Dallautoreferenzialità alla contrattazione nella RSI: la necessità di una normativa promozionale e...

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Dall’autoreferenzialità alla contrattazione nella RSI: la necessità di una normativa promozionale e di sostegno Angelo Marinelli Dipartimento Democrazia economica, Economia sociale, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale

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Dall’autoreferenzialità alla contrattazione nella RSI:la necessità di una normativa promozionale e di

sostegno

Angelo Marinelli

Dipartimento Democrazia economica, Economia sociale, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale

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L’etica non può essere imposta obbligatoriamente e non può che affermarsi tramite un’adesione libera e consapevole dei soggetti che

se ne fanno carico

“La RSI è l'integrazione volontaria, da parte delle imprese, delle preoccupazioni sociali ed ambientali nelle loro operazioni commerciali e nei loro rapporti con le parti interessate. Essere socialmente responsabili significa non solo soddisfare pienamente non solo soddisfare pienamente gli obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di gli obblighi giuridici, ma anche andare al di là, investendo di più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le più nel capitale umano, nell'ambiente e nei rapporti con le altre parti interessatealtre parti interessate” (Libro verde Commissione europea, 2001)

«Il consumatore è sovrano quando, disponendo liberamente del proprio potere d'acquisto risulta essere in grado di orientare, seguendo il suo sistema di valori, i soggetti di offerta: sia sui modi di realizzare i processi produttivi che sulla composizione dell’insieme dei beni da produrre» (J.S. Mill, On liberty, 1954)

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Cisl – A. Marinelli, Dip. Dem. Economica, Economia sociale, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale

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Il perimetro del diritto amplia o restringe l’ottica della RSI

I processi di globalizzazione accentuano le preoccupazioni sui rischi del dumping sociale determinato dalla diversa intensità della protezione giuridica dei lavoratori e dell’ambiente;

Le fonti del diritto internazionale cercano una protezione generale attraverso i Codici di condotta che contengono regole ispirate a principi assolutamente ovvii e vaghi o per la cui violazione è già contemplata una specifica sanzione negli ordinamenti nazionali;

Da un lato la RSI – se vista dal punto d’ottica sovranazionale e internazionale – è il tentativo di diffondere regole minime di comportamento; dall’altro – se si scende dal punto d’ottica nazionale – è quello di difendere gli standard giuridici e contrattuali del diritto legittimamente posto;

A livello europeo l’U.e. assume ruolo di incubatrice delle migliori prassi in tema di RSI

A livello nazionale la RSI non può corrispondere al rispetto delle norme giuridiche ma deve proiettarsi oltre

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Cisl – A. Marinelli, Dip. Dem. Economica, Economia sociale, Fisco, Previdenza e Formazione sindacale

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Volontarietà non implica l’agiuridicità

RSI valore giuridicamente riconosciuto e protetto perché esalta l’utilità sociale dell’iniziativa economica (art. 41 della Costituzione R.I.);

La Costituzione individua un vincolo esterno all’iniziativa economica, in favore dei lavoratori, che hanno “diritto a collaborare, nei modi e nei limiti stabiliti dalle leggi, alla gestione delle aziende”;

La RSI non può coincidere con il rispetto della legalità e quindi l’adesione alle sue pratiche non può che essere volontaria, poiché la disciplina giuridica definisce i confini tra tra rispetto del diritto positivo e l’insieme dei valori e dei principi che definiscono il diritto naturale;

L’utilità sociale dei comportamenti RSI può giustificare l’adozione di una disciplina di sostegno (incentivi) e di una disciplina volta alla prevenzione e alla repressione di abusi e rischi di manipolazione nell’adozione di doppi o tripli standard di RSI che possono alterare la percezione degli stakeholders

Va costruito un modello di produzione normativa e di regolazione contrattuale volto a compensare o completare gli ordinamenti di Common law

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La normativa promozionale ed incentivante

i motivi per incentivare l’etica d’impresa sono individuabili: nell'opportunità di gestire i rischi ed evitare il sorgere dei

costi sociali dovuti a comportamenti socialmente non compatibili;

ridurre il rischio di comportamenti illeciti tesi ad appropriarsi di riconoscimenti reputazionali non dovuti (esigenza di comparabilità dei dati);

negli effetti indiretti in termini di innovazione, produttività e crescita dell'organizzazione;

Nell’esigenza di preservare il patrimonio sociale, storico e culturale delle diverse comunità

Nelle pressioni sociali indirizzate alla costruzione di un modello di sviluppo globale rispettoso della vita sociale e dell'ambiente, contro lo sfruttamento derivante dall'iniqua distribuzione della ricchezza a livello planetario

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Perché è fondamentale definire il perimetro della RSI?

Quindi l’attenzione del legislatore a definire l’ambito normativo della RSI può essere determinata da una pluralità di fattori, quali: controllare il sorgere di possibili perturbazioni della

concorrenza e del mercato; necessità di proteggere la reputazione dellel imprese

oggetto di valutazioni negative (in base all’adozione di screaning negativi);

Individuare la penalizzazione (economica o reputazionale) che ricade su chi è coinvolto in scandali;

gli effetti positivi sulla costruzione della marca basata sulla responsabilità sociale e su un livello “accettabile” di compatibilità economica e ambientale dei sistemi produttivi e dei servizi.

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Per una disciplina della trasparenza e correttezza

La cultura della sostenibilità richiede soprattutto un adeguato livello di diffusione dell'informazione, ed una normativa che ne garantisca la veridicità dei contenuti e la trasparenza, condizione essenziale per evitare perturbazioni nella concorrenza e nel mercato

Principi generali di “correttezza e buona fede” (art. 1375 c.c.);

Diritto promozionale diverso dal giudizio morale Evitare che l’informazione sull’adozione di pratiche di

RSI o certificazioni fondate sul rispetto di indicatori posti al di sotto della produzione normativa vigente risulti mistificatoria con (es. con riferimento alle imprese “domestiche” l’applicazione della certificazione SA (8000)

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Possibili aree di intervento normativo

Informativa precontrattuale all’acquisto; Informativa “in corso di contratto”

criteri di redazione del bilancio sociale; trasparenza, chiarezza e pubblicità dei criteri di SRI adottati negli investimenti finanziari (Linee Guida per la trasparenza sugli aspetti ambientali, sociali ed etici per le Forme Pensionistiche Complementari); obblighi e criteri di selezione dell’auditing;

Definizione dei criteri positivi di inclusione e negativi, di esclusione nell’investimento SRI

Comunicazioni periodiche agli stakeholders Disciplina dei criteri e delle modalità di controllo e valutazione

preriodiche Trasparenza e pubblicità degli aspetti di responsabilità sociale che

nel corso dell’anno si sono modificati e che possono in maniera rilevante essere oggetto di valutazioni sensibili da parte degli stakeholders (fusioni societarie,cessioni di ramo d’azienda, modifica dei criteri utilizzati nell’attività di investimento, ecc.)

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Conclusioni

La volontarietà non implica autoreferenzialità; Gli stakeholders sono portatori di diritti nei confronti della disciplina

legislativa e portatori di interessi nei confronti delle responsabilità estese Il diritto deve prevenire e reprimere comportamenti mistificatori e assicurare

un’informazione corretta e trasparente; Il diritto positivo deve incentivare e promuovere i comportamenti virtuosi

dell’impresa e un’autoregolamentazione trasparente; Potrebbe essere utile riunire e coordinare in un testo unico legislativo di

livello nazionale i diversi diritti di informazione già esistenti (clausole sociali, pari opportunità, ambiente, bilancio sociale, ecc.)al fine di definire l’ambito minimo utile a comparazioni che richiedono confronti fra dati omogenei

L’uso dello strumento contrattuale può consentire di garantire un accettabile compromesso fra volontarietà e non autoreferenzialità, tramite la procedimentalizzazione dei poteri dell’imprenditore. Tale produzione normativa costituisce un “bene meritorio” anche per gli stakeholders non coinvolti nel processo contrattuale;

Occorre contrastare la tendenza a superare il modello giuridico di regolazione dei rapporti contrattuali e di lavoro con un modello nato per compensare, completare ed estendere ordinamenti di common law; questo è possibile mediante la produzione di una normativa legislativa tesa ad incentivare e promuovere ordinamenti di tipo contrattuale