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Senato della Repubblica XVII Legislatura Fascicolo Iter DDL S. 2085-B Legge annuale per il mercato e la concorrenza 19/03/2018 - 14:59

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  • Senato della Repubblica

    XVII Legislatura

    Fascicolo Iter

    DDL S. 2085-B

    Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    19/03/2018 - 14:59

  • Indice

    1. DDL S. 2085-B - XVII Leg. 1

    1.1. Dati generali 2

    1.2. Testi 5

    1.2.1. Testo DDL 2085-B 6

    1.2.2. Relazione 2085-C 83

    1.2.3. Testo correlato 2085-C (ALLEGATO) 86

    1.2.4. Testo approvato 2085-B (Bozza provvisoria) 107

    1.2.5. Testo 1 146

    1.3. Trattazione in Commissione 175

    1.3.1. Sedute 176

    1.3.2. Resoconti sommari 178

    1.3.2.1. 10^ Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) 179

    1.3.2.1.1. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 345 (pom.) del

    05/07/2017 180

    1.3.2.1.2. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 346 (pom.)

    dell'11/07/2017 183

    1.3.2.1.3. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 347 (pom.) del

    12/07/2017 188

    1.3.2.1.4. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 349 (pom.) del

    18/07/2017 190

    1.3.2.1.5. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 351 (ant.) del

    20/07/2017 221

    1.3.2.1.6. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 352 (pom.) del

    25/07/2017 225

    1.3.2.1.7. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 353 (ant.) del

    27/07/2017 239

    1.3.2.1.8. 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) - Seduta n. 354 (ant.) del

    27/07/2017 242

    1.4. Trattazione in consultiva 254

    1.4.1. Sedute 255

    1.4.2. Resoconti sommari 258

    1.4.2.1. 1^ Commissione permanente (Affari Costituzionali) 259

    1.4.2.1.1. 1ªCommissione permanente (Affari Costituzionali) - Seduta n. 204 (pom., Sottocomm. pareri) del

    25/07/2017 260

    1.4.2.2. 2^ Commissione permanente (Giustizia) 264

  • 1.4.2.2.1. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 68 (pom., Sottocomm. pareri) del 25/07/2017 265

    1.4.2.2.2. 2ªCommissione permanente (Giustizia) - Seduta n. 409 (pom.) del 26/07/2017 266

    1.4.2.3. 5^ Commissione permanente (Bilancio) 277

    1.4.2.3.1. 5ªCommissione permanente (Bilancio) - Seduta n. 789 (ant.) del 27/07/2017 278

    1.4.2.4. 8^ Commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) 282

    1.4.2.4.1. 8ªCommissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) - Seduta n. 327 (pom.) del

    25/07/2017 283

    1.4.2.5. 12^ Commissione permanente (Igiene e sanita') 296

    1.4.2.5.1. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 477 (pom.) del 25/07/2017 297

    1.4.2.5.2. 12ªCommissione permanente (Igiene e sanita') - Seduta n. 478 (ant.) del 26/07/2017 877

    1.5. Trattazione in Assemblea 884

    1.5.1. Sedute 885

    1.5.2. Resoconti stenografici 886

    1.5.2.1. Seduta n. 869 (ant.) del 01/08/2017 887

    1.5.2.2. Seduta n. 870 (pom.) del 01/08/2017 937

    1.5.2.3. Seduta n. 871 (ant.) del 02/08/2017 1068

  • 1. DDL S. 2085-B - XVII Leg.

    DDL S. 2085-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1. DDL S. 2085-B - XVII Leg.

    Senato della Repubblica Pag. 1

  • 1.1. Dati generalicollegamento al documento su www.senato.it

    Disegni di leggeAtto Senato n. 2085-BXVII Legislatura

    Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    Iter2 agosto 2017: approvato definitivamente. LeggeSuccessione delle letture parlamentariC.3012 assorbe C.2437, C.2469, C.2684, C.2708, C.2733, C.3025, C.3060

    approvatoS.2085 approvato con modificazioniC.3012-B approvato con modificazioniS.2085-B approvato definitivamente. Legge

    Legge n. 124/17 del 4 agosto 2017, GU n. 189 del 14 agosto 2017.

    Iniziativa GovernativaMinistro dello sviluppo economico Federica Guidi (Governo Renzi-I)Di concerto conMinistro della salute Beatrice Lorenzin , Ministro dell'economia e finanze Pietro Carlo Padoan ,Ministro della giustizia Andrea OrlandoNaturaordinariaContenente deleghe al Governo.Collegato alla legge di bilancio per l'anno 2015PresentazioneTrasmesso in data 29 giugno 2017; annunciato nella seduta ant. n. 849 del 29 giugno 2017.Classificazione TESEOCONCORRENZA , TUTELA DEI CONSUMATORI E DEGLI UTENTIArticoliASSICURAZIONI PRIVATE E MUTUE ASSICURATRICI (Artt.1c1-39), AUTOVEICOLI(Artt.1c2-11, 27-32), AUTOMOBILI (Artt.1c2-11, 27-32), NAVI E NATANTI (Artt.1c2-5),POLIZZE ASSICURATIVE (Artt.1c2-5, 26, 135-140, 148, 149), OBBLIGHI (Artt.1c2-5),CONTRATTI (Artt.1c2-11, 14), BASI DI DATI (Artt.1c2-5, 15, 16, 20-23, 27-32, 73, 85, 100-119,188, 189), OBBLIGO DI FORNIRE DATI NOTIZIE E INFORMAZIONI (Artt.1c6-13, 27-32, 125-128, 135-140, 178), PREMI DI ASSICURAZIONE (Artt.1c6-13, 16, 33-37), INTERNET (Artt.1c6-

    DDL S. 2085-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 2

    http://www.senato.it/versionestampa/stampa.jsp?url=/leg/17/BGT/Schede/Ddliter/48172.htm&thispagehttp://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45493http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44519http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44584http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44909http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=44951http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45016http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45507http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=45565http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=46060http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=sddliter&leg=17&id=48009http://www.normattiva.it/uri-res/N2Ls?urn:nir:stato:legge:2017;124http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=COMPGOV&id=74&leg=17

  • 11, 20, 33-37, 41-43, 61-64, 166, 167, 179-182, 184), SCONTI (Artt.1c6-11, 65, 166, 167),APPARECCHI E IMPIANTI ELETTRONICI (Artt.1c6-11, 20, 21-23, 122, 179-182, 184),VALUTAZIONE E CLASSIFICAZIONE (Artt.1c14, 17-19), TESTIMONI NEL PROCESSOPENALE (Art.1c15), INCIDENTI STRADALI (Artt.1c6-8, 15, 16, 20), LIMITI E VALORI DIRIFERIMENTO (Artt.1c6-11, 15, 17-19, 27-32, 38, 39, 98, 99, 142-147), RISARCIMENTO DIDANNI ALLA PERSONA (Artt.1c17-19), DECRETI DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA(Artt.1c17-19), INDENNIZZI PER INVALIDITA' (Artt.1c17-19), DECRETI MINISTERIALI(Artt.1c17-19, 44-46, 49, 66-69, 75-79, 98, 99, 123, 132-134, 146, 156, 175, 176, 189 ), MINISTERODELLO SVILUPPO ECONOMICO (Artt.1c17-19, 44, 45, 49, 66-69, 75-79, 98, 99), MINISTERODELL' ECONOMIA E DELLE FINANZE (Artt.1c132-134), MINISTERO DELL' INTERNO(Art.1c46), PROVE NEL PROCESSO CIVILE (Art.1c20), FORNITORI DI SERVIZI INTERNET(Artt.1c20, 41-43), FRODE (Artt.1c21-23, 27-32), RISARCIMENTO DI DANNI (Art.1c24),CESSIONE DI CREDITI (Art.1c24), RIPARAZIONI (Artt.1c6-11, 24), FATTURACOMMERCIALE (Art.1c24), RISCHI ASSICURATI (Art.1c25), ABROGAZIONE DI NORME(Artt.1c27-32, 57, 58, 141, 148, 149, 157-164, 174), ISTITUTO PER LA VIGILANZA SULLEASSICURAZIONI ( IVASS ) (Artt.1c1-37), VIGILANZA (Artt.1c33-37, 188, 189), PENSIONECOMPLEMENTARE (Artt.1c38, 39), OPZIONE (Artt.1c38, 39, 41-43, 46), SERVIZIOTELEFONICO (Artt.1c41-53, 130, 131), SERVIZIO RADIOTELEVISIVO (Artt.1c41-43), COSTI(Artt.1c41-43, 130-134 ), RECESSO (Artt.1c38, 39, 41-43, 46, 135), SERVIZIO POSTALE(Artt.1c54, 57, 58), NOTIFICAZIONE DI ATTI (Artt.1c57, 58), LICENZE (Artt.1c57, 58),ENERGIA (Artt.1c59-99), GAS METANO (Artt.1c59-97, 106), DISCIPLINA TRANSITORIA(Artt.1c59, 60, 66-69), TARIFFE ELETTRICHE (Artt.1c60-97), DISTRIBUTORI DICARBURANTE (Artt.1c98-129), OPERAZIONI BANCARIE (Artt.1c130-140), MUTUI EPRESTITI (Artt.1c135-140), ASSICURAZIONE SULLA VITA (Artt.1c135-140), LIBERIPROFESSIONISTI (Artt.1c141-156), SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI (Artt.1c141, 143, 148,149), ONORARI E TARIFFE PROFESSIONALI (Artt.1c142-147, 150-156), AVVOCATI EPROCURATORI (Art.1c141), NOTAI (Artt.1c142-147), FARMACIE (Artt.1c157-165),FARMACISTI (Artt.1c157-165), ASSICURAZIONE OBBLIGATORIA DELLARESPONSABILITA' CIVILE (Artt.1c2-11), POLIZIA STRADALE (Artt.1c21-23), PUBBLICITA'DI ATTI E DOCUMENTI (Artt.1c33-37, 152), MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHESOCIALI (Artt.1c38, 39), COMMISSIONI CONSIGLI E COMITATI AMMINISTRATIVI(Artt.1c38, 39), LINEE TELEFONICHE (Artt.1c 44, 45, 47-53), TARIFFE TELEFONICHE(Artt.1c55, 56), ALBI ELENCHI E REGISTRI (Artt.1c44, 45, 54, 80-97, 100-119, 175),PAGAMENTO (Artt.1c47-53, 167), COMMERCIO ELETTRONICO E DIGITALE (Artt.1c47-53,167), TUTELA DELLA RISERVATEZZA (Artt.1c54, 85, 184), PREZZI (Artt.1c61-97, 166, 167),TARIFFE DEI SERVIZI PUBBLICI (Artt.1c61-64), SITI E PORTALI WEB (Artt.1c41, 61-64, 167,179-182, 184), AUTORITA' PER L' ENERGIA ELETTRICA ED IL GAS (Artt.1c61-74),CLAUSOLE CONTRATTUALI (Artt.1c61-64, 86, 87, 166, 167), ASSOCIAZIONI DICONSUMATORI E DI UTENTI (Art.1c65), INFORMAZIONE (Artt.1c72-74), AGEVOLAZIONIPUBBLICHE (Artt.1c75-79), CONSIGLIO NAZIONALE DEL NOTARIATO (Artt.1c142-147),COMUNI (Artt.1c157-164), SOCIETA' (Artt.1c157-164), MEDICI (Artt.1c157-164), DIVIETI(Artt.1c157-164), NOLEGGIO E NOLO (Art.1c170), CICLI E MOTOVEICOLI (Art.1c170),ORARIO DI LAVORO (Art.1c165), ANNULLABILITA' E NULLITA' (Artt.1c166, 167),ALBERGHI E LOCANDE (Artt.1c166, 167), UTENTI E CONSUMATORI (Artt.1c168, 169),SERVIZI PUBBLICI DI TRASPORTO (Artt.1c167-169, 184), INDICI STATISTICI (Artt.1c6-8),PROVINCE (Artt.1c6-8), TRATTAMENTO DI FINE RAPPORTO (Art.1c38), TELEMATICA(Art.1c41), CONSENSO (Art.1c41), DONAZIONI E LIBERALITA' (Artt.1c49-52), CENTRI ESTRUTTURE DI UTILITA' SOCIALE (Artt.1c49, 125), DIRITTO D' AUTORE (Art.1c56),ROYALTIES E DIRITTI DI USO (Art.1c56), ARTISTI DELLO SPETTACOLO (Art.1c56),INDIGENTI E NULLATENENTI (Art.1c66), ACQUIRENTE UNICO ( AU SPA ) (Artt.1c73, 106),APPROVVIGIONAMENTO IDRICO (Art.1c74), GESTORE DEI SERVIZI ELETTRICI ( GSE SPA

    DDL S. 2085-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

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  • ) (Art.1c89), RISPARMIO ENERGETICO (Art.1c89), FONTI RINNOVABILI DI ENERGIA(Art.1c89), ENERGIA SOLARE (Art.1c89), ENERGIA ELETTRICA (Art.1c92), APPALTOCONCORSO E GARE DI APPALTO (Artt.1c94, 95), CONCESSIONARI (Art.1c97), CANONE DICONCESSIONE (Art.1c97), STOCCAGGIO DI PRODOTTI (Art.1c97), GAS DI PETROLIOLIQUEFATTI (Art.1c106), SOPPRESSIONE DI ENTI (Art.1c106), TRASFERIMENTO DICOMPETENZA (Art.1c106), APPARECCHI ELETTRICI (Art.1c122), RIFIUTI E MATERIALE DISCARTO (Artt.1c122, 123), MINISTERO DELL' AMBIENTE E DELLA TUTELA DELTERRITORIO E DEL MARE (Art.1c123), METALLI (Artt.1c123, 124), CONTRIBUTI PUBBLICI(Artt.1c125-128), IMPRESE (Artt.1c125-128), MUTUI EDILIZI (Art.1c135), LEASING (Artt.1c136-140), ARCHIVI NOTARILI (Artt.1c145-147), MINISTERO DELLA GIUSTIZIA (Artt.1c145-147),ISPETTORI (Art.1c147), CERTIFICATI IPOTECARI E CATASTALI (Artt.1c151, 172, 173),PERITI AGRARI E DOTTORI AGRONOMI (Art.1c151), TITOLI PROFESSIONALI (Art.1c152),ODONTOIATRI (Artt.1c153-156), MINISTERO DELLA SALUTE (Art.1c156), PRESCRIZIONIMEDICHE (Art.1c164), MEDICINALI (Art.1c164), TRASPORTI LOCALI (Art.1c167),TRASPORTI EXTRA URBANI (Art.1c167), BIGLIETTI DI VIAGGIO (Art.1c167), ARCHIVI(Art.1c171), FOTOCOPIE E XEROCOPIE (Art.1c171), BIBLIOTECHE (Art.1c171), BENICULTURALI ED ARTISTICI (Artt.1c171, 175), REGOLAMENTI (Art.1c174), BANCONAZIONALE DI PROVA DI GARDONE VAL TROMPIA (Art.1c174), ARMI (Art.1c174),ESPORTAZIONI (Art.1c175), ANTIQUARIATO (Art.1c175), MOBILI ARREDI ESUPPELLETTILI (Art.1c175), AUTORIZZAZIONI (Art.1c175), ATTESTATI E CERTIFICATI(Art.1c175), FUSIONE, CONCENTRAZIONE E CONFERIMENTO DI SOCIETA' ED ENTI(Art.1c177), NEGOZI E RIVENDITE (Art.1c178), BEVANDE ALCOLICHE E LIQUORI(Art.1c178), IMPOSTE DI FABBRICAZIONE (Art.1c178), DECRETI LEGISLATIVI DELEGATI(Artt.1c179-182, 184), TAXI (Artt.1c179-182), TRASPORTO DI PASSEGGERI (Artt.1c179-182),AUTOBUS (Art.1c183), IMPRESE DI TRASPORTO (Art.1c183), CENTRI URBANI (Art.1c184),INNOVAZIONE TECNOLOGICA (Art.1c184), ISTITUZIONE DI SEDI ED UFFICI PUBBLICI(Art.1c188), MINISTERO DELLE INFRASTRUTTURE E DEI TRASPORTI (Art.1c189),TRASPORTO DI MERCI (Art.1c189), AUTOTRASPORTI (Art.1c189)RelatoriRelatore alla Commissione Sen. Salvatore Tomaselli (PD) (dato conto della nomina l'11 luglio 2017).Relatore alla Commissione Sen. Luigi Marino (AP-CpE-NCD) (dato conto della nomina l'11 luglio2017) .Relatore di maggioranza Sen. Salvatore Tomaselli (PD) nominato nella seduta ant. n. 354 del 27luglio 2017 .Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Relatore di maggioranza Sen. Luigi Marino (AP-CpE-NCD) nominato nella seduta ant. n. 354 del 27luglio 2017 .Deliberata richiesta di autorizzazione alla relazione orale.Annunciata la relazione orale il 31 luglio 2017; annuncio nella seduta ant. n. 869 del 1 agosto 2017.AssegnazioneAssegnato alla 10ª Commissione permanente (Industria, commercio, turismo) in sede referente il4 luglio 2017. Annuncio nella seduta pom. n. 850 del 4 luglio 2017.Pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 8ª (Lavori pubblici), 12ª(Sanita')

    DDL S. 2085-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.1. Dati generali

    Senato della Repubblica Pag. 4

    http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=23080http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=29129http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=23080http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=49http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SATTSEN&leg=17&id=29129http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SGRP&leg=17&id=73http://www.senato.it/loc/link.asp?tipodoc=SCOM&leg=17&tipo=0&cod=10

  • 1.2. Testi

    DDL S. 2085-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2. Testi

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  • 1.2.1. Testo DDL 2085-Bcollegamento al documento su www.senato.it

    Senato della Repubblica XVII LEGISLATURAN. 2085-BDISEGNO DI LEGGEPresentato dal Ministro dello sviluppo economico (GUIDI)di concerto con il Ministro della salute (LORENZIN)con il Ministro dell'economia e delle finanze (PADOAN)e con il Ministro della giustizia (ORLANDO)(V. Stampato Camera n. 3012)approvato dalla Camera dei deputati il 7 ottobre 2015(V. Stampato n. ?2085)modificato dal Senato della Repubblica il 3 maggio 2017(V. Stampato Camera n. ?3012-B)nuovamente modificato dalla Camera dei deputati il 29 giugno 2017Trasmesso dal Presidente della Camera dei deputati alla Presidenzail 29 giugno 2017Legge annuale per il mercato e la concorrenza

    DISEGNO DI LEGGE DISEGNO DI LEGGEApprovato dal Senato della Repubblica Approvato dalla Camera dei deputatiArt. 1 Art. 11. La presente legge reca disposizioni finalizzate arimuovere ostacoli regolatori all'apertura dei mercati, apromuovere lo sviluppo della concorrenza e a garantire latutela dei consumatori, anche in applicazione dei princìpidel diritto dell'Unione europea in materia di liberacircolazione, concorrenza e apertura dei mercati, nonchédelle politiche europee in materia di concorrenza.

    1. Identico.

    2. Il comma 1 dell'articolo 132 del codice delleassicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, èsostituito dai seguenti:

    2. Identico.

    «1. Le imprese di assicurazione stabilisconopreventivamente le condizioni di polizza e le tariffe relativeall'assicurazione obbligatoria, comprensive di ogni rischioderivante dalla circolazione dei veicoli a motore e deinatanti.

    DDL S. 2085-B - Senato della Repubblica XVII Legislatura 1.2.1. Testo DDL 2085-B

    Senato della Repubblica Pag. 6

    http://www.senato.it/japp/bgt/showdoc/17/DDLPRES/1028729/index.html?stampa=si&spart=si&toc=no

  • 1-bis. Le imprese di assicurazione sono tenute ad accettarele proposte che sono loro presentate secondo le condizioni ele tariffe di cui al comma 1, fatta salva la necessaria verificadella correttezza dei dati risultanti dall'attestato di rischio,nonché dell'identità del contraente e dell'intestatario delveicolo, se persona diversa.1-ter. Qualora dalla verifica, effettuata anche medianteconsultazione delle banche di dati di settore e dell'archivioinformatico integrato istituito presso l'IVASS di cuiall'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e successive modificazioni, risulti che leinformazioni fornite dal contraente non siano corrette overitiere, le imprese di assicurazione non sono tenute adaccettare le proposte loro presentate. Le imprese diassicurazione, in caso di mancata accettazione dellaproposta, ricalcolano il premio e inviano un nuovopreventivo al potenziale contraente».3. All'articolo 132 del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esuccessive modificazioni, è aggiunto, in fine, il seguentecomma:

    3. Identico.

    «3-bis. In caso di segnalazione di violazione o elusionedell'obbligo a contrarre, incluso il rinnovo, i terminiregolamentari di gestione dei reclami da parte dell'IVASSsono dimezzati. Decorso inutilmente il termine, l'IVASSprovvede a irrogare le sanzioni di cui all'articolo 314».4. All'articolo 314, comma 1, del codice delle assicurazioniprivate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, le parole: «euro millecinquecento ad euroquattromilacinquecento» sono sostituite dalle seguenti:«euro duemilacinquecento ad euro quindicimila».

    4. Identico.

    5. Ai commi 1-bis e 1-ter dell'articolo 32 del decreto-legge24 gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, le parole: «di cui al comma 1»,ovunque ricorrono, sono sostituite dalle seguenti: «di cuiall'articolo 132-ter, comma 1, del codice delle assicurazioniprivate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209».

    5. Identico.

    6. Dopo l'articolo 132 del codice delle assicurazioni private,di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, sonoinseriti i seguenti:

    6. Identico.

    «Art. 132-bis. -- (Obblighi informativi degli intermediari). -- 1. Gli intermediari, prima della sottoscrizione di uncontratto di assicurazione obbligatoria per i veicoli amotore, sono tenuti a informare il consumatore in modocorretto, trasparente ed esaustivo sui premi offerti da tuttele imprese di assicurazione di cui sono mandatarirelativamente al contratto base previsto dall'articolo 22 deldecreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito, conmodificazioni, dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, esuccessive modificazioni.

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    Senato della Repubblica Pag. 7

  • 2. Al fine di cui al comma 1, gli intermediari fornisconol'indicazione dei premi offerti dalle imprese diassicurazione mediante collegamento telematico alpreventivatore consultabile nei siti internet dell'IVASS edel Ministero dello sviluppo economico e senza obbligo dirilascio di supporti cartacei.3. L'IVASS adotta disposizioni attuative in modo dagarantire l'accesso e la risposta per via telematica, sia aiconsumatori che agli intermediari, esclusivamente per ipremi applicati dalle imprese di assicurazione per ilcontratto base relativo ad autovetture e motoveicoli. Con lestesse disposizioni sono definite le modalità attraverso lequali, ottenuti i preventivi sulla base delle informazioniinserite nel servizio informativo di cui all'articolo 136,comma 3-bis, è consentita la conclusione del contratto, acondizioni non peggiorative rispetto a quanto indicato nelpreventivo stesso, o presso un'agenzia della compagniaovvero, per le imprese che lo prevedano, attraverso uncollegamento diretto al sito internet di ciascuna compagniadi assicurazione.4. Il contratto stipulato senza la dichiarazione del cliente diaver ricevuto, ove prescritte, le informazioni di cui alcomma 1 è affetto da nullità rilevabile solo a favore delcliente.Art. 132-ter. -- (Sconti obbligatori). -- 1. In presenza dialmeno una delle seguenti condizioni, da verificare inprecedenza o contestualmente alla stipulazione del contrattoo dei suoi rinnovi, le imprese di assicurazione praticano unosconto determinato dall'impresa nei limiti stabiliti dalcomma 2:a) nel caso in cui, su proposta dell'impresa di assicurazione,i soggetti che presentano proposte per l'assicurazioneobbligatoria accettano di sottoporre il veicolo a ispezioneda eseguire a spese dell'impresa di assicurazione;b) nel caso in cui vengono installati, su propostadell'impresa di assicurazione, o sono già presenti e portabilimeccanismi elettronici che registrano l'attività del veicolo,denominati "scatola nera" o equivalenti, ovvero ulterioridispositivi, individuati, per i soli requisiti funzionali miniminecessari a garantire l'utilizzo dei dati raccolti, inparticolare, ai fini tariffari e della determinazione dellaresponsabilità in occasione dei sinistri, con decreto delMinistro delle infrastrutture e dei trasporti, di concerto conil Ministro dello sviluppo economico, da adottare entronovanta giorni dalla data di entrata in vigore della presentedisposizione;c) nel caso in cui vengono installati, su propostadell'impresa di assicurazione, o sono già presenti,meccanismi elettronici che impediscono l'avvio del motorequalora sia riscontrato nel guidatore un tasso alcolemicosuperiore ai limiti stabiliti dalla legge per la conduzione diveicoli a motore.

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    Senato della Repubblica Pag. 8

  • 2. L'IVASS, con proprio regolamento, definisce criteri emodalità nell'ambito dei processi di costruzione della tariffae di ricalcolo del premio, per la determinazione da partedelle imprese di assicurazione dello sconto di cui al comma1. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteristabiliti dall'IVASS, definiscono uno sconto significativo daapplicare alla clientela a fronte della riduzione del rischioconnesso al ricorrere di una o più delle condizioni di cui alcomma 1 ed evidenziano in sede di preventivo e nelcontratto, in caso di accettazione da parte del contraente, losconto praticato per ciascuna delle condizioni di cui alcomma 1, in valore assoluto e in percentuale, rispetto alprezzo della polizza altrimenti applicato.3. L'IVASS identifica, sulla scorta di dati in propriopossesso e di indagini statistiche, la lista delle province amaggiore tasso di sinistrosità e con premio medio piùelevato. Tale lista è aggiornata con cadenza almenobiennale.4. Con il regolamento di cui al comma 2, l'IVASS, tenutoconto dei premi più elevati applicati nelle provinceindividuate ai sensi del comma 3 e di quelli praticati nellealtre province a più bassa sinistrosità ad assicurati con lemedesime caratteristiche soggettive e collocati nellamedesima classe di merito, definisce altresì i criteri e lemodalità finalizzati alla determinazione da parte delleimprese di assicurazione di uno sconto, aggiuntivo esignificativo rispetto a quello praticato ai sensi del comma2, da applicare ai soggetti residenti nelle province di cui alcomma 3, che non abbiano provocato sinistri conresponsabilità esclusiva o principale o paritaria negli ultimiquattro anni sulla base dell'evidenza dell'attestato di rischio,e che abbiano installato o installino, a seguito della stipuladel contratto, il dispositivo di cui al comma 1, lettera b).5. In particolare, il regolamento di cui al comma 2:a) definisce i parametri oggettivi, tra cui la frequenza deisinistri e il relativo costo medio, per il calcolo dello scontoaggiuntivo di cui al comma 4;b) prevede, nell'ambito delle modalità di cui al comma 4,che non possano sussistere differenziali di premio che nonsiano giustificati da specifiche evidenze sui differenziali dirischio.6. Le attività di cui ai commi precedenti sono svoltenell'ambito delle risorse umane e strumentali disponibili alegislazione vigente e comunque senza nuovi o maggiorioneri per la finanza pubblica.

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  • 7. Le imprese di assicurazione, in attuazione dei criteristabiliti dall'IVASS, a decorrere dalla data di entrata invigore della presente disposizione, applicano lo sconto neiconfronti dei soggetti che si trovino nelle condizionipreviste dal comma 4, di importo significativo e aggiuntivorispetto a quello praticato ai sensi del comma 2, edevidenziano in sede di preventivo e nel contratto, in caso diaccettazione da parte del contraente, lo sconto praticato, invalore assoluto e in percentuale, rispetto al prezzo dellapolizza altrimenti applicato. Lo sconto di cui al presentecomma si applica ai nuovi contratti o in occasione delrinnovo di quelli in essere.8. Resta fermo, nei casi di cui ai commi 2 e 4, l'obbligo dirispettare i parametri stabiliti dal contratto di assicurazione.Al fine del conseguimento della massima trasparenza,l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internetl'entità degli sconti effettuati in attuazione delle disposizionidi cui ai commi 1, 2, 4 e 7, secondo forme di pubblicità chene rendano efficace e chiara l'applicazione.9. L'IVASS, attraverso periodiche verifiche a campione,anche in via ispettiva ovvero a seguito di circostanziatasegnalazione da parte di terzi, accerta che le impreseassicurative tengano effettivamente conto, ai finidell'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 1, 2, 4 e7, nel processo di costruzione della tariffa e di ricalcolo delpremio, dei criteri definiti dal regolamento di cui al comma2 e del rispetto dei criteri e delle modalità finalizzati alladeterminazione dello sconto di cui al comma 4.10. L'IVASS verifica, inoltre, che lo sconto aggiuntivo dicui al comma 4 garantisca la progressiva riduzione delledifferenze dei premi applicati sul territorio nazionale neiconfronti di assicurati con le medesime caratteristichesoggettive e collocati nella medesima classe di merito.11. Il mancato rispetto da parte dell'impresa diassicurazione dei criteri e delle modalità per ladeterminazione dello sconto di cui ai commi 2 e 4 edell'obbligo di riduzione del premio nei casi previsti dalledisposizioni di cui ai commi 1 e 7 comporta l'applicazionealla medesima impresa, da parte dell'IVASS, di unasanzione amministrativa pecuniaria da euro 10.000 a euro80.000 e la riduzione automatica del premio diassicurazione relativo al contratto in essere.

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    Senato della Repubblica Pag. 10

  • 12. Nei casi di cui al comma 1, lettere b) e c), i costi diinstallazione, disinstallazione, funzionamento, sostituzionee portabilità sono a carico dell'impresa. La titolarità delledotazioni di cui alle citate lettere b) e c) spettaall'assicurato. La riduzione di premio praticata dall'impresadi assicurazione di cui al comma 1 si applica, altresì, incaso di contratto stipulato con un nuovo assicurato e in casodi scadenza di un contratto o di stipulazione di un nuovocontratto di assicurazione fra le stesse parti. Resta fermol'obbligo di rispettare i parametri stabiliti dal contratto diassicurazione».7. Il regolamento di cui all'articolo 132-ter, comma 2, delcodice di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209,introdotto dal comma 6 del presente articolo, è adottatodall'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni (IVASS)entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge.

    7. Identico.

    8. L'IVASS identifica, in sede di prima attuazione, la listadelle province a maggiore tasso di sinistrosità, di cuiall'articolo 132-ter, comma 3, del codice di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, entro novanta giornidalla data di entrata in vigore della presente legge.

    8. Identico.

    9. All'articolo 148 del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

    9. Identico.

    «11-bis. Resta ferma per l'assicurato la facoltà di ottenerel'integrale risarcimento per la riparazione a regola d'arte delveicolo danneggiato avvalendosi di imprese diautoriparazione di propria fiducia abilitate ai sensi dellalegge 5 febbraio 1992, n. 122. A tal fine, l'impresa diautoriparazione fornisce la documentazione fiscale eun'idonea garanzia sulle riparazioni effettuate, con unavalidità non inferiore a due anni per tutte le parti nonsoggette a usura ordinaria».10. Al fine di garantire le condizioni di sicurezza efunzionalità dei veicoli, le associazioni nazionalimaggiormente rappresentative del settoredell'autoriparazione, l'Associazione nazionale fra le impreseassicuratrici e le associazioni dei consumatori iscrittenell'elenco istituito ai sensi dell'articolo 137 del codice delconsumo, di cui al decreto legislativo 6 settembre 2005, n.206, e successive modificazioni, definiscono d'intesa traloro apposite linee guida finalizzate a determinare glistrumenti, le procedure, le soluzioni realizzative e gliulteriori parametri tecnici per l'effettuazione delleriparazioni a regola d'arte di cui all'articolo 148, comma 11-bis, del codice delle assicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, introdotto dal comma9 del presente articolo, sulla base di criteri oggettivi efacilmente riscontrabili. Le predette linee guida sonocomunicate al Ministero dello sviluppo economico che neassicura le necessarie forme di pubblicità.

    10. Identico.

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    Senato della Repubblica Pag. 11

  • 11. Le imprese di assicurazione praticano uno scontosignificativo rispetto al prezzo della polizza altrimentiapplicato nel caso in cui l'assicurato contragga più polizzeassicurative di veicoli in suo possesso e sottoscriva perciascuna polizza una clausola di guida esclusiva.

    11. Identico.

    12. Al comma 1 dell'articolo 133 del codice delleassicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, e successive modificazioni, leparole: «La predetta variazione in diminuzione del premio»sono sostituite dalle seguenti: «La predetta variazione delpremio, in aumento o in diminuzione, da indicare, in valoreassoluto e in percentuale rispetto alla tariffa in vigoreapplicata dall'impresa, all'atto dell'offerta di preventivodella stipulazione o di rinnovo,».

    12. Identico.

    13. All'articolo 133 del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, dopo ilcomma 1 è inserito il seguente:

    13. Identico.

    «1-bis. È fatto divieto alle imprese di assicurazione didifferenziare la progressione e l'attribuzione delle classi dimerito interne in funzione della durata del rapportocontrattuale tra l'assicurato e la medesima impresa, ovveroin base a parametri che ostacolino la mobilità tra diverseimprese di assicurazione. In particolare, le imprese diassicurazione devono garantire al soggetto che stipula ilnuovo contratto, nell'ambito della classe di merito, lecondizioni di premio assegnate agli assicurati aventiidentiche caratteristiche di rischio».14. All'articolo 134 del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguentimodificazioni:

    14. Identico.

    a) al comma 4-bis, dopo le parole: «non può assegnare alcontratto una classe di merito più sfavorevole rispetto aquella risultante dall'ultimo attestato di rischio conseguitosul veicolo già assicurato» sono aggiunte le seguenti: «enon può discriminare in funzione della durata del rapportogarantendo, nell'ambito della classe di merito, le condizionidi premio assegnate agli assicurati aventi le stessecaratteristiche di rischio del soggetto che stipula il nuovocontratto»;b) al comma 4-ter è aggiunto, in fine, il seguente periodo:«In ogni caso, le variazioni peggiorative apportate allaclasse di merito e i conseguenti incrementi del premio pergli assicurati che hanno esercitato la facoltà di cuiall'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), devono essereinferiori a quelli altrimenti applicati.»;c) dopo il comma 4-ter è inserito il seguente:

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    Senato della Repubblica Pag. 12

  • «4-ter.1. Conseguentemente al verificarsi di un sinistro,qualora l'assicurato accetti l'installazione di uno deidispositivi di cui all'articolo 132-ter, le variazionipeggiorative apportate alla classe di merito e i conseguentiincrementi del premio devono essere inferiori a quellialtrimenti applicati».15. All'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esuccessive modificazioni, sono aggiunti, in fine, i seguenticommi:

    15. Identico.

    «3-bis. In caso di sinistri con soli danni a cose,l'identificazione di eventuali testimoni sul luogo diaccadimento dell'incidente deve risultare dalla denuncia disinistro o comunque dal primo atto formale del danneggiatonei confronti dell'impresa di assicurazione o, in mancanza,deve essere richiesta dall'impresa di assicurazione conespresso avviso all'assicurato delle conseguenze processualidella mancata risposta. In quest'ultimo caso, l'impresa diassicurazione deve effettuare la richiesta di indicazione deitestimoni con raccomandata con avviso di ricevimentoentro il termine di sessanta giorni dalla denuncia del sinistroe la parte che riceve tale richiesta effettua la comunicazionedei testimoni, a mezzo di raccomandata con avviso diricevimento, entro il termine di sessanta giorni dallaricezione della richiesta. L'impresa di assicurazione deveprocedere a sua volta all'individuazione e allacomunicazione di eventuali ulteriori testimoni entro iltermine di sessanta giorni. Fatte salve le risultanzecontenute in verbali delle autorità di polizia intervenute sulluogo dell'incidente, l'identificazione dei testimoni avvenutain un momento successivo comporta l'inammissibilità dellaprova testimoniale addotta.3-ter. In caso di giudizio, il giudice, sulla base delladocumentazione prodotta, non ammette le testimonianzeche non risultino acquisite secondo le modalità previste dalcomma 3-bis. Il giudice dispone l'audizione dei testimoniche non sono stati indicati nel rispetto del citato comma 3-bis nei soli casi in cui risulti comprovata l'oggettivaimpossibilità della loro tempestiva identificazione.3-quater. Nelle controversie civili promosse perl'accertamento della responsabilità e per la quantificazionedei danni, il giudice, anche su documentata segnalazionedelle parti che, a tale fine, possono richiedere i datiall'IVASS, trasmette un'informativa alla procura dellaRepubblica, per quanto di competenza, in relazione allaricorrenza dei medesimi nominativi di testimoni presenti inpiù di tre sinistri negli ultimi cinque anni registrati nellabanca dati dei sinistri di cui al comma 1. Il presente commanon si applica agli ufficiali e agli agenti delle autorità dipolizia che sono chiamati a testimoniare».

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  • 16. L'IVASS provvede alla verifica trimestrale dei datirelativi ai sinistri che le imprese di assicurazione sonotenute a inserire nella banca dati dei sinistri, di cuiall'articolo 135 del codice delle assicurazioni private, di cuial decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, e successivemodificazioni, al fine di assicurare l'omogenea e oggettivadefinizione dei criteri di trattamento dei dati medesimi.All'esito delle verifiche periodiche, l'IVASS redige appositarelazione le cui risultanze sono considerate anche al finedella definizione della significatività degli sconti di cuiall'articolo 132-ter, comma 1, del citato codice di cui aldecreto legislativo n. 209 del 2005, introdotto dal comma 6del presente articolo.

    16. Identico.

    17. L'articolo 138 del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, èsostituito dal seguente:

    17. Identico.

    «Art. 138. -- (Danno non patrimoniale per lesioni di nonlieve entità). -- 1. Al fine di garantire il diritto delle vittimedei sinistri a un pieno risarcimento del danno nonpatrimoniale effettivamente subìto e di razionalizzare i costigravanti sul sistema assicurativo e sui consumatori, condecreto del Presidente della Repubblica, da adottare entrocentoventi giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente disposizione, previa deliberazione del Consigliodei ministri, su proposta del Ministro dello sviluppoeconomico, di concerto con il Ministro della salute, con ilMinistro del lavoro e delle politiche sociali e con ilMinistro della giustizia, si provvede alla predisposizione diuna specifica tabella unica su tutto il territorio dellaRepubblica:a) delle menomazioni all'integrità psico-fisica comprese tradieci e cento punti;b) del valore pecuniario da attribuire a ogni singolo puntodi invalidità comprensivo dei coefficienti di variazionecorrispondenti all'età del soggetto leso.2. La tabella unica nazionale è redatta, tenuto conto deicriteri di valutazione del danno non patrimoniale ritenuticongrui dalla consolidata giurisprudenza di legittimità,secondo i seguenti princìpi e criteri:a) agli effetti della tabella, per danno biologico si intende lalesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisicadella persona, suscettibile di accertamento medico-legale,che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane esugli aspetti dinamico-relazionali della vita deldanneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussionisulla sua capacità di produrre reddito;b) la tabella dei valori economici si fonda sul sistema apunto variabile in funzione dell'età e del grado di invalidità;

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  • c) il valore economico del punto è funzione crescente dellapercentuale di invalidità e l'incidenza della menomazionesugli aspetti dinamico-relazionali della vita del danneggiatocresce in modo più che proporzionale rispetto all'aumentopercentuale assegnato ai postumi;d) il valore economico del punto è funzione decrescentedell'età del soggetto, sulla base delle tavole di mortalitàelaborate dall'ISTAT, al tasso di rivalutazione pariall'interesse legale;e) al fine di considerare la componente del danno morale dalesione all'integrità fisica, la quota corrispondente al dannobiologico stabilita in applicazione dei criteri di cui allelettere da a) a d) è incrementata in via percentuale eprogressiva per punto, individuando la percentuale diaumento di tali valori per la personalizzazione complessivadella liquidazione;f) il danno biologico temporaneo inferiore al 100 per centoè determinato in misura corrispondente alla percentuale diinabilità riconosciuta per ciascun giorno.3. Qualora la menomazione accertata incida in manierarilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personalidocumentati e obiettivamente accertati, l'ammontare delrisarcimento del danno, calcolato secondo quanto previstodalla tabella unica nazionale di cui al comma 2, può essereaumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamentodelle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 30 percento.4. L'ammontare complessivo del risarcimento riconosciutoai sensi del presente articolo è esaustivo del risarcimentodel danno conseguente alle lesioni fisiche.5. Gli importi stabiliti nella tabella unica nazionale sonoaggiornati annualmente, con decreto del Ministro dellosviluppo economico, in misura corrispondente allavariazione dell'indice nazionale dei prezzi al consumo perle famiglie di operai e impiegati accertata dall'ISTAT».18. La tabella unica nazionale predisposta con il decreto delPresidente della Repubblica di cui all'articolo 138, comma1, del codice delle assicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, come sostituito dalcomma 17 del presente articolo, si applica ai sinistri e aglieventi verificatisi successivamente alla data di entrata invigore del medesimo decreto del Presidente dellaRepubblica.

    18. Identico.

    19. L'articolo 139 del codice delle assicurazioni private, dicui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n. 209, esuccessive modificazioni, è sostituito dal seguente:

    19. Identico.

    «Art. 139. - (Danno non patrimoniale per lesioni di lieveentità). -- 1. Il risarcimento del danno biologico per lesionidi lieve entità, derivanti da sinistri conseguenti allacircolazione di veicoli a motore e di natanti, è effettuatosecondo i criteri e le misure seguenti:

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  • a) a titolo di danno biologico permanente, è liquidato per ipostumi da lesioni pari o inferiori al 9 per cento un importocrescente in misura più che proporzionale in relazione aogni punto percentuale di invalidità; tale importo ècalcolato in base all'applicazione a ciascun puntopercentuale di invalidità del relativo coefficiente secondo lacorrelazione stabilita dal comma 6. L'importo cosìdeterminato si riduce con il crescere dell'età del soggetto inragione dello 0,5 per cento per ogni anno di età a partiredall'undicesimo anno di età. Il valore del primo punto è paria 795,91 euro;b) a titolo di danno biologico temporaneo, è liquidato unimporto di 39,37 euro per ogni giorno di inabilità assoluta;in caso di inabilità temporanea inferiore al 100 per cento, laliquidazione avviene in misura corrispondente allapercentuale di inabilità riconosciuta per ciascun giorno.2. Ai fini di cui al comma 1, per danno biologico si intendela lesione temporanea o permanente all'integrità psico-fisicadella persona, suscettibile di accertamento medico-legale,che esplica un'incidenza negativa sulle attività quotidiane esugli aspetti dinamico-relazionali della vita deldanneggiato, indipendentemente da eventuali ripercussionisulla sua capacità di produrre reddito. In ogni caso, lelesioni di lieve entità, che non siano suscettibili diaccertamento clinico strumentale obiettivo, ovvero visivo,con riferimento alle lesioni, quali le cicatrici,oggettivamente riscontrabili senza l'ausilio distrumentazioni, non possono dar luogo a risarcimento perdanno biologico permanente.3. Qualora la menomazione accertata incida in manierarilevante su specifici aspetti dinamico-relazionali personalidocumentati e obiettivamente accertati ovvero causi o abbiacausato una sofferenza psico-fisica di particolare intensità,l'ammontare del risarcimento del danno, calcolato secondoquanto previsto dalla tabella di cui al comma 4, può essereaumentato dal giudice, con equo e motivato apprezzamentodelle condizioni soggettive del danneggiato, fino al 20 percento. L'ammontare complessivo del risarcimentoriconosciuto ai sensi del presente articolo è esaustivo delrisarcimento del danno non patrimoniale conseguente alesioni fisiche.4. Con decreto del Presidente della Repubblica, previadeliberazione del Consiglio dei ministri, su proposta delMinistro della salute, di concerto con il Ministro del lavoroe delle politiche sociali, con il Ministro della giustizia e conil Ministro dello sviluppo economico, si provvede allapredisposizione di una specifica tabella delle menomazionidell'integrità psico-fisica comprese tra 1 e 9 punti diinvalidità.

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  • 5. Gli importi indicati nel comma 1 sono aggiornatiannualmente con decreto del Ministro dello sviluppoeconomico, in misura corrispondente alla variazionedell'indice nazionale dei prezzi al consumo per le famigliedi operai e impiegati accertata dall'ISTAT.6. Ai fini del calcolo dell'importo di cui al comma 1, letteraa), per un punto percentuale di invalidità pari a 1 si applicaun coefficiente moltiplicatore pari a 1, per un puntopercentuale di invalidità pari a 2 si applica un coefficientemoltiplicatore pari a 1,1, per un punto percentuale diinvalidità pari a 3 si applica un coefficiente moltiplicatorepari a 1,2, per un punto percentuale di invalidità pari a 4 siapplica un coefficiente moltiplicatore pari a 1,3, per unpunto percentuale di invalidità pari a 5 si applica uncoefficiente moltiplicatore pari a 1,5, per un puntopercentuale di invalidità pari a 6 si applica un coefficientemoltiplicatore pari a 1,7, per un punto percentuale diinvalidità pari a 7 si applica un coefficiente moltiplicatorepari a 1,9, per un punto percentuale di invalidità pari a 8 siapplica un coefficiente moltiplicatore pari a 2,1 e per unpunto percentuale di invalidità pari a 9 si applica uncoefficiente moltiplicatore pari a 2,3».20. Dopo l'articolo 145 del codice delle assicurazioniprivate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

    20. Identico.

    «Art. 145-bis. -- (Valore probatorio delle cosiddette"scatole nere" e di altri dispositivi elettronici). -- 1. Quandouno dei veicoli coinvolti in un incidente risulta dotato di undispositivo elettronico che presenta le caratteristichetecniche e funzionali stabilite ai sensi dell'articolo 132-ter,comma 1, lettere b) e c), e fatti salvi, in quanto equiparabili,i dispositivi elettronici già in uso alla data di entrata invigore delle citate disposizioni, le risultanze del dispositivoformano piena prova, nei procedimenti civili, dei fatti a cuiesse si riferiscono, salvo che la parte contro la quale sonostate prodotte dimostri il mancato funzionamento o lamanomissione del predetto dispositivo. Le medesimerisultanze sono rese fruibili alle parti.

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  • 2. L'interoperabilità e la portabilità dei meccanismielettronici che registrano l'attività del veicolo di cuiall'articolo 132-ter, comma 1, lettera b), anche nei casi disottoscrizione da parte dell'assicurato di un contratto diassicurazione con un'impresa assicuratrice diversa da quellache ha provveduto a installare i meccanismi elettronici,sono garantite da operatori, di seguito denominati "providerdi telematica assicurativa", i cui dati identificativi sonocomunicati all'IVASS da parte delle imprese diassicurazione che ne utilizzano i servizi. I dati sull'attivitàdel veicolo sono gestiti in sicurezza dagli operatori delsettore sulla base dello standard tecnologico comuneindicato nell'articolo 32, comma 1-ter, del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni, esono successivamente inviati alle rispettive imprese diassicurazione.3. Le modalità per assicurare l'interoperabilità deimeccanismi elettronici nonché delle apparecchiature ditelecomunicazione a essi connesse e dei relativi sistemi digestione dei dati, in caso di sottoscrizione da partedell'assicurato di un contratto di assicurazione conun'impresa diversa da quella che ha provveduto a installaretale meccanismo, o di portabilità tra diversi provider ditelematica assicurativa, sono determinate dal regolamentoprevisto dall'articolo 32, comma 1-bis, del decreto-legge 24gennaio 2012, n. 1, convertito, con modificazioni, dallalegge 24 marzo 2012, n. 27, e successive modificazioni. Glioperatori rispondono del funzionamento ai finidell'interoperabilità.4. Il mancato adeguamento, da parte dell'impresa diassicurazione o del provider di telematica assicurativa, allecondizioni stabilite dal regolamento previsto dall'articolo32, comma 1-bis, del decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1,convertito, con modificazioni, dalla legge 24 marzo 2012,n. 27, e successive modificazioni, comporta l'applicazioneda parte dell'IVASS di una sanzione amministrativapecuniaria di euro 3.000 per ogni giorno di ritardo.

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  • 5. I dati sono trattati dall'impresa di assicurazione nelrispetto delle disposizioni del codice in materia diprotezione dei dati personali, di cui al decreto legislativo 30giugno 2003, n. 196. L'impresa di assicurazione è titolaredel trattamento dei dati ai sensi dell'articolo 28 del citatocodice di cui al decreto legislativo n. 196 del 2003. Salvoconsenso espresso dell'assicurato in relazione alladisponibilità di ulteriori servizi connessi con la mobilità delveicolo, è fatto divieto all'impresa di assicurazione, nonchéai soggetti a essa collegati, di utilizzare i dispositivi di cuial presente articolo al fine di raccogliere dati ulterioririspetto a quelli destinati alla finalità di determinazionedelle responsabilità in occasione dei sinistri e ai finitariffari, o di rilevare la posizione e le condizioni delveicolo in maniera continuativa o comunque sproporzionatarispetto alla medesima finalità.6. È fatto divieto all'assicurato di disinstallare, manomettereo comunque rendere non funzionante il dispositivoinstallato. In caso di violazione del divieto di cui al periodoprecedente da parte dell'assicurato, la riduzione del premiodi cui all'articolo 132-ter non è applicata per la durataresidua del contratto. L'assicurato che abbia goduto dellariduzione di premio è tenuto alla restituzione dell'importocorrispondente alla riduzione accordata, fatte salve leeventuali sanzioni penali».21. Il primo periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 delcodice delle assicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito dalseguente: «Ai fini di prevenzione e contrasto dei fenomenifraudolenti, l'impresa di assicurazione provvede allaconsultazione dell'archivio informatico integrato di cuiall'articolo 21 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179,convertito, con modificazioni, dalla legge 17 dicembre2012, n. 221, e successive modificazioni, e, qualora dalrisultato della consultazione, avuto riguardo al codicefiscale dei soggetti coinvolti ovvero ai veicoli danneggiati,emergano gli indici di anomalia definiti dall'IVASS conapposito provvedimento, o qualora altri indicatori di frodesiano segnalati dai dispositivi elettronici di cui all'articolo132-ter, comma 1, del presente codice o siano emersi insede di perizia da cui risulti documentata l'incongruenza deldanno dichiarato dal richiedente, l'impresa può decidere,entro i termini di cui ai commi 1 e 2 del presente articolo, dinon fare offerta di risarcimento, motivando tale decisionecon la necessità di condurre ulteriori approfondimenti inrelazione al sinistro.».

    21. Identico.

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  • 22. Il quinto periodo del comma 2-bis dell'articolo 148 delcodice delle assicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, è sostituito daiseguenti: «Nei predetti casi, l'azione in giudizio previstadall'articolo 145 è proponibile solo dopo la ricezione delledeterminazioni conclusive dell'impresa o, in sua mancanza,allo spirare del termine di sessanta giorni di sospensionedella procedura. Rimane salvo il diritto del danneggiato diottenere l'accesso agli atti nei termini previsti dall'articolo146, salvo il caso di presentazione di querela o denuncia».

    22. Identico.

    23. All'articolo 201 del codice della strada, di cui al decretolegislativo 30 aprile 1992, n. 285, e successivemodificazioni, sono apportate le seguenti modificazioni:

    23. Identico.

    a) al comma 1-bis è aggiunta, in fine, la seguente lettera:«g-ter) accertamento, per mezzo di appositi dispositivi oapparecchiature di rilevamento, della violazionedell'obbligo dell'assicurazione per la responsabilità civileverso terzi, effettuato mediante il confronto dei dati rilevatiriguardanti il luogo, il tempo e l'identificazione dei veicolicon quelli risultanti dall'elenco dei veicoli a motore che nonrisultano coperti dall'assicurazione per la responsabilitàcivile verso terzi, di cui all'articolo 31, comma 2, deldecreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27»;b) dopo il comma 1-quater è inserito il seguente:«1-quinquies. In occasione della rilevazione delle violazionidi cui al comma 1-bis, lettera g-ter), non è necessaria lapresenza degli organi di polizia stradale qualoral'accertamento avvenga mediante dispositivi oapparecchiature che sono stati omologati ovvero approvatiper il funzionamento in modo completamente automatico.Tali strumenti devono essere gestiti direttamente dagliorgani di polizia stradale di cui all'articolo 12, comma 1, delpresente codice. La documentazione fotografica prodottacostituisce atto di accertamento, ai sensi e per gli effettidell'articolo 13 della legge 24 novembre 1981, n. 689, inordine alla circostanza che al momento del rilevamento undeterminato veicolo, munito di targa di immatricolazione,stava circolando sulla strada. Qualora, in base allerisultanze del raffronto dei dati di cui al citato comma 1-bis,lettera g-ter), risulti che al momento del rilevamento unveicolo munito di targa di immatricolazione fossesprovvisto della copertura assicurativa obbligatoria, siapplica la sanzione amministrativa ai sensi dell'articolo193».24. Dopo l'articolo 149 del codice delle assicurazioniprivate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, è inserito il seguente:

    24. Identico.

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    Senato della Repubblica Pag. 20

  • «Art. 149-bis. -- (Trasparenza delle procedure dirisarcimento). -- 1. In caso di cessione del credito derivantedal diritto al risarcimento dei danni causati dallacircolazione dei veicoli a motore e dei natanti, la somma dacorrispondere a titolo di rimborso delle spese di riparazionedei veicoli danneggiati è versata previa presentazione dellafattura emessa dall'impresa di autoriparazione abilitata aisensi della legge 5 febbraio 1992, n. 122, che ha eseguito leriparazioni».25. All'articolo 170-bis del codice delle assicurazioniprivate, di cui al decreto legislativo 7 settembre 2005, n.209, sono apportate le seguenti modifiche:

    25. All'articolo 170-bis del codice delleassicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, èaggiunto, in fine, il seguente comma:

    a) al comma 1 è premesso il seguente:«01 . Le polizze assicurative del ramo danni di ognitipologia, alla loro scadenza, non possono essererinnovate tacitamente»;b) è aggiunto, in fine, il seguente comma:«1-bis. La risoluzione di cui al comma 1 si applica anchealle assicurazioni dei rischi accessori al rischio principaledella responsabilità civile derivante dalla circolazione deiveicoli, qualora lo stesso contratto, ovvero un altrocontratto stipulato contestualmente, garantiscasimultaneamente sia il rischio principale sia i rischiaccessori».

    «1-bis. Identico».

    26. Alla lettera e) del comma 5 dell'articolo 3 del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito, con modificazioni,dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, sono aggiunte, infine, le seguenti parole: «. In ogni caso, fatta salva la libertàcontrattuale delle parti, le condizioni generali delle polizzeassicurative di cui al periodo precedente prevedono l'offertadi un periodo di ultrattività della copertura per le richiestedi risarcimento presentate per la prima volta entro i diecianni successivi e riferite a fatti generatori dellaresponsabilità verificatisi nel periodo di operatività dellacopertura. La disposizione di cui al periodo precedente siapplica, altresì, alle polizze assicurative in corso di validitàalla data di entrata in vigore della presente disposizione. Atal fine, a richiesta del contraente e ferma la libertàcontrattuale, le compagnie assicurative propongono larinegoziazione del contratto al richiedente secondo le nuovecondizioni di premio».

    26. Identico.

    27. I commi 3 e 4 dell'articolo 10-bis del decreto-legge 31maggio 2010, n. 78, convertito, con modificazioni, dallalegge 30 luglio 2010, n. 122, sono abrogati.

    27. Identico.

    28. Al codice delle assicurazioni private, di cui al decretolegislativo 7 settembre 2005, n. 209, sono apportate leseguenti modificazioni:

    28. Identico.

    a) all'articolo 128, comma 1, è aggiunta, in fine, la seguentelettera:

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  • «b-bis) per i veicoli a motore adibiti al trasporto di personeclassificati nelle categorie M2 e M3 ai sensi dell'articolo 47del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, un importominimo di copertura pari a euro 15.000.000 per sinistro peri danni alle persone, indipendentemente dal numero dellevittime, e a euro 1.000.000 per sinistro per i danni alle cose,indipendentemente dal numero dei danneggiati»;b) all'articolo 135, il comma 2 è sostituito dal seguente:«2. Le imprese di assicurazione autorizzate in Italiaall'esercizio dell'assicurazione obbligatoria dellaresponsabilità civile derivante dalla circolazione dei veicolia motore sono tenute a comunicare i dati riguardanti isinistri gestiti, compresi i sinistri gestiti in qualità diimpresa designata ai sensi dell'articolo 286, nonché i sinistrigestiti dall'Ufficio centrale italiano ai sensi dell'articolo125, comma 5, e dell'articolo 296, secondo le modalitàstabilite con regolamento adottato dall'IVASS. Almedesimo adempimento sono tenute le imprese aventi sedelegale in uno Stato membro dell'Unione europea ammesse aoperare in Italia in regime di libera prestazione dei servizi oin regime di stabilimento e abilitate all'eserciziodell'assicurazione obbligatoria della responsabilità civilederivante dalla circolazione dei veicoli a motore nelterritorio della Repubblica»;c) all'articolo 303, comma 4, le parole: «la misura delcontributo, nel limite massimo del cinque per cento delpremio imponibile» sono sostituite dalle seguenti: «lemodalità di fissazione annuale della misura del contributo,nel limite massimo del quindici per cento del premioimponibile»;d) l'articolo 316 è sostituito dal seguente:«Art. 316. - (Obblighi di comunicazione). -- 1. L'omissione,l'incompletezza, l'erroneità o la tardività dellecomunicazioni di cui all'articolo 135, comma 2, accertatasemestralmente e contestata con unico atto da notificareentro il termine di cui all'articolo 326, comma 1, decorrentedal sessantesimo giorno successivo alla scadenza delsemestre di riferimento, è punita con un'unica sanzioneamministrativa pecuniaria da euro cinquemila a eurocinquantamila.2. L'omissione, l'incompletezza, l'erroneità o la tardivitàdelle comunicazioni di cui all'articolo 154, commi 4 e 5,accerta- ta semestralmente e contestata con unico atto danotificare entro il termine di cui all'articolo 326, comma 1,decorrente dal sessantesimo giorno successivo allascadenza del semestre di riferimento, è punita con un'unicasanzione amministrativa pecuniaria da euro diecimila a eurocentomila».

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  • 29. I massimali di cui all'articolo 128, comma 1, lettera b-bis), del codice di cui al decreto legislativo 7 settembre2005, n. 209, introdotta dalla lettera a) del comma 28 delpresente articolo, si applicano a decorrere dalla data dientrata in vigore della presente legge e sono raddoppiati adecorrere dal 1º gennaio dell'anno successivo a quello dientrata in vigore della presente legge.

    29. Identico.

    30. Al decreto-legge 24 gennaio 2012, n. 1, convertito, conmodificazioni, dalla legge 24 marzo 2012, n. 27, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    30. Identico.

    a) all'articolo 29, il comma 1-bis è sostituito dal seguente:«1-bis. L'Istituto per la vigilanza sulle assicurazioni(IVASS) definisce il criterio di cui al comma 1 e stabilisceannualmente il limite alle compensazioni dovute. L'IVASSprocede alla revisione del criterio di cui al periodoprecedente entro diciotto mesi dalla data di entrata in vigoredella presente disposizione, qualora lo stesso non abbiagarantito un effettivo recupero di efficienza produttiva dellecompagnie, attraverso la progressiva riduzione dei costi deirimborsi e l'individuazione delle frodi»;b) all'articolo 32, il comma 3-quater è abrogato;c) all'articolo 34, i commi 1 e 2 sono abrogati.31. Al comma 3 dell'articolo 21 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, sono apportate le seguentimodificazioni:

    31. Identico.

    a) al primo periodo, dopo le parole: «regio decreto-legge 15marzo 1927, n. 436, convertito dalla legge 19 febbraio1928, n. 510,» sono inserite le seguenti: «con il casellariogiudiziale e il casellario dei carichi pendenti istituiti pressoil Ministero della giustizia ai sensi del testo unico di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 14 novembre 2002,n. 313, con l'anagrafe tributaria, limitatamente alleinformazioni di natura anagrafica, incluso il codice fiscale ola partita IVA, con l'Anagrafe nazionale della popolazioneresidente di cui all'articolo 62 del codice di cui al decretolegislativo 7 marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni,con il Casellario centrale infortuni dell'Istituto nazionale perl'assicurazione contro gli infortuni sul lavoro di cuiall'articolo 15 del decreto legislativo 23 febbraio 2000, n.38,»;b) sono aggiunte, in fine, le seguenti parole: «e la facoltà diconsultazione dell'archivio in fase di assunzione del rischioal fine di accertare la veridicità delle informazioni fornitedal contraente».

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  • 32. Al comma 4 dell'articolo 21 del decreto-legge 18ottobre 2012, n. 179, convertito, con modificazioni, dallalegge 17 dicembre 2012, n. 221, è aggiunto, in fine, ilseguente periodo: «L'IVASS può richiedere alle imprese diassicurazione i dati relativi alle querele presentateall'autorità giudiziaria per frode assicurativa o per reaticollegati e utilizzare tali informazioni esclusivamente perattività di contrasto di tali frodi all'interno dell'archivioinformatico integrato.».

    32. Identico.

    33. L'IVASS esercita poteri di vigilanza e di controllosull'osservanza delle disposizioni di cui alla presente legge,con speciale riguardo a quelle relative alla riduzione deipremi dei contratti di assicurazione, all'evoluzione dei costiper il risarcimento dei sinistri e al rispetto degli obblighi dipubblicità e di comunicazione, anche in fase di offertacontrattuale. Nella relazione al Parlamento, di cuiall'articolo 13, comma 5, del decreto-legge 6 luglio 2012, n.95, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto2012, n. 135, è dato conto specificamente dell'esitodell'attività svolta.

    33. Identico.

    34. Al fine del conseguimento della massima trasparenza,l'impresa di assicurazione pubblica nel proprio sito internet,entro il 30 aprile dell'anno successivo a quello a cui i dati siriferiscono, l'entità della riduzione dei premi secondo formedi pubblicità che ne rendano efficace e chiaral'applicazione. L'impresa comunica altresì, entro i trentagiorni successivi, i medesimi dati al Ministero dellosviluppo economico e all'IVASS, ai fini della loropubblicazione nei rispettivi siti internet.

    34. Identico.

    35. Il mancato rispetto delle disposizioni di cui al comma34 comporta l'applicazione da parte dell'IVASS di unasanzione amministrativa pecuniaria da 10.000 euro a100.000 euro.

    35. Identico.

    36. Il comma 4 dell'articolo 328 del codice delleassicurazioni private, di cui al decreto legislativo 7settembre 2005, n. 209, è sostituito dal seguente:

    36. Identico.

    «4. I proventi derivanti dalle sanzioni inflitte inapplicazione dell'articolo 145-bis e del capo III del presentetitolo sono versati alla CONSAP Spa -- Gestione autonomadel Fondo di garanzia per le vittime della strada».37. L'IVASS, d'intesa con l'Autorità garante dellaconcorrenza e del mercato, monitora le variazioni dei premiassicurativi offerti al consumatore e l'evoluzione dei costiper il risarcimento dei sinistri nei ventiquattro mesisuccessivi alla data di entrata in vigore della presente legge.

    37. Identico.

    38. Al decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    38. Identico.

    a) all'articolo 8, comma 2, sono aggiunti, in fine, i seguentiperiodi: «Gli accordi possono anche stabilire la percentualeminima di TFR maturando da destinare a previdenzacomplementare. In assenza di tale indicazione ilconferimento è totale»;

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  • b) all'articolo 11, il comma 4 è sostituito dal seguente:«4. Le forme pensionistiche complementari prevedono che,in caso di cessazione dell'attività lavorativa che comportil'inoccupazione per un periodo di tempo superiore aventiquattro mesi, le prestazioni pensionistiche o parti diesse siano, su richiesta dell'aderente, consentite con unanticipo di cinque anni rispetto ai requisiti per l'accesso alleprestazioni nel regime obbligatorio di appartenenza e che intal caso possano essere erogate, su richiesta dell'aderente, informa di rendita temporanea, fino al conseguimento deirequisiti di accesso alle prestazioni nel regime obbligatorio.Gli statuti e i regolamenti delle forme pensionistichecomplementari possono innalzare l'anticipo di cui alperiodo precedente fino a un massimo di dieci anni»;c) all'articolo 14:1) al comma 2, lettera c), il secondo periodo è sostituito dalseguente: «Tale facoltà non può essere esercitata nelquinquennio precedente la maturazione dei requisiti diaccesso alle prestazioni pensionistiche complementari o nelmaggior periodo eventualmente fissato dalle formepensionistiche complementari ai sensi del secondo periododel comma 4 dell'articolo 11; in questi casi si applicano leprevisioni del medesimo comma 4 dell'articolo 11»;2) il comma 5 è sostituito dal seguente:«5. In caso di cessazione dei requisiti di partecipazione percause diverse da quelle di cui ai commi 2 e 3 del presentearticolo, è previsto il riscatto della posizione sia nelle formecollettive sia in quelle individuali e su tali somme si applicauna ritenuta a titolo di imposta con l'aliquota del 23 percento sul medesimo imponibile di cui all'articolo 11,comma 6».39. Al fine di aumentare l'efficienza delle formepensionistiche complementari collettive di cui all'articolo 3,comma 1, del decreto legislativo 5 dicembre 2005, n. 252, edi quelle di cui all'articolo 20 del medesimo decretolegislativo n. 252 del 2005, e successive modificazioni, eanche al fine di favorire l'educazione finanziaria eprevidenziale, il Ministro del lavoro e delle politichesociali, di concerto con il Ministro dello sviluppoeconomico e con il Ministro dell'economia e delle finanze,entro trenta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, convoca un tavolo di consultazione cuipartecipano le organizzazioni sindacali e le rappresentanzedatoriali maggiormente rappresentative in ambitonazionale, la COVIP, nonché esperti della materiaprevidenziale, finalizzato ad avviare un processo di riformadelle medesime forme pensionistiche secondo le seguentilinee guida:

    39. Identico.

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  • a) revisione dei requisiti per l'esercizio dell'attività dei fondipensione, fondata su criteri ispirati alle migliori pratichenazionali e internazionali, con particolare riferimentoall'onorabilità e professionalità dei componenti degli organicollegiali, del responsabile della forma pensionisticacomplementare, nonché dei responsabili delle principalifunzioni;b) fissazione di soglie patrimoniali di rilevanza minima infunzione delle caratteristiche dimensionali dei patrimonigestiti, dei settori di appartenenza, della natura delleimprese interessate, delle categorie dei lavoratori interessatinonché dei regimi gestionali;c) individuazione di procedure di aggregazione finalizzatead aumentare il livello medio delle consistenze e ridurre icosti di gestione e i rischi;d) individuazione di forme di informazione mirataall'accrescimento dell'educazione finanziaria eprevidenziale dei cittadini e sulle forme di gestione delrisparmio finalizzato alla corresponsione delle prestazioniprevidenziali complementari.40. All'attuazione delle disposizioni di cui ai commi da 2 a39 le amministrazioni competenti provvedono nell'ambitodelle risorse umane, finanziarie e strumentali previste alegislazione vigente e, comunque, senza nuovi o maggiorioneri a carico della finanza pubblica.

    40. Identico.

    41. All'articolo 1 del decreto-legge 31 gennaio 2007, n. 7,convertito, con modificazioni, dalla legge 2 aprile 2007, n.40, sono apportate le seguenti modificazioni:

    41. Identico.

    a) al comma 3 è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Inogni caso, le spese relative al recesso o al trasferimentodell'utenza ad altro operatore sono commisurate al valoredel contratto e ai costi reali sopportati dall'azienda, ovveroai costi sostenuti per dismettere la linea telefonica otrasferire il servizio, e comunque rese note al consumatoreal momento della pubblicizzazione dell'offerta e in fase disottoscrizione del contratto, nonché comunicate, in viagenerale, all'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni,esplicitando analiticamente la composizione di ciascunavoce e la rispettiva giustificazione economica»;b) dopo il comma 3 sono inseriti i seguenti:«3-bis. Le modalità utilizzabili dal soggetto contraente cheintenda recedere da un contratto stipulato con operatori ditelefonia e di reti televisive e di comunicazione elettronica,nonché in caso di cambio di gestore, devono esseresemplici e di immediata attivazione e devono seguire lemedesime forme utilizzabili al momento dell'attivazione odell'adesione al contratto. In ogni caso, gli operatori ditelefonia, di reti televisive e di comunicazioni elettronichedevono consentire la possibilità per consumatori e utenti dicomunicare il recesso o il cambio di gestore con modalitàtelematiche.

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  • 3-ter. Il contratto stipulato con operatori di telefonia e direti televisive e di comunicazione elettronica, ovecomprenda offerte promozionali aventi ad oggetto lafornitura sia di servizi che di beni, non può avere duratasuperiore a ventiquattro mesi. Nel caso di risoluzioneanticipata si applicano i medesimi obblighi informativi e imedesimi limiti agli oneri per il consumatore di cui alcomma 3, terzo periodo, e comunque gli eventuali relativicosti devono essere equi e proporzionati al valore delcontratto e alla durata residua della promozione offerta.3-quater. È fatto obbligo ai soggetti gestori dei servizi ditelefonia e di comunicazioni elettroniche, ai finidell'eventuale addebito al cliente del costo di servizi inabbonamento offerti da terzi, di acquisire la prova delprevio consenso espresso del medesimo. In ogni caso, èfatto divieto agli operatori di telefonia e di comunicazionielettroniche di prevedere la possibilità per il consumatore oper l'utente di ricevere servizi in abbonamento da partedello stesso operatore, o di terzi, senza il previo consensoespresso e documentato all'attivazione di tale tipologia diservizi»;c) al comma 4:1) al primo periodo sono aggiunte, in fine, le seguentiparole: «e al comma 3-quater»;2) al secondo periodo, le parole: «commi 1, 2 e 3» sonosostituite dalle seguenti: «commi 1, 2, 3, 3-bis, 3-ter e 3-quater».42. All'articolo 70, comma 1, lettera f), numero 3), delcodice delle comunicazioni elettroniche, di cui al decretolegislativo 1º agosto 2003, n. 259, e successivemodificazioni, le parole: «eventuali commissioni dovutealla scadenza del contratto» sono sostituite dalle seguenti:«eventuali commissioni dovute in caso di recesso anticipatodal contratto».

    42. Identico.

    43. All'articolo 98, comma 16, del codice dellecomunicazioni elettroniche, di cui al decreto legislativo 1ºagosto 2003, n. 259, e successive modificazioni, le parole:«ad euro 580.000,00» sono sostituite dalle seguenti: «adeuro 1.160.000,00».

    43. Identico.

    44. All'articolo 130 del codice in materia di protezionedei dati personali, di cui al decreto legislativo 30 giugno2003, n. 196, dopo il comma 4 sono inseriti i seguenti:

    Soppresso

    « 4-bis. Gli operatori e i soggetti terzi che stabiliscono,con chiamate vocali effettuate con addetti, un contattoanche non sollecitato con l'abbonato a fini di invio dimateriale pubblicitario o di vendita diretta o per ilcompimento di ricerche di mercato o di comunicazionecommerciale hanno l'obbligo di comunicare all'esordiodella conversazione i seguenti dati:a) gli elementi di identificazione univoca del soggettoper conto del quale il contatto avviene;b) l'indicazione dello scopo commerciale o promozionaledel contatto.

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  • 4-ter. Il contatto è consentito solo se l'abbonatodestinatario della chiamata, a seguito dellacomunicazione di cui al comma 4-bis, presta un esplicitoconsenso al proseguimento della conversazione».45. È istituito presso il Ministero dello sviluppo economicoil Registro dei soggetti che usano indirettamente risorsenazionali di numerazione. Alla tenuta del Registro di cui alperiodo precedente si provvede ai sensi dell'articolo 1,comma 6, lettera a), numero 5), della legge 31 luglio 1997,n. 249.

    44. Identico.

    46. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, daadottare entro centottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sono determinati i criteri perl'individuazione dei soggetti da iscrivere nel Registro di cuial comma 45.

    45. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, da adottare entrocentottanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, sonodeterminati i criteri per l'individuazionedei soggetti da iscrivere nel Registro dicui al comma 44.

    47. Al fine di semplificare le procedure di migrazione traoperatori di telefonia mobile e le procedure perl'integrazione di SIM card aggiuntive o per la sostituzionedi SIM card richieste da utenti già clienti di un operatore,con decreto del Ministro dell'interno, di concerto con ilMinistro dello sviluppo economico, da adottare entro seimesi dalla data di entrata in vigore della presente legge,sono previste misure per l'identificazione in via indiretta delcliente, anche utilizzando il sistema pubblico dell'identitàdigitale previsto dall'articolo 64 del codicedell'amministrazione digitale, di cui al decreto legislativo 7marzo 2005, n. 82, e successive modificazioni, in modo daconsentire che la richiesta di migrazione e di integrazione diSIM card e tutte le operazioni ad essa connesse possanoessere svolte per via telematica. Dall'attuazione delledisposizioni previste dal presente comma non devonoderivare nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

    46. Identico.

    48. Al fine di promuovere la massima diffusione deipagamenti digitali ed elettronici, ivi inclusi imicropagamenti con credito telefonico, dando nuovoimpulso allo sviluppo e alla fruizione dei servizi culturali eturistici, per l'acquisto di biglietti per l'accesso a istituti eluoghi di cultura o per manifestazioni culturali, dispettacolo e intrattenimento, in deroga alle normative disettore, possono essere applicate le stesse modalità previstedall'articolo 8, comma 3, del decreto-legge 18 ottobre 2012,n. 179, convertito, con modificazioni, dalla legge 17dicembre 2012, n. 221.

    47. Identico.

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  • 49. Al fine di evitare situazioni di insolvenza, l'utente cheintende usufruire delle modalità di pagamento di cui alcomma 48 è messo nelle condizioni di conoscere, durantel'operazione di acquisto, se il proprio credito telefonico siasufficiente e quanto residua a seguito dell'operazionemedesima.

    48. Al fine di evitare situazioni diinsolvenza, l'utente che intende usufruiredelle modalità di pagamento di cui alcomma 47 è messo nelle condizioni diconoscere, durante l'operazione diacquisto, se il proprio credito telefonicosia sufficiente e quanto residua a seguitodell'operazione medesima.

    50. Le erogazioni liberali destinate alle organizzazionisenza scopo di lucro di natura privata di cui all'articolo 10del decreto legislativo 4 dicembre 1997, n. 460, esuccessive modificazioni, alle associazioni di promozionesociale iscritte nei registri di cui all'articolo 7 della legge 7dicembre 2000, n. 383, e alle associazioni e fondazioniriconosciute che operano nei settori di cui al citato articolo10, comma 1, lettera a), del decreto legislativo 4 dicembre1997, n. 460, possono essere effettuate tramite creditotelefonico.

    49. Identico.

    51. Con decreto del Ministro dello sviluppo economico, daadottare entro sessanta giorni dalla data di entrata in vigoredella presente legge, di concerto con il Ministrodell'economia e delle finanze, sentiti il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, l'Autorità per le garanzie nellecomunicazioni e la Banca d'Italia, sono disciplinati lemodalità e i requisiti di accesso e fruizione del servizio dicui al comma 50.

    50. Con decreto del Ministro dellosviluppo economico, da adottare entrosessanta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, di concertocon il Ministro dell'economia e dellefinanze, sentiti il Ministro del lavoro edelle politiche sociali, l'Autorità per legaranzie nelle comunicazioni e la Bancad'Italia, sono disciplinati le modalità e irequisiti di accesso e fruizione delservizio di cui al comma 49.

    52. Gli importi destinati ai beneficiari costituisconoerogazione liberale e pertanto sono esclusi dall'ambito diapplicazione dell'imposta sul valore aggiunto, di cui aldecreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972,n. 633.

    51. Identico.

    53. Le erogazioni liberali di cui al comma 50 non sonodeducibili né detraibili ai fini delle imposte sui redditi.

    52. Le erogazioni liberali di cui al comma49 non sono deducibili né detraibili ai finidelle imposte sui redditi.

    54. Dall'attuazione delle disposizioni previste dai commi da48 a 53 non devono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

    53. Dall'attuazione delle disposizionipreviste dai commi da 47 a 52 nondevono derivare nuovi o maggiori oneri acarico della finanza pubblica.

    55. Entro tre mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il regolamento di cui al decreto delPresidente della Repubblica 7 settembre 2010, n. 178, èmodificato al fine di dare attuazione all'articolo 130,comma 3-bis, del codice in materia di protezione dei datipersonali, di cui al decreto legislativo 30 giugno 2003, n.196, con riguardo all'impiego della posta cartacea per lefinalità di cui all'articolo 7, comma 4, lettera b), delmedesimo codice di cui al decreto legislativo n. 196 del2003.

    54. Identico.

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    Senato della Repubblica Pag. 29

  • 56. Per i servizi a pagamento forniti tramite telefonate versonumerazioni non geografiche la tariffazione della chiamataha inizio solo dalla risposta dell'operatore.

    55. Identico.

    57. All'articolo 73 della legge 22 aprile 1941, n. 633, esuccessive modificazioni, sono apportate le seguentimodifiche:

    56. Identico.

    a) al comma 1, l'ultimo periodo è sostituito dai seguenti: «Ilcompenso è riconosciuto, per ciascun fonogrammautilizzato, distintamente al produttore di fonogrammi edagli artisti interpreti o esecutori. L'esercizio di tale dirittospetta a ciascuna delle imprese che svolgono attività diintermediazione dei diritti connessi al diritto d'autore, di cuiall'articolo 3, comma 2, del decreto del Presidente delConsiglio dei ministri 19 dicembre 2012, pubblicato nellaGazzetta Ufficiale n. 59 dell'11 marzo 2013, alle quali ilproduttore di fonogrammi e gli artisti interpreti o esecutorihanno conferito per iscritto il rispettivo mandato»;b) dopo il comma 2 è inserito il seguente:«2-bis. Il compenso dovuto agli artisti interpreti o esecutoriai sensi dei commi 1 e 2 non è da essi rinunciabile né può inalcun modo formare oggetto di cessione».58. Al decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, sonoapportate le seguenti modificazioni:

    57. Identico.

    a) all'articolo 2, comma 14, lettera b), le parole: «e deiproventi per i servizi affidati in via esclusiva, di cuiall'articolo 4» sono soppresse a decorrere dal 10 settembre2017;b) l'articolo 4 è abrogato a decorrere dal 10 settembre 2017;c) all'articolo 5, comma 2, è aggiunto, in fine, il seguenteperiodo: «Il rilascio della licenza individuale per i serviziriguardanti le notificazioni di atti a mezzo della posta e dicomunicazioni a mezzo della posta connesse con lanotificazione di atti giudiziari di cui alla legge 20 novembre1982, n. 890, nonché per i servizi riguardanti lenotificazioni a mezzo della posta previste dall'articolo 201del codice della strada, di cui al decreto legislativo 30 aprile1992, n. 285, e successive modificazioni, deve esseresubordinato a specifici obblighi del servizio universale conriguardo alla sicurezza, alla qualità, alla continuità, alladisponibilità e all'esecuzione dei servizi medesimi.»;d) all'articolo 10, comma 1, le parole: «e dai servizi inesclusiva di cui all'articolo 4» sono soppresse a decorreredal 10 settembre 2017;e) all'articolo 21, il comma 3 è abrogato a decorrere dal 10settembre 2017.

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  • 59. Entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, l'Autorità nazionale di regolamentazione dicui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decretolegislativo 22 luglio 1999, n. 261, determina, ai sensidell'articolo 5, comma 4, del predetto decreto legislativo n.261 del 1999, e successive modificazioni, sentito ilMinistero della giustizia, gli specifici requisiti e obblighiper il rilascio delle licenze individuali relative ai servizi dicui all'articolo 5, comma 2, secondo periodo, del medesimodecreto legislativo n. 261 del 1999, introdotto dal comma58 del presente articolo; con la stessa modalità l'Autoritàdetermina i requisiti relativi all'affidabilità, allaprofessionalità e all'onorabilità di coloro che richiedono lalicenza individuale per la fornitura dei medesimi servizi.

    58. Entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge,l'Autorità nazionale di regolamentazionedi cui all'articolo 1, comma 2, lettera u-quater), del decreto legislativo 22 luglio1999, n. 261, determina, ai sensidell'articolo 5, comma 4, del predettodecreto legislativo n. 261 del 1999, esuccessive modificazioni, sentito ilMinistero della giustizia, gli specificirequisiti e obblighi per il rilascio dellelicenze individuali relative ai servizi dicui all'articolo 5, comma 2, secondoperiodo, del medesimo decreto legislativon. 261 del 1999, introdotto dal comma 57del presente articolo; con la stessamodalità l'Autorità determina i requisitirelativi all'affidabilità, alla professionalitàe all'onorabilità di coloro che richiedonola licenza individuale per la fornitura deimedesimi servizi.

    60. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui aicommi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, adecorrere dal 1º luglio 2019, il terzo periodo del comma 2dell'articolo 22 del decreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e successive modificazioni, è soppresso.

    59. Fatto salvo quanto previsto dalledisposizioni di cui ai commi da 61 a 64 eda 66 a 71 del presente articolo, adecorrere dal 1º luglio 2019, il terzoperiodo del comma 2 dell'articolo 22 deldecreto legislativo 23 maggio 2000, n.164, e successive modificazioni, èsoppresso.

    61. Fatto salvo quanto previsto dalle disposizioni di cui aicommi da 62 a 65 e da 67 a 72 del presente articolo, adecorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2 dell'articolo 35 deldecreto legislativo 1º giugno 2011, n. 93, è abrogato.L'Autorità per l'energia elettrica, il gas e il sistema idricoadotta disposizioni per assicurare, dalla medesima data dicui al periodo precedente, il servizio di salvaguardia aiclienti finali domestici e alle imprese connesse in bassatensione con meno di cinquanta dipendenti e un fatturatoannuo non superiore a 10 milioni di euro senza fornitore dienergia elettrica o che non abbiano scelto il propriofornitore, attraverso procedure concorsuali per areeterritoriali e a condizioni che incentivino il passaggio almercato libero.

    60. Fatto salvo quanto previsto dalledisposizioni di cui ai commi da 61 a 64 eda 66 a 71 del presente articolo, adecorrere dal 1º luglio 2019, il comma 2dell'articolo 35 del decreto legislativo 1ºgiugno 2011, n. 93, è abrogato.L'Autorità per l'energia elettrica, il gas eil sistema idrico adotta disposizioni perassicurare, dalla medesima data di cui alperiodo precedente, il servizio disalvaguardia ai clienti finali domestici ealle imprese connesse in bassa tensionecon meno di cinquanta dipendenti e unfatturato annuo non superiore a 10milioni di euro senza fornitore di energiaelettrica, attraverso procedure concorsualiper aree territoriali e a condizioni cheincentivino il passaggio al mercato libero.

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  • 62. Al fine di garantire la piena confrontabilità delle offertee la loro evidenza pubblica, l'Autorità per l'energia elettrica,il gas e il sistema idrico dispone, con proprioprovvedimento, la realizzazione e la gestione, da parte delgestore del Sistema informatico integrato di cui all'articolo1-bis del decreto-legge 8 luglio 2010, n. 105, convertito,con modificazioni, dalla legge 13 agosto 2010, n. 129, entrocinque mesi dalla data di entrata in vigore della presentelegge, di un apposito portale informatico per la raccolta epubblicazione in modalità open data delle offerte vigentisul mercato di vendita al dettaglio di energia elettrica e gas,con particolare riferimento alle utenze domestiche, alleimprese connesse in bassa tensione e alle imprese conconsumi annui non superiori a 200.000 standard metri cubi(Smc). Gli operatori della vendita di energia elettrica o gassul mercato italiano sono tenuti a trasmettere tali offerte perla loro pubblicazione nel portale. Presso l'Autorità ècostituito un comitato tecnico consultivo con funzioni diraccordo ed emersione delle istanze dei diversi portatori diinteresse sui contenuti inseriti nel portale informatico. Delcomitato tecnico fanno parte un rappresentantedell'Autorità, un rappresentante del Ministero dellosviluppo economico, un rappresentante dell'Autoritàgarante della concorrenza e del mercato, un rappresentantedesignato d'intesa tra loro dalle organizzazionimaggiormente rappresentative dei consumatori nondomestici, un rappresentante designato d'intesa tra lorodagli operatori di mercato e un rappresentante del Consiglionazionale dei consumatori e degli utenti. I componenti delcomitato non percepiscono alcun compenso o rimborso dispese. All'attuazione delle disposizioni del presente commasi provvede nell'ambito delle risorse umane, finanziarie estrumentali disponibili a legislazione vigente e, comunque,senza nuovi o maggiori oneri a carico della finanzapubblica.

    61. Identico.

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  • 63. Decorsi sei mesi dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, gli operatori della vendita di energiaelettrica o gas sul mercato italiano forniscono almeno unaproposta di offerta di fornitura di energia elettrica o gas aprezzo variabile per le utenze domestiche e non domesticheconnesse in bassa tensione e per le utenze con consumiannui non superiori a 200.000 Smc e almeno una a prezzofisso per le utenze domestiche e non domestiche connessein bassa tensione e per le utenze con consumi annui nonsuperiori a 200.000 Smc. Tali proposte sono inviateperiodicamente all'Autorità per l'energia elettrica, il gas e ilsistema idrico e sono contestualmente pubblicate nel sitointernet degli operatori. Le p