Decisione dispositivo

30
1 Tecnica di redazione della sentenza La decisione

description

Prova di upload

Transcript of Decisione dispositivo

Page 1: Decisione dispositivo

1

Tecnica di redazione della sentenza

La decisione

Page 2: Decisione dispositivo

2

Art. 546, lett. f), c.p.p.

• La sentenza contiene il dispositivo.

• Il dispositivo contiene l’indicazione degli articoli di legge applicati.

Page 3: Decisione dispositivo

3

Redazione del dispositivo

In caso di più imputati per più reati è opportuno:• che il dispositivo sia suddiviso in punti;• che ciascun punto riguardi un solo imputato e tutti

i capi che lo riguardano, con le relative statuizioni:• di condanna,• di assoluzione,• di non doversi procedere,• di pena principale, di pene accessorie, di misure di

sicurezza;• che, solo alla fine, siano indicate le disposizioni

comuni.

Page 4: Decisione dispositivo

4

Libro VII – Titolo III – Capo II c.p.p.

• Sezione I – sentenza di proscioglimento

• Sezione II – sentenza di condanna

• Sezione III – decisione sulle questioni civili

Page 5: Decisione dispositivo

5

Sezione I – sentenzadi proscioglimento

• Art. 529 – sentenza di non doversi procedere

• Art. 530 – sentenza di assoluzione

• Art. 531 – dichiarazione di estinzione del reato

• Art. 532 – provvedimenti sulle misure cautelari personali

Page 6: Decisione dispositivo

6

Richiamo all’art. 469 c.p.p.

• Il proscioglimento prima del dibattimento è possibile solo se imputato e pubblico ministero non si oppongono

Page 7: Decisione dispositivo

7

Richiamo all’art. 129 c.p.p.

• Sez. U, Sentenza n. 12283 del 25/01/2005 Cc. (dep. 30/03/2005 ), Rv. 230529, Imputato: DE ROSA

• Il giudice dell'udienza preliminare, investito della richiesta del P.M. di rinvio a giudizio dell'imputato, non può emettere sentenza di non doversi procedere per la ritenuta sussistenza di una causa di non punibilità senza la previa fissazione della udienza in camera di consiglio.

• La Corte ha osservato che l'art. 129 cod. proc. pen. non attribuisce al giudice un potere di giudizio ulteriore ed autonomo rispetto a quello già riconosciutogli dalle specifiche norme che regolano l'epilogo proscioglitivo nelle varie fasi e nei diversi gradi del processo - artt. 425, 469, 529, 530 e 531 stesso codice -, ma enuncia una regola di condotta rivolta al giudice che, operando in ogni stato e grado del processo, presuppone un esercizio della giurisdizione con effettiva pienezza del contraddittorio.

Page 8: Decisione dispositivo

8

Art. 529 – mancanza di condizione di procedibilità

• Sez. 5, Ordinanza n. 5182 del 24/09/1998 Cc. (dep. 01/12/1998 ), Rv. 212063, Imputato: Barbato S. – il dubbio non è applicabile alle cause potestative di non punibilità

• Sez. 5, Sentenza n. 1077 del 12/01/2000 Ud. (dep. 01/02/2000 ), Rv. 215750, Imputato: Litterio L. – obbligo di accertare l’esistenza della querela (e quindi di altre cause di improcedibilità: es. art. 414 c.p.p.)

• Sez. 2, Sentenza n. 37103 del 13/06/2003 Ud. (dep. 29/09/2003 ), Rv. 226805, Imputato: Dallandyshja – il problema degli imputati sedicenti

• Sez. U, Sentenza n. 34655 del 28/06/2005 Cc. (dep. 28/09/2005 ), Rv. 231800, Imputato : Donati ed altro – la sentenza non irrevocabile - effetti

Page 9: Decisione dispositivo

9

Art. 530 c.p.p. – sentenza di assoluzione

• Comma 1: prova positiva• Comma 2: mancanza di prova o prova insufficiente

– sono equiparate– ma nella prassi il riferimento al comma 2 equivale a

insufficienza di prove

• Comma 3 e comma 4: causa di giustificazione e dubbio su causa di giustificazione

• La formula corretta ha rilevanza:– per l’interesse ad impugnare (art. 568, comma 4, c.p.p.)– per l’efficacia in altro giudizio (art. 652 c.p.p.)

Page 10: Decisione dispositivo

10

Il fatto non sussiste – il fatto non è previsto dalla legge come reato

• Sez. 3, Sentenza n. 13810 del 12/02/2008 Ud. (dep. 02/04/2008 ), Rv. 239949, Imputato: Diop

• La formula "il fatto non è previsto dalla legge come reato" va adottata là dove il fatto non corrisponda ad una fattispecie incriminatrice in ragione o di un'assenza di previsione normativa o di una successiva abrogazione della norma o di un'intervenuta dichiarazione d'incostituzionalità, permanendo in tutti tali casi la possibile rilevanza del fatto in sede civile;

• la formula "il fatto non sussiste", che esclude ogni possibile rilevanza anche in sede diversa da quella penale, va invece adottata quando difetti un elemento costitutivo del reato.

Page 11: Decisione dispositivo

11

Assoluzione perché il fatto non costituisce reato

• Sez. 4, Sentenza n. 1339 del 05/06/1992 Ud. (dep. 15/02/1993 ), Rv. 193033, Imputato: Battaglia ed altri – va adottata in mancanza di dolo o colpa

• Ma vedi: Sez. U, Sentenza n. 40049 del 29/05/2008 Ud. (dep. 28/10/2008 ), Rv. 240814, Imputato: P.C. in proc. Guerra – va adottata anche nel caso del comma 3

Page 12: Decisione dispositivo

12

Gerarchia delle formule di assoluzione

• Sez. U, Sentenza n. 19601 del 28/02/2008 Ud. (dep. 15/05/2008 ), Rv. 239400, Imputato: Niccoli – l’abolitio criminis è pregiudiziale rispetto alla prescrizione

• Sez. U, Sentenza n. 2451 del 27/09/2007 Ud. (dep. 16/01/2008 ). Rv. 238195 Imputato: Magera – l’assoluzione perché il fatto non sussiste prevale sull’abolitio criminis

• Prevalenza della prescrizione sulla formula dubitativa? Secondo la giurisprudenza più recente: sì. Sez. 5, Sentenza n. 25658 del 10/06/2008 Ud. (dep. 24/06/2008 ) Rv. 240450 Imputato: Ganci e altro.

Page 13: Decisione dispositivo

13

Art. 531 c.p.p. (art. 150 ss. c.p. – art. 183 c.p.) – dichiarazione di estinzione del

reato – ancora la gerarchia delle formule• Sez. U, Sentenza n. 18 del 09/06/1995 Cc. (dep.

25/10/1995 ) Rv. 202375, Imputato: Cardoni. • Il giudice per le indagini preliminari può, qualora lo ritenga,

prosciogliere la persona nei cui confronti il Pubblico Ministero abbia richiesto l'emissione di decreto penale di condanna solo per una delle ipotesi tassativamente indicate nell'art. 129 cod. proc. pen., e non anche per mancanza, insufficienza o contraddittorietà della prova ai sensi dell'art. 530, comma secondo, stesso codice, alle quali, prima del dibattimento - non essendo stata la prova ancora assunta – l’art. 129 non consente si attribuisca valore processuale.

Page 14: Decisione dispositivo

14

Ancora sull’art. 531 c.p.p. - motivazione

• Sez. 6, Sentenza n. 12048 del 05/10/2000 Ud. (dep. 23/11/2000 ) Rv. 218210, Imputato: Barbieri.

• Nel caso in cui venga pronunciata sentenza di non doversi procedere per estinzione del reato, a norma dell'articolo 531 cod. proc. pen., al giudice non è consentito inserire nel dispositivo alcuna indicazione assertiva della responsabilità penale dell'imputato essendovi incompatibilità logica fra l'affermazione di responsabilità e la statuizione di non doversi procedere;

• tuttavia, qualora alla declaratoria di estinzione del reato per prescrizione si giunga dopo la concessione di circostanze attenuanti, la sentenza di proscioglimento deve contenere in motivazione l'accertamento incidentale della responsabilità penale.

Page 15: Decisione dispositivo

15

Art. 532 c.p.p. – provvedimenti sulle misure cautelari

• L’articolo non parla delle misure di sicurezza; vanno comunque revocate se incompatibili con la formula di proscioglimento

• Inoltre, anche in caso di proscioglimento, si deve provvedere sulle cose sequestrate (in particolare: art. 323, comma 1, c.p.p.; art. 240 c.p. e leggi speciali per i casi di confisca obbligatoria)

Page 16: Decisione dispositivo

16

Sezione IIsentenza di condanna

• Art. 533• Sul “ragionevole dubbio”: Sez. 1, Sentenza n.

31456 del 21/05/2008 Ud. (dep. 29/07/2008 ), Rv. 240763, Imputato: Franzoni

• Il giudice deve ritenere intervenuto l'accertamento di responsabilità dell'imputato "al di là di ogni ragionevole dubbio", che ne legittima ai sensi dell'art. 533, comma primo, cod. proc. pen. la condanna, quando il dato probatorio acquisito lascia fuori soltanto eventualità remote, pur astrattamente formulabili e prospettabili come possibili "in rerum natura", ma la cui effettiva realizzazione, nella fattispecie concreta, risulti priva del benché minimo riscontro nelle emergenze processuali, ponendosi al di fuori dell'ordine naturale delle cose e della normale razionalità umana.

Page 17: Decisione dispositivo

17

Ancora la sentenza di condanna

• Se il capo di imputazione è pasticciato, dire esattamente nel dispositivo di che cosa l’imputato viene dichiarato colpevole.

• Importantissima per l’esecuzione:La data del reato

• Da ricordare nella motivazione: la pena si applica non si commina.

Page 18: Decisione dispositivo

18

Ancora la sentenza di condanna

• Il tentativo (art. 56 c.p.) è reato autonomo, non circostanza attenuante; quindi la pena va determinata fra il minimo (diminuito dalla metà) e il massimo (diminuito di un terzo) della pena prevista per il delitto consumato.

• Anche se: Sez. 1, Sentenza n. 37562 del 16/05/2001 Cc. (dep. 17/10/2001 ) Rv. 220189 la determinazione della pena può effettuarsi con il cosiddetto metodo diretto o sintetico, cioè senza operare la diminuzione sulla pena fissata per la corrispondente ipotesi di delitto consumato, oppure con il calcolo “bifasico”, cioè mediante scissione dei due momenti indicati, fermo restando che nessuno dei due sistemi può sottrarsi al rispetto dei vincoli normativi relativi al contenimento della riduzione da uno a due terzi, la cui inosservanza comporta violazione di legge.

Page 19: Decisione dispositivo

19

Articolo 533, comma 2, c.p.p. – condanna per più reati - dichiarazione di abitualità

• Determinazione della pena in osservanza delle norme sul concorso di reati e di pene o sulla continuazione.

• Reato più grave: quello con pena più grave: Sez. U, Sentenza n. 15 del 26/11/1997 Cc. (dep. 03/02/1998 ), Rv. 209486, Imputato: Varnelli.

• Aumenti: solo sulla pena base del reato più grave, in caso di pene non omogenee Sez. 3, Ordinanza n. 44414 del 30/09/2004 Cc. (dep. 16/11/2004 ) Rv. 230490, Imputato: Novaresio ed altri.

Page 20: Decisione dispositivo

20

Pena base ed aumenti – non è consentito l’aumento forfettario

• Sez. 1, Sentenza n. 4520 del 20/01/2005 Cc. (dep. 08/02/2005 ) Rv. 230750 Imputato: Caffaratto ed altro.

• In tema di continuazione, poiché la determinazione forfettaria della pena non è consentita, in quanto l'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen. prevede che il giudice stabilisca la pena per ciascun reato e poi determini quella complessiva osservando la norma di cui all'art. 81 cod. pen., allorché il giudice della cognizione non abbia specificato i singoli aumenti per ciascuna violazione, quello dell'esecuzione deve individuarli partitamente, qualora a seguito di depenalizzazione di violazioni componenti il reato continuato, occorra espungere dalla pena complessivamente inflitta quella imputabile a dette violazioni.

Page 21: Decisione dispositivo

21

Sanzioni processuali• Non danno luogo a nullità ai sensi dell’art. 604 c.p.p. – riguardano quindi

maggiormente il giudice d’appello. Tuttavia:• Sez. U, Sentenza n. 7930 del 21/04/1995 Ud. (dep. 17/07/1995 ) Rv. 201549,

Imputato: Zouine. È nulla "in parte qua", perché non consente il controllo sul buon uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale, la sentenza con cui il giudice di merito, nel pronunciare condanna per più reati, determini la pena complessiva senza alcuna indicazione della pena stabilita per ciascun reato, di quello ritenuto più grave e dell'aumento per la continuazione.

• Sez. 2, Sentenza n. 23653 del 15/05/2008 Ud. (dep. 11/06/2008 ) Rv. 240612, Imputato: Asseliti e altri. La omessa indicazione dei criteri di determinazione della pena, anche nel caso che riguardi più reati unificati nella continuazione, non configura una nullità di ordine generale, nè una nullità specifica della sentenza di condanna, giacché il precetto di cui all'art. 533, comma secondo, cod. proc. pen. non è assistito da alcuna specifica sanzione processuale. Per conseguenza, in applicazione del principio di tassatività delle nullità, l'anzidetta omissione configura soltanto la mancanza di motivazione della sentenza in ordine alla determinazione della pena, sottraendo all'imputato il controllo sull'uso fatto dal giudice del suo potere discrezionale.

Page 22: Decisione dispositivo

22

Massima chiarezza nel reato continuato

• Individuare il reato più grave.• Effettuare il giudizio di valenza, ai sensi

dell’art. 69 cod. pen., fra aggravanti e attenuanti.

• Indicare l’aumento per ciascun reato satellite (se possibile indicare anche la frazione di aumento per ciascuna aggravante).

Page 23: Decisione dispositivo

23

Esempio banale

• E’ poco chiaro scrivere:– pena base per il capo a): anni due e mesi otto,

aumentata ad anni tre mesi quattro per il capo b) e alla misura finale di anni 4 per il capo c)

• E’ molto più chiaro scrivere:– pena base per il capo a): anni due e mesi otto;

aumentata di:• mesi otto per il capo b) e portata quindi ad anni

tre e mesi quattro;• mesi otto per il capo c) e portata quindi alla

misura finale di anni 4.

Page 24: Decisione dispositivo

24

Art. 533, comma 3 – sospensione condizionale e mon menzione

• Riguardare sempre con attenzione la disciplina sostanziale.

• In particolare: attenzione all’art. 163 c.p. Errori comuni:

• Sospendere anche la pena pecuniaria nel caso previsto dall’ultima parte dell’art. 163, comma 1, c.p.

• Non osservare le condizioni previste dall’art. 164, ultimo comma, c.p., in caso di seconda sospensione.

• Non applicare subito l’art. 300 c.p.p.

Page 25: Decisione dispositivo

25

Le pene accessorie

• Sez. U, Sentenza n. 8411 del 27/05/1998 Ud. (dep. 17/07/1998), Rv. 210980 Imputato: Ishaka. Ai fini dell'applicazione all'esito del giudizio abbreviato della pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici, deve sempre aversi riguardo alla pena principale irrogata in concreto, come risultante a seguito della diminuzione effettuata per la scelta del rito.

• Sez. 6, Sentenza n. 17616 del 27/03/2008 Ud. (dep. 30/04/2008), Rv. 240067, Imputato: Pizza e altri. In caso di condanna per reato continuato, la pena principale alla quale si deve fare riferimento per stabilire la durata della conseguente pena accessoria è quella inflitta per la violazione più grave, come determinata per effetto del giudizio di bilanciamento tra le circostanze attenuanti ed aggravanti, e non già quella complessivamente individuata tenendo conto dell'aumento per la continuazione. (Fattispecie relativa alla pena accessoria dell'interdizione dai pubblici uffici).

Page 26: Decisione dispositivo

26

Le misure di sicurezza

• Le misure di sicurezza sono regolate dalla legge in vigore al tempo della loro applicazione (art. 200 cod. pen.).

• Va motivata la pericolosità sociale (art. 31 legge 10 ottobre 1986, n. 663).

• Il D.L. 23.05.2008, n. 92, convertito, con modificazioni, nella L. 24 luglio 2008, n. 125, ha introdotto nuovi criteri per l’espulsione dello straniero.

Page 27: Decisione dispositivo

27

Articoli 534-537 c.p.p. – spese – pubblicazione – falsità di documenti

• Le spese, in caso di remissione della querela, sono a carico del querelato, salvo che nell’atto di remissioni sia stato diversamente convenuto (art. 340, comma 4, c.p.p.).

• La condanna solidale alle spese (art. 535, comma 2) riguarda solo i condannati per lo stesso reato o per reato connesso. I condannati per reati non connessi vanno condannati alle sole spese comuni.

• E’ opportuno specificare se la pubblicazione della sentenza di condanna vada effettuata per intero o per estratto (art. 536).

• La falsità di un documento (art. 537) può essere pronunciata solo con la sentenza di condanna.

Page 28: Decisione dispositivo

28

Ricordare di sospendere i termini di custodia cautelare

Articolo 304, comma 1

lett. c), c.p.p.

Page 29: Decisione dispositivo

29

Sezione III Decisioni sulle statuizioni civili

artt. 538 – 543 c.p.p.• Sez. U, Sentenza n. 20 del 27/10/1999 Cc. (dep. 03/12/1999 )

Rv. 21464, Imputato: Fraccari. In tema di spese relative all'azione civile, poiché l'art. 153 disp. att. cod. proc. pen. non commina alcuna sanzione di nullità o inammissibilità per l'inosservanza del dovere della parte civile di produrre l'apposita nota, la mancanza di questa, ove la domanda di rifusione sia stata tempestivamente proposta, non ne preclude la liquidazione in favore della stessa parte civile sulla base della tariffa professionale vigente, con esclusione del rimborso delle spese vive in relazione alle quali, viceversa, è necessaria la specificazione e l'allegazione di adeguata documentazione probatoria.

Page 30: Decisione dispositivo

30

Ancora sulle statuizioni civili

• Ricordare le disposizioni dell’art. 110 D.P.R. 30.05.2002, n. 115 – Testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia