D N Sapienza Università di Roma - Master Diritti Umani · Art. 23.1 5 membri permanenti (Cina,...
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Corso di alta formazioneIl ruolo delle donne nei processi di pace e nella mediazione
dei conflitti per la tutela dei diritti umani, 2018/19
D R. G IANFRANCO N UCERA
Sapienza Università d i Romag [email protected]
Il Consiglio di sicurezza dell’OnuCarta delle Nazioni Unite, 26 giugno 1945
Capitolo III - Organi
Articolo 7Sono istituiti quali organi principali delle Nazioni Unite: un’Assemblea generale, un Consiglio di sicurezza, un Consiglio economico e sociale, un Consiglio di amministrazione fiduciaria, una Corte internazionale di giustizia, ed un segretariato.
Articolo 8Le Nazioni Unite non porranno alcuna restrizione all’ammissibilità di uomini e donne nei loro organi principali e sussidiari, in qualsiasi qualità ed in condizione di uguaglianza.
La composizione del ConsiglioArt. 23 15 membri (Emendamento del 1963)
Art. 23.1 5 membri permanenti (Cina, Francia, Regno Unito, Russia e Stati Uniti) e dieci eletti dall’Assemblea generale, a maggioranza dei due terzi (ogni due anni), avendo speciale riguardo:
◦ a) al contributo dei Membri al mantenimento della pace e della sicurezza internazionali e agli altri fini dell’Organizzazione;
◦ b) al criterio dell’equa distribuzione geografica (3 Stati dell’Africa, 2 dell’Asia, 1 dell’Europa orientale, 2 dell’America Latina, 2 dell’Europa occidentale ed «altri».
Organo a carattere permanente (Art. 28.1)
Membri non permanentiAF - Costa d’Avorio, Guinea Equatoriale, Sud AfricaAS - Indonesia, KuwaitLAC - Repubblica Dominicana, PerùWE - Belgio, GermaniaEE - Polonia
La procedura di votoArt. 27 - compromesso di Yalta (febbraio 1945) tra Regno Unito, URSS e USA.
1. Ciascun Membro del Consiglio ha un voto, in conformità al principio dell’eguaglianza sovrana sancito dall’art. 2.1 della Carta.
2. Le decisioni del Consiglio su questioni di procedura sono prese con un voto favorevole di nove Membri.
3. Le decisioni su ogni altra questione, richiedono il voto favorevoledi nove Membri, nel quale siano compresi i voti dei Membri permanenti.
Il potere di veto dei Membri permanenti
I Membri elettivi possono esercitare il c.d. veto collettivo o di blocco, laddove almeno sette di essi si oppongano alla deliberazione che il Consiglio si accinge ad adottare
Veto, astensione, non partecipazione, assenza
Veto
•Differenza tra le nozioni di questione procedurale e di ogni altra questione
•Statement del 7 giugno 1945 distingue le decisioni del Consiglio relative all’esercizio di funzioni implicanti misure dalle semplici decisioni procedurali
•«Misure che innescano una catena di eventi tali da condurre il Consiglio a deliberare un’azione in base al Cap. VII»
Astensione
•Obbligatoria o volontaria. •È obbligatoria l’astensione
stabilita dall’art. 27.3 secondo cui nelle decisioni previste dal cap. VI e dall’art. 52.3, un Membro parte di una controversia deve astenersi dal voto (nemo iudex in re sua).
•Solo un’obiezione esplicita si qualifica come veto, mentre l’astensione volontaria del Membro permanente non impedisce l’adozione di una delibera.
Non partecipazione o Assenza
•La non partecipazione al voto del Membro permanente è priva di conseguenze sulla formazione della volontà collegiale.
•Analoga è l’ipotesi dell’assenza del Membro permanente, anche se sembrerebbe dover avere conseguenze più incisive. In realtà, la prassi, molto limitata, dimostra che l’assenza non è considerata equivalente al veto e non ha impedito al Consiglio di deliberare.
•Nessun problema solleva l’assenza di un Membro non permanente.
Il potere d’organizzazione internaPotere di auto-organizzazione (art. 30) Adotta il proprio regolamento.
Potere di istituire gli organi sussidiari necessari per l’adempimento delle sue funzioni (art. 29).
Le riunioni del Consiglio possono essere pubbliche o private. ◦ La prassi mostra, tuttavia, un ricorso sempre maggiore alle riunioni informali aperte alla partecipazione
di tutti i Membri delle Nazioni Unite e dei rappresentanti della società civile.
Comitati permanenti; missioni di fact-finding e commissioni di inchiesta; operazioni di mantenimento della pace; Tribunali penali ad hoc; comitati delle sanzioni; Comitato contro il terrorismo del 2001; Comitato della risoluzione 1540 (2004) sui controlli nazionali per prevenire la proliferazione di armi nucleari, chimiche e biologiche verso gruppi non statali e terroristici; …
Riforma del Consiglio di sicurezza
G4
• Germania, Giappone, Brasile e India 6 nuovi membri permanenti con possibilità di veto (da valutare, quest’ultimo, in un secondo momento)
AG
• 53 paesi africani consensus di Ezulwini: due seggi permanenti e cinque non permanenti attribuendo la scelta all’Unione africana
UfC• Patrocinato dall’Italia e costituito da 40 Stati dieci seggi non permanenti in modo da formare, con i dieci già esistenti, una nuova categoria di
Membri semi-permanenti rinnovabili ogni quattro anni (6 Africa, 5 Asia, 4 America Latina, 3 Europa occidentale e 2 Europa orientale).
S5• Small Five (Costa Rica, Giordania, Liechtenstein, Singapore e Svizzera) frequenti consultazioni fra Consiglio e Assemblea; no al veto; o motivazione
dei veti. Aumento dei soli Membri non permanenti, della durata di quattro anni e rinnovabili.
P5• 5 Membri permanenti del Consiglio mantenimento dello status quo e favorevoli all’ampliamento dei seggi permanenti (senza veto) e non
permanenti.
La responsabilità principale nel mantenimento della pace e della sicurezza internazionali
Al fine di assicurare un’azione pronta ed efficace da parte delle Nazioni Unite, i Membri conferiscono al Consiglio la responsabilità principale del mantenimento della pace e della sicurezza internazionali
Art. 24.1 Menziona poteri
specifici accordati al Consiglio in base ad altri capitoli della Carta.
Il riferimento a poteri specifici non esclude l’esistenza di poteri generali destinati a consentire al Consiglio di adempiere le responsabilità conferite dal par. 1.
Art. 24.2 I Membri dell’ONU
accettano ed eseguono le decisioni del Consiglio in conformità alle disposizioni dello Statuto.
Tale norma si applica in primo luogo alle misure coercitive deliberate ai sensi del Cap. VII.
L’art. 25 si applica anche ad altre decisioni del Consiglio.
Art. 25
Gli atti del Consiglio di sicurezzaRisoluzione – termine generico indica la delibera ma non la natura giuridica dell’atto,
◦ Occorre valutare gli elementi (es. il fondamento nella Carta, il contenuto e i dibattiti).
Raccomandazione - priva di effetti vincolanti
Decisione - obbligatoria
Autorizzazione - sospende l’obbligo degli Stati membri di astenersi dall’uso della forza
Risoluzione organizzativa - istituisce organi sussidiari ai sensi dell’art. 29 della Carta
Risoluzione operativa - decide un’azione (es. un’operazione di mantenimento della pace o un’inchiesta).
Mozione - richiesta di sospendere o riprendere una riunione, di deferire una materia a un altro organo, di rinviare la discussione su una determinata questione, o presentare emendamenti.
Il Cap. VI della Carta dell’OnuRuolo conciliativo del Consiglio di sicurezza procedure si concludono con l’indicazione di procedimenti/metodi di sistemazione o di termini di regolamento.
Art. 33.1 se le parti di una controversia suscettibile di mettere in pericolo la pace non riescono a regolarla con mezzi di loro scelta, devono deferirla al Consiglio di sicurezza, che è tenuto ad occuparsi del caso, iscrivendolo all’ordine del giorno.
Art. 35.1 ogni Membro può portare all’attenzione del Consiglio qualsiasi controversia o situazione suscettibile di costituire un pericolo per la pace: il Consiglio potrà decidere se discuterla e formulare raccomandazioni.
Potere d’inchiesta del ConsiglioArt. 34 - il Consiglio di sicurezza può fare indagini su qualsiasi controversia osituazione allo scopo di determinare se la continuazione della controversia o della situazione sia suscettibile di mettere in pericolo il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali.
Consenso dello Stato sul cui
territorio si svolge l’inchiesta.
Spesso su richieste
presentate dagli stessi Stati in
cui si sono verificati i fatti da accertare.
Obbligo di cooperazione
dello Stato. Deve agevolare e
proteggere il lavoro della missione.
Il Cap. VII della Carta dell’OnuSistema istituzionalizzato
coercitivo nei confronti dei responsabili di minacce alla pace,
violazioni della pace o atti d’aggressione.
Operazioni militari per il mantenimento della pace (peacekeeping) Forza
d’emergenza delle Nazioni Unite (Unef I) - crisi di Suez del 1956.
Sanzioni economiche e autorizzazioni agli Stati membri a impiegare tutti i mezzi necessari per ripristinare la pace violata.
Limiti: a) frequente ricorso al potere di veto; b) mancata
istituzione delle forze armate dell’Organizzazione (art. 43)
Divieto della minaccia e dell’uso della forza (art. 2.4)
Gli accertamenti secondo l’art. 39 della Carta
Art. 39
Il Consiglio di sicurezza accerta l’esistenza di una minaccia alla pace, di una violazione della pace o di un atto di aggressione, e fa raccomandazioni o decide misure ex artt. 41 e 42 per mantenere o ristabilire la pace.
L’accertamento di una situazione rientrante in una delle tre categorie indicate è condizione per l’adozione di misure provvisorie o coercitive da parte del Consiglio.
Il legame tra gli accertamenti in base all’art. 39 della Carta e l’adozione di misure coercitive non è sempre immediato. Discrezionalità politica.
Le nozioni di minaccia alla pace, violazione della pace e atto d’aggressione
MINACCIA ALLA PACE Nozione aperta e interpretata in modo ampio non esiste un elenco esaustivo di fattispecie riconducibili a alla minaccia alla pace. la proliferazione delle armi di distruzione di massa, il sottosviluppo, i massicci spostamenti di rifugiati, le
violazioni dei diritti fondamentali, gli atti di terrorismo internazionale, violazione di obblighi fondamentali per la comunità internazionale o violazioni massicce dei diritti umani e del diritto internazionale umanitario, i foreign fighters, la pirateria e le emergenze sanitarie.
VIOLAZIONI DELLA PACE O ATTI D’AGGRESSIONE Rari casi l’ultimo ha riguardato l’invasione del Kuwait da parte dell’Iraq Risoluzione n. 660 (1990), il Consiglio constata «che esiste […] una rottura della pace»
L’intervento militare in caso di minaccia alla pace o violazione della paceIl Consiglio di sicurezza, nell’impossibilità di intraprendere direttamente le azioni militari previste dall’art. 42, ha consolidato la prassi di autorizzare gli Stati membri ad usare tutti i mezzi necessari per eliminare una minaccia alla pace o ripristinare la pace violata.
Autorizzazione generale
Raggiungimento di un risultato attinente al mantenimento della
pace
Tutti i mezzi necessari compreso l’uso della forza armata; discrezionalità degli
Stati membri.
Prassi degli interventi autorizzatiGli altri interventi militari deliberati dal Consiglio di sicurezza presentano caratteri diversi:
◦ a) l’uso della forza è stato autorizzato in presenza di minacce alla pace;
◦ b) l’obiettivo perseguito è stato quello di far fronte a crisi di carattere umanitario, nel contesto di conflitti armati non internazionali e in presenza di entità belligeranti non statali;
◦ c) il ricorso all’uso della forza è stato talvolta richiamato espressamente, compresa l’indicazione della forma in cui doveva realizzarsi.
Mandato specifico mantenere e, se necessario, imporre il cessate il fuoco; smilitarizzare le parti; proteggere il rientro dei rifugiati e sfollati; controllare la distribuzione degli aiuti umanitari; assicurare la protezione e la libertà di movimento propria e del personale civile internazionale; assistere il governo locale nel mantenimento della sicurezza.
Letture consigliate
• S. Marchisio, L’ONU. Il diritto delle Nazioni Unite, Il Mulino, Bologna, 2012, pp. 171-262
• S. Marchisio, Le Nazioni Unite e il mantenimento della pace e della sicurezza internazionali tra luci e ombre, in I. Caracciolo, U. Montuoro (a cura di), L’evoluzione del peacekeeping. Il ruolo dell’Italia, Giappichelli, Torino, 2017, pp. 35-50