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  • UNIVERSITA

    FA

    CO

    LA RESPONSAB

    Problemi interpretativ

    la respo

    ERSITA DEGLI STUDI DI URBINO CARLO BO

    FACOLTA DI GIURISPRUDENZA

    CORSO DI LAUREA MAGISTRALE

    DARJN COSTA

    ONSABILITA PENALE DELLE SOC

    pretativi ed applicativi della disciplina ri

    la responsabilit autonoma degli enti

    A.A. 2011 /2012

    O BO

    LE SOCIETA

    plina riguardante

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    1

    Indice

    1. Origine del principio societas delinquere non potest

    2. Gli ostacoli allintroduzione di una responsabilit penale delle

    persone giuridiche

    3. La legge delega n. 300 del 2000 ed il decreto legislativo n. 231

    del 2001

    4. La natura giuridica della normativa sulla responsabilit degli enti

    5. Il contrasto con il principio di cui allart. 41 Cost. Libert di

    iniziativa economica.

    6. Lesimente dei compliance programs (modelli organizzativi)

    7. Ambito di operativit del D.lgs n.231 del 2001

    a. Ambito di applicazione e soggetti destinatari

    b. I reati presupposto

    c. Elencazione dei reati e rinvio alla disciplina interna e

    comunitaria

    8. Responsabilit amministrativa delle persone giuridiche riguardo

    i reati ambientali

    9. Decreto 231 e gruppi societari

    10. Sistema sanzionatorio

    (La seguente relazione ad approfondimento degli incontri seminariali

    tenuti dallAvv. Paolo Fuoco, nellA.A. 2010-2011, nellambito dei cicli

    di lezioni integrative previste dalla cattedra di Diritto Commerciale).

  • DARJN COSTA

    1. Origine del principio

    societas delinquere non potest

    Il principio societas delinquere non potest non ha radici molto lontane

    nel tempo, non trova infatti la sua genesi nel diritto romano (come

    potrebbe desumersi dalla sua formulazione latina), se ne potrebbe

    invece dare una collocazione intorno al XII secolo quando comincia ad

    essere messa in discussione la responsabilit penale delle universitas1;

    fenomeni di criminalit collettiva sono testimoniati tra il XII ed il XII

    secolo in Italia, Spagna, Germania:si va da ipotesi di delitti compiuti da

    amministratori di enti ecclesiastici financo a casi di lotte tra comuni 2.

    Tra il XIV e il XV secolo, infatti, a delinquere uti universi sono

    soprattutto i comuni; testimonianze di ci sono a noi pervenute dagli

    statuti comunali e vi figurano varie tipologie delittuose: delitti contro

    lordine pubblico cittadino (come gli assembramenti), delitti politici

    (costituzione non autorizzata di sette, associazioni, leghe, usurpazione

    della giurisdizione cittadina, violazione di regole elettorali,

    imposizione illegittima di dazi ), ma anche omissioni relative al

    mantenimento in buono stato dei comuni stessi3.

    1 S. RENZETTI, Le misure cautelari interdittive applicabili agli enti giuridici, su www.unibo.it. 2 Cfr. CHIODI, Delinquere ut universi. Scienza giuridica e responsabili penale delle Universitas tra XII e XII secolo, in Studi di storia del diritto, III, 2001, p. 91 ss. 3Cfr. CALISSE, Svolgimento storico del diritto penale in Italia dalle invasioni barbariche alle riforme del sec. XVIII, in Enciclopedia del diritto penale italiano, a cura di Pessina, 1906, p. 94 ed ancora CHIODI, Delinquere uti universi, cit., p. 128 ss.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    3

    Il quadro sanzionatorio era variegato: dalle sanzioni pecuniarie alla

    confisca, soppressione di privilegi, interdizione (che comportava la

    perdita di capacit per il comune), sino alla morte civile che

    comportava la distruzione della citt; vi erano poi pene ancor pi

    cruente come prese di ostaggi o esecuzioni di massa.

    In Italia vi fu pi di un caso di riconoscimento della responsabilit delle

    universitas: se ne rinviene traccia nella Costituzione Siciliana

    Federiciana; nel XV secolo fu Bartolo da Sassoferrato a dare

    sistemazione alla materia, negando lincompatibilit tra la capacit a

    delinquere e la natura artificiale dellente4.

    Ma ad un primo periodo (durato qualche secolo!) di generale

    incertezza sulla responsabilit o meno riguardo gli atti commessi da

    universitas, il principio societas delinquere non potest sembra vedere la

    sua affermazione: con la Rivoluzione Francese, infatti, che la

    responsabilit degli enti trova completa negazione (in concomitanza

    con la crisi delle corporazioni e lattribuzione allindividuo-uomo del

    primato nella vita sociale ed economica). Nei due secoli successivi

    lirresponsabilit penale delle persone giuridiche regner senza

    contrasti in tutti gli ordinamenti di civil law.

    4 A proposito si veda LONGHI, La persona giuridica, p.403; DURSO, Persona giuridica e responsabilit penale. Note storico-giuridiche a proposito di recenti

    riforme, in Quaderni fiorentini per la storia del pensiero giuridico moderno, n.29.

  • DARJN COSTA

    2. Gli ostacoli allintroduzione di una

    responsabilit penale delle persone giuridiche

    Ma lo stampo dogmatico dellassunto porta la dottrina del XIX secolo5

    ad interrogarsi sulla possibilit effettiva per gli enti di essere

    destinatari di sanzioni criminali; si fa appello alla teoria finzionistica,

    fingendo cio che le persone giuridiche siano portatrici di autonoma

    capacit volitiva, ed in tal modo rendendo una loro sanzionabilit

    compatibile con le categorie concettuali penalistiche6.

    Si deve attendere la seconda met del 1900 per assistere ad un

    movimento cultural-giuridico che prenda atto del mutato cambiamento

    della realt socio-economica, ormai troppo in contrasto con il principio

    societas delinquere (et puniri) non potest.

    Nel corso dei decenni si cercato di dimostrare che non vi sono

    ostacoli al riconoscimento della responsabilit penale degli enti, ma

    tale riconoscimento dipende da scelte di politica criminale, e da esse

    soltanto.

    5 Gi comunque nella seconda met del 19 secolo vi furono primi tentativi di iscrizione della responsabilit penale agli enti. Il 3 giugno 1862 fu presentato il progetto Rattazzi, il quale cercava di riconoscere le associazioni come soggetti autonomi di diritto penale; esso per fu criticato per la confusione che presentava nel distinguere tra responsabilit individuale e collettiva. 6 Cfr. SCIALOJA, Sistema del diritto romano attuale, II, Roma-Napoli, 1988, p. 240 ss. Lautore riprende i concetti di VON SAVIGNY il quale fu il primo ad elaborare la teoria finzionistica.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    5

    Il nostro paese quello che ha mostrato maggiori reticenze rispetto al

    superamento del dogma de quo. Le scelte politiche in materia, sono

    state di volta in volta assunte dalle varie fazioni, con risultati di

    indubbia ambivalenza.

    Il concetto di responsabilit-irresponsabilit penale degli enti fu

    (ovviamente) inutile durante il periodo fascista, stante il controllo

    diretto operato sugli stessi da parte del regime.

    Ma anche dopo il ripristino della democrazia e della libert associativa,

    il fenomeno non fu oggetto di una vera e propria svolta; anzi, con

    lentrata in vigore della Carta Costituzionale, si cre un ostacolo per

    molto tempo ritenuto insormontabile: lart. 27 comma 1 il principio

    di personalit nella responsabilit penale.

    Si cerc di bypassare tale ostacolo con la teoria organicistica (o dell

    immedesimazione organica) secondo cui cos come consentita

    lattribuzione dellagire lecito del soggetto collettivo ai propri dirigenti,

    cos i reati da essi commessi possono essere attribuiti allente.

    Secondo tale teoria riconoscere i soggetti collettivi come persone

    giuridiche, per poi esonerarle dal sistema penale, costituirebbe un

    ingiustificato privilegio giuridico7.

    La principale obiezione a tale teoria che in tal modo si andrebbero a

    colpire anche i soci innocenti, intaccando cos il principio sancito

    allart. 27 comma 1 cost., ove lo si intenda8 come costituzionalizzazione

    del principio nulla poena sine culpa.

    7 BRICOLA, Il costo del principo societas delinquere non potest nellattuale dimensione del fenomeno societario, in Riv. It. Dir. Proc. Pen. 1970. 8 E cos lo intende la Corte Costituzionale, come gi affermato nelle famose sentenze n.364 e n.1085 del 1988.

  • DARJN COSTA

    Inoltre, si obietta, che la funzione rieducativa della pena non avrebbe

    alcun senso se la stessa fosse irrogata ad una entit astratta.

    Ma proprio, invece, la funzione rieducativa e risocializzante che ha

    mosso il legislatore verso la stesura del D.lgs 23/2001, con cui stata

    (finalmente) introdotta anche nel nostro sistema una responsabilit

    diretta delle persone giuridiche, sottoposta a pena.

    Si , infatti, arrivati alla conclusione che lunica incompatibilit tra ente

    collettivo e sistema sanzionatorio sarebbe nel caso di detenzione; ma

    vi possono essere pene ben pi efficaci9 rispetto a quelle restrittive

    della libert.

    Ed proprio nei confronti dellimpresa il finalismo rieducativo della

    pena pu trovare la sua massima esplicazione, in quanto il diritto

    penale pu dare sfogo a tutte le pretese di rimodellamento e di

    riformulazione della struttura; pu ricostruire una persona nuova

    modificandone il carattere e reimpostandone la condotta di vita.

    Questo perch non essendoci un corpo da straziare e un animo da

    umiliare, la pena inflitta allimpresa pu permettersi quellinvadenza e

    quella pervasivit che il diritto penale moderno, rispettoso della dignit

    umana, respinge con forza quando il destinatario sia la persona fisica10.

    A tal proposito quale miglior segnale di ravvedimento da parte del

    soggetto-ente, e quindi di efficacia del finalismo rieducativo della pena,

    se non la rimozione dei soggetti responsabili del reato, da cui dipende

    la responsabilit dellente stesso e cos come previsto dal D.lgs

    231/2001.

    9 Cfr. MAUGERI, Responsabilit penale delle persone giuridiche, su www.lex.unict.it. 10 DE MAGLIE, Letica e il mercato, la responsabilit penale delle societ, Milano, 2002, p. 377.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    7

    Con riferimento allart. 27 Cost., la dottrina prevalente e la

    giurisprudenza costituzionale11 affermano che esso opera

    esclusivamente nei confronti delle pene vere e proprie e non ha alcuna

    attinenza con le sanzioni amministrative.

    Proprio per questa inoperativit del principio di colpevolezza sono

    ammesse in sede amministrativa forme di responsabilit per fatto

    altrui e anche la responsabilit delle persone giuridiche.

    Pur tuttavia la Corte Costituzionale ha di recente affermato12, quasi

    ritornando sui propri passi, che le garanzie sulla pena (colpevolezza,

    proporzione e irretroattivit) siano da estendere anche alle sanzioni

    punitive amministrative, quando tali sanzioni siano capaci di incidere

    sulla persona del soggetto responsabile, con esclusione dunque delle

    sanzioni di tipo pecuniario.

    A tuttoggi gran parte della dottrina tuttora profondamente restia a

    legittimare il principio societas delinquere potest nel sistema13 italiano,

    nonostante le spinte comunitarie ed internazionali.

    11 Corte. Cost., ordinanza 19 novembre 1987 n. 420, cit.; C. cost., ordinanza 10 dicembre 1987 n. 502, in Giur. Cost., 1987, I, p. 3315. Pi di recente Corte cost., ordinanza 9 gennaio 2001 n. 33, cit., p. 327 e Corte cost., ordinanza 3 maggio 2002, n. 150, in Giur. cost., 2002, p. 2466. 12 Corte Cost., 24 gennaio 2005, n. 27, in Dir. pen e proc., 2005, n. 9, p. 1089, con commento di R. BARTOLI. 13 Cfr. per tutti M. ROMANO, Societas delinquere non potest. (Nel ricordo di Franco Bricola), cit., p. 1031 ss. . Un ulteriore argomentazione a favore della tesi dellirresponsabilit quella che si basa su considerazioni di tipo antropocentrico: il diritto penale fatto per luomo, ossia per un soggetto pensante, con intelligenza creatrice e previdente e con facolt di determinarsi liberamente. Le persone giuridiche sono dunque fuori dagli obiettivi del legislatore penale: la prova che le disposizioni del codice penale hanno come destinatari gli individui.

  • DARJN COSTA

    Di contro, le tesi poste a sostegno della possibilit e della opportunit

    di introdurre una forma di responsabilit penale delle societ

    muovono da considerazione di matrice politico-criminale, secondo le

    quali si deve riconoscere che limpresa un centro capace di generare

    e di favorire la commissione di fatti penalmente illeciti, dei quali deve

    essere, conseguentemente, chiamata direttamente a rispondere.

    Infatti, se la persona giuridica costruita dallordinamento come

    soggetto capace di agire, di esercitare diritti, di assumere obblighi, di

    svolgere attivit da cui trarre profitto, ovviamente per il tramite di

    persone fisiche agenti per lente, nella logica di tale istituto che allente

    possa essere ascritto sia un agire lecito che un agire illecito, realizzato

    nella sfera di attivit dellente stesso14.

    Con ci si vuole sostenere che se non ci si ostinasse a concepire le

    categorie penalistiche in una dimensione individualistica, saldamente

    incardinata su connotati etici, le costanti criminologiche che spingono

    in direzione di una criminalizzazione della societas potrebbero trovare

    unadeguata formalizzazione penalistica, ricorrendo a categorie che

    permettano di tipizzare sia i criteri di imputazione oggettiva e

    soggettiva dellillecito allente, sia una catalogazione di sanzioni che

    siano funzionali agli obiettivi di prevenzione generale e speciale.

    Ulteriore conferma sarebbe fornita dalla presenza nel codice penale dellart. 197 con cui si prevede per le persone giuridiche soltanto unobbligazione civile sussidiaria. In merito si precisato come lart. 197 c.p. miri ad aggirare il principio societas delinquere non potest, colpendo solo indirettamente la societ; una sorta di Haftung per il soddisfacimento dellobbligazione ex delicto di natura pecuniaria ( Cfr. E. DOLCINI, Pene pecuniarie e principio costituzionale di uguaglianza, in Riv. it. dir. proc. pen., 1972, p. 426). 14 Cit. D. PULITAN, Responsabilit amministrativa per i reati delle persone giuridiche, in Enc. Dir., agg., VI.

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    9

    Un siffatto tipo di responsabilit inoltre ormai unesigenza data

    dallincremento della criminalit del colletto bianco, dallo sviluppo

    della criminalit del profitto e dallincedere di forme di illiceit tipiche

    della societ del rischio.

    Sono sempre pi incidenti, infatti, le fattispecie criminose poste in

    essere dalla categoria sociale powerfull (ceti sociali detentori di ingenti

    risorse economiche) a discapito dei powerless (ceto sociale medio-

    basso), ed una mancata previsione di punibilit di tali condotte non fa

    altro che accrescere la sfiducia verso il sistema giustizia da parte della

    popolazione. Si in unera in cui la vecchia concezione del delitto

    costituito da lacrime e sangue, ben lontano dalle mille sfaccettature

    che unattivit criminosa oggi pu assumere, in vista del fine

    economico da raggiungere15.

    La necessit di fronteggiare le potenzialit criminali dei soggetti

    collettivi emerge chiaramente in un passaggio della sentenza New York

    Central e Hudson River Railroad contro gli Stati Uniti dAmerica,

    pronunciata agli inizi del secolo scorso, in cui si afferma che la legge

    non pu chiudere gli occhi di fronte allevidenza che la maggior parte

    delle transazioni nel mondo degli affari sono realizzate dalle imprese

    (). Garantire loro limpunit in omaggio ad una vetusta e superata

    dottrina che nega agli enti collettivi la capacit di commettere reati,

    15 Riguardo le problematiche sociali e giuridiche dovute allindustrializzazione ed alla globalizzazione, ed i relativi problemi riguardo lesigenza di un diritto penale minimo o massimo, si veda J.M. SILVA SANCHEZ, Lespansione del diritto penale. Aspetti della politica criminale nelle societ postindustriali, in Quaderni di diritto penale comparato, internazionale ed europeo, Giuffr, 2004.

  • DARJN COSTA

    significa privarsi degli unici strumenti efficaci e in grado di controllare

    questo tipo di criminalit16.

    Il messaggio contenuto in questa pronuncia, estremamente attuale pur

    essendo datata, si presta ad essere cos parafrasato: le persone

    giuridiche sono entit inserite nel mondo del mercato, in grado quindi

    di assumere obblighi, esercitare diritti e, di conseguenza, anche di

    delinquere; per questo devono essere ritenute responsabili e

    sanzionabili17.

    16 Tale sentenza riportata, nella traduzione di cui al testo, in DE MAGLIE, Letica e il mercato. La responsabilit penale delle societ, Milano, 2002, p. 15. 17 Cit. E. GUIDO, I giudizi speciali nel sistema del processo penale de societate, su www.openstarts.units.it.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    11

    3. La legge delega n. 300 del 2000

    ed il decreto legislativo n. 231 del 2001

    Gi da tempo in altri paesi europei, il concetto di corporative crime

    permette di addebitare le responsabilit penale agli enti.

    A seguito di spinte da parte dell Unione Europea18 anche lItalia ha

    dovuto adeguare la propria legislazione in merito.

    In ambito legislativo interno le fonti della responsabilit

    amministrativa delle persone giuridiche sono costituite dalla legge

    delega n. 300 del 2000 e dal conseguente decreto legislativo n. 231 del

    2001.

    Il D.lgs de quo recepisce dei principi sanciti a livello comunitario sulla

    responsabilit delle societ; stato un passo fondamentale per la lotta

    e la repressione dei fenomeni di criminalit economica ed anche

    organizzata.

    Vi si d un quadro di corretta gestione dellimpresa, in cui non si tiene

    conto solo della performance dellimprenditore, ma anche

    dellimmagine, dell affidabilit, della reputazione, dellimpresa (ecco

    che il focus si sposta dallimprenditore allimpresa).

    Quindi anche in termini di etica dellimprenditore (rappresentando

    un valore aggiunto allimpresa stessa).

    18 Il riferimento alla Convenzione OCSE stipulata a Parigi il 17 dicembre 1997 e dal Secondo Protocollo sulla protezione degli interessi finanziari delle Comunit Europee del 27 giugno 1997.

  • DARJN COSTA

    Ecco che allora il mettere in atto, ladottare dei modelli etici da parte

    dellimprenditore, configura un esimente in caso di comportamenti

    illegali posti in essere da parte dei suoi preposti.

    Il fenomeno copre unampia gamma di reati, tra cui ad esempio i reati

    ambientali, nellambito dei quali si verificano molto spesso dei forti

    legami tra le aziende e le mafie nazionali e/o anche transnazionali.

    Lente che svolga attivit di tipo economico, pu incorrere nella

    sanzionabilit del proprio agire operando in due modi che

    corrispondono a due diversi tipi di economia illegale.

    Economia illegale di due tipi: a) volontaria ; b) non volontaria

    a) Volontaria: limpresa ha come propria politica una volont ben

    precisa di compiere attivit illecite nello svolgimento della

    propria attivit economica; una volont ben precisa

    dellimprenditore a delinquere.

    b) Non volontaria: vi sono per dei reati che non derivano da una

    volont dellimprenditore, ma da suoi difetti sullorganizzazione

    ed il controllo; limprenditore in questo caso un soggetto che

    non vuole operare nellillecito, ma non ha adottato i giusti

    modelli organizzativi.

    In attuazione della delega contenuta nellart. 11 l. n. 300 del 2000, il

    legislatore delegato ha disciplinato la responsabilit amministrativa

    delle persone giuridiche e delle societ ed associazioni anche prive di

    personalit giuridica per i reati commessi nel loro interesse o a loro

    vantaggio da soggetti che rivestono posizioni apicali ovvero da

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    13

    sottoposti allaltrui direzione, meglio individuati nellart. 5 del D.lgs n.

    231 del 2001 (c.d. imputazione oggettiva), con individuazione dei

    criteri di imputazione soggettiva nei successivi artt. 6 e 7.

    In particolare si prevede che, per i reati commessi nel suo interesse o a

    suo vantaggio da soggetti che rivestono una posizione di vertice, lente

    risponde dellillecito amministrativo conseguente, a meno che non

    provi la sussistenza concorrente e concomitante dei seguenti elementi:

    - ladozione ed efficace attuazione, prima della commissione del fatto,

    di un modello di organizzazione e di gestione idoneo a prevenire reati

    della specie di quello verificatosi;

    - listituzione di un organismo di vigilanza e di controllo sul modello di

    organizzazione col compito di vigilare sulla sua osservanza e di

    curarne laggiornamento;

    - la fraudolenta elusione del modello da parte dellautore dellillecito

    penale;

    - la mancanza di omissione nella vigilanza da parte dellorganismo di

    controllo citato.

    Per i reati commessi da un soggetto subordinato, si prevede che lente

    risponde se la commissione del reato stata resa possibile

    dallinosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza, che

    esclusa dalladozione ed efficace attuazione, prima della commissione

    del fatto, di un modello di organizzazione, gestione e controllo idoneo a

    prevenire reati della specie di quello verificatosi.

    Il legislatore delegato ha previsto, dunque, un modello di

    responsabilit differenziata a seconda della qualifica rivestita

  • DARJN COSTA

    allinterno dellente della persona alla quale viene attribuito il reato

    presupposto19.

    19 Cit. M. BARESI. Il sistema cautelare nel processo penale de societate tra esigenze di effettivit e profili di incostituzionalit, su www.openstarts.units.it.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    15

    3. La natura giuridica della

    responsabilit degli enti

    Il legislatore del 2001, vincolato alla legge delega del 2000, ha

    qualificato come amministrativa la responsabilit delle persone

    giuridiche.

    La scelta sarebbe stata ispirata esclusivamente da ragioni di cautela,

    posto che dal punto di vista teorico, non si sarebbero incontrate

    insuperabili controindicazioni alla creazione di un sistema di vera e

    propria responsabilit penale degli enti20.

    Tuttavia, la scelta di qualificare come amministrativa tout court la

    responsabilit in questione, stata messa in discussione gi dallo

    stesso legislatore delegato, ove riconosce che tale responsabilit,

    poich conseguente da reato e legata (per espressa volont della legge

    delega) alle garanzie del processo penale, diverge in non pochi punti dal

    paradigma di illecito amministrativo ormai classicamente desunto dalla

    L. 689 del 1981. Con la conseguenza di dar luogo alla nascita di un

    tertium genus che coniuga i tratti essenziali del sistema penale e di

    quello amministrativo nel tentativo di contemperare le ragioni

    20 Cos testualmente si esprime la relazione di accompagnamento al decreto. Per una analisi delle difficolt incontrate nellapprovazione del decreto de quo si veda: A. MANNA, La c.d. Responsabilit amministrativa delle persone giuridiche: un primo sguardo dinsieme, in Riv. trim. dir. pen. ec., 2002, n. 3, p. 501 ss.; C. PIERGALLINI, Sistema sanzionatorio e reati previsti dal codice penale, in Diritto penale processo, 2001, p. 1353 ss.

  • DARJN COSTA

    dellefficienza preventiva con quelle, ancor pi ineludibili, della massima

    garanzia21.

    In realt proprio la scelta riguardo il procedimento penale e le garanzie

    in esso contemplate depone per la natura penale della responsabilit

    degli enti.

    A sostegno della tesi che individua come penale la natura della

    responsabilit in esame, si possono indicare i seguenti caratteri del

    decreto de quo:

    - lapplicazione della sanzione allente non affidata allAutorit

    amministrativa, ma al giudice penale;

    - il provvedimento di applicazione non affatto di natura

    amministrativa, bens di piena giurisdizione penale, le sanzioni

    sono di stampo penalistico;

    - nellattribuzione della responsabilit ha ruolo centrale il criterio

    della colpa;

    - listituto ispirato a finalit preventive rispetto alla commissione

    dei reati;

    - si tratterebbe di una responsabilit autonoma, come reso

    evidente dal suo sorgere anche indipendentemente dalla

    punizione della persona fisica.22

    21 Cit. Relazione al d. lgs. 8 giugno 2001, n. 231, in Guida dir., 2001, n. 26, p. 31. 22 Cit. M. BARESI. Il sistema cautelare nel processo penale de societate tra esigenze di effettivit e profili di incostituzionalit, su www.openstarts.units.it.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    17

    5. Il contrasto con il principio di cui

    allart. 41 Cost. Libert di iniziativa economica.

    Art. 41 Cost. Libert di iniziativa economica

    1 comma: attivit commerciale libera. Un valore, un diritto

    insopprimibile.

    2 comma: non pu svolgersi in contrasto con lutilit sociale o recare

    danno alla sicurezza, alla libert o alla dignit umana.

    3 comma: la legge che determina i programmi ed i controlli affinch

    siano raggiunti i fini sociali dellattivit economica (pubblica o privata)

    posta in essere.

    Sentenza Corte Costituzionale n.78 del 3 giugno 1970: la libert

    dellimprenditore nella scelta di intraprendere una attivit economica,

    non pu essere costretta o soppressa; quindi i limiti di legge ascritti a

    tale attivit non possono essere tali da renderne estremamente

    difficoltoso, o impossibile, leffettivo esercizio .

    Ad un primo approccio si pu riscontare come la normativa in esame

    crei alcuni contrasti (o presunti tali) con il principio della libert di

    iniziativa economica di cui allart. 41 della Costituzione.

    Ma lo stesso ordinamento che impone dei limiti a tale principio, e a

    cui paia si sia fatto riferimento in sede di stesura del decreto de quo.

    Alcuni di tali limiti sono gi contenuti nella stessa carta costituzionale,

    primo tra tutti il 2 comma dello stesso art. 41 ove si prevede che

  • DARJN COSTA

    lattivit commerciale non pu svolgersi in contrasto con lutilit

    sociale o recare danno alla sicurezza, alla libert o alla dignit umana.

    Altri limiti costituzionali sono, ad esempio, la tutela dellambiente, del

    lavoratore ovvero tutti i diritti costituzionalmente garantiti.

    Allart. 32 Cost. viene garantito il diritto alla salute, il quale non pu

    essere violato dallattivit dellimpresa; art. 35 Cost. la Repubblica

    tutela il lavoro in tutte le sue forme ed applicazioni; allart. 42 Cost.

    viene garantito il diritto alla propriet ed in particolare al 2 comma si

    specifica che la legge a determinare i modi in cui tale diritto si

    estrinseca.

    Ma non vi sono solo limiti costituzionali, infatti se ne rinvengono anche

    nella disciplina codicistica, tra cui ad es. l art. 2087 cc. Tutela delle

    condizioni di lavoro (un articolo che configura una clausola a

    fattispecie aperta) in cui si afferma che limprenditore tenuto al

    rispetto non solo della legge ma anche di tutte le misure necessarie a

    tutelare il lavoratore (secondo le particolarit del lavoro, lesperienza e

    la tecnica)23.

    Le misure necessarie sono configurabili in quelli che il Legislatore del

    D.lgs 231/2001 definisce modelli organizzativi (di cui si vedr

    avanti).

    La messa in atto dei modelli organizzativi (nonostante questi non

    abbiano evitato il configurarsi di un reato) costituisce un esimente nel

    giudizio penale, qualora si verifichi una delle fattispecie di reato che

    configuri responsabilit penale dellente.

    23 La prevenzione degli infortuni sul lavoro disciplinata dal Dlgs. 81/2008.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    19

    6. Lesimente dei compliance programs

    (modelli organizzativi)

    Il D.lgs 231del 2001 prevede (agli artt. 6 e 7) per gli enti la possibilit

    di adottare modelli di organizzazione e gestione.

    Una nuova previsione, questa, dato che non vi si fa menzione n nella

    legge delega del 2000, n in alcuna delle direttive comunitarie delle

    convenzioni internazionali a cui si voluta dare attuazione.

    Nella Relazione Ministeriale al decreto24, tale scelta viene motivata

    affermando che uneventuale attribuzione di responsabilit basata

    unicamente sul principio versari in re illicita25, si sarebbe corso il

    rischio di depotenziare il sistema, inducendo in tal modo gli enti a

    porre di volta in volta un calcolo della sanzione come mero costo da

    inserire tra quelli necessari allattivit dimpresa, in tal modo

    vanificando leffetto preventivo della disciplina, la quale invece mira

    appunto a che gli enti siano spinti ad adottare dei modelli

    organizzativi , conformando in tal modo la propria attivit a quello che

    pu definirsi il giusto modus operandi.

    Tali modelli organizzativi (e di gestione) sono ricalcati sul tipo

    statunitense dei compliance programs. Il presupposto che il miglior

    modo di evitare la commissione di reati far si che sia lente stesso a

    creare degli anticorpi al suo interno, in modo tale da evitare (o

    24 In Appendice. 25 Qui in re illicita versatur, tenur etiam pro casu.

  • DARJN COSTA

    quanto meno da non occultare) che si ingenerino comportamenti

    illeciti.

    Art.6 Soggetti in posizione apicale e modelli di organizzazione dellente.

    Un articolo centrale in questa normativa.

    - Lett. a) Lente non risponde del fatto se si prova di aver attuato i

    modelli organizzativi, prima della commissione del fatto. Vi

    quindi una inversione dellonere della prova in capo allente. Vi

    un criterio di culpa in vigilando.

    - Lett. b) Lente deve anche provare, non solo di aver attuato i

    modelli, ma anche di aver istituito un organo di vigilanza

    (dellente) che vigili e faccia osservare tali modelli. Quindi le

    societ devono istituire tali organi di controllo, i quali sono

    dotati di autonomi poteri di iniziativa e di controllo (vengono

    individuate 1 o 2 persone che svolgono tali compiti).

    - Lett. c) Lente non risponde se si dimostra che le persone che

    hanno commesso il reato, hanno eluso fraudolentemente i

    modelli. Lente ha lonere di provare ci, e di aver messo tutti in

    condizione di poter osservare i modelli (es. corsi di formazione,

    informazione ).

    - Lett. d) Lente non risponde se da parte dellorgano di controllo

    non vi stata vigilanza, se stata omessa o stata insufficiente.

    - Comma 4: Negli enti di piccole dimensioni, i compiti di controllo

    possono essere svolti direttamente dallorgano dirigente.

    - Comma 5: E prevista la confisca del profitto che lente ha tratto

    dal reato.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    21

    Ladozione di modelli organizzativi non costituisce un obbligo

    giuridico. La normativa del 2001, infatti, non impone il modello,

    bens si limita a ricollegare conseguenze favorevoli per lente che si

    sia volontariamente dotato di un compliance program.

    La legge, dunque, sembra piuttosto istituire un onere: se la societ

    vuole fruire dei benefici, previsti in plurime disposizioni del d. lgs. n.

    231 del 2001, deve adottare e efficacemente attuare i modelli26.

    Ladozione di un modello di organizzazione pu giovare allente

    sotto diversi aspetti27:

    - Pu escludere, a determinate condizioni, la responsabilit

    dellente per i reati commessi da soggetti apicali e subordinati

    (art. 6 e 7);

    - Se adottato dopo la commissione del reato, ma prima del

    dibattimento nel giudizio di primo grado, esso pu concorrere ad

    evitare allente lapplicazione delle pi gravi sanzioni interdittive

    (art. 17 lett. b), e quindi anche la pubblicazione della sentenza di

    condanna;

    - Allo stesso modo si pu avere una riduzione di pena (art. 12

    comma 2 lett. b e comma 3) ;

    26 Cit. G. PAOLOZZI, Vademecum, p. 54. 27 In caso di non attuazione si veda: Tribunale di Milano, Sezione VIII Civ., sentenza del 13 febbraio 2008, n.1774 (in Appendice):

    - Fondi neri per finanziamenti illeciti - Omissione delladozione di un adeguato modello organizzativo secondo

    DLgs. 231/2001 - Prelievi dalle casse sociali per investimenti indebiti

    Il Tribunale adito, decide in merito alla valutazione dei danni arrecati alla societ (attore) dagli atti messi in atto dallamministratore (convenuto) e sopracitati.

  • DARJN COSTA

    - La semplice dichiarazione di voler adottare un modello

    organizzativo, pu implicare la sospensione delle misure

    cautelari interdittive (art. 49 comma 1), le quali possono essere

    addirittura revocate qualora si accerti che effettivamente tali

    promesse siano state adempiute, tramite ladozione dei

    protocolli organizzativi prospettati;

    - Inoltre ladozione di modelli organizzativi dopo la pronuncia

    della sentenza, pu consentire la conversione delle sanzioni

    interdittive in sanzioni pecuniarie (art. 78).

    Art. 7 Soggetti sottoposti allaltrui direzione e modelli di organizzazione

    dellente.

    Ma lattuazione di un modello organizzativo non di per se sufficiente

    ad esimere lente da responsabilit per reati commessi dai propri

    soggetti; necessario, infatti, che lo stesso istituisca un apposito

    organo che controlli che il modello sia messo in atto, e ne vigili sulla

    corretta esecuzione: si tratta dell OdV Organo di Vigilanza (e di

    Controllo).

    Per quanto riguarda loperato dei soggetti apicali, nulla quaestio per ci

    che concerne la responsabilit dellente derivante dalle scelte di

    questultimi, essendo essi l impersonificazione dellente concorrendo

    a determinare la volont dello stesso.

    Il problema invece sorge per i soggetti sottoposti allaltrui direzione, e

    sul controllo che altri esercitano sulloperato di questi.

    Nel caso di reato commesso da soggetti apicali ladozione e lefficace

    attuazione del modello da parte dellente condizione necessaria, ma

    non sufficiente, ad impedire la responsabilit. Senza un modello lente,

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    23

    parrebbe non essere ammesso a nessuna prova contraria (art. 6

    comma 1).

    Nel caso di illecito realizzato da persone sottoposte allaltrui direzione

    o vigilanza, invece, la responsabilit dellente pu o meno sussistere

    indipendentemente dal modello, giacch la responsabilit dipende dal

    fatto che la commissione del reato sia stata resa possibile

    dallinosservanza degli obblighi di direzione o di vigilanza,

    inosservanza che viene ex lege esclusa se vi stata ladozione ed

    efficace attuazione di un modello.28

    28 Cit. M. BARESI. Il sistema cautelare nel processo penale de societate tra esigenze di effettivit e profili di incostituzionalit, su www.openstarts.units.it.

  • DARJN COSTA

    7. Ambito di operativit del

    D.lgs n.231 del 2001

    a. Ambito di applicazione e soggetti destinatari

    L'ambito di applicazione soggettiva29 esteso a tutti gli enti forniti di

    personalit giuridica e alle societ e associazioni anche prive di

    personalit giuridica. Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali,

    gli altri enti pubblici non economici, nonch gli enti che svolgono

    funzioni di rilievo costituzionale.

    Allart. 1 viene precisato, infatti, lambito di applicazione del decreto

    disponendo (al comma 2) che Le disposizioni in esso previste si

    applicano agli enti forniti di personalit giuridica e alle societ e

    associazioni anche prive di personalit giuridica.

    Quindi ad una prima interpretazione letterale pare che la disciplina

    non possa applicarsi allimprenditore individuale; la Corte di

    Cassazione Penale con la sentenza n. 18941 del 22 aprile 2004 ha

    confermato tale interpretazione, affermando per che nel caso

    limpresa individuale sia solo una semplice copertura di una societ

    occulta, trover ugualmente applicazione la normativa di cui sopra. 29 Articolo 1. Soggetti: Il presente decreto legislativo disciplina la responsabilit degli enti per gli illeciti amministrativi dipendenti da reato. Le disposizioni in esso previste si applicano agli enti forniti di personalit giuridica e alle societ e associazioni anche prive di personalit giuridica. Non si applicano allo Stato, agli enti pubblici territoriali, agli altri enti pubblici non economici nonch agli enti che svolgono funzioni di rilievo costituzionale.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    25

    Nella sentenza in esame la Cassazione ha chiarito che in cui si chiarisce

    che in tutta la normativa (convenzioni internazionali, legge di

    delegazione, decreto delegato), segnatamente, nellart. 1 , comma 1, del

    decreto legislativo n. 231 del 2001 essa riferita unicamente agli enti,

    termine che evoca lintero spettro dei soggetti di diritto meta individuali,

    tanto che, come si visto, i successivi commi della disposizione da ultimo

    menzionata ne specificano lambito soggettivo di applicazione.

    da ritenersi, quindi, che la normativa si applicabile alle persone

    giuridiche private riconosciute, comprese le fondazioni, e societ per

    azioni gi costituite (e non quelle in fase di formazione), le societ in

    accomandita per azioni, le societ a responsabilit limitata (anche con

    unico socio), le societ estere con sede secondaria in Italia, le societ

    cooperative e le mutue assicuratrici; altres la disciplina applicabile

    alle societ semplici, alle societ in nome collettivo, alle societ in

    accomandita semplice, alle imprese di investimento a capitale variabile

    (SICAV), alle societ d intermediazione immobiliare (SIM), alle societ

    di gestione di fondi comuni di investimento ed alle societ sportive,

    nonch alle associazioni non riconosciute anche senza scopo di lucro

    (non infatti necessario, ai fini dellapplicabilit della disciplina, che

    lente persegua finalit lucrative, ma soltanto necessario che esso

    abbia un patrimonio); vi rientrano inoltre le societ di fatto, quelle

    irregolari, ed i comitati (che abbiano acquisito o meno a personalit

    giuridica).

    Quindi, in conclusione, pu riassumersi che l'ambito di applicazione

    soggettiva esteso a tutti gli enti forniti di personalit giuridica e alle

  • DARJN COSTA

    societ e associazioni anche prive di personalit giuridica; lestensione

    della disciplina a queste ultime dovuta alla volont del legislatore di

    ricomprendere anche tali soggetti per via della maggior possibilit

    per gli stessi (essendo pi facile una loro sottrazione ai controlli

    statali) di porre in essere attivit illecite30.

    Sono esclusi lo Stato, gli enti pubblici territoriali, gli altri enti pubblici

    non economici, nonch gli enti che svolgono funzioni di rilievo

    costituzionale.

    Ma la Corte di Cassazione31 ha affermato che il D.lgs. 231/2001

    colpisce anche le societ miste che sono pubbliche; esse non sono

    esenti, anche quando il soggetto pubblico ha una partecipazione

    maggiore in quota. Tali societ, infatti, pur svolgendo servizi pubblici,

    perseguono un fine economico a prescindere dalla destinazione futura

    degli eventuali utili.

    Interessante la previsione di cui allart 8 del D.lgs 231 del 2001, ove si

    prevede la responsabilit (autonoma) dellente anche qualora lautore

    del reato non stato identificato o non imputabile, o stato assolto.

    A riguardo: Gip Milano, sentenza n. 21029 del 2006 (ruolo generale) /

    n.7911 del 2009 (Gip) - Impregilo vs Consob (parte offesa).

    Capo dimputazione Impregilo: dichiarazioni contrarie al vero,

    diffusione di notizie false, concretamente idonee ad alterare il valore

    delle azioni Impregilo.

    30 Per una attenta specificazione dei soggetti sottoposti alla disciplina in esame si veda anche la sentenza del G.I.P del Tribunale di Roma, 30 maggio 2003. 31 Corte di Cassazione, sentenza del 2011, n.28699: viene coinvolta una s.p.a. comunale.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    27

    Il Gip proscioglie il caso, ma resta in piedi limputazione della societ

    sulla questione per la quale la stessa avesse messo in atto o meno i

    modelli organizzativi.

    Tale decisone toglie ogni dubbio riguardo il fatto che tutte le societ

    debbano adottare i modelli organizzativi, a prescindere dalle

    dimensioni e dalla imputabilit o meno dellimprenditore32.

    Per ci che concerne le ipotesi di reati commessi allestero33, le societ

    che hanno la loro sede principale in Italia rispondono anche dei reati

    commessi allestero. Si abbandona il principio di territorialit per

    quello della universalit, per meglio combattere i fenomeni criminali di

    tipo internazionale o comunque extraterritoriale34.

    32 Si veda anche: Corte di Cassazione, sentenza n. 27735 del 2010. 33 Articolo 4. Reati commessi allestero: Nei casi e alle condizioni previste dagli articoli 7, 8, 9 e 10 del codice penale, gli enti aventi nel territorio dello Stato la sede principale rispondono anche in relazione ai reati commessi allestero, purch nei loro confronti non proceda lo Stato del luogo in cui stato commesso il fatto. Nei casi in cui la legge prevede che il colpevole sia punito a richiesta del Ministro della giustizia, si procede contro lente solo se la richiesta formulata anche nei confronti di questultimo. 34 A tal proposito la giurisprudenza ha ritenuto che prevedendo lart. 4 le ipotesi di responsabilit degli enti con sede principale nel territorio nazionale in relazione ai

    reati commessi allestero, senza che sia prevista lipotesi inversa, ne deriva che dal silenzio sul punto non dato trarre il principio di insussistenza della

    giurisdizione italiana nella ipotesi inversa, ossia quella dellente con sede allestero in

    relazione a reati commessi in Italia e ci perch dalla lettura sistematica degli artt. 34 e 36 della normativa in commento si evince come la competenza per laccertamento dellillecito amministrativo si radica nel luogo di commissione del

    reato presupposto (G.I.P. Trib. Milano, ordinanza, 13.06.2007). Pertanto, il sistema del D.lgs 231/01 chiarissimo nello stabilire che una volta sussistente il reato presupposto il Giudice ha competenza anche a conoscere della

    sussistenza o meno della responsabilit amministrativa dellente. Il dovere di

    diligenza dellente in tanto rileva ed ha giuridica rilevanza in quanto viene commesso

    il reato (G.I.P. Trib. Milano, ordinanza, 13.06.2007).

  • DARJN COSTA

    Per tale tipologia di fattispecie delittuose sono previste sanzioni anche

    sanzioni interdittive tra cui quella del divieto di contrattare con la P.A.

    Italiana35.

    35 Tribunale di Milano, Gup, sentenza del 13 giugno 2007: rinvio a giudizio di alcune banche estere. Tribunale di Milano, sentenza del 27 aprile 2004: persone giuridiche straniere che operano in Italia devono rispettare le leggi italiane.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    29

    b. I reati presupposto

    Articolo 5. Responsabilit dellente: Lente responsabile per i reati

    commessi nel suo interesse o a suo vantaggio:

    a) da persone che rivestono funzioni di rappresentanza, di

    amministrazione o di direzione dellente o di una sua unit

    organizzativa dotata di autonomia finanziaria e funzionale nonch da

    persona che esercitano, anche di fatto, la gestione e il controllo;

    b) da persone sottoposte alla direzione o alla vigilanza di uno dei

    soggetti di cui alla lettera a).

    Lente non risponde se le persone indicate nel comma 1 hanno agito

    nellinteresse esclusivo proprio o dei terzi.36

    La societ responsabile, comunque, per i fatti (costituenti reato37)

    commessi da soggetti apicali della stessa. Per reato presupposto si

    intende: se un soggetto apicale commette uno di questi reati, oltre ad

    essere responsabile personalmente, come persona fisica, la

    responsabilit si estende alla societ / ente, ovvero la persona

    giuridica. 36 La responsabilit a carico dellente sorge ogniqualvolta il soggetto legato a vario titolo allente ha posto in essere la condotta illecita nellinteresse o a vantaggio

    dellente (Trib. Milano, Ordinanza G.I.P., 20.09.2004). 37 Articolo 2. Principio di legalit: Lente non pu essere ritenuto responsabile per un fatto costituente reato se la sua responsabilit amministrativa in relazione a quel reato e le relative sanzioni non sono espressamente previste da una legge entrata in vigore prima della commissione del fatto. (Il principio di legalit uno dei pilastri di garanzia del nostro ordinamento e trova il pi alto fondamento nellart. 25 Cost.: Nessuno pu essere punito se non in forza di una legge che sia entrata in vigore prima del fatto commesso. Il principio viene ribadito sia nell'art. 1 C.P. che, relativamente alle sanzioni amministrative, nell'analogo art. 1 della legge 689/81".)

  • DARJN COSTA

    Quindi, presupposto nel senso che in presenza di uno dei reati

    commessi dal soggetto apicale, ne consegue la responsabilit dellente.

    In questottica la responsabilit a carico dellente sorge ogniqualvolta il

    soggetto legato a vario titolo allente ha posto in essere la condotta

    illecita nellinteresse o a vantaggio dellente e non soltanto allorch il

    comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o

    meno, per lente ma anche nellipotesi in cui, pur in assenza di tale

    concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nellinteresse dellente

    (Trib. Milano, ordinanza G.I.P., 20.09.2004).

    Il giudicante deve escludere che la locuzione interesse o vantaggio

    possa essere intesa in una complessiva ottica meramente rafforzativa di

    un solo concetto, tautologicamente ripreso dal secondo termine. I

    sostantivi sono individuati in via alternativa, come si ricava del resto

    anche dallart. 12 che, nellenucleare i casi di riduzione della sanzione

    pecuniaria, tratteggia quale ipotesi attenuata quella del fatto commesso

    dallautore nel prevalente interesse proprio o di terzi se lente non ne ha

    ricavato vantaggio o ne ha ricavato un vantaggio minimo. Pu, quindi,

    integrarsi responsabilit dellente per la sussistenza anche solo

    dellinteresse, anche senza vantaggio (Trib. Trani, Sez. Molfetta,

    26.10.2009)38.

    Pertanto, la responsabilit a carico dellente sorge ogniqualvolta il

    soggetto legato a vario titolo allente ha posto in essere la condotta

    illecita nellinteresse o a vantaggio dellente e non soltanto allorch il

    comportamento illecito abbia determinato un vantaggio, patrimoniale o

    38 Cos anche anche la Relazione Ministeriale (in Appendice) al D.lgs 231/2001, nella quale si precisa che i due concetti hanno autonoma rilevanza, in quanto pu ben accadere che una condotta interessata possa risultare a posteriori per nulla vantaggiosa.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    31

    meno, per lente ma anche nellipotesi in cui, pur in assenza di tale

    concreto risultato, il fatto-reato trovi ragione nellinteresse dellente

    (Trib. Milano, ordinanza G.I.P., 20.09.2004).

    Il quadro delle fattispecie costituenti reato suddivisibile in otto

    macroaree di responsabilit39:

    - 1 area di responsabilit (artt. 24 25): reati commessi in danno

    dello Stato, altri enti pubblici e Comunit Europea. Sanzioni:

    pecuniarie (quote) e interdittive (impossibilit a contrattare con

    la p.a.).

    - 2 area di responsabilit (art. 25 bis): falsit in monete, carte di

    pubblico credito e valori di bollo.

    - 3 area di responsabilit (art. 25 ter): reati c.d. societari.

    - 4 area di responsabilit (art. 25 quater, quater 1, quinques):

    delitti contro la persona.

    - 5 area di responsabilit (art. 24 ter, 25 quater, 25 octies): reati

    con finalit di terrorismo o eversione dellordine democratico,

    ricettazione, riciclaggio e impiego di denaro o beni di

    provenienza illecita, o reati transnazionali. Lobiettivo del

    legislatore quello di combattere la criminalit organizzata

    (anche internazionale).

    - 6 area di responsabilit (art. 25 sexies): reati connessi agli abusi

    di mercato.

    39 Cos Avv. Paolo Fuoco, Ciclo di seminari integrativi della cattedra di Diritto Commerciale, La responsabilit penale delle societ, Universit degli Studi di Urbino Carlo Bo, A.A. 2010-2011.

  • DARJN COSTA

    - 7 area di responsabilit (art. 25 septies): inseriti da poco (nel

    2007), questo articolo riguarda i reati di omicidio colposo o

    lesioni gravi o gravissime (es. Tissen Kroup40) commesse con

    violazione delle norme sulla salute e sicurezza sui luoghi di

    lavoro. Vi , in tali casi, una doppia imputazione: il reato di

    omicidio o lesioni, e quello della responsabilit dellimpresa.

    - 8 area di responsabilit (art. 24 bis): reati informatici e

    trattamento illecito dei dati. Tale articolo stato inserito nel

    2008.

    Art. 26 Delitto tentato: si discusso se potesse essere unarea di

    responsabilit. La Cassazione41 ha ribadito che anche un delitto

    tentato (es. tentativo di corruzione) costituisce un reato e quindi

    responsabilit dellente.

    40 Sentenza in Appendice. 41 Cass. Sez. V, sent. del 13 gennaio 2009.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    33

    c. Elencazione dei reati e rinvio alla disciplina interna e

    comunitaria

    Lelenco dei reati che possono originare la responsabilit delle aziende

    e degli enti in forza del D. Lgs. 231 / 2001 in continuo aggiornamento

    ed ampliamento.

    Stante la previsione di reati di natura colposa connessi alla tutela ed

    alla sicurezza dei lavoratori sui luoghi di lavoro (omicidio, lesioni gravi

    o gravissime), la generalit delle fattispecie criminose punite dal

    decreto de quo di tipo doloso, coprendo una vasta area di attivit

    delle imprese:

    - Reati contro la pubblica amministrazione

    - Reati societari

    - Delitti con finalit di terrorismo o eversione dellordine

    democratico

    - Delitti contro le personalit pubbliche

    - Manipolazione del mercato e abuso di informazioni

    privilegiate

    - Reati transnazionali (riciclaggio, traffico di migranti)

    - Reati contro la salute e sicurezza sul lavoro

    - Reati di criminalit informatica

    - Reati ambientali42

    42 I reati ambientali sono stati introdotti a seguito di obblighi derivanti dallappartenenza dellItalia alle Comunit Europee (Legge Comunitaria 2009) , recependo la direttiva 2008/99/CE del Parlamento Europeo e del Consiglio sulla tutela penale dellambiente.

  • DARJN COSTA

    Catalogo dei reati presupposto43

    Reati commessi nei rapporti con la Pubblica Amministrazione:

    - malversazione a danno dello Stato o di altro ente pubblico (art. 316-

    bis c.p.);

    - indebita percezione di contributi, finanziamenti o altre erogazioni

    da parte dello Stato di altro ente pubblico 44(art. 316-ter c.p.);

    - concussione (art. 317 c.p.);

    - corruzione per un atto dufficio (art. 318 c.p.);

    - corruzione per un atto contrario ai doveri dufficio (art. 319 c.p.);

    - corruzione in atti giudiziari (art. 319 ter c.p.);

    - istigazione alla corruzione (322 c.p.);

    - peculato, concussione, corruzione e istigazione alla corruzione di

    membri di organi delle Comunit europee e di funzionari delle

    Comunit europee e di Stati esteri (art. 322 bis c.p.);

    - truffa ai danni dello Stato o di altro ente pubblico (art. 640, comma

    primo, n. 1 c.p.);

    - truffa aggravata per il conseguimento di erogazioni pubbliche (art.

    640-bis c.p.);

    - frode informatica in danno dello Stato o di altro ente pubblico (art.

    640-ter c.p.).

    43 Da: www.ambientelegale.it 44 Cassazione Penale, sentenza del 20 dicembre 2005, n.3615: il reato si perfeziona non al momento dellaccordo, ma al momento della consegna e della ricezione delle somme.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    35

    Falsit in monete, in carte di pubblico credito e in valori bollati 45:

    - falsificazione di monete, spendita e introduzione nello Stato, previo

    concerto, di monete falsificate (art. 453 c.p.);

    - alterazione di monete (art. 454 c.p.);

    - spendita e introduzione nello Stato, senza concerto, di monete

    falsificate (art. 455 c.p.);

    - spendita di monete falsificate ricevute in buona fede (art. 457 c.p.);

    - falsificazione di valori di bollo, introduzione nello Stato, acquisto,

    detenzione o messa in

    - circolazione di valori di bollo falsificati (art. 459 c.p.);

    - contraffazione di carta filigranata in uso per la fabbricazione di

    carte di pubblico credito o valori di bollo (art. 460 c.p.);

    - fabbricazione o detenzione di filigrane o di strumenti destinati alla

    falsificazione di monete, di valori di bollo o di carta filigranata (art.

    461 c.p.);

    - uso di valori di bollo contraffatti o alterati (art. 464c.p.).

    c.d. Reati societari: 46

    - false comunicazioni sociali (art. 2621 c.c.);

    - false comunicazioni sociali in danno dei soci o dei creditori (art.

    2622 c.c.);

    45 La legge 23 novembre 2001 n. 409, che reca Disposizioni urgenti in vista dellintroduzione delleuro, ha inserito nellambito del Decreto lart. 25-bis, che mira a punire il reato di falsit in monete, in carte di pubblico credito e in valori di bollo. 46 Il D. Lgs 61/2002, nellambito della riforma del diritto societario, ha introdotto il nuovo art. 25-ter del D.Lgs 31/2001, estendendo il regime di responsabilit amministrativa degli enti anche ai c.d. reati societari.

  • DARJN COSTA

    - falsit nelle relazioni o comunicazioni delle societ di revisione (art.

    2624 c.c.);

    - impedito controllo (art. 2625 c.c.);

    - formazione fittizia del capitale (art. 2632 c.c.);

    - indebita restituzione dei conferimenti (art. 2626 c.c.);

    - illegale ripartizione degli utili e delle riserve (art. 2627 c.c.);

    - illecite operazioni sulle azioni o quote sociali o della societ

    controllante (art. 2628 c.c.);

    - operazioni in pregiudizio dei creditori (art. 2629 c.c.);

    - false comunicazioni sociali, false comunicazioni sociali in danno dei

    soci o dei creditori, omessa comunicazione del conflitto di interesse

    (art. 2629-bis c.c.) 47;

    - indebita ripartizione dei beni sociali da parte dei liquidatori (art.

    2633 c.c.);

    - illecita influenza sullassemblea (art. 2636 c.c.);

    - aggiotaggio (art. 2637 c.c.);

    - ostacolo allesercizio delle funzioni delle autorit pubbliche di

    vigilanza (art. 2638 c.c.).

    47 Articolo introdotto dalla L. 28 febbraio 2005 n. 262 che ha modificato il TUF e il codice civile.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    37

    Reati con finalit di terrorismo e eversione dellordine democratico:48

    - associazioni sovversive (art. 270 c.p.);

    - associazioni con finalit di terrorismo anche internazionale o di

    eversione dellordinamento

    democratico (art. 270-bis c.p.);

    - assistenza agli associati (art. 270-ter c.p.);

    - arruolamento con finalit di terrorismo anche internazionale (art.

    270-quater c.p.);

    - addestramento ad attivit con finalit di terrorismo anche

    internazionale (art. 270-quinquies c.p.);

    - attentato per finalit di terrorismo o di eversione (art. 280 c.p.);

    - sequestro di persona a scopo di terrorismo o di eversione (art. 289-

    bis c.p.);

    - istigazione a commettere alcuno dei delitti contro la personalit

    dello Stato (art. 302 c.p.);

    - cospirazione politica mediante accordo e cospirazione politica

    mediante associazione (artt. 304 e 305 c.p.);

    - banda armata e formazione e partecipazione e assistenza ai

    partecipi di cospirazione o di banda armata (artt. 306 e 307 c.p.);

    - reati di terrorismo previsti dalle leggi speciali;

    - reati diversi da quelli indicati nel codice penale e nelle leggi speciali,

    posti in essere in violazione dellart. 2 della Convenzione di New

    York del 9 dicembre 1999 49.

    48 La legge 14 gennaio 2003 n. 7 ha introdotto lart. 25-quater, che dispone la punibilit dellente per i delitti aventi finalit di terrorismo o di eversione dellordine democratico, previsti dal codice penale e dalle leggi speciali.

  • DARJN COSTA

    Delitti contro la personalit individuale:50

    - riduzione o mantenimento in schiavit o in servit (art. 600 c.p.);

    - prostituzione minorile (art. 600-bis c.p.);

    - pornografia minorile (art. 600-ter c.p.51)

    - detenzione di materiale pornografico (art. 600-quater c.p.);

    - pornografia virtuale (art. 600 quater 1 c.p.);

    - iniziative turistiche volte allo sfruttamento della prostituzione

    minorile (art. 600- quinquies c.p.);

    - tratta di persone (art. 601 c.p.);

    - alienazione e acquisto di schiavi (art. 602 c.p.).

    Reati e illeciti amministrativi di abuso di informazioni privilegiate e

    manipolazione del mercato 52:

    - abuso di informazioni privilegiate (art. 187-bis del TUF);

    - manipolazione del mercato (art. 187-ter del TUF);

    - la legge Comunitaria 2004 ha inoltre modificato il TUF (Testo Unico

    sulla Finanza) introducendo una specifica disposizione, lart. 187-

    49 Con la Ratifica ed esecuzione della Convenzione internazionale per la repressione del finanziamento del terrorismo, avvenuta a New York il 9 dicembre 1999 e adottata con L. 14 gennaio 2003 n. 7, stato introdotto l'art. 25-quater nel D. Lgs 231/01. 50 Lart. 5 della legge 228/2003, in tema di misure contro la tratta delle persone, aggiunge al Decreto 231/01 lart. 25-quinquies che prevede lapplicazione di sanzioni amministrative alle persone giuridiche, societ e associazioni per la commissione di delitti contro la personalit individuale. 51 Reato introdotto dalla L. 6 febbraio 2006 n. 38 contenete Disposizioni in materia di lotta contro lo sfruttamento sessuale dei bambini e la pedopornografia anche a mezzo internet. 52 La Legge 18 aprile 2005, n. 62, ha inserito nel Decreto il nuovo art. 25-sexies che estende la responsabilit amministrativa degli enti ai nuovi reati di abuso di informazioni privilegiate e manipolazione del mercato.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    39

    quinquies, ai sensi della quale lente responsabile del pagamento

    di una somma pari allimporto della sanzione amministrativa

    irrogata per gli illeciti amministrativi di abuso di informazioni

    privilegiate (art. 187-bis TUF) e di manipolazione del mercato (art.

    187-ter TUF) commessi in suo interesse e vantaggio da: persone che

    rivestono funzione di rappresentanza, amministrazione o direzione

    dellente o di una sua unit organizzativa dotata di autonomia

    finanziaria o funzionale nonch da persone che esercitano, anche di

    fatto, la gestione e il controllo dello stesso; da persone sottoposte

    alla direzione o alla vigilanza di uno dei soggetti di cui sopra.

    Reati transnazionali:53

    - associazione a delinquere (art. 416 c.p.);

    - associazione a delinquere di tipo mafioso (art. 416 bis c.p.);

    - associazione per delinquere finalizzata al contrabbando di tabacchi

    esteri (art. 291- quater T.U. 43/1973);

    - associazione finalizzata al traffico illecito di sostanze stupefacenti o

    psicotrope (art. 74 T.U. 309/1990);

    - riciclaggio54 (art. 648-bis c.p.);

    - impiego di denaro beni o utilit di provenienza illecita (art. 648-ter

    c.p.);

    - disposizione concernenti il traffico di migranti (art. 12 T.U.

    286/1998);

    53 La legge 146/2006 di ratifica ed esecuzione della Convenzione ONU contro il crimine organizzato transnazionale ha stabilito lapplicazione del decreto 231 ai reati di criminalit organizzata transnazionale. 54

  • DARJN COSTA

    - induzione a non rendere dichiarazioni o a rendere dichiarazioni

    mendaci (art. 377-bis c.p.);

    - favoreggiamento personale (art. 378-bis c.p.).

    Delitti di criminalit organizzata:55

    I reati presupposto sono:

    1. art. 416 c.p.: Associazione a delinquere finalizzata a

    - la riduzione o il mantenimento in schiavit o in servit (art. 600

    c.p.);

    - la tratta di persone (art. 601 c.p.);

    - l'acquisto o lalienazione di schiavi (art. 602 c.p.);

    - i reati concernenti le violazioni delle disposizioni sull'immigrazione

    clandestina di cui all'art. 12 D. lgs. 286/1998;

    2. art. 416-bis Associazione per delinquere di tipo mafioso anche

    straniera;

    3. art. 416-ter Scambio elettorale politico-mafioso;

    4. art. 630 Sequestro di persona a scopo di rapina o di estorsione;

    5. delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dallart. 416

    bis (intendendosi per tali tutti i delitti commessi avvalendosi della

    forza di intimidazione del vincolo associativo e della condizione di

    assoggettamento e di omert che ne deriva per commettere delitti, per

    acquisire in modo diretto o indiretto la gestione o comunque il

    controllo di attivit economiche, di concessioni, di autorizzazioni,

    appalti e servizi pubblici o per realizzare profitti o vantaggi ingiusti per

    s o per altri); delitti commessi al fine di agevolare lattivit delle

    associazioni previste dallart. 416 bis;

    55 La legge 94/2009 ha introdotto l'art. 24-ter nel D.Lgs 231/01.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    41

    6. art. 74, D.P.R. 309/90 Associazione a delinquere finalizzata allo

    spaccio di sostanze stupefacenti o psicotrope.

    Il d.d.l. del Governo n. 2108, licenziato dal Senato il 29 febbraio 2009 e

    discusso alla Camera nelle sue linee generali il 27 aprile dello stesso

    anno, meglio noto come pacchetto sicurezza56, ha esteso la normativa

    231 ad una serie di delitti di criminalit organizzata tra i quali, in

    particolare, lassociazione mafiosa ex art. 416 bis del codice penale e

    qualunque delitto con la c.d. aggravante eziologica, di cui allart.7

    l.203/91, per agevolare, cio, lassociazione mafiosa (c.d. aggravante

    mafiosa).

    Nell art. 24 ter del decreto, sono state inserite anche altre figure

    associative, tra cui lassociazione per delinquere c.d. semplicee

    56 ART. 59. (Modifiche al decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, in materia di responsabilit degli enti per delitti di criminalit organizzata). 1. Dopo larticolo 24-bis del decreto legislativo 8 giugno 2001, n. 231, inserito il seguente: ART. 24-ter. (Delitti di criminalit organizzata) 1. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui agli articoli 416, sesto comma, 416-bis, 416-ter e 630 del codice penale, ai delitti commessi avvalendosi delle condizioni previste dal predetto articolo 416-bis ovvero al fine di agevolare lattivit delle associazioni previste dallo stesso articolo, nonch ai delitti previsti dallarticolo 74 del testo unico di cui al decreto del Presidente della Repubblica 9 ottobre 1990, n. 309, si applica la sanzione pecuniaria da quattrocento a mille quote. 2. In relazione alla commissione di taluno dei delitti di cui allarticolo 416 del codice penale, ad esclusione del sesto comma, ovvero di cui allarticolo 407, comma 2, lettera a), numero 5), del codice di procedura penale, si applica la sanzione pecuniaria da trecento a ottocento quote. 3. Nei casi di condanna per uno dei delitti indicati nei commi 1 e 2, si applicano le sanzioni interdittive previste dallarticolo 9, comma 2, per una durata non inferiore ad un anno. 4. Se lente o una sua unit organizzativa viene stabilmente utilizzato allo scopo unico o prevalente di consentire o agevolare la commissione dei reati indicati nei commi 1 e 2, si applica la sanzione dellinterdizione definitiva dallesercizio dellattivit ai sensi dellarticolo 16, comma 3 .

  • DARJN COSTA

    lassociazione per delinquere finalizzata al narcotraffico di cui allart.

    74 del d.p.r. 309/90 e successive modifiche.57

    Il sistema in questione induce verso un controllo ancor pi severo e

    repressivo verso le grandi societ aggiudicatrici di appalti pubblici, in

    cui ancor pi verosimile e frequente linfiltrarsi di associazioni

    mafiose.

    Sul punto costituisce una guida utile il Codice Antimafia58 presentato

    da Italcementi, redatto dal dott. Vigna ex Procuratore Nazionale

    Antimafia e dai professori Fiandaca e Masciandaro, ed approvato da

    Confindustria e ABI.

    Il codice, interviene sia sulla modalit di analisi del rischio, sia sulle

    procedure di selezione dei fornitori, subappaltatori, dipendenti, sia

    sulle tipologie di controlli (test di compliance) sui cantieri, oltre a

    prevedere un obbligo, sanzionabile disciplinarmente, in capo ai

    componenti degli O.D.V. qualora omettano di segnalazione al Prefetto,

    segnali deboli di possibili infiltrazioni mafiose59.

    Reati in materia di salute e sicurezza sul lavoro

    Con la legge 123 del 3 agosto 2007 sono stati introdotti nellambito del

    Decreto 231/01 i reati concernenti i delitti di omicidio colposo e di

    lesioni colpose gravi o gravissime conseguenti a violazioni delle norme

    antinfortunistiche e sulla tutela delligiene e della salute sul lavoro. Il

    57 Cit. A. JANNONE, 231 e delitti associativi: verso un modello di gestione omnicomprensivo, Testo dellintervento del Convegno del 5 maggio 2009, su www.complianceaziendale.com. 58 In Appendice. 59 Cit. A. JANNONE, 231 e delitti associativi: verso un modello di gestione omnicomprensivo, Testo dellintervento del Convegno del 5 maggio 2009, su www.complianceaziendale.com.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    43

    T.U. D.Lgs 9 aprile 2008 n. 81 e s.m.i. ha apportato delle modifiche a tali

    reati.

    Il Decreto legislativo n. 231 del 21 novembre 2007 ha ampliato la

    responsabilit delle societ anche ai delitti di ricettazione, riciclaggio e

    impiego di beni o denaro di provenienza illecita.

    Reati informatici:60

    E prevista la punibilit dellente per una serie di condotte:

    - accesso abusivo ad un sistema informatico o telematico (art. 615-ter

    c.p.);

    - detenzione o diffusione abusiva di codici di accesso a sistemi

    informatici e telematici (art. 615-quater c.p.);

    - diffusione di programmi diretti a danneggiare o interrompere un

    sistema informatico (art. 615- quinquies c.p.);

    - intercettazione, impedimento, o interruzione illecita di

    comunicazioni informatiche o telematiche (art. 617 sexies c.p.);

    - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici (art.

    635 bis c.p.);

    - danneggiamento di informazioni, dati e programmi informatici

    utilizzati dallo Stato o da altro ente pubblico o comunque di

    pubblica utilit (art. 635 ter c.p.);

    - danneggiamento di sistemi informatici o telematici (art. 635 quater

    c.p.);

    - danneggiamento di sistemi informatici o telematici di pubblica

    utilit (art. 635-quinquies c.p.);

    60 Legge 48/2008 relativa ai delitti informatici e trattamento illecito dei dati.

  • DARJN COSTA

    - frode informatica del soggetto che presta servizi di certificazione di

    firma elettronica (art. 640 quinquies c.p.);

    - documenti informatici (art. 491 bis c.p.)

    Reato di abbandono di rifiuti e di deposito incontrollato di rifiuti sul

    suolo e nel suolo:61

    Lart. 7 del Decreto prevede che, in caso di reato commesso da soggetto

    sottoposto alla direzione o vigilanza, lente responsabile se la

    commissione del reato stata resa possibile dallinosservanza degli

    obblighi di direzione o vigilanza. In ogni caso, esclusa linosservanza

    degli obblighi di direzione o vigilanza se lente, prima della

    commissione del reato, ha adottato e efficacemente attuato un modello

    di organizzazione, gestione e controllo idoneo a prevenire reati della

    specie di quello verificatosi.

    Si aggiunga infine il reato, previsti dalloriginaria formulazione del

    Decreto (art. 23), consistente nella

    violazione agli obblighi o ai divieti inerenti alle sanzioni interdittive,

    anche se applicate in via cautelare durante il processo.

    La responsabilit dellente si fonda essenzialmente su una colpa di

    organizzazione o nellorganizzazione la quale pu essere esclusa se

    stato adottato ed efficacemente attuato un modello organizzativo

    idoneo a prevenire la commissione dei reati previsti dal Decreto.

    61 Reati introdotti dal T.U. Ambiente D. Lgs 152/2006, art. 192 c. 4.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    45

    8. Responsabilit delle persone giuridiche

    riguardo i reati ambientali

    Catalogo dei reati ambientali

    I nuovi reati presupposto previsti dallart. 3 della direttiva

    2008/99/CE sono:

    a) lo scarico, lemissione o limmissione illeciti di un quantitativo di

    sostanze o radiazioni ionizzanti nellaria, nel suolo o nelle acque, che

    provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone

    o danni rilevanti alla qualit dellaria, alla qualit del suolo o alla

    qualit delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

    b) la raccolta, il trasporto, il recupero o lo smaltimento di rifiuti62,

    comprese la sorveglianza di tali operazioni e il controllo dei siti di

    smaltimento successivo alla loro chiusura nonch lattivit effettuata in

    quanto commerciante o intermediario (gestione rifiuti), che provochi o

    possa provocare il decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti

    alla qualit dellaria, alla qualit del suolo o alla qualit delle acque,

    ovvero alla fauna o alla flora;

    62 Per la Corte di Cassazione ha evidenziato, che in tema di tutela penale dellambiente, non imputabile allente ai sensi del D.lgs 8 giugno 2001, n. 231 la responsabilit amministrativa per il reato di gestione non autorizzata di rifiuti, in quanto, pur essendovi un richiamo a tale responsabilit nellart. 192, comma quarto, D.lgs 3 aprile 2006, n. 152, difettano attualmente sia la tipizzazione degli illeciti che lindicazione delle sanzioni (Cass. Pen., Sez. III, n. 41329/2008).

  • DARJN COSTA

    c) la spedizione di rifiuti, qualora tale attivit rientri nellambito

    dellarticolo 2 paragrafo 335, del regolamento (CE) n. 1013/2006 del

    Parlamento europeo e del Consiglio, del 14 giugno 2006, relativo alle

    spedizioni di rifiuti, e sia effettuata in quantit non trascurabile in

    ununica spedizione o in pi spedizioni che risultino fra di loro

    connesse;

    d) lesercizio di un impianto in cui sono svolte attivit pericolose o

    nelle quali siano depositate o utilizzate sostanze o preparazioni

    pericolose che provochi o possa provocare, allesterno dellimpianto, il

    decesso o lesioni gravi alle persone o danni rilevanti alla qualit

    dellaria, alla qualit del suolo o alla qualit delle acque, ovvero alla

    fauna o alla flora;

    e) la produzione, la lavorazione, il trattamento, luso, la conservazione,

    il deposito, il trasporto, limportazione, lesportazione e lo smaltimento

    di materiali nucleari o di altre sostanze radioattive pericolose che

    provochino o possano provocare il decesso o lesioni gravi alle persone

    o danni rilevanti ala qualit dellaria, alla qualit del suolo o alla qualit

    delle acque, ovvero alla fauna o alla flora;

    f) luccisione, la distruzione, il possesso o il prelievo di esemplari di

    specie animali o vegetali selvatiche protette, salvo i casi in cui lazione

    riguardi una quantit trascurabile di tali esemplari e abbia un impatto

    trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

    g) Il commercio di esemplari di specie animali o vegetali selvatiche

    protette o di parti di esse o di prodotti derivanti, salvo i casi in cui

    lazione riguardi una quantit trascurabile di tali esemplari e abbia un

    impatto trascurabile sullo stato di conservazione della specie;

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    47

    h) Qualsiasi azione che provochi il significativo deterioramento di un

    habitat allinterno di un sito protetto;

    i) La produzione, limportazione, lesportazione, limmissione sul

    mercato o luso di sostanze che riducono lo strato di ozono.

    Il legislatore italiano ha finalmente preso una posizione in merito ai

    danni cagionati dalle attivit produttive, a beni superindividuali come

    lecosistema, la natura e la salubrit di ogni cittadino che dal buon

    mantenimento di questi discende. Altri paesi, giusto ricordare, sono

    andati ben pi oltre, costituzionalizzando espressamente il divieto di

    ledere tali diritti - beni appartenenti alla collettivit (si vedano le

    riformate Carte Costituzionali, tra la fine degli anni 1990 e linizio del

    2000, dei paesi dellAmerica Latina).

    A livello comunitario gi con la Convenzione di Strasburgo del 199863

    si prevedeva di tutelare la materia ambientale tramite lapplicazione

    del diritto penale: veniva introdotta la responsabilit penale di persone

    fisiche e giuridiche per danni allambiente. Tale convenzione non

    per mai stata attuata a causa delle problematiche inerenti la

    competenza del Consiglio dEuropa, il quale rappresenta i Governi degli

    Stati europei, ma non un organo dell Unione Europea64.

    Dopo varie vicende riguardanti lindividuazione dellorgano

    comunitario competente in materia, la Corte di Giustizia riconobbe che

    63 Adottata dal Consiglio dEuropa il 4 novembre 1998 e sottoscritta dallItalia, ma mai ratificata, nel 2000. 64 D. SORIA M. CIOCIA, Lapplicazione della responsabilit amministrativa delle persone giuridiche ai reati ambientali, su www.giuristiambientali.it.

  • DARJN COSTA

    esso fosse da rinvenirsi nel primo pilastro65. Conseguentemente fu

    avviata la procedura per lapprovazione della Direttiva 2008/99/CE

    del Parlamento Europeo e del Consiglio relativa alla tutela penale

    dellambiente.

    Tale direttiva (che doveva essere approvata entro il 25 dicembre

    2010) recepita ha previsto regole comuni e la responsabilit delle

    persone giuridiche per i reati di cui agli artt. 4 e 5 della stessa. I reati in

    questione implicano una responsabilit dellente / persona giuridica,

    qualora abbiano recato vantaggio dello stesso e compiuti da soggetti

    che detengano una posizione di preminenza in seno allorganizzazione

    (potere di rappresentanza, capacit decisionale e di controllo), oppure

    quando la mancanza di controllo ditali soggetti abbia reso possibile la

    commissione del reato da parte di soggetti sottoposti.

    In Italia con la L. n.96 del 4 giugno 201066 che stato previsto il

    recepimento della Direttiva n. 2008/99/CE67. In seguito a tale

    previsione il Consiglio dei Ministri ha approvato il 7 aprile 2011 lo

    schema di decreto legislativo di recepimento delle direttive 65 I tre pilastri dell'Unione Europea, sono stati introdotti dal Trattato di Maastricht del 1992, e rappresentavano una modalit per suddividere le politiche dell'Unione Europea in tre aree fondamentali. Sono stati aboliti con l'entrata in vigore del Trattato di Lisbona nel 2009. Il primo riguardava le Comunit Europee ovvero un mercato comune europeo, l'unione economica e monetaria, una serie di altre competenze aggiunte nel tempo, oltre alla politica del carbone e dell'acciaio e quella atomica. Il secondo affrontava la Politica estera e di sicurezza comune ossia la costruzione di una politica unica verso l'esterno. Il terzo, ovvero la Cooperazione giudiziaria e di polizia in materia penale intendeva costruire uno spazio europeo di libert, sicurezza e giustizia in cui vi fosse collaborazione contro la criminalit a livello sovranazionale. 66 Pubblicata in Gazzetta Ufficiale n. 146 del 25 giugno 2010. 67 Nonch alla Direttiva n. 2009/123/CE relativa allinquinamento provocato dalle navi e allintroduzione di sanzioni per violazioni.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    49

    prevedendo espressamente che queste siano coordinate con il D.lgs. n.

    231/2001.

    Le attivit di impresa, e le scelte organizzative aziendali in genere,

    possono avere ripercussioni sia dirette che indirette su quelli che sono

    i delicati equilibri dellecosistema68. Ecco che quindi il legislatore ha

    inteso disciplinare le attivit in questione 69 pretendendo che si

    rispettino rigorosi parametri per ci che riguardi le immissioni

    inquinanti (cd. C.S.R Controllo Soglie di Rischio, C.S.L Controllo

    Soglie Limite) di determinati agenti chimici particolarmente nocivi per

    lecosistema, e quindi per la salubrit collettiva.

    proprio per tali ragioni che la Direttiva 2008/99/CE70 esprime

    lesigenza di garantire un miglior livello di tutela in materia

    ambientale, in considerazione del preoccupante aumento, verificatosi

    negli ultimi anni, dei reati di tipo ambientale e delle loro negative

    conseguenze, le quali spesso estendono i propri effetti ben al di fuori

    dai confini dello Stato membro in cui si verifica laccaduto.

    Le sanzioni previste sono di tipo penale, proprio per avere un maggior

    effetto deterrente.

    Il sistema previsto dalla direttiva rivolto direttamente alle persone

    giuridiche; infatti previsto un regime di responsabilit ( riportato agli

    artt. 6 e 7 del D.lgs n. 231/2001) e di sanzioni dissuasive, allorquando

    si considerino responsabili penalmente i soggetti che ricoprono un

    68 Per una attenta e dettagliata panoramica sulle questioni ambientali legate alle attivit produttive, ed i reati che da tale incontro possono ingenerarsi si veda L. RAMACCI, Diritto penale dellambiente, Cedam, Padova, 2009. 69Affiancando tale disciplina alla scarna tutela penale in merito, ed alla disorganica normativa ambientale solo di recente sistemata in un corpus unico (T.U. dellAmbiente). 70 G.U.U.E . L. 328 del 6 dicembre 2008.

  • DARJN COSTA

    ruolo di vertice (potere di rappresentanza, decisione o controllo), o

    quando il reato sia commesso da un sottoposto allaltrui controllo e

    vigilanza, quindi prevista responsabilit anche per negligenza e culpa

    in vigilando.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    51

    9. Decreto 231 e gruppi societari71

    Vero punctum dolens della disciplina in esame se i concetti di

    interesse o vantaggio, rilevanti ai fini della possibilit di addebitare

    responsabilit allente a seguito delloperato dei soggetti che ne fanno

    parte, possano trovare applicazione anche in merito al fenomeno dei

    gruppi societari.

    Dallentrata in vigore del decreto 231 lapplicazione concreta della

    normativa ha imposto alla dottrina e alla giurisprudenza enormi sforzi

    interpretativi al fine di colmare le numerose lacune legislative esistenti

    in materia, non sempre con risultati univoci e concordanti.

    Il dibattito trae origine dalle seguenti innegabili evenienze giuridiche.

    - In primo luogo, nella normativa prodotta dalla riforma del diritto

    societario non si da una definizione normativa organica di gruppo

    di imprese, n il codice civile, in via generale, contiene tale

    enucleazione.

    La Legge delega per la riforma del diritto societario, infatti, tra i

    principi generali in materia di societ di capitali, aveva previsto

    proprio quello di disciplinare i gruppi di societ secondo i principi di

    trasparenza e di contemperamento degli interessi coinvolti (art. 2,

    comma I, lett. h), Legge n. 366/01), tuttavia, il Legislatore non ha

    71 Il capitolo in questione frutto di frequenti citazioni e riferimenti al pregiatissimo lavoro di G.R. CROCE, La responsabilit amministrativa dellente, opera di esemplare chiarezza e completezza, e gi di per s non prolissa, senza per risultare stringata.

  • DARJN COSTA

    fornito una definizione di gruppo di imprese e si limitato a

    disciplinare una circostanza di fatto: leffettiva attivit di direzione e

    coordinamento di societ.

    Il codice civile, che dedica complessivamente pochi articoli

    allargomento, stabilisce che sono considerate societ controllate le

    societ in cui unaltra societ dispone della maggioranza dei voti

    esercitabili nellassemblea ordinaria (art. 2359, comma I, n. 1, C.C. c.d.

    controllo di diritto) o di voti sufficienti per esercitare uninfluenza

    dominante nellassemblea ordinaria (art. 2359, comma I, n. 2, C.C. c.d.

    controllo di fatto), nonch le societ che sono sotto influenza

    dominante di unaltra societ in virt di particolari vincoli contrattuali

    con essa (art. 2359, comma I, n. 3, C.C. c.d. controllo di fatto).

    La disciplina codicistica dei gruppi di societ ha avuto luce solo con la

    riforma del diritto societario del 2003 (D.lgs n. 6 del 2003) con cui

    sono stati introdotti gli artt. da 2497 a 2497 septies, con essi regolando

    la cd. attivit di direzione e coordinamento di societ72.

    - In secondo luogo, il D.lgs n. 231/01 non disciplina gli aspetti legati

    alla responsabilit amministrativa dei gruppi di impresa, ma si

    occupa, in via generale, della responsabilit da reato dellente

    individually designed73.

    72 Cfr. S. ANTIGA, Responsabilit degli enti e gruppi societari: una lacuna del d.lgs. 231/01. 73Cfr. CORATELLA, 231 e gruppi di imprese: linteresse di gruppo come criterio di imputazione, in Diritto e Pratica delle Societ, Il Sole 24 Ore, Milano, n. 2/2010, p. 51.

  • LA RESPONSABILITA PENALE DELLE SOCIETA

    53

    Pertanto ci porta a pensare che la responsabilit ex crimine (stando

    alla littera legis) essere riferita al singolo ente, non trovando spazio nel

    perimetro normativo del decreto 231 un criterio di imputazione della

    citata responsabilit per cos dire di natura olistica, comprendente

    cio il gruppo nel suo insieme74.

    La visione atomistica del D.lgs pare non facilmente superabile, ma in

    tal senso da segnalare un importante parere del Consiglio di Stato in

    data 11 gennaio 200575, in cui viene trattato il tema della

    configurabilit di una responsabilit del gruppo societario ex decreto

    231.

    Il caso di specie riguardava una sanzione interdittiva cautelare irrogata

    ad una societ capogruppo, e consistente nel divieto di poter

    contrattare con la pubblica amministrazione; a riguardo fu chiesto al

    Consiglio di Stato se la sanzione in questione potesse riguardare anche

    le societ partecipate o controllate oppure elusivamente lente che si

    reso direttamente responsabile (ossia al cui interno si verificata la

    fattispecie di reato). Il Consiglio risponde negativamente, facendo leva

    sugli artt. 5 e 6 del D.lgs 231 asserendo che la ratio delle suddette

    disposizioni quella di sanzionare quegli enti che non siano previamente

    dotati di modelli organizzativi e di controllo tali da prevenire la

    commissione dei reati che si sono in concreto verificati.

    Con ci i giudici amministrativi affermano che lillecito

    amministrativo, pur trovando il suo presupposto nella commissione di un

    reato da parte dellapice o del subordinato, nellinteresse o a vantaggio