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SENATO DELLA REPUBBLICA X LEGISLATURA Nn. 2728.2876.2990.3033.A Relazione orale TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE (TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI) (RELATORE CUTRERA) Comunicato alla Presidenza il IO dicembre 1991 PERI DISEGNI DI LEGGE Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventi relativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori della Campania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982 (2728) d'iniziativa dei senatori F AHBRI, CUTRERA, ACONE, FRANZA, INNAMORATO, PIERRI, AGNELLI Arduino, GEROSA, VELLA, MARIOTTI, SIGNORI, MARNIGA, ACHILLI e PEZZULLO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991 Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpite dal terremoto del 1980~ 1981 (2876) d'iniziativa dei senatori AZZARÀ, COVIELLO, SALERNO, BOSCO, CONDORELLI, FALCUCCI, IANNIELLO, PATRIARCA, PINTO, TA- GLIAMONTE, TOTH, VENTRE e ZECCHINO COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1991 TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Calamità pubbliche - Edilizia e urbanistica)

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SENATO DELLA REPUBBLICAX LEGISLATURA

Nn. 2728.2876.2990.3033.A

Relazione orale

TESTO PROPOSTO DALLA 13a COMMISSIONE PERMANENTE(TERRITORIO, AMBIENTE, BENI AMBIENTALI)

(RELATORE CUTRERA)

Comunicato alla Presidenza il IO dicembre 1991

PERI

DISEGNI DI LEGGE

Istituzione dell'autorità per l'attuazione degli interventirelativi alla ricostruzione e allo sviluppo dei territori dellaCampania, Basilicata, Puglia e Calabria colpiti dagli eventisismici del novembre 1980, febbraio 1981 e marzo 1982

(2728)

d'iniziativa dei senatori FAHBRI, CUTRERA, ACONE, FRANZA,INNAMORATO, PIERRI, AGNELLI Arduino, GEROSA, VELLA,

MARIOTTI, SIGNORI, MARNIGA, ACHILLI e PEZZULLO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 27 MARZO 1991

Disposizioni per la ripresa degli interventi nelle zone colpitedal terremoto del 1980~ 1981 (2876)

d'iniziativa dei senatori AZZARÀ, COVIELLO, SALERNO, BOSCO,CONDORELLI, FALCUCCI, IANNIELLO, PATRIARCA, PINTO, TA-

GLIAMONTE, TOTH, VENTRE e ZECCHINO

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 18 GIUGNO 1991

TIPOGRAFIA DEL SENATO (1900) (Calamità pubbliche - Edilizia e urbanistica)

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Atti parlamentari ~ 2 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

Norme per il rifinanziamento degli interventi di ricostruzio~ne abitativa previsti dal testo unico approvato con decretolegislativo 30 marzo 1990, n. 76, nel territorio delle regioniBasilicata, Campania e Puglia colpito dagli eventi sismici del

1980 e del 1981 (2990)

d'iniziativa dei senatori PETRARA, TORNA TI, GIUSTINELLI,ANDREINI, NESPOLO, CARDINALE, LOPS e SCARDAONI

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 19 SETTEMBRE 1991

Completamento dell' opera di ricostruzione nei territoricolpiti dagli eventi sismici del novembre 1980, febbraio1981 e marzo 1982, e modifiche al testo unico approvato

con decreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76 (3033)

d'iniziativa dei senatori BOATO, NEBBIA e ULIANICH

COMUNICATO ALLA PRESIDENZA IL 7 NOVEMBRE 1991

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Atti parlamentari ~ 3 ~ 2728~2876~2990~3033~A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

PARERE DELLA l a COMMISSIONE PERMANENTE

(AFFARI COSTITUZIONALI, AFFARI DELLA PRESIDENZA DEL CONSIGLIO E DELL'IN-TERNO, ORDINAMENTO GENERALE DELLO STATO E DELLA PUBBLICA AMMINI-

STRAZIONE)

(Estensare: ACQUARONE)

sui disegni di legge nno 2728, 2876, 2990 e 3033

4 dicembre 1991

La Commissione, esaminato il testo unifi-cato predisposto dalla Commissione dimerito, esprime, per quanto di competenza,parere favorevole, a condizione che vengariformulato il comma 4 dell'articolo 3, cheattribuisce al sindaco determinati compiti,in netto contrasto con quanto previsto inmateria dalla legge n. 142 del 1990. Talelegge costituisce infatti legge di principi, epuò essere derogata soltanto in modoesplicito, segnalandone i motivi.

Si avanzano inoltre perplessità circa laconformità della disposizione di cui alcomma 5 dell'articolo 1 ai principi costitu-zionali sanciti nell'articolo 81.

Si fa infine notare alla Commissione dimerito al necessità di riformulare il titolodel provvedimento, garantendone la con-gruità rispetto al contenuto.

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Atti parlamentari ~ 4 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

PARERE DELLA GIUNTA PER GLI AFFARI DELLE COMUNITÀ EUROPEE

sul disegno di legge n.2876

(Estensare: ZECCHINO)

25 settembre 1991

Sul disegno di legge la Giunta esprime,per quanto di competenza, parere favo-revole.

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Atti parlamentari ~ 5 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

DISEGNO DI LEGGE

TESTO PROPOSTO DALLA COMMISSIONE

Disposizioni in ordine alla ricostruzionenei territori di cui al testo unico delleleggi per gli interventi nei territori dellaCampania, Basilicata, Puglia e Calabriacolpiti dagli eventi sismici del novembre1980, del febbraio 1981 e del marzo 1982,approvato con decreto legislativo 30 mar-

zo 1990, n. 76

Art. 1.

(Disposizioni finanziarie)

1. Per il finanziamento degli interventi dicui alla presente legge, è autorizzata lacomplessiva spesa di lire 4.300 miliardi daripartire tra le Amministrazioni dello Statoe gli enti locali interessati con delibera daadottare dal Comitato interministeriale perla programmazione economica (CIPE) en~tra trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge.

2. Al reperimento delle risorse di cui alcomma 1 si provvede mediante appositeoperazioni di mutuo da effettuare dal~l'Agenzia per l'intervento straordinario nelMezzogiorno nel limite di lire 1.400 miliar~di nel secondo semestre del 1992 e dicomplessive lire 2.900 miliardi per gli anni1993 e 1994. Al fine di assicurare lacontinuità e la correntezza degli interventi,gli enti locali interessati possono assumereimpegni nei limiti delle quote determinatedal CIPE. Ai fini dei conseguenti pagamenti,in attesa dell' erogazione del ricavato deimutui si applicano le disposizioni di cuiall'articolo 3, comma 5, del testo unicodelle leggi per gli interventi nei territoridella Campania, Basilicata, Puglia e Cala~bria colpiti dagli eventi sismici del novem~bre 1980, del febbraio 1981 e del marzo1982, approvato con decreto legislativo 30marzo 1990, n. 76.

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Atti parlamentari ~ 6 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

3. Per far fronte all'ammortamento deimutui di cui al comma 2, sono autorizzati ilimiti di impegno decennali di lire 260miliardi per l'anno 1993 e di lire 520miliardi per l'anno 1994.

4. L'Agenzia provvede all'erogazione delricavato dei mutui, secondo le assegnazionideliberate dal CIPE, entro venti giorni dallaloro approvazione.

5. All'onere derivante dall'attuazione delpresente articolo nel triennia 1992-1994,determinato in lire 260 miliardi per l'anno1993 e in lire 780 miliardi per l'anno 1994,si provvede mediante utilizzo delle proie-zioni per gli anni medesimi dell'accantona~mento: «Provvedimenti per la ricostruzionènelle aree colpite dagli eventi sismici delnovembre 1980 e del febbraio 1981 (rateammortamento mutui)>> iscritto, ai fini delbilancio triennale 1992-1994, al capitolo9001 dello stato di previsione del Ministerodel tesoro per l'anno 1992.

6. Il Ministro del tesoro è autorizzato adapportare, con propri decreti, le occorrentivariazioni di bilancio.

Art. 2.

(Riparto dei fondi)

1. Al fine di accertare l'entità dellerisorse necessarie per completare l'opera diricostruzione abitativa nei settori privati epubblici colpiti dagli eventi sismici di cui alcitato testo unico approvato con decretolegislativo n. 76 del 1990, il Presidente delConsiglio dei ministri effettua una verificaamministrativa a mezzo di un comitatoformato da esperti particolarmente qua1ifi~cati, costituito ai sensi dell'articolo S,comma 2, lettera i), della legge 23 agosto1988, n.400, al quale è affidato il compitodi effettuare, entro 120 giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, unaricognizione dello stato della ricostruzionenei singoli comuni e presso le Amministra-zioni statali per stabilire l'entità delle opereancora da eseguire, la spesa prevedibile inrelazione alle domande presentate dagli

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Atti parlamentari ~ 7 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

interessati e lo stato della relativa istrutto-ria, il nesso di causalità con il sisma, larispondenza di ciascuna posizione ancorapendente rispetto alle finalità della legge 14maggio 1981, n. 219, e successive modifica-zioni. Il comitato si avvarrà delle risultanzeistruttorie ~cquisite dalla Commissione par-lamentare di inchiesta istituita con la legge7 aprile 1989, n. 128, come modificata dalleleggi 8 agosto 1990, n. 246 e 28 novembre1990, n. 349; proporrà criteri per la prose-cuzione degli interventi in quei comuni incui le somme erogate dallo Stato sugliesercizi precedenti non hanno potuto esse-re utilizzate nei termini fissati e formuleràindirizzi anche per modifiche da introdurrealla legislazione vigente al fine del conteni-mento della spesa pubblica. Il Presidentedel Consiglio dei ministri comunicherà alParlamento l'esito della verifica effettuata.

2. Sulla base degli accertamenti effettuatidal comitato di cui al comma l, il Governopropone al Parlamento una ridefinizionedegli ambiti territoriali di intervento e dellecategorie degli aventi diritto in modocorrelato all'evento sismico. Entro trenta

~ giorni dalla data di entrata in vigore dellapresente legge, il Ministro per gli interventistraordinari nel Mezzogiorno ed il Ministroper le aree urbane, di concerto, formulanoal CIPE la proposta di riparto per l'anno1992. Per gli anni 1993 e 1994 i Ministrisopra indicati formulano la proposta sullabase dei risultati della verifica di cui alcomma 1.

3. I Ministri di cui al comma 2 formulanoproposte di riparto distinte per ogni singolaregione.

4. In sede di riparto degli stanziamentidisponibili per il 1992, il CIPE assegna:

a) 1'80 per cento degli importi stanziatialle esigenze abitative delle predette zoneterremotate, secondo i criteri di cui all'arti-colo 3;

b) il IO per cento degli importi stanzia-ti alle Amministrazioni dello Stato per gliinterventi nelle aree delle regioni Campa-nia e Basilicata strettamente connesse congli eventi sismici;

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Atti parlamentari ~ 8 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

c) il IO per cento degli importi stanzia-ti per le finalità di cui agli articoli 27 e 39del citato testo unico approvato con decre-to legislativo n. 76 del 1990.

5. L'attività delle sezioni staccate di Avel-lino e Salerno del provveditorato regionalealle opere pubbliche, già prorogata al 31dicembre 1991 dall'articolo 2 della legge 20maggio 1991, n. 158, è ulteriormente proro-gata al 31 dicembre 1994.

Art.3.

(Esigenze abitative)

1. Le disponibilità finanziarie di cui al-l'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esi-genze abitative, sono utilizzate a favore deisoggetti che hanno subìto danni patrimo-niali' in conseguenza dei terremoti di cui alcitato testo unico approvato con decretolegislativo n.76 del 1990. Ai fini dellaerogazione dei contributi previsti dallapresente legge, la dichiarazione di causalitàdel danno dal terremoto deve essere verifi-cata con dichiarazione del sindaco, integra-tiva delle formalità già previste dalla legisla-zione vigente.

2. Le disponibilità finanziarie di cui al-l'articolo 2, comma 4, finalizzate alle esi-genze abitative, sono utilizzate in via priori-taria e in ordine successivo, senza ammis-sione di deroga, in favore:

a) dei soggetti di cui al comma l,proprietari di una unica abitazione, ancoracostretti in sistemazioni precarie o provvi-sorie in conseguenza degli eventi sismici dicui al citato testo unico approvato condecreto legislativo n. 76 del 1990, sempre-chè abbiano presentato entro il 31 marzo1984 la prescritta domanda ed entro il 31marzo 1989 la documentazione ai fini dellaricostruzione o della riparazione delle unitàabitative;

b) dei soggetti di cui al comma 1,proprietari di una unica abitazione, cheabbiano presentato entro il 31 marzo 1984la prescritta domanda ed entro il 31 marzo

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Atti parlamentari ~ 9 ~ 2728-2876-2990.3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

1989 la documentazione ai fini della rico~struzione o della riparazione delle unità abi~tative;

c) dei soggetti di cui al comma l,proprietari di immobili inclusi nei piani direcupero dei centri storici dei comuniclassificati come disastrati o gravementedanneggiati, che risultino approvati alladata di entrata in vigQre della presentelegge, limitatamente agli interventi connes-si con la posizione delle porzioni immobi~liari danneggiate dal sisma.

3. In ogni caso i contributi previsti dallapresente legge sono erogati con le prioritàdi cui al comma 2, lettere a) e b), sino allimite massimo di lire 300 miliardi perinterventi in comuni classificati come dan-neggiati in base alle disposizioni vigenti.

4. Ai fini dell'opera di ricostruzione dellezone colpite dagli eventi sismici, i comunipossono inoltre destinare le disponibilitàfinanziarie di cui all'articolo 2, comma 4,lettera a):

a) alla realizzazione di opere di urba~nizzazione primaria essenziali e strettamen~te funzionali agli insediamenti abitativi ealle relative strutture scolastiche;

b) al miglioramento qualitativo e strut~turaI e degli insediamenti abitativi, realizzatinella fase di emergenza ovvero realizzati anorma dell'articolo IS-ter del decreto~legge26 novembre 1980, n.776, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre1980, n. 874;

c) al completamento delle opere pub~bliche di interesse comunale per le qualisiano state già espletate le procedure digara.

5. Entro trenta giorni dal riparto deifondi, i consigli comunali interessati fissanocon propria deliberazione i criteri perl'applicazione di quanto disposto dalla pre~sente legge.

6. Per l'attuazione del programma orga~nico o di interventi ed opere in essocompresi, allorchè si chieda per la lororealizzazione l'azione integrata e coordinatadi Amministrazioni statali, di regioni, di

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Atti parlamentari ~ 10 ~ 2728.287 6~2990~3033.A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

(Segue: Testo proposto dalla Comm.issione)

province, di comuni e di altri soggettipubblici, o comunque di due o più tra isoggetti predetti, il Ministro per gli inter~venti straordinari nel Mezzogiorno ed ilMinistro per i problemi delle aree urbane,in relazione alla competenza primaria oprevalente sull'opera o sugli interventi, osugli atti di intervento, promuovono laconclusione di un accordo di programma aisensi dell'articolo 27 della legge 8 giugno1990, n. 142.

7. Gli assegnatari degli alloggi costruiti oacquistati nei comuni con le provvidenzedisposte dallo Stato per la ricostruzionedelle aree della Campania e della Basilicatacolpite dagli eventi sismici sono ammessi, adomanda, al riscatto degli alloggi stessisulla base della normativa vigente in mate~ria di riscatto degli alloggi di ediliziaeconomica e popolare. I relativi ricavi sonoacquisiti dai comuni nei quali siano staticostruiti o acquistati gli alloggi e destinati afini di ricostruzione.

Art. 4.

(Piani di recupero)

1. Per l'adozione dei piani di recuperoriguardanti zone di interesse storico~artisti~co, devono essere previamente sentite lecompetenti sovrintendenze, le quali provve~dono a dare il proprio parere entro 30giorni dalla richiesta. Decorso tale termine,il parere si intende acquisito.

2. Per favorire il completamento dellaricostruzione, i consigli comunali possonoprorogare non oltre il 31 dicembre 1994 lasospensione dell'obbligo di adottare i pro-grammi pluriennali di cui all'articolo 44 delpiù volte citato testo unico approvato condecreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. S.

(Incompatibilità)

1. La funzione di consigliere comunaledel comune dove sono ubicate le opere

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Atti parlamentari ~ Il ~ 2728-2876.2990-3033-A

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(Segue: Testo proposto dalla Commissione)

pubbliche e private finanziate ai sensi dellalegge 14 maggio 1981, n. 219, e successivemodificazioni, è incompatibile con quelladi progettista, direttore dei lavori o collau-datore di tali opere o con l'esercizio diattività professionali comunque connessecon lo svolgimento di dette opere.

2. Gli amministratori locali non possonopartecipare come soci, consulenti o colla-boratori a ditte che emettano fatture suifondi pubblici di cui alla legge 14 maggio1981, n. 219, e successive modificazioni.

3. Non sono ammesse convenzioni nècon singoli, nè con studi professionali,associati e non; quelle già stipulate decado-no con l'entrata in vigore della presentelegge. È ammessa deroga solo se la conven-zione si rende necessaria per la mancanzadi tecnici nell'organico comunale.

4. Per i compensi professionali spettantia ingegneri, architetti, geometri, geologiper progettazione, direzione lavori, studi ecollaudo, si applicano le disposizioni vigen-ti per il Ministero dei lavori pubblici, per leopere della corrispondente categoria.

5. I collaudi delle opere finanziate aisensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, esuccessive modificazioni, sono affidatiesclusivamente agli iscritti ai competentialbi professionali.

6. La carica di membro delle commissio-ni, di cui all'articolo 19 del più volte citatodel testo unico approvato con decretolegislativo n. 76 del 1990, e l'assunzione diincarichi in regime di convenzioni sonoincompatibili con lo svolgimento dell'attivi-tà di progettista, direttore dei lavori, collau-datore di opere private e pubbliche finan-ziate ai sensi della legge 14 maggio 1981,n. 219, e successive modificazioni. I sogget-ti che alla data di entrata in vigore dellapresente legge sono in condizioni di incom-patibilità possono esercitare la relativaopzione entro novanta giorni.

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Atti parlamentari ~ 12 ~ 2728-2876-2990-3033-A

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DISEGNO DI LEGGE N. 2728

D'INIZIATIVA DEI SENATORI FABBRI ED ALTRI

Art. 1.

(Bacino territoriale degli interventi)

1. Per l'impiego delle risorse di cuiall'articolo 10, i territori dei comuni disa~strati o gravemente danneggiati indicati allelettere a), b) ed e) del comma 1 dell'articolo1 del testo unico delle leggi per gliinterventi nei territori della Campania,Basilicata, Puglia e Calabria colpiti daglieventi sismici del novembre 1980, delfebbraio 1981 e del marzo 1982, approvatocon decreto legislativo 30 marzo 1990,n.76, sono costituiti in bacino territorialeunitario al fine del completamento e dellarazionale organizzazione degli interventi diricostruzione e di sviluppo delle zoneinteressate. Nel bacino territoriale nonsono comprese la città di Napoli e le areecontigue, interessate dagli interventi di cuial titolo VIII della legge 14 maggio 1981,n.219.

Art.2.

(Programma organico)

1. Il programma organico per la ricostru~zione e lo sviluppo delle zone terremotate:

a) individua gli interventi da ammette~re al finanziamento del fondo di cui all'arti~colo 3 del testo unico approvato condecreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

b) ripartisce le risorse relative tra glienti e le amministrazioni;

c) indica i limiti temporali per il com~pletamento degli interventi;

d) adotta le direttive cui le amministra-zioni competenti devono attenersi nellaattuazione degli interventi medesimi.

2. Il programma ha carattere immediata~mente vincolante per le amministrazioni e

gli enti pubblici e, ove stabilito dallo stessoprogramma, per i soggetti privati.

3. Il programma ha validità biennale eviene periodicamente aggiornato; esso èapprovato dal comitato Stato~Regioni di cuiall'articolo 3, su proposta del segretariogenerale, entro dodici mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge. Aifini della redazione del primo programmaorganico, le amministrazioni dello Stato ele regioni interessate indicano gli interventidi rispettiva competenza, corredati deirelativi progetti di manovra e delle previsio~ni di spesa entro tre mesi dalla data dientrata in vigore della presente legge.

4. Il primo programma organico, tenutoconto della urgenza degli interventi e sullabase delle proposte formulate, contiene:

a) la individuazione degli interventi piùurgenti per la ricostruzione e lo sviluppodei territori interessati dalla presente legge;

b) la ripartizione annuale delle risorsefinanziarie disponibili;

c) le modalità ed i tempi di realizzazio-ne degli interventi da attuarsi ed i relativifabbisogni finanziari;

d) la individuazione degli adempimentioccorrenti alla organizzazione delle struttu~re tecnico-operative del segretariato.

5. Le risorse finanziarie già ripartite dalComitato interministeriale per la program~mazione economica (CIPE) e non ancoraimpegnate dalle amministrazioni beneficia~rie si considerano disponibili e riallocabilinell'ambito del primo programma organi~co. Nell'ambito degli interventi più urgentisi considera prioritario il completamentodei programmi edilizi abitativi.

Art.3.

(Comitato Stato-Regioni)

1. Il comitato Stato~Regioni è presiedutodal Presidente del Consiglio dei ministri, oda un suo delegato, ed è composto daiMinistri del bilancio e della programmazio-ne economica, dei lavori pubblici, dell'in~dustria, del commercio e dell'artigianato,del turismo e dello spettacolo, per gli

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Atti parlamentari ~ 13 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

interventi straordinari nel Mezzogiorno e peri problemi delle aree urbane, ovvero daSottosegretari di Stato delegati dai predettiMinistri, dai presidenti delle giunte regionali,o loro delegati, - delle regioni Campania,Basilicata, Puglia e Calabria e dal segretariogenerale, che partecipa con voto consultivo.

2. Il comitato approva il programmaorganico ed i relativi aggiornamenti annua~li, adotta i regolamenti, le direttive per ilfunzionamento del segretariato generale eper l'attuazione del programma organico,nonchè per il coordinamento del program-ma stesso con gli altri strumenti di pianifi~cazione del territorio previsti dalla vigentelegislazione.

3. Il comitato provvede alla istituzione diun servizio ispettivo posto alle sue direttedipendenze composto ed operante nei modifissati da apposito regolamento.

4. Con regolamento di attuazione da'emanarsi entro sessanta giorni il comitatodefinisce le modalità di provvista del perso-nale del segretariato generale, l'indennitàda corrispondere sulla base dei differenziatilivelli di qualificazione professionale richie-sti, il trattamento del segretariq generale edei membri della commissione scientificadi cui all'articolo 5.

5. I comuni e le province interessateconcorrono, ai sensi dell'articolo 3, comma5, della legge 8 giugno 1990, n. 142, alladeterminazione degli obiettivi contenuti nelprogramma generale per la ricostruzione elo sviluppo delle zone terremotate, provve-dendo alla loro specificazione ed attuazio-ne, per quanto di competenza. Comuni eprovince possono costituirsi a tal fine inconferenza, secondo modalità regolamenta-te dai soggetti partecipanti.

Art.4.

(Segretariato generale)

1. Il segretariato generale cura l'istrutto-ria degli atti di competenza del comitatoStato-Regioni; propone al comitato il pro-gramma orgaiÜco e gli aggiornamenti an-nuali; esercita le funzioni di vigilanza econtrollo sull'attuazione dei singoli inter-

venti, riferendo al comitato per le conse-guenti deliberazioni; provvede, in esecuzio-ne delle deliberazioni del comitato, alleattività tecniche e amministrative occorren-ti alla realizzazione del programma organi-co ed alla attuazione degli interventi neilimiti della delega conferitagli, nonchè alcoordinamento degli interventi di compe-tenza dei vari rami dell'autorità statale,delle regioni e degli enti locali, al fine diassicurare il loro apporto alle azioni pro-grammate.

2. Il segretario generale è nominato condecreto del Presidente del Consiglio deiministri.

3. Il segretario generale si avvale di unasegreteria tecnico-operativa costituita dadipendenti delle amministrazioni pubbli-che, nonchè da esperti dotati di specifichecompetenze ed esperienze nei settori diattività.

4. Il segretariato generale provvede alleattività di servizio occorrenti alla ricogni-zione dell'ambiente fisico, economico esociale; cura in particolare la ricerca e lostudio degli elementi dell'ambiente, for-mando ed aggiornando le carte tematichedei territori urbani ed extraurbani; promuo-ve lo studio e la valutazione degli effettisociali, economici ed ambientali conse-guenti alla esecuzione degli interventi com-piuti e qa compiere per la ricostruzione e losviluppo del bacino territoriale unitario;cura il completamento delle nuove iniziati-ve industriali e il loro inserimento nelmercato, promuovendone lo sviluppo coor-dinato con le iniziative artigianali e com-merciali delle zone interessate.

5. È fatto obbligo alle amministrazionipubbliche di porre a disposizione del segre-tariato generale i dati e le informazioni neisettori di attività.

6. Il segretariato generale garantisce, aisensi della legge 7 agosto 1990, n. 241, lapubblicità dei dati e degli atti rilevanti perle decisioni da adottare, assicurando l'ac-cesso del pubblico alle informazioni.

7. Le spese organizzative e tecniche delsegretariato generale e della commissionescientifica di cui all'articolo 5 sono poste acarico del fondo di cui all'articolo 3 del

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

testo unico approvato con decreto legislati-vo 30 marzo 1990, n. 76.

Art. S.

(Commissione scientifica)

1. La commissione scientifica è organo diconsulenza del comitato Stato-Regioni dicui all'articolo 3, concorre alla elaborazio-ne del programma organico ed è costituitada esperti di elevata qualificazione scientifi-co-professionale nei settori dell'intervento.Alla nomina dei componenti della commis-sione scientifica provvede il comitato Stato-Regioni.

2. La commissione scientifica rende pare-re sulla proposta di programma generale,sui relativi aggiornamenti e sulle questionitecnico-amministrative sottoposte dal co-mitato Stato-Regioni, ovvero dal segretariogenerale.

Art.6.

(Accordi di programma)

1. Per l'attuazione del programma organi-co o di inter:venti ed opere in esso compre-si, allorchè si chieda per la loro realizzazio-ne l'azione integrata e coordinata diamministrazioni statali, di regioni, di pro-vince, di comuni e di altri soggetti pubblici,o comunque di due o più tra i soggettipredetti, il Ministro per gli interventi straor-dinari nel Mezzogiorno ed il Ministro per iproblemi delle aree urbane, in relazionealla competenza primaria o prevalentesull'opera o sugli interventi, o sugli atti dìintervento, promuovono la conclusione diun accordo di programma ai sensi dell'arti-colo 27 della legge 8 giugno 1990, n. 142.

Art.7.

(Controlli sulla gestione)

1. La Corte dei conti, in sede di relazioneal Parlamento sul rendiconto generaledello Stato, riferisce i risultati dell'esame

compiuto sui rendiconti degli organi gesto-ri e dei centri erogatori di spesa comunquedenominati ed organizzati, evidenziando, inparticolare, i profili di controllo sullagestione e gli aspetti relativi all'andamentoe alla proficuità dell'azione d'intervento. Atale fine, i rendiconti, corredati di unarelazione della competente ragioneria cen-trale o ufficio di ragioneria, devono esseretrasmessi alla Corte dei conti entro il 31marzo dell'anno successivo a quello cui siriferiscono.

2. Per i controlli sulla gestione e per laconnessa attività di referto al Parlamento,la Corte dei conti può richiedere, in ognimomento, alle amministrazioni statali, alleregioni, agli enti locali, agli enti pubblicianche economici, dati, elementi informativie documentazione illustrativa.

3. Il comitato Stato-Regioni di cui all'arti-colo 3 indirizza al Parlamento una relazio-ne semestrale sullo stato di attuazione delprogramma organico.

Art.8.

(Integrazioni e modificazioni al testo unicoapprovato con decreto legislativo 30 marzo

1990, n. 76)

1. Al testo unico delle leggi per gliinterventi nei territori della Campania,Basilicata, Puglia e Calabria colpiti daglieventi sismici del novembre 1980, delfebbraio 1981 e del marzo 1982, approvatocon decreto legislativo 30 marzo 1990,n.76, sono apportate le seguenti modifica-zioni:

a) all'articolo 7, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

«l-bis. I programmi di intervento per laricostruzione e la riparazione delle opere dicui al comma 1 assegnano priorità all'edili-zia privata ed alla ricostruzione dei centristorici nonchè alla esecuzione di interventistraordinari di edilizia economica e popola-re, sovvenzionata ed agevolata, per i giàlocatari di abitazioni distrutte o danneggia-te che non risultino titolari di un diritto acontributo per la ricostruzione o la ripara-

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zione di un alloggio e siano alloggiati nellesistemazioni precarie apprestate dopo glieventi sismici»;

b) all'articolo 9, comma 1, lettera e),dopo le parole «di edilizia» sono inserite leseguenti: «economica e popolare»;

c) all'articolo 18, dopo il comma 2 èinserito il seguente:

«2~bis. La dichiarazione di causalità deldanno dal terremoto ovvero da interventiper il riassetto del territorio connessi alsisma deve essere in ogni caso verificata dalsindaco» ;

d) all'articolo 19, dopo il comma 1 èinserito il seguente:

«i ~bis. Sono ineleggibili i tecnici chesvolgono perizie, eseguono progetti, dirigo~no lavori, eseguono collaudi relativamentealle opere finanziate secondo quanto previ~sto dal presente testo unico»;

e) al citato articolo 19, dopo il comma10 è inserito il seguente:

«1O~bis. È riconosciuta priorità, nellaassegnazione dei contributi, salvo l'inter~dipendenza ai fini della realizzazione del~l'unità minima di intervento e dei rapportidi. condominio, alle domande presentateentro il 31 marzo 1984 ed a quellepresentate da res;.jenti che non sianoproprietari o titolari di altro diritto realedi godimento di altra abitazione nel comu~ne e non abbiano presentato altra doman~da di contributo»;

f) all'articolo 21, dopo il comma 4sono aggiunti i seguenti:

«4~bis. I criteri di determinazione deicompensi sono definiti sulla base di quelliutilizzati dall'Agenzia per la promozionedello sviluppo del Mezzogiorno.

4~ter. Gli amministratori locali non posso~no svolgere perizie, eseguire progetti, diri~gere lavori ed eseguire collaudi relativa~mente alle opere pubbliche e privatefinanziate con risorse pubbliche secondoquanto previsto dal presente testo unico.

4~quater. Gli amministratori locali nonpossono partecipare come soci, consulentio collaboratori a ditte che emettano fatture

sui fondi pubblici di cui al presente testounico»;

g) all'articolo 34, comma 3, lettera c),è aggiunto, in fine, il seguente periodo: «Ipiani di recupero possono essere adottatisolo per interventi sull'edificato ed entroambiti di intensa edificazione che abbianocarattere storico»;

h) al citato articolo 34, il comma 15 èsostituito dal seguente:

«iS. Ove il piano di recupero concernacentri di interesse storico~artistico, devonoessere sentite, prima della sua adozione, lecompetenti soprintendenze, le quali prov~vedono entro trenta giorni dalla richiesta.Decorso tale termine, il parere si ritiene ac~quisito»;

i) all'articolo 39, comma Il, è aggiun~to, in fine, il seguente periodo: «Il terminedecadenziale può essere prorogato dal Mi-nistro per gli interventi straordinari nelMezzogiorno per comprovati motivi diforza maggiore»;

l) all'articolo 44, comma 2, la lettera e)è soppressa.

Art.9.

(Abrogazione di norme incompatibili)

1. Sono abrogate le disposizioni del testounico approvato con decreto legislativo 30marzo 1990, n.76, incompatibili con lenorme della presente legge.

2. L'ufficio speciale per la ricostruzione elo sviluppo delle zone della Campania, dellaBasilicata, della Puglia e della Calabria,colpite dal terremoto del 1980~1981, di cuiall'articolo 5 del testo unico approvato condecreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76,come riorganizzato con decreto ministeria~le 3 aprile 1990, n. 117, del Ministro per gliinterventi straordinari nel Mezzogiorno,cessa la sua attività sessanta giorni dopo ladata di entrata in vigore della presentelegge. Il segretariato generale per la rico~struzione e lo sviluppo subentra alla sca~denza con~ le sue strutture organizzative neirapporti già in essere per il funzionamentodel cessato ufficio.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

. Art. 10.

(Copertura finanziaria)

1. Alla spesa derivante dall'applicazionedella presente legge, pari a lire 3.000milioni nel triennio 1991~ 1993, di cui lire1.500 milioni nell' esercizio 1991, lire 1.000milioni nell'esercizio 1992 e lire 500 milio~

ni nell'esercizio 1993, si provvede mediantecorrispondente riduzione dello stanziamen~to iscritto, ai fini del bilancio triennale1991-1993, al capitolo 9001 dello stato diprevisione del Ministero del tesoro perl'anno 1991, all'uopo utilizzando l'accanto-namento «Provvedimenti per la ricostruzio-ne nelle aree colpite dagli eventi sismici delnovembre 1980 e del febbraio 1981 ».

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DISEGNO DI LEGGE N. 2876

D'INIZIATIVA DEI SENATORI AZZARÀ ED ALTRI

Art. 1.

1. La ripresa degli interventi in favoredelle zone terremotate di cui al testo unicoapprovato con decreto legislativo 30 marzo1990, n.76, è regolata dalle disposizionidella presente legge, integrate da quellecontenute nel predetto testo unico.

2. Per le finalità di cui al comma 1 èstanziata la somma complessiva di lire3.000 miliardi, ripartita in lire 1.500 miliar-di per il 1991, lire 1.000 miliardi per il 1992e lire 500 miliardi per il 1993.

3. In sede di ripartizione degli stanzia-menti di cui al comma 2, il CIPE assegnanon meno dell'80 per cento dei relativiimporti alle esigenze abitative delle predet-te zone terremotate, secondo i criteriindicati nei successivi articoli.

4. Nell'ambito della destinazione di cuial comma 3, una quota non inferiore al 30per cento è riservata alle esigenze abitativedi edilizia privata dei comuni dichiarati di-sastrati.

5. Una quota non inferiore al IO percento delle risorse disponibili è assegnataalle Amministrazioni dello Stato per ilcompletamento degli interventi in corso diesecuzione alla data di entrata in vigoredella presente legge.

Art.2.

1. Le disponibilità finanziarie di cui al-l'articolo 1, comma 3, finalizzate alle esi-genze abitative, sono utilizzate, in via priori-taria e nell'ordine, in favore:

a) dei soggetti proprietari di un'unicaabitazione, tuttora costretti ad alloggi pre-fabbricati;

b) dei soggetti che abbiano presentatoentro il 31 marzo 1984 la prescritta doman-

da ed entro il 31 marzo 1989 la documenta-zione ai fini della ricostruzione o dellariparazione delle unità abitati ve, purchèlocalizzate in comuni disastrati o gravemen-te danneggiati, con priorità per le domanderelative all'unità abitativa posseduta a titolodi proprietà o ai sensi dell'articolo 14,comma 9, del testo unico approvato condecreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76;

c) dei soggetti proprietari di immobiliinclusi nei piani di recupero dei comunidisastrati o gravemente danneggiati, cherisultano approvati alla data di entrata invigore della presente legge.

2. Ai fini dell'applicazione del comma 1, icomuni dichiarati disastrati o gravementedanneggiati possono destinare alla realizza-zione di opere pubbliche, dando priorità aquelle di urbanizzazione primaria, unaquota non superiore, rispettivamente, al 25e al 20 per cento delle somme complessiva-mente assegnate a ciascun comune ai sensidel presente articolo.

Art.3.

1. Ai fini dell'attuazione dei piani direcupero, di cui all'articolo 2, comma 1,lettera c), il sindaco può esercitare i poterisostitutivi, di cui all'articolo 36 del testounico approvato con decreto legislativo 30marzo 1990, n. 76, utilizzando il contributospettante al privato, per non oltre due annidalla data di entrata in vigore della presentelegge. Successivamente a tale termine, ilcomune è tenuto all'esecuzione delle operecon onere a carico del proprietario inot-temperante o, in via subordinata, a valeresui proventi di cui al comma 2.

2. Al comma 10 dell'articolo 35 del testounico approvato con decreto legislativo 30marzo 1990, n.76, è aggiunto in fine, ilseguente periodo:

«I proventi derivanti dalle alienazioni ocessi ani in locazione di cui al presentecomma affluiscono alle contabilità specialiaperte, ai sensi dell'articolo 3, comma 3,presso la Sezione di tesoreria provinciale afavore del comune».

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Atti parlamentari ~ 18 ~ 2728-2876-2990-3033-A

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Art.4.

1. L'assegnazione dei contributi per l'edi~liza abitativa privata da parte dei comunidanneggiati è regolata dalle priorità indica~te all'articolo 2, comma 1, lettere a) e b), el'importo delle risorse che ciascun comunepuò utilizzare per la realizzazione di operepubbliche, dando priorità a quelle di urba-nizzazione primaria, non può superare il 15per cento delle somme complessivamentedestinate ai singoli comuni per le finalitàconsiderate nel presente articolo.

Art. S.

1. In deroga ad ogni diversa disposizionedi legge, entro novanta giorni dalla data dientrata in vigore della presente legge, leRegioni interessate, sulla base di d9cumen~tate richieste avanzate dagli enti locali,formulano un piano straordinario di edili~zia sovvenzionata per la costruzione dialloggi da cedere in locazione a soggettinon proprietari di unità immobiliari e, inconseguenza degli eventi sismici, costrettituttora in alloggi prefabbricati.

2. Il piano di cui al comma 1 è sottopostoall'approvazione del CIPE ed è finanziatocon le risorse disponibili per gli interventidi edilizia sovvenzionata. All'attuazione deiprogrammi, previa pubblica gara, ed all'as~segnazione degli alloggi provvedono i co~muni territorialmente competenti.

Art.6.

1. Le agevolazioni previste per i settoriproduttivi nel testo unico approvato con

decreto legislativo 30 marzo 1990, n.76,sono a carico degli stanziamenti recati dallalegge 10 marzo 1986, n. 64.

2. L'Agenzia per la promozione dellosviluppo del Mezzogiorno coordina l'attivitàper la concessione delle agevolazioni co-munitarie anche per gli interventi giàrealizzati dai singoli enti preposti all'attua-zione degli interventi nelle zone colpite. Irimborsi comunitari affluiscono ad integra~re le risorse del fondo di cui all'articolo 3del testo unico approvato con decretolegislativo 30 marzo 1990, n.76. Rientranella competenza del presidente dell' Agen~zia per la promozione dello sviluppo delMezzogiorno, nell'ambito delle attribuzionidi cui all'articolo 39, comma 12, del testounico approvato con decr~to legislativo 30marzo 1990, n.76, concedere la proroga,per comprovate cause di forza maggiore,per la realizzazione degli interventi previstidal citato articolo 39 del testo unicoapprovato con al decreto legislativo 30marzo 1990, n. 76.

Art.7.

1. All'onere derivante dall'applicazionedella presente legge, valutato in lire 1.500miliardi per il 1991, lire 1.000 miliardi peril 1992 e lire 500 miliardi per il 1993, siprovvede con riduzione di corrispondenteimporto dello stanziamento, iscritto, ai finidel bilancio triennale 1991-1993, al capitolo9001 dello stato di previsione del Ministerodel tesoro per il 1991, utilizzando l'accanto~namento «Provvedimenti per la ricostruzio~ne nelle aree colpite dagli eventi sismici delnovembre 1980 e del febbraio 1981».

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DISEGNO DI LEGGE N. 2990

D'INIZIATIVA DEI SENATORI PETRARA ED ALTRI

Art. 1.

1. Per interventi urgenti di ricostruzioneabitativa di cui al testo unico approvato condecreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76, daeffettuarsi nel territorio delle regioni Basili~cata, Campania e Puglia, e connesse operedi urbanizzazione primaria, è disposto unfinanziamento di lire 3.000 miliardi per iltriennia 1991~1993.

2. Entro trenta giorni dalla data di pub-blicazione della presente legge nella Gazzet~ta Ufficiale, il CIPE provvede al riparto deifondi e alle conseguenti assegnazioni aicomuni interessati.

3. Gli stanziamenti di cui alla presentelegge sono impegnati esclusivamente per ilconseguimento dei seguenti obiettivi:

a) riparazione o ricostruzione dellaprima casa, con priorità per le famiglie chevivono in containers, prefabbricati o co~munque in alloggi precari;

b) esecuzione di interventi straordinaridi edilizia sovvenzionata e agevolata per lacostruzione di alloggi da cedere in locazio-ne a cittadini già locatari all' epoca delsisma e che risultino sistemati in containerso prefabbricati o comunque in alloggiprecari.

Art. 2.

1. Entro trenta giorni dal riparto deifondi di cui all'articolo 1 da parte del CIPEi consigli comunali interessati fissano conpropria deliberazione i criteri per l'applica~zione di quanto disposto dalla presentelegge.

2. Il sindaco, ai sensi della vigente nor~mativa, impegna ed eroga entro dodici mesialmeno il 70 per cento della dotazione asse~gnata.

3. Decorso il termine di cui al comma 2, iconsigli comunali accertano entro i succes~sivi trenta giorni che le disposizioni di cui almedesimo comma siano state attuate.

4. Il mancato adempimento delle dispo-sizioni di cui ai commi 1, 2 e 3 costituiscegrave violazione di legge. In tal caso siattiva la procedura prevista dall'articolo 40della legge 8 giugno 1990, n. 142, per larimozione e la sostituzione del sindaco.

Art. 3.

1. Alla spesa derivante dall'applicazionedella presente legge, pari a lire 3.000miliardi nel triennia 1991 ~ 1993, di cui lire1.500 miliardi nell'esercizio 1991, lire 1.000miliardi nell'esercizio 1992 e lire 500miliardi nell'esercizio 1993, si provvedemediante cOJ;rispondente riduzione dellostanziamento iscritto, ai fini del bilanciotriennale 1991 ~ 1993, al capitolo 9001 dellostato di previsione del Ministero del tesoroper l'anno 1991, all'uopo utilizzando l'ac-cantonamento «Provvedimenti per la rico~struzione nelle aree colpite dagli eventisismici del novembre 1980 e del febbraio1981».

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DISEGNO DI LEGGE N. 3033

D'INIZIATIVA DEI SENATORI BOATO ED ALTRI

Art. 1.

(Finalità generale)

1. La presente legge disciplina il comple-tamento degli interventi di ricostruzione-riparazione nei territori colpiti dagli eventisismici del novembre 1980, febbraio 1981 emarzo 1982.

2. Obiettivo prioritario e urgente dellapresente legge è quello di sanare le condi-zioni delle famiglie che, private della pro-pria abitazione a causa degli eventi di cui alcomma 1, siano ancora, alla data della suaentrata in vigore, senza casa. Devono essereconsiderati coerenti con la suddettafinalità:

a) i contributi per la ricostruzione-riparazione di alloggi destinati alle famiglieche siano state private della propria abitua-le dimora dal sisma o dagli itlterventirealizzati ai sensi della legge 14 maggio1981, n. 219, e successive modificazioni eintegrazioni, e che non abbiano già ricevutoalcun contributo allo stesso titolo o per lequali non si sia altrimenti provveduto aisensi dell'articolo 8, primo comma, letterae), della legge n. 219 del 1981;

b) le opere civili di urbanizzazioneprimaria la cui realizzazione sia indispensa-bile per consentire gli interventi di ricostru-zione-riparazione degli alloggi, come previ-sti nei piani redatti dalle amministrazionicompetenti ai sensi delle norme recatedalla citata legge n. 219 del 1981 e successi-ve modificazioni e integrazioni, ed a garan-tirne l'abitabilità.

3. Il Nucleo di valutazione degli investi-menti pubblici del Ministero del bilancio edella programmazione economica, istituitodall'articolo 4 della legge 26 aprile 1982,n. 181, e disciplinato con legge 17 dicembre

1986, n. 878, al fine di garantire il persegui-mento dell'obiettivo di cui ai commi 1 e 2,svolge a partire dalla data di entrata invigore della presente legge i compiti che daessa gli sono assegnati.

4. All'onere derivante dalla realizzazionedegli interventi di cui alla presente legge,con assoluta priorità per quelli di cui alcomma 2 del presente articolo, pari a lire1.500 miliardi per il 1991, 1.000 miliardiper il 1992 e 500 miliardi per il 1993, siprovvede mediante corrispondente riduzio-ne dello stanziamento iscritto, ai fini delbilancio triennale 1991-1993, al capitolo9001 dello stato di previsione della spesadel Ministero del tesoro, all'uopo utilizzan-do l'accantonamento « Provvedimenti perla ricostruzione nelle aree colpite daglieventi sismici del novembre 1980 e delfebbraio 1981 ».

Art.2.

(Delimitazione dell' area di intervento)

1. Il Governo è delegato ad emanare,entro trenta giorni dalla data di entrata invigore della presente legge, ai sensi dell'ar-ticolo 14 della legge 23 agosto 1988, n. 400,un decreto legislativo per la delimitazionedell'area nella quale possono essere prose-guiti gli interventi di ricostruzione e ripara-zione abitativa di cui alla legge 14 maggio1981, n. 219, e successive modificazioni eintegrazioni. Nell'area così delimitata rica-dono tutti gli interventi di cui all'articolo 1,comma 2.

2. Nel delimitare l'area di cui al commar1, il Governo si attiene al principio che gliinterventi di ricostruzione-riparazione cuilo Stato concorre finanziariamente sonoquelli previsti dalla legge 14 maggio 1981,n. 219, e successive modificazioni e integra-zioni. Ad essi devono essere equiparatiquelli la cui necessità derivi dalle attività didemolizione realizzate nell'ambito degliinterventi già effettuati ai sensi delle normedi cui al testo unico delle leggi per gliinterventi nei territori della Campania,Basilicata, Puglia e Calabria .colpiti daglieventi sismici' del novembre 1980, del

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Atti parlamentari ~ 21 ~ 2728-2876-2990-3033-A

X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

febbraio 1981 e del marzo 1982, approvatocon decreto legislativo 30 marzo 1990,n. 76, purchè sia documentatamente prova~to che la demolizione ha avuto luogo primadel 30 giugno 1991.

3. Onde accertare la sussistenza del nessodi causalità tra il danno e gli eventi sismici,il Governo tiene conto degli accertamentirealizzati nell'esercizio dei compiti affidati~gli dall'articolo 4~quater del decreto~legge26 novembre 1980, n.776, convertito, conmodificazioni, dalla legge 22 dicembre1980, n. 874.

Art.3.

(Programma di completamentoe programma stralcio)

1. I sindaci dei comuni inclusi nell'areadelimitata ai sensi dell'articolo 2, sonotenuti a presentare al Nucleo di valutazionedegli investimenti pubblici di cui all'artico~lo 1, comma 3, entro sessanta giorni dallaemanazione da parte del Governo deldecreto legislativo di cui al medesimoarticolo 2, un programma di completamen~to dell'opera di ricostruzione e riparazioneabitativa ed un pro'gramma stralcio degliinterventi prioritari individuati dall'articolol, comma 2.

2. Il termine di cui al comma 1 costitui~sce altresì il termine ultimo per la presenta~zione delle domande di contributo, corre~date dalla documentazione prevista dall'ar~ticalo 14 della legge 14 maggio 1981,n. 219, e successive modifiche e integrazio~ni, nel caso in cui i comuni o altri entipubblici siano subentrati nei diritti degliaventi titolo, in quanto questi vi abbianorinunciato, delegando al comune o all'entepubblico la progettazione, l'esecuzione e lagestione dei lavori.

3. Il programma di completamento di cuial comma 1 deve contenere:

a) l'elenco dei proprietari ammessi alcontributo per la ricostruzione o la ripara~zione, nei termini previsti dall'articolo 14della legge 14 maggio 1981, n.219, esuccessive modificazioni e integrazioni, el'indicazione dei contributi loro accordati,specificandone lo stato di erogazione;

b) il dettagliato elenco dei proprietariche hanno giustificato diritto al contributo,avendo presentato domanda entro il 31marzo 1984 e inoltrato entro il 31 ottobre1989 la prevista documentazione, finita ecompleta, e risultando rispondente a veritàquanto asserito dalla dichiarazione di cuiall'articolo 14, secondo comma, lettera a),della legge 14 maggio 1981, n. 219, e succes~sive modificazioni e integrazioni, ed ai qualinon sia stato ancora erogato, in tutto o inparte, il contributo per la ricostruzione oriparazione. I suddetti proprietari devonoessere distinti in base alle seguenti tipologie:

1) proprietari aventi diritto le cuiabitazioni debbano essere ubicate nellearee interessate dai piani di recupero;

2) proprietari aventi diritto che sianoaltresì proprietari di altri immobili destinatiad abitazione nel territorio del comune odei comuni contermini, ed abbiano giàricevuto per questi il contributo per laricostruzione e la riparazione;

3) proprietari aventi diritto residentiin alloggi precari in quanto non disponganodi un alloggio ricostruito o riparato, specifi~cando se le attività di ricostruzione~ ripara~zione non sono state eseguite o se, ovesiano state eseguite, non sono state appre~state le indispensabili opere di urbanizza~zione primaria;

c) l'elenco dettagliato dei soggetti nonaventi diritto, in quanto non proprietari,residenti in alloggi precari e privati dell'abi~tazione goduta a titolo diverso dalla pro~prietà, a causa del sisma;

d) l'elenco dettagliato dei proprietariaventi diritto inerti, i cui beni danneggiatisono inclusi nei piani di recupero e ilcontributo spettante ai quali è stato avocatodal comune che si è incaricato di affidare ilavori ad un concessionario, specificandose i lavori sono stati ultimati, sono in corsodi realizzazione, o devono ancora iniziare;

e) i programmi di opere di urbanizza~zione primaria e secondaria deliberati, laloro connessione con la ricostruzione abita~tiva, l'importo proveniente dal fondo di cuiall'articolo 3 della legge 14 maggio 1981,n. 219, o da altri finanziamenti pubblici, peressi già erogato e impegnato.

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI. DOCUMENTI

4. Negli elenchi dettagliati dei proprietaridi cui al comma 3, lettera b), devono esserespecificatamente individuati coloro chehanno delegato il comune o altro entepubblico all'opera di ricostruzione o ripara~ZlOne.

5. Il programma stralcio di cui al comma1 deve indicare:

a) il numero di abitazioni da ricostruireo da riparare, o da costruire ai sensidell'articolo 8, primo comma, lettera e),della legge 14 maggio 1981, n.219, e ilprogramma delle opere di urbanizzazioneda realizzare per assicurare l'agibilità el'abitabilità delle stesse abitazioni, ai finidel completamento della ricostruzione eriparazione abitativa con riferimento detta~gliato ai soggetti di cui alle lettere b),numero 3), e c) del comma 3;

b) il fabbisogno finanziario occorrenteper gli interventi di cui alla lettera a);

c) un programma operativo che mettain relazione risorse finanziarie, obiettivifisici e tempi di esecuzione per i suddettiinterventi.

6. Ai fini della valutazione del fabbisognofinanziario occorrente, si tiene conto per ladeterminazione dei contributi delle prescri~zioni contenute negli articoli 10, Il e 12 deltesto unico approvato con decreto legislati~va 30 marzo 1990, n. 76.

7. Il sindaco è responsabile della confor~mità del programma di completamento edel programma stralcio ai criteri dettatidalla presente legge.

8. Ai fini della formazione del programmadi completamento e del programma stral.cio di cui al comma 1, il Nucleo divalutazione degli investimenti pubblici dicui all'articolo 1, comma 3, è tenuto apredisporre una dettagliata scheda tipo. IlPresidente del Consiglio dei ministri rendepubblica la scheda con il decreto legislativodi cui all'articolo 2.

Art.4.

(Programma realizzativo)

1. Il Nucleo di valutazione degli investi.menti pubblici di cui all'articolo 1, comma3, valutati i programmi di completamento

ed i programmi stralcio pervenuti ad operadei sindaci dei comuni ricadenti nell'areadi cui all'articolo 2, definisce entro isessanta giorni successivi al recepimento:

a) un programma realizzativo triennaleche individui gli obiettivi fisici perseguibiliin ogni anno del triennia a tal fine utilizzan~do le somme di cui all'articolo 1, comma 4;

b) il programma generale di completa~mento dell'opera di ricostruzione e ripara~zione nell'area di cui all'articolo 2.

2. Ai fini della definizione del program~ma realizzativo triennale, il Nucleo divalutazione degli investimenti pubbliciindividua, sulla base dei programmi stral~cio presentati dai sindaci ed eventualmen~te delle integrazioni per essi suggerite daicommissari ad acta di cui all'articolo 6, ifinanziamenti da erogare, specificandoquelli destinati agli interventi dei privati equelli destinati agli interventi dei comuniper opere di pubblica utilità o per lacostruzione delle abitazioni di cui all'arti~colo 8, primo comma, lettera e), dellalegge 14 maggio 1981, n. 219.

Art. S.

(Modalità di erogazione dei finanziamenti)

1. Il programma realizzativo definito dalNucleo di valutazione degli investimentipubblici di cui all'articolo 4, è approvatocon delibera del Comitato interministerialeper la programmazione economica entroventi giorni dalla sua definizione e valecome programma di ripartizione delle som~me di cui all'articolo 1, comma 4, tra icomuni e tra i soggetti pubblici e i soggettiprivati interessati. Il Ministero del tesoroprovvede a versare le somme destinate agliinterventi in apposite contabilità specialiaperte presso le sezioni di tesoreria provin~ciale a favore dei comuni e dei soggetiaventi diritto.

2. L'erogazione dei contributi per laricostruzione e la riparazione ha luogo indiretta corrispondenza con le fasi realizzati~ve delle opere, con le seguenti modalità:

a) in ragione del15 per cento all'iniziodei lavori certificato dal sindaco;

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

b) in ragione dell'ulteriore 50 per centoin base a stato di avanzamento corredato dacopia autentica delle prescritte fatture;

c) in ragione del residuo 35 per centodopo l'ultimazione dei lavori ed entrotrenta giorni dalla presentazione dello statofinale corredato da copia delle prescrittefatture e della documentazione amministra-tivo-contabile di cui all'articolo 21, comma3, del testo unico approvato con decretolegislativo 30 marzo 1990, n. 76.

3. La riscossione di ciascuna quota dicontributo in base alla fase di avanzamentodei lavori può avvenire solo dietro presen-tazione alle sezioni di tesoreria provincialedel Ministero del tesoro della certificazionedel completamento della fase prevista adopera del sindaco, nonchè della documen-tazione di certificazione prevista dall'artico-lo 21 del testo unico approvato con decretolegislativo 30 marzo 1990, n. 76.

4. I soggetti privati aventi diritto, ed inregola con la documentazione di cui alcomma 3 del presente articolo, in deroga aquanto prescritto all'articolo 20 del testounico approvato con decreto legislativo 30marzo 1990, n.76, possono effettuare iprelevamenti direttamente presso le sezionidi tesoreria provinciale del Ministero deltesoro.

5. I fondi di competenza dei comuni sonoerogati secondo quanto previsto dagli arti-coli 3 e 20 del testo unico approvato condecreto legislativo 30 marzo 1990, n. 76.

Art.6.

(Nomina di commissari ad acta)

1. Il Nucleo di' valutazione degli investi-menti pubblici, vista la documentazionepervenuta ad opera dei sindaci ed i risultatidei sopralluoghi di cui all'articolo 8, identi-fica i comuni compresi nell'area di cuiall'articolo 2, nei quali l'attuazione degliinterventi di ricostruzione e riparazione siacaratterizzata da gravi forme di ritardo einefficienza, e ne informa il Consiglio deiministri. Il Presidente del Consiglio deiministri entro trenta giorni dalla comunica-

zione provvede a nominare un commissarioad acta per gli adempimenti necessari.

2. Si considera caratterizzata da graveforme di ritardo e di inefficienza la messa inopera degli interventi nei comuni nei quali,alla data di entrata in vigore della presentelegge:

a) il numero di domande ammesse alcontributo sia inferiore al 50 per centodelle domande presentate e accolte;

b) un numero di domande inferioreall'80 per cento sia corredato dalla docu-mentazione integrativa di cui all'articolo18, comma 5, del testo unico approvato condecreto legislativo 30 marzo 1990, n.76;

c) le opere di ricostruzione e di ripara-zione delegate ai comuni dai soggetti privatisiano state realizzate in misura inferiore al50 per cento;

d) non sia stato ancora approvatodefinitivamente lo strumento urbanisticonecessario per completare le opere di rico-struzione;

e) la realizzazione delle opere di urba-nizzazione primaria e secondaria sia statasospesa a seguito di azione giurisdizionalesu ricorso del comune o dell'impresaappaltatrice o dell'impresa concessionariadei lavori;

f) sussistano ostacoli alla realizzazionedel piano di completamento derivanti dallemodalità di impostazione dell'opera di rico-struzione.

3. Ai fini della nomina del commissarioad acta è sufficiente che ricorra una dellecondizioni di cui al comma 2. Nei casi dicui alla lettera e) del comma 2 il commissa-rio ad acta si sostituisce al comune ai solifini della realizzazione delle opere di urba-nizzazione primaria e secondaria.

4. Il commissario ad acta nominato aisensi del comma 1, è scelto tra i dirigentidel Ministero dei lavori pubblici con quali-fica non inferiore a dirigente superiore otra gli ingegneri del Genio civile.

5. Il commissario ad acta svolge i seguen-ti compiti:

a) verifica il programma di completa-mento ed il programma stralcio presentatidal sindaco ai sensi dell'articolo 3 ed

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informa il Nucleo di valutazione degliinvestimenti pubblici;

b) rimuove gli ostacoli alla realizzazio~ne delle opere di ricostruzione e riparazio~ne e di urbanizzazione primaria e seconda~ria, avvalendosi, ove lo ritenga necessario,degli uffici del Ministero dei lavori pubblici;

c) programma gli interventi in modo daconseguire una sollecita realizzazione delleopere di ricostruzione e di riparazione,dando priorità agli interventi finalizzati allasistemazione delle unità familiari prive dialloggio a causa dell'evento sismico;

d) presenta ogni sei mesi al Nucleo divalutazione degli investimenti pubblici unarelazione sullo stato di avanzamento delleopere di ricostruzione e di riparazione nelterritorio del comune.

6. Il commissario ad acta è soggetto alleispezioni di cui all'articolo 8.

Art.7.

(Pubblicità)

1. Il programma di completamento e ilprogramma stralcio di cui all'articolo 3sono esposti in copia nel municipio delcomune per almeno tre mesi a partire dalladata del loro invio al Nucleo di valutazionedegli investimenti pubblici.

2. La certificazione relativa alle singolefasi dello stato di avanzamento delle opereai sensi dell'articolo 5, viene depositata incopia nel municipio del comune e deveessere di pubblica consultazione per alme~no i tre mesi successivi.

3. Il programma realizzativo di cui all'ar~ticalo 4 deve essere reso pubblico edesposto nei municipi dei comuni interessatiper la durata di almeno tre mesi a partiredalla sua comunicazione al sindaco.

Art.8.

(Certificazione e controlli)

1. Il Nucleo di valutazione degli investi~menti pubblici è autorizzato ad avvalersi distrutture tecniche operative a livello provin~ciale, che dispongano delle necessarie com~petenze, anche se di altre amministrazioni

dello Stato, ivi compreso il Ministero delladifesa, per effettuare ispezioni, controlli ecertificazioni in ordine alla veridicità delleinformazioni contenute nei programmi dicompletamento e nei programmi stralcio dicui all'articolo 3, agli stati di avanzamentodelle opere, nonchè all'attività complessivadi ricostruzione e riparazione realizzata e inatto con il contributo pubblico.

2. Entro trenta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge il Nucleo divalutazione degli investimenti pubblici co~munica al Presidente del Consiglio deiministri di quali strutture tecniche intendeavvalersi a livello provinciale.

3. I comuni e i soggetti privati beneficiaridi contributi sono tenuti a fornire allestnÍtture. tecniche inviate dal Nucleo divalutazione degli investimenti pubblici ognielemento informativo necessario allo svol~gimento del loro compito.

4. Il Nucleo di valutazione degli investi-menti pubblici è tenuto a presentare concadenza trimestrale al Consiglio dei mini~stri un quadro riassuntivo della attività dicertificazione e controllo svolta e dellostato di avanzamento dell'opera di ricostru~zione e riparazione. Il Governo trasmette ilquadro al Parlamento.

5. Qualora nello svolgimento dei compitiloro assegnati gli ispettori inviati dal Nu~cleo di valutazione degli investimenti pub~blici ravvisino responsabilità civili, penali econtabili dei sindaci, dei membri dellecommissioni comunali di cui all'articolo 19del testo unico approvato con decretolegislativo 30 marzo 1990, n. 76, dei tecniciche hanno firmato le perizie giurate, non~chè di singoli privati, adiscono direttamen~te l'autorità giudiziaria.

6. Nel caso le ispezioni accertino situazio~ni caratterizzate da grave inefficienza realiz~zativa è attivata la procedura di cui all'arti~colo 6.

Art.9.

(Integrazioni e abrogazioni al testo unicoapprovato con decreto legislativo

30 marzo 1990, n. 76)

1. Al testo unico delle leggi per gliinterventi nei territori della Campania,

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI ~ DOCUMENTI

Basilicata, Puglia e Calabria colpiti daglieventi sismici del novembre 1980, delfebbraio 1981 e del marzo 1982, approvatocon decreto legislativo 30 marzo 1990,n.76, sono apportate le seguenti modifica~zioni:

a) il comma 5 dell'articolo 3 èabrogato;

b) il comma 6 dell'articolo 10 è sosti~tuito dal seguente:

« 6. Le disposizioni relative agli interventiper la ricostruzione si applicano anche afavore di coloro che alla data del sisma odel 31 marzo 1984 risultino emigrati al~l'estero, purchè abbiano conservato laresidenza »;

c) i commi l, 2, 3 e la lettera c) delcomma 4 dell'articolo 12 sono abrogati. Almedesimo articolo è aggiunto, in fine, ilseguente comma:

«4~bis. I contributi di cui agli articoli 10 eIl sono ulteriormente maggiorati dellapercentuale del15 per cento per gliimmobili vincolati ai sensi della legge 10giugno 1939, n. 1089, limitatamente agliinterventi di riparazione, con esclusionedelle opere di ricostruzione o delocalizza~zione degli immobili stessi »;

d) il comma Il dell'articolo 13 èsostituito dal seguente:

«11. All' esecuzione di interventi di re~stauro, riparazione e parziale ricostruzionedegli immobili di proprietà privata nonutilizzabili per fini pubblici e riconosciuti diinteresse storico e artistico ai sensi dellalegge 1 giugno 1939, n. 1089, provvedono lesoprintendenze operative del Ministero peri beni culturali e ambientali »;

e) nell'articolo 18, dopo il comma 2, èinserito il seguente:

«2~bis. La dichiarazione di causalità deldanno dal terremoto ovvero da interventiper il riassetto del territorio connessi alsisma deve essere in ogni caso verificata dalsindaco, che ne assume la piena respon~sabilità »;

f) il comma 4 dell'articolo 18 èabrogato;

g) all'articolo 19, dopo il comma 1, èinserito il seguente:

« 1~bis. I membri delle commISSIOni co-munali non possono svolgere perizie, ese-guire progetti, dirigere lavori, eseguirecollaudi relativamente alle opere finanziatesecondo quanto previsto dal presente testounico nè prestare consulenza o collabora-zione a ditte che emettano fatture a valeresugli stessi fondi »;

h) il comma 8 dell'articolo 19 è abro-gato;

i) all'articolo 21 sono aggiunti, in fine,i seguenti commi:

«4-bis. I criteri di determinazione deicompensi sono analoghi a quelli adottatidall' Agenzia per la promozione dello svilup-po del Mezzogiorno.

4~ter. Gli amministratori locali non posso-no svolgere perizie, eseguire progetti, diri-gere lavori ed eseguire collaudi relativa-mente alle opere pubbliche- e privatefinanziate con risorse pubbliche secondoquanto previsto dal presente testo unico.

4~quater. Gli amministratori locali nonpossono partecipare come soci, nè prestareconsulenza o collaborazione a ditte cheemettano fatture a valere sui fondi di cui alpresente testo unico »;

l) alla lettera c) del comma 3 dell'arti-colo 34 è aggiunto il seguente periodo: «Ipiani di recupero possono essere adottatisolo per interventi sull'edificato ed entroambiti d'intensa edificazione che abbianocarattere storico »;

m) il comma 15 dell'articolo 34 èsostituito dal seguente:

« 15. Ove il piano di recupero sia riferitoa unità immobiliari, edifici o aree diinteresse storico-artistico devono esseresentite, prima dell'adozione, le competentisovrintendenze, le quali provvedono entratrenta giorni dalla richiesta. Trascorso taletermine il parere si ritiene acquisito »;

n) la lettera e) del comma 2 dell'artico~lo 44 è abrogata.

2. Entro trenta giorni dalla data di entratain vigore della presente legge il Ministro deilavori pubblici ridefinisce, con propriodecreto, i criteri in base ai quali deve esserevalutato il limite di convenienza di cui

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X LEGISLATURA ~ DISEGNI DI LEGGE E RELAZIONI -DOCUMENTI

all'articolo 11, commi 7 e seguenti, deltesto unico approvato con decreto legislati~va 30 marzo 1990, n.76, in modo che gliinterventi di demolizione risultino ammissi~bili solo nei casi in cui risultino indispensa~bili ai fini della sicurezza pubblica.

Art. 10.

(Disposizioni finali)

1. Sono abrogate le disposizioni incompa~tibili con la presente legge, ed in particola-re quelle contenute nei seguenti testi legi-slativi:

a) legge 14 maggio 1981, n. 219;b) decreto~legge 27 febbraio 1982,

n.57, convertito, con modificazioni, dallalegge 29 aprile 1982, n. 187;

c) decreto-legge 28 febbraio 1984,n. 19, e relativa legge di conversione 14aprile 1984, n. 80;

d) decreto~legge 28 febbraio 1986,n.48, convertito, con modificazioni, dallalegge 18 aprile 1986, n. 119;

e) decreto~legge 30 giugno 1986, n. 309,convertito, con modificazioni, dalla legge 9agosto 1986, n. 472;

f) decreto~legge 20 novembre 1987,n.474, convertito, con modificazioni, dallalegge 21 gennaio 1988, n. 12;

g) testo unico approvato con decretolegislativo 30 marzo 1990, n. 76.

2. L'Ufficio speciale per la ricostruzione elo sviluppo della Campania, della Basilica~

ta, della Calabria e della Puglia colpite dalterremoto del 1980~1981, di cui all'articolo5 del testo unico approvato con decretolegislativo 30 marzo 1990, n.76, comeriorganizzato con decreto ministeriale 3aprile 1990, n. 117, del Ministro per gliinterventi straordinari nel Mezzogiorno,pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 114del 18 maggio 1990, cessa la sua attivitàsessanta giorni dopo la data di entrata invigore della presente legge.

3. Le agevolazioni previste per i set~toriproduttivi dal testo unico approvatocon decreto legislativo 30 marzo 1990,n.76, sono poste a carico degli stanzia-menti recati dalla legge 10 marzo 1986,n.64.

4. Per i comuni non inclusi nell'area dicui all'articolo 2, limitatamente a quelliche fossero stati dichiarati gravementedanneggiati, i proprietari aventi titolo aisensi della legge 14 maggio 1981, n. 219, esuccessive modificazioni e integrazioni, acontributi di ricostruzione e riparazionedella propria abitazione, la cui richiesta dicontributo non sia stata finanziata alladata di entrata in vigore della presentelegge, presentano istanza corredata delladocumentazione attestante il loro dirittoal Nucleo di valutazione degli investimen-ti pubblici di cui all'articolo 1, comma 3.Il Nucleo valuta le istanze pervenutegli edelibera sul loro inserimento nel pianogenerale di completamento di cui all'arti~colo 4, comma 1, lettera b).