psico-fisica.danno per “usura” psico-fisica.
Il trattamento economico del lavoro domenicale e del “superlavoro”
Il diritto alle FERIE ANNUALI
La ratio secondo la consolidata interpretazione La ratio secondo la consolidata interpretazione giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le giurisprudenziale: l’esigenza di reintegrare le energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che energie psico-fisiche del lavoratore, oltre che consentire la fruizione di quote di tempo da consentire la fruizione di quote di tempo da dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc.dedicare alla famiglia, gli hobbies, etc.
Per queste ragioni, le ferie non sono cumulabili Per queste ragioni, le ferie non sono cumulabili con altri periodi di congedo (per es. maternità). con altri periodi di congedo (per es. maternità). Inoltre, l’insorgere di un grave evento morboso Inoltre, l’insorgere di un grave evento morboso determina l’interruzione del periodo delle ferie.determina l’interruzione del periodo delle ferie.
F E R I E ANNUALI (Art.
10) Il lavoratore ha diritto ad almenoIl lavoratore ha diritto ad almeno
4 SETTIMANE4 SETTIMANE
di ferie all’anno, che non possono essere sostituite di ferie all’anno, che non possono essere sostituite da una indennità “per ferie non godute”, salvo in da una indennità “per ferie non godute”, salvo in
caso di risoluzione anticipata del rapporto di caso di risoluzione anticipata del rapporto di lavorolavoro
La contrattazione collettiva potrà stabilire La contrattazione collettiva potrà stabilire condizioni di miglior favore (per es. la quinta condizioni di miglior favore (per es. la quinta
settimana di ferie)settimana di ferie)
F E R I E ANNUALI (Art.
10) Le modalità di fruizione delle ferie (l’art. 10, in
questa parte, è stato modificato dal d. lgs. n. 213 del 2004):
a) Le prime due settimane, consecutive in caso di richiesta del lavoratore, vanno fruite nel corso dell’anno di maturazione;
b) Le restanti due settimane vanno fruite nei 18 mesi successivi alla fine dell’anno di maturazione;
c) Eventuali settimane extra possono essere oggetto di “monetizzazione”
IL LAVORO IL LAVORO
NOTTURNONOTTURNO
LAVORATORE LAVORATORE NOTTURNONOTTURNO
E’ il lavoratore che svolge durante il periodo notturno:
3 ORE del suo orario giornaliero normale
o una parte del suo orario, secondo le norme definite dai CONTRATTI COLLETTIVI
e, in mancanza, 80 GIORNI lavorativi all’anno
PERIODO DI ALMENO
7 ORE CONSECUTIVE
COMPRENDENTI L’INTERVALLO FRA
LA MEZZANOTTE E LE CINQUE DEL MATTINO
PERIODOPERIODONOTTURNONOTTURNO
dalle ore 22 alle ore 5dalle ore 23 alle ore 6dalle ore 24 alle ore 7
PERIODOPERIODONOTTURNONOTTURNO
Le ipotesi di Le ipotesi di D I V I E T OD I V I E T O
di lavoro notturnodi lavoro notturno
a) Donne in stato di gravidanza o puerperio (dall’accertamento dello stato di gravidanza ad un anno dopo il parto)
b) Minori di 18 anni, compresi gli apprendisti (fatte salve talune eccezioni per gli adolescenti)
I casi di ASTENSIONE I casi di ASTENSIONE dal lavoro notturnodal lavoro notturno
Non sono obbligati a prestare lavoro notturno:
a)la lavoratrice madre di un bambino fino a 3 anni
o in alternativa il padre con lei convivente
b)il genitore unico affidatario di un figlio fino a 12 anni,
c) i genitori che abbiano a proprio carico un disabile
d)altri lavoratori esclusi dall’obbligo dai contratti
collettivi
L’orario dei lavoratori notturni non può superare le
8 ORE nelle 24 ORE
che i contratti collettivi possono riferire alla media in un periodo di riferimento più ampio di 24 ore, salvo particolari lavorazioni elencate con D.M.
DURATA DURATA del lavoro notturnodel lavoro notturno
La contrattazione collettiva definisce eventuali riduzioni di orario ed eventuali trattamenti indennitari nei confronti dei lavoratori notturni
MAGGIORAZIONI MAGGIORAZIONI
per lavoro notturnoper lavoro notturno
1)Consultazione sindacale
2)Comunicazione alla D.P.L.
3)Protezione adeguata, personale e collettiva
4)Visite di controllo preventive e periodiche
OBBLIGHI PER OBBLIGHI PER L’AZIENDAL’AZIENDA
CONSULTAZIONE CONSULTAZIONE SINDACALESINDACALE
L’introduzione del lavoro notturno deve essere preceduta dalla consultazione delle rappresentanze sindacali aziendali o in mancanza con le organizzazioni territoriali, effettuata e conclusa in 7 giorni
COMUNICAZIONECOMUNICAZIONEANNUALEANNUALE
L’esecuzione di lavoro notturno in modo continuativo o in turni regolari, deve essere comunicato annualmente alla Direzione Prov.le del Lavoro ed alle rappresentanze sindacali, salvo sia previsto dal contratto collettivo
MISURE DI MISURE DI SICUREZZASICUREZZA
Durante il lavoro notturno il datore di lavoro garantisce:
previa informativa alle rappresentanze sindacali
un livello di servizi e sicurezza adeguato ed equivalente a quello del lavoro diurno
misure di protezione personale e collettiva appropriate per le lavorazioni che comportano rischi particolari
VISITE DI VISITE DI CONTROLLOCONTROLLO
Lo stato di salute dei lavoratori notturni deve essere valutato attraverso visite di controllo
PREVENTIVE e PERIODICHE
L’inidoneità al lavoro notturno può essere accertata dalle strutture sanitarie pubbliche
L’inidoneità può essere accertata anche dal medico competente dell’azienda effettuando le visite mediche preventive e periodiche
INIDONEITA’INIDONEITA’al lavoro al lavoro notturnonotturno
TRASFERIMENTOTRASFERIMENTO
AL LAVORO AL LAVORO DIURNODIURNO
il lavoratore verrà adibito al lavoro diurno,qualora sopraggiungano condizioni di salute,
che comportino la INIDONEITÀ al lavoro notturno
in mansioni equivalenti se esistenti e disponibiliin mansioni equivalenti se esistenti e disponibili
Se non è possibile, si seguono le modalità stabilite dalla contrattazione collettiva